38.2011.14
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16 agosto 2011Italiano41 min
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Numero d'incarto:
38.2011.14
Data decisione, Autorità:
16.08.2011, TCA
Titolo:
UMA,ritenendo form.ed esp.lav.(consul.di investim.),il ruolo c/o nuovo DL e che l'ass.è l'unico dip.,ha negato assegni x il periodo di introd. Quest.se abit.inser.o no,però,nemmeno approfondita in sede di opp.Rinvio atti a UMA per accert. Abb.non tornerebbe c.que applic.dt all'uguagl.nell'illegalità
ASSEGNO PER IL PERIODO DI INTRODUZIONE
PARITÀ DI TRATTAMENTO
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 65 agg. 66 LADI
art. 43 LPGA
art. 90 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2011.14
rs
Lugano
16 agosto
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 2 febbraio 2011
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 11
gennaio 2011 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. La ditta RI
1 ha assunto __________ quale promotore finanziario del progetto concernente il
Centro __________) dal 1° dicembre 2010 (cfr. doc. C05).
Con
decisione su opposizione dell’11 gennaio 2011 l’Ufficio delle misure attive (in
seguito: UMA) ha confermato il rifiuto di versare assegni per il periodo di
introduzione di __________ presso la RI 1.
A
motivazione del proprio provvedimento l’amministrazione ha argomentato che:
"
(…)
Nel caso in oggetto, in
particolare dalla funzione ricoperta dal signor __________ nell’azienda, dal
salario che gli viene corrisposto, dall’inesistenza di un piano d’introduzione
particolare che non sia una normale introduzione in azienda e, dal fatto che il
richiedente risulta l’unico dipendente della RI 1l, si ritiene che non ci siano
Fatti
i presupposti per la concessione della misura richiesta.” (Doc. A1)
1.2. Contro la decisione
su opposizione la RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA postulando la concessione di assegni d’introduzione
per la durata di dodici mesi, in via subordinata per la durata di sei mesi.
A
sostegno della propria pretesa ricorsuale l’insorgente ha, segnatamente,
addotto che l’assicurato, in primo luogo, è difficilmente collocabile.
In
secondo luogo, il medesimo, il quale proviene da un’esperienza lavorativa di
oltre dieci anni nel settore bancario, necessita di un periodo di introduzione
e formazione interna che non si configurano in un usuale introduzione in
un’azienda.
La
ricorrente, in proposito, ha affermato che l’assicurato non è ancora in grado
di fornire una prestazione lavorativa completa e che gli occorre
un’introduzione speciale per espletare i compiti affidatigli che non rientrano
nelle conoscenze di cui già disponeva, trattandosi di un ambito che nulla ha a
che vedere con il settore bancario.
La RI 1
ha, poi, osservato che dal piano di introduzione particolare e dettagliato
sottoposto alle competenti autorità emerge cha la funzione dell’assicurato in
seno alla società è quella di promotore finanziario nell’ambito dell’importante
progetto __________.
La stessa
ha precisato, da un lato, che nell’ambito della formazione interna del progetto
__________, l’assicurato avrebbe dovuto gestire i seguenti punti: progetto,
team di lavoro, pubbliche relazioni, strategia aziendale, marketing mix.
Dall’altro, che l’assicurato avrebbe dovuto essere formato nella conoscenza del
progetto __________, in tutti i suoi aspetti tecnici e di realizzazione. Inoltre
avrebbe dovuto prendere contatto con tutti i collaboratori esterni del
progetto, come pure prendere visione direttamente del lavoro da svolgere nelle
sedi dei vari comitati olimpici internazionali coinvolti, partecipare alle conferenze
stampa, in rappresentanza degli investitori, quale uditore e aggiornare
costantemente il pacchetto clienti investitori di tutte le novità del progetto __________,
nonché delle eventuali varianti di progetto o di tempi tecnici relativi.
L’insorgente
ha, altresì, indicato che anche le ulteriori condizioni (ossia che il salario
ridotto deve corrispondere almeno alla prestazione lavorativa fornita durante
questo periodo e che l’assicurato, dopo l’introduzione, deve poter contare su
un impiego alle condizioni usuali nel ramo e nella regione) sono adempiute e,
in ogni caso, non sono oggetto di particolari osservazioni da parte delle
competenti autorità.
La ricorrente
ha, peraltro, giustificato la richiesta del riconoscimento di assegni
d’introduzione per dodici mesi, rilevando che, siccome, da una parte, i compiti
affidati all’assicurato sono molteplici e decisamente impegnativi, dall’altra,
egli non ha mai avuto modo di occuparsi di promozioni finanziarie nell’ambito
del mercato di progetti sportivi, non sembrava probabile che si possa
raggiungere lo scopo dell’introduzione in soli sei mesi.
In merito
al fatto che l’assicurato sarebbe l’unico dipendente, la ditta ha osservato che
la legge non subordina la concessione degli API alla presenza di più dipendenti
presso il datore di lavoro. E’ comunque stato puntualizzato che ci si trova
solo all’inizio di un ciclo di assunzioni di circa 250 persone per il progetto __________.
Infine
l’insorgente ha ricordato che l’URC ha sì preavvisato negativamente la concessione
di un sussidio per la durata di dodici mesi, tuttavia ha indicato di essere
favorevole a un periodo massimo riconoscibile di tre mesi (cfr. doc. I).
1.3. L’UMA, in
risposta, ha chiesto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà,
per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III):
1.4. Il 7 marzo
2011 la RI 1, sempre patrocinata dall’avv. RA 1, ha presentato un atto di
replica.
Riguardo
all’argomentazione esplicitata in sede di risposta di causa dall’amministrazione,
secondo cui la datrice di lavoro ha ritenuto che l’assicurato possieda le
capacità professionali da lei ricercate se, oltre ad affidargli compiti
importanti in seno al progetto promosso, lo ha assunto con una retribuzione
sensibilmente maggiore all’ultimo impiego (salario mensile di fr. 10'500.--
rispetto a un guadagno assicurato di fr. 7'500.--, cfr. doc. III), la ditta ha
osservato che nemmeno dall’ammontare del salario è possibile dedurre alcunché
in merito alle reali capacità professionali asseritamente identificate nella
persona dell’assicurato.
E’ stato,
inoltre, aggiunto che lo stipendio corrisposto a __________ tiene conto delle
importanti funzioni a lui attribuite e dei numerosi e complessi compiti
affidatigli, ma che ciò non significa che lo stesso non abbia necessità di
seguire una formazione particolare all’interno dell’azienda.
E’ stato
pure ribadito quanto già indicato nell’opposizione (cfr. doc. A08), e meglio
che, presentando la concreta fattispecie delle importanti analogie con un altro
caso (assunzione di un unico dipendente per un salario lordo di fr. 9'000.-- al
mese) in cui gli API sono stati concessi, la decisione di diniego si rivela
contraria al principio della parità di trattamento (cfr. doc. VII).
Il 9
marzo 2011 il rappresentante della ricorrente ha poi inviato una lettera dell’URC
del 2 marzo 2009 e una lettera dell’UMA del 23 marzo 2009 che aveva omesso di
allegare alla replica (cfr. doc. IX; B1-2).
1.5. L’amministrazione
ha preso posizione in merito ai documenti prodotti dall’insorgente con scritto
del 25 marzo 2011 (cfr. doc. XIII).
Il 30
marzo 2011 l’UMA ha presentato la propria duplica (cfr. doc. XIV).
Relativamente
al caso che presenterebbe delle analogie con la presente evenienza,
l’amministrazione ha indicato che era stato considerato soprattutto il
preavviso positivo del consulente URC senza accorgersi che la funzione e il
ruolo in azienda di quell’assicurato necessitavano di ulteriori approfondimenti
e che, quindi, allo stato attuale la domanda sarebbe stata respinta per gli
stessi motivi per cui è stata negata la richiesta dell’insorgente (cfr. doc.
XIV).
1.6. I doc. XIII
e XIV sono stati trasmessi per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. XV).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio
2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è la questione di sapere se correttamente o meno l’UMA ha negato
alla RI 1 la concessione di assegni per il periodo di introduzione di ____________________.
Il 1°
luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI del 22 marzo
2002, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002
pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Questa
revisione della LADI non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti
al mercato del lavoro, che peraltro erano già stati estesi con la seconda
revisione della legge del 1995.
Questi
provvedimenti si sono rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta
contro la disoccupazione e pertanto sono stati mantenuti (cfr. Consiglio
federale, Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione
contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23
del 12 giugno 2001, pag. 1972):
"
(…)
In linea di massima, la presente revisione non
concerne gli URC recentemente istituiti né il rafforzamento dei PML conseguito
sino ad oggi con la revisione del 1995.
Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi
e vanno pertanto mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente migliorata
(…)."
Pertanto,
la giurisprudenza concernente il vecchio Capitolo 6 della LADI, che agli art.
59-75 LADI regolava le "Prestazioni per provvedimenti destinati a
prevenire e a combattere la disoccupazione" (provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro), mantiene pienamente la sua validità anche dopo l'entrata
in vigore della terza revisione della LADI (cfr. la STFA C 209/04 del 10
dicembre 2004, in particolare per quanto riguarda il nuovo tenore dell’art. 59
cpv. 2 LADI, che ha ripreso i concetti che figuravano al vecchio art. 59 cpv. 1
e cpv. 3 LADI, la STFA
C
56/04 del 10 gennaio 2005 e la STFA C 77/04 del 24 dicembre 2004.
2.3. Fra gli
scopi principali dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di
"prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e
di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro"
(cfr. art. 1a cpv. 2 LADI).
Per
realizzare questo obiettivo il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI
(Capitolo 6), ha previsto una serie di provvedimenti inerenti al mercato del
lavoro.
Si tratta
di provvedimenti di formazione (art. 60-62: corsi individuali o collettivi di
riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione; aziende di
esercitazione; pratiche di formazione), di provvedimenti di occupazione (art. 64a
– 64b: programmi di occupazione temporanea, pratiche professionali, semestri di
motivazione) e di provvedimenti speciali (art. 65 – 71d: assegni per il periodo
di introduzione, assegni di formazione, sussidi per gli assicurati pendolari o
soggiornanti settimanali, sostegno ai fini del promovimento dell'attività
lucrativa indipendente).
Il nuovo
art. 59 LADI fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro e prevede che:
"
1
L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla
disoccupazione.
Considerandi
2.
I
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la
reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi
inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:
a. migliorare
l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una
rapida e durevole reintegrazione;
b. promuovere
le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;
c. diminuire il rischio di una
disoccupazione di lunga durata; o
d. offrire la possibilità di acquisire
esperienze professionali.
3.
Possono
partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli
articoli 60–71d gli assicurati che adempiono:
a. i
presupposti del diritto secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga
altrimenti; e
b. le condizioni specifiche per il
provvedimento in questione.
4.
I servizi
competenti collaborano con gli organi dell’assicurazione invalidità nella
reintegrazione dei disoccupati invalidi."
All'art.
59.
cpv. 2 viene dunque ribadito il principio fondamentale secondo cui il
diritto a prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti
al mercato del lavoro è connesso alla situazione del mercato del lavoro:
provvedimenti possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti
dallo stato del mercato. Si tratta di un presupposto che permette di evitare
l'erogazione di prestazioni che non siano in rapporto con l'assicurazione
disoccupazione (cfr. STFA del 10 dicembre 2004 nella causa F., C 209/04,
consid. 2; le STFA del 5 agosto 2003 nelle cause A., C 200/02 e A., C 201/02,
consid. 1, la giurisprudenza ivi citata e il Messaggio del Consiglio federale concernente
una nuova legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la
disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980; FF 1980 III 469
segg.).
2.4
In particolare, quale
provvedimento speciale, agli art. 65 e 66 LADI sono
regolamentati gli assegni per il periodo d’introduzione, l’ammontare e la
durata degli stessi.
Questa
misura, che tende a favorire la reintegrazione professionale dei disoccupati,
consiste nell'attribuzione di assegni per il periodo di introduzione in un
nuovo lavoro.
I
presupposti del diritto a ricevere queste prestazioni sono così enumerati
all'art. 65 LADI:
" Agli
assicurati difficilmente collocabili, che assolvono un periodo d’introduzione
in un’azienda e ricevono un salario ridotto, possono essere concessi assegni
per il periodo d’introduzione se:
a. ...
b. il salario
ridotto corrisponde almeno alla prestazione lavorativa fornita durante questo
periodo e
c. l’assicurato,
dopo l’introduzione, può contare su un impiego alle condizioni usuali nel ramo
e nella regione, tenuto, se del caso, conto di una capacità lavorativa
durevolmente ridotta."
Nel
tenore in vigore fino al 30 giugno 2003 l’art. 65 lett. a LADI prevedeva, quale
ulteriore condizione, che: “essi adempiono il presupposto giusta l’articolo 60
capoverso 1 lettera b”.
Al
riguardo, nel Messaggio del Consiglio federale concernente la revisione della
legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to
2.
, in FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2013 si legge che:
"
(…)
Art. 65 Assegni per il periodo d’introduzione
La lettera a è contemplata nella clausola
generale prevista dall’art. 59 capoverso 3, motivo per cui non deve più essere
menzionata.
(…)." (cfr. FF 2001 N. 23 del 12 giugno
2001, pag. 2013)
L'OADI,
al cpv. 1 dell'art. 90, fino al 31 marzo 2011 così definiva la nozione di
"assicurato difficilmente collocabile":
" 1Un
assicurato è considerato difficilmente collocabile se, tenuto conto della
situazione del mercato del lavoro, ha difficoltà particolarmente gravi per
trovarsi un impiego poiché:
a. è in età avanzata;
b. è impedito fisicamente, psichicamente o mentalmente;
c. ha cattivi precedenti professionali;
d. ha già riscosso 150 indennità giornaliere."
Dal 1° aprile 2011
(entrata in vigore della quarta revisione della LADI del 19 marzo 2010) il cpv.
1.
dell’art. 90 OADI è, invece, così formulato:
"
1.
Un assicurato è considerato difficilmente collocabile
se, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, ha difficoltà
particolarmente gravi per trovarsi un impiego poiché:
a. è in età avanzata;
b. è impedito fisicamente,
psichicamente o mentalmente;
c. ha requisiti professionali
insufficienti;
d. ha già riscosso 150 indennità
giornaliere;
e. dispone di scarsa esperienza
professionale in un periodo di elevata
disoccupazione secondo l’articolo 6
capoverso 1ter”
Gli
assegni di introduzione coprono la differenza tra il salario effettivo e il
salario normale che l'assicurato può pretendere al termine del periodo di
introduzione, tenuto conto della sua capacità lavorativa, ma al massimo il 60 %
del salario normale (art. 66 cpv. 1 LADI).
La legge
pone dunque una serie di condizioni affinché possano essere concessi gli
assegni dell'art. 65 LADI (cfr. D. Cattaneo, "Les
mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Basilea e
Francoforte sul Meno 1992, p. 467 e seg.).
Innanzitutto deve trattarsi di assicurati difficilmente collocabili
(prima condizione).
Poi, deve
trattarsi di persone che necessitano di un periodo di introduzione in
un'azienda e che ricevono perciò un salario ridotto (seconda condizione).
Inoltre
tali assicurati devono adempiere i presupposti secondo l’art. 8 per quanto la
legge non disponga altrimenti (terza condizione). Il salario ridotto deve
corrispondere almeno alla prestazione lavorativa da loro fornita durante questo
periodo (quarta condizione). Infine, gli assicurati, dopo l'introduzione,
devono poter contare su un impiego alle condizioni usuali, tenuto, se del caso,
conto di una capacità lavorativa durevolmente ridotta (quinta condizione).
Secondo
l'art. 66 cpv. 2 LADI, durante il termine quadro, gli assegni di introduzione
sono pagati per sei mesi al massimo; in casi eccezionali, soprattutto per
disoccupati in una certa età, per dodici mesi al massimo.
Il
Consiglio federale disciplina i particolari.
Giusta
l'art. 90 cpv. 1 bis OADI gli assegni per il periodo di introduzione possono
essere versati per un periodo di dodici mesi al massimo se, in base alla
situazione personale dell'assicurato, si deve dedurre che lo scopo
dell'introduzione al lavoro non possa essere raggiunto in sei mesi.
Dal 1°
aprile 2011 l’art. 66 cpv.2 LADI è stato modificato nel senso che durante il
termine quadro, gli assegni sono pagati per sei mesi al massimo; in casi eccezionali,
per 12 mesi al massimo.
L’art. 66 cpv. 2 bis
precisa tuttavia che gli assicurati che hanno più di 50 anni hanno diritto agli
assegni per il periodo d’introduzione per una durata di 12 mesi.
Il tenore dell’art. 90 cpv.
1.
bis OADI è rimasto invariato.
2.5
In una
sentenza pubblicata in DTF 124 V 246 il Tribunale federale delle assicurazioni
(TFA) (dal 1° gennaio 2007: Tribunale Federale, TF) ha, in particolare,
sottolineato:
"
(…)
b) Bien que les assurés soient eux-mêmes titulaires
du droit aux allocations d'initiation au travail (voir consid. 1 ci-dessus),
celles-ci sont versées par la caisse à l'employeur; ce dernier les verse à son
tour à l'assuré avec le salaire convenu (art. 90 al. 4 OACI). Si l'employeur
résilie les rapports de travail, le droit à l'indemnité prend fin
immédiatement. La pratique administrative envisage la restitution des
prestations par l'employeur lorsque celui-ci résilie le contrat pendant la
durée de l'initiation au travail sans pouvoir se prévaloir de «motifs graves»,
c'est-à-dire, en principe, de justes motifs au sens de l'art. 337 CO
(circulaire de l'Office fédéral du développement économique et de l'emploi,
anciennement Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail,
relative aux mesures de marché du travail [MMT], valable depuis le 1er
juin 1997, partie J n° 27; voir aussi DIETER FREIBURGHAUS, Präventivmassnahmen
gegen die Arbeitslosigkeit in der Schweiz, Berne 1987, p. 51).
Le problème si pose de
manière différente en cas de résiliation pendant le temps d'essai. Dans cette
éventualité, la suppression des prestations n'aura en principe pas d'effet
rétroactif. Le temps d'essai doit en effet fournir aux parties l'occasion de
préparer l'établissement de rapports de travail destinés à durer, en leur permettant
d'éprouver leurs relations de confiance, de déterminer si elles se conviennent
mutuellement et de réfléchir avant de s'engager pour une plus longue période
(BRUNNER/BÜHLER/WAEBER, Commentaire du contrat de travail, 2ème édition, note 1
ad art. 335b CO; BRÜHWILER, Kommentar Einzelarbeitsvertrag 2ème édition, note 1
ad art. 335b CO). Quant au but des allocations d'initiation au travail, il est
de favoriser l'engagement durable de personnes au chômage dont le placement est
fortement entravé (ATF 112 V 251 sv. consid. 3b; CATTANEO, Les mesures
préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, thèse Genève 1992, n°
780.
ss, p. 467). Le droit est subordonné, on l'a vu, à la condition qu'au terme
de la période d'initiation, l'assuré puisse escompter un engagement aux
conditions usuelles dans la branche et la région, compte tenu, le cas échéant,
d'une capacité de travail durablement restreinte (art. 65 let. c LACI).
L'autorité cantonale peut exiger que cette condition fasse l'objet d'un contrat
écrit (art. 90 al. 3 OACI).
Au regard des
engagements que l'employeur est ainsi amené à prendre, celui-ci doit pouvoir,
sans encourir le remboursement de prestations d'assurance, s'en libérer pendant
le temps d'essai, si les rapport contractuels noués entre les parties ne
répondent pas à son attente (dans ce sens: FREIBURGHAUS, ibidem). Dans le même
ordre d'idées, on peut relever que la jurisprudence tient aussi compte du but
du temps d'essai, dans le sens d'une atténuation de la faute, quand il s'agit
de décider si le droit d'un assuré â l'indemnité de chômage doit être suspendu,
lorsque ce dernier a lui-même résilié le contrat de travail pendant le temps
d'essai, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi (arrêt
non publié C. du 5 décembre 1995). Tout au plus faut-il réserver, en l'espèce,
le cas où l'employeur a agi avec légèreté ou de manière abusive, notamment en
concluant le contrat avec l'intention dissimulée de mettre fin rapidement aux
rapports de travail (cf. GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz
[AVIG], vol. II, note 30 ad art. 65-67 LACI). (…)." (cfr. DTF 124 V
246, consid. 3b, pag. 248-249)
In
un’altra sentenza del 27 marzo 2000 nella causa D. SA, pubblicata in DTF 126 V 42 in SVR ALV Nr. 26, il TFA, in un caso in cui il riconoscimento del diritto agli assegni per il
periodo di introduzione era stato sottoposto alla condizione risolutiva secondo
cui il rapporto di lavoro non doveva venire disdetto (al di fuori del tempo di
prova e in assenza di causa grave), durante il periodo di introduzione o nei
tre mesi successivi, ha stabilito che se questo presupposto non è realizzato,
l'amministrazione può chiedere al datore di lavoro la restituzione degli
assegni percepiti, a prescindere dall'adempimento dei requisiti cui è subordinata
la revoca di una decisione.
Al
riguardo l'Alta Corte si è così espressa:
" (…)
2.
- a) Dans ses décisions des 30 décembre 1997 et 13
mars 1998, l'office régional de placement a réservé l'éventualité d'une
restitution des prestations si le contrat de travail était résilié, en dehors
du temps d'essai et sans justes motifs, pendant la période d'initiation ou dans
les trois mois suivant celle-ci. Une telle réserve doit être comprise en ce
sens que le versement des allocations a lieu sous condition résolutoire,
appelée aussi réserve de révocation (cf. ATF 111 V 223 consid. 1; GRISEL,
Traité de droit administratif, vol. I, p. 408). Elle est tout à fait admissible
au regard du but de la mesure, qui est de favoriser l'engagement durable de
personnes au chômage dont le placement est fortement entravé; il s'agit
également d'éviter une sous-enchère sur les salaires, ainsi qu'un
subventionnement des employeurs par l'assurance-chômage (ATF
112.
V 251 sv. consid. 3b; THOMAS NUSSBAUMER,
Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],
Soziale Sicherheit, ch. 583; DANIELE CATTANEO, Les mesures préventives et de
réadaptation de l'assurance-chômage, thèse Genève 1992, no 780 ss, p. 467 ss).
L'autorité cantonale peut même exiger que la condition légale d'un engagement
aux conditions usuelles dans la branche et la région, après la période
d'initiation (art. 65 let. c LACI), fasse l'objet d'un contrat écrit (art. 90
al. 3 OACI). L'employeur peut ainsi être tenu à restituer les allocations
perçues si les rapports de travail sont résiliés sans justes motifs avant
l'échéance du délai indiqué par l'administration dans sa décision; cette
restitution s'opère conformément à l'art. 95 al. 1 LACI (GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. II,
n. 30 ad art. 65-67). Quant à la notion de justes motifs,
elle est, dans le présent contexte, la même que celle définie à l'art. 337 CO (DIETER FREIBURGHAUS,
Präventivmassnahmen gegen die Arbeitslosigkeit in der Schweiz, Berne 1987, p.
51).
La restitution ne peut toutefois pas être exigée
quand le contrat de travail est résilié pendant le temps d'essai, attendu que
celui-ci a notamment pour but de permettre aux parties de réfléchir avant de
s'engager pour une plus longue période (ATF 124 V 246). (…)." (cfr. DTF 126 V 42, consid. 2a, pag. 45)
Nel caso
che era chiamato a giudicare ha, in particolare, sottolineato quanto segue:
"
(…)
3.
- a) En l'espèce, les deux contrats de travail en
cause ont été résiliés par l'employeur (en dehors du temps d'essai) avant
l'expiration du délai de trois mois suivant la fin de la période d'initiation,
fixé par l'office régional de placement dans ses décisions. Il s'agit donc de
savoir si l'employeur peut se prévaloir de justes motifs.
Sont notamment considérées comme de justes motifs
toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent
pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de
travail (art. 337 al. 2 CO). D'après la jurisprudence, seul un manquement
particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat. Un
tel manquement suppose que le travailleur ait violé soit l'une de ses
obligations au travail, soit son devoir de fidelité. Si le manquement est moins
grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété
malgré un avertissement (ATF 121 III 472 consid. 4d et les arrêts cités).
b) Dans le cas de J., l'employeur a invoqué des
griefs d'ordre général ‑ au demeurant contestés par l'intéressée ‑
liés à la qualité du travail fourni. A l'évídence il ne s'agit pas de
manquements pouvant justifier une résiliation immédiate. Quant au motif tiré
des absences répétées de la travaiIleuse, il ne peut pas être retenu comme un
juste motif de résiliation. A l'exception, semble-t-il, d'une brève absence
motivée par le décès du frère de l'intéressée, les absences reprochées étaient
dues à la maladie, soit un empêchement non fautif de travailler au sens de
l'art. 324a al. 1 CO, qui ne saurait iustifier le licenciement immédiat du
travailleur (art. 337 al. 3 CO).
En ce qui concerne K., l'employeur n'a formulé aucun
reproche susceptible d'entrer dans les prévisions de l'art. 337 CO. Le fait
qu'il n'était pas en mesure de procurer suffisamment de travail à l'assurée, en
raison du manque de développement d'un secteur d'activité de la société, ne
saurait le dispenser de son obligation de restituer.
S'il apparaît que l'employeur n'est plus à même, peu
de temps après le début de la période d'initiation, de garantir un emploi
durable au salarié, en raison d'un manque de travail, cela démontre que le but
du versement des allocations ne sera pas atteint et que les allocations déjà
versées l'ont été indûment. On ne voit pas de raison qui justifierait une
renonciation à restitution dans un tel cas.
c) En conséquence, l'office régional de placement
était en droit, comme l'ont retenu avec raison les premiers juges, de réclamer
à la recourante la restitution des allocations versées. (…)." (cfr.
DTF 126 V 42, consid. 3a, pag. 46-47)
In una
sentenza 38.2004.65 del 9 marzo 2005 il TCA ha confermato la decisione su
opposizione con la quale l'amministrazione ha stabilito che gli assegni per il
periodo di introduzione versati a una ditta dovevano essere restituiti,
argomentando:
"
Anche nella propria “Opposizione”, il cui
contenuto è stato sostanzialmente ripreso nell’atto di ricorso, la ditta ha
sostenuto che lo scioglimento del rapporto di lavoro è dovuto alla mancanza del
lavoro nel settore immobiliare (revoca di mandati) (cfr. doc. 7 e I).
Ora, i motivi addotti alla disdetta del rapporto
di lavoro con X (motivi d’ordine economico e in nessun modo riconducibili a
manchevolezze particolarmente gravi da parte del lavoratore, quali la
violazioni dei propri obblighi e il suo dovere di fedeltà), non configurano una
causa grave ai sensi dell’art. 337 CO (cfr. consid. 2.7. Vedi pure: DTF 127 III
310, consid. 3, pag. 313-314; DTF 127 III 153; STF del 28 marzo 2001 nella
causa X SA contro L.,4C.349/2000, consid. 3a; STF del 13 agosto 2001 nella
causa X contro A.,4C.116/2001, consid. 3b e DLA 2002 pag. 25).
Nella già citata DTF 126 V 42, la nostra Massima
Istanza ha del resto rilevato che:
" (…)
En
ce qui concerne K., l'employeur n'a formulé aucun reproche susceptible d'entrer
dans les prévisions de l'art. 337 CO. Le fait qu'il n'était pas en mesure de
procurer suffisamment de travail à l'assurée, en raison du manque de
développement d'un secteur d'activité de la société, ne saurait le dispenser de
son obligation de restituer.
(…)." (cfr. DTF 126 V 42, consid. 3a, pag. 47)
Di conseguenza la ditta non poteva sciogliere il
contratto di lavoro, come invece ha fatto (cfr. doc. 11/H), durante il periodo
d’introduzione.
Nella più volte citata DTF 126 V 42, il TFA, in
un caso in cui il riconoscimento del diritto agli assegni per il periodo di
introduzione era stato sottoposto alla condizione risolutiva secondo cui il
rapporto di lavoro non doveva venire disdetto (al di fuori del tempo di prova e
in assenza di causa grave), durante il periodo di introduzione o nei tre mesi
successivi, ha stabilito che se questo presupposto non è realizzato,
l'amministrazione può chiedere al datore di lavoro la restituzione degli
assegni percepiti, a prescindere dall'adempimento dei requisiti cui è
subordinata la revoca di una decisione.
In simili condizioni la decisione impugnata deve
dunque essere confermata (per un caso analogo cfr. STCA del 27 gennaio 2005
nella causa M. SA, inc. 38.2004.56).
Il diritto alla protezione della buona fede di
cui all'art. 9 Cost. fed. - che permette al cittadino di esigere che l'autorità
rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi - è garantito e
impone all'autorità di discostarsi dal principio della legalità, allorché essa,
intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone determinate, era
competente a rilasciarle, il cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e,
sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo, fidente nelle
informazione ricevute egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza
pregiudizio (cfr. STFA del 28 gennaio 2004 nella causa Arbeitslosenkasse der
Gewerkschaft Bau & Industrie GBI c/ A., C 218/03, consid. 2; STFA del 29
agosto 2002 nella causa Amt für Arbeit St. Gallen c/ S., C 25/02; STFA del 22
agosto 2000 nella causa B., C 116/00; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la
giurisprudenza ivi citata; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993 pag.
21-22, RCC 1991 pag. 220 consid. 3a, RCC 1983 pag. 195 consid. 3, RCC 1982 pag.
368.
consid. 2, RCC 1981 pag. 194 consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLA 1992 p. 106,
DTF 118 V 76 consid. 7, RDAT I-1992 n° 63; Grisel, Traité de droit
administratif, vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de
droit administratif, 4a ed., n° 509, pag. 108-109;
Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217ss).
Nel caso concreto, dalla “Decisione relativa agli assegni per il
periodo d’introduzione” e dagli accertamenti effettuati dalla Sezione del
lavoro Ufficio giuridico (cfr. doc. 11/F e consid. 1.5), è emerso che
l’amministrazione ha informato correttamente la ditta ricorrente riguardo alle
possibili conseguenze che il licenziamento della signora X durante il periodo
d’introduzione avrebbe potuto avere.
In particolare alla ditta ricorrente non è mai stato garantito
che, in una tale evenienza, non le sarebbe stata chiesta la restituzione degli
API così come espressamente previsto nella decisione relativa agli
stessi."
In una
sentenza C 332/99 del 17 aprile 2000, il TFA ha, tra l’altro, ricordato che:
" (…)
Va inoltre rilevato che gli assegni per il periodo d'introduzione
devono essere vincolati a condizioni severe e rimanere limitati, per evitare
una compressione dei salari, nonché un sussidiamento dei datori di lavoro (cfr.
FF 1980 III pag. 543; Nussbaumer, Arbeitslosen-versicherung, in:
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marg.
583; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. Il, pag.
660, nota 20).
Tali prestazioni possono essere concesse solo se la collocazione
(recte: il collocamento) dell'assicurato è fortemente ostacolata e in quanto
esista una indicazione in rapporto con il mercato del lavoro. Questa doppia
condizione permette di evitare che prestazioni delle assicurazioni sociali
siano fornite a fini che non hanno alcun rapporto con l'assicurazione disoccupazione,
il cui scopo non può per certo essere quello di assumere, in modo generale, le
spese determinate dall'inserimento nelle specialità aziendali del datore di
lavoro, cui incombe in linea di principio siffatto onere nei processi
lavorativi usuali richiesti ai propri dipendenti (DTF 112 V 252 consid. 3b).
(…)."
La nostra
Massima Istanza ha così rifiutato il riconoscimento dal diritto agli assegni
per il periodo di introduzione ad un architetto, argomentando:
" (…)
Tutta la documentazione agli atti testimonia per contro con
chiarezza che la ricorrente fonda la sua richiesta di prestazioni non tanto su
motivi riferiti ad incapacità o a carenze pratiche professionali del
lavoratore, ma unicamente a temporanei problemi finanziari della ditta. Va in
particolare rilevato che il 26 marzo 1999 - a poco più di un mese
dall'assunzione di X. e in evidente contraddizione con le asserite presunte
carenze di capacità professionali di quest'ultimo - Z e il nuovo dipendente
dell'omonima SA vengono iscritti quali soci gerenti della I. S.a.g.l., ciascuno
con firma individuale e con una quota di fr. 5'000.--.
Orbene, se è vero che gli assegni per il periodo di introduzione
possono essere concessi più volte entro il termine quadro, in particolare
quando dopo la perdita del posto di lavoro è necessario un ulteriore periodo di
introduzione presso il nuovo datore di lavoro (Nussbaumer, op. cit., cifra
marg. 594 in fine), in concreto è di tutta evidenza che X. non necessitava di
questo ulteriore periodo di introduzione, che peraltro non deve essere confuso
con l'abituale periodo di inserimento nel nuovo ambiente lavorativo a carico
del datore di lavoro e non della legge contro la disoccupazione. Infatti,
l'averlo voluto quale socio gerente dimostra, per atti concludenti, che la Z.
SA l'ha considerato, praticamente da subito, sufficientemente qualificato,
responsabile inserito nell'ambiente lavorativo. Non va neppure dimenticato che
la riduzione dell'orario di lavoro dal 100% al 20%, effettuata per il solo mese
di giugno 1999, è stata - per ammissione stessa della ricorrente - una mossa
strategica finalizzata all'ottenimento delle prestazioni sociali. Questo modo
di operare è per certo contrario ai principi stabiliti dalla legge sulla
disoccupazione, che tende a favorire l'inserimento nel mondo lavorativo del
disoccupato e non a concedere finanziamenti gratuiti o facilitazioni
equivalenti a ditte in difficoltà d'ordine finanziario. Si noti infine che la
X. SA già beneficia dei sussidi previsti dalla legge cantonale ticinese sul rilancio
dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati nella misura del 50% dall'11
gennaio 1999.
c) Ne consegue che non sono dati i presupposti per la concessione
di assegni di introduzione a favore di X. (…)." (cfr. STFA C 322/99 del 17
aprile 2000)
Infine
con giudizio C 371/99 del 22 settembre 2000 l’Alta Corte ha confermato il
diniego di assegni per il periodo di introduzione di un assicurato, nato nel
1967, che nel 1987 aveva concluso un apprendistato quale venditore di articoli
sportivi, dal 1987 al 1998 era stato giocatore di hockey professionista e nel
dicembre 1998 era stato assunto da una SA come assistente tecnico direttamente
subordinato a coloro che si occupavano della gestione della società.
Il TFA
ha, contestualmente, stabilito che:
"
(…)
2.
Streitig und zu prüfen ist, ob der
Beschwerdeführer Anspruch auf Einarbeitungszuschüsse hat, weil seine
Vermittlung auf Grund schlechter beruflicher Voraussetzungen erschwert ist
(Art. 65 AVIG in Verbindung mit Art. 90 Abs. 1 lit. c AVIV). Demgegenüber steht
nach der Aktenlage fest und ist im Übrigen unbestritten, dass der Versicherte
keine der in Art. 90 Abs. 1 lit. a, b und d AVIV geregelten (alternativen)
Vorgaben erfüllt.
3.
Da der Beschwerdeführer seinen Beruf als
Sportartikelverkäufer während über elf Jahren nicht ausgeübt hat, liegt es -
trotz dem im Juni 1998 besuchten PC-Einsteigerkurs und der vom 24. August bis
16.
Oktober 1998 absolvierten Verkaufsförderungsschule H.________ AG - durchaus
im Bereich des Möglichen, dass er bei einem Wiedereinstieg in die erlernte
Tätigkeit schlechte berufliche Voraussetzungen hat, die seine Vermittlung
erschweren. Dies muss allerdings entgegen den Vorbringen in der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde nicht abschliessend beurteilt werden, wie sich
aus den nachstehenden Ausführungen ergibt.
a) Dem Stellenbeschrieb und Ausbildungsplan der
A.________ AG vom 18. Dezember 1998 ist zu entnehmen, dass der Beschwerdeführer
in seiner Funktion als technischer Assistent direkt dem Geschäftsführer
unterstellt wurde und vom 1. Februar bis 31. Juli 1999 eine Ausbildung zu
absolvieren hatte. Dabei wurde ihm Einblick in die Organisation der Firma, in
Warenkunde, Preisgestaltungs- und Organisationsvorbereitungen und in die
Aussendiensttätigkeit gewährt. Er sollte zudem während der Einarbeitungszeit
unter anderem die Kundenbetreuung erlernen, eine einwandfreie Koordination von
Fabrikation und Verkauf erarbeiten und - in Zusammenarbeit mit der
Geschäftsführung - eine Marketingstrategie festsetzen sowie den Aussendienst
definitiv organisieren, ein marktkonformes Rapport- und Bestellwesen
ausarbeiten, bei der Planung und Realisation des neuen Fabrikgebäudes mithelfen
und eine "Leader- und Vorgesetztenposition" erreichen. In Anbetracht
dieser von der Arbeitgeberin geplanten betriebsinternen Schulung des
Versicherten zum Kadermitarbeiter in einer Produktionsgesellschaft kann
vorliegend von einer Rückkehr in den erlernten Beruf nicht die Rede sein.
Vielmehr nimmt der Versicherte als direkt der Geschäftsführung unterstellter
technischer Assistent eine Funktion ein, für welche eine Verkäuferlehre
allenfalls nützlich, nicht aber Voraussetzung ist. Für seine neue Tätigkeit
spielt es insbesondere keine Rolle, ob er in den letzten elf Jahren als
Verkäufer gearbeitet hat oder Eishockey-Profispieler war, weil sich seine
Ausgangslage für den Stellenantritt in den beiden Fällen nicht voneinander
unterscheidet. Die Einarbeitung wurde nicht zufolge allfälliger schlechter
beruflicher Voraussetzungen notwendig, sondern allein wegen der Entscheidung
des Versicherten, eine (für ihn) neue Beschäftigung ausüben zu wollen.
b) Abgesehen davon sind im Ausbildungsplan vom
18.
Dezember 1998 zu einem grossen Teil Einführungen vorgesehen, die die
Arbeitgeberin jeder anderen neu angestellten Person in der für den Beschwerdeführer
vorgesehenen Funktion ebenfalls hätte gewähren müssen, wie beispielsweise der
Einblick in die Organisation des Betriebes und in Theorie und Praxis der
Produkteherstellung. Insofern handelt es sich um generelle Einarbeitungskosten,
die normalerweise jedem Arbeitgeber erwachsen (vgl. Erw. 1b hievor). Nicht mehr
zur Einarbeitung gehört anderseits - entgegen dem Ausbildungsplan der
A.________ AG - unter anderem die Neuorganisation des Aussendienstes, der
Aufbau einer EDV-Organisation und die Planung und Realisation eines neuen
Fabrikgebäudes. Diese Aufgaben betreffen gemäss Stellenbeschrieb bereits den
angestrebten Wirkungskreis des Versicherten als Kadermitarbeiter im Betrieb.
c) Schliesslich ist zu berücksichtigen, dass der
Beschwerdeführer mit der A.________ AG ein Monatsgehalt von Fr. 6000. -
verabredete (Anstellungsvertrag vom 18. Dezember 1998). Zufolge der Bestätigung
der Arbeitgeberin betreffend Einarbeitung vom 18. Dezember 1998 war damit der
Bruttolohn während der Einarbeitung gemeint, während die Frage nach dem
vorgesehenen AHV-Bruttolohn nach der Einarbeitung mit "steigend"
beantwortet wurde, ohne einen Geldbetrag zu nennen. Nach Tabelle A 1 der vom
Bundesamt für Statistik herausgegebenen Schweizerischen Lohnstrukturerhebung
1996.
[LSE] betrug der monatliche Bruttolohn im privaten Sektor für mit Berufs-
und Fachkenntnisse voraussetzenden Tätigkeiten (Anforderungsniveau 3) befasste
Männer im privaten Dienstleistungssektor Fr. 4949. - (einschliesslich 13.
Monatslohn).
Für die Verrichtung höchst anspruchsvoller und
schwierigster Aufgaben (Anforderungsniveau 1) oder selbstständiger und
qualifizierter Arbeiten (Anforderungsniveau 2) wurde durchschnittlich ein
Monatsgehalt von Fr. 7356. - (einschliesslich 13. Monatslohn) bezahlt. Bei
einer betriebsüblichen wöchentlichen Arbeitszeit von 41,9 Stunden (Die
Volkswirtschaft 2000, Heft 7, Anhang S. 27, Tabelle B 9.2) und in
Berücksichtigung der Nominallohnentwicklung 1997 von 0,5 % und 1998 von 0,7 %
(Die Volkswirtschaft 2000, Heft 7, Anhang S. 28, Tabelle B 10.2) resultiert ein
Jahresgehalt von Fr. 62'958. - (Anforderungsniveau 3) bzw. Fr. 93'578. -
(Anforderungsniveau 1 und 2). Wird der Jahresanfangslohn des Versicherten von
Fr. 72'000. - (ohne Berücksichtigung eines 13. Monatslohnes) in Anbetracht
seiner Ausbildung als Sportartikelverkäufer dem durchschnittlichen Jahreslohn
des Anforderungsniveaus 3 (Fr. 62'958. -) gegenübergestellt, lässt sich
feststellen, dass er ein überdurchschnittlich hohes Einkommen erzielt. Es ist
daher unwahrscheinlich, dass eine andere Person in der für den Beschwerdeführer
vorgesehenen Funktion in der Firma A.________ AG mehr verdienen würde. Solches
wird denn auch nicht geltend gemacht. Selbst im Vergleich mit dem für die
Verrichtung von Arbeiten des Anforderungsniveaus 1 oder 2 erzielten Jahreslohn
(Fr. 93'578. -) fällt das Gehalt des Versicherten - mit Blick darauf, dass
Anfangslöhne üblicherweise niedriger sind und nach einer gewissen Zeit im
Betrieb regelmässig steigen (vgl. die entsprechende Bestätigung der A.________
AG betreffend Einarbeitung vom 18. Dezember 1998) - nicht aus dem Rahmen. Auf
Grund der gesamten Aktenlage kann daher das dem Beschwerdeführer von der
A.________ AG gewährte Anfangsgehalt nicht als verminderter Lohn im Sinne von
Art. 65 lit. b AVIG qualifiziert werden.“
2.6
A proposito dell'obbligo di accertamento dei fatti da parte
dell'amministrazione, fondato sull'art. 43 LPGA, in una sentenza 9C_675/2009
del 28 maggio 2010 il Tribunale federale ha rilevato:
"
(…)
8.3
Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che l'accertamento
dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza dell'obbligo derivante
dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le domande,
intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di
cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008
consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora rimproverare alla Corte
cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per non avere approfondito un
aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in sede cantonale come pure
in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo assunto da F.________
inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto - che avrebbe potuto e
dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di affermare in altro
ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti
necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione
e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire
allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in
definitiva i tribunali (cfr. DTF
132.
V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag.
410.
[U 51/98])."
Sull'art.
43.
LPGA cfr. pure DTF 136 V 113, consid. 5.2.
2.7
Nella
presente fattispecie l’UMA ha respinto la richiesta di assegni per il periodo
d’introduzione sostenendo sostanzialmente che l’assicurato, vista la formazione
e le esperienze lavorative precedenti (diversi anni di attività quale
consulente di investimenti), possiede già tutte le conoscenze per svolgere
immediatamente al meglio la nuova professione e necessita semplicemente
dell’usuale introduzione nell’azienda. Questa conclusione sarebbe peraltro
confermata dal ruolo e dalla posizione assunti nella RI 1 (promotore
finanziario del progetto __________), nonché dal fatto che è l’unico dipendente
della società (cfr. doc. A1; III).
La ricorrente contesta
questa impostazione, sottolineando che i compiti per i quali l’assicurato è
stato assunto (promotore finanziario nell’ambito di un importante progetto di
centro polisportivo, gestione e organizzazione del team, strategia aziendale,
pubbliche relazioni, marketing mix) nulla hanno a che vedere con il settore bancario
dove è stato attivo per oltre dieci anni. A mente dell’insorgente è, quindi,
necessaria una formazione specifica.
Al riguardo nel suo ricorso la
ditta si è così espressa:
"
(…) la ricorrente ha sottoposto alle competenti
autorità un piano di introduzione particolare e dettagliato, così come
richiesto dalla legge. Da questo documento emerge in particolare che la funzione
dell’assicurato è quella di promotore finanziario nell’ambito dell’importante
progetto __________ Nell’ambito della formazione interna del progetto __________,
l’assicurato dovrà gestire i seguenti punti: progetto, team di lavoro,
pubbliche relazioni, strategia aziendale, marketing mix. L’assicurato dovrà
essere formato nella conoscenza del progetto __________, in tutti i suoi
aspetti tecnici e di realizzazione, inoltre dovrà prendere contatto con tutti i
collaboratori esterni del progetto. Egli dovrà prendere visione direttamente
del lavoro da svolgere nelle sedi dei vari comitati olimpici internazionali
coinvolti e dovrà partecipare alle conferenze stampa future, in rappresentanza
degli investitori,quale uditore. L’assicurato dovrà aggiornare costantemente il
pacchetto clienti investitori di tutte le novità del progetto __________ come
pure delle eventuali varianti di progetto o di tempo tecnici relativi.
Alla luce del piano di
introduzione presentato, datato 22 novembre 2010, appare evidente che l’introduzione
e la formazione interna che dovrà svolgere l’assicurato non si configurano
certamente in un usuale introduzione in un’azienda. Si tenga presente che il
Signor __________ proviene da un’esperienza lavorativa di oltre dieci anni nel
settore bancario. Egli non è ancora in grado di fornire una prestazione
lavorativa completa e necessita di un’introduzione speciale nel campo specifico
nell’ambito del quale è stato assunto che nulla ha a che vedere con il settore
bancario. I compiti che gli verranno affidati non rientrano in ogni caso nelle
conoscenze di cui già dispone l’assicurato che, si ribadisce, è alla sua prima
esperienza professionale nel mercato dei progetto sportivi (..):” (Doc. I)
La questione di sapere se siamo
in presenza soltanto di un “abituale periodo di inserimento nel nuovo ambiente
lavorativo a carico del datore di lavoro e non della legge contro la
disoccupazione”(STFA C 322/99 del 17 aprile 2000) oppure no, non è stata
approfondita neppure in sede di opposizione dall'amministrazione, alla quale
(cfr. cons. 2.6) spetta peraltro il compito di accertare i fatti (cfr. art. 42
LPGA secondo cui "le parti hanno diritto di essere sentite. Non devono
essere obbligatoriamente sentite prima di decisioni impugnabili mediante
opposizione"; DTF 136 V 113 consid. 5.3).
Ciò era invece tanto più
necessario, visto che l’URC, pur indicando che la richiesta di assegni per un
periodo di dodici mesi non poteva essere accolta, aveva comunque formulato un
preavviso favorevole per un lasso di tempo di tre mesi (cfr. doc. A02).
Secondo
questo Tribunale si giustifica, quindi, l'annullamento della decisione su
opposizione impugnata e il rinvio degli atti all'UMA affinché senta
personalmente l'assicurato e __________ gerente con firma individuale della RI
1.
(cfr. estratto del RC reperibile al sito www.zefix.ch) e, successivamente,
emetta una nuova decisione.
In
quell’occasione dovranno pure essere approfondite le questioni relative al
piano d’introduzione (cfr. doc. A06) e allo stipendio previsto per l’attività
di __________ dal 1° dicembre 2010 di fr. 10'500.-- mensili - se trattasi
oppure no di salario ridotto ai sensi dell’art. 65 LADI (cfr. STFA C 371/99 del
22.
settembre 2000, citata al consid. 2.5.) -, nonché, se del caso, dovrà essere
esaminata la durata del periodo d’introduzione eventualmente necessario.
2.8
A titolo
abbondanziale, relativamente alla censura invocata dalla ricorrente di
violazione del principio della parità di trattamento, poiché in un caso
presentante importanti analogie con la concreta fattispecie sono stati erogati
degli API (cfr. doc. I; A08), giova, in ogni caso, osservare che
l’amministrazione ha indicato che la domanda di assegni in questione avrebbe
dovuto essere respinta per gli stessi motivi per i quali sono stati negati gli
assegni alla RI 1. L’UMA ha precisato che nel caso menzionato dall’insorgente
era stato tenuto conto soprattutto del preavviso positivo dell’URC, senza, a
torto, accorgersi che la funzione e il ruolo in azienda di quell’assicurato
necessitavano di ulteriori approfondimenti (cfr. doc. XIV).
Ai sensi
della giurisprudenza ove non in un caso isolato e neppure in alcuni
casi, bensì secondo una prassi costante un'autorità deroga alla legge e lascia
a divedere che anche in futuro non deciderà in modo conforme alla legge, il
cittadino ha diritto di esigere di beneficiare anch'egli dell'illegalità,
sempreché ciò non leda altri interessi legittimi. Qualora un'autorità
esplicitamente riconosca l'illegittimità di una determinata prassi anteriore e
affermi chiaramente di volersi in futuro conformare alla legge, il principio
dell'uguaglianza di trattamento deve cedere il passo a quello della legalità,
fermo restando comunque che essa autorità sia in grado di far sì che detto
intento sia effettivamente concretizzato, nel senso che essa possa
effettivamente applicare la legge in modo corretto (cfr. DTF 131 V 9 consid. 3.7 pag. 20; 126 V 390 consid. 6a pag. 392; 122 II 446 consid. 4a pag. 451, con
riferimenti di giurisprudenza e dottrina).
Nella presente evenienza il
riferimento a un unico caso analogo in cui sono stati concessi degli API non
basta, perciò, per poter beneficiare del diritto in questione.
In effetti, come è appena
stato ricordato, la circostanza che la legge non sia stata applicata o non sia
stata applicata correttamente in un singolo caso o in pochi singoli casi non
conferisce di massima all'interessato che si trova nella medesima situazione un
diritto di essere anch'egli trattato diversamente da quanto previsto dalla
legge (cfr. STF 8C_338/2007 del 4 agosto 2008).
Ne discende che,
nell’ipotesi in cui dagli ulteriori accertamenti dovesse risultare che, in
casu, non sono adempiuti i presupposti legali per il riconoscimento di assegni
per il periodo di introduzione di __________, all’insorgente non potrebbero
comunque essere erogati degli assegni nemmeno in virtù del diritto
all'uguaglianza nell'illegalità, non essendo soddisfatte le relative condizioni poste dalla giurisprudenza.
2.9
La ricorrente, vincente in
causa, rappresentata da un avvocato, ha diritto all’importo di fr. 1'500.-- a
titolo di ripetibili (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 30 Lptca).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi e la decisione su opposizione del 11
gennaio 2011 è annullata.
§ Gli
atti sono rinviati all’Ufficio delle misure attive per nuovi accertamenti.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’Ufficio
delle misure attive verserà alla RI 1
fr.
1'500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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