38.2011.25
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25 luglio 2011Italiano12 min
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Numero d'incarto:
38.2011.25
Data decisione, Autorità:
25.07.2011, TCA
Titolo:
Rettam.URC deciso inizio dt a ID da 28-4 e non da 1-1-10.E'vero che 29/12/09 ass.si era recato c/oURC.Tuttavia iscr.non è stata perfezionata.Ass.non presentatosi per registr.COLSTA.Peggior.salute 2 e 3-10,ma da inizio 4-10 fino a 21/28-4(ricontattato URC) mancato compl.proc.non trova giustificazione
INDENNITÀ
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
art. 8 cpv. 1 let. g LADI
art. 10 cpv. 3 LADI
art. 17 LADI
art. 20 OADI
art. 23 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2011.25
rs
Lugano
25 luglio
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 28 febbraio 2011
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 24
gennaio 2011 emanata da
Ufficio regionale di collocamento, _____________
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 24 gennaio 2011 l’Ufficio regionale di
collocamento di __________ (di seguito URC) ha stabilito che l’inizio del diritto
all’indennità di disoccupazione di RI 1 è da far risalire al 28 aprile 2010 e
non agli inizi di gennaio 2010, come invece richiesto dall’assicurato (cfr.
doc. A5; A8).
L’amministrazione
ha motivato tale provvedimento, rilevando, da un lato, che la procedura
iniziata a fine dicembre 2009, quando il medesimo si è presentato agli
sportelli, è stata annullata, poiché non si è presentato all’appuntamento per
la registrazione informatica (COLSTA) né del 4 gennaio 2010, né a quello
posticipato del 13 gennaio 2010.
Dall’altro,
che l’assicurato ha telefonato all’URC per fissare un nuovo appuntamento per
l’iscrizione ufficiale soltanto il 21 aprile 2010 (cfr. doc. A1).
1.2. Contro la
decisione su opposizione del 24 gennaio 2011 l’assicurato ha ricorso tempestivamente
(cfr. doc. III; IV1) al TCA, chiedendo il riconoscimento del diritto alle prestazioni
LADI a partire dal 1° gennaio 2010 e il conseguente versamento delle indennità
per il periodo 1° gennaio – 28 aprile 2010.
A
sostegno della propria pretesa ricorsuale l’insorgente ha, segnatamente,
addotto di non essersi potuto presentare agli appuntamenti prefissati con l’URC
a causa, dapprima, di impegni personali e di vacanza e, in seguito, di un
colloquio di lavoro.
Egli ha
precisato che a seguito dell’esito negativo di quest’ultimo colloquio è
ricaduto in uno stato depressivo e di malattia della durata di circa due mesi.
Il
ricorrente ha, poi, osservato, da una parte, di avere contattato l’URC per
completare l’iscrizione in disoccupazione non appena è stato in grado di farlo.
Dall’altra,
che l’amministrazione l’ha invitato telefonicamente a presentarsi presso i loro
uffici per riavviare la procedura, in quanto sarebbe trascorso troppo tempo.
Egli ha
pure asserito di aver sempre compiuto le ricerche di lavoro normalmente, in
particolare, per riuscire a trovare un altro impiego al più presto (cfr. doc.
I).
1.3. L’URC, in
risposta, ha indicato, facendo valere argomentazioni di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto, che le considerazioni del ricorrente non
permettono di giungere a una conclusione diversa in merito alla data di inizio
del diritto alle indennità di disoccupazione fissata al 28 aprile 2010 (cfr.
doc. IV).
Fatti
1.4. Pendente
causa questa Corte ha chiesto all’URC di trasmettere copia delle conferma di
iscrizione in disoccupazione del 4 maggio 2010 (cfr. doc. VI).
Il 27
giugno 2011 il TCA ha sollecitato l’amministrazione, poiché il 22 giugno 2011
la stessa ha sì inviato una “Conferma di registrazione nel sistema COLSTA” ma
relativa al gennaio 2011 (cfr. doc. VIII; VIIbis).
Il 28
giugno 2011 l’URC ha poi trasmesso un’ulteriore “Conferma di registrazione nel
sistema COLSTA” del 28 giugno 2011 da cui emerge che la data del 28 aprile 2010
è stata indicata quale data di annuncio all’URC, nonché quale data d’inizio
della disoccupazione (cfr. doc. IX1).
1.5. I doc. VI,
VIbis; VIII e IX1 sono stati inviati per conoscenza al ricorrente (cfr. doc.
X).
1.6. Il 22 luglio
2011 l’assicurato ha presentato delle osservazioni (cfr. doc. XI), le quali
sono state immediatamente trasmesse per conoscenza all’amministrazione (cfr.
doc. XII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio
2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto
della lite è la questione di sapere se la data di inizio del periodo di disoccupazione
di RI 1 deve essere fissata al 28 aprile 2010 come stabilito dall’URC oppure al
1° gennaio 2010 come preteso dall’assicurato.
2.3. Preliminarmente va rilevato
che giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. g LADI l'assicurato ha diritto all'indennità
di disoccupazione, se, tra l'altro, soddisfa le prescrizioni sul controllo
(art. 17 LADI).
Secondo l'art. 17 cpv. 2
LADI l'assicurato deve annunciarsi personalmente per il collocamento al suo
Comune di domicilio o al servizio competente designato dal Cantone il più
presto possibile, ma al più tardi il primo giorno per il quale pretende
l'indennità di disoccupazione, e osservare da quel momento le prescrizioni di
controllo emanate dal Consiglio federale.
Secondo la giurisprudenza
l'obbligo di sottoporsi personalmente a tale controllo configura una condizione
del diritto all'indennità, perseguendo tale obbligo lo scopo di stabilire se
l'assicurato è idoneo al collocamento. La mancata esecuzione di tale controllo
ha per effetto il rifiuto dell'indennità (cfr. STF 8C_62/2009 del 9 giugno 2009
consid. 4.1.; DTF 124 V 215 consid. 2 pag. 218).
Per l'art. 10 cpv. 3 LADI,
inoltre, la persona che cerca lavoro è considerata totalmente o parzialmente
disoccupata soltanto quando si è annunciata all'ufficio del lavoro del suo
domicilio per essere collocata.
L'art. 20 OADI, afferente
all’annuncio presso il servizio competente (URC), prevede quanto segue:
" 1 Annunciandosi al servizio competente,
l’assicurato deve presentare:
a. il modulo «annuncio presso
il Comune di domicilio», se si è annunciato al Comune;
b. l’attestazione di
domicilio del Comune o, se è straniero, il permesso pertinente;
c. il certificato di
assicurazione AVS/AI;
d. la lettera di
licenziamento, i certificati degli ultimi datori di lavoro, gli attestati sulla
formazione e il perfezionamento nonché la prova degli sforzi intrapresi per
trovare lavoro.
2 Il servizio competente
esamina la validità delle indicazioni figuranti sul certificato di
assicurazione AVS/AI; su sua domanda, la Cassa cantonale di compensazione
compila un certificato di assicurazione valido.
3 Inserisce i dati
d’iscrizione nel sistema di informazione in materia di servizio di collocamento
e di statistica del mercato del lavoro (COLSTA) e affida all’assicurato la
copia per la cassa.
4 …”
L'art. 23 OADI precisa,
poi, che i dati di controllo sono registrati nello schedario "dati di
controllo" o nel modulo "indicazioni dell'assicurato". Il
Cantone sceglie il supporto di dati (cpv. 1). Per il capoverso 2, il supporto
di dati fornisce informazioni su, tra l'altro, tutti i fatti importanti per
valutare i diritti dell'assicurato, quali la malattia, il servizio militare, le
assenze per vacanze, la partecipazione a un provvedimento inerente al mercato
del lavoro, il guadagno intermedio e il grado d'idoneità al collocamento (lett.
b).
2.4. Nella presente
evenienza dalla documentazione agli atti emerge che il ricorrente, il 29
dicembre 2009, si è presentato presso gli uffici dell’URC per avviare una procedura
di iscrizione in disoccupazione (cfr. doc. 1; 4; A1).
Considerandi
In
quell’occasione egli ha ricevuto la lista dei documenti da produrre “…
alfine di garantire la sua iscrizione” (cfr. doc. 1). Inoltre gli è stato fissato
un appuntamento per il 5 gennaio 2010 alle ore 14.00 per consegnare tale
documentazione e procedere alla registrazione COLSTA (cfr. doc. 1).
L’assicurato
a questo appuntamento non ha presenziato, informando al riguardo
l’amministrazione il giorno precedente.
Quale
motivazione è stata indicata l’assenza di una settimana per vacanza (cfr. doc.
4; I).
L’appuntamento
è stato, quindi, posticipato al 13 gennaio 2010 alle ore 14.00 (cfr. doc. 1,
4).
L’insorgente
nemmeno si è presentato a questo incontro.
Egli ha
giustificato la propria assenza il giorno seguente, spiegando di non avere
potuto partecipare, né avvertire, poiché impegnato in un colloquio di lavoro al
quale è stato chiamato soltanto a mezzogiorno del 13 gennaio 2010 (cfr. doc. 4;
I; A10).
L’URC non
ha fissato altri appuntamenti, precisando che era in attesa di una
comunicazione da parte del ricorrente circa l’esito dei giorni di prova
concordati durante il colloquio di lavoro (cfr. doc. IV; A1; 4).
L’assicurato
non ha più contattato l’amministrazione fino al 21 aprile 2010, allorché ha
telefonato all’URC (cfr. doc. A10; A1; 4).
Durante
la telefonata gli è stato spiegato che avrebbe dovuto comparire di persona per
riprendere un appuntamento (cfr. doc. A10; 4; A1).
Egli si è,
conseguentemente, presentato agli sportelli dell’URC il 28 aprile 2010 (cfr.
doc. A1; A10; 4), dove gli è stato fissato un appuntamento finalizzato alla
registrazione COLSTA per il 4 maggio 2010 alle ore 10.45 (cfr. doc. 2, A10).
Il 4
maggio 2010 l’assicurato ha presenziato all’incontro, chiedendo che il diritto
alle prestazioni LADI avesse comunque inizio il 1° gennaio 2010 (cfr. doc. 4).
L’amministrazione
gli ha, per contro, riconosciuto il diritto a indennità di disoccupazione
soltanto a far tempo dal 28 aprile 2010.
2.5
Questa
Corte, tutto ben considerato, ritiene che l’operato dell’URC, il quale ha
stabilito che il diritto alle indennità di disoccupazione dell’assicurato decorre
dal 28 aprile 2010, sia da tutelare.
In
effetti è vero che il ricorrente, come esposto sopra, si è presentato presso
gli uffici dell’URC già alla fine del mese di dicembre 2009 (cfr. consid.
2.4
).
E’
altrettanto vero, tuttavia, che in quell’occasione egli ha semplicemente ricevuto
la lista dei documenti da consegnare “… alfine di garantire la sua iscrizione”
(cfr. doc. 1), nonché gli è stato fissato un appuntamento per il 5 gennaio 2010
alle ore 14.00 per produrre tale documentazione e procedere alla registrazione
COLSTA (cfr. doc. 1).
Alla fine
di dicembre 2009, inizio di gennaio 2010 l’iscrizione in disoccupazione non risultava
perfezionata, non avendo l’assicurato completato la procedura ai sensi degli
art. 8 cpv. 1 lett. g, 17 cpv. 2 LADI e 20 OADI.
Il
ricorrente non ha, infatti, presenziato né all’appuntamento relativo alla
registrazione COLSTA del 5 gennaio 2010, in quanto in vacanza, né a quello posticipato del 13 gennaio 2010, poiché impegnato in un colloquio di lavoro (cfr.
consid. 2.4.).
La sua
partecipazione era, però, indispensabile per procedere all’iscrizione effettiva
in disoccupazione.
Al
riguardo è utile evidenziare che sulla “Convocazione all’appuntamento per la
registrazione COLSTA” del 29 dicembre 2009 per il 5 gennaio 2010, dopo avere
elencato la documentazione da produrre alfine di garantire l’iscrizione in
disoccupazione, è stato espressamente indicato che:
"
Alfine di vedersi riconosciuto il diritto alle
indennità di disoccupazione sin dalla data dell’annuncio al comune, lei deve
presentarsi puntualmente per l’iscrizione in disoccupazione. Le ricordiamo che
la registrazione presso l’URC è una delle condizioni indispensabili per la
percezione delle indennità di disoccupazione e che qualora il summenzionato termine
(n.d.r.: 5 gennaio 2010) non fosse rispettato, esse verranno se del caso
versate solo a far tempo dalla data effettiva d’iscrizione. (…)” (Doc. 1)
Dagli
atti non si evince, del resto, che l’assicurato abbia avvertito
l’amministrazione dell’esito della prova effettuata successivamente al
colloquio di lavoro del 13 gennaio 2010, come invece concordato (cfr. consid. 2.4.),
chiedendo un altro appuntamento.
2.6
Il
ricorrente, asserendo che l’esito negativo dell’opportunità di lavoro citata ha
comportato il peggioramento della sua situazione di salute (cfr. doc. A10),
implicitamente invoca il riconoscimento dell’esistenza di un valido motivo per
non avere completato tempestivamente la procedura di iscrizione in
disoccupazione avviata nel dicembre 2009.
In
proposito giova, tuttavia, osservare che è vero che il Dr. med. __________, FMH
medicina generale, il 23 aprile 2010, ha certificato di avere in cura il ricorrente per malattia, che quest’ultima ha presentato un’importante ricaduta e
che la stessa condizionava così tanto il paziente da renderlo incapace di
agire, prendere delle decisioni e di passare negli uffici della disoccupazione
per iscriversi.
E’
altrettanto vero, tuttavia, che il medico ha indicato che la ricaduta si è
manifestata nei mesi di febbraio e marzo 2010 (cfr. doc. 3).
L’insorgente
ha, però, atteso fino al 21 aprile 2010 per contattare l’URC telefonicamente e
il 28 aprile 2010 per recarsi presso gli uffici dell’amministrazione.
In simili
condizioni, occorre concludere che, se può restare aperta la questione di
sapere se nel periodo metà gennaio-marzo 2010 il mancato perfezionamento
dell’iscrizione in disoccupazione sia o meno da ricondurre a legittimi motivi, a
partire dall’inizio di aprile 2010 il mancato completamento della procedura di
iscrizione avviata alla fine di dicembre 2009 non trova giustificazione alcuna.
Ne
discende che in concreto, per quanto attiene alla procedura avviata a fine
dicembre 2009, non si è confrontati con una valida iscrizione.
Di
conseguenza a ragione l’amministrazione ha trattato l’annuncio per il
collocamento di fine aprile 2010 (il 28 aprile 2010 l’assicurato si è
presentato agli sportelli URC e il 4 maggio 2010 ha presenziato all’appuntamento per la registrazione COLSTA; cfr. consid. 2.4.) quale nuova
domanda e ha riconosciuto all’assicurato il diritto a indennità di
disoccupazione dal 28 aprile 2010.
La
decisione su opposizione contestata deve, perciò, essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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