38.2010.9
Corretta la sanzione di 12giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inflitta ad un assicurato a causa di insufficienti ricerche di lavoro durante il periodo in cui ha svolto u
20 aprile 2010Italiano36 min
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AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
38.2010.9
Data decisione, Autorità:
20.04.2010, TCA
Titolo:
Corretta la sanzione di 12giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inflitta ad un assicurato a causa di insufficienti ricerche di lavoro durante il periodo in cui ha svolto un'attività a carattere stagionale
DISOCCUPAZIONE
INDENNITÀ
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
SANZIONE
art. 16 LADI
art. 17 LADI
art. 30 cpv. 1 let. c LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 42 LPGA
art. 26 OADI
art. 45 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2010.9
cr/sc
Lugano
20 aprile
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 9 febbraio 2010
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 18
gennaio 2010 emanata da
Ufficio regionale di collocamento, ____________
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 18 gennaio 2010 l’Ufficio regionale di
collocamento di __________ (di seguito URC) ha confermato la precedente
decisione del 16 novembre 2009 (cfr. doc. 72) con cui aveva sospeso RI 1 per dodici
giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa di insufficienti
ricerche di lavoro nel periodo dal mese di giugno al mese di ottobre 2009 in cui svolgeva un’attività a carattere stagionale. In particolare all’assicurato è stato
imputato di avere presentato, per lo più, delle candidature spontanee,
omettendo, per contro, di prendere in considerazione delle proposte effettive
sul mercato del lavoro, rispondendo a degli annunci di offerte di lavoro
apparsi sui quotidiani (cfr. doc. A).
1.2. Contro la
decisione su opposizione del 18 gennaio 2010 l’assicurato ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA nel quale ha chiesto l’annullamento della sanzione
inflittagli (cfr. doc. I).
A
motivazione della propria pretesa ricorsuale egli ha, in particolare, addotto
di essere già in possesso di un contratto di lavoro per il 2010.
Egli ha
inoltre rilevato di avere una moglie e un figlio da mantenere, motivo per cui
una sanzione di ben 12 giorni “è una cosa assurda” (cfr. doc. I).
1.3. L’URC, in
risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. IV).
1.4. In data 12
marzo 2010 l’amministrazione ha comunicato al TCA di non avere particolari
osservazioni da aggiungere allla risposta di causa del 5 marzo 2010 (cfr. doc.
VI).
Tale
scritto dell’amministrazione è stato trasmesso all’assicurato (cfr. doc. VII),
per conoscenza.
in
diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e
non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o
della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge
sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF
H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’assicurato deve o meno essere sospeso dal diritto
all’indennità di disoccupazione per 12 giorni a causa di insufficienti ricerche
di lavoro compiute nei mesi da giugno a ottobre 2009 precedenti l’iscrizione in
disoccupazione, come stabilito nella decisione su opposizione impugnata.
2.3. Tra
gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente
un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori
della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del proprio
luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo
di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove
documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92
nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1
OADI:
"
L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di
regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI
prevede che:
"
Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve
provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare
lavoro."
L'art. 26 cpv. 2bis OADI
precisa che
" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di
controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo
giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio
competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo
informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione
valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
"
Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro
dell'assicurato."
Conformemente al principio
dell'obbligo della riduzione del danno ancorato nel diritto delle assicurazioni
sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI
ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue
possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Se non adempie il suo
obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il
suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STFA del 3
agosto 2003 nella causa S., C 221/02).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL
Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230;
Fatti
D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation
de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e
Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).
2.4. La
giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato
anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro
prima di essere disoccupato (cfr., ad esempio, STFA del 3 luglio 2006 nella
causa S., C 138/05).
L'assicurato deve così, ad
esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal
momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova
occupazione (cfr. STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N., C 305/01; DLA 1966
N° 11 e N° 21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987 pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella
causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti
degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza".
Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi
pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).
Inoltre
gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere
sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che
precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,
n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,
op. cit., pag. 17).
Per
stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare
un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la
qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76
consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C
49/00).
Per quel
che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un
numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La
giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e
non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo
vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr. per
tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86).
Il TFA, pur confermando
tale principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87; STFA del 3 luglio 2003
nella causa AWA c/ E., C 286/02), ha precisato che occorre valutare nel singolo
caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato,
sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici
ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA del 12 luglio 2005 nella
causa S., C 106/04, consid. 2.1.; STFA del 29 settembre 2005 nella causa H. C
199/05; STFA del 6 marzo 2006 nella causa Service cantonal de l’emploi du
Canton Vaud c/ B., C 6/05, consid. 3.2.).
Sulle modalità con le
quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che
secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il
suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio
competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26
cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C
280/01; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).
La legge non prevede
nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire
effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi
datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla
fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio
competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del
29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
Concretamente ciò
significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare
all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore
di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile
l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca
personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei
datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è
necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo
"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra
forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del
28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).
Inoltre
deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si
è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella
causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà
servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dal SECO (dal 1° luglio
1999 il Segretariato di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale
dello sviluppo economico e del lavoro).
In caso di rifiuto del
datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà
comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al
servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca
telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,
confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto
(cfr. DLA 1988 p. 95).
In una
sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno
l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI
la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e
ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di
cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv.
2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità
entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della
sospensione è prolungata in modo adeguato.
Per quel
che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione
fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una
sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i
parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali
aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del
SECO in vigore dal 1° gennaio 2003, D68 punto 1 come pure Circulaire relative à
l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto
1; Lista delle sospensioni URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro -
aggiornate dal SECO al 25.01.1999).
Queste
direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni
compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della
giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona
2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi
vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato
il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile
2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA
C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01
del 6 agosto 2002).
2.6. Nella
presente evenienza, dalla documentazione agli atti si evince che l’assicurato,
che è al suo 5° termine quadro, svolge da diverse stagioni un’occupazione di
carattere stagionale, facendo capo nei mesi di inattività alle prestazioni
dell’assicurazione contro la disoccupazione.
In
effetti, per quanto concerne le due ultime stagioni, l’insorgente è stato
iscritto al collocamento dall’autunno 2008 al marzo 2009 e dall’autunno 2009 al
marzo 2010 (cfr. doc. 1-6).
Dal 20
marzo 2008 al 31 ottobre 2008 ha lavorato, in virtù di un contratto di durata
determinata, presso l’albergo __________ di __________ quale cameriere (cfr.
doc. 46).
In
seguito, l’assicurato ha reperito, a partire dal 1° aprile 2009, un nuovo
impiego, a tempo indeterminato, come cameriere, presso il Ristorante __________
di __________ (cfr. doc. 44). Tale occupazione è tuttavia stata disdetta dal
datore di lavoro in data 6 maggio 2009, con effetto a partire dall’11 maggio
2009 (cfr. doc. 45).
L’interessato
è poi stato nuovamente attivo, sempre in virtù di un contratto di durata
determinata, presso il Ristorante __________ di __________, dal 16 giugno 2009
al 22 ottobre 2009, quale cameriere (cfr. doc. 41, 42).
Al
termine dell’attività stagionale, il ricorrente si è iscritto ancora una volta
in disoccupazione, a partire dal 16 ottobre 2009 (cfr. doc. 1).
L’assicurato
è in possesso di un contratto di lavoro presso il precedente datore di lavoro,
sempre a tempo determinato, anche per la stagione 2010, dal 26 marzo 2010 al 15
ottobre 2010 (doc. 40).
Al
momento del riannuncio al collocamento in data 16 ottobre 2009 (cfr. doc. 1),
l’assicurato non ha provveduto a consegnare all’amministrazione le ricerche di
lavoro svolte prima di riannunciarsi al collocamento. All’assicurato sono state
quindi concesse 24 ore per provvedere a consegnarle. Egli non ha dato seguito a
quanto richiestogli.
Al primo
colloquio di consulenza del 29 ottobre 2009, la consulente del personale gli ha
nuovamente richiesto di consegnare le ricerche di lavoro effettuate prima della
disoccupazione (cfr. doc. 12). A tale riguardo, infatti, nel verbale del
colloquio di consulenza del 29 ottobre 2009, la consulente ha indicato quanto
segue:
"
La PCI si iscrive al termine della stagione
presso il Rist. __________ – __________.
La PCI non ha consegnato all’iscrizione le ric.
di lavoro effettuate durante il periodo estivo, gli è stato detto che avrebbe
dovuto provvedere entro 24 ore altrimenti non sarebbero state accettate.
La PCI doveva lavorare e quindi non ha provveduto
come richiesto dallo sportello da __________ che lo ha accolto.
Pensando in seguito che non poteva più
consegnarle poiché sarebbero state rifiutate, anche oggi la PCI non le ha
portate.
Gli ho quindi chiesto di provvedere con
sollecitudine e di consegnarle entro le ore 12.00.” (Doc. 12)
L’assicurato
non ha ossequiato nemmeno quest’ultimo termine impartitogli, ma ha consegnato
le sue ricerche di lavoro solo in data 30 ottobre 2009 (cfr. doc. 73).
La
consulente del personale, ritenendo insufficienti gli sforzi intrapresi nei
mesi da giugno a settembre 2009, il 4 novembre 2009 gli ha trasmesso una
“Richiesta di giustificazione” con cui ha richiesto di motivare, entro il 14
novembre 2009, il fatto di non avere compiuto sufficienti ricerche di lavoro,
dal profilo qualitativo e quantitativo, durante tutto il periodo in cui è stato
occupato in un’attività stagionale prima di nuovamente annunciarsi al
collocamento.
La
collocatrice ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità
cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando
espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la
sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per
ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 73).
L’assicurato
non ha dato seguito a tale scritto dell’amministrazione.
Dal profilo procedurale
l’amministrazione, inviando la richiesta di giustificazione del 4 novembre 2009, ha, dunque,
ossequiato il diritto di essere sentito del ricorrente garantito dall’art. 29
cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA.
L’URC, in
mancanza di valide giustificazioni da parte dell’assicurato, con decisione
formale del 16 novembre 2009, l’ha sospeso dal diritto alle indennità di
disoccupazione per dodici giorni (cfr. doc. 72; consid. 1.1.).
Tale
provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 18 gennaio
2010 (cfr. doc. A; consid. 1.1.).
2.7. Per
quanto attiene agli assicurati che entrano in disoccupazione al termine di
un'attività stagionale (per es. nell'edilizia o nella ristorazione), va
osservato che, per un certo periodo, l'UCL (ora Sezione del lavoro) ha
applicato anche a costoro la giurisprudenza relativa ad assicurati che si
annunciano in disoccupazione e dichiarano la loro disponibilità ad essere
collocati solamente durante qualche mese, prima di assolvere il servizio
militare o effettuare un soggiorno di perfezionamento all'estero o
intraprendere un'altra formazione o lasciare definitivamente il nostro paese.
Il TFA considera queste
persone inidonee al collocamento (e quindi rifiuta loro il diritto
all'indennità di disoccupazione), poiché, se si prescinde dal campo delle
attività per le quali non sono richieste una formazione o un'esperienza
professionale, bisogna ammettere che un datore di lavoro è poco incline,
generalmente, a prendere in considerazione un'offerta di servizio di durata
limitata, mentre cerca di attribuire un posto di lavoro duraturo (cfr. STF 8C_
459/2007 dell’11 giugno 2008; DLA 2000 pag. 152; DLA 1995 pag. 57; DTF 123 V
218; DTF 120 V 288; DLA 1991 pag. 24; DLA 1990 pag. 25; DLA 1988 pag. 23; DLA
1992 pag. 124; DLA 1992 pag. 127; DTF 110 V 209; Prassi AD 98/1 fogli 7.1-7.3;
J.L. Plattet, "L'assurance-chômage au quotidien", pag. 56-58; B.
Despland, "Votre sécurité sociale, pag. 155-156; DTF del 2 maggio 1997
nella causa P.F.; D. Cattaneo, Alcuni compiti …, pag.
19 segg.).
In una sentenza del 18
novembre 1998 nella causa F.B., il TCA ha stabilito che la giurisprudenza
appena menzionata non deve essere applicata agli assicurati che terminano
un'attività stagionale e che hanno un impiego per la stagione seguente. In
questo caso, l'idoneità al collocamento non deve più essere esaminata (cfr. DLA
2000 pag. 152; DTF 110 V 207; DTF 120 V 390-391; DTF 123 V 217-218; DTF 111 V
38; D. Cattaneo, Alcuni compiti …, pag. 24).
Tuttavia, alla luce della
giurisprudenza federale citata, questo Tribunale ha deciso che proprio nel caso
di assicurati che controllano la disoccupazione tra una stagione e l’altra o
durante le vacanze scolastiche, e quindi si annunciano in disoccupazione
soltanto alcuni mesi ogni anno, le esigenze relative alla ricerca costante di
un impiego duraturo devono essere molto severe, al fine di evitare che venga
decretata la loro inidoneità al collocamento dal profilo soggettivo. In
particolare questi assicurati devono svolgere tali ricerche durante tutto il
periodo in cui lavorano e devono ricercare un'occupazione annuale - o almeno
un'occupazione, di breve durata, per la "stagione morta" fuori dalla
propria professione e in un'attività realmente esistente sul mercato del
lavoro. Essi sono pure tenuti ad accettare un impiego annuale duraturo
ufficialmente assegnato (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA del 17 aprile 2001 nella
causa M.-B., 38.2000.190; STCA del 16 marzo 2000 nella causa P.B.; STCA del 21
settembre 1999 nella causa A.T. contro URC di Biasca, STCA del 21 aprile 1999
nelle cause T.B. de S.P. contro UCL e N.Q contro UCL; DTF 120 V 385; D.
Cattaneo, Alcuni compiti …, pag. 21; 24-25).
Il TCA ha
pure stabilito che l'amministrazione, per valutare se sono stati compiuti
sufficienti sforzi per reperire un impiego e decidere un'eventuale sanzione,
deve riferirsi a tutto il periodo in cui viene esercitata un'attività lucrativa
e non solo agli ultimi mesi di lavoro (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA del
17 agosto 2001 nella causa M., 38.2001.15; STCA del 17 aprile 2001 nella causa
M.-B., 38.2000.190).
Al riguardo è utile
segnalare che l’Alta Corte, in una sentenza C 22/07 del 21 agosto 2007, ha dichiarato inidoneo al collocamento per i mesi interstagionali invernali un assicurato che
dopo 17 anni presso una ditta con contratto di durata indeterminata è stato
licenziato e riassunto dalla stessa azienda con contratto di durata determinata.
Contestualmente il TF ha
rilevato che:
"
(…) der Wille, eine
unbefristete Stelle anzutreten, hat nicht wegen fehlender
Arbeitslosenentschädigung zu erfolgen, sondern weil die Unterbrüche in der
Erwerbstätigkeit vermieden werden wollen. Doch bereits die Arbeitsbemühungen in
der hier interessierenden Zeit machen deutlich, dass eine Festanstellung nicht
angestrebt wurde. Im Gegenteil suchte der Versicherte ausschliesslich im
Baugewerbe, wo er davon ausgehen konnte, dass in den Wintermonaten nicht mit
einer Anstellung zu rechnen war (vgl. Urteil C 216/06 vom 8. März 2007). Indem
er seine Arbeitsbemühungen nicht auf andere Branchen ausweitete, hat er nicht
alle Vorkehrungen getroffen, um im Sinne der Schadenminderungspflicht die
Arbeitslosigkeit zu vermeiden, sondern nahm seine kurzen Verdienstausfälle in
Kauf. Diese sind aber nicht Jahr für Jahr von der Arbeitslosenversicherung zu
tragen.“
2.8. In concreto, come visto sopra, l’assicurato, nel periodo dal 15
giugno 2009 al 22 ottobre 2009, ha lavorato presso il Ristorante __________ di __________
in qualità di cameriere (cfr. doc. 41, 42).
Dalle
carte processuali emerge che l’insorgente, nei mesi in cui ha lavorato quale cameriere,
ha compiuto le seguenti ricerche di impiego: 3 ricerche nel mese di giugno
2009; 4 ricerche nel mese di luglio 2009; 2 ricerche nel mese di agosto 2009; 3
ricerche nel mese di settembre 2009 (cfr. doc. 113-116). Le ricerche del mese
di ottobre 2009 non sono state prese in considerazione in quanto consegnate
dall’interessato tardivamente, il 12 gennaio 2010 (cfr. doc. 112 e doc. A).
La
maggior parte di queste ricerche di lavoro sono state svolte dall’assicurato
spontaneamente e non rispondendo a offerte di lavoro pubblicate su quotidiani, presentandosi
di persona presso diversi bar e ristoranti e comprovando i suoi sforzi tramite
l’apposizione del timbro sul formulario “Prova degli sforzi personali
intrapresi per trovare lavoro” da parte del potenziale datore di lavoro.
Nel caso
in esame, l’amministrazione ha considerato insufficienti dal profilo
quantitativo e qualitativo tutte le ricerche di lavoro compiute dall’assicurato
nel periodo in cui era impegnato nella sua attività stagionale di cameriere a
tempo determinato (cfr. doc. 72, 73, A).
Chiamato
a pronunciarsi in merito alle ricerche del periodo giugno-ottobre 2009, il TCA,
attentamente esaminata la documentazione agli atti, ritiene che,
effettivamente, le modalità secondo le quali il ricorrente ha ricercato una
nuova occupazione dal mese di giugno al mese di ottobre 2009 non sono esenti da
critica.
Innanzitutto,
il TCA sottolinea che l’assicurato, durante tutto il periodo in cui ha svolto
la sua attività stagionale e soprattutto negli ultimi tre mesi di attività
(agosto, settembre e ottobre 2009) - lasso di tempo in cui un assicurato è
tenuto a incrementare i propri sforzi finalizzati al reperimento di
un’occupazione duratura annuale o perlomeno di un’occupazione di breve durata
per la “stagione morta” (cfr. consid. 2.7.) – ha svolto solo tre ricerche di
lavoro rispondendo a concrete offerte di lavoro pubblicate sui quotidiani
regionali e meglio in data 5 agosto 2009 presso il Ristorante __________ – che
tuttavia cercava una cameriera giovane ad ore (cfr. doc. 114) - e il 20 agosto
2009 presso un ristorante nel __________ (cfr. doc. 114) e il 2 settembre 2009
presso un altro ristorante nel __________ (cfr. doc. 113). Per il resto, egli
ha svolto solo delle ricerche spontanee di lavoro presentandosi di persona
presso alcuni esercizi pubblici e facendosi rilasciare il relativo “timbro” a
comprova delle sue ricerche di lavoro (cfr. doc. 113-116). Così facendo, egli è
contravvenuto ai suoi obblighi di assicurato.
Questo
Tribunale ha, infatti, già indicato in più occasioni la necessità di compiere
ricerche mirate rispondendo agli annunci apparsi sui giornali (cfr., ad
esempio, STCA 38.2003.18 del 19 gennaio 2004 consid. 2.12; STCA 38.2006.4 del
12 giugno 2006 consid. 2.12.; STCA 38.2008.72 del 18 marzo 2009; STCA 38.2010.8
del 10 marzo 2010; STCA 38.2010.2 del 25 marzo 2010).
L’assicurato
era, peraltro, perfettamente al corrente di dovere in particolare postulare per
un impiego presso datori di lavoro attivi tutto l’anno e che cercano
concretamente nuovo personale, ad esempio con annunci sui giornali. Infatti ciò
gli era stato spiegato già in occasione del colloquio di consulenza del 22
marzo 2007. In quell’occasione, infatti, il consulente del personale aveva
verbalizzato quanto segue:
"
(…)
Spiegato le direttive sulle ricerche stagionali:
rispondere agli annunci pubblicati sui quotidiani e se non ce ne sono spedire
candidature spontanee in aziende aperte tutto l’anno; gli ultimi 3 mesi
aumentare considerevolmente le ricerche di lavoro anche in altri settori
professionali.” (Doc. 33)
Inoltre, in occasione del colloquio di consulenza
del 1° febbraio 2008, la consulente del personale ha consegnato e spiegato
all’assicurato, come risulta dal verbale del colloquio di consulenza, la
circolare “Linee guida per le ricerche stagionali completa di un modello” (cfr.
doc. 27).
Questa
Circolare ha il seguente tenore:
"
RICERCHE DI LAVORO
STAGIONALI
L’assicurato che fa valere le prestazioni
assicurative deve intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente
pretendere da lui per evitare o abbreviare la disoccupazione. In particolare, è suo compito cercare lavoro, se necessario anche fuori della
professione precedente (art. 17 cpv. 1).
Tutti gli assicurati vincolati da rapporti di
occupazione temporanea (contratti determinati/stagionali) devono cercare lavoro
durante la stagione lavorativa, al fine di potere ottenere un impiego annuale
oppure impieghi parziali per la stagione morta (invernale).
Linee
guida
Le ricerche di impiego:
1. devono essere effettuate unicamente rispondendo ad annunci che
appaiono sugli organi di informazione (datori di lavoro alla concreta
ricerca di personale attraverso giornali, riviste settoriali, servizio di
informazione presso l’URC) normalmente alla portata di qualsiasi persona.
Devono tenere conto della formazione, delle esperienze lavorative e delle
capacità professionali/personali.
È auspicabile
rispondere ad offerte anche fuori Cantone (per impieghi che offrono occupazioni
invernali).
La risposta
all’annuncio deve essere svolta secondo le modalità richiesta dal datore di
lavoro.
Considerandi
2.
devono essere comprovate unicamente sugli appositi formulari “prova
degli sforzi personali per cercare lavoro” rilasciati dal nostro Ufficio e
che riportano i dati personali. Il cercatore di impiego, candidandosi tramite
annunci, deve essere in grado di segnalare la fonte e la data di
pubblicazione; devono essere tutte documentate tramite lettera di
candidatura oppure timbro dell’azienda. Ricerche svolte tramite contatto
telefonico potranno essere accolte solo se confermate per iscritto o con il
timbro sul formulario per le ricerche di lavoro;
3.
negli ultimi 3 mesi (prima della fine
del contratto di lavoro determinato) devono essere intensificate
seguendo le indicazioni menzionate.
In assenza di
annunci di lavoro, devono essere svolte attraverso candidature spontanee, ma
potranno essere accolte solo se l’assicurato potrà dimostrare di non
aver trovato offerte di impieghi realmente esistenti sul mercato del lavoro.”
(Doc. 137)
L’amministrazione ha pure consegnato
all’assicurato un esempio del formulario “Prova degli sforzi personali
intrapresi per trovare lavoro”, compilato in modo corretto, tramite
l’indicazione della fonte dalla quale è stata tratta l’offerta di lavoro o
tramite l’apposizione del ritaglio di giornale concernente l’offerta di lavoro
alla quale l’interessato ha inviato la propria candidatura (cfr. doc. 137a).
Le
modalità con le quali svolgere le ricerche di lavoro durante l’attività
stagionale sono poi state ancora espressamente raccomandate all’interessato in
occasione dell’incontro del 9 giugno 2009, prima di ricominciare la sua
attività di cameriere per la stagione 2009.
In
quell’occasione, infatti, la consulente del personale, come risulta dal verbale
del colloquio di consulenza, ha ancora una volta spiegato all’assicurato che,
in caso di occupazione stagionale, egli è tenuto a svolgere le ricerche durante
tutti i mesi in cui lavora, rispondendo principalmente alle reali offerte di
lavoro pubblicate sui quotidiani. Ella ha infatti verbalizzato quanto segue:
"
La PCI mi consegna il contratto di lavoro dal
15.06.2009
DL Rist. __________ – __________. Il contratto è a tempo determinato
fino al 31.8.2009, il DL ha “ventilato” la possibilità che diventi un contratto
a tempo indeterminato.
Informo la PCI che comunque egli è tenuto a
continuare ad effettuare le sue ricerche di lavoro fino a quando non sarà
sicuro che il contratto è davvero annuale. Consegno quindi i formulari per
effettuare le sue ricerche di lavoro.” (Doc. 13)
Nello stesso verbale, la consulente ha inoltre
espressamente indicato quanto segue a proposito delle modalità con le quali
vanno svolte le ricerche di lavoro:
"
Attenersi scrupolosamente alle disposizioni
inerenti le ricerche di lavoro che andranno effettuate in osservanza dei posti
vacanti pubblicati sulla stampa. La PCI dovrà cercare di mantenere un minimo di
8.
ricerche mensili, che andranno aumentate nel mese di agosto fino a 12
ricerche mensili.” (Doc. 13)
L’assicurato,
poi, essendo al suo quinto termine quadro ed avendo svolto un’attività di
carattere stagionale già nel 2008, poi ripresa nel 2009, conosceva
perfettamente i suoi doveri riguardo alle modalità con le quali svolgere le
ricerche di lavoro, come espressamente indicato nel formulario “Promemoria
ricerche di lavoro”, da lui sottoscritto in data 23 ottobre 2008 (cfr. doc. 5d)
e in data 12 maggio 2009 (cfr. doc. 4b).
Da tale
formulario, difatti, risulta in particolare che:
"
(…)
Se la sua ultima attività era di carattere
stagionale (con ricorrenti periodi di disoccupazione tra una stagione e
l’altra) lei deve essere disposto a cercare e accettare impieghi duraturi. In
particolare lei deve cercare lavoro durante tutto l’anno (compreso il periodo
in cui ha un lavoro). In questi casi il suo obiettivo deve essere quello di
ricercare un nuovo lavoro che le permetta di essere occupato tutto l’anno
oppure, quale seconda scelta e quale sforzo minimo, cercare almeno un lavoro
sostitutivo per la “stagione morta” (anche fori dalla propria professione
normale). Nel periodo immediatamente precedente la fine del lavoro stagionale –
rispettivamente inizio della disoccupazione – gli sforzi per il reperimento di
un nuovo posto di lavoro dovranno essere maggiormente intensi.
Per non fare ricerche di lavoro inutili, e
prive di valore, presso datori di lavoro che non hanno posti da offrire, lei
deve in particolare candidarsi presso aziende che sono attive durante tutto
l’anno e che cercano concretamente nuovo personale (per es. segnalato tramite
annunci sul giornale, annunci di posto vacante agli Uffici regionali di
collocamento o in altro modo). (…)”
(Doc. 4b e doc. 5d, sottolineatura della
redattrice)
Inoltre e
soprattutto, il TCA evidenzia che, in passato, l’assicurato aveva già ricevuto
da parte dell’URC delle richieste di giustificazione in merito al fatto di
avere svolto delle ricerche di lavoro senza dar seguito a reali e concrete
offerte di lavoro pubblicate sui quotidiani (cfr. doc. 76).
Infatti,
in data 23 gennaio 2008, la consulente del personale dell’URC incaricata aveva
chiesto all’assicurato di giustificare le insufficienti ricerche di lavoro
compiute nel mese di dicembre 2007, rilevando che “malgrado il sollecito fatto
durante l’ultimo colloquio del 12 dicembre 2007, ha presentato 9 ricerche di dicembre che non danno riscontro agli annunci dei quotidiani e
svolte in un breve percorso di strada nel Comune di __________ e __________.
Gli sforzi intrapresi sono dunque ritenuti qualitativamente e quantitativamente
insufficienti” (cfr. doc. 76).
L’assicurato,
con scritto del 31 gennaio 2008, aveva osservato che “mi dispiace che non ho
fatto le ricerche di lavoro in modo corretto. Ma in futuro non succederà più,
mi impegnerò molto” (doc. 75).
L’amministrazione, con decisione di sanzione del 20
febbraio 2008, aveva sospeso l’interessato per 3 giorni dal diritto alle
indennità di disoccupazione, con la seguente motivazione:
"
(…)
Malgrado il sollecito fatto durante l’ultimo
colloquio del 12 dicembre 2007, ha presentato 9 ricerche di dicembre che non
danno riscontro agli annunci dei quotidiani e svolte in un breve percorso di
strada nel Comune di __________ e __________. Gli sforzi intrapresi sono dunque
ritenuti qualitativamente e quantitativamente insufficienti
La giustificazione presentata il 31 gennaio 2008
non presenta motivazioni sufficienti a sospendere la procedura di sanzione. Inoltre
il suo approccio con le ricerche non è migliorato e per questo è necessario
sottolineare l’importanza di seguire gli accordi presi al fine di raggiungere
l’obiettivo del collocamento.”
(Doc. 74, sottolineatura della redattrice)
Alla luce
anche di questa decisione di sanzione, questo Tribunale deve concludere che
l’assicurato era pienamente informato in merito alla necessità di svolgere le
ricerche di lavoro rispondendo prevalentemente a concrete offerte di lavoro
pubblicate sui quotidiani.
A tale riguardo, il TCA evidenzia che, come del
resto rilevato dall’amministrazione in sede di risposta di causa (cfr. doc.
IV), durante i mesi in cui l’assicurato ha svolto la sua attività stagionale di
cameriere sono stati pubblicati sui quotidiani ticinesi diversi annunci
concernenti offerte di lavoro nell’ambito della ristorazione (cfr. al riguardo
doc. 136). Per tale motivo, dunque, l’assicurato non può addurre a sua scusante
che non vi fossero reali offerte di lavoro alle quali rispondere ponendo la sua
candidatura.
A
proposito dell’aspetto qualitativo, l’insorgente - oltre ad avere compiuto quasi
tutte le ricerche presentandosi spontaneamente, di persona, presso potenziali
datori di lavoro, invece di rispondere preferibilmente a concrete e reali
offerte d’impiego pubblicate sui quotidiani – ha svolto tutte le ricerche di
lavoro recandosi personalmente presso il potenziale datore di lavoro.
Tale
comportamento non può essere considerato corretto.
Va
infatti rilevato che la legge impone agli assicurati non di raccogliere firme o
timbri, bensì di compiere sforzi validi per trovare un nuovo lavoro (cfr. RDAT
I-1994, pag. 206-207).
Infine è,
altresì, utile rilevare che quando si esaminano le ricerche degli assicurati
che si ripresentano per il collocamento alla conclusione della stagione
lavorativa deve comunque essere dato più peso all'aspetto qualitativo delle
medesime rispetto a quello quantitativo (cfr. RDAT II/2001 N. 92; STCA del 17
aprile 2001 nella causa M.-B., 38.00.190).
Infine,
quanto al fatto, addotto in sede ricorsuale, che l’assicurato, al momento della
reiscrizione al collocamento, fosse già in possesso di un contratto di lavoro
anche per la stagione 2010, questo Tribunale non può che sottolineare che
questa circostanza non lo esimeva comunque dal dovere di ricercare
un’occupazione per la cosiddetta “stagione morta” (cfr. consid. 2.7.).
Al
riguardo va sottolineato che l'Alta Corte ha stabilito
che non deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione
l'assicurato che, pur non compiendo un numero di ricerche di lavoro
sufficientemente valide dal profilo qualitativo e quantitativo in un
determinato periodo di controllo, riesce comunque, grazie alle stesse, a porre
termine - o a non ricorrere - alla disoccupazione (cfr. DLA 1990 pag. 132; STCA
del 13 febbraio 1997 nella causa M. C.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 32).
Secondo
la giurisprudenza federale si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché
un contratto di lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso la
volontà concordata delle parti, non bastando invece che le trattative facciano
sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr. DLA 1992
pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STFA del 3 febbraio 2004 nella causa S., C
275/03, consid. 4.2.4.; STCA del 23 maggio 1995 nella causa M.V.; C. Cattaneo,
op. cit., pag. 32).
In
particolare nella sentenza pubblicata in DLA 1992 pag. 151 seg. l'Alta Corte ha
fornito al riguardo le seguenti precisazioni:
"
Die Zusicherung einer anderen Stelle nach Art. 44
lit. b AVIV setzt für den Arbeitnehmer nicht bloss Hoffnungen und Erwartungen
erweckende Vertragsverhandlungen voraus. Vielmehr gilt eine Stelle erst dann
als zugesichert, wenn durch ausdrückliche oder stillschweigende
übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung von Arbeitgeber und Arbeitnehmer
(Art. 1 OR) ein Arbeitsvertrag im Sinne von Art. 319 ff. OR tatsächlich
zustande gekommen ist (unveröffentlichtes Urteil S. vom 12. März 1987, C 110/86). (...)"
Decisivo
è dunque il fatto che venga stipulato un contratto di lavoro, non
necessariamente nella forma scritta (cfr. al riguardo anche la STFA dell11
ottobre 2004 nella causa H., C 197/03):
"
Wie das kantonale Gericht insbesondere richtig
erwogen hat, begründete der Umstand, dass am ersten Arbeitstag noch kein
schriftlicher Arbeitsvertrag vorlag, keine Unzumutbarkeit, am Arbeitsplatz zu
verbleiben."
In concreto, il fatto di essere già in possesso del contratto
lavorativo per la stagione 2010 non ha tuttavia impedito all’assicurato di
riscriversi al collocamento nell’autunno del 2009 (cfr. doc. 1).
Egli,
quindi, perlomeno aveva l’obbligo di cercare una nuova occupazione che gli
impedisse di dover fare ricorso alla disoccupazione durante i mesi invernali.
In simili
condizioni, occorre concludere che il comportamento del ricorrente non
corrisponde a quanto richiesto dalla legge e dalla giurisprudenza federale.
Di
conseguenza le ricerche di lavoro compiute nei mesi da giugno a ottobre 2009, a prescindere dall’aspetto quantitativo, risultano insufficienti qualitativamente.
A
proposito dell’aspetto quantitativo, comunque, va sottolineato che l’insorgente
si è limitato a svolgere solo tre-quattro ricerche di lavoro per ogni mese in
cui era attivo professionalmente come cameriere, nonostante gli fosse stato
esplicitamente richiesto un minimo di 8 ricerche al mese (cfr. doc. 13).
2.9
In esito a
tutto quanto precede, a mente di questo Tribunale, il ricorrente, nell’arco di
tempo da giugno a ottobre 2009, ha violato l'obbligo di ridurre il danno che la
legge gli impone (cfr. consid. 2.3.).
Pertanto
l’assicurato deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione
sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, come del resto deciso dall’URC di __________.
Per
quanto riguarda la commisurazione della sanzione, va preliminarmente osservato
che il 27 agosto 2001 l'Ufficio cantonale del lavoro ha emanato una circolare
interna no 114a, la quale è stata esaminata da questa Corte nell'ambito di una
vertenza analoga alla presente (cfr. STCA del 5 febbraio 2002 nella causa S.,
inc. 38. 2001.201).
Essa
indica che:
"
(…)
1.
Periodo di tempo
da esaminare
L'esame delle ricerche di
lavoro è esteso a tutti gli sforzi intrapresi prima dell'iscrizione in
disoccupazione e durante tutto il periodo durante il quale il disoccupato ha
lavorato (l'esame non va limitato agli ultimi 3 mesi).
(…)
3.
Durata della sospensione
La durata della sospensione avviene in considerazione della colpa
dell'assicurato, operando una valutazione complessiva degli sforzi svolti
durante i 3 mesi immediatamente precedenti la disoccupazione e durante tutta la
durata dell'impiego stagionale. Per garantire omogeneità d'applicazione e
offrire una base di valutazione comune i giorni di sospensione dovranno essere
determinati tenendo conto di quanto segue:
3‑4 giorni per ogni mese di ricerche insufficienti o
inesistenti durante i tre mesi prima della disoccupazione, aumentati di 1‑2
giorni per ogni mese nel resto dell'anno con sforzi insufficienti o
inesistenti, senza superare in ogni caso il massimo di 18 giorni."
(Doc. 10, inc. 38.2001.201)
Nell'ambito della vertenza
sopra menzionata, il TCA ha ritenuto tale direttiva conforme a quanto previsto
dalla giurisprudenza cantonale in merito ai lavoratori stagionali (cfr. consid.
2.5
; STCA del 5 febbraio 2002 nella causa S., inc. 38.2001.201).
La
Circolare 114a non indica in modo preciso quando, relativamente agli ultimi tre
mesi di attività lavorativa, infliggere 3 o 4 giorni per mese e, per quanto
riguarda i mesi precedenti gli ultimi tre prima della disoccupazione, quando
irrogare 1 o 2 giorni.
Il TCA ha
ritenuto, in analogia con quanto enunciato dalla "Circulaire relative à
l'indemnité de chômage" emanata dal SECO in vigore dal 1° gennaio 2002
(p.to D68) - corrispondente alla "Circulaire relative à l'indemnité de
chômage" del SECO, in vigore dal 1° gennaio 2003 (p.to D68; cfr. consid.
2.5
) - la quale prevede per il periodo di disdetta sanzioni più severe per
mancate ricerche che per insufficienti ricerche, che per i tre mesi antecedenti
l'annuncio in disoccupazione si debbano applicare 3 giorni per insufficienti
ricerche e 4 giorni per mancate ricerche.
Il
medesimo ragionamento vale per i giorni di sanzione da irrogare nei mesi
precedenti gli ultimi tre di attività, per cui 2 giorni vanno applicati per
mancate ricerche e 1 giorno è da infliggere per insufficienti ricerche (cfr.
STCA del 30 settembre 2002 nella causa R., 38.2001.262, consid. 2.10).
Per
quanto attiene all'entità della penalità, l’URC ha inflitto all’assicurato dodici
giorni di sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione (1 giorno per
insufficienti ricerche nel mese di giugno 2009; 1 giorno per insufficienti
ricerche nel mese di luglio 2009; 3 giorni insufficienti ricerche nel mese di
agosto 2009; 3 giorni per insufficienti ricerche nel mese di settembre 2009; 4
giorni per mancate ricerche nel mese di ottobre 2009, cfr. doc. A).
Normalmente,
in base alle direttive in vigore, l'amministrazione infligge, nei tre mesi
antecedenti l'annuncio in disoccupazione, 3 giorni di sanzione per
insufficienti ricerche e 4 giorni di sanzione per mancate ricerche, mentre nei
mesi precedenti gli ultimi tre di attività, applica 2 giorni di sanzione per
mancate ricerche e 1 giorno di sanzione per insufficienti ricerche.
Nel
caso in esame l'URC ha inflitto all’insorgente 12 giorni di
sospensione dal diritto alle indennità.
L'entità
di questa sanzione, che corrisponde a un'applicazione corretta della prassi
appena illustrata, è da ritenere conforme al principio della proporzionalità
(cfr. consid. 2.5.).
La
decisione su opposizione del 18 gennaio 2010 contestata deve, conseguentemente,
essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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