38.2010.79
SdL chiesto revis.di una STCA(agli atti mancava un doc.).TCA inviato x compet.a TF.TF respinto l'ist.e ritrasmesso a TCA per ev.incomb. Doc.conosciuto da SdL e in suo possesso.Fatto di aver scoperto c
10 gennaio 2011Italiano22 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
38.2010.79
Data decisione, Autorità:
10.01.2011, TCA
Titolo:
SdL chiesto revis.di una STCA(agli atti mancava un doc.).TCA inviato x compet.a TF.TF respinto l'ist.e ritrasmesso a TCA per ev.incomb. Doc.conosciuto da SdL e in suo possesso.Fatto di aver scoperto che mancava agli atti solo dopo una STF ininfl.Anche ammettendo nuovi fatti o prove,doc.non rilevante
CONDONO
INDENNITÀ
REVISIONE DELLA SENTENZA
art. 61 let. i LPGA
art. 24 agg. 25 LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
38.2010.79
rs
Lugano
10 gennaio
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sull’istanza del 4 maggio 2010 di
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
chiedente la revisione della sentenza
emessa il 17 giugno 2009 da questo Tribunale (inc. n. 38.2009.19) nella causa
promossa con ricorso del 20 aprile 2009 da
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 24 marzo
2009 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 13
settembre 2005 la Cassa __________ ha chiesto a RI 1 la restituzione
dell'importo di fr. 28'087.90 per le indennità indebitamente percepite dal
gennaio all'agosto 2003.
L'istanza
di condono presentata dall'assicurata è stata respinta dalla Sezione del lavoro
con decisione del 16 maggio 2006, confermata con decisione su opposizione del
20 novembre 2006, non avendo ravvisato nel comportamento dell'istante la
necessaria buona fede.
1.2. Con giudizio del 13 giugno
2007 (inc. 38.2006.92) il TCA ha confermato la decisione su opposizione del 20
novembre 2006.
Il Tribunale federale,
adito successivamente dall'assicurata, per contro, con sentenza 8C_383/2007 del
15 luglio 2008 ne ha accolto parzialmente il ricorso, annullando il giudizio
cantonale nonché il provvedimento amministrativo impugnato.
La Corte federale ha stabilito
che a torto era stata negata all’assicurata la buona fede e ha ordinato il
rinvio degli atti all'amministrazione per esaminare se, in caso di
restituzione, l'interessata sarebbe venuta a trovarsi in gravi difficoltà.
1.3. Con decisione del 10 dicembre
2008 la Sezione del lavoro, pronunciandosi nuovamente sul diritto
dell'assicurata al condono, ne ha parzialmente accolto l'istanza fissando la
somma da restituire in fr. 15'420.45.
L'amministrazione ha
ribadito la propria posizione con decisione su opposizione del 24 marzo 2009.
1.4. Con sentenza
38.2009.19 del 17 giugno 2009 questo Tribunale ha parzialmente accolto ai sensi
dei considerandi il ricorso interposto da RI 1 contro la decisione su
opposizione del 24 marzo 2009.
Il TCA,
prendendo in considerazione il salario mensile attestato dall’assicurata (fr.
4'540.-) anziché quello computato dall’amministrazione (fr. 6'000.-), ha
rinviato gli atti alla Sezione del lavoro per un nuovo calcolo volto a
determinare in quale misura l’assicurata presentasse un grave rigore economico.
Questa
Corte ha sottolineato che il conteggio dovrà essere effettuato su questa base
"sempre che nel frattempo non siano divenuti disponibili dei dati fiscali
rilevanti ai fini della vertenza".
1.5. L’Alta
Corte, con giudizio 8C_637/2009 del 18 marzo 2010, ha respinto l’impugnativa interposta dalla Sezione del lavoro contro la sentenza del 17 giugno
2009 prolata dal TCA, rilevando, segnatamente, che:
"
(…)
2.2 Nel caso in esame, la pronuncia cantonale è unicamente
contestata dalla Sezione ricorrente nella misura in cui si scosta dallo
stipendio dell'assicurata preso in considerazione dall'amministrazione stessa
ai fini dell'esame dell'onere troppo grave. Trattandosi di una questione di
fatto, si pone pertanto il problema di sapere se l'accertamento compiuto dal
primo giudice sia manifestamente inesatto o contrario al diritto.
2.3 Nello stabilire il reddito mensile dell'assicurata in fr.
4'540.-, il primo giudice si è fondato sulle indicazioni nel questionario
concernente la domanda di condono compilato dall'interessata il 23 ottobre
2008. Facendo riferimento a una precedente informazione fornita dall'opponente
in merito alla sua situazione salariale, la Sezione ricorrente insiste invece
sull'importo di fr. 6'000.-. Sennonché, la dichiarazione invocata nel gravame
dell'amministrazione non si trova agli atti. Non vi è pertanto motivo per
completare o rettificare d'ufficio (art. 105 cpv. 2 LTF) l'accertamento dei
fatti posti a fondamento del giudizio impugnato su questo punto. Il Tribunale
federale deve quindi statuire sulla base di questi fatti, che non risultano
accertati in modo manifestamente inesatto o contrario al diritto. Si osservi
d'altronde che la pronuncia cantonale, che obbliga l'amministrazione ricorrente
a effettuare un nuovo calcolo volto a determinare in quale misura l'assicurata
presenti un grave rigore economico tenendo conto di un reddito di fr. 4'540.-,
è subordinata alla condizione che nel frattempo non siano divenuti disponibili
dei dati fiscali rilevanti ai fini della vertenza. (…)”
1.6. Con istanza
del 4 maggio 2010 la Sezione del lavoro ha chiesto la revisione della sentenza del
17 giugno 2009 di questo Tribunale, argomentando quanto segue:
"
(…) nella documentazione trasmessa unitamente
alla risposta di causa non figura l’annesso al doc. 11 su cui l’amministrazione
ha sostanzialmente fondato le proprie valutazioni. La mancanza di tale
documento tra quelli inviati al TCA è stata rilevata dal servizio cantonale
soltanto una volta conclusa la procedura dinanzi al TF, al termine della quale
questo lodevole tribunale ha retrocesso all’UG la documentazione
precedentemente inviata.
Ora, tale mancanza -
ignorata, come detto, dall’amministrazione sino alla ricezione della sentenza
del TF - avrebbe dovuto però già emergere in sede di esame della vertenza da
parte del TCA, tenuto conto che:
-
nel calcolo allestito con Allegato alla
decisione di condono si prendeva in considerazione, quale reddito annuo
conseguito dalla signora RI 1, un importo di CHF 72'000.--, ossia CHF
6'000.--mensili;
-
a fondamento del proprio ragionamento l’UG ha preso
in considerazione il conseguimento, da parte dell’assicurata, di un reddito di
CHF 6'000.- come inizialmente da lei stessa dichiarato e come risulta dal
certificato di salario redatto dal datore di lavoro e a noi prodotto dalla
stessa signora RI 1 in annesso allo scritto 30 settembre 2008 (cfr. doc. C);
-
lo scritto in questione menzionava la presenza
di un allegato (“allego al riguardo lo stipendio mensile ove si evince nel
dettaglio ogni singola posizione che attiene al reddito”);
-
nell’elenco atti accluso alla risposta di causa
si citano, quale documento n. 11, lo scritto 30 settembre 2008 e il suo
allegato.
La
scoperta della mancanza agli atti di questo scritto, prodotto dall’assicurata
per il tramite del proprio rappresentante e acquisito dall’amministrazione
nell’ambito della procedura d’opposizione (art. 46 LPGA), configura un nuovo
fatto/mezzo di prova ai sensi dell’art. 24 lett. a) Lptca.
Il giudice
di prime cure, si presume per una svista, nonostante apparisse citato sia nella
lista degli allegati alla risposta di causa, sia nello scritto 30 settembre 2008
della controparte (doc. 11 incompleto presentato con la risposta di causa), sia
infine - seppur in maniera indiretta - nel calcolo del reddito effettuato
nell’Allegato alla decisione di condono (doc. 4 e 5), non ha rilevato la sua
assenza tra i documenti a disposizione e non ha richiesto - differentemente dalla
prassi di regola seguita - nessuna spiegazione o la produzione del documento in
questione in occasione dell’esame del ricorso avverso la decisione su
opposizione 24 marzo 2009.
Ci si
trova dunque confrontati con il mancato apprezzamento di un fatto decisivo per
la valutazione della domanda di condono (ossia l’ammontare del salario
percepito dall’assicurata) e, conseguentemente, la correzione dell’errore è
rilevante perché è suscettibile di modificare la conclusione a cui è giunto
codesto lodevole Tribunale con il giudizio oggetto della presente istanza di
revisione. Il mezzo di prova in questione era già invocato nel corso della
precedente procedura, dall’assieme degli atti a disposizione del TCA, era
possibile rilevarne l’esistenza benché fisicamente la copia del foglio salario
del marzo 2008 mancasse tra i documenti trasmessi al TCA.” (Doc. I)
1.7. Il TCA, il 6
maggio 2010, ha trasmesso l’istanza di revisione 4 maggio 2010 al TF per
competenza (cfr. doc. XI inc. 38.2009.19)
1.8. Il 17
novembre 2010 la nostra Massima Istanza ha respinto l’istanza di revisione e
l’ha ritrasmessa al TCA per provvedere a eventuali proprie incombenze.
Il TF, in
proposito, ha rilevato che:
" 1.
La revisione è un rimedio giuridico straordinario che consente di
richiedere il riesame di una sentenza del Tribunale federale per i motivi
indicati agli art. 121-123 LTF e nei termini fissati all'art. 124 LTF.
L'inoltro di un'istanza di revisione non consente quindi di ridiscutere
liberamente la sentenza di cui è chiesta la revisione. Attraverso la procedura
di revisione non è possibile sollevare censure che avrebbero dovuto essere
formulate nella precedente procedura o riproporre critiche sulle quali il
Tribunale federale si è già pronunciato.
Fatti
I motivi di revisione devono concernere la sentenza federale e non
l'anteriore decisione di merito emanata dall'autorità cantonale.
Per essere ammissibile l'istanza di revisione dev'essere motivata:
l'istante deve confrontarsi con la sentenza di cui chiede la revisione e
spiegare per quale ragione ritiene sussistere un motivo di revisione (v. art.
42 cpv. 2 LTF). È necessario che uno dei motivi di revisione degli art. 121
segg. LTF sia debitamente invocato dall'istante e ammesso dal Tribunale
federale perché l'istanza sia accolta, la sentenza precedente annullata e ne
sia pronunciata una nuova (v. art. 128 cpv. 1 LTF).
2.
Nella fattispecie, la Sezione cantonale del lavoro non si prevale
esplicitamente di alcun motivo di revisione ai sensi degli art. 121 segg. LTF.
Implicitamente l'istante invoca il motivo di revisione previsto dall'art. 123
cpv. 2 lett. a LTF. Giusta quest'ultima norma, la revisione di una sentenza del
Tribunale federale può essere domandata, in materia civile e di diritto
pubblico, se l'istante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di
fatti rilevanti o ritrova mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel
procedimento precedente, esclusi i fatti e i mezzi di prova posteriori alla
sentenza.
Per giurisprudenza, la revisione è esclusa se l'istante, ove
avesse usato la diligenza che da lui può essere ragionevolmente pretesa,
avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria i fatti e i
mezzi di prova invocati (cfr., tra le altre, sentenza 2F_2/2009 del 23
settembre 2009 consid. 3.1).
In concreto, nella procedura principale il Tribunale federale ha
statuito sulla base dei fatti accertati dall'autorità precedente (art. 105 cpv.
1 LTF). In quella procedura, l'istante si era in particolare fondata su un
documento che non figurava nell'incarto cantonale trasmesso al Tribunale
federale. La Sezione cantonale del lavoro ne è venuta a conoscenza solo al
momento della ricezione della sentenza di cui chiede ora la revisione. Il
documento in questione è un'attestazione salariale allegata a una lettera
inviata dal patrocinatore della controparte all'istante il 30 settembre 2008.
Se l'attestazione non è stata versata agli atti della procedura cantonale, ciò
è dovuto, come la stessa istante ammette, a una sua inavvertenza. Già per
questo motivo è esclusa una revisione della precedente sentenza federale 18
marzo 2010. La relativa domanda della Sezione cantonale del lavoro deve quindi
essere respinta, mentre lo scritto 4 maggio 2010 va ritrasmesso al Tribunale
cantonale delle assicurazioni per provvedere ad eventuali proprie incombenze.
3.
Deve ad ogni buon conto essere soggiunto che il risultato della
procedura non verrebbe a mutare nemmeno se si ammettesse l'esistenza di un
nuovo fatto o di un nuovo mezzo di prova. L'atto invocato dalla Sezione
cantonale del lavoro è infatti privo della necessaria rilevanza decisionale.
Come il Tribunale federale ha già fatto notare nella sentenza dedotta in
revisione, la pronuncia cantonale 17 giugno 2009, che obbliga l'amministrazione
a effettuare un nuovo calcolo volto a determinare in quale misura __________
presenti un grave rigore economico tenendo conto di un reddito mensile di fr.
4'540.-, è in ogni caso subordinata alla condizione che nel frattempo non siano
divenuti disponibili dei dati fiscali rilevanti ai fini della vertenza. (…)”
1.9. Questa Corte
ha, quindi, inviato al patrocinatore dell’assicurata, avv. RA 1, e alla Sezione
del lavoro, copia della sentenza emanata dal TF il 17 novembre 2010, assegnando
loro un termine di dieci giorni per presentare osservazioni scritte in merito
(cfr. doc. III).
1.10. L’amministrazione,
il 3 dicembre 2010, si è espressa al riguardo e ha trasmesso lo scritto del 30
settembre 2008 del rappresentante dell’insorgente al Sezione del lavoro, nonché
il relativo annesso (cfr. doc. IV, 1-2).
1.11. L’avv. RA 1,
per conto della propria assistita, il 3 dicembre 2010, da un lato, ha indicato
di non avere particolari osservazioni da formulare. Dall’altro, ha chiesto che
nell’accertare il rigore economico dell’assicurata si tenga conto e, se del
caso, si attendano i dati fiscali, segnalando che il coniuge in quei giorni
aveva postulato l’erogazione di prestazioni assistenziali (cfr. doc. V).
1.12. I doc. IV,
1-2 sono stati inviati all’avv. per conoscenza (cfr. doc. VI).
Il doc. V
è stato trasmesso alla Sezione del lavoro per conoscenza (cfr. doc. VII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Secondo
l'art. 61 cpv. 1 lett. i LPGA, le decisioni devono essere sottoposte a
revisione se sono stati scoperti nuovi fatti o mezzi di prova oppure se il
giudizio è stato influenzato da un crimine o da un delitto.
L'art. 24
Lptca prevede che contro le decisioni del Tribunale cantonale delle
assicurazioni è ammessa la revisione:
a) se
sono stati scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;
b) se un
crimine o un delitto ha influito sul giudizio.
Secondo
l'art. 25 cpv. 1 Lptca la domanda di revisione, con l'indicazione dei motivi e
dei mezzi di prova, deve essere presentata entro il termine massimo di 90
giorni dalla data in cui sono state conosciute le circostanze nuove previste
dalle lett. a) e b) dell'art. 24; nel caso dell'art. 24 lett. a) la domanda di
revisione deve inoltre essere interposta entro 10 anni dalla notificazione
della sentenza.
L'art. 25
cpv. 2 Lptca stabilisce che la forma è quella stabilita dall'art. 3; si applica
la procedura prescritta dalla presente legge.
2.3. In una
sentenza C 223/06 del 16 gennaio 2008 il Tribunale federale ha così illustrato
i principi che stanno alla base della revisione di una sentenza:
"
3.2 La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi
si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una
decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio
cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata
sull'art. 137 lett. b OG (cfr. sentenza U 397/05 del 24 gennaio 2007, consid.
4.2 con riferimento).
Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i
fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano
stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i
fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in
cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere
addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda
di revisione (DTF 121 IV 317 consid.
Considerandi
2.
pag. 321; 118 II 199 consid. 5
pag. 204; 110 V 138 consid. 2
pag. 141; 108 V 170 consid. 1
pag. 171; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter
Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e
Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B
I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire
devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della
sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un
apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova,
gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la
revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che
tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid.
5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in
precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di
invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente
quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo
diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È
decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente
all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Come già
rilevato dai primi giudici, non costituisce pertanto motivo di revisione il
semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti
all'epoca del procedimento principale dal momento che la revisione non può
determinare la correzione di una decisione apparentemente erronea agli occhi
del richiedente. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la
conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti
essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid.
5b pag. 358; 110 V 138 consid. 2
pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293; 108 V 170 consid. 1
pag. 171; cfr. pure DTF 118 II 199 consid.
5.
pag. 205)."
In
un'altra sentenza U 247/06 del 30 ottobre 2007, a proposito di un'istanza di revisione fondata sulle risultanze di una perizia medica allestita
dopo la prima sentenza, l'Alta Corte si è così espressa:
"
È decisiva la circostanza che il mezzo di prova
non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli
stessi. Non basta pertanto che in una nuova perizia siano apprezzati in modo
diverso i fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti
che le basi della pronunzia impugnata comportavano difetti oggettivi. Per
giustificare la revisione di una sentenza non basta che, dalla fattispecie
conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia principale, il perito
deduca, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del Tribunale. Neppure
costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il Tribunale potrebbe
aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale.
L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza
dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la
sentenza (DTF 127 V 353 consid.
5b pag. 358, 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293, 108 V 170
consid. 1 pag. 171; cfr. pure DTF 118 II 199 consid.
5.
pag. 205).
4.
4.1
Nel caso di specie si tratta in particolare
di esaminare se la perizia della Federazione dei medici svizzeri, redatta il 13
febbraio 2006, è atta a dimostrare fatti nuovi rilevanti, in particolare un
nesso di causalità naturale tra i dolori al braccio destro e l'intervento
chirurgico del 18 aprile 1995 (soprattutto l'anestesia), e meglio fatti già
esistenti all'epoca della procedura precedente, che non erano conosciuti al
momento dell'emanazione del precedente giudizio, rispettivamente, che non
avevano potuto essere dimostrati.
4.2
Nel corso della precedente procedura
l'interessata ha ripetutamente affermato che i due interventi chirurgici
eseguiti dopo l'infortunio avevano contribuito a peggiorare il suo stato di
salute anziché a migliorarlo. Le Corti giudicanti hanno tuttavia ritenuto non
dimostrato tale fatto, fondandosi su un rapporto del dott. B._________, secondo
cui la causa dei disturbi lamentati non era oggettivabile (sentenza U 429/00
del 13 marzo 2001). Dal canto suo il perito giudiziario, PD dott. S._________,
aveva sostenuto che vi era un nesso di causalità naturale tra i dolori al
braccio destro e l'infortunio, rispettivamente tra questi dolori e i successivi
interventi.
Nell'istanza di revisione l'assicurata ha in
particolare addotto che la nuova perizia, allestita per accertare eventuali
responsabilità dell'Ospedale F._________ in relazione all'intervento eseguito
il 18 aprile 1995, permette di chiarire aspetti sanitari che le conoscenze
mediche del 2000 non avevano permesso di acclarare. In effetti i periti hanno
affermato che l'anestesia al plesso brachiale avrebbe provocato la lesione
periferica di un nervo ulnare ascellare destro e quindi sarebbe all'origine
della complessa sindrome dolorosa regionale tipo II (CRPS II), diagnosi che non
era stata posta nel 2000, presumibilmente in quanto ancora poco conosciuta.
4.3
Dal canto suo l'CO 1, alla luce di quanto
esposto dal dott. B._________, sostiene che non vi sarebbero fatti nuovi
rilevanti, ma che si tratterebbe di un diverso apprezzamento delle medesime
circostanze, in quanto la lesione del nervo tramite anestesia, fatta valere per
la prima volta ben nove anni dopo, non sarebbe provata, mentre la diagnosi
posta (CRPS II) esisterebbe da ben oltre dieci anni.
5.
5.1
La giurisprudenza sulla revisione citata al
considerando 3 ha segnatamente precisato che il nuovo mezzo di prova deve
dimostrare in modo chiaro ("eindeutig") che lo stato di fatto
esaminato nella precedente procedura fosse erroneo (cfr. sentenza U 561/06 del
28.
maggio 2007, consid. 6.2).
Orbene, il Tribunale federale delle assicurazioni
si era, all'epoca, scostato dai risultati della perizia medico-giudiziaria del
PD dott. S._________ concludendo, con il dott. B._________, per l'assenza di
postumi infortunistici, o di un intervento chirurgico, oggettivabili e
medicalmente spiegabili. La perizia della Federazione dei medici svizzeri
fornisce ora una spiegazione dei disturbi dell'assicurata, che sarebbero
riconducibili alla lesione di un nervo verificatasi in seguito all'anestesia.
La stessa si basa tuttavia su un inserto medico già conosciuto e su
dichiarazioni dell'assicurata fornite 11 anni dopo l'accaduto. In tale misura,
le sue conclusioni nient'altro configurano che un nuovo apprezzamento di uno
stato di fatto invariato nel suo insieme. La citata perizia non dimostra
pertanto in modo evidente ("eindeutig") che lo stato di fatto
ritenuto all'epoca fosse erroneo.
5.2
Ne consegue che l'istanza di revisione,
infondata, deve essere respinta."
Infine,
in una sentenza 8F_16/2007 del 17 marzo 2008 il Tribunale federale ha ricordato
che:
"
Entscheidend ist ein Beweismittel, wenn
angenommen werden muss, es hätte zu einem andern Urteil geführt, falls das
Gericht im Hauptverfahren hievon Kenntnis gehabt hätte. Ausschlaggebend ist,
dass das Beweismittel nicht bloss der Sachverhaltswürdigung, sondern der
Sachverhaltsermittlung dient. Es genügt daher beispielsweise nicht, dass ein
neues Gutachten den Sachverhalt anders bewertet; vielmehr bedarf es neuer
Elemente tatsächlicher Natur, welche die Entscheidungsgrundlagen als objektiv
mangelhaft erscheinen lassen. Für die Revision eines Entscheides genügt es
nicht, dass der Gutachter aus den im Zeitpunkt des Haupturteils bekannten
Tatsachen nachträglich andere Schlussfolgerungen zieht als das Gericht. Auch
ist ein Revisionsgrund nicht schon gegeben, wenn das Gericht bereits im
Hauptverfahren bekannte Tatsachen möglicherweise unrichtig gewürdigt hat. Notwendig
ist vielmehr, dass die unrichtige Würdigung erfolgte, weil für den Entscheid
wesentliche Tatsachen nicht bekannt waren oder unbewiesen blieben (BGE 110 V 141 Erw. 2, 293 Erw. 2a, 108 V 171 Erw. 1; vgl. auch BGE 118 II 205)."
2.4
Nell'evenienza
concreta, chiamato a pronunciarsi sull'istanza di revisione del 4 maggio 2010,
il TCA ritiene che la Sezione del lavoro non ha presentato nuovi fatti o nuovi
mezzi di prova atti a modificare la precedente sentenza emessa il 17 giugno
2009.
da questa Corte.
Infatti l’amministrazione
ha fondato la propria istanza sulla mancanza agli atti di un documento, e
meglio del foglio paga di RI 1 relativo al mese di marzo 2008 prodotto alla Sezione
del lavoro il 2 ottobre 2008 dal rappresentante dell’assicurata quale annesso a
uno scritto del 30 settembre 2008 da cui emerge un salario lordo mensile di fr.
6'000.- (cfr. doc. IV2), ritenuto dalla stessa determinante ai fini della causa
(cfr. doc. I). Ora, quel documento non soltanto era noto alla Sezione del
lavoro ma era pure in suo possesso.
Quanto asserito
dall’amministrazione, ossia di aver scoperto che tale documento non si trovava
agli atti formanti l’incarto del TCA solamente a seguito della sentenza emanata
dal TF il 18 marzo 2010 (cfr. doc. I), si rivela ininfluente, visto che la
trasmissione del foglio paga di marzo 2008 a questa Corte dipendeva unicamente da un attento e rigoroso procedere della stessa.
Al
riguardo, del resto, l’Alta Corte ha osservato che:
"
(…) Se l’attestazione in questione non è stata
versata agli atti della procedura cantonale, ciò è dovuto, come la stessa
istante ammette, a una sua inavvertenza. Già per questo motivo è esclusa una
revisione della precedente sentenza federale.”
2.5
In ogni caso
anche volendo, per ipotesi, ammettere l’esistenza di un nuovo fatto o di un
nuovo mezzo di prova, l’esito della vertenza non muterebbe.
Il
documento a cui si è riferita l’amministrazione non risulta, in effetti,
rilevante, ossia non è di natura tale da modificare la fattispecie alla base
della sentenza emessa dal TCA nel giugno 2009 e da condurre a un giudizio
diverso (cfr. consid. 2.3.).
Come evidenziato
dalla nostra Massima Istanza, sia nel giudizio 8C_637/2009 del 18 marzo 2010,
che nella sentenza 8F_7/2010 del 17 novembre 2010, la pronuncia del 17 giugno
2009.
del TCA - di cui l’amministrazione ha chiesto la revisione -, che obbliga
quest’ultima a effettuare, ai fini della decisione afferente al condono, un
nuovo calcolo volto a determinare in quale misura l’assicurata presenti un
grave rigore economico tenendo conto di un reddito di fr. 4'540.-, è
subordinata comunque alla condizione che nel frattempo non siano divenuti
disponibili dei dati fiscali rilevanti ai fini della vertenza.
2.6
Alla luce di
quanto sopra esposto, l’istanza di revisione deve essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. L’istanza
di revisione è respinta.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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