38.2010.76
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
24 febbraio 2011Italiano52 min
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Numero d'incarto:
38.2010.76
Data decisione, Autorità:
24.02.2011, TCA
Titolo:
Negato ILR a una ditta(componenti impianti di ventil.)11/10-4/11.Perd.di lavoro in inverno usuale nell'edilizia.Può restare aperta la questione se realm.perd.di lavoro non è inevitab.in quanto prevedib.Situaz.di concorrenza accresciuta norm.rischio aziend.Per edilizia accessoria situaz.in gen.buona
INDENNITÀ PER LAVORO RIDOTTO
art. 31 LADI
art. 32 LADI
art. 33 LADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2010.76
DC/sc
Lugano
24 febbraio
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 22 novembre 2010
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 16
novembre 2010 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. L'11 ottobre
2010 la ditta RI 1, che fornisce componenti per impianti di ventilazione e
fabbrica camini inossidabili, ha inoltrato una domanda di lavoro ridotto, al
50%, per i suoi 7 lavoratori nel periodo dal 1° novembre 2010 al 30 aprile 2011
con la seguente motivazione:
"
Finora siamo sempre riusciti a trovare in tempo
delle ordinazioni. Abbiamo la ferma speranza di poter superare anche questo
periodo difficile. In passato abbiamo già inoltrato precauzionalmente la
domanda per il lavoro ridotto, ma siamo sempre riusciti in breve tempo a
trovare le necessarie ordinazioni e di usufruire al meno possibile del vostro
aiuto.
Anche questa volta ci permettiamo di inoltrare la
nostra domanda precauzionalmente per riassicurare anche i nostri dipendenti e
naturalmente per non dover lasciare a casa nessuno di essi." (Doc. 8)
1.2. Con
decisione su opposizione del 16 novembre 2010 la Sezione del lavoro ha
confermato in precedente decisione del 5 novembre 2010 (cfr. Doc. 5), con la
quale aveva negato alla ditta il diritto a beneficiare di indennità per lavoro
ridotto, argomentando:
"
(...)
Nel caso in esame, l'opponente ha sostanzialmente
addotto, quali motivi alla base dell'introduzione del lavoro ridotto, lo scarso
volume di ordinazioni e l'esistenza di preventivi e offerte ancora senza esito.
Ora, ci si trova confrontati con circostanze rientranti nella sfera normale del
rischio aziendale del datore di lavoro e, inoltre, usuali nel settore in
questione e la perdita di lavoro in concreto invocata è suscettibile di colpire
allo stesso modo ogni datore di lavoro di questo ramo economico. La situazione
non appare neppure straordinaria dal punto di vista della fluttuazione - del
tutto ordinaria e ricorrente - del fatturato della ditta e, inoltre, tenuto
conto che le motivazioni addotte dall'opponente in occasione dell'attuale
preannuncio sono le stesse di quelle già invocate nei precedenti preannunci.
In merito al contesto congiunturale attuale, va
precisato che un generale rinvio alla crisi economica a livello internazionale
non è sufficiente per fondare un diritto alle indennità per lavoro ridotto in
uno specifico caso. Determinante è la situazione concreta della singola azienda
e del relativo comparto di attività. Con riferimento al settore in cui opera
l'opponente, l'andamento generale è ritenuto nel complesso buono (cfr.
Comunicato Ustat, Notiziario statistico, N. 2010.22).
Pertanto, in considerazione di quanto sopra e
alla luce della menzionata giurisprudenza, non appare adempiuto uno dei
presupposti cumulativi di cui agli articoli 31 e seguenti LADI per
l'ottenimento delle indennità per lavoro ridotto (perdita di lavoro
computabile).
A nulla di diverso può portare la circostanza che
l'oscillazione della cifra d'affari rispetto alla media del quadriennio
precedente sia o meno superiore al 25%, poiché i motivi della riduzione (lieve,
rispetto allo stesso mese del quadriennio precedente) della cifra d'affari
fatta registrare in settembre e ventilata nei mesi a venire dall'azienda in
parola sono da ascrivere a circostanze rientranti nel normale rischio
aziendale, per cui la perdita di lavoro non è computabile (cfr. STCA del 12
febbraio 2009 nella causa G. SA, 38.2008.67, consid. 2.6).
Le motivazioni sollevate con l'opposizione in
esame non permettono quindi di giungere ad una conclusione diversa rispetto a
quanto stabilito con la decisione qui contestata.
Mal si comprende infine come l'azienda in parola
persista nell'introdurre domande di lavoro ridotto a titolo preventivo,
considerato, da una parte, come nell'attuale termine quadro (01.09.2009 -
31.08.2011) non abbia mai fatto capo alle indennità per lavoro ridotto (periodi
di conteggio riscossi: 0), dall'altra, come le circostanze da lei invocate non
appaiano straordinarie (né per quanto riguarda i motivi addotti, né per quanto
attiene alla fluttuazione - molto bassa, se non addirittura inesistente - del
proprio fatturato)." (Doc. A)
1.3. Contro la
decisione su opposizione la ditta RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al
TCA nel quale si è in particolare così espressa:
"
(…)
Nostra ditta è fornitrice di componenti di
ventilazione per cucine, soprattutto per ristoranti ed alberghi, maggiormente
situati nelle stazioni turistiche della __________ e specialmente nel __________.
Durante la stagione invernale da metà dicembre a fine febbraio questi lavori
non possono essere eseguiti a cause ovvie, vale a dire, gli alberghi,
ristorante sono aperti e dunque non vengono fatti i lavori durante questo
periodo (questi lavori vengono di solito fatti durante la stagione intermedia).
Questo significa per la nostra ditta un sensibile calo di ordinazioni che
cerchiamo di compensare con incarichi provenienti di altri settori.
Chiediamo gentilmente di essere sentiti
personalmente presso il vostro ufficio." (Doc. I)
1.4. Nella sua risposta
del 14 dicembre 2010 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso
(cfr. Doc. III).
1.5. Il 23
dicembre 2010 la ditta ha inoltrato uno scritto al TCA nel quale ha in
particolare nuovamente chiesto di essere sentita (cfr. Doc. V).
L'11 gennaio
2011 l'amministrazione ha chiesto di respingere il ricorso (cfr. Doc. VII).
1.6. Il 21
febbraio 2011 ha avuto luogo un dibattimento davanti al Presidente del TCA
(cfr. Doc. X).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. I
presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art.
31 LADI.
Questa
disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni
materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse
negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.
Le
condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i
lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è
integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:
" a. sono
soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la disoccupazione
e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione
nell'AVS;
b. la perdita di
lavoro è computabile (art. 32);
c. il rapporto di
lavoro non è stato disdetto;
d. la perdita di
lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la
diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di
lavoro."
Secondo
il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i
presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può
essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.
Fatti
I
requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità.
Le
condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non hanno
diritto all'indennità per lavoro ridotto:
" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il
cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;
b. il coniuge del
datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo;
c. le persone che,
come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo
dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le
decisioni del datore di lavoro, come
anche i loro coniugi occupati nell'azienda."
2.3. Secondo
l'art. 32 cpv. 1 LADI:
" Una perdita di lavoro è computabile se:
a. è dovuta a motivi
economici ed è inevitabile e
b. per ogni periodo
di conteggio è di almeno il 10 per cento delle
ore di lavoro
normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell'azienda."
Per
l'art. 33 cpv. 1 LADI non è invece computabile una perdita di lavoro:
" a. se è dovuta a misure d'organizzazione aziendale, come lavori di pulizia,
di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre
interruzioni dell'esercizio, usuali e
ricorrenti, oppure a circostanze
rientranti nella sfera normale del
rischio aziendale del datore di
lavoro;
b. se è usuale nel
ramo, nella professione o nell'azienda oppure se è causata da
oscillazioni stagionali del grado d'occupazione;
c. in quanto cada in
giorni festivi, sia cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere
soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o
vacanze aziendali;
d. se il lavoratore
non accetta il lavoro ridotto e dev'essere pertanto rimunerato secondo il
contratto di lavoro;
e. in quanto
concerne persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da
un rapporto di tirocinio o al servizio di un'organizzazione per
lavoro temporaneo oppure;
f. se è la
conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell'azienda in cui
lavora l'assicurato."
Scopo
delle citate norme é di evitare la traslazione delle spese inerenti i rischi
aziendali all’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. Messaggio del Consiglio
federale del 2 luglio 1980, in FF 1980 III pag. 531; cfr. pure il Rapporto
della Commissione della gestione del Consiglio nazionale, “Efficacia delle
indennità per lavoro ridotto”, in FF N. 10, 16 marzo 1999, pag. 1628-1643).
2.4. Secondo
l'art. 33 cpv. 1 LADI non è computabile la perdita di lavoro dovuta a circostanze
rientranti nella sfera normale del rischio aziendale. Per "normale rischio
aziendale" si intende il pericolo di subire delle perdite per motivi
legati alla sfera interna dell'azienda (ad esempio: difetti nei macchinari,
problemi con il personale, errori di organizzazione) o per motivi esterni (ad
esempio la situazione del mercato), che ogni impresa ha e che è di conseguenza
in grado di calcolare o di prevenire o combattere con opportune contromisure
(cfr. G. Gerhards: "Kommentar zum Arbeitslosenversicherung (AVIG)",
Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda, 1987, Vol. I, pag. 426-428; STFA C 264/03 del
2 dicembre 2004; STFA C 189/02 del 15 marzo 2004; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2002
pag. 59, DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 48 e 204;
DLA 1998 pag. 290; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b, pag. 58; DLA 1995 pag.
117, consid. 1b, pag. 119 e 120).
Infatti,
la giurisprudenza federale ha stabilito che le perdite di lavoro che possono
colpire ogni datore di lavoro rientrano nei rischi normali dell’azienda e
devono di regola essere assunti da quest’ultima. Soltanto se esse presentano un
carattere eccezionale o straordinario conferiscono un diritto all’indennità per
lavoro ridotto (cfr. STFA C 121/05 dell’11 agosto 2005; STFA C 189/02 del 15
marzo 2004; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA
1999 pag. 204, consid. 2a, pag. 206; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b aa),
pag. 58; DLA 1995 pag. 117, consid. 1b, pag. 119 e 120).
Nella
citata sentenza C 189/02 del 15 marzo 2004, l'Alta Corte ha confermato il precedente giudizio di questo Tribunale e, definendo le perdite di lavoro rientranti
nel normale rischio aziendale, ha ribadito, tra l'altro, che:
"
(…)
Trattasi segnatamente di perdite di lavoro
abituali che, secondo l'esperienza, sopravvengono periodicamente e possono
colpire ogni datore di lavoro. Ogni azienda deve quindi affrontare tali
evenienze ed essere in grado di prevederle, prevenirle o combatterle con
opportuni provvedimenti. Soltanto se le perdite denotano un carattere
eccezionale o straordinario possono dar diritto al versamento di un'indennità
per lavoro ridotto (DLA 1998 no. 50 pag. 291 consid. 1,
1996/1997 no. 11 pag. 58 consid. 2b/aa e riferimenti; cfr. anche Gerhards,
Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I,
pag. 426 segg., note 64-70).
(…)
Alla pronuncia cantonale deve essere prestata
adesione anche nella misura in cui ha concluso che i motivi addotti dalla
società a sostegno della domanda di indennità per lavoro ridotto - fluttuazione
dei prezzi, differimento delle commesse - rientravano, conformemente alla
giurisprudenza, nel normale rischio aziendale e non erano quindi risarcibili
dall'assicurazione contro la disoccupazione."
(cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella causa F. SA, C
189/02)
In
un’altra sentenza C 264/03 del 2 dicembre 2004, il Tribunale federale delle
assicurazioni (TFA) (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale, TF) ha confermato
il precedente giudizio di questo Tribunale e, in particolare, ha puntualizzato
che:
Considerandi
"
(…)
Il concetto di normalità deve essere definito con
riferimento all'attività specifica espletata dall'azienda e meglio deve tener
conto delle sue peculiarità. In tale contesto il criterio della prevedibilità
assume un significato determinante (DTF 119 V 500 consid. 1; DLA 1999 no. 10
pag. 48, 1998 no. 50 pag. 290, 1995 no. 20 pag. 117).
(…)" (cfr. STFA del 2 dicembre 2004 nella
causa L.C. SA, C 264/03)
Sul concetto di normale
rischio aziendale B. Rubin (in Assurance-chômage. Ed. Schultess, Juristische
Medien AG, Zurigo-Basilea-Ginevra 2006) rileva quanto segue:
"
Cette notion, qui a donné lieu à une jurisprudence
fournie et souvent restrictive, mérite d'étre examinée dans le détail.
Doivent ainsi étre considérées comme des risques
normaux d'exploitation les pertes de travail habituelles, c'est-à-dire celles
qui, d'après l'expérience de la vie, surviennent périodiquement et peuvent dès
lors faire l'objet de calculs prévisionnels. A titre d'exemple, le fait d'étre
sur le point de terminer un mandat important fait partie de la planification
normale de l'activité d'une entreprise et n'a rien d'exceptionne.
La mauvaise conjoncture économique constitue le
risque normal d'exploitation par excellence. Généralement, elle rend la
situation concurrentielle plus tendue.
Une réduction de la demande ou de la clientèle due à
la conjoncture n'a rien d'exceptionnel, dans la mesure où elle peut frapper
chaque employeur dans n'importe quel secteur d'activité. Pratiquement, le fait
d'admettre le contraire aurait pour effet de permettre à chaque employeur de
demander l'indemnité en cas de RHT dès que les commandes se raréfient. Une
telle solution entrerait en contradiction avec la volonté du législateur,
puisque ce demier a précisément souhaité éviter que l'indemnité en cas de RHT
aboutisse à une subvention généralisée d'un secteur en difficulté (arrosoir).
Cette indemnité ne constitue pas une assurance contre les risques
d'exploitation.
En d'autres termes, il n'appartient pas à
l'indemnité en cas de RHT de freiner les changements structurels inévitables à
moyen et long terme, pas plus qu'il ne lui appartient de s'immiscer dans la
concurrence entre employeurs. Si ce n'était pas le cas, on pourrait aboutir à
une distorsion de la concurrence en raison d'une intervention étatique. La
concurrence est en effet une donnée fondamentale de notre système économique,
donnée que l'assurance-chdmage doit se garder d'entraver. Or, il faut éviter,
par le biais de l'indemnité en cas de RHT, de redistribuer s revenus aux e
treprises structurellement faibles, au détriment des entreprises plus
fortes." (pag. 505)
Questo autore ha
successivamente, tra l'altro, esposto tre situazioni nelle quali l'Alta Corte
ha concluso che non si trattava di un normale rischio aziendale:
"
Le Tribunal fédéral des assurances a par
ailleurs estimé que la chute rapide et massive du prix du pétrole et
l'évolution monétaire défavorable ne constituaient pas un risque normal
d'exploitation s'agissant d'une entreprise spécialisée dans l'exportation vers
l'Irak de machines de construction et dans l'importation, en
provenance de ce pays, de sucre de dattes.
De même, la chute des prix et la surproduction
mondiale dans l'industrie de l'acier ne constituent pas non plus des
risques d'exploitation normaux pour une entreprise de construction de tuyaux de
conduite.
Les attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis
et la débâcle de Swissair en octobre de la même année ne font pas partie des
risques normaux d'exploitation d'une entreprise de la branche du voyage.
On ne saurait compter avec la survenance de tels événements."
(pag. 510)
2.5
Nel
settore dell'edilizia la costante giurisprudenza ha stabilito che
differimenti di termini voluti dal committente o causati eventualmente da altri
motivi non imputabili alle imprese incaricate dell'esecuzione dei lavori non
sono insoliti nel ramo, ragione per cui l'assicurazione contro la
disoccupazione non è tenuta a rispondere delle conseguenze degli stessi
sull'occupazione delle maestranze (STFA inedita 6 settembre 1985 nella causa
P.; STFA inc. AD 214/87 del 12 ottobre 1988).
In una
decisione pubblicata in DLA 1995 N. 20 pag. 117 il TFA (dal 1° gennaio 2007:
Tribunale federale, TF) ha sottolineato che è innegabile che nell'edilizia le
perdite di lavoro dovute alla necessità di differire lavori a causa
dell'insolvenza del committente, da un lato, e al ritardo di un progetto in
seguito ad una procedura d'opposizione pendente e alla forte concorrenza,
costituiscono rischi normali dell'azienda ed ha sottolineato quanto segue:
"
2.
- a) En I'espèce, la réduction de l'horaire de travail introduite par la recourante est motivée par trois causes essentielles. La première a trait au fait que la société a été contrainte de différer des travaux de
construction portant sur cinq immeubles locatifs parce
que e maître de l'ouvrage n'était pas en mesure de s'acquitter
d'une dette échue d'un montant de 200 000 fr., somme à laquelle s'ajoutaient des factures non encore
échues, d'une valeur de 450000 fr. La deuxième cause consiste dans le retard d'un projet
de transformation d'un immeuble en raison d'une procédure opposition pendante. Quant à
la troisième, elle réside dans
le fait que des entreprises concurrentes ont pratiqué des manoeuvres de «dumping» fin d'obtenir
l'adjudication d'importants travaux au détriment de la recourante.
b) II est toutefois indéniable que les pertes de travail dues à la nécessité de différer des travaux en raison de l'insolvabilité du maître
de I'ouvrage d'une part, et au retard d'un projet en raison d'une procédure d'opposition pendante, d'autre part, constituent des risques normaux d'exploitation. Pour une entreprise de construction, de telles
circonstances ne sont en effet
nullement exceptionnelles et ne sauraient, pour ce
motif, entraîner une perte de travail à prendre en considération.
En ce qui concerne les variations du taux d'occupation dues à une situation concurrentielle tendue, la Cour de céans a jugé que la perte du travail qui en
résulte est susceptible de toucher chaque employeur d'une même branche économique (arrêt non publié M. du 29 juin 1989, C 25/89). Par ailleurs, il faut éviter que l'intervention de l'assurance-chômage entrave la concurrence par une redistribution des coûts et des revenus des entreprises
structurellement fortes à celles qui le sont moins (sur ces questions, cf. Brügger, Die Kurzarbeitsentschädig als arbeitslosenversicherungsrechtliche Präventivmassnahme, th. Berne 1993, p. 70). Or, en l'espèce, la recourante produit
un tableau comparatif de soumissions présentées par onze entreprises, relatives à la construction d'un trottoir. Certes, en
admettant que ce document soit
représentatif de la situation régnant sur l'ensemble du marché de la
construction dans la région concernée, on constate que l'offre la plus
avantageuse est sensiblement
inférieure à l'offre présentée par la recourante. Il n'en demeure pas moins que Ia proposition de cette dernière se situe parmi les quatre offres les
plus élevées présentées en l'occurrence, de sorte que la perte du marché en
cause ne saurait être attribuée à d'éventuelles manoeuvres de
«dumping» pratiquées par les entreprises concurrentes. On doit bien plutôt admettre que la diminution du taux
d'occupation subie par la recourante est due à une situation concurrentielle
tendue, dont l'assurance-chômage
n'a pas à répondre." (n.d.r.:
sottolineatura del redattore)
In una
sentenza C 237/06 del 6 marzo 2007 il Tribunale federale ha confermato la
propria giurisprudenza ed ha rilevato:
"
Gleiches gilt hinsichtlich der Rechtsprechung,
wonach Schwankungen in der Auftragslage im Jahresverlauf, insbesondere ein
Beschäftigungsrückgang im Winter - aber auch zu anderen Jahreszeiten -
sowie Terminverschiebungen auf Wunsch von Auftraggebern oder allenfalls aus
anderen Gründen, die das mit der Ausführung der Arbeiten beauftragte
Unternehmen nicht zu verantworten hat, im Baugewerbe durchaus üblich sind.
Der darauf zurückzuführende Arbeitsausfall ist somit betriebsüblich und deshalb
nicht anrechenbar (ARV 1999 Nr. 10 S. 51 E. 4a ). Diese
Praxis ist auch bei einer angespannten, rezessiven Wirtschaftslage und dem
damit verbundenen Risiko, dass die Möglichkeit, andere Aufträge vorzuziehen,
nicht mehr oder nur in eingeschränktem Masse besteht, anwendbar (Urteil vom 30. April
2001.
C 244/99, E. 3a). Beschäftigungsschwankungen auf Grund
verstärkter Konkurrenzsituation stellen im Baugewerbe ein normales
Betriebsrisiko dar. Diese auf das Bauhauptgewerbe anwendbare Rechtsprechung
gilt sinngemäss auch für das Baunebengewerbe (ARV 1995 Nr. 20
S. 120 E. 2b; Urteil vom 4. Dezember
2003.
C 8/03, E. 3).
3.
Das kantonale Gericht hat mit einlässlicher und
Dispositivo
überzeugender Begründung, auf die verwiesen wird, erkannt, dass die Firma für
die Monate Januar und Februar 2006 keinen Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung
hat.
3.1 Was dagegen in der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde vorgetragen wird, vermag zu keinem anderen
Ergebnis zu führen. Dies gilt insbesondere für die Argumentation, in den
Monaten Januar und Februar 2006 hätten keine Arbeiten ausgeführt werden können,
weil der Hauptauftraggeber den vorgesehenen Arbeitsbeginn im Januar 2006
storniert habe, sowie es sei im 3. und 4. Quartal 2005 eine
Konjunkturabschwächung eingetreten (Voranmeldung von
Kurzarbeit vom 21. Januar 2006). Die
Beschwerdeführerin macht somit Schwankungen der Auftragslage im Jahresverlauf,
Verschiebungen von Terminen durch Auftraggeber sowie die schlechte
wirtschaftliche Lage Ende Jahr geltend. Diese Umstände bilden - soweit sie
überhaupt gegeben sind - nach der erwähnten Rechtsprechung (E. 2) keine
anrechenbaren Gründe, sind sie doch
betriebsüblich und können jede andere Firma der
Branche gleichermassen treffen. Ferner bezogen sich die beiden Anmeldungen auf
die Zeitspanne Januar und Februar 2006. Sie fielen somit in die Wintermonate,
in welchen das Baugewerbe saisonbedingt ohnehin einen Rückgang der
Geschäftstätigkeit zu
verzeichnen pflegt." (n.d.r.:
sottolineatura del redattore)
Nella
citata sentenza C 244/99 del 30 aprile 2001, a proposito di una ditta che produce mobili da cucina, l'Alta Corte aveva sottolineato che questa situazione si
applica anche in periodi di recessione, a meno che ci si trovi in presenza di
circostanze particolari:
"
3.- a) Schwankungen in der Auftragslage im
Jahresverlauf, insbesondere ein Rückgang der Aufträge im Winter, sind im Bau-
und Baunebengewerbe durchaus üblich und der entsprechende Arbeitsausfall im
Sinne von Art. 33 Abs. 1 lit. b AVIG nicht anrechenbar, wie das Eidgenössische
Versicherungsgericht wiederholt erkannt hat (ARV 1999 Nr. 10 S. 517 Erw. 4b mit
Hinweis). Nach dieser Rechtsprechung stellen auch Verschiebungen von
Terminen auf Wunsch des Auftraggebers oder allenfalls aus anderen Gründen, die
von dem mit der Ausführung von Arbeiten beauftragten Unternehmen nicht zu
verantworten sind, im Bau- und Baunebengewerbe nichts Aussergewöhnliches dar
(ARV 1999 Nr. 10 S. 51 Erw. 4b mit Hinweis). Diese Praxis wurde zwar vor dem
Hintergrund einer guten Konjunktur- und Beschäftigungslage entwickelt, die sich
dadurch kennzeichnet, dass aus Terminverschiebungen entstehende Arbeitsausfälle
durch andere (kurzfristige) Aufträge ausgeglichen werden können. Doch allein
die Tatsache einer angespannten, rezessiven Wirtschaftslage und das damit
verbundene Risiko, dass die Möglichkeit, andere Aufträge vorzuziehen nicht mehr
oder nur in eingeschränktem Masse besteht, genügt indes nicht, um die
Anrechenbarkeit des Arbeitsausfalles zu bejahen. Vielmehr müssen unter den
Gesichtspunkten der fehlenden Betriebsüblichkeit und des fehlenden normalen
Betriebsrisikos immer besondere Umstände hinzutreten, welche dann auch die
Annahme eines voraussichtlich vorübergehenden Arbeitsausfalls (Art. 31 Abs. 1
lit. d AVIG) begründen (ARV 1995 Nr. 20 S. 119 Erw. 1b; nicht veröffentlichte
Urteile R. vom 14. Dezember 1998 [C 140/98] und M. vom 7. Mai 1997 [C 127/96];
Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], Bd. 1, Bern
1988, N 70 zu Art. 32/33).
b) Vorliegend sind keine besonderen Umstände im
dargelegten Sinne ersichtlich. Namentlich hat die Beschwerdeführerin im Rahmen
der Gesuchseinreichung lediglich vorgebracht, durch den starken Einbruch in der
Bautätigkeit seien die Aufträge sehr stark zurückgegangen, weshalb der Betrieb
nicht mehr voll ausgelastet sei. Eine Vorfabrikation könne nicht erfolgen, da
die Firma Massküchen herstelle, für welche eine Massaufnahme in der Baute
unbedingt notwendig sei. Trotz Überkapazität im Inland und zunehmendem Druck
der ausländischen Konkurrenz bestünden berechtigte Hoffnungen auf eine bessere
Auslastung. Zwar darf die Anrechenbarkeit oder vorübergehende Natur eines
Arbeitsausfalls nicht mit einem pauschalen Hinweis auf die Marktsituation
verneint werden, doch ist es zulässig und notwendig, die Marktsituation für das
in Frage stehende Gewerbe (Konkurrenzsituation, Absatzrückgang, Strukturwandel,
usw. ) in die Beurteilung miteinzubeziehen (ARV 1999 Nr. 10 S. 52 Erw. 4b).
Vorliegend sind eben gerade keine Angaben darüber vorhanden, dass
ausserordentliche, betriebs- und branchenunübliche Umstände vorliegen, welche
sich allenfalls vom normalen Geschäftsgang abheben. Angesichts dieser Situation
besteht mithin auch keine Gewähr auf Erhalt der Arbeitsplätze durch Kurzarbeit."
(n.d.r.: sottolineatura del redattore)
In
un'altra sentenza C 8/03 del 4 dicembre 2003, relativa ad una impresa di
costruzioni che aveva fatto valere una riduzione delle ordinazioni del 42% a
causa della mancanza di investimenti in quel settore, il Tribunale federale si
era così espresso:
"
Das kantonale Gericht hat die vorliegend
massgeblichen Bestimmungen und Grundsätze über den Anspruch auf
Kurzarbeitsentschädigung (Art. 31 Abs. 1 AVIG), den anrechenbaren
Arbeitsausfall (Art. 31 Abs. 1 lit. b in Verbindung mit Art. 32 Abs. 1 lit. a
AVIG) sowie die Voraussetzungen, unter denen die Anrechenbarkeit eines
Arbeitsausfalls zu verneinen ist (Art. 33 Abs. 1 lit. b AVIG; BGE 121 V 374 Erw. 2a, 119 V 358 Erw. 1a, 499 Erw. 1) zutreffend dargelegt.
Gleiches gilt hinsichtlich der Rechtsprechung, wonach Verschiebungen von
Terminen auf Wunsch von Auftraggebern oder allenfalls auch aus anderen Gründen,
die von den mit der Ausführung von Arbeiten beauftragten Unternehmen nicht zu
verantworten sind, im Baugewerbe nichts Aussergewöhnliches darstellen, weshalb
die dadurch verursachten Arbeitsausfälle nicht anrechenbar sind (ARV 1993/1994
Nr. 35 S. 244). Darauf wird verwiesen.
Zu ergänzen ist, dass die letztgenannte Praxis
zwar vor dem Hintergrund einer guten Konjunktur- und Beschäftigungslage
entwickelt wurde, die sich dadurch kennzeichnet, dass aus Terminverschiebungen
entstehende Arbeitsausfälle durch andere (kurzfristige) Aufträge ausgeglichen
werden können. Doch allein die Tatsache einer angespannten, rezessiven
Wirtschaftslage und das damit verbundene Risiko, dass die Möglichkeit, andere
Aufträge vorzuziehen, nicht mehr oder nur in eingeschränktem Masse besteht,
genügt indes nicht, um die Anrechenbarkeit des Arbeitsausfalles zu bejahen
(Urteil W. vom 30. April 2001 Erw. 3a, C 244/99). Der wegen der seit langem
generell schlechten wirtschaftlichen Lage des Bausektors entstehende
Arbeitsausfall, der eine Baufirma zwingt, sich dem Willen der verschiedenen
Bauherren anzupassen, gehört zum normalen Betriebsrisiko. Wegen der schon
mehrere Jahre andauernden Schwierigkeiten in der Baubranche kann jeder
Arbeitgeber in gleicher Weise von einem Arbeitsausfall betroffen sein. Ein
solcher Ausfall ist somit in der momentanen wirtschaftlichen Lage keine
Besonderheit (ARV 1998 Nr. 50 S. 290); denn Beschäftigungsschwankungen auf
Grund verstärkter Konkurrenzsituationen stellen im Baugewerbe ein normales
Betriebsrisiko dar (ARV 1995 Nr. 20 S. 120 Erw. 2b). Im Einzelfall können
derartige Umstände entschädigungsberechtigt sein, wenn sie auf
aussergewöhnliche oder ausserordentliche Gründe zurückzuführen sind (Urteil X.
vom 10. Juli 2002 Erw. 3a, C 253/01). Diese auf das Bauhauptgewerbe anwendbare
Rechtsprechung gilt sinngemäss auch für das Baunebengewerbe (nicht
veröffentlichtes Urteil B. vom 16. Oktober 1996 Erw. 5, C 120/96).
4.
4.1 Die Beschwerdeführerin macht in der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde geltend, es seien nicht nur Aufträge um ein bis
zwei Monate verschoben worden, sondern einige seien um ein Jahr zurückgestellt,
respektive aufgehoben worden, was einem faktischen Arbeitsentzug und damit
einem aussergewöhnlichen Ereignis gleich komme. Verwaltung und Vorinstanz
hätten den Sachverhalt ungenügend abgeklärt, zumal sie nicht einmal die
aktuelle Auftragslage eruiert hätten.
4.2 Die Verwaltung hat zu prüfen, ob die
Notwendigkeit der Kurzarbeit begründet ist und ob die Anspruchsvoraussetzungen
glaubhaft gemacht sind (BGE 110 V 336 Erw. 3c). Auch wenn sie damit nicht zu umfassenden Abklärungen
gehalten ist, hat sie angesichts der zu prüfenden Anspruchsvoraussetzungen nach
der aktuellen Auftragslage zu fragen (vgl. Art. 31 Abs. 1 lit. d und Art. 32
Abs. 1 lit. a AVIG; ARV 1993/1994 Nr. 35 S. 248 Erw. 4b).
Die Beschwerdeführerin gab dem AWA im Zusatzblatt
zur Voranmeldung vom 6. September 2002 die Umsatzzahlen und die Löhne für das
Jahr 2001 sowie für die erste Hälfte des Jahres 2002 an. Weiter legte sie dar,
für das 3. und 4. Quartal seien die Aussichten steigend; Aufträge seien
vorhanden und die Umsatzzahlen betrügen je ca. Fr. 150'000.-. Auch im
vorinstanzlichen Verfahren berief sich die Firma auf diese Zahlen. Auf Grund
dieser Angaben erübrigten sich weitere Sachverhaltsabklärungen, weshalb die
diesbezügliche Rüge ins Leere stösst.
4.3 Die von der Beschwerdeführerin ins Feld
geführten Verschiebungen von Terminen durch Auftraggeber sind nach der
erwähnten Rechtsprechung (Erw. 3 hievor) keine anrechenbaren Gründe, sondern
gehören zum normalen Betriebsrisiko und können jede andere Firma der Branche
gleichermassen treffen. Aussergewöhnliche oder ausserordentliche Umstände,
welche ausnahmsweise zu einer Entschädigungsberechtigung führen könnten, sind
nicht ersichtlich. Zu keinem anderen Ergebnis führen die Einwände der Firma,
die Termine seien teilweise um ein Jahr oder auf unbestimmte Zeit verschoben
worden."
2.6. Applicando la giurisprudenza
federale esposta al considerando precedente, questo Tribunale, in una sentenza
38.2007.71 del 4 luglio 2007 il TCA ha confermato il rifiuto di indennità per
lavoro ridotto ad una impresa di costruzioni confrontata con l'assenza di
ordinazioni a corto termine e il posticipo di lavori già programmati a causa di
ricorsi.
In una sentenza C 246/06
del 16 luglio 2007 il Tribunale federale ha accolto un ricorso della SECO
contro una decisione del TCA che aveva approvato l'operato della Sezione del
lavoro che non si era opposta, nel principio, al riconoscimento di indennità
per lavoro ridotto ad una ditta attiva in particolare nella produzione di
bancali in legno.
L'Alta Corte ha stabilito
che le circostanze invocate dall'azienda rientravano nel normale rischio
aziendale, rilevando:
"
5.2 Questa Corte non condivide le conclusioni
dei primi giudici nel ritenere che la situazione creatasi alla X.________ SA
non fosse prevedibile. Infatti, da quanto precede emerge che la ditta era
confrontata con misure di riorganizzazione aziendale e con lavori di
riparazione usuali per un'azienda che inizia un'attività nuova.
La società da subito si era dovuta confrontare
con problemi sia di produzione quantitativa dei pallet - in quanto i macchinari
in dotazione della società invece di produrre 2'000 unità giornaliere, come
aveva valutato il produttore italiano, leader mondiale del settore, era in
grado di sfornare dalle 600 alle 700 unità - sia perché i macchinari erano
sovente guasti.
In sostanza, sin dall'inizio dell'attività della
società vi è stato un problema con il taglio del legno, che produceva scarti
superiori a quelli previsti, e con il funzionamento dei macchinari, che per
motivi tecnici si bloccavano. Nemmeno con i molteplici interventi dei tecnici
della ditta produttrice è stato possibile risolvere tale problema.
Ora, i costi di tali disfunzioni - ossia
l'inadeguatezza del macchinario rispettivamente degli interventi tecnici volti
ad ottimizzarne la produzione dal profilo quantitativo e qualitativo, senza
peraltro che il consiglio di amministrazione ne fosse messo tempestivamente a
conoscenza e potesse quindi intervenire con l'autorevolezza che gli compete per
combatterle in modo efficace, ad esempio procedendo in via giudiziale contro il
venditore degli impianti per inadempimento delle qualità promesse - non possono
essere caricati all'assicurazione contro la disoccupazione, come giustamente
sostiene il seco, perché secondo un consolidato principio giurisprudenziale,
condiviso dalla dottrina, le aritmie di funzionamento affrontate dalla X.________
SA rientrano nei normali rischi aziendali del datore di lavoro (v. consid.
3.1), atteso comunque che per l'art. 31 cpv. 1 lett. d LADI la perdita di
lavoro deve essere temporanea (nel senso di pochi mesi e non di oltre 6 mesi).
Non è infatti ragionevolmente sostenibile
finanziare con denaro pubblico i tempi morti, peraltro assai dispersivi dal
profilo temporale, intercorsi in vista del reperimento di finanziamenti
esterni. T.________ SA ha difatti affermato in sede di osservazioni
all'opposizione interposta dal seco avverso la decisione 11 novembre 2005, che
le conseguenze di un rifiuto all'ottenimento del lavoro ridotto sarebbero state
con ogni probabilità il fallimento di T.________ SA in quanto gli azionisti non
intendevano effettuare nuove iniezioni di denaro fresco nella società e gli
accordi con l'azionista di M.________, società italiana attiva nel medesimo
settore, dovevano subire modifiche sostanziali, visto che tutti gli attivi
della società sottostavano a una riserva di proprietà da parte della creditrice
e che quindi i proventi di qualsiasi vendita di attivi dovevano andare
esclusivamente all'istituto di credito.
Se il consiglio d'amministrazione della società è
intervenuto in ritardo (cambiando, dopo circa un anno, due responsabili della
produzione) o se le trattative con finanziatori esterni si sono prolungate (per
questioni burocratiche) oltre i tempi ragionevolmente ipotizzabili, questo non
può di certo determinare un finanziamento con denaro pubblico ad opera delle
assicurazioni sociali quando, come nel caso di specie, vengono a mancare i
presupposti per beneficiare delle indennità per lavoro ridotto. Infatti,
l'azienda si sarebbe dovuta tutelare direttamente contro il venditore dei
macchinari (il produttore S.________, leader mondiale italiano) per farsi
risarcire il danno causato dall'inadempimento contrattuale, ritenuto altresì
che doveva preoccuparsi tempestivamente in vista del reperimento di
finanziamenti esterni alla ditta non essendo ovviamente reputato congruo un
lasso di tempo oltre i sei mesi."
In una sentenza 38.2008.67
del 12 febbraio 2009 il TCA ha confermato una decisione su opposizione della
Sezione del lavoro la quale, accogliendo un'opposizione della SECO contro una
sua precedente decisione positiva, ha negato ad un'impresa di costruzioni il
diritto all'indennità per lavoro.
In quell'occasione il TCA
si è così espresso:
"
Nell'evenienza concreta l'impresa X ha
sostanzialmente addotto, quali motivi per l'introduzione del lavoro ridotto, la
dilazione delle decisioni di delibera di lavori, la mancanza di offerte e la
mancata assegnazione di appalti (cfr. consid. 1.3, Doc. 5 e Doc. 12).
Ora, come giustamente sottolineato dalla SECO e
dalla Sezione del lavoro, la costante giurisprudenza federale ha stabilito che
tali circostanze fanno parte del normale rischio aziendale (cfr. consid. 2.4)
per cui la perdita di lavoro non è computabile (cfr. pure STCA 38.2008.9 del 29
aprile 2008; STCA 38.2007.28 dell'8 agosto 2007; STCA 38.2007.21 del 4 luglio
2007; STCA 38.2007.41 del 1° ottobre 2007).
A nulla di diverso può portare la circostanza che
l'oscillazione della cifra d'affari rispetto alla media del quadriennio sia
superiore al 25% (su questa questione cfr. STF C 302/05 del 25 luglio 2007 e
STCA 38.2008.37 del 24 settembre 2008).
Infatti, i motivi dell'ingente riduzione della
cifra di affari fatta registrare dalla ditta (39.48%; cfr. consid. 1.2) nel
caso presente sono da ascrivere a circostanze rientranti nel normale rischio
aziendale, per cui la perdita di lavoro non è computabile.
Alla luce di quanto qui sopra esposto questo
Tribunale non può che confermare la decisione su opposizione impugnata."
2.7. Il 9 gennaio
2009 la Segreteria di Stato per l'economia (SECO) ha inviato alle autorità
cantonali e alle casse di disoccupazione una Comunicazione denominata "RHT
et crise conjoncturelle" del seguente tenore:
"
En raison du ralentissement conjoncturel qui
s'annonce, il y a lieu de s'attendre à une augmentation des demandes
d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail. La réglementation
légale en vigueur a démontré, lors des précédentes périodes de basse
conjoncture, toute son utilité en tant que moyen d'éviter de brusques réductions
de personnel.
Bien que le expériences faites jusqu'à présent
soient positives, il n'en demeure pas moins que, dans la situation actuelle, le
droit à l'indemnité doit être examiné à la lumière des conditions fixées par la
loi et l'ordonnance, ainsi que selon la Circulaire RHT.
Les autorités d'exécution doivent en conséquence
examiner attentivement si les conditions du droit sont réunies. Le simple
renvoi à l'existence d'une crise financière ne suffit pas en soi pour fonder un
droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail. Il en va de
même lorsqu'une baisse des revenus ne correspond pas à une perte de travail.
De ce fait, il y a lieu de vouer une attention
toute particulière aux motifs excluant la prise en considération de la perte de
travail prévus par la loi, tels que la saisonnalité ou le caractère habituel de
la perte de travail dans la branche, la profession ou l'entreprise."
In
una direttiva dell'aprile 2009, pubblicata in Prassi LADI 2009 pag. 17, la SECO ha rilevato:
"
ILR E CRISI CONGIUNTURALE
A causa del previsto rallentamento congiunturale
occorre attendersi un aumento delle domande di indennità per lavoro ridotto. Le
disposizioni legali in vigore hanno mostrato, in occasione dei precedenti
periodi di indebolimento della congiuntura, tutta la loro utilità quale mezzo per
evitare brusche riduzioni del personale.
Sebbene le esperienze fatte finora siano
positive, rimane comunque evidente che, nella situazione attuale, il diritto
all'indennità debba essere esaminato alla luce delle condizioni stabilite dalla
legge e dall'ordinanza come pure secondo la Circolare ILR.
Di conseguenza le autorità preposte
all'esecuzione devono esaminare attentamente se le condizioni del diritto sono
soddisfatte. Il semplice riferimento all'esistenza di una crisi finanziaria non
è sufficiente per giustificare un diritto all'indennità per lavoro ridotto. Lo
stesso vale quando una diminuzione dei redditi non corrisponde a una perdita di
lavoro.
Per questo motivo occorre accordare un'attenzione
particolare ai motivi, previsti dalla legge, che escludono la computabilità
della perdita di lavoro, quali gli aspetti stagionali o il carattere usuale
della perdita di lavoro del ramo in questione, la professione o l'azienda."
In una
Direttiva denominata "Motivi congiunturali e strutturali per la perdita di
lavoro / rischio aziendale abituale e stagionalità "del 6 novembre 2009,
pubblicata nella Prassi LADI 2010 fogli 4-6, la SECO si è così espressa:
"
Alcuni rappresentanti dei settori economici si
sono rivolti a noi facendoci notare, da un lato, che le domande per
l'introduzione del lavoro ridotto verrebbero trattate in modo disuguale dai
Cantoni e che, dall'altro, ad alcuni rami del settore dei servizi e
dell'edilizia questo diritto verrebbe negato categoricamente.
Secondo l'attuale stato delle conoscenze, alcuni
Cantoni negano l'introduzione del lavoro ridotto, adducendo che
● sussistono
motivi strutturali e non congiunturali, o
● la perdita di lavoro è causata da motivi che rientrano nel rischio
aziendale abituale del datore di lavoro, o
● la perdita di
lavoro è causata da motivi stagionali.
1. Osservazioni di carattere giuridico
Secondo l'articolo
110 LADI, la SECO provvede, in quanto autorità di vigilanza, all'applicazione
uniforme del diritto. Essa tiene, pertanto, a ribadire i seguenti principi.
a.
Considerazioni generali
L'obiettivo principale
dell'indennità per lavoro ridotto è quello di evitare la disoccupazione tramite
il mantenimento di posti di lavoro (art. 31 cpv. 3 lett. d LADI; DTF 120 V
526). Lo scopo preventivo dell'indennità per lavoro ridotto influenza quindi in
maniera determinante l'interpretazione delle disposizioni riguardanti questo
tipo di prestazione (circolare ILR, n. marg. A2).
Lo strumento
dell'indennità per lavoro ridotto è a disposizione di tutti i settori economici
in modo equo.
b.
Perdita di lavoro dovuta a motivi
economici
II diritto
all'indennità per lavoro ridotto sussiste soltanto se la perdita di lavoro può
essere ricondotta a motivi economici (art. 31 cpv. 1 lett. b in combinato
disposto con art. 32 cpv. 1 lett. a LADI).
La LADI non precisa la nozione di «motivi
economici». Tuttavia, essa va intesa in senso lato, in modo conforme alla
prassi e alla giurisprudenza e in considerazione del carattere preventivo
dell'indennità per lavoro ridotto (cfr. suddetto punto
1a) e può comprendere motivi sia congiunturali che
strutturali (n. marg. C2 circolare ILR).
In generale, per motivo
economico s'intende una diminuzione della domanda dei beni o servizi
normalmente offerti da un'impresa. Ma anche i fattori che sono influenzati
direttamente dal mercato o che non si ripercuotono sulla posizione di un
prodotto sul mercato sono di natura economica.
Le restrizioni legali a
cui si accompagna I'IRL, ossia la durata provvisoria (art. 31 cpv. 1 lett. d
LADI), l'inevitabilità della perdita di lavoro (art. 32 cpv. 1 lett. a LADI)
nonché la durata massima dell'indennità per lavoro ridotto (art. 35 LADI)
mirano a evitare che questo strumento serva a ritardare i necessari cambiamenti
strutturali. La giurisprudenza parte dal presupposto che la perdita di lavoro
sia presumibilmente temporanea e che grazie all'introduzione del lavoro ridotto
i posti di lavoro possano essere conservati, salvo che vi siano indizi concreti
che facciano supporre il contrario (DTF 111 V 385 f. consid. 2b).
ln base alle suddette
considerazioni, un rifiuto
motivato dal fatto che la perdita di lavoro sarebbe dovuta
a motivi strutturali è legittimo solamente se nei 12
mesi precedenti la richiesta è subentrata una modifica (diminuzione) duratura
della domanda (p. es. prolungamento dell'intervallo dì
servizio nell'industria automobilistica). In tal caso
la richiesta viene respinta anche perché la perdita di lavoro non è di natura
provvisoria.
c.
Rischio aziendale abituale, consuetudine settoriale, professionale o aziendale,
stagionalità
Secondo l'articolo 33
LADI, non sussiste il diritto all'indennità per lavoro ridotto tra l'altro
quando la perdita di lavoro è causata da circostanze che rientrano
nell'abituale rischio aziendale del datore di lavoro, se è usuale nel ramo,
nella professione o nell'azienda, o se è causata da oscillazioni stagionali del grado d'occupazione.
I suddetti motivi di
esclusione dal diritto all'indennità sono strettamente legati tra di loro, per
cui non è possibile ed è persino inutile tentare di differenziarli (n. marg.
D10 circolare ILR).
Per rischio aziendale
abituale e consuetudine settoriale, professionale e aziendale si intendono le
perdite di lavoro «normali», ossia quelle che risaputamente si verificano a
scadenze regolari e in modo ripetuto e che quindi sono prevedibili e, in vari
modi, calcolabili. Un rischio «normale» non può, secondo la giurisprudenza,
essere determinato in base a un criterio applicabile a tutte le aziende, ma
deve essere stabilito nei singoli casi in base all'attività specifica
dell'azienda e alla situazione che la caratterizza (DTF 119 V 498; n. marg. D2
e D3 circolare ILR).
Questo vale anche per
le aziende di servizi e per le imprese del settore dell'edilizia e dei suoi
rami accessori, che non sono escluse a priori dal diritto all'indennità per
lavoro ridotto (cfr. punto 1a).
È vero che in entrambi i settori le fluttuazioni delle ordinazioni sono usuali
e non giustificano di regola una perdita
di lavoro computabile (n. marg.
direttiva ILR). Inoltre, nell'edilizia e nei suoi rami
accessori le oscillazioni di natura stagionale (in particolare il calo delle
ordinazioni d'inverno) sono considerate abituali, per cui le perdite di lavoro
che ne risultano non sono computabili (n. marg. D11 circolare ILR). Oltretutto succede esso in questi settori che i
termini siano posticipati su richiesta del committente o per altre ragioni e
quindi, anche in questo caso un'eventuale perdita di lavoro risultante non può essere computata (n. marg. Circolare
ILR). Queste circostanze, tuttavia,
non comportano un'esclusione assoluta dal diritto all'indennità per lavoro ridotto per le imprese attive in tali settori. In caso di
oscillazioni stagionali del grado d'occupazione, il servizio cantonale formula
unicamente, in sede di autorizzazione, una riserva secondo cui le ore di lavoro
che vengono meno a causa di tali oscillazioni stagionali abituali non possono
essere indennizzate (n. marg. D12 circolare ILR). Inoltre, anche in questi
settori valgono i seguenti principi.
Se subentra una perdita
di lavoro, un crollo della domanda o una recessione economica che oltrepassa il
quadro abituale e normale previsto dalla legge, si tratta di circostanze
straordinarie che non possono più essere imputate al rischio aziendale
abituale. Tali circostanze legittimano la computabilità della perdita di lavoro
e danno quindi - in presenza delle ulteriori premesse - il diritto
all'indennità per lavoro ridotto (n. marg. D9 ultima frase, nonché n. marg. D11
circolare ILR).
2. Conseguenze per la valutazione
di domande d'introduzione del lavoro ridotto
Per molte imprese,
l'attuale crisi economica comporta serie difficoltà che oltrepassano il carattere usuale e normale di
cui sopra. Il conseguente crollo della domanda può essere considerato
straordinario e quindi legittimare il computo delle perdite di lavoro."
Le direttive
amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il
giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 25 gennaio 2007 nella causa
H, C 124/06 ). Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione
nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle
disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 132
V125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286
consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF
127 V 57 consid. 3a; STFA del 22 agosto 2000 nella causa C.-G., I 102/00, DTF
125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,
pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268
= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve invece
scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.
DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA dell'8 maggio 2001 nella causa Z., H 183/00;
DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR
1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag.
267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid.
4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid.
5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b,
pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16
consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4
consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures
applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:
"La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures
préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing
& Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza,
infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una
pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze
(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.8. Nel nostro
Cantone, il 2 marzo 2010 il Consiglio di Stato ha così risposto ad
un'interpellanza parlamentare del 28 novembre 2009 sul tema "Agevolare il
lavoro ridotto anche nell'edilizia e dell'artigianato":
"
nella vostra interpellanza sollevate una
questione che è già stata affrontata a più riprese lo scorso anno e che ha già
ricevuto diverse rassicurazioni da parte del Consiglio di Stato.
La presunta rigidità della Sezione del lavoro
nella concessione di indennità per lavoro ridotto è una questione che non trova
riscontro nella realtà. Infatti, negli ultimi 12 mesi sono state concesse
indennità per lavoro ridotto a livelli molto elevati, il nostro Cantone è
risultato quello che ne ha concesse più di tutti gli altri Cantoni.
In 12 mesi sono stati versati quasi 70 milioni
alle aziende ticinesi tramite indennità per lavoro ridotto, a sostegno delle
aziende in difficoltà: ciò dimostra senza dubbio che le indennità per lavoro
ridotto sono il più rapido e consistente ammortizzatore sociale in caso di
crisi economica. Queste indennità hanno riguardato soprattutto l'attività
industriale d'esportazione (la prima a subire in modo massiccio le conseguenze
della crisi), ma nessun ramo economico è rimasto escluso a priori.
Per quanto riguarda più specificatamente il
settore dell'edilizia e dell'artigianato, i dati da voi richiesti sono i
seguenti: da gennaio a dicembre 2009 sono state presentate circa 100 richieste
attinenti al settore edile principale o affini ad esso, circa 30 richieste sono
state accolte interamente o parzialmente, 60 respinte e in una decina di casi
le domande sono state abbandonate.
La trentina di richieste accolte dimostrano che
non vi è alcuna preclusione nei confronti del settore della costruzione, mentre
i motivi alla base delle 60 richieste respinte sono riconducibili a cause
giudicate non straordinarie e pertanto non indennizzabili, come ad esempio: la
mancata delibera di lavori a causa della concorrenza da parte di altre
aziende; i ritardi nelle delibere; i ritardi nell'esecuzione di lavori già
acquisiti; l'acquisizione di nuovi lavori che non prendono avvio
immediatamente; impedimenti nell'esecuzione di lavori di natura legale oppure
cali di lavoro troppo modesti per giustificare il riconoscimento del diritto.
Sono, quelle elencate, tutte situazioni - spesso
combinate tra loro - per le quali esiste una consolidata giurisprudenza. Anche le decisioni
contestate, e valutate nel corso del 2009 dall'autorità giudiziaria, sono state
essenzialmente confermate.
La questione delle limitate indennità concesse
per lavoro ridotto in relazione al settore delle costruzioni va piuttosto
ricondotta a quanto da voi correttamente affermato, cioè che l'edilizia è stata
finora fortunatamente e sostanzialmente risparmiata dalla crisi. Questo è un
dato oggettivo confermato dall'ultimo notiziario statistico dell'Ufficio
cantonale di statistica (USTAT). pubblicato il 9 dicembre scorso, oltre che dall'indagine congiunturale del KOF sul
settore delle costruzioni relativo al IV trîmestre 2009
(intitolato: "Stabilità e cospicue riserve di lavoro"). Il medesimo
parere è stato ribadito a più riprese dai responsabili cantonali della Società
svizzera degli impresari costruttori.
È chiaro che la
situazione di sostanziale - positiva - tenuta del settore, potrebbe nei
prossimi mesi modificarsi. Se tale fosse il caso, il Consiglio di Stato
assicura che le decisioni della Sezione del lavoro in merito alle indennità per
lavoro ridotto ne terranno conto, conformemente alla Legge ed alle direttive
federali, come fatto finora. Va da sé che ciò vale anche in riferimento alla
comunicazione della SECO da voi indicata nella quarta domanda della vostra interpellanza."
In una
sentenza 38.2009.77 del 27 maggio 2010 il TCA ha sviluppato le seguenti
considerazioni:
"
(…)
Per quel che concerne le modalità con le quali
l'amministrazione tiene in generale conto della situazione congiunturale nel
settore dell'edilizia, nel corso del dibattimento del 15 aprile 2010, il capo
della Sezione del lavoro, __________ si è così espresso:
" (…)
Già nella primavera 2009 e quindi prima della direttiva della SECO del
novembre 2009 la Sezione del lavoro si era evidentemente accorta della crisi
che stava colpendo molte aziende soprattutto nel settore industriale. Sono
stati toccati anche altri settori, ad esempio quello dei viaggi. La Sezione del lavoro si è quindi interrogata su quale fosse la situazione reale nel settore
dell'edilizia. In tale settore all'inizio della crisi e cioè fino alla fine del
2008 aveva ricevuto delle indicazioni confortanti da parte della SSIC. Nella
primavera 2009 alla ripresa delle normali attività dopo il calo stagionale la Sezione del lavoro ha constatato che diverse aziende del settore avevano inoltrato delle
domande di indennità per lavoro ridotto. I dati dell'USTAT e i colloqui con la SSIC ci avevano confermato che effettivamente anche in quel settore vi erano delle difficoltà.
Per questo motivo abbiamo ritenuto che anche nell'edilizia il motivo della
crisi congiunturale a quel momento fosse dato per cui la Sezione del lavoro ha riconosciuto le indennità per lavoro ridotto a quelle aziende che
inoltre facevano valere dei motivi atti a dimostrare la straordinarietà della
perdita di lavoro.
Il signor __________, rispondendo al presidente del TCA, precisa che
per il periodo successivo i dati statistici e le informazioni della SSIC hanno
permesso di stabilire che quel che si temeva in primavera in realtà non si è
realizzato e il settore ha tenuto. Per questo motivo l'aspetto congiunturale
non è stato ritenuto decisivo per l'esame delle richieste di indennità per
lavoro ridotto.
(…)
Invitato dal presidente del TCA a spiegare che cosa è cambiato tra il
momento della domanda e quello del prolungo nel caso concreto, il sig. __________
precisa che gli indicatori successivi sottolineavano una sostanziale tenuta del
settore edile, peraltro confermata anche da quanto constatato dalla Sezione del
lavoro stessa in altri ambiti, ad esempio i lavoratori distaccati sono sempre
aumentati.
Rispondendo al presidente del TCA, i rappresentati della Sezione del
lavoro sottolineano che la SECO non ha mai formulato nei loro confronti delle
critiche per un'interpretazione troppo restrittiva della legge. Semmai è stata la Sezione del lavoro ad auspicare una interpretazione più larga delle direttive.
I rapp. della Sezione del lavoro affermano pure di non avere mai
sentito delle critiche circa un'applicazione troppo restrittiva della Legge da
parte del TCA.
Il presidente del TCA, con riferimento alla risposta del 2.3.2010 del
CdS ad un'interpellanza del 28.11.2009, chiede al sig. __________ di precisare
se le 30 richieste accolte nel 2009 sono relative soprattutto alla prima parte
dell'anno oppure no. Il sig. __________ risponde che verosimilmente si, quando
era stata fornita ai funzionari che si occupano di questo aspetto l'indicazione
di cui ha parlato in precedenza proprio per garantire un'applicazione uniforme.
Il presidente del TCA chiede al sig. __________ una sua considerazione
sulle critiche che a volte si sentono secondo cui i dati statistici tengono
conto solo delle grosse aziende. Il capo della Sezione del lavoro risponde che
in realtà nel nostro Cantone vi è una maggioranza di piccole imprese (circa il
90%). Al riguardo il sig. __________ precisa che in Ticino vi sono 395 imprese
e che solo 100 fanno parte della SSIC (per essere membri bisogna pagare dei
contributi). Quindi i sondaggi vengono effettuati all'interno della Società
dove vi sono ditte che impiegano molti dipendenti (ad esempio __________ e __________,
che assieme contano circa 1'000 dipendenti).
Il sig. __________ precisa che i dati USTAT raccolgono invece tutti i
dati e che gli altri elementi a disposizione della Sezione del lavoro (ad
esempio i collocamenti nel settore dell'edilizia) davano indicazioni positive.
I dati attuali (notiziario statistico USTAT del 22 febbraio 2010
relativo al 4° trimestre 2009) confermano ancora maggiormente la situazione
positiva.
(…)
Il signor __________ rileva che subito dopo avere emesso un comunicato
sostanzialmente positivo sulla situazione dell'edilizia in agosto 2009, la SSIC due settimane dopo ne ha pubblicato un'altro nel quale sottolineava che anche per le
grosse imprese vi erano delle difficoltà all'orizzonte.
Egli rileva pure che negli ultimi messi dell'anno sono aumentati i
fallimenti nel settore dell'edilizia. (…)" (Doc. XXII)
Dagli atti dell'incarto e da quanto è emerso nel
corso dell'udienza occorre dunque concludere, che le statistiche ufficiali e
gli altri indicatori utilizzati dall'amministrazione, attestavano che la
situazione congiunturale nel settore dell'edilizia in generale, nella seconda
metà del 2009, non era considerata grave.
Certamente la motivazione di crisi congiunturale,
a quel momento, "non era preponderante vista la buona situazione nel
settore specifico" (cfr. Doc. XXII, p. 2).
In questo la situazione per la X Sagl, al momento
della nuova domanda, era diversa rispetto alla prima parte dell'anno, nel quale
visti gli indicatori negativi per il settore dell'edilizia in generale e la
notevole entità della perdita di lavoro subita dall'azienda in questione, la
ditta era stata posta al beneficio delle indennità per lavoro ridotto.
A ragione dunque, secondo questo Tribunale,
l'amministrazione ha ritenuto che il riferimento alla crisi economica a livello
internazionale non basta, da sola, a riconoscere alla ricorrente il diritto
alle indennità per lavoro ridotto a partire dal 1° agosto 2009.
Infine, l'amministrazione ha negato il diritto
alle indennità per lavoro ridotto sottolineando che l'allungamento dei tempi di
decisione in relazione all'inizio dei lavori è una circostanza usuale
nel settore edile.
Effettivamente, secondo la giurisprudenza federale e cantonale
(cfr. consid. 2.3 e 2.4) il differimento dei lavori da parte dei committenti fa
parte del normale rischio aziendale del datore di lavoro.
La direttiva della SECO del 6 novembre 2009, dopo avere ribadito
questo aspetto, ha comunque sottolineato che "se subentra una perdita di
lavoro, un crollo della domanda o una recessione economica che oltrepassa il
quadro abituale e normale previsto dalla legge, si tratta di circostanze
straordinarie che non possono più essere imputate al rischio aziendale
abituale" e che "per molte imprese l'attuale crisi economica comporta
una serie di difficoltà che oltrepassano il carattere usuale" (cfr.
consid. 2.5).
Per le piccole imprese attive nel settore dell'edilizia si pone
dunque la questione di sapere se la perdita di lavoro dovuta alla decisione di
posticipare determinati lavori già assegnati da parte di clienti per timore
degli effetti sulla loro persona o sulla loro famiglia della crisi economica
(perdita del posto di lavoro, riduzione dello stipendio o del reddito da
indipendente) fa ancora parte oppure no del normale rischio aziendale (a
proposito della ricorrente, cfr. consid. 1.5).
In sede di dibattimento al riguardo sono state sviluppate le
seguenti considerazioni:
" (…)
L'avv. X conferma che quale terzo motivo l'amministrazione ha esposto
l'allungamento dei tempi di decisione da parte di potenziali clienti che fa
parte del normale rischio aziendale.
Al riguardo il presidente del TCA rileva che in alcuni suoi scritti il
sig. __________ ha sottolineato che la crisi economica generale ha spinto certi
clienti per i quali erano anche già stati allestiti dei preventivi a
procrastinare i lavori proprio per l'insicurezza intervenuta.
Su questo aspetto il signor __________ rileva che se già in precedenza
vi erano dei potenziali clienti che avevano qualche timore ad investire, il
problema è esploso a seguito della crisi di __________. A partire da questo
momento le persone hanno difficoltà ad investire nel settore dell'edilizia.
Il presidente del TCA chiede al sig. __________ se è possibile tenere
conto di questo aspetto (insicurezza del comune cittadino a causa della crisi e
quindi rinvio di investimenti nel settore dell'edilizia) nel valutare il
concetto di normale rischio aziendale per la ditta.
Il sig. __________ ribadisce di avere da una parte discusso anche con
la SECO a suo tempo per permettere un'applicazione il più larga possibile della
Legge e d'altra parte che una risposta alla domanda non è possibile fornirla
immediatamente sui due piedi. Forse si potrebbe ipotizzare di chiedere delle
conferme alle persone che si trovano in questa situazione sui motivi per cui
hanno rinunciato ai lavori. (…)" (Doc. XXII)
Secondo questo Tribunale la questione appena evocata può rimanere
aperta nella presente fattispecie, visti gli altri validi motivi posti alla
base della decisione su opposizione impugnata e ritenuto il fatto che, con lo
scioglimento del contratto di lavoro dei due dipendenti, è venuto a mancare lo
scopo principale delle indennità per lavoro ridotto che è quello di conservare
i posti di lavoro (cfr. art. 31 cpv. 1 lett. d LADI: "la perdita di lavoro
è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro
potranno essere conservati i loro posti di lavoro" e Doc. XXII: "Il signor __________ precisa di avere aperto la sua ditta nel 2006,
di avere avuto dall'inizio i due dipendenti per i quali è stata inoltrata la
richiesta di indennità e di avere avuto negli scorsi anni fino a 8 dipendenti
che hanno poi lasciato la ditta per andare a lavorare in altre imprese secondo
anche le loro aspettative. Precisa di collaborare con alcune altre piccole
imprese con le quali viene diviso il macchinario. Rileva di avere fatto tutto
il possibile per mantenere questi collaboratori ma di avere poi dovuto
licenziarli. Per fortuna sembra esserci uno spiraglio positivo e così a maggio
verranno riassunti".
La Sezione del lavoro è comunque invitata ad approfondire tale
questione al momento di esaminare ulteriori domande di lavoro ridotto, in
particolare quelle inoltrate da imprese edili di piccole dimensioni.
In conclusione e per i motivi sopra esposti la decisione su
opposizione dell'11 settembre 2009 deve così essere confermata."
2.9. Nella presente fattispecie la
ricorrente, che ha affermato di essere una ditta "sub-appaltabile" e
dunque di dipendere molto dalle ditte che ottengono gli appalti direttamente
(cfr. Doc. 8, punto 9a), ha precisato che in quanto fornitrice di componenti di
ventilazione per cucine, soprattutto nei ristoranti ed alberghi, per lo più
situate nelle stazioni turistiche della __________ e specialmente nell'__________,
durante la stagione invernale (da metà dicembre a fine febbraio) questi lavori
non possono essere eseguiti in quanto le infrastrutture turistiche sono aperte
(cfr. consid. 1.2 e Doc. X, pag. 2).
Alla luce delle sentenze
del Tribunale federale riprodotte al consid. 2.5 questo Tribunale ritiene che la
perdita di lavoro che ne risulta non può essere assunta dall'assicurazione
contro la disoccupazione in quanto essa è usuale. Come visto l'Alta Corte ha
infatti sottolineato che una perdita di lavoro nei mesi invernali nell'edilizia
e nei settori a lei collegati è usuale (vedi pure STCA 38.2009.14 del 6 agosto
2009; STCA 38.2007.43 del 5 settembre 2007).
Può invece restare aperta
la questione di sapere se realmente la perdita di lavoro non è inevitabile
(cfr. art. 32 cpv. 1 lett. a LADI), in quanto prevedibile (sul tema cfr. STCA
38.2007.29 del 26 luglio 2007, consid. 2.6) come sostenuto dalla rappresentante
dell'amministrazione nel corso del dibattimento del 21 febbraio 2011 (cfr. Doc.
X, pag. 2), visto che l'azienda negli ultimi anni ha presentato diverse domande
di lavoro ridotto (cfr. Doc. 9 e Doc. 13, in particolare Doc. 10 e Doc. 12).
Tali ripetute domande
dimostrano comunque, secondo il TCA, il carattere usuale della perdita di
lavoro (cfr. art. 33 cpv. 1 lett. a LADI).
Riguardo alle difficoltà a
reperire lavori sostitutivi nel nostro Cantone durante il periodo in questione
le rappresentanti della ditta hanno affermato che anche le aziende ticinesi
risentono della crisi per cui le domande sono diminuite ed hanno sottolineato
che i prezzi in Ticino sono molto più bassi rispetto alla __________ anche a
causa della forte concorrenza dell'__________ e delle ditte ticinesi.
Ora, tali argomentazioni,
non permettono di accogliere la domanda di lavoro ridotto.
Infatti, secondo la
giurisprudenza, in particolare una situazione di concorrenza accresciuta fa
parte del normale rischio aziendale del datore di lavoro (cfr. STCA 38.2007.91
del 16 gennaio 2008; STCA 38.2008.71 del 18 marzo 2009; per quel che riguarda
la variazione del cambio cfr. STCA 38.2009.84 dell'11 gennaio 2010; STCA
38.2009.39 del 7 settembre 2009).
A ragione dunque
l'amministrazione ha respinto la domanda della ricorrente.
Questa soluzione si
giustifica tanto più se si considera, da una parte, che dal Notiziario
statistico N. 2010.31 del 1° dicembre 2010 prodotto in udienza dalla Sezione
del lavoro, risulta che per l'edilizia accessoria la situazione aziendale è
giudicata in generale buona (cfr. Doc. X/1) e, d'altra parte, che nel corso del
dibattimento le rappresentanti della ricorrente hanno affermato che "fino
ad oggi non hanno introdotto il lavoro ridotto perché sono riuscite a trovare
abbastanza lavoro e assegnando le vacanze agli operai" (cfr. Doc. X, pag.
2).
Di fatto non si è dunque realizzata
nessuna perdita di lavoro ai sensi dell'art. 31 LADI ed anche per questo la
domanda va respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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