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Decisione

38.2010.81

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

16 febbraio 2011Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

I compiti sono assegnati all'arrivo al POT, a dipendenza delle capacità

dichiarate dalla persona cercatrice d'impiego (PCI) o da altri elementi

rilevati precedentemente dal Servizio Rilevamento della SSIC. Nel tempo che

segue, questi compiti possono cambiare in base alle competenze dimostrate sul

cantiere. In nessun caso agli assicurati sono assegnate mansioni in contrasto

con eventuali difficoltà di salute o limitazioni fisiche corredati da

certificati medici. Per il signor RI 1 non avevamo nessuna comunicazione

precedente. Inizialmente avrebbe dovuto svolgere lavori marginali e poco

impegnativi, per poi ev. passare a una fase di rilevamento più approfondita.

Purtroppo non siamo neppure stati in grado di assegnare un compito specifico

poiché ha abbandonato il POT prima di essere condotto in cantiere.

Riguardo ai disturbi

di salute addotti dall'opponente (infortunio all'avambraccio sinistro occorso

in febbraio 2008), si osserva, da una parte, come non ne abbia neppure fatto

menzione all'organizzatore (cfr. scritto 1° dicembre 2010 all'UG), dall'altra,

come in occasione del colloquio di iscrizione all'URC il signor RI 1 abbia

dichiarato di non avere problemi di salute che limitino la sua disponibilità al

collocamento (cfr. Profilo della persona in cerca d'impiego 19 gennaio

2010).

Ora, alla luce della menzionata giurisprudenza,

entrambe le misure assegnate erano adeguate ai sensi dell'articolo 16 LADI. In

particolare, data la lunga permanenza in disoccupazione (oltre otto mesi), la

durata limitata dei due provvedimenti assegnati (quattro mesi, nel primo caso;

poco più di tre mesi, nel secondo caso) e la necessità di favorire una

reintegrazione dell'assicurato nel mondo del lavoro per permettergli,

segnatamente, di riacquisire i normali ritmi lavorativi, entrambe le misure

erano ragionevolmente esigibili da parte del signor RI 1, anche tenuto conto

dell'infortunio subito ad una mano oltre due anni fa, in relazione al quale non

vi sono comunque limitazioni mediche.

Di conseguenza, la sospensione decretata con la

decisione qui contestata appare adeguata e le motivazioni sollevate con

l'opposizione in esame non permettono di giungere ad una conclusione

diversa." (Doc. A)

1.2. Contro

questa decisione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel

quale chiede di ridurre la durata della sospensione da 30 a 10 giorni, sottolineando che il settore dell'edilizia non è idoneo alle sue conoscenze

professionali. Egli ritiene di essere stato sospeso a seguito della mancata

comunicazione all'Ufficio misure attive di __________ della sua indisponibilità

ad entrare nel settore edilizio (cfr. Doc. I).

1.3. Nella sua

risposta del 14 gennaio 2011 la Sezione del lavoro propone di respingere il

ricorso (cfr. Doc. IV),

1.4. Il 3

febbraio 2011 il Presidente del TCA ha interpellato la Sezione del lavoro

invitandola a precisare con quali modalità ê stata fissata la sospensione di 30

giorni (cfr. Doc. V).

La

Sezione del lavoro ha così risposto il 4 febbraio 2010:

"

Di regola, in caso di rifiuto ingiustificato di

un programma d'occupazione temporanea, sono inflitti da 21 a 25 giorni di sospensione. Nel caso concreto, il rifiuto delle assegnazioni del 6 e 31 agosto

2010 sono state oggetto di una valutazione complessiva e la sanzione fissata a

30 giorni. In sede d'opposizione si è ritenuto di ratificare la valutazione

effettuata con la decisione 13 ottobre 2010." (Doc. VI)

L'8 febbraio

2010 l’assicurato ha ribadito di non essere idoneo e disponibile a lavorare nel

settore dell’edilizia a seguito dell’infortunio alla mano sinistra subito nel

2008. Egli ritiene esagerata la sanzione inflittagli dall’amministrazione (cfr.

doc. VIII).

Il 10

febbraio 2010 la Sezione del lavoro ha riconfermato quanto esposto nella

risposta di causa (cfr. Doc. X).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21

dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio

2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;

STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;

STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Il TCA è

chiamato a stabilire se a ragione oppure no la Sezione del lavoro abbia sospeso

l’assicurato per 30 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione per

avere rifiutato di partecipare a due programmi d'occupazione.

Secondo

l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità

"se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio

competente, segnatamente non accetta un’occupazione adeguata oppure non si è

sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto

l’attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso

impossibile l’esecuzione o lo scopo".

La terza

revisione della LADI, in vigore dal 1° luglio 2003 (cfr. consid. 2.2.), non ha

sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

Si tratta

infatti di uno strumento dimostratosi valido e pertanto è stato mantenuto,

anche se leggermente migliorato (cfr. Messaggio concernente la revisione della

legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28.2.2001, p.to 1.1.2.,

in FF 2001 pag. 1972).

In

particolare è stata rivista la sistematica degli articoli relativi ai

provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

Al

riguardo il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale - TF), in una sentenza

pubblicata in DTF 131 V 286 si è così espresso:

"

(...)

2.1 Nell'ambito

della terza revisione della legge, i Capitoli 6 e 7 del Titolo terzo della LADI

(art. 59-75) sono stati sottoposti a una ri­orga-nizzazione sistematica e,

parzialmente, anche redazionale (cfr. la sentenza del 24 dicembre 2004 in re B., C 77/04, consid. 3.2). II Messaggio 28 febbraio 2001 del Consiglio federale

concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la

disoccupazione non prevedeva modifiche sostanziali fondamentali (FF 2001 1967

segg.; cfr, pure la sentenza citata del 24 dicembre 2004 in re B., con­sid. 3.2). La riforma si proponeva in particolare di innalzare il pe­riodo

contributivo, di ridurre la durata massima di riscossione dell'indennità di

disoccupazione come pure di conseguire, grazie a una migliore efficienza degli uffici

regionali di collocamento e ai prov­vedimenti inerenti al mercato del lavoro,

dei risparmi da contrapporre ai mag-giori on derivanti dagli Accordi bilaterali

(Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la

Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione

delle persone [sentenza citata del 24 dicembre 2004 in re B., consid. 3.4])."

La

giurisprudenza relativa ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro,

sviluppata prima della terza revisione della LADI, resta dunque sempre

applicabile (cfr. DLA 2005 pag. 280 seg.).

L'art. 59

LADI enuncia, da un lato, il principio generale secondo cui l'assicurazione

fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del

lavoro (cpv. 1), dall'altro, i criteri che tali provvedimenti (cpv. 2) e gli

assicurati devono adempiere affinché l'assicurazione contro la disoccupazione

finanzi queste misure (cpv. 3).

In

particolare l'art. 59 cpv. 2 LADI stabilisce che:

"

I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro

sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è

reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti

devono in particolare:

a. migliorare

l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una

rapida e durevole reintegrazione;

b. promuovere

le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;

c. diminuire il rischio di una disoccupazione

di lunga durata; o

d. offrire la possibilità di acquisire

esperienze professionali."

L'art.

64a LADI concerne più specificatamente i provvedimenti di occupazione. Il

tenore di questa disposizione è il seguente:

"1 Per provvedimenti di occupazione si intendono in

particolare le occupazioni temporanee nell'ambito di:

a. programmi

di istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo; tali programmi non

devono essere in diretta concorrenza con l'economia privata;

b. pratiche

professionale in imprese o nell'amministrazione;

c. semestri

di motivazione per gli assicurati che al termine dell'obbligo scolastico sono

alla ricerca di un posto di formazione:

2 L'articolo

16 capoverso 2 lettera c è applicabile per analogia alla partecipazione a

un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera a.

3 L'articolo

16 capoverso 2 lettere c, e-h è applicabile per analogia alla partecipazione a

un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera b.

4

Gli articoli 16 capoverso 2 lettera c e 59d capoverso 1 sono applicabili per

analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1

lettera c."

Per quel

che riguarda i programmi d'occupazione in istituzioni pubbliche o private senza

scopo lucrativo la nuova disposizione legale ha mantenuto l'esclusivo richiamo

all'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, come già faceva l'art. 72a cpv. 2 LADI in

vigore fino al 30 giugno 2003 (cfr. STFA C 274/04 del 29 marzo 2005; STFA C

269/04 del 12 aprile 2005; STFA C 279/03 del 30 settembre 2005).

A questo

proposito, in una sentenza C 376/98 del 6 dicembre 1999 il TFA ha rilevato:

"

In effetti, per l'art. 72a cpv. 2 LADI, valgono

ai fini dell'assegnazione di un'occupazione temporanea conformemente all'art.

72 cpv. 1 LADI solo i criteri di cui all'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, e non

quelli di cui alle lettere a ed i, concernenti la retribuzione (cfr. anche

Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches

Bundesverwaltungs- recht, cifra marg. 672): l'occupazione

temporanea giusta quanto suesposto ha, secondo l'art. 72 a cpv. 1 LADI, carattere sussidiario, nel senso segnatamente che essa entra in considerazione solo

qualora non sia possibile assegnare un'occupazione adeguata, adempiente essa

tutti i criteri, inclusi quelli relativi alla rimunerazione (cfr. Nussbaumer in

op. cit., cifra marg. 666; sentenza non ancora pubblicata 21 giugno 1999 in re G., C 279/98).

Vero è che vi è chi (Jacqueline Chopard, Die

Einstellung in der Anspruchsberechtigung, tesi Zurigo 1998,

pag. 88) sostiene essere l'art. 72 a cpv. 2 LADI, nella misura in cui limita i

criteri perché l'occupazione sia da considerare adeguata, in contrasto con

l'art. 21 cifra 2 della Convenzione n. 168 dell'Organizzazione internazionale

del Lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro

la disoccupazione del 21 giugno 1988, il quale sarebbe direttamente applicabile

(cfr. Chopard, op. cit., pag. 75). Orbene, a prescindere dalla questione della

fondatezza di queste considerazioni, deve essere osservato che la norma della

Convenzione non si riferisce al punto oggetto della lite nella presente

procedura, ossia quello della retribuzione (cfr. sempre Chopard, op. cit., pag.

78 seg.)."

In DTF

125 V 367 il TFA ha ricordato che:

"

Zum andern gelten für die Zuweisung einer

vorübergehenden Beschäftigung herabgesetzte Anforderungen an die Zumutbarkeit,

muss die Arbeit doch nur dem Alter, den persönlichen Verhältnissen und dem

Gesundheitszustand des Versicherten angemessen sein (Art. 72a Abs. 2 AVIG in Verbindung

mit Art. 16 Abs. 2 lit. c AVIG). (…)"

L'art. 16

cpv. 2 lett. c LADI stabilisce che non è considerata adeguata e di conseguenza

è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che non è conforme

all'età, alla situazione personale (ad esempio: le proprie convinzioni

religiose, su questo aspetto cfr. comunque SVR 1997 ALV Nr. 90; sentenza del

TFA C 274/04 del 29 marzo 2005) o allo stato di salute dell'assicurato.

In una sentenza C 184/05 dell'11 ottobre 2005 il TFA ha ricordato

che "ein Kurs, zu dessen Besuch die versicherte Person angewiesen wurde,

unzumutbar ist, wenn er ihren persönlichen Verhältnissen oder ihrem

Gesundheitszustand nicht angemessen ist. Nach der Rechtsprechung fallen - in

Nachachtung des Art. 21 Übereinkommen Nr. 168 der Internationalen Arbeitsorganisation

(IAO) über Beschäftigungsförderung und den Schutz gegen Arbeitslosigkeit vom

21. Juni 1988 (SR 0.822.726.8) - bei der Prüfung der Zumutbarkeit einer Arbeit

oder eines Kursbesuches unter dem Gesichtspunkt der persönlichen Verhältnisse

insbesondere die gesundheitlichen und familiären Umstände der versicherten

Person in Betracht (BGE 120 V 375; ARV 1999 Nr. 9 S. 46 Erw. 2b mit Hinweisen; Urteil

Z. vom 25. Juni 2004 Erw. 2.2, C 43/04)".

Boris Rubin (in: B. Rubin, Assurance-chômage,

Ed. Schulthess Juristiche Medien AG, Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, pag.

425) ricorda che:

" (...)

Les critères d'un emploi convenable au sens de

l'art. 16 LACI ne sont de loin pas tous appliqués lorsqu'il s'agit de

déterminer si un PET est convenable. Seuls entrent en considération les

critères de l'âge, de la situation personnelles et de la santé de l'assuré (v.

l'art. 64a al. 2, en corrélation avec l'art. 16 al. 2, let. c LACI [ch 7.4.1].

Aussi la liberté de choisir sa profession n'existe-t-elle pas lorsqu'un PET est

assigné.

Pour un programmeur de formation employé à

l'utilisation d'une machine de microfilmage, un PET dans le domaine de la

protection de l'environnement ne porte atteinte ni à sa dignité, ni à sa

liberté personnelle, lorsqu'il dispose d'assez de temps pour poursuivre ses

recherches d'emploi et qu'il peut mettre fin au PET dès qu'il en trouve un.

S'agissant des stages professionnels, les critères sont plus nombreux (v.

l'art. 64a al. 3 LACI en corrélation avec l'art. 16 al. 2, let. c, e, f, g et h

LACI)".

2.3. Secondo la giurisprudenza colui che, senza valido motivo,

rifiuta un adeguato programma occupazionale temporaneo, ai sensi dell'art. 64a

cpv. 1 LADI, o interrompe una tale attività deve essere sospeso dal diritto

alle indennità di disoccupazione per inosservanza delle istruzioni dell'ufficio

del lavoro ex art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr. STFA C 126/02 del 24 giugno

2003; DTF 125 V 361).

La

giurisprudenza federale parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il

comportamento di un disoccupato che non manifesta esplicitamente e

correttamente al datore di lavoro la propria disponibilità ad accettare

l'impiego adeguato offerto. Nelle trattative con il futuro datore di lavoro,

l'assicurato deve esprimere chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di

concludere il contratto per porre termine alla sua disoccupazione (cfr. STFA C

301/05 del 9 febbraio 2006; STFA C 272/05 del 13 dicembre 2005; SVR 1997 ALV

Nr. 90, DTF 122 V 38; DLA 1984 pag. 167; DLA 1982 pag. 43).

Allo

stesso modo deve essere considerata la mancata o la tardiva comparsa

dell'assicurato presso il potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).

Su queste questioni, vedi in particolare: G. Gerhards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda, 1987,

Vol. 1, Ad art. 30, nota 26, pag. 368 e H.U. Stauffer, Serie “Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz über die

obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, Ed. Schulthess, Zurigo 1998, ad art. 30, pag. 83; D. Cattaneo,

"Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della

giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3, Ed. OCST, Pregassona

2000, pag. 71 segg.

2.4. Secondo

l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla

gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al

massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La

sospensione del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua

durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI),

Considerandi

soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V

50).

In virtù

dell'art. 45 cpv. 2bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso

dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della

prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45

cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato

senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha

rifiutato un lavoro idoneo.

L'Alta Corte, in una sentenza C 262/01 del 25 febbraio 2003, si è

pronunciata su un ricorso inoltrato dall'amministrazione contro una decisione

del TCA in cui la sanzione inflitta a un'assicurata che si era rifiutata di

partecipare a un programma occupazionale di sei mesi era stata ridotta da 21

giorni a 12 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione,

in quanto l'amministrazione non aveva tenuto conto degli importanti oneri

familiari e della necessità per l'assicurata di riorganizzarsi la vita per il

periodo limitato di sei mesi.

La nostra

Massima Istanza, benché il principio stesso della sospensione non fosse più

controverso, ha rilevato che l'occupazione temporanea prospettata

all'interessata della durata di sei mesi al 50% era stata giustamente

considerata adeguata e conforme all'età, alla situazione personale e allo stato

di salute dell'assicurata, poiché essa, pur lavorando al mattino al 50% quale

impiegata di banca e dovendosi occupare della figlia di due anni, oltre che del

marito preparandogli il pranzo, era comunque alla ricerca di un'occupazione a

tempo pieno.

Il TFA ha

accolto il ricorso dell'UCL, ritenendo che nella fattispecie, a prescindere

dall'eventuale legittimità e portata delle direttive del SECO, il cui utilizzo

non dispenserebbe comunque dall'esaminare l'esistenza di eventuali motivi

plausibili atti a escludere ogni forma di colpa e dal tenere conto delle

singole particolarità del caso, la sospensione inflitta dall'UCL di 21 giorni

non appariva eccessiva. Nemmeno erano ravvisabili circostanze particolari che

avrebbero giustificato una riduzione, tali da rendere lieve la colpa

dell'assicurata.

In una

sentenza 8C_202/2008,8C_206/2008 del 4 febbraio 2009 il Tribunale federale ha

accolto un ricorso alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) e della

Sezione del Lavoro che avevano contestato la riduzione della durata della

sospensione da 21 a 8 giorni decisa dal TCA nel caso di un'assicurata che aveva

rifiutato un programma d'occupazione argomentando:

"

(…)

Per la giurisprudenza, la valutazione della colpa

come leggera, di una certa gravità e grave è una questione di diritto, per la

quale il Tribunale federale fruisce di libero potere di esame. In concreto i

giudici di primo grado hanno giustamente considerato che l'occupazione

temporanea prospettata all'interessata ai sensi dell'art. 64a cpv. 1 LADI fosse

adeguata e conforme all'età, alla situazione personale e allo stato di salute

dell'assicurata (art. 16 cpv. 2 lett. c in relazione con l'art. 64a cpv. 2

LADI), rendendo di riflesso ingiustificato il rifiuto di quest'ultima. Nel

fissare la sospensione in 21 giorni, l'amministrazione ha reputato che la colpa

dell'assicurata era di natura mediamente grave (art. 45 cpv. 2 OADI). In

considerazione della prassi applicata in casi analoghi, tale valutazione merita

di essere condivisa. Infatti, il Tribunale federale delle assicurazioni (dal

2007.

Tribunale federale) ha già avuto modo di confermare sospensioni per 18 e

20.

giorni decretate nei confronti di assicurati che avevano interrotto, senza

validi motivi, un (adeguato) programma occupazionale di sei, rispettivamente

quattro mesi (DLA 2005 no. 6 pag. 67 consid. 5.3, C 222/03, 2004 no. 30 pag.

284.

consid. 3, C 85/03; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in:

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2a ed., cifra

marginale 860; cfr. anche la casistica riassunta nella sentenza C 262/01 del 25

febbraio 2003 consid. 3.1). Né sono ravvisabili circostanze particolari che

giustificherebbero una riduzione nella misura stabilita dalla Corte cantonale,

tali da rendere lieve la colpa dell'assicurata, la quale non soltanto ha

interrotto l'occupazione temporanea assegnatale, ma ha rifiutato di iniziare il

programma occupazionale presso la ditta S.________. In particolare, non può

essere considerato un motivo di riduzione della colpa il fatto che l'assicurata

avrebbe beneficiato di una rendita di vecchiaia (anticipata) prima di aver

portato a termine la misura occupazionale. A partire dal momento in cui

l'istanza precedente ha concluso, a ragione, che l'occupazione temporanea in

oggetto fosse ammissibile anche dal profilo dell'età e della situazione

personale dell'interessata, non vi era (più) spazio alcuno per tenere conto di

questo motivo meramente oggettivo. Una riduzione della sospensione inflitta

dall'amministrazione in ragione del motivo invocato dai primi giudici era tanto

meno giustificata, in concreto, se si considera che al momento in cui doveva

iniziare il programma occupazionale (1° giugno 2007), l'intimata non aveva

ancora formulato la sua richiesta di rendita anticipata (la domanda è stata

inoltrata nel mese di settembre 2007). Anche se l'assicurata aveva già nel

maggio 2007 l'intenzione di richiedere la pensione di vecchiaia anticipata,

essa poteva naturalmente cambiare opinione e decidere, finalmente, di

continuare a beneficiare delle indennità di disoccupazione. (…)"

In una

sentenza 8C_759/2009 del 17 giugno 2010 il Tribunale federale, contrariamente

al parere del Tribunale delle assicurazioni del Canton Ginevra che aveva ridotto

a 3 giorni la durata della sanzione, ha confermato la sospensione di 25 giorni

dal diritto all'indennità di disoccupazione inflitta ad un assicurato che non

aveva partecipato ad un provvedimento inerente al mercato del lavoro.

In una

sentenza C 224/02 del 16 aprile 2003, l'Alta Corte ha ritenuto incensurabile la

sospensione di 23 giorni inflitta a un assicurato per non aver accettato un

programma occupazionale senza validi motivi. Il rifiuto dell'assicurato non

poteva infatti essere giustificato, visto che dalle dichiarazioni

dell'organizzatore e del collocatore risultava che si sarebbero tenute in

considerazione le sue difficoltà nell'espletare determinati lavori dovute a

problemi di salute. Inoltre la comprensione della lingua tedesca da parte dell'assicurato,

benché non fosse la sua lingua madre, era buona, per cui non appariva

convincente la sua tesi, secondo la quale egli avrebbe capito di dover

effettuare lavori pesanti.

In una

sentenza 8C_135/2009 del 24 giugno 2009, riguardante il caso di un assicurato

che nel corso di un colloquio di consulenza si era comportato in maniera

assolutamente passiva, non rispondendo a nessuna delle domande poste dal

rappresentante di una ditta, e che per questo atteggiamento era stato sospeso

per 21 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione, il TF ha rilevato

che in quel caso non era contrario al diritto federale basarsi su una nota

contenuta nell'incarto, dopo un accertamento telefonico, in quanto

quell'annotazione ha semplicemente confermato il contenuto di un precedente

scritto inerente l’assicurato. Né è determinante che tale scritto sia stato

firmato non dalla persona che ha svolto il colloquio, bensì dal suo diretto

superiore.

2.5

Nell’evenienza

concreta emerge dagli atti nell'incarto che RI 1, nato nel 1958, si è

annunciato in disoccupazione dal 1° gennaio 2010 ed è alla ricerca di un lavoro

a tempo pieno come impiegato di commercio, commesso di vendita, operaio di esercizio

(cfr. Doc. 17).

Chiamata

a pronunciarsi sul ricorso dell'assicurato questa Corte ricorda innanzitutto

che, trattandosi di programma d'occupazione in istituzioni pubbliche o private

senza scopo lucrativo, il legislatore non ha voluto che si tenga conto di tutti

i criteri fissati all'art. 16 cpv. 2 LADI (cfr. a questo proposito Doc. I e

Doc. IX), ma soltanto quello dell'art. 16 cpv. 2 lett. c (cfr. art. 64a cpv. 2

LADI; STF 8C_878/2008 del 25 giugno 2009).

Ad

esempio, in una sentenza C 279/03 del 30 settembre 2005 l'Alta Corte ha ritenuto adeguata per un carpentiere la partecipazione ad un programma di

occupazione denominato "Laboratorio di artigianato" con la seguente

motivazione:

"

4.1

Der Beschwerdeführer macht zu Recht nicht

mehr geltend, der Einsatz im Beschäftigungsprogramm «Handwerkeratelier» sei

grundsätzlich nicht zumutbar gewesen. Aufgrund der Akten umfasste seine

Tätigkeit das Herstellen von Metallsachen. Neben dem Feilen, Löten und Kleben

hatte er u.a. Schleifarbeiten auszuführen. Nach seinen eigenen Angaben musste

er Figuren mit «Eisenstängeli» erstellen (Schreiben vom 22. Mai 2003). Weder

die Tatsache, dass der Versicherte gelernter Zimmermann ist und während mehr

als 25 Jahren beim selben Arbeitgeber in diesem Beruf tätig war, noch sein

Alter (57 Jahre im Zeitpunkt der arbeitsmarktlichen Massnahme) lassen den

Einsatz im Beschäftigungsprogramm als unzumutbar im Sinne des Gesetzes

erscheinen.

Ebenso wenig genügt für die Annahme von

Unzumutbarkeit, dass er

offensichtlich in der Arbeit wenig oder sogar

keinen Sinn zu erblicken

vermochte und er es vorgezogen hätte, mit Holz zu

arbeiten (Aufräumen im Wald, Bänke erstellen usw.). Indessen übt der

Beschwerdeführer Kritik an der Leitung des Beschäftigungsprogrammes."

Ora,

nella presente fattispecie, per quel che concerne il programma d’occupazione

presso l’Ospedale __________, dove avrebbe dovuto svolgere delle attività quale

addetto grafica, aiuto magazziniere e controllo e assemblaggio, l'assicurato

non ha fatto valere alcun valido motivo che permetta di considerare il provvedimento

inerente al mercato del lavoro assegnatogli inadeguato rispetto la sua età, alla

sua situazione personale o al suo stato di salute.

RI 1 ha infatti semplicemente

sostenuto che il POT non si adatta alle sue conoscenze nel campo lavorativo e

che l’ambiente di lavoro non lo soddisfa (cfr. doc. 15).

Per quel che riguarda la

prima censura del ricorrente questo Tribunale si limita

peraltro a ricordare che, secondo la giurisprudenza, spetta ai consulenti degli

URC di decidere di volta in volta quali sono i provvedimenti più idonei per il

singolo assicurato (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art.

17.

cpv. 3 LADI; STCA 38.2009.72 del 22 febbraio 2010; STCA 38.2009.90 del 21

gennaio 2010; STCA 38.2007.107 del 4 marzo 2008; STCA 38.2007.8 del 31 luglio

2007; STCA 38.2000.74 del 5 ottobre 2000 e STFA C 121/92 del 13 maggio 1993).

Poiché

questo programma di occupazione rispettava il requisito

dell'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.; DLA 1999 N. 9, consid. 2b,

pag. 46), RI 1 avrebbe dovuto accettarlo senza indugio (cfr. STF 8C_202/2008,

8C_206/2008 del 4 febbraio 2009 consid. 5), ciò che egli non ha invece fatto.

Questa

soluzione si giustifica tanto più se si considera che la durata del programma

d'occupazione era di quattro soli mesi (cfr. STCA 38.2009.90 del 21 gennaio

2010).

A ragione

dunque l’amministrazione ha deciso di infliggergli una sanzione fondata

sull’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.

2.6

Per quel che

riguarda il programma d’occupazione presso l’__________ l’assicurato ha dichiarato

la propria indisponibilità ad accettare lavori nel settore dell’edilizia ed ha

affermato di avere già subito un grave infortunio quando lavorava presso l’UT

di __________ (frattura alla mano sinistra) che l’ha costretto ad un’assenza

dal lavoro di 83 giorni (cfr. doc. 12, doc. 8).

Rispondendo

alla Sezione del lavoro, l’ex datore di lavoro del ricorrente ha comunicato che

RI 1 è stato attivo dal 1° luglio 2006 al 31 dicembre 2009 come controllore

deposito carta e cartoni e che il 7 febbraio 2008 egli si è infortunato

all’avambraccio sinistro inciampando su un rotolo di cartone e cadendo da un

muretto. L’assenza per infortunio si è protratta dal 26 febbraio 2008 al 9

maggio 2008 (cfr. Doc. 6).

L’organizzatore

del POT, sempre rispondendo alla Sezione del lavoro, ha così descritto le

attività che il ricorrente avrebbe dovuto svolgere:

"

(…)

Al POT vengono svolte attività manuali tipiche

dell'edilizia rurale: muretti di cinta o di sostegno in sasso, pavimentazioni

di piazzali di sasso, costruzione e in parte manutenzione di sentieri. I lavori

sono svolti su richiesta dei Comuni o di Enti pubblici locali (p.es. __________).

I compiti sono assegnati all'arrivo al POT, a

dipendenza delle capacità dichiarate dalla persona cercatrice d'impiego (PCI) o

da altri elementi rilevati precedentemente dal Servizio Rilevamento della SSIC.

Nel tempo che segue, questi compiti possono cambiare in base alle competenze

dimostrate sul cantiere. In nessun caso agli assicurati sono assegnate mansioni

in contrasto con eventuali difficoltà di salute o limitazioni fisiche corredati

da certificati medici.

Per il signor RI 1 non avevamo nessuna

comunicazione precedente. Inizialmente avrebbe dovuto svolgere lavori marginali

e poco impegnativi, per poi ev. passare a una fase di rilevamento più

approfondita. Purtroppo non siamo neppure stati in grado di assegnare un

compito specifico poiché ha abbandonato il POT prima di essere condotto in

cantiere. (…)" (Doc. 4)

Il

direttore ing. __________ ha poi indicato che l’assicurato ha sostenuto che la

misura non era confacente alla sua formazione e che egli non ha fatto allusione

a problemi di salute o ad infortuni subiti nel recente passato (cfr. Doc. 4).

A

proposito di questi accertamenti RI 1 ha comunicato di essere stato inserito

presso l’UTC grazie all’ufficio delle attività sociali di __________ dopo ben

7.

anni di inattività lavorativa e che lo scritto dell’ing. __________ è dovuto

soltanto a "un sentito dire" (cfr. doc. 2).

Chiamato

ora pronunciarsi questo Tribunale ricorda innanzitutto che per costante

giurisprudenza, eventuali problemi di salute, che possono rendere inadeguata

l'occupazione (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. c LADI), devono essere comprovati da

adeguati attestati medici (cfr. STFA I 550/00 del 18 aprile 2002; STFA I 11/01 del

28.

giugno 2001; STFA C 12/96 del 10 settembre 1996; DLA 2000 pag. 38, consid.

2a, pag. 40; DTF 125 V 351, consid. 3a pag. 352; DTF 124 V 234, consid. 4b/bb/

e riferimenti pag. 238; STCA 38.01.126 del 6 novembre 2001; STCA 38.01.90 del 19

febbraio 2001; STCA 38.99.227 del 17 aprile 2000; STCA 38.99.92 del 6 maggio

1999; STCA 38.96.304 del 15 maggio 1997; STCA 38.96.216 del 13 febbraio 1997).

Nella

presente fattispecie l’assicurato non ha prodotto nessun certificato medico

attestante la sua inidoneità a lavorare nel settore dell’edilizia. A questa

mancanza non può evidentemente supplire la sola circostanza che nel 2008 egli

ha subito un infortunio che gli ha provocato una temporanea inabilità

lavorativa.

Inoltre,

al momento dell’iscrizione per il collocamento il 19 gennaio 2010, l’assicurato

ha dichiarato di non avere problemi di salute che ne limitano la disponibilità

(cfr. doc. 17) e neppure ne ha fatto accenno all’organizzatore del programma.

In simili

condizioni il TCA ritiene che non esistano in concreto elementi tali da

rendere il programma d’occupazione inadeguato, in quanto non conforme a quanto

prescritto all’art. 16 cpv. 2 lett. c LADI.

Questa

soluzione si giustifica tanto più se si considera, come il TCA ha già potuto

constatare in un’altra occasione a proposito di un altro POT (cfr. STCA

38.2007.97

del 28 febbraio 2008 ), che trattandosi di un programma

d’occupazione e non di un normale lavoro, le attività all’interno del

provvedimento inerente al mercato del lavoro vengono costantemente adattate

alle esigenze e alle condizione di salute dei partecipanti.

In altri

termini se l’assicurato avesse accettato di svolgere il programma di

occupazione, durante la sua attività i responsabili avrebbero certamente tenuto

conto di eventuali problemi in relazione all’infortunio da lui patito

all’avambraccio sinistro.

Anche in

questo caso va peraltro segnalata la durata estrema-mente limitata del

programma d’occupazione (tre mesi e mezzo).

A ragione

dunque, secondo il TCA, l’amministrazione ha concluso che l’assicurato ha

colpevolmente rifiutato anche il secondo programma d’occupazione e gli ha

inflitto una sanzione fondata sull’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.

2.7

Per quel che

riguarda l’entità della sanzione (30 giorni di sospensione dal diritto all’indennità

di disoccupazione), la Sezione dal lavoro ha comunicato al TCA di avere

effettuato una valutazione complessiva per i due rifiuti, dopo avere indicato

che in caso di rifiuto ingiustificato di un POT sono inflitti da 21 a 25 giorni di sospensione (cfr. consid.1.4).

Tenuto

conto dell’insieme delle circostanze del caso, in particolare la durata limitata

dei due provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, questo Tribunale ritiene

di poter confermare la decisione impugnata.

Il TCA

segnala comunque che in una sentenza 8C-306/2008 del 26 settembre 2008

pubblicata in DLA 2009 pag. 268 il Tribunale federale ha stabilito che due

sospensioni del diritto all’indennità di disoccupazione per colpa grave di 31

giorni ognuna sono giustificate nel caso di un assicurato che nello spazio di

pochi giorni rifiuta due occupazioni di pittore ritenute adeguate adducendo di

non voler più esercitare tale professione. Il fatto che il motivo addotto sia

lo stesso e che i due rifiuti siano intervenuti a distanza di pochi giorni non

è sufficiente per stabilire l'interdipendenza di tali rifiuti a giustificare

un'unica sanzione.

Al

riguardo l'Alta Corte ha rilevato:

"

(…)

3.2

La suspension du droit à l'indemnité de

chômage prévue à l'art. 30 LACI n'a pas un caractère pénal. Elle constitue une

sanction de droit administratif destinée à combattre les abus en matière

d'assurance-chômage. Comme telle, cette mesure peut être prononcée de manière

répétée, sans que soit applicable l'ancien art. 68 CP (actuellement 49 CP; ATF 123 V 150 consid.

1c p. 151). Plusieurs mesures de suspension distinctes peuvent ainsi être

prononcées, sauf - et exceptionnellement - en présence de manquements qui

procèdent d'une volonté unique et qui, se trouvant dans un rapport étroit de

connexité matérielle et temporelle, apparaissent comme l'expression d'un seul

et même comportement.

Une telle situation peut se produire lorsque un

assuré refuse plusieurs emplois convenables le même jour, pour le même motif et

sur la base d'une volonté unique (DTA 1988 no 3 p. 26; Thomas Nussbaumer,

Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],

Soziale Sicherheit, 2ème éd., n. 854, p. 2435). On précisera que la pratique de

l'administration, selon laquelle lorsqu'il y a concours de plusieurs motifs de

suspension de nature différente ou de même nature une suspension du droit à

l'indemnité est prononcée séparément pour chacun des états de fait, est admise

par la jurisprudence (voir Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral,

Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd., p. 457; DTA 2003 p. 119

[arrêt du 22 octobre 2002, C 305/01] et les références; DTA 1999 no 33 p. 193;

arrêt du 7 août 2006, C 90/06, consid. 3.1). En particulier, l'insuffisance de

recherches d'emploi d'un assuré pendant plusieurs périodes de contrôle peut

faire l'objet, même rétroactivement, de plusieurs mesures de suspension

distinctes dans l'exercice du droit à l'indemnité de chômage (DTA 2003

précité).

3.3

En l'espèce, les circonstances - exceptionnelles

- permettant de prononcer une seule sanction globale pour les deux refus

d'emploi ne sont pas réunies. Ainsi que le fait valoir

le service de l'emploi, si les deux refus d'emploi sont intervenus pour un

motif commun, soit le souhait de l'intimé de ne plus travailler en qualité de

peintre en bâtiments, ils procèdent de deux comportements distincts. En effet,

l'intimé s'est vu assigner deux emplois spécifiques auprès d'agences de

placement distinctes, à deux dates différentes. On ne saurait retenir que le

refus procède d'une volonté unique. L'admettre reviendrait à considérer qu'un

cumul de sanctions ne serait jamais possible quand l'assuré refuse

successivement plusieurs emplois au seul motif qu'il ne souhaite pas ou plus

travailler dans un domaine d'activité déterminé, ce qui, pratiquement, rendrait

en partie inefficace le régime des suspensions prévu par la loi. Par ailleurs,

le fait que les deux refus de l'intimé se sont produits à quelques jours

d'intervalle seulement ne suffit pas pour admettre qu'ils sont interdépendants

au point de justifier une sanction unique. C'est ainsi que l'intimé s'est vu

proposer deux occasions de retrouver un emploi qu'il n'a pas saisies, perdant

par là deux opportunités de limiter la durée de son chômage. On ajoutera que

l'administration a tenu compte de l'élément temporel, puisqu'elle n'a pas

assimilé le second refus à une récidive qui aurait justifié une aggravation de

la sanction. Quant aux difficultés dans la profession de peintre dont fait état

l'intimé, sans autres précisions, elles ne sauraient conduire à une autre

solution. Dans ces circonstances, il a y lieu d'admettre qu'en refusant deux

emplois convenables, l'intimé a commis une faute grave justifiant deux mesures

de suspension distinctes d'une durée de 31 jours chacune. (…)"

In conclusione, la decisione su opposizione del 10 dicembre 2010

deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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