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Decisione

38.2010.82

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

14 febbraio 2011Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i quali mi hanno provocato ritardi per saldare fatture ecc. e non solo, bensì

non raggiungo più il mio equilibrio nelle mie cose finanziarie. La

sottoscritta, non penso che si poteva permettere di restare senza tale somma, e

la signora __________ aveva il sacro santo diritto e dovere di riferire

all'assicurata che lei non sarà più risarcita. Se la signora __________ era

così titubante nel rispondere, nel calcolare e valutare la mia situazione da

ben 3 e 4 volte richieste sia per telefono che di persona in quanto c'era

sempre questo guadagno

intermedio di mezzo, poteva almeno controllare anche con il capo ufficio per

evitare questo disguido e grande disagio. Ma la signora __________ non si è

posta alcun problema lasciando l'assicurata allo sbando. Nondimeno quest'ultima

ha infine negato, in un'altra occasione di chiarimento, di aver detto che lei

poteva continuare il programma occupazionale perché si trovava davanti al capo

reparto, il signor __________ e quest'ultimo per diverse volte mi ripeteva la

stessa filastrocca a modo suo e in modo contrario. Allora l'avrei continuato di

mia volontà? Se i dipendenti di questo servizio non conoscono la legge per gli

assicurati contro la disoccupazione, è di mia competenza forse saperlo? Allora

che si informino e, se non sanno leggere il codice delle leggi, dovrei farlo io

per loro?

Ora non so più se, come assicurata in futuro,

dovrei fidarmi di tale servizio e ritengo la cosa non giusta e non conforme

alla legge di quanto successo." (Doc. VIII)

Il 1°

febbraio 2011 __________ della Cassa CO 1 ha rilevato:

"

(…)

Non riusciamo a comprendere le insinuazioni mosse

nei nostri confronti da parte della signora RI 1. In effetti ribadiamo che in

data 7.7.2009, tramite scritto, abbiamo indicato alla signora RI 1 che con il

21.9.2009 non era più indennizzabile. (…)" (Doc. X)

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21

dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio

2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;

STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;

STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. L'art. 78

LPGA (Responsabilità) stabilisce al cpv. 1 che "gli enti di diritto

pubblico, gli organismi fondatori privati e gli assicuratori rispondono, in

qualità garanti dell'attività degli organi d'esecuzione delle assicurazioni

sociali, per i danni causati illecitamente a un assicurato o a terzi da parte

degli organi d'esecuzione o dei loro funzionari" e al cpv. 2 che

"l'autorità competente emette una decisione sulle pretese di

risarcimento.".

L'art. 82a

LADI prescrive al cpv. 1 "che le domande di risarcimento degli assicurati

e di terzi di cui all'articolo 78 LPGA vanno presentate alla cassa competente;

quest'ultima statuisce mediante decisione".

L'art.

82a cpv. 2 LADI prevede che "la responsabilità si estingue se la persona

lesa non presenta la sua domanda entro una anno a partire dal momento in cui ha

avuto conoscenza del danno, in ogni caso dieci anni dopo l'atto pregiudizievole".

In

materia di responsabilità non entra in considerazione la procedura di

opposizione secondo l'art. 52 LPGA. Contro la decisione della Cassa di disoccupazione

è dato dunque ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni (cfr.

U. Kieser, "ATSG-Kommentar". Ed. Schultess 2009 p. 994; B. Rubin

"Assurance-chômage, Ed. Schultess 2006 pag. 698).

2.3. La costante

giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata che

costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta

all'esame giudiziale (cfr. DTF 131 V 164; SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388,

DTF 125 V 413; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e

giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

Se non è

stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può

dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 138/06 del 21

maggio 2007 proprio in materia di responsabilità di una cassa di

disoccupazione; STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF

125 V 414 consid. 1a; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).

2.4. Nella

presente fattispecie il TCA constata che la Cassa CO 1 non ha emesso nessuna

decisione formale fondata sull'art. 78 LPGA (al riguardo cfr. STF 8C_688/2008

del 14 gennaio 2009; DTF 133 V 149 SVR 2000 ALV Nr. 9).

Il

presente ricorso non può dunque che essere dichiarato irricevibile.

Questo

Tribunale nota peraltro che, in uno scritto del 30 novembre 2010, l'Ufficio delle misure attive aveva fornito alla ricorrente le indicazioni utili per fare

valere il risarcimento del danno:

"

(…)

Nella misura in cui lei ritenga di avere subito

un danno causato illecitamente da un organo d'esecuzione dell'assicurazione

contro la disoccupazione ha la possibilità di presentare una domanda di

risarcimento (art. 82a e 85h LADI in combinazione con l'art. 78 LPGA).

L'eventuale richiesta deve essere formulata per

iscritto, indirizzata all'ufficio o agli uffici che ritiene responsabili per il

danno preteso, precisare quale decisione è chiesta, l'ammontare del danno di

cui è richiesto il risarcimento, contenere una breve motivazione e recare la

sua firma o del suo rappre­sentante. All'istanza dovrà essere annessa

l'eventuale decisione dell'organo d'esecuzione all'origine del danno e tutti i

mezzi di prova dovranno essere, per quanto possibile, allegati.

Teniamo a precisare che deve distinguere tra le

pretese nei confronti degli organi d'esecuzione in materia di assicurazione

contro la disoccupazione (Sezione del lavoro, uffici regionali di collocamen­to,

ufficio delle misure attive, casse di disoccupazione) ed eventuali richieste di

risarcimento nei confronti dell'assistenza sociale. Per questi ultimi aspetti

la invitiamo a volere prendere contatto con l'Ufficio del sostegno sociale e

dell'inserimento, Viale Officina 6, 6501 Bellinzona."

(Doc. 175G)

Il TCA

constata inoltre che l'assicurata il 10 giugno 2010 ha inoltrato uno scritto all'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro, nel quale, dopo avere

sottolineato di avere ricevuto il rimborso delle spese di viaggio ma non le

indennità giornaliere, durante il programma d'occupazione da lei svolto dal 22

settembre 2009 al 31 ottobre 2009, si è così espressa:

"

(…)

Reclamo che siano indennizzati i giorni non

calcolati dei mesi citati per il fatto che quale assicurata contro la

disoccupazione ho diritto di ricevere le giuste informazioni da parte degli

uffici addetti e non vengo sottoposta da una conferma completamente inesatta da un errore burocratico da parte

della Sig.ra __________." (Doc. 175C)

Questa

lettera, peraltro trasmessa per conoscenza pure alla Cassa di disoccupazione, è

rilevante per il rispetto del termine dell'art. 82 cpv. 2 LADI (cfr. consid.

2.2).

Gli atti

Considerandi

sono pertanto trasmessi alla Cassa di disoccupazione affinché emetta una

decisione formale sulle pretese di risarcimento dell'assicurata.

2.5

Questo

Tribunale ricorda che in una sentenza I 361/06 del 18 ottobre 2006 l'Alta Corte ha sottolineato che:

"

(...)

La responsabilité instituée par l'art. 78 LPGA est

subsidiaire en ce sens qu'elle ne peut intervenir que si la prétention invoquée

ne peut pas être obtenue par les procédures administrative et judiciaire

ordinaires en matière d'assurances sociales ou en l'absence d'une norme

spéciale de responsabilité du droit des assurances sociales, comme par exemple

les art. 11 LAI, 6 al. 3 LAA ou encore 18 al. 6 LAM (voir Kieser,

ATSG-Kommentar, Zurich 2003, notes 3 et 4 ad art. 78). Elle suppose qu'une

personne assurée ou un tiers ait subi un dommage. La demande doit par ailleurs

être présentée aux autorités compétentes, qui se prononcent ensuite par une

décision. Il appartient aux lois spéciales de déterminer quelle autorité est

compétente et pour quelle assurance (rapport du 26 mars 1999 de la Commission

du Conseil national de la sécurité sociale et de la santé [CSSS], FF 1999

4317). En matière d'assurance-invalidité, l'art. 59a LAI prévoit à cet effet

que les demandes en réparation doivent être adressées à l'office AI, qui statue

par voie de décision. (...)"

In una

sentenza 38.2007.79 del 28 luglio 2009 il TCA nel caso di un assicurato che,

come la ricorrente, aveva seguito per un certo periodo un programma

d'occupazione dopo avere esaurito il diritto delle 400 indennità giornaliere di

disoccupazione, ha riconosciuto il suo diritto ad ulteriori indennità sulla

base dell'art. 27 LPGA e quindi non applicando le norme della LADI sulla

responsabilità.

In quel

caso la consulente del personale aveva erroneamente garantito all'assicurata il

diritto alle indennità giornaliere durante lo svolgimento del programma di

occupazione sebbene l'assicurato avesse esaurito il suo diritto alle indennità.

In

quell'occasione questa Corte ha, in particolare, sviluppato le seguenti

considerazioni:

"

(…)

Questo Tribunale constata che, sulla base delle

indicazioni della consulente, rivelatesi errate, in quanto egli non aveva il

diritto di percepire l'indennità di disoccupazione durante tutto il periodo di

frequenza, bensì solo per alcuni giorni, l'assicurato ha deciso di partecipare

al provvedimento inerente al mercato del lavoro che gli era stato assegnato,

senza tuttavia ricevere le indennità giornaliere e il rimborso spese relative

all'intero periodo.

Egli deve pertanto venire tutelato nella sua

buona fede e beneficiare delle prestazioni della LADI durante il corso.

A nulla di diverso può portare la circostanza che

dal conteggio del 18 dicembre 2006 della Cassa di disoccupazione emergeva che,

a quel momento, egli aveva già riscosso 386 indennità giornaliere (cfr. Doc.

36).

Infatti, vista l'indicazione estremamente precisa

della consulente del personale nella lettera accompagnatoria e considerato che

si trattava di un provvedimento inerente al mercato del lavoro che gli è stato

ufficialmente assegnato, l'assicurato poteva in buona fede ritenere che

frequentando il corso avrebbe ricevuto le prestazioni indicate sulla decisione

di assegnazione e sulla lettera accompagnatoria.

(…)

La buona fede dell'assicurato è stata peraltro

riconosciuta anche dai rappresentanti della Sezione del Lavoro, alla

conclusione dell'udienza del 4 giugno 2008 ("L'avv. X e il signor J

dichiarano la disponibilità della Sezione del lavoro ad esaminare le pretese

dell'assicurato, di cui viene fin d'ora riconosciuta la buona fede, alla luce

dell'art. 85h LADI.").

Z, a causa della non corretta informazione ha

preso delle disposizioni a lui pregiudizievoli.

In particolare egli ha avuto delle spese che non

gli sono state rimborsate ed ha, di fatto, esercitato un'attività lavorativa

senza ricevere nessun compenso.

Su quest'ultimo aspetto, a prescindere dalla

qualifica data al provvedimento inerente al mercato del lavoro di "corso

pratico in impresa" (cfr. Doc. A4, Doc. A10), l'audizione dei testi

avvenuta il 4 giugno 2008 ha infatti permesso di stabilire che l'aspetto

lavorativo era nettamente prevalente rispetto a quello puramente formativo.

Inoltre l'assicurato non aveva nessuna garanzia

di assunzione al termine del corso.

(…)

Sulla distinzione tra lo stage di formazione, che

costituisce un provvedimento di formazione ai sensi dell'art. 60 cpv. 1 LADI, e

il periodo di pratica professionale, che costituisce un provvedimento di

occupazione ai sensi dell'art. 64 a cpv. 1 lett. b LADI, la Segreteria di Stato

dell'economia (SECO) nella Circolare sui provvedimenti inerenti al mercato del

lavoro (PML) del gennaio 2008 al numero I6 si è così espressa:

" A

differenza del periodo di pratica professionale, che mira in primo luogo a

offrire agli assicurati qualificati una prima esperienza professionale o a

riavvicinarli alla loro professione o al mondo del lavoro, lo stage di

formazione è essenzialmente volto a completare in modo mirato le conoscenze

professionali degli assicurati nei settori in cui sono riscontrabili delle

lacune. Lo stage di formazione è di conseguenza paragonabile a un corso che

permette di migliorare l'idoneità al collocamento dell'assicurato.

In casi particolari, i periodi di pratica professionale possono essere

autorizzati anche per persone che aspirano a ultimare la loro formazione

professionale in modo complementare." (Vedi pure il numero D2).

La stessa Circolare al numero D2 precisa quanto

segue a proposito dell'attestato rilasciato al termine dello stage:

" Al termine

dello stage, il praticante riceve dall'azienda un attestato, in cui vengono

indicati gli ambiti in cui ha lavorato (n.d.r.: sottolineatura del

redattore) nonché le conoscenze e le capacità specifiche acquisite durante il

periodo in questione."

Analoghi termini figurano al punto I11 a

proposito dell'attestato rilasciato dopo il periodo di pratica professionale:

" Al termine

del periodo di pratica professionale, il praticante riceve dall'azienda un

attestato in cui vengono indicate le attività svolte nonché le conoscenze e le

capacità specifiche acquisite durante il periodo in questione."

Inoltre, sia partecipando ad uno stage di

formazione che a un periodo di pratica professionale l'assicurato ottiene

l'indennità giornaliera (cfr. art. 59 b LADI) e non un salario.

Viste le caratteristiche del "corso pratico

in impresa" svolto dall'assicurato, secondo il TCA , non vi è ragione di

trattare il presente caso in modo diverso da un programma occupazionale (cfr.

Doc. XIV/1) o da un periodo di pratica professionale, almeno per quel che

concerne l'applicazione dell'art. 27 LPGA.

Il TCA nota peraltro che l'Ufficio del lavoro ha

formulato una proposta transattiva nel senso di attribuzione delle prestazioni

soltanto durante le giornate effettivamente lavorate e non quelle in cui era

assente per malattia o con valide giustificazioni (cfr. Doc. XLII/2).

In realtà, come risulta dallo scritto del 18

dicembre 2006 della consulente delegata non devono essere indennizzate soltanto

le assenze ingiustificate, ciò che non è il caso del ricorrente.

Alla luce di quanto appena esposto, secondo

questo Tribunale, spetta dunque alla Cassa versare all'assicurato le

prestazioni richieste sebbene egli abbia già raggiunto il limite massimo di

400.

indennità.

È vero che alla base di questo obbligo vi è una

disattenzione della consulente del personale dell'URC. Di questa circostanza

non deve tuttavia portarne le conseguenze l'assicurato, che si è rivolto alla

Cassa di disoccupazione su indicazione del Servizio cantonale, il quale gli ha correttamente

indicato che competente a versare le prestazioni è soltanto la Cassa di

disoccupazione.

Spetterà dunque alla Cassa di disoccupazione

rivendicare successivamente al Servizio Cantonale il rimborso di quanto versato

al ricorrente.

Al riguardo la Circolare sui provvedimenti

inerenti al mercato del lavoro (PML) della Segreteria di Stato dell'economia

(SECO), in vigore dal gennaio 2008, al punto A25, riprendendo quanto già

contenuto nella precedente direttiva, stabilisce in particolare che:

" Se invece è

evidente che il servizio cantonale o l'URC avrebbe dovuto sapere, in virtù del

suo obbligo di diligenza, che le condizioni di assunzione delle spese del

provvedimento non erano soddisfatte, le spese del prestatore di servizi o

dell'assicurato andranno a carico del titolare dell'organo che ha emesso la

decisione. In tal caso, una decisione impugnabile mediante ricorso verrà

notificata al servizio competente." (…)"

Nel caso

presente, la Cassa di disoccupazione, prima di pronunciarsi formalmente, sulla

richiesta di risarcimento, dopo avere interpellato la Sezione del lavoro in

merito alle modalità di assegnazione a RI 1 del programma d'occupazione in

questione, valuterà pure se è possibile riconoscere all'assicurata il diritto

alle indennità di disoccupazione durante lo svolgimento di quel provvedimento

inerente al mercato del lavoro, in applicazione della giurisprudenza appena

riprodotta (sul tema vedi pure STF C 138/06 del 21 maggio 2007, consid. A e 3.3;

STF 8C_601/2009 del 31 maggio 2010; STF 8C_619/2009 del 23 giugno 2010).

Per quel

che riguarda, in tale ipotesi, il rispetto del termine dell'art. 20 cpv. 3 LADI,

cfr.: STF 8C_320/2010 del 14 dicembre 2010 e DTF 133 V 169 (171 e 186).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il "ricorso"

del 9 dicembre 2010 è irricevibile.

2. Gli atti

sono trasmessi alla Cassa CO 1, __________, affinché emetta una decisione conformemente

ai consid. 2.4 e 2.5.

3. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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