38.2011.27
A torto negato ind.per intemp.a una ditta di giardin.Non rifiuto di tale dt per il solo fatto che smesso di piovere.Va esaminato per ogni cantiere se possib.nuovam.lavorare.Da udienza dinanzi al TCA e
22 giugno 2011Italiano27 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
38.2011.27
Data decisione, Autorità:
22.06.2011, TCA
Titolo:
A torto negato ind.per intemp.a una ditta di giardin.Non rifiuto di tale dt per il solo fatto che smesso di piovere.Va esaminato per ogni cantiere se possib.nuovam.lavorare.Da udienza dinanzi al TCA emerso che il fango impedito lavori in 2 cantieri,x cui dt a ind.Necess.ult.accert.per altri cantieri
INDENNITÀ PER INTEMPERIE
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 42segg. LADI
art. 4343a LADI
art. 45 LADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2011.27
DC/sc
Lugano
22 giugno
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 21 marzo 2011 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 21
febbraio 2011 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 21 febbraio 2011 la Sezione del lavoro ha
confermato la precedente decisione del 28 dicembre 2010 (cfr. Doc. 9) e si è
opposta al versamento di indennità per intemperie alla ditta __________, attiva
nel settore della floricoltura e vivai, costruzione e manutenzione di giardini,
per il giorno 11 novembre 2010.
L'amministrazione
si è in particolare così espressa:
"
(…)
Nel caso in esame, dagli accertamenti esperiti
dallo scrivente Ufficio presso l'Ufficio federale di meteorologia e di
climatologia di __________ (sig. __________) emerge segnatamente quanto segue:
- premesso che le informazioni meteorologiche fornite si basano
sulle stazioni di __________ e di __________, rappresentative per le rispettive
regioni;
- il giorno 11 novembre 2010 non vi sono state precipitazioni, né
a __________, né a __________;
- nei giorni 8, 9 e 10 novembre 2010 sono state registrate
precipitazioni in entrambe le regioni, tuttavia contenute (soltanto l'8
novembre sono state considerate moderate);
- precipitazioni abbondanti, per quanto riguarda la fine di
ottobre 2010 e il mese di novembre 2010, sono state registrate soltanto nei
seguenti giorni: 30 e 31 ottobre, 15 novembre (e i giorni immediatamente
successivi);
- la temperatura tra l'8 e l'11 novembre 2010 è rimasta attorno ai
6°C (con minime attorno ai 2-4 gradi e massime attorno ai 12 gradi il giorno
11 novembre).
Ora, in considerazione di quanto precede, si può
concludere che, per quanto riguarda il giorno 11 novembre 2010, le condizioni
meteorologiche non giustificavano la sospensione dell'attività.
Per quanto riguarda poi il fatto che, secondo
quanto asserito dall'opponente, nei giorni immediatamente precedenti l'11
novembre vi sarebbe stata la creazione di fango a seguito di quattro giorni
ininterrotti di pioggia, si osserva quanto segue. Nei giorni 7, 8, 9 e 10
novembre le precipitazioni sono state contenute (oltretutto in raffronto a
quelle verificatesi il 30 e 31 ottobre e nei giorni 15 e seguenti di novembre).
Inoltre, proprio nei giorni immediatamente successivi al 15 novembre l'azienda
in parola, senz'altro confrontata con uno strato fangoso particolarmente
accentuato (cfr. anche quanto precisato dal sig. __________ in risposta alla
domanda n. 5) – dovuto anche alle precipitazioni intervenute durante quasi
tutti i successivi giorni – non ha comunicato una sospensione del lavoro a
causa delle intemperie (nè tantomeno ha indicato la presenza di fango) se non
nei soli giorni 15, 16 e 22 novembre. Per i motivi suesposti, mal si comprende
l'impossibilità per l'azienda di lavorare l'11 novembre. (…)" (Doc. A1)
1.2. Contro la
decisione su opposizione RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel
quale ha chiesto di riconoscere il diritto alle indennità per intemperie per il
giorno 11 novembre 2010, rilevando:
"
(…)
In primo luogo la LADI (Art. 43 LADI; art. 66 –
68 OADI) e la Circolare sulle indennità per intemperie, precisamente al
paragrafo C4 (all. F), recita chiaramente <Per condizioni
meteorologiche o intemperie si intendono in particolare la pioggia, la
neve, la grandine, il freddo, il caldo, il vento, l'umidità e la siccità> pertanto
quanto evidenziato in grassetto vale a dire pioggia ed umidità sono condizioni
che concernono la nostra domandata.
Inoltre si precisa che nel nostro settore
giardinaggio, dopo 3 o 4 giorni di pioggia, non è semplice riprendere il giorno
successivo in considerazione del fango che si viene a creare con evidenti
problematiche nella manutenzione dei tappeti verdi o dei giardini.
Considerato che il fango, oltre alla pioggia ed
all'umidità, sono fattori che permettono la richiesta di indennità per
intemperie, mal si comprende come la Sezione del lavoro abbia negato il diritto
al rimborso per la giornata dell'11 novembre 2010 dove in effetti la nostra
azienda non ha potuto impiegare i propri collaboratori su terreni impraticabili
che, se lavorati, avrebbero portato più danni che aspetti positivi ai nostri
clienti.
Al punto 3 <Fattispecie e motivi> a pagina 4.
la scrivente ammette la presenza di fango, asserendo però che da parte nostra
non è stata comunicata la sospensione lavori a causa di intemperie e tantomeno
abbiamo indicato la presenza di fango.
A tale proposito confermiamo di non avere
indicato la presenza di fango, è altresì implicito il fatto che, come
evidenziato nei formulari prestampati <annunci di perdita di lavoro> (all. G
da G1 a G3) indichiamo l'esecuzione di lavori con la terra, la quale con le
precipitazioni avvenute, ed ormai appurate, causano inevitabilmente fango.
Il discorso cambia per quanto concerne le
manutenzioni elencate nell'all. H, le quali non sono state eseguite per
impraticabilità dei giardini privati anche per il fatto che transitando nei
giardini dopo un prolungato periodo di pioggia si creano più danni che
altro." (Doc. I)
1.3. Nella sua
risposta del 30 marzo 2011 la Sezione del lavoro propone di respingere il
ricorso, precisando in particolare:
"
(…)
Per i motivi suesposti, mal si comprende quindi
l'impossibilità per l'azienda di lavorare l'11 novembre, constatato oltretutto
– come già detto – che in quel giorno non sono state registrate precipitazioni
e che quelle invece registrate nei giorni precedenti son state particolarmente
contenute. (…)" (Doc. III)
1.4. Il 7 aprile
2011 la ditta __________ ha formulato le seguenti osservazioni:
"
(…)
Non possiamo effettuare interventi concernenti
movimenti di terra al primo giorno di sole dopo 4 giorni di pioggia in quanto,
anche se non specificamente indicato, la terra dopo 4 giorni di pioggia diventa
fango.
Facciamo inoltre notare che in periodi precedenti
a quelli indicati nel nostro annuncio, nei quali le precipitazioni sono state
altrettanto intense e non ci permettevano di eseguire i lavori nei vari
cantieri, abbiamo occupato le nostre maestranze per l'esecuzione di lavori
interni negli stabili della nostra sede.
Da parte nostra cerchiamo di ricorrere a questo
prezioso mezzo delle indennità intemperie solamente quando proprio non abbiamo
altra possibilità.
In considerazione di quanto esposto chiediamo che
la nostra richiesta per la giornata del 11 novembre 2011 venga riconosciuta
come intemperie." (Doc. V)
Il 14
aprile 2011 la Sezione del lavoro si è riconfermata in quanto esposto nella
risposta di causa (cfr. Doc. VII).
1.5. Il 17 giugno
2011 le parti sono state sentite dal Presidente del TCA (cfr. doc. X).
in
diritto
2.1. Secondo
l’art. 42 cpv. 1 LADI i lavoratori occupati in rami in cui sono usuali perdite
di lavoro dovute ad intemperie hanno diritto all’indennità per intemperie
unicamente se sono soggetti all’obbligo di contribuzione all’assicurazione
contro la disoccupazione o non hanno ancora raggiunto l’età minima per
l’obbligo di contribuzione nell’AVS e subiscono una perdita di lavoro
computabile ai sensi dell’art. 43 LADI (cfr. Nussbaumer,
Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwal- tungsrecht [SBVR],
Soziale Sicherheit, cifra marginale 450-473, pag. 173-180; G. Gerhards,
Grundriss des neuen Arbeitslosen- versicherungsrechts, Berna 1996, N. 197 e
segg., pag. 144 e segg. e Thomas Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-
recht, Berna 1997, § 34 III N. 55 e segg. a pag. 215 e segg.).
Sulla
base della delega figurante all'art. 42 cpv. 2 LADI, all'art. 65 cpv. 1 OADI il
Consiglio federale ha enumerato i seguenti rami sui quali l'indennità per
intemperie può essere versata:
"
a. edilizia e genio civile, carpenteria,
taglio della pietra e cave;
b. estrazione di sabbia e di ghiaia;
c. posa di binari e di condotte aeree;
d. sistemazioni esterne (giardini);
e. selvicoltura,
vivai ed estrazione della torba, nella misura in cui tali attività non siano
esercitate a titolo accessorio da un'azienda agricola;
f. estrazione d'argilla e industri laterizia;
g. pesca professionale;
h. trasporti,
nella misura in cui i veicoli siano esclusivamente utilizzati per il trasporto
di materiale di scavo e di costruzione verso e da i cantieri o il trasporto di
sabbia e ghiaia dai luoghi di estrazione;
Fatti
i. segherie."
L'art. 65
cpv. 3 OADI prevede che l’indennità per intemperie può inoltre essere pagata ad
aziende che si dedicano unicamente alla viticoltura, alla coltivazione delle
piante, alla frutticoltura e alla orticoltura, se gli usuali lavori stagionali
non possono essere eseguiti a causa di siccità o di umidità straordinarie (cfr.
art. 42 cpv. 2 LADI e art. 65 cpv. 1 e 3 OADI; vedi pure Nussbaumer, op. cit.,
N. 451-457, pag. 174-176 e G. Gerhards, op. cit., N. 200-203, pag. 145-146).
2.2. L'art. 43
cpv. 1 LADI stabilisce che:
"
la perdita di lavoro è computabile se:
a. è causata esclusivamente da condizioni
meteorologiche;
b. la continuazione dei lavori, pur con misure protettive
sufficienti, è tecnicamente impossibile o economicamente insostenibile o non si
può ragionevolmente esigerla dai lavoratori e
c. è annunciata regolarmente dal datore di
lavoro."
L'art. 43 a LADI prevede invece che la perdita di lavoro non è computabile, segnatamente, se:
" a. è
riconducibile soltanto indirettamente alle condizioni
meteorologiche (perdita di clienti, ritardo
nei termini);
b. si tratta di perdite stagionali consuete
nell'agricoltura;
c. il lavoratore non accetta la sospensione del lavoro e dev'essere
pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;
d. concerne persone al servizio di un'organizzazione per lavoro
temporaneo."
2.3. Riguardo agli
art. 43 e 43a LADI, nella Circolare della Segreteria di Stato dell'economia
SECO relativa all'indennità per intemperie, del gennaio 2005, figurano in
particolare le seguenti indicazioni:
"
C1 La perdita di
lavoro subita in un ramo d’attività avente diritto
all’indennità per intemperie è computabile
se:
• è causata esclusivamente da condizioni
meteorologiche;
• la continuazione dei lavori, pur con misure protettive
sufficienti, è tecnicamente impossibile o economicamente insostenibile o non si
può ragionevolmente esigerla dai lavoratori;
• è annunciata regolarmente dal datore
di lavoro.
Queste condizioni devono essere adempiute
cumulativamente.
Perdita di lavoro
causata direttamente da condizioni meteorologiche
C2 Affinché possa essere computata,
la perdita di lavoro deve essere causata esclusivamente da condizioni
meteorologiche e non deve intervenire nessun’altra causa.
È inoltre necessario
che i lavoratori siano esposti direttamente, e non indirettamente, alle
intemperie. Il personale amministrativo di un’impresa di costruzioni, ad
esempio, non rientra nella cerchia degli aventi diritto all’indennità per
intemperie.
C3 Questa condizione di causalità
diretta esclude dal diritto all’indennità per intemperie le perdite di lavoro
risultanti da perdite di clientela o da ritardi subiti dalle aziende clienti a
causa delle condizioni meteorologiche. Non è indennizzabile, ad esempio, una perdita
di lavoro che si verifica in una cava di pietra perché il maltempo impedisce alle
imprese del settore della costruzione di lavorare e, di conseguenza, di
effettuare le loro ordinazioni. Lo stesso vale per un’azienda che non può
lavorare perché un’altra azienda non è stata in grado di terminare i suoi
lavori entro i termini previsti a causa delle condizioni meteorologiche.
C4 Per condizioni meteorologiche o
intemperie si intendono in particolare la pioggia, la neve, la grandine, il
freddo, il caldo, il vento, l’umidità e la siccità. Ad eccezione delle aziende
che si dedicano unicamente alla viticoltura, alla coltivazione delle piante,
alla frutticoltura e all'orticoltura, che hanno diritto all’indennità solo in
caso di siccità o di umidità straordinarie, non occorre che siano presenti
condizioni meteorologiche eccezionali. Il solo fatto determinante è
l'impossibilità di proseguire i lavori a causa di intemperie.
Þ Esempio
Dato che il diritto
all’indennità per intemperie non presuppone condizioni meteorologiche eccezionali,
questo diritto non può essere negato soltanto perché la riparazione di un tetto
piatto non avrebbe dovuto essere pianificata per l’inverno. Non importa, nella
fattispecie, se le temperature siano state superiori o inferiori alla media stagionale.
Il diritto all’indennità non può pertanto essere negato soltanto perché
l’impresa avrebbe dovuto prevedere che in quella stagione la continuazione dei
lavori avrebbe potuto essere ostacolata dalle condizioni meteorologiche. Il
solo fatto determinante è che i lavori non abbiano potuto essere eseguiti
perché tecnicamente impossibile a causa delle condizioni meteorologiche.
Þ Giurisprudenza
DLA 1990 n. 7 p. 49 consid. 4b
DTFA, causa T. SA del 28.04.2000, C
219/99
DTF 124 V 239 segg.
C5 Le perdite di lavoro dovute a
circostanze straordinarie quali i rischi di smottamenti del terreno, le
inondazioni, la chiusura inusuale delle vie d’accesso a causa di un forte rischio
di valanghe, sono indennizzate in virtù delle disposizioni sull’indennità per lavoro
ridotto (v. circolare ILR). Simili eventi possono ovviamente colpire anche aziende
che non fanno parte dei rami aventi diritto all’indennità per intemperie.
Impossibilità di continuare i lavori
C6 La perdita di lavoro causata
esclusivamente da condizioni meteorologiche è computabile unicamente se la
continuazione dei lavori, pur con misure protettive sufficienti, è tecnicamente
impossibile o economicamente insostenibile o non si può ragionevolmente
esigerla dai lavoratori. La continuazione dei lavori è tecnicamente impossibile
in particolare quando non si possono utilizzare determinati materiali a causa
delle condizioni meteorologiche.
Þ Giurisprudenza
DLA 1986 n. 29 p. 112 consid. 1
C7 Si può ragionevolmente esigere
da un datore di lavoro che egli prenda misure economicamente sostenibili affinché
i lavori possano continuare nonostante le intemperie. La continuazione dei
lavori è considerata economicamente insostenibile se, pur essendo tecnicamente
realizzabile, richiederebbe misure eccessive. Occorre esaminare in base alle
circostanze concrete se sia ragionevole pretendere che il datore di lavoro
prenda misure quali la copertura del luogo di lavoro e del materiale, lo
sgombero della neve o l’installazione di un apparecchio di riscaldamento.
Secondo la giurisprudenza, non si possono tuttavia esigere misure importanti,
costose e inusuali. Non si può, ad esempio, pretendere che un’impresa di
gessatura copra con della plastica tutte le aperture delle finestre e che
installi un apparecchio di riscaldamento per poter proseguire i lavori in
condizioni di freddo estremo.
Þ Giurisprudenza
DTF 110 V 346 consid. 3c
C8 La perdita di lavoro è
computabile anche se la continuazione dei lavori è tecnicamente possibile, ma
non si può ragionevolmente esigerla dai lavoratori poiché metterebbe in
pericolo la loro salute.”
Le direttive
amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il
giudice delle assicurazioni sociali (cfr. sentenza del TFA C 124/06 del 25
gennaio 2007).
Quest’ultimo deve tenerne
conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime
permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata
nel caso di specie (cfr. DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130
V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22
agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV
Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88
consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98
consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece,
scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.
DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68
consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr.
86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA
1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300;
DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992
pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233
consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a;
vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in
RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution
fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527;
Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e
Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza,
infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una
pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze
(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In una sentenza
2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive,
ha ricordato che:
"
Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme
del diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di
legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli
amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa
tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime
verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di
legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione
corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non
si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la
stessa concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento
a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione (DTF
133 II 305 consid. 8.1; 133
V 394 consid. 3.3; 130
V 163 consid. 4.3.1; 128
I 167 consid. 4.3)."
2.4 In una sentenza pubblicata in
DTF 124 V 242 (244) il Tribunale federale ha sviluppato le seguenti
considerazioni:
"
6.- a) Soweit Verwaltung und Vorinstanz unter
dem Gesichtspunkt von Art. 43 Abs. I lit. a AVIG von einer Obliegenheit der
Arbeitgeberfirma ausgehen, die streitigen Fassadensanierungsarbeiten generell
nur ausserhalb der erfahrungsgemäss kalten Wintermonate durchzuführen, kann
ihnen ebenfalls nicht gefolgt werden. Eine derartige Einschränkung der
entschädigungsfähigen Arbeiten im Baugewerbe besteht praxisgemäss nicht
(unveröffentlichte Urteile 13. vom 2. Juli 1997 und B. vom 11. August 1987)_
Anders als im Falle verschiedener landwirtschaftlicher Monokulturen (Art. 65
Abs. 3 AVIV) werden in den übrigen Branchen keine aussergewöhnlichen
Witterungsverhältnisse vorausgesetzt. Vielmehr genügt es, dass der
Arbeitsausfall witterungsbedingt eingetreten ist (ARV 1990 Nr. 7 S. 49 Erw.
4b). Folglich ist vorliegend ohne Belang, ob die Temperaturen an den in Frage
stehenden Daten einer Durchschnittstemperatur entsprachen oder nicht.
Entscheidend ist, dass das Ausführen der Fassadenarbeiten (Aufziehen des
mineralischen Abriebs) witterungsbedingt aus technischen Gründen verunmöglicht
war (vgl. ARV 1986 Nr. 29 S. 1 12 Erw. 3). Damit liegt ein anrechenbarer
Considerandi
Arbeitsausfall im Sinne von Art. 43 Ahs. 1 lit. a AVIG vor."
Sempre
a proposito dell'art. 43 LADI Th. Nussbaumer
("Arbeitslosenversicherung" in SBVR, Ed. Helbing & Lichtenhahn,
Basilea-Ginevra-Monaco 2007) rileva che:
"
(...)
Das Wetter oder die Witterung bildet die,
zentrale Anspruchsvoraussetzung. Gesetz -und Verordnung enthalten allerdings
keine Umschreibung dieses Begriffes., Darunter sind die atmosphärischen
Einwirkungen wie insbesondere Regen, Schnee, Hagel, Nebel Kälte, Hitze, Sturm,
Nasse und Trockenheit zu verstehen. Dazu gehören auch die Folgeerscheinungen
dieser Einwirkungen, beispielsweise Eis, Hochwasser, Überschwemmungen,
Verschlammung, Rutschungen oder Runsenniedergänge. Der Einfluss der Witterung
muss so stark sein, dass die Arbeit trotz genügender Schutzvorkehrungen aus
technischen, wirtschaftlichen oder in der Person des Arbeitnehmers liegenden
Gründen nicht mehr fortgeführt werden kann (vgl. Art. 43 Abs. 1 lit. b AVIG).
Vorausgesetzt sind - mit Ausnahme der Sonderregelung in Art. 65 Abs. 3 AVIV
keine aussergewöhnlichen Witterungsverhältnisse; es genügt, dass der
Arbeitsausfall witterungsbedingt eingetreten ist."
Dal
canto suo B. Rubin ("Assurance-chômage". Ed. Schultess 2006, pag.
533) sottolinea che:
"
Il suffit que la perte de travail ait été causée
exclusivement par le temps pour qu'elle soit indemnisable. Point n'est besoin
que les conditions météorologiques soient inhabituelles pour la saison.
Une entreprise qui subit une perte de travail
parce que des travaux préalables ont été retardés en raison des conditions
météorologiques ne peut prétendre l'indemnité en cas d'intempéries. Dans ce cas
de figure, le déroulement des travaux n'est pas, en lui-même, entravé par des
intempéries. Une telle perte de travail peut néanmoins justifier le versement
de l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail si les conditions de
l'art. 32 al. 1 LACI sont remplies."
Questo
autore a pag. 534 precisa poi quanto segue:
"
Mise en relation avec l'art. 43a LACI, cette
disposition indique que pour entraîner l'indemnisation, l'intempérie doit
toucher la sphère d'exécution du travail. En revanche, la diminution de la
demande causée par les intempéries (manque de commandes ou retard du client) ne
donne pas lieu à l'indemnisation. Dans cette dernière hypothèse, une couverture
par le biais de l'indemnisation en cas de réduction de l'horaire de travail est
envisageable.
En plus des cas dans lesquels le travailleur est
directement exposé aux intempéries et ne peut donc plus travailler, l'art. 43
al. 1, let. B LACI considère expressément l'impossibilité technique de
poursuivre le travail comme un motif de perte de travail à prendre en
considération. L'impossibilité technique englobe par exemple l'impossibilité de
travailler certains matériaux à basse température."
In
una sentenza pubblicata nella JAB-BVR 1999 pag. 466-474 il Tribunale
amministrativo (Sezione delle assicurazioni sociali) del Canton Berna ha deciso
che:
"
2.
La perte de travail est prise en considération
lorsque l'on aurait travaillé sur le chantier en cause si les conditions
météorologiques n'avaient pas été défavorables au cours de la période
considérée. Si la perte de travail s'étend sur une période plus longue que
celle qui aurait été probablement nécessaire pour exécuter les travaux de
construction avec des conditions météorologiques normales, cette perte n'est
plus due exclusivement aux conditions de temps défavorables mais également à
d'autres raisons – par exemple au manque de contrats. Elle ne donne dès lors
pas droit à l'indemnité en cas d'intempéries. (cons. 9)"
In una sentenza 38.2010.29
del 27 settembre 2010, questo Tribunale ha confermato la decisione su
opposizione con la quale la Sezione del lavoro ha ammesso la possibilità di
versare l'indennità per intemperie soltanto per il periodo indicato
dall'azienda come necessario per lo svolgimento dei lavori e si è in
particolare così espresso:
" (…)
Nella presente fattispecie la Sezione del lavoro
si è opposta parzialmente al versamento di indennità per intemperie.
Tali indennità sono state rifiutate per i giorni
successivi al periodo che la ditta ha indicato per la conclusione dei lavori
sui diversi cantieri, al momento della prima giornata lavorativa persa (cfr.
consid. 1.2).
Chiamato ora a pronunciarsi questo Tribunale,
richiamata la giurisprudenza cantonale e la dottrina esposte al consid. 2.3,
oltre alla presa di posizione della SECO che ha sottolineato come l'indennità
per intemperie non mira ad indennizzare i giorni di maltempo in genere ma esclusivamente
la perdita di lavoro che ne consegue ragione per cui deve essere indennizzata
solo la durata prevista per il singolo cantiere, deve confermare l'operato
dell'amministrazione (cfr. sul tema le STCA 38.2009.65 del 30 settembre 2009 e
38.2009.66
del 30 settembre 2009, contestato dalla Sezione del lavoro davanti
al Tribunale federale, il quale, con sentenza 8C_913/2009 –8C_914/2009 del 7
dicembre 2009, ha dichiarato inammissibili i ricorsi rilevando in particolare
che: "è vero che i motivi dei giudizi cantonali impugnati contengono delle
istruzioni e delle considerazioni che a mente della ricorrente violano il
diritto. I dispositivi dei giudizi medesimi non rinviano tuttavia a tali
motivi, bensì al solo consid. 2.7, che in entrambe le pronunce rimprovera
all'amministrazione di non aver istruito in modo sufficiente la causa. In una
simile ipotesi, l'amministrazione non è tenuta a rendere una decisione
contraria al diritto"."
(Vedi pure STCA 38.2010.35 del 29 settembre 2010)
2.5
Sulla base
dell'art. 45 cpv. 1 LADI il Consiglio federale disciplina la procedura di
annuncio.
Secondo
l'art. 45 cpv. 4 LADI, invece, il servizio cantonale, se ha dubbi sulla
computabilità della perdita di lavoro, procede agli adeguati chiarimenti. Se
non considera computabile la perdita di lavoro o se l'annuncio è tardivo, si
oppone mediante decisione al pagamento dell'indennità per intemperie. Esso
informa, in ogni caso, il datore di lavoro e la cassa da questo designata.
Nella già citata Circolare
della SECO figurano le seguenti indicazioni:
"
G8 L'autorité
cantonale vérifie, sur la base d'un calendrier
météorologique ou
d'autres moyens appropriés, si l'on peut effectivement admettre qu'il n'était
pratiquement pas possible de travailler en raison des conditions météorologiques
pendant les jours indiqués par l'employeur.
G9 L'autorité
cantonale vérifie, sur la base des documents de
l'entreprise, si le
chantier existe effectivement et si la durée d'exécution du mandat indiquée par
l'employeur j' (question 5 du formulaire "Avis de l'interruption de
travail pour cause d'intempéries") est plausible.
Elle vérifie en outre
si le nombre de collaborateurs indiqué sur le formulaire semble plausible eu
égard à la grandeur du chantier et au volume de travail.
Si le nombre de jours
de travail et le nombre de travailleurs annoncés par l'employeur semblent
exagérés par rapport au chantier et au volume de travail, seule la perte de
travail vraisemblable sera prise en considération. Dans le doute, l'autorité
cantonale clarifiera la question auprès de l'employeur."
2.5
Nella
presente fattispecie la Sezione del lavoro si è opposta al versamento di
indennità per intemperie per il giorno 11 novembre 2010, in quanto quel giorno non pioveva.
La ditta
ricorrente, pur riconoscendo che quel giorno non vi sono state precipitazioni,
sostiene di non avere comunque potuto svolgere la sua attività nei cantieri
annunciati a causa della presenza di fango.
Al proposito,
nel corso del dibattimento del 17 giugno 2011 il datore di lavoro ha fornito le
seguenti dettagliate indicazioni:
"
(…)
Riguardo alla mancata richiesta di indennità per
i giorni immediatamente successivi al 15 novembre, il sig. RI 1 rileva che in
quell’occasione aveva del lavoro al coperto per cui non ha presentato nessuna
richiesta. Lo ha fatto pure in gennaio e febbraio. Infatti il tempo era freddo
ma soleggiato.
Egli sottolinea che è praticamente impossibile
entrare a lavorare con dei mezzi sui cantieri o impiantare o seminare quando vi
è una grande quantità di fango.
Anche in ottobre, che pure ha piovuto, la ditta
non ha inoltrato domanda di indennità.
Il sig. RI 1 rileva in particolare che è
praticamente controproducente effettuare dei lavori presso clienti privati in
mezzo al fango dopo alcuni giorni di pioggia. I lavori sono malfatti e devono
essere migliorati in seguito, ciò che economicamente non è per niente
conveniente.
Il sig. __________ rileva che l’interessa (recte:
l’interesse) nella sentenza del Tribunale deriva dal fatto che in caso di fango
il lavoratore non è direttamente esposto alle intemperie ma soltanto
indirettamente, ragione per cui tale questione va chiarita.
Al riguardo il sig. RI 1 richiama gli art. 43
LADI e 65 OADI, dove si parla anche di “umidità”.
Riguardo ai singoli cantieri il sig. RI 1 fornisce
le seguenti precisazioni:
- Ex __________:
Stavamo mettendo la
terra, impiantando e seminando. Stavamo terminando il cantiere. Il terreno è
diventato inzuppato per la pioggia (trattandosi di terra nuova) ed in novembre
occorrono 3-4 giorni per asciugare. Inoltre se si pianta quando è bagnato vi è
ristagno d’acqua e dopo alcuni mesi le piante posso morire.
Il presidente del TCA manifesta al sig. __________
il suo stupore per il fatto che un tema di questa natura, che sembra essere un
classico, non è mai stato affrontato dalla Sezione del lavoro negli anni
passati. Il presidente del TCA formula l’ipotesi, visto che dei casi simili non
sono mai arrivati in Tribunale fino ad oggi, che tali domande venivano in
passato accolte.
- Palazzina condominiale __________:
La palazzina era
finita, stavamo mettendo un mucchio di terra, dovevamo mettere il terreno a
rotoli (come una moquette; sono dei tappeti di 1 x 0.40 metri). Purtroppo con il terreno inzuppato l’acqua schizza via quando si deve effettuare questa
operazione. Si deve preparare il terreno con sabbia e poi si srotola questo
tappeto (che arriva da __________) e che va posato subito (altrimenti si
rovina), poi va rullato per fare in modo che il contatto della zolla con il
terreno sia perfetta. Riguardo alla domanda del 30.11.2010, il sig. RI 1
conferma che in effetti questa zollatura all’inizio non era prevista.
- __________:
E’ stata effettuata una
costruzione con alluminio. I lavori sono stati parecchio difficoltosi vista la
configurazione. Anche qui dovevamo da una parte portare a livello il terreno
per procedere alla seminagione e per quel che riguarda la scarpate dovevamo
posare con delle “graffe” dei rotoli di “Sedun” pre-coltivato. Anche in questo
caso l’11 novembre non abbiamo lavorato in quanto il terreno era troppo
bagnato.
- Manutenzione di privati:
Questi lavori sono
ancora più complicati di quelli precedenti in quanto nei giardini privati, i
giardinieri si muovono avanti e indietro con gli scarponi e rovinano il
terreno.
Il sig. RI 1 precisa di
avere annunciato solo 10 dei 25 cantieri, in quanto gli altri hanno potuto
continuare a lavorare. (…)"
(Doc. X, pag. 2-3)
La Sezione
del lavoro non contesta le affermazioni del datore di lavoro (cfr. STF
9C_696/2009 del 15 marzo 2010: “la teneur de ces allégations n’a pas
véritablement été remise en cause par le service recourant qui n’a pas exigé
que la preuve soit administrée à leur propos.”).
Richiamate le direttive della SECO l’amministrazione ritiene
tuttavia corretto opporsi alla domanda d’indennità per intemperie in quanto, in
presenza di solo fango, senza precipitazioni, i lavoratori non sono più
direttamente esposti alle intemperie per cui un presupposto per il diritto all’
indennità non sarebbe realizzato.
Questo
punto di vista non può essere fatto proprio dal TCA.
Infatti è
evidente che dei giardinieri attivi sui diversi cantieri sono direttamente
esposti alle intemperie (cfr. art. 43 cpv. 1 lett. a LADI), a differenza, ad
esempio, del personale amministrativo come giustamente precisa la Circolare
della SECO (cfr. consid. 2.3).
Non è
dunque possibile rifiutare il diritto alle indennità per intemperie ai
giardinieri per il solo fatto che ha smesso di piovere. Bisogna invece
esaminare dettagliatamente in ogni singolo cantiere, anche per evitare
possibili abusi, se il lavoro era di nuovo possibile oppure no.
Nel caso
concreto, nel corso dell’udienza, è emerso con evidenza che la presenza di
fango non ha tecnicamente permesso alla ditta (cfr. art. 43 cpv. 1 lett. b
LADI ) di svolgere i lavori programmati per l’11 novembre 2011 nei cantieri di __________,
di __________ e di __________
Secondo
il TCA, l’amministrazione si è dunque opposta, a torto, al riconoscimento del
diritto ad indennità per intemperie per questi cantieri.
Per quel che concerne invece
i lavori di manutenzione (“potatura invernale, pulizia generale, taglio rami
rotti, concimazioni, ripristino aiuole, tagli di formazione cespugli e arbusti”)
presso altri 8 privati (cfr. Doc. H ), secondo questo Tribunale, sono necessari
ulteriori approfondimenti, relativamente a ogni cantiere e in funzione dei
lavori previsti, per stabilire se la presenza di fango impediva oppure no il
normale svolgimento dell’attività lavorativa l’11 novembre 2011. Gli atti sono
dunque rinviati alla Sezione del lavoro affinché effettui i necessari approfondimenti
e prenda una nuova decisione.
La
decisione su opposizione del 21 febbraio 2011 deve pertanto essere annullata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei
considerandi e la decisione su opposizione del 21 febbraio 2011 è annullata.
§ La
ditta __________ ha diritto ad indennità per intemperie per il giorno 11
novembre 2010 per i cantieri a __________ /__________, __________, __________.
§§ La Sezione del lavoro
effettuerà ulteriori accertamenti per il cantiere __________ (diversi).
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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