38.2011.16
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
10 febbraio 2011Italiano14 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
38.2011.16
Data decisione, Autorità:
10.02.2011, TCA
Titolo:
Ricorso irricevibile. Contro la decisione di inidoneità al collocam. della SdL andava interposta opposizione alla SdL e non ricorso al TCA. Contro dec.su opp.potrà poi essere inoltrato ricorso al TCA. Atti trasmessi a SdL per l'esame dell'opposizione
IDONEITÀ AL COLLOCAMENTO
IRRICEVIBILITÀ
OPPOSIZIONE
RICORSO
art. 85b cpv. 1 LADI
art. 100 LADI
art. 100 cpv. 1 LADI
art. 52 LPGA
art. 127 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2011.16
dc/gm
Lugano
10 febbraio 2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 7 febbraio 2011
di
RI 1
contro
la decisione del 10 gennaio 2011 emanata
da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Il
10 gennaio 2011 la Sezione del lavoro ha preso nei confronti di RI 1 la
seguente decisione (Dec. nr. 322835667):
" Il
signor RI 1 si è riscritto in disoccupazione il 6 agosto 2010 (2° termine
quadro dal 1. settembre 2010) alla ricerca di un'occupazione a tempo parziale
nella misura dell'80 % quale dentista.
Mediante comunicazione
27 ottobre 2010 l'URC di __________ ha sottoposto il caso allo scrivente
Ufficio, per decisione circa l'idoneità al collocamento, poiché l'assicurato,
in sede di colloquio d'orientamento del 20 ottobre 2010, ha precisato che l'attività effettuata al lunedì presso lo studio del Dr. Med. Dent. __________
è svolta quale indipendente, che si reca presso lo studio più ore alla
settimana per preparare preventivi, contatti e altro e che il lavoro dal Dr.
Med. Dent. __________ è in aumento e non sarebbe disposto a lasciare il posto
attuale.
Sentito personalmente
il 9 dicembre 2010 il signor RI 1 ha indicato, in buona sostanza, che prima del
suo annuncio in disoccupazione era impiegato quale dentista presso il Dr. Med.
Dent. __________ di __________ presso il quale lavorava 3 o 4 giorni alla
settimana. Egli ha però ricevuto regolare disdetta per 31 agosto 2010 e
pertanto si è annunciato in disoccupazione a partire dal 1. settembre 2010. Al
momento della sua iscrizione il signor RI 1 indicava di essere disponibile al
collocamento a tempo parziale nella misura dell'80 % poiché il lunedì avrebbe
lavorato presso lo studio del Dr. Med. Dent. __________ di __________.
Interpellato in
merito, l'assicurato precisa che i primi contatti con il Dr. Med. Dent. __________
sono avvenuti nel corso del mese di maggio 2010 in quanto questi ha pubblicato un annuncio su una rivista specialistica poiché era alla ricerca
di qualcuno che subentrasse alla sua attività. Dopo essersi incontrati
personalmente, l'interessato ed il Dr. Med. Dent. __________ hanno convenuto
che quest'ultimo avrebbe venduto all'interessato la propria attività con
decorrenza dal 1. febbraio 2011.
In sede di audizione
con lo scrivente Ufficio, l'assicurato ha consegnato copia di un contratto
sottoscritto dalle parti il 19 novembre 2010 con il quale viene confermata la
vendita.
Sempre in occasione
del colloquio del 9 dicembre 2010, l'interessato ha consegnato copia di un
contratto di collaborazione sottoscritto in data 30 luglio 2010 con il Dr. Med.
Dent. __________ e relativo al periodo dal 13 settembre 2010 alla fine di
gennaio 2011. In particolare l'accordo stabilisce che l'assicurato al lunedì
avrebbe svolto un'attività quale dentista indipendente presso lo studio di-1
Dr. Med. Dent. __________. Per i lavori eseguiti dal signor RI 1, questi
avrebbe emesso una fatturazione con carta intestata del Dr. Med. Dent. __________
al quale sarebbe spettato il 53 % del valore fatturato. L'11 ottobre 2010 l'interessato ha inoltrato alla Cassa di compensazione AVS la richiesta di affiliazione quale
indipendente annunciando di svolgere tale attività a titolo principale.
Prima e durante
l'iscrizione in disoccupazione il signor RI 1 ha effettuato ricerche di lavoro quale dentista contattando telefonicamente o presentandosi di
persona presso studi dentistici. Egli precisa però che sarebbe disposto a
rinunciare all'attività prevista sino al 31 gennaio 2011 presso il Dr. Med.
Dent. __________, ma non sarebbe disposto a rinunciare al suo progetto di
ritirare l'attività dello studio dentistico.
II 15 dicembre 2010 il
signor RI 1 ed il Dr. Med. Dent. __________ hanno sottoscritto una modifica
dell'accordo di collaborazione del 30 luglio 2010 ed un contratto di lavoro che
vede il signor RI 1 assunto quale dipendente del Dr. Med. Dent. __________ sino
al 31 gennaio 2011 con un salario ammontante al 40.5 % del fatturato dei lavori
eseguiti dall'assicurato.
Un assicurato ha
diritto alle indennità di disoccupazione se, tra le altre condizioni, è idoneo
al collocamento, a sapere se è disposto, capace e autorizzato ad accettare
un'occupazione adeguata e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione (art.
8 e 15 LADI).
L'idoneità al
collocamento deve essere valutata da un duplice punto di vista. Oggettivamente
l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e
mentali. Soggettivamente la sua situazione personale deve essere tale da non
impedirgli praticamente di essere collocato. Ciò implica, quindi, oltre che la
volontà, anche la disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare
un'occupazione adeguata ai sensi dell'articolo 16 LADI, senza restringere
oltremodo le possibilità di collocamento, ponendo ad esempio condizioni di
orario, di durata ed altre ancora più strettamente legate alla sua persona.
L'assicurato dimostra una sufficiente disponibilità al collocamento quando può
dedicare un ragionevole tempo all'esercizio di un'attività lucrativa e quando
il numero di datori di lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente
esiguo. Vi è invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un
assicurato, per motivi personali o familiari, non può o non vuole impegnare la
sua capacità lavorativa come normalmente lo pretende un datore di lavoro.
L'esercizio durevole
di un'attività indipendente non esclude a priori il diritto alle indennità di
disoccupazione. In effetti, tale agire è compatibile con l'obbligo legale di
ridurre il danno se l'assicurato intraprende sforzi sufficienti per trovare un
impiego salariato. Determinante è se la persona interessata va ritenuta o meno
idonea la collocamento. Essa non va considerata tale se, tra l'altro, non ha
intenzione oppure non è in grado di esercitare un'attività dipendente, in
quanto ha intrapreso - o intende intraprendere - un'attività indipendente,
nella misura in cui non può essere collocata quale dipendente, non lo desideri
oppure non possa offrire a un datore di lavoro tutta la disponibilità
normalmente esigibile (cfr. STFA del 21 agosto 2003 nella causa G.C., C 3/03 e
riferimenti ivi citati).
Osserviamo che al
momento della sua iscrizione l'interessato ha omesso di informare l'URC in
merito all'accordo che vi era con lo studio del Dr. Med. Dent. __________ così
come non ha informato correttamente in merito all'attività svolta dal 13
settembre 2010 innanzi (mancata consegna del contratto di collaborazione,
mancata notifica della propria richiesta di affiliazione quale indipendente).
Rileviamo che l’interessato
non ha intenzione di rinunciare al proprio progetto e riteniamo poco verosimile
che lo stesso potesse reperire un impiego dipendente quale dentista presso i
datori di lavoro ai quali si sarebbe rivolto poiché, in procinto di ritirare un
suo studio, si pone in concorrenza con i potenziali datori di lavoro.
Non si ritiene
pertanto che il signor RI 1 sia stato a disposizione per il mercato del lavoro
alle condizioni normalmente pretese dalle aziende.
Visto quanto precede,
considerato che l'assicurazione contro la disoccupazione versa prestazioni
soltanto se l'assicurato è disposto, capace ed autorizzato a cercare ed
accettare un'attività dipendente, l'Ufficio giuridico reputa che il signor RI 1
di fatto sia da tempo già impegnato nell'attività indipendente alla quale non
intende rinunciare e pertanto lo ritiene inidoneo al collocamento dal momento
della sua iscrizione in disoccupazione avvenuta il 1. settembre 2010.
Si rende attento
l'assicurato che l'introduzione di una eventuale procedura d'opposizione non
modifica gli obblighi di controllo per la durata della stessa.
Avvertenza
importante
Tenuto conto che la
presente decisione ha un effetto retroattivo vi segnaliamo quanto segue. La
copertura infortuni termina 30 giorni dopo la fine del diritto all'indennità di
disoccupazione. Entro questo termine la copertura dell'assicurazione contro gli
infortuni può essere prolungata fino a 6 mesi al massimo, concludendo
un'assicurazione mediante convenzione con l'INSAI.
Se la persona
assicurata non ha provocato colpevolmente la negazione retroattiva del diritto,
il termine di 30 giorni per la stipulazione della copertura assicurativa
mediante convenzione inizia dal momento in cui l'assicurato riceve la decisione
con cui è dichiarato inidoneo al collocamento.
Anche in caso
d'opposizione contro la decisione di idoneità è necessario concludere
un'assicurazione mediante convenzione entro il termine sopra indicato.
Per ulteriori
informazioni si possono consultare l'indirizzo www.suva.ch e
il seguente recapito telefonico: 0848 820 820.
Rimedi giuridici
La presente decisione
può essere impugnata entro trenta giorni dalla notificazione facendo per
scritto opposizione. L'opposizione deve essere depositata presso la seguente
istanza:
Sezione
del lavoro
Ufficio
giuridico
Residenza
governativa
6501
Bellinzona
L'opposizione deve
contenere una conclusione e una motivazione. Essa deve essere corredata della
decisione impugnata e degli eventuali mezzi di prova. II termine di trenta
giorni non decorre dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno
successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, e dal 18
dicembre al 2 gennaio incluso.” (Doc. A)
1.2. Il
7 febbraio 2011 l'assicurato ha inviato al TCA uno scritto del seguente tenore:
" Impugno
la decisione su opposizione del 09.12.2010 contro la decisione del 30 novembre
2010 (Decisione Nr. 322657565): e anche no. 322835667 (sottolineatura
del redattore).
Fatti e motivazioni:
Ho cercato subito dopo
disdetto un lavoro (sul internet o telefonicamente. Non sapevo è la causa:
Primo colloquio di
consulenza solamente era 15.09.2010 (secondo me troppo tardi per sapere cosa da
fare corretto), dopo sapevo quante ricerche ho dovuto da fare. Prima non sapevo
quante ricerche da fare: URC non correttamente informato a me.
Non ha avuto solo un
formulario per luglio del URC per compilare.
Alla fine questo
formulario sbagliato? C’è dentro questo formulario una colonna telefonica.
Questa informazione ho
ricevuto solamente 20.10.2010. Prima del 20.10. non sapevo come ricerche da
fare, se ricerche solo per scritto valgono.
Nessuno ha detto a me
(orale o scritto) prima come da fare. Se ho fatto ricerche insufficiente,
perché durante i colloqui prima nessun ha detto il modo corretto?
Ho trovato un posto di
lavoro per 20%, ma URC trovato niente posto di lavoro o imperare ed anche
scrivere io “fatto niente” e altre cose?
Prego potrebbe
annullare queste sanzioni/Decisione, non ricevuto per questi mesi rimborso per
mia famiglia (6 teste).” (Doc. I).
in
diritto
In
ordine
Fatti
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06
del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il
1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1).
Ai
sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA
possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza
che le ha notificate.
La
procedura d'opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali,
ad eccezione della previdenza professionale.
L'art.
52 cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate
entro un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo
ai rimedi giuridici.
Inoltre,
secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di
regola non sono accordate ripetibili.
2.3. Per
quel che concerne l'assicurazione contro la disoccupazione, l'art. 1 LADI,
nella versione in vigore del 1° gennaio 2003. stabilisce che le disposizioni
della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione obbligatoria
contro la disoccupazione e all'indennità per insolvenza, sempre che la presente
legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.
L'art.
100 cpv. 1 LADI prevede che:
" Vanno
emanate decisioni nei casi di cui agli articoli 36 capoverso 4, 45 capoverso 4,
61, 67, 71 e 71c, nonché nei casi particolari di domande di risarcimento. Per
il resto si applica, in deroga all'articolo 49 capoverso 1 LPGA, la procedura
semplificata di cui all'articolo 51 LPGA, ad esclusione dei casi in cui la
domanda dell'interessato non è stata accolta o lo è stata solo
parzialmente."
Le
questioni relative alla sospensione del diritto all'indennità di disoccupazione
(cfr. art. 30 LADI) o alla privazione del diritto alle prestazioni (art. 30a
LADI) non sono soggette alla procedura semplificata ai sensi dell'art. 51 LPGA
in quanto esse costituiscono dei casi in cui la domanda dell'interessato non è
stata accolta o lo è stata parzialmente (cfr. la Circolare informativa del SECO
sulla LPGA del dicembre 2002, pag. 31).
L'art.
100 cpv. 2 LADI precisa invece che "in deroga all'articolo 52 capoverso 1
LPGA, i Cantoni possono conferire la competenza in materia di ricorsi a un
altro servizio".
Quest'ultima
disposizione è stata concretizzata all'art. 127 OADI secondo cui "i
Cantoni possono conferire ai servizi cantonali la competenza in materia di opposizioni
contro decisioni emanate dagli URC nel quadro dell'articolo 85b
LADI" (cpv. 1), mentre invece "in tutti gli altri casi è competente
in materia di opposizioni l'autorità che ha emanato la decisione" (cpv.
2).
Secondo
l'art. 85b cpv. 1 LADI "i Cantoni creano uffici di collocamento regionali
a cui affidano compiti dei servizi cantonali e degli uffici comunali del
lavoro".
2.4. Nella
presente fattispecie, correttamente la Sezione del lavoro ha indicato che contro
la decisione, l'assicurato poteva inoltrare un'opposizione per iscritto
presso la stessa amministrazione (cfr. consid. 1.1).
Il
presente ricorso è dunque irricevibile.
Gli
atti vanno trasmessi alla Sezione del lavoro affinché esamini, e se del caso
faccia completare, l'opposizione dell'assicurato.
In
una sentenza dell'8 gennaio 2003 nella causa D. (K 155/01) il TFA ha ricordato
che "l'obbligo dell'autorità competente di trasmettere d'ufficio un
incarto a quella competente configura un principio generale del diritto
amministrativo e delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 507 consid. 4d; DTF 114
V 149; DTF 111 V 406; Pratique VSI 1995 pag. 199 consid. 3b, DTF) e che
"secondo la giurisprudenza la trasmissione d'ufficio avviene senz'altro se
il rimedio di diritto è stato indicato in maniera errata dall'autorità
giudiziaria competente (sentenza del 9 aprile 1998 in re P. consid. 2, K 12/98)".
Per
quel che concerne l'obbligo di trasmissione da parte del TCA all'autorità
competente, esso deriva, anche dopo l'entrata in vigore della LPGA, da un
principio generale del diritto delle assicurazioni sociali (cfr. U. Kieser, op.
cit., n. 15 ad art. 30) e dalle disposizioni procedurali federali (art. 32 cpv.
4 OG, art. 107 cpv. 2 OG) e cantonali (cfr. art. 4 cpv. 1 Lpamm applicabile in
virtù del rinvio dell'art. 31 Lptca del 23 giugno 2008).
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è irricevibile.
§ Gli atti sono trasmessi alla Sezione del lavoro affinché
esamini l'opposizione dell'assicurato.
Considerandi
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster