38.2011.23
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19 settembre 2011Italiano24 min
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Numero d'incarto:
38.2011.23
Data decisione, Autorità:
19.09.2011, TCA
Titolo:
Confermata dec.su opp.con cui Sdl ritenuto ass.idoneo al coll.con disp.del 30%.Decisiva circ.che ass.-che frequenta post-form.dopo master in teol.-espresso volontà di cercare un'att.al 30%. Amm.non violato obbligo di inform.Grado di disp.sogg.non può essere mutato a seconda delle consegu.prospettate
IDONEITÀ AL COLLOCAMENTO
INFORMAZIONE E CONSULENZA
PERDITA DI LAVORO COMPUTABILE
art. 8 LADI
art. 10 agg. 11 LADI
art. 27 LPGA
art. 61 let. a LPGA
Raccomandata
Incarto n.
38.2011.23
rs
Lugano
19 settembre
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 26 febbraio 2011
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 28
gennaio 2011 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 4 gennaio 2011 la Sezione del lavoro ha ritenuto RI 1, per il
periodo dal 25 ottobre 2010 - corrispondente alla data del suo annuncio in disoccupazione
-, idoneo al collocamento con un grado di disponibilità del 30%, in quanto
frequentava le lezioni per ottenere il Master in Diritto comparato delle religioni
organizzato dall’Istituto internazionale di Diritto canonico e Diritto
comparato delle religioni di __________ a tempo parziale (cfr. doc. 8).
1.2. A seguito
dell’opposizione interposta dall’assicurato (cfr. doc. 4), l’amministrazione,
il 28 gennaio 2011, ha emesso una decisione su opposizione con cui ha
confermato che il medesimo dal 25 ottobre 2010 al 20 gennaio 2011 - allorché su
sua richiesta la percentuale relativa alla sua disponibilità al collocamento è
stata modificata al 40% (cfr. 5, 6) - era disponibile per un’attività
lavorativa al 30%.
A
sostegno del proprio provvedimento la Sezione del lavoro ha indicato che:
"
(...)
-
il signor RI 1 sta frequentando il ciclo di
Master in Diritto comparato delle religioni organizzato dall’Istituto
internazionale di Diritto canonico e Diritto comparato delle religioni di __________
(l’anno accademico 2010/2011 è iniziato in settembre 2010 e terminerà lo stesso
mese dell’anno in corso). Per quanto riguarda il semestre autunnale, i corsi avvengono
solitamente il mercoledì, giovedì e venerdì, a volte però anche il lunedì,
martedì e sabato; per quanto attiene al semestre primaverile, le lezioni sono impartite
essenzialmente il mercoledì, giovedì, venerdì e sabato;
-
l’opponente si è annunciato in disoccupazione indicando
una disponibilità lavorativa del 30% (cfr. Scheda dati personali [sottoscritta
dall’assicurato] 12 novembre 2010, Domanda d’indennità di disoccupazione 23
novembre 2010, Profilo della persona in cerca d’impiego [sottoscritto
dall’opponente] 23 novembre 2010, verbale del colloquio di consulenza
[sottoscritto dall’assicurato] avvenuto il 23 novembre 2010).
(…)” (Doc. A1)
1.3. Contro la
decisione su opposizione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA
nel quale ha chiesto la modifica del proprio grado di collocabilità a fare
tempo dal 25 ottobre 2010.
Egli ha
precisato di rimettersi al giudizio di questo Tribunale nel determinare la sua
disponibilità per un’occupazione tra il 40% e il 65%.
A
motivazione della propria pretesa ricorsuale il ricorrente ha, segnatamente,
addotto di aver risposto, alla domanda postagli dal proprio consulente in
occasione del colloquio del 23 novembre 2010 presso l’URC, di essere
settimanalmente disponibile al collocamento il lunedì, il martedì e il sabato
ma "non limitatamente" quei giorni.
Egli ha
specificato di aver indicato “non limitatamente”, poiché le lezioni universitarie
vengono registrate e sono quindi disponibili elettronicamente in tempi
differiti.
L’insorgente
ha, inoltre, asserito, da un lato, di essersi recato il 23 novembre 2010,
terminato il colloquio presso l’URC, alla propria Cassa di disoccupazione dove
il funzionario incaricato gli ha chiesto di produrre documenti attestanti i
giorni di frequenza concernenti la formazione universitaria al fine di
determinare la sua collocabilità. Dall’altro, di avere, perciò, prodotto i piani
accademici semestrali degli ultimi due anni.
Egli
ritiene, di conseguenza, che per stabilire la sua collocabilità siano necessari
dati oggettivi, certi e determinati e che non sia opportuno riferirsi alla
stima comunicata all’URC.
L’assicurato
ha, pertanto, allegato al ricorso al TCA i piani accademici semestrali dell’anno
accademico 2010/11 semestri autunnale e primaverile, nonché la tabella
dettagliata dei giorni di formazione e della relativa percentuale di
collocabilità.
Egli ha,
infine, affermato che nel periodo in questione il suo impegno per la formazione,
corrispondeva mediamente al 35% del suo tempo e che il 65% del tempo rimanente
era collocabile, come pure che parte dello studio attinente ai corsi
frequentati era compresa nel 35% menzionato e che alla restante parte venivano
dedicati i giorni di sabato e domenica (cfr. doc. I).
1.4. Nella sua
risposta del 18 marzo 2011 la Sezione del lavoro ha postulato la reiezione del
ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di
diritto (cfr. doc. III).
1.5. Il 25 marzo
2011 l’assicurato ha presentato un allegato di replica, producendo della
documentazione (cfr. doc. V; B1-8).
1.6. L’amministrazione,
il 6 aprile 2011, ha riconfermato integralmente le considerazioni e le
conclusioni esposte in sede di risposta di causa (cfr. doc. VII).
1.7. Il doc. VII
è stato trasmesso per conoscenza al ricorrente (cfr. doc. VIII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr.
STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ;
STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre
2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Ai sensi
dell’art. 8 LADI l’assicurato ha diritto all’indennità di disoccupazione,
segnatamente, se è disoccupato totalmente o parzialmente (art. 10 LADI), ha
subito una perdita di lavoro computabile (art. 11 LADI) ed è idoneo al
collocamento (art. 15 LADI).
A
quest’ultimo proposito giova rilevare che l'idoneità al collocamento deve
essere valutata da un duplice punto di vista.
Oggettivamente
l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e
mentali (cfr. STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 2001 consid. 1 pag. 146;
DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag. 265, DLA 1995 pag.
173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214,
consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; U. Stauffer "Die
Arbeitslosen-versicherung", Schultess Polygraphischer Verlag, Zurigo 1984,
pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).
Soggettivamente
la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di
essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la
disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai
sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di
collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre
ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. STFA C 119/04 del 3
gennaio 2005; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102,
DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag. 222; DTF 125
V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con
riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54; DLA 1992 pag.
123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag. 135-136; DTF 112 V
137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA 1986 n. 26; per il
vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101; DLA 1977 n. 15, 1979
n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).
L'assicurato dimostra una sufficiente
disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo
all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro
in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. DTF 113 V 137 consid. 3
= DLA 1986 n. 20).
Vi è
invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi
personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa
come normalmente lo pretende un datore di lavoro.
Assicurati
che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali,
vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di
ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto
molto condizionatamente.
Quando
l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un occupazione da rendere
molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare
l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di
lavoro non ha nessuna importanza (cfr. STFA C 245/04 del 10 febbraio 2005; STFA
C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid.
1b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF 120 V 388, DLA 1992 pag. 123, DTF 112 V 137
consid. 3, DTF 112 V 217, DLA 1986 n. 21 e n. 26; per il vecchio diritto cfr.:
DTF 110 V 208, 109 V 275 consid. 2; DLA 1982 n. 10, 1980 n. 38, 1979 n. 7, 1977
n. 16 e n. 27).
L'idoneità
al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato
rispetto di norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer, op.cit., pag. 37 e pag.
53-56).
Riguardo
a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non
beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di
conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato
(cfr. SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V
395; DLA 1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale
217, pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz", Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15).
Secondo
la giurisprudenza federale l'esercizio di un'attività indipendente, anche se
duraturo, non esclude a priori il diritto alle indennità di disoccupazione
(cfr. STFA C 88/02 del 17 dicembre 2002; in quell'occasione l'Alta Corte
ha infatti, tra l'altro, affermato che: "Die Dauerhauftigkeit der
selbstständigen Erwerbstätigkeit ist nur insofern von Bedeutung, als sie
allenfalls die Vermittlungsfähigkeit in Frage stellt. Sie ist
indessen keine negative Anspruchvoraussetzung, bei deren Vorliegen, wie di
Vorinstanz anzunehmen scheint, ein Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung von
Vornherein ausgeschlossen wäre. Massgebendes Kriterium
für diesen Punkt ist die Vermittlungsfähigkeit.").
Va, poi,
ricordato che per ammettere l'idoneità al collocamento di una persona è
sufficiente che la stessa sia disposta a lavorare almeno in una misura pari al
20% di un'attività a tempo pieno.
Il TFA,
in merito, ha osservato che:
"
(…)
Für die Beurteilung der Vermittlungsfähigkeit von
teilweise Arbeitslosen (Art. 10 Abs. 2 AVIG) ist daher in zeitlicher Hinsicht
massgebend, ob sie bereit und in der Lage sind, eine zumutbare Arbeit im Umfang
des geltend gemachten Arbeitsausfalles, der mindestens 20% einer
Vollerwerbstätigkeit betragen muss, anzunehmen (BGE 115 V 431 f. Erw. 2c/11, 436 f. Erw. 2c; Gerhards, a.a.O, Fn. 6 zu N. 61 ff. zu Art. 15). (…)."
(cfr. DLA 1996/1997, N. 7, consid. 4c)aa), pag.
26)
2.3. La nostra
Massima Istanza ha comunque stabilito che l'idoneità al collocamento non è
soggetta a graduazioni nel senso che esisterebbero situazioni intermedie tra
l'idoneità al collocamento e l'inidoneità al collocamento (idoneità parziale).
E' invece
dal profilo della perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che
occorre esaminare in che misura una persona assicurata è disposta o in grado di
assumere un'occupazione adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 N. 5, consid. 2,
pag. 78; DTF 126 V 124, consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58
e riferimenti).
Al
riguardo, in una decisione C 287/03 del 12 maggio 2004, il TFA ha, tra l'altro,
ribadito che:
"
(…)
On ajoutera que, selon la jurisprudence,
l'aptitude au placement n'est pas sujette à fractionnement. Il convient en effet de distinguer entre aptitude au placement et
perte de travail à prendre en considération. La seconde est déterminée, en
principe, en relation avec le dernier rapport de travail (ATF 126 V 126 consid.
2, 125 V 58 s. consid. 6); mais si, par la suite, la disponibilité de l'assuré
est réduite, en ce sens, par exemple, qu'il n'est plus en mesure d'accepter
qu'un emploi à mi-temps, il subit une perte de travail partielle, ce qui
entraîne une réduction proportionnelle de l'indemnité journalière (voir
l'exemple chiffré in : ATF 125 V 59 consid. 6c/aa ; v. aussi DTA 2001 n° 5 p.
78 consid. 2).
Si un assuré n'est disposé à accepter qu'un
travail à temps partiel, on pourra admettre son aptitude au placement dans le
cadre d'une perte de travail partielle. Il appartiendra alors à l'assuré de
démontrer sa disponibilité pour un emploi à temps partiel en effectuant les
recherches d'emploi adéquates (arrêt non publié H. du 15 janvier 2004 [C
313/02], consid. 2.2). (…)."
(cfr. STFA del 12 maggio 2004 nella causa G., C
287/03)
Al
riguardo cfr. pure STF 8C_187/2010 del 3 dicembre 2010 consid. 3.1.; STF
8C_524/2009 del 11 gennaio 2010 consid. 3; STFA C 313/02 del 15 gennaio 2004,
pubblicata in DLA 2004 N. 11 pag. 118 segg.
2.4. Nella presente
evenienza la Sezione del lavoro ha ritenuto l’assicurato, per il periodo dal 25
ottobre 2010 al 20 gennaio 2011, idoneo al collocamento con un grado di
disponibilità in misura del 30%.
Oggetto
del contendere è, pertanto, esclusivamente la questione di sapere se
correttamente o meno è stata considerata una perdita di lavoro computabile
soltanto del 30% per il lasso di tempo menzionato.
L’amministrazione,
nel caso del ricorrente, ha determinato una perdita di lavoro computabile del
30%, poiché, da una parte, l'assicurato nell’anno accademico 2010/2011 frequentava
Fatti
i corsi inerenti al Master in Diritto comparato delle religioni presso
l’Istituto internazionale di Diritto canonico e Diritto comparato delle
religioni di __________ a tempo parziale.
Dall’altra,
il ricorrente, annunciandosi in disoccupazione, ha indicato una disponibilità
del 30% (cfr. doc. A1; 8).
RI 1 ha
contestato quanto deciso dalla Sezione del lavoro, rilevando, in buona
sostanza, di essere stato disponibile per il mercato del lavoro nel lasso di
tempo in questione in misura superiore al 30%, visto che l’impegno per la
formazione corrispondeva mediamente al 35% del suo tempo.
In
proposito egli ha, in particolare, indicato che in effetti nella lettera di
candidatura spontanea del 4 ottobre 2010 inviata alla __________ SA ha
richiesto di essere impiegato in un’attività accessoria per un minimo di 8-12
ore pianificabili in qualsiasi giorno e orario della settimana (cfr. doc. I; V).
2.5. Questa
Corte, chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, rileva dapprima che RI
1, nel giugno 2009, al termine dei cinque anni (dieci semestri) previsti dal
relativo programma di studi (cfr. www.__________), ha conseguito il Master /
Baccelierato in Teologia con la menzione magna cum laude (cfr. doc. 16; STCA
42.2011.4 del 25 agosto 2011 consid. 2.5.).
Nel
settembre 2009 il ricorrente ha, poi, iniziato un Master in Diritto comparato
delle religioni della durata di due anni (cfr. doc. 16; STCA 42.2011.4 del 25
agosto 2011 consid. 2.5.).
Al
riguardo giova evidenziare che in occasione del dibattimento del 30 maggio 2011
dinanzi al Presidente del TCA relativo alla vertenza 42.2011.4, sempre
riguardante l’assicurato, è emerso quanto segue:
"
(…)
Il presidente del TCA sottolinea al ricorrente la
circostanza che dopo aver ottenuto il primo titolo di studio non si è
annunciato in disoccupazione per cercare lavoro. Egli rileva che non ha mai
considerato questo titolo un titolo finale ma soltanto un passaggio intermedio
visto che il suo obiettivo è quello di ottenere la specializzazione in diritto
canonico.
(…)” (Doc. XII inc. 42.2011.4)
Inoltre dal
piano di studi afferenti al Master in Diritto comparato delle religioni e dal
relativo orario dei corsi (cfr. www.teologia__________.ch;
doc. A5-A8; 10) si evince che le lezioni frequentate dall’insorgente durante il
semestre autunnale 2010/2011, e meglio nel periodo posteriore al 25 ottobre
2010, si svolgevano prevalentemente il mercoledì, il giovedì e il venerdì
sull’intera giornata, come del resto indicato dall’amministrazione (cfr. doc.
A1; III).
E’ vero
che l’assicurato ha asserito che “… le lezioni vengono registrate e sono
quindi disponibili elettronicamente in tempi differiti” e di essere stato,
di conseguenza, disponibile per un impiego non limitatamente ai giorni di
lunedì, martedì e sabato (cfr. doc. I).
Decisiva nel
caso di specie è, tuttavia, la circostanza che il ricorrente ha manifestato in
modo preciso la propria volontà di ricercare un’attività salariata con un grado
di occupazione del 30%.
Più
specificatamente l’assicurato nella Domanda di indennità di disoccupazione del
23 novembre 2010 al quesito “In quale misura è disposto(a) e capace a
lavorare?” ha risposto “a tempo parziale, al massimo 12 ore settimanali
risp. c.ca 30% di un’occupazione a tempo pieno” (cfr. doc. 13).
Dal
documento “Profilo della persona in cerca d’impiego” sottoscritto dal ricorrente
il 23 novembre 2010 emerge pure che lo stesso era disponibile per un’occupazione
in misura del 30% il lunedì, il martedì e il sabato (cfr. doc. 12).
Il
verbale afferente al colloquio di consulenza presso l’URC del 23 novembre 2010,
peraltro firmato dall’insorgente senza osservazione alcuna, riporta poi che:
"
L’assicurato si iscrive presso il nostro
servizio con inizio al 25.10.2010 a seguito della verifica del suo diritto alla
riscossione di indennità di disoccupazione su indicazione sia dell’ufficio IAS
che dell’ufficio LAPS di __________. Da ora in avanti rimane a nostra
disposizione nella misura del 30% circa (preferibilmente ma non limitatamente
LU-MA-SA) alla ricerca di un posto di lavoro sia nella professione appresa che
quale impiegato amministrativo, ausiliario venditore o in una professione dove
possiede le sufficienti conoscenze richieste dai datori di lavoro. (…)” (Doc.
11)
Sulla
Scheda dati personali compilata il 12 novembre 2010 l’assicurato ha persino
indicato una disponibilità lavorativa inferiore, e meglio di cercare un lavoro
a tempo parziale del 20-30%, 8-12 ore e che era indifferente se al mattino o al
pomeriggio, ma che era esclusa una sua occupazione quando aveva lezione
all’università (cfr. doc. 14).
E’,
altresì, utile sottolineare che in casu, pur corrispondendo a verità quanto
fatto valere dal ricorrente per sostanziare la sua intenzione di essere
impiegato in misura superiore al 30%, ossia che nella lettera di candidatura
spontanea del 4 ottobre 2010 alla __________ SA ha specificato di necessitare,
come studente universitario, di un’attività accessoria per un minimo di
8-12 ore pianificabili in qualsiasi giorno e orario della settimana (cfr. doc.
B4), prevale il fatto che all’attenzione degli organi LADI egli abbia sempre espresso
senza ambiguità la sua volontà di lavorare in misura del 30% (o 20-30% cfr.
Scheda dati personali del 12 novembre 2010, doc. 14).
Del resto
nella propria lettera alla __________ SA l’assicurato si è comunque limitato a
indicare di ricercare un impiego di minimo 8-12 ore, corrispondenti al 20-30%.
Non è
escluso, dunque, che con tale affermazione l’insorgente abbia voluto
semplicemente rendere attento il potenziale datore di lavoro di desiderare, pur
essendo impegnato con gli studi universitari, un’occupazione, in ogni caso, non
inferiore alle 8-12 ore settimanali.
Il
ricorrente ha, inoltre, contestato l’asserzione formulata dalla Sezione del
lavoro nella risposta di causa secondo cui il medesimo avrebbe indicato all’URC
e alla Cassa la sua disponibilità al collocamento nella misura del 30% in
conoscenza di causa.
Al
riguardo egli sostiene di non aver saputo che l’indicazione della disponibilità
avrebbe determinato il grado indennizzabile dall’assicurazione contro la
disoccupazione fino all’emissione della decisione del 4 gennaio 2011 (cfr. doc.
V; III).
A tale
proposito questa Corte rileva, però, che l’amministrazione, in questo contesto,
come del resto espressamente enunciato dalla stessa (cfr. doc. III), si
Considerandi
riferisce unicamente al fatto che l’assicurato, visto che al momento della sua
iscrizione in disoccupazione doveva essere a conoscenza del proprio piano di
studio relativo al semestre autunnale 2010/2011 aggiornato il 14 ottobre 2010
(cfr. doc. A5-A6), ha annunciato la sua disponibilità per il mercato del lavoro
consapevole del tempo a sua disposizione per un impiego.
In simili
condizioni, ritenuto il tempo da effettivamente dedicare alla frequentazione delle
lezioni e allo studio previsto dal programma di studi del master in Diritto
comparato delle religioni, nonché e soprattutto la disponibilità soggettiva in
termini di tempo dichiarata dall’assicurato (cfr. doc. 11, 12, 13, 14), questo
Tribunale, in applicazione dell’abituale
criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni
sociali (cfr. STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo
2011.
consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3
pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), deve concludere che, in concreto, il ricorrente nel periodo
dal 25 ottobre 2010 al 20 gennaio 2011 era alla ricerca di un impiego salariato
a tempo parziale in misura del 30%.
2.6
Come già
esposto al considerando precedente, l’insorgente ha fatto valere di non aver
saputo che l’indicazione della disponibilità avrebbe determinato il grado
indennizzabile dall’assicurazione contro la disoccupazione fino all’emissione
della decisione del 4 gennaio 2011 (cfr. doc. V; III).
L'art.
27.
della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza” ha il seguente tenore:
" 1
Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali,
nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone
interessate sui loro diritti e obblighi.
2.
Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla
consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia
gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i
loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono
ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di
emolumenti e stabilirne la tariffa.
3.
Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi
congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li
informa immediatamente."
L'art. 27 LPGA sancisce,
in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo,
generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo
e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che
conviene fare) su un caso preciso e su esplicita richiesta, che può essere
fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA del 14 settembre 2005 nella causa Regionales
Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/ F., C 192/04, consid. 4.1., pubblicata
in DTF 131 V 472; STFA del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid.
6; STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05, consid. 4.2.; E. Imhof
- CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291
seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27
ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg.
(315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et
conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales
art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser,
"ATSG - Kommentar", ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321).
In materia di
assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha
apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di
informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle
disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003
pag. 307).
Il
capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e
permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve
avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e
d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di
opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA C
241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.; DLA 2002 pag.
194).
Per
quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va
segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli
fornisca consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi. Quest'obbligo
concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le
informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima
dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di
carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF
1999.
IV 3953).
Inoltre
tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno
stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza
deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la
persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U.
Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321).
Riguardo,
più specificatamente, all’art. 27 cpv. 2 LPGA, il Tribunale federale delle
assicurazioni in una sentenza C 192/04 del 14 settembre 2005, pubblicata in DTF
131.
V 472, nel caso di un assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, in
quanto il lasso di tempo fra la presentazione della domanda e l’inizio del
soggiorno linguistico che avrebbe effettuato all’estero - di cui aveva peraltro
informato i funzionari dell’ufficio regionale di collocamento durante il primo
colloquio - era troppo breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi
dell’art. 27 cpv. 2 LPGA, gli assicurati devono essere resi attenti che il loro
comportamento può pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie
l’ufficio regionale di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che
la prevista partenza a breve scadenza non permetteva di collocarlo.
Il TFA
ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’ufficio regionale di collocamento e
rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno
avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza
preponderante era disposto a posticiparlo.
In caso
affermativo, l’amministrazione deve rispondere della sua omissione - che
implica la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a
quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.
In
proposito cfr. pure STF 8C_320/2010 del 14 dicembre 2010; STFA C 301/05 dell’8
maggio 2006; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005.
Secondo
questo Tribunale in concreto l’art. 27 LPGA non è stato violato, poiché non si
trattava di fornire all’assicurato delucidazioni in merito a diritti o doveri o
avvertimenti circa situazioni pregiudizievoli per lo stesso, dal profilo
dell’assicurazione contro la disoccupazione, che potevano essere oggetto di modifiche.
Il
consulente del personale e la Cassa non erano tenuti a indicare all’assicurato
cosa sarebbe stato meglio dichiarare ai fini del diritto alle prestazioni e
dell’entità delle indennità.
In
particolare il grado di disponibilità dal profilo soggettivo ad assumere
un’attività lavorativa a tempo parziale riguarda, in effetti, un aspetto
personale di un assicurato relativo alla volontà di cercare e accettare un impiego
di un determinato grado di occupazione. Tale grado non può essere mutato a seconda
delle conseguenze prospettate (cfr. STF 8C_455/2008 del 24 ottobre 2008,
pubblicata in DLA 2009 Nr. 3 pag. 79; STCA 38.2007.30 del 26 luglio 2007).
2.7
Alla luce di tutto quanto
esposto, occorre concludere che nel caso di specie rettamente la Sezione del
lavoro ha ritenuto che l’assicurato, dal 25 ottobre 2010 al 20 gennaio 2011, ha subito una perdita di lavoro computabile del 30%.
La decisione su
opposizione del 28 gennaio 2011 va, dunque, confermata.
2.8
Nel ricorso l’insorgente ha
indicato che:
"
(…)
Qualora il ricorso non
fosse gratuito, si produce copia del Certificato per l’ammissione
all’assistenza giudiziaria e si richiede la sospensione delle spese giudiziarie."
(cfr. doc. I)
Al riguardo va osservato
che la procedura davanti al TCA in materia di assicurazione
contro la disoccupazione è di principio gratuita (cfr. art. 61 lett. a LPGA).
Pertanto, in casu, non si
prelevano né tasse, né spese.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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