38.2011.2
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7 marzo 2011Italiano25 min
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Numero d'incarto:
38.2011.2
Data decisione, Autorità:
07.03.2011, TCA
Ricorso:
TF,8C_236/2011, 13.05.2011
Titolo:
Negato ind.per insolvenza non avendo fatto valere in tempo utile il proprio credito salar.Trascorso 1 anno tra ultimo versam. e invio del PE(1.2.10).IL per un certo periodo irril.,poiché poteva comunque inviare lettere al DL.Non di utilità il comport.del rappr.Inoltrato ist.in Pretura solo il 6.4.10
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
INDENNITÀ PER INSOLVENZA
RAPPRESENTANZA
art. 51 LADI
art. 55 cpv. 1 LADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2011.2
DC/sc
Lugano
7 marzo 2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 2 gennaio 2011 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 28
dicembre 2010 emanata da
Cassa CO 1,
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 28 dicembre 2010 la Cassa CO 1 (in seguito: la Cassa) ha confermato il precedente provvedimento del 7 dicembre 2010 con il quale aveva
negato a RI 1 il diritto a beneficiare di indennità per insolvenza per non aver
rispettato l’obbligo generale di diminuire il danno, non avendo fatto valere in
tempo utile il proprio credito salariale (cfr. doc. A1, A2).
1.2. Contro la
decisione su opposizione del 28 dicembre 2010 l’assicurato ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA, postulando l’erogazione delle indennità per
insolvenza richieste.
A
motivazione della propria pretesa ricorsuale l’insorgente ha, in particolare,
addotto di non essersi trovato in una bella situazione dopo la chiusura del __________
di __________ nel gennaio del 2009, di avere subito delle violenze, di essere
rimasto inabile al lavoro per infortunio da giugno a settembre 2009 e di avere
cercato di recuperare i crediti salariali tramite il proprio sindacato (cfr.
doc. I).
1.3. La Cassa, in risposta, ha chiesto la reiezione dell’impugnativa, rilevando:
"
(…)
Dalla documentazione agli atti sono rilevabili i
seguenti punti:
a) il signor RI 1 ha sottoscritto un contratto di lavoro con
la __________ in data 17.11.2008 con decorrenza dal 01.12.2008 in qualità di
gerente per un salario fisso lordo di fr. 4'683.00 mensili;
b) il salario è stato regolarmente versato dal 01.12.2008 al
31.01.2009: dal 01.02.2009 al 23.06.2009, giorno in cui l'esercizio pubblico
"__________" di __________ è stato chiuso per ordine dell'ufficio
permessi di __________, la __________ non ha più versato quanto dovuto per
contratto al ricorrente;
c) la __________, per il periodo 17.06.2009-03.09.2009, ha
erogato delle indennità perdita di guadagno per infortunio;
d) in data 28.05.2009 il ricorrente sollecitava per la prima
volta il datore di lavoro a volergli versare i salari arretrati da febbraio 2009 a maggio 2009;
e) seguivano poi richiami il 06.07.2009, il 10.08.2009 (in
quest'occasione con minaccia di procedere per vie legali se entro 5 giorni non
fosse stato versato il dovuto) e le dimissioni immediate in data 08.09.2009 per
mora del datore di lavoro;
f) dopo aver coinvolto l'__________ per difendere i suoi
diritti, il sindacato fece seguire ulteriori 3 lettere datate 22.10.2009,
30.10.2009 e 10.12.2009, in quest'ultima minacciando ancora il ricorso alle vie
legali;
g) solo in data 01.02.2010 il signor RI 1 fece spiccare un
precetto esecutivo per l'ammontare di fr. 15'000.00 nei confronti della socia
gerente __________ della __________.
Da quanto precede la Cassa ritiene ingiustificato
l'invio del precetto esecutivo solo il 1° febbraio 2010 per crediti salariali
risalenti al mese di febbraio 2009. Già con lettera del mese di agosto erano
state minacciate le vie legali, poi non intraprese sebbene continuasse la mora
del datore di lavoro, al punto che l'8 settembre 2009 furono inviate le
dimissioni.
Di difficile comprensione è pure stato il
comportamento dell'__________ che ha malgrado i precedenti richiami senza
esito, ulteriormente tergiversato con altri richiami.
Tutto ben considerato, la Cassa ritiene che con
il proprio comportamento il signor RI 1 non ha ottemperato i requisiti posti
dall'art. 55 cpv. 1 LADI." (Doc. III)
1.4. In uno scritto
del 7 febbraio 2011 l’assicurato ha contestato l’operato del __________ per non
avere agito tempestivamente a tutela dei suoi diritti (cfr. doc. V).
Il 14
febbraio 2011 l’amministrazione ha confermato la propria posizione (cfr. doc.
VII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre
2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è la questione di sapere se correttamente oppure no la Cassa CO 1 CO 1 ha negato a RI 1 il diritto a percepire indennità per insolvenza.
2.3. Secondo
l'art. 51 cpv. 1 LADI:
"
Fatti
I lavoratori soggetti all'obbligo di
contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad
una procedura d'esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno
diritto all'indennità per insolvenza, se:
a. il
loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento vantano
crediti salariali oppure
b, il
fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto
indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le
spese o
c. hanno
presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per
crediti salariali."
L'art. 51
cpv. 1 lett. b è stato introdotto nella legge in occasione della prima
revisione della LADI del 5 ottobre 1990, in vigore dal 1° gennaio 1992.
2.4. L'art. 55 cpv. 1 LADI
stabilisce che:
" Il
lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni
provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di
lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura.
Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa
del suo diritto."
(Foglio 14)
In una
sentenza pubblicata in DLA 2002 pag. 190 seg. il TFA (dal 1° gennaio 2007:
Tribunale federale) ha sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a carico
del lavoratore, menzionato all'art. 55 cpv. 1 LADI, esiste già prima dello
scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa - o
non versa interamente - il salario e il lavoratore deve aspettarsi di subire
una perdita. L'obbligo di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso prima o
dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in volta dal
singolo caso. Non si esige necessariamente che l'assicurato avvii senza indugio
un'esecuzione contro il suo datore di lavoro o che presenti un'azione contro
quest'ultimo. Occorre invece che il lavoratore mostri in modo non equivoco e
riconoscibile per il datore di lavoro il carattere serio del suo credito
salariale.
Contravviene al proprio
obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per insolvenza, l'assicurato che
rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo
periodo l'incasso del proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una
vera e propria garanzia che il datore di lavoro sia in grado di adempiere, in
futuro, i suoi obblighi finanziari.
In una
sentenza C 121/03 del 2 settembre 2003 l'Alta Corte ha stabilito che aveva gravemente violato l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che aveva
rivendicato il versamento del salario soltanto oralmente durante il rapporto di
lavoro e che era stato gravemente negligente nel periodo successivo non avendo
intensificato le modalità con le quali fare valere le sue pretese. Al riguardo
il TFA si è così espresso:
"
2.2 Der Beschwerdeführer hat die Lohnforderung
für die Zeit ab 1. Juni 2002 seinen Angaben zufolge wiederholt mündlich geltend
gemacht. Dass er sich zunächst mit der ebenfalls mündlichen Zusicherung des
Arbeitgebers begnügt hat, die Lohnzahlungen würden sobald als möglich erfolgen,
mag insbesondere im Hinblick darauf, dass sich die Parteien per 1. Juni 2002
auf eine neue Lohnregelung geeinigt hatten (Monats- statt Stundenlohn), als
verständlich erscheinen. Zu einem Verzicht auf konkrete Massnahmen zur
Realisierung der Lohnansprüche bestand aber spätestens nach der offenbar in
gegenseitigem Einvernehmen erfolgten Auflösung des Arbeitsverhältnisses per 9.
September 2002 kein Anlass mehr. Der Versicherte hat auch nach diesem Zeitpunkt
keine rechtlichen Schritte (schriftliche Mahnung, Betreibung) zur Einforderung
der ausstehenden Löhne unternommen, obschon er ab Juni 2002 keinen Lohn mehr
erhalten hatte und ihm auf Grund der Angaben des Arbeitgebers bekannt war, dass
der Betrieb sich in finanziellen Schwierigkeiten befand. Erst nachdem am 11.
November 2002 über die Firma der Konkurs eröffnet worden war, beauftragte er
die Orion Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft (nachfolgend: Orion) mit der
Wahrung seiner Interessen. Nach Vornahme näherer Abklärungen hat diese am 16.
Januar 2003 beim Konkursamt eine Forderung in der Höhe von Fr. 15'790.-
eingereicht. Indem der Beschwerdeführer auch nach der am 9. September 2002
erfolgten Auflösung des Arbeitsverhältnisses während längerer Zeit keine
konkreten Massnahmen zur Durchsetzung der Lohnansprüche in die Wege geleitet
und damit bis nach der Konkurseröffnung zugewartet hat, ist er der
arbeitslosenversicherungsrechtlichen Schadenminderungspflicht nicht
nachgekommen."
In
una sentenza C 231/06 del 5 dicembre 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 49 seg.,
l'Alta Corte ha stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona
assicurata, contemplato all'art. 55 cpv. 1 LADI, vale anche se il rapporto di
lavoro viene sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di
versare le prestazioni a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo
di diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave:
occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se l'assicurato
ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti necessari alla
tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni caso non è
opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza del termine
di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il suo
precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o intentando
un'azione legale contro di lui.
A proposito dell'obbligo
di ridurre il danno prima della cessazione del rapporto di lavoro l'Alta Corte
ha confermato la propria giurisprudenza, rilevando:
"
2.2 Vom Arbeitnehmer wird in der Regel nicht
verlangt, dass er bereits während des bestehenden Arbeitsverhältnisses gegen
den Arbeitgeber Betreibung einleitet oder eine Klage einreicht. Er hat jedoch
seine Lohnforderung gegenüber dem Arbeitgeber in eindeutiger und
unmissverständlicher Weise geltend zu machen (ARV 2002 Nr. 30 S. 190). Zu
weitergehenden Schritten ist die versicherte Person dann gehalten, wenn es sich
um erhebliche Lohnausstände handelt und sie konkret mit einem Lohnverlust
rechnen muss. Denn es geht auch für die Zeit vor Auflösung des
Arbeitsverhältnisses nicht an, dass die versicherte Person ohne hinreichenden
Grund während längerer Zeit keine rechtlichen Schritte zur Realisierung
erheblicher Lohnausstände unternimmt, obschon sie konkret mit dem Verlust der
geschuldeten Gehälter rechnen muss (Urteile G. vom 19. Oktober 2006 C 163/06; F. vom 6. Februar 2006, C 270/05; B. vom 20. Juli 2005, C 264/04; G. vom 14. Oktober 2004, C 114/04 und G. vom 4. Juli 2002, C 33/02)." (cfr. DLA 2007 pag. 51)
In
un'altra sentenza C 254/05 del 2 marzo 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 52
seg., la nostra Massima Istanza ha sottolineato che:
" Non
si può esigere che l'assicurato, per adempiere l'obbligo di diminuire il danno,
receda immediatamente dal rapporto di lavoro, conformemente all'articolo 337a
CO, in quanto non gli sia prestata entro congruo termine una garanzia per le
pretese derivanti da tale rapporto. Tuttavia egli agisce a proprio rischio se,
invece di cercare una nuova occupazione, resta al servizio del precedente
datore di lavoro, senza percepire il rispettivo salario, oltre il limite di
quattro mesi previsto dall'articolo 52 capoverso 1 LADI.
L'assicurato deve fare valere in modo chiaro e inequivocabile i
suoi crediti salariali nei confronti del datore di lavoro già durante l'attuale
rapporto di lavoro. Egli è tenuto a intraprendere ulteriori passi se si sono
verificati notevoli ritardi nel versamento del salario e se deve effettivamente
attendersi di subire una perdita di salario. Nella fattispecie occorre
presumere che l'assicurato, il quale aveva pochi contatti personali con il
datore di lavoro, non fosse a conoscenza della precarietà della sua situazione
finanziaria."
Nel caso concreto l'Alta
Corte ha negato l'esistenza di una grave negligenza, rilevando:
"
4.4 Eine Leistungsverweigerung ist demnach
vorliegend nur gerechtfertigt, wenn es der Beschwerdeführerin als grobes
Verschulden angelastet werden muss, dass sie die im März 2004 eingeleiteten
Schritte zur Durchsetzung ihrer Lohnansprüche (schriftliche Mahnung mit
Betreibungsandrohung, Betreibung, Fortsetzung der Betreibung mit
Konkursandrohung, Eingabe der Lohnforderung im Konkurs) nicht zu einem früheren
Zeitpunkt unternommen hatte. Nicht vorgeworfen werden kann der
Beschwerdeführerin, sie habe mit der Geltendmachung ihrer Ansprüche zugewartet,
bis der Arbeitgeber in Konkurs gefallen ist. Unbestritten ist, dass sie ihren
Arbeitgeber wiederholt mündlich gemahnt hat. Entscheidend ist nun aber, ob mit
überwiegender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen war, dass die
Beschwerdeführerin von der prekären finanziellen Situation des Arbeitgebers
Kenntnis hatte. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sie mit ihrem Arbeitgeber
wenig persönlichen Kontakt hatte, obwohl sie - in seinem Auftrag - für seine
Mutter tätig war. Sie war nicht in einen eigentlichen Betrieb integriert und
hatte somit auch keine Mitarbeiter in vergleichbarer Situation. Damit dürfte es
ihr kaum möglich gewesen sein, einen Eindruck über die wirtschaftlichen
Verhältnisse des Arbeitgebers zu gewinnen, welcher es ihr gestattet hätte
abzuschätzen, wie es um ihre Lohnforderungen stand. Für ihren Standpunkt
spricht auch, dass sie nicht mit der Dreistigkeit eines Arbeitgebers rechnen
musste, welcher noch im Juli 2003 eine Haushälterin/Pflegerin mit vollem
Arbeitspensum in einen Privathaushalt einstellte, ohne für diesen erheblichen
Aufwand über die notwendigen finanziellen Mittel zu verfügen.
Gemäss Art. 52 Abs. 1 AVIG deckt die
Insolvenzentschädigung die Lohnforderung für die letzten vier Monate des
Arbeitsverhältnisses vor der Konkurseröffnung. Es hätte von der
Beschwerdeführerin erwartet werden können, spätestens nach Ausbleiben des
Januarlohnes energischer tätig zu werden. Dass sie damit bis im März zuwartete,
kann ihr jedoch - in Anbetracht des persönlichen Arbeitsverhältnisses im
Privathaushalt - nicht als grobes Verschulden und damit als Verletzung ihrer
Schadenminderungspflicht angelastet werden. Insbesondere hat sie mit dem
Zuwarten nicht zur Vergrösserung des Schadens der Arbeitslosenkasse
beigetragen. Die Sache ist demnach an die Arbeitslosenkasse zurückzuweisen,
damit diese die weiteren Voraussetzungen prüfe und - gegebenenfalls - über den
Anspruch in masslicher Hinsicht neu verfüge."
(cfr. DLA 2007 pag. 55)
In una sentenza
8C_682/2009 del 23 ottobre 2009, pubblicata in DLA 2010 pag. 46 seg., il
Tribunale federale ha stabilito che un rifiuto di versare prestazioni motivato
da una violazione dell'obbligo di ridurre il danno secondo l'articolo 55
capoverso 1 LADI presuppone che si possa rimproverare all'assicurato una colpa
intenzionale o una grave negligenza. L'assicurato che fa valere soltanto
oralmente dei crediti salariali accumulati durante un periodo di sei mesi commette
una grave negligenza e viola in tal modo il suo obbligo di ridurre il danno. Il
fatto che abbia un legame di parentela con il suo datore di lavoro non cambia
la situazione.
In quell'occasione l'Alta
Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"
4.2 Nach konstanter Rechtsprechung - auf welche
auch im angefochtenen Entscheid verwiesen wird - genügt es für die Erfüllung
der Schadenminderungspflicht in der Regel nicht, wenn Lohnausstände lediglich
mündlich gemahnt werden. Dies gilt beispielsweise, wenn es um eine
langandauernde, das heisst über zwei bis drei Monate hinaus andauernde
Nichterfüllung der vertraglichen Verpflichtung des Arbeitgebers geht; wenn
überhaupt keine, also auch keine Akonto- oder Teilzahlung erfolgt; wenn aus der
Sicht des Versicherten nicht mit guten Gründen damit gerechnet werden kann,
dass sich bald eine Besserung der Situation ergibt und wenn nicht andere, im
Einzelfall verständliche Gründe vorliegen, die ein Zuwarten mit zielgerichteten
Schritten aus objektiver Sicht verständlich erscheinen lassen. Der Umstand
allein, dass zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer verwandtschaftliche
Beziehungen bestehen, gilt entgegen den Ausführungen des kantonalen Gerichts
jedenfalls nicht als hinreichende Begründung für ein völliges Untätigbleiben
während eines halben Jahres. Dass der Beschwerdeführer im Hinblick auf das
bestehende Familienverhältnis von weiteren Massnahmen zur Realisierung der
Lohnansprüche abgesehen hat, mag zwar aus persönlicher Sicht als verständlich
erscheinen, hat unter arbeitslosenversicherungsrechtlichen Aspekten aber schon
aus Gründen der Gleichbehandlung der Versicherten unberücksichtigt zu bleiben
(vgl. Urteil C 240/05 vom 14. Februar 2006 E. 2.3).
Es liegen überhaupt keine Sachverhaltselemente
vor, die darauf hindeuten würden, dass der Versicherte etwas unternommen hätte,
um zu seinem Lohn zu kommen. Das im vorinstanzlichen Verfahren erhobene
Argument, die Löhne seien "von jeher" verspätet ausbezahlt worden,
weshalb nicht mit einem Ausbleiben habe gerechnet werden müssen, ist nicht
belegt. Zudem könnte dieses Argument lediglich bei verspäteter Zahlung von
einigen Wochen, höchstens ein bis zwei Monate behelflich sein. Bei einem
während sechs Monaten dauernden Ausstand ist ein - tatenloses - Zuwarten nicht
mehr als objektiv verständlich zu werten. Ausser der
persönlich-verwandtschaftlichen Nähe zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer hat
denn auch das kantonale Gericht keine weiteren Umstände genannt, welche das
Verhalten des Beschwerdegegners einsichtig und nachvollziehbar erscheinen
liessen, weshalb sein Entscheid in Gutheissung der Beschwerde aufgehoben und
der Anspruch des Versicherten auf Insolvenzentschädigung wegen Verletzung
seiner Schadenminderungspflicht vor der Konkurseröffnung verneint wird." (cfr. DLA 2010 pag. 48-49)
2.5. La Segreteria di Stato per l'economia (in seguito: SECO), quale autorità di
sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del
diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00
dell’8 aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA
C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61), sulla
Prassi ML/AD 2004/1 ha pubblicato una direttiva del seguente tenore:
"
Direttiva
Campo: IDI
Rubrica: Obbligo di diminuire il danno
Articolo: 55 cpv. 1 LADI
_______________________________________________________
Obbligo di diminuire il
danno prima e dopo lo scioglimento
del rapporto di lavoro
1. Secondo
l'articolo 55 capoverso 1 LADI il lavoratore, nella procedura di fallimento o
di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei
suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi
di averlo surrogato nella procedura. Successivamente egli deve assistere la
cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto.
Considerandi
2.
Secondo la
giurisprudenza federale, l'insolvenza del datore di lavoro al momento dello
scioglimento del rapporto di lavoro non costituisce più un presupposto del
diritto all'IDI.
In
merito alla questione di sapere a quanto tempo possono risalire lo scioglimento
del rapporto di lavoro e i crediti salariali nei confronti del datore di lavoro
insolvente per giustificare ancora un diritto all'IDI se viene avviata una
procedura di esecuzione forzata, il TFA ha precisato che occorre rinunciare a
fissare un termine. Una chiara limitazione nel tempo del diritto all'IDI
potrebbe rivelarsi ingiusta se la dichiarazione di fallimento o la domanda di
pignoramento dovesse essere ritardata a lunga scadenza per motivi indipendenti
dalla volontà delle persone assicurate. La prescrizione dei crediti che
risultano da rapporti di lavoro previsti dall'articolo 128 cifra 3 CO
costituisce pertanto l'unico limite temporale del diritto all'indennità per
insolvenza.
3.
Per contro,
il versamento dell'IDI resta subordinato alla condizione che la dichiarazione
di fallimento o la presentazione della domanda di pignoramento sia stata
comunque ritardata per motivi sui quali la persona assicurata non poteva avere
alcun influsso. Questa condizione deriva dall'obbligo generale di diminuire il
danno che si concretizza nell'articolo 55 capoverso 1 LADI.
4.
Adempiere il
proprio obbligo di diminuire il danno significa che la persona assicurata deve
dare, entro un lasso di tempo adeguato, segnali inequivocabili che permettano
alla cassa di riconoscere oggettivamente la sua ferma intenzione di rivendicare
i salari non ancora pagati (sollecito scritto, ottenimento di un precetto
esecutivo, ecc.).
5.
Di
conseguenza il diritto all'IDI decade se il lavoratore non fa valere in tempo
utile i propri crediti salariali, sia prima che dopo lo scioglimento del
rapporto di lavoro, o rinuncia a qualsiasi procedimento allo scopo di
realizzare i crediti salariali che non è più sicuro di incassare.
6.
In linea di
massima l'assicurato è soggetto all'obbligo di diminuire il danno già prima
dello scioglimento del rapporto di lavoro, se il datore di lavoro non gli versa
più il salario o glielo corrisponde soltanto in parte, per cui deve attendersi
di subire una perdita di salario. Tuttavia le esigenze che deve soddisfare
l'obbligo di diminuire il danno da parte della persona assicurata sono meno
elevate prima dello scioglimento del rapporto di lavoro che dopo la risoluzione
dello stesso.
Occorre che la cassa valuti nei
singoli casi, tenendo conto di tutte le circostanze, in quale misura è
possibile attendersi che l'assicurato intraprenda i passi necessari per
realizzare le sue pretese salariali già prima dello scioglimento del rapporto
di lavoro e in particolare entro quale termine egli debba far valere i suoi
crediti salariali per adempiere l'obbligo di diminuire il danno.
Dopo
lo scioglimento del rapporto di lavoro, la cassa deve valutare in modo più
severo se l'assicurato adempie l'obbligo di diminuire il danno – soprattutto in
riferimento al criterio della rapidità di azione. Una valutazione più severa è
tanto più giustificata, in quanto la persona assicurata, non disponendo più di
un contratto di lavoro, non ha più alcun motivo di non rivendicare il salario
non pagato e, a questo momento, è definitivamente sicura che non esiste più la
certezza di incassare i crediti salariali.
Dalla
giurisprudenza sviluppata finora risulta che il fatto di attendere
tre mesi dopo la fine del rapporto di lavoro costituisce già una violazione
dell'obbligo di diminuire il danno." (Foglio 17)
2.6
Nell’evenienza
concreta dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurato ha lavorato per
la __________ come gerente del __________ a partire dal 1° dicembre 2008
(cfr.doc.8).
Egli ha
ricevuto il salario convenuto di fr. 4'683.-- mensili soltanto durante i primi
due mesi di attività (cfr. doc. 7).
Il 28
maggio 2009 l’assicurato ha rivendicato per iscritto il versamento dei salari
arretrati (cfr. doc. 38).
Il 23
giugno 2009 l’esercizio pubblico è stato chiuso per ordine dell’Ufficio
permessi di __________ (cfr. doc. 29).
Il 6
luglio 2009 RI 1 ha nuovamente chiesto il pagamento dei salari arretrati (cfr.
doc. 37). La domanda è stata ribadita in uno scritto del 10 agosto 2009 nel
quale l’assicurato ha comunicato al datore di lavoro che avrebbe adito le vie
legali se non avesse ricevuto nulla entro il termine di cinque giorni (cfr. doc.
36).
L’8
settembre 2009 l’assicurato ha disdetto con effetto immmediato il contratto per
mora del datore di lavoro (cfr. doc. 35).
Il 30
ottobre 2009, in rappresentanza dell’assicurato, il __________, richiamata una
precedente richiesta del 22 ottobre, ha proposto al datore di lavoro di
liquidare bonalmente la vertenza mediante il versamento di un importo di fr.
15'000.-- (cfr. doc. 34).
Questa
richiesta è stata riconfermata il 10 dicembre 2009, con minaccia di ricorso
alle vie legali (cfr. doc. 33).
Il 1°
febbraio 2010 RI 1 ha fatto spiccare un precetto esecutivo contro il datore di
lavoro (cfr. doc. 32).
L’8
aprile 2010, tramite il proprio rappresentante, l’assicurato ha inoltrato in
Pretura un’istanza per mercedi e salari chiedendo la condanna dell’ex datore di
lavoro a pagare fr. 15'000.-- (cfr. doc. 31). L’istanza è stata accolta dal
Pretore del Distretto di __________ con sentenza del 5 luglio 2010 (cfr. doc. 28).
Il
rappresentante dell’assicurato ha inoltrato un’istanza di fallimento il 3
settembre 2010, che ha poi ritirato il 4 novembre, per cui la procedura è stata
stralciata dai ruoli (cfr. doc. 21 e doc. 25).
Il 19
novembre 2010 l'assicurato ha inoltrato la domanda d'indennità per insolvenza
(cfr. doc. 7).
L’amministrazione,
con decisione del 7 dicembre 2010, confermata con decisione su opposizione del
28.
dicembre 2010, ha negato a RI 1 il diritto all’indennità per insolvenza, in
quanto questi avrebbe violato l'obbligo di ridurre il danno ai sensi dell'art.
55.
cpv. 1 LADI (cfr. consid. 1.1.; 2.4. e 2.5.).
2.7
Il TCA,
chiamato a pronunciarsi in merito alla fattispecie, non può che approvare
l’operato dall’amministrazione.
Infatti
l’assicurato, dopo avere ricevuto il salario durante soltanto i primi due mesi
di attività (e cioè fino al 31 gennaio 2009) ed avere assegnato al datore di
lavoro, il 10 agosto 2009, un termine di 5 giorni per versargli quanto dovuto,
ha fatto spiccare un precetto esecutivo soltanto il 1° febbraio 2010. È quindi
trascorso un anno tra l’ultimo versamento del salario e l’invio del precetto
esecutivo.
L'assicurato
attendendo così tanto tempo prima di agire in modo incisivo contro il datore di
lavoro ha commesso una grave negligenza giusta l’art. 55 cpv. 1 LADI (cfr. STCA
38.2010.25
del 14 dicembre 2010; STCA 38.2009.37-38 dell’11 gennaio 2010; STCA
38.2009.83
del 18 gennaio 2010; STCA 38.2007.46 del 21 novembre 2007).
La giurisprudenza esige,
infatti, che il dipendente, rispettivamente il proprio rappresentante, metta in
atto tutte le misure possibili per rivendicare il salario (cfr. in particolare
STFA C 297/02 del 2 aprile 2003; STFA C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STFA C
271/05 del 30 marzo 2006; "Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl,
Betreibung, Lohnklage") il più presto possibile (cfr. STFA C 323/02 del 17
aprile 2003; STFA C 25/05 del 13 dicembre 2005).
A nulla
di diverso può portare la circostanza che l’assicurato è stato inabile al
lavoro dal 17 giugno al 3 settembre 2009, visto che, in quel periodo, egli ha
comunque potuto inviare delle lettere al suo datore di lavoro, in particolare
quella del 10 agosto 2009.
Neppure
di utilità per il ricorrente, nella presente vertenza, è il comportamento del __________,
il quale anziché adire immediatamente le vie legali (eventualmente subito dopo
un primo infruttuoso contatto con l’ex datore di lavoro di RI 1), ha atteso
fino al 6 aprile 2010 per inoltrare l’istanza in Pretura.
Infatti,
per costante giurisprudenza, gli assicurati devono sopportare le conseguenze
delle azioni od omissioni delle persone alle quali hanno affidato il compito di
fare valere i propri diritti (cfr. STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010
consid. 2.2.; STF 8C_984/2008 dell'11 maggio 2009; DLA 2002 pag. 259; SVR 2001
KV Nr. 3; DTF 111 1b 222; STCA 38.2008.1 dell'8 maggio 2008 confermata dal TF
con sentenza 8C_466/2008 del 1° aprile 2009; STCA 39.2002.67 del 20 febbraio
2003; STCA 35.2006.39 del 7 settembre 2006).
Di
conseguenza, secondo questo Tribunale, a ragione la Cassa ha negato al
ricorrente il diritto all'indennità per insolvenza.
2.8
Nel suo
scritto del 7 febbraio 2011 l’assicurato ha chiesto di interpellare il __________
sui motivi per cui ha ritardato ad agire. Il TCA rinuncia ad assumere la prova
richiesta, in quanto alla luce della giurisprudenza citata al considerando
precedente, tale accertamento non muterebbe l’esito della vertenza.
Al
riguardo, giova osservare che, per costante giurisprudenza, quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato
(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove
(cfr. STF U 349/06 dell’11 luglio 2007 consid. 6; STFA dell'11 dicembre 2003
nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA
del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; STFA
dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella
causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA
del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella
causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p.
202.
consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio
1992.
in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre
1991.
nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274;
U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p.
212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2a ed., Zurigo 1998, p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del
diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94
consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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