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38.2011.13

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

4 aprile 2011Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation

de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e

Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).

2.4. La

giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato

anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro

prima di essere disoccupato (cfr., ad esempio, STFA C 138/05 del 3 luglio

2006).

L'assicurato deve così, ad

esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal

momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova

occupazione (cfr. STFA C 305/01 del 22 ottobre 2002; DLA 1966 N° 11 e N° 21;

DLA 1977 N° 33; DLA 1987 pag. 41, DTF C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998 ALV

N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento

alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed.

OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

Inoltre

gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere

sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che

precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,

n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,

op. cit., pag. 17).

Per

stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare

un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la

qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76

consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).

Per quel

che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un

numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

La

giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e

non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo

vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr. per

tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86).

Il TFA, pur confermando

tale principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio

2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante

ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la

prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al

mese (cfr. consid. 2.4.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005, consid. 2.1.; STFA C

199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006, consid. 3.2.).

Sulle modalità con le

quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che

secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il

suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio

competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26

cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p.

95; DTF 120 V 74).

La legge non prevede

nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire

effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi

datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla

fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio

competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del

29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

Concretamente ciò

significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare

all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore

di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile

l'avvenuta ricerca.

In caso di ricerca

personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei

datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è

necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo

"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra

forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del

28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).

Inoltre

deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si

è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella

causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

L'assicurato potrà

servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dal SECO (dal 1° luglio

1999 il Segretariato di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale

dello sviluppo economico e del lavoro).

In caso di rifiuto del

datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà

comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al

servizio competente tale rifiuto.

Infine, in caso di ricerca

telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,

confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto

(cfr. DLA 1988 p. 95).

In una

sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000

pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno

l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI

la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e

ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di

cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto

all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave

(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua durata è

determinata secondo la gravità della colpa

(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della

proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv.

2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità

entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della

sospensione è prolungata in modo adeguato.

Per quel

che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione

fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una

sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i

parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali

aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45

cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del

SECO in vigore dal 1° gennaio 2003, D68 punto 1 come pure Circulaire relative à

l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto

1; Lista delle sospensioni URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro -

aggiornate dal SECO al 25.01.1999).

Queste

direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni

compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della

giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona

2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi

vengono regolarmente confermate dal TCA.

Anche il TFA ha approvato

il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile

2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA

C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01

del 6 agosto 2002 nella causa Z.).

2.6. Nella

presente evenienza, dalla documentazione agli atti si evince che l’assicurato,

medico chirurgo in urologia, ha lavorato quale medico capo-clinica presso

l’Ospedale regionale di __________ (chirurgia) dal 1° giugno 2008, tramite un

contratto di lavoro di durata determinata con scadenza il 31 maggio 2009 (doc.

15). In seguito, l’assicurato ha ottenuto, tramite un contratto di lavoro di

durata determinata, il rinnovo del suo contratto di lavoro come medico

capo-clinica, dal 1° giugno 2009 al 31 maggio 2010 (doc. 16). Con scritto del

16 aprile 2010, infine, il Servizio delle risorse umane dell’Ospedale regionale

di __________ ha informato l’assicurato che “con riferimento al suo contratto

di lavoro in scadenza al 31 maggio 2010, abbiamo il piacere di confermarle che

il medesimo è stato esteso a tempo determinato fino al 30 settembre 2010” (doc. 17).

L’assicurato

si è poi iscritto al collocamento a partire dal 1° ottobre 2010 (cfr. doc. 45).

Al

momento dell’annuncio al collocamento, l’assicurato non ha saputo presentare

all’amministrazione alcuna ricerca di impiego compiuta durante gli ultimi tre mesi

in cui ha lavorato presso l’Ospedale regionale di __________.

In

occasione del primo colloquio di consulenza del 13 ottobre 2010, il ricorrente

ha informato la propria collocatrice circa il fatto che “dal 1° ottobre avrebbe

dovuto iniziare c/o il reparto di urologia ma verso fine settembre il primario

gli ha comunicato che non vi erano dei posti disponibili”. Dal verbale di tale

colloquio risulta che la consulente del personale ha osservato che “avendo un

contratto a tempo determinato, dovrebbe documentare le ricerche di lavoro degli

ultimi 3 mesi; prima di un’eventuale richiesta di giustificazioni, chiedo che

mi faccia avere una conferma scritta riguardo all’assunzione c/o il reparto di

urologia e della comunicazione negativa” (doc. 38).

Alla luce

della mancanza di ricerche di lavoro nel periodo precedente l’annuncio in

disoccupazione, il 25 ottobre 2010, la consulente del personale ha trasmesso all’interessato

una “Richiesta di giustificazione”, con la quale ha richiesto di motivare,

entro il 4 novembre 2010, il fatto di non avere compiuto ricerche di lavoro nel

periodo precedente l’annuncio al collocamento.

La

collocatrice ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità

cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando

Considerandi

espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la

sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per

ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 31).

Con

scritto del 29 ottobre 2010, l’assicurato ha fornito le seguenti

giustificazioni:

"

(…)

In seguito alle mie diverse discussioni con il

dr. __________, Primario di urologia __________, __________, era previsto di

deliberare un posto di capo clinica nel suo servizio a partire dal mese di

ottobre 2010.

Avendo pienamente fiducia __________ come pure in

questo progetto – e d’altro canto girava la voce all’ospedale che questo posto

di capo clinica si sarebbe consolidato – chiaramente non ho cercato un nuovo

impiego visto che avevo la certezza e l’accordo orale di avere un lavoro dal 1°

ottobre 2010.

Ho sempre avuto degli ottimi rapporti con __________

ed il fatto che in passato mi avessero pure prolungato il contratto di

ulteriori tre mesi, avevo pienamente fiducia di avere un posto di capo clinica

dal 1° ottobre 2010.

Il mio stupore è stato immenso quando a fine

settembre mi è stato comunicato prima oralmente e poi per iscritto in data del

27.

ottobre 2010 (v. allegato) che tale posto non poteva ancora essere

deliberato per il 1° ottobre 2010.

Il dr. __________ resta a sua completa

disposizione per ulteriori domande.” (Doc. 26)

In allegato alle proprie giustificazioni,

l’assicurato ha trasmesso uno scritto del 27 ottobre 2010 del dr. __________

Primario di Urologia dell’Ospedale regionale __________, del seguente tenore:

"

Concorso per un posto di medico capo clinica di

urologia, Ospedale regionale di __________

Egregio dottor __________,

mi riferisco alla sua cortese richiesta di

collaborazione presso il Servizio di Urologia. Purtroppo a fine settembre mi è

stato comunicato che non posso dare seguito positivo poiché il posto di capo

clinica non è ancora stato deliberato dalla Direzione amministrativa __________.

La ringrazio per il suo interessamento e le

formulo i miei migliori auguri (…).” (Doc. 27)

Dal profilo procedurale

l’amministrazione ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito della

ricorrente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA.

L’URC,

non ritenendo valide le giustificazioni addotte dall’assicurato, con decisione

formale dell’11 novembre 2010, l’ha sospeso dal diritto alle indennità di

disoccupazione per dodici giorni (cfr. doc. 9; consid. 1.1.).

Tale

provvedimento è stato parzialmente modificato con decisione su opposizione del 30

dicembre 2010, nella quale l’amministrazione ha ridotto da dodici a undici i

giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione, ritenendo

che l’assicurato abbia saputo comprovare di avere svolto una ricerca di lavoro

(cfr. doc. A1; consid. 1.1.).

2.7

Chiamato a

pronunciarsi in merito alla sospensione del diritto all'indennità di

disoccupazione per insufficienti ricerche di lavoro, il TCA, attentamente

esaminata la documentazione agli atti, ritiene

di non avere sufficienti elementi per stabilire con la necessaria tranquillità se l’assicurato potesse essere esonerato dall’obbligo di compiere

delle ricerche durante i mesi precedenti l’annuncio al collocamento, per i

motivi qui sotto esposti.

Da una

parte, il TCA constata che è indubbio che nel periodo preso in considerazione

dall’amministrazione, dal mese di luglio al mese di settembre 2010 - lasso di

tempo corrispondente ai tre mesi antecedenti l’iscrizione in disoccupazione del

1° ottobre 2010 – l’assicurato non ha svolto alcuna ricerca di lavoro.

D’altra

parte, il TCA rileva che l’assicurato, a giustificazione delle sue mancate

ricerche di lavoro nei tre mesi precedenti l’annuncio al collocamento, ha

addotto il fatto che gli era stato assicurato un posto di capo clinica di

urologia, a partire dal 1° ottobre 2010, presso l’Ospedale regionale di __________

(cfr. doc. I).

Al

riguardo, nella decisione impugnata del 30 dicembre 2010, l’URC ha indicato che

“considerando che almeno una ricerca di lavoro risulta essere comprovata, il

computo dei giorni di sospensione deve essere riveduto nel senso che l’entità

della sanzione deve essere portata da 12 a 11 giorni” (doc. A1).

Ora, il TCA sottolinea che

l'Alta Corte ha stabilito che non deve essere sospeso dal

diritto all'indennità di disoccupazione l'assicurato che, pur non compiendo un

numero di ricerche di lavoro sufficientemente valide dal profilo qualitativo e

quantitativo in un determinato periodo di controllo, riesce comunque, grazie

alle stesse, a porre termine - o a non ricorrere - alla disoccupazione (cfr.

DLA 1990 pag. 132; STCA del 13 febbraio 1997 nella causa M. C.; D. Cattaneo,

op. cit., pag. 32).

Secondo

la giurisprudenza federale si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché

un contratto di lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso

la volontà concordata delle parti, non bastando invece che le trattative

facciano sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr.

DLA 1992 pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STFA del 3 febbraio 2004 nella causa S.,

C 275/03, consid. 4.2.4.; STCA del 23 maggio 1995 nella causa M.V.; C.

Cattaneo, op. cit., pag. 32).

In

particolare nella sentenza pubblicata in DLA 1992 pag. 151 seg. l'Alta Corte ha

fornito al riguardo le seguenti precisazioni:

"

Die Zusicherung einer anderen Stelle nach Art.

44.

lit. b AVIV setzt für den Arbeitnehmer nicht bloss Hoffnungen und

Erwartungen erweckende Vertragsverhandlungen voraus. Vielmehr gilt eine Stelle

erst dann als zugesichert, wenn durch ausdrückliche oder stillschweigende

übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung von Arbeitgeber und Arbeitnehmer

(Art. 1 OR) ein Arbeitsvertrag im Sinne von Art. 319 ff. OR tatsächlich

zustande gekommen ist (unveröffentlichtes Urteil S. vom 12. März 1987, C 110/86). (...)"

Decisivo

è dunque il fatto che venga stipulato un contratto di lavoro, non

necessariamente nella forma scritta (cfr. al riguardo anche la STFA dell11

ottobre 2004 nella causa H., C 197/03):

"

Wie das kantonale Gericht insbesondere richtig

erwogen hat, begründete der Umstand, dass am ersten Arbeitstag noch kein

schriftlicher Arbeitsvertrag vorlag, keine Unzumutbarkeit, am Arbeitsplatz zu

verbleiben."

In concreto, l’amministrazione ha deciso di ridurre di 1 giorno la

sospensione inflitta all’assicurato (portandola da 12 giorni a 11 giorni), ritenendo

che la possibile assunzione quale capo clinica di urologia fosse da considerare

come una ricerca di lavoro svolta dall’assicurato nei tre mesi precedenti

l’annuncio al collocamento (cfr. doc. A1).

A mente del TCA, tuttavia, l’amministrazione ha

omesso, a torto, di appurare se l’assicurato potesse o meno essere esonerato

dall’obbligo di compiere ricerche di lavoro, avendo già la garanzia di una

occupazione quale capo clinica di urologia, come da lui sostenuto in occasione

del primo colloquio di consulenza del 13 ottobre 2010 (doc. 38), in sede di

risposta del 29 ottobre 2010 alla richiesta di giustificazioni

dell’amministrazione e ancora in sede di opposizione (doc. 8).

Dalla

documentazione prodotta dall’assicurato prima dell’emissione della decisione

impugnata, infatti, sembrerebbe emergere che effettivamente l’__________ fosse

in procinto di deliberare un posto di capo clinica di urologia.

Nella

dichiarazione del 27 ottobre 2010, infatti, il dr. __________ ha espressamente

indicato di non potere dare seguito positivo alla candidatura dell’interessato

per il posto di capo clinica di urologia “poiché il posto di capo clinica non è

ancora stato deliberato dalla Direzione amministrativa dell’__________” (doc.

27).

Da tale

scritto sembrerebbe dunque che, come indicato dall’assicurato, fosse realmente

nelle intenzioni __________ la creazione di un posto di capo clinica di

urologia.

Corrispondente

al vero sarebbe anche il fatto che solo a fine settembre 2010 il dr. __________

abbia ricevuto la comunicazione della mancata deliberazione del posto in

questione da parte dell’__________ (cfr. doc. 27).

Non è

invece chiaro quali fossero gli accordi delle parti in relazione al posto di

lavoro in questione, in particolare non si può, in mancanza di ulteriori

accertamenti presso lo stesso datore di lavoro, stabilire se il posto di capo

clinica fosse effettivamente stato garantito all’assicurato.

Si può

solo constatare che, in data 16 aprile 2010, il rapporto di lavoro

dell’assicurato, a tempo determinato, con scadenza il 31 maggio 2010 (cfr. doc.

16), è stato prorogato dall’Ospedale regionale di __________ di tre mesi, fino

al 30 settembre 2010 (doc. 17).

In

assenza di ulteriori accertamenti, tuttavia, gli elementi a disposizione non

sono sufficienti per consentire a questo Tribunale di esprimersi circa

l’esistenza o meno di un lavoro garantito.

Il TCA

constata che, nonostante le indicazioni fornite dall’assicurato in sede di procedura

amministrativa, l’amministrazione non si è attivata, contattando il datore di

lavoro dell’assicurato, al fine di stabilire con esattezza se il posto di

lavoro di capo clinica di urologia fosse stato effettivamente garantito

all’interessato e secondo quali termini.

Al

riguardo, il TCA non può che rilevare che la procedura di opposizione serve

proprio per consentire all’amministrazione di esaminare le obiezioni sollevate

dagli assicurati e verificare quanto da loro addotto a motivazione dell’opposizione.

Nella

decisione su opposizione impugnata, al contrario, l’URC si è limitato ad

affermare che “la citata possibilità di assumere un nuovo incarico presso lo

stesso ente non può essere considerato un’esimente dall’obbligo di cercare

attivamente impiego, poiché si trattava solamente di un’ipotesi non suffragata

dai fatti, tant’è che a tutt’oggi non ha ancora trovato concretezza” (doc. A1).

Anche a

fronte delle indicazioni fornite dall’assicurato in sede ricorsuale,

l’amministrazione non ha ritenuto necessario compiere alcun tipo di

accertamento, limitandosi ad indicare che

“la senza

dubbio encomiabile biografia personale dell’assicurato non può in alcun modo

costituire un’esimente rispetto agli obblighi sanciti dalla vigente normativa,

in particolare per quanto attiene l’obbligo di cercare attivamente un nuovo

impiego già nel periodo precedente l’iscrizione presso l’Ufficio Regionale di

Collocamento” (doc.III).

Questo

Tribunale sottolinea che nella risposta di causa l’amministrazione deve

prendere puntualmente posizione sulle contestazioni sollevate e sulla

documentazione prodotta dagli assicurati con il ricorso.

Non a caso, a norma dell’art. 53 cpv. 3 LPGA e dell'art. 6 Lptca, l’assicuratore

può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali

è stato inoltrato ricorso, fino all’invio del suo preavviso all’autorità di ricorso.

In simili

condizioni la decisione su opposizione deve essere annullata e gli atti

rinviati all'amministrazione per nuovi accertamenti. L’URC sentirà

personalmente l'ex datore di lavoro e l'assicurato così da poter determinare

con esattezza i termini delle trattative e degli accordi intercorsi fra le

parti in vista della creazione del posto di lavoro di capo clinica di urologia

presso l’__________, nonché i motivi e la tempistica della mancata

realizzazione del progetto in questione.

2.8

Vincente in

causa, il ricorrente, patrocinato da un legale, ha diritto ad un'indennità per

ripetibili (cfr. STF K 63/06 del 5 settembre 2007 e la citata DTF 126 V 11 seg. consid. 2).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi e la decisione su opposizione del 30

dicembre 2010 è annullata.

§ Gli

atti sono rinviati all'amministrazione per nuovi accertamenti.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L'Ufficio

regionale di collocamento di __________ verserà al ricorrente la somma di fr.

1’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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