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Decisione

38.2010.9

Corretta la sanzione di 12giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inflitta ad un assicurato a causa di insufficienti ricerche di lavoro durante il periodo in cui ha svolto u

20 aprile 2010Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation

de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e

Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).

2.4. La

giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato

anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro

prima di essere disoccupato (cfr., ad esempio, STFA del 3 luglio 2006 nella

causa S., C 138/05).

L'assicurato deve così, ad

esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal

momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova

occupazione (cfr. STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N., C 305/01; DLA 1966

N° 11 e N° 21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987 pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella

causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti

degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza".

Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi

pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

Inoltre

gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere

sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che

precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,

n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,

op. cit., pag. 17).

Per

stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare

un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la

qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76

consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C

49/00).

Per quel

che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un

numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

La

giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e

non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo

vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr. per

tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86).

Il TFA, pur confermando

tale principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87; STFA del 3 luglio 2003

nella causa AWA c/ E., C 286/02), ha precisato che occorre valutare nel singolo

caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato,

sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici

ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA del 12 luglio 2005 nella

causa S., C 106/04, consid. 2.1.; STFA del 29 settembre 2005 nella causa H. C

199/05; STFA del 6 marzo 2006 nella causa Service cantonal de l’emploi du

Canton Vaud c/ B., C 6/05, consid. 3.2.).

Sulle modalità con le

quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che

secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il

suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio

competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26

cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C

280/01; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).

La legge non prevede

nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire

effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi

datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla

fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio

competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del

29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

Concretamente ciò

significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare

all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore

di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile

l'avvenuta ricerca.

In caso di ricerca

personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei

datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è

necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo

"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra

forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del

28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).

Inoltre

deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si

è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella

causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

L'assicurato potrà

servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dal SECO (dal 1° luglio

1999 il Segretariato di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale

dello sviluppo economico e del lavoro).

In caso di rifiuto del

datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà

comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al

servizio competente tale rifiuto.

Infine, in caso di ricerca

telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,

confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto

(cfr. DLA 1988 p. 95).

In una

sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000

pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno

l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI

la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e

ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di

cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto

all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave

(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua durata è

determinata secondo la gravità della colpa

(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della

proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv.

2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità

entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della

sospensione è prolungata in modo adeguato.

Per quel

che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione

fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una

sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i

parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali

aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45

cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del

SECO in vigore dal 1° gennaio 2003, D68 punto 1 come pure Circulaire relative à

l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto

1; Lista delle sospensioni URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro -

aggiornate dal SECO al 25.01.1999).

Queste

direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni

compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della

giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona

2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi

vengono regolarmente confermate dal TCA.

Anche il TFA ha approvato

il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile

2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA

C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01

del 6 agosto 2002).

2.6. Nella

presente evenienza, dalla documentazione agli atti si evince che l’assicurato,

che è al suo 5° termine quadro, svolge da diverse stagioni un’occupazione di

carattere stagionale, facendo capo nei mesi di inattività alle prestazioni

dell’assicurazione contro la disoccupazione.

In

effetti, per quanto concerne le due ultime stagioni, l’insorgente è stato

iscritto al collocamento dall’autunno 2008 al marzo 2009 e dall’autunno 2009 al

marzo 2010 (cfr. doc. 1-6).

Dal 20

marzo 2008 al 31 ottobre 2008 ha lavorato, in virtù di un contratto di durata

determinata, presso l’albergo __________ di __________ quale cameriere (cfr.

doc. 46).

In

seguito, l’assicurato ha reperito, a partire dal 1° aprile 2009, un nuovo

impiego, a tempo indeterminato, come cameriere, presso il Ristorante __________

di __________ (cfr. doc. 44). Tale occupazione è tuttavia stata disdetta dal

datore di lavoro in data 6 maggio 2009, con effetto a partire dall’11 maggio

2009 (cfr. doc. 45).

L’interessato

è poi stato nuovamente attivo, sempre in virtù di un contratto di durata

determinata, presso il Ristorante __________ di __________, dal 16 giugno 2009

al 22 ottobre 2009, quale cameriere (cfr. doc. 41, 42).

Al

termine dell’attività stagionale, il ricorrente si è iscritto ancora una volta

in disoccupazione, a partire dal 16 ottobre 2009 (cfr. doc. 1).

L’assicurato

è in possesso di un contratto di lavoro presso il precedente datore di lavoro,

sempre a tempo determinato, anche per la stagione 2010, dal 26 marzo 2010 al 15

ottobre 2010 (doc. 40).

Al

momento del riannuncio al collocamento in data 16 ottobre 2009 (cfr. doc. 1),

l’assicurato non ha provveduto a consegnare all’amministrazione le ricerche di

lavoro svolte prima di riannunciarsi al collocamento. All’assicurato sono state

quindi concesse 24 ore per provvedere a consegnarle. Egli non ha dato seguito a

quanto richiestogli.

Al primo

colloquio di consulenza del 29 ottobre 2009, la consulente del personale gli ha

nuovamente richiesto di consegnare le ricerche di lavoro effettuate prima della

disoccupazione (cfr. doc. 12). A tale riguardo, infatti, nel verbale del

colloquio di consulenza del 29 ottobre 2009, la consulente ha indicato quanto

segue:

"

La PCI si iscrive al termine della stagione

presso il Rist. __________ – __________.

La PCI non ha consegnato all’iscrizione le ric.

di lavoro effettuate durante il periodo estivo, gli è stato detto che avrebbe

dovuto provvedere entro 24 ore altrimenti non sarebbero state accettate.

La PCI doveva lavorare e quindi non ha provveduto

come richiesto dallo sportello da __________ che lo ha accolto.

Pensando in seguito che non poteva più

consegnarle poiché sarebbero state rifiutate, anche oggi la PCI non le ha

portate.

Gli ho quindi chiesto di provvedere con

sollecitudine e di consegnarle entro le ore 12.00.” (Doc. 12)

L’assicurato

non ha ossequiato nemmeno quest’ultimo termine impartitogli, ma ha consegnato

le sue ricerche di lavoro solo in data 30 ottobre 2009 (cfr. doc. 73).

La

consulente del personale, ritenendo insufficienti gli sforzi intrapresi nei

mesi da giugno a settembre 2009, il 4 novembre 2009 gli ha trasmesso una

“Richiesta di giustificazione” con cui ha richiesto di motivare, entro il 14

novembre 2009, il fatto di non avere compiuto sufficienti ricerche di lavoro,

dal profilo qualitativo e quantitativo, durante tutto il periodo in cui è stato

occupato in un’attività stagionale prima di nuovamente annunciarsi al

collocamento.

La

collocatrice ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità

cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando

espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la

sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per

ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 73).

L’assicurato

non ha dato seguito a tale scritto dell’amministrazione.

Dal profilo procedurale

l’amministrazione, inviando la richiesta di giustificazione del 4 novembre 2009, ha, dunque,

ossequiato il diritto di essere sentito del ricorrente garantito dall’art. 29

cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA.

L’URC, in

mancanza di valide giustificazioni da parte dell’assicurato, con decisione

formale del 16 novembre 2009, l’ha sospeso dal diritto alle indennità di

disoccupazione per dodici giorni (cfr. doc. 72; consid. 1.1.).

Tale

provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 18 gennaio

2010 (cfr. doc. A; consid. 1.1.).

2.7. Per

quanto attiene agli assicurati che entrano in disoccupazione al termine di

un'attività stagionale (per es. nell'edilizia o nella ristorazione), va

osservato che, per un certo periodo, l'UCL (ora Sezione del lavoro) ha

applicato anche a costoro la giurisprudenza relativa ad assicurati che si

annunciano in disoccupazione e dichiarano la loro disponibilità ad essere

collocati solamente durante qualche mese, prima di assolvere il servizio

militare o effettuare un soggiorno di perfezionamento all'estero o

intraprendere un'altra formazione o lasciare definitivamente il nostro paese.

Il TFA considera queste

persone inidonee al collocamento (e quindi rifiuta loro il diritto

all'indennità di disoccupazione), poiché, se si prescinde dal campo delle

attività per le quali non sono richieste una formazione o un'esperienza

professionale, bisogna ammettere che un datore di lavoro è poco incline,

generalmente, a prendere in considerazione un'offerta di servizio di durata

limitata, mentre cerca di attribuire un posto di lavoro duraturo (cfr. STF 8C_

459/2007 dell’11 giugno 2008; DLA 2000 pag. 152; DLA 1995 pag. 57; DTF 123 V

218; DTF 120 V 288; DLA 1991 pag. 24; DLA 1990 pag. 25; DLA 1988 pag. 23; DLA

1992 pag. 124; DLA 1992 pag. 127; DTF 110 V 209; Prassi AD 98/1 fogli 7.1-7.3;

J.L. Plattet, "L'assurance-chômage au quotidien", pag. 56-58; B.

Despland, "Votre sécurité sociale, pag. 155-156; DTF del 2 maggio 1997

nella causa P.F.; D. Cattaneo, Alcuni compiti …, pag.

19 segg.).

In una sentenza del 18

novembre 1998 nella causa F.B., il TCA ha stabilito che la giurisprudenza

appena menzionata non deve essere applicata agli assicurati che terminano

un'attività stagionale e che hanno un impiego per la stagione seguente. In

questo caso, l'idoneità al collocamento non deve più essere esaminata (cfr. DLA

2000 pag. 152; DTF 110 V 207; DTF 120 V 390-391; DTF 123 V 217-218; DTF 111 V

38; D. Cattaneo, Alcuni compiti …, pag. 24).

Tuttavia, alla luce della

giurisprudenza federale citata, questo Tribunale ha deciso che proprio nel caso

di assicurati che controllano la disoccupazione tra una stagione e l’altra o

durante le vacanze scolastiche, e quindi si annunciano in disoccupazione

soltanto alcuni mesi ogni anno, le esigenze relative alla ricerca costante di

un impiego duraturo devono essere molto severe, al fine di evitare che venga

decretata la loro inidoneità al collocamento dal profilo soggettivo. In

particolare questi assicurati devono svolgere tali ricerche durante tutto il

periodo in cui lavorano e devono ricercare un'occupazione annuale - o almeno

un'occupazione, di breve durata, per la "stagione morta" fuori dalla

propria professione e in un'attività realmente esistente sul mercato del

lavoro. Essi sono pure tenuti ad accettare un impiego annuale duraturo

ufficialmente assegnato (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA del 17 aprile 2001 nella

causa M.-B., 38.2000.190; STCA del 16 marzo 2000 nella causa P.B.; STCA del 21

settembre 1999 nella causa A.T. contro URC di Biasca, STCA del 21 aprile 1999

nelle cause T.B. de S.P. contro UCL e N.Q contro UCL; DTF 120 V 385; D.

Cattaneo, Alcuni compiti …, pag. 21; 24-25).

Il TCA ha

pure stabilito che l'amministrazione, per valutare se sono stati compiuti

sufficienti sforzi per reperire un impiego e decidere un'eventuale sanzione,

deve riferirsi a tutto il periodo in cui viene esercitata un'attività lucrativa

e non solo agli ultimi mesi di lavoro (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA del

17 agosto 2001 nella causa M., 38.2001.15; STCA del 17 aprile 2001 nella causa

M.-B., 38.2000.190).

Al riguardo è utile

segnalare che l’Alta Corte, in una sentenza C 22/07 del 21 agosto 2007, ha dichiarato inidoneo al collocamento per i mesi interstagionali invernali un assicurato che

dopo 17 anni presso una ditta con contratto di durata indeterminata è stato

licenziato e riassunto dalla stessa azienda con contratto di durata determinata.

Contestualmente il TF ha

rilevato che:

"

(…) der Wille, eine

unbefristete Stelle anzutreten, hat nicht wegen fehlender

Arbeitslosenentschädigung zu erfolgen, sondern weil die Unterbrüche in der

Erwerbstätigkeit vermieden werden wollen. Doch bereits die Arbeitsbemühungen in

der hier interessierenden Zeit machen deutlich, dass eine Festanstellung nicht

angestrebt wurde. Im Gegenteil suchte der Versicherte ausschliesslich im

Baugewerbe, wo er davon ausgehen konnte, dass in den Wintermonaten nicht mit

einer Anstellung zu rechnen war (vgl. Urteil C 216/06 vom 8. März 2007). Indem

er seine Arbeitsbemühungen nicht auf andere Branchen ausweitete, hat er nicht

alle Vorkehrungen getroffen, um im Sinne der Schadenminderungspflicht die

Arbeitslosigkeit zu vermeiden, sondern nahm seine kurzen Verdienstausfälle in

Kauf. Diese sind aber nicht Jahr für Jahr von der Arbeitslosenversicherung zu

tragen.“

2.8. In concreto, come visto sopra, l’assicurato, nel periodo dal 15

giugno 2009 al 22 ottobre 2009, ha lavorato presso il Ristorante __________ di __________

in qualità di cameriere (cfr. doc. 41, 42).

Dalle

carte processuali emerge che l’insorgente, nei mesi in cui ha lavorato quale cameriere,

ha compiuto le seguenti ricerche di impiego: 3 ricerche nel mese di giugno

2009; 4 ricerche nel mese di luglio 2009; 2 ricerche nel mese di agosto 2009; 3

ricerche nel mese di settembre 2009 (cfr. doc. 113-116). Le ricerche del mese

di ottobre 2009 non sono state prese in considerazione in quanto consegnate

dall’interessato tardivamente, il 12 gennaio 2010 (cfr. doc. 112 e doc. A).

La

maggior parte di queste ricerche di lavoro sono state svolte dall’assicurato

spontaneamente e non rispondendo a offerte di lavoro pubblicate su quotidiani, presentandosi

di persona presso diversi bar e ristoranti e comprovando i suoi sforzi tramite

l’apposizione del timbro sul formulario “Prova degli sforzi personali

intrapresi per trovare lavoro” da parte del potenziale datore di lavoro.

Nel caso

in esame, l’amministrazione ha considerato insufficienti dal profilo

quantitativo e qualitativo tutte le ricerche di lavoro compiute dall’assicurato

nel periodo in cui era impegnato nella sua attività stagionale di cameriere a

tempo determinato (cfr. doc. 72, 73, A).

Chiamato

a pronunciarsi in merito alle ricerche del periodo giugno-ottobre 2009, il TCA,

attentamente esaminata la documentazione agli atti, ritiene che,

effettivamente, le modalità secondo le quali il ricorrente ha ricercato una

nuova occupazione dal mese di giugno al mese di ottobre 2009 non sono esenti da

critica.

Innanzitutto,

il TCA sottolinea che l’assicurato, durante tutto il periodo in cui ha svolto

la sua attività stagionale e soprattutto negli ultimi tre mesi di attività

(agosto, settembre e ottobre 2009) - lasso di tempo in cui un assicurato è

tenuto a incrementare i propri sforzi finalizzati al reperimento di

un’occupazione duratura annuale o perlomeno di un’occupazione di breve durata

per la “stagione morta” (cfr. consid. 2.7.) – ha svolto solo tre ricerche di

lavoro rispondendo a concrete offerte di lavoro pubblicate sui quotidiani

regionali e meglio in data 5 agosto 2009 presso il Ristorante __________ – che

tuttavia cercava una cameriera giovane ad ore (cfr. doc. 114) - e il 20 agosto

2009 presso un ristorante nel __________ (cfr. doc. 114) e il 2 settembre 2009

presso un altro ristorante nel __________ (cfr. doc. 113). Per il resto, egli

ha svolto solo delle ricerche spontanee di lavoro presentandosi di persona

presso alcuni esercizi pubblici e facendosi rilasciare il relativo “timbro” a

comprova delle sue ricerche di lavoro (cfr. doc. 113-116). Così facendo, egli è

contravvenuto ai suoi obblighi di assicurato.

Questo

Tribunale ha, infatti, già indicato in più occasioni la necessità di compiere

ricerche mirate rispondendo agli annunci apparsi sui giornali (cfr., ad

esempio, STCA 38.2003.18 del 19 gennaio 2004 consid. 2.12; STCA 38.2006.4 del

12 giugno 2006 consid. 2.12.; STCA 38.2008.72 del 18 marzo 2009; STCA 38.2010.8

del 10 marzo 2010; STCA 38.2010.2 del 25 marzo 2010).

L’assicurato

era, peraltro, perfettamente al corrente di dovere in particolare postulare per

un impiego presso datori di lavoro attivi tutto l’anno e che cercano

concretamente nuovo personale, ad esempio con annunci sui giornali. Infatti ciò

gli era stato spiegato già in occasione del colloquio di consulenza del 22

marzo 2007. In quell’occasione, infatti, il consulente del personale aveva

verbalizzato quanto segue:

"

(…)

Spiegato le direttive sulle ricerche stagionali:

rispondere agli annunci pubblicati sui quotidiani e se non ce ne sono spedire

candidature spontanee in aziende aperte tutto l’anno; gli ultimi 3 mesi

aumentare considerevolmente le ricerche di lavoro anche in altri settori

professionali.” (Doc. 33)

Inoltre, in occasione del colloquio di consulenza

del 1° febbraio 2008, la consulente del personale ha consegnato e spiegato

all’assicurato, come risulta dal verbale del colloquio di consulenza, la

circolare “Linee guida per le ricerche stagionali completa di un modello” (cfr.

doc. 27).

Questa

Circolare ha il seguente tenore:

"

RICERCHE DI LAVORO

STAGIONALI

L’assicurato che fa valere le prestazioni

assicurative deve intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente

pretendere da lui per evitare o abbreviare la disoccupazione. In particolare, è suo compito cercare lavoro, se necessario anche fuori della

professione precedente (art. 17 cpv. 1).

Tutti gli assicurati vincolati da rapporti di

occupazione temporanea (contratti determinati/stagionali) devono cercare lavoro

durante la stagione lavorativa, al fine di potere ottenere un impiego annuale

oppure impieghi parziali per la stagione morta (invernale).

Linee

guida

Le ricerche di impiego:

1. devono essere effettuate unicamente rispondendo ad annunci che

appaiono sugli organi di informazione (datori di lavoro alla concreta

ricerca di personale attraverso giornali, riviste settoriali, servizio di

informazione presso l’URC) normalmente alla portata di qualsiasi persona.

Devono tenere conto della formazione, delle esperienze lavorative e delle

capacità professionali/personali.

È auspicabile

rispondere ad offerte anche fuori Cantone (per impieghi che offrono occupazioni

invernali).

La risposta

all’annuncio deve essere svolta secondo le modalità richiesta dal datore di

lavoro.

Considerandi

2.

devono essere comprovate unicamente sugli appositi formulari “prova

degli sforzi personali per cercare lavoro” rilasciati dal nostro Ufficio e

che riportano i dati personali. Il cercatore di impiego, candidandosi tramite

annunci, deve essere in grado di segnalare la fonte e la data di

pubblicazione; devono essere tutte documentate tramite lettera di

candidatura oppure timbro dell’azienda. Ricerche svolte tramite contatto

telefonico potranno essere accolte solo se confermate per iscritto o con il

timbro sul formulario per le ricerche di lavoro;

3.

negli ultimi 3 mesi (prima della fine

del contratto di lavoro determinato) devono essere intensificate

seguendo le indicazioni menzionate.

In assenza di

annunci di lavoro, devono essere svolte attraverso candidature spontanee, ma

potranno essere accolte solo se l’assicurato potrà dimostrare di non

aver trovato offerte di impieghi realmente esistenti sul mercato del lavoro.”

(Doc. 137)

L’amministrazione ha pure consegnato

all’assicurato un esempio del formulario “Prova degli sforzi personali

intrapresi per trovare lavoro”, compilato in modo corretto, tramite

l’indicazione della fonte dalla quale è stata tratta l’offerta di lavoro o

tramite l’apposizione del ritaglio di giornale concernente l’offerta di lavoro

alla quale l’interessato ha inviato la propria candidatura (cfr. doc. 137a).

Le

modalità con le quali svolgere le ricerche di lavoro durante l’attività

stagionale sono poi state ancora espressamente raccomandate all’interessato in

occasione dell’incontro del 9 giugno 2009, prima di ricominciare la sua

attività di cameriere per la stagione 2009.

In

quell’occasione, infatti, la consulente del personale, come risulta dal verbale

del colloquio di consulenza, ha ancora una volta spiegato all’assicurato che,

in caso di occupazione stagionale, egli è tenuto a svolgere le ricerche durante

tutti i mesi in cui lavora, rispondendo principalmente alle reali offerte di

lavoro pubblicate sui quotidiani. Ella ha infatti verbalizzato quanto segue:

"

La PCI mi consegna il contratto di lavoro dal

15.06.2009

DL Rist. __________ – __________. Il contratto è a tempo determinato

fino al 31.8.2009, il DL ha “ventilato” la possibilità che diventi un contratto

a tempo indeterminato.

Informo la PCI che comunque egli è tenuto a

continuare ad effettuare le sue ricerche di lavoro fino a quando non sarà

sicuro che il contratto è davvero annuale. Consegno quindi i formulari per

effettuare le sue ricerche di lavoro.” (Doc. 13)

Nello stesso verbale, la consulente ha inoltre

espressamente indicato quanto segue a proposito delle modalità con le quali

vanno svolte le ricerche di lavoro:

"

Attenersi scrupolosamente alle disposizioni

inerenti le ricerche di lavoro che andranno effettuate in osservanza dei posti

vacanti pubblicati sulla stampa. La PCI dovrà cercare di mantenere un minimo di

8.

ricerche mensili, che andranno aumentate nel mese di agosto fino a 12

ricerche mensili.” (Doc. 13)

L’assicurato,

poi, essendo al suo quinto termine quadro ed avendo svolto un’attività di

carattere stagionale già nel 2008, poi ripresa nel 2009, conosceva

perfettamente i suoi doveri riguardo alle modalità con le quali svolgere le

ricerche di lavoro, come espressamente indicato nel formulario “Promemoria

ricerche di lavoro”, da lui sottoscritto in data 23 ottobre 2008 (cfr. doc. 5d)

e in data 12 maggio 2009 (cfr. doc. 4b).

Da tale

formulario, difatti, risulta in particolare che:

"

(…)

Se la sua ultima attività era di carattere

stagionale (con ricorrenti periodi di disoccupazione tra una stagione e

l’altra) lei deve essere disposto a cercare e accettare impieghi duraturi. In

particolare lei deve cercare lavoro durante tutto l’anno (compreso il periodo

in cui ha un lavoro). In questi casi il suo obiettivo deve essere quello di

ricercare un nuovo lavoro che le permetta di essere occupato tutto l’anno

oppure, quale seconda scelta e quale sforzo minimo, cercare almeno un lavoro

sostitutivo per la “stagione morta” (anche fori dalla propria professione

normale). Nel periodo immediatamente precedente la fine del lavoro stagionale –

rispettivamente inizio della disoccupazione – gli sforzi per il reperimento di

un nuovo posto di lavoro dovranno essere maggiormente intensi.

Per non fare ricerche di lavoro inutili, e

prive di valore, presso datori di lavoro che non hanno posti da offrire, lei

deve in particolare candidarsi presso aziende che sono attive durante tutto

l’anno e che cercano concretamente nuovo personale (per es. segnalato tramite

annunci sul giornale, annunci di posto vacante agli Uffici regionali di

collocamento o in altro modo). (…)”

(Doc. 4b e doc. 5d, sottolineatura della

redattrice)

Inoltre e

soprattutto, il TCA evidenzia che, in passato, l’assicurato aveva già ricevuto

da parte dell’URC delle richieste di giustificazione in merito al fatto di

avere svolto delle ricerche di lavoro senza dar seguito a reali e concrete

offerte di lavoro pubblicate sui quotidiani (cfr. doc. 76).

Infatti,

in data 23 gennaio 2008, la consulente del personale dell’URC incaricata aveva

chiesto all’assicurato di giustificare le insufficienti ricerche di lavoro

compiute nel mese di dicembre 2007, rilevando che “malgrado il sollecito fatto

durante l’ultimo colloquio del 12 dicembre 2007, ha presentato 9 ricerche di dicembre che non danno riscontro agli annunci dei quotidiani e

svolte in un breve percorso di strada nel Comune di __________ e __________.

Gli sforzi intrapresi sono dunque ritenuti qualitativamente e quantitativamente

insufficienti” (cfr. doc. 76).

L’assicurato,

con scritto del 31 gennaio 2008, aveva osservato che “mi dispiace che non ho

fatto le ricerche di lavoro in modo corretto. Ma in futuro non succederà più,

mi impegnerò molto” (doc. 75).

L’amministrazione, con decisione di sanzione del 20

febbraio 2008, aveva sospeso l’interessato per 3 giorni dal diritto alle

indennità di disoccupazione, con la seguente motivazione:

"

(…)

Malgrado il sollecito fatto durante l’ultimo

colloquio del 12 dicembre 2007, ha presentato 9 ricerche di dicembre che non

danno riscontro agli annunci dei quotidiani e svolte in un breve percorso di

strada nel Comune di __________ e __________. Gli sforzi intrapresi sono dunque

ritenuti qualitativamente e quantitativamente insufficienti

La giustificazione presentata il 31 gennaio 2008

non presenta motivazioni sufficienti a sospendere la procedura di sanzione. Inoltre

il suo approccio con le ricerche non è migliorato e per questo è necessario

sottolineare l’importanza di seguire gli accordi presi al fine di raggiungere

l’obiettivo del collocamento.”

(Doc. 74, sottolineatura della redattrice)

Alla luce

anche di questa decisione di sanzione, questo Tribunale deve concludere che

l’assicurato era pienamente informato in merito alla necessità di svolgere le

ricerche di lavoro rispondendo prevalentemente a concrete offerte di lavoro

pubblicate sui quotidiani.

A tale riguardo, il TCA evidenzia che, come del

resto rilevato dall’amministrazione in sede di risposta di causa (cfr. doc.

IV), durante i mesi in cui l’assicurato ha svolto la sua attività stagionale di

cameriere sono stati pubblicati sui quotidiani ticinesi diversi annunci

concernenti offerte di lavoro nell’ambito della ristorazione (cfr. al riguardo

doc. 136). Per tale motivo, dunque, l’assicurato non può addurre a sua scusante

che non vi fossero reali offerte di lavoro alle quali rispondere ponendo la sua

candidatura.

A

proposito dell’aspetto qualitativo, l’insorgente - oltre ad avere compiuto quasi

tutte le ricerche presentandosi spontaneamente, di persona, presso potenziali

datori di lavoro, invece di rispondere preferibilmente a concrete e reali

offerte d’impiego pubblicate sui quotidiani – ha svolto tutte le ricerche di

lavoro recandosi personalmente presso il potenziale datore di lavoro.

Tale

comportamento non può essere considerato corretto.

Va

infatti rilevato che la legge impone agli assicurati non di raccogliere firme o

timbri, bensì di compiere sforzi validi per trovare un nuovo lavoro (cfr. RDAT

I-1994, pag. 206-207).

Infine è,

altresì, utile rilevare che quando si esaminano le ricerche degli assicurati

che si ripresentano per il collocamento alla conclusione della stagione

lavorativa deve comunque essere dato più peso all'aspetto qualitativo delle

medesime rispetto a quello quantitativo (cfr. RDAT II/2001 N. 92; STCA del 17

aprile 2001 nella causa M.-B., 38.00.190).

Infine,

quanto al fatto, addotto in sede ricorsuale, che l’assicurato, al momento della

reiscrizione al collocamento, fosse già in possesso di un contratto di lavoro

anche per la stagione 2010, questo Tribunale non può che sottolineare che

questa circostanza non lo esimeva comunque dal dovere di ricercare

un’occupazione per la cosiddetta “stagione morta” (cfr. consid. 2.7.).

Al

riguardo va sottolineato che l'Alta Corte ha stabilito

che non deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione

l'assicurato che, pur non compiendo un numero di ricerche di lavoro

sufficientemente valide dal profilo qualitativo e quantitativo in un

determinato periodo di controllo, riesce comunque, grazie alle stesse, a porre

termine - o a non ricorrere - alla disoccupazione (cfr. DLA 1990 pag. 132; STCA

del 13 febbraio 1997 nella causa M. C.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 32).

Secondo

la giurisprudenza federale si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché

un contratto di lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso la

volontà concordata delle parti, non bastando invece che le trattative facciano

sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr. DLA 1992

pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STFA del 3 febbraio 2004 nella causa S., C

275/03, consid. 4.2.4.; STCA del 23 maggio 1995 nella causa M.V.; C. Cattaneo,

op. cit., pag. 32).

In

particolare nella sentenza pubblicata in DLA 1992 pag. 151 seg. l'Alta Corte ha

fornito al riguardo le seguenti precisazioni:

"

Die Zusicherung einer anderen Stelle nach Art. 44

lit. b AVIV setzt für den Arbeitnehmer nicht bloss Hoffnungen und Erwartungen

erweckende Vertragsverhandlungen voraus. Vielmehr gilt eine Stelle erst dann

als zugesichert, wenn durch ausdrückliche oder stillschweigende

übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung von Arbeitgeber und Arbeitnehmer

(Art. 1 OR) ein Arbeitsvertrag im Sinne von Art. 319 ff. OR tatsächlich

zustande gekommen ist (unveröffentlichtes Urteil S. vom 12. März 1987, C 110/86). (...)"

Decisivo

è dunque il fatto che venga stipulato un contratto di lavoro, non

necessariamente nella forma scritta (cfr. al riguardo anche la STFA dell11

ottobre 2004 nella causa H., C 197/03):

"

Wie das kantonale Gericht insbesondere richtig

erwogen hat, begründete der Umstand, dass am ersten Arbeitstag noch kein

schriftlicher Arbeitsvertrag vorlag, keine Unzumutbarkeit, am Arbeitsplatz zu

verbleiben."

In concreto, il fatto di essere già in possesso del contratto

lavorativo per la stagione 2010 non ha tuttavia impedito all’assicurato di

riscriversi al collocamento nell’autunno del 2009 (cfr. doc. 1).

Egli,

quindi, perlomeno aveva l’obbligo di cercare una nuova occupazione che gli

impedisse di dover fare ricorso alla disoccupazione durante i mesi invernali.

In simili

condizioni, occorre concludere che il comportamento del ricorrente non

corrisponde a quanto richiesto dalla legge e dalla giurisprudenza federale.

Di

conseguenza le ricerche di lavoro compiute nei mesi da giugno a ottobre 2009, a prescindere dall’aspetto quantitativo, risultano insufficienti qualitativamente.

A

proposito dell’aspetto quantitativo, comunque, va sottolineato che l’insorgente

si è limitato a svolgere solo tre-quattro ricerche di lavoro per ogni mese in

cui era attivo professionalmente come cameriere, nonostante gli fosse stato

esplicitamente richiesto un minimo di 8 ricerche al mese (cfr. doc. 13).

2.9

In esito a

tutto quanto precede, a mente di questo Tribunale, il ricorrente, nell’arco di

tempo da giugno a ottobre 2009, ha violato l'obbligo di ridurre il danno che la

legge gli impone (cfr. consid. 2.3.).

Pertanto

l’assicurato deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione

sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, come del resto deciso dall’URC di __________.

Per

quanto riguarda la commisurazione della sanzione, va preliminarmente osservato

che il 27 agosto 2001 l'Ufficio cantonale del lavoro ha emanato una circolare

interna no 114a, la quale è stata esaminata da questa Corte nell'ambito di una

vertenza analoga alla presente (cfr. STCA del 5 febbraio 2002 nella causa S.,

inc. 38. 2001.201).

Essa

indica che:

"

(…)

1.

Periodo di tempo

da esaminare

L'esame delle ricerche di

lavoro è esteso a tutti gli sforzi intrapresi prima dell'iscrizione in

disoccupazione e durante tutto il periodo durante il quale il disoccupato ha

lavorato (l'esame non va limitato agli ultimi 3 mesi).

(…)

3.

Durata della sospensione

La durata della sospensione avviene in considerazione della colpa

dell'assicurato, operando una valutazione complessiva degli sforzi svolti

durante i 3 mesi immediatamente precedenti la disoccupazione e durante tutta la

durata dell'impiego stagionale. Per garantire omogeneità d'applicazione e

offrire una base di valutazione comune i giorni di sospensione dovranno essere

determinati tenendo conto di quanto segue:

3‑4 giorni per ogni mese di ricerche insufficienti o

inesistenti durante i tre mesi prima della disoccupazione, aumentati di 1‑2

giorni per ogni mese nel resto dell'anno con sforzi insufficienti o

inesistenti, senza superare in ogni caso il massimo di 18 giorni."

(Doc. 10, inc. 38.2001.201)

Nell'ambito della vertenza

sopra menzionata, il TCA ha ritenuto tale direttiva conforme a quanto previsto

dalla giurisprudenza cantonale in merito ai lavoratori stagionali (cfr. consid.

2.5

; STCA del 5 febbraio 2002 nella causa S., inc. 38.2001.201).

La

Circolare 114a non indica in modo preciso quando, relativamente agli ultimi tre

mesi di attività lavorativa, infliggere 3 o 4 giorni per mese e, per quanto

riguarda i mesi precedenti gli ultimi tre prima della disoccupazione, quando

irrogare 1 o 2 giorni.

Il TCA ha

ritenuto, in analogia con quanto enunciato dalla "Circulaire relative à

l'indemnité de chômage" emanata dal SECO in vigore dal 1° gennaio 2002

(p.to D68) - corrispondente alla "Circulaire relative à l'indemnité de

chômage" del SECO, in vigore dal 1° gennaio 2003 (p.to D68; cfr. consid.

2.5

) - la quale prevede per il periodo di disdetta sanzioni più severe per

mancate ricerche che per insufficienti ricerche, che per i tre mesi antecedenti

l'annuncio in disoccupazione si debbano applicare 3 giorni per insufficienti

ricerche e 4 giorni per mancate ricerche.

Il

medesimo ragionamento vale per i giorni di sanzione da irrogare nei mesi

precedenti gli ultimi tre di attività, per cui 2 giorni vanno applicati per

mancate ricerche e 1 giorno è da infliggere per insufficienti ricerche (cfr.

STCA del 30 settembre 2002 nella causa R., 38.2001.262, consid. 2.10).

Per

quanto attiene all'entità della penalità, l’URC ha inflitto all’assicurato dodici

giorni di sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione (1 giorno per

insufficienti ricerche nel mese di giugno 2009; 1 giorno per insufficienti

ricerche nel mese di luglio 2009; 3 giorni insufficienti ricerche nel mese di

agosto 2009; 3 giorni per insufficienti ricerche nel mese di settembre 2009; 4

giorni per mancate ricerche nel mese di ottobre 2009, cfr. doc. A).

Normalmente,

in base alle direttive in vigore, l'amministrazione infligge, nei tre mesi

antecedenti l'annuncio in disoccupazione, 3 giorni di sanzione per

insufficienti ricerche e 4 giorni di sanzione per mancate ricerche, mentre nei

mesi precedenti gli ultimi tre di attività, applica 2 giorni di sanzione per

mancate ricerche e 1 giorno di sanzione per insufficienti ricerche.

Nel

caso in esame l'URC ha inflitto all’insorgente 12 giorni di

sospensione dal diritto alle indennità.

L'entità

di questa sanzione, che corrisponde a un'applicazione corretta della prassi

appena illustrata, è da ritenere conforme al principio della proporzionalità

(cfr. consid. 2.5.).

La

decisione su opposizione del 18 gennaio 2010 contestata deve, conseguentemente,

essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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