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38.2011.14

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

16 agosto 2011Italiano41 min

Source ti.ch

Fatti

i presupposti per la concessione della misura richiesta.” (Doc. A1)

1.2. Contro la decisione

su opposizione la RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un

tempestivo ricorso al TCA postulando la concessione di assegni d’introduzione

per la durata di dodici mesi, in via subordinata per la durata di sei mesi.

A

sostegno della propria pretesa ricorsuale l’insorgente ha, segnatamente,

addotto che l’assicurato, in primo luogo, è difficilmente collocabile.

In

secondo luogo, il medesimo, il quale proviene da un’esperienza lavorativa di

oltre dieci anni nel settore bancario, necessita di un periodo di introduzione

e formazione interna che non si configurano in un usuale introduzione in

un’azienda.

La

ricorrente, in proposito, ha affermato che l’assicurato non è ancora in grado

di fornire una prestazione lavorativa completa e che gli occorre

un’introduzione speciale per espletare i compiti affidatigli che non rientrano

nelle conoscenze di cui già disponeva, trattandosi di un ambito che nulla ha a

che vedere con il settore bancario.

La RI 1

ha, poi, osservato che dal piano di introduzione particolare e dettagliato

sottoposto alle competenti autorità emerge cha la funzione dell’assicurato in

seno alla società è quella di promotore finanziario nell’ambito dell’importante

progetto __________.

La stessa

ha precisato, da un lato, che nell’ambito della formazione interna del progetto

__________, l’assicurato avrebbe dovuto gestire i seguenti punti: progetto,

team di lavoro, pubbliche relazioni, strategia aziendale, marketing mix.

Dall’altro, che l’assicurato avrebbe dovuto essere formato nella conoscenza del

progetto __________, in tutti i suoi aspetti tecnici e di realizzazione. Inoltre

avrebbe dovuto prendere contatto con tutti i collaboratori esterni del

progetto, come pure prendere visione direttamente del lavoro da svolgere nelle

sedi dei vari comitati olimpici internazionali coinvolti, partecipare alle conferenze

stampa, in rappresentanza degli investitori, quale uditore e aggiornare

costantemente il pacchetto clienti investitori di tutte le novità del progetto __________,

nonché delle eventuali varianti di progetto o di tempi tecnici relativi.

L’insorgente

ha, altresì, indicato che anche le ulteriori condizioni (ossia che il salario

ridotto deve corrispondere almeno alla prestazione lavorativa fornita durante

questo periodo e che l’assicurato, dopo l’introduzione, deve poter contare su

un impiego alle condizioni usuali nel ramo e nella regione) sono adempiute e,

in ogni caso, non sono oggetto di particolari osservazioni da parte delle

competenti autorità.

La ricorrente

ha, peraltro, giustificato la richiesta del riconoscimento di assegni

d’introduzione per dodici mesi, rilevando che, siccome, da una parte, i compiti

affidati all’assicurato sono molteplici e decisamente impegnativi, dall’altra,

egli non ha mai avuto modo di occuparsi di promozioni finanziarie nell’ambito

del mercato di progetti sportivi, non sembrava probabile che si possa

raggiungere lo scopo dell’introduzione in soli sei mesi.

In merito

al fatto che l’assicurato sarebbe l’unico dipendente, la ditta ha osservato che

la legge non subordina la concessione degli API alla presenza di più dipendenti

presso il datore di lavoro. E’ comunque stato puntualizzato che ci si trova

solo all’inizio di un ciclo di assunzioni di circa 250 persone per il progetto __________.

Infine

l’insorgente ha ricordato che l’URC ha sì preavvisato negativamente la concessione

di un sussidio per la durata di dodici mesi, tuttavia ha indicato di essere

favorevole a un periodo massimo riconoscibile di tre mesi (cfr. doc. I).

1.3. L’UMA, in

risposta, ha chiesto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà,

per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III):

1.4. Il 7 marzo

2011 la RI 1, sempre patrocinata dall’avv. RA 1, ha presentato un atto di

replica.

Riguardo

all’argomentazione esplicitata in sede di risposta di causa dall’amministrazione,

secondo cui la datrice di lavoro ha ritenuto che l’assicurato possieda le

capacità professionali da lei ricercate se, oltre ad affidargli compiti

importanti in seno al progetto promosso, lo ha assunto con una retribuzione

sensibilmente maggiore all’ultimo impiego (salario mensile di fr. 10'500.--

rispetto a un guadagno assicurato di fr. 7'500.--, cfr. doc. III), la ditta ha

osservato che nemmeno dall’ammontare del salario è possibile dedurre alcunché

in merito alle reali capacità professionali asseritamente identificate nella

persona dell’assicurato.

E’ stato,

inoltre, aggiunto che lo stipendio corrisposto a __________ tiene conto delle

importanti funzioni a lui attribuite e dei numerosi e complessi compiti

affidatigli, ma che ciò non significa che lo stesso non abbia necessità di

seguire una formazione particolare all’interno dell’azienda.

E’ stato

pure ribadito quanto già indicato nell’opposizione (cfr. doc. A08), e meglio

che, presentando la concreta fattispecie delle importanti analogie con un altro

caso (assunzione di un unico dipendente per un salario lordo di fr. 9'000.-- al

mese) in cui gli API sono stati concessi, la decisione di diniego si rivela

contraria al principio della parità di trattamento (cfr. doc. VII).

Il 9

marzo 2011 il rappresentante della ricorrente ha poi inviato una lettera dell’URC

del 2 marzo 2009 e una lettera dell’UMA del 23 marzo 2009 che aveva omesso di

allegare alla replica (cfr. doc. IX; B1-2).

1.5. L’amministrazione

ha preso posizione in merito ai documenti prodotti dall’insorgente con scritto

del 25 marzo 2011 (cfr. doc. XIII).

Il 30

marzo 2011 l’UMA ha presentato la propria duplica (cfr. doc. XIV).

Relativamente

al caso che presenterebbe delle analogie con la presente evenienza,

l’amministrazione ha indicato che era stato considerato soprattutto il

preavviso positivo del consulente URC senza accorgersi che la funzione e il

ruolo in azienda di quell’assicurato necessitavano di ulteriori approfondimenti

e che, quindi, allo stato attuale la domanda sarebbe stata respinta per gli

stessi motivi per cui è stata negata la richiesta dell’insorgente (cfr. doc.

XIV).

1.6. I doc. XIII

e XIV sono stati trasmessi per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. XV).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio

2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21

dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio

2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;

STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;

STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Oggetto del

contendere è la questione di sapere se correttamente o meno l’UMA ha negato

alla RI 1 la concessione di assegni per il periodo di introduzione di ____________________.

Il 1°

luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI del 22 marzo

2002, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002

pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).

Questa

revisione della LADI non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti

al mercato del lavoro, che peraltro erano già stati estesi con la seconda

revisione della legge del 1995.

Questi

provvedimenti si sono rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta

contro la disoccupazione e pertanto sono stati mantenuti (cfr. Consiglio

federale, Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione

contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23

del 12 giugno 2001, pag. 1972):

"

(…)

In linea di massima, la presente revisione non

concerne gli URC recentemente istituiti né il rafforzamento dei PML conseguito

sino ad oggi con la revisione del 1995.

Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi

e vanno pertanto mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente migliorata

(…)."

Pertanto,

la giurisprudenza concernente il vecchio Capitolo 6 della LADI, che agli art.

59-75 LADI regolava le "Prestazioni per provvedimenti destinati a

prevenire e a combattere la disoccupazione" (provvedimenti inerenti al

mercato del lavoro), mantiene pienamente la sua validità anche dopo l'entrata

in vigore della terza revisione della LADI (cfr. la STFA C 209/04 del 10

dicembre 2004, in particolare per quanto riguarda il nuovo tenore dell’art. 59

cpv. 2 LADI, che ha ripreso i concetti che figuravano al vecchio art. 59 cpv. 1

e cpv. 3 LADI, la STFA

C

56/04 del 10 gennaio 2005 e la STFA C 77/04 del 24 dicembre 2004.

2.3. Fra gli

scopi principali dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di

"prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e

di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro"

(cfr. art. 1a cpv. 2 LADI).

Per

realizzare questo obiettivo il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI

(Capitolo 6), ha previsto una serie di provvedimenti inerenti al mercato del

lavoro.

Si tratta

di provvedimenti di formazione (art. 60-62: corsi individuali o collettivi di

riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione; aziende di

esercitazione; pratiche di formazione), di provvedimenti di occupazione (art. 64a

– 64b: programmi di occupazione temporanea, pratiche professionali, semestri di

motivazione) e di provvedimenti speciali (art. 65 – 71d: assegni per il periodo

di introduzione, assegni di formazione, sussidi per gli assicurati pendolari o

soggiornanti settimanali, sostegno ai fini del promovimento dell'attività

lucrativa indipendente).

Il nuovo

art. 59 LADI fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al

mercato del lavoro e prevede che:

"

1

L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al

mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla

disoccupazione.

Considerandi

2.

I

provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la

reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi

inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:

a. migliorare

l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una

rapida e durevole reintegrazione;

b. promuovere

le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;

c. diminuire il rischio di una

disoccupazione di lunga durata; o

d. offrire la possibilità di acquisire

esperienze professionali.

3.

Possono

partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli

articoli 60–71d gli assicurati che adempiono:

a. i

presupposti del diritto secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga

altrimenti; e

b. le condizioni specifiche per il

provvedimento in questione.

4.

I servizi

competenti collaborano con gli organi dell’assicurazione invalidità nella

reintegrazione dei disoccupati invalidi."

All'art.

59.

cpv. 2 viene dunque ribadito il principio fondamentale secondo cui il

diritto a prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti

al mercato del lavoro è connesso alla situazione del mercato del lavoro:

provvedimenti possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti

dallo stato del mercato. Si tratta di un presupposto che permette di evitare

l'erogazione di prestazioni che non siano in rapporto con l'assicurazione

disoccupazione (cfr. STFA del 10 dicembre 2004 nella causa F., C 209/04,

consid. 2; le STFA del 5 agosto 2003 nelle cause A., C 200/02 e A., C 201/02,

consid. 1, la giurisprudenza ivi citata e il Messaggio del Consiglio federale concernente

una nuova legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la

disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980; FF 1980 III 469

segg.).

2.4

In particolare, quale

provvedimento speciale, agli art. 65 e 66 LADI sono

regolamentati gli assegni per il periodo d’introduzione, l’ammontare e la

durata degli stessi.

Questa

misura, che tende a favorire la reintegrazione professionale dei disoccupati,

consiste nell'attribuzione di assegni per il periodo di introduzione in un

nuovo lavoro.

I

presupposti del diritto a ricevere queste prestazioni sono così enumerati

all'art. 65 LADI:

" Agli

assicurati difficilmente collocabili, che assolvono un periodo d’introduzione

in un’azienda e ricevono un salario ridotto, possono essere concessi assegni

per il periodo d’introduzione se:

a. ...

b. il salario

ridotto corrisponde almeno alla prestazione lavorativa fornita durante questo

periodo e

c. l’assicurato,

dopo l’introduzione, può contare su un impiego alle condizioni usuali nel ramo

e nella regione, tenuto, se del caso, conto di una capacità lavorativa

durevolmente ridotta."

Nel

tenore in vigore fino al 30 giugno 2003 l’art. 65 lett. a LADI prevedeva, quale

ulteriore condizione, che: “essi adempiono il presupposto giusta l’articolo 60

capoverso 1 lettera b”.

Al

riguardo, nel Messaggio del Consiglio federale concernente la revisione della

legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to

2.

, in FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2013 si legge che:

"

(…)

Art. 65 Assegni per il periodo d’introduzione

La lettera a è contemplata nella clausola

generale prevista dall’art. 59 capoverso 3, motivo per cui non deve più essere

menzionata.

(…)." (cfr. FF 2001 N. 23 del 12 giugno

2001, pag. 2013)

L'OADI,

al cpv. 1 dell'art. 90, fino al 31 marzo 2011 così definiva la nozione di

"assicurato difficilmente collocabile":

" 1Un

assicurato è considerato difficilmente collocabile se, tenuto conto della

situazione del mercato del lavoro, ha difficoltà particolarmente gravi per

trovarsi un impiego poiché:

a. è in età avanzata;

b. è impedito fisicamente, psichicamente o mentalmente;

c. ha cattivi precedenti professionali;

d. ha già riscosso 150 indennità giornaliere."

Dal 1° aprile 2011

(entrata in vigore della quarta revisione della LADI del 19 marzo 2010) il cpv.

1.

dell’art. 90 OADI è, invece, così formulato:

"

1.

Un assicurato è considerato difficilmente collocabile

se, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, ha difficoltà

particolarmente gravi per trovarsi un impiego poiché:

a. è in età avanzata;

b. è impedito fisicamente,

psichicamente o mentalmente;

c. ha requisiti professionali

insufficienti;

d. ha già riscosso 150 indennità

giornaliere;

e. dispone di scarsa esperienza

professionale in un periodo di elevata

disoccupazione secondo l’articolo 6

capoverso 1ter”

Gli

assegni di introduzione coprono la differenza tra il salario effettivo e il

salario normale che l'assicurato può pretendere al termine del periodo di

introduzione, tenuto conto della sua capacità lavorativa, ma al massimo il 60 %

del salario normale (art. 66 cpv. 1 LADI).

La legge

pone dunque una serie di condizioni affinché possano essere concessi gli

assegni dell'art. 65 LADI (cfr. D. Cattaneo, "Les

mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Basilea e

Francoforte sul Meno 1992, p. 467 e seg.).

Innanzitutto deve trattarsi di assicurati difficilmente collocabili

(prima condizione).

Poi, deve

trattarsi di persone che necessitano di un periodo di introduzione in

un'azienda e che ricevono perciò un salario ridotto (seconda condizione).

Inoltre

tali assicurati devono adempiere i presupposti secondo l’art. 8 per quanto la

legge non disponga altrimenti (terza condizione). Il salario ridotto deve

corrispondere almeno alla prestazione lavorativa da loro fornita durante questo

periodo (quarta condizione). Infine, gli assicurati, dopo l'introduzione,

devono poter contare su un impiego alle condizioni usuali, tenuto, se del caso,

conto di una capacità lavorativa durevolmente ridotta (quinta condizione).

Secondo

l'art. 66 cpv. 2 LADI, durante il termine quadro, gli assegni di introduzione

sono pagati per sei mesi al massimo; in casi eccezionali, soprattutto per

disoccupati in una certa età, per dodici mesi al massimo.

Il

Consiglio federale disciplina i particolari.

Giusta

l'art. 90 cpv. 1 bis OADI gli assegni per il periodo di introduzione possono

essere versati per un periodo di dodici mesi al massimo se, in base alla

situazione personale dell'assicurato, si deve dedurre che lo scopo

dell'introduzione al lavoro non possa essere raggiunto in sei mesi.

Dal 1°

aprile 2011 l’art. 66 cpv.2 LADI è stato modificato nel senso che durante il

termine quadro, gli assegni sono pagati per sei mesi al massimo; in casi eccezionali,

per 12 mesi al massimo.

L’art. 66 cpv. 2 bis

precisa tuttavia che gli assicurati che hanno più di 50 anni hanno diritto agli

assegni per il periodo d’introduzione per una durata di 12 mesi.

Il tenore dell’art. 90 cpv.

1.

bis OADI è rimasto invariato.

2.5

In una

sentenza pubblicata in DTF 124 V 246 il Tribunale federale delle assicurazioni

(TFA) (dal 1° gennaio 2007: Tribunale Federale, TF) ha, in particolare,

sottolineato:

"

(…)

b) Bien que les assurés soient eux-mêmes titulaires

du droit aux allocations d'initiation au travail (voir consid. 1 ci-dessus),

celles-ci sont versées par la caisse à l'employeur; ce dernier les verse à son

tour à l'assuré avec le salaire convenu (art. 90 al. 4 OACI). Si l'employeur

résilie les rapports de travail, le droit à l'indemnité prend fin

immédiatement. La pratique administrative envisage la restitution des

prestations par l'employeur lorsque celui-ci résilie le contrat pendant la

durée de l'initiation au travail sans pouvoir se prévaloir de «motifs graves»,

c'est-à-dire, en principe, de justes motifs au sens de l'art. 337 CO

(circulaire de l'Office fédéral du développement économique et de l'emploi,

anciennement Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail,

relative aux mesures de marché du travail [MMT], valable depuis le 1er

juin 1997, partie J n° 27; voir aussi DIETER FREIBURGHAUS, Präventivmassnahmen

gegen die Arbeitslosigkeit in der Schweiz, Berne 1987, p. 51).

Le problème si pose de

manière différente en cas de résiliation pendant le temps d'essai. Dans cette

éventualité, la suppression des prestations n'aura en principe pas d'effet

rétroactif. Le temps d'essai doit en effet fournir aux parties l'occasion de

préparer l'établissement de rapports de travail destinés à durer, en leur permettant

d'éprouver leurs relations de confiance, de déterminer si elles se conviennent

mutuellement et de réfléchir avant de s'engager pour une plus longue période

(BRUNNER/BÜHLER/WAEBER, Commentaire du contrat de travail, 2ème édition, note 1

ad art. 335b CO; BRÜHWILER, Kommentar Einzelarbeitsvertrag 2ème édition, note 1

ad art. 335b CO). Quant au but des allocations d'initiation au travail, il est

de favoriser l'engagement durable de personnes au chômage dont le placement est

fortement entravé (ATF 112 V 251 sv. consid. 3b; CATTANEO, Les mesures

préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, thèse Genève 1992, n°

780.

ss, p. 467). Le droit est subordonné, on l'a vu, à la condition qu'au terme

de la période d'initiation, l'assuré puisse escompter un engagement aux

conditions usuelles dans la branche et la région, compte tenu, le cas échéant,

d'une capacité de travail durablement restreinte (art. 65 let. c LACI).

L'autorité cantonale peut exiger que cette condition fasse l'objet d'un contrat

écrit (art. 90 al. 3 OACI).

Au regard des

engagements que l'employeur est ainsi amené à prendre, celui-ci doit pouvoir,

sans encourir le remboursement de prestations d'assurance, s'en libérer pendant

le temps d'essai, si les rapport contractuels noués entre les parties ne

répondent pas à son attente (dans ce sens: FREIBURGHAUS, ibidem). Dans le même

ordre d'idées, on peut relever que la jurisprudence tient aussi compte du but

du temps d'essai, dans le sens d'une atténuation de la faute, quand il s'agit

de décider si le droit d'un assuré â l'indemnité de chômage doit être suspendu,

lorsque ce dernier a lui-même résilié le contrat de travail pendant le temps

d'essai, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi (arrêt

non publié C. du 5 décembre 1995). Tout au plus faut-il réserver, en l'espèce,

le cas où l'employeur a agi avec légèreté ou de manière abusive, notamment en

concluant le contrat avec l'intention dissimulée de mettre fin rapidement aux

rapports de travail (cf. GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz

[AVIG], vol. II, note 30 ad art. 65-67 LACI). (…)." (cfr. DTF 124 V

246, consid. 3b, pag. 248-249)

In

un’altra sentenza del 27 marzo 2000 nella causa D. SA, pubblicata in DTF 126 V 42 in SVR ALV Nr. 26, il TFA, in un caso in cui il riconoscimento del diritto agli assegni per il

periodo di introduzione era stato sottoposto alla condizione risolutiva secondo

cui il rapporto di lavoro non doveva venire disdetto (al di fuori del tempo di

prova e in assenza di causa grave), durante il periodo di introduzione o nei

tre mesi successivi, ha stabilito che se questo presupposto non è realizzato,

l'amministrazione può chiedere al datore di lavoro la restituzione degli

assegni percepiti, a prescindere dall'adempimento dei requisiti cui è subordinata

la revoca di una decisione.

Al

riguardo l'Alta Corte si è così espressa:

" (…)

2.

- a) Dans ses décisions des 30 décembre 1997 et 13

mars 1998, l'office régional de placement a réservé l'éventualité d'une

restitution des prestations si le contrat de travail était résilié, en dehors

du temps d'essai et sans justes motifs, pendant la période d'initiation ou dans

les trois mois suivant celle-ci. Une telle réserve doit être comprise en ce

sens que le versement des allocations a lieu sous condition résolutoire,

appelée aussi réserve de révocation (cf. ATF 111 V 223 consid. 1; GRISEL,

Traité de droit administratif, vol. I, p. 408). Elle est tout à fait admissible

au regard du but de la mesure, qui est de favoriser l'engagement durable de

personnes au chômage dont le placement est fortement entravé; il s'agit

également d'éviter une sous-enchère sur les salaires, ainsi qu'un

subventionnement des employeurs par l'assurance-chômage (ATF

112.

V 251 sv. consid. 3b; THOMAS NUSSBAUMER,

Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],

Soziale Sicherheit, ch. 583; DANIELE CATTANEO, Les mesures préventives et de

réadaptation de l'assurance-chômage, thèse Genève 1992, no 780 ss, p. 467 ss).

L'autorité cantonale peut même exiger que la condition légale d'un engagement

aux conditions usuelles dans la branche et la région, après la période

d'initiation (art. 65 let. c LACI), fasse l'objet d'un contrat écrit (art. 90

al. 3 OACI). L'employeur peut ainsi être tenu à restituer les allocations

perçues si les rapports de travail sont résiliés sans justes motifs avant

l'échéance du délai indiqué par l'administration dans sa décision; cette

restitution s'opère conformément à l'art. 95 al. 1 LACI (GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. II,

n. 30 ad art. 65-67). Quant à la notion de justes motifs,

elle est, dans le présent contexte, la même que celle définie à l'art. 337 CO (DIETER FREIBURGHAUS,

Präventivmassnahmen gegen die Arbeitslosigkeit in der Schweiz, Berne 1987, p.

51).

La restitution ne peut toutefois pas être exigée

quand le contrat de travail est résilié pendant le temps d'essai, attendu que

celui-ci a notamment pour but de permettre aux parties de réfléchir avant de

s'engager pour une plus longue période (ATF 124 V 246). (…)." (cfr. DTF 126 V 42, consid. 2a, pag. 45)

Nel caso

che era chiamato a giudicare ha, in particolare, sottolineato quanto segue:

"

(…)

3.

- a) En l'espèce, les deux contrats de travail en

cause ont été résiliés par l'employeur (en dehors du temps d'essai) avant

l'expiration du délai de trois mois suivant la fin de la période d'initiation,

fixé par l'office régional de placement dans ses décisions. Il s'agit donc de

savoir si l'employeur peut se prévaloir de justes motifs.

Sont notamment considérées comme de justes motifs

toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent

pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de

travail (art. 337 al. 2 CO). D'après la jurisprudence, seul un manquement

particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat. Un

tel manquement suppose que le travailleur ait violé soit l'une de ses

obligations au travail, soit son devoir de fidelité. Si le manquement est moins

grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété

malgré un avertissement (ATF 121 III 472 consid. 4d et les arrêts cités).

b) Dans le cas de J., l'employeur a invoqué des

griefs d'ordre général ‑ au demeurant contestés par l'intéressée ‑

liés à la qualité du travail fourni. A l'évídence il ne s'agit pas de

manquements pouvant justifier une résiliation immédiate. Quant au motif tiré

des absences répétées de la travaiIleuse, il ne peut pas être retenu comme un

juste motif de résiliation. A l'exception, semble-t-il, d'une brève absence

motivée par le décès du frère de l'intéressée, les absences reprochées étaient

dues à la maladie, soit un empêchement non fautif de travailler au sens de

l'art. 324a al. 1 CO, qui ne saurait iustifier le licenciement immédiat du

travailleur (art. 337 al. 3 CO).

En ce qui concerne K., l'employeur n'a formulé aucun

reproche susceptible d'entrer dans les prévisions de l'art. 337 CO. Le fait

qu'il n'était pas en mesure de procurer suffisamment de travail à l'assurée, en

raison du manque de développement d'un secteur d'activité de la société, ne

saurait le dispenser de son obligation de restituer.

S'il apparaît que l'employeur n'est plus à même, peu

de temps après le début de la période d'initiation, de garantir un emploi

durable au salarié, en raison d'un manque de travail, cela démontre que le but

du versement des allocations ne sera pas atteint et que les allocations déjà

versées l'ont été indûment. On ne voit pas de raison qui justifierait une

renonciation à restitution dans un tel cas.

c) En conséquence, l'office régional de placement

était en droit, comme l'ont retenu avec raison les premiers juges, de réclamer

à la recourante la restitution des allocations versées. (…)." (cfr.

DTF 126 V 42, consid. 3a, pag. 46-47)

In una

sentenza 38.2004.65 del 9 marzo 2005 il TCA ha confermato la decisione su

opposizione con la quale l'amministrazione ha stabilito che gli assegni per il

periodo di introduzione versati a una ditta dovevano essere restituiti,

argomentando:

"

Anche nella propria “Opposizione”, il cui

contenuto è stato sostanzialmente ripreso nell’atto di ricorso, la ditta ha

sostenuto che lo scioglimento del rapporto di lavoro è dovuto alla mancanza del

lavoro nel settore immobiliare (revoca di mandati) (cfr. doc. 7 e I).

Ora, i motivi addotti alla disdetta del rapporto

di lavoro con X (motivi d’ordine economico e in nessun modo riconducibili a

manchevolezze particolarmente gravi da parte del lavoratore, quali la

violazioni dei propri obblighi e il suo dovere di fedeltà), non configurano una

causa grave ai sensi dell’art. 337 CO (cfr. consid. 2.7. Vedi pure: DTF 127 III

310, consid. 3, pag. 313-314; DTF 127 III 153; STF del 28 marzo 2001 nella

causa X SA contro L.,4C.349/2000, consid. 3a; STF del 13 agosto 2001 nella

causa X contro A.,4C.116/2001, consid. 3b e DLA 2002 pag. 25).

Nella già citata DTF 126 V 42, la nostra Massima

Istanza ha del resto rilevato che:

" (…)

En

ce qui concerne K., l'employeur n'a formulé aucun reproche susceptible d'entrer

dans les prévisions de l'art. 337 CO. Le fait qu'il n'était pas en mesure de

procurer suffisamment de travail à l'assurée, en raison du manque de

développement d'un secteur d'activité de la société, ne saurait le dispenser de

son obligation de restituer.

(…)." (cfr. DTF 126 V 42, consid. 3a, pag. 47)

Di conseguenza la ditta non poteva sciogliere il

contratto di lavoro, come invece ha fatto (cfr. doc. 11/H), durante il periodo

d’introduzione.

Nella più volte citata DTF 126 V 42, il TFA, in

un caso in cui il riconoscimento del diritto agli assegni per il periodo di

introduzione era stato sottoposto alla condizione risolutiva secondo cui il

rapporto di lavoro non doveva venire disdetto (al di fuori del tempo di prova e

in assenza di causa grave), durante il periodo di introduzione o nei tre mesi

successivi, ha stabilito che se questo presupposto non è realizzato,

l'amministrazione può chiedere al datore di lavoro la restituzione degli

assegni percepiti, a prescindere dall'adempimento dei requisiti cui è

subordinata la revoca di una decisione.

In simili condizioni la decisione impugnata deve

dunque essere confermata (per un caso analogo cfr. STCA del 27 gennaio 2005

nella causa M. SA, inc. 38.2004.56).

Il diritto alla protezione della buona fede di

cui all'art. 9 Cost. fed. - che permette al cittadino di esigere che l'autorità

rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi - è garantito e

impone all'autorità di discostarsi dal principio della legalità, allorché essa,

intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone determinate, era

competente a rilasciarle, il cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e,

sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo, fidente nelle

informazione ricevute egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza

pregiudizio (cfr. STFA del 28 gennaio 2004 nella causa Arbeitslosenkasse der

Gewerkschaft Bau & Industrie GBI c/ A., C 218/03, consid. 2; STFA del 29

agosto 2002 nella causa Amt für Arbeit St. Gallen c/ S., C 25/02; STFA del 22

agosto 2000 nella causa B., C 116/00; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la

giurisprudenza ivi citata; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993 pag.

21-22, RCC 1991 pag. 220 consid. 3a, RCC 1983 pag. 195 consid. 3, RCC 1982 pag.

368.

consid. 2, RCC 1981 pag. 194 consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLA 1992 p. 106,

DTF 118 V 76 consid. 7, RDAT I-1992 n° 63; Grisel, Traité de droit

administratif, vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de

droit administratif, 4a ed., n° 509, pag. 108-109;

Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217ss).

Nel caso concreto, dalla “Decisione relativa agli assegni per il

periodo d’introduzione” e dagli accertamenti effettuati dalla Sezione del

lavoro Ufficio giuridico (cfr. doc. 11/F e consid. 1.5), è emerso che

l’amministrazione ha informato correttamente la ditta ricorrente riguardo alle

possibili conseguenze che il licenziamento della signora X durante il periodo

d’introduzione avrebbe potuto avere.

In particolare alla ditta ricorrente non è mai stato garantito

che, in una tale evenienza, non le sarebbe stata chiesta la restituzione degli

API così come espressamente previsto nella decisione relativa agli

stessi."

In una

sentenza C 332/99 del 17 aprile 2000, il TFA ha, tra l’altro, ricordato che:

" (…)

Va inoltre rilevato che gli assegni per il periodo d'introduzione

devono essere vincolati a condizioni severe e rimanere limitati, per evitare

una compressione dei salari, nonché un sussidiamento dei datori di lavoro (cfr.

FF 1980 III pag. 543; Nussbaumer, Arbeitslosen-versicherung, in:

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marg.

583; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. Il, pag.

660, nota 20).

Tali prestazioni possono essere concesse solo se la collocazione

(recte: il collocamento) dell'assicurato è fortemente ostacolata e in quanto

esista una indicazione in rapporto con il mercato del lavoro. Questa doppia

condizione permette di evitare che prestazioni delle assicurazioni sociali

siano fornite a fini che non hanno alcun rapporto con l'assicurazione disoccupazione,

il cui scopo non può per certo essere quello di assumere, in modo generale, le

spese determinate dall'inserimento nelle specialità aziendali del datore di

lavoro, cui incombe in linea di principio siffatto onere nei processi

lavorativi usuali richiesti ai propri dipendenti (DTF 112 V 252 consid. 3b).

(…)."

La nostra

Massima Istanza ha così rifiutato il riconoscimento dal diritto agli assegni

per il periodo di introduzione ad un architetto, argomentando:

" (…)

Tutta la documentazione agli atti testimonia per contro con

chiarezza che la ricorrente fonda la sua richiesta di prestazioni non tanto su

motivi riferiti ad incapacità o a carenze pratiche professionali del

lavoratore, ma unicamente a temporanei problemi finanziari della ditta. Va in

particolare rilevato che il 26 marzo 1999 - a poco più di un mese

dall'assunzione di X. e in evidente contraddizione con le asserite presunte

carenze di capacità professionali di quest'ultimo - Z e il nuovo dipendente

dell'omonima SA vengono iscritti quali soci gerenti della I. S.a.g.l., ciascuno

con firma individuale e con una quota di fr. 5'000.--.

Orbene, se è vero che gli assegni per il periodo di introduzione

possono essere concessi più volte entro il termine quadro, in particolare

quando dopo la perdita del posto di lavoro è necessario un ulteriore periodo di

introduzione presso il nuovo datore di lavoro (Nussbaumer, op. cit., cifra

marg. 594 in fine), in concreto è di tutta evidenza che X. non necessitava di

questo ulteriore periodo di introduzione, che peraltro non deve essere confuso

con l'abituale periodo di inserimento nel nuovo ambiente lavorativo a carico

del datore di lavoro e non della legge contro la disoccupazione. Infatti,

l'averlo voluto quale socio gerente dimostra, per atti concludenti, che la Z.

SA l'ha considerato, praticamente da subito, sufficientemente qualificato,

responsabile inserito nell'ambiente lavorativo. Non va neppure dimenticato che

la riduzione dell'orario di lavoro dal 100% al 20%, effettuata per il solo mese

di giugno 1999, è stata - per ammissione stessa della ricorrente - una mossa

strategica finalizzata all'ottenimento delle prestazioni sociali. Questo modo

di operare è per certo contrario ai principi stabiliti dalla legge sulla

disoccupazione, che tende a favorire l'inserimento nel mondo lavorativo del

disoccupato e non a concedere finanziamenti gratuiti o facilitazioni

equivalenti a ditte in difficoltà d'ordine finanziario. Si noti infine che la

X. SA già beneficia dei sussidi previsti dalla legge cantonale ticinese sul rilancio

dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati nella misura del 50% dall'11

gennaio 1999.

c) Ne consegue che non sono dati i presupposti per la concessione

di assegni di introduzione a favore di X. (…)." (cfr. STFA C 322/99 del 17

aprile 2000)

Infine

con giudizio C 371/99 del 22 settembre 2000 l’Alta Corte ha confermato il

diniego di assegni per il periodo di introduzione di un assicurato, nato nel

1967, che nel 1987 aveva concluso un apprendistato quale venditore di articoli

sportivi, dal 1987 al 1998 era stato giocatore di hockey professionista e nel

dicembre 1998 era stato assunto da una SA come assistente tecnico direttamente

subordinato a coloro che si occupavano della gestione della società.

Il TFA

ha, contestualmente, stabilito che:

"

(…)

2.

Streitig und zu prüfen ist, ob der

Beschwerdeführer Anspruch auf Einarbeitungszuschüsse hat, weil seine

Vermittlung auf Grund schlechter beruflicher Voraussetzungen erschwert ist

(Art. 65 AVIG in Verbindung mit Art. 90 Abs. 1 lit. c AVIV). Demgegenüber steht

nach der Aktenlage fest und ist im Übrigen unbestritten, dass der Versicherte

keine der in Art. 90 Abs. 1 lit. a, b und d AVIV geregelten (alternativen)

Vorgaben erfüllt.

3.

Da der Beschwerdeführer seinen Beruf als

Sportartikelverkäufer während über elf Jahren nicht ausgeübt hat, liegt es -

trotz dem im Juni 1998 besuchten PC-Einsteigerkurs und der vom 24. August bis

16.

Oktober 1998 absolvierten Verkaufsförderungsschule H.________ AG - durchaus

im Bereich des Möglichen, dass er bei einem Wiedereinstieg in die erlernte

Tätigkeit schlechte berufliche Voraussetzungen hat, die seine Vermittlung

erschweren. Dies muss allerdings entgegen den Vorbringen in der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde nicht abschliessend beurteilt werden, wie sich

aus den nachstehenden Ausführungen ergibt.

a) Dem Stellenbeschrieb und Ausbildungsplan der

A.________ AG vom 18. Dezember 1998 ist zu entnehmen, dass der Beschwerdeführer

in seiner Funktion als technischer Assistent direkt dem Geschäftsführer

unterstellt wurde und vom 1. Februar bis 31. Juli 1999 eine Ausbildung zu

absolvieren hatte. Dabei wurde ihm Einblick in die Organisation der Firma, in

Warenkunde, Preisgestaltungs- und Organisationsvorbereitungen und in die

Aussendiensttätigkeit gewährt. Er sollte zudem während der Einarbeitungszeit

unter anderem die Kundenbetreuung erlernen, eine einwandfreie Koordination von

Fabrikation und Verkauf erarbeiten und - in Zusammenarbeit mit der

Geschäftsführung - eine Marketingstrategie festsetzen sowie den Aussendienst

definitiv organisieren, ein marktkonformes Rapport- und Bestellwesen

ausarbeiten, bei der Planung und Realisation des neuen Fabrikgebäudes mithelfen

und eine "Leader- und Vorgesetztenposition" erreichen. In Anbetracht

dieser von der Arbeitgeberin geplanten betriebsinternen Schulung des

Versicherten zum Kadermitarbeiter in einer Produktionsgesellschaft kann

vorliegend von einer Rückkehr in den erlernten Beruf nicht die Rede sein.

Vielmehr nimmt der Versicherte als direkt der Geschäftsführung unterstellter

technischer Assistent eine Funktion ein, für welche eine Verkäuferlehre

allenfalls nützlich, nicht aber Voraussetzung ist. Für seine neue Tätigkeit

spielt es insbesondere keine Rolle, ob er in den letzten elf Jahren als

Verkäufer gearbeitet hat oder Eishockey-Profispieler war, weil sich seine

Ausgangslage für den Stellenantritt in den beiden Fällen nicht voneinander

unterscheidet. Die Einarbeitung wurde nicht zufolge allfälliger schlechter

beruflicher Voraussetzungen notwendig, sondern allein wegen der Entscheidung

des Versicherten, eine (für ihn) neue Beschäftigung ausüben zu wollen.

b) Abgesehen davon sind im Ausbildungsplan vom

18.

Dezember 1998 zu einem grossen Teil Einführungen vorgesehen, die die

Arbeitgeberin jeder anderen neu angestellten Person in der für den Beschwerdeführer

vorgesehenen Funktion ebenfalls hätte gewähren müssen, wie beispielsweise der

Einblick in die Organisation des Betriebes und in Theorie und Praxis der

Produkteherstellung. Insofern handelt es sich um generelle Einarbeitungskosten,

die normalerweise jedem Arbeitgeber erwachsen (vgl. Erw. 1b hievor). Nicht mehr

zur Einarbeitung gehört anderseits - entgegen dem Ausbildungsplan der

A.________ AG - unter anderem die Neuorganisation des Aussendienstes, der

Aufbau einer EDV-Organisation und die Planung und Realisation eines neuen

Fabrikgebäudes. Diese Aufgaben betreffen gemäss Stellenbeschrieb bereits den

angestrebten Wirkungskreis des Versicherten als Kadermitarbeiter im Betrieb.

c) Schliesslich ist zu berücksichtigen, dass der

Beschwerdeführer mit der A.________ AG ein Monatsgehalt von Fr. 6000. -

verabredete (Anstellungsvertrag vom 18. Dezember 1998). Zufolge der Bestätigung

der Arbeitgeberin betreffend Einarbeitung vom 18. Dezember 1998 war damit der

Bruttolohn während der Einarbeitung gemeint, während die Frage nach dem

vorgesehenen AHV-Bruttolohn nach der Einarbeitung mit "steigend"

beantwortet wurde, ohne einen Geldbetrag zu nennen. Nach Tabelle A 1 der vom

Bundesamt für Statistik herausgegebenen Schweizerischen Lohnstrukturerhebung

1996.

[LSE] betrug der monatliche Bruttolohn im privaten Sektor für mit Berufs-

und Fachkenntnisse voraussetzenden Tätigkeiten (Anforderungsniveau 3) befasste

Männer im privaten Dienstleistungssektor Fr. 4949. - (einschliesslich 13.

Monatslohn).

Für die Verrichtung höchst anspruchsvoller und

schwierigster Aufgaben (Anforderungsniveau 1) oder selbstständiger und

qualifizierter Arbeiten (Anforderungsniveau 2) wurde durchschnittlich ein

Monatsgehalt von Fr. 7356. - (einschliesslich 13. Monatslohn) bezahlt. Bei

einer betriebsüblichen wöchentlichen Arbeitszeit von 41,9 Stunden (Die

Volkswirtschaft 2000, Heft 7, Anhang S. 27, Tabelle B 9.2) und in

Berücksichtigung der Nominallohnentwicklung 1997 von 0,5 % und 1998 von 0,7 %

(Die Volkswirtschaft 2000, Heft 7, Anhang S. 28, Tabelle B 10.2) resultiert ein

Jahresgehalt von Fr. 62'958. - (Anforderungsniveau 3) bzw. Fr. 93'578. -

(Anforderungsniveau 1 und 2). Wird der Jahresanfangslohn des Versicherten von

Fr. 72'000. - (ohne Berücksichtigung eines 13. Monatslohnes) in Anbetracht

seiner Ausbildung als Sportartikelverkäufer dem durchschnittlichen Jahreslohn

des Anforderungsniveaus 3 (Fr. 62'958. -) gegenübergestellt, lässt sich

feststellen, dass er ein überdurchschnittlich hohes Einkommen erzielt. Es ist

daher unwahrscheinlich, dass eine andere Person in der für den Beschwerdeführer

vorgesehenen Funktion in der Firma A.________ AG mehr verdienen würde. Solches

wird denn auch nicht geltend gemacht. Selbst im Vergleich mit dem für die

Verrichtung von Arbeiten des Anforderungsniveaus 1 oder 2 erzielten Jahreslohn

(Fr. 93'578. -) fällt das Gehalt des Versicherten - mit Blick darauf, dass

Anfangslöhne üblicherweise niedriger sind und nach einer gewissen Zeit im

Betrieb regelmässig steigen (vgl. die entsprechende Bestätigung der A.________

AG betreffend Einarbeitung vom 18. Dezember 1998) - nicht aus dem Rahmen. Auf

Grund der gesamten Aktenlage kann daher das dem Beschwerdeführer von der

A.________ AG gewährte Anfangsgehalt nicht als verminderter Lohn im Sinne von

Art. 65 lit. b AVIG qualifiziert werden.“

2.6

A proposito dell'obbligo di accertamento dei fatti da parte

dell'amministrazione, fondato sull'art. 43 LPGA, in una sentenza 9C_675/2009

del 28 maggio 2010 il Tribunale federale ha rilevato:

"

(…)

8.3

Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che l'accertamento

dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza dell'obbligo derivante

dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le domande,

intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di

cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008

consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora rimproverare alla Corte

cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per non avere approfondito un

aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in sede cantonale come pure

in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo assunto da F.________

inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto - che avrebbe potuto e

dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di affermare in altro

ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti

necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione

e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire

allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in

definitiva i tribunali (cfr. DTF

132.

V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag.

410.

[U 51/98])."

Sull'art.

43.

LPGA cfr. pure DTF 136 V 113, consid. 5.2.

2.7

Nella

presente fattispecie l’UMA ha respinto la richiesta di assegni per il periodo

d’introduzione sostenendo sostanzialmente che l’assicurato, vista la formazione

e le esperienze lavorative precedenti (diversi anni di attività quale

consulente di investimenti), possiede già tutte le conoscenze per svolgere

immediatamente al meglio la nuova professione e necessita semplicemente

dell’usuale introduzione nell’azienda. Questa conclusione sarebbe peraltro

confermata dal ruolo e dalla posizione assunti nella RI 1 (promotore

finanziario del progetto __________), nonché dal fatto che è l’unico dipendente

della società (cfr. doc. A1; III).

La ricorrente contesta

questa impostazione, sottolineando che i compiti per i quali l’assicurato è

stato assunto (promotore finanziario nell’ambito di un importante progetto di

centro polisportivo, gestione e organizzazione del team, strategia aziendale,

pubbliche relazioni, marketing mix) nulla hanno a che vedere con il settore bancario

dove è stato attivo per oltre dieci anni. A mente dell’insorgente è, quindi,

necessaria una formazione specifica.

Al riguardo nel suo ricorso la

ditta si è così espressa:

"

(…) la ricorrente ha sottoposto alle competenti

autorità un piano di introduzione particolare e dettagliato, così come

richiesto dalla legge. Da questo documento emerge in particolare che la funzione

dell’assicurato è quella di promotore finanziario nell’ambito dell’importante

progetto __________ Nell’ambito della formazione interna del progetto __________,

l’assicurato dovrà gestire i seguenti punti: progetto, team di lavoro,

pubbliche relazioni, strategia aziendale, marketing mix. L’assicurato dovrà

essere formato nella conoscenza del progetto __________, in tutti i suoi

aspetti tecnici e di realizzazione, inoltre dovrà prendere contatto con tutti i

collaboratori esterni del progetto. Egli dovrà prendere visione direttamente

del lavoro da svolgere nelle sedi dei vari comitati olimpici internazionali

coinvolti e dovrà partecipare alle conferenze stampa future, in rappresentanza

degli investitori,quale uditore. L’assicurato dovrà aggiornare costantemente il

pacchetto clienti investitori di tutte le novità del progetto __________ come

pure delle eventuali varianti di progetto o di tempo tecnici relativi.

Alla luce del piano di

introduzione presentato, datato 22 novembre 2010, appare evidente che l’introduzione

e la formazione interna che dovrà svolgere l’assicurato non si configurano

certamente in un usuale introduzione in un’azienda. Si tenga presente che il

Signor __________ proviene da un’esperienza lavorativa di oltre dieci anni nel

settore bancario. Egli non è ancora in grado di fornire una prestazione

lavorativa completa e necessita di un’introduzione speciale nel campo specifico

nell’ambito del quale è stato assunto che nulla ha a che vedere con il settore

bancario. I compiti che gli verranno affidati non rientrano in ogni caso nelle

conoscenze di cui già dispone l’assicurato che, si ribadisce, è alla sua prima

esperienza professionale nel mercato dei progetto sportivi (..):” (Doc. I)

La questione di sapere se siamo

in presenza soltanto di un “abituale periodo di inserimento nel nuovo ambiente

lavorativo a carico del datore di lavoro e non della legge contro la

disoccupazione”(STFA C 322/99 del 17 aprile 2000) oppure no, non è stata

approfondita neppure in sede di opposizione dall'amministrazione, alla quale

(cfr. cons. 2.6) spetta peraltro il compito di accertare i fatti (cfr. art. 42

LPGA secondo cui "le parti hanno diritto di essere sentite. Non devono

essere obbligatoriamente sentite prima di decisioni impugnabili mediante

opposizione"; DTF 136 V 113 consid. 5.3).

Ciò era invece tanto più

necessario, visto che l’URC, pur indicando che la richiesta di assegni per un

periodo di dodici mesi non poteva essere accolta, aveva comunque formulato un

preavviso favorevole per un lasso di tempo di tre mesi (cfr. doc. A02).

Secondo

questo Tribunale si giustifica, quindi, l'annullamento della decisione su

opposizione impugnata e il rinvio degli atti all'UMA affinché senta

personalmente l'assicurato e __________ gerente con firma individuale della RI

1.

(cfr. estratto del RC reperibile al sito www.zefix.ch) e, successivamente,

emetta una nuova decisione.

In

quell’occasione dovranno pure essere approfondite le questioni relative al

piano d’introduzione (cfr. doc. A06) e allo stipendio previsto per l’attività

di __________ dal 1° dicembre 2010 di fr. 10'500.-- mensili - se trattasi

oppure no di salario ridotto ai sensi dell’art. 65 LADI (cfr. STFA C 371/99 del

22.

settembre 2000, citata al consid. 2.5.) -, nonché, se del caso, dovrà essere

esaminata la durata del periodo d’introduzione eventualmente necessario.

2.8

A titolo

abbondanziale, relativamente alla censura invocata dalla ricorrente di

violazione del principio della parità di trattamento, poiché in un caso

presentante importanti analogie con la concreta fattispecie sono stati erogati

degli API (cfr. doc. I; A08), giova, in ogni caso, osservare che

l’amministrazione ha indicato che la domanda di assegni in questione avrebbe

dovuto essere respinta per gli stessi motivi per i quali sono stati negati gli

assegni alla RI 1. L’UMA ha precisato che nel caso menzionato dall’insorgente

era stato tenuto conto soprattutto del preavviso positivo dell’URC, senza, a

torto, accorgersi che la funzione e il ruolo in azienda di quell’assicurato

necessitavano di ulteriori approfondimenti (cfr. doc. XIV).

Ai sensi

della giurisprudenza ove non in un caso isolato e neppure in alcuni

casi, bensì secondo una prassi costante un'autorità deroga alla legge e lascia

a divedere che anche in futuro non deciderà in modo conforme alla legge, il

cittadino ha diritto di esigere di beneficiare anch'egli dell'illegalità,

sempreché ciò non leda altri interessi legittimi. Qualora un'autorità

esplicitamente riconosca l'illegittimità di una determinata prassi anteriore e

affermi chiaramente di volersi in futuro conformare alla legge, il principio

dell'uguaglianza di trattamento deve cedere il passo a quello della legalità,

fermo restando comunque che essa autorità sia in grado di far sì che detto

intento sia effettivamente concretizzato, nel senso che essa possa

effettivamente applicare la legge in modo corretto (cfr. DTF 131 V 9 consid. 3.7 pag. 20; 126 V 390 consid. 6a pag. 392; 122 II 446 consid. 4a pag. 451, con

riferimenti di giurisprudenza e dottrina).

Nella presente evenienza il

riferimento a un unico caso analogo in cui sono stati concessi degli API non

basta, perciò, per poter beneficiare del diritto in questione.

In effetti, come è appena

stato ricordato, la circostanza che la legge non sia stata applicata o non sia

stata applicata correttamente in un singolo caso o in pochi singoli casi non

conferisce di massima all'interessato che si trova nella medesima situazione un

diritto di essere anch'egli trattato diversamente da quanto previsto dalla

legge (cfr. STF 8C_338/2007 del 4 agosto 2008).

Ne discende che,

nell’ipotesi in cui dagli ulteriori accertamenti dovesse risultare che, in

casu, non sono adempiuti i presupposti legali per il riconoscimento di assegni

per il periodo di introduzione di __________, all’insorgente non potrebbero

comunque essere erogati degli assegni nemmeno in virtù del diritto

all'uguaglianza nell'illegalità, non essendo soddisfatte le relative condizioni poste dalla giurisprudenza.

2.9

La ricorrente, vincente in

causa, rappresentata da un avvocato, ha diritto all’importo di fr. 1'500.-- a

titolo di ripetibili (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 30 Lptca).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi e la decisione su opposizione del 11

gennaio 2011 è annullata.

§ Gli

atti sono rinviati all’Ufficio delle misure attive per nuovi accertamenti.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’Ufficio

delle misure attive verserà alla RI 1

fr.

1'500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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