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Decisione

38.2011.28

5gg sosp.per insuff.ric.durante disdetta a un consul.aziend.Rispondendo a rich.di giust.indicato compiuto molte ric.Dopo dec.su opp.a un coll.fornito lista di nomi di ditte contattate e delle P di rif

15 giugno 2011Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation

de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e

Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).

La

giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità

l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo

che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del

28 giugno 2010).

Per

costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione

deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.

In una

sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così sottolineato

che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la

disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è

ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati

non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a

intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in

disoccupazione.

L'assicurato deve così, ad

esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal

momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova

occupazione (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF

8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004,

consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA

C 77/91 del 29 gennaio

1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici

regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti

sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, p. 16ss.; vedi pure art. 45

cpv. 1 lett. a OADI).

2.3. Per

stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare

un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la

qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76

consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).

Per quel

che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un

numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

La

giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e

non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo

vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per

tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).

L'Alta Corte, pur

confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio

2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante

ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la

prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al

mese (cfr. consid. 2.4.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C

199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).

In una sentenza

8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria

giurisprudenza e ha rilevato:

" (…)

3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a

fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir

compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence

considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe

suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne

peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement

quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard

des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant

parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006

consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"

Sulle modalità con le

quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che

secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il

suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio

competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv.

2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p. 95;

DTF 120 V 74).

La legge non prevede

nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire

effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi

datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla

fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio

competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del

29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

Concretamente ciò

significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare

all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore

di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile

l'avvenuta ricerca.

In caso di ricerca

personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei

datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è

necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo

"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra

forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del

28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).

Inoltre

deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si

è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella

causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

L'assicurato potrà

servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dal SECO (dal 1° luglio

1999 il Segretariato di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale

dello sviluppo economico e del lavoro).

In caso di rifiuto del

datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà

comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al

servizio competente tale rifiuto.

Infine, in caso di ricerca

telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,

confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto

(cfr. DLA 1988 p. 95).

In una

sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000

p. 156ss., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno

l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

2.4. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI

la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e

ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di

cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto

all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave

(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua durata è

determinata secondo la gravità della colpa

(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della

proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv.

2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità

entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della

sospensione è prolungata in modo adeguato.

Nella già

citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha

ricordato che " La gravité de la faute dépend de l'ensemble des

circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être

mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses

démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas

suivies en dépit de leur pertinence.".

Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di

disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi

amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel

periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i

parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali

aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45

cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del

SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto 1; Lista delle sospensioni

URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro - aggiornate dal SECO al 25.01.1999).

Queste

direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni

compiti …”, p. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste

basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

Anche il TFA ha approvato

il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile

2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA

C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01

del 6 agosto 2002).

2.5. Nella

presente fattispecie dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurato è

stato alle dipendenze della __________ SA di __________, ditta attiva nel campo

della consulenza aziendale, comunicazione e nell’organizzazione di eventi (marketing),

dal 19 settembre 2006 al 31 dicembre 2010 (cfr. doc. A14).

La __________

SA ha, infatti, disdetto il contratto di lavoro il 25 ottobre 2010 per il 31

dicembre 2010 a causa della forte riduzione del lavoro nell’azienda (cfr. doc.

1).

Il 17 dicembre

2010 l’assicurato si è annunciato al collocamento a fare tempo dal 1° gennaio

2011 (cfr. doc. 6).

Al

momento dell’iscrizione in disoccupazione il ricorrente ha presentato

all’amministrazione unicamente delle ricerche di lavoro compiute nel mese di

dicembre 2010 (cfr. doc. 6).

Di

conseguenza, il 27 gennaio 2011, il consulente del personale URC gli ha

consegnato una “Richiesta di giustificazione” con cui l’ha invitato a motivare,

entro il 7 febbraio 2011, il fatto di non avere fornito alcuna prova di ricerca

di una nuova occupazione per il periodo dal 25 al 31 ottobre 2010 e per il mese

di dicembre 2010 (recte: novembre 2010) precedente l’annuncio all’URC.

Il

collocatore ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale

avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente

l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un

assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione

adeguata (cfr. doc. 4).

Il

ricorrente, con scritto del 7 febbraio 2011 ma trasmesso all’URC mediante posta

elettronica il 15 febbraio 2010 - indicando che la lettera preparata era stata

posta in un classificatore e solo il 15 febbraio preparandosi per l’incontro

con il consulente si è reso conto di non averla spedita (cfr. doc. 5) -, ha

risposto che:

"

(…)

Nella fase precedente

l’iscrizione in disoccupazione ero ingaggiato nella ricerca di soluzioni che mi

evitassero di annunciarmi. Dunque ho intrapreso ricerche mirate sia per individuare

un impiego consono alle mie competenze, sia quella di attività auto

imprenditoriali in qualità di formatore aziendale, coach professionale,

consulente e mentore.

Sottolineo che era mia

intenzione potermi sistemare, professionalmente parlando, prima di dover

ricorrere alla cassa.

Dunque ho tenuto registro

delle innumerevoli ricerche effettuate, telefonate, visite, lettere, mail e

contatti personali solo a partire dal momento che sono venuto per iscrivermi

presso di voi. Vista la situazione difficile nel settore, la crisi e molti

grandi progetti discussi ma rinviati più volte e tuttora in standby, mi sono

visto costretto a farlo comunque.

In più informato delle

leggi sulla disoccupazione, ero cosciente che, con ogni probabilità, non avrei

percepito alcuna indennità, in quanto mia moglie risulta amministratrice

delegata dallo scorso autunno della società per la quale ho lavorato fino al 31

dicembre scorso (anche se non coinvolta finanziariamente nella stessa).

In effetti

vi è stato necessario ricorrere a una decisione dell’organo competente

superiore per farmi accedere al diritto di percepire le indennità.

(…)” (Doc.

A8 = 6)

A

quest’ultimo riguardo giova osservare che la Sezione del lavoro, con decisione

del 26 gennaio 2011, ha ritenuto l’insorgente idoneo al collocamento, rilevando

quanto segue:

"

(…)

Considerandi

Nel caso in esame la

società (n.d.r.: __________ SA) è stata costituita il 7 novembre 1996.

L’assicurato ha iniziato un’attività presso la menzionata società il 19

settembre 2006. La moglie ha assunto la carica di amministratrice unica solo il

2.

dicembre 2010, in seguito alle dimissioni del precedente amministratore. I

signori __________ non sono e non son mai stati azionisti della società.

Si osserva inoltre che

l’attività della società è attualmente ferma, il signor __________ non svolge

alcuna attività per conto della società, è disponibile ad assumere un’attività

a tempo pieno, di durata indeterminata e a questo proposito ha reperito, dal 24

gennaio 2011, un impiego salariato a tempo parziale (40%) presso la __________.

Si ritiene che l’assicurato sia disponibile per il mercato del lavoro senza

particolari restrizioni.” (Doc. A12)

Dal

profilo procedurale l’amministrazione ha, dunque, ossequiato il diritto di

essere sentito del ricorrente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e

dall’art. 42 LPGA (al riguardo cfr. DTF 136V 115-116; DTF 136 V 124).

L’URC,

non ritenendo valide le motivazioni addotte dall’assicurato, con decisione

formale del 15 febbraio 2011, l’ha quindi sospeso dal diritto alle indennità di

disoccupazione per cinque giorni (cfr. A7; consid. 1.1.).

Tale

provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 2 marzo 2011

(cfr. doc. A1; consid. 1.1.).

2.6

In concreto

l’amministrazione ha esaminato le ricerche di lavoro compiute dall’assicurato

nel periodo 25 ottobre – 31 dicembre 2010, lasso di tempo corrispondente al

periodo di disdetta antecedente l’iscrizione in disoccupazione (cfr. doc.

2.5

).

L’URC ha

considerato che il ricorrente nel mese di dicembre 2010 ha compiuto dei validi sforzi per reperire una nuova occupazione (cfr. doc. A1; A10; A5),

mentre, come visto, ha ritenuto che nel periodo 25 ottobre – 30 novembre 2010

non abbia effettuato ricerche di lavoro (cfr. consid. 2.5.).

L’insorgente,

sin dal 7/15 febbraio 2011, quando ha risposto alla richiesta di

giustificazione del 27 gennaio 2011 (cfr. doc. A10), ha sempre asserito di

avere intrapreso molte più ricerche di quelle tenute in considerazione

dall’URC.

In

particolare nella risposta alla richiesta di giustificazione egli ha indicato

di aver svolto ricerche mirate per individuare un impiego consono alle sue

competenze (cfr. doc. A8).

Egli ha

ribadito quanto affermato nello scritto del 7/15 febbraio 2011 nell’opposizione

del 20 febbraio 2011 interposta contro la decisione di sospensione del 15

febbraio 2011, specificando di avere effettuato, nei mesi precedenti la data di

iscrizione in disoccupazione, ricerche a 360° di persona, per telefono, via

mail come nel mese di dicembre 2010. Egli ha, fra l’altro, fatto riferimento a

un progetto di formazione per la ditta __________ a livello svizzero, il quale

se non fosse stato rinviato gli avrebbe evitato l’iscrizione al collocamento

(cfr. doc. 8).

L’insorgente,

poi, una volta ricevuta la decisione su opposizione, in occasione di un

colloquio di consulenza presso l’URC del 10 marzo 2011, ha prodotto una lista di sforzi compiuti nei mesi di ottobre e novembre 2010 per reperire una

nuova occupazione in qualità, principalmente, di formatore e creatore di eventi.

Egli, al riguardo, ha indicato di essersi proposto di persona a 9 ditte nel

periodo rilevante. Oltre ai nomi delle società contattate, ha precisato le

generalità delle persone di riferimento di ogni ditta (cfr. doc. 10).

Anche

nell’atto ricorsuale l’assicurato ha puntualizzato, da un lato, di aver

effettuato, nell’ultimo trimestre del 2010, molte ricerche tramite mail,

telefonate e visite a clienti e che numerosi mail sono stati inviati dal suo

indirizzo di posta elettronica presso la ditta, ex datrice di lavoro.

Egli ha

asserito che nel settore professionale nel quale lavora da molti anni, ovvero

quello della consulenza, formazione, coaching e del mentoring, molti mandati,

incarichi e impieghi si ottengono attraverso la rete di contatti personali.

Dall’altro,

di avere, dopo la conferma della sanzione in vista del colloquio con il proprio

collocatore del 10 marzo 2011, controllato la propria agenda giorno per giorno,

ricostruendo quanto effettuato di concreto e dimostrabile, come pure di aver

compilato dei fogli di ricerca, portandone una copia al consulente (cfr. doc.

I).

2.7

Il TCA,

chiamato a pronunciarsi in merito alla fattispecie, rileva dapprima che la

procedura in materia di assicurazioni sociali è retta dal principio

inquisitorio (Untersuchungsgrundsatz, art. 43 cpv. 1 LPGA e 61 lett. c LPGA; STF

8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9.; STFA del 5 settembre 2001 nella

causa F.C., U 94/01; STFA del 9 maggio 2001 nella causa W.Z., P 36/00; STFA del

5.

giugno 2000 nella causa V.P. contro UAI e TCA, I76/00; DTF 122 V 157 consid.

1a; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117

V 263; DTF 117 V 282). E’ dunque compito dell’amministrazione, rispettivamente

del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti

giuridicamente rilevanti.

In una

sentenza 8C_239/2009 del 14 agosto 2009 il Tribunale federale, al riguardo, ha

osservato che:

"

(…)

4.1.1

Sowohl das Verwaltungsverfahren wie auch

der kantonale Sozialversicherungsprozess sind vom Untersuchungsgrundsatz

beherrscht (Art. 43 Abs. 1 und Art. 61 lit. c ATSG). Danach haben Verwaltung

und Sozialversicherungsgericht den rechtserheblichen Sachverhalt von Amtes

wegen festzustellen. Diese Untersuchungspflicht dauert so lange, bis über die

für die Beurteilung des streitigen Anspruchs erforderlichen Tatsachen

hinreichende Klarheit besteht. Der Untersuchungsgrundsatz weist enge Bezüge zum

- auf Verwaltungs- und Gerichtsstufe geltenden - Grundsatz der freien

Beweiswürdigung auf. Führen die im Rahmen des Untersuchungsgrundsatzes von

Amtes wegen vorzunehmenden Abklärungen den Versicherungsträger oder das Gericht

bei umfassender, sorgfältiger, objektiver und inhaltsbezogener Beweiswürdigung

(BGE 132 V 393 E. 4.1 S. 400) zur Überzeugung, ein

bestimmter Sachverhalt sei als überwiegend wahrscheinlich (BGE 126 V 353 E. 5b S. 360; 125 V 193 E. 2 S. 195, je mit Hinweisen) zu betrachten und es könnten weitere

Beweismassnahmen an diesem feststehenden Ergebnis nichts mehr ändern, so liegt

im Verzicht auf die Abnahme weiterer Beweise keine Verletzung des Anspruchs auf

rechtliches Gehör (antizipierte Beweiswürdigung; BGE 134 I 140 E. 5.3 S. 148; 124 V 90 E. 4b S. 94). Bleiben jedoch erhebliche

Zweifel an Vollständigkeit und/oder Richtigkeit der bisher getroffenen

Tatsachenfeststellung bestehen, ist weiter zu ermitteln, soweit von

zusätzlichen Abklärungsmassnahmen noch neue wesentliche Erkenntnisse zu

erwarten sind (Urteil 9C_167/2009 vom 28. Mai 2009 E.

3.

).”

Proprio

sulla base del principio inquisitorio il TFA in una sentenza del 14 dicembre

1999, pubblicata in DLA 2000 pag. 118 segg., ha stabilito che le attestazioni

concernenti delle ricerche di lavoro prodotte da un assicurato, benché siano

vaghe, non possono essere trascurate. L'amministrazione deve, in effetti,

appurare d'ufficio se effettivamente tali sforzi sono stati svolti.

Nel caso

giudicato dall'Alta Corte l'assicurato aveva cercato di documentare le ricerche

allegate trasmettendo alla Commissione cantonale di ricorso delle dichiarazioni

dei potenziali datori di lavoro, seppure generiche.

L'assicurato

non si era così limitato a sostenere in maniera laconica di aver compiuto degli

sforzi alfine di reperire una nuova occupazione, bensì aveva dato delle

indicazioni alla Commissione.

Giova, in

ogni caso, osservare che il principio inquisitorio non è incondizionato, ma

trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43

cpv. 3 LPGA; 61 lett. c LPGA; DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI

praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a; DTF 114 V 234 consid. 5a; DTF 110 V 52

consid. 4a; Meyer, “Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12;

Spira, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure

cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16;

Kurmann, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz”

in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pag. 5

ss.).

Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le

pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui

può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura

della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover

sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (cfr. STFA U 94/01 del 5

settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164

consid. 5a; RAMI 1993 pag. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS

1989.

pag. 92; DTF 115 V 113; G. Beati, “Relazioni tra diritto civile ... “ in

relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg.

(3)).

Su questi

aspetti, cfr. in particolare: J. L. DUC, “Les assurances sociales en Suisse”,

Losanna 1995, pag. 827-828 e TH. Locher, “Grundriss des

Sozialversicherungsrecht” Berna 1997, pag. 339-341 il quale rileva che

“besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne

Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.

Va,

inoltre, evidenziato che è vero che l’Alta Corte, in una sentenza C 234/04 del

21.

marzo 2005, ha accolto il ricorso dell’Ufficio del lavoro inoltrato contro

una sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Appenzello Esterno con cui

gli atti erano stati rinviati all’amministrazione per effettuare ulteriori

accertamenti in relazione a ricerche di lavoro che l’assicurato aveva asserito

di aver compiuto.

E’ altrettanto vero,

tuttavia, che in quella fattispecie l’assicurato, nonostante avesse avuto la

possibilità prima della decisione formale di sospensione, durante la procedura

di opposizione e dinanzi al Tribunale cantonale, di fornire indicazioni precise

in merito al preteso compimento di determinate ricerche, era rimasto vago,

omettendo di fornire indicazioni verificabili.

Contestualmente il TFA ha,

infatti, rilevato:

"

(…)

4.2

Ob trotz vorgängiger behördlicher

Aufforderung erst einsprache- oder beschwerdeweise gemachte Angaben zu

erfolgten Arbeitsbemühungen überhaupt berücksichtigt werden dürften, muss nicht

näher geprüft werden. Denn der Versicherte hat es nach dem Gesagten auch noch

im Einsprache- und im kantonalen Verfahren bei vagen und in dieser Form nicht

überprüfbaren Hinweisen auf stattgefundene Kontakte mit möglichen Arbeitgebern

bewenden lassen. Damit ist er seiner gesetzlichen Obliegenheit, die geltend

gemachten Bemühungen um eine neue Stelle nachzuweisen, nicht nachgekommen und

hat die Folgen zu tragen (vgl. auch Art. 43 Abs. 3 ATSG). Wollte man unter

diesen Umständen von der Verwaltung verlangen, dem Leistungsansprecher nochmals

die Gelegenheit zur Auflistung stattgefundener Bemühungen in nachprüfbarer

Form einzuräumen, wie dies das kantonale Gericht im angefochtenen Entscheid

getan hat, hiesse das auch den von den Behörden zu beachtenden

Untersuchungsgrundsatz überstrapazieren."

(STFA del 21 marzo 2005 C 234/04 consid. 4.2; la sottolineatura è

del redattore)

2.8

In concreto, come visto

sopra, l’assicurato, fin dal momento in cui, il 7/15 febbraio 2011, ha risposto alla richiesta di giustificazione trasmessagli dal proprio collocatore, ha indicato

di avere effettuato, durante l’intera fase antecedente la disoccupazione, delle

ricerche di lavoro mirate (cfr. doc. A8).

Egli ha ribadito quanto

affermato nella risposta alla richiesta di giustificazione anche

nell’opposizione, facendo pure riferimento a un progetto per la ditta __________

a livello svizzero rinviato (cfr. doc. 8).

Inoltre, seppur solo il 10

marzo 2011, ossia dopo l’emanazione della decisione su opposizione, l’insorgente,

ricostruendo gli sforzi intrapresi nel periodo 25 ottobre – 30 novembre 2010, ha redatto all’attenzione dell’URC una lista di ditte interpellate, indicando peraltro i

nominativi delle persone contattate (cfr. doc. 10).

In simili condizioni,

questa Corte ritiene che la documentazione agli atti non le consenta né di

escludere, né di ammettere, con la necessaria tranquillità che l’assicurato dal

25.

al 31 ottobre 2010 e nel mese di novembre 2010 abbia compiuto delle ricerche

di impiego.

Si impone, pertanto,

l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti

all’URC perché disponga, sulla base delle indicazioni fornite dall’assicurato,

di accertamenti più approfonditi riguardo al compimento o meno di ricerche nel

periodo 25 ottobre – 30 novembre 2010 ad esempio, interpellando le persone

citate dall’insorgente nella lista prodotta all’URC nel marzo 2011.

L’amministrazione si

avvarrà anche della collaborazione del ricorrente, invitandolo a produrre,

sulla base di quanto dal medesimo allegato (lista 10 marzo 2011; progetto per

la __________ rinviato), delle attestazioni da parte delle persone contattate

nel lasso di tempo in questione al fine di reperire una nuova occupazione.

Al riguardo è utile

rilevare che il TF, in una sentenza 8C_239/2009 del 14 agosto 2009, già

menzionata e relativa a un caso in cui a un assicurato è stato negato il

diritto alle indennità per insolvenza per il mese di febbraio 2007, in quanto fino al 12 febbraio 2007 è stato presidente del CdA con diritto di firma individuale

iscritto a RC della SA in cui lavorava, ha stabilito che:

"

(…) Der

Beschwerdeführer führte in seiner Eingabe ans kantonale Gericht zu seinen

Funktionen ab 1. Januar 2007 unter anderem aus, dass er zwar mit Wirkung ab 1.

Januar 2007 einen neuen Arbeitsvertrag erhalten habe, in welchem er als Leiter

Finanzen, Administration und Vertrieb bezeichnet werde. Allerdings habe ihm die

Geschäftsführung Ende Januar 2007 keinen Zugang mehr zu Buchhaltungs- und Bankunterlagen

gewährt und die Bank sei am 3. Februar 2007 angewiesen worden, ihm keine

Auskunft über den Kontostand mehr zu erteilen. Seine Tätigkeit habe sich von

diesem Moment an nur noch auf die Anfertigung von Planungsrechnungen erstreckt

und er habe überhaupt keine Chance gehabt, die Verantwortung über den Bereich

Finanzen auszuüben. Entgegen der Annahme der Kasse sei zudem mit Blick auf die

Tatsache, dass andere Mitarbeiter der P.________ AG Zusagen für

Gehaltserhöhungen und Prämien erhalten hätten und er sich im Gegensatz dazu im

Jahr 2007 mit einem gleichbleibenden Gehalt habe begnügen müssen, durchaus von

einer Lohnminderung (zufolge Rückstufung seiner Stellung im Betrieb)

auszugehen. Diese Vorbringen sind rechtserheblich, weil sie Anhaltspunkte für eine

ab Januar 2007, allenfalls auch erst ab Februar 2007, fehlende Möglichkeit der

Einflussnahme auf die Entscheide der ehemaligen Arbeitgeberin liefern. Unter

diesen Umständen wäre das kantonale Gericht kraft des Untersuchungsgrundsatzes

gehalten gewesen, Abklärungen zur Stellung des Beschwerdeführers im Betrieb

während der vorliegend relevanten Zeit (Januar und Februar 2007) zu treffen und

zusätzliche Akten beizuziehen. Dies drängte sich umso mehr auf, als die Kasse

ihre neue Begründung im Einspracheentscheid einzig auf den Arbeitsvertrag vom

14.

Dezember 2006, das (Kurz-)Protokoll der Verwaltungsratssitzung der

P.________ AG vom 14. Dezember 2006, das (halbseitige) Informationsblatt der

Geschäftsleitung der P.________ AG an die Aktionäre vom 8. Januar 2007, das

Lohnblatt Februar 2007 sowie den durch die ehemalige Arbeitgeberin

ausgestellten Lohnausweis für das Jahr 2007 stützte, obwohl sie bei dieser

spärlichen Aktenlage mit Blick auf Art. 43 Abs. 1 ATSG gehalten gewesen wäre,

bereits vor Erlass des Einspracheentscheides die zusätzlich erforderlichen

Auskünfte einzuholen. Es kann der Vorinstanz nicht beigepflichtet werden,

dass der Beschwerdeführer die Folgen der Beweislosigkeit zu tragen habe, weil

er seiner Mitwirkungspflicht im kantonalen Beschwerdeverfahren nicht

nachgekommen sei. Von einer Verletzung seiner Mitwirkungspflicht könnte

allenfalls ausgegangen werden, wenn er der Aufforderung der Vorinstanz, weitere

Unterlagen beizubringen, nicht nachgekommen wäre. Die Möglichkeit zur

Untermauerung seiner Angaben in der Beschwerdeschrift durch Einreichung

zusätzlicher Aktenstücke oder Nennung weiterer Beweismittel wurde ihm aber gar

nicht eingeräumt. Dieses Versäumnis stellt eine Verletzung der Pflicht des

kantonalen Gerichts zur Feststellung des Sachverhaltes von Amtes wegen nach dem

Untersuchungsgrundsatz und damit einen Verstoss gegen eine wesentliche

Verfahrensvorschrift im Sinne von Art. 105 Abs. 2 BGG dar (E. 4.1.2 hiervor).“

(la sottolineatura è del redattore)

Sulla scorta delle

relative risultanze, l’URC si pronuncerà, poi, nuovamente, in primo luogo, sul

principio di sospendere o meno l’assicurato giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c

LADI e, in secondo luogo, qualora l’assicurato debba effettivamente essere sospeso

dal diritto all’indennità di disoccupazione, sull’entità della sanzione.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’URC di __________ per complemento istruttorio e nuova

decisione.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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