38.2011.12
Negato dt a ID.Ass.,secondo veros.prepond.,non aveva resid.effettiva in Svizzera.A seguito di una rich.del Pres.del TCA ass.trasmesso solo estratti del conto post.,che non comprovano resid.stabile in
22 giugno 2011Italiano40 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
38.2011.12
Data decisione, Autorità:
22.06.2011, TCA
Titolo:
Negato dt a ID.Ass.,secondo veros.prepond.,non aveva resid.effettiva in Svizzera.A seguito di una rich.del Pres.del TCA ass.trasmesso solo estratti del conto post.,che non comprovano resid.stabile in CH.Fatto di fornire ult.indic.circa sua presenza in CH,non indebita inger.nella sua sfera personale
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
INDENNITÀ
OBBLIGO DI COLLABORARE
STRANIERO RESIDENTE IN SVIZZERA
art. 8 cpv. 1 let. c LADI
art. 43 cpv. 3 LPGA
art. 61 let. c LPGA
Raccomandata
Incarto n.
38.2011.12
rs/DC
Lugano
22 giugno
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 28 gennaio 2011
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 21
dicembre 2010 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 21 dicembre 2010 la Sezione del lavoro,
confermando la precedente decisione del 7 settembre 2010 (cfr. doc. 12), ha
stabilito che RI 1 non ha diritto alle indennità di disoccupazione nel periodo
dal 1° luglio al 31 dicembre 2009, poiché non risiedeva in Svizzera ai sensi
dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. doc. B).
1.2. Contro la
decisione su opposizione l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha postulato l’annullamento del provvedimento
impugnato e il riconoscimento del diritto a indennità LADI dal 1° luglio al 31
dicembre 2009.
A
sostegno della propria pretesa ricorsuale egli ha, segnatamente, addotto di
essere in possesso di un regolare permesso di dimora (permesso B) valido fino
al 3 giugno 2012 e che nel periodo per il quale ha chiesto le prestazioni LADI
risiedeva effettivamente in Svizzera.
Al
riguardo il ricorrente ha precisato che la __________ SA, per la quale ha
lavorato dal 1° marzo 2007 fino al 30 giugno 2009, gli ha concesso, anche per
poter trovare una nuova occupazione, di continuare ad abitare in un
appartamento di sua proprietà in __________adiso, dove risulta essere iscritto
regolarmente quale abitante.
In
proposito egli ha osservato che il titolare della ditta, signor __________, ha
affermato che dei tre locali della società in via __________ __________ due
erano a disposizione sua e di un altro dipendente, signor __________. Egli ha
indicato che il 1° giugno 2010 si è poi trasferito in via ____________________
sempre a __________.
L’insorgente
ha pure osservato che il Comune di __________ ha rilasciato due dichiarazioni
con cui conferma, dopo controlli effettuati dalla Polizia, che il medesimo
risiede effettivamente a __________ all’indirizzo indicato.
Egli ha
rilevato di non aver mai deviato la propria corrispondenza, ma di avere sempre
puntualmente ritirato la posta al proprio recapito in via __________.
Come
ulteriori prove della sua effettiva residenza in Svizzera, l’assicurato ha
prodotto una multa del 6 novembre 2009, come pure degli estratti di
prelevamenti da lui effettuati durante il periodo in questione.
Il
ricorrente ha, altresì, evidenziato che la propria intenzione di voler restare
in Svizzera emerge anche dal fatto che è stato nuovamente impiegato dalla __________
SA, oltre che dall’aver fatto convertire la patente in Svizzera, aver concluso in
Svizzera un contratto di leasing relativo a un’automobile, essere affiliato a
una cassa malati in Svizzera e avere un numero di cellulare svizzero (cfr. doc.
I).
1.3. In risposta
la Sezione del lavoro ha chiesto la reiezione del ricorso con sostanzialmente
le medesime argomentazioni di cui si è avvalsa nella decisione su opposizione
(cfr. doc. III).
1.4. Il 18 aprile
2011 alla presenza delle parti, e meglio di RI 1, dell’avv. RA 1, di __________,
capo della Sezione del lavoro e __________della Sezione del lavoro, si è svolto
un dibattimento davanti al Presidente del TCA.
In
quell'occasione è stato steso un verbale (cfr. doc. VI), a cui sarà fatto
riferimento nei considerandi di diritto.
Alla
parte ricorrente è pure stato assegnato un termine di dieci giorni per inviare
eventuale documentazione atta a dimostrare una presenza costante
dell’assicurato in Svizzera nel periodo in questione (cfr. doc. VI pag. 4).
1.5. Il 29 aprile
2011 l’avv. RA 1, per conto dell’assicurato, ha trasmesso degli estratti del
conto postale di quest’ultimo afferenti al lasso di tempo da giugno a dicembre
2009 dai quali risultano le operazioni effettuate dal medesimo (cfr. doc. VII;
DD).
1.6. La Sezione
del lavoro ha presentato le proprie osservazioni in merito con scritto del 4
maggio 2011 (cfr. doc. IX).
1.7. Il doc. IX è
stato inviato per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. X).
in
diritto
2.1. L’oggetto
della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’assicurato abbia diritto
oppure no a delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione nel
periodo luglio – dicembre 2009.
2.2. L'Accordo
del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità
europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle
persone (ALC), entrato in vigore il 1° giugno 2002 e regolante, in particolare
nel suo Allegato II, il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8
ALC), si applica alla presente fattispecie.
In
effetti all’assicurato, con decisione del 7 settembre 2010 confermata con
decisione su opposizione del 21 dicembre 2010 (cfr. doc. 12; B), è stato negato
il diritto alle indennità di disoccupazione durante il periodo dal 1° luglio al
31 dicembre 2009 (cfr. DTF 128 V 315, consid. 1b/bb, pag. 317 e DTF 130 V 156,
consid. 5, pag. 160-162).
Fatti
I
presupposti materiali per stabilire se l’assicurato ha diritto alle prestazioni
dell’assicurazione contro la disoccupazione per il periodo luglio – dicembre
2009 si determinano, in ogni caso, secondo il diritto svizzero.
Anche a
seguito dell'entrata in vigore dell'ALC, il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del
Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di
sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro
famigliari che si spostano all'interno della Comunità, cui rinvia l'art. 1 cpv.
1 Allegato II ALC, rimanda a tale normativa (cfr. STFA U 271/03 dell’11 gennaio
2005 consid. 1.3.). Così, in virtù dell'art. 13 paragrafo 2 lettera a) del Regolamento,
con riserva degli articoli da 14 a 17, la persona che esercita un’attività
subordinata nel territorio di uno stato membro è soggetta alla legislazione di
tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro o se
l’impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio
domicilio nel territorio di un altro Stato membro.
Orbene,
l’attività subordinata esercitata dall’assicurato prima di iscriversi in
disoccupazione è stata svolta in territorio elvetico. Più precisamente l’ultimo
rapporto di lavoro dell’assicurato è stato quello con la ditta __________ (cfr.
doc. 28; 29; 31; 32).
Donde
l'applicabilità dell'ordinamento svizzero.
2.3. Uno dei
presupposti da adempiere per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione
contro la disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c
LADI).
In
una sentenza del 20 settembre 1989, pubblicata parzialmente in DTF 115 V 448 e
riportata integralmente da Cattaneo (cfr. "Les
mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno, pag.
422-424), il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che
determinante, nel contesto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, è l'esistenza non
di un domicilio civile in Svizzera bensì della residenza effettiva (cfr. DTF
115 V 448-449).
Così, nel
caso che era chiamata a giudicare, la nostra Massima istanza giudiziaria ha
stabilito che un cittadino svizzero che aveva affittato un appartamento in Francia,
ma risiedeva a Ginevra, adempiva il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI
(cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 424, no 685).
Questo
Tribunale, in una sentenza AD 79/93 dell'8 giugno 1993, confermata dal TFA con
giudizio C 130/93 del 16 novembre 1993, ha invece negato il diritto alle indennità di disoccupazione ad una lavoratrice frontaliera che non risiedeva in
Svizzera.
In
un'ulteriore sentenza del 6 settembre 1999, pubblicata in DTF 125 V 465, il
TFA, oltre a richiamare i criteri e i principi applicabili all'interpretazione
di un accordo internazionale, ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata
intorno all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non viola l'art. 20 lett. a della
Convenzione n. 168 dell'organizzazione internazionale del lavoro (OIL) concernente
la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 21
giugno 1988 (RS 0.822.726.8; RU 1991 1914; in vigore per la Svizzera dal 17
ottobre 1991).
Contestualmente
il TFA ha pure ribadito la validità della propria giurisprudenza che subordina
il diritto all'indennità di disoccupazione alla residenza effettiva in
Svizzera, così come all'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di
farne, durante questo tempo, il centro delle proprie relazioni.
Nel caso
che era chiamata a giudicare, l'Alta Corte, accogliendo il ricorso e rinviando
gli atti all'amministrazione cantonale, ha poi concluso che:
"
(…) Orbene, per attestare la sua effettiva
residenza in Svizzera il ricorrente rileva in particolare di avere avuto a
disposizione una camera presso il "Personalhaus" dell'ex-datore di
lavoro. A comprova di quanto affermato esibisce una dichiarazione 18 dicembre
1996 di quest'ultimo, da cui si evince che l'interessato, quale dipendente
della ditta L. SA, abitava durante tutto l'anno nel "Personalhaus".
Per contro, nulla si rileva per quanto concerne il periodo dopo il
licenziamento.
In effetti, nell'incarto manca qualsivoglia
documento attestante una costante presenza sul mercato del lavoro svizzero per
consentire al giudice di statuire. Si rende pertanto necessario un complemento
d'istruttoria. (…)" (cfr. DTF 125 V 465, consid. 6, pag. 469-470)
In
un'altra decisione C 303/00 del 31 luglio 2001 l'Alta Corte ha precisato che:
"
(…)
Considerandi
2.
- a) Ein Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung
besteht nur, wenn die versicherte Person in der Schweiz wohnt (Art. 8 Abs. 1
lit. c AVIG). Nach der Rechtsprechung erfüllt eine Person diese
Anspruchsvoraussetzung, wenn sich ihr gewöhnlicher Aufenthalt hier befindet,
was der Fall ist, wenn sie sich effektiv in der Schweiz aufhält, und wenn sie
die Absicht hat, diesen Aufenthalt während einer gewissen Zeit aufrecht zu
erhalten und hier in dieser Zeit auch den Schwerpunkt der Lebensbeziehungen zu
haben (BGE 125 V 466 f. Erw. 2a, 115 V 448 f.). Für ausländische Staatsangehörige mit Niederlassungsbewilligung gilt keine abweichende Regelung (Art. 12 AVIG
e contrario).
b) Der Wohnsitzbegriff des Zivilgesetzbuches
ist für die Anwendung von Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG nicht massgeblich (BGE 115
V 449, 125 V 466 Erw. 2a letzter Absatz in fine). Deshalb scheidet eine
analogieweise Heranziehung des in Art. 24 Abs. 1 ZGB statuierten Grundsatzes
aus, wonach der einmal begründete Wohnsitz bis zum Erwerb eines neuen bestehen
bleibt. Die Anspruchsvoraussetzung des Wohnens in der Schweiz gemäss Art. 8
Abs. 1 lit. c AVIG ist demnach nur erfüllt, wenn und solange der gewöhnliche
Aufenthalt in der Schweiz (mit den Elementen der Absicht dauernden Verbleibens
und des Mittelpunktes der Lebensbeziehungen) durchgehend gegeben ist. Andernfalls
besteht kein Taggeldanspruch, ohne dass zu prüfen ist, ob im Ausland ein
Wohnsitz im Sinne der Art. 23 ff. ZGB begründet wurde. (…)"
In una
decisione C 226/02 del 22 maggio 2003, il TFA si è confermato nella propria
giurisprudenza e ha, in particolare, sottolineato che:
"
(…)
Gemäss Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG hat Anspruch auf
Arbeitslosenentschädigung nur, wer in der Schweiz wohnt. Diese zentrale
Anspruchsvoraussetzung ist Ausfluss des im Leistungsbereich der
Arbeitslosenentschädigung geltenden Verbots des Leistungsexports, welches im
Interesse der Missbrauchsverhütung aufgestellt worden ist. Bei im Ausland
wohnenden Personen wäre die Überprüfung und Kontrolle der
Anspruchsvoraussetzungen, namentlich der Arbeitslosigkeit, verunmöglicht (vgl.
zum Ganzen Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Bd. Soziale Sicherheit, Rz. 138).
Der Begriff des Wohnens in der Schweiz ist dabei
nicht identisch mit dem Wohnsitz im Sinne von Art. 23 ff. ZGB, sondern
schliesst auch den gewöhnlichen Aufenthalt mit ein (BGE 115 V 448; vgl.
Nussbaumer, a.a.O., Rz 139 f.).
Nach der Rechtsprechung des Eidgenössischen
Versicherungsgerichts sind für den gewöhnlichen Aufenthalt der tatsächliche
Aufenthalt in der Schweiz und der Wille massgebend, diesen beizubehalten,
zusätzlich muss sich der Schwerpunkt aller Beziehungen in der Schweiz befinden
(BGE 125 V 467 Erw. 2a mit Hinweisen). (…)"
Con
sentenza 8C_270/2007 del 7 dicembre 2007 l’Alta Corte ha poi evidenziato quanto
segue:
"
(…)
2.
2.1
Gemäss Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG setzt der
Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung u.a. voraus, dass der Versicherte in der
Schweiz wohnt. Der Begriff des Wohnens in der Schweiz ist nicht im Sinne des
zivilrechtlichen Wohnsitzes (Art. 23 ff. ZGB) zu verstehen, sondern setzt den
gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz voraus; verlangt werden der tatsächliche
Aufenthalt in der Schweiz und die Absicht, diesen Aufenthalt während einer
gewissen Zeit aufrechtzuerhalten und hier in dieser Zeit auch den Schwerpunkt
der Lebensbeziehungen zu haben (BGE 125 V 465 E. 2a S. 467, 115 V 448 E. 1b S. 449). Daran hat das auf den 1.
Januar 2003 in Kraft getretene ATSG nichts geändert, weil der in Art. 13 Abs. 1
ATSG umschriebene Wohnsitzbegriff auf die Arbeitslosenversicherung nicht
Anwendung findet. Eine ausdrückliche Abweichung von Art. 13 ATSG sieht Art. 12
AVIG zwar lediglich für die in der Schweiz wohnenden Ausländer vor. Mangels
eines gegenteiligen gesetzgeberischen Willens hat die bisherige Praxis jedoch
auch im Rahmen der Anspruchsvoraussetzung von Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG
weiterhin Geltung (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in:
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2. Auflage, Basel
2007, S. 2233 Rz 181; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Zürich/Basel/Genf 2003, Rz
18.
zu Art. 13).
2.2
Nach der Rechtsprechung setzt das Wohnen in
der Schweiz im Sinne von Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG nicht einen ununterbrochenen
tatsächlichen Aufenthalt im Inland voraus. Es genügt der gewöhnliche Aufenthalt
in der Schweiz. Das Fortdauern des gewöhnlichen Aufenthalts in der Schweiz
setzt aber unter anderem voraus, dass trotz Unterbrüchen des tatsächlichen
Aufenthalts weiterhin eine enge Verbindung mit der hiesigen Arbeitswelt besteht
(Urteile C 153/03 vom 22. September 2003 und C 183/99 vom 30. November 1999).
Im Urteil C 290/03 vom 6. März 2006 (SVR 2006 ALV Nr. 24 S. 82) stellte das
Eidgenössische Versicherungsgericht (heute Bundesgericht) fest, dass die Anspruchsvoraussetzung
des Wohnens in der Schweiz auch während eines durch die Ausübung einer
Erwerbstätigkeit im Ausland bedingten Auslandaufenthaltes erfüllt sein kann.“ (la
sottolineatura è de redattore)
In riferimento a
quest’ultima sentenza è utile evidenziare che in effetti l’art. 12 LADI
prevede, relativamente agli stranieri residenti in Svizzera, quanto segue:
" In
deroga all’articolo 13 LPGA, gli stranieri senza permesso di domicilio sono
considerati residenti in Svizzera, fintanto che vi dimorano in virtù di un
permesso di dimora per l’esercizio di un’attività lucrativa o in virtù di un
permesso stagionale.”
2.4
Nell’evenienza concreta dalla
documentazione agli atti risulta che RI 1 ha lavorato presso la __________ di __________ dal giugno 2007 al giugno 2009 in qualità di direttore commerciale (cfr. doc. 28; 29).
In effetti il 29 maggio
2009.
la società ha disdetto il contratto di impiego con effetto dal 30 giugno 2009 a causa di una situazione aziendale difficile (cfr. doc. 31).
Il 12 giugno 2009
l’assicurato si è iscritto in disoccupazione a far tempo dal 1° luglio 2009
(cfr. doc. 42).
La Sezione del lavoro, a
seguito di quanto dichiarato in occasione di un’audizione del 12 febbraio 2010
da __________, relativamente al quale era pendente una procedura, e meglio che “(…)
nelle ore di mia presenza presso la società sono presente sempre solamente io.
Gli altri dipendenti indicati sopra (n.d.r.: tra i quali RI 1) vengono in Via __________
solamente saltuariamente e non so indicare con quale frequenza” (doc. 18),
ha avviato un procedimento anche nei confronti dell’insorgente volto a
verificare il suo diritto a prestazioni LADI.
L’amministrazione, ha
esperito alcuni accertamenti.
In particolare ha
interpellato l’assicurato il 20 maggio 2010 (cfr. doc. 18), il quale, il 2
giugno 2010, ha asserito, tra l’altro, che:
- i
locali in via __________ gli sono stati messi a disposizione prima, durante e
dopo il collocamento fino al 31 maggio 2010. Prima e dopo la disoccupazione in
virtù del rapporto di impiego, durante a titolo di favore personale fino a
quando avesse trovato un collocamento diverso;
- durante
il suo lavoro, prima e dopo la disoccupazione, ha trascorso mediamente due
settimane al mese in Svizzera e due settimane all’estero presso clienti. Nel
periodo di disoccupazione era quasi totalmente in Svizzera tranne qualche fine
settimana e il periodo natalizio trascorsi nella casa dei genitori in __________;
- che
non si è iscritto all’AIRE per pura ignoranza e non avendo appreso da nessuno
dell’obbligatorietà di tale passo;
- nel
2009.
non aveva alcun contratto relativo a forniture elettriche o idriche
intestato a suo nome, in quanto l’appartamento in via __________ non era a lui
intestato. Dal 1° giugno 2010 ha affittato con regolare contratto un locale
diverso e da quella data il relativo contratto e le utenze sono a suo nome e
del suo coinquilino;
- è
in possesso della patente svizzera (ottenuta convertendo quella __________) e
l’auto è stata acquistata in Svizzera con contratto di leasing presso una
finanziaria svizzera;
- l’unica
utenza al tempo a lui intestata era quella del cellulare. Con il nuovo
contratto di lavoro con la __________A - a partire dal gennaio 2010 - è però
diventato un benefit aziendale (cfr. doc. 17).
Dal Rapporto d’esecuzione
del 19 aprile 2010 afferente a due controlli effettuati dalla Polizia comunale
di __________ su richiesta della Sezione del lavoro (cfr. doc. 23) si evince,
poi, quanto segue:
" (…)
abbiamo proceduto a due controlli, il primo in data 2 aprile 2010 alle ore
07.25
dove nessuno rispondeva ai vari richiami; il secondo è stato eseguito in
data 7 aprile 2010 alle ore 17.30. In quest’ultima occasione era presente il
signor __________, il quale ci invitava a entrare nell’appartamento. Si
constatava che lo stesso era composto di due camere, una cucina e altri due
locali. Si chiedeva al signor __________ dove si trova il suo compagno di
appartamento signor RI 1, asseriva di non saperlo.
Da informazioni confidenziali siamo venuti
a conoscenza che i due ogni tanto vengono notati uscire dall’appartamento,
specialmente il signor __________.
(…)” (Doc. 22)
L’Ufficio controllo
abitanti di __________, il 9 novembre 2010, ha indicato alla Sezione del lavoro che:
" (…)
la persona citata (n.d.r.: RI 1) risulta domiciliata a __________ (al
beneficio di un permesso di dimora B CE/AELS) dal 30.5.2007.
I controlli effettuati dalla nostra polizia
comunale in data 2 e 7.4.2010 si sono svolti direttamente al suo domicilio
assumendo informazioni preso il custode e gli inquilini dello stabile.
Facciamo osservare che il signor RI 1 dal
1.6.2010
non abita più in via __________ in quanto si è trasferito in via __________.”
(Doc. M)
Il Comune __________ di __________),
il 13 maggio 2010, rispondendo all’amministrazione, ha comunicato che
l’insorgente è residente in quel Comune dal 16 febbraio 2007 (cfr. doc. 19).
La Sezione del lavoro ha,
quindi, emesso il 7 settembre 2010 una decisione con cui all’assicurato è stato
negato il diritto alle indennità di disoccupazione, non essendo residente in
Svizzera (cfr. doc. H).
In sede di opposizione
l’amministrazione ha posto alcuni quesiti a __________, amministratore della __________
SA, ossia:
" (…)
1.
Corrisponde
al vero che la __________ SA in __________ ha la sede operativa a __________ in
via __________?
2.
Anche
nel periodo da luglio 2009 a dicembre 2009 l’azienda in parola aveva la sede
operativa a __________?
3.
Quanti
appartamenti e locali occupa la __________ SA in via __________?
4.
Con
riferimento alla domanda n. 3, voglia p.f. indicare dettagliatamente, per ogni
locale, l’uso che ne è fatto.
5.
Sempre
con riferimento alla domanda n. 3, voglia p.f. indicare dettagliatamente, per
ogni locale, l’uso che ne era fatto nei mesi da luglio a dicembre 2009.
6.
Il
signor RI 1 ha alloggiato (abitato) presso i locali della __________ SA in via __________?
Se sì, da quando a quando e, inoltre, secondo quale frequenza mensile/settimanale
era presente in questi locali adibiti ad abitazione? (p.f. dettagliare bene le
risposte)
7.
In caso
di risposta affermativa alla domanda n. 6, per poter usufruire del/dei locale/i
come alloggio il signor RI 1 ha pagato un compenso? Se sì, voglia p.f.
precisare l’ammontare e le modalità di pagamento (frequenza, destinatario,
durata dei versamenti, ecc.), come pure allegare la relativa documentazione
8.
Sempre
con riferimento alla domanda n. 6, per quali motivi il signor RI 1 ha abitato presso i locali della ditta? (p.f. dettagliare bene la risposta)
9.
Per
quali motivi, il 30 giugno 2009, è cessata la collaborazione con il signor RI 1?
(p.f. dettagliare bene la risposta)
10.
Per quali motivi avete
deciso di riavviare una collaborazione con lui lo scorso 4 gennaio? (p.f.
dettagliare bene la risposta; voglia p.f. inoltre produrre copia dell’attuale
contratto di lavoro)
11.
Per quale motivo, per quanto
riguarda i mesi di giugno e luglio 2007 nonché gennaio-luglio 2008, il salario
mensile lordo per il signor RI 1 era di soli CHF 1'500, mentre che per quanto
riguarda i rimanenti mesi era di CHF 4'500? (p.f. dettagliare bene la risposta)
12.
Nel periodo da luglio 2009 a dicembre 2009 il signor RI 1 ha collaborato con la __________ SA? In caso di risposta
affermativa, voglia p.f. precisare: periodi in cui ha lavorato per la ditta,
percentuale lavorativa, giorni/orario di lavoro, funzioni/compiti,
retribuzione.” (Doc. 9)
__________, il 24 ottobre 2010, ha risposto tramite posta elettronica quanto segue:
" (…)
1.
La
sede legale della __________ SA è __________. Per la nostra attività specifica
non abbiamo bisogno di uffici operativi in quanto la nostra attività di
consulenza è eseguita presso i clienti, eccezione fatta per il lavoro
amministrativo. Questo è fatto a __________ (corrispondenza, digitalizzazione
documenti) mentre la parte di contabilità e risorse umane è fatta a __________.
2.
L’azienda
ha occupato gli spazi in Via __________ fino a maggio 2010
3.
1
appartamento, 1 locale
4.
Dei
3.
locali a disposizione, due erano messi a disposizione dei dipendenti RI 1 e __________
e 1 adibito a ufficio per il lavoro di corrispondenza e digitalizzazione
documenti della società
5.
Locale
1.
uso cucina, locale 2 uso bagno locale 3 uso camera assegnata al Sig. RI 1,
locale 4 uso camera assegnata al sig. __________, locale 5 uso ufficio
corrispondenza e digitalizzazione documenti
6.
Il
signor RI 1 è alloggiato presso i locali della __________ SA dall’inizio del
suo rapporto di lavoro fino a maggio 2010. Il locale del signor RI 1 era per
suo uso esclusivo, la frequenza per quanto l’azienda ne può sapere era
continuativa e da conciliare con la sua attività di consulenze presso i nostri
clienti e rispettivi viaggi in __________Il signor RI 1 non ha pagato alcun
compenso
7.
Ho
invitato il signor RI 1 a venire a lavorare nella nostra società e gli ho
chiesto di trasferirsi in Svizzera, per evitare preoccupazioni logistiche avevo
proposto questa soluzione che ha accettato. Il signor RI 1 avrebbe dovuto
cercare una soluzione indipendente non appena l’attività fosse divenuta solida,
ma purtroppo gli anni 2008 e 2009 non hanno permesso questa solidità aziendale
e quindi non abbiamo mai forzato il cambiamento.
8.
Il
signor RI 1 si è occupato di esplorare mercati emergenti dell’Est europeo, ma a
seguito alla perdita subita dall’azienda nel 2008 e confrontati con problemi di
liquidità abbiamo dovuto interrompere il rapporto di lavoro.
9.
Abbiamo
mantenuto interesse nel mercato __________ e abbiamo costituito una succursale
della nostra società a __________. Abbiamo chiesto al signor RI 1 di diventare
responsabile per il mercato e di fare lo start-up della società __________.
10.
Il salario del signor RI 1 è
direttamente legato alla sua performance e ha un tetto massimo di 4'500 CHF e
un tetto minimo di 1'500 CHF (più rimborso spese)
11.
Durante questo periodo il
nostro rapporto con il signor __________ è stato interrotto. nessuna collaborazione
è continuata né tantomeno retribuzione gli è stata versata.” (Doc. 8)
La Sezione del lavoro, il
26.
ottobre 2010, ha posto, tramite posta elettronica, degli ulteriori quesiti
all’amministratore della società, ai quali quest’ultimo ha risposto il 27 ottobre
2010, e meglio:
"
1.
per quale motivo il signor RI 1 non ha mai pagato nessun
compenso per l’uso di un locale come stanza, come pure per
l’utilizzo dei locali comuni (camera e bagno), oltretutto se, come da lei
stesso riferito, egli era presente presso i medesimi i maniera continuativa?
(p.f. dettagliare bene la risposta)
Perché il signor RI 1 si è trasferito in Svizzera
appositamente per lavorare nella nostra società e non potendo garantire un
salario adeguato alle sue qualifiche abbiamo raggiunto l’accordo di un minimo
fisso, ma non caricandolo di un affitto. Quindi dando la possibilità di
occupare una stanza dell’appartamento di Via __________. Stessa cosa vale per
l’altro collaboratore. Purtroppo non siamo una azienda grande e iniziare è
difficile quindi abbiamo ottimizzato i costi in questo modo.
2.
come contropartita dell’utilizzo di questi locali, il signor RI
1.
ha subito una deduzione di stipendio?
Il signor RI 1 non ha subito una deduzione, ma con il salario
dichiarato all’inizio sarebbe stato impossibile per lui concludere un contratto
d’affitto con un salario fisso basso.
3.
il signor RI 1 non ha mai
partecipato al pagamento delle spese connesse all’utilizzo dei locali a lui
destinati (stanza, cucina, bagno), in particolare per quanto concerne il
consumo di acqua e di elettricità? Se sì, secondo quali modalità? Se no, per
quale motivo? (p.f. dettagliare bene tutte le risposte)
Le spese sono sempre state a carico della __________, le
spese eventualmente sostenute dal RI 1 riguardano la sfera personale (cibo +
bibite).” (Doc. 7)
L’11 novembre 2010 la
Sezione del lavoro ha inviato gli esiti degli accertamenti effettuati all’assicurato
e gli ha posto delle domande connesse in particolare con la sua presenza sul
territorio svizzero (cfr. doc. 4).
L’insorgente, tuttavia,
non ha risposto, nemmeno dopo il sollecito del 7 dicembre 2010 (cfr. doc. 3).
L’amministrazione con
decisione su opposizione del 21 dicembre 2010 ha confermato il precedente provvedimento del 7 settembre 2010, stabilendo che la residenza
effettiva di RI 1 è in __________ e non in Svizzera e negandogli, perciò, il
diritto alle indennità di disoccupazione per il lasso di tempo luglio –
dicembre 2009 (cfr. doc. B).
L’assicurato contesta
quanto deciso dalla Sezione del lavoro, facendo valere la propria residenza in
Svizzera nel periodo in questione.
Al
riguardo il ricorrente, come già rilevato nei fatti (cfr. consid. 1.2.), ha
precisato che la __________ SA gli ha concesso di continuare ad abitare in un
appartamento di sua proprietà in via __________, dove risulta essere iscritto
regolarmente quale abitante.
Egli ha,
poi, indicato che il 1° giugno 2010 si è trasferito in via __________ sempre a __________
L’insorgente
ha pure osservato che il Comune di __________ ha rilasciato due dichiarazioni
con cui conferma, dopo controlli effettuati dalla Polizia, che il medesimo
risiede effettivamente a __________ all’indirizzo indicato.
Egli ha
rilevato di non aver mai deviato la propria corrispondenza, ma di avere sempre
puntualmente ritirato la posta al proprio recapito in via __________.
Come
ulteriori prove della sua effettiva residenza in Svizzera, l’assicurato ha
prodotto una multa del 6 novembre 2009, degli estratti di prelevamenti, copia
della patente convertita in Svizzera, il contratto di leasing per l’acquisto di
un’automobile, la tessera della cassa malati svizzera e la fattura
dell’abbonamento svizzero del cellulare
Il
ricorrente ha, altresì, evidenziato che la propria intenzione di voler restare
in Svizzera emerge anche dal fatto che è stato nuovamente impiegato dalla __________
SA, (cfr. doc. I).
2.5
Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte evidenzia, in primo luogo, che dal
verbale di udienza davanti al Presidente del TCA del 18 aprile 2011 si evince
che:
"
Il presidente del TCA chiede all’assicurato per
quale motivo non ha risposto alle domande poste dall’amministrazione l’11
novembre 2010. L’assicurato risponde che si tratta delle stesse domande poste
in passato. L’assicurato precisa che non aveva ulteriori elementi, che aveva
già risposto in precedenza.
L’avv. __________, rispondendo al presidente del
TCA, precisa di non avere mai posto in passato delle domande così precise.
Il presidente del TCA chiede alla Sezione del
lavoro per quale motivo è stato richiamata la dichiarazione dell’ufficiale
dell’anagrafe del Comune di __________-__________. L’avv. __________ risponde
che è un degli elementi che secondo la probabilità preponderante dimostra che
l’assicurato non risiedeva in Svizzera.
Il presidente del TCA chiede all’avv. __________
se non ritiene che non vi sia una contraddizione tra questa dichiarazione e
quanto attestato dall’Ufficio controllo abitanti del Comune di __________
L’assicurato spiega questa contraddizione nel
senso che non sapeva di doversi iscrivere all’AIRE e quindi di annunciare che
si sarebbe trasferito all’estero. Per questo motivo figurava ancora residente
nel Comune di __________-__________ (cfr. doc. 16).
Il presidente del TCA chiede all’avv. __________
se, visto che la dichiarazione del Comune __________ attesta una residenza dal
16.2
, la Sezione del lavoro ritiene che il ricorrente non risiedesse in
Svizzera neppure nei due anni in cui ha prestato la propria attività
lavorativa. La rappresentante della Sezione del lavoro risponde che tale
questione può essere lasciata aperta ma che decisivo è comunque il luogo di
residenza dall’inizio del controllo della disoccupazione. Rileva comunque che
l’assicurato stesso ha dichiarato che quando lavorava trascorreva due settimane
al mese all’estero.
Al riguardo l’assicurato precisa che era il suo
datore di lavoro che gli imponeva di accompagnare i clienti all’estero.
Rispondendo al presidente del TCA il ricorrente
sottolinea che mentre lavorava risiedeva in Svizzera e poi si recava
all’estero, in vari parti del mondo, assieme ai clienti. Abitava in via __________
a __________, per due anni da solo e poi col sig. __________ (da luglio 2008).
Dopo il licenziamento l’assicurato si è
annunciato in disoccupazione. E’ rimasto nello stesso appartamento. Rispondendo
al presidente del TCA l’assicurato rileva che ha continuato a non pagare nulla
a titolo di pigione visto il rapporto che si era creato con il suo ex datore di
lavoro. L’assicurato rileva che lo scioglimento del rapporto di lavoro è
avvenuto esclusivamente a seguito di difficoltà sul mercato.
Il presidente del TCA rileva che la Sezione del
lavoro ha sentito il sig. __________ il 12.2.2010, non alla presenza
dell’assicurato.
L’avv. __________ conferma che il sig. __________
è stato sentito in un altro contesto e in quell’occasione egli ha detto che la
presenza del ricorrente era soltanto saltuaria.
Il presidente del TCA rileva al riguardo che fra
gli atti dell’incarto figura pure un’altra dichiarazione del sig. __________
(doc. 43). L’avv. __________ dice di essersi comunque fondata sulle prime
dichiarazioni del sig. __________. Ritiene comunque decisivo il fatto che si
tratta di periodi successivi ai mesi in cui è stata controllata la
disoccupazione e per questo ha ritenuto di dover porre le domande
dell’11.11.2010.
Il presidente del TCA chiede all’avv. __________
di porre al ricorrente le domande alle quali non ha risposto (cfr. scritto
11.11
, doc. 4):
Alla domanda n. 1 l’assicurato risponde di non essere
in grado di dire cosa ha fatto con precisione ogni giorno. Dichiara comunque di
essere stato in Svizzera, come da lui affermato in precedente scritto. Precisa
di avere ritirato tutta la posta spedita e di avere partecipato a tutti i
colloqui fissati dalla Sezione del lavoro. A questo proposito il sig. __________
precisa che si tratta di controlli mensili. L’avv. RA 1 afferma che le
raccomandate venivano ritirate immediatamente. Si è trattato in particolare di
una multa (doc. Q). Il ricorrente ritiene che il fatto di dover fornire
ulteriori indicazioni costituisca un’indebita ingerenza nella propria sfera
personale.
Il presidente del TCA chiede all’avv. __________
se l’assicurato non ha risposto e non ha scritto nulla. La rappresentante della
Sezione del lavoro precisa che dopo avere ricevuto la lettere dell’11.11.2010
l’assicurato ha preso contatto telefonico. L’assicurato al riguardo sottolinea
di avere risposto quanto detto nel corso dell’udienza e cioè che si trattava di
domande ripetitive alle quali aveva già risposto in passato.
Alla domanda n. 2 l’assicurato risponde che la
maggior parte del tempo era in Svizzera e che alcuni fine settimana si recava
dalla madre in __________.
Alla domanda n. 3 l’assicurato risponde che
qualche fine settimana era in __________ e che per il resto del tempo era in
Svizzera.
Alla domanda n. 4 l’assicurato risponde che è
finito l’accordo con il titolare (sig. __________) e che doveva trovare un
altro alloggio, pagando la rispettiva pigione.
Alla domanda n. 5 l’assicurato risponde di avere
trovato un nuovo alloggio in __________, dove abita con il sig. __________.
Alla domanda n. 6 l’assicurato risponde che la
madre risiede __________).
Alla domanda n. 7 l’assicurato risponde che i
legami famigliari risultano già in precedente scritto (cfr. doc. 11).
Il presidente del TCA chiede all’assicurato
quante volte nel periodo di disoccupazione ha visitato i suoi parenti in
Svizzera interna. L’assicurato risponde 2 volte e in un’occasione ha preso la
multa che figura agli atti.
Alla domanda n. 8 l’assicurato risponde di
trovarsi bene in Svizzera, di essersi fatto degli amici qui. Rispondendo al
presidente del TCA l’assicurato precisa di non essere membro di nessuna
associazione. Afferma di essere stato assicurato presso la Cassa malati __________
durante tutto l’anno 2009. L’assicurato afferma di essere legato da un rapporto
di amicizia con il suo datore di lavoro sig. __________.
Rispondendo al presidente del TCA, l’assicurato
precisa che il sig. __________ quasi contemporaneamente al suo licenziamento si
è visto ridurre il grado di occupazione al 25%.
L’avv. __________ sottolinea di essere in
possesso di un tesserino di affiliazione alla Cassa malati, senza indicazioni
del periodo preciso.
Con riferimento al doc. R, la rappresentante
della Sezione del lavoro sottolinea che non figura il nominativo
dell’assicurato e neppure il numero del conto.
L’avv. __________ rileva che comunque figura il
numero della carta. A tale proposito il presidente del TCA assegna al ricorrente
un termine di 10 giorni per produrre un’attestazione che conferma che il n. di
carta __________ è il suo.
Al riguardo il sig. __________ rileva che si
tratta di prelevamenti spesso ravvicinati, per cui non testimoniano una
presenza constante sul territorio.
Al riguardo il presidente del TCA invita
l’assicurato ad inviare entro lo stesso termine di 10 giorni eventuale
documentazione che fosse in grado di reperire atta a dimostrare una presenza
costante per tutto il periodo.
La rappresentante dell’assicurato, per quel che
riguarda l’appartamento a __________, sottolinea che il sig. __________ ha
affermato il 24.10.2010 che l’assicurato non ha pagato nessun compenso.
L’assicurato ci tiene ad aggiungere quanto segue.
Rileva che l’amministrazione gli ha posto delle domande di carattere generale
del tipo “Quale è il centro dei suoi interessi”. Al riguardo il presidente del
TCA sottolinea come peraltro messo in rilevo nel suo ricorso anche dall’avv. RA
1, che si tratta del classico concetto utilizzato dal Tribunale federale per
poter concludere sull’esistenza o meno della residenza in un determinato paese.
L’assicurato rileva che si tratta di un concetto estremamente vasto e che
quello che sente lui come centro d’interesse può essere diverso da quello stabilito
dall’Ufficio dell’anagrafe.
(…)” (Doc. VI)
In secondo luogo, questo
Tribunale rileva, da una parte, che l’assicurato, relativamente alla richiesta
formulata dal Presidente del TCA in sede di udienza di inviare della
documentazione atta a dimostrare una sua presenza costante in Svizzera per il
periodo luglio - dicembre 2009, ha trasmesso, il 29 aprile 2011, unicamente
degli estratti di un conto postale a lui intestato afferenti al lasso di tempo
giugno - dicembre 2009 (cfr. doc. DD).
Dall’altra, che gli stessi
non comprovano che risiedeva stabilmente in Svizzera.
In effetti, a prescindere
dalla circostanza che molte operazioni sono state cancellate, per cui delle stesse
non va tenuto conto, l’assicurato ha effettuato mensilmente varie operazioni (25
giugno 2009; 28 luglio 2009; 13, 28 agosto 2009; 4, 28 settembre 2009; 1°, 12
ottobre 2009; 5 novembre 2009) online (E-Finance).
Ciò rende, pertanto,
impossibile, sulla sola base di estratti conto, risalire al luogo in cui si
trovava il ricorrente allorché ha proceduto alle citate operazioni.
Inoltre i prelevamenti e i
pagamenti in Svizzera sono sì stati effettuati ogni mese, ma non in modo
continuativo e regolare durante il mese, bensì soltanto in alcuni giorni alquanto
distanziati tra loro, come peraltro rilevato dall’amministrazione (cfr. doc.
IX).
Più precisamente nel mese
di giugno 2009 l’assicurato ha prelevato / pagato con la propria carta in
Svizzera unicamente il 2, 10, 22 e 23.
Nel mese di luglio 2009
egli ha effettuato delle operazioni in Svizzera solo il 22.
Per quanto concerne il
mese di agosto 2009, l’insorgente ha utilizzato la propria carta del conto
postale in Svizzera solo il 31.
Nel mese di settembre 2009
risultano delle operazioni effettuate in Svizzera il 6 e il 16.
Nel mese di ottobre 2009
l’assicurato in Svizzera ha prelevato il 7, 9 e 12, mentre ha pagato con la
carta il 22.
Nel mese di novembre 2009
risultano operazioni in Svizzera il 10 e il 12.
Per quanto attiene al mese
di dicembre 2009, sono stati effettuati dei prelevamenti e dei pagamenti in
Svizzera soltanto il 23 (cfr. doc. DD).
2.6
A proposito
dell’obiezione sollevata dall’assicurato secondo cui il fatto di fornire
ulteriori indicazioni in relazione a circostanze inerenti alla sua presenza in
Svizzera costituisca un’indebita ingerenza nella sua sfera personale (cfr. doc.
VI), questa Corte sottolinea che la procedura in materia di assicurazioni
sociali è retta dal principio inquisitorio (Untersuchungsgrundsatz, art. 43
cpv. 1 LPGA e 61 lett. c LPGA; STF 8C_239/2009 del 14 agosto 2009; STFA U 94/01
del 5 settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; STFA I 76/00del 5 giugno
2000; DTF 122 V 157 consid. 1a; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI
praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282). E’ dunque compito
dell’amministrazione, rispettivamente del giudice chiarire d’ufficio in modo
corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.
Inoltre,
Il principio inquisitorio trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di
collaborare (cfr. art. 43 cpv. 3 LPGA; 61 lett. c LPGA; DLA 2001 N. 12 pag.
145; RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261;
DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a; DTF
114.
V 234 consid. 5a; DTF 110 V 52 consid. 4a; Meyer,
“Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen
(BJM) 1989 pag. 12; Spira, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et
la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984
pag. 16; Kurmann, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster
Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII,
pag. 5 ss.).
Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le
pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui
può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura
della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover
sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (cfr. STFA U 94/01 del 5
settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164
consid. 5a; RAMI 1993 pag. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS
1989.
pag. 92; DTF 115 V 113; G. Beati, “Relazioni tra diritto civile ... “ in
relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg.
(3)).
Su questi
aspetti, cfr. in particolare: J. L. DUC, “Les assurances sociales en Suisse”,
Losanna 1995, pag. 827-828 e TH. Locher, “Grundriss des
Sozialversicherungsrecht” Berna 1997, pag. 339-341 il quale rileva che
“besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne
Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.
In particolare nel caso di specie l’assicurato, ritenuto che si è
iscritto in disoccupazione richiedendo il riconoscimento di prestazioni LADI,
era tenuto a fornire le indicazioni necessarie per poter decidere in merito.
Egli, al
contrario, ha risposto alle precise domande postegli dalla Sezione del lavoro
l’11 novembre 2010 con sollecito del 7 dicembre 2010 (cfr. doc. 4; 3) soltanto
in sede di udienza, allorché il Presidente del TCA gliele ha nuovamente
sottoposte.
Il
ricorrente nemmeno ha prodotto valida documentazione atta a dimostrare una
presenza costante in Svizzera dal luglio al dicembre 2009, come invece
richiesto dal Presidente del TCA (cfr. doc. VI; consid. 2.5.).
L’amministrazione,
come del resto questo Tribunale, non hanno d’altronde preteso informazioni
prive di rilevanza per la fattispecie.
L’insorgente
deve, quindi, sopportare le conseguenze della carenza di prove riguardo
all’asserita residenza effettiva in Svizzera nel periodo in questione (cfr. DTF
125.
V 195 consid. 2; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005 consid. 3).
2.7
Alla luce di quanto sopra
stabilito e della giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.3.), questo Tribunale,
in applicazione dell’abituale criterio della probabilità preponderante valido
nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_999/2010 del 15 marzo
2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1°
marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag.
360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), deve concludere che
nel periodo dal mese di luglio al mese di dicembre 2009 l’assicurato non risiedeva
in Svizzera - a __________ in via __________ in un appartamento della SA ex
datrice di lavoro per il quale, peraltro, non pagava né pigione, né alcuna
spesa (cfr. consid. 2.4.; 2.5.) - ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI.
Non va, del resto, misconosciuto
il fatto che l’assicurato, interrogato espressamente in merito dal Presidente
del TCA, ha indicato di non essere membro di alcuna associazione in Svizzera e
quali amici nel nostro Paese ha nominato unicamente __________, amministratore
della sua datrice di lavoro (cfr. doc. VI).
E’ vero, poi, che
l’insorgente ha indicato di avere dei parenti in Svizzera nel Canton __________
(cfr. doc. 11).
E’ altrettanto vero,
tuttavia, che in occasione dell’udienza del 18 aprile 2011 egli ha specificato
che nel periodo luglio - dicembre 2009 ha fatto loro visita soltanto due volte (cfr. doc. VI).
Le attestazioni
dell’aprile e del novembre 2010 del Comune di __________, secondo cui
l’assicurato è domiciliato a __________ dal 30 maggio 2007 e i controlli effettuati
dalla polizia comunale hanno rilevato che lo stesso risiede effettivamente
all’indirizzo in via __________ (cfr. doc. M), non sono del resto atte a
inficiare la conclusione a cui è giunto il TCA.
In effetti i controlli
effettuati in via __________, assumendo pure informazioni presso il custode e
gli inquilini (cfr. doc. M), hanno avuto luogo il 2 e il 7 aprile 2010, ovvero
in un periodo posteriore al lasso di tempo in questione in cui l’assicurato ha
chiesto delle indennità di disoccupazione.
Giova, altresì, ricordare
che il ricorrente a partire dal 4 gennaio 2010 è stato riassunto dalla __________
Team SA in qualità di direttore (cfr. doc. 7).
Nemmeno quanto dichiarato
da __________ nell’ottobre 2010 consente di sovvertire l’esito della vertenza.
Egli si è limitato ad
affermare che un locale uso camera era stato messo a disposizione
dell’insorgente (cfr. risposta n. 4 doc. 8; risposta n. 1 doc. 7) e a indicare
che “… la frequenza per quanto l’azienda ne può sapere era continuativa e da
conciliare con la sua attività di consulente presso i nostri clienti e
rispettivi viaggi in __________” (cfr. risposta n. 6 doc. 8), riferendosi,
conseguentemente, al periodo in cui l’assicurato era suo dipendente e non ai
mesi di disoccupazione.
Nulla è stato, invece,
precisato circa la reale e costante presenza di quest’ultimo nell’appartamento
di __________ nell’arco di tempo luglio - dicembre 2009.
Non sono, poi, sufficienti
a dimostrare una residenza effettiva in Svizzera l’abbonamento svizzero del
cellulare (cfr. doc. AA), la conversione della patente (cfr. doc. U), la
conclusione di un contratto di leasing per l’acquisto di un’automobile (cfr.
doc. V), l’affiliazione a una cassa malati svizzera (cfr. doc. Z), l’aver
ricevuto il 6 novembre 2009 una multa da parte dell’Ufficio giuridico della
circolazione del Cantone Ticino in occasione del viaggio per recarsi a trovare
dei parenti in Svizzera interna (cfr. doc. Q; VI) e l’avere ritirato
immediatamente la relativa raccomandata (cfr. doc. VI; consid. 2.5.).
Va, infine, qui ricordato
che per concludere circa l’esistenza di un’effettiva residenza in Svizzera non
basta in ogni caso che l’assicurato ritorni regolarmente in Svizzera allo scopo
di ossequiare i suoi obblighi di disoccupato.
Infatti nella STFA C
290/03 del 6 marzo 2006 il TFA si è così espresso: “(…) Das
Fortdauern des gewöhnlichen Aufenthalts in der Schweiz setzt aber unter anderem
voraus, dass trotz Unterbrüchen des tatsächlichen Aufenthaltes weiterhin eine
enge Verbindung mit der hiesigen Arbeitswelt besteht (nicht veröffentlichtes
Urteil G. vom 30. November 1999, C 183/99; vgl. auch BGE 125 V 469). Keinesfalls
genügt es für die Bejahung eines gewöhnlichen Aufenthalts, wenn sich der Bezug
zur Schweiz auf die regelmässige Rückkehr zwecks Erfüllung der
Kontrollvorschriften beschränkt (z. B. nicht veröffentlichtes Urteil H. vom 30.
Dezember 1997, C 272/96). (…).“.
2.8
Il ricorrente ha richiamato,
oltre all’incarto della Sezione del lavoro prodotto dall’amministrazione con la
risposta di causa (cfr. doc. III), gli incarti completi che lo riguardano della
Sezione permessi e migrazione, dell’Ufficio controllo abitanti di __________,
dell’Ufficio circondariale di tassazione, della Cassa di compensazione AVS
(cfr. doc. I pag. 3).
Il TCA non vede quali
elementi di rilievo ai fini del giudizio la documentazione richiamata
dall’assicurato possa mettere in luce. Né del resto il ricorrente l’ha
indicato.
Di conseguenza la
richiesta dell’insorgente di richiamare gli incarti menzionati deve essere
respinta.
A tale
proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato
(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove
(cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF
8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid.
5.3
; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.; STFA H 411/01 del 5
marzo 2003; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa
D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15
novembre 2001 nella causa P., U 82/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre
1992.
nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F.
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a
ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.9
In esito alle considerazioni
di cui sopra, secondo questo Tribunale, a ragione la Sezione del lavoro ha
stabilito che dal 1° luglio al 31 dicembre 2009 l’assicurato non adempie i
presupposti per poter essere posto al beneficio delle indennità di
disoccupazione.
La decisione su
opposizione del 21 dicembre 2010 emessa dalla Sezione del lavoro deve,
conseguentemente, essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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