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Decisione

38.2010.8

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

10 marzo 2010Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

i mesi in cui ha lavorato presso l’albergo di __________.

Il

consulente del personale, ritenendo insufficienti gli sforzi intrapresi nei

mesi da agosto a ottobre 2009, il 26 novembre 2009 gli ha trasmesso una “Richiesta

di giustificazione” con cui ha richiesto di motivare, entro il 9 dicembre 2009,

il fatto di non avere compiuto sufficienti ricerche di lavoro, dal profilo

qualitativo e quantitativo, negli ultimi tre mesi precedenti l’annuncio al

collocamento.

Il collocatore

ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale avrebbe

deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente l’art.

30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un

assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere

un’occupazione adeguata (cfr. doc. 59).

L’insorgente,

il 30 novembre 2009, ha risposto:

"

Come parlato con il mio consulente __________,

ho sempre cercato lavoro sugli annunci (tutto click, area-lavoro,

e-lavoro.cdt.) visto che cercavo qualcosa di

meglio per me e cercavo anche per mia mamma e per un'altra persona visto che

non avevano lavoro.

Perciò siamo rimasti che mi faceva avere gli

annunci dei lavori adatti al mio profilo, pubblicati da marzo fino adesso. Così

se riteneva giusto penalizzarmi per le mancanze.

Per quanto riguarda la quantità delle ricerche

spontanee, ho sempre saputo che erano 4 ricerche al mese negli ultimi 3 mesi

(ho fatto ultimi 4 mesi) prima della fine del lavoro, per questo secondo me 7 o

8 ricerche al mese le ritenevo sufficienti.

Qualitativamente non sono il massimo per i vostri

standard visto che sono state fatte in 4 giorni durante i 4 ultimi mesi. La mia

giustificazione è che fare una ricerca spontanea oggi e farne

un'altra dopo 3 giorni e così successivamente, non cambia niente (ribadisco che

ho sempre e comunque cercato sugli annunci)." (Doc. 58)

Dal profilo procedurale

l’amministrazione ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito del

ricorrente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA.

L’URC,

non ritenendo valide le giustificazioni addotte dall’assicurato, con decisione

formale del 7 gennaio 2010, l’ha sospeso dal diritto alle indennità di

disoccupazione per nove giorni (cfr. doc. 57; consid. 1.1.).

Tale

provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 27 gennaio

2010 (cfr. doc. A; consid. 1.1.).

2.7. Per

quanto attiene agli assicurati che entrano in disoccupazione al termine di

un'attività stagionale (per es. nell'edilizia o nella ristorazione), va

osservato che, per un certo periodo, l'UCL (ora Sezione del lavoro) ha

applicato anche a costoro la giurisprudenza relativa ad assicurati che si

annunciano in disoccupazione e dichiarano la loro disponibilità ad essere

collocati solamente durante qualche mese, prima di assolvere il servizio

militare o effettuare un soggiorno di perfezionamento all'estero o

intraprendere un'altra formazione o lasciare definitivamente il nostro paese.

Il TFA considera queste

persone inidonee al collocamento (e quindi rifiuta loro il diritto

all'indennità di disoccupazione), poiché, se si prescinde dal campo delle

attività per le quali non sono richieste una formazione o un'esperienza

professionale, bisogna ammettere che un datore di lavoro è poco incline,

generalmente, a prendere in considerazione un'offerta di servizio di durata

limitata, mentre cerca di attribuire un posto di lavoro duraturo (cfr. STF 8C_

459/2007 dell’11 giugno 2008; DLA 2000 pag. 152; DLA 1995 pag. 57; DTF 123 V

218; DTF 120 V 288; DLA 1991 pag. 24; DLA 1990 pag. 25; DLA 1988 pag. 23; DLA

1992 pag. 124; DLA 1992 pag. 127; DTF 110 V 209; Prassi AD 98/1 fogli 7.1-7.3;

J.L. Plattet, "L'assurance-chômage au quotidien", pag. 56-58; B.

Despland, "Votre sécurité sociale, pag. 155-156; DTF del 2 maggio 1997

nella causa P.F.; D. Cattaneo, Alcuni compiti …, pag.

19 segg.).

In una sentenza del 18

novembre 1998 nella causa F.B., il TCA ha stabilito che la giurisprudenza

appena menzionata non deve essere applicata agli assicurati che terminano

un'attività stagionale e che hanno un impiego per la stagione seguente. In

questo caso, l'idoneità al collocamento non deve più essere esaminata (cfr. DLA

2000 pag. 152; DTF 110 V 207; DTF 120 V 390-391; DTF 123 V 217-218; DTF 111 V

38; D. Cattaneo, Alcuni compiti …, pag. 24).

Tuttavia, alla luce della

giurisprudenza federale citata, questo Tribunale ha deciso che proprio nel caso

di assicurati che controllano la disoccupazione tra una stagione e l’altra o

durante le vacanze scolastiche, e quindi si annunciano in disoccupazione

soltanto alcuni mesi ogni anno, le esigenze relative alla ricerca costante di

un impiego duraturo devono essere molto severe, al fine di evitare che venga

decretata la loro inidoneità al collocamento dal profilo soggettivo. In particolare

questi assicurati devono svolgere tali ricerche durante tutto il periodo in cui

lavorano e devono ricercare un'occupazione annuale - o almeno un'occupazione,

di breve durata, per la "stagione morta" fuori dalla propria

professione e in un'attività realmente esistente sul mercato del lavoro. Essi

sono pure tenuti ad accettare un impiego annuale duraturo ufficialmente

assegnato (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA del 17 aprile 2001 nella causa M.-B.,

38.2000.190; STCA del 16 marzo 2000 nella causa P.B.; STCA del 21 settembre

1999 nella causa A.T. contro URC di Biasca, STCA del 21 aprile 1999 nelle cause

T.B. de S.P. contro UCL e N.Q contro UCL; DTF 120 V 385; D. Cattaneo, Alcuni compiti …, pag. 21; 24-25).

Il TCA ha

pure stabilito che l'amministrazione, per valutare se sono stati compiuti

sufficienti sforzi per reperire un impiego e decidere un'eventuale sanzione,

deve riferirsi a tutto il periodo in cui viene esercitata un'attività lucrativa

e non solo agli ultimi mesi di lavoro (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA del

17 agosto 2001 nella causa M., 38.2001.15; STCA del 17 aprile 2001 nella causa

M.-B., 38.2000.190).

Al riguardo è utile

segnalare che l’Alta Corte, in una sentenza C 22/07 del 21 agosto 2007, ha dichiarato inidoneo al collocamento per i mesi interstagionali invernali un assicurato che

dopo 17 anni presso una ditta con contratto di durata indeterminata è stato

licenziato e riassunto dalla stessa azienda con contratto di durata

determinata.

Contestualmente il TF ha

rilevato che:

"

(…) der Wille, eine

unbefristete Stelle anzutreten, hat nicht wegen fehlender

Arbeitslosenentschädigung zu erfolgen, sondern weil die Unterbrüche in der

Erwerbstätigkeit vermieden werden wollen. Doch bereits die Arbeitsbemühungen in

der hier interessierenden Zeit machen deutlich, dass eine Festanstellung nicht

angestrebt wurde. Im Gegenteil suchte der Versicherte ausschliesslich im

Baugewerbe, wo er davon ausgehen konnte, dass in den Wintermonaten nicht mit

einer Anstellung zu rechnen war (vgl. Urteil C 216/06 vom 8. März 2007). Indem

er seine Arbeitsbemühungen nicht auf andere Branchen ausweitete, hat er nicht

alle Vorkehrungen getroffen, um im Sinne der Schadenminderungspflicht die

Arbeitslosigkeit zu vermeiden, sondern nahm seine kurzen Verdienstausfälle in

Kauf. Diese sind aber nicht Jahr für Jahr von der Arbeitslosenversicherung zu

tragen.“

2.8. In concreto, come visto sopra, l’assicurato, nel periodo dal

20 marzo 2009 al 31 ottobre 2009, ha lavorato presso l’Hotel __________ di __________

(cfr. doc. 28, 29).

Dalle

carte processuali emerge che l’insorgente, nei mesi di agosto, settembre e

ottobre 2009, ha compiuto 21 ricerche impiego, 6 nel mese di agosto 2009, 7 nel

mese di settembre 2009 e 8 nel mese di ottobre 2009 (cfr. doc. G). Tutte queste

ricerche di lavoro sono state svolte dall’assicurato spontaneamente e non

rispondendo a offerte di lavoro pubblicate su quotidiani, inviando dei messaggi

di posta elettronica a diversi alberghi. Inoltre l’assicurato ha concentrato i

propri sforzi al fine di reperire una nuova occupazione effettuando le ricerche

del mese di agosto 2009 in data 26 agosto 2009; quelle del mese di settembre 2009 in data 25 settembre 2009 e quelle del mese di ottobre 2009 in data 27 ottobre 2009 (cfr. doc. G).

Nel caso

in esame, l’amministrazione ha considerato insufficienti dal profilo

quantitativo e qualitativo le ricerche di lavoro compiute nel mese di agosto

2009 e insufficienti dal profilo qualitativo le ricerche svolte nei mesi di

settembre e ottobre 2009 (cfr. doc. 59, 57, A).

Chiamato

a pronunciarsi in merito alle ricerche del periodo agosto-ottobre 2009, il TCA,

attentamente esaminata la documentazione agli atti, ritiene che,

effettivamente, le modalità secondo le quali il ricorrente ha ricercato una

Considerandi

nuova occupazione dal mese di agosto al mese di ottobre 2009, lasso di tempo in

cui un assicurato è tenuto a incrementare i propri sforzi finalizzati al

reperimento di un’occupazione duratura annuale o perlomeno di un’occupazione di

breve durata per la “stagione morta” (cfr. consid. 2.7.), non sono esenti da

critica.

Questo

Tribunale ha, infatti, già indicato in più occasioni la necessità di compiere

ricerche mirate rispondendo agli annunci apparsi sui giornali (cfr., ad

esempio, STCA 38.2003.18 del 19 gennaio 2004 consid. 2.12; STCA 38.2006.4 del

12.

giugno 2006 consid. 2.12.; STCA 38.2008.72 del 18 marzo 2009).

L’assicurato

era, peraltro, perfettamente al corrente di dovere in particolare postulare per

un impiego presso datori di lavoro attivi tutto l’anno e che cercano

concretamente nuovo personale, ad esempio con annunci sui giornali. Infatti ciò

gli era stato espressamente raccomandato in occasione dell’ultimo colloquio di

consulenza, del 17 novembre 2008, precedente l’inizio dell’attività stagionale

2008-2009. In quell’occasione, la consulente del personale, come risulta dal

verbale del colloquio di consulenza del 17 novembre 2008, ha rilevato quanto segue:

"

Il signorRI 1 mi contatta telefonicamente per scusarsi del mancato appuntamento. Sostiene di essere dispiaciuto di essersi scordato.

Il signor RI 1 inizierà per i primi di dicembre l'impiego come cameriere ai

piani a __________. È un impiego per la stagione invernale, successivamente

potrà ritornare subito presso l'Albergo __________ di __________.

Nell'impossibilità di convocarlo a breve, spiego attraverso questo verbale, che

riceve in copia, le disposizioni per le ricerche durante un'attività

stagionale.

Come descritto nella circolare delle linee guida

allegato, dovrà nel periodo da quando inizia a lavorare fino alla fine del

contratto continuare con impegno nella ricerca di un'occupazione per il periodo

invernale o per tutto l'anno. Nei primi mesi dovrà ESCLUSIVAMENTE rispondere

alle offerte concrete di lavoro che trova ad esempio sul giornale o su

internet. Negli ultimi 3 mesi che precedono la fine del contratto di lavoro, di

regola agosto - settembre - ottobre, deve intensificare gli sforzi e svolgere

anche ricerche spontanee. Qualora dovesse riannunciarsi ai nostri uffici

nell'inverno 2009 dovrà dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare

la disoccupazione. Raccomando e ricordo di documentare le ricerche sugli

appositi formulari e di conservare le copie delle lettere o degli e-mail che

invia. Anche le risposte sono da tenere.

Riceve quindi fogli per le ricerche da marzo

(inizio ipotetico) a novembre compreso (fine ipotetico), copia del verbale e

circolare linea guida." (Doc. 15, sottolineatura della redattrice)

Inoltre,

questo Tribunale sottolinea che l’assicurato, con decisione del 22 novembre

2006, era già stato sanzionato con 11 giorni di sospensione dal diritto alle

indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche di lavoro nei tre mesi

precedenti l’iscrizione al collocamento (cfr. doc. 76), per cui era ampiamente

a conoscenza delle modalità necessarie per compiere delle ricerche di lavoro

qualitativamente e quantitativamente valide al fine di reperire una nuova

occupazione.

L’insorgente,

rispondendo alla richiesta di giustificazione del 26 novembre 2009 inviatagli

dal consulente del personale, ha contestato la decisione con la quale

l’amministrazione ha considerato insufficienti sia quantitativamente che

qualitativamente le ricerche spontanee di lavoro da lui svolte nei mesi

compresi fra agosto e ottobre 2009, indicando, per quanto riguarda l’aspetto

quantitativo, di avere “sempre saputo che le ricerche erano 4 ricerche al mese

negli ultimi 3 mesi (ho fatto ultimi 4 mesi) prima della fine del lavoro, per

questo secondo me 7 o 8 ricerche al mese le ritenevo sufficienti” (doc. 58).

Quanto

all’aspetto qualitativo, l’assicurato ha giustificato il fatto di avere

concentrato in 4 giorni durante gli ultimi 4 mesi precedenti l’annuncio al

collocamento le sue ricerche di lavoro sostenendo che “fare una ricerca spontanea

oggi e farne un'altra dopo 3 giorni e così successivamente, non cambia

niente" (doc. 58).

Al

riguardo, il TCA ricorda innanzitutto che, come visto in precedenza (cfr.

consid. 2.4.), per quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato

che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche

di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA del 12 luglio 2005 nella causa S.,

C 106/04, consid. 2.1.; STFA del 29 settembre 2005 nella causa H. C 199/05;

STFA del 6 marzo 2006 nella causa Service cantonal de l’emploi du Canton Vaud

c/ B., C 6/05, consid. 3.2.).

Quanto

all’aspetto qualitativo, l’insorgente - oltre ad avere compiuto tutte le

ricerche presentando spontaneamente, tramite e-mail, la propria candidatura

presso potenziali datori di lavoro, invece di rispondere preferibilmente a

concrete e reali offerte d’impiego pubblicate sui quotidiani – si è limitato a

concentrare i propri sforzi al fine di reperire un nuovo impiego inviando il

suo curriculum vitae a diversi alberghi in determinati giorni e meglio: il 26

agosto 2009 per quanto riguarda le ricerche di lavoro del mese di agosto 2009;

il 25 settembre 2009 per quanto riguarda quelle di settembre 2009 e il 27

ottobre 2009 con riferimento a quelle del mese di ottobre 2009 (cfr. doc. G).

Tale

comportamento, checché ne dica l’assicurato, non può essere considerato

corretto.

Va

infatti rilevato che le ricerche vanno compiute in modo continuo durante tutto

l'arco del mese e non raggruppate in pochi giorni (cfr. STCA del 25 novembre

2002.

nella causa B., 38.2002.111; STCA del 29 luglio 2002 nella causa P.,

38.2002

; STCA del 2 maggio 2000 nella causa T., 38.2000.11; STCA del 13

aprile 2000 nella causa G., 38.1999.375; D. Cattaneo, op. cit., pag. 27).

Infine è,

altresì, utile rilevare che quando si esaminano le ricerche degli assicurati

che si ripresentano per il collocamento alla conclusione della stagione

lavorativa deve comunque essere dato più peso all'aspetto qualitativo delle

medesime rispetto a quello quantitativo (cfr. RDAT II/2001 N. 92; STCA del 17

aprile 2001 nella causa M.-B., 38.00.190).

In simili

condizioni, occorre concludere che il comportamento del ricorrente non

corrisponde a quanto richiesto dalla legge e dalla giurisprudenza federale.

Di

conseguenza le ricerche di lavoro compiute nei mesi da agosto a ottobre 2009, a prescindere dall’aspetto quantitativo, risultano insufficienti qualitativamente.

2.9

In esito a

tutto quanto precede, a mente di questo Tribunale, il ricorrente, nell’arco di

tempo da agosto a ottobre 2009, ha violato l'obbligo di ridurre il danno che la

legge gli impone (cfr. consid. 2.3.).

Pertanto

l’assicurato deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione

sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, come del resto deciso dall’URC di __________.

Per

quanto riguarda la commisurazione della sanzione, va preliminarmente osservato

che il 27 agosto 2001 l'Ufficio cantonale del lavoro ha emanato una circolare

interna no 114a, la quale è stata esaminata da questa Corte nell'ambito di una

vertenza analoga alla presente (cfr. STCA del 5 febbraio 2002 nella causa S.,

inc. 38. 2001.201).

Essa

indica che:

"

(…)

1.

Periodo di tempo

da esaminare

L'esame delle ricerche di

lavoro è esteso a tutti gli sforzi intrapresi prima dell'iscrizione in

disoccupazione e durante tutto il periodo durante il quale il disoccupato ha

lavorato (l'esame non va limitato agli ultimi 3 mesi).

(…)

3.

Durata della sospensione

La durata della sospensione avviene in considerazione della colpa

dell'assicurato, operando una valutazione complessiva degli sforzi svolti

durante i 3 mesi immediatamente precedenti la disoccupazione e durante tutta la

durata dell'impiego stagionale. Per garantire omogeneità d'applicazione e

offrire una base di valutazione comune i giorni di sospensione dovranno essere

determinati tenendo conto di quanto segue:

3‑4 giorni per ogni mese di ricerche insufficienti o

inesistenti durante i tre mesi prima della disoccupazione, aumentati di 1‑2

giorni per ogni mese nel resto dell'anno con sforzi insufficienti o

inesistenti, senza superare in ogni caso il massimo di 18 giorni."

(Doc. 10, inc. 38.2001.201)

Nell'ambito della vertenza

sopra menzionata, il TCA ha ritenuto tale direttiva conforme a quanto previsto

dalla giurisprudenza cantonale in merito ai lavoratori stagionali (cfr. consid.

2.5

; STCA del 5 febbraio 2002 nella causa S., inc. 38.2001.201).

La

Circolare 114a non indica in modo preciso quando, relativamente agli ultimi tre

mesi di attività lavorativa, infliggere 3 o 4 giorni per mese e, per quanto

riguarda i mesi precedenti gli ultimi tre prima della disoccupazione, quando

irrogare 1 o 2 giorni.

Il TCA ha

ritenuto, in analogia con quanto enunciato dalla "Circulaire relative à

l'indemnité de chômage" emanata dal SECO in vigore dal 1° gennaio 2002

(p.to D68) - corrispondente alla "Circulaire relative à l'indemnité de

chômage" del SECO, in vigore dal 1° gennaio 2003 (p.to D68; cfr. consid.

2.5

) - la quale prevede per il periodo di disdetta sanzioni più severe per

mancate ricerche che per insufficienti ricerche, che per i tre mesi antecedenti

l'annuncio in disoccupazione si debbano applicare 3 giorni per insufficienti

ricerche e 4 giorni per mancate ricerche.

Il

medesimo ragionamento vale per i giorni di sanzione da irrogare nei mesi

precedenti gli ultimi tre di attività, per cui 2 giorni vanno applicati per

mancate ricerche e 1 giorno è da infliggere per insufficienti ricerche (cfr.

STCA del 30 settembre 2002 nella causa R., 38.2001.262, consid. 2.10).

Nel caso in

esame l'URC ha inflitto all’insorgente 9 giorni di sospensione dal diritto alle

indennità.

L'entità

di questa sanzione, che corrisponde a un'applicazione corretta della prassi appena

illustrata, è da ritenere conforme al principio della proporzionalità (cfr.

consid. 2.5.).

Pertanto

la decisione su opposizione del 27 gennaio 2010 contestata deve essere

confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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