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Decisione

38.2011.19

A ragione URC ha rifiutato di assumere costi per il conseguim.della licenza di condurre cat.B.Direttiva SdL(corso per ottenere tale lic.fa parte del perf.gen.dell'ass.)conforme alla legge.Comunque col

20 giugno 2011Italiano55 min

Source ti.ch

Fatti

I costi per ottenere una licenza di condurre tipo

"B" sono assunti correttamente dai singoli interessati.

I corsi pratici e teorici per l'ottenimento della

patente "B" non sono assimilabili ad un perfezionamento professionale

e nemmeno ad una riconversione professionale (cfr. definizioni perfezionamento

professionale e riconversione professionale al punto no. 2 decisione su

opposizione) e dunque i costi in questione non devono essere assunti

dall'assicurazione contro la disoccupazione." (Doc. V)

1.5. Il 13 maggio

2011, rispondendo ad una domanda del TCA (cfr. Doc. VII) l'assicurato ha

confermato di avere la licenza di condurre e si è così espresso:

"

(…)

In primo luogo, confermo – come da documento

allegato – di possedere una licenza di condurre per la categoria A1, ottenuta

il 20 settembre 2003. Questa licenza ha soddisfatto ampiamente le mie esigenze

in materia di trasporto privato. Ciò fino al 17 settembre 2010, data alla quale

mi è stata comunicata la mia assunzione al sindacato __________ e,

contemporaneamente, l'obbligo – al fine di rendere definitiva la mia assunzione

– di conseguire una licenza di condurre per la categoria B. Era stato

concordato che il termine entro il quale avrei dovuto conseguire tale obiettivo

fosse il 31 gennaio 2011. Immediatamente, il 19 settembre ho inoltrato la

richiesta, presso l'URC di __________, di poter far capo alla riqualificazione/

perfezionamento allo scopo di ottenere la licenza di condurre B. È solo dopo la

risposta, negativa, dell'URC di __________, ricevuta il 28.10.2010, che ho

comunque iniziato a svolgere le lezioni pratiche di scuola guida, ossia a

partire dal mese di novembre. A dimostrazione del mio interesse per il nuovo

posto di lavoro. Per motivi di diversa natura, ho fatto pratica di scuola guida

esclusivamente con un maestro. Ciò ha implicato la possibilità di fare le lezioni

esclusivamente di giorno. Soluzione che si è complicata quando, a partire dal

10 gennaio, ho iniziato concretamente la mia nuova professione. Infatti, il

forte impegno richiesto dalla mia "introduzione" nella nuova

professione e a causa del fatto che la mia formazione iniziale sul terreno è

avvenuta affiancando quotidianamente un collega dotato di un'autovettura, le

lezioni di scuola guida hanno subito un rallentamento. A causa del ritardo

accumulato, il responsabile del personale di __________, Signor __________, mi

ha sollecitato a più riprese (cfr. messaggi e-mail allegati), su istanza della

conferenza dei segretari di __________, in merito ai tempi della tenuto

dell'esame pratica per l'ottenimento della licenza di condurre.

È così che, oralmente, abbiamo concordato di

prolungare il termine del conseguimento della mia licenzia di condurre B entro

e non oltre il 1° maggio. Cosa puntualmente avvenuta, in quanto il 20 aprile

scorso ho superato l'esame pratico, ottenendo la licenza di condurre per la categoria

B (cfr. documento allegato)." (Doc. VIII)

Il 7

maggio 2010 l'URC di __________ ha comunicato di non avere ulteriori

osservazioni e si ê confermato nelle precedenti allegazioni (cfr. Doc. X).

in

diritto

2.1. Dagli atti

dell'incarto emerge che l'assicurato ha frequentato il corso per ottenere la

licenza di condurre categoria B (cfr. Doc. 15).

Questo

Tribunale entra pertanto nel merito del ricorso (per dei casi in cui il TCA ha

invece dichiarato irricevibili i ricorsi in quanto gli assicurati non avevano

seguito i corsi, cfr. STCA 38.2003.83 del 3 febbraio 2004 e STCA 38.2004.12 del

2 aprile 2004).

2.2. Il TCA è

chiamato a stabilire se il corso frequentato dal ricorrente debba o meno essere

finanziato dall’assicurazione contro la disoccupazione.

In tale

contesto va preliminarmente ricordato che il 1° luglio 2003 è entrata in vigore

la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, accettata dal popolo il 24

novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24

giugno 2003 pag. 1728 segg.).

Questa

revisione della LADI (al riguardo cfr. DTF 131 V 288) non ha sostanzialmente

modificato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, che peraltro erano

già stati estesi con la seconda revisione della legge del 1995.

Tali

provvedimenti si sono rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta

contro la disoccupazione e dunque sono stati mantenuti (cfr. Consiglio

federale, Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione

contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23

del 12 giugno 2001, pag. 1972:

"

(…)

In linea di massima, la presente revisione non

concerne gli URC recentemente istituiti né il rafforzamento dei PML conseguito

sino ad oggi con la revisione del 1995.

Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi

e vanno pertanto mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente

migliorata. (…)"

Pertanto,

la giurisprudenza (cfr. consid. 2.5) concernente il vecchio Capitolo 6 della

LADI, che agli art. 59-75 LADI regolava le "Prestazioni per provvedimenti

destinati a prevenire e a combattere la disoccupazione" (provvedimenti

inerenti al mercato del lavoro), mantiene pienamente la sua validità anche dopo

l'entrata in vigore della terza revisione della LADI.

In questo

senso si è pronunciata anche l'Alta Corte, nella sentenza C 209/04 del 10

dicembre 2004, in particolare per quanto riguarda il nuovo tenore dell’art. 59

cpv. 2 LADI, che ha ripreso i concetti che figuravano al vecchio art. 59 cpv. 1

e cpv. 3 LADI.

Al riguardo

cfr. anche SVR 2005 ALV Nr. 6; SVR 2005 ALV Nr. 9; DTF 131 V 286.

2.3. Fra gli

scopi principali dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di

"prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e

di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro"

(cfr. art. 1a cpv. 2 LADI).

Per

realizzare questo obiettivo il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI

(Capitolo 6), ha previsto una serie di provvedimenti inerenti al mercato del

lavoro.

Si tratta

di provvedimenti di formazione (art. 60-62: corsi individuali o collettivi di

riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione; aziende di

esercitazione; pratiche di formazione), di provvedimenti di occupazione (art.

64a - 64b: programmi di occupazione temporanea, pratiche professionali,

semestri di motivazione) e di provvedimenti speciali (art. 65 – 71d: assegni

per il periodo di introduzione, assegni di formazione, sussidi per gli

assicurati pendolari o soggiornanti settimanali, sostegno ai fini del

promovimento dell'attività lucrativa indipendente).

Il nuovo

art. 59 LADI fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al

mercato del lavoro e prevede che:

"

1

L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al

mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla

disoccupazione.

Considerandi

2.

I

provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la

reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi

inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:

a. migliorare

l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una

rapida e durevole reintegrazione;

b. promuovere

le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;

c. diminuire il rischio di una

disoccupazione di lunga durata; o

d. offrire la possibilità di acquisire

esperienze professionali.

3.

Possono

partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli

articoli 60–71d gli assicurati che adempiono:

a. i

presupposti del diritto secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga

altrimenti; e

b. le condizioni specifiche per il

provvedimento in questione.

4.

I servizi

competenti collaborano con gli organi dell’assicurazione invalidità nella

reintegrazione dei disoccupati invalidi."

All'art.

59.

cpv. 2 viene dunque ribadito il principio fondamentale secondo cui il

diritto a prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti

al mercato del lavoro è connesso alla situazione del mercato del lavoro:

provvedimenti possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti

dallo stato del mercato. Si tratta di un presupposto che permette di evitare

l'erogazione di prestazioni che non siano in rapporto con l'assicurazione disoccupazione

(cfr. STFA C 209/04, consid. 2 del 10 dicembre 2004; le STFA C 200/02 e C

201/02, consid. 1 del 5 agosto 2003, la giurisprudenza ivi citata e il

Messaggio del Consiglio federale concernente una nuova legge federale

sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per

insolvenza del 2 luglio 1980; FF 1980 III 469 segg.).

Il nuovo

art. 60 LADI concerne più specificatamente la partecipazione a provvedimenti di

formazione e stabilisce che:

"

1.

Per

provvedimenti di formazione si intendono segnatamente corsi individuali o

collettivi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione nonché

aziende di esercitazione e pratiche di formazione.

2.

Per la

partecipazione ai corsi possono pretendere prestazioni:

a. gli assicurati secondo l’articolo 59b

capoverso 1;

b. le

persone direttamente minacciate dalla disoccupazione secondo l’articolo 62

capoverso 2.

3.

Chi intende

partecipare a un corso di propria iniziativa deve previamente presentare al

servizio competente una domanda motivata corredata degli atti necessari.

4.

Nella misura

in cui lo esiga il corso, durante il medesimo il partecipante non deve

necessariamente essere idoneo al collocamento.

5.

I

provvedimenti di formazione ai sensi della presente legge devono essere impostati

o scelti, per quanto possibile, secondo i principi della legge federale del 13

dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr). Il coordinamento dei

provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e di quelli previsti dalla LFPr ha

lo scopo di promuovere un mercato del lavoro uniforme e trasparente."

2.4

In

conformità con il principio fondamentale secondo il quale provvedimenti

inerenti al mercato del lavoro possono essere messi in atto solo se sono

direttamente imposti dallo stato del mercato, legge e giurisprudenza hanno

posto una serie di condizioni che devono essere cumulativamente rispettate

(cfr. DLA 1999 N. 12, consid. 1, pag. 65-66 e la giurisprudenza ivi citata; DLA

1998.

N. 38, consid. 1, pag. 214 e N. 39, consid. 1, pag. 220-221; DLA 1993/94

N. 6, consid. 1, pag. 44 e N. 24, consid. 2a, pag. 173; DLA 1988 N. 4, consid,

1c, pag. 31; DLA 1987 N. 12, consid. 2c, pag. 114; cfr. inoltre

D. Cattaneo, "Les mésures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, 1992, Basilea

e Francoforte sul Meno, pag. 317 n° 461), affinché l'assicurato che partecipa a

un provvedimento di formazione abbia diritto a ricevere le prestazioni di cui

agli art. 59b, 60 cpv. 2, 62 cpv. 2 e 3 LADI e 85 OADI.

Innanzitutto deve trattarsi

di una riqualificazione, di un perfezionamento o di una reintegrazione

professionale (cfr. DTF 111 V 271 = DLA 1985 N. 20. pag. 157; DTF 108 V 163) e

non di una formazione di base (cfr. DLA 1998 N. 39, consid. 1b. pag. 221; DLA

1996/1997, N. 24, consid. 1b, pag. 142; DTF 111 V 398, consid. 2b, pag. 400-401

e 111 V 271 consid. 1c, pag. 273), nel senso di "nuova" formazione

(cfr. DTF 104 V 119; DTF 103 V 105; DLA 1986 N. 17, consid. 2b, pag. 66; DLA

1980.

pag. 53;) oppure di conclusione della prima formazione (cfr. DLA 1987 N.

12, pag. 111; sentenza non pubblicata Blanc dell'8 gennaio 1980 citata in DTF

108.

V 166) o di un perfezionamento professionale generale che sarebbe comunque

stato effettuato dall'assicurato anche senza disoccupazione o minaccia di disoccupazione

(cfr. DLA 1996/1997 N. 24, consid. 1, pag. 142-143 e la giurisprudenza ivi

citata; DLA 1979 pag. 108).

Non deve neppure trattarsi

di provvedimenti usuali nelle professioni o nelle aziende per l'introduzione di

nuovi collaboratori (cfr. art. 81 cpv. 2 OADI e DLA 1986 N. 16, pag. 60; cfr.

pure la possibilità, a determinate condizioni, degli assegni di formazione SVR

1999.

ALV Nr. 24, pag. 57).

Inoltre l'assicurato deve

essere disoccupato o direttamente minacciato di disoccupazione (art. 59 cpv. 1;

cfr. DLA 1973 N. 6) e non deve essere possibile assegnargli un'occupazione

adeguata secondo l'art. 16 LADI (art. 59 cpv. 2 LADI; cfr. STFA del 28 aprile

1987.

nella causa S., Locarno contro UCL e TCA; DLA 1985 N. 21, pag. 164).

L'assicurato deve poi soddisfare

le condizioni relative al termine quadro di contribuzione o deve esserne

esonerato (cfr. art. 59 cpv. 3 lett. a LADI che rinvia all'art. 8 LADI e

l'eccezione dell'art. 59d LADI).

Ma, soprattutto, il corso

in questione deve migliorare l'idoneità al collocamento di colui che intende

frequentarlo (art. 59 cpv. 1 lett. a LADI; cfr. DTF 128 V 197-198; DLA 1999 N.

12, pag. 64; DLA 1998 N. 38, pag. 212, N 39, pag. 218 e N. 28, pag. 153; DLA

1993/1994 N. 23, pag. 167; DLA 1988 N. 4, pag. 30; DLA 1987 N. 12, pag. 111;

DLA 1986 N. 16, pag. 60, N. 17, pag. 64 e N. 36, pag. 172; DLA 1985 pag. 176 e

179).

Le spese derivanti dalla

frequentazione di un corso di perfezionamento, di riqualificazione o di

reintegrazione professionali possono poi essere assunte soltanto se la

frequentazione del corso è ordinata o approvata dall'autorità (cfr. art. 60

cpv. 2 LADI), la quale apporterà il suo consenso soltanto se il corso è ben

strutturato e l'insegnamento impartito in modo serio (cfr. art. 81 cpv. 1 OADI:

"... soltanto se esso è organizzato secondo un programma prestabilito e

tenuto da persone qualificate") e se inoltre l'assicurato possiede le

"capacità ed attitudini" (cfr. art. 83 OADI) necessarie per seguirlo

con profitto (cfr. DLA 1998 N. 13, pag. 67; DLA 1987 N. 12, pag. 111; DLA 1986

N. 16, pag. 60).

Infine le spese derivanti

dalla frequentazione di un corso possono essere assunte soltanto se esse

appaiono proporzionate rispetto allo scopo che si vuole raggiungere mediante la

frequentazione del corso, e cioè, in particolare, se non esistono altre

possibilità, più economiche, per migliorare ugualmente e nella stessa misura

l'idoneità al collocamento dell'assicurato (cfr. DLA 1998 N. 13, pag. 67; DLA

1993/1994 N. 24, pag. 171; STFA del 19 marzo 1986 nella causa UFIAML contro P.,

Paradiso e TCA, pag. 12 e ss. pubblicata in DLA 1986 N. 31, consid. 4b, pag.

125; DLA 1986 N. 17, pag. 64; DTF 112 V 398 = DLA 1986 N. 36, pag. 172).

L'accertamento dei

presupposti per l'erogazione di prestazioni secondo gli art. 62 cpv. 2 e 3 LADI

e 85 OADI ha luogo in modo prospettivo, cioè nel momento in cui la domanda è

deposta (cfr. DLA 1991 N. 12, consid. 3, pag. 106; DTF 112 V 398 = DLA 1986 N.

36, pag. 172).

2.5

Il

perfezionamento professionale generale che sarebbe stato comunque svolto

dall'assicurato anche senza la disoccupazione o la minaccia di disoccupazione non

può essere finanziato dall'assicurazione contro la disoccupazione.

Al

riguardo in una sentenza pubblicata in DLA 1996 – 1997 pag. 141 seg. l'Alta

Corte si è così espressa:

"

c) En tout état de cause, il n'incombe pas à

l'assurance-chômage mais, le cas échéant, aux bourses d'études et de formation

d'assumer le perfectionnement professionnel en général ou une seconde voie de

formation. Par ailleurs, un cours n'est pris en charge par l'assurance-chômage

que si la formation envisagée est indispensable à l'assuré pour remédier à son

chômage (ATF 111 V 401 consid. 2c). Il faut aussi prendre en considération,

dans un contexte social, l'âge, la motivation et le cadre de vie de l'assuré.

Il convient examiner, dans le cas concret, si la mesure en question ne relève

pas, d'une manière ou d'une autre, de la formation professionnelle normale de

l'intéressé et si ce dernier - toutes autres circonstances demeurant inchangées

aurait également fréquenté un cours s'il avait pas été au chômage ou menacé de

chômage imminent (DTA 1991 n. 13 p. 109)."

Nella

sentenza pubblicata in DLA 1991 pag. 109 seg. il TFA ha stabilito che la

frequentazione di un corso al fine di ottenere il rinnovo del permesso speciale

per il volo strumentale non fa parte della formazione di base o del

perfezionamento professionale generale, rilevando:

"

c) Sur le vu de cette réglementation, il est

indéniable que la fréquentation d'un cours de vol aux instruments représente

une condition essentielle pour que M.R. retrouve un emploi dans sa profession

de pilote. En d'autres termes, la mesure est spécifiquement de nature à

améliorer l'aptitude au placement de l'intéressé. De plus, elle ne revêt pas

les caractéristiques propres à la for­mation de base ou au reclassement

professionnel en général. Ainsi, elle n'est à l'évidence pas destinée à

améliorer le niveau général de formation de l'assuré, ou sa situation

économique ou sociale, et celui-ci n'aurait certaine­ment pas suivi le cours

litigieux s'il avait pu conserver son emploi au service d'A. Ltd.

Certes, l'office recourant souligne à juste titre

que les pilotes professionnels de nationalité suisse ne trouvent pas toujours

un emploi à leur convenance en Suisse ou à l'étranger. Cette situation

s'explique en partie par le fait que cer­tains pilotes étrangers ont la

possibilité de travailler au service d'entreprises suisses d'aviation civile,

moyennant une autorisation de l'Office fédéral de l'air, mais sans que la

réciprocité soit garantie (voir à cet égard la réponse du Conseil fédéral du 28

février 1983 à une question ordinaire du conseiller national Petitpierre, BO

1983.

CN 568). Cela ne signifie toutefois pas néces­sairement que les

possibilités de placement de l'assuré dans sa profession sont en l'espèce

«théoriques», comme l'affirme l'OFIAMT: la preuve en est que l'intéressé a

obtenu un emploi correspondant à sa formation, de courte durée

il est vrai, à la suite d'un cours d'instructeur

pris en charge par l'assurance-­chômage. Au demeurant, il ne serait guère

cohérent de refuser à l'assuré des prestations pour un cours de vol aux

instruments, alors que l'office cantonal de l'emploi lui en a déjà alloué -

sans que I'OFIAMT s'y oppose - pour une formation de pilote de ligne.

San doute la mesure en cause n'a-t-elle pas pour

objet, à proprement parler, de permettre à l'assuré de s'adapter aux progrès

techniques ou industriels ou de mettre à profit ses connaissances en dehors de

ses activités spécifiques antérieures. Mais il est assurément conforme au but

de réintégration recher­ché par le législateur d'assimiler à un reclassement

professionnel au sens du droit de l'assurance-chômage les mesures visant au

maintien de connaissances acquises, lorsque l'exercice d'une profession est

subordonné, comme en I'espèce, à une vérification périodique de celles-ci.

Certes, on ne saurait perdre de vue que l'assurance-chômage n'a pas pour

mission, par le biais de mesures préventives, de garantir à l'assuré le

maintien d'un statut profes­sionnel déterminé. Aussi bien le droit à des

prestations pour la fréquentation de cours est-il toujours subordonné à la

condition qu'un travail convenable ne puisse pas être assigné à l'intéressé

(art. 60 al. 1 let. a LACI). La possibilité d'exiger un changement d'activité

doit donc aussi être examinée, sans qu'il faille pour autant faire abstraction

de certaines circonstances où un tel chan­gement pourrait causer à l'assuré des

difficultés ou des désagréments (cf. ATF 111 V 400). Cependant, dans sa

décision l'office intimé constate qu'il n'a pas été possible d'assigner à M.R.

un travail convenable en dehors de sa profession habituelle et i n y a pas de

raison de mettre en doute I'exactitude de cette affirmation, qui n'est

demeurant pas contestée."

(DLA 1991 pag. 112-113)

In

un'altra sentenza C 11/02 del 22 marzo 2004 l'Alta Corte ha ricordato quanto segue:

"

(…)

Inoltre la formazione di base ed il promovimento,

da un punto di vista generale, del perfezionamento professionale non competono

all'assicurazione contro la disoccupazione (DTF 111 V 274 consid.

2b e 400 consid. 2b, nonché sentenze ivi citate; DLA 1998 no. 39 pag. 221

consid. 1b). Quest'ultima ha infatti unicamente il compito di combattere la

disoccupazione effettiva e imminente in casi particolari tramite provvedimenti

concreti di riqualifica e perfezionamento. Deve trattarsi in particolare di

misure che permettono all'assicurato di adeguarsi ai progressi intervenuti in

ambito industriale e tecnico oppure di realizzare sul mercato del lavoro le

attitudini professionali esistenti al di fuori della propria attività lucrativa

specifica precedente, (DTF 111 V 274 consid.

2b e 400 consid. 2b con riferimenti; DLA 1998 no. 39 pag. 221 consid. 1b).

Il limite tra formazione di base rispettivamente

perfezionamento professionale in generale da una parte e riqualifica

rispettivamente perfezionamento professionale ai sensi dell'assicurazione

contro la disoccupazione dall'altra, non è tuttavia netto (DTF 108 V 166). Poiché

una misura può presentare caratteristiche tipiche di entrambi gli ambiti, e

favorendo la formazione professionale generale di regola anche l'idoneità al

collocamento dell'assicurato nel mercato del lavoro, sono decisivi gli aspetti

che predominano nel caso concreto (DTF 111 V 274 consid.

2c e 400 consid. 2b).

(…)

- il fatto di esaminare se, tenuto conto

dell'età, della motivazione, nonché di altre circostanze personali

dell'assicurato, una misura è usuale dal profilo della formazione, costituisce

un criterio d'apprezzamento utile; va tuttavia pure esaminato se la misura in

esame non fa già parte dell'usuale formazione professionale della persona

interessata e se quest'ultima avrebbe partecipato al corso anche se non fosse

stata disoccupata. (…)"

In una

sentenza pubblicata in DTF 128 V 192 segg., il TFA ha accolto un ricorso

inoltrato contro una decisione del Tribunale cantonale delle assicurazioni del

Canton __________ che aveva confermato il provvedimento con il quale l'ufficio

del lavoro aveva negato a un assicurato l'autorizzazione a frequentare il corso

"Internet Publisher", in quanto non si trattava di una riconversione

o di un perfezionamento professionale, né migliorava la sua idoneità al

collocamento. Secondo l'Alta Corte, da una parte, non si trattava di una

formazione di base e, d'altra parte, il corso migliorava l'idoneità al

collocamento del ricorrente.

La nostra

Massima Istanza ha in particolare rilevato:

"

aa) Entgegen der Ansicht des KIGA stellt der

Kurs "Internet Publisher" keine gänzliche Neuausrichtung im Sinne

einer Grundausbildung dar. In dieser Massnahme ist nicht eine allgemeine

Förderung der beruflichen Weiterbildung, welche der Beschwerdeführer aus

persönlichem Interesse sowieso durchgeführt hätte, zu erblicken. Sie ist

vielmehr eine gezielte berufliche Massnahme, welche es dem Versicherten

erlaubt, sich dem technischen Fortschritt anzupassen (BGE 111 V 274 und 400 f. mit Hinweisen; ARV 1998 Nr. 39 S. 221 Erw. 1b), um die Arbeitslosigkeit schnellstmöglich

beenden zu können. Ob diese Massnahme schliesslich zur Aufnahme einer

selbstständigen oder unselbstständigen Erwerbstätigkeit führt, ist dabei

unerheblich.

bb) Nachdem der Beschwerdeführer während fünf

Jahren nicht mehr im Bereich EDV, einer Branche mit raschem technischem

Fortschritt, tätig gewesen war und zudem seit Beginn der Arbeitslosigkeit keine

Stelle auf seinem angestammten Beruf fand, erscheint - bei Beurteilung der im

Zeitpunkt der Gesuchseinreichung gegebenen Verhältnisse (BGE 112 V 398 Erw. 1a)

- die Stellungnahme der zuständigen RAV-Personalberaterin überzeugend, dass der

beantragte Kurs die Vermittlungsfähigkeit massiv verbessern würde. Dies deckt

sich mit der Aussage des KIGA in seiner vorinstanzlichen Vernehmlassung, worin

dieses festhält, dass der Versicherte als EDV-Analytiker und Programmierer auf

älteren Programmiersprachen tätig war und er durch Erlernen von neuen Sprachen

im Bereich Programmierung durchaus gute Chancen hätte, eine Stelle zu

finden." (cfr. DTF 128 V 197-198)

In una sentenza pubblicata

in SVR 2005 ALV Nr. 6 il TFA ha negato ad un assicurato il diritto a

frequentare un corso di perfezionamento a spese dell'assicurazione contro

l'assicurazione, rilevando:

"

4.2

Es ist zwar zuzugestehen, dass der

Beschwerdeführer in den zuletz innegehabten Funktionen eines stellvertretenden

Geschäftsführers und Regionalverkaufsleiters im Getränkehandel sich auch

gewisse Kenntnisse im Marketing aneignen und umsetzen musste und die Ausbildung

zum Marketingplaner insoweit den Charakter einer beruflichen Weiterbildung im

arbeitslosenversicherungsrechtlichen Sinne hat. Indessen handelt es sich beim

Kurs zum Marketingplaner mit eidg. Fachausweis in Berücksichtigung der Umstände

um eine darüber hinaus gehende Ausbildung mit höherem Berufsziel. Im

Vordergrund steht das bildungsmässige und wirtschaftliche Fortkommen und nicht

die Verbesserung der Einsatzmöglichkeiten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt,

indem die streitige Vorkehr dem Versicherten im Wesentlichen den Aufstieg in

leitende Positionen der Marketingbranche ermöglichen soll (vgl. ARV 1993/94 Nr.

5.

S. 44 E. 2). Dafür sprechen, wie die Vorinstanz zutreffend erwogen hat, nicht

zuletzt auch die persönlichen Arbeitsbemühungen des Beschwerdeführers, die

überwiegend im Bereich von Kaderfunktionen (Key Account Manager, Gebiets- und

Verkaufsleiter) erfolgten, was auch durch die letztinstanzlichen aufgelegten Dokumente

belegt ist. Es erscheint daher naheliegend, dass er den Lehrgang am

Ausbildungszentrum B auch besuchen würde, wenn der – bei im Übrigen gleichen

Verhältnissen – nicht arbeitslos wäre, zumal eine solche Weiterbildung, die

berufsbegleitend besucht werden kann, angesichts des beruflichen Werdeganges

und des Alters des Versicherten erfahrungsgemäss durchaus üblich ist (BGE 111 V

276; ARV 1993/94 Nr. 6 S. 44 E. 2). Nach dem Gesagten überwiegen die Aspekte

einer allgemeinen beruflichen Weiterbildung."

Infine l'Alta Corte in una

sentenza C 253/94 del 14 marzo 1995 ha rifiutato di finanziare con i fondi

dell'assicurazione contro la disoccupazione un corso intensivo

di tedesco frequentato da un assicurato, cuoco di professione, e si è così

espresso:

"

(…)

2.

- Nach den Abklärungen des Arbeitsamtes bei

früheren Arbeitgebern (vgl. kantonale Vernehmlassung vom 31. August 1994)

könnten die Deutschkenntnisse des Beschwerdeführers zwar noch verbessert

werden, doch sind sie für den Einsatz in der Küche ausreichend. Dem

Beschwerdeführer wäre es daher möglich, auf dem für ihn in Betracht fallenden

Arbeitsmarkt eine angemessene Stelle zu finden. Wohl könnten vertiefte

Sprachkenntnisse die Vermittlung erleichtern. Ein bloss theoretischer Vorteil

hinsichtlich der Vermittlungsfähigkeit genügt den Anforderungen von Art. 59

Abs. 3 AVIG jedoch nicht. Vielmehr muss die Wahrscheinlichkeit dargetan sein,

dass die Vermittlungsfähigkeit durch eine im Hinblick auf ein konkretes

berufliches Ziel Absolvierte Weiterbildung im konkreten Fall tatsächlich und in

erheblichem Masse gefördert wird (ARV 1988 Nr. 4 S. 31 Erw. 1c, 1987 Nr. 12 S.

114.

Erw. 2c). Eine solche Wahrscheinlichkeit ist hier nicht gegeben. Daran

können die Vorbringen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde nichts ändern.

3.

- a) Ungeachtet der fehlenden arbeitsmarktlichen

Indikation ist der Anspruch des Beschwerdeführers auch aus folgendem Grund zu

verneinen: Anders als in den in Erwägung 1 erwähnten Urteilen des

Eidgenössischen Versicherungsgerichts steht hier nicht die Frage zur

Diskussion, dass ein Versicherter eine andere Sprache erlernen will als

diejenige des Sprachraums, in dem er lebt und arbeitet.

Vielmehr will der Beschwerdeführer, welcher der

französischen und englischen Sprache mächtig ist, Kenntnisse der hiesigen

(deutschen) Sprache erwerben und verbessern.

Als Grundform menschlicher Verständigung kommt der

Sprache auch in der Arbeitswelt eine zentrale Bedeutung zu.

Der Erwerb der Sprache im jeweiligen Sprachraum ist

deshalb Teil der Grundausbildung, die grundsätzlich nicht zu Lasten der

Arbeitslosenversicherung geht. Zwar schliesst dies nicht aus, dass die

Arbeitslosenversicherung in besonderen Fällen als Eingliederungsmassnahme auch

die sprachlichen Grundkenntnisse fremdsprachiger Ausländer fördert (vgl.

Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, N 23 f. zu Art. 59 AVIG), doch ist die Grenze zwischen der Grundausbildung einerseits und den

Präventivmassnahmen anderseits eng zu ziehen. Die Vermittlung von sprachlichen

Grundkenntnissen durch die Arbeitslosenversicherung ist auf einem niedrigen

Niveau (vgl. Gerhards, a.a.O., N 23) und nur für eine beschränkte Zeit

zu gewähren. Sodann ist zu beachten, dass es zum sozial üblichen gehört, eine

Sprache zu erlernen, um gesellschaftlich und bildungsmässig den Anschluss in

neuen Sprachraum sicherzustellen. Insoweit aber die Aneignung von

Sprachkenntnissen diesem Ziel dient, ist sie nicht Sache der

Arbeitslosenversicherung.

b) Der Beschwerdeführer, dessen Muttersprache

französisch ist, hat in X. den Beruf eines Kochs gelernt. Heute lebt er in der

Deutschschweiz und ist mit einer Schweizerin verheiratet. Aus den

Rechtsschriften und dem aktenkundigen Verhalten ist sein Wille ersichtlich,

sich hier sprachlich zu assimilieren und beruflich Fuss zu fassen. Es ist daher

davon auszugehen, dass er sich auch dann um möglichst gute Deutschkenntnisse

bemüht hätte, wenn er nicht arbeitslos geworden wäre. Die Verbesserung der

deutschen Sprache gehört somit zu sozial Üblichen und fällt nicht in den

Leistungsbereich der Arbeitslosenversicherung."

2.6

La

Sezione del lavoro del Canton Ticino ha emesso una direttiva N° 1118 del 1°

aprile 2008 del seguente tenore:

"

Corsi per l'ottenimento della

licenza di condurre

l'automobile (patente B)

_______________________________________________________

Nota introduttiva:

Richieste di corso da respingere.

Oggetto Sono

state inoltrare alcune richieste di corso individuale legate allo svolgimento

di lezioni per l'ottenimento della licenza di condurre l'automobile. L'ottenimento

della patente B era posto come condizione all'assunzione.

Sussidiarietà dei In

diverse professioni il possesso della licenza di

Corsi condurre costituisce

un vantaggio. Tuttavia la preparazione all'ottenimento della patente B è una

formazione che di regola le persone svolgono privatamente. Pertanto si tratta

di un perfezionamento generale non finanziabile dalla LADI, anche se è

posto come condizione all'assunzione."

Le direttive

amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il

giudice delle assicurazioni sociali (cfr. sentenza del TFA C 124/06 del 25

gennaio 2007).

Quest’ultimo deve tenerne

conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata

nel caso di specie (cfr. DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130

V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22

agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV

Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88

consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98

consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece,

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68

consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr.

86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA

1998.

N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300;

DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992

pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233

consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a;

vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in

RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution

fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527;

Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e

Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In una sentenza

2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive,

ha ricordato che:

"

Simili atti servono a favorire un'applicazione

uniforme del diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno

forza di legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né

vincolano gli amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non

significa tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste

ultime verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del

testo di legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono

un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più

specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da

un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i

presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una

determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."

2.7

Nella presente fattispecie

l'amministrazione ha respinto la domanda dell'assicurato ritenendo che il corso

per ottenere la licenza per condurre un automobile faccia parte del

perfezionamento generale dell'assicurato.

L'URC si è fondato

esplicitamente sulle direttive della Sezione del lavoro (cfr. consid. 1.2).

Chiamato ora a

pronunciarsi questo Tribunale ritiene che la direttiva in questione sia

conforme alla legge e che di conseguenza l'amministrazione ha, a ragione,

rifiutato di finanziare la formazione in questione con i fondi

dell'assicurazione contro la disoccupazione.

L'acquisizione della

licenza per condurre un'automobile (categoria B) fa infatti parte del bagaglio

di conoscenze di cui oggi dispone la nostra popolazione, indipendente dallo

statuto professionale.

Del resto lo stesso

assicurato sin dal 2004 dispone della licenza A1, che lo autorizza a guidare un

altro mezzo di trasporto privato (motoveicolo leggero, Doc. C1), per cui non si

può neppure sostenere che egli, fino al momento della disoccupazione, ha

effettuato una scelta di vita, indirizzata esclusivamente all'uso dei mezzi di

trasporto pubblici.

D'altra parte, risulta

dagli atti che l'assicurato è coniugato e padre di una figlia nata nel 2006

(cfr. Doc. 16), per cui appare verosimile che, al fine di provvedere ai

bisogni della sua famiglia, anche l'assicurato avrebbe prima o poi acquisito la

licenza di condurre un'automobile indipendentemente dallo statuto di

disoccupato.

Siccome la formazione per

conseguire la licenza di condurre un'auto fa parte della formazione generale

degli assicurati, a ragione, l'URC di __________ ha respinto la domanda del

ricorrente.

La decisione su

opposizione del 12 gennaio 2011 deve comunque essere confermata anche per altri

motivi qui sotto esposti.

2.8

Per poter attribuire delle

prestazioni sulla base degli art. 59 seg. LADI, occorre inoltre che il

collocamento dell'assicurato sia considerevolmente intralciato per motivi

inerenti al mercato del lavoro.

In altri termini egli non

deve potere ottenere un nuovo impiego già con la formazione di cui dispone.

In una sentenza 8C_48/2008

del 16 maggio 2008 il Tribunale federale ha respinto la domanda di un

assicurato di frequentare durante circa cinque mesi un corso per diventare

autista di taxi, argomentando:

"

4.1

La juridiction cantonale a considéré que le placement

du recourant n'était pas difficile pour des raisons inhérentes au marché de

l'emploi et que la mesure sollicitée n'était pas de nature à augmenter de

manière significative son aptitude au placement. Elle a nié l'existence d'une

difficulté de placement de l'intéressé dans des activités de chauffeur de

limousine ou de minibus, compte tenu notamment de son âge, de son expérience

professionnelle et de ses connaissances professionnelles et linguistiques. En

effet, l'assuré est titulaire de permis de conduire professionnels des

sous-catégories C1 et D1. Par ailleurs, selon le tribunal cantonal, le marché

de l'emploi dans ces domaines n'apparaissait pas défavorable au regard du

nombre restreint des recherches d'emploi restées infructueuses et de la durée relativement

brève du chômage au moment du dépôt de la demande. A ce moment-là, en effet, le

recourant était au chômage depuis trois mois seulement, période durant laquelle

il avait subi d'ailleurs une incapacité de travail d'un mois environ (du 7 août

au 5 septembre 2006). En l'absence d'une difficulté de placement, la

juridiction cantonale a laissé indécis le point de savoir si la mesure requise

était de nature à améliorer l'aptitude au placement de l'intéressé, au regard

de la situation du marché dans le secteur des taxis à Z.________.

De son côté, le recourant allègue que s'il a

souhaité effectivement très tôt la prise en charge du cours de formation, il

est finalement resté au chômage pendant près d'une année, sans trouver une

seule possibilité d'emploi, en particulier, dans la profession de chauffeur de

limousines et de minibus. Selon lui, la formation en cause était dictée par les

exigences du marché du travail, la mesure sollicitée ayant été manifestement de

nature à augmenter de manière significative son aptitude au placement. Au sujet

de l'éventuelle saturation dans le secteur des taxis à Z.________, il relève

que le simple fait qu'il puisse exercer depuis le mois de juillet 2007 l'activité de chauffeur de taxi indépendant démontre précisément l'absence d'une telle

saturation.

4.2

Les allégations du recourant ne permettent pas

de s'écarter du point de vue des premiers juges, selon lequel son placement

n'était pas difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. En

particulier, la durée du chômage ne laisse pas présumer à elle seule une

difficulté de placement de l'intéressé dans des activités de chauffeur de

limousines ou de minibus, du moment que l'intéressé n'indique pas quelles ont

été ses démarches pour retrouver un tel emploi. Or, il incombe en principe à la

personne qui entend en déduire un droit d'apporter les preuves commandées par

la nature du litige (ATF 125 V 193 consid. 2 p. 195 et les références). Sur le vu des constatations de

fait de la juridiction cantonale, qui lient la Cour de céans (cf. consid. 1),

il apparaît bien plutôt que l'assuré était en mesure de faire valoir son

expérience et ses connaissances professionnelles dans l'activité exercée avant

le chômage.

Au demeurant, quand bien même l'assuré a obtenu la

promesse d'engagement de la société Y.________ SA, celle-ci ne lui assurait un

emploi que dans la mesure de ses disponibilités. Or, en ce qui concerne

l'amélioration de l'aptitude au placement, la perspective d'un avantage théorique

éventuel ne suffit pas. Il faut plutôt que, selon toute probabilité, l'aptitude

au placement soit effectivement améliorée de manière importante dans le cas

concret par un perfectionnement accompli dans un but professionnel précis. Une

amélioration potentielle sans avantage immédiat ne satisfait donc pas aux

conditions de l'art. 59 LACI (DTA 1988 n°4 p. 30 consid. 1c, 1987 n°12 p. 111

consid. 2c, et les références).

Cela étant, il n'y a pas de raison d'admettre que la

mesure requise était susceptible d'améliorer l'aptitude au placement.

Vu ce qui précède, les conditions du droit à la

prise en charge de la formation requise ne sont pas réalisées.

5.

Le recourant invoque le cas d'un autre assuré, âgé

de 35 ans, sans formation particulière et au chômage depuis six mois lors du

dépôt de sa demande, qui a obtenu de l'assurance-chômage la prise en charge

d'une formation comparable à la sienne. Ce faisant, il se plaint d'une

inégalité de traitement.

Le principe de l'égalité de traitement, consacré à

l'art. 8 al. 1 Cst., commande que le juge traite de la même manière des

situations semblables et de manière différente des situations dissemblables (ATF 131 V 107 consid. 3.4.2 p. 114 et les arrêts cités). Toutefois selon la

jurisprudence, le principe de la légalité de l'activité administrative prévaut

sur celui de l'égalité de traitement. Par conséquent, le justifiable ne peut

généralement pas invoquer une inégalité devant la loi, lorsque celle-ci est

correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire

pas appliquée du tout, dans d'autres cas (ATF 134 V 34 consid. 9 p. 44 et les références). Cela suppose cependant, de la part

de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer

correctement à l'avenir les dispositions légales en cause. Autrement dit, le

justiciable ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu

de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi.

Encore faut-il que les situations à considérer soient identiques ou du moins

comparables (ATF 126 V 390 consid. 6a p. 392, 116 V 231 consid. 4b p. 238, 115 Ia 81 consid. 2 p.

82.

s. et les références citées).

Les possibilités de placement d'un assuré peuvent

être influencées par de nombreux facteurs personnels ou professionnels et rien

n'indique, en l'espèce, que la situation de l'assuré qui a obtenu la mesure

requise est comparable à celle du recourant, en dépit de certaines

ressemblances. Au demeurant, rien ne permet d'admettre que l'autorité

administrative en question entend persévérer dans une pratique qui serait

éventuellement contraire à la loi. Cela étant, le recourant ne peut pas se prévaloir

d'une inégalité de traitement."

Nella già citata sentenza

C 11/02 del 22 marzo 2004 il TFA ha ammesso la difficile collocabilità nel caso

di un assicurato che voleva frequentare un corso biennale di formazione quale

massaggiatrice medica, rilevando:

"

6.1

In proposito va

rilevato che il presupposto del rischio di disoccupazione non è mai stato

contestato, considerata la situazione familiare dell'interessata, madre

separata di una bimba nata nel 1994, che necessita della sua presenza costante

durante gli orari extrascolastici in seguito a comprovati problemi psicologici.

In effetti l'idoneità al collocamento sul mercato del lavoro è influenzata

oltre che dall'età, dalla formazione, dallo stato civile e dalle conoscenze

linguistiche, anche dalla situazione familiare dell'assicurato (DLA 1991 no. 12

pag. 107 consid. 3c)."

Nella sentenza pubblicata

in SVR 2005 ALV Nr. 6 l'Alta Corte ha negato che il collocamento

dell'assicurato fosse considerevolmente intralciato per ragioni inerenti al

mercato del lavoro, rilevando:

"

Der Beschwerdeführer vermag trotz der angespannten Lage auf dem Arbeitsmarkt auf Grund seiner

Ausbildungen und der breiten Berufserfahrungen auch ohne den gewünschten Kurs eine Anstellung in seinem

angestammten oder in verwandten Tätigkeitsgebieten zu finden. Von erschwerter Vermittelbarkeit kann

nicht die Rede sein. Dass die ge­wünschte Vorkehr ihm die Möglichkeit eröffnen würde, sich auch ausserhalb des bisherigen Tätigkeitsbereichs zu bewerben, und damit die

Aussichten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt verbessert würden, ist nicht entscheidend. Praktisch jede berufliche Massnahme bringt

wegen der da­durch vermittelten zusätzlichen Kenntnisse und Fertigkei­ten Vorteile auf dem Arbeitsmarkt

(vgl. ARV 1999 Nr. 12 S 66 E. 2). Unter diesen Umständen ist der Einsatz von Präventivmassnahmen der

Arbeitslosenversicherung nicht unmittelbar geboten. Der angefochtene Entscheid, mit welchem der

geltend gemachte Anspruch auf Leistungen der Arbeitslosenversicherung zum Besuch des Lehrgangs

«Marketingplaner/in» verneint wurde, ist damit nicht zu

beanstanden."

Alla stessa conclusione il

TFA è arrivato in una sentenza pubblicata in DLA 1999 ALV Nr. 1:

"

c) Der Beschwerdeführer ist gelernter Verkäufer und hat eine

mehrjährige Berufserfahrung auf

diesem Gebiet erworben. Sodann hat er eine Handelsschule besucht, sich in

England aufgehalten und im Aussendienst gearbeitet.

Zuletzt hat er sich auf verschiedene Weise im Gastgewerbe betätigt.

Somit verfügt er, wie die Vorinstanz richtig erkannt hat, über eine vertiefte kaufmännische Ausbildung

und langjährige Berufserfahrung. Seine Arbeitslosigkeit ist d1,­her nicht

einer ungenügenden Ausbildung

zuzuschreiben. Vielmehr erscheint er selbst bei der angespannten Lage auf dem

Arbeitsmarkt im kaufmännischen

Bereich als ausrei­chend vermittelbar, weshalb die Umschulung zum Wirt

vorliegend nicht in erster Linie arbeitsmarktlich indiziert war. Daran vermag

der Umstand nichts zu ändern,

dass der Beschwerdeführer bei

Bestehen der Wirteprüfung mit

einer fest zugesagten Stelle rechnen konnte."

Anche in

una sentenza pubblicata in DLA 1999 pag. 64 seg. l'Alta Corte è arrivata alla

stessa conclusione sottolineando che un carrozziere che ultimamente ha lavorato

come venditore di automobili, e che dispone pertanto di una notevole esperienza

professionale nel ramo automobilistico, non ha diritto alle prestazioni

dell'assicurazione contro la disoccupazione per la frequentazione di una scuola

professionale di maestri di guida.

In una

sentenza pubblicata in DLA 1985 pag. 165 il TFA ha poi negato ad un assicurato

il diritto a frequentare a spese dell'assicurazione contro la disoccupazione un

corso di perfezionamento nella lingua francese.

L'Alta

Corte ha stabilito che non è determinante di sapere se

delle conoscenze ap­profondite della lingua francese possono, se del caso,

agevolare ulteriormente il col­locamento o se pare verosimile che la

frequentazione di un corso sia necessaria per un nuovo impiego. Determinante è

piuttosto il fatto che, considerate la formazione diversificata dell'assicurato

e la sua esperienza in diverse professioni, esistono altre possibilità di

lavoro sul mercato del lavoro per le quali non sono richieste delle ampie

conoscenze della lingua francese. Manca pertanto il presupposto del

collocamento impossibile o considerevolmente intralciato previsto dall'articolo

59.

capoverso 1 LADI.

Infine allo stesso

risultato la nostra Massima Istanza è arrivata in una sentenza C 250/05 del 24

novembre 2006 nella quale ha rilevato:

"

Compte tenu de ce parcours professionnel, la

formation continue suivie à l'Université de Genève paraît, certes, un

complément utile et de nature à améliorer l'aptitude au placement de l'assurée.

Elle ne constitue toutefois pas une mesure nécessaire à la réinsertion de

l'assurée dans le marché du travail. La recourante dispose d'une formation et

d'une expérience professionnelle suffisantes pour retrouver un emploi

indépendamment de la formation dont elle demande la prise en charge. Par

ailleurs, la mesure litigieuse apparaît d'autant moins proportionnée au but à

atteindre que son coût serait relativement élevé. Dans ce contexte,

contrairement à ce que laisse entendre la recourante, le fait que l'Office

régional de placement de Martigny ait qualifié son aptitude au placement de

moyenne ne suffit pas à justifier la prise en charge de la formation demandée,

alors que les mesures relatives au marché du travail sont destinées aux

personnes dont le placement est difficile, selon l'art. 59 al. 2 LACI."

2.9

Nell'evenienza concreta

risulta dagli atti dell'incarto che RI 1, nato nel 1973, ha conseguito nel 1997 la licenza in lettere italiane e giornalismo presso l'Università di __________

(cfr. Doc. 2) e nel 2001 la licenza in Storia (storia contemporanea svizzera

presso l'Università di __________ (cfr. Doc. 2 e Doc. 19)).

Dal 1996 al 30 aprile 2010

egli ha svolto le seguenti attività professionali: redattore presso una

rivista, segretario sindacale, ricercatore (grazie ad una borsa di ricerca

attribuita dal DECS), documentarista presso un'associazione e presso la __________,

collaboratore scientifico presso la __________ (cfr. Doc. 2).

Egli dispone inoltre di

un'ottima padronanza, scritta e orale, dal francese oltre che, dell'italiano

sua lingua madre e di sufficienti conoscenze in tedesco ed inglese.

Il ricorrente possiede

anche approfondite conoscenze di diversi programmi informatici (cfr. Doc. 2).

Alla luce della formazione

acquisita e dell'attività professionale svolta durante numerosi anni,

oltretutto in diversi settori, questo Tribunale ritiene che RI 1 abbia

sufficienti possibilità di essere ricollocato anche senza disporre della

licenza di condurre per la categoria di tipo B. Il suo collocamento non è

dunque intralciato per motivi inerenti al mercato del lavoro.

In tale contesto il TCA constata

che nell' "Accordo sugli obiettivi", sottoscritto il 6 maggio 2010

dall'assicurato e dalla sua consulente del personale __________ figurano le

attività quale storico, giornalista, specialista servizi pubblici in settori

economici, insegnante, impiegato (cfr. Doc. 22).

Già in occasione del

colloquio di consulenza dello stesso 6 maggio 2010 l'assicurato ha tuttavia comunicato alla consulente del personale di essere in attesa di

effettuare un colloquio per essere assunto quale sindacalista (cfr. Doc. 48);

mentre il 16 giugno 2010 ha comunicato che con molta probabilità il concorso

per quell'impiego andrà a buon fine ed ha fatto accenno alla richiesta del

datore di lavoro di essere in possesso della licenza di condurre di tipo B.

In effetti il 17 settembre

2010.

__________ per il Sindacato __________, __________, ha confermato

all'assicurato l'assunzione quale Segretario sindacale dal 1° gennaio 2011 a condizione di ottenere la licenza di condurre di tipo "B" entro e non oltre il 31

gennaio 2011 (cfr. Doc. 40).

A questa concreta

possibilità d'impiego RI 1 ha dunque immediatamente e comprensibilmente rivolto

la sua attenzione.

Ciò non significa tuttavia

che il mercato del lavoro non offrisse altre possibilità d'impiego, tenuto

conto dell'approfondita formazione svolta e delle numerose attività

professionali effettuate dall'assicurato.

2.10

La riqualificazione, il

perfezionamento o la reintegrazione professionale devono migliorare l'idoneità

al collocamento (cfr. art. 59 cpv. 2 lett. a LADI).

Per poter essere

finanziato dall'assicurazione contro la disoccupazione non è sufficiente che un

corso, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, apra la

prospettiva di un eventuale vantaggio teorico, possibile, ma poco probabile nel

caso concreto. Occorre invece che, secondo tutta probabilità, l'idoneità al

collocamento sia effettivamente migliorata nel caso particolare, tramite un

perfezionamento svolto in vista di uno scopo professionale preciso (cfr. D.

Cattaneo, op. cit., pag. 362 n° 556; DLA 1991 N. 30; DLA 1988 N. 30).

In diverse sentenze il TFA

ha chiaramente affermato che non è importante stabilire se, grazie al corso

l'assicurato migliora le possibilità di assumere un impiego dipendente o quelle

di cominciare un'attività indipendente: decisivo è unicamente il fatto che dopo

il corso l'assicurato avrà più opportunità di porre fine alla disoccupazione

(cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 366 n° 564; STFA del 22 marzo 2004 nella

causa T., C 11/02, consid. 3.3.; DLA 1987 N. 111; DTF 111 V 38).

Nella già

citata STFA del 25 marzo 2003 nella causa K., C 29/03, la nostra Massima

Istanza ha, tra l'altro, ribadito che:

"

(…)

Ein bloss theoretisch möglicher, aber im

konkreten Fall unwahrscheinlicher Vorteil hinsichtlich der

Vermittlungsfähigkeit genügt den Anforderungen von Art. 59 Abs. 3 AVIG nicht.

Vielmehr muss die Wahrscheinlichkeit dargetan sein, dass die

Vermittlungsfähigkeit durch eine im Hinblick auf ein konkretes berufliches Ziel

absolvierte Weiterbildung im konkreten Fall tatsächlich und in erheblichem

Masse gefördert wird (ARV 1988 Nr. 4 S. 31 Erw. 1c, 1987 Nr. 12 S. 114 Erw. 2c,

je mit Hinweisen). (…)."

(cfr. STFA del 25 marzo 2003 nella causa K., C

29/03, consid. 4.1)

In una

sentenza C 65/05 del 18 maggio 2005, la nostra Massima Istanza ha respinto il

ricorso dell’Ufficio del lavoro cantonale, in quanto lo studio post laurea “__________”,

della durata di circa otto mesi, frequentato da un ingegnere

elettronico-programmatore, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte

ricorrente, migliorava la sua idoneità al collocamento. Tale corso, infatti,

non concernendo unicamente il settore dell’amministrazio-ne immobiliare, apriva

all’assicurato delle nuove concrete possibilità di impiego.

In una

sentenza C 19/07 del 16 luglio 2007 il Tribunale federale ha stabilito che un

corso di quattro settimane come saldatore migliorava l'idoneità al collocamento

dell'assicurato e si è così espresso:

"

4.2

Entgegen der Ansicht der Vorinstanz stellt

der Schweisskurs nicht schon deshalb eine Grundausbildung dar, weil der

Beschwerdeführer über keinen Abschluss als Schweisser verfügt. Es ist zwar

richtig, dass bei der Abgrenzung zwischen Grund- und allgemeiner beruflicher

Weiterbildung einerseits, Umschulung und Weiterbildung im

arbeitslosenversicherungsrechtlichen Sinne andererseits, ein beträchtlicher

Ermessensspielraum besteht. Im vorliegenden Fall dauert der Kurs vier Wochen,

weshalb bereits in Bezug auf die kurze Dauer der Charakter einer

Grundausbildung nicht gegeben ist (BGE 111 V 271 E. 2d S. 275).

4.3

Seit der Beschwerdeführer in der Schweiz ist,

arbeitete er als Maler/Gipser und Raumpfleger, weshalb die Verwaltung ihn in

diesen Bereichen als förderungswürdig erachtet. Dabei übersieht sie, dass es

sich bei den vom Beschwerdeführer in der letzten Zeit ausgeübten Tätigkeiten

stets um kurzfristige Anstellungen ohne Aussicht auf ein stabiles

Arbeitsverhältnis gehandelt hat. Ferner wird ihm eine breite handwerkliche

Fähigkeit im Metallbau abgesprochen, zumal er darin keine Berufserfahrung in

der Schweiz nachweisen kann. Ein Schweisskurs würde der Vermittlungsfähigkeit

sodann nicht dienen.

Obschon sich der Beschwerdeführer seine

Berufserfahrung nicht in der Schweiz angeeignet hat, sondern auf hoher See, ist

sie nicht schon deshalb unberücksichtigt zu lassen. In der

Teilnehmereinschätzung: Schlüsselqualifikation Handwerk, Arbeit für Männer vom

29.

Juni 2005 wurde dem Versicherten einiges an handwerklichem Vorwissen

attestiert. Seine Arbeiten seien im Bereich Metall und Holz gut bis sehr gut

gewesen und seine Qualitätsansprüche würden sich mit den in der Schweiz

geforderten decken. Auf Grund seiner Tätigkeit und Ausbildung zum Matrosen ist

die Aussage, er habe Erfahrung mit Schweissarbeiten, durchaus nachvollziehbar. Demnach

würde der Beschwerdeführer die Voraussetzungen erfüllen, um am Schweisskurs

teilnehmen zu können und in der Folge die Schweisserprüfung EN 287 zu

absolvieren. Im Hinblick auf eine Verbesserung der Vermittlungsfähigkeit

erscheint es daher keineswegs als unzweckmässig, wenn der Versicherte die

vorliegend anbegehrte kurze Massnahme absolviert und in der Folge über eine

europaweit anerkannte Schweisser-Prüfungsbescheinigung verfügt. Weil der Kurs

nicht auf die Erreichung eines höheren Berufsziels ausgerichtet ist und in

zeitlicher Hinsicht im Rahmen dessen liegt, was nach der Rechtsprechung als

arbeitsmarktliche Massnahme gelten kann, ist die Leistungspflicht der

Arbeitslosenkasse zu bejahen."

In una sentenza 38.2010.57

del 7 febbraio 2011 il TCA ha negato che il corso di formazione per

l'ottenimento della licenza di condurre categoria D migliorasse l'idoneità al

collocamento dell'assicurato e ha rilevato:

"

A questo proposito il TCA ritiene,

contrariamente al parere dell'URC (cfr. consid. 1.5), che l'assicurato non abbia

seguito il corso in questione semplicemente per soddisfare il suo desiderio

bensì per cercare di uscire dal suo stato di disoccupato.

Non a caso egli aveva frequentato a sue spese

(cfr. Doc. I, pag. 6) il corso per ottenere la licenza categoria C

("Autoveicoli – esclusi quelli della categoria D – con un peso totale

ammesso di oltre 3500 kg; con un autoveicolo di questa categoria può essere

trainato un rimorchio con un peso totale non superiore di 750 kg."), prima di seguire quello per ottenere la licenza categoria D ("Autoveicoli

adibiti al trasporto di persone con più di otto posti a sedere, conducente non

compreso; con un autoveicolo di questa categoria può essere trainato un

rimorchio con un peso non superiore di 750 kg;").

Dalla documentazione allegata al ricorso emerge

che "il conducente e la conducente di mezzi di trasporto collettivi

assicurano la guida di autobus, filobus o tram per il trasporto di passeggeri

nelle città e nelle regioni periferiche.

La formazione richiesta è la seguente:

" (…)

Il corso di formazione per l'ottenimento della licenza di condurre,

categoria D, è impartito da un maestro di guida;

requisiti richiesti:

► licenza di

condurre, categoria C, da 1 anno (220 dischi), oppure.

► licenza di

condurre, categoria B, + 46 ore di corsi di teoria e

54.

ore di corsi

di pratica, oppure

► licenza di

guida, categoria C, senza guida (dischi) + 8 ore di

corsi di teoria e

24.

ore di corsi di pratica.

Materie principali: tariffario e regolamenti aziendali, comportamento e

guida del mezzo di trasporto, inserimento (accompagnato) su turni a partire

dalle linee urbane, istruzione titoli di trasporto a fasi regolari.

Alcune aziende,

inoltre, prevedono test, esami e verifiche interne. (…)"

(Doc. A5)

I requisiti per l'assunzione sono invece così enumerati:

" (…)

In genere le compagnie

richiedono:

► età minima 21

anni

► licenza di condurre, categoria B (auto) da

almeno 2 anni, oppure licenza di condurre, categoria C da almeno 1 anno, oppure

licenza di condurre, categoria D (autobus)

► non aver subito il ritiro della licenza nei

2.

anni che precedono l'assunzione

► conoscenze

linguistiche (tedesco e francese)

► certificato

medico

► estratto del

casellario giudiziale

L'assunzione avviene tramite un bando di concorso emanato dalle aziende

pubbliche di trasporto con inserzioni sulla stampa locale, possono essere

previsti test di selezione. (…)" (Doc. A5)

Come visto (cfr. consid. 2.6), la giurisprudenza federale esige,

per ammettere che un corso migliori l'idoneità al collocamento che non ci si

trovi in presenza di un vantaggio tecnico, bensì che le possibilità di ottenere

un impiego siano effettivamente migliorate in modo importante. Non basta invece

un potenziale miglioramento senza alcun vantaggio immediato.

Se è dunque vero, come sostiene la rappresentante dell'assicurato,

che la giurisprudenza non richiede che l'assicurato si sia già procurato un

posto di lavoro prima di iniziare il corso, il Tribunale federale pretende

comunque che le possibilità di reperire una nuova occupazione grazie al corso

migliorino immediatamente in maniera importante.

Alla sua domanda del 28 dicembre 2009 X ha allegato una

dichiarazione della ditta Y del seguente tenore:

" Con la

presente dichiariamo che siamo interessati a collaborare, su chiamata, con il

signor X – ____, nel caso avesse la patente di guida "D" (conducente

di torpedoni) o nel caso si dovesse liberare un'occupazione al 100%."

(Doc. 12)

Questa dichiarazione, come quella citata nella

sentenza 8C_48/2008 del 16 maggio 2008, non è sufficiente per permettere di

concludere che il corso avrebbe migliorato l'idoneità al collocamento del

ricorrente.

Su richiesta del TCA l'URC di ____ ha fatto

pervenire i dati relativi al periodo dicembre 2009 – gennaio 2010 dai quali

risultano in particolare 22 conducenti di autobus in cerca di impiego di cui la

maggior parte con più di 3 anni di esperienza (cfr. Doc. X1).

Questo Tribunale nota inoltre che l'assicurato

nel corso del 2010 non ha mai esercitato l'attività di autista di torpedoni

anche a causa di un'inabilità lavorativa iniziatasi il 24 gennaio 2010 e

protrattasi fino al 24 ottobre 2010 e più al 50%, ciò che non gli ha impedito

di ottenere la licenza di circolazione categoria D il 23 febbraio 2010 (cfr.

doc. B) e di essere contattato a fine maggio dalla ditta Y di ____ per una

sostituzione di qualche giorno (cfr. Doc. XI).

X, non ha peraltro mai neppure esercitato la

professione di autista di mezzi pesanti, dopo avere conseguito la licenza C il

2.

novembre 2009. Tutte le ricerche di lavoro da lui compiute non hanno infatti

avuto esito favorevole (cfr. Doc. A1).

Alla luce di questi elementi, considerato il

numero di disoccupati nel settore specifico e la mancanza di esperienza

dell'assicurato quale autista di mezzi pesanti e di torpedoni, questo

Tribunale, ritiene che il corso in questione non abbia migliorato concretamente

e in misura importante l'idoneità al collocamento dell'assicurato.

La decisione su opposizione impugnata deve dunque

essere confermata."

2.11

Nella presente fattispecie il

datore di lavoro ha vincolato l'assunzione del ricorrente quale segretario sindacale

all'ottenimento della licenza di condurre tipo "B".

L'assicurato ha illustrato

le ragioni di questa condizione motivandoli con il fatto che il sindacalista di

terreno nell'ambito dell'edilizia prevede la presenza costante sui cantieri (quantificabile

in 10 – 15 al giorno) dispersi in territorio piuttosto esteso, poco munito da

servizi pubblici capaci di consentire degli spostamenti rapidi. Tale attività

comporterebbe inoltre la necessità di portare con sé del materiale assai

voluminoso (cfr. consid. 1.3).

A tale riguardo il TCA si

limita a rilevare che l'assicurato, per una sua scelta personale, ha deciso

per molti anni di utilizzare un motoveicolo leggero, per il quale dispone della

licenza di condurre della categoria A1 dal 2004.

Utilizzando la moto egli è

riuscito in passato a spostarsi convenientemente e a svolgere regolarmente la

sua attività lavorativa.

Non vi è motivo per non

ritenere che ciò non sia possibile anche per lavoro quale sindacalista. Anzi,

vista l'intensità del traffico odierno, l'utilizzo della moto può rendere più

agevoli gli spostamenti per entrare e uscire dalla città.

Per questo motivo il TCA

ritiene che la licenza di condurre di tipo B non migliora in modo considerevole

l'idoneità al collocamento dell'assicurato.

Per i motivi qui sopra

esposti la decisione su opposizione del 12 gennaio 2011 deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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