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Decisione

38.2011.10

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

16 giugno 2011Italiano67 min

Source ti.ch

Fatti

i quali ora vivono in __________ vicino a __________;

-

dal 1990 al 1993 ha frequentato l’Università statale di __________ che ha

interrotto, poiché parallelamente lavorava in diverse ditte di __________;

-

dal 1990 al 2009 ha sempre lavorato in Ticino e nel 2005 ha ottenuto la naturalizzazione svizzera. Ora dispone di due nazionalità (svizzera e __________);

- fino

al 2006 ha vissuto in Ticino sempre a __________;

-

nel 2006 si è trasferito in __________ (vicino al confine a __________ __________)

in un appartamento di proprietà a causa dei disturbi di salute (depressione) della

moglie, __________, la quale è nata e ha vissuto in __________ sino al

matrimonio contratto il 9 marzo 2002;

-

è padre di un figlio, __________, nato dall’unione con __________ il 29 aprile

2003, che vive e frequenta le scuole a __________;

-

il 1° maggio 2009 si è iscritto in disoccupazione a seguito del licenziamento

ricevuto dalla __________ SA a causa di ristrutturazione aziendale;

-

si è separato di fatto dalla moglie a seguito di una crisi coniugale

intervenuta dopo il licenziamento dalla __________ SA. La separazione di fatto

perdura tuttora, benché in ogni caso non sia stata avviata alcuna pratica di

separazione o di divorzio.

Dalle

carte processuali emerge, inoltre, che il ricorrente, il 1° aprile 2009 ha concluso un contratto di locazione con effetto dal 1° maggio 2009 per un appartamento di 1

locale, oltre a cucina e sala da bagno a __________ (cfr. doc. 11).

L’assicurato,

il 24 aprile 2009, si è poi annunciato all’Ufficio controllo abitanti di __________,

indicando quale data di arrivo da ____________________ il 1° maggio 2009 (cfr.

doc. 11).

La Polizia

comunale di __________, dal 16 marzo al 14 aprile 2010, ha effettuato dei controlli.

Nel

Rapporto informativo del 20 aprile 2010 della (doc. 18) e nel

relativo Complemento del 16 novembre 2010 (doc. 7) è stato indicato che i

controlli sono avvenuti in orari differenti sia diurni che notturni con

appostamenti nella zona dove si trova il monolocale dell’assicurato. Sono state

pure acquisite varie informazioni tra il vicinato.

Dai

controlli è emerso che l’assicurato è stato notato poche volte. La Polizia ha

bussato e suonato in diversi orari (14.05; 17.30; 17.00; 11.15; 17.10; 15.00;

16.15; 21.15; 21.00), ma nessuno era presente. E’ stato, altresì, apposto un

segno (piccolo pezzetto di legno) sulla cerniera in basso per verificare se la

porta veniva aperta. Il segno è sempre risultato ancora applicato.

Durante i

periodi 29.4-30.6.2009 e 1.7.-31.12.2009 il consumo di elettricità è stato

peraltro nullo.

A tale proposito nel

ricorso l’insorgente ha osservato, da un lato, che dall’8 marzo 2010 era attivo

presso __________ SA di __________ e che perciò è impensabile che potesse

essere in giro o a casa. Dall’altro, che “… raramente consumava dei pasti

caldi cucinati in casa, quindi, da un canto, il motivo del poco utilizzo

dell’elettricità e, dall’altro, cenando fuori il rientro avveniva dopo le

22.00, ossia dopo il presunto controllo dell’agente di Polizia comunale”

(doc. I pag. 4).

Dalle

bollette dell’azienda elettrica __________ SA di __________ (doc. 9) si evince,

però, che dal 28 aprile al 14 maggio 2009 il consumo di elettricità è stato

minimo nella fascia diurna (consumo in kWh/kW: 1, da 208 a 209) e nullo nella fascia notturna (consumo in kWh/kW: 0, da 42 a 42) – dalle ore 22.00 alle 6.00, ossia proprio negli orari in cui l’assicurato afferma di

essersi trovato a casa.

Dal 14

maggio al 29 novembre 2009, poi, il consumo di elettricità è stato nullo sia

nella fascia diurna (consumo in kWh/kW: 0, da 209 a 209) che in quella notturna (consumo in kWh/kW: 0, da 42 a 42).

Interrogato

dal Presidente del TCA in sede di udienza riguardo ai motivi per i quali il

consumo di elettricità è stato nullo nella fascia notturna (dalle 22.00 alle

06.00) nel periodo dal 28 aprile al 14 maggio 2009 e nel periodo dal 14 maggio

al 29 novembre 2009 (in quel periodo esso è stato nullo pure nella fascia

diurna), l’assicurato ha risposto che accendeva la luce del pianerottolo e che

comunque è stato spesso assente in quanto ospitato dal suo amico a __________ o

fuori da amici, anche a __________ (cfr. doc. XI).

Per quanto attiene ai

controlli di Polizia presso il suo appartamento di __________ il ricorrente, in

sede di udienza, ha ribadito che in quel periodo lavorava e che per questo

motivo non è stato trovato nel monolocale. In quanto ai segni apposti egli ha

precisato di essere entrato e uscito ma di non averne mai trovati (cfr. doc.

XI).

2.4. Alla luce delle risultanze

appena riprodotte e della giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.1.), questo

Tribunale, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità

preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF

8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2;

STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V

353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), deve concludere che nel periodo a far tempo dal maggio 2009 l’assicurato non

risiedeva dove dallo stesso indicato, ossia in Svizzera a __________ in via __________,

ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI.

Decisiva,

al riguardo, è la circostanza che per il periodo 28 aprile - 29 novembre 2009

nella fascia oraria - a partire dalle ore 22.00 - in cui l’assicurato ha

indicato di rientrare al proprio domicilio (cfr. doc. I) il consumo di

elettricità è nullo.

In

effetti, anche volendo considerare, come sostenuto dall’assicurato, che spesso

il medesimo era "fuori da amici", non risulta comunque credibile che

egli abbia abitato nel monolocale di __________ senza mai accendere la luce, ritenuto

del resto che il lasso di tempo esaminato concerne anche dei mesi autunnali.

Al riguardo è utile

evidenziare che il TF, in una sentenza 8C_192/2011 del 20 aprile 2011 con cui

il ricorso contro un giudizio del Tribunale cantonale delle assicurazioni

sociali del Canton Ginevra che aveva confermato una decisione

dell’amministrazione di soppressione con effetto ex nunc delle prestazioni

assistenziali e di richiesta di restituzione di prestazioni già percepite è

stato ritenuto irricevibile per carenza di motivazione, ha indicato che:

" (…)

Le jugement attaqué repose sur la loi genevoise sur les

prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit, du 18 novembre

1994 (LRMCAS; RS GE J 2 25).

En l'occurrence, les premiers juges ont retenu, en se fondant

notamment sur les informations recueillies dans la procédure pénale, les faits

suivants : A.________ et son épouse étaient les seuls associés de la société

Y.________, fondée en juin 2001, laquelle avait pour but l'acquisition, la

gestion et l'administration de biens immobiliers; grâce à l'obtention d'un

crédit bancaire, cette société avait acquis un terrain au lieudit V.________ à

B.________ en France où elle avait fait construire deux villas en 2004; selon

les constatations faites lors d'une perquisition effectuée le 8 juin 2007 à

cette adresse dans le cadre d'une commission rogatoire, une des villas était

occupée par le recourant et sa famille, l'autre était mise en vente; il

ressortait en outre d'un rapport du juge d'instruction (du 19 juin 2007) que le

compteur de consommation électrique au domicile officiel de la famille

A.________ à G.________ affichait le même chiffre qu'en août 2006, date de la

prise de possession de l'appartement; à la même époque, les enfants du

recourant étaient scolarisés en France; enfin, A.________ possédait deux

voitures immatriculées à son nom en France. Au vu de tous ces éléments, la

juridiction cantonale en a déduit que A.________ et son épouse étaient

propriétaires de fait de deux villas sises en France au lieudit V.________ à

B.________ et qu'ils y avaient résidé durant toute la période déterminante,

malgré l'indication d'un domicile à G.________. Les conditions

cumulatives du domicile et de la résidence effective pour prétendre au revenu

minimum cantonal d'aide sociale n'étant pas remplies, A.________ avait indûment

perçu les prestations de l'Hospice Général. (…)”

2.5. La

dichiarazione rilasciata dalla moglie del ricorrente il 1° ottobre 2010, con

cui ha confermato che a partire dall’inizio dell’anno 2009 sono iniziati i

problemi con il marito, che dall’aprile 2009 hanno deciso di vivere separati e

che il marito in quel periodo ha trovato l’appartamento di __________ dove

risiede tuttora (cfr. doc. A5), non è atta a inficiare la conclusione a cui è

giunto il TCA.

E’ vero che secondo la giurisprudenza federale, anche le attestazioni di

parenti devono essere prese in considerazione dal Tribunale delle assicurazioni

e valutate nel contesto del libero apprezzamento delle prove (cfr. STF

8C_592/2007 del 20 agosto 2008 consid. 4.2: "

Enfin, l'art. 45 al. 3 CPP/GE précise que les ascendants

et les descendants de la personne poursuivie, ainsi que son conjoint, peuvent

être entendus à titre de renseignement. Que des personnes entendues à titre de

renseignement déclarent «ce qu'elles entendent pour des raisons qui leur sont

propres», comme le soutient le recourant, n'interdisait pas aux premiers juges

de tenir leurs déclarations pour probantes, dans le cadre d'une libre appréciation

des preuves (art. 61 let. c LPGA).").

E’

altrettanto vero, tuttavia, che in casu, proprio nel contesto del libero

apprezzamento delle prove, quanto attestato da __________ non risulta

concludente per la vertenza sub judice.

La stessa si limita, infatti,

a indicare che lei e il marito vivono separati e che il marito risiede tuttora

nell’appartamento di __________. La moglie dell’insorgente non fornisce, però, elementi

concreti atti a dimostrare l’effettiva residenza del marito a __________.

2.6. Nemmeno gli estratti bancari relativi

all’arco di tempo maggio 2009 – novembre 2010 prodotti dall’assicurato alla

Sezione del lavoro in sede di opposizione (cfr. doc. 3) consentono di

sovvertire l’esito della vertenza.

Dagli stessi, per quanto

concerne l’uso della carta bancaria per pagamenti e prelevamenti, emergono infatti

non solo degli acquisti e prelevamenti effettuati in Svizzera, ma pure molti

effettuati in __________.

Il TCA non misconosce che nel ricorso l’insorgente ha puntualizzato che una seconda carta EC è

stata lasciata alla moglie in __________ (cfr. doc. I).

Dagli

addebiti, tuttavia, non è possibile risalire a chi abbia utilizzato le carte.

Non vi sono indicazioni differenti, ad esempio numeri di carta diversi.

Inoltre

risultano numerosi addebiti della carta di credito. Dai medesimi non si può

evincere dove la carta di credito sia stata utilizzata.

Gli estratti bancari,

quindi, non attestano alcuna residenza effettiva in Svizzera.

In proposito non va

dimenticato che __________ si trova a pochi km dal confine svizzero, per cui,

se può risultare facile effettuare acquisti in __________ pur vivendo in __________,

altrettanto agevole risulta comperare in Svizzera abitando in __________.

Non sono peraltro sufficienti

a dimostrare una residenza effettiva in Svizzera le circostanze di frequentare

qualche amico (al Presidente del TCA in sede di udienza ne sono stati indicati

unicamente tre: __________, responsabile della ditta __________ di __________; __________

e __________; cfr. doc. XI) in Svizzera e di essere affiliato al Sindacato __________.

Va, infine, qui ricordato

che per concludere circa l’esistenza di un’effettiva residenza in Svizzera non

basta in ogni caso che l’assicurato ritorni regolarmente in Svizzera allo scopo

di ossequiare i suoi obblighi di disoccupato.

Infatti nella STFA C

290/03 del 6 marzo 2006 il TFA si è così espresso: “(…) Das

Fortdauern des gewöhnlichen Aufenthalts in der Schweiz setzt aber unter anderem

voraus, dass trotz Unterbrüchen des tatsächlichen Aufenthaltes weiterhin eine

enge Verbindung mit der hiesigen Arbeitswelt besteht (nicht veröffentlichtes

Urteil G. vom 30. November 1999, C 183/99; vgl. auch BGE 125 V 469). Keinesfalls

genügt es für die Bejahung eines gewöhnlichen Aufenthalts, wenn sich der Bezug

zur Schweiz auf die regelmässige Rückkehr zwecks Erfüllung der

Kontrollvorschriften beschränkt (z. B. nicht veröffentlichtes Urteil H. vom 30.

Dezember 1997, C 272/96). (…).“.

2.7. In esito alle considerazioni

di cui sopra, secondo questo Tribunale, a ragione la Sezione del lavoro ha

stabilito che dal 1° maggio 2009 l’assicurato, dal profilo della sola LADI, non

adempie i presupposti per poter essere posto al beneficio delle indennità di

disoccupazione.

Si tratta

ora di stabilire se la Svizzera deve o meno essere riconosciuta quale Stato

competente ad erogare le prestazioni di disoccupazione all’assicurato ai sensi

dell’ALC.

2.8. In una

sentenza C 124/06 del 25 gennaio 2007, pubblicata in DTF 133 V 169, SVR 2007

ALV Nr. 10 pag. 33 e RtiD II-2007 N. 45 pag. 227 segg., che ha confermato la

sentenza 38.2005.88 del 28 marzo 2006 emessa da questa Corte, il Tribunale

federale ha stabilito che in applicazione del diritto internazionale, e meglio

del Reg. CEE 1408/71 e della relativa giurisprudenza della CGCE un assicurato

può fare capo all’assicurazione contro la disoccupazione svizzera - sempre che

soddisfi gli ulteriori presupposti legali previsti dalla LADI - qualora abbia

eccezionalmente conservato in Svizzera (Stato dell’ultima occupazione) legami

personali e professionali tali da disporre in questo Stato delle migliori

possibilità di reinserimento professionale.

L’Alta

Corte ha precisato che in una siffatta evenienza il lavoratore va considerato

diverso dal “vero” frontaliero di cui all’art. 71 n. 1 lett. a p.to ii, il

quale beneficia esclusivamente delle prestazioni dello Stato di residenza. Egli

è piuttosto assimilabile ai frontalieri “non veri” ai sensi dell’art. 71 n. 1

lett. b p.to ii, ossia a quelle persone per le quali il luogo di occupazione e

quello di residenza non coincidono, ma che, a differenza dei frontalieri “veri”

non rientrano almeno una volta alla settimana al loro luogo di residenza.

I

frontalieri “non veri” dispongono di un diritto di opzione tra le prestazioni

dello Stato di impiego e quelle dello Stato di residenza.

Il

frontaliero "vero" ma atipico - non ha invece un incondizionato

diritto di scelta, la decisione circa lo statuto applicabile essendo stata

demandata alle autorità giudiziarie nazionali.

Nel caso

di specie giudicato dalla nostra Massima Istanza l’assicurato è stato ritenuto

un frontaliero “vero” ma atipico e gli è stata, quindi, riconosciuta la

possibilità di rivolgersi all’assicurazione disoccupazione svizzera, in quanto

esistevano stretti legami personali e professionali con la Svizzera.

In

particolare l’assicurato, sessantenne celibe, senza figli e, nonostante le

conoscenze molto buone della lingua italiana, di madre lingua tedesca, era

socio attivo di associazioni svizzere, era abbonato a giornali svizzeri che

riceveva presso un fermo posta in Svizzera, incontrava regolarmente ex colleghi

e amici in Svizzera, dove si trovava peraltro anche il suo dentista.

L’assicurato si era, del resto, trasferito in un paesino in prossimità della

frontiera svizzera dopo aver trascorso la maggior parte della sua vita in

Svizzera.

Inoltre

egli, eccezione fatta per un breve periodo dal 1966 al 1969, aveva effettuato

tutta la sua formazione e la carriera professionale in Svizzera,

prevalentemente nella Svizzera tedesca.

In questa

sentenza il Tribunale federale ha in particolare sviluppato le seguenti

considerazioni:

" (…) 6.3 Per quanto concerne le prestazioni di disoccupazione,

che consistono non soltanto nell'erogazione di somme di denaro, ma anche

nell'aiuto alla riqualificazione professionale fornito dagli uffici del lavoro

ai lavoratori che si sono messi a loro disposizione, il regolamento n. 1408/71

mira quindi a garantire al lavoratore migrante le prestazioni di disoccupazione

nelle condizioni più favorevoli alla ricerca di una nuova occupazione. Assume

di conseguenza importanza decisiva la questione di sapere in quale Stato la

persona interessata dispone delle migliori possibilità di reintegrazione

professionale (DTF 132 V 61 consid.

6.4; sentenza della CGCE del 12 giugno 1986 nella causa 1/85, Miethe, Racc.

1986 pag. 1837, punto 16; più in generale sulla rilevanza della giurisprudenza

della CGCE ai fini interpretativi dell'ALC cfr. l'art. 16 cpv. 2 ALC e la

sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni del 24 luglio 2006, I

667/05, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale).

Da questo punto di vista si deve ammettere che l'art. 71 n. 1

lett. a punto ii, stabilendo il principio secondo cui in caso di disoccupazione

completa il lavoratore frontaliero (quello "vero") che risponda alla

definizione di cui all'art. 1 lett. b del regolamento beneficia esclusivamente

delle prestazioni dello Stato di residenza, presuppone implicitamente che detto

lavoratore fruisca in questo Stato delle condizioni più favorevoli alla ricerca

di una nuova occupazione (sentenza Miethe, già citata, punto 17; in questo

senso pure la sentenza della CGCE del 15 marzo 2001 nella causa C-444/98, de

Laat, Racc. 1998 pag. I-2229, punto 32). Come l'ha ben illustrato l'Avvocato

generale Lenz nelle sue conclusioni nella causa Miethe, il sistema messo in

piedi si spiega con la considerazione che le persone interessate (i

"veri" frontalieri) non hanno normalmente un legame particolare con

lo Stato di occupazione. Esse vi soggiornano piuttosto per mero scopo

lavorativo e una volta terminato il rapporto di lavoro non hanno più motivo di

rimanervi, bensì ritornano nel loro luogo di residenza, là dove si trova il

centro dei loro interessi. È pertanto nello Stato di residenza che devono più

opportunamente essere adottate le misure di accompagnamento essenziali quali il

servizio di collocamento (conclusioni nella causa Miethe, Racc. 1986 pag.

1842).

7.

7.1 Con la sua giurisprudenza, di cui anche il Tribunale federale

deve tenere conto (art. 16 cpv. 2 ALC), la CGCE ha tuttavia attenuato il

principio per cui il "vero" frontaliero in disoccupazione completa

debba sempre rigorosamente essere rinviato al mercato del lavoro dello Stato di

residenza (art. 71 n. 1 lett. a punto ii del regolamento n. 1408/71). Ha

infatti stabilito che lo scopo perseguito dall'art. 71 n. 1 lett. a punto ii

del regolamento n. 1408/71 non può essere raggiunto qualora il lavoratore in

disoccupazione completa, pur rispondendo alla definizione dettata dall'art. 1

lett. b dello stesso regolamento, abbia eccezionalmente conservato nello Stato

dell'ultima occupazione legami personali e professionali tali da disporre in

questo Stato delle migliori possibilità di reinserimento professionale. In una

siffatta evenienza, ha precisato la Corte di giustizia, tale lavoratore

dev'essere considerato "diverso dal lavoratore frontaliero" ai sensi

dell'art. 71 e rientrare conseguentemente nella sfera di applicazione del n. 1

lett. b di detto articolo. Tuttavia, hanno concluso i giudici lussemburghesi,

spetta esclusivamente al giudice nazionale stabilire se il lavoratore che

risieda in uno Stato diverso dallo Stato d'occupazione abbia conservato le

migliori possibilità di reinserimento professionale e debba, di conseguenza,

rientrare nel campo applicativo dell'art. 71 n. 1 lett. b del regolamento n.

1408/71 (sentenza Miethe, citata, punti 18 e 19). Il lavoratore interessato non

dispone così in questo caso di un diritto di scelta incondizionato, la

decisione essendo demandata alle autorità competenti dello Stato di occupazione

(Nussbaumer, op. cit., cifra marg. 980; Usinger-Egger,

Ausgewählte Rechtsfragen, pag. 37 nota 23; della stessa autrice inoltre: Die

soziale Sicherheit der Arbeitslosen in der Verordnung [EWG] Nr. 1408/71 und in

den bilateralen Abkommen zwischen der Schweiz und ihren Nachbarstaaten, tesi

Zurigo 2000, pag. 85 [in seguito: Usinger-Egger, tesi]; Ueli Kieser, Das

Personenfreizügigkeitsabkommen und die Arbeitslosenversicherung, in: AJP/PJA

2003, pag. 283 segg., pag. 290, nota 97; in favore di un diritto di scelta si

esprimono invece Eichenhofer, in: Fuchs, op. cit., no. 3 all'art. 71 del regolamento n. 1408/71, e Frans Pennings, Introduction to

European Social Security Law, 4a ed., Anversa/Oxford/New York 2003, pag. 228,

230 e 235).

7.2 Questa giurisprudenza è stata resa nell'ambito di una

procedura di decisione pregiudiziale. La CGCE doveva pronunciarsi in merito ad

alcune domande d'interpretazione dell'art. 71 n. 1 del regolamento n. 1408/71

sottopostele dal Bundessozialgericht tedesco in relazione alla situazione di un

cittadino tedesco (Horst Miethe) che aveva sempre lavorato e vissuto in

Germania. Quest'ultimo pur continuando a lavorare come rappresentante di

commercio per una ditta tedesca ad Aquisgrana, si era trasferito, insieme alla

moglie, in Belgio per permettere ai loro figli, che frequentavano un collegio

belga, di tornare a casa ogni sera. Miethe, oltre a essere rimasto iscritto nei

registri di polizia tedeschi, aveva conservato in Germania, presso la suocera,

un ufficio e una possibilità di pernottamento. Perso il lavoro, si era messo a

disposizione dell'ufficio di collocamento tedesco, chiedendo l'erogazione delle

prestazioni di disoccupazione, che le autorità tedesche tuttavia gli rifiutarono

per la sua posizione di frontaliero e per il fatto che, in quanto tale, doveva

rivolgersi alle competenti istituzioni belghe. Donde la vertenza giudiziaria e

la susseguente domanda pregiudiziale alla CGCE (cfr. sentenza citata, punti 3

segg., e conclusioni dell'Avvocato generale Lenz, Racc. 1986 pag. 1838 segg.;

cfr. pure la menzionata Circolare del seco C-AD-LCP, B54).

7.3 La giurisprudenza Miethe ha ispirato la formulazione della

prima nota a piè di pagina alla cifra 1, sezione A, Allegato II ALC secondo cui

"i lavoratori frontalieri possono mettersi a disposizione del mercato del

lavoro nello Stato della loro residenza o, se vi hanno conservato legami

personali e professionali tali da avervi migliori opportunità di reinserimento

professionale, nello Stato del loro ultimo lavoro. Essi realizzano i propri

diritti alle indennità di disoccupazione nello Stato in cui si mettono a

disposizione del mercato del lavoro" (cfr. pure FF 1999 p. 5281).

8.

Il Segretariato ricorrente osserva che H.________, avendo percepito

le indennità di disoccupazione in Italia e avendo pendente con le stesse

autorità una vertenza circa l'estensione del sostegno ottenibile (trattamento

speciale previsto per i frontalieri a norma della legge interna italiana

anziché indennità ordinarie), avrebbe di per sé esplicitamente riconosciuto di

considerarsi quale "vero" frontaliero e di poter unicamente fare

valere il diritto alle indennità dello Stato di residenza. Il seco fa inoltre

notare che, mentre nel caso Miethe quest'ultimo presentava un legame molto

stretto con lo Stato di occupazione - avrebbe così continuato a possedere una

tessera per venditori ambulanti valevole soltanto in Germania - a fronte di una

possibilità di reinserimento professionale in Belgio molto limitata, il resistente,

oltre a non disporre di un secondo appartamento in Svizzera, qui non godrebbe

delle migliori opportunità professionali, le stesse essendo uguali, se non

addirittura migliori, nello Stato di residenza, ossia in Italia. A mente del

seco, l'annuncio alla disoccupazione svizzera non sarebbe stato motivato dalle

migliori opportunità di reinserimento nel nostro Paese, ma bensì semplicemente

dal fatto che qui avrebbe potuto beneficiare di più consistenti indennità di

disoccupazione. Per il resto sostiene che la CGCE avrebbe imposto di applicare

la sentenza Miethe in modo restrittivo e di negare ai veri lavoratori

frontalieri un diritto di scelta. Di conseguenza un'applicazione analogica di

tale prassi al caso di specie, come ha per contro ritenuto l'istanza precedente,

non si giustificherebbe.

9.

Giustamente la parte resistente ricorda che il fatto di essersi

rivolta alle autorità italiane e di avere chiesto in Italia il versamento delle

indennità di disoccupazione non è certamente da ascrivere a una sua libera scelta,

bensì è da ricondurre alle erronee, o quantomeno incomplete, indicazioni

fornite dagli organi di esecuzione della LADI, che non gli avrebbero accennato

all'eventualità - più che teorica, considerata la sua situazione - di fare capo

all'assicurazione svizzera. Questi ultimi lo avrebbero chiaramente indirizzato

all'INPS. Non avendo motivo per dubitare della competenza e della pertinenza

delle informazioni ricevute, egli si sarebbe semplicemente limitato a seguire

le istruzioni e a fare pieno affidamento nelle indicazioni delle autorità

elvetiche. Questa osservazione merita piena tutela. L'istruttoria cantonale ha

infatti appurato la circostanza raccogliendo in particolare le testimonianze

del caposede URC, O.________, e di C.________ che non lasciano spazio ad altra

interpretazione se non a quella cui è giunta la Corte cantonale. Su tale

questione non mette pertanto più conto di tornare, tanto più che il seco

nemmeno contesta - giustamente - l'attendibilità delle dichiarazioni

testimoniali. La richiesta (iniziale) di prestazioni italiane di disoccupazione

è pertanto spiegabile alla luce di queste indicazioni. Va da sé che in ogni

caso, qualora si dovesse concludere per un obbligo di prestazione a carico

dell'assicurazione contro la disoccupazione svizzera, le prestazioni già

ricevute dalle autorità italiane non potranno essere cumulate (art. 12 del

regolamento n. 1408/71).

10.

Fatta questa premessa, resta da esaminare se H.________ poteva

essere considerato come un ("vero", anche se atipico) frontaliero nel

senso della giurisprudenza Miethe.

10.1 La già citata Circolare del seco C-AD-LCP osserva a tal

proposito che per essere considerato un lavoratore ai sensi della

giurisprudenza Miethe, la persona interessata deve conservare, cumulativamente,

legami personali e professionali stretti nello Stato d'impiego (cifra marg.

B55). Indizi a sostegno dell'esistenza di simili legami personali sono ad

esempio la presenza di un secondo domicilio nello Stato d'impiego e la

partecipazione alla vita sociale in tale Stato (membro di un'associazione

sportiva, culturale o professionale, ecc. [cifra marg. B56]). A sostegno di

stretti legami professionali la circolare menziona per contro, sempre a titolo

di esempio, la circostanza che l'ultima professione appresa può essere esercitata

soprattutto nello Stato dell'ultimo impiego (diploma nazionale), che la persona

interessata dispone di un secondo domicilio in tale Stato, in modo da non

dovere rientrare regolarmente, almeno una volta a settimana, al suo domicilio

ufficiale, come pure il fatto che essa vi lavora già da svariati anni (cifra

marg. B57; sulla portata, non vincolante per il giudice delle assicurazioni

sociali, delle direttive amministrative cfr. DTF 132 V 125 consid.

4.4, 203 consid. 5.1.2, 131 V 45 consid. 2.3, 130 V 232 consid. 2.1 e sentenze

ivi citate).

10.2 Quanto all'esistenza degli stretti legami personali con lo

Stato d'impiego, il seco giustamente non sembra contestarla. Ci si limita

pertanto ad osservare che il resistente - celibe e senza figli, i cui parenti

più prossimi sono una sorella che vive in Gran Bretagna e una zia che abita nel

Cantone X.________ - , benché disponga di conoscenze scritte e orali di

italiano molto buone, è di madre lingua tedesca. Egli è socio attivo e

impegnato di due associazioni svizzere per la tutela degli animali, è abbonato

a giornali e riviste svizzere, che riceve presso un fermo posta ad A.________

(TI), e incontra regolarmente suoi ex colleghi a L.________ (TI) e suoi amici a

Z.________ (CH), dove si trova peraltro anche il suo dentista. A ciò si

aggiunge che la decisione di trasferirsi a I.________ (un paesino italiano di

871 abitanti in prossimità [ca 7km] della frontiera svizzera, alla cui vita

comunale l'interessato non sembrerebbe partecipare) dopo avere trascorso la

maggior parte della sua vita in Svizzera - e apparentemente fino al 1999 nella

Svizzera tedesca -, appare influenzata da contingenze esterne, non proprio

totalmente frutto di una sua libera scelta. Emerge infatti dalle dichiarazioni

rese da H.________ in sede procedurale che, presso la sua precedente abitazione

ticinese, egli sarebbe stato ultimamente oggetto di atti vandalici e

intimidatori (rottura dei vetri e taglio delle gomme dell'autovettura) da parte

di sconosciuti contro i quali avrebbe anche sporto denuncia. Atti, che

l'interessato ricondurrebbe al fatto che, con il suo intervento, avrebbe

convinto il suo precedente locatore a sfrattare due vicini tossicodipendenti

che lo turbavano nel riposo notturno e nel suo bisogno di tranquillità, e che

il mantenimento della residenza in Ticino non avrebbe probabilmente favorito a

fare cessare. Da ultimo ma non per ultimo, non va dimenticato che se il

mantenimento di stretti legami personali con il luogo d'impiego era comunque

stato riconosciuto nella vertenza Miethe (cfr. soprattutto conclusioni

dell'Avvocato generale, Racc. 1986 pag. 1840), nonostante l'interessato avesse

trasferito la residenza in altro luogo (Belgio) per importanti motivi familiari

(per vivere tutti sotto lo stesso tetto), ben difficilmente questo legame

potrebbe ora essere negato nella presente fattispecie.

10.3 Contrariamente a quanto sostiene il Segretariato ricorrente,

il giudizio cantonale non è censurabile nella misura in cui ha pure ritenuto

soddisfatta la seconda condizione, vale a dire quella dell'esistenza di stretti

legami professionali con la Svizzera.

10.3.1 Eccezion fatta per il breve, e ormai lontano, periodo dal

1966 al 1969 - quando peraltro la situazione congiunturale e del mercato del

lavoro nella vicina Penisola non era necessariamente paragonabile a quella

attuale -, H.________ ha infatti effettuato tutta la sua formazione e la

carriera professionale in Svizzera, prevalentemente nella Svizzera tedesca.

Orbene, sostenere, come fa ora il seco, che un suo reinserimento in qualità di

agente bancario risulterebbe più facile a Como o a Milano che non in Svizzera

appare quantomeno opinabile. Da un lato, l'affermazione astrae dalle

peculiarità personali e culturali dell'interessato, poc'anzi esposte,

dall'altro sembra ignorare che l'attività da lui svolta, da ultimo in qualità

di "responsabile reparto lettere di credito e garanzie", non può

prescindere da conoscenze specifiche degli usi commerciali e del quadro

legislativo nazionali. Anche e soprattutto in ragione dello specifico quadro

istituzionale e regolamentare che disciplina in dettaglio l'attività bancaria

in esame, ben difficilmente l'interessato, ormai sessantenne e già

difficilmente collocabile in Svizzera, come dimostrano le finora infruttuose

ricerche di lavoro, avrebbe uguali se non addirittura migliori opportunità di

reinserimento professionale nella vicina Lombardia. A ciò si aggiungono le

difficoltà, per non dire l'impossibilità, di reintegrazione professionale in

Italia legate all'età che rendono ancora più improbabile l'opportunità di

Considerandi

reperire una nuova occupazione in un Paese in cui l'età pensionabile si situa

intorno ai 59 anni (in linea con la media europea; cfr.

www.camera.it/_dati/leg14/lavori/stenografici/sed500/21450b01.htm pag. 63).

Né si potrebbe propriamente sostenere che i legami professionali

di H.________ con la Svizzera sarebbero meno importanti di quelli che poteva

fare valere Horst Miethe con la Germania nella nota vertenza in qualità di

rappresentante (itinerante) di commercio; non fosse altro per la mancanza di un

vero vincolo di ubicazione per quest'ultima attività. Quanto al fatto che la

tessera professionale, di cui sarebbe stato in possesso Horst Miethe anche dopo

la sua iscrizione alla disoccupazione, avrebbe avuto validità solo in Germania,

la circostanza, oltre a porre qualche legittima perplessità dal profilo

dell'eventuale compatibilità con il diritto comunitario, non risulta comunque

in questi termini né dalla sentenza della CGCE né dalle conclusioni dell'Avvocato

generale.

10.3.2

Né è atto infirmare questa convinzione il fatto che

H.________ non disporrebbe di un secondo alloggio o addirittura, secondo la

formulazione della citata Circolare del seco (cifra marg. B57), di un secondo

domicilio ("Zweitwohnsitz"; "second domicile") in Svizzera,

come sarebbe invece stato il caso del signor Miethe nella nota vertenza.

Contrariamente a quanto sembra sottintendere il seco, in nessun modo la CGCE (o

l'Avvocato generale nelle sue conclusioni, sostanzialmente seguite dalla Corte)

ha infatti dichiarato necessaria questa condizione (e tanto meno quella di un

secondo domicilio, visto e considerato che il signor Miethe disponeva di una

semplice possibilità di pernottamento presso la suocera) per potere ammettere

l'esistenza di stretti legami (personali e) professionali con lo Stato d'ultimo

impiego. Né, a ben vedere, la Corte di giustizia si è in realtà concretamente

pronunciata sulla situazione specifica di Horst Miethe, avendo essa piuttosto

demandato al giudice nazionale il compito di stabilire se il singolo lavoratore

avesse conservato nello Stato membro dell'ultima occupazione legami personali e

professionali tali da ivi disporre delle migliori possibilità di reinserimento

professionale (conformemente alla procedura di rinvio procedurale ai sensi

dell'art. 234 del Trattato CE la Corte di giustizia si limita infatti a

rispondere alle questioni d'interpretazione del diritto comunitario che le

vengono sottoposte dai giudici nazionali, mentre questi ultimi rimangono i soli

competenti a statuire sul merito tenendo conto delle circostanze di fatto e di

diritto delle vertenze in esame [DTF 130 II 120 consid.

6.1

con riferimenti]).

Per il resto, va comunque osservato, in via abbondanziale, che

anche la Circolare del seco considera questo aspetto (la presenza di un

"secondo domicilio" nel luogo di lavoro) unicamente come uno tra i

possibili indizi per ammettere il necessario legame con lo Stato d'impiego. Ciò

che non esclude pertanto l'applicazione della giurisprudenza Miethe nel caso di

specie.

10.3.3

Anche un esame comparativo conferma la tesi qui sostenuta

dell'esistenza del necessario legame professionale con lo Stato d'ultimo

impiego. È infatti utile rilevare che la giurisprudenza Miethe viene

regolarmente applicata in altri Paesi europei, ad esempio nei confronti dei

cittadini germanici e belgi residenti nelle zone di frontiera dei Paesi Bassi,

che lì si trasferiscono per potere beneficiare delle condizioni più favorevoli

di acquisto di un'abitazione, e dove le stesse persone, una volta cadute in

disoccupazione, vengono indirizzate all'assicurazione di disoccupazione dello

Stato d'ultimo impiego (cfr. Pennings, op. cit., pag. 235 seg.).

10.3.4

A ciò si aggiunge che il sistema introdotto dalla CGCE a

correzione della norma generale di cui all'art. 71 n. 1 lett. a punto ii del

regolamento n. 1408/71 e allo scopo di tenere conto, per ragioni di equità,

delle situazioni concrete che possono venirsi a creare e per le quali

l'applicazione della norma generale darebbe luogo a delle indesiderate

distorsioni, rendendo segnatamente più difficile le reintegrazione

professionale (conclusioni dell'Avvocato generale Lenz nella causa Miethe,

Racc. 1986 pag. 1843), oltre a già trovare applicazione altrove, si giustifica

anche alla luce del fatto che, operando diversamente, uno Stato verrebbe

altrimenti chiamato a erogare le prestazioni in favore di lavoratori per

rapporto ai quali è per contro stato privato dei relativi contributi di

disoccupazione (Pennings, op. cit., pag. 236; in questo senso pure

Usinger-Egger, tesi, pag. 94; cfr. pure le conclusioni dell'Avvocato generale

Lenz nella causa Miethe, Racc. 1986 pag. 1844). Ora, è vero che il Protocollo

addizionale all'Allegato II ALC concernente l'assicurazione contro la

disoccupazione, alla cifra 2 e 3, stabilisce che per una durata di sette anni

dall'entrata in vigore dell'ALC, la retrocessione dei contributi dei lavoratori

frontalieri all'assicurazione svizzera contro la disoccupazione, quale è

disciplinata negli accordi bilaterali rispettivi (in casu cfr. l'Accordo

italo-svizzero sulla compensazione finanziaria in materia

d'assicurazione-disoccupazione dei frontalieri; RS 0.837.945.4), continua a

essere applicata. Se nondimeno ci si limita ad applicare la menzionata

disposizione convenzionale - peraltro di natura provvisoria e transitoria -

unicamente ai "veri" e tipici lavoratori frontalieri, cosa che il suo

tenore letterale e la sua ratio consentono senz'altro di fare, ecco che (anche)

la considerazione di fondo legata alla necessità di correggere le suindicate

distorsioni mantiene la sua integrale validità nel presente contesto.

10.3.5

Per rispondere quindi alle ulteriori allegazioni

ricorsuali, se è pur vero che la giurisprudenza Miethe non conferisce alle

persone interessate un incondizionato diritto di scelta, la decisione circa lo

statuto applicabile essendo stata demandata alle autorità giudiziarie

nazionali, d'altra parte non si può nemmeno propriamente affermare, come

sostiene invece il seco, che la CGCE avrebbe invitato a un'applicazione

restrittiva di tale prassi. L'analisi della sentenza e delle conclusioni

dell'Avvocato generale come pure l'esame comparativo attestato dall'esempio

olandese (consid. 10.3.3) non corroborano questa tesi. Al contrario, non manca

chi, in dottrina, non esita a fare notare come la Corte di giustizia avrebbe

sottovalutato la portata della sua giurisprudenza (Pennings, op. cit., pag.

235: "The Court may have understimated the number of situations in which

the Miethe rule can apply"). A ciò si aggiunge che il nuovo regolamento

(CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004,

relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30

aprile 2004), che dovrebbe sostituire e semplificare il regolamento n. 1408/71,

anche se per la Svizzera non è ancora stato dichiarato vincolante, oltre a

recepire la giurisprudenza Miethe, prevede, al suo art. 65 n. 2, addirittura un

diritto di opzione in favore dei lavoratori frontalieri (cfr. pure Usinger-Egger,

Ausgewählte Rechtsfragen, pag. 37, nota 23 in fine).

10.3.6

Infine, contrariamente a quanto lascia intendere la

Circolare C-AD-LCP, la giurisprudenza Miethe nemmeno esige che i contatti

debbano essere molto più stretti con lo Stato d'ultimo impiego - anche se nel

caso di specie risultano effettivamente esserli - che non con lo Stato di

residenza. La CGCE si è infatti, ma pur sempre, limitata a richiedere

l'esistenza di legami con lo Stato d'impiego tali da fare qui apparire le

migliori possibilità di reinserimento professionale. Sono pertanto queste

ultime che devono risultare maggiori nello Stato d'ultimo impiego (in questo

senso pure Edgar Imhof, FZA/EFTA-Übereinkommen und soziale Sicherheit, Ein

Überblick unter Berücksichtigung der bis Juni 2006 ergangenen

höchstrichterlichen Rechtsprechung zum materiellen Koordinationsrecht, in:

Jusletter del 23 ottobre 2006, cifra marg. 43 e nota 122). Ciò che, per quanto

detto, si realizza senz'altro nel caso di specie.

10.4

Visto quanto precede, si deve concludere che H.________

poteva, come hanno ritenuto i primi giudici, essere considerato un

("vero", anche se atipico) frontaliero nel senso della giurisprudenza

Miethe e avrebbe potuto per principio, contrariamente alle indicazioni

fornitegli dagli organi competenti, rivolgersi all'assicurazione disoccupazione

svizzera a partire dal 1° marzo 2004. In tali condizioni, la pronuncia cantonale merita di essere confermata, la causa essendo rinviata

all'amministrazione affinché verifichi l'adempimento degli ulteriori

presupposti necessari per il diritto alle indennità di disoccupazione."

Riguardo

al nuovo Reg. 883/2004, menzionato al consid. 10.3.5. della sentenza appena

esposta e prevedente all'art. 65 N° 2 un diritto di opzione per i lavoratori

frontalieri, va segnalato che lo stesso, in vigore dal maggio 2004, è

applicabile nei Paesi UE, unitamente al relativo Regolamento di applicazione

987/2009 dal 1° maggio 2010.

Per quel

che attiene, invece, il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale dei

Paesi AELS e della Groenlandia restano in vigore, perlomeno provvisoriamente, i

Reg. 1408/71 e 574/72 (cfr. B. Kahil-Wolff, “Le règlement CE 883/04 et son

règlement d’application - quels avantages pour les assurés?”, in CGRSS

n° 40-2008 pag. 43 segg. (46, 54); www.zas.admin.ch; doc. XIII).

In una

sentenza 38.2008.5 del 9 giugno 2008 questo Tribunale ha invece negato a un

assicurato il diritto alle indennità di disoccupazione, sulla base delle

seguenti considerazioni:

"

(…)

Da quanto appena descritto emerge con evidenza

che il legame personale con la Svizzera si è comunque affievolito da quando

l’assicurato, nel _____, si è trasferito in __________.

Pur vivendo nella fascia di confine, non ha

coltivato molti rapporti con la Svizzera. In effetti egli, ad esclusione del

fratello e della famiglia di questi a _____, non ha addotto di frequentare

amici e conoscenti in Svizzera, né di svolgere particolari attività sociali, a

parte la generosa e ammirevole donazione di sangue a _____.

Per quel che attiene invece al legame

professionale in Svizzera, è vero che ______ ha sempre lavorato in Svizzera

dove ha pure frequentato per quattro anni due scuole a ____ e _____, diventando

nel 1980 _____ e ______ (cfr. doc. XIII; A5).

E’ altrettanto vero, tuttavia, che, come

chiaramente emerso in occasione dell’udienza dell’8 maggio 2008 davanti al

Presidente del TCA, l’attività dal medesimo svolta presso la ____ dal ____ al

_____, seppure con qualche modifica nelle qualifiche, consisteva in consulenza

finanziaria e bancaria a istituti sia svizzeri che internazionali a livello

informatico e procedurale. L’assicurato ha precisato che “ero la persona che

stava a colloquiare con gli utenti, loro mi dovevano spiegare le loro esigenze

e io dovevo tradurle in parole informatiche al servizio che realizzava

programmi o procedure o che dovevano mettere mano alla logistica” (doc. XIII).

In simili condizioni, questo Tribunale ritiene

che la professione del ricorrente, differentemente dall’attività di “responsabile

reparto lettere di credito e garanzie” svolta dall’assicurato di cui alla STF C

124/06, consid. 10.3.1. (cfr. consid. 2.8.), non è prevalentemente legata al

territorio di uno Stato, ma può essere effettuata ovunque, non essendo

vincolata alle conoscenze degli usi commerciali e del quadro legislativo

nazionali. Ciò è dimostrato dal fatto che _____, per la ______, ha lavorato

spesso per alcuni mesi all’estero, in ______, _______, ______, ______e ______

(cfr. doc. XIII).

Il solo fattore età avanzata - l’assicurato, nato

il ______, al momento del licenziamento alla fine del _____ aveva _____ e

quando è stata emanata la decisione su opposizione _____ - non è di per sé

sufficiente per concludere che esistono migliori opportunità di reperire una

nuova occupazione in Svizzera.

In effetti un assicurato sessantenne a causa

dell’età è difficilmente collocabile anche in Svizzera. In sede di udienza

dell’8 maggio 2008 è, del resto, emerso che in un anno l’Ufficio regionale di

collocamento di _____ gli ha sottoposto solamente una proposta di impiego (cfr.

doc. XIII).

E’, poi, utile sottolineare che l’assicurato di

cui alla sentenza emessa dal TF C 124/06 (cfr. consid. 2.8.), a differenza di

_____, era celibe, senza figli e si era trasferito in __________ unicamente nel

____ - tre anni prima della disoccupazione - per motivi legati alla difficoltà

di restare in __________ dove, presso la sua precedente abitazione ticinese,

aveva subito atti vandalici e intimidatori da parte di sconosciuti contro i

quali avrebbe anche sporto denuncia (cfr. C 124/06 consid. 10.2).

Il trasferimento di ____ da _____ all’__________

nel lontano ____ non risulta, invece, essere stato influenzato da contingenze

esterne. Egli ha piuttosto indicato che a quell’epoca la sua figlia primogenita

doveva iniziare la scuola elementare e che a _____ vi era un problema di lingua

(cfr. doc. XIII).

Quest’ultimo elemento denota un legame piuttosto

debole con la Svizzera. L’assicurato ha, infatti, dato prevalenza all’aspetto

della lingua e della cultura del Paese di origine suo e della moglie, ossia l’__________,

rispetto al plurilinguismo svizzero e alla completa integrazione in Svizzera.

Tra l'altro egli si è trasferito da __________ all'__________ anziché venire ad

abitare in __________, Cantone di lingua __________.

Alla luce delle considerazioni appena esposte,

tutto ben considerato, occorre concludere che ______ non ha mantenuto con la

Svizzera legami tali da fare apparire in questo Stato le migliori possibilità

di reinserimento professionale.

Egli non va, dunque, considerato quale frontaliero

“vero” anche se atipico e di conseguenza non avrebbe potuto rivolgersi

all’assicurazione disoccupazione svizzera a partire dal 1° gennaio 2004.

(…)”

Con

giudizio 8C_656/2009 del 14 aprile 2010, pubblicato in RtiD II-2010 N. 66 pag.

277, la nostra Massima Istanza, accogliendo un ricorso della Sezione del lavoro

interposto contro una sentenza del TCA (38.2008.51 del 17 giugno 2009) che

aveva ritenuto un assicurato un vero frontaliero atipico riconoscendogli il

diritto all’indennità di disoccupazione sempre che tutti i presupposti del

diritto fossero adempiuti, ha stabilito che per quanto

concerneva la sola normativa interna, difettava, nel caso di specie, al

lavoratore il presupposto della residenza in Svizzera.

Per

quanto atteneva al Reg. CEE 1408/71 e alla relativa giurisprudenza della CGCE

(vertenza Miethe), secondo cui un lavoratore frontaliero può beneficiare

dell’assicurazione disoccupazione svizzera, invece di quella dello Stato di

residenza, nel caso in cui abbia eccezionalmente conservato in Svizzera (Stato

dell’ultima occupazione) dei legali personali e professionali tali da disporre

in questo Stato delle migliori possibilità di reinserimento professionale

(frontaliero «vero» ma atipico; al riguardo cfr. RtiD II-2007 N. 45 pag. 227

segg. = DTF 133 V 169), non era data una situazione «atipica» tale da

giustificare l’applicazione della giurisprudenza Miethe.

Anche relativamente ai legami professionali, la fattispecie differiva da quella

accertata nei due casi menzionati.

In concreto, infatti, a differenza delle situazioni trattate nella vertenza

Miethe e nella sentenza pubblicata in RtiD II-2007 N. 45 pag. 227 segg. (= DTF

133.

V 169), il ricorrente aveva conservato il centro delle sue relazione personali

in __________. Egli aveva sempre vissuto in __________. Il ricorrente non

poteva prevalersi di una lunga esperienza professionale in Svizzera, nel

settore lavorativo rilevante, ossia nell’attività di specialista in informatica

nella quale si era reinserito e non già nel precedente mestiere di pittore.

Contestualmente il TFA ha,

in particolare, rilevato che:

" (…)

8.2

Nel caso di specie la situazione è ben diversa da quella

"atipica" trattata nella vertenza Miethe. In quella causa,

l'interessato, cittadino tedesco con formazione professionale conseguita in

Germania, aveva in precedenza sempre vissuto nel suo paese d'origine. L'unico

legame con il Belgio era il domicilio impostogli quale soluzione temporanea

dalle concrete circostanze familiari. Anche nella fattispecie esaminata nella

già citata sentenza pubblicata in DTF 133 V 169, l'interessato, di

nazionalità elvetica, nato e cresciuto in Svizzera, dove aveva conseguito il

diploma di impiegato di commercio, aveva, eccezion fatta per un periodo di tre

anni, sempre abitato e lavorato in Svizzera. La sua decisione di trasferirsi in

Italia, in un villaggio in prossimità della frontiera, era stata condizionata

da elementi esterni (atti vandalici e intimidatori presso la precedente

abitazione ticinese). In ambedue i casi, in cui l'autorità giudicante ha

riconosciuto l'esistenza di legami personali più stretti con il precedente

paese di residenza, la presa di domicilio all'estero avvenne più o meno

casualmente. Ciò a differenza del qui ricorrente, il quale è cresciuto e ha

sempre vissuto in Italia. Nel 1989 L.________ aveva conosciuto sua moglie, che

allora abitava a O.________. Pur lavorando da quell'epoca in Svizzera, a

C._________, egli mantenne il proprio domicilio in Italia, dove sua moglie

decise di seguirlo. I figli, nati rispettivamente nel 1995 e nel 1999,

frequentano le scuole in Italia. Avesse l'opponente avuto i pretesi solidi

legami personali con la Svizzera, dopo il matrimonio avrebbe potuto raggiungere

sua moglie e prendere domicilio in Svizzera. Il domicilio in Italia inoltre non

dipende in concreto da circostanze particolari, senza le quali l'interessato

avrebbe eletto domicilio in Svizzera. Da quanto precede, si deve quindi dedurre

che egli ha conservato il centro delle sue relazioni personali in Italia. Il

matrimonio con una cittadina svizzera e la sua nazionalità elvetica, acquisita

dopo il matrimonio, non sono fattori decisivi in quest'ambito. Neppure sono

determinanti gli affermati stretti legami che l'opponente intrattiene con la

suocera e con alcuni amici in Svizzera, ritenuto come l'esistenza di rapporti

d'amicizia sia una situazione certamente non insolita per la maggior parte dei

frontalieri italiani attivi per un certo periodo nel nostro Paese.

8.3

La fattispecie in esame differisce da quella accertata nei due

suddetti casi anche per quanto concerne i legami professionali. Nella vertenza

Miethe, l'interessato aveva lavorato per tutto il tempo in Germania, nella sua

professione di rappresentante di commercio. Egli fece inoltre valere che la

tessera professionale di cui era in possesso aveva validità solo in Germania.

Nella DTF 133 V 169, l'interessato aveva pure

effettuato praticamente tutta la sua carriera professionale presso una banca in

Svizzera. Decisivo per ammettere gli stretti legami professionali con il nostro

Paese venne ritenuto il fatto che l'attività da lui svolta non poteva

prescindere da conoscenze specifiche degli usi commerciali e del quadro

legislativo nazionali. Anche e soprattutto in ragione dello specifico quadro

istituzionale e regolamentare disciplinante in dettaglio la sua attività

bancaria, ben difficilmente l'interessato avrebbe avuto comparabili possibilità

di reinserimento professionale sul mercato del lavoro italiano. In concreto la

situazione è diversa. L.________ non può prevalersi di una lunga esperienza

professionale in Svizzera nel settore lavorativo rilevante. Da questo profilo

determinante è unicamente il suo reinserimento nell'attività di specialista in

informatica, e non già nel precedente mestiere di pittore. L'attestato di

capacità professionale conseguito nel campo dell'informatica, che conosce meno

differenze fattuali, gli permette di accedere teoricamente con le stesse

possibilità al mercato di lavoro italiano. Ad ogni modo, nel presente caso non

vi sono condizioni regolamentari dissimili, quali quelle esistenti in DTF 133 V 169; e neppure sono date

conoscenze pluriennali del mercato, quali quelle di cui l'interessato disponeva

nella vertenza Miethe. La circostanza che l'opponente abbia conseguito la sua

formazione nel ramo dell'informatica in Svizzera non costituisce elemento di

rilievo, quando si consideri che molti frontalieri occupati ad esempio

nell'industria orologiera beneficiano di una formazione o di un perfezionamento

professionale nel nostro Paese. E nemmeno la durata dell'attività in Svizzera

configura un fattore decisivo, atteso che numerosi frontalieri lavorano da

tanti anni in Svizzera.

8.4

In sostanza, alla luce di tutte le circostanze, nella

fattispecie in esame non è data una situazione "atipica" tale da

giustificare l'applicazione della giurisprudenza Miethe.

9.

Stante quanto precede, in concreto, non si può concludere per la

presenza di una situazione "atipica" che conduca a considerare più

favorevoli le possibilità di reinserimento professionale nello Stato

dell'ultima occupazione rispetto a quelle esistenti nello Stato di residenza.

Ne segue che il ricorso dell'amministrazione dev'essere accolto e il giudizio

impugnato annullato. (…)”

2.9

Questa

Corte, in primo luogo, ribadisce che la possibilità di considerare un assicurato

quale “vero frontaliero atipico”, nel caso in cui abbia eccezionalmente

conservato in Svizzera (Stato dell’ultima occupazione) legami personali e

professionali tali da disporre in questo Stato delle migliori possibilità di

reinserimento professionale, e dunque di fare capo all’assicurazione contro la

disoccupazione svizzera è in ogni caso di carattere eccezionale (su questo

tema, cfr. ad esempio la sentenza del Tribunale amministrativo federale

C-1270-2006 del 15 aprile 2008) rispetto alla norma generale secondo cui il

lavoratore frontaliero (quello “vero”) che è in disoccupazione completa

beneficia delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione dello

Stato membro nel cui territorio risiede (cfr. art. 71 n. 1 lett. a punto ii

Reg. 1408/71)

In

secondo luogo, il TCA rileva che la presente fattispecie si differenzia su

diversi punti dal caso Miethe e dalla vertenza di cui alla STF C 124/06 del 25

gennaio 2007, pubblicata in DTF 133 V 169, SVR 2007 ALV Nr. 10 pag. 33 e RtiD

II-2007 N. 45 pag. 227 segg., che ha confermato la sentenza 38.2005.88 del 28

marzo 2006 emessa da questa Corte (cfr. consid. 2.8).

In

effetti, per quanto concerne i legami personali in Svizzera, anche

ammettendo che l’assicurato

- ha

vissuto in Svizzera, a __________ dal 1988 al 2006, dapprima fino al 1996

convivendo con i genitori, successivamente abitando da solo fino al 2002, in seguito con la moglie (matrimonio contratto il 9.3.2002) e con il figlio (nato il 29 aprile

2003);

- ha

acquisito la nazionalità svizzera (naturalizzato) nel 2005;

- frequenta

alcuni amici in Svizzera;

- è

affiliato al Sindacato __________;

-

dal 1° maggio 2009 ha preso in locazione un monolocale a __________ (cfr. doc.

27; I; XI; 11).

decisive,

ai fini della presente vertenza, risultano piuttosto le seguenti circostanze:

-

l’assicurato è nato in __________, a __________, nel 1969, dove ha vissuto

fino all’età di 19 anni e dove ha frequentato le scuole dell’obbligo e

l’Istituto tecnico Commerciale, ottenendo il diploma di Ragioniere Perito

Commerciale nel 1989;

- dal

1990.

al 1993 ha frequentato l’Università statale di __________, senza però

terminare gli studi;

- ha

mantenuto anche la nazionalità __________;

-

nel 2006 si è trasferito con la moglie (nata e vissuta in __________ fino al

matrimonio avvenuto il 9 marzo 2002) e il figlio in __________ a __________,

andando ad abitare in un appartamento di loro proprietà;

- il

figlio frequenta le scuole a ____________________;

- i suoi

genitori abitano in __________ (cfr. doc. 27; 29; I ; XI).

Da quanto

appena descritto emerge con evidenza che il legame personale con la Svizzera,

perlomeno a partire dal 2006, quando l’assicurato con la sua famiglia si è ritrasferito

in __________ - pur non ignorando che il medesimo ha indicato che il motivo del

trasferimento era da ricondurre a dei disturbi di salute della moglie (“Mia

moglie ha iniziato ad avere delle crisi depressive, si sentiva molto isolata,

forse ciò anche a causa della zona nella quale vivevamo: Era in terapia dal dr.

med. __________ il quale le ha consigliato di cambiare ambiente. Mia moglie non

si trovava bene con le nostre regole”; cfr. doc. XI) - è comunque fievole.

Pur

vivendo nella fascia di confine, non ha coltivato molti rapporti con la

Svizzera. In effetti egli, ad esclusione della frequentazione di pochi amici (al

Presidente del TCA in sede di udienza ne sono stati indicati unicamente tre: __________,

responsabile della ditta __________; __________ e __________ a __________; cfr.

doc. XI), ha negato di fare parte di associazioni culturali o

sportive (è stato iscritto presso la scuderia di rally __________ solamente

fino al 1992, cfr. doc. XI). Neppure ha addotto di svolgere particolari

attività sociali.

Egli,

inoltre, ha sì ricevuto il quotidiano la __________, tuttavia unicamente per un

mese nel 2009 e per un mese nel 2010 beneficiando di vincite (cfr. doc. I; XI).

Per quel

che attiene invece al legame professionale in Svizzera, è vero che l’insorgente

ha sempre lavorato in Svizzera.

E’

altrettanto vero, tuttavia, che, come chiaramente emerso in occasione dell’udienza

del 2 maggio 2011 davanti al Presidente del TCA, l’attività svolta dal medesimo

nel settore degli acquisti dal 1994 al 2009, e più precisamente di responsabile

acquisti dal 2003 al 2009 quando si è annunciato alla disoccupazione (cfr. doc.

29), consisteva nel procurare alla ditta sua datrice di lavoro le materie

prime, sovrastrutture e infrastrutture necessarie al ciclo produttivo, anche

tramite la gestione dei magazzini, gestendo il portafoglio dei fornitori ( cfr.

doc. XI).

In simili

condizioni, questo Tribunale ritiene che la professione del ricorrente,

differentemente dall’attività di “responsabile reparto lettere di credito e

garanzie” svolta dall’assicurato di cui alla STF C 124/06, consid. 10.3.1.

(cfr. consid. 2.8.), non è prevalentemente legata al territorio di uno Stato,

ma può essere effettuata ovunque, non essendo vincolata alla conoscenza di usi

commerciali specifici e del quadro legislativo nazionali.

Quanto fatto

valere dal ricorrente, e meglio di aver conservato in Svizzera legami personali

e professionali tali da avere migliori opportunità di reinserimento

professionali nel nostro Paese, poiché ha esercitato un’attività lucrativa solo

ed esclusivamente in Svizzera (cfr. doc. V), non è rilevante.

Infatti,

in proposito, il TF nel giudizio 8C_656/2009 del 14 aprile 2010 consid. 8.3., pubblicata in RtiD

II-2010 N. 66 pag. 277. sopra menzionato (cfr. consid. 2.8.), ha osservato che la

durata dell'attività in Svizzera non configura un fattore decisivo, atteso che

numerosi frontalieri lavorano da tanti anni in Svizzera.

2.10

Alla luce

delle argomentazioni appena esposte, tutto ben considerato, occorre concludere

che il ricorrente non ha mantenuto con la Svizzera legami tali da fare apparire

in questo Stato le migliori possibilità di reinserimento professionale.

Egli non

va, dunque, considerato quale frontaliero atipico e di conseguenza gli va

negato il diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione

svizzera a partire dal 1° maggio 2009.

La

decisione su opposizione del 27 dicembre 2010 impugnata deve, pertanto, essere

confermata.

2.11

A titolo

abbondanziale va, in ogni caso, sottolineato che la situazione problematica di

quegli assicurati svizzeri che, essendo domiciliati in __________ e avendo

lavorato in Svizzera, non possono beneficiare delle indennità speciali per

frontalieri a norma della legge interna __________, né eccezionalmente delle

indennità di disoccupazione in Svizzera, nel caso in cui non adempiano i

requisiti dei “frontalieri atipici” (cfr. consid. 2.8.: STF C124/06 del 25

gennaio 2007) è nota e richiede un'adeguata soluzione.

Al

riguardo giova rilevare che il Consigliere agli Stati on. __________, il 22

giugno 2006, ha depositato un’interpellanza intitolata “Assicurazione

disoccupazione. Discriminazione dei frontalieri svizzeri in __________”, del

seguente tenore:

"

Da diversi anni, i frontalieri disoccupati di

nazionalità svizzera domiciliati in __________ sono vittime di una

discriminazione che perdura nonostante l'introduzione dell'accordo sulla libera

circolazione delle persone, nel quale viene stabilito il principio della parità

di trattamento.

In effetti, i frontalieri svizzeri che risiedono

in __________ versano i propri contributi all'assicurazione contro la

disoccupazione svizzera. Secondo gli accordi bilaterali, lo Stato competente

per il versamento delle indennità di disoccupazione ai frontalieri è lo Stato

ove questi ultimi risiedono. Nella fattispecie si tratta dunque dell'__________,

ove però i frontalieri disoccupati di nazionalità elvetica beneficiano di

condizioni meno vantaggiose rispetto ai frontalieri __________ nella stessa

situazione, il che equivale a una disparità di trattamento contraria

all'accordo sulla libera circolazione delle persone.

Inoltre, in virtù dell'accordo tra la Svizzera e l'__________ sulla

compensazione finanziaria in materia d'assicurazione-disoccupazione dei

frontalieri, la Svizzera corrisponde all'__________, sotto forma di somma

globale, l'ammontare dei contributi versati dai soli frontalieri di nazionalità

__________.

I frontalieri svizzeri si trovano quindi nella situazione paradossale di

versare i propri contributi all'assicurazione contro la disoccupazione svizzera

senza poter beneficiare delle prestazioni svizzere e di essere discriminati nel

Paese che dovrebbe fornire loro le prestazioni.

Rivolgo dunque al Consiglio federale le seguenti domande:

- Il Consiglio federale conferma la situazione

sopra descritta?

- In caso di risposta affermativa, quali provvedimenti ha adottato

finora e con quali risultati?

- È pronto a discutere della questione in sede diplomatica con il

governo __________?

- Sarebbe pronto, se del caso, a sollevare la questione presso gli

organi competenti dell'UE?" (cfr. www.parlement.ch: Interpellanza 06.3353)

Il

Consiglio federale, il 6 settembre 2006, ha così risposto:

"

La situazione descritta dall'autore

dell'interpellanza corrisponde alla realtà. In effetti i lavoratori svizzeri

che risiedono in __________ e lavorano in Svizzera non beneficiano, al momento

in cui si ritrovano disoccupati, dello stesso trattamento riservato ai

lavoratori __________ nella stessa situazione: il regime speciale di

disoccupazione __________ non si applica a tali cittadini. Questo stato di

fatto costituisce a nostro parere una discriminazione dei lavoratori svizzeri:

la parità di trattamento è infatti un principio fondamentale della libera

circolazione delle persone, soprattutto in materia di diritti alle prestazioni

sociali.

Il SECO e il Ministero __________ del lavoro

nonché l'Istituto nazionale della previdenza sociale hanno intrattenuto

contatti bilaterali per il tramite dell'ambasciata svizzera a __________.

L'ambasciata è inoltre intervenuta in varie occasioni indirizzando note

diplomatiche al Ministero __________ degli affari esteri e al Ministero del

lavoro. Finora non sono ancora stati conseguiti risultati convincenti: l'__________

subordina infatti il diritto alle indennità speciali alla retrocessione dei

contributi versati all'assicurazione contro la disoccupazione. Conformemente

all'accordo in materia d'assicurazione-disoccupazione tra la Svizzera e l'__________

(ancora applicabile fino al 31 maggio 2009 secondo il punto 3 del protocollo

all'allegato II all'accordo sulla libera circolazione delle persone), la

retrocessione dei contributi da parte della Svizzera vale soltanto per i

frontalieri __________. I cittadini svizzeri che risiedono in __________ non

sono inclusi.

Questa situazione è stata segnalata due volte nel

quadro del comitato misto previsto dall'accordo sulla libera circolazione delle

persone: la prima volta nel mese di luglio 2005, la seconda nel mese di luglio 2006. In occasione della riunione del 2005, è stata privilegiata la via dei contatti bilaterali.

Nell'ambito dell'incontro del 2006, si è convenuto che la Svizzera avrebbe

presentato alla Commissione europea una nota che indicasse la sua posizione in

merito. I contatti bilaterali saranno tuttavia portati avanti nell'intento di

trovare una soluzione a tale questione."

(cfr. www.parlement.ch: Interpellanza 06.3353)

La SECO,

il 27 marzo 2008, dando seguito a uno scritto del Presidente di questo

Tribunale inviato contestualmente a un’altra vertenza (cfr. STCA 38.2008.5 del

9.

giugno 2008 consid. 1.6.) e volto a sapere se vi sono stati ulteriori

sviluppi dopo la risposta del 6 settembre 2006 all’atto parlamentare del

Consigliere agli Stati on. __________ del 22 giugno 2006, ha indicato, da un lato, che erano da considerarsi scarse le probabilità che vi fossero

cambiamenti prima del giugno 2009. Dall’altro, che, come precisato nella

risposta del Consiglio federale, la Svizzera ha presentato alla Commissione

europea per tramite del comitato misto una nota in proposito e che la SECO

stessa ha inoltre segnalato informalmente la situazione alla delegata __________

della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori

migranti (cfr. STCA 38.2008.5 del 9 giugno 2008 consid. 1.6.; 2.11.).

Il

Presidente del TCA, il 4 maggio 2011, ha nuovamente interpellato la SECO al riguardo, chiedendo segnatamente se dopo il 31 maggio 2009 la situazione si è

modificata e se la retrocessione dei contributi dalla Svizzera vale ora anche

per i cittadini svizzeri che risiedono in __________.

In caso di

risposta negativa la SECO è stata invitata a comunicare al TCA quali ulteriori

passi sono stati intrapresi per eliminare la discriminazione dei frontalieri

svizzeri in __________. (cfr. consid. 1.7.; doc. XII).

La SECO,

il 10 maggio 2011, ha risposto che:

"

(…) dal 1° giugno 2009, non vige più alcuna

retrocessione dei contributi di assicurazione contro la disoccupazione tra la

Svizzera e i Paesi viciniori.

Per quanto concerne l’__________,

il fondo in cui venivano raccolti i contributi dei frontalieri __________ è

ancora attivo e permette tuttora di offrire ai frontalieri di nazionalità __________

residenti in __________ che hanno perso il lavoro in Svizzera, migliori

condizioni di indennizzazione che per i disoccupati (__________ e non) che

hanno lavorato in __________ (“trattamento speciale di disoccupazione” – cfr. http://www.ocst.com/index.php?option=com_content&view=article&id=185&Itemid=264).

Detto trattamento speciale durerà verosimilmente sintanto che il fondo in

questione non sarà esaurito.

Pertanto un frontaliero di

nazionalità svizzera residente in __________ viene indennizzato conformemente

all’art. 71 cpv. 1 lett. a) ii) del regolamento (CEE) n° 1408/71, ossia come se

fosse un disoccupato che ha perso il lavoro in __________.

Le difficoltà riscontrate

al momento dell’entrata in vigore degli accordi bilaterali (impossibilità per

un cittadino svizzero di comprovare lo status di frontaliero in Svizzera,

poiché privo di permesso G) sembrano essersi risolte. Le discussioni, sia con

l’__________ che tramite il Comitato misto, si sono arenate in ragione dei

negoziati per la ripresa negli accordi bilaterali Svizzera – UE del nuovo regolamento

(CE) n° 883/04, in vigore nell’UE dal 1° maggio 2010.

In conclusione, nella

misura in cui l’__________ applica le disposizioni del regolamento 1408/71

nulla può esserle rimproverato dal punto di vista dell’applicazione degli

accordi bilaterali tra la Svizzera e l’Unione europea. Infatti, detto

regolamento prevede unicamente che un lavoratore frontaliero sia trattato alla

pari di un lavoratore che ha perso un impiego nel paese di residenza.

Tuttavia, la questione

della giustificazione del vantaggio supplementare concesso ai frontalieri di

nazionalità __________a appare invece di competenza esclusiva dei tribunali __________.

Finora non abbiamo notizia di cause che sarebbero state intentate a questo

proposito da persone direttamente colpite da detta discriminazione.” (Doc.

XIII)

Per

quanto attiene alla richiesta della parte ricorrente di derogare per le persone

svizzere che abitano in __________ e hanno lavorato in Svizzera agli accordi

bilaterali che sanciscono che il versamento delle indennità di disoccupazione

sia a carico dello Stato di residenza, ponendolo a carico dello Stato in cui si

presta l’attività lavorativa (cfr. doc. XVI), giova osservare che non è

possibile derogare a tali disposizioni (cfr. STF 8C_656/2009 del 14 aprile 2010

nella quale all'assicurato è stato negato il diritto alle prestazioni

dell'assicurazione contro la disoccupazione).

Spetta

semmai al ricorrente o all'organizzazione sindacale che lo rappresenta chiedere

alle autorità __________ di fare beneficiare delle indennità speciali anche i

lavoratori frontalieri di nazionalità svizzera.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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