38.2010.82
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
14 febbraio 2011Italiano20 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
38.2010.82
Data decisione, Autorità:
14.02.2011, TCA
Titolo:
Irricevibilità del ricorso al TCA, poiché la Cassa non ha emesso alcuna decisione formale. La Cassa, prima di esprimersi sulla richiesta di risarcimen,dopo aver interpellato la SdL sulle modalità di assegnaz.all'ass.del POT,valuterà se è possib.riconoscere ID durante lo svolgim.di quel provvedimento
INDENNITÀ
IRRICEVIBILITÀ
PROVVEDIMENTO DI OCCUPAZIONE
RICORSO
art. 82a LADI
art. 27 LPGA
art. 78 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
38.2010.82
DC/sc
Lugano
14 febbraio 2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 9 dicembre 2010
di
RI 1
contro
Cassa CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 9
dicembre 2010 RI 1 ha inoltrato al TCA uno scritto nel quale segnala un errore
che avrebbe commesso la Cassa CO 1 di __________ per non averle versato delle
indennità di disoccupazione nel periodo settembre – ottobre 2009:
"
Trasmetto copie di corrispondenza e ricorsi per
le informazioni non corrette riferite da parte della cassa CO 1 di __________
e principalmente da parte della Sig.ra __________ (v. allegati).
Invito a esaminare il caso in quanto non è stato
riscosso l'indennità di una somma di ca. di frs. 2'400.-- nel periodo dell'anno
2009 (v. allegati) dei mesi di settembre e ottobre quale assicurata contro la
disoccupazione per il danno subito da parte degli uffici addetti."
(Doc. I)
1.2. Il 20
dicembre 2010 il Presidente del TCA ha assegnato all'assicurata un termine di
15 giorni per completare il ricorso (cfr. Doc. II).
Il 9
dicembre 2010 l'assicurata si è così espressa:
"
(…)
1. Nel
2009 seguivo un programma occupazionale che scadeva a fine ottobre. Avevo
chiesto alla signora __________ della cassa CO 1 di __________ che il programma
terminava in ottobre. Bisognava calcolare nuovamente dal guadagno intermedio se
potevo continuare il programma. La signora __________ mi aveva riferito che
potevo continuare il programma anche se il termine quadro scadeva. Aveva
guardato dal suo computer e dedotto che dal termine quadro e dal guadagno
intermedio potevo dunque terminare il programma occupazionale. Il termine
quadro finiva per il 21 settembre 2009 (provvisorio e da valutare con il
guadagno intermedio). La signora __________ mi aveva riferito il tutto in
maniera indecisa. Per contro la signora L__________ non conferma che il termine
quadro scadendo il 21 dovevo presentarmi presso gli uffici LAPS di __________
dal 22 di settembre e non più continuare il programma.
2. Ho
terminato il programma occupazionale a fine ottobre. Mi sono presentata agli
uffici LAPS di __________ il 2 novembre 2009. È stato in seguito visto che non
sono state indennizzate i giorni del mese di settembre e ottobre pertanto
unicamente le spese di viaggio. Il conteggio era trasmesso abitualmente verso
metà del mese che seguiva in quanto dovevano ricevere il conteggio salari per
sottrarre dal conteggio della cassa disoccupazione. Informo gli uffici USSI a
Bellinzona il 24 novembre per via posta elettronica e inoltro ricorso l'11 di
gennaio 2010 con risposta negativa e l'11 di maggio 2010 con risposta negativa
per l'inconveniente avuto esponendo che gli stessi uffici non prendono in
considerazione i mesi sopraccitati da indennizzare perché non è di loro
competenza.
3. Inoltro
ricorso alla Sezione del lavoro a Bellinzona il 10 giugno 2010 e gli uffici
delle misure attive di Bellinzona mi riferiscono che dovevo prendere contatto
con l'ufficio di sostegno sociale e dell'inserimento (ultima risposta in data
30 novembre 2010).
4. Il
9 dicembre 2010 inoltro ricorso al Vostro Tribunale delle Assicurazioni.
Chiedo perciò che la cassa CO 1 e l'Ufficio
misure attive siano obbligati a risarcirmi le indennità da me perse (circa di
fr. 2'400.--) ciò che è avvenuto a seguito del loro negligente comportamento.
Invece di informarmi correttamente come previsto dalla legge non rispondono del
tutto (o lo fanno in modo incompleto) rinviandosi l'un l'altro la palla."
(Doc. III)
1.3. Nella sua
risposta del 17 gennaio 2011 la Cassa CO 1 ritiene impossibile che "la
funzionaria __________ abbia dato delle indicazioni a riguardo del percepimento
di indennità giornaliere anche dopo il 22 settembre 2009" e rileva in
particolare:
"
(…)
Contestiamo nel modo più assoluto che la nostra
funzionaria signora __________ abbia riferito che la signora RI 1 potesse
continuare il programma occupazionale anche dopo la fine del termine quadro. In
effetti la frequentazione o meno di una misura attiva all'interno di un periodo
di disoccupazione, è di competenza dell'URC e meglio del consulente personale
dell'assicurato. In considerazione di quanto indicato non appaiono plausibili
le indicazioni della signora RI 1.
Ci pare pure alquanto strana l'affermazione della
signora RI 1, indicata nel suo scritto del 9.12.2010, dove riferisce che la
signora __________ aveva visionato nel computer che poteva terminare il
programma occupazionale che stava seguendo. Questa sua affermazione risulta
essere in contrasto con quanto indicato poco sopra e cioè proprio perché la
frequentazione di un programma occupazionale e la sua fine è decretata dall'URC
stesso. Inoltre, essendo la copia dello scritto del 7.7.2009, dove si informava
l'assicurata che dal 22.9.2009 non era più indennizzabile, classato, come da
abitudine della cassa, quale primo documento nell'incarto dell'assicurata, ci
sembra non veritiero il fatto che da parte nostra le sia stata data
l'informazione che il programma occupazionale potesse continuare anche oltre il
21.09.2009.
(…)
In conclusione ribadiamo quanto indicato nel
presente scritto, richiamiamo pure lo scritto del 7.7.2009 intimato alla
signora RI 1 con copia all'URC nel quale viene indicato chiaramente che con il
22.9.2009 giungeva a termine il diritto alla riscossione delle indennità
giornaliere di disoccupazione. (…)" (Doc. VI)
1.4. Il 24 gennaio
2011 l'assicurata ha inviato al TCA uno scritto del seguente tenore:
"
(…)
L'anno scorso verso fine anno ho parlato con il
sig. __________, capo gruppo dell'URC di __________, spiegando la cosa. Il sig.
__________ mi aveva riferito che di norma una persona assicurata contro la
disoccupazione la quale ha finito il termine quadro, non ha più diritto di
continuare il programma occupazionale. Il sig. __________, consulente a quel
tempo, mi riferiva di andare e informarsi alla cassa CO 1 per un controllo esatto
del termine quadro. Egli non poteva farlo in quanto non era al corrente e non
avendo a disposizione i mezzi per il controllo, non poteva darmi una risposta
concreta dal fatto che lavoravo e lavoro a tuttora a tempo parziale come
guadagno intermedio.
Ribadisco che la signora __________, impiegata
della cassa CO 1 di __________, non mi ha detto che se vuole continuare il
programma occupazionale, lei ne ha diritto, pertanto il suo termine quadro
scade il 21 di settembre e non le verranno compensate le indennità fino a fine
programma. Perciò deve presentarsi subito ossia il 22, il giorno seguente, agli
uffici LAPS per la domanda delle prestazioni sociali altrimenti perde il
diritto di essere indennizzata e di conseguenza come farebbe a mantenersi.
Inoltre ripeto che con il guadagno intermedio si è complicato la situazione per
rivalutare il termine quadro. Oggi ho un manco di all'incirca di 2400.- franchi
(cifra arrotondata ancora da vedere con il guadagno intermedio dei mesi citati)
Fatti
i quali mi hanno provocato ritardi per saldare fatture ecc. e non solo, bensì
non raggiungo più il mio equilibrio nelle mie cose finanziarie. La
sottoscritta, non penso che si poteva permettere di restare senza tale somma, e
la signora __________ aveva il sacro santo diritto e dovere di riferire
all'assicurata che lei non sarà più risarcita. Se la signora __________ era
così titubante nel rispondere, nel calcolare e valutare la mia situazione da
ben 3 e 4 volte richieste sia per telefono che di persona in quanto c'era
sempre questo guadagno
intermedio di mezzo, poteva almeno controllare anche con il capo ufficio per
evitare questo disguido e grande disagio. Ma la signora __________ non si è
posta alcun problema lasciando l'assicurata allo sbando. Nondimeno quest'ultima
ha infine negato, in un'altra occasione di chiarimento, di aver detto che lei
poteva continuare il programma occupazionale perché si trovava davanti al capo
reparto, il signor __________ e quest'ultimo per diverse volte mi ripeteva la
stessa filastrocca a modo suo e in modo contrario. Allora l'avrei continuato di
mia volontà? Se i dipendenti di questo servizio non conoscono la legge per gli
assicurati contro la disoccupazione, è di mia competenza forse saperlo? Allora
che si informino e, se non sanno leggere il codice delle leggi, dovrei farlo io
per loro?
Ora non so più se, come assicurata in futuro,
dovrei fidarmi di tale servizio e ritengo la cosa non giusta e non conforme
alla legge di quanto successo." (Doc. VIII)
Il 1°
febbraio 2011 __________ della Cassa CO 1 ha rilevato:
"
(…)
Non riusciamo a comprendere le insinuazioni mosse
nei nostri confronti da parte della signora RI 1. In effetti ribadiamo che in
data 7.7.2009, tramite scritto, abbiamo indicato alla signora RI 1 che con il
21.9.2009 non era più indennizzabile. (…)" (Doc. X)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. L'art. 78
LPGA (Responsabilità) stabilisce al cpv. 1 che "gli enti di diritto
pubblico, gli organismi fondatori privati e gli assicuratori rispondono, in
qualità garanti dell'attività degli organi d'esecuzione delle assicurazioni
sociali, per i danni causati illecitamente a un assicurato o a terzi da parte
degli organi d'esecuzione o dei loro funzionari" e al cpv. 2 che
"l'autorità competente emette una decisione sulle pretese di
risarcimento.".
L'art. 82a
LADI prescrive al cpv. 1 "che le domande di risarcimento degli assicurati
e di terzi di cui all'articolo 78 LPGA vanno presentate alla cassa competente;
quest'ultima statuisce mediante decisione".
L'art.
82a cpv. 2 LADI prevede che "la responsabilità si estingue se la persona
lesa non presenta la sua domanda entro una anno a partire dal momento in cui ha
avuto conoscenza del danno, in ogni caso dieci anni dopo l'atto pregiudizievole".
In
materia di responsabilità non entra in considerazione la procedura di
opposizione secondo l'art. 52 LPGA. Contro la decisione della Cassa di disoccupazione
è dato dunque ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni (cfr.
U. Kieser, "ATSG-Kommentar". Ed. Schultess 2009 p. 994; B. Rubin
"Assurance-chômage, Ed. Schultess 2006 pag. 698).
2.3. La costante
giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata che
costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta
all'esame giudiziale (cfr. DTF 131 V 164; SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388,
DTF 125 V 413; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e
giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Se non è
stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può
dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 138/06 del 21
maggio 2007 proprio in materia di responsabilità di una cassa di
disoccupazione; STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF
125 V 414 consid. 1a; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).
2.4. Nella
presente fattispecie il TCA constata che la Cassa CO 1 non ha emesso nessuna
decisione formale fondata sull'art. 78 LPGA (al riguardo cfr. STF 8C_688/2008
del 14 gennaio 2009; DTF 133 V 149 SVR 2000 ALV Nr. 9).
Il
presente ricorso non può dunque che essere dichiarato irricevibile.
Questo
Tribunale nota peraltro che, in uno scritto del 30 novembre 2010, l'Ufficio delle misure attive aveva fornito alla ricorrente le indicazioni utili per fare
valere il risarcimento del danno:
"
(…)
Nella misura in cui lei ritenga di avere subito
un danno causato illecitamente da un organo d'esecuzione dell'assicurazione
contro la disoccupazione ha la possibilità di presentare una domanda di
risarcimento (art. 82a e 85h LADI in combinazione con l'art. 78 LPGA).
L'eventuale richiesta deve essere formulata per
iscritto, indirizzata all'ufficio o agli uffici che ritiene responsabili per il
danno preteso, precisare quale decisione è chiesta, l'ammontare del danno di
cui è richiesto il risarcimento, contenere una breve motivazione e recare la
sua firma o del suo rappresentante. All'istanza dovrà essere annessa
l'eventuale decisione dell'organo d'esecuzione all'origine del danno e tutti i
mezzi di prova dovranno essere, per quanto possibile, allegati.
Teniamo a precisare che deve distinguere tra le
pretese nei confronti degli organi d'esecuzione in materia di assicurazione
contro la disoccupazione (Sezione del lavoro, uffici regionali di collocamento,
ufficio delle misure attive, casse di disoccupazione) ed eventuali richieste di
risarcimento nei confronti dell'assistenza sociale. Per questi ultimi aspetti
la invitiamo a volere prendere contatto con l'Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento, Viale Officina 6, 6501 Bellinzona."
(Doc. 175G)
Il TCA
constata inoltre che l'assicurata il 10 giugno 2010 ha inoltrato uno scritto all'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro, nel quale, dopo avere
sottolineato di avere ricevuto il rimborso delle spese di viaggio ma non le
indennità giornaliere, durante il programma d'occupazione da lei svolto dal 22
settembre 2009 al 31 ottobre 2009, si è così espressa:
"
(…)
Reclamo che siano indennizzati i giorni non
calcolati dei mesi citati per il fatto che quale assicurata contro la
disoccupazione ho diritto di ricevere le giuste informazioni da parte degli
uffici addetti e non vengo sottoposta da una conferma completamente inesatta da un errore burocratico da parte
della Sig.ra __________." (Doc. 175C)
Questa
lettera, peraltro trasmessa per conoscenza pure alla Cassa di disoccupazione, è
rilevante per il rispetto del termine dell'art. 82 cpv. 2 LADI (cfr. consid.
2.2).
Gli atti
Considerandi
sono pertanto trasmessi alla Cassa di disoccupazione affinché emetta una
decisione formale sulle pretese di risarcimento dell'assicurata.
2.5
Questo
Tribunale ricorda che in una sentenza I 361/06 del 18 ottobre 2006 l'Alta Corte ha sottolineato che:
"
(...)
La responsabilité instituée par l'art. 78 LPGA est
subsidiaire en ce sens qu'elle ne peut intervenir que si la prétention invoquée
ne peut pas être obtenue par les procédures administrative et judiciaire
ordinaires en matière d'assurances sociales ou en l'absence d'une norme
spéciale de responsabilité du droit des assurances sociales, comme par exemple
les art. 11 LAI, 6 al. 3 LAA ou encore 18 al. 6 LAM (voir Kieser,
ATSG-Kommentar, Zurich 2003, notes 3 et 4 ad art. 78). Elle suppose qu'une
personne assurée ou un tiers ait subi un dommage. La demande doit par ailleurs
être présentée aux autorités compétentes, qui se prononcent ensuite par une
décision. Il appartient aux lois spéciales de déterminer quelle autorité est
compétente et pour quelle assurance (rapport du 26 mars 1999 de la Commission
du Conseil national de la sécurité sociale et de la santé [CSSS], FF 1999
4317). En matière d'assurance-invalidité, l'art. 59a LAI prévoit à cet effet
que les demandes en réparation doivent être adressées à l'office AI, qui statue
par voie de décision. (...)"
In una
sentenza 38.2007.79 del 28 luglio 2009 il TCA nel caso di un assicurato che,
come la ricorrente, aveva seguito per un certo periodo un programma
d'occupazione dopo avere esaurito il diritto delle 400 indennità giornaliere di
disoccupazione, ha riconosciuto il suo diritto ad ulteriori indennità sulla
base dell'art. 27 LPGA e quindi non applicando le norme della LADI sulla
responsabilità.
In quel
caso la consulente del personale aveva erroneamente garantito all'assicurata il
diritto alle indennità giornaliere durante lo svolgimento del programma di
occupazione sebbene l'assicurato avesse esaurito il suo diritto alle indennità.
In
quell'occasione questa Corte ha, in particolare, sviluppato le seguenti
considerazioni:
"
(…)
Questo Tribunale constata che, sulla base delle
indicazioni della consulente, rivelatesi errate, in quanto egli non aveva il
diritto di percepire l'indennità di disoccupazione durante tutto il periodo di
frequenza, bensì solo per alcuni giorni, l'assicurato ha deciso di partecipare
al provvedimento inerente al mercato del lavoro che gli era stato assegnato,
senza tuttavia ricevere le indennità giornaliere e il rimborso spese relative
all'intero periodo.
Egli deve pertanto venire tutelato nella sua
buona fede e beneficiare delle prestazioni della LADI durante il corso.
A nulla di diverso può portare la circostanza che
dal conteggio del 18 dicembre 2006 della Cassa di disoccupazione emergeva che,
a quel momento, egli aveva già riscosso 386 indennità giornaliere (cfr. Doc.
36).
Infatti, vista l'indicazione estremamente precisa
della consulente del personale nella lettera accompagnatoria e considerato che
si trattava di un provvedimento inerente al mercato del lavoro che gli è stato
ufficialmente assegnato, l'assicurato poteva in buona fede ritenere che
frequentando il corso avrebbe ricevuto le prestazioni indicate sulla decisione
di assegnazione e sulla lettera accompagnatoria.
(…)
La buona fede dell'assicurato è stata peraltro
riconosciuta anche dai rappresentanti della Sezione del Lavoro, alla
conclusione dell'udienza del 4 giugno 2008 ("L'avv. X e il signor J
dichiarano la disponibilità della Sezione del lavoro ad esaminare le pretese
dell'assicurato, di cui viene fin d'ora riconosciuta la buona fede, alla luce
dell'art. 85h LADI.").
Z, a causa della non corretta informazione ha
preso delle disposizioni a lui pregiudizievoli.
In particolare egli ha avuto delle spese che non
gli sono state rimborsate ed ha, di fatto, esercitato un'attività lavorativa
senza ricevere nessun compenso.
Su quest'ultimo aspetto, a prescindere dalla
qualifica data al provvedimento inerente al mercato del lavoro di "corso
pratico in impresa" (cfr. Doc. A4, Doc. A10), l'audizione dei testi
avvenuta il 4 giugno 2008 ha infatti permesso di stabilire che l'aspetto
lavorativo era nettamente prevalente rispetto a quello puramente formativo.
Inoltre l'assicurato non aveva nessuna garanzia
di assunzione al termine del corso.
(…)
Sulla distinzione tra lo stage di formazione, che
costituisce un provvedimento di formazione ai sensi dell'art. 60 cpv. 1 LADI, e
il periodo di pratica professionale, che costituisce un provvedimento di
occupazione ai sensi dell'art. 64 a cpv. 1 lett. b LADI, la Segreteria di Stato
dell'economia (SECO) nella Circolare sui provvedimenti inerenti al mercato del
lavoro (PML) del gennaio 2008 al numero I6 si è così espressa:
" A
differenza del periodo di pratica professionale, che mira in primo luogo a
offrire agli assicurati qualificati una prima esperienza professionale o a
riavvicinarli alla loro professione o al mondo del lavoro, lo stage di
formazione è essenzialmente volto a completare in modo mirato le conoscenze
professionali degli assicurati nei settori in cui sono riscontrabili delle
lacune. Lo stage di formazione è di conseguenza paragonabile a un corso che
permette di migliorare l'idoneità al collocamento dell'assicurato.
In casi particolari, i periodi di pratica professionale possono essere
autorizzati anche per persone che aspirano a ultimare la loro formazione
professionale in modo complementare." (Vedi pure il numero D2).
La stessa Circolare al numero D2 precisa quanto
segue a proposito dell'attestato rilasciato al termine dello stage:
" Al termine
dello stage, il praticante riceve dall'azienda un attestato, in cui vengono
indicati gli ambiti in cui ha lavorato (n.d.r.: sottolineatura del
redattore) nonché le conoscenze e le capacità specifiche acquisite durante il
periodo in questione."
Analoghi termini figurano al punto I11 a
proposito dell'attestato rilasciato dopo il periodo di pratica professionale:
" Al termine
del periodo di pratica professionale, il praticante riceve dall'azienda un
attestato in cui vengono indicate le attività svolte nonché le conoscenze e le
capacità specifiche acquisite durante il periodo in questione."
Inoltre, sia partecipando ad uno stage di
formazione che a un periodo di pratica professionale l'assicurato ottiene
l'indennità giornaliera (cfr. art. 59 b LADI) e non un salario.
Viste le caratteristiche del "corso pratico
in impresa" svolto dall'assicurato, secondo il TCA , non vi è ragione di
trattare il presente caso in modo diverso da un programma occupazionale (cfr.
Doc. XIV/1) o da un periodo di pratica professionale, almeno per quel che
concerne l'applicazione dell'art. 27 LPGA.
Il TCA nota peraltro che l'Ufficio del lavoro ha
formulato una proposta transattiva nel senso di attribuzione delle prestazioni
soltanto durante le giornate effettivamente lavorate e non quelle in cui era
assente per malattia o con valide giustificazioni (cfr. Doc. XLII/2).
In realtà, come risulta dallo scritto del 18
dicembre 2006 della consulente delegata non devono essere indennizzate soltanto
le assenze ingiustificate, ciò che non è il caso del ricorrente.
Alla luce di quanto appena esposto, secondo
questo Tribunale, spetta dunque alla Cassa versare all'assicurato le
prestazioni richieste sebbene egli abbia già raggiunto il limite massimo di
400.
indennità.
È vero che alla base di questo obbligo vi è una
disattenzione della consulente del personale dell'URC. Di questa circostanza
non deve tuttavia portarne le conseguenze l'assicurato, che si è rivolto alla
Cassa di disoccupazione su indicazione del Servizio cantonale, il quale gli ha correttamente
indicato che competente a versare le prestazioni è soltanto la Cassa di
disoccupazione.
Spetterà dunque alla Cassa di disoccupazione
rivendicare successivamente al Servizio Cantonale il rimborso di quanto versato
al ricorrente.
Al riguardo la Circolare sui provvedimenti
inerenti al mercato del lavoro (PML) della Segreteria di Stato dell'economia
(SECO), in vigore dal gennaio 2008, al punto A25, riprendendo quanto già
contenuto nella precedente direttiva, stabilisce in particolare che:
" Se invece è
evidente che il servizio cantonale o l'URC avrebbe dovuto sapere, in virtù del
suo obbligo di diligenza, che le condizioni di assunzione delle spese del
provvedimento non erano soddisfatte, le spese del prestatore di servizi o
dell'assicurato andranno a carico del titolare dell'organo che ha emesso la
decisione. In tal caso, una decisione impugnabile mediante ricorso verrà
notificata al servizio competente." (…)"
Nel caso
presente, la Cassa di disoccupazione, prima di pronunciarsi formalmente, sulla
richiesta di risarcimento, dopo avere interpellato la Sezione del lavoro in
merito alle modalità di assegnazione a RI 1 del programma d'occupazione in
questione, valuterà pure se è possibile riconoscere all'assicurata il diritto
alle indennità di disoccupazione durante lo svolgimento di quel provvedimento
inerente al mercato del lavoro, in applicazione della giurisprudenza appena
riprodotta (sul tema vedi pure STF C 138/06 del 21 maggio 2007, consid. A e 3.3;
STF 8C_601/2009 del 31 maggio 2010; STF 8C_619/2009 del 23 giugno 2010).
Per quel
che riguarda, in tale ipotesi, il rispetto del termine dell'art. 20 cpv. 3 LADI,
cfr.: STF 8C_320/2010 del 14 dicembre 2010 e DTF 133 V 169 (171 e 186).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il "ricorso"
del 9 dicembre 2010 è irricevibile.
2. Gli atti
sono trasmessi alla Cassa CO 1, __________, affinché emetta una decisione conformemente
ai consid. 2.4 e 2.5.
3. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster