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Decisione

38.2011.15

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

25 maggio 2011Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

U. Kieser, "ATSG-Kommentar". Ed. Schultess 2009 p. 994; B. Rubin

"Assurance-chômage", Ed. Schultess 2006 pag. 698).

2.4. In una

sentenza I 361/06 del 18 ottobre 2006 l'Alta Corte ha sottolineato che:

"

(...)

La responsabilité instituée par l'art. 78 LPGA est

subsidiaire en ce sens qu'elle ne peut intervenir que si la prétention invoquée

ne peut pas être obtenue par les procédures administrative et judiciaire

ordinaires en matière d'assurances sociales ou en l'absence d'une norme

spéciale de responsabilité du droit des assurances sociales, comme par exemple

les art. 11 LAI, 6 al. 3 LAA ou encore 18 al. 6 LAM (voir Kieser,

ATSG-Kommentar, Zurich 2003, notes 3 et 4 ad art. 78). Elle suppose qu'une

personne assurée ou un tiers ait subi un dommage. La demande doit par ailleurs

être présentée aux autorités compétentes, qui se prononcent ensuite par une

décision. Il appartient aux lois spéciales de déterminer quelle autorité est

compétente et pour quelle assurance (rapport du 26 mars 1999 de la Commission

du Conseil national de la sécurité sociale et de la santé [CSSS], FF 1999

4317). En matière d'assurance-invalidité, l'art. 59a LAI prévoit à cet effet

que les demandes en réparation doivent être adressées à l'office AI, qui statue

par voie de décision. (...)"

In una

sentenza 38.2007.79 del 28 luglio 2009 il TCA nel caso di un assicurato che,

come la ricorrente, aveva seguito per un certo periodo un programma

d'occupazione dopo avere esaurito il diritto delle 400 indennità giornaliere di

disoccupazione, ha riconosciuto il suo diritto ad ulteriori indennità sulla

base dell'art. 27 LPGA e quindi non applicando le norme della LADI sulla

responsabilità.

In quel

caso la consulente del personale aveva erroneamente garantito all'assicurata il

diritto alle indennità giornaliere durante lo svolgimento del programma di

occupazione sebbene l'assicurato avesse esaurito il suo diritto alle indennità.

In

quell'occasione questa Corte ha, in particolare, sviluppato le seguenti

considerazioni:

"

(…)

Questo Tribunale constata che, sulla base delle

indicazioni della consulente, rivelatesi errate, in quanto egli non aveva il

diritto di percepire l'indennità di disoccupazione durante tutto il periodo di

frequenza, bensì solo per alcuni giorni, l'assicurato ha deciso di partecipare

al provvedimento inerente al mercato del lavoro che gli era stato assegnato,

senza tuttavia ricevere le indennità giornaliere e il rimborso spese relative

all'intero periodo.

Egli deve pertanto venire tutelato nella sua

buona fede e beneficiare delle prestazioni della LADI durante il corso.

A nulla di diverso può portare la circostanza che

dal conteggio del 18 dicembre 2006 della Cassa di disoccupazione emergeva che,

a quel momento, egli aveva già riscosso 386 indennità giornaliere (cfr. Doc.

36).

Infatti, vista l'indicazione estremamente precisa

della consulente del personale nella lettera accompagnatoria e considerato che

si trattava di un provvedimento inerente al mercato del lavoro che gli è stato

ufficialmente assegnato, l'assicurato poteva in buona fede ritenere che

frequentando il corso avrebbe ricevuto le prestazioni indicate sulla decisione

di assegnazione e sulla lettera accompagnatoria.

(…)

La buona fede dell'assicurato è stata peraltro

riconosciuta anche dai rappresentanti della Sezione del Lavoro, alla

conclusione dell'udienza del 4 giugno 2008 ("L'avv. X e il signor J

dichiarano la disponibilità della Sezione del lavoro ad esaminare le pretese

dell'assicurato, di cui viene fin d'ora riconosciuta la buona fede, alla luce

dell'art. 85h LADI.").

Z, a causa della non corretta informazione ha

preso delle disposizioni a lui pregiudizievoli.

In particolare egli ha avuto delle spese che non

gli sono state rimborsate ed ha, di fatto, esercitato un'attività lavorativa

senza ricevere nessun compenso.

Su quest'ultimo aspetto, a prescindere dalla

qualifica data al provvedimento inerente al mercato del lavoro di "corso

pratico in impresa" (cfr. Doc. A4, Doc. A10), l'audizione dei testi

avvenuta il 4 giugno 2008 ha infatti permesso di stabilire che l'aspetto

lavorativo era nettamente prevalente rispetto a quello puramente formativo.

Inoltre l'assicurato non aveva nessuna garanzia

di assunzione al termine del corso.

(…)

Sulla distinzione tra lo stage di formazione, che

costituisce un provvedimento di formazione ai sensi dell'art. 60 cpv. 1 LADI, e

il periodo di pratica professionale, che costituisce un provvedimento di

occupazione ai sensi dell'art. 64 a cpv. 1 lett. b LADI, la Segreteria di Stato

dell'economia (SECO) nella Circolare sui provvedimenti inerenti al mercato del

lavoro (PML) del gennaio 2008 al numero I6 si è così espressa:

" A

differenza del periodo di pratica professionale, che mira in primo luogo a

offrire agli assicurati qualificati una prima esperienza professionale o a

riavvicinarli alla loro professione o al mondo del lavoro, lo stage di

formazione è essenzialmente volto a completare in modo mirato le conoscenze

professionali degli assicurati nei settori in cui sono riscontrabili delle

lacune. Lo stage di formazione è di conseguenza paragonabile a un corso che

permette di migliorare l'idoneità al collocamento dell'assicurato.

In casi particolari, i periodi di pratica professionale possono essere

autorizzati anche per persone che aspirano a ultimare la loro formazione

professionale in modo complementare." (Vedi pure il numero D2).

La stessa Circolare al numero D2 precisa quanto

segue a proposito dell'attestato rilasciato al termine dello stage:

" Al termine

dello stage, il praticante riceve dall'azienda un attestato, in cui vengono

indicati gli ambiti in cui ha lavorato (n.d.r.: sottolineatura del

redattore) nonché le conoscenze e le capacità specifiche acquisite durante il

periodo in questione."

Analoghi termini figurano al punto I11 a

proposito dell'attestato rilasciato dopo il periodo di pratica professionale:

" Al termine

del periodo di pratica professionale, il praticante riceve dall'azienda un

attestato in cui vengono indicate le attività svolte nonché le conoscenze e le

capacità specifiche acquisite durante il periodo in questione."

Inoltre, sia partecipando ad uno stage di

formazione che a un periodo di pratica professionale l'assicurato ottiene

l'indennità giornaliera (cfr. art. 59 b LADI) e non un salario.

Viste le caratteristiche del "corso pratico

in impresa" svolto dall'assicurato, secondo il TCA , non vi è ragione di

trattare il presente caso in modo diverso da un programma occupazionale (cfr.

Considerandi

Doc. XIV/1) o da un periodo di pratica professionale, almeno per quel che

concerne l'applicazione dell'art. 27 LPGA.

Il TCA nota peraltro che l'Ufficio del lavoro ha

formulato una proposta transattiva nel senso di attribuzione delle prestazioni

soltanto durante le giornate effettivamente lavorate e non quelle in cui era

assente per malattia o con valide giustificazioni (cfr. Doc. XLII/2).

In realtà, come risulta dallo scritto del 18

dicembre 2006 della consulente delegata non devono essere indennizzate soltanto

le assenze ingiustificate, ciò che non è il caso del ricorrente.

Alla luce di quanto appena esposto, secondo

questo Tribunale, spetta dunque alla Cassa versare all'assicurato le

prestazioni richieste sebbene egli abbia già raggiunto il limite massimo di

400.

indennità.

È vero che alla base di questo obbligo vi è una

disattenzione della consulente del personale dell'URC. Di questa circostanza

non deve tuttavia portarne le conseguenze l'assicurato, che si è rivolto alla

Cassa di disoccupazione su indicazione del Servizio cantonale, il quale gli ha correttamente

indicato che competente a versare le prestazioni è soltanto la Cassa di

disoccupazione.

Spetterà dunque alla Cassa di disoccupazione

rivendicare successivamente al Servizio Cantonale il rimborso di quanto versato

al ricorrente.

Al riguardo la Circolare sui provvedimenti

inerenti al mercato del lavoro (PML) della Segreteria di Stato dell'economia

(SECO), in vigore dal gennaio 2008, al punto A25, riprendendo quanto già

contenuto nella precedente direttiva, stabilisce in particolare che:

" Se invece è

evidente che il servizio cantonale o l'URC avrebbe dovuto sapere, in virtù del

suo obbligo di diligenza, che le condizioni di assunzione delle spese del

provvedimento non erano soddisfatte, le spese del prestatore di servizi o

dell'assicurato andranno a carico del titolare dell'organo che ha emesso la

decisione. In tal caso, una decisione impugnabile mediante ricorso verrà

notificata al servizio competente." (…)"

2.5

Nella

presente fattispecie il TCA constata che l’ UMA non ha emesso nessuna decisione

formale fondata sull'art. 78 LPGA (al riguardo cfr. STF 8C_688/2008 del 14

gennaio 2009; DTF 133 V 149 SVR 2000 ALV Nr. 9). Da questo punto di vista il

ricorso dovrebbe effettivamente essere dichiarato irricevibile (cfr. consid.

2.2

e 2.3).

Il TCA rileva

tuttavia che dopo avere interpellato la SECO (cfr. doc. 9 e doc. 10), l’amministrazione

il 9 novembre 2010 ha inviato all’assicurata uno scritto del seguente tenore:

"

Ci riferiamo alla sua lettera dello scorso 10

giugno inerente la partecipazione al programma occupa­zionale presso l'__________

durante i mesi di settembre e ottobre 2009. Con la presente rispondiamo alle

sue richieste circa il riconoscimento di indennità LADI per la frequenza del PO

oltre la scadenza del diritto, e più precisamente dal 22 settembre al 31

ottobre 2009.

Ci scusiamo per il tempo trascorso, ma abbiamo

verificato la situazione con la Segreteria di Stato dell'economia (Seco) di

Berna, competente di esprimersi sulla questione.

Nella propria presa di posizione del 24 settembre

2010.

l'autorità federale ha rilevato in particolare quanto segue.

Secondo l'art. 20 cpv. 3 LADI "il diritto si

estingue se non è fatto valere entro tre mesi dalla fine del periodo di

controllo, cui si riferisce. Le indennità che non sono state riscosse decadono

tre anni dopo la fine del periodo di controllo". Tenuto conto di questa

disposizione, la richiesta di pagamento dei giorni non indennizzati non appare

in ogni caso ricevibile poiché inoltrata solo in data 10 giugno 2010, ossia

oltre 6 mesi dopo il termine legale citato.

L'autorità federale ha inoltre precisato che

l'indennizzo non sarebbe stato riconosciuto neanche qua­lora fosse stato

rivendicato entro i tre mesi di cui sopra. In linea di principio, se

l'assicurato partecipa a un programma d'occupazione oltre la data di scadenza

del diritto, può essergli riconosciuto un in­dennizzo giornaliero soltanto se

egli non era a conoscenza del fatto che le sue indennità giornaliere erano

scadute o se egli aveva ricevuto da un'autorità informazioni che gli avrebbero

fatto credere di poterne beneficiare.

A questo proposito, in merito alla sua richiesta,

l'autorità federale rileva che: "L'assicurata è stata in­formata in data 7 luglio che avrebbe

esaurito le sue 400 indennità il 21 settembre. Sulla base dei do­cumenti in

nostro possesso, abbiamo constatato che l'assicurata ha preso contatto con la

Cassa per sapere se poteva continuare a svolgere il programma d'occupazione ma

non ha chiesto se sarebbe stata indennizzata malgrado il fatto che le sue

indennità si sarebbero esaurite. La Cassa sembra ave­re semplicemente risposto

alla sua domanda, cioè le ha confermato che non vi erano problemi ri­guardo

alla partecipazione al programma. Precisiamo che non aveva menzionato che

avrebbe conti­nuato a percepire delle indennità. Inoltre, si vede nel messaggio

del 21 giugno indirizzato alla signora __________ che il consulente aveva

avvisato l'assicurata che alla scadenza delle indennità di diritto (400)

terminava anche il pagamento delle indennità di disoccupazione. Questi elementi

ci indicano quindi che l'assicurata sapeva che se decideva di continuare il

programma non sarebbe più stata indenniz­zata.

Inoltre, la Cassa ha invitato l'assicurata

nella sua lettera del 7 luglio a prendere contatto con I'URC e l'Ufficio del sostegno

sociale per valutare la sua situazione personale. Sulla base dei documenti in

nostro possesso nulla indica che l'assicurata ha effettuato questo passo.

Inoltre, dato che la decisio­ne d'assegnazione era di competenza dell'URC (e

dunque firmata dall'URC), doveva sapere che la Cassa non era competente per determinare se fosse possibile

continuare il programma occupaziona­le e doveva, come menzionato nella lettera,

prendere contatto con l'URC".

Riteniamo di potere dare piena adesione alle

considerazioni dell'autorità di vigilanza e le comuni­chiamo che pertanto non

possiamo aderire alla sua richiesta di riconoscimento delle indennità di di­soccupazione

per il periodo dal 22 settembre al 31 ottobre 2009."

(Doc. 13)

Con

questo scritto l’UMA ha di fatto esplicitamente rifiutato di riconoscere

all’assicurata le prestazioni di disoccupazione da lei rivendicate invocando il

principio della buona fede.

Ora, a

mente del TCA, questa comunicazione deve essere considerata una vera e propria

decisione con la quale viene respinta la domanda di prestazioni

dell’assicurazione contro la disoccupazione inoltrata dalla ricorrente il 10

giugno 2010 (cfr. al riguardo: STCA 42.2010.37 del 18 novembre 2010; STCA

42.2009.22

del 14 gennaio 2010; STCA 33.2007.6 del 26 novembre 2007; STCA

30.2002.249

del 18 agosto 2003; STCA 30.2002.16 del 18 ottobre 2002).

L'UMA è

comunque invitato in futuro, in simili casi, ad emettere una decisione formale

munita dei rimedi di diritto (sul tema delle comunicazioni informali e sul termine

per richiedere l'emanazione di una decisione formale, cfr.: DTF 134 V 145; DTF

132.

V 412);

Il TCA

non può entrare nel merito dello scritto di RI 1del 9 dicembre 2010, in quanto questo Tribunale può pronunciarsi solo sulle decisioni su opposizione emanate

dall'organo amministrativo competente (cfr. art. 56 cpv. 1 LPGA e 52 LPGA).

Tale

scritto deve invece essere considerato un’opposizione alla decisione dell’UMA

del 9 novembre 2010.

Gli atti

vanno dunque trasmessi all' amministrazione per esaminare l’opposizione di RI 1.

In una sentenza K 155/01

dell'8 gennaio 2003 (il TFA ha ricordato che "l'obbligo dell'autorità

competente di trasmettere d'ufficio un incarto a quella competente configura un

principio generale del diritto amministrativo e delle assicurazioni sociali

(DTF 125 V 507 consid. 4d; DTF 114 V 149; DTF 111 V 406; Pratique VSI 1995 pag.

199.

consid. 3b, DTF) e che "secondo la giurisprudenza la trasmissione

d'ufficio avviene senz'altro se il rimedio di diritto è stato indicato in

maniera errata dall'autorità giudiziaria competente (sentenza del 9 aprile 1998 in re P. consid. 2, K 12/98)".

Per quel che concerne

l'obbligo di trasmissione da parte del TCA all'autorità competente, esso

deriva, anche dopo l'entrata in vigore della LPGA, da un principio generale del

diritto delle assicurazioni sociali (cfr. U. Kieser, ATSG Kommentar, pag. 350)

e dalle disposizioni procedurali federali (art. 32 cpv. 4 OG, art. 107 cpv. 2

OG) e cantonali (cfr. art. 4 cpv. 1 Lpamm applicabile in virtù del rinvio dell’art.31

Lptca del 23 giugno 2008).

L’ UMA dovrà pronunciare

la decisione su opposizione entro un termine adeguato (cfr. art. 52 cpv. 2

LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il "ricorso"

del 9 dicembre 2010 é irricevibile.

§ Gli atti sono trasmessi

all’ UMA, affinché esamini l'opposizione dell'assicurata.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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