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Decisione

38.2010.77

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

21 febbraio 2011Italiano43 min

Source ti.ch

Fatti

i. procura all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del

guadagno assicurato, salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative

giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della commissione

tripartita, l'ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare

adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del

guadagno assicurato."

(Per un

commento, cfr.: Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 234-250, p.

93-98; G. Gerhards, Grundriss des neuen Arbeitslosenversicherungsrechts,

Berna-Stoccarda-Vienna 1996, p. 113-114, n° 92f; D. Cattaneo, Assicurazione contro la disoccupazione: fra obblighi dell'assicurato e diritti fondamentali del

cittadino, in RDAT II-2000, p. 505ss.; KIGA des Kantons Aargau,

Arbeitslosenversicherung, Aarau 1996, p. 25-27, vedi pure: DLA 2000, p. 48; 124

V 62 consid. 3b e DTF 122 V 41).

Nella DTF

124 V 62, il TFA ha avuto modo di stabilire che le situazioni di inadeguatezza

elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente

escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (cfr., per un

commento, D. Cattaneo, Assicurazione contro la disoccupazione: …, p. 506 e

Alcuni compiti …, p. 60).

Tale

giurisprudenza è stata precisata in una sentenza C 137/03 del 5 aprile 2004 in cui l'Alta Corte ha deciso che i motivi di inadeguatezza di un impiego non possono essere

combinati uno con l'altro. In caso contrario verrebbero creati ulteriori casi

eccezionali di inadeguatezza, diversamente da quanto previsto dalla LADI.

Il TFA

ha, al riguardo, rilevato:

"

(…)

Dass die zugewiesene Arbeitsstelle als solche im

Sinne von Art. 16 Abs. 2 lit. c AVIG unzumutbar sei, lässt sich nicht sagen.

Nun müssen die Unzumutbarkeitstatbestände in Art. 16 Abs. 2 AVIG kumulativ

ausgeschlossen sein, damit die Annahmepflicht entfällt. Es reicht aus, dass

einer der Tatbestände erfüllt ist, um eine Arbeit als unzumutbar zu bewerten

(BGE 124 V 63 Erw. 3b mit Hinweisen). Aufgrund der gewählten Systematik

(abschliessende Aufzählung der Ausnahmen zum Grundsatz in Art. 16 Abs. 1 AVIG;

BGE 124 V 63 Erw. 3b mit Hinweisen; Botschaft des Bundesrates zur zweiten

Teilrevision des AVIG vom 29. November 1993; BBl 1994 I 357) ist andererseits

eine getrennte Betrachtung vorzunehmen. Die Tatbestände sind einzeln daraufhin

zu prüfen, ob die angebotene Arbeit den jeweils in Frage stehenden

Unzumutbarkeitsgrund erfüllt. Mit Wortlaut und Systematik des Gesetzestextes unvereinbar

ist dagegen eine Betrachtungsweise, welche die einzelnen Tatbestände in der

Weise kombiniert, dass der eine auf den anderen bezogen und gewürdigt wird. Die

Argumentation in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde läuft nun aber gerade darauf

hinaus, die in lit. f enthaltene Regelung über den maximalen Zeitaufwand für

den Arbeitsweg mit der in lit. c enthaltenen Berücksichtigung der persönlichen

Verhältnisse zu verbinden. Durch eine solche kombinierte Betrachtung könnten im

Ergebnis neue Ausnahmetatbestände geschaffen werden, was dem Gesetz

zuwiderläuft. Demzufolge kann die geltend gemachte Unzumutbarkeit des

Arbeitsweges in Berücksichtigung der persönlichen Verhältnisse nicht anerkannt

werden. (…)" (STFA del 5 aprile 2004 nella causa

S., C 137/03, consid. 4.2.)

Per

completezza va rilevato che la terza revisione della LADI non ha apportato

modifiche all'art. 16 cpv. 2 LADI (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001 pag. 1967

segg.; FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.).

2.6. Il Tribunale

federale ha stabilito che il disoccupato, nel corso di un colloquio di

assunzione, può discutere del salario con il potenziale datore di lavoro. Egli

non deve però perdere l'opportunità di lavoro offerta, se è evidente che la

controparte non è d'accordo con la richiesta.

Al

riguardo, in una sentenza C 218/06 del 22 febbraio 2007, l'Alta Corte si è

così espressa:

"

Dem Versicherten ist insoweit beizupflichten,

als über die Gründe, welche für den Misserfolg der Stellenzuweisung vom 12.

November 2004 verantwortlich waren, nicht ausführlich Beweis erhoben,

insbesondere von einer protokollierten Einvernahme - in Anwesenheit der

Beteiligten - abgesehen wurde, was für die Aufklärung umstrittener Sachverhalte

der zu beurteilenden Art mitunter geboten oder nützlich sein kann. Auch kann

keine Rede davon sein, dass eine arbeitslose Person im Rahmen eines

Vorstellungsgespräches nicht über den Lohn mit dem potentiellen Arbeitgeber

verhandeln dürfte. Nur darf sie damit nicht die Chance der angebotenen

Anstellung vereiteln, wenn ersichtlich wird, dass die Gegenseite damit nicht

einverstanden ist."

In una sentenza 8C_108/2008 del 3 dicembre 2008 l'Alta Corte ha stabilito che un assicurato aveva ingiustificatamente rifiutato un'occupazione

per motivi salariali, rilevando:

"

Dagli atti di causa risulta che al termine della

settimana di test d'idoneità professionale, la ditta I.________ SA aveva

offerto all'opponente un'opportunità d'impiego quale operaio di fabbrica,

offerta che l'interessato, contrariamente a quanto da lui asserito nella

risposta al ricorso, ha però rifiutato, secondo quanto emerge dal rapporto

finale della ditta, per motivi salariali, ritenendo insufficiente la

rimunerazione dell'attività proposta. In virtù di queste dichiarazioni, sulla

cui veridicità non vi è motivo di dubitare, l'URC ha sottoposto il caso alla

Sezione del lavoro. (...)"

Su questo argomento B.

Rubin ("in Assurance-chômage". Ed. Schulthess 2006 pag. 405-406) ha

sviluppato le seguenti considerazioni:

"

Une attitude hésitante est en principe déjà

fautive, si elle amène l'employeur à douter de la réelle volonté du chômeur de prendre

l'emploi proposé.

Un désintérét manifeste pour le poste proposé l'est

à plus forte raison.

De même, le Tribunal fédéral des assurances a considéré

qu'au vu de la situation régnant sur le marché de l'emploi, il était tout à fait

raisonnable de prononcer une suspension à l'égard d'un assuré qui, lors d'une prise

de contact avec un employeur potentiel, déclare préférer un engagement de durée

indéterminée à un engagement de durée déterminée. La même conclusion s'impose en cas de prétentions

salariales exagérées de la part de l'employé, si ces prétentions ont conduit

l'employeur à refuser de conclure le contrat

de travail. Il faut cependant que les prétentions soient supérieures au salaire offert

aux employés de la même entreprise pour des compétences et une expérience

identiques.

Le refus d'un emploi convenable comprend en

définitive toutes les possibilités manquées de conclure un contrat en raison

d'un comportement inadéquat de l'assuré (manifestation de volonté pas claire,

retard è l'entretien d'embauche, présentations élevées, motivation

insuffisante, etc.). Pour qu'une sanction soit justifiée, il doit donc exister

une relation de causalité entre le comportement du chômeur lors de l'entretien

d'embauche et l'absence de conclusion du contrat de travail. Dans ce contexte,

il convient de déterminer si l'employeur, au vu du comportement du chômeur,

avait des raisons objectives de mettre un terme aux pourparlers en vue de la

conclusion du contrat. Le seules conceptions ou interprétations subjectives de

l'employeur ne permettent pas de justifier une

sanction. Par exemple, il

arrive parfois que l'employeur demande à l'assuré qui se présente d'indiquer son

précédent salaire. La réponse de l'assuré à cette question précise ne doit pas

forcément être interprétée comme si elle correspondait à ses prétentions salariales. Or, en réalité,

il n'est pas rare que les employeurs fassent cette interprétation et que, pour

cette raison, ils mettent un terme aux pourparlers."

2.7. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è

determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di

sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g,

a 25 giorni.

La

sospensione del diritto a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve,

da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua

durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI),

soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V

50).

In virtù

dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal

diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della

prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45

cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato

senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato

un lavoro idoneo.

2.8. Per quanto

concerne l'entità delle sanzioni da infliggere agli assicurati sulla base

dell'art. 30 cpv. 1 lett. d, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una

sentenza C 162/02 del 29 ottobre 2003, pubblicata in DTF 130 V 125,

pronunciandosi in merito a un ricorso inoltrato da un assicurato contro la

sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Zurigo che aveva ridotto

da 40 a 20 giorni la durata della sospensione inflittagli per non aver

accettato un'occupazione adeguata proposta ufficialmente, ha stabilito che in

presenza di validi motivi il rifiuto di un impiego ufficialmente assegnato non

deve essere necessariamente qualificato come colpa grave.

Pertanto

secondo l'Alta Corte, se nel caso di specie esistono dei motivi per cui la

colpa di un assicurato non deve essere considerata grave, bensì soltanto

mediamente grave o lieve, è possibile infliggere una sospensione dal diritto

alle indennità di disoccupazione inferiore a 31 giorni.

In quel

caso il TFA ha ritenuto che il posto offerto ufficialmente all'assicurato quale

operaio o aiuto operaio edile non era totalmente inadeguato e che dunque a

ragione l'assicurato era stato sanzionato, visto che in occasione di un

colloquio con il potenziale datore di lavoro aveva espresso la sua

indisponibilità a concludere un contratto di impiego. Tuttavia, alla luce dei

problemi di salute relativi all'ipersensibilità al materiale dei pannelli

isolanti di lana di vetro/roccia, si trattava di un caso limite, per cui la

colpa dell'assicurato doveva essere giudicata mediamente grave. La riduzione

effettuata dal Tribunale cantonale da 40 a 20 giorni non prestava il fianco a critiche ed è dunque stata confermata (cfr. DTF 130 V 125, consid. 3.6.).

In

un'altra sentenza C 58/03 del 9 dicembre 2003, la nostra Massima Istanza ha

ridotto da 38 a 25 giorni la sospensione inflitta a un'assicurata che,

contrariamente a quanto impartitole dall'amministrazione, non aveva contattato

un potenziale datore di lavoro entro 3 giorni dall'assegnazione ufficiale di un

impiego quale cassiera che le avrebbe permesso di ottenere un guadagno

intermedio, a causa della mancata spedizione della sua lettera di candidatura

da parte della figlia undicenne, alla quale l'aveva consegnata. Il TFA ha

deciso che nella fattispecie, nonostante il comportamento colpevole

dell'assicurata - la quale non aveva spedito personalmente la lettera o

comunque non aveva controllato che la figlia l'avesse effettivamente imbucata -

che ha impedito la realizzazione di un adeguato guadagno intermedio, la colpa

dell'assicurata, alla luce delle circostanze concrete del caso, doveva essere

ritenuta mediamente grave. Infatti essa, dopo essersi accorta che lo scritto

non era stato spedito, aveva reagito subito, annunciandosi lo stesso giorno

presso il posto di lavoro assegnatole. Inoltre da quando era in disoccupazione,

ad eccezione di una sanzione di 21 giorni inflittale per non aver effettuato

una misura inerente al mercato del lavoro agli inizi del mese in cui le è stato

proposto ufficialmente l'impiego in questione, non aveva mai dato occasione

agli organi che applicano la LADI di essere biasimata.

In una

sentenza C 213/03 del 6 gennaio 2004 il TFA ha poi esaminato il caso di

un'assicurata che era stata sospesa dal diritto alle indennità di

disoccupazione per 31 giorni per aver rifiutato un'occupazione adeguata non

assegnata ufficialmente della durata di circa 6 mesi.

L'Alta

Corte, pur ritenendo che l'assicurata nel caso in esame era stata sanzionata a

ragione, ha considerato quali circostanze attenuanti i motivi che l'hanno

indotta a rifiutare l'impiego temporaneo, ossia il fatto che essa ritenesse di

dover prioritariamente partecipare ad un programma di qualifica per promuovere

la collocabilità assegnatole in precedenza per lo stesso periodo in cui avrebbe

dovuto lavorare temporaneamente e la mancanza delle necessarie conoscenze

informatiche per svolgere l'impiego in questione.

Inoltre

la nostra Massima Istanza, dopo aver ribadito che anche un lavoro temporaneo è

preminente rispetto a delle misure di inserimento professionale, ha considerato

che esisteva una concolpa dell'amministrazione per non avere indicato

all'assicurata, al fine di evitare le conseguenze del tentativo di collocamento

fallito, che era tenuta ad accettare l'impiego offertole.

Di

conseguenza la sospensione è stata ridotta da 31 a 15 giorni.

Per altri

casi di applicazione di questa giurisprudenza cfr. sentenza C 70/02 del 12

dicembre 2003; sentenza C 130/03 del 6 febbraio 2004 e sentenza C 137/03 del 5

aprile 2004. Su questo tema cfr. D. Cattaneo, "Assicurazioni sociali:

Alcuni temi d'attualità" in RtiD I-2004 pag. 215 seg. (235-239).

Infine,

in una sentenza C 134/06 del 19 settembre 2006, il TFA ha confermato la

sanzione di 20 giorni inflitta a un assicurato che aveva rifiutato un impiego

di durata indeterminata, in quanto ne aveva trovato un altro di durata

determinata, con però la possibilità di essere trasformato (ciò che è

effettivamente avvenuto) in un impiego di durata indeterminata.

2.9. Nella sentenza

del 6 maggio 2010 (inc. no. 38.2010.5) questa Corte aveva accolto il ricorso di

RI 1 e annullato la decisione su opposizione del 18 dicembre 2009, sulla base

delle seguenti considerazioni:

“(…)

Tuttavia, questo Tribunale ritiene di non

avere sufficienti elementi, per stabilire con la necessaria tranquillità se l'assicurato ha colpevolmente

oppure no rifiutato l'occupazione adeguata.

Infatti, a mente della datrice di lavoro il rapporto di lavoro non

si sarebbe perfezionato per ragioni da ricondurre in primis al mancato

interessamento dell’insorgente, che aspettava una risposta per un altro posto

di lavoro, quindi al fatto che egli non disponeva, a quel momento

dell’autovettura, e non poteva quindi fissare l’inizio del periodo di prova, e

alla carenza di posteggi a __________. __________ ha sempre affermato che tra

le parti non è mai stato raggiunto alcun accordo in merito al rapporto

lavorativo (durata del periodo di prova, stipendio, orari di lavoro) e che

attendeva una chiamata da RI 1 “non appena in possesso della sua automobile”

(doc. 4).

Per contro, RI 1 ha più volte confermato la propria disponibilità

ad entrare in servizio il 9 luglio 2009, senza tuttavia ricevere conferma

dell’assunzione da parte __________. A suo dire, “tutto il colloquio si è

svolto senza chiarezza, senza definire nessuna informazione chiara” (doc.

I) e __________, alla fine del colloquio del 5 luglio, gli avrebbe confermato

l’inizio del periodo di prova il 9 luglio “previa conferma telefonica da

parte della datrice di lavoro” (doc. 3, 6, I) che, di fatto, non è mai

giunta. Secondo l’assicurato il rifiuto della datrice di lavoro è da ricondurre

al fatto che “…ho richiesto precisazioni importanti per poter svolgere la

mia professione (verifica posteggio a __________, orari di lavoro, orari dei

mezzi pubblici ecc.ecc.)” (doc. 6).

La documentazione agli atti non permette né di escludere, né di

ammettere, che il comportamento dell’insorgente possa essere equiparato ad un

rifiuto di un impiego adeguato, né di ritenere maggiormente credibile, perché

precisa e lineare, la versione fornita da __________, come sostiene la Sezione

del lavoro (doc. XXIII).

In particolare, il TCA constata che la datrice di lavoro il 4

dicembre 2009 ha affermato che dopo il colloquio del 5 luglio 2009 attendeva

una risposta dall’assicurato che “Avrebbe dovuto richiamarmi non appena in

possesso della sua automobile” (cfr. messaggio di posta elettronica, doc.

4), mentre invece sul formulario dell’8 luglio 2009 aveva già indicato che “Sig.

RI 1 ha rifiutato il periodo di prova che li abbiamo proposto dicendo di avere

altri impegni” (doc.13).

Nello scritto e-mail del 3 dicembre 2009 indirizzato alla Sezione

del lavoro invece ella aveva peraltro affermato: “Devo essere sincera che

lui non ha mai detto ‘non voglio fare la prova’, ma pero cercava che questa

cosa dico io” (doc. 4).

Contraddittorie le asserzioni della datrice di lavoro anche per

quanto riguarda la questione del periodo di prova.

Nello scritto e-mail del 3 dicembre 2009 __________ ha asserito

che “Non abbiamo parlato di durata del periodo di prova” (doc. 4),

mentre nello scritto e-mail del 25 settembre 2009 alla Sezione del lavoro, ella

ha affermato che “Periodo di prova doveva iniziare dal 6-9 luglio” (doc.

9).

Alla luce di quanto sopra, devono, dunque, essere chiariti,

sentendo il datore di lavoro e l’assicurato, quali accordi le parti avevano

preso al termine del colloquio del 5 luglio 2009. In particolare, va appurato quale tipo di contratto le parti avrebbero dovuto sottoscrivere (di

durata determinata o indeterminata, oppure se si trattava di alcuni giorni

singoli dove il candidato avrebbe svolto una prova delle sue capacità

professionali), la durata del periodo di prova, lo stipendio, gli orari di

lavoro.

Dovranno inoltre essere verificate le affermazioni di entrambe le

parti per quanto riguarda l’inizio dell’attività lavorativa e chi avrebbe

Considerandi

dovuto prendere contatto con l’altra parte, quando e secondo quali modalità.

2.10

La Sezione del lavoro, Ufficio

giuridico, in data 18 maggio 2010 ha convocato, per essere sentiti, __________

(doc. 16) e RI 1 (doc. 17) presso l’Ufficio regionale di collocamento di __________.

Dal

verbale di audizione del 16 giugno 2010 è emerso quanto segue:

"

(…)

Domanda n. 1

Come si è svolto il colloquio di lavoro avvenuto

con il signor RI 1 il 5 luglio 2009? Chi era presente e che cosa è stato detto

di preciso sia da una parte che dall'altra?

‑>Risposta

Non mi ricordo il contenuto del colloquio. Mi

ricordo solo quanto ho scritto nell'Esito della candidatura, niente di più

(anche se non ricordo che tipo di impegni il signor RI 1 abbia detto di avere).

Mi ricordo il viso del signor RI 1, ma poi, per quanto riguarda il contenuto

del colloquio, non ho ricordi. Rammento però che il colloquio, al quale ho

partecipato da sola, è durato poco.

In merito alla risposta fornita dalla signora __________,

l'assicurato osserva quanto segue.

Prendiamo atto che la signora non si ricorda. Il

rappresentante dell'assicurato tiene a precisare che la signora, in merito a

quanto lei aveva scritto nell'Esito della candidatura, ha aggiunto che forse,

non è sicura del contenuto.

Domanda n. 2

Al termine del colloquio, quali accordi sono

stati presi?

‑>Risposta

Non mi ricordo quali accordi sono stati presi.

In merito alla risposta fornita dalla signora __________,

l'assicurato osserva quanto segue.

Nessuna osservazione.

Domanda n. 3

Per quanto concerne più specificatamente la prova

di lavoro, quando era previsto il suo inizio e quale delle due parti, quando e

secondo quali modalità avrebbe dovuto prendere contatto con l'altra per

definirne l'inizio?

‑>Risposta

Non mi ricordo nulla.

In merito alla risposta fornita dalla signora __________,

l'assicurato osserva quanto segue.

Nessuna osservazione.

Domanda n. 4

Che durata avrebbe avuto questa prova di lavoro?

Inoltre, si trattava di alcuni giorni singoli in cui il candidato avrebbe

svolto una prova delle sue capacità professionali oppure del tempo di prova

abitualmente incluso in un contratto di lavoro?

‑> Risposta

Non ho nessun ricordo.

In merito alla risposta fornita dalla signora __________,

l'assicurato osserva quanto segue.

Il rappresentante dell'assicurato riferisce che

il periodo di prova era senz'altro da intendere come il primo mese previsto in

ogni contratto di lavoro nel settore della ristorazione (cfr. contratto

collettivo).

Domanda n. 5

Nel caso in cui la prova avesse avuto esito

positivo, che tipo di contratto era previsto (durata determinata o

indeterminata)?

‑>Risposta

Non mi ricordo. L'esercizio non è aperto tutto

l'anno.

In merito alla risposta fornita dalla signora __________,

l'assicurato osserva quanto segue.

Il rappresentante dell'assicurato tiene a

precisare che, siccome __________ è una località turistica, quasi certamente la

signora ha offerto al signor RI 1 un contratto di durata determinata.

Domanda n. 6

Quali orari di lavoro erano previsti?

‑>Risposta

Non mi ricordo. Comunque i camerieri finiscono di

lavorare alle 23.00. il loro orario di lavoro è il seguente: 12.00‑15.00/17.00‑23.00.

In merito alla risposta fornita dalla signora __________,

l'assicurato osserva guanto segue.

Il rappresentante dell'assicurato ritiene che

l'orario complessivo (45 ore) è superiore a quello stabilito dal contratto

collettivo.

Domanda n. 7

Il __________ ha posteggi? Se sì, possono essere

usati anche dai dipendenti dello stesso? Inoltre, lei e i vari dipendenti del

ristorante (precisare p.f. il numero e il domicilio di ognuno) come raggiungete

il vostro posto di lavoro e, se arrivate in automobile, dove posteggiate?

‑> Risposta

Non ha posteggi. Mio marito era ed è gerente e

cameriere, vi era/è un cuoco e quando lavoravo io fungevo da segretaria (lavori

amministrativi) e facevo a volte anche la spesa quando mancava qualcosa. A __________

vi è un po' il problema di trovare un posteggio (pochi). I dipendenti

posteggiano nei posteggi comunali (a pagamento o non a pagamento). Il cuoco

arrivava in moto e vi sono, vicino al ristorante, dei posteggi per le moto. Sul

lungolago, dopo le ore 20.00, vi sono dei posteggi che non sono a pagamento.

In merito alla risposta fornita dalla signora __________,

l'assicurato osserva quanto segue.

Nessuna osservazione. Il rappresentante dell’assicurato

sottolinea quanto precisato dalla signora riguardo alla carenza di posteggi a __________.

* * * * *

Cogliendo l'occasione della presenza a verbale

della sig.ra __________, all'assicurato vengono poste le seguenti domande:

Domanda n. 1

Per quale motivo non ha chiamato lei direttamente

il __________, successivamente al colloquio di lavoro avvenuto il 5 luglio

2009, per dichiarare la sua disponibilità ad assumere l'impiego offertole e per

concordare l'inizio della prova?

‑> Risposta

Aspettavo un segnale dalla signora (chiamata) per

confermare l'inizio della prova il giovedì 9 luglio 2009. Non ho preso io

l'iniziativa di chiamare la signora perché lei mi ha detto, terminato il

colloquio: "Questo non ha voglia di lavorare, tanto è la disoccupazione

che gli dà i soldi". Mi sono sentito così male che mi sono detto che, se

il ristorante voleva assumersi, mi avrebbe chiamato lui. Non ritengo spettasse

a me, dopo quanto mi ha detto la signora, di prendere io contatto con il

ristorante.

In merito alla risposta fornita dal signor RI

1, la signora __________ osserva quanto segue.

Non mi ricordo di avere detto una frase cosi.

Domanda n. 2

Per quale motivo non poteva iniziare subito la

prova di lavoro? E perché non si è attivato per trovare una soluzione

alternativa e rendersi disponibile da subito ad iniziare la prova di lavoro,

data l'urgenza del ristorante a trovare un cameriere? Che cosa ha concretamente

fatto per trovare una soluzione alternativa e rendersi da subito disponibile?

Ha per esempio chiesto al suo garage una vettura di cortesia?

‑>Risposta

Non avevo a disposizione l'auto (era dal

meccanico: __________). L'auto l'avrei avuta a disposizione soltanto giovedì.

Non era disponibile un'auto di cortesia, quella che c'era era troppo vecchia.

L'avevo lasciata ed avevo stabilito con il garage che mi sarei arrangiato da

solo, ma non pensavo di avercela bisogno per lavoro. Mezzi pubblici, come

alternativa, non ve ne sono (soprattutto la sera). Non ho chiesto se vi erano

altri dipendenti con cui potevo recarmi al lavoro o rientrare a casa, anche

perché per me quello che importava inizialmente è che il ristorante mi

assumesse.

In merito alla risposta fornita dal signor RI

1, la signora __________ osserva quanto segue.

Nessuna osservazione.

Domanda n. 3

Quando gli è stato assegnato l'impiego presso il __________,

era in attesa di ricevere una risposta da parte di un altro datore di lavoro?

Se sì, presso chi e per quale motivo non è stato assunto?

‑> Risposta

Non ero in attesa di alcuna altra risposta da

parte di un datore di lavoro.

In merito alla risposta fornita dal signor RI

1, la signora __________ osserva quanto segue.

Sicuramente se l'ho scritto è che effettivamente

aveva altri impegni.

Domanda n. 4

Con scritto 12 agosto 2009 al nostro Ufficio lei

ha segnatamente riferito quanto segue: “(…)

Domenica 5 luglio 2009 mi sono recato al __________ di __________ per un colloquio d'assunzione. Da subito, purtroppo,

la mia interlocutrice ha dimostrato nei miei confronti un

atteggiamento ostile e arrogante e non ha fatto

nulla per mettermi a mio agio. Anzi. Malgrado la prepotenza e la maleducazione

palesatami, le ho dichiarato la mia disponibilità ad iniziare in prova

il giovedì successivo (9 luglio), ( ...

)". Voglia, p.f. precisare le sue asserzioni,

in particolare descrivere in che modo la signora __________ avrebbe avuto nei

suoi confronti un atteggiamento

“ostile, arrogante, prepotente e

maleducato".

‑> Risposta

L'ho percepito come l'ho descritto. La signora si

è a mio avviso posta in un determinato modo che mi ha fatto capire che non le

andavo. Mi ha risposto in maniera superficiale (ad esempio, mi ha

risposto di posteggiare sul lago, quando le ho

chiesto dove potevo posteggiare).

In merito alla risposta fornita dal signor RI

1, la signora __________ osserva quanto segue.

Ero incinta, ma non avevo l'atteggiamento che ha

descritto il signor RI 1.” (doc. 18).

2.11

Questa Corte,

nella sentenza di rinvio 38.2010.5 del 6 maggio 2010, cresciuta incontestata in

giudicato, era giunta alla conclusione che la documentazione agli atti non

permetteva né di escludere, né di ammettere, che il comportamento

dell’insorgente potesse essere equiparato ad un rifiuto di un impiego adeguato,

né di ritenere maggiormente credibile, perché precisa e lineare, la versione

fornita da __________.

Il TCA aveva quindi

invitato la Sezione del lavoro a chiarire quali accordi le parti avevano preso

al termine del colloquio del 5 luglio 2009. In particolare, quale tipo di contratto le parti avrebbero dovuto sottoscrivere (di durata determinata o

indeterminata, oppure se si trattava di alcuni giorni singoli dove il candidato

avrebbe svolto una prova delle sue capacità professionali), la durata del

periodo di prova, lo stipendio, gli orari di lavoro.

Andavano poi verificate le

affermazioni di entrambe le parti per quanto riguarda l’inizio dell’attività

lavorativa e chi avrebbe dovuto prendere contatto con l’altra parte, quando e

secondo quali modalità.

I complementi istruttori

svolti dall’amministrazione non permettono al TCA di ritenere comprovata

una colpa dell’assicurato per il mancato reperimento di una nuova attività

lavorativa.

Dal

verbale di audizione del 16 giugno 2010 emerge infatti che la datrice di lavoro

non ricorda il contenuto del colloquio del 5 luglio 2009 (doc. 18, pag. 1), né

gli accordi che erano stati presi al termine dello stesso (doc. 18, pag. 2).

Anche per quanto riguarda la prova di lavoro e la questione di chi, tra le due

parti, avrebbe dovuto prendere contatto con l’altra per definirne l’inizio,

l’interrogata non ha saputo dare alcuna risposta esauriente (doc. 18, pag. 2).

Le

domande relative alla durata della prova di lavoro e se questa era da

intendersi come giorni singoli oppure del tempo di prova abitualmente incluso

nel contratto di lavoro, sono rimaste anch’esse senza risposta (“non ho

nessun ricordo”) (doc. 18, pag. 2).

__________

non ha ricordato neppure che tipo di contratto fosse previsto se la prova

avesse avuto esito positivo, pur indicando che l’esercizio pubblico non è

aperto tutto l’anno (doc. 18, pag. 2).

Infine,

la datrice di lavoro ha dato alcune risposte in merito ai posteggi nei pressi

dell’esercizio pubblico indicando che il __________ non ne dispone per i

dipendenti, i quali lasciano l’autovettura nei posteggi comunali (doc. 18, pag.

2).

Da parte

sua RI 1 ha sostanzialmente confermato quanto già da lui sempre asserito in

precedenza. In particolare, la circostanza che attendeva un segnale, una

chiamata telefonica, da parte della datrice di lavoro per la conferma

dell’inizio della prova il 9 luglio 2009, che però non è mai giunta. Egli ha

quindi nuovamente evidenziato l’atteggiamento offensivo di __________ nei suoi

confronti che lo aveva indotto ad attendere che fosse quest’ultima a

contattarlo (doc. 18, pag. 3).

La

Sezione del lavoro ha quindi sostanzialmente ripreso le argomentazioni che già

aveva fatto proprie nel corso della prima istruttoria e che questo Tribunale

aveva ritenuto insufficienti per pronunciarsi sulla sanzione inflitta, senza

che nessun nuovo elemento sia emerso dall’audizione delle parti il 16 giugno

2010.

Anzi, dal

verbale di audizione esce rafforzata la versione del lavoratore, piuttosto che

quella della datrice di lavoro che ha dichiarato di non ricordare quanto

avvenuto durante il colloquio del 5 luglio 2009, compresi gli accordi al

termine dello stesso. Accordi che RI 1 ha invece chiaramente confermato e

sottoscritto:

“Aspettavo

un segnale dalla signora (chiamata) per confermare l'inizio della prova il

giovedì 9 luglio 2009. Non ho preso io l'iniziativa di chiamare la signora

perché lei mi ha detto, terminato il colloquio: "Questo non ha voglia di

lavorare, tanto è la disoccupazione che gli dà i soldi". Mi sono sentito

così male che mi sono detto che, se il ristorante voleva assumersi, mi avrebbe

chiamato lui. Non ritengo spettasse a me, dopo quanto mi ha detto la signora,

di prendere io contatto con il ristorante” (doc. 18, pag. 3, la

sottolineatura è del redattore).

Dalla

documentazione agli atti emerge che RI 1 ha sempre dichiarato la propria

disponibilità ad iniziare la prova di lavoro giovedì 9 luglio 2009 scontrandosi

però subito con un atteggiamento titubante, incerto, e contradditorio della

datrice di lavoro che non ha favorito il successo delle trattative d’assunzio-ne

(doc. 3, 11).

La prova

di lavoro – sempre secondo il lavoratore – doveva iniziare il giovedì 9 luglio

2009, la datrice di lavoro invece ha sempre asserito che non era stata fissata

una data, ma solo indicato il periodo (dal 6-9 luglio), perché l’assicurato non

è stato in grado di essere più preciso a causa della vettura in officina (doc.

9, 4/1).

Ora,

accettando la versione della datrice di lavoro il TCA ritiene che essa avrebbe

dovuto tuttavia fissare una data precisa per l’inizio del periodo di

prova e non indicare genericamente un periodo di tempo. Sarebbe stato poi

dovere dell’assicurato organizzarsi per rispettare tale appuntamento, a

prescindere dalla disponibilità o meno dell’autovettura. L’insorgente ha

infatti dichiarato che non pensava di averne bisogno per il lavoro e di non

aver chiesto se vi erano altri dipendenti con cui recarsi al lavoro o rientrare

a casa, in quanto “quello che importava inizialmente è che il ristorante mi

assumesse” (doc. 18, pag. 3).

Se ci si

fonda invece sulla versione del ricorrente la sola circostanza che RI 1 non

avesse a disposizione l’autovettura e il fatto di non aver utilizzato la

vettura di cortesia (in quanto troppo vecchia) non è invece sufficiente per

ritenerlo colpevole per la mancata conclusione del contratto di lavoro. Egli

infatti aveva comunque indicato che forse la vettura sarebbe stata disponibile

per giovedì 9 luglio 2009, giorno d’inizio della prova di lavoro. Invece, come

anche indicato nella sentenza del 6 maggio 2010, la datrice di lavoro, dopo

aver asserito che attendeva una risposta dall’assicurato che “Avrebbe

dovuto richiamarmi non appena in possesso della sua automobile” (cfr.

messaggio di posta elettronica, doc. 4), sul formulario dell’8 luglio 2009

aveva già indicato che “Sig. RI 1 ha rifiutato il periodo di prova che li

abbiamo proposto dicendo di avere altri impegni”. Il giorno precedente a

quando l’assicurato avrebbe avuto a disposizione l’autovettura (doc.13).

Le

argomentazioni dell’amministrazione relative all’assegnazione dell’occupazione

presso il __________ non sono rilevanti ai fini della presente procedura, in

quanto, per quella mancanza, RI 1 è già stato sanzionato con 31 giorni di

sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione, in occasione della

decisione del 7 ottobre 2009. Il solo comportamento di RI 1 in occasione

dell’assegnazione presso il __________ non è dunque sufficiente per concludere

che l’assicurato è stato negligente anche in questa occasione.

Questo

Tribunale ritiene in conclusione che non sia ravvisabile da parte di RI 1 una

chiara volontà di non accettare l’occupazione presso il __________ di __________.

Nella fattispecie emergono piuttosto dei fraintendimenti reciproci che hanno

rafforzato l’immagine negativa che la potenziale datrice di lavoro aveva dell’assicurato.

In tale

contesto il TCA ricorda che l’Alta Corte in una sentenza STF 8C_878/2008 del 25

giugno 2009 ha confermato il giudizio cantonale che ha annullato la sospensione

dell’assicurata, ritenendo che il fallimento del colloquio tra potenziale

datore di lavoro e lavoratore fosse da ricondurre più al cattivo rapporto tra

le parti che ad un comportamento negligente del lavoratore dal punto di vista

dell’assicurazione contro la disoccupazione.

"

(…)

4.3

Les éléments mis en avant par le recourant ne

sauraient servir à prouver que l'assurée a compromis, de manière fautive, son

engagement auprès du Département Y.________. Que l'intimée ait émis après coup,

dans le cadre de la procédure contentieuse, des objections au caractère

convenable de l'emploi temporaire proposé ne dit encore rien sur sa conduite le

3.

août 2007 et n'est pas une circonstance à retenir en sa défaveur, à tout le

moins pas en l'absence d'autres indices allant dans le même sens. En

l'occurrence, la juridiction cantonale n'a pas commis d'arbitraire en

considérant que l'échec de l'entrevue était davantage le résultat d'un mauvais

contact lié à la personnalité des deux intervenantes que d'un comportement

répréhensible de l'intimée du point de vue du droit de l'assurance-chômage.

L'employeur potentiel est censé donner des indications fondées et objectives

sur l'attitude adoptée par un assuré à l'occasion d'un entretien d'embauche.

Or, du côté de l'ancienne cheffe du service, au-delà d'un sentiment général

négatif, on peine à tirer un grief sérieux et précis à l'encontre de

B.________, excepté peut-être l'annonce de ses vacances pour une dizaine de

jours au mois d'août 2007, ce qui ne justifierait pas en soi une sanction.

Empreintes de subjectivité et de jugements de valeur, ses déclarations dans le

courriel du 6 août 2007 dénotent un manque de distance par rapport à la

situation et ne peuvent que susciter de grandes réserves quant à leur contenu.

On relèvera également que lors de son audition du 9 septembre 2008, M.________ a relativisé la dureté de ses propos, sans pour autant étayer davantage ses

reproches, en répétant que l'assurée ne semblait pas désireuse de travailler et

en mettant surtout l'accent sur le fait que l'intéressée gérait un site de

"films violents", ce qui lui avait fortement déplu. Sur ce dernier

point, les premiers juges n'ont pas retenu la version de l'ancienne cheffe de

service mais celle de l'assurée, qui a précisé avoir en réalité indiqué

s'occuper d'un site dédié à la Formule 1. Cela montre que l'entretien a été

émaillé de malentendus qui ont visiblement contribué à renforcer la mauvaise

image que M.________ s'est faite de B.________. D'importantes

contradictions subsistent, enfin, sur la teneur des propos échangés, ce qui

achève de donner l'impression d'une incompréhension réciproque voire d'une

incompatibilité de caractère. Ainsi, si l'on peut concevoir que l'intimée a

pu manifester un enthousiasme modéré à l'égard du poste proposé, il est

hautement vraisemblable que d'autres facteurs aient joué un rôle déterminant

dans la décision de refus d'engagement par l'employeur potentiel. Le jugement entrepris n'est pas critiquable. (8C_878/2008, la

sottolineatura è del redattore).

Alla luce

di quanto sopra questo Tribunale ritiene che la Sezione del lavoro non poteva

confermare la sanzione inflitta a RI 1 sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. d

LADI, pur riducendola di 6 giorni, non essendo stata sufficientemente

comprovata la colpa di quest’ultimo.

La

decisione su opposizione del 10 novembre 2010 impugnata deve conseguentemente

essere annullata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ La

decisione su opposizione del 10 novembre 2010 della Sezione del lavoro è

annullata.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa

verserà all’assicurato la somma di fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili (IVA

inclusa)

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

presidente Il

segretario

Daniele

Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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