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Decisione

38.2011.25

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

25 luglio 2011Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

1.4. Pendente

causa questa Corte ha chiesto all’URC di trasmettere copia delle conferma di

iscrizione in disoccupazione del 4 maggio 2010 (cfr. doc. VI).

Il 27

giugno 2011 il TCA ha sollecitato l’amministrazione, poiché il 22 giugno 2011

la stessa ha sì inviato una “Conferma di registrazione nel sistema COLSTA” ma

relativa al gennaio 2011 (cfr. doc. VIII; VIIbis).

Il 28

giugno 2011 l’URC ha poi trasmesso un’ulteriore “Conferma di registrazione nel

sistema COLSTA” del 28 giugno 2011 da cui emerge che la data del 28 aprile 2010

è stata indicata quale data di annuncio all’URC, nonché quale data d’inizio

della disoccupazione (cfr. doc. IX1).

1.5. I doc. VI,

VIbis; VIII e IX1 sono stati inviati per conoscenza al ricorrente (cfr. doc.

X).

1.6. Il 22 luglio

2011 l’assicurato ha presentato delle osservazioni (cfr. doc. XI), le quali

sono state immediatamente trasmesse per conoscenza all’amministrazione (cfr.

doc. XII).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio

2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21

dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio

2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;

STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;

STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Oggetto

della lite è la questione di sapere se la data di inizio del periodo di disoccupazione

di RI 1 deve essere fissata al 28 aprile 2010 come stabilito dall’URC oppure al

1° gennaio 2010 come preteso dall’assicurato.

2.3. Preliminarmente va rilevato

che giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. g LADI l'assicurato ha diritto all'indennità

di disoccupazione, se, tra l'altro, soddisfa le prescrizioni sul controllo

(art. 17 LADI).

Secondo l'art. 17 cpv. 2

LADI l'assicurato deve annunciarsi personalmente per il collocamento al suo

Comune di domicilio o al servizio competente designato dal Cantone il più

presto possibile, ma al più tardi il primo giorno per il quale pretende

l'indennità di disoccupazione, e osservare da quel momento le prescrizioni di

controllo emanate dal Consiglio federale.

Secondo la giurisprudenza

l'obbligo di sottoporsi personalmente a tale controllo configura una condizione

del diritto all'indennità, perseguendo tale obbligo lo scopo di stabilire se

l'assicurato è idoneo al collocamento. La mancata esecuzione di tale controllo

ha per effetto il rifiuto dell'indennità (cfr. STF 8C_62/2009 del 9 giugno 2009

consid. 4.1.; DTF 124 V 215 consid. 2 pag. 218).

Per l'art. 10 cpv. 3 LADI,

inoltre, la persona che cerca lavoro è considerata totalmente o parzialmente

disoccupata soltanto quando si è annunciata all'ufficio del lavoro del suo

domicilio per essere collocata.

L'art. 20 OADI, afferente

all’annuncio presso il servizio competente (URC), prevede quanto segue:

" 1 Annunciandosi al servizio competente,

l’assicurato deve presentare:

a. il modulo «annuncio presso

il Comune di domicilio», se si è annunciato al Comune;

b. l’attestazione di

domicilio del Comune o, se è straniero, il permesso pertinente;

c. il certificato di

assicurazione AVS/AI;

d. la lettera di

licenziamento, i certificati degli ultimi datori di lavoro, gli attestati sulla

formazione e il perfezionamento nonché la prova degli sforzi intrapresi per

trovare lavoro.

2 Il servizio competente

esamina la validità delle indicazioni figuranti sul certificato di

assicurazione AVS/AI; su sua domanda, la Cassa cantonale di compensazione

compila un certificato di assicurazione valido.

3 Inserisce i dati

d’iscrizione nel sistema di informazione in materia di servizio di collocamento

e di statistica del mercato del lavoro (COLSTA) e affida all’assicurato la

copia per la cassa.

4 …”

L'art. 23 OADI precisa,

poi, che i dati di controllo sono registrati nello schedario "dati di

controllo" o nel modulo "indicazioni dell'assicurato". Il

Cantone sceglie il supporto di dati (cpv. 1). Per il capoverso 2, il supporto

di dati fornisce informazioni su, tra l'altro, tutti i fatti importanti per

valutare i diritti dell'assicurato, quali la malattia, il servizio militare, le

assenze per vacanze, la partecipazione a un provvedimento inerente al mercato

del lavoro, il guadagno intermedio e il grado d'idoneità al collocamento (lett.

b).

2.4. Nella presente

evenienza dalla documentazione agli atti emerge che il ricorrente, il 29

dicembre 2009, si è presentato presso gli uffici dell’URC per avviare una procedura

di iscrizione in disoccupazione (cfr. doc. 1; 4; A1).

Considerandi

In

quell’occasione egli ha ricevuto la lista dei documenti da produrre “…

alfine di garantire la sua iscrizione” (cfr. doc. 1). Inoltre gli è stato fissato

un appuntamento per il 5 gennaio 2010 alle ore 14.00 per consegnare tale

documentazione e procedere alla registrazione COLSTA (cfr. doc. 1).

L’assicurato

a questo appuntamento non ha presenziato, informando al riguardo

l’amministrazione il giorno precedente.

Quale

motivazione è stata indicata l’assenza di una settimana per vacanza (cfr. doc.

4; I).

L’appuntamento

è stato, quindi, posticipato al 13 gennaio 2010 alle ore 14.00 (cfr. doc. 1,

4).

L’insorgente

nemmeno si è presentato a questo incontro.

Egli ha

giustificato la propria assenza il giorno seguente, spiegando di non avere

potuto partecipare, né avvertire, poiché impegnato in un colloquio di lavoro al

quale è stato chiamato soltanto a mezzogiorno del 13 gennaio 2010 (cfr. doc. 4;

I; A10).

L’URC non

ha fissato altri appuntamenti, precisando che era in attesa di una

comunicazione da parte del ricorrente circa l’esito dei giorni di prova

concordati durante il colloquio di lavoro (cfr. doc. IV; A1; 4).

L’assicurato

non ha più contattato l’amministrazione fino al 21 aprile 2010, allorché ha

telefonato all’URC (cfr. doc. A10; A1; 4).

Durante

la telefonata gli è stato spiegato che avrebbe dovuto comparire di persona per

riprendere un appuntamento (cfr. doc. A10; 4; A1).

Egli si è,

conseguentemente, presentato agli sportelli dell’URC il 28 aprile 2010 (cfr.

doc. A1; A10; 4), dove gli è stato fissato un appuntamento finalizzato alla

registrazione COLSTA per il 4 maggio 2010 alle ore 10.45 (cfr. doc. 2, A10).

Il 4

maggio 2010 l’assicurato ha presenziato all’incontro, chiedendo che il diritto

alle prestazioni LADI avesse comunque inizio il 1° gennaio 2010 (cfr. doc. 4).

L’amministrazione

gli ha, per contro, riconosciuto il diritto a indennità di disoccupazione

soltanto a far tempo dal 28 aprile 2010.

2.5

Questa

Corte, tutto ben considerato, ritiene che l’operato dell’URC, il quale ha

stabilito che il diritto alle indennità di disoccupazione dell’assicurato decorre

dal 28 aprile 2010, sia da tutelare.

In

effetti è vero che il ricorrente, come esposto sopra, si è presentato presso

gli uffici dell’URC già alla fine del mese di dicembre 2009 (cfr. consid.

2.4

).

E’

altrettanto vero, tuttavia, che in quell’occasione egli ha semplicemente ricevuto

la lista dei documenti da consegnare “… alfine di garantire la sua iscrizione”

(cfr. doc. 1), nonché gli è stato fissato un appuntamento per il 5 gennaio 2010

alle ore 14.00 per produrre tale documentazione e procedere alla registrazione

COLSTA (cfr. doc. 1).

Alla fine

di dicembre 2009, inizio di gennaio 2010 l’iscrizione in disoccupazione non risultava

perfezionata, non avendo l’assicurato completato la procedura ai sensi degli

art. 8 cpv. 1 lett. g, 17 cpv. 2 LADI e 20 OADI.

Il

ricorrente non ha, infatti, presenziato né all’appuntamento relativo alla

registrazione COLSTA del 5 gennaio 2010, in quanto in vacanza, né a quello posticipato del 13 gennaio 2010, poiché impegnato in un colloquio di lavoro (cfr.

consid. 2.4.).

La sua

partecipazione era, però, indispensabile per procedere all’iscrizione effettiva

in disoccupazione.

Al

riguardo è utile evidenziare che sulla “Convocazione all’appuntamento per la

registrazione COLSTA” del 29 dicembre 2009 per il 5 gennaio 2010, dopo avere

elencato la documentazione da produrre alfine di garantire l’iscrizione in

disoccupazione, è stato espressamente indicato che:

"

Alfine di vedersi riconosciuto il diritto alle

indennità di disoccupazione sin dalla data dell’annuncio al comune, lei deve

presentarsi puntualmente per l’iscrizione in disoccupazione. Le ricordiamo che

la registrazione presso l’URC è una delle condizioni indispensabili per la

percezione delle indennità di disoccupazione e che qualora il summenzionato termine

(n.d.r.: 5 gennaio 2010) non fosse rispettato, esse verranno se del caso

versate solo a far tempo dalla data effettiva d’iscrizione. (…)” (Doc. 1)

Dagli

atti non si evince, del resto, che l’assicurato abbia avvertito

l’amministrazione dell’esito della prova effettuata successivamente al

colloquio di lavoro del 13 gennaio 2010, come invece concordato (cfr. consid. 2.4.),

chiedendo un altro appuntamento.

2.6

Il

ricorrente, asserendo che l’esito negativo dell’opportunità di lavoro citata ha

comportato il peggioramento della sua situazione di salute (cfr. doc. A10),

implicitamente invoca il riconoscimento dell’esistenza di un valido motivo per

non avere completato tempestivamente la procedura di iscrizione in

disoccupazione avviata nel dicembre 2009.

In

proposito giova, tuttavia, osservare che è vero che il Dr. med. __________, FMH

medicina generale, il 23 aprile 2010, ha certificato di avere in cura il ricorrente per malattia, che quest’ultima ha presentato un’importante ricaduta e

che la stessa condizionava così tanto il paziente da renderlo incapace di

agire, prendere delle decisioni e di passare negli uffici della disoccupazione

per iscriversi.

E’

altrettanto vero, tuttavia, che il medico ha indicato che la ricaduta si è

manifestata nei mesi di febbraio e marzo 2010 (cfr. doc. 3).

L’insorgente

ha, però, atteso fino al 21 aprile 2010 per contattare l’URC telefonicamente e

il 28 aprile 2010 per recarsi presso gli uffici dell’amministrazione.

In simili

condizioni, occorre concludere che, se può restare aperta la questione di

sapere se nel periodo metà gennaio-marzo 2010 il mancato perfezionamento

dell’iscrizione in disoccupazione sia o meno da ricondurre a legittimi motivi, a

partire dall’inizio di aprile 2010 il mancato completamento della procedura di

iscrizione avviata alla fine di dicembre 2009 non trova giustificazione alcuna.

Ne

discende che in concreto, per quanto attiene alla procedura avviata a fine

dicembre 2009, non si è confrontati con una valida iscrizione.

Di

conseguenza a ragione l’amministrazione ha trattato l’annuncio per il

collocamento di fine aprile 2010 (il 28 aprile 2010 l’assicurato si è

presentato agli sportelli URC e il 4 maggio 2010 ha presenziato all’appuntamento per la registrazione COLSTA; cfr. consid. 2.4.) quale nuova

domanda e ha riconosciuto all’assicurato il diritto a indennità di

disoccupazione dal 28 aprile 2010.

La

decisione su opposizione contestata deve, perciò, essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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