38.2011.15
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25 maggio 2011Italiano21 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
38.2011.15
Data decisione, Autorità:
25.05.2011, TCA
Titolo:
Ricorso contro decisione UMA (comunicaz.va ritenuta una dec.con cui è stata respinta la domanda di prestaz.dell'AD.Ammin. in futuro, in simili casi, deve però emettere una dec.formale) irricevibile.TCA può pronunciarsi solo su dec.su opp. Trasmissione degli atti all'ammin.per esaminare l'opposizione
IRRICEVIBILITÀ
OPPOSIZIONE
RICORSO
TRASMISSIONE ATTI
art. 82a LADI
art. 4 cpv. 1 LPAMM
art. 52 LPGA
art. 56 cpv. 1 LPGA
art. 78 LPGA
art. 31 LPTCA
art. 32 cpv. 4 OG
art. 107 cpv. 2 OG
Raccomandata
Incarto n.
38.2011.15
DC/sc
Lugano
25 maggio
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 9 dicembre 2010
di
RI 1
contro
Sezione del lavoro Ufficio delle
misure attive, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 9
dicembre 2010 RI 1 ha inoltrato al TCA uno scritto nel quale segnala un errore
che avrebbe commesso la Cassa __________ di __________ per non averle versato
delle indennità di disoccupazione nel periodo settembre – ottobre 2009.
RI 1 ha precisato che intende anche contestare l’agire dell’Ufficio delle misure attive di Bellinzona,
il quale non le avrebbe risposto nel merito limitandosi ad inviarle una lettera
datata 30 novembre 2010.
In
conclusione l’assicurata si è così espressa:
"
(…)
Chiedo perciò che la cassa __________ e l'Ufficio
delle misure attive siano obbligati a risarcirmi le indennità da me perse
(circa di fr. 2'400.--) ciò che è avvenuto a seguito del loro negligente
comportamento. Invece di informarmi correttamente come previsto dalla legge non
rispondono del tutto (o lo fanno in modo incompleto) rinviandosi l'un l'altro
la palla." (Doc. II)
1.2. Nella sua
risposta del 2 marzo 2011 l’Ufficio delle misure attive (in seguito: UMA)
chiede di dichiarare irricevibile il ricorso e osserva:
"
(…)
3. In
data 10 giugno 2010, la ricorrente ha rivendicato all'Ufficio giudirico della
Sezione del lavoro il pagamento per i giorni non indennizzati dal 22 settembre
(doc. 2). Il 14 giugno 2010 l'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro ha
comunicato alla signora RI 1 di aver trasmesso la sua richiesta all'Ufficio del
misure attive (in seguito UMA) per ragioni di competenza (doc. 3).
4. L'UMA
ha analizzato la richiesta raccogliendo informazioni presso l'URC (doc. 4, 5 e
6) e la cassa __________ (doc. 7, 8, 8.1, 8.2 e 8.3). Il periodo preso in
considerazione era dal 22 settembre 2009 al 31 ottobre 2009, ossia dal momento
in cui la richiedente ha esaurito il diritto alle indennità alla fine della
partecipazione al programma secondo decisione dell'Ufficio regionale di
collocamento.
In
data 10 agosto 2010, in conformità alla prassi in uso per casi simili, l'UMA ha
richiesto alla Segreteria di stato dell'economica (in seguito Seco) il consenso
di riconoscere l'indennizzo dei giorni di frequenza del POT poc'anzi citati,
eccezion fatta per i giorni di vacanza goduti (doc. 9).
Il
24 settembre 2010, la Seco ha comunicato alla Sezione del lavoro che la
richiesta di indennizzo non poteva essere riconosciuta per i seguenti motivi
(doc. 10): a) la richiesta della signora RI 1 era stata inoltrata tardivamente
e b) le condizioni per poter riconoscere il principio della buona fede non
erano adempiute.
5. Il
9 novembre 2010, l'UMA ha comunicato alla signora RI 1 di aderire alle
considerazioni della Seco e quindi di non riconoscere alcun indennizzo per il
periodo dal 22 settembre al 31 ottobre 2009 (doc. 13).
In
data 10 novembre, la signora RI 1 ha contattato telefonicamente l'UMA per
sapere cosa poteva intraprendere in quanto riteneva di essere stata danneggiata
da un errore della cassa di disoccupazione.
Con
lettera del 30 novembre 2010, l'UMA ha segnalato alla signora RI 1 la facoltà
di inoltrare una domanda di risarcimento giusta l'artt. 82° e 85h LADI,
precisando a chi doveva essere inoltrata tale domanda e cosa doveva contenere
(doc. 15).
Inoltre
ha ritenuto utile invitare la signora RI 1 a distinguere le pretese di risarcimento formulate nell'ambito dell'assicurazione contro la disoccupazione da
quelle formulate all'assistenza. A questo proposito ha segnalato quali pretese
dovevano essere inoltrate a quali enti, e più precisamente:
- pretese di risarcimento nei confronti di organi
d'esecuzione in materia di assicurazione contro la disoccupazione sono da
inoltrare a Sezione del lavoro, Ufficio regionali di collocamento, Ufficio
delle misure attive, Cassa di disoccupazione;
- pretese di risarcimento nei confronti dell'assistenza
sociale: occorre prendere contatto con l'Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento, Viale Officina 6, 6501 Bellinzona.
6. Considerato
quanto precede, si contesta recisamente che l'UMA non abbia dato seguito alle
diverse e non sempre chiare richieste della ricorrente. In particolare si
sottolinea che l'amministrazione si è adoperata, inizialmente, per verificare
se i giorni di frequenza del POT posteriori all'esaurimento del diritto, ad esclusione
dei giorni di vacanza goduti, potessero essere assunti dal fondo di
compensazione, e esclusa questa possibilità (doc. 10 e 11), ha esplicitamente
indicato all'interessata la possibilità di presentare una domanda di risarcimento
(art. 82a e/0 85h e 78 LPGA; doc. 16). Spetta tuttavia all'interessata decidere
se e nei confronti di chi avviare tale procedura, quantificare e motivare la
propria pretesa.
Ad oggi, la
signora RI 1 non ha inoltrato alcuna domanda di risarcimento nei confronti
della Sezione del lavoro o di uno dei suoi uffici e per questo motivo nessuna
decisione formale in merito è stata emessa.
Visto quanto precede, richiamato l'esito della
vertenza n. 38.2010.82 in re RI 1 contro la Cassa __________, si propone di
dichiarare irricevibile il ricorso in esame." (Doc. IV)
1.3. Il 4 maggio
2011 il Presidente del TCA ha posto all’UMA alcuni quesiti (cfr. doc. VI), ai
quali l’amministrazione ha così risposto il 10 maggio 2011:
"
(…)
Ad 1) su quali basi legali vi siete fondati
per rifiutare all'assicurata il diritto alle prestazioni richieste?
Abbia aderito alle conclusioni della Seco che,
interpellata in merito al caso della signora RI 1, ha ritenuto perento il diritto dell'interessata e escluso la sua buona fede (doc. 9 e 10). Sulla
scorta di queste considerazioni abbiamo informato la signora RI 1
dell'impossibilità di riconoscerle quanto preteso (doc. 13) e le abbiamo
segnalato la possibilità di formulare una richiesta di risarcimento giusta
l'art. 78 LPGA in combinazione – a seconda dei casi – con l'art. 82a e/o 85h
LADI (doc. 14).
Ad 2) per quale motivo non avete emesso al
riguardo una decisione formale con l'indicazione dei rimedi di diritto?
Perchè abbiamo ritenuto che una decisione formale
avrebbe potuto essere emessa solo in presenza di una domanda di risarcimento (cfr.
risposta precedente). La comunicazione 9 novembre 2010, nonché quella del 30
novembre 2010 avevano un caratte (recte: carattere) informativo e non erano
intese come decisioni.
Ad 3) perché la richiesta di informazioni alla
SECO del 10 agosto 2010 è stata inoltrata dalla Sezione del lavoro mentre la
comunicazione all'assicurata ê stata effettuata dall'Ufficio delle misure
attive?
Per prassi interna, le richieste simili a quella
del 10 agosto 2010 (doc. 9) sono presentate all'autorità di vigilanza per
tramite della Sezione del lavoro e non direttamente dall'Ufficio delle misure
attive."
(Doc. VII)
1.4. Il 18 maggio
l'assicurata si è confermata nel contenuto del ricorso (cfr. doc. IX).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre
2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. La costante
giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata che
costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta
all'esame giudiziale (cfr. DTF 131 V 164; SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388,
DTF 125 V 413; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e
giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Se non è
stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può
dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 138/06 del 21
maggio 2007 proprio in materia di responsabilità di una cassa di
disoccupazione; STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF
125 V 414 consid. 1a; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).
2.3. L'art. 78
LPGA (Responsabilità) stabilisce al cpv. 1 che "gli enti di diritto
pubblico, gli organismi fondatori privati e gli assicuratori rispondono, in
qualità garanti dell'attività degli organi d'esecuzione delle assicurazioni
sociali, per i danni causati illecitamente a un assicurato o a terzi da parte
degli organi d'esecuzione o dei loro funzionari" e al cpv. 2 che
"l'autorità competente emette una decisione sulle pretese di risarcimento".
L'art.
82a LADI prescrive al cpv. 1 "che le domande di risarcimento degli
assicurati e di terzi di cui all'articolo 78 LPGA vanno presentate alla cassa
competente; quest'ultima statuisce mediante decisione".
L'art.
82a cpv. 2 LADI prevede che "la responsabilità si estingue se la persona
lesa non presenta la sua domanda entro una anno a partire dal momento in cui ha
avuto conoscenza del danno, in ogni caso dieci anni dopo l'atto
pregiudizievole".
In
materia di responsabilità non entra in considerazione la procedura di
opposizione secondo l'art. 52 LPGA. Contro la decisione della Cassa di disoccupazione
è dato dunque ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni (cfr.
Fatti
U. Kieser, "ATSG-Kommentar". Ed. Schultess 2009 p. 994; B. Rubin
"Assurance-chômage", Ed. Schultess 2006 pag. 698).
2.4. In una
sentenza I 361/06 del 18 ottobre 2006 l'Alta Corte ha sottolineato che:
"
(...)
La responsabilité instituée par l'art. 78 LPGA est
subsidiaire en ce sens qu'elle ne peut intervenir que si la prétention invoquée
ne peut pas être obtenue par les procédures administrative et judiciaire
ordinaires en matière d'assurances sociales ou en l'absence d'une norme
spéciale de responsabilité du droit des assurances sociales, comme par exemple
les art. 11 LAI, 6 al. 3 LAA ou encore 18 al. 6 LAM (voir Kieser,
ATSG-Kommentar, Zurich 2003, notes 3 et 4 ad art. 78). Elle suppose qu'une
personne assurée ou un tiers ait subi un dommage. La demande doit par ailleurs
être présentée aux autorités compétentes, qui se prononcent ensuite par une
décision. Il appartient aux lois spéciales de déterminer quelle autorité est
compétente et pour quelle assurance (rapport du 26 mars 1999 de la Commission
du Conseil national de la sécurité sociale et de la santé [CSSS], FF 1999
4317). En matière d'assurance-invalidité, l'art. 59a LAI prévoit à cet effet
que les demandes en réparation doivent être adressées à l'office AI, qui statue
par voie de décision. (...)"
In una
sentenza 38.2007.79 del 28 luglio 2009 il TCA nel caso di un assicurato che,
come la ricorrente, aveva seguito per un certo periodo un programma
d'occupazione dopo avere esaurito il diritto delle 400 indennità giornaliere di
disoccupazione, ha riconosciuto il suo diritto ad ulteriori indennità sulla
base dell'art. 27 LPGA e quindi non applicando le norme della LADI sulla
responsabilità.
In quel
caso la consulente del personale aveva erroneamente garantito all'assicurata il
diritto alle indennità giornaliere durante lo svolgimento del programma di
occupazione sebbene l'assicurato avesse esaurito il suo diritto alle indennità.
In
quell'occasione questa Corte ha, in particolare, sviluppato le seguenti
considerazioni:
"
(…)
Questo Tribunale constata che, sulla base delle
indicazioni della consulente, rivelatesi errate, in quanto egli non aveva il
diritto di percepire l'indennità di disoccupazione durante tutto il periodo di
frequenza, bensì solo per alcuni giorni, l'assicurato ha deciso di partecipare
al provvedimento inerente al mercato del lavoro che gli era stato assegnato,
senza tuttavia ricevere le indennità giornaliere e il rimborso spese relative
all'intero periodo.
Egli deve pertanto venire tutelato nella sua
buona fede e beneficiare delle prestazioni della LADI durante il corso.
A nulla di diverso può portare la circostanza che
dal conteggio del 18 dicembre 2006 della Cassa di disoccupazione emergeva che,
a quel momento, egli aveva già riscosso 386 indennità giornaliere (cfr. Doc.
36).
Infatti, vista l'indicazione estremamente precisa
della consulente del personale nella lettera accompagnatoria e considerato che
si trattava di un provvedimento inerente al mercato del lavoro che gli è stato
ufficialmente assegnato, l'assicurato poteva in buona fede ritenere che
frequentando il corso avrebbe ricevuto le prestazioni indicate sulla decisione
di assegnazione e sulla lettera accompagnatoria.
(…)
La buona fede dell'assicurato è stata peraltro
riconosciuta anche dai rappresentanti della Sezione del Lavoro, alla
conclusione dell'udienza del 4 giugno 2008 ("L'avv. X e il signor J
dichiarano la disponibilità della Sezione del lavoro ad esaminare le pretese
dell'assicurato, di cui viene fin d'ora riconosciuta la buona fede, alla luce
dell'art. 85h LADI.").
Z, a causa della non corretta informazione ha
preso delle disposizioni a lui pregiudizievoli.
In particolare egli ha avuto delle spese che non
gli sono state rimborsate ed ha, di fatto, esercitato un'attività lavorativa
senza ricevere nessun compenso.
Su quest'ultimo aspetto, a prescindere dalla
qualifica data al provvedimento inerente al mercato del lavoro di "corso
pratico in impresa" (cfr. Doc. A4, Doc. A10), l'audizione dei testi
avvenuta il 4 giugno 2008 ha infatti permesso di stabilire che l'aspetto
lavorativo era nettamente prevalente rispetto a quello puramente formativo.
Inoltre l'assicurato non aveva nessuna garanzia
di assunzione al termine del corso.
(…)
Sulla distinzione tra lo stage di formazione, che
costituisce un provvedimento di formazione ai sensi dell'art. 60 cpv. 1 LADI, e
il periodo di pratica professionale, che costituisce un provvedimento di
occupazione ai sensi dell'art. 64 a cpv. 1 lett. b LADI, la Segreteria di Stato
dell'economia (SECO) nella Circolare sui provvedimenti inerenti al mercato del
lavoro (PML) del gennaio 2008 al numero I6 si è così espressa:
" A
differenza del periodo di pratica professionale, che mira in primo luogo a
offrire agli assicurati qualificati una prima esperienza professionale o a
riavvicinarli alla loro professione o al mondo del lavoro, lo stage di
formazione è essenzialmente volto a completare in modo mirato le conoscenze
professionali degli assicurati nei settori in cui sono riscontrabili delle
lacune. Lo stage di formazione è di conseguenza paragonabile a un corso che
permette di migliorare l'idoneità al collocamento dell'assicurato.
In casi particolari, i periodi di pratica professionale possono essere
autorizzati anche per persone che aspirano a ultimare la loro formazione
professionale in modo complementare." (Vedi pure il numero D2).
La stessa Circolare al numero D2 precisa quanto
segue a proposito dell'attestato rilasciato al termine dello stage:
" Al termine
dello stage, il praticante riceve dall'azienda un attestato, in cui vengono
indicati gli ambiti in cui ha lavorato (n.d.r.: sottolineatura del
redattore) nonché le conoscenze e le capacità specifiche acquisite durante il
periodo in questione."
Analoghi termini figurano al punto I11 a
proposito dell'attestato rilasciato dopo il periodo di pratica professionale:
" Al termine
del periodo di pratica professionale, il praticante riceve dall'azienda un
attestato in cui vengono indicate le attività svolte nonché le conoscenze e le
capacità specifiche acquisite durante il periodo in questione."
Inoltre, sia partecipando ad uno stage di
formazione che a un periodo di pratica professionale l'assicurato ottiene
l'indennità giornaliera (cfr. art. 59 b LADI) e non un salario.
Viste le caratteristiche del "corso pratico
in impresa" svolto dall'assicurato, secondo il TCA , non vi è ragione di
trattare il presente caso in modo diverso da un programma occupazionale (cfr.
Considerandi
Doc. XIV/1) o da un periodo di pratica professionale, almeno per quel che
concerne l'applicazione dell'art. 27 LPGA.
Il TCA nota peraltro che l'Ufficio del lavoro ha
formulato una proposta transattiva nel senso di attribuzione delle prestazioni
soltanto durante le giornate effettivamente lavorate e non quelle in cui era
assente per malattia o con valide giustificazioni (cfr. Doc. XLII/2).
In realtà, come risulta dallo scritto del 18
dicembre 2006 della consulente delegata non devono essere indennizzate soltanto
le assenze ingiustificate, ciò che non è il caso del ricorrente.
Alla luce di quanto appena esposto, secondo
questo Tribunale, spetta dunque alla Cassa versare all'assicurato le
prestazioni richieste sebbene egli abbia già raggiunto il limite massimo di
400.
indennità.
È vero che alla base di questo obbligo vi è una
disattenzione della consulente del personale dell'URC. Di questa circostanza
non deve tuttavia portarne le conseguenze l'assicurato, che si è rivolto alla
Cassa di disoccupazione su indicazione del Servizio cantonale, il quale gli ha correttamente
indicato che competente a versare le prestazioni è soltanto la Cassa di
disoccupazione.
Spetterà dunque alla Cassa di disoccupazione
rivendicare successivamente al Servizio Cantonale il rimborso di quanto versato
al ricorrente.
Al riguardo la Circolare sui provvedimenti
inerenti al mercato del lavoro (PML) della Segreteria di Stato dell'economia
(SECO), in vigore dal gennaio 2008, al punto A25, riprendendo quanto già
contenuto nella precedente direttiva, stabilisce in particolare che:
" Se invece è
evidente che il servizio cantonale o l'URC avrebbe dovuto sapere, in virtù del
suo obbligo di diligenza, che le condizioni di assunzione delle spese del
provvedimento non erano soddisfatte, le spese del prestatore di servizi o
dell'assicurato andranno a carico del titolare dell'organo che ha emesso la
decisione. In tal caso, una decisione impugnabile mediante ricorso verrà
notificata al servizio competente." (…)"
2.5
Nella
presente fattispecie il TCA constata che l’ UMA non ha emesso nessuna decisione
formale fondata sull'art. 78 LPGA (al riguardo cfr. STF 8C_688/2008 del 14
gennaio 2009; DTF 133 V 149 SVR 2000 ALV Nr. 9). Da questo punto di vista il
ricorso dovrebbe effettivamente essere dichiarato irricevibile (cfr. consid.
2.2
e 2.3).
Il TCA rileva
tuttavia che dopo avere interpellato la SECO (cfr. doc. 9 e doc. 10), l’amministrazione
il 9 novembre 2010 ha inviato all’assicurata uno scritto del seguente tenore:
"
Ci riferiamo alla sua lettera dello scorso 10
giugno inerente la partecipazione al programma occupazionale presso l'__________
durante i mesi di settembre e ottobre 2009. Con la presente rispondiamo alle
sue richieste circa il riconoscimento di indennità LADI per la frequenza del PO
oltre la scadenza del diritto, e più precisamente dal 22 settembre al 31
ottobre 2009.
Ci scusiamo per il tempo trascorso, ma abbiamo
verificato la situazione con la Segreteria di Stato dell'economia (Seco) di
Berna, competente di esprimersi sulla questione.
Nella propria presa di posizione del 24 settembre
2010.
l'autorità federale ha rilevato in particolare quanto segue.
Secondo l'art. 20 cpv. 3 LADI "il diritto si
estingue se non è fatto valere entro tre mesi dalla fine del periodo di
controllo, cui si riferisce. Le indennità che non sono state riscosse decadono
tre anni dopo la fine del periodo di controllo". Tenuto conto di questa
disposizione, la richiesta di pagamento dei giorni non indennizzati non appare
in ogni caso ricevibile poiché inoltrata solo in data 10 giugno 2010, ossia
oltre 6 mesi dopo il termine legale citato.
L'autorità federale ha inoltre precisato che
l'indennizzo non sarebbe stato riconosciuto neanche qualora fosse stato
rivendicato entro i tre mesi di cui sopra. In linea di principio, se
l'assicurato partecipa a un programma d'occupazione oltre la data di scadenza
del diritto, può essergli riconosciuto un indennizzo giornaliero soltanto se
egli non era a conoscenza del fatto che le sue indennità giornaliere erano
scadute o se egli aveva ricevuto da un'autorità informazioni che gli avrebbero
fatto credere di poterne beneficiare.
A questo proposito, in merito alla sua richiesta,
l'autorità federale rileva che: "L'assicurata è stata informata in data 7 luglio che avrebbe
esaurito le sue 400 indennità il 21 settembre. Sulla base dei documenti in
nostro possesso, abbiamo constatato che l'assicurata ha preso contatto con la
Cassa per sapere se poteva continuare a svolgere il programma d'occupazione ma
non ha chiesto se sarebbe stata indennizzata malgrado il fatto che le sue
indennità si sarebbero esaurite. La Cassa sembra avere semplicemente risposto
alla sua domanda, cioè le ha confermato che non vi erano problemi riguardo
alla partecipazione al programma. Precisiamo che non aveva menzionato che
avrebbe continuato a percepire delle indennità. Inoltre, si vede nel messaggio
del 21 giugno indirizzato alla signora __________ che il consulente aveva
avvisato l'assicurata che alla scadenza delle indennità di diritto (400)
terminava anche il pagamento delle indennità di disoccupazione. Questi elementi
ci indicano quindi che l'assicurata sapeva che se decideva di continuare il
programma non sarebbe più stata indennizzata.
Inoltre, la Cassa ha invitato l'assicurata
nella sua lettera del 7 luglio a prendere contatto con I'URC e l'Ufficio del sostegno
sociale per valutare la sua situazione personale. Sulla base dei documenti in
nostro possesso nulla indica che l'assicurata ha effettuato questo passo.
Inoltre, dato che la decisione d'assegnazione era di competenza dell'URC (e
dunque firmata dall'URC), doveva sapere che la Cassa non era competente per determinare se fosse possibile
continuare il programma occupazionale e doveva, come menzionato nella lettera,
prendere contatto con l'URC".
Riteniamo di potere dare piena adesione alle
considerazioni dell'autorità di vigilanza e le comunichiamo che pertanto non
possiamo aderire alla sua richiesta di riconoscimento delle indennità di disoccupazione
per il periodo dal 22 settembre al 31 ottobre 2009."
(Doc. 13)
Con
questo scritto l’UMA ha di fatto esplicitamente rifiutato di riconoscere
all’assicurata le prestazioni di disoccupazione da lei rivendicate invocando il
principio della buona fede.
Ora, a
mente del TCA, questa comunicazione deve essere considerata una vera e propria
decisione con la quale viene respinta la domanda di prestazioni
dell’assicurazione contro la disoccupazione inoltrata dalla ricorrente il 10
giugno 2010 (cfr. al riguardo: STCA 42.2010.37 del 18 novembre 2010; STCA
42.2009.22
del 14 gennaio 2010; STCA 33.2007.6 del 26 novembre 2007; STCA
30.2002.249
del 18 agosto 2003; STCA 30.2002.16 del 18 ottobre 2002).
L'UMA è
comunque invitato in futuro, in simili casi, ad emettere una decisione formale
munita dei rimedi di diritto (sul tema delle comunicazioni informali e sul termine
per richiedere l'emanazione di una decisione formale, cfr.: DTF 134 V 145; DTF
132.
V 412);
Il TCA
non può entrare nel merito dello scritto di RI 1del 9 dicembre 2010, in quanto questo Tribunale può pronunciarsi solo sulle decisioni su opposizione emanate
dall'organo amministrativo competente (cfr. art. 56 cpv. 1 LPGA e 52 LPGA).
Tale
scritto deve invece essere considerato un’opposizione alla decisione dell’UMA
del 9 novembre 2010.
Gli atti
vanno dunque trasmessi all' amministrazione per esaminare l’opposizione di RI 1.
In una sentenza K 155/01
dell'8 gennaio 2003 (il TFA ha ricordato che "l'obbligo dell'autorità
competente di trasmettere d'ufficio un incarto a quella competente configura un
principio generale del diritto amministrativo e delle assicurazioni sociali
(DTF 125 V 507 consid. 4d; DTF 114 V 149; DTF 111 V 406; Pratique VSI 1995 pag.
199.
consid. 3b, DTF) e che "secondo la giurisprudenza la trasmissione
d'ufficio avviene senz'altro se il rimedio di diritto è stato indicato in
maniera errata dall'autorità giudiziaria competente (sentenza del 9 aprile 1998 in re P. consid. 2, K 12/98)".
Per quel che concerne
l'obbligo di trasmissione da parte del TCA all'autorità competente, esso
deriva, anche dopo l'entrata in vigore della LPGA, da un principio generale del
diritto delle assicurazioni sociali (cfr. U. Kieser, ATSG Kommentar, pag. 350)
e dalle disposizioni procedurali federali (art. 32 cpv. 4 OG, art. 107 cpv. 2
OG) e cantonali (cfr. art. 4 cpv. 1 Lpamm applicabile in virtù del rinvio dell’art.31
Lptca del 23 giugno 2008).
L’ UMA dovrà pronunciare
la decisione su opposizione entro un termine adeguato (cfr. art. 52 cpv. 2
LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il "ricorso"
del 9 dicembre 2010 é irricevibile.
§ Gli atti sono trasmessi
all’ UMA, affinché esamini l'opposizione dell'assicurata.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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