38.2011.13
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4 aprile 2011Italiano24 min
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Numero d'incarto:
38.2011.13
Data decisione, Autorità:
04.04.2011, TCA
Titolo:
Decisione dell'URC di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche durante il periodo precedente l'annuncio in AD non può essere confermata dal TCA,in assenza di elementi per stabilire se assicurato poteva essere esonerato da tale ricerca
ESENZIONE
INDENNITÀ
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
SANZIONE
art. 16 LADI
art. 17 LADI
art. 30 cpv. 1 let. c LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 26 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2011.13
cr/sc
Lugano
4 aprile 2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 31 gennaio 2011
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 30
dicembre 2010 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 30 dicembre 2010 l’Ufficio regionale di
collocamento di __________ (di seguito URC), accogliendo parzialmente
l’opposizione dell’assicurato contro la precedente decisione dell’11 novembre
2010 (cfr. doc. 28) – con la quale gli erano stati inflitti 12 giorni di
sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa di mancate
ricerche di lavoro negli ultimi tre mesi precedenti l’annuncio al collocamento
- ha ridotto da dodici a undici i giorni di sospensione dal diritto alle
indennità di disoccupazione inflitti al dr. RI 1RI 1 a causa di insufficienti ricerche di lavoro nel periodo dal mese di luglio al mese di settembre 2010 in cui ha svolto un’attività a carattere determinato, con scadenza il 30 settembre 2010 (cfr.
doc. A1).
1.2. Contro la
decisione su opposizione del 30 dicembre 2010 l’assicurato, rappresentato
dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha chiesto che
gli venga riconosciuto un pieno diritto alle indennità di disoccupazione a far
tempo dal 1° ottobre 2010 (cfr. doc. I).
L’assicurato
ha, in particolare, giustificato il fatto di non avere effettuato delle
ricerche di lavoro durante gli ultimi tre mesi del suo rapporto di lavoro a
tempo determinato, adducendo che, da una parte, gli era stato assicurato che, a
partire dal 1° ottobre 2010, egli avrebbe ricoperto la carica di capo clinica
di urologia presso l’Ospedale regionale di __________ e, d’altra parte, che egli
non aveva motivo di dubitare circa l’effettiva realizzazione di tale
prospettiva.
Il legale
dell’interessato ha infatti affermato che “gli era stato assicurato che il
posto di capo clinica di urologia presso l’__________ sarebbe stato deliberato
dalla Direzione amministrativa dell’__________ entro la fine di settembre” e
che “già in due precedenti occasioni gli era stato assicurato che il contratto
sarebbe stato rinnovato e così è stato. Non aveva pertanto motivi per dubitare
che anche in questa occasione il rinnovo del contratto non ci sarebbe stato”.
Il
patrocinatore ha quindi osservato che “effettuare – cautelativamente ed
anticipatamente – la ricerca in Ticino avendo avuto la rassicurazione che a far
tempo dal 1° ottobre 2010 avrebbe assunto la carica di capo clinica nel
servizio del dr. __________ sarebbe stato inutile e avrebbe persino avuto un
effetto controproducente”, dato che “la maggior parte degli ospedali fanno
parte dell’__________, per cui se ci fosse stato un posto vacante il dr. RI 1
lo avrebbe già saputo” e, in secondo luogo, “se si fosse rivolto ad altri
ospedali, l’__________ sarebbe subito venuto a saperlo e avrebbe conferito la
nomina di capo clinica a qualcun altro” (cfr. doc. I).
1.3. L’URC, in
risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. Con scritto
del 25 febbraio 2011 il patrocinatore dell’assicurato ha informato il TCA di
non avere ulteriori mezzi di prova da presentare, sottolineando come
l’amministrazione, sia in sede di decisione su opposizione, sia con la risposta
di causa, abbia omesso di prendere posizione circa le critiche formulate
dell’assicurato con l’opposizione, prima e con il ricorso, poi (doc. VI).
1.5. Con scritto
del 7 marzo 2011, l’amministrazione ha osservato di non avere ulteriori
considerazioni da presentare rispetto a quanto già indicato in precedenza (doc.
VIII).
Questo
scritto è stato trasmesso all’assicurato (cfr. doc. IX), per conoscenza.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre
2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’assicurato deve o meno essere sospeso dal diritto
all’indennità di disoccupazione per 11 giorni a causa di insufficienti ricerche
di lavoro compiute nei mesi da luglio a settembre 2010 precedenti l’iscrizione
in disoccupazione, come stabilito nella decisione su opposizione impugnata.
2.3. Tra
gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente
un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori
della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del
proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo
di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove documentali
relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa
E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1
OADI:
"
L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di
regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI
prevede che:
"
Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve
provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare
lavoro."
L'art. 26 cpv. 2bis OADI
precisa che
" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di
controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo
giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio
competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo
informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione
valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
"
Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro
dell'assicurato."
Conformemente al principio
dell'obbligo della riduzione del danno ancorato nel diritto delle assicurazioni
sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI
ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue
possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Se non adempie il suo
obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il
suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STFA del 3
agosto 2003 nella causa S., C 221/02).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL
Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230;
Fatti
D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation
de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e
Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).
2.4. La
giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato
anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro
prima di essere disoccupato (cfr., ad esempio, STFA C 138/05 del 3 luglio
2006).
L'assicurato deve così, ad
esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal
momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova
occupazione (cfr. STFA C 305/01 del 22 ottobre 2002; DLA 1966 N° 11 e N° 21;
DLA 1977 N° 33; DLA 1987 pag. 41, DTF C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998 ALV
N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento
alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed.
OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).
Inoltre
gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere
sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che
precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,
n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,
op. cit., pag. 17).
Per
stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare
un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la
qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76
consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).
Per quel
che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un
numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La
giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e
non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo
vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr. per
tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86).
Il TFA, pur confermando
tale principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio
2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante
ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la
prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al
mese (cfr. consid. 2.4.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005, consid. 2.1.; STFA C
199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006, consid. 3.2.).
Sulle modalità con le
quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che
secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il
suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio
competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26
cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p.
95; DTF 120 V 74).
La legge non prevede
nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire
effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi
datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla
fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio
competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del
29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
Concretamente ciò
significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare
all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore
di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile
l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca
personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei
datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è
necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo
"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra
forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del
28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).
Inoltre
deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si
è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella
causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà
servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dal SECO (dal 1° luglio
1999 il Segretariato di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale
dello sviluppo economico e del lavoro).
In caso di rifiuto del
datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà
comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al
servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca
telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,
confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto
(cfr. DLA 1988 p. 95).
In una
sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno
l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI
la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e
ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di
cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv.
2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità
entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della
sospensione è prolungata in modo adeguato.
Per quel
che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione
fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una
sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i
parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali
aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del
SECO in vigore dal 1° gennaio 2003, D68 punto 1 come pure Circulaire relative à
l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto
1; Lista delle sospensioni URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro -
aggiornate dal SECO al 25.01.1999).
Queste
direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni
compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della
giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona
2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi
vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato
il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile
2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA
C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01
del 6 agosto 2002 nella causa Z.).
2.6. Nella
presente evenienza, dalla documentazione agli atti si evince che l’assicurato,
medico chirurgo in urologia, ha lavorato quale medico capo-clinica presso
l’Ospedale regionale di __________ (chirurgia) dal 1° giugno 2008, tramite un
contratto di lavoro di durata determinata con scadenza il 31 maggio 2009 (doc.
15). In seguito, l’assicurato ha ottenuto, tramite un contratto di lavoro di
durata determinata, il rinnovo del suo contratto di lavoro come medico
capo-clinica, dal 1° giugno 2009 al 31 maggio 2010 (doc. 16). Con scritto del
16 aprile 2010, infine, il Servizio delle risorse umane dell’Ospedale regionale
di __________ ha informato l’assicurato che “con riferimento al suo contratto
di lavoro in scadenza al 31 maggio 2010, abbiamo il piacere di confermarle che
il medesimo è stato esteso a tempo determinato fino al 30 settembre 2010” (doc. 17).
L’assicurato
si è poi iscritto al collocamento a partire dal 1° ottobre 2010 (cfr. doc. 45).
Al
momento dell’annuncio al collocamento, l’assicurato non ha saputo presentare
all’amministrazione alcuna ricerca di impiego compiuta durante gli ultimi tre mesi
in cui ha lavorato presso l’Ospedale regionale di __________.
In
occasione del primo colloquio di consulenza del 13 ottobre 2010, il ricorrente
ha informato la propria collocatrice circa il fatto che “dal 1° ottobre avrebbe
dovuto iniziare c/o il reparto di urologia ma verso fine settembre il primario
gli ha comunicato che non vi erano dei posti disponibili”. Dal verbale di tale
colloquio risulta che la consulente del personale ha osservato che “avendo un
contratto a tempo determinato, dovrebbe documentare le ricerche di lavoro degli
ultimi 3 mesi; prima di un’eventuale richiesta di giustificazioni, chiedo che
mi faccia avere una conferma scritta riguardo all’assunzione c/o il reparto di
urologia e della comunicazione negativa” (doc. 38).
Alla luce
della mancanza di ricerche di lavoro nel periodo precedente l’annuncio in
disoccupazione, il 25 ottobre 2010, la consulente del personale ha trasmesso all’interessato
una “Richiesta di giustificazione”, con la quale ha richiesto di motivare,
entro il 4 novembre 2010, il fatto di non avere compiuto ricerche di lavoro nel
periodo precedente l’annuncio al collocamento.
La
collocatrice ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità
cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando
Considerandi
espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la
sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per
ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 31).
Con
scritto del 29 ottobre 2010, l’assicurato ha fornito le seguenti
giustificazioni:
"
(…)
In seguito alle mie diverse discussioni con il
dr. __________, Primario di urologia __________, __________, era previsto di
deliberare un posto di capo clinica nel suo servizio a partire dal mese di
ottobre 2010.
Avendo pienamente fiducia __________ come pure in
questo progetto – e d’altro canto girava la voce all’ospedale che questo posto
di capo clinica si sarebbe consolidato – chiaramente non ho cercato un nuovo
impiego visto che avevo la certezza e l’accordo orale di avere un lavoro dal 1°
ottobre 2010.
Ho sempre avuto degli ottimi rapporti con __________
ed il fatto che in passato mi avessero pure prolungato il contratto di
ulteriori tre mesi, avevo pienamente fiducia di avere un posto di capo clinica
dal 1° ottobre 2010.
Il mio stupore è stato immenso quando a fine
settembre mi è stato comunicato prima oralmente e poi per iscritto in data del
27.
ottobre 2010 (v. allegato) che tale posto non poteva ancora essere
deliberato per il 1° ottobre 2010.
Il dr. __________ resta a sua completa
disposizione per ulteriori domande.” (Doc. 26)
In allegato alle proprie giustificazioni,
l’assicurato ha trasmesso uno scritto del 27 ottobre 2010 del dr. __________
Primario di Urologia dell’Ospedale regionale __________, del seguente tenore:
"
Concorso per un posto di medico capo clinica di
urologia, Ospedale regionale di __________
Egregio dottor __________,
mi riferisco alla sua cortese richiesta di
collaborazione presso il Servizio di Urologia. Purtroppo a fine settembre mi è
stato comunicato che non posso dare seguito positivo poiché il posto di capo
clinica non è ancora stato deliberato dalla Direzione amministrativa __________.
La ringrazio per il suo interessamento e le
formulo i miei migliori auguri (…).” (Doc. 27)
Dal profilo procedurale
l’amministrazione ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito della
ricorrente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA.
L’URC,
non ritenendo valide le giustificazioni addotte dall’assicurato, con decisione
formale dell’11 novembre 2010, l’ha sospeso dal diritto alle indennità di
disoccupazione per dodici giorni (cfr. doc. 9; consid. 1.1.).
Tale
provvedimento è stato parzialmente modificato con decisione su opposizione del 30
dicembre 2010, nella quale l’amministrazione ha ridotto da dodici a undici i
giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione, ritenendo
che l’assicurato abbia saputo comprovare di avere svolto una ricerca di lavoro
(cfr. doc. A1; consid. 1.1.).
2.7
Chiamato a
pronunciarsi in merito alla sospensione del diritto all'indennità di
disoccupazione per insufficienti ricerche di lavoro, il TCA, attentamente
esaminata la documentazione agli atti, ritiene
di non avere sufficienti elementi per stabilire con la necessaria tranquillità se l’assicurato potesse essere esonerato dall’obbligo di compiere
delle ricerche durante i mesi precedenti l’annuncio al collocamento, per i
motivi qui sotto esposti.
Da una
parte, il TCA constata che è indubbio che nel periodo preso in considerazione
dall’amministrazione, dal mese di luglio al mese di settembre 2010 - lasso di
tempo corrispondente ai tre mesi antecedenti l’iscrizione in disoccupazione del
1° ottobre 2010 – l’assicurato non ha svolto alcuna ricerca di lavoro.
D’altra
parte, il TCA rileva che l’assicurato, a giustificazione delle sue mancate
ricerche di lavoro nei tre mesi precedenti l’annuncio al collocamento, ha
addotto il fatto che gli era stato assicurato un posto di capo clinica di
urologia, a partire dal 1° ottobre 2010, presso l’Ospedale regionale di __________
(cfr. doc. I).
Al
riguardo, nella decisione impugnata del 30 dicembre 2010, l’URC ha indicato che
“considerando che almeno una ricerca di lavoro risulta essere comprovata, il
computo dei giorni di sospensione deve essere riveduto nel senso che l’entità
della sanzione deve essere portata da 12 a 11 giorni” (doc. A1).
Ora, il TCA sottolinea che
l'Alta Corte ha stabilito che non deve essere sospeso dal
diritto all'indennità di disoccupazione l'assicurato che, pur non compiendo un
numero di ricerche di lavoro sufficientemente valide dal profilo qualitativo e
quantitativo in un determinato periodo di controllo, riesce comunque, grazie
alle stesse, a porre termine - o a non ricorrere - alla disoccupazione (cfr.
DLA 1990 pag. 132; STCA del 13 febbraio 1997 nella causa M. C.; D. Cattaneo,
op. cit., pag. 32).
Secondo
la giurisprudenza federale si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché
un contratto di lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso
la volontà concordata delle parti, non bastando invece che le trattative
facciano sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr.
DLA 1992 pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STFA del 3 febbraio 2004 nella causa S.,
C 275/03, consid. 4.2.4.; STCA del 23 maggio 1995 nella causa M.V.; C.
Cattaneo, op. cit., pag. 32).
In
particolare nella sentenza pubblicata in DLA 1992 pag. 151 seg. l'Alta Corte ha
fornito al riguardo le seguenti precisazioni:
"
Die Zusicherung einer anderen Stelle nach Art.
44.
lit. b AVIV setzt für den Arbeitnehmer nicht bloss Hoffnungen und
Erwartungen erweckende Vertragsverhandlungen voraus. Vielmehr gilt eine Stelle
erst dann als zugesichert, wenn durch ausdrückliche oder stillschweigende
übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung von Arbeitgeber und Arbeitnehmer
(Art. 1 OR) ein Arbeitsvertrag im Sinne von Art. 319 ff. OR tatsächlich
zustande gekommen ist (unveröffentlichtes Urteil S. vom 12. März 1987, C 110/86). (...)"
Decisivo
è dunque il fatto che venga stipulato un contratto di lavoro, non
necessariamente nella forma scritta (cfr. al riguardo anche la STFA dell11
ottobre 2004 nella causa H., C 197/03):
"
Wie das kantonale Gericht insbesondere richtig
erwogen hat, begründete der Umstand, dass am ersten Arbeitstag noch kein
schriftlicher Arbeitsvertrag vorlag, keine Unzumutbarkeit, am Arbeitsplatz zu
verbleiben."
In concreto, l’amministrazione ha deciso di ridurre di 1 giorno la
sospensione inflitta all’assicurato (portandola da 12 giorni a 11 giorni), ritenendo
che la possibile assunzione quale capo clinica di urologia fosse da considerare
come una ricerca di lavoro svolta dall’assicurato nei tre mesi precedenti
l’annuncio al collocamento (cfr. doc. A1).
A mente del TCA, tuttavia, l’amministrazione ha
omesso, a torto, di appurare se l’assicurato potesse o meno essere esonerato
dall’obbligo di compiere ricerche di lavoro, avendo già la garanzia di una
occupazione quale capo clinica di urologia, come da lui sostenuto in occasione
del primo colloquio di consulenza del 13 ottobre 2010 (doc. 38), in sede di
risposta del 29 ottobre 2010 alla richiesta di giustificazioni
dell’amministrazione e ancora in sede di opposizione (doc. 8).
Dalla
documentazione prodotta dall’assicurato prima dell’emissione della decisione
impugnata, infatti, sembrerebbe emergere che effettivamente l’__________ fosse
in procinto di deliberare un posto di capo clinica di urologia.
Nella
dichiarazione del 27 ottobre 2010, infatti, il dr. __________ ha espressamente
indicato di non potere dare seguito positivo alla candidatura dell’interessato
per il posto di capo clinica di urologia “poiché il posto di capo clinica non è
ancora stato deliberato dalla Direzione amministrativa dell’__________” (doc.
27).
Da tale
scritto sembrerebbe dunque che, come indicato dall’assicurato, fosse realmente
nelle intenzioni __________ la creazione di un posto di capo clinica di
urologia.
Corrispondente
al vero sarebbe anche il fatto che solo a fine settembre 2010 il dr. __________
abbia ricevuto la comunicazione della mancata deliberazione del posto in
questione da parte dell’__________ (cfr. doc. 27).
Non è
invece chiaro quali fossero gli accordi delle parti in relazione al posto di
lavoro in questione, in particolare non si può, in mancanza di ulteriori
accertamenti presso lo stesso datore di lavoro, stabilire se il posto di capo
clinica fosse effettivamente stato garantito all’assicurato.
Si può
solo constatare che, in data 16 aprile 2010, il rapporto di lavoro
dell’assicurato, a tempo determinato, con scadenza il 31 maggio 2010 (cfr. doc.
16), è stato prorogato dall’Ospedale regionale di __________ di tre mesi, fino
al 30 settembre 2010 (doc. 17).
In
assenza di ulteriori accertamenti, tuttavia, gli elementi a disposizione non
sono sufficienti per consentire a questo Tribunale di esprimersi circa
l’esistenza o meno di un lavoro garantito.
Il TCA
constata che, nonostante le indicazioni fornite dall’assicurato in sede di procedura
amministrativa, l’amministrazione non si è attivata, contattando il datore di
lavoro dell’assicurato, al fine di stabilire con esattezza se il posto di
lavoro di capo clinica di urologia fosse stato effettivamente garantito
all’interessato e secondo quali termini.
Al
riguardo, il TCA non può che rilevare che la procedura di opposizione serve
proprio per consentire all’amministrazione di esaminare le obiezioni sollevate
dagli assicurati e verificare quanto da loro addotto a motivazione dell’opposizione.
Nella
decisione su opposizione impugnata, al contrario, l’URC si è limitato ad
affermare che “la citata possibilità di assumere un nuovo incarico presso lo
stesso ente non può essere considerato un’esimente dall’obbligo di cercare
attivamente impiego, poiché si trattava solamente di un’ipotesi non suffragata
dai fatti, tant’è che a tutt’oggi non ha ancora trovato concretezza” (doc. A1).
Anche a
fronte delle indicazioni fornite dall’assicurato in sede ricorsuale,
l’amministrazione non ha ritenuto necessario compiere alcun tipo di
accertamento, limitandosi ad indicare che
“la senza
dubbio encomiabile biografia personale dell’assicurato non può in alcun modo
costituire un’esimente rispetto agli obblighi sanciti dalla vigente normativa,
in particolare per quanto attiene l’obbligo di cercare attivamente un nuovo
impiego già nel periodo precedente l’iscrizione presso l’Ufficio Regionale di
Collocamento” (doc.III).
Questo
Tribunale sottolinea che nella risposta di causa l’amministrazione deve
prendere puntualmente posizione sulle contestazioni sollevate e sulla
documentazione prodotta dagli assicurati con il ricorso.
Non a caso, a norma dell’art. 53 cpv. 3 LPGA e dell'art. 6 Lptca, l’assicuratore
può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali
è stato inoltrato ricorso, fino all’invio del suo preavviso all’autorità di ricorso.
In simili
condizioni la decisione su opposizione deve essere annullata e gli atti
rinviati all'amministrazione per nuovi accertamenti. L’URC sentirà
personalmente l'ex datore di lavoro e l'assicurato così da poter determinare
con esattezza i termini delle trattative e degli accordi intercorsi fra le
parti in vista della creazione del posto di lavoro di capo clinica di urologia
presso l’__________, nonché i motivi e la tempistica della mancata
realizzazione del progetto in questione.
2.8
Vincente in
causa, il ricorrente, patrocinato da un legale, ha diritto ad un'indennità per
ripetibili (cfr. STF K 63/06 del 5 settembre 2007 e la citata DTF 126 V 11 seg. consid. 2).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi e la decisione su opposizione del 30
dicembre 2010 è annullata.
§ Gli
atti sono rinviati all'amministrazione per nuovi accertamenti.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L'Ufficio
regionale di collocamento di __________ verserà al ricorrente la somma di fr.
1’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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