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Decisione

38.2011.23

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

19 settembre 2011Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

i corsi inerenti al Master in Diritto comparato delle religioni presso

l’Istituto internazionale di Diritto canonico e Diritto comparato delle

religioni di __________ a tempo parziale.

Dall’altra,

il ricorrente, annunciandosi in disoccupazione, ha indicato una disponibilità

del 30% (cfr. doc. A1; 8).

RI 1 ha

contestato quanto deciso dalla Sezione del lavoro, rilevando, in buona

sostanza, di essere stato disponibile per il mercato del lavoro nel lasso di

tempo in questione in misura superiore al 30%, visto che l’impegno per la

formazione corrispondeva mediamente al 35% del suo tempo.

In

proposito egli ha, in particolare, indicato che in effetti nella lettera di

candidatura spontanea del 4 ottobre 2010 inviata alla __________ SA ha

richiesto di essere impiegato in un’attività accessoria per un minimo di 8-12

ore pianificabili in qualsiasi giorno e orario della settimana (cfr. doc. I; V).

2.5. Questa

Corte, chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, rileva dapprima che RI

1, nel giugno 2009, al termine dei cinque anni (dieci semestri) previsti dal

relativo programma di studi (cfr. www.__________), ha conseguito il Master /

Baccelierato in Teologia con la menzione magna cum laude (cfr. doc. 16; STCA

42.2011.4 del 25 agosto 2011 consid. 2.5.).

Nel

settembre 2009 il ricorrente ha, poi, iniziato un Master in Diritto comparato

delle religioni della durata di due anni (cfr. doc. 16; STCA 42.2011.4 del 25

agosto 2011 consid. 2.5.).

Al

riguardo giova evidenziare che in occasione del dibattimento del 30 maggio 2011

dinanzi al Presidente del TCA relativo alla vertenza 42.2011.4, sempre

riguardante l’assicurato, è emerso quanto segue:

"

(…)

Il presidente del TCA sottolinea al ricorrente la

circostanza che dopo aver ottenuto il primo titolo di studio non si è

annunciato in disoccupazione per cercare lavoro. Egli rileva che non ha mai

considerato questo titolo un titolo finale ma soltanto un passaggio intermedio

visto che il suo obiettivo è quello di ottenere la specializzazione in diritto

canonico.

(…)” (Doc. XII inc. 42.2011.4)

Inoltre dal

piano di studi afferenti al Master in Diritto comparato delle religioni e dal

relativo orario dei corsi (cfr. www.teologia__________.ch;

doc. A5-A8; 10) si evince che le lezioni frequentate dall’insorgente durante il

semestre autunnale 2010/2011, e meglio nel periodo posteriore al 25 ottobre

2010, si svolgevano prevalentemente il mercoledì, il giovedì e il venerdì

sull’intera giornata, come del resto indicato dall’amministrazione (cfr. doc.

A1; III).

E’ vero

che l’assicurato ha asserito che “… le lezioni vengono registrate e sono

quindi disponibili elettronicamente in tempi differiti” e di essere stato,

di conseguenza, disponibile per un impiego non limitatamente ai giorni di

lunedì, martedì e sabato (cfr. doc. I).

Decisiva nel

caso di specie è, tuttavia, la circostanza che il ricorrente ha manifestato in

modo preciso la propria volontà di ricercare un’attività salariata con un grado

di occupazione del 30%.

Più

specificatamente l’assicurato nella Domanda di indennità di disoccupazione del

23 novembre 2010 al quesito “In quale misura è disposto(a) e capace a

lavorare?” ha risposto “a tempo parziale, al massimo 12 ore settimanali

risp. c.ca 30% di un’occupazione a tempo pieno” (cfr. doc. 13).

Dal

documento “Profilo della persona in cerca d’impiego” sottoscritto dal ricorrente

il 23 novembre 2010 emerge pure che lo stesso era disponibile per un’occupazione

in misura del 30% il lunedì, il martedì e il sabato (cfr. doc. 12).

Il

verbale afferente al colloquio di consulenza presso l’URC del 23 novembre 2010,

peraltro firmato dall’insorgente senza osservazione alcuna, riporta poi che:

"

L’assicurato si iscrive presso il nostro

servizio con inizio al 25.10.2010 a seguito della verifica del suo diritto alla

riscossione di indennità di disoccupazione su indicazione sia dell’ufficio IAS

che dell’ufficio LAPS di __________. Da ora in avanti rimane a nostra

disposizione nella misura del 30% circa (preferibilmente ma non limitatamente

LU-MA-SA) alla ricerca di un posto di lavoro sia nella professione appresa che

quale impiegato amministrativo, ausiliario venditore o in una professione dove

possiede le sufficienti conoscenze richieste dai datori di lavoro. (…)” (Doc.

11)

Sulla

Scheda dati personali compilata il 12 novembre 2010 l’assicurato ha persino

indicato una disponibilità lavorativa inferiore, e meglio di cercare un lavoro

a tempo parziale del 20-30%, 8-12 ore e che era indifferente se al mattino o al

pomeriggio, ma che era esclusa una sua occupazione quando aveva lezione

all’università (cfr. doc. 14).

E’,

altresì, utile sottolineare che in casu, pur corrispondendo a verità quanto

fatto valere dal ricorrente per sostanziare la sua intenzione di essere

impiegato in misura superiore al 30%, ossia che nella lettera di candidatura

spontanea del 4 ottobre 2010 alla __________ SA ha specificato di necessitare,

come studente universitario, di un’attività accessoria per un minimo di

8-12 ore pianificabili in qualsiasi giorno e orario della settimana (cfr. doc.

B4), prevale il fatto che all’attenzione degli organi LADI egli abbia sempre espresso

senza ambiguità la sua volontà di lavorare in misura del 30% (o 20-30% cfr.

Scheda dati personali del 12 novembre 2010, doc. 14).

Del resto

nella propria lettera alla __________ SA l’assicurato si è comunque limitato a

indicare di ricercare un impiego di minimo 8-12 ore, corrispondenti al 20-30%.

Non è

escluso, dunque, che con tale affermazione l’insorgente abbia voluto

semplicemente rendere attento il potenziale datore di lavoro di desiderare, pur

essendo impegnato con gli studi universitari, un’occupazione, in ogni caso, non

inferiore alle 8-12 ore settimanali.

Il

ricorrente ha, inoltre, contestato l’asserzione formulata dalla Sezione del

lavoro nella risposta di causa secondo cui il medesimo avrebbe indicato all’URC

e alla Cassa la sua disponibilità al collocamento nella misura del 30% in

conoscenza di causa.

Al

riguardo egli sostiene di non aver saputo che l’indicazione della disponibilità

avrebbe determinato il grado indennizzabile dall’assicurazione contro la

disoccupazione fino all’emissione della decisione del 4 gennaio 2011 (cfr. doc.

V; III).

A tale

proposito questa Corte rileva, però, che l’amministrazione, in questo contesto,

come del resto espressamente enunciato dalla stessa (cfr. doc. III), si

Considerandi

riferisce unicamente al fatto che l’assicurato, visto che al momento della sua

iscrizione in disoccupazione doveva essere a conoscenza del proprio piano di

studio relativo al semestre autunnale 2010/2011 aggiornato il 14 ottobre 2010

(cfr. doc. A5-A6), ha annunciato la sua disponibilità per il mercato del lavoro

consapevole del tempo a sua disposizione per un impiego.

In simili

condizioni, ritenuto il tempo da effettivamente dedicare alla frequentazione delle

lezioni e allo studio previsto dal programma di studi del master in Diritto

comparato delle religioni, nonché e soprattutto la disponibilità soggettiva in

termini di tempo dichiarata dall’assicurato (cfr. doc. 11, 12, 13, 14), questo

Tribunale, in applicazione dell’abituale

criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni

sociali (cfr. STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo

2011.

consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3

pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), deve concludere che, in concreto, il ricorrente nel periodo

dal 25 ottobre 2010 al 20 gennaio 2011 era alla ricerca di un impiego salariato

a tempo parziale in misura del 30%.

2.6

Come già

esposto al considerando precedente, l’insorgente ha fatto valere di non aver

saputo che l’indicazione della disponibilità avrebbe determinato il grado

indennizzabile dall’assicurazione contro la disoccupazione fino all’emissione

della decisione del 4 gennaio 2011 (cfr. doc. V; III).

L'art.

27.

della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni

sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza” ha il seguente tenore:

" 1

Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali,

nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone

interessate sui loro diritti e obblighi.

2.

Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla

consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia

gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i

loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono

ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di

emolumenti e stabilirne la tariffa.

3.

Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi

congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li

informa immediatamente."

L'art. 27 LPGA sancisce,

in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo,

generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo

e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che

conviene fare) su un caso preciso e su esplicita richiesta, che può essere

fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA del 14 settembre 2005 nella causa Regionales

Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/ F., C 192/04, consid. 4.1., pubblicata

in DTF 131 V 472; STFA del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid.

6; STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05, consid. 4.2.; E. Imhof

- CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291

seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27

ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg.

(315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et

conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales

art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser,

"ATSG - Kommentar", ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321).

In materia di

assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha

apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di

informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle

disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003

pag. 307).

Il

capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e

permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve

avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e

d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di

opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA C

241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.; DLA 2002 pag.

194).

Per

quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va

segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli

fornisca consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi. Quest'obbligo

concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le

informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima

dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di

carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF

1999.

IV 3953).

Inoltre

tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno

stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza

deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la

persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U.

Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321).

Riguardo,

più specificatamente, all’art. 27 cpv. 2 LPGA, il Tribunale federale delle

assicurazioni in una sentenza C 192/04 del 14 settembre 2005, pubblicata in DTF

131.

V 472, nel caso di un assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, in

quanto il lasso di tempo fra la presentazione della domanda e l’inizio del

soggiorno linguistico che avrebbe effettuato all’estero - di cui aveva peraltro

informato i funzionari dell’ufficio regionale di collocamento durante il primo

colloquio - era troppo breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi

dell’art. 27 cpv. 2 LPGA, gli assicurati devono essere resi attenti che il loro

comportamento può pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie

l’ufficio regionale di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che

la prevista partenza a breve scadenza non permetteva di collocarlo.

Il TFA

ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’ufficio regionale di collocamento e

rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno

avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza

preponderante era disposto a posticiparlo.

In caso

affermativo, l’amministrazione deve rispondere della sua omissione - che

implica la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a

quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

In

proposito cfr. pure STF 8C_320/2010 del 14 dicembre 2010; STFA C 301/05 dell’8

maggio 2006; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005.

Secondo

questo Tribunale in concreto l’art. 27 LPGA non è stato violato, poiché non si

trattava di fornire all’assicurato delucidazioni in merito a diritti o doveri o

avvertimenti circa situazioni pregiudizievoli per lo stesso, dal profilo

dell’assicurazione contro la disoccupazione, che potevano essere oggetto di modifiche.

Il

consulente del personale e la Cassa non erano tenuti a indicare all’assicurato

cosa sarebbe stato meglio dichiarare ai fini del diritto alle prestazioni e

dell’entità delle indennità.

In

particolare il grado di disponibilità dal profilo soggettivo ad assumere

un’attività lavorativa a tempo parziale riguarda, in effetti, un aspetto

personale di un assicurato relativo alla volontà di cercare e accettare un impiego

di un determinato grado di occupazione. Tale grado non può essere mutato a seconda

delle conseguenze prospettate (cfr. STF 8C_455/2008 del 24 ottobre 2008,

pubblicata in DLA 2009 Nr. 3 pag. 79; STCA 38.2007.30 del 26 luglio 2007).

2.7

Alla luce di tutto quanto

esposto, occorre concludere che nel caso di specie rettamente la Sezione del

lavoro ha ritenuto che l’assicurato, dal 25 ottobre 2010 al 20 gennaio 2011, ha subito una perdita di lavoro computabile del 30%.

La decisione su

opposizione del 28 gennaio 2011 va, dunque, confermata.

2.8

Nel ricorso l’insorgente ha

indicato che:

"

(…)

Qualora il ricorso non

fosse gratuito, si produce copia del Certificato per l’ammissione

all’assistenza giudiziaria e si richiede la sospensione delle spese giudiziarie."

(cfr. doc. I)

Al riguardo va osservato

che la procedura davanti al TCA in materia di assicurazione

contro la disoccupazione è di principio gratuita (cfr. art. 61 lett. a LPGA).

Pertanto, in casu, non si

prelevano né tasse, né spese.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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