38.2010.77
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21 febbraio 2011Italiano43 min
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Numero d'incarto:
38.2010.77
Data decisione, Autorità:
21.02.2011, TCA
Ricorso:
TF,8C_231/2011, 29.08.2011
Titolo:
Sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione. Ricorso accolto. Non è ravvisabile da parte dell'assicurato una chiara volontà di non accettare l'occupazione lavorativa. Non essendo stata comprovata sufficientemente la colpa dell'A. non viene confermata la sanzione
INDENNITÀ
RIFIUTO DELL'OCCUPAZIONE
SANZIONE
UFFICIO REGIONALE DI COLLOCAMENTO
art. 16 cpv. 1 LADI
art. 16 cpv. 2 LADI
art. 17 cpv. 2 LADI
art. 30 cpv. 1 let. d LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 44 cpv. 2 OADI
art. 45 cpv. 2 OADI
art. 45 cpv. 3 OADI
art. 45bis cpv. 2 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2010.77
LG/DC/sc
Lugano
21 febbraio
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 22 novembre 2010
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 10
novembre 2010 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione datata 10 novembre 2010 la Sezione del lavoro, Ufficio
giuridico, ha parzialmente accolto l’opposizione inoltrata dall’assicurato contro
la decisione del 7 luglio 2010 e ridotto la durata della sospensione dal
diritto alle indennità di disoccupazione da 31 a 25 giorni per avere rifiutato un’occupazione adeguata assegnatagli dall’URC di __________ presso
il __________ di __________ (doc. 23).
1.2. Contro la
decisione su opposizione RI 1, rappresentato dal RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA postulando l’annullamento della decisione impugnata
(doc. I).
L’assicurato ha contestato la decisione dell’amministrazione
asserendo di non essersi mai rifiutato di accettare l’occupazione presso il __________
a __________ proposta dall’URC. RI 1 ha quindi ribadito che era disposto ad
iniziare il periodo di prova non appena la datrice di lavoro avesse preso
contatto con lui (doc. I).
1.3. Nella sua
risposta del 15 dicembre 2010 la Sezione del lavoro, Ufficio giuridico, ha
proposto di respingere il ricorso e confermare la decisione impugnata (doc.
III).
L’amministrazione,
richiamata la documentazione agli atti e il verbale di audizione del 16 giugno 2010 ha, in primis, ripercorso l’istoriato della vertenza partendo dall’assegnazione
dell’occupazione presso il __________ di __________, avvenuta il 30 giugno 2009, a quella presso il __________edere di __________ il 28 luglio 2009. La Sezione del lavoro ha
quindi riassunto le osservazioni del ricorrente del 12/13 agosto 2009, l’accertamento
del 22 settembre 2009, le osservazioni del 1/2 ottobre 2009 di RI 1, l’opposizione
del 29 ottobre 2009, gli ulteriori accertamenti del 6 novembre 2009 e del 4
dicembre 2009, le osservazioni del 15 dicembre 2009 e infine il verbale di
audizione del 16 giugno 2010 (doc. III).
La
Sezione del lavoro ha quindi concluso che l’occasione di lavoro presso il __________
di __________ è sfumata a causa del comportamento tenuto dall’assicurato, il
quale avrebbe posto quale ostacolo l’assenza momentanea dell’autovettura.
Sempre secondo la Sezione del lavoro l’insorgente “avrebbe dovuto
manifestare prontamente la sua disponibilità ad accettare l’occupazione,
cercando attivamente delle soluzioni adeguate per sopperire alla mancata
disponibilità della propria vettura”.
L’amministrazione
ha quindi ritenuto che RI 1 si è dimostrato negligente avendo atteso
passivamente la chiamata della responsabile del __________ invece di attivarsi
verso quest’ultima contattandola ed offrendo la propria disponibilità a
svolgere la prova di lavoro (doc. III).
La
Sezione del lavoro ha poi concluso asserendo che l’assicurato, nelle proprie
dichiarazioni iniziali, ha indicato che non avrebbe mai potuto prendere in
considerazione un’eventuale collaborazione con la gerente dell’esercizio
pubblico a seguito dei giudizi negativi espressi su di lui da quest’ultima.
Solo successivamente avrebbe indicato di aver fatto di tutto per ottenere il
lavoro in questione.
La
datrice di lavoro avrebbe invece sempre affermato che non era mai stata fissata
una data d’inizio della prova di lavoro, bensì che la prova avrebbe dovuto
prendere avvio tra il 6 e il 9 luglio 2009 e che la data d’inizio non era stata
fissata a causa dell’incertezza di RI 1. Incombeva dunque a quest'ultimo, una
volta risolti i problemi di mobilità, chiamare il datore di lavoro. Ciò che non
è avvenuto. Il comportamento del lavoratore ha dunque suscitato l’impressione
nel datore di lavoro di un mancato interessamento.
La
versione della datrice di lavoro viene così ritenuta più credibile, anche in
considerazione del comportamento assunto dal lavoratore in occasione della
successiva assegnazione presso il __________ di __________ (doc. III).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Per costante
giurisprudenza il Tribunale federale e il Tribunale cantonale, a cui la
questione viene rinviata per ulteriori accertamenti, sono vincolati alla
decisione di rinvio dei giudici di ultima istanza.
Se il
Tribunale cantonale non si attiene alle istruzioni del Tribunale federale e di
conseguenza la sua seconda decisione viene annullata, le spese di giudizio
possono essere poste a carico del Cantone (cfr. RAMI 1999 pag. 126 seg.).
In
particolare le considerazioni di diritto (richiamate nel dispositivo) sulla
base delle quale il Tribunale federale motiva il rinvio della causa ad
un'autorità inferiore sono vincolanti sia per quest'ultima che per l'Alta Corte
(cfr. STF I 874/06 dell'8 agosto 2007; STFA I 65/06 del 3 agosto 2006; STFA U
46/05 del 29 giugno 2006; STFA U 194/04 del 25 aprile 2005; DTF 120 V 237; DTF
117 V 241; DTF 113 V 159).
Quando
una causa viene rinviata dal Tribunale federale ad un'autorità inferiore,
quest'ultima deve dare alle parti una nuova occasione di esprimersi (cfr.
sentenza C 89/03 del 2 luglio 2007).
2.3. Il TCA è nuovamente
chiamato a stabilire se l’assicurato deve essere sospeso oppure no dal diritto
alle indennità di disoccupazione per avere rifiutato l’occupazione assegnatagli
dall’URC di __________ presso il __________ di __________.
In virtù
dell'art. 17 cpv. 2 LADI, il disoccupato è tenuto ad accettare un'occupazione
adeguata propostagli.
Per
costante giurisprudenza l'assicurato è tenuto, in
ossequio all'obbligo di ridurre il danno, valido anche nell'assicurazione
contro la disoccupazione (DTF
125 V 197 consid. 6b pag. 199; Hans-Ulrich Stauffer, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die
obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed.,
Zurigo 1998, pag. 48), ad accettare l'occupazione adeguata propostagli e a
intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere per evitare o
abbreviare la disoccupazione (STF 8C_108/2008 del 3 dicembre 2008).
Secondo
l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (nella versione in vigore dal 1° luglio 2003 a seguito della terza revisione della LADI del 22 marzo 2002) l'assicurato è sospeso dal diritto
all'indennità se "non osserva le prescrizioni di controllo e le istruzioni
del servizio competente, segnatamente non accetta un'occupazione adeguata
oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o
ne ha interrotto l'attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso
o reso impossibile l'esecuzione o lo scopo".
La terza
revisione della LADI, in vigore dal 1° luglio 2003, ha abrogato l'art. 30a LADI che trattava della privazione del diritto alle prestazioni, ma non
ha sostanzialmente modificato l'art. 30 LADI che regola la sospensione dal
diritto alle indennità. Nella lett. d, tuttavia, è stata prevista anche
l'evenienza relativa al rifiuto di un impiego non assegnato ufficialmente, che
precedentemente al 1° luglio 2003 rientrava nel campo d'applicazione della
lett. c (in tale contesto l'art. 44 cpv. 2 OADI, secondo cui per ricerca di
lavoro insufficiente si intende segnatamente anche il rifiuto senza valido
motivo di un'occupazione adeguata non assegnata ufficialmente, è stato abrogato
con effetto dal 1° luglio 2003).
Al
riguardo, nel Messaggio del Consiglio concernente la revisione della legge
sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, pubblicato
sul Foglio federale N. 23 del 12 giugno 2001, si legge che:
"
(…)
1.2.3.11 Inasprimento della
definizione di adeguatezza
La commissione peritale valuta
essenzialmente buona la vigente normativa che, nel confronto internazionale,
risulta abbastanza severa. I problemi riscontrati non risiedono di fatto nella
legge ma piuttosto nelle diverse applicazioni cantonali, soprattutto da parte
delle autorità giudiziarie. Questa conseguenza del federalismo non può tuttavia
essere corretta a livello di legge, ma tutt’al più nell’ambito della funzione
di sorveglianza. A tal fine occorrerebbe che, più sovente, gli uffici di
compensazione impugnino le decisioni sbagliate dei tribunali cantonali dinanzi
al Tribunale federale delle assicurazioni.
(…)
Art 30 Sospensione del diritto all’indennità
Capoverso 1: prevede che il
diritto di un assicurato potrà essere sospeso se non accetta un impiego
adeguato che ha trovato egli stesso; lo stesso vale per i provvedimenti
inerenti al mercato del lavoro.
Visto che in futuro saranno
soppresse le indennità giornaliere speciali, è necessario adeguare anche la
lettera g.
La modifica di cui al
capoverso 3 ultimo periodo è puramente formale.
Art. 30a Privazione del diritto alle prestazioni (abrogato)
Questa disposizione si è
rivelata impossibile da applicare nella pratica: infatti era sufficiente che
l’assicurato manifestasse l’intenzione di partecipare a un provvedimento
inerente al mercato del lavoro per ripristinare il suo diritto. L’articolo è
quindi abrogato e il suo oggetto è trasferito, per analogia, nell’articolo 15
(cfr. commento
dell’art. 15). (…)"
(cfr. FF N. 23 del 12 giugno
2001, pagg. 1979, 2007 e 2008)
2.4. La costante
giurisprudenza federale parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il
comportamento di un disoccupato che non manifesta esplicitamente e
correttamente al datore di lavoro la propria disponibilità ad accettare
l'impiego adeguato offerto. Nelle trattative con il futuro datore di lavoro,
l'assicurato deve esprimere chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di
concludere il contratto per porre termine alla sua disoccupazione (cfr. STFA
del 29 novembre 2005 nella causa V. C 81/05; SVR 1997 ALV Nr. 90, DTF 122 V 38;
DLA 1984 p. 167; DLA 1982 p. 43).
In una
sentenza C 83/02 del 12 marzo 2003, l'Alta Corte, confermando che l'obbligo di
ridurre il danno è valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione, ha
osservato che tale principio:
"
(…) è violato non soltanto quando l'assicurato
compie sforzi insufficienti per trovare un lavoro o quando rifiuta
un'occupazione adeguata, ma per esempio anche quando, nelle trattative con il
futuro datore di lavoro, omette di dichiararsi espressamente disposto ad
accettare l'occupazione, sebbene le circostanze gliene offrano la possibilità
(DTF 122 V 38 consid. 3b con riferimenti). Va inoltre ribadito che le
situazioni di inadeguatezza elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono
essere cumulativamente escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta
adeguata (DTF 124 V 62).
(…)" (cfr. STFA del 12 marzo 2003 nella
causa M.-B., C 83/02)
Allo
stesso modo deve essere considerata la mancata o la tardiva comparsa
dell'assicurato presso il potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).
Questa
giurisprudenza è stata ancora confermata, ad esempio, in una sentenza C 108/04
del 3 maggio 2005, nella quale l'Alta Corte ha rilevato:
"
Les éléments constitutifs d'un refus de travail
convenable sont réunis également lorsque le chômeur ne se donne pas la peine
d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou qu'il ne déclare pas expressément,
lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les
circonstances, il eût pu faire cette déclaration (ATF 122 V 38 consid. 3b et
les références; DTA 1986 n° 5 p. 22, partie II. consid. 1a; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in:
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch.
704)."
In
una sentenza C 10/06 del 28 giugno 2006 il TFA ha applicato questa
giurisprudenza nel caso di un assicurato che aveva iniziato una trattativa con
un potenziale datore di lavoro, ma l'aveva in seguito abbandonata:
" (...)
2.
Es steht fest und ist unbestritten, dass sich der
Beschwerdeführer aufgrund eigener Bemühungen bei der Firma A.________
vorstellen konnte. Das auf den 14. Februar 2005 vereinbarte dritte Gespräch
sagte er unter Rückzug seiner Bewerbung ab. Die Arbeit bei der potentiellen Arbeitgeberin
war nach den zutreffenden und zu Recht unwidersprochen gebliebenen
Feststellungen der Vorinstanz zumutbar.
Indem sich der Beschwerdeführer vorzeitig aus dem
laufenden
Bewerbungsverfahren um die Stelle eines
Aussendienstmitarbeiters zurückzog, erfüllt er den Einstellungstatbestand der
Nichtannahme einer zumutbaren Arbeit (Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG). Darunter
fällt grundsätzlich jedes das Zustandekommen eines Arbeitsvertrages
(ver-)hindernde Verhalten eines Versicherten. Eine zumutbare Arbeit gilt als
abgelehnt, wenn der Arbeitslose sich nicht ernsthaft um die Aufnahme von
Vertragsverhandlungen, insbesondere ein Vorstel-lungsgespräch bemüht, bei den
Verhandlungen mit dem künftigen Arbeitgeber eine nach den Umständen gebotene
ausdrückliche Annahmeerklärung unterlässt (BGE 122 V 38 Erw. 3b mit
Hinweisen; ARV 2002 S. 58 Erw. 1 [Urteil A. vom 8. Juni 2001, C 436/00]; SVR 2004 ALV Nr. 11 S. 31 Erw. 1 [Urteil D. vom 29. Oktober 2003, C 162/02]), oder wenn er, wie hier, vorzeitig seine Bewerbung zurückzieht (zum Ganzen vgl.
Nussbaumer, Arbeitslosenversiche-rung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], S. 257 f.). (...)"
Su queste
questioni, vedi in particolare:
G.
Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Berna e
Stoccarda, 1987, Vol. 1, Ad art. 30, nota 26, p. 368 e H.U. Stauffer, Serie
“Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz
über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung,
Zurigo 1998, Ad art. 30, p. 83; D. Cattaneo, Alcuni compiti degli Uffici
regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza. Appunti sociali, fascicolo n. 3, Pregassona 2000, p. 71 segg.
La nostra
Massima istanza, in una sentenza del 19 ottobre 1998 pubblicata in DLA 1999 N.
30, p. 193, visto l'obbligo di accettare senza indugio qualsiasi occupazione,
ha rilevato che, quando gli viene assegnata ufficialmente un'occupazione,
l'assicurato deve mettersi in condizione di accettare l'impiego se è conforme
agli usi professionali e non assumere un atteggiamento che possa indurre ad una
sua mancata assunzione (circa la critica di J. Chopard secondo la quale la
giurisprudenza federale sarebbe contraria all'art. 21 cifra 1 della Conv. OIL
N. 168, cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 72 nota 95 e la giurisprudenza ivi
citata).
2.5. L’art 16
cpv. 1 LADI prevede che "al fine di ridurre il pregiudizio l'assicurato è
tenuto di norma ad accettare senza indugio qualsiasi occupazione".
L'art. 16
cpv. 2 LADI stabilisce poi che:
" non
è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione
un'occupazione che:
a. non è conforme agli usi professionali e locali, in particolare alle
condizioni dei contratti collettivi o normali di lavoro;
b. non tiene convenientemente conto delle capacità e dell'attività
precedente dell'assicurato;
c. non è conforme all'età, alla situazione personale o allo stato di
salute dell'assicurato;
d. compromette considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella
sua professione, sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi
ragionevoli;
e. è svolta in un'azienda in cui non si lavora normalmente a causa di
un conflitto collettivo di lavoro;
f. necessita di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto
di lavoro, sia per il rientro e che non offre la possibilità di un alloggio
conveniente nel luogo di lavoro o che, in questo secondo caso, rende
notevolmente difficile l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i
familiari da parte dell'assicurato;
g. implica da parte del lavoratore un tenersi costantemente a
disposizione che supera l'ambito dell'occupazione garantita;
h. è svolta in un'azienda che ha effettuato licenziamenti al fine di
procedere a riassunzioni o a nuove assunzioni a condizioni di lavoro
considerevolmente più sfavorevoli;
Fatti
i. procura all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del
guadagno assicurato, salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative
giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della commissione
tripartita, l'ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare
adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del
guadagno assicurato."
(Per un
commento, cfr.: Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 234-250, p.
93-98; G. Gerhards, Grundriss des neuen Arbeitslosenversicherungsrechts,
Berna-Stoccarda-Vienna 1996, p. 113-114, n° 92f; D. Cattaneo, Assicurazione contro la disoccupazione: fra obblighi dell'assicurato e diritti fondamentali del
cittadino, in RDAT II-2000, p. 505ss.; KIGA des Kantons Aargau,
Arbeitslosenversicherung, Aarau 1996, p. 25-27, vedi pure: DLA 2000, p. 48; 124
V 62 consid. 3b e DTF 122 V 41).
Nella DTF
124 V 62, il TFA ha avuto modo di stabilire che le situazioni di inadeguatezza
elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente
escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (cfr., per un
commento, D. Cattaneo, Assicurazione contro la disoccupazione: …, p. 506 e
Alcuni compiti …, p. 60).
Tale
giurisprudenza è stata precisata in una sentenza C 137/03 del 5 aprile 2004 in cui l'Alta Corte ha deciso che i motivi di inadeguatezza di un impiego non possono essere
combinati uno con l'altro. In caso contrario verrebbero creati ulteriori casi
eccezionali di inadeguatezza, diversamente da quanto previsto dalla LADI.
Il TFA
ha, al riguardo, rilevato:
"
(…)
Dass die zugewiesene Arbeitsstelle als solche im
Sinne von Art. 16 Abs. 2 lit. c AVIG unzumutbar sei, lässt sich nicht sagen.
Nun müssen die Unzumutbarkeitstatbestände in Art. 16 Abs. 2 AVIG kumulativ
ausgeschlossen sein, damit die Annahmepflicht entfällt. Es reicht aus, dass
einer der Tatbestände erfüllt ist, um eine Arbeit als unzumutbar zu bewerten
(BGE 124 V 63 Erw. 3b mit Hinweisen). Aufgrund der gewählten Systematik
(abschliessende Aufzählung der Ausnahmen zum Grundsatz in Art. 16 Abs. 1 AVIG;
BGE 124 V 63 Erw. 3b mit Hinweisen; Botschaft des Bundesrates zur zweiten
Teilrevision des AVIG vom 29. November 1993; BBl 1994 I 357) ist andererseits
eine getrennte Betrachtung vorzunehmen. Die Tatbestände sind einzeln daraufhin
zu prüfen, ob die angebotene Arbeit den jeweils in Frage stehenden
Unzumutbarkeitsgrund erfüllt. Mit Wortlaut und Systematik des Gesetzestextes unvereinbar
ist dagegen eine Betrachtungsweise, welche die einzelnen Tatbestände in der
Weise kombiniert, dass der eine auf den anderen bezogen und gewürdigt wird. Die
Argumentation in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde läuft nun aber gerade darauf
hinaus, die in lit. f enthaltene Regelung über den maximalen Zeitaufwand für
den Arbeitsweg mit der in lit. c enthaltenen Berücksichtigung der persönlichen
Verhältnisse zu verbinden. Durch eine solche kombinierte Betrachtung könnten im
Ergebnis neue Ausnahmetatbestände geschaffen werden, was dem Gesetz
zuwiderläuft. Demzufolge kann die geltend gemachte Unzumutbarkeit des
Arbeitsweges in Berücksichtigung der persönlichen Verhältnisse nicht anerkannt
werden. (…)" (STFA del 5 aprile 2004 nella causa
S., C 137/03, consid. 4.2.)
Per
completezza va rilevato che la terza revisione della LADI non ha apportato
modifiche all'art. 16 cpv. 2 LADI (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001 pag. 1967
segg.; FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.).
2.6. Il Tribunale
federale ha stabilito che il disoccupato, nel corso di un colloquio di
assunzione, può discutere del salario con il potenziale datore di lavoro. Egli
non deve però perdere l'opportunità di lavoro offerta, se è evidente che la
controparte non è d'accordo con la richiesta.
Al
riguardo, in una sentenza C 218/06 del 22 febbraio 2007, l'Alta Corte si è
così espressa:
"
Dem Versicherten ist insoweit beizupflichten,
als über die Gründe, welche für den Misserfolg der Stellenzuweisung vom 12.
November 2004 verantwortlich waren, nicht ausführlich Beweis erhoben,
insbesondere von einer protokollierten Einvernahme - in Anwesenheit der
Beteiligten - abgesehen wurde, was für die Aufklärung umstrittener Sachverhalte
der zu beurteilenden Art mitunter geboten oder nützlich sein kann. Auch kann
keine Rede davon sein, dass eine arbeitslose Person im Rahmen eines
Vorstellungsgespräches nicht über den Lohn mit dem potentiellen Arbeitgeber
verhandeln dürfte. Nur darf sie damit nicht die Chance der angebotenen
Anstellung vereiteln, wenn ersichtlich wird, dass die Gegenseite damit nicht
einverstanden ist."
In una sentenza 8C_108/2008 del 3 dicembre 2008 l'Alta Corte ha stabilito che un assicurato aveva ingiustificatamente rifiutato un'occupazione
per motivi salariali, rilevando:
"
Dagli atti di causa risulta che al termine della
settimana di test d'idoneità professionale, la ditta I.________ SA aveva
offerto all'opponente un'opportunità d'impiego quale operaio di fabbrica,
offerta che l'interessato, contrariamente a quanto da lui asserito nella
risposta al ricorso, ha però rifiutato, secondo quanto emerge dal rapporto
finale della ditta, per motivi salariali, ritenendo insufficiente la
rimunerazione dell'attività proposta. In virtù di queste dichiarazioni, sulla
cui veridicità non vi è motivo di dubitare, l'URC ha sottoposto il caso alla
Sezione del lavoro. (...)"
Su questo argomento B.
Rubin ("in Assurance-chômage". Ed. Schulthess 2006 pag. 405-406) ha
sviluppato le seguenti considerazioni:
"
Une attitude hésitante est en principe déjà
fautive, si elle amène l'employeur à douter de la réelle volonté du chômeur de prendre
l'emploi proposé.
Un désintérét manifeste pour le poste proposé l'est
à plus forte raison.
De même, le Tribunal fédéral des assurances a considéré
qu'au vu de la situation régnant sur le marché de l'emploi, il était tout à fait
raisonnable de prononcer une suspension à l'égard d'un assuré qui, lors d'une prise
de contact avec un employeur potentiel, déclare préférer un engagement de durée
indéterminée à un engagement de durée déterminée. La même conclusion s'impose en cas de prétentions
salariales exagérées de la part de l'employé, si ces prétentions ont conduit
l'employeur à refuser de conclure le contrat
de travail. Il faut cependant que les prétentions soient supérieures au salaire offert
aux employés de la même entreprise pour des compétences et une expérience
identiques.
Le refus d'un emploi convenable comprend en
définitive toutes les possibilités manquées de conclure un contrat en raison
d'un comportement inadéquat de l'assuré (manifestation de volonté pas claire,
retard è l'entretien d'embauche, présentations élevées, motivation
insuffisante, etc.). Pour qu'une sanction soit justifiée, il doit donc exister
une relation de causalité entre le comportement du chômeur lors de l'entretien
d'embauche et l'absence de conclusion du contrat de travail. Dans ce contexte,
il convient de déterminer si l'employeur, au vu du comportement du chômeur,
avait des raisons objectives de mettre un terme aux pourparlers en vue de la
conclusion du contrat. Le seules conceptions ou interprétations subjectives de
l'employeur ne permettent pas de justifier une
sanction. Par exemple, il
arrive parfois que l'employeur demande à l'assuré qui se présente d'indiquer son
précédent salaire. La réponse de l'assuré à cette question précise ne doit pas
forcément être interprétée comme si elle correspondait à ses prétentions salariales. Or, en réalité,
il n'est pas rare que les employeurs fassent cette interprétation et que, pour
cette raison, ils mettent un terme aux pourparlers."
2.7. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è
determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di
sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g,
a 25 giorni.
La
sospensione del diritto a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve,
da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua
durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI),
soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V
50).
In virtù
dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal
diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della
prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45
cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato
senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato
un lavoro idoneo.
2.8. Per quanto
concerne l'entità delle sanzioni da infliggere agli assicurati sulla base
dell'art. 30 cpv. 1 lett. d, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una
sentenza C 162/02 del 29 ottobre 2003, pubblicata in DTF 130 V 125,
pronunciandosi in merito a un ricorso inoltrato da un assicurato contro la
sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Zurigo che aveva ridotto
da 40 a 20 giorni la durata della sospensione inflittagli per non aver
accettato un'occupazione adeguata proposta ufficialmente, ha stabilito che in
presenza di validi motivi il rifiuto di un impiego ufficialmente assegnato non
deve essere necessariamente qualificato come colpa grave.
Pertanto
secondo l'Alta Corte, se nel caso di specie esistono dei motivi per cui la
colpa di un assicurato non deve essere considerata grave, bensì soltanto
mediamente grave o lieve, è possibile infliggere una sospensione dal diritto
alle indennità di disoccupazione inferiore a 31 giorni.
In quel
caso il TFA ha ritenuto che il posto offerto ufficialmente all'assicurato quale
operaio o aiuto operaio edile non era totalmente inadeguato e che dunque a
ragione l'assicurato era stato sanzionato, visto che in occasione di un
colloquio con il potenziale datore di lavoro aveva espresso la sua
indisponibilità a concludere un contratto di impiego. Tuttavia, alla luce dei
problemi di salute relativi all'ipersensibilità al materiale dei pannelli
isolanti di lana di vetro/roccia, si trattava di un caso limite, per cui la
colpa dell'assicurato doveva essere giudicata mediamente grave. La riduzione
effettuata dal Tribunale cantonale da 40 a 20 giorni non prestava il fianco a critiche ed è dunque stata confermata (cfr. DTF 130 V 125, consid. 3.6.).
In
un'altra sentenza C 58/03 del 9 dicembre 2003, la nostra Massima Istanza ha
ridotto da 38 a 25 giorni la sospensione inflitta a un'assicurata che,
contrariamente a quanto impartitole dall'amministrazione, non aveva contattato
un potenziale datore di lavoro entro 3 giorni dall'assegnazione ufficiale di un
impiego quale cassiera che le avrebbe permesso di ottenere un guadagno
intermedio, a causa della mancata spedizione della sua lettera di candidatura
da parte della figlia undicenne, alla quale l'aveva consegnata. Il TFA ha
deciso che nella fattispecie, nonostante il comportamento colpevole
dell'assicurata - la quale non aveva spedito personalmente la lettera o
comunque non aveva controllato che la figlia l'avesse effettivamente imbucata -
che ha impedito la realizzazione di un adeguato guadagno intermedio, la colpa
dell'assicurata, alla luce delle circostanze concrete del caso, doveva essere
ritenuta mediamente grave. Infatti essa, dopo essersi accorta che lo scritto
non era stato spedito, aveva reagito subito, annunciandosi lo stesso giorno
presso il posto di lavoro assegnatole. Inoltre da quando era in disoccupazione,
ad eccezione di una sanzione di 21 giorni inflittale per non aver effettuato
una misura inerente al mercato del lavoro agli inizi del mese in cui le è stato
proposto ufficialmente l'impiego in questione, non aveva mai dato occasione
agli organi che applicano la LADI di essere biasimata.
In una
sentenza C 213/03 del 6 gennaio 2004 il TFA ha poi esaminato il caso di
un'assicurata che era stata sospesa dal diritto alle indennità di
disoccupazione per 31 giorni per aver rifiutato un'occupazione adeguata non
assegnata ufficialmente della durata di circa 6 mesi.
L'Alta
Corte, pur ritenendo che l'assicurata nel caso in esame era stata sanzionata a
ragione, ha considerato quali circostanze attenuanti i motivi che l'hanno
indotta a rifiutare l'impiego temporaneo, ossia il fatto che essa ritenesse di
dover prioritariamente partecipare ad un programma di qualifica per promuovere
la collocabilità assegnatole in precedenza per lo stesso periodo in cui avrebbe
dovuto lavorare temporaneamente e la mancanza delle necessarie conoscenze
informatiche per svolgere l'impiego in questione.
Inoltre
la nostra Massima Istanza, dopo aver ribadito che anche un lavoro temporaneo è
preminente rispetto a delle misure di inserimento professionale, ha considerato
che esisteva una concolpa dell'amministrazione per non avere indicato
all'assicurata, al fine di evitare le conseguenze del tentativo di collocamento
fallito, che era tenuta ad accettare l'impiego offertole.
Di
conseguenza la sospensione è stata ridotta da 31 a 15 giorni.
Per altri
casi di applicazione di questa giurisprudenza cfr. sentenza C 70/02 del 12
dicembre 2003; sentenza C 130/03 del 6 febbraio 2004 e sentenza C 137/03 del 5
aprile 2004. Su questo tema cfr. D. Cattaneo, "Assicurazioni sociali:
Alcuni temi d'attualità" in RtiD I-2004 pag. 215 seg. (235-239).
Infine,
in una sentenza C 134/06 del 19 settembre 2006, il TFA ha confermato la
sanzione di 20 giorni inflitta a un assicurato che aveva rifiutato un impiego
di durata indeterminata, in quanto ne aveva trovato un altro di durata
determinata, con però la possibilità di essere trasformato (ciò che è
effettivamente avvenuto) in un impiego di durata indeterminata.
2.9. Nella sentenza
del 6 maggio 2010 (inc. no. 38.2010.5) questa Corte aveva accolto il ricorso di
RI 1 e annullato la decisione su opposizione del 18 dicembre 2009, sulla base
delle seguenti considerazioni:
“(…)
Tuttavia, questo Tribunale ritiene di non
avere sufficienti elementi, per stabilire con la necessaria tranquillità se l'assicurato ha colpevolmente
oppure no rifiutato l'occupazione adeguata.
Infatti, a mente della datrice di lavoro il rapporto di lavoro non
si sarebbe perfezionato per ragioni da ricondurre in primis al mancato
interessamento dell’insorgente, che aspettava una risposta per un altro posto
di lavoro, quindi al fatto che egli non disponeva, a quel momento
dell’autovettura, e non poteva quindi fissare l’inizio del periodo di prova, e
alla carenza di posteggi a __________. __________ ha sempre affermato che tra
le parti non è mai stato raggiunto alcun accordo in merito al rapporto
lavorativo (durata del periodo di prova, stipendio, orari di lavoro) e che
attendeva una chiamata da RI 1 “non appena in possesso della sua automobile”
(doc. 4).
Per contro, RI 1 ha più volte confermato la propria disponibilità
ad entrare in servizio il 9 luglio 2009, senza tuttavia ricevere conferma
dell’assunzione da parte __________. A suo dire, “tutto il colloquio si è
svolto senza chiarezza, senza definire nessuna informazione chiara” (doc.
I) e __________, alla fine del colloquio del 5 luglio, gli avrebbe confermato
l’inizio del periodo di prova il 9 luglio “previa conferma telefonica da
parte della datrice di lavoro” (doc. 3, 6, I) che, di fatto, non è mai
giunta. Secondo l’assicurato il rifiuto della datrice di lavoro è da ricondurre
al fatto che “…ho richiesto precisazioni importanti per poter svolgere la
mia professione (verifica posteggio a __________, orari di lavoro, orari dei
mezzi pubblici ecc.ecc.)” (doc. 6).
La documentazione agli atti non permette né di escludere, né di
ammettere, che il comportamento dell’insorgente possa essere equiparato ad un
rifiuto di un impiego adeguato, né di ritenere maggiormente credibile, perché
precisa e lineare, la versione fornita da __________, come sostiene la Sezione
del lavoro (doc. XXIII).
In particolare, il TCA constata che la datrice di lavoro il 4
dicembre 2009 ha affermato che dopo il colloquio del 5 luglio 2009 attendeva
una risposta dall’assicurato che “Avrebbe dovuto richiamarmi non appena in
possesso della sua automobile” (cfr. messaggio di posta elettronica, doc.
4), mentre invece sul formulario dell’8 luglio 2009 aveva già indicato che “Sig.
RI 1 ha rifiutato il periodo di prova che li abbiamo proposto dicendo di avere
altri impegni” (doc.13).
Nello scritto e-mail del 3 dicembre 2009 indirizzato alla Sezione
del lavoro invece ella aveva peraltro affermato: “Devo essere sincera che
lui non ha mai detto ‘non voglio fare la prova’, ma pero cercava che questa
cosa dico io” (doc. 4).
Contraddittorie le asserzioni della datrice di lavoro anche per
quanto riguarda la questione del periodo di prova.
Nello scritto e-mail del 3 dicembre 2009 __________ ha asserito
che “Non abbiamo parlato di durata del periodo di prova” (doc. 4),
mentre nello scritto e-mail del 25 settembre 2009 alla Sezione del lavoro, ella
ha affermato che “Periodo di prova doveva iniziare dal 6-9 luglio” (doc.
9).
Alla luce di quanto sopra, devono, dunque, essere chiariti,
sentendo il datore di lavoro e l’assicurato, quali accordi le parti avevano
preso al termine del colloquio del 5 luglio 2009. In particolare, va appurato quale tipo di contratto le parti avrebbero dovuto sottoscrivere (di
durata determinata o indeterminata, oppure se si trattava di alcuni giorni
singoli dove il candidato avrebbe svolto una prova delle sue capacità
professionali), la durata del periodo di prova, lo stipendio, gli orari di
lavoro.
Dovranno inoltre essere verificate le affermazioni di entrambe le
parti per quanto riguarda l’inizio dell’attività lavorativa e chi avrebbe
Considerandi
dovuto prendere contatto con l’altra parte, quando e secondo quali modalità.
2.10
La Sezione del lavoro, Ufficio
giuridico, in data 18 maggio 2010 ha convocato, per essere sentiti, __________
(doc. 16) e RI 1 (doc. 17) presso l’Ufficio regionale di collocamento di __________.
Dal
verbale di audizione del 16 giugno 2010 è emerso quanto segue:
"
(…)
Domanda n. 1
Come si è svolto il colloquio di lavoro avvenuto
con il signor RI 1 il 5 luglio 2009? Chi era presente e che cosa è stato detto
di preciso sia da una parte che dall'altra?
‑>Risposta
Non mi ricordo il contenuto del colloquio. Mi
ricordo solo quanto ho scritto nell'Esito della candidatura, niente di più
(anche se non ricordo che tipo di impegni il signor RI 1 abbia detto di avere).
Mi ricordo il viso del signor RI 1, ma poi, per quanto riguarda il contenuto
del colloquio, non ho ricordi. Rammento però che il colloquio, al quale ho
partecipato da sola, è durato poco.
In merito alla risposta fornita dalla signora __________,
l'assicurato osserva quanto segue.
Prendiamo atto che la signora non si ricorda. Il
rappresentante dell'assicurato tiene a precisare che la signora, in merito a
quanto lei aveva scritto nell'Esito della candidatura, ha aggiunto che forse,
non è sicura del contenuto.
Domanda n. 2
Al termine del colloquio, quali accordi sono
stati presi?
‑>Risposta
Non mi ricordo quali accordi sono stati presi.
In merito alla risposta fornita dalla signora __________,
l'assicurato osserva quanto segue.
Nessuna osservazione.
Domanda n. 3
Per quanto concerne più specificatamente la prova
di lavoro, quando era previsto il suo inizio e quale delle due parti, quando e
secondo quali modalità avrebbe dovuto prendere contatto con l'altra per
definirne l'inizio?
‑>Risposta
Non mi ricordo nulla.
In merito alla risposta fornita dalla signora __________,
l'assicurato osserva quanto segue.
Nessuna osservazione.
Domanda n. 4
Che durata avrebbe avuto questa prova di lavoro?
Inoltre, si trattava di alcuni giorni singoli in cui il candidato avrebbe
svolto una prova delle sue capacità professionali oppure del tempo di prova
abitualmente incluso in un contratto di lavoro?
‑> Risposta
Non ho nessun ricordo.
In merito alla risposta fornita dalla signora __________,
l'assicurato osserva quanto segue.
Il rappresentante dell'assicurato riferisce che
il periodo di prova era senz'altro da intendere come il primo mese previsto in
ogni contratto di lavoro nel settore della ristorazione (cfr. contratto
collettivo).
Domanda n. 5
Nel caso in cui la prova avesse avuto esito
positivo, che tipo di contratto era previsto (durata determinata o
indeterminata)?
‑>Risposta
Non mi ricordo. L'esercizio non è aperto tutto
l'anno.
In merito alla risposta fornita dalla signora __________,
l'assicurato osserva quanto segue.
Il rappresentante dell'assicurato tiene a
precisare che, siccome __________ è una località turistica, quasi certamente la
signora ha offerto al signor RI 1 un contratto di durata determinata.
Domanda n. 6
Quali orari di lavoro erano previsti?
‑>Risposta
Non mi ricordo. Comunque i camerieri finiscono di
lavorare alle 23.00. il loro orario di lavoro è il seguente: 12.00‑15.00/17.00‑23.00.
In merito alla risposta fornita dalla signora __________,
l'assicurato osserva guanto segue.
Il rappresentante dell'assicurato ritiene che
l'orario complessivo (45 ore) è superiore a quello stabilito dal contratto
collettivo.
Domanda n. 7
Il __________ ha posteggi? Se sì, possono essere
usati anche dai dipendenti dello stesso? Inoltre, lei e i vari dipendenti del
ristorante (precisare p.f. il numero e il domicilio di ognuno) come raggiungete
il vostro posto di lavoro e, se arrivate in automobile, dove posteggiate?
‑> Risposta
Non ha posteggi. Mio marito era ed è gerente e
cameriere, vi era/è un cuoco e quando lavoravo io fungevo da segretaria (lavori
amministrativi) e facevo a volte anche la spesa quando mancava qualcosa. A __________
vi è un po' il problema di trovare un posteggio (pochi). I dipendenti
posteggiano nei posteggi comunali (a pagamento o non a pagamento). Il cuoco
arrivava in moto e vi sono, vicino al ristorante, dei posteggi per le moto. Sul
lungolago, dopo le ore 20.00, vi sono dei posteggi che non sono a pagamento.
In merito alla risposta fornita dalla signora __________,
l'assicurato osserva quanto segue.
Nessuna osservazione. Il rappresentante dell’assicurato
sottolinea quanto precisato dalla signora riguardo alla carenza di posteggi a __________.
* * * * *
Cogliendo l'occasione della presenza a verbale
della sig.ra __________, all'assicurato vengono poste le seguenti domande:
Domanda n. 1
Per quale motivo non ha chiamato lei direttamente
il __________, successivamente al colloquio di lavoro avvenuto il 5 luglio
2009, per dichiarare la sua disponibilità ad assumere l'impiego offertole e per
concordare l'inizio della prova?
‑> Risposta
Aspettavo un segnale dalla signora (chiamata) per
confermare l'inizio della prova il giovedì 9 luglio 2009. Non ho preso io
l'iniziativa di chiamare la signora perché lei mi ha detto, terminato il
colloquio: "Questo non ha voglia di lavorare, tanto è la disoccupazione
che gli dà i soldi". Mi sono sentito così male che mi sono detto che, se
il ristorante voleva assumersi, mi avrebbe chiamato lui. Non ritengo spettasse
a me, dopo quanto mi ha detto la signora, di prendere io contatto con il
ristorante.
In merito alla risposta fornita dal signor RI
1, la signora __________ osserva quanto segue.
Non mi ricordo di avere detto una frase cosi.
Domanda n. 2
Per quale motivo non poteva iniziare subito la
prova di lavoro? E perché non si è attivato per trovare una soluzione
alternativa e rendersi disponibile da subito ad iniziare la prova di lavoro,
data l'urgenza del ristorante a trovare un cameriere? Che cosa ha concretamente
fatto per trovare una soluzione alternativa e rendersi da subito disponibile?
Ha per esempio chiesto al suo garage una vettura di cortesia?
‑>Risposta
Non avevo a disposizione l'auto (era dal
meccanico: __________). L'auto l'avrei avuta a disposizione soltanto giovedì.
Non era disponibile un'auto di cortesia, quella che c'era era troppo vecchia.
L'avevo lasciata ed avevo stabilito con il garage che mi sarei arrangiato da
solo, ma non pensavo di avercela bisogno per lavoro. Mezzi pubblici, come
alternativa, non ve ne sono (soprattutto la sera). Non ho chiesto se vi erano
altri dipendenti con cui potevo recarmi al lavoro o rientrare a casa, anche
perché per me quello che importava inizialmente è che il ristorante mi
assumesse.
In merito alla risposta fornita dal signor RI
1, la signora __________ osserva quanto segue.
Nessuna osservazione.
Domanda n. 3
Quando gli è stato assegnato l'impiego presso il __________,
era in attesa di ricevere una risposta da parte di un altro datore di lavoro?
Se sì, presso chi e per quale motivo non è stato assunto?
‑> Risposta
Non ero in attesa di alcuna altra risposta da
parte di un datore di lavoro.
In merito alla risposta fornita dal signor RI
1, la signora __________ osserva quanto segue.
Sicuramente se l'ho scritto è che effettivamente
aveva altri impegni.
Domanda n. 4
Con scritto 12 agosto 2009 al nostro Ufficio lei
ha segnatamente riferito quanto segue: “(…)
Domenica 5 luglio 2009 mi sono recato al __________ di __________ per un colloquio d'assunzione. Da subito, purtroppo,
la mia interlocutrice ha dimostrato nei miei confronti un
atteggiamento ostile e arrogante e non ha fatto
nulla per mettermi a mio agio. Anzi. Malgrado la prepotenza e la maleducazione
palesatami, le ho dichiarato la mia disponibilità ad iniziare in prova
il giovedì successivo (9 luglio), ( ...
)". Voglia, p.f. precisare le sue asserzioni,
in particolare descrivere in che modo la signora __________ avrebbe avuto nei
suoi confronti un atteggiamento
“ostile, arrogante, prepotente e
maleducato".
‑> Risposta
L'ho percepito come l'ho descritto. La signora si
è a mio avviso posta in un determinato modo che mi ha fatto capire che non le
andavo. Mi ha risposto in maniera superficiale (ad esempio, mi ha
risposto di posteggiare sul lago, quando le ho
chiesto dove potevo posteggiare).
In merito alla risposta fornita dal signor RI
1, la signora __________ osserva quanto segue.
Ero incinta, ma non avevo l'atteggiamento che ha
descritto il signor RI 1.” (doc. 18).
2.11
Questa Corte,
nella sentenza di rinvio 38.2010.5 del 6 maggio 2010, cresciuta incontestata in
giudicato, era giunta alla conclusione che la documentazione agli atti non
permetteva né di escludere, né di ammettere, che il comportamento
dell’insorgente potesse essere equiparato ad un rifiuto di un impiego adeguato,
né di ritenere maggiormente credibile, perché precisa e lineare, la versione
fornita da __________.
Il TCA aveva quindi
invitato la Sezione del lavoro a chiarire quali accordi le parti avevano preso
al termine del colloquio del 5 luglio 2009. In particolare, quale tipo di contratto le parti avrebbero dovuto sottoscrivere (di durata determinata o
indeterminata, oppure se si trattava di alcuni giorni singoli dove il candidato
avrebbe svolto una prova delle sue capacità professionali), la durata del
periodo di prova, lo stipendio, gli orari di lavoro.
Andavano poi verificate le
affermazioni di entrambe le parti per quanto riguarda l’inizio dell’attività
lavorativa e chi avrebbe dovuto prendere contatto con l’altra parte, quando e
secondo quali modalità.
I complementi istruttori
svolti dall’amministrazione non permettono al TCA di ritenere comprovata
una colpa dell’assicurato per il mancato reperimento di una nuova attività
lavorativa.
Dal
verbale di audizione del 16 giugno 2010 emerge infatti che la datrice di lavoro
non ricorda il contenuto del colloquio del 5 luglio 2009 (doc. 18, pag. 1), né
gli accordi che erano stati presi al termine dello stesso (doc. 18, pag. 2).
Anche per quanto riguarda la prova di lavoro e la questione di chi, tra le due
parti, avrebbe dovuto prendere contatto con l’altra per definirne l’inizio,
l’interrogata non ha saputo dare alcuna risposta esauriente (doc. 18, pag. 2).
Le
domande relative alla durata della prova di lavoro e se questa era da
intendersi come giorni singoli oppure del tempo di prova abitualmente incluso
nel contratto di lavoro, sono rimaste anch’esse senza risposta (“non ho
nessun ricordo”) (doc. 18, pag. 2).
__________
non ha ricordato neppure che tipo di contratto fosse previsto se la prova
avesse avuto esito positivo, pur indicando che l’esercizio pubblico non è
aperto tutto l’anno (doc. 18, pag. 2).
Infine,
la datrice di lavoro ha dato alcune risposte in merito ai posteggi nei pressi
dell’esercizio pubblico indicando che il __________ non ne dispone per i
dipendenti, i quali lasciano l’autovettura nei posteggi comunali (doc. 18, pag.
2).
Da parte
sua RI 1 ha sostanzialmente confermato quanto già da lui sempre asserito in
precedenza. In particolare, la circostanza che attendeva un segnale, una
chiamata telefonica, da parte della datrice di lavoro per la conferma
dell’inizio della prova il 9 luglio 2009, che però non è mai giunta. Egli ha
quindi nuovamente evidenziato l’atteggiamento offensivo di __________ nei suoi
confronti che lo aveva indotto ad attendere che fosse quest’ultima a
contattarlo (doc. 18, pag. 3).
La
Sezione del lavoro ha quindi sostanzialmente ripreso le argomentazioni che già
aveva fatto proprie nel corso della prima istruttoria e che questo Tribunale
aveva ritenuto insufficienti per pronunciarsi sulla sanzione inflitta, senza
che nessun nuovo elemento sia emerso dall’audizione delle parti il 16 giugno
2010.
Anzi, dal
verbale di audizione esce rafforzata la versione del lavoratore, piuttosto che
quella della datrice di lavoro che ha dichiarato di non ricordare quanto
avvenuto durante il colloquio del 5 luglio 2009, compresi gli accordi al
termine dello stesso. Accordi che RI 1 ha invece chiaramente confermato e
sottoscritto:
“Aspettavo
un segnale dalla signora (chiamata) per confermare l'inizio della prova il
giovedì 9 luglio 2009. Non ho preso io l'iniziativa di chiamare la signora
perché lei mi ha detto, terminato il colloquio: "Questo non ha voglia di
lavorare, tanto è la disoccupazione che gli dà i soldi". Mi sono sentito
così male che mi sono detto che, se il ristorante voleva assumersi, mi avrebbe
chiamato lui. Non ritengo spettasse a me, dopo quanto mi ha detto la signora,
di prendere io contatto con il ristorante” (doc. 18, pag. 3, la
sottolineatura è del redattore).
Dalla
documentazione agli atti emerge che RI 1 ha sempre dichiarato la propria
disponibilità ad iniziare la prova di lavoro giovedì 9 luglio 2009 scontrandosi
però subito con un atteggiamento titubante, incerto, e contradditorio della
datrice di lavoro che non ha favorito il successo delle trattative d’assunzio-ne
(doc. 3, 11).
La prova
di lavoro – sempre secondo il lavoratore – doveva iniziare il giovedì 9 luglio
2009, la datrice di lavoro invece ha sempre asserito che non era stata fissata
una data, ma solo indicato il periodo (dal 6-9 luglio), perché l’assicurato non
è stato in grado di essere più preciso a causa della vettura in officina (doc.
9, 4/1).
Ora,
accettando la versione della datrice di lavoro il TCA ritiene che essa avrebbe
dovuto tuttavia fissare una data precisa per l’inizio del periodo di
prova e non indicare genericamente un periodo di tempo. Sarebbe stato poi
dovere dell’assicurato organizzarsi per rispettare tale appuntamento, a
prescindere dalla disponibilità o meno dell’autovettura. L’insorgente ha
infatti dichiarato che non pensava di averne bisogno per il lavoro e di non
aver chiesto se vi erano altri dipendenti con cui recarsi al lavoro o rientrare
a casa, in quanto “quello che importava inizialmente è che il ristorante mi
assumesse” (doc. 18, pag. 3).
Se ci si
fonda invece sulla versione del ricorrente la sola circostanza che RI 1 non
avesse a disposizione l’autovettura e il fatto di non aver utilizzato la
vettura di cortesia (in quanto troppo vecchia) non è invece sufficiente per
ritenerlo colpevole per la mancata conclusione del contratto di lavoro. Egli
infatti aveva comunque indicato che forse la vettura sarebbe stata disponibile
per giovedì 9 luglio 2009, giorno d’inizio della prova di lavoro. Invece, come
anche indicato nella sentenza del 6 maggio 2010, la datrice di lavoro, dopo
aver asserito che attendeva una risposta dall’assicurato che “Avrebbe
dovuto richiamarmi non appena in possesso della sua automobile” (cfr.
messaggio di posta elettronica, doc. 4), sul formulario dell’8 luglio 2009
aveva già indicato che “Sig. RI 1 ha rifiutato il periodo di prova che li
abbiamo proposto dicendo di avere altri impegni”. Il giorno precedente a
quando l’assicurato avrebbe avuto a disposizione l’autovettura (doc.13).
Le
argomentazioni dell’amministrazione relative all’assegnazione dell’occupazione
presso il __________ non sono rilevanti ai fini della presente procedura, in
quanto, per quella mancanza, RI 1 è già stato sanzionato con 31 giorni di
sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione, in occasione della
decisione del 7 ottobre 2009. Il solo comportamento di RI 1 in occasione
dell’assegnazione presso il __________ non è dunque sufficiente per concludere
che l’assicurato è stato negligente anche in questa occasione.
Questo
Tribunale ritiene in conclusione che non sia ravvisabile da parte di RI 1 una
chiara volontà di non accettare l’occupazione presso il __________ di __________.
Nella fattispecie emergono piuttosto dei fraintendimenti reciproci che hanno
rafforzato l’immagine negativa che la potenziale datrice di lavoro aveva dell’assicurato.
In tale
contesto il TCA ricorda che l’Alta Corte in una sentenza STF 8C_878/2008 del 25
giugno 2009 ha confermato il giudizio cantonale che ha annullato la sospensione
dell’assicurata, ritenendo che il fallimento del colloquio tra potenziale
datore di lavoro e lavoratore fosse da ricondurre più al cattivo rapporto tra
le parti che ad un comportamento negligente del lavoratore dal punto di vista
dell’assicurazione contro la disoccupazione.
"
(…)
4.3
Les éléments mis en avant par le recourant ne
sauraient servir à prouver que l'assurée a compromis, de manière fautive, son
engagement auprès du Département Y.________. Que l'intimée ait émis après coup,
dans le cadre de la procédure contentieuse, des objections au caractère
convenable de l'emploi temporaire proposé ne dit encore rien sur sa conduite le
3.
août 2007 et n'est pas une circonstance à retenir en sa défaveur, à tout le
moins pas en l'absence d'autres indices allant dans le même sens. En
l'occurrence, la juridiction cantonale n'a pas commis d'arbitraire en
considérant que l'échec de l'entrevue était davantage le résultat d'un mauvais
contact lié à la personnalité des deux intervenantes que d'un comportement
répréhensible de l'intimée du point de vue du droit de l'assurance-chômage.
L'employeur potentiel est censé donner des indications fondées et objectives
sur l'attitude adoptée par un assuré à l'occasion d'un entretien d'embauche.
Or, du côté de l'ancienne cheffe du service, au-delà d'un sentiment général
négatif, on peine à tirer un grief sérieux et précis à l'encontre de
B.________, excepté peut-être l'annonce de ses vacances pour une dizaine de
jours au mois d'août 2007, ce qui ne justifierait pas en soi une sanction.
Empreintes de subjectivité et de jugements de valeur, ses déclarations dans le
courriel du 6 août 2007 dénotent un manque de distance par rapport à la
situation et ne peuvent que susciter de grandes réserves quant à leur contenu.
On relèvera également que lors de son audition du 9 septembre 2008, M.________ a relativisé la dureté de ses propos, sans pour autant étayer davantage ses
reproches, en répétant que l'assurée ne semblait pas désireuse de travailler et
en mettant surtout l'accent sur le fait que l'intéressée gérait un site de
"films violents", ce qui lui avait fortement déplu. Sur ce dernier
point, les premiers juges n'ont pas retenu la version de l'ancienne cheffe de
service mais celle de l'assurée, qui a précisé avoir en réalité indiqué
s'occuper d'un site dédié à la Formule 1. Cela montre que l'entretien a été
émaillé de malentendus qui ont visiblement contribué à renforcer la mauvaise
image que M.________ s'est faite de B.________. D'importantes
contradictions subsistent, enfin, sur la teneur des propos échangés, ce qui
achève de donner l'impression d'une incompréhension réciproque voire d'une
incompatibilité de caractère. Ainsi, si l'on peut concevoir que l'intimée a
pu manifester un enthousiasme modéré à l'égard du poste proposé, il est
hautement vraisemblable que d'autres facteurs aient joué un rôle déterminant
dans la décision de refus d'engagement par l'employeur potentiel. Le jugement entrepris n'est pas critiquable. (8C_878/2008, la
sottolineatura è del redattore).
Alla luce
di quanto sopra questo Tribunale ritiene che la Sezione del lavoro non poteva
confermare la sanzione inflitta a RI 1 sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. d
LADI, pur riducendola di 6 giorni, non essendo stata sufficientemente
comprovata la colpa di quest’ultimo.
La
decisione su opposizione del 10 novembre 2010 impugnata deve conseguentemente
essere annullata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§ La
decisione su opposizione del 10 novembre 2010 della Sezione del lavoro è
annullata.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa
verserà all’assicurato la somma di fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili (IVA
inclusa)
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il
presidente Il
segretario
Daniele
Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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