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Decisione

38.2010.79

SdL chiesto revis.di una STCA(agli atti mancava un doc.).TCA inviato x compet.a TF.TF respinto l'ist.e ritrasmesso a TCA per ev.incomb. Doc.conosciuto da SdL e in suo possesso.Fatto di aver scoperto c

10 gennaio 2011Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

I motivi di revisione devono concernere la sentenza federale e non

l'anteriore decisione di merito emanata dall'autorità cantonale.

Per essere ammissibile l'istanza di revisione dev'essere motivata:

l'istante deve confrontarsi con la sentenza di cui chiede la revisione e

spiegare per quale ragione ritiene sussistere un motivo di revisione (v. art.

42 cpv. 2 LTF). È necessario che uno dei motivi di revisione degli art. 121

segg. LTF sia debitamente invocato dall'istante e ammesso dal Tribunale

federale perché l'istanza sia accolta, la sentenza precedente annullata e ne

sia pronunciata una nuova (v. art. 128 cpv. 1 LTF).

2.

Nella fattispecie, la Sezione cantonale del lavoro non si prevale

esplicitamente di alcun motivo di revisione ai sensi degli art. 121 segg. LTF.

Implicitamente l'istante invoca il motivo di revisione previsto dall'art. 123

cpv. 2 lett. a LTF. Giusta quest'ultima norma, la revisione di una sentenza del

Tribunale federale può essere domandata, in materia civile e di diritto

pubblico, se l'istante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di

fatti rilevanti o ritrova mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel

procedimento precedente, esclusi i fatti e i mezzi di prova posteriori alla

sentenza.

Per giurisprudenza, la revisione è esclusa se l'istante, ove

avesse usato la diligenza che da lui può essere ragionevolmente pretesa,

avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria i fatti e i

mezzi di prova invocati (cfr., tra le altre, sentenza 2F_2/2009 del 23

settembre 2009 consid. 3.1).

In concreto, nella procedura principale il Tribunale federale ha

statuito sulla base dei fatti accertati dall'autorità precedente (art. 105 cpv.

1 LTF). In quella procedura, l'istante si era in particolare fondata su un

documento che non figurava nell'incarto cantonale trasmesso al Tribunale

federale. La Sezione cantonale del lavoro ne è venuta a conoscenza solo al

momento della ricezione della sentenza di cui chiede ora la revisione. Il

documento in questione è un'attestazione salariale allegata a una lettera

inviata dal patrocinatore della controparte all'istante il 30 settembre 2008.

Se l'attestazione non è stata versata agli atti della procedura cantonale, ciò

è dovuto, come la stessa istante ammette, a una sua inavvertenza. Già per

questo motivo è esclusa una revisione della precedente sentenza federale 18

marzo 2010. La relativa domanda della Sezione cantonale del lavoro deve quindi

essere respinta, mentre lo scritto 4 maggio 2010 va ritrasmesso al Tribunale

cantonale delle assicurazioni per provvedere ad eventuali proprie incombenze.

3.

Deve ad ogni buon conto essere soggiunto che il risultato della

procedura non verrebbe a mutare nemmeno se si ammettesse l'esistenza di un

nuovo fatto o di un nuovo mezzo di prova. L'atto invocato dalla Sezione

cantonale del lavoro è infatti privo della necessaria rilevanza decisionale.

Come il Tribunale federale ha già fatto notare nella sentenza dedotta in

revisione, la pronuncia cantonale 17 giugno 2009, che obbliga l'amministrazione

a effettuare un nuovo calcolo volto a determinare in quale misura __________

presenti un grave rigore economico tenendo conto di un reddito mensile di fr.

4'540.-, è in ogni caso subordinata alla condizione che nel frattempo non siano

divenuti disponibili dei dati fiscali rilevanti ai fini della vertenza. (…)”

1.9. Questa Corte

ha, quindi, inviato al patrocinatore dell’assicurata, avv. RA 1, e alla Sezione

del lavoro, copia della sentenza emanata dal TF il 17 novembre 2010, assegnando

loro un termine di dieci giorni per presentare osservazioni scritte in merito

(cfr. doc. III).

1.10. L’amministrazione,

il 3 dicembre 2010, si è espressa al riguardo e ha trasmesso lo scritto del 30

settembre 2008 del rappresentante dell’insorgente al Sezione del lavoro, nonché

il relativo annesso (cfr. doc. IV, 1-2).

1.11. L’avv. RA 1,

per conto della propria assistita, il 3 dicembre 2010, da un lato, ha indicato

di non avere particolari osservazioni da formulare. Dall’altro, ha chiesto che

nell’accertare il rigore economico dell’assicurata si tenga conto e, se del

caso, si attendano i dati fiscali, segnalando che il coniuge in quei giorni

aveva postulato l’erogazione di prestazioni assistenziali (cfr. doc. V).

1.12. I doc. IV,

1-2 sono stati inviati all’avv. per conoscenza (cfr. doc. VI).

Il doc. V

è stato trasmesso alla Sezione del lavoro per conoscenza (cfr. doc. VII).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21

dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio

2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;

STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;

STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Secondo

l'art. 61 cpv. 1 lett. i LPGA, le decisioni devono essere sottoposte a

revisione se sono stati scoperti nuovi fatti o mezzi di prova oppure se il

giudizio è stato influenzato da un crimine o da un delitto.

L'art. 24

Lptca prevede che contro le decisioni del Tribunale cantonale delle

assicurazioni è ammessa la revisione:

a) se

sono stati scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;

b) se un

crimine o un delitto ha influito sul giudizio.

Secondo

l'art. 25 cpv. 1 Lptca la domanda di revisione, con l'indicazione dei motivi e

dei mezzi di prova, deve essere presentata entro il termine massimo di 90

giorni dalla data in cui sono state conosciute le circostanze nuove previste

dalle lett. a) e b) dell'art. 24; nel caso dell'art. 24 lett. a) la domanda di

revisione deve inoltre essere interposta entro 10 anni dalla notificazione

della sentenza.

L'art. 25

cpv. 2 Lptca stabilisce che la forma è quella stabilita dall'art. 3; si applica

la procedura prescritta dalla presente legge.

2.3. In una

sentenza C 223/06 del 16 gennaio 2008 il Tribunale federale ha così illustrato

i principi che stanno alla base della revisione di una sentenza:

"

3.2 La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi

si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una

decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio

cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata

sull'art. 137 lett. b OG (cfr. sentenza U 397/05 del 24 gennaio 2007, consid.

4.2 con riferimento).

Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i

fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano

stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i

fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in

cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere

addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda

di revisione (DTF 121 IV 317 consid.

Considerandi

2.

pag. 321; 118 II 199 consid. 5

pag. 204; 110 V 138 consid. 2

pag. 141; 108 V 170 consid. 1

pag. 171; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter

Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e

Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische

Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B

I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire

devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della

sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un

apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova,

gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la

revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che

tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid.

5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in

precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di

invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente

quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo

diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È

decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente

all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Come già

rilevato dai primi giudici, non costituisce pertanto motivo di revisione il

semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti

all'epoca del procedimento principale dal momento che la revisione non può

determinare la correzione di una decisione apparentemente erronea agli occhi

del richiedente. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la

conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti

essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid.

5b pag. 358; 110 V 138 consid. 2

pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293; 108 V 170 consid. 1

pag. 171; cfr. pure DTF 118 II 199 consid.

5.

pag. 205)."

In

un'altra sentenza U 247/06 del 30 ottobre 2007, a proposito di un'istanza di revisione fondata sulle risultanze di una perizia medica allestita

dopo la prima sentenza, l'Alta Corte si è così espressa:

"

È decisiva la circostanza che il mezzo di prova

non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli

stessi. Non basta pertanto che in una nuova perizia siano apprezzati in modo

diverso i fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti

che le basi della pronunzia impugnata comportavano difetti oggettivi. Per

giustificare la revisione di una sentenza non basta che, dalla fattispecie

conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia principale, il perito

deduca, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del Tribunale. Neppure

costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il Tribunale potrebbe

aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale.

L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza

dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la

sentenza (DTF 127 V 353 consid.

5b pag. 358, 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293, 108 V 170

consid. 1 pag. 171; cfr. pure DTF 118 II 199 consid.

5.

pag. 205).

4.

4.1

Nel caso di specie si tratta in particolare

di esaminare se la perizia della Federazione dei medici svizzeri, redatta il 13

febbraio 2006, è atta a dimostrare fatti nuovi rilevanti, in particolare un

nesso di causalità naturale tra i dolori al braccio destro e l'intervento

chirurgico del 18 aprile 1995 (soprattutto l'anestesia), e meglio fatti già

esistenti all'epoca della procedura precedente, che non erano conosciuti al

momento dell'emanazione del precedente giudizio, rispettivamente, che non

avevano potuto essere dimostrati.

4.2

Nel corso della precedente procedura

l'interessata ha ripetutamente affermato che i due interventi chirurgici

eseguiti dopo l'infortunio avevano contribuito a peggiorare il suo stato di

salute anziché a migliorarlo. Le Corti giudicanti hanno tuttavia ritenuto non

dimostrato tale fatto, fondandosi su un rapporto del dott. B._________, secondo

cui la causa dei disturbi lamentati non era oggettivabile (sentenza U 429/00

del 13 marzo 2001). Dal canto suo il perito giudiziario, PD dott. S._________,

aveva sostenuto che vi era un nesso di causalità naturale tra i dolori al

braccio destro e l'infortunio, rispettivamente tra questi dolori e i successivi

interventi.

Nell'istanza di revisione l'assicurata ha in

particolare addotto che la nuova perizia, allestita per accertare eventuali

responsabilità dell'Ospedale F._________ in relazione all'intervento eseguito

il 18 aprile 1995, permette di chiarire aspetti sanitari che le conoscenze

mediche del 2000 non avevano permesso di acclarare. In effetti i periti hanno

affermato che l'anestesia al plesso brachiale avrebbe provocato la lesione

periferica di un nervo ulnare ascellare destro e quindi sarebbe all'origine

della complessa sindrome dolorosa regionale tipo II (CRPS II), diagnosi che non

era stata posta nel 2000, presumibilmente in quanto ancora poco conosciuta.

4.3

Dal canto suo l'CO 1, alla luce di quanto

esposto dal dott. B._________, sostiene che non vi sarebbero fatti nuovi

rilevanti, ma che si tratterebbe di un diverso apprezzamento delle medesime

circostanze, in quanto la lesione del nervo tramite anestesia, fatta valere per

la prima volta ben nove anni dopo, non sarebbe provata, mentre la diagnosi

posta (CRPS II) esisterebbe da ben oltre dieci anni.

5.

5.1

La giurisprudenza sulla revisione citata al

considerando 3 ha segnatamente precisato che il nuovo mezzo di prova deve

dimostrare in modo chiaro ("eindeutig") che lo stato di fatto

esaminato nella precedente procedura fosse erroneo (cfr. sentenza U 561/06 del

28.

maggio 2007, consid. 6.2).

Orbene, il Tribunale federale delle assicurazioni

si era, all'epoca, scostato dai risultati della perizia medico-giudiziaria del

PD dott. S._________ concludendo, con il dott. B._________, per l'assenza di

postumi infortunistici, o di un intervento chirurgico, oggettivabili e

medicalmente spiegabili. La perizia della Federazione dei medici svizzeri

fornisce ora una spiegazione dei disturbi dell'assicurata, che sarebbero

riconducibili alla lesione di un nervo verificatasi in seguito all'anestesia.

La stessa si basa tuttavia su un inserto medico già conosciuto e su

dichiarazioni dell'assicurata fornite 11 anni dopo l'accaduto. In tale misura,

le sue conclusioni nient'altro configurano che un nuovo apprezzamento di uno

stato di fatto invariato nel suo insieme. La citata perizia non dimostra

pertanto in modo evidente ("eindeutig") che lo stato di fatto

ritenuto all'epoca fosse erroneo.

5.2

Ne consegue che l'istanza di revisione,

infondata, deve essere respinta."

Infine,

in una sentenza 8F_16/2007 del 17 marzo 2008 il Tribunale federale ha ricordato

che:

"

Entscheidend ist ein Beweismittel, wenn

angenommen werden muss, es hätte zu einem andern Urteil geführt, falls das

Gericht im Hauptverfahren hievon Kenntnis gehabt hätte. Ausschlaggebend ist,

dass das Beweismittel nicht bloss der Sachverhaltswürdigung, sondern der

Sachverhaltsermittlung dient. Es genügt daher beispielsweise nicht, dass ein

neues Gutachten den Sachverhalt anders bewertet; vielmehr bedarf es neuer

Elemente tatsächlicher Natur, welche die Entscheidungsgrundlagen als objektiv

mangelhaft erscheinen lassen. Für die Revision eines Entscheides genügt es

nicht, dass der Gutachter aus den im Zeitpunkt des Haupturteils bekannten

Tatsachen nachträglich andere Schlussfolgerungen zieht als das Gericht. Auch

ist ein Revisionsgrund nicht schon gegeben, wenn das Gericht bereits im

Hauptverfahren bekannte Tatsachen möglicherweise unrichtig gewürdigt hat. Notwendig

ist vielmehr, dass die unrichtige Würdigung erfolgte, weil für den Entscheid

wesentliche Tatsachen nicht bekannt waren oder unbewiesen blieben (BGE 110 V 141 Erw. 2, 293 Erw. 2a, 108 V 171 Erw. 1; vgl. auch BGE 118 II 205)."

2.4

Nell'evenienza

concreta, chiamato a pronunciarsi sull'istanza di revisione del 4 maggio 2010,

il TCA ritiene che la Sezione del lavoro non ha presentato nuovi fatti o nuovi

mezzi di prova atti a modificare la precedente sentenza emessa il 17 giugno

2009.

da questa Corte.

Infatti l’amministrazione

ha fondato la propria istanza sulla mancanza agli atti di un documento, e

meglio del foglio paga di RI 1 relativo al mese di marzo 2008 prodotto alla Sezione

del lavoro il 2 ottobre 2008 dal rappresentante dell’assicurata quale annesso a

uno scritto del 30 settembre 2008 da cui emerge un salario lordo mensile di fr.

6'000.- (cfr. doc. IV2), ritenuto dalla stessa determinante ai fini della causa

(cfr. doc. I). Ora, quel documento non soltanto era noto alla Sezione del

lavoro ma era pure in suo possesso.

Quanto asserito

dall’amministrazione, ossia di aver scoperto che tale documento non si trovava

agli atti formanti l’incarto del TCA solamente a seguito della sentenza emanata

dal TF il 18 marzo 2010 (cfr. doc. I), si rivela ininfluente, visto che la

trasmissione del foglio paga di marzo 2008 a questa Corte dipendeva unicamente da un attento e rigoroso procedere della stessa.

Al

riguardo, del resto, l’Alta Corte ha osservato che:

"

(…) Se l’attestazione in questione non è stata

versata agli atti della procedura cantonale, ciò è dovuto, come la stessa

istante ammette, a una sua inavvertenza. Già per questo motivo è esclusa una

revisione della precedente sentenza federale.”

2.5

In ogni caso

anche volendo, per ipotesi, ammettere l’esistenza di un nuovo fatto o di un

nuovo mezzo di prova, l’esito della vertenza non muterebbe.

Il

documento a cui si è riferita l’amministrazione non risulta, in effetti,

rilevante, ossia non è di natura tale da modificare la fattispecie alla base

della sentenza emessa dal TCA nel giugno 2009 e da condurre a un giudizio

diverso (cfr. consid. 2.3.).

Come evidenziato

dalla nostra Massima Istanza, sia nel giudizio 8C_637/2009 del 18 marzo 2010,

che nella sentenza 8F_7/2010 del 17 novembre 2010, la pronuncia del 17 giugno

2009.

del TCA - di cui l’amministrazione ha chiesto la revisione -, che obbliga

quest’ultima a effettuare, ai fini della decisione afferente al condono, un

nuovo calcolo volto a determinare in quale misura l’assicurata presenti un

grave rigore economico tenendo conto di un reddito di fr. 4'540.-, è

subordinata comunque alla condizione che nel frattempo non siano divenuti

disponibili dei dati fiscali rilevanti ai fini della vertenza.

2.6

Alla luce di

quanto sopra esposto, l’istanza di revisione deve essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. L’istanza

di revisione è respinta.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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