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Decisione

38.2011.27

A torto negato ind.per intemp.a una ditta di giardin.Non rifiuto di tale dt per il solo fatto che smesso di piovere.Va esaminato per ogni cantiere se possib.nuovam.lavorare.Da udienza dinanzi al TCA e

22 giugno 2011Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

i. segherie."

L'art. 65

cpv. 3 OADI prevede che l’indennità per intemperie può inoltre essere pagata ad

aziende che si dedicano unicamente alla viticoltura, alla coltivazione delle

piante, alla frutticoltura e alla orticoltura, se gli usuali lavori stagionali

non possono essere eseguiti a causa di siccità o di umidità straordinarie (cfr.

art. 42 cpv. 2 LADI e art. 65 cpv. 1 e 3 OADI; vedi pure Nussbaumer, op. cit.,

N. 451-457, pag. 174-176 e G. Gerhards, op. cit., N. 200-203, pag. 145-146).

2.2. L'art. 43

cpv. 1 LADI stabilisce che:

"

la perdita di lavoro è computabile se:

a. è causata esclusivamente da condizioni

meteorologiche;

b. la continuazione dei lavori, pur con misure protettive

sufficienti, è tecnicamente impossibile o economicamente insostenibile o non si

può ragionevolmente esigerla dai lavoratori e

c. è annunciata regolarmente dal datore di

lavoro."

L'art. 43 a LADI prevede invece che la perdita di lavoro non è computabile, segnatamente, se:

" a. è

riconducibile soltanto indirettamente alle condizioni

meteorologiche (perdita di clienti, ritardo

nei termini);

b. si tratta di perdite stagionali consuete

nell'agricoltura;

c. il lavoratore non accetta la sospensione del lavoro e dev'essere

pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;

d. concerne persone al servizio di un'organizzazione per lavoro

temporaneo."

2.3. Riguardo agli

art. 43 e 43a LADI, nella Circolare della Segreteria di Stato dell'economia

SECO relativa all'indennità per intemperie, del gennaio 2005, figurano in

particolare le seguenti indicazioni:

"

C1 La perdita di

lavoro subita in un ramo d’attività avente diritto

all’indennità per intemperie è computabile

se:

• è causata esclusivamente da condizioni

meteorologiche;

• la continuazione dei lavori, pur con misure protettive

sufficienti, è tecnicamente impossibile o economicamente insostenibile o non si

può ragionevolmente esigerla dai lavoratori;

• è annunciata regolarmente dal datore

di lavoro.

Queste condizioni devono essere adempiute

cumulativamente.

Perdita di lavoro

causata direttamente da condizioni meteorologiche

C2 Affinché possa essere computata,

la perdita di lavoro deve essere causata esclusivamente da condizioni

meteorologiche e non deve intervenire nessun’altra causa.

È inoltre necessario

che i lavoratori siano esposti direttamente, e non indirettamente, alle

intemperie. Il personale amministrativo di un’impresa di costruzioni, ad

esempio, non rientra nella cerchia degli aventi diritto all’indennità per

intemperie.

C3 Questa condizione di causalità

diretta esclude dal diritto all’indennità per intemperie le perdite di lavoro

risultanti da perdite di clientela o da ritardi subiti dalle aziende clienti a

causa delle condizioni meteorologiche. Non è indennizzabile, ad esempio, una perdita

di lavoro che si verifica in una cava di pietra perché il maltempo impedisce alle

imprese del settore della costruzione di lavorare e, di conseguenza, di

effettuare le loro ordinazioni. Lo stesso vale per un’azienda che non può

lavorare perché un’altra azienda non è stata in grado di terminare i suoi

lavori entro i termini previsti a causa delle condizioni meteorologiche.

C4 Per condizioni meteorologiche o

intemperie si intendono in particolare la pioggia, la neve, la grandine, il

freddo, il caldo, il vento, l’umidità e la siccità. Ad eccezione delle aziende

che si dedicano unicamente alla viticoltura, alla coltivazione delle piante,

alla frutticoltura e all'orticoltura, che hanno diritto all’indennità solo in

caso di siccità o di umidità straordinarie, non occorre che siano presenti

condizioni meteorologiche eccezionali. Il solo fatto determinante è

l'impossibilità di proseguire i lavori a causa di intemperie.

Þ Esempio

Dato che il diritto

all’indennità per intemperie non presuppone condizioni meteorologiche eccezionali,

questo diritto non può essere negato soltanto perché la riparazione di un tetto

piatto non avrebbe dovuto essere pianificata per l’inverno. Non importa, nella

fattispecie, se le temperature siano state superiori o inferiori alla media stagionale.

Il diritto all’indennità non può pertanto essere negato soltanto perché

l’impresa avrebbe dovuto prevedere che in quella stagione la continuazione dei

lavori avrebbe potuto essere ostacolata dalle condizioni meteorologiche. Il

solo fatto determinante è che i lavori non abbiano potuto essere eseguiti

perché tecnicamente impossibile a causa delle condizioni meteorologiche.

Þ Giurisprudenza

DLA 1990 n. 7 p. 49 consid. 4b

DTFA, causa T. SA del 28.04.2000, C

219/99

DTF 124 V 239 segg.

C5 Le perdite di lavoro dovute a

circostanze straordinarie quali i rischi di smottamenti del terreno, le

inondazioni, la chiusura inusuale delle vie d’accesso a causa di un forte rischio

di valanghe, sono indennizzate in virtù delle disposizioni sull’indennità per lavoro

ridotto (v. circolare ILR). Simili eventi possono ovviamente colpire anche aziende

che non fanno parte dei rami aventi diritto all’indennità per intemperie.

Impossibilità di continuare i lavori

C6 La perdita di lavoro causata

esclusivamente da condizioni meteorologiche è computabile unicamente se la

continuazione dei lavori, pur con misure protettive sufficienti, è tecnicamente

impossibile o economicamente insostenibile o non si può ragionevolmente

esigerla dai lavoratori. La continuazione dei lavori è tecnicamente impossibile

in particolare quando non si possono utilizzare determinati materiali a causa

delle condizioni meteorologiche.

Þ Giurisprudenza

DLA 1986 n. 29 p. 112 consid. 1

C7 Si può ragionevolmente esigere

da un datore di lavoro che egli prenda misure economicamente sostenibili affinché

i lavori possano continuare nonostante le intemperie. La continuazione dei

lavori è considerata economicamente insostenibile se, pur essendo tecnicamente

realizzabile, richiederebbe misure eccessive. Occorre esaminare in base alle

circostanze concrete se sia ragionevole pretendere che il datore di lavoro

prenda misure quali la copertura del luogo di lavoro e del materiale, lo

sgombero della neve o l’installazione di un apparecchio di riscaldamento.

Secondo la giurisprudenza, non si possono tuttavia esigere misure importanti,

costose e inusuali. Non si può, ad esempio, pretendere che un’impresa di

gessatura copra con della plastica tutte le aperture delle finestre e che

installi un apparecchio di riscaldamento per poter proseguire i lavori in

condizioni di freddo estremo.

Þ Giurisprudenza

DTF 110 V 346 consid. 3c

C8 La perdita di lavoro è

computabile anche se la continuazione dei lavori è tecnicamente possibile, ma

non si può ragionevolmente esigerla dai lavoratori poiché metterebbe in

pericolo la loro salute.”

Le direttive

amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il

giudice delle assicurazioni sociali (cfr. sentenza del TFA C 124/06 del 25

gennaio 2007).

Quest’ultimo deve tenerne

conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata

nel caso di specie (cfr. DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130

V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22

agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV

Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88

consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98

consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece,

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68

consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr.

86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA

1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300;

DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992

pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233

consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a;

vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in

RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution

fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527;

Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e

Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In una sentenza

2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive,

ha ricordato che:

"

Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme

del diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di

legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli

amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa

tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime

verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di

legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione

corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non

si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la

stessa concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento

a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione (DTF

133 II 305 consid. 8.1; 133

V 394 consid. 3.3; 130

V 163 consid. 4.3.1; 128

I 167 consid. 4.3)."

2.4 In una sentenza pubblicata in

DTF 124 V 242 (244) il Tribunale federale ha sviluppato le seguenti

considerazioni:

"

6.- a) Soweit Verwaltung und Vorinstanz unter

dem Gesichts­punkt von Art. 43 Abs. I lit. a AVIG von einer Obliegenheit der

Arbeitgeberfirma ausgehen, die streitigen Fassadensanierungs­arbeiten generell

nur ausserhalb der erfahrungsgemäss kalten Wintermonate durchzuführen, kann

ihnen ebenfalls nicht gefolgt werden. Eine derartige Einschränkung der

entschädigungsfähigen Arbeiten im Baugewerbe besteht praxisgemäss nicht

(unveröffent­lichte Urteile 13. vom 2. Juli 1997 und B. vom 11. August 1987)_

Anders als im Falle verschiedener landwirtschaftlicher Monokultu­ren (Art. 65

Abs. 3 AVIV) werden in den übrigen Branchen keine aussergewöhnlichen

Witterungsverhältnisse vorausgesetzt. Viel­mehr genügt es, dass der

Arbeitsausfall witterungsbedingt eingetre­ten ist (ARV 1990 Nr. 7 S. 49 Erw.

4b). Folglich ist vorliegend ohne Belang, ob die Temperaturen an den in Frage

stehenden Daten einer Durchschnittstemperatur entsprachen oder nicht.

Entscheidend ist, dass das Ausführen der Fassadenarbeiten (Aufziehen des

minerali­schen Abriebs) witterungsbedingt aus technischen Gründen verun­möglicht

war (vgl. ARV 1986 Nr. 29 S. 1 12 Erw. 3). Damit liegt ein anrechenbarer

Considerandi

Arbeitsausfall im Sinne von Art. 43 Ahs. 1 lit. a AVIG vor."

Sempre

a proposito dell'art. 43 LADI Th. Nussbaumer

("Arbeitslosenversicherung" in SBVR, Ed. Helbing & Lichtenhahn,

Basilea-Ginevra-Monaco 2007) rileva che:

"

(...)

Das Wetter oder die Witterung bildet die,

zentrale Anspruchsvoraussetzung. Gesetz -und Verordnung enthalten allerdings

keine Umschreibung dieses Begriffes., Darunter sind die atmosphärischen

Einwirkungen wie insbesondere Regen, Schnee, Hagel, Nebel Kälte, Hitze, Sturm,

Nasse und Trockenheit zu verstehen. Dazu gehören auch die Folgeerscheinungen

dieser Einwirkungen, beispielsweise Eis, Hochwasser, Überschwemmungen,

Verschlammung, Rutschungen oder Runsenniedergänge. Der Einfluss der Witterung

muss so stark sein, dass die Arbeit trotz genügender Schutzvorkehrungen aus

technischen, wirtschaftlichen oder in der Person des Arbeitnehmers liegenden

Gründen nicht mehr fortgeführt werden kann (vgl. Art. 43 Abs. 1 lit. b AVIG).

Vorausgesetzt sind - mit Ausnahme der Sonderregelung in Art. 65 Abs. 3 AVIV

keine aussergewöhnlichen Witte­rungsverhältnisse; es genügt, dass der

Arbeitsausfall witterungsbedingt eingetreten ist."

Dal

canto suo B. Rubin ("Assurance-chômage". Ed. Schultess 2006, pag.

533) sottolinea che:

"

Il suffit que la perte de travail ait été causée

exclusivement par le temps pour qu'elle soit indemnisable. Point n'est besoin

que les conditions météorologiques soient inhabituelles pour la saison.

Une entreprise qui subit une perte de travail

parce que des travaux préalables ont été retardés en raison des conditions

météorologiques ne peut prétendre l'indemnité en cas d'intempéries. Dans ce cas

de figure, le déroulement des travaux n'est pas, en lui-même, entravé par des

intempéries. Une telle perte de travail peut néanmoins justifier le versement

de l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail si les conditions de

l'art. 32 al. 1 LACI sont remplies."

Questo

autore a pag. 534 precisa poi quanto segue:

"

Mise en relation avec l'art. 43a LACI, cette

disposition indique que pour entraîner l'indemnisation, l'intempérie doit

toucher la sphère d'exécution du travail. En revanche, la diminution de la

demande causée par les intempéries (manque de commandes ou retard du client) ne

donne pas lieu à l'indemnisation. Dans cette dernière hypothèse, une couverture

par le biais de l'indemnisation en cas de réduction de l'horaire de travail est

envisageable.

En plus des cas dans lesquels le travailleur est

directement exposé aux intempéries et ne peut donc plus travailler, l'art. 43

al. 1, let. B LACI considère expressément l'impossibilité technique de

poursuivre le travail comme un motif de perte de travail à prendre en

considération. L'impossibilité technique englobe par exemple l'impossibilité de

travailler certains matériaux à basse température."

In

una sentenza pubblicata nella JAB-BVR 1999 pag. 466-474 il Tribunale

amministrativo (Sezione delle assicurazioni sociali) del Canton Berna ha deciso

che:

"

2.

La perte de travail est prise en considération

lorsque l'on aurait travaillé sur le chantier en cause si les conditions

météorologiques n'avaient pas été défavorables au cours de la période

considérée. Si la perte de travail s'étend sur une période plus longue que

celle qui aurait été probablement nécessaire pour exécuter les travaux de

construction avec des conditions météorologiques normales, cette perte n'est

plus due exclusivement aux conditions de temps défavorables mais également à

d'autres raisons – par exemple au manque de contrats. Elle ne donne dès lors

pas droit à l'indemnité en cas d'intempéries. (cons. 9)"

In una sentenza 38.2010.29

del 27 settembre 2010, questo Tribunale ha confermato la decisione su

opposizione con la quale la Sezione del lavoro ha ammesso la possibilità di

versare l'indennità per intemperie soltanto per il periodo indicato

dall'azienda come necessario per lo svolgimento dei lavori e si è in

particolare così espresso:

" (…)

Nella presente fattispecie la Sezione del lavoro

si è opposta parzialmente al versamento di indennità per intemperie.

Tali indennità sono state rifiutate per i giorni

successivi al periodo che la ditta ha indicato per la conclusione dei lavori

sui diversi cantieri, al momento della prima giornata lavorativa persa (cfr.

consid. 1.2).

Chiamato ora a pronunciarsi questo Tribunale,

richiamata la giurisprudenza cantonale e la dottrina esposte al consid. 2.3,

oltre alla presa di posizione della SECO che ha sottolineato come l'indennità

per intemperie non mira ad indennizzare i giorni di maltempo in genere ma esclusivamente

la perdita di lavoro che ne consegue ragione per cui deve essere indennizzata

solo la durata prevista per il singolo cantiere, deve confermare l'operato

dell'amministrazione (cfr. sul tema le STCA 38.2009.65 del 30 settembre 2009 e

38.2009.66

del 30 settembre 2009, contestato dalla Sezione del lavoro davanti

al Tribunale federale, il quale, con sentenza 8C_913/20098C_914/2009 del 7

dicembre 2009, ha dichiarato inammissibili i ricorsi rilevando in particolare

che: "è vero che i motivi dei giudizi cantonali impugnati contengono delle

istruzioni e delle considerazioni che a mente della ricorrente violano il

diritto. I dispositivi dei giudizi medesimi non rinviano tuttavia a tali

motivi, bensì al solo consid. 2.7, che in entrambe le pronunce rimprovera

all'amministrazione di non aver istruito in modo sufficiente la causa. In una

simile ipotesi, l'amministrazione non è tenuta a rendere una decisione

contraria al diritto"."

(Vedi pure STCA 38.2010.35 del 29 settembre 2010)

2.5

Sulla base

dell'art. 45 cpv. 1 LADI il Consiglio federale disciplina la procedura di

annuncio.

Secondo

l'art. 45 cpv. 4 LADI, invece, il servizio cantonale, se ha dubbi sulla

computabilità della perdita di lavoro, procede agli adeguati chiarimenti. Se

non considera computabile la perdita di lavoro o se l'annuncio è tardivo, si

oppone mediante decisione al pagamento dell'indennità per intemperie. Esso

informa, in ogni caso, il datore di lavoro e la cassa da questo designata.

Nella già citata Circolare

della SECO figurano le seguenti indicazioni:

"

G8 L'autorité

cantonale vérifie, sur la base d'un calendrier

météorologique ou

d'autres moyens appropriés, si l'on peut effectivement admettre qu'il n'était

pratiquement pas possible de travailler en raison des conditions météorologiques

pendant les jours indiqués par l'employeur.

G9 L'autorité

cantonale vérifie, sur la base des documents de

l'entreprise, si le

chantier existe effectivement et si la durée d'exécution du mandat indiquée par

l'employeur j' (question 5 du formulaire "Avis de l'interruption de

travail pour cause d'intempéries") est plausible.

Elle vérifie en outre

si le nombre de collaborateurs indiqué sur le formulaire semble plausible eu

égard à la grandeur du chantier et au volume de travail.

Si le nombre de jours

de travail et le nombre de travailleurs annoncés par l'employeur semblent

exagérés par rapport au chantier et au volume de travail, seule la perte de

travail vraisemblable sera prise en considération. Dans le doute, l'autorité

cantonale clarifiera la question auprès de l'employeur."

2.5

Nella

presente fattispecie la Sezione del lavoro si è opposta al versamento di

indennità per intemperie per il giorno 11 novembre 2010, in quanto quel giorno non pioveva.

La ditta

ricorrente, pur riconoscendo che quel giorno non vi sono state precipitazioni,

sostiene di non avere comunque potuto svolgere la sua attività nei cantieri

annunciati a causa della presenza di fango.

Al proposito,

nel corso del dibattimento del 17 giugno 2011 il datore di lavoro ha fornito le

seguenti dettagliate indicazioni:

"

(…)

Riguardo alla mancata richiesta di indennità per

i giorni immediatamente successivi al 15 novembre, il sig. RI 1 rileva che in

quell’occasione aveva del lavoro al coperto per cui non ha presentato nessuna

richiesta. Lo ha fatto pure in gennaio e febbraio. Infatti il tempo era freddo

ma soleggiato.

Egli sottolinea che è praticamente impossibile

entrare a lavorare con dei mezzi sui cantieri o impiantare o seminare quando vi

è una grande quantità di fango.

Anche in ottobre, che pure ha piovuto, la ditta

non ha inoltrato domanda di indennità.

Il sig. RI 1 rileva in particolare che è

praticamente controproducente effettuare dei lavori presso clienti privati in

mezzo al fango dopo alcuni giorni di pioggia. I lavori sono malfatti e devono

essere migliorati in seguito, ciò che economicamente non è per niente

conveniente.

Il sig. __________ rileva che l’interessa (recte:

l’interesse) nella sentenza del Tribunale deriva dal fatto che in caso di fango

il lavoratore non è direttamente esposto alle intemperie ma soltanto

indirettamente, ragione per cui tale questione va chiarita.

Al riguardo il sig. RI 1 richiama gli art. 43

LADI e 65 OADI, dove si parla anche di “umidità”.

Riguardo ai singoli cantieri il sig. RI 1 fornisce

le seguenti precisazioni:

- Ex __________:

Stavamo mettendo la

terra, impiantando e seminando. Stavamo terminando il cantiere. Il terreno è

diventato inzuppato per la pioggia (trattandosi di terra nuova) ed in novembre

occorrono 3-4 giorni per asciugare. Inoltre se si pianta quando è bagnato vi è

ristagno d’acqua e dopo alcuni mesi le piante posso morire.

Il presidente del TCA manifesta al sig. __________

il suo stupore per il fatto che un tema di questa natura, che sembra essere un

classico, non è mai stato affrontato dalla Sezione del lavoro negli anni

passati. Il presidente del TCA formula l’ipotesi, visto che dei casi simili non

sono mai arrivati in Tribunale fino ad oggi, che tali domande venivano in

passato accolte.

- Palazzina condominiale __________:

La palazzina era

finita, stavamo mettendo un mucchio di terra, dovevamo mettere il terreno a

rotoli (come una moquette; sono dei tappeti di 1 x 0.40 metri). Purtroppo con il terreno inzuppato l’acqua schizza via quando si deve effettuare questa

operazione. Si deve preparare il terreno con sabbia e poi si srotola questo

tappeto (che arriva da __________) e che va posato subito (altrimenti si

rovina), poi va rullato per fare in modo che il contatto della zolla con il

terreno sia perfetta. Riguardo alla domanda del 30.11.2010, il sig. RI 1

conferma che in effetti questa zollatura all’inizio non era prevista.

- __________:

E’ stata effettuata una

costruzione con alluminio. I lavori sono stati parecchio difficoltosi vista la

configurazione. Anche qui dovevamo da una parte portare a livello il terreno

per procedere alla seminagione e per quel che riguarda la scarpate dovevamo

posare con delle “graffe” dei rotoli di “Sedun” pre-coltivato. Anche in questo

caso l’11 novembre non abbiamo lavorato in quanto il terreno era troppo

bagnato.

- Manutenzione di privati:

Questi lavori sono

ancora più complicati di quelli precedenti in quanto nei giardini privati, i

giardinieri si muovono avanti e indietro con gli scarponi e rovinano il

terreno.

Il sig. RI 1 precisa di

avere annunciato solo 10 dei 25 cantieri, in quanto gli altri hanno potuto

continuare a lavorare. (…)"

(Doc. X, pag. 2-3)

La Sezione

del lavoro non contesta le affermazioni del datore di lavoro (cfr. STF

9C_696/2009 del 15 marzo 2010: “la teneur de ces allégations n’a pas

véritablement été remise en cause par le service recourant qui n’a pas exigé

que la preuve soit administrée à leur propos.”).

Richiamate le direttive della SECO l’amministrazione ritiene

tuttavia corretto opporsi alla domanda d’indennità per intemperie in quanto, in

presenza di solo fango, senza precipitazioni, i lavoratori non sono più

direttamente esposti alle intemperie per cui un presupposto per il diritto all’

indennità non sarebbe realizzato.

Questo

punto di vista non può essere fatto proprio dal TCA.

Infatti è

evidente che dei giardinieri attivi sui diversi cantieri sono direttamente

esposti alle intemperie (cfr. art. 43 cpv. 1 lett. a LADI), a differenza, ad

esempio, del personale amministrativo come giustamente precisa la Circolare

della SECO (cfr. consid. 2.3).

Non è

dunque possibile rifiutare il diritto alle indennità per intemperie ai

giardinieri per il solo fatto che ha smesso di piovere. Bisogna invece

esaminare dettagliatamente in ogni singolo cantiere, anche per evitare

possibili abusi, se il lavoro era di nuovo possibile oppure no.

Nel caso

concreto, nel corso dell’udienza, è emerso con evidenza che la presenza di

fango non ha tecnicamente permesso alla ditta (cfr. art. 43 cpv. 1 lett. b

LADI ) di svolgere i lavori programmati per l’11 novembre 2011 nei cantieri di __________,

di __________ e di __________

Secondo

il TCA, l’amministrazione si è dunque opposta, a torto, al riconoscimento del

diritto ad indennità per intemperie per questi cantieri.

Per quel che concerne invece

i lavori di manutenzione (“potatura invernale, pulizia generale, taglio rami

rotti, concimazioni, ripristino aiuole, tagli di formazione cespugli e arbusti”)

presso altri 8 privati (cfr. Doc. H ), secondo questo Tribunale, sono necessari

ulteriori approfondimenti, relativamente a ogni cantiere e in funzione dei

lavori previsti, per stabilire se la presenza di fango impediva oppure no il

normale svolgimento dell’attività lavorativa l’11 novembre 2011. Gli atti sono

dunque rinviati alla Sezione del lavoro affinché effettui i necessari approfondimenti

e prenda una nuova decisione.

La

decisione su opposizione del 21 febbraio 2011 deve pertanto essere annullata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei

considerandi e la decisione su opposizione del 21 febbraio 2011 è annullata.

§ La

ditta __________ ha diritto ad indennità per intemperie per il giorno 11

novembre 2010 per i cantieri a __________ /__________, __________, __________.

§§ La Sezione del lavoro

effettuerà ulteriori accertamenti per il cantiere __________ (diversi).

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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