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38.2010.76

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

24 febbraio 2011Italiano52 min

Source ti.ch

Fatti

I

requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità.

Le

condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non hanno

diritto all'indennità per lavoro ridotto:

" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il

cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;

b. il coniuge del

datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo;

c. le persone che,

come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo

dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le

decisioni del datore di lavoro, come

anche i loro coniugi occupati nell'azienda."

2.3. Secondo

l'art. 32 cpv. 1 LADI:

" Una perdita di lavoro è computabile se:

a. è dovuta a motivi

economici ed è inevitabile e

b. per ogni periodo

di conteggio è di almeno il 10 per cento delle

ore di lavoro

normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell'azienda."

Per

l'art. 33 cpv. 1 LADI non è invece computabile una perdita di lavoro:

" a. se è dovuta a misure d'organizzazione aziendale, come lavori di pulizia,

di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre

interruzioni dell'esercizio, usuali e

ricorrenti, oppure a circostanze

rientranti nella sfera normale del

rischio aziendale del datore di

lavoro;

b. se è usuale nel

ramo, nella professione o nell'azienda oppure se è causata da

oscillazioni stagionali del grado d'occupazione;

c. in quanto cada in

giorni festivi, sia cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere

soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o

vacanze aziendali;

d. se il lavoratore

non accetta il lavoro ridotto e dev'essere pertanto rimunerato secondo il

contratto di lavoro;

e. in quanto

concerne persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da

un rapporto di tirocinio o al servizio di un'organizzazione per

lavoro temporaneo oppure;

f. se è la

conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell'azienda in cui

lavora l'assicurato."

Scopo

delle citate norme é di evitare la traslazione delle spese inerenti i rischi

aziendali all’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. Messaggio del Consiglio

federale del 2 luglio 1980, in FF 1980 III pag. 531; cfr. pure il Rapporto

della Commissione della gestione del Consiglio nazionale, “Efficacia delle

indennità per lavoro ridotto”, in FF N. 10, 16 marzo 1999, pag. 1628-1643).

2.4. Secondo

l'art. 33 cpv. 1 LADI non è computabile la perdita di lavoro dovuta a circostanze

rientranti nella sfera normale del rischio aziendale. Per "normale rischio

aziendale" si intende il pericolo di subire delle perdite per motivi

legati alla sfera interna dell'azienda (ad esempio: difetti nei macchinari,

problemi con il personale, errori di organizzazione) o per motivi esterni (ad

esempio la situazione del mercato), che ogni impresa ha e che è di conseguenza

in grado di calcolare o di prevenire o combattere con opportune contromisure

(cfr. G. Gerhards: "Kommentar zum Arbeitslosenversicherung (AVIG)",

Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda, 1987, Vol. I, pag. 426-428; STFA C 264/03 del

2 dicembre 2004; STFA C 189/02 del 15 marzo 2004; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2002

pag. 59, DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 48 e 204;

DLA 1998 pag. 290; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b, pag. 58; DLA 1995 pag.

117, consid. 1b, pag. 119 e 120).

Infatti,

la giurisprudenza federale ha stabilito che le perdite di lavoro che possono

colpire ogni datore di lavoro rientrano nei rischi normali dell’azienda e

devono di regola essere assunti da quest’ultima. Soltanto se esse presentano un

carattere eccezionale o straordinario conferiscono un diritto all’indennità per

lavoro ridotto (cfr. STFA C 121/05 dell’11 agosto 2005; STFA C 189/02 del 15

marzo 2004; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA

1999 pag. 204, consid. 2a, pag. 206; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b aa),

pag. 58; DLA 1995 pag. 117, consid. 1b, pag. 119 e 120).

Nella

citata sentenza C 189/02 del 15 marzo 2004, l'Alta Corte ha confermato il precedente giudizio di questo Tribunale e, definendo le perdite di lavoro rientranti

nel normale rischio aziendale, ha ribadito, tra l'altro, che:

"

(…)

Trattasi segnatamente di perdite di lavoro

abituali che, secondo l'esperienza, sopravvengono periodicamente e possono

colpire ogni datore di lavoro. Ogni azienda deve quindi affrontare tali

evenienze ed essere in grado di prevederle, prevenirle o combatterle con

opportuni provvedimenti. Soltanto se le perdite denotano un carattere

eccezionale o straordinario possono dar diritto al versamento di un'indennità

per lavoro ridotto (DLA 1998 no. 50 pag. 291 consid. 1,

1996/1997 no. 11 pag. 58 consid. 2b/aa e riferimenti; cfr. anche Gerhards,

Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I,

pag. 426 segg., note 64-70).

(…)

Alla pronuncia cantonale deve essere prestata

adesione anche nella misura in cui ha concluso che i motivi addotti dalla

società a sostegno della domanda di indennità per lavoro ridotto - fluttuazione

dei prezzi, differimento delle commesse - rientravano, conformemente alla

giurisprudenza, nel normale rischio aziendale e non erano quindi risarcibili

dall'assicurazione contro la disoccupazione."

(cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella causa F. SA, C

189/02)

In

un’altra sentenza C 264/03 del 2 dicembre 2004, il Tribunale federale delle

assicurazioni (TFA) (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale, TF) ha confermato

il precedente giudizio di questo Tribunale e, in particolare, ha puntualizzato

che:

Considerandi

"

(…)

Il concetto di normalità deve essere definito con

riferimento all'attività specifica espletata dall'azienda e meglio deve tener

conto delle sue peculiarità. In tale contesto il criterio della prevedibilità

assume un significato determinante (DTF 119 V 500 consid. 1; DLA 1999 no. 10

pag. 48, 1998 no. 50 pag. 290, 1995 no. 20 pag. 117).

(…)" (cfr. STFA del 2 dicembre 2004 nella

causa L.C. SA, C 264/03)

Sul concetto di normale

rischio aziendale B. Rubin (in Assurance-chômage. Ed. Schultess, Juristische

Medien AG, Zurigo-Basilea-Ginevra 2006) rileva quanto segue:

"

Cette notion, qui a donné lieu à une jurisprudence

fournie et souvent restrictive, mérite d'étre examinée dans le détail.

Doivent ainsi étre considérées comme des risques

normaux d'exploitation les pertes de travail habituelles, c'est-à-dire celles

qui, d'après l'expérience de la vie, surviennent périodiquement et peuvent dès

lors faire l'objet de calculs prévi­sionnels. A titre d'exemple, le fait d'étre

sur le point de terminer un mandat important fait partie de la planification

normale de l'activité d'une entreprise et n'a rien d'exceptionne.

La mauvaise conjoncture économique constitue le

risque normal d'exploitation par excellence. Généralement, elle rend la

situation concurrentielle plus tendue.

Une réduction de la demande ou de la clientèle due à

la conjoncture n'a rien d'exceptionnel, dans la mesure où elle peut frapper

chaque employeur dans n'importe quel secteur d'activité. Pratiquement, le fait

d'admettre le contraire aurait pour effet de permettre à chaque employeur de

demander l'indemnité en cas de RHT dès que les commandes se raréfient. Une

telle solution entrerait en contradiction avec la volonté du législateur,

puisque ce demier a précisément souhaité éviter que l'indemnité en cas de RHT

aboutisse à une subvention généralisée d'un secteur en difficulté (arrosoir).

Cette indemnité ne constitue pas une assurance contre les risques

d'exploitation.

En d'autres termes, il n'appartient pas à

l'indemnité en cas de RHT de freiner les changements structurels inévitables à

moyen et long terme, pas plus qu'il ne lui appartient de s'immiscer dans la

concurrence entre employeurs. Si ce n'était pas le cas, on pourrait aboutir à

une distorsion de la concurrence en raison d'une intervention étatique. La

concurrence est en effet une donnée fondamentale de notre système économique,

donnée que l'assurance-chdmage doit se garder d'entraver. Or, il faut éviter,

par le biais de l'indemnité en cas de RHT, de redistribuer s revenus aux e

treprises structurellement faibles, au détriment des entreprises plus

fortes." (pag. 505)

Questo autore ha

successivamente, tra l'altro, esposto tre situazioni nelle quali l'Alta Corte

ha concluso che non si trattava di un normale rischio aziendale:

"

Le Tribunal fédéral des assurances a par

ailleurs estimé que la chute rapide et massive du prix du pétrole et

l'évolution monétaire défavorable ne constituaient pas un risque normal

d'exploitation s'agissant d'une entreprise spécialisée dans l'exportation vers

l'Irak de machines de construction et dans l'importation, en

provenance de ce pays, de sucre de dattes.

De même, la chute des prix et la surproduction

mondiale dans l'industrie de l'acier ne constituent pas non plus des

risques d'exploitation normaux pour une entreprise de construction de tuyaux de

conduite.

Les attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis

et la débâcle de Swissair en octobre de la même année ne font pas partie des

risques normaux d'exploitation d'une entreprise de la branche du voyage.

On ne saurait compter avec la survenance de tels événements."

(pag. 510)

2.5

Nel

settore dell'edilizia la costante giurisprudenza ha stabilito che

differimenti di termini voluti dal committente o causati eventualmente da altri

motivi non imputabili alle imprese incaricate dell'esecuzione dei lavori non

sono insoliti nel ramo, ragione per cui l'assicurazione contro la

disoccupazione non è tenuta a rispondere delle conseguenze degli stessi

sull'occupazione delle maestranze (STFA inedita 6 settembre 1985 nella causa

P.; STFA inc. AD 214/87 del 12 ottobre 1988).

In una

decisione pubblicata in DLA 1995 N. 20 pag. 117 il TFA (dal 1° gennaio 2007:

Tribunale federale, TF) ha sottolineato che è innegabile che nell'edilizia le

perdite di lavoro dovute alla necessità di differire lavori a causa

dell'insolvenza del committente, da un lato, e al ritardo di un progetto in

seguito ad una procedura d'opposizione pendente e alla forte concorrenza,

costituiscono rischi normali dell'azienda ed ha sottolineato quanto segue:

"

2.

- a) En I'espèce, la réduction de l'horaire de travail introduite par la recourante est motivée par trois causes essentielles. La première a trait au fait que la société a été contrainte de différer des travaux de

construction portant sur cinq immeubles locatifs parce

que e maître de l'ouvrage n'était pas en mesure de s'acquitter

d'une dette échue d'un montant de 200 000 fr., somme à laquelle s'ajoutaient des fac­tures non encore

échues, d'une valeur de 450000 fr. La deuxième cause consiste dans le retard d'un projet

de transformation d'un immeuble en raison d'une procédure opposition pendante. Quant à

la troisième, elle réside dans

le fait que des entreprises concurrentes ont pratiqué des manoeuvres de «dumping» fin d'obtenir

l'adjudica­tion d'importants travaux au détriment de la recourante.

b) II est toutefois indéniable que les pertes de travail dues à la nécessité de différer des travaux en raison de l'insolvabilité du maître

de I'ouvrage d'une part, et au retard d'un projet en raison d'une procédure d'opposition pendante, d'autre part, constituent des risques normaux d'exploitation. Pour une entreprise de construction, de telles

circonstances ne sont en effet

nullement exceptionnelles et ne sauraient, pour ce

motif, entraîner une perte de travail à prendre en considération.

En ce qui concerne les variations du taux d'occupation dues à une situation concurrentielle tendue, la Cour de céans a jugé que la perte du travail qui en

résulte est susceptible de toucher chaque employeur d'une même branche économique (arrêt non publié M. du 29 juin 1989, C 25/89). Par ailleurs, il faut éviter que l'intervention de l'assu­rance-chômage entrave la concurrence par une redistribution des coûts et des revenus des entreprises

structurellement fortes à celles qui le sont moins (sur ces questions, cf. Brügger, Die Kurzarbeits­entschädig als arbeitslosenversicherungsrechtliche Präventiv­massnahme, th. Berne 1993, p. 70). Or, en l'espèce, la recourante produit

un tableau comparatif de soumissions présentées par onze entreprises, relatives à la construction d'un trottoir. Certes, en

admettant que ce document soit

représentatif de la situation régnant sur l'ensemble du marché de la

construction dans la région concernée, on constate que l'offre la plus

avantageuse est sensiblement

inférieure à l'offre présentée par la recourante. Il n'en demeure pas moins que Ia ­proposition de cette dernière se situe parmi les quatre offres les

plus élevées présentées en l'occurrence, de sorte que la perte du marché en

cause ne saurait être attribuée à d'éventuelles manoeuvres de

«dumping» pratiquées par les entreprises concurrentes. On doit bien plutôt admettre que la diminution du taux

d'occupation subie par la recourante est due à une situation concurrentielle

tendue, dont l'assurance-chômage

n'a pas à répondre." (n.d.r.:

sottolineatura del redattore)

In una

sentenza C 237/06 del 6 marzo 2007 il Tribunale federale ha confermato la

propria giurisprudenza ed ha rilevato:

"

Gleiches gilt hinsichtlich der Rechtsprechung,

wonach Schwankungen in der Auftragslage im Jahresverlauf, insbesondere ein

Beschäftigungsrückgang im Winter - aber auch zu anderen Jahreszeiten -

sowie Terminverschiebungen auf Wunsch von Auftraggebern oder allenfalls aus

anderen Gründen, die das mit der Ausführung der Arbeiten beauftragte

Unternehmen nicht zu verantworten hat, im Baugewerbe durchaus üblich sind.

Der darauf zurückzuführende Arbeitsausfall ist somit betriebsüblich und deshalb

nicht anrechenbar (ARV 1999 Nr. 10 S. 51 E. 4a ). Diese

Praxis ist auch bei einer angespannten, rezessiven Wirtschaftslage und dem

damit verbundenen Risiko, dass die Möglichkeit, andere Aufträge vorzuziehen,

nicht mehr oder nur in eingeschränktem Masse besteht, anwendbar (Urteil vom 30. April

2001.

C 244/99, E. 3a). Beschäftigungsschwankungen auf Grund

verstärkter Konkurrenzsituation stellen im Baugewerbe ein normales

Betriebsrisiko dar. Diese auf das Bauhauptgewerbe anwendbare Rechtsprechung

gilt sinngemäss auch für das Baunebengewerbe (ARV 1995 Nr. 20

S. 120 E. 2b; Urteil vom 4. Dezember

2003.

C 8/03, E. 3).

3.

Das kantonale Gericht hat mit einlässlicher und

Dispositivo

überzeugender Begründung, auf die verwiesen wird, erkannt, dass die Firma für

die Monate Januar und Februar 2006 keinen Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung

hat.

3.1 Was dagegen in der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde vorgetragen wird, vermag zu keinem anderen

Ergebnis zu führen. Dies gilt insbesondere für die Argumentation, in den

Monaten Januar und Februar 2006 hätten keine Arbeiten ausgeführt werden können,

weil der Hauptauftraggeber den vorgesehenen Arbeitsbeginn im Januar 2006

storniert habe, sowie es sei im 3. und 4. Quartal 2005 eine

Konjunkturabschwächung eingetreten (Voranmeldung von

Kurzarbeit vom 21. Januar 2006). Die

Beschwerdeführerin macht somit Schwankungen der Auftragslage im Jahresverlauf,

Verschiebungen von Terminen durch Auftraggeber sowie die schlechte

wirtschaftliche Lage Ende Jahr geltend. Diese Umstände bilden - soweit sie

überhaupt gegeben sind - nach der erwähnten Rechtsprechung (E. 2) keine

anrechenbaren Gründe, sind sie doch

betriebsüblich und können jede andere Firma der

Branche gleichermassen treffen. Ferner bezogen sich die beiden Anmeldungen auf

die Zeitspanne Januar und Februar 2006. Sie fielen somit in die Wintermonate,

in welchen das Baugewerbe saisonbedingt ohnehin einen Rückgang der

Geschäftstätigkeit zu

verzeichnen pflegt." (n.d.r.:

sottolineatura del redattore)

Nella

citata sentenza C 244/99 del 30 aprile 2001, a proposito di una ditta che produce mobili da cucina, l'Alta Corte aveva sottolineato che questa situazione si

applica anche in periodi di recessione, a meno che ci si trovi in presenza di

circostanze particolari:

"

3.- a) Schwankungen in der Auftragslage im

Jahresverlauf, insbesondere ein Rückgang der Aufträge im Winter, sind im Bau-

und Baunebengewerbe durchaus üblich und der entsprechende Arbeitsausfall im

Sinne von Art. 33 Abs. 1 lit. b AVIG nicht anrechenbar, wie das Eidgenössische

Versicherungsgericht wiederholt erkannt hat (ARV 1999 Nr. 10 S. 517 Erw. 4b mit

Hinweis). Nach dieser Rechtsprechung stellen auch Verschiebungen von

Terminen auf Wunsch des Auftraggebers oder allenfalls aus anderen Gründen, die

von dem mit der Ausführung von Arbeiten beauftragten Unternehmen nicht zu

verantworten sind, im Bau- und Baunebengewerbe nichts Aussergewöhnliches dar

(ARV 1999 Nr. 10 S. 51 Erw. 4b mit Hinweis). Diese Praxis wurde zwar vor dem

Hintergrund einer guten Konjunktur- und Beschäftigungslage entwickelt, die sich

dadurch kennzeichnet, dass aus Terminverschiebungen entstehende Arbeitsausfälle

durch andere (kurzfristige) Aufträge ausgeglichen werden können. Doch allein

die Tatsache einer angespannten, rezessiven Wirtschaftslage und das damit

verbundene Risiko, dass die Möglichkeit, andere Aufträge vorzuziehen nicht mehr

oder nur in eingeschränktem Masse besteht, genügt indes nicht, um die

Anrechenbarkeit des Arbeitsausfalles zu bejahen. Vielmehr müssen unter den

Gesichtspunkten der fehlenden Betriebsüblichkeit und des fehlenden normalen

Betriebsrisikos immer besondere Umstände hinzutreten, welche dann auch die

Annahme eines voraussichtlich vorübergehenden Arbeitsausfalls (Art. 31 Abs. 1

lit. d AVIG) begründen (ARV 1995 Nr. 20 S. 119 Erw. 1b; nicht veröffentlichte

Urteile R. vom 14. Dezember 1998 [C 140/98] und M. vom 7. Mai 1997 [C 127/96];

Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], Bd. 1, Bern

1988, N 70 zu Art. 32/33).

b) Vorliegend sind keine besonderen Umstände im

dargelegten Sinne ersichtlich. Namentlich hat die Beschwerdeführerin im Rahmen

der Gesuchseinreichung lediglich vorgebracht, durch den starken Einbruch in der

Bautätigkeit seien die Aufträge sehr stark zurückgegangen, weshalb der Betrieb

nicht mehr voll ausgelastet sei. Eine Vorfabrikation könne nicht erfolgen, da

die Firma Massküchen herstelle, für welche eine Massaufnahme in der Baute

unbedingt notwendig sei. Trotz Überkapazität im Inland und zunehmendem Druck

der ausländischen Konkurrenz bestünden berechtigte Hoffnungen auf eine bessere

Auslastung. Zwar darf die Anrechenbarkeit oder vorübergehende Natur eines

Arbeitsausfalls nicht mit einem pauschalen Hinweis auf die Marktsituation

verneint werden, doch ist es zulässig und notwendig, die Marktsituation für das

in Frage stehende Gewerbe (Konkurrenzsituation, Absatzrückgang, Strukturwandel,

usw. ) in die Beurteilung miteinzubeziehen (ARV 1999 Nr. 10 S. 52 Erw. 4b).

Vorliegend sind eben gerade keine Angaben darüber vorhanden, dass

ausserordentliche, betriebs- und branchenunübliche Umstände vorliegen, welche

sich allenfalls vom normalen Geschäftsgang abheben. Angesichts dieser Situation

besteht mithin auch keine Gewähr auf Erhalt der Arbeitsplätze durch Kurzarbeit."

(n.d.r.: sottolineatura del redattore)

In

un'altra sentenza C 8/03 del 4 dicembre 2003, relativa ad una impresa di

costruzioni che aveva fatto valere una riduzione delle ordinazioni del 42% a

causa della mancanza di investimenti in quel settore, il Tribunale federale si

era così espresso:

"

Das kantonale Gericht hat die vorliegend

massgeblichen Bestimmungen und Grundsätze über den Anspruch auf

Kurzarbeitsentschädigung (Art. 31 Abs. 1 AVIG), den anrechenbaren

Arbeitsausfall (Art. 31 Abs. 1 lit. b in Verbindung mit Art. 32 Abs. 1 lit. a

AVIG) sowie die Voraussetzungen, unter denen die Anrechenbarkeit eines

Arbeitsausfalls zu verneinen ist (Art. 33 Abs. 1 lit. b AVIG; BGE 121 V 374 Erw. 2a, 119 V 358 Erw. 1a, 499 Erw. 1) zutreffend dargelegt.

Gleiches gilt hinsichtlich der Rechtsprechung, wonach Verschiebungen von

Terminen auf Wunsch von Auftraggebern oder allenfalls auch aus anderen Gründen,

die von den mit der Ausführung von Arbeiten beauftragten Unternehmen nicht zu

verantworten sind, im Baugewerbe nichts Aussergewöhnliches darstellen, weshalb

die dadurch verursachten Arbeitsausfälle nicht anrechenbar sind (ARV 1993/1994

Nr. 35 S. 244). Darauf wird verwiesen.

Zu ergänzen ist, dass die letztgenannte Praxis

zwar vor dem Hintergrund einer guten Konjunktur- und Beschäftigungslage

entwickelt wurde, die sich dadurch kennzeichnet, dass aus Terminverschiebungen

entstehende Arbeitsausfälle durch andere (kurzfristige) Aufträge ausgeglichen

werden können. Doch allein die Tatsache einer angespannten, rezessiven

Wirtschaftslage und das damit verbundene Risiko, dass die Möglichkeit, andere

Aufträge vorzuziehen, nicht mehr oder nur in eingeschränktem Masse besteht,

genügt indes nicht, um die Anrechenbarkeit des Arbeitsausfalles zu bejahen

(Urteil W. vom 30. April 2001 Erw. 3a, C 244/99). Der wegen der seit langem

generell schlechten wirtschaftlichen Lage des Bausektors entstehende

Arbeitsausfall, der eine Baufirma zwingt, sich dem Willen der verschiedenen

Bauherren anzupassen, gehört zum normalen Betriebsrisiko. Wegen der schon

mehrere Jahre andauernden Schwierigkeiten in der Baubranche kann jeder

Arbeitgeber in gleicher Weise von einem Arbeitsausfall betroffen sein. Ein

solcher Ausfall ist somit in der momentanen wirtschaftlichen Lage keine

Besonderheit (ARV 1998 Nr. 50 S. 290); denn Beschäftigungsschwankungen auf

Grund verstärkter Konkurrenzsituationen stellen im Baugewerbe ein normales

Betriebsrisiko dar (ARV 1995 Nr. 20 S. 120 Erw. 2b). Im Einzelfall können

derartige Umstände entschädigungsberechtigt sein, wenn sie auf

aussergewöhnliche oder ausserordentliche Gründe zurückzuführen sind (Urteil X.

vom 10. Juli 2002 Erw. 3a, C 253/01). Diese auf das Bauhauptgewerbe anwendbare

Rechtsprechung gilt sinngemäss auch für das Baunebengewerbe (nicht

veröffentlichtes Urteil B. vom 16. Oktober 1996 Erw. 5, C 120/96).

4.

4.1 Die Beschwerdeführerin macht in der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde geltend, es seien nicht nur Aufträge um ein bis

zwei Monate verschoben worden, sondern einige seien um ein Jahr zurückgestellt,

respektive aufgehoben worden, was einem faktischen Arbeitsentzug und damit

einem aussergewöhnlichen Ereignis gleich komme. Verwaltung und Vorinstanz

hätten den Sachverhalt ungenügend abgeklärt, zumal sie nicht einmal die

aktuelle Auftragslage eruiert hätten.

4.2 Die Verwaltung hat zu prüfen, ob die

Notwendigkeit der Kurzarbeit begründet ist und ob die Anspruchsvoraussetzungen

glaubhaft gemacht sind (BGE 110 V 336 Erw. 3c). Auch wenn sie damit nicht zu umfassenden Abklärungen

gehalten ist, hat sie angesichts der zu prüfenden Anspruchsvoraussetzungen nach

der aktuellen Auftragslage zu fragen (vgl. Art. 31 Abs. 1 lit. d und Art. 32

Abs. 1 lit. a AVIG; ARV 1993/1994 Nr. 35 S. 248 Erw. 4b).

Die Beschwerdeführerin gab dem AWA im Zusatzblatt

zur Voranmeldung vom 6. September 2002 die Umsatzzahlen und die Löhne für das

Jahr 2001 sowie für die erste Hälfte des Jahres 2002 an. Weiter legte sie dar,

für das 3. und 4. Quartal seien die Aussichten steigend; Aufträge seien

vorhanden und die Umsatzzahlen betrügen je ca. Fr. 150'000.-. Auch im

vorinstanzlichen Verfahren berief sich die Firma auf diese Zahlen. Auf Grund

dieser Angaben erübrigten sich weitere Sachverhaltsabklärungen, weshalb die

diesbezügliche Rüge ins Leere stösst.

4.3 Die von der Beschwerdeführerin ins Feld

geführten Verschiebungen von Terminen durch Auftraggeber sind nach der

erwähnten Rechtsprechung (Erw. 3 hievor) keine anrechenbaren Gründe, sondern

gehören zum normalen Betriebsrisiko und können jede andere Firma der Branche

gleichermassen treffen. Aussergewöhnliche oder ausserordentliche Umstände,

welche ausnahmsweise zu einer Entschädigungsberechtigung führen könnten, sind

nicht ersichtlich. Zu keinem anderen Ergebnis führen die Einwände der Firma,

die Termine seien teilweise um ein Jahr oder auf unbestimmte Zeit verschoben

worden."

2.6. Applicando la giurisprudenza

federale esposta al considerando precedente, questo Tribunale, in una sentenza

38.2007.71 del 4 luglio 2007 il TCA ha confermato il rifiuto di indennità per

lavoro ridotto ad una impresa di costruzioni confrontata con l'assenza di

ordinazioni a corto termine e il posticipo di lavori già programmati a causa di

ricorsi.

In una sentenza C 246/06

del 16 luglio 2007 il Tribunale federale ha accolto un ricorso della SECO

contro una decisione del TCA che aveva approvato l'operato della Sezione del

lavoro che non si era opposta, nel principio, al riconoscimento di indennità

per lavoro ridotto ad una ditta attiva in particolare nella produzione di

bancali in legno.

L'Alta Corte ha stabilito

che le circostanze invocate dall'azienda rientravano nel normale rischio

aziendale, rilevando:

"

5.2 Questa Corte non condivide le conclusioni

dei primi giudici nel ritenere che la situazione creatasi alla X.________ SA

non fosse prevedibile. Infatti, da quanto precede emerge che la ditta era

confrontata con misure di riorganizzazione aziendale e con lavori di

riparazione usuali per un'azienda che inizia un'attività nuova.

La società da subito si era dovuta confrontare

con problemi sia di produzione quantitativa dei pallet - in quanto i macchinari

in dotazione della società invece di produrre 2'000 unità giornaliere, come

aveva valutato il produttore italiano, leader mondiale del settore, era in

grado di sfornare dalle 600 alle 700 unità - sia perché i macchinari erano

sovente guasti.

In sostanza, sin dall'inizio dell'attività della

società vi è stato un problema con il taglio del legno, che produceva scarti

superiori a quelli previsti, e con il funzionamento dei macchinari, che per

motivi tecnici si bloccavano. Nemmeno con i molteplici interventi dei tecnici

della ditta produttrice è stato possibile risolvere tale problema.

Ora, i costi di tali disfunzioni - ossia

l'inadeguatezza del macchinario rispettivamente degli interventi tecnici volti

ad ottimizzarne la produzione dal profilo quantitativo e qualitativo, senza

peraltro che il consiglio di amministrazione ne fosse messo tempestivamente a

conoscenza e potesse quindi intervenire con l'autorevolezza che gli compete per

combatterle in modo efficace, ad esempio procedendo in via giudiziale contro il

venditore degli impianti per inadempimento delle qualità promesse - non possono

essere caricati all'assicurazione contro la disoccupazione, come giustamente

sostiene il seco, perché secondo un consolidato principio giurisprudenziale,

condiviso dalla dottrina, le aritmie di funzionamento affrontate dalla X.________

SA rientrano nei normali rischi aziendali del datore di lavoro (v. consid.

3.1), atteso comunque che per l'art. 31 cpv. 1 lett. d LADI la perdita di

lavoro deve essere temporanea (nel senso di pochi mesi e non di oltre 6 mesi).

Non è infatti ragionevolmente sostenibile

finanziare con denaro pubblico i tempi morti, peraltro assai dispersivi dal

profilo temporale, intercorsi in vista del reperimento di finanziamenti

esterni. T.________ SA ha difatti affermato in sede di osservazioni

all'opposizione interposta dal seco avverso la decisione 11 novembre 2005, che

le conseguenze di un rifiuto all'ottenimento del lavoro ridotto sarebbero state

con ogni probabilità il fallimento di T.________ SA in quanto gli azionisti non

intendevano effettuare nuove iniezioni di denaro fresco nella società e gli

accordi con l'azionista di M.________, società italiana attiva nel medesimo

settore, dovevano subire modifiche sostanziali, visto che tutti gli attivi

della società sottostavano a una riserva di proprietà da parte della creditrice

e che quindi i proventi di qualsiasi vendita di attivi dovevano andare

esclusivamente all'istituto di credito.

Se il consiglio d'amministrazione della società è

intervenuto in ritardo (cambiando, dopo circa un anno, due responsabili della

produzione) o se le trattative con finanziatori esterni si sono prolungate (per

questioni burocratiche) oltre i tempi ragionevolmente ipotizzabili, questo non

può di certo determinare un finanziamento con denaro pubblico ad opera delle

assicurazioni sociali quando, come nel caso di specie, vengono a mancare i

presupposti per beneficiare delle indennità per lavoro ridotto. Infatti,

l'azienda si sarebbe dovuta tutelare direttamente contro il venditore dei

macchinari (il produttore S.________, leader mondiale italiano) per farsi

risarcire il danno causato dall'inadempimento contrattuale, ritenuto altresì

che doveva preoccuparsi tempestivamente in vista del reperimento di

finanziamenti esterni alla ditta non essendo ovviamente reputato congruo un

lasso di tempo oltre i sei mesi."

In una sentenza 38.2008.67

del 12 febbraio 2009 il TCA ha confermato una decisione su opposizione della

Sezione del lavoro la quale, accogliendo un'opposizione della SECO contro una

sua precedente decisione positiva, ha negato ad un'impresa di costruzioni il

diritto all'indennità per lavoro.

In quell'occasione il TCA

si è così espresso:

"

Nell'evenienza concreta l'impresa X ha

sostanzialmente addotto, quali motivi per l'introduzione del lavoro ridotto, la

dilazione delle decisioni di delibera di lavori, la mancanza di offerte e la

mancata assegnazione di appalti (cfr. consid. 1.3, Doc. 5 e Doc. 12).

Ora, come giustamente sottolineato dalla SECO e

dalla Sezione del lavoro, la costante giurisprudenza federale ha stabilito che

tali circostanze fanno parte del normale rischio aziendale (cfr. consid. 2.4)

per cui la perdita di lavoro non è computabile (cfr. pure STCA 38.2008.9 del 29

aprile 2008; STCA 38.2007.28 dell'8 agosto 2007; STCA 38.2007.21 del 4 luglio

2007; STCA 38.2007.41 del 1° ottobre 2007).

A nulla di diverso può portare la circostanza che

l'oscillazione della cifra d'affari rispetto alla media del quadriennio sia

superiore al 25% (su questa questione cfr. STF C 302/05 del 25 luglio 2007 e

STCA 38.2008.37 del 24 settembre 2008).

Infatti, i motivi dell'ingente riduzione della

cifra di affari fatta registrare dalla ditta (39.48%; cfr. consid. 1.2) nel

caso presente sono da ascrivere a circostanze rientranti nel normale rischio

aziendale, per cui la perdita di lavoro non è computabile.

Alla luce di quanto qui sopra esposto questo

Tribunale non può che confermare la decisione su opposizione impugnata."

2.7. Il 9 gennaio

2009 la Segreteria di Stato per l'economia (SECO) ha inviato alle autorità

cantonali e alle casse di disoccupazione una Comunicazione denominata "RHT

et crise conjoncturelle" del seguente tenore:

"

En raison du ralentissement conjoncturel qui

s'annonce, il y a lieu de s'attendre à une augmentation des demandes

d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail. La réglementation

légale en vigueur a démontré, lors des précédentes périodes de basse

conjoncture, toute son utilité en tant que moyen d'éviter de brusques réductions

de personnel.

Bien que le expériences faites jusqu'à présent

soient positives, il n'en demeure pas moins que, dans la situation actuelle, le

droit à l'indemnité doit être examiné à la lumière des conditions fixées par la

loi et l'ordonnance, ainsi que selon la Circulaire RHT.

Les autorités d'exécution doivent en conséquence

examiner attentivement si les conditions du droit sont réunies. Le simple

renvoi à l'existence d'une crise financière ne suffit pas en soi pour fonder un

droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail. Il en va de

même lorsqu'une baisse des revenus ne correspond pas à une perte de travail.

De ce fait, il y a lieu de vouer une attention

toute particulière aux motifs excluant la prise en considération de la perte de

travail prévus par la loi, tels que la saisonnalité ou le caractère habituel de

la perte de travail dans la branche, la profession ou l'entreprise."

In

una direttiva dell'aprile 2009, pubblicata in Prassi LADI 2009 pag. 17, la SECO ha rilevato:

"

ILR E CRISI CONGIUNTURALE

A causa del previsto rallentamento congiunturale

occorre attendersi un aumento delle domande di indennità per lavoro ridotto. Le

disposizioni legali in vigore hanno mostrato, in occasione dei precedenti

periodi di indebolimento della congiuntura, tutta la loro utilità quale mezzo per

evitare brusche riduzioni del personale.

Sebbene le esperienze fatte finora siano

positive, rimane comunque evidente che, nella situazione attuale, il diritto

all'indennità debba essere esaminato alla luce delle condizioni stabilite dalla

legge e dall'ordinanza come pure secondo la Circolare ILR.

Di conseguenza le autorità preposte

all'esecuzione devono esaminare attentamente se le condizioni del diritto sono

soddisfatte. Il semplice riferimento all'esistenza di una crisi finanziaria non

è sufficiente per giustificare un diritto all'indennità per lavoro ridotto. Lo

stesso vale quando una diminuzione dei redditi non corrisponde a una perdita di

lavoro.

Per questo motivo occorre accordare un'attenzione

particolare ai motivi, previsti dalla legge, che escludono la computabilità

della perdita di lavoro, quali gli aspetti stagionali o il carattere usuale

della perdita di lavoro del ramo in questione, la professione o l'azienda."

In una

Direttiva denominata "Motivi congiunturali e strutturali per la perdita di

lavoro / rischio aziendale abituale e stagionalità "del 6 novembre 2009,

pubblicata nella Prassi LADI 2010 fogli 4-6, la SECO si è così espressa:

"

Alcuni rappresentanti dei settori economici si

sono rivolti a noi facendoci notare, da un lato, che le domande per

l'introduzione del lavoro ridotto verrebbero trattate in modo disuguale dai

Cantoni e che, dall'altro, ad alcuni rami del settore dei servizi e

dell'edilizia questo diritto verrebbe negato categoricamente.

Secondo l'attuale stato delle conoscenze, alcuni

Cantoni negano l'introduzione del lavoro ridotto, adducendo che

● sussistono

motivi strutturali e non congiunturali, o

● la perdita di lavoro è causata da motivi che rientrano nel rischio

aziendale abituale del datore di lavoro, o

● la perdita di

lavoro è causata da motivi stagionali.

1. Osservazioni di carattere giuridico

Secondo l'articolo

110 LADI, la SECO provvede, in quanto autorità di vigilanza, all'applicazione

uniforme del diritto. Essa tiene, pertanto, a ribadire i seguenti principi.

a.

Considerazioni generali

L'obiettivo principale

dell'indennità per lavoro ridotto è quello di evitare la disoccupazione tramite

il mantenimento di posti di lavoro (art. 31 cpv. 3 lett. d LADI; DTF 120 V

526). Lo scopo preventivo dell'indennità per lavoro ridotto influenza quindi in

maniera determinante l'interpretazione delle disposizioni riguardanti questo

tipo di prestazione (circolare ILR, n. marg. A2).

Lo strumento

dell'indennità per lavoro ridotto è a disposizione di tutti i settori economici

in modo equo.

b.

Perdita di lavoro dovuta a motivi

economici

II diritto

all'indennità per lavoro ridotto sussiste soltanto se la perdita di lavoro può

essere ricondotta a motivi economici (art. 31 cpv. 1 lett. b in combinato

disposto con art. 32 cpv. 1 lett. a LADI).

La LADI non precisa la nozione di «motivi

economici». Tuttavia, essa va intesa in senso lato, in modo conforme alla

prassi e alla giurisprudenza e in considerazione del carattere preventivo

dell'indennità per lavoro ridotto (cfr. suddetto punto

1a) e può comprendere motivi sia congiunturali che

strutturali (n. marg. C2 circolare ILR).

In generale, per motivo

economico s'intende una diminuzione della domanda dei beni o servizi

normalmente offerti da un'impresa. Ma anche i fattori che sono influenzati

direttamente dal mercato o che non si ripercuotono sulla posizione di un

prodotto sul mercato sono di natura economica.

Le restrizioni legali a

cui si accompagna I'IRL, ossia la durata provvisoria (art. 31 cpv. 1 lett. d

LADI), l'inevitabilità della perdita di lavoro (art. 32 cpv. 1 lett. a LADI)

nonché la durata massima dell'indennità per lavoro ridotto (art. 35 LADI)

mirano a evitare che questo strumento serva a ritardare i necessari cambiamenti

strutturali. La giurisprudenza parte dal presupposto che la perdita di lavoro

sia presumibilmente temporanea e che grazie all'introduzione del lavoro ridotto

i posti di lavoro possano essere conservati, salvo che vi siano indizi concreti

che facciano supporre il contrario (DTF 111 V 385 f. consid. 2b).

ln base alle suddette

considerazioni, un rifiuto

motivato dal fatto che la perdita di lavoro sarebbe dovuta

a motivi strutturali è legittimo solamente se nei 12

mesi precedenti la richiesta è subentrata una modifica (diminuzione) duratura

della domanda (p. es. prolungamento dell'intervallo dì

servizio nell'industria automobilistica). In tal caso

la richiesta viene respinta anche perché la perdita di lavoro non è di natura

provvisoria.

c.

Rischio aziendale abituale, consuetudine settoriale, professionale o aziendale,

stagionalità

Secondo l'articolo 33

LADI, non sussiste il diritto all'indennità per lavoro ridotto tra l'altro

quando la perdita di lavoro è causata da circostanze che rientrano

nell'abituale rischio aziendale del datore di lavoro, se è usuale nel ramo,

nella professione o nell'azienda, o se è causata da oscillazioni stagionali del grado d'occupazione.

I suddetti motivi di

esclusione dal diritto all'indennità sono strettamente legati tra di loro, per

cui non è possibile ed è persino inutile tentare di differenziarli (n. marg.

D10 circolare ILR).

Per rischio aziendale

abituale e consuetudine settoriale, professionale e aziendale si intendono le

perdite di lavoro «normali», ossia quelle che risaputamente si verificano a

scadenze regolari e in modo ripetuto e che quindi sono prevedibili e, in vari

modi, calcolabili. Un rischio «normale» non può, secondo la giurisprudenza,

essere determinato in base a un criterio applicabile a tutte le aziende, ma

deve essere stabilito nei singoli casi in base all'attività specifica

dell'azienda e alla situazione che la caratterizza (DTF 119 V 498; n. marg. D2

e D3 circolare ILR).

Questo vale anche per

le aziende di servizi e per le imprese del settore dell'edilizia e dei suoi

rami accessori, che non sono escluse a priori dal diritto all'indennità per

lavoro ridotto (cfr. punto 1a).

È vero che in entrambi i settori le fluttuazioni delle ordinazioni sono usuali

e non giustificano di regola una perdita

di lavoro computabile (n. marg.

direttiva ILR). Inoltre, nell'edilizia e nei suoi rami

accessori le oscillazioni di natura stagionale (in particolare il calo delle

ordinazioni d'inverno) sono considerate abituali, per cui le perdite di lavoro

che ne risultano non sono computabili (n. marg. D11 circolare ILR). Oltretutto succede esso in questi settori che i

termini siano posticipati su richiesta del committente o per altre ragioni e

quindi, anche in questo caso un'eventuale perdita di lavoro risultante non può essere computata (n. marg. Circolare

ILR). Queste circostanze, tuttavia,

non comportano un'esclusione assoluta dal diritto all'indennità per lavoro ridotto per le imprese attive in tali settori. In caso di

oscillazioni stagionali del grado d'occupazione, il servizio cantonale formula

unicamente, in sede di autorizzazione, una riserva secondo cui le ore di lavoro

che vengono meno a causa di tali oscillazioni stagionali abituali non possono

essere indennizzate (n. marg. D12 circolare ILR). Inoltre, anche in questi

settori valgono i seguenti principi.

Se subentra una perdita

di lavoro, un crollo della domanda o una recessione economica che oltrepassa il

quadro abituale e normale previsto dalla legge, si tratta di circostanze

straordinarie che non possono più essere imputate al rischio aziendale

abituale. Tali circostanze legittimano la computabilità della perdita di lavoro

e danno quindi - in presenza delle ulteriori premesse - il diritto

all'indennità per lavoro ridotto (n. marg. D9 ultima frase, nonché n. marg. D11

circolare ILR).

2. Conseguenze per la valutazione

di domande d'introduzione del lavoro ridotto

Per molte imprese,

l'attuale crisi economica comporta serie difficoltà che oltrepassano il carattere usuale e normale di

cui sopra. Il conseguente crollo della domanda può essere considerato

straordinario e quindi legittimare il computo delle perdite di lavoro."

Le direttive

amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il

giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 25 gennaio 2007 nella causa

H, C 124/06 ). Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione

nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle

disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 132

V125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286

consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF

127 V 57 consid. 3a; STFA del 22 agosto 2000 nella causa C.-G., I 102/00, DTF

125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,

pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268

= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve invece

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA dell'8 maggio 2001 nella causa Z., H 183/00;

DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR

1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag.

267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid.

4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid.

5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b,

pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16

consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4

consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures

applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:

"La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures

préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing

& Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.8. Nel nostro

Cantone, il 2 marzo 2010 il Consiglio di Stato ha così risposto ad

un'interpellanza parlamentare del 28 novembre 2009 sul tema "Agevolare il

lavoro ridotto anche nell'edilizia e dell'artigianato":

"

nella vostra interpellanza sollevate una

questione che è già stata affrontata a più riprese lo scorso anno e che ha già

ricevuto diverse rassicurazioni da parte del Consiglio di Stato.

La presunta rigidità della Sezione del lavoro

nella concessione di indennità per lavoro ridotto è una questione che non trova

riscontro nella realtà. Infatti, negli ultimi 12 mesi sono state concesse

indennità per lavoro ridotto a livelli molto elevati, il nostro Cantone è

risultato quello che ne ha concesse più di tutti gli altri Cantoni.

In 12 mesi sono stati versati quasi 70 milioni

alle aziende ticinesi tramite indennità per lavoro ridotto, a sostegno delle

aziende in difficoltà: ciò dimostra senza dubbio che le indennità per lavoro

ridotto sono il più rapido e consistente ammortizzatore sociale in caso di

crisi economica. Queste indennità hanno riguardato soprattutto l'attività

industriale d'esportazione (la prima a subire in modo massiccio le conseguenze

della crisi), ma nessun ramo economico è rimasto escluso a priori.

Per quanto riguarda più specificatamente il

settore dell'edilizia e dell'artigianato, i dati da voi richiesti sono i

seguenti: da gennaio a dicembre 2009 sono state presentate circa 100 richieste

attinenti al settore edile principale o affini ad esso, circa 30 richieste sono

state accolte interamente o parzialmente, 60 respinte e in una decina di casi

le domande sono state abbandonate.

La trentina di richieste accolte dimostrano che

non vi è alcuna preclusione nei confronti del settore della costruzione, mentre

i motivi alla base delle 60 richieste respinte sono riconducibili a cause

giudicate non straordinarie e pertanto non indennizzabili, come ad esempio: la

mancata delibera di lavori a causa della concorrenza da parte di altre

aziende; i ritardi nelle delibere; i ritardi nell'esecuzione di lavori già

acquisiti; l'acquisizione di nuovi lavori che non prendono avvio

immediatamente; impedimenti nell'esecuzione di lavori di natura legale oppure

cali di lavoro troppo modesti per giustificare il riconoscimento del diritto.

Sono, quelle elencate, tutte situazioni - spesso

combinate tra loro - per le quali esiste una consolidata giurisprudenza. Anche le decisioni

contestate, e valutate nel corso del 2009 dall'autorità giudiziaria, sono state

essenzialmente confermate.

La questione delle limitate indennità concesse

per lavoro ridotto in relazione al settore delle costruzioni va piuttosto

ricondotta a quanto da voi correttamente affermato, cioè che l'edilizia è stata

finora fortunatamente e sostanzialmente risparmiata dalla crisi. Questo è un

dato oggettivo confermato dall'ultimo notiziario statistico dell'Ufficio

cantonale di statistica (USTAT). pubblicato il 9 dicembre scorso, oltre che dall'indagine congiunturale del KOF sul

settore delle costruzioni relativo al IV trîmestre 2009

(intitolato: "Stabilità e cospicue riserve di lavoro"). Il medesimo

parere è stato ribadito a più riprese dai responsabili cantonali della Società

svizzera degli impresari costruttori.

È chiaro che la

situazione di sostanziale - positiva - tenuta del settore, potrebbe nei

prossimi mesi modificarsi. Se tale fosse il caso, il Consiglio di Stato

assicura che le decisioni della Sezione del lavoro in merito alle indennità per

lavoro ridotto ne terranno conto, conformemente alla Legge ed alle direttive

federali, come fatto finora. Va da sé che ciò vale anche in riferimento alla

comunicazione della SECO da voi indicata nella quarta domanda della vostra interpellanza."

In una

sentenza 38.2009.77 del 27 maggio 2010 il TCA ha sviluppato le seguenti

considerazioni:

"

(…)

Per quel che concerne le modalità con le quali

l'amministrazione tiene in generale conto della situazione congiunturale nel

settore dell'edilizia, nel corso del dibattimento del 15 aprile 2010, il capo

della Sezione del lavoro, __________ si è così espresso:

" (…)

Già nella primavera 2009 e quindi prima della direttiva della SECO del

novembre 2009 la Sezione del lavoro si era evidentemente accorta della crisi

che stava colpendo molte aziende soprattutto nel settore industriale. Sono

stati toccati anche altri settori, ad esempio quello dei viaggi. La Sezione del lavoro si è quindi interrogata su quale fosse la situazione reale nel settore

dell'edilizia. In tale settore all'inizio della crisi e cioè fino alla fine del

2008 aveva ricevuto delle indicazioni confortanti da parte della SSIC. Nella

primavera 2009 alla ripresa delle normali attività dopo il calo stagionale la Sezione del lavoro ha constatato che diverse aziende del settore avevano inoltrato delle

domande di indennità per lavoro ridotto. I dati dell'USTAT e i colloqui con la SSIC ci avevano confermato che effettivamente anche in quel settore vi erano delle difficoltà.

Per questo motivo abbiamo ritenuto che anche nell'edilizia il motivo della

crisi congiunturale a quel momento fosse dato per cui la Sezione del lavoro ha riconosciuto le indennità per lavoro ridotto a quelle aziende che

inoltre facevano valere dei motivi atti a dimostrare la straordinarietà della

perdita di lavoro.

Il signor __________, rispondendo al presidente del TCA, precisa che

per il periodo successivo i dati statistici e le informazioni della SSIC hanno

permesso di stabilire che quel che si temeva in primavera in realtà non si è

realizzato e il settore ha tenuto. Per questo motivo l'aspetto congiunturale

non è stato ritenuto decisivo per l'esame delle richieste di indennità per

lavoro ridotto.

(…)

Invitato dal presidente del TCA a spiegare che cosa è cambiato tra il

momento della domanda e quello del prolungo nel caso concreto, il sig. __________

precisa che gli indicatori successivi sottolineavano una sostanziale tenuta del

settore edile, peraltro confermata anche da quanto constatato dalla Sezione del

lavoro stessa in altri ambiti, ad esempio i lavoratori distaccati sono sempre

aumentati.

Rispondendo al presidente del TCA, i rappresentati della Sezione del

lavoro sottolineano che la SECO non ha mai formulato nei loro confronti delle

critiche per un'interpretazione troppo restrittiva della legge. Semmai è stata la Sezione del lavoro ad auspicare una interpretazione più larga delle direttive.

I rapp. della Sezione del lavoro affermano pure di non avere mai

sentito delle critiche circa un'applicazione troppo restrittiva della Legge da

parte del TCA.

Il presidente del TCA, con riferimento alla risposta del 2.3.2010 del

CdS ad un'interpellanza del 28.11.2009, chiede al sig. __________ di precisare

se le 30 richieste accolte nel 2009 sono relative soprattutto alla prima parte

dell'anno oppure no. Il sig. __________ risponde che verosimilmente si, quando

era stata fornita ai funzionari che si occupano di questo aspetto l'indicazione

di cui ha parlato in precedenza proprio per garantire un'applicazione uniforme.

Il presidente del TCA chiede al sig. __________ una sua considerazione

sulle critiche che a volte si sentono secondo cui i dati statistici tengono

conto solo delle grosse aziende. Il capo della Sezione del lavoro risponde che

in realtà nel nostro Cantone vi è una maggioranza di piccole imprese (circa il

90%). Al riguardo il sig. __________ precisa che in Ticino vi sono 395 imprese

e che solo 100 fanno parte della SSIC (per essere membri bisogna pagare dei

contributi). Quindi i sondaggi vengono effettuati all'interno della Società

dove vi sono ditte che impiegano molti dipendenti (ad esempio __________ e __________,

che assieme contano circa 1'000 dipendenti).

Il sig. __________ precisa che i dati USTAT raccolgono invece tutti i

dati e che gli altri elementi a disposizione della Sezione del lavoro (ad

esempio i collocamenti nel settore dell'edilizia) davano indicazioni positive.

I dati attuali (notiziario statistico USTAT del 22 febbraio 2010

relativo al 4° trimestre 2009) confermano ancora maggiormente la situazione

positiva.

(…)

Il signor __________ rileva che subito dopo avere emesso un comunicato

sostanzialmente positivo sulla situazione dell'edilizia in agosto 2009, la SSIC due settimane dopo ne ha pubblicato un'altro nel quale sottolineava che anche per le

grosse imprese vi erano delle difficoltà all'orizzonte.

Egli rileva pure che negli ultimi messi dell'anno sono aumentati i

fallimenti nel settore dell'edilizia. (…)" (Doc. XXII)

Dagli atti dell'incarto e da quanto è emerso nel

corso dell'udienza occorre dunque concludere, che le statistiche ufficiali e

gli altri indicatori utilizzati dall'amministrazione, attestavano che la

situazione congiunturale nel settore dell'edilizia in generale, nella seconda

metà del 2009, non era considerata grave.

Certamente la motivazione di crisi congiunturale,

a quel momento, "non era preponderante vista la buona situazione nel

settore specifico" (cfr. Doc. XXII, p. 2).

In questo la situazione per la X Sagl, al momento

della nuova domanda, era diversa rispetto alla prima parte dell'anno, nel quale

visti gli indicatori negativi per il settore dell'edilizia in generale e la

notevole entità della perdita di lavoro subita dall'azienda in questione, la

ditta era stata posta al beneficio delle indennità per lavoro ridotto.

A ragione dunque, secondo questo Tribunale,

l'amministrazione ha ritenuto che il riferimento alla crisi economica a livello

internazionale non basta, da sola, a riconoscere alla ricorrente il diritto

alle indennità per lavoro ridotto a partire dal 1° agosto 2009.

Infine, l'amministrazione ha negato il diritto

alle indennità per lavoro ridotto sottolineando che l'allungamento dei tempi di

decisione in relazione all'inizio dei lavori è una circostanza usuale

nel settore edile.

Effettivamente, secondo la giurisprudenza federale e cantonale

(cfr. consid. 2.3 e 2.4) il differimento dei lavori da parte dei committenti fa

parte del normale rischio aziendale del datore di lavoro.

La direttiva della SECO del 6 novembre 2009, dopo avere ribadito

questo aspetto, ha comunque sottolineato che "se subentra una perdita di

lavoro, un crollo della domanda o una recessione economica che oltrepassa il

quadro abituale e normale previsto dalla legge, si tratta di circostanze

straordinarie che non possono più essere imputate al rischio aziendale

abituale" e che "per molte imprese l'attuale crisi economica comporta

una serie di difficoltà che oltrepassano il carattere usuale" (cfr.

consid. 2.5).

Per le piccole imprese attive nel settore dell'edilizia si pone

dunque la questione di sapere se la perdita di lavoro dovuta alla decisione di

posticipare determinati lavori già assegnati da parte di clienti per timore

degli effetti sulla loro persona o sulla loro famiglia della crisi economica

(perdita del posto di lavoro, riduzione dello stipendio o del reddito da

indipendente) fa ancora parte oppure no del normale rischio aziendale (a

proposito della ricorrente, cfr. consid. 1.5).

In sede di dibattimento al riguardo sono state sviluppate le

seguenti considerazioni:

" (…)

L'avv. X conferma che quale terzo motivo l'amministrazione ha esposto

l'allungamento dei tempi di decisione da parte di potenziali clienti che fa

parte del normale rischio aziendale.

Al riguardo il presidente del TCA rileva che in alcuni suoi scritti il

sig. __________ ha sottolineato che la crisi economica generale ha spinto certi

clienti per i quali erano anche già stati allestiti dei preventivi a

procrastinare i lavori proprio per l'insicurezza intervenuta.

Su questo aspetto il signor __________ rileva che se già in precedenza

vi erano dei potenziali clienti che avevano qualche timore ad investire, il

problema è esploso a seguito della crisi di __________. A partire da questo

momento le persone hanno difficoltà ad investire nel settore dell'edilizia.

Il presidente del TCA chiede al sig. __________ se è possibile tenere

conto di questo aspetto (insicurezza del comune cittadino a causa della crisi e

quindi rinvio di investimenti nel settore dell'edilizia) nel valutare il

concetto di normale rischio aziendale per la ditta.

Il sig. __________ ribadisce di avere da una parte discusso anche con

la SECO a suo tempo per permettere un'applicazione il più larga possibile della

Legge e d'altra parte che una risposta alla domanda non è possibile fornirla

immediatamente sui due piedi. Forse si potrebbe ipotizzare di chiedere delle

conferme alle persone che si trovano in questa situazione sui motivi per cui

hanno rinunciato ai lavori. (…)" (Doc. XXII)

Secondo questo Tribunale la questione appena evocata può rimanere

aperta nella presente fattispecie, visti gli altri validi motivi posti alla

base della decisione su opposizione impugnata e ritenuto il fatto che, con lo

scioglimento del contratto di lavoro dei due dipendenti, è venuto a mancare lo

scopo principale delle indennità per lavoro ridotto che è quello di conservare

i posti di lavoro (cfr. art. 31 cpv. 1 lett. d LADI: "la perdita di lavoro

è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro

potranno essere conservati i loro posti di lavoro" e Doc. XXII: "Il signor __________ precisa di avere aperto la sua ditta nel 2006,

di avere avuto dall'inizio i due dipendenti per i quali è stata inoltrata la

richiesta di indennità e di avere avuto negli scorsi anni fino a 8 dipendenti

che hanno poi lasciato la ditta per andare a lavorare in altre imprese secondo

anche le loro aspettative. Precisa di collaborare con alcune altre piccole

imprese con le quali viene diviso il macchinario. Rileva di avere fatto tutto

il possibile per mantenere questi collaboratori ma di avere poi dovuto

licenziarli. Per fortuna sembra esserci uno spiraglio positivo e così a maggio

verranno riassunti".

La Sezione del lavoro è comunque invitata ad approfondire tale

questione al momento di esaminare ulteriori domande di lavoro ridotto, in

particolare quelle inoltrate da imprese edili di piccole dimensioni.

In conclusione e per i motivi sopra esposti la decisione su

opposizione dell'11 settembre 2009 deve così essere confermata."

2.9. Nella presente fattispecie la

ricorrente, che ha affermato di essere una ditta "sub-appaltabile" e

dunque di dipendere molto dalle ditte che ottengono gli appalti direttamente

(cfr. Doc. 8, punto 9a), ha precisato che in quanto fornitrice di componenti di

ventilazione per cucine, soprattutto nei ristoranti ed alberghi, per lo più

situate nelle stazioni turistiche della __________ e specialmente nell'__________,

durante la stagione invernale (da metà dicembre a fine febbraio) questi lavori

non possono essere eseguiti in quanto le infrastrutture turistiche sono aperte

(cfr. consid. 1.2 e Doc. X, pag. 2).

Alla luce delle sentenze

del Tribunale federale riprodotte al consid. 2.5 questo Tribunale ritiene che la

perdita di lavoro che ne risulta non può essere assunta dall'assicurazione

contro la disoccupazione in quanto essa è usuale. Come visto l'Alta Corte ha

infatti sottolineato che una perdita di lavoro nei mesi invernali nell'edilizia

e nei settori a lei collegati è usuale (vedi pure STCA 38.2009.14 del 6 agosto

2009; STCA 38.2007.43 del 5 settembre 2007).

Può invece restare aperta

la questione di sapere se realmente la perdita di lavoro non è inevitabile

(cfr. art. 32 cpv. 1 lett. a LADI), in quanto prevedibile (sul tema cfr. STCA

38.2007.29 del 26 luglio 2007, consid. 2.6) come sostenuto dalla rappresentante

dell'amministrazione nel corso del dibattimento del 21 febbraio 2011 (cfr. Doc.

X, pag. 2), visto che l'azienda negli ultimi anni ha presentato diverse domande

di lavoro ridotto (cfr. Doc. 9 e Doc. 13, in particolare Doc. 10 e Doc. 12).

Tali ripetute domande

dimostrano comunque, secondo il TCA, il carattere usuale della perdita di

lavoro (cfr. art. 33 cpv. 1 lett. a LADI).

Riguardo alle difficoltà a

reperire lavori sostitutivi nel nostro Cantone durante il periodo in questione

le rappresentanti della ditta hanno affermato che anche le aziende ticinesi

risentono della crisi per cui le domande sono diminuite ed hanno sottolineato

che i prezzi in Ticino sono molto più bassi rispetto alla __________ anche a

causa della forte concorrenza dell'__________ e delle ditte ticinesi.

Ora, tali argomentazioni,

non permettono di accogliere la domanda di lavoro ridotto.

Infatti, secondo la

giurisprudenza, in particolare una situazione di concorrenza accresciuta fa

parte del normale rischio aziendale del datore di lavoro (cfr. STCA 38.2007.91

del 16 gennaio 2008; STCA 38.2008.71 del 18 marzo 2009; per quel che riguarda

la variazione del cambio cfr. STCA 38.2009.84 dell'11 gennaio 2010; STCA

38.2009.39 del 7 settembre 2009).

A ragione dunque

l'amministrazione ha respinto la domanda della ricorrente.

Questa soluzione si

giustifica tanto più se si considera, da una parte, che dal Notiziario

statistico N. 2010.31 del 1° dicembre 2010 prodotto in udienza dalla Sezione

del lavoro, risulta che per l'edilizia accessoria la situazione aziendale è

giudicata in generale buona (cfr. Doc. X/1) e, d'altra parte, che nel corso del

dibattimento le rappresentanti della ricorrente hanno affermato che "fino

ad oggi non hanno introdotto il lavoro ridotto perché sono riuscite a trovare

abbastanza lavoro e assegnando le vacanze agli operai" (cfr. Doc. X, pag.

2).

Di fatto non si è dunque realizzata

nessuna perdita di lavoro ai sensi dell'art. 31 LADI ed anche per questo la

domanda va respinta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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