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Decisione

38.2011.16

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

10 febbraio 2011Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06

del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18

febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio

2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190

seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Il

1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1).

Ai

sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA

possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza

che le ha notificate.

La

procedura d'opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali,

ad eccezione della previdenza professionale.

L'art.

52 cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate

entro un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo

ai rimedi giuridici.

Inoltre,

secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di

regola non sono accordate ripetibili.

2.3. Per

quel che concerne l'assicurazione contro la disoccupazione, l'art. 1 LADI,

nella versione in vigore del 1° gennaio 2003. stabilisce che le disposizioni

della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle

assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione obbligatoria

contro la disoccupazione e all'indennità per insolvenza, sempre che la presente

legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.

L'art.

100 cpv. 1 LADI prevede che:

" Vanno

emanate decisioni nei casi di cui agli articoli 36 capoverso 4, 45 capoverso 4,

61, 67, 71 e 71c, nonché nei casi particolari di domande di risarcimento. Per

il resto si applica, in deroga all'articolo 49 capoverso 1 LPGA, la procedura

semplificata di cui all'articolo 51 LPGA, ad esclusione dei casi in cui la

domanda dell'interessato non è stata accolta o lo è stata solo

parzialmente."

Le

questioni relative alla sospensione del diritto all'indennità di disoccupazione

(cfr. art. 30 LADI) o alla privazione del diritto alle prestazioni (art. 30a

LADI) non sono soggette alla procedura semplificata ai sensi dell'art. 51 LPGA

in quanto esse costituiscono dei casi in cui la domanda dell'interessato non è

stata accolta o lo è stata parzialmente (cfr. la Circolare informativa del SECO

sulla LPGA del dicembre 2002, pag. 31).

L'art.

100 cpv. 2 LADI precisa invece che "in deroga all'articolo 52 capoverso 1

LPGA, i Cantoni possono conferire la competenza in materia di ricorsi a un

altro servizio".

Quest'ultima

disposizione è stata concretizzata all'art. 127 OADI secondo cui "i

Cantoni possono conferire ai servizi cantonali la competenza in materia di opposizioni

contro decisioni emanate dagli URC nel quadro dell'articolo 85b

LADI" (cpv. 1), mentre invece "in tutti gli altri casi è competente

in materia di opposizioni l'autorità che ha emanato la decisione" (cpv.

2).

Secondo

l'art. 85b cpv. 1 LADI "i Cantoni creano uffici di collocamento regionali

a cui affidano compiti dei servizi cantonali e degli uffici comunali del

lavoro".

2.4. Nella

presente fattispecie, correttamente la Sezione del lavoro ha indicato che contro

la decisione, l'assicurato poteva inoltrare un'opposizione per iscritto

presso la stessa amministrazione (cfr. consid. 1.1).

Il

presente ricorso è dunque irricevibile.

Gli

atti vanno trasmessi alla Sezione del lavoro affinché esamini, e se del caso

faccia completare, l'opposizione dell'assicurato.

In

una sentenza dell'8 gennaio 2003 nella causa D. (K 155/01) il TFA ha ricordato

che "l'obbligo dell'autorità competente di trasmettere d'ufficio un

incarto a quella competente configura un principio generale del diritto

amministrativo e delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 507 consid. 4d; DTF 114

V 149; DTF 111 V 406; Pratique VSI 1995 pag. 199 consid. 3b, DTF) e che

"secondo la giurisprudenza la trasmissione d'ufficio avviene senz'altro se

il rimedio di diritto è stato indicato in maniera errata dall'autorità

giudiziaria competente (sentenza del 9 aprile 1998 in re P. consid. 2, K 12/98)".

Per

quel che concerne l'obbligo di trasmissione da parte del TCA all'autorità

competente, esso deriva, anche dopo l'entrata in vigore della LPGA, da un

principio generale del diritto delle assicurazioni sociali (cfr. U. Kieser, op.

cit., n. 15 ad art. 30) e dalle disposizioni procedurali federali (art. 32 cpv.

4 OG, art. 107 cpv. 2 OG) e cantonali (cfr. art. 4 cpv. 1 Lpamm applicabile in

virtù del rinvio dell'art. 31 Lptca del 23 giugno 2008).

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è irricevibile.

§ Gli atti sono trasmessi alla Sezione del lavoro affinché

esamini l'opposizione dell'assicurato.

Considerandi

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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