38.2011.28
5gg sosp.per insuff.ric.durante disdetta a un consul.aziend.Rispondendo a rich.di giust.indicato compiuto molte ric.Dopo dec.su opp.a un coll.fornito lista di nomi di ditte contattate e delle P di rif
15 giugno 2011Italiano30 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
38.2011.28
Data decisione, Autorità:
15.06.2011, TCA
Titolo:
5gg sosp.per insuff.ric.durante disdetta a un consul.aziend.Rispondendo a rich.di giust.indicato compiuto molte ric.Dopo dec.su opp.a un coll.fornito lista di nomi di ditte contattate e delle P di riferim.TCA ritiene che doc.agli atti non permettano di decidere.Rinvio atti a URC per ult.accertamenti
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
SANZIONE
art. 16 LADI
art. 17 LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 43 cpv. 1 LPGA
art. 43 cpv. 1 e 3 LPGA
art. 61 let. c LPGA
art. 26 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2011.28
rs
Lugano
15 giugno
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 27 marzo 2011 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 2 marzo
2011 emanata da
Ufficio regionale di collocamento, _____________
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 2 marzo 2011 l’Ufficio regionale di collocamento
di __________ (di seguito URC) ha confermato la precedente decisione del 15
febbraio 2011 (cfr. doc. A7) con cui aveva sospeso l’assicurato per cinque
giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione a causa di insufficienti
ricerche di lavoro nel periodo di disdetta (cfr. doc. A1).
1.2. Contro la
decisione su opposizione del 2 marzo 2011 l’assicurato ha ricorso
tempestivamente al TCA, chiedendo l’annullamento della sanzione inflittagli.
A
motivazione della propria pretesa ricorsuale egli ha, in particolare, addotto
di aver effettuato, nell’ultimo trimestre del 2010, molte ricerche tramite
mail, telefonate e visite a clienti. L’insorgente ha precisato che numerosi
mail sono stati inviati dal suo indirizzo di posta elettronica presso la ditta,
ex datrice di lavoro.
Egli ha
indicato che ha compiuto gli sforzi di persona per evitare un duro contraccolpo
a lui e alla sua famiglia, visto che tra l’altro non contava sul diritto
all’assicurazione contro la disoccupazione, essendo la moglie diventata da poco
amministratrice unica della SA sua ex datrice di lavoro.
Il
ricorrente ha puntualizzato che nel settore professionale nel quale lavora da
molti anni, ovvero quello della consulenza, formazione, coaching e mentoring,
molti mandati, incarichi e impieghi si ottengono attraverso la rete di contatti
personali.
In
proposito egli ha rilevato di essere, dunque, da anni attivamente impegnato a
costruire, ampliare e consolidare tale rete e che prima di arrivare a un
appuntamento dove si discute concretamente di un progetto spesso trascorrono
anche alcuni anni, come ad esempio è accaduto con __________, dal primo
contatto a un appuntamento, per il momento conoscitivo, sono passati due anni.
L’assicurato
ha osservato che per arrivare a quanto desiderato è necessario seguire le
decine di contatti mediante tante telefonate e una ferrea disciplina, tenendo
traccia di tutto tramite metodi di organizzazione personali, certamente
differenti dai fogli prestampati consegnati dall’URC. Egli ha evidenziato di
aver da subito illustrato e poi scritto di non disporre di documenti da
allegare e di avere in seguito ricostruito quanto possibile e verificabile.
Al
riguardo l’insorgente ha sottolineato di avere, dopo la conferma della sanzione
in vista del colloquio con il proprio collocatore del 10 marzo 2011,
controllato la propria agenda giorno per giorno, ricostruendo quanto effettuato
di concreto e dimostrabile, come pure di avere compilato dei fogli di ricerca,
portandone una copia al consulente (cfr. doc. I).
1.3. L’URC, in
risposta, ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre
2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto
della lite è la questione di sapere se l’assicurato deve o meno essere sospeso
dal diritto all’indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche di
lavoro nel periodo di disdetta precedente l’iscrizione in disoccupazione con
effetto dal 1° gennaio 2011.
Tra
gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente
un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori
della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del
proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo
di controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio competente le prove
documentali relative alle ricer-che di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del
29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1
OADI:
"
L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di
regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI
prevede che:
"
Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve
provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare
lavoro."
L'art. 26 cpv. 2bis OADI
precisa che:
" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di
controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo
giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio
competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo
informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione
valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
"
Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro
dell'assicurato."
La LADI ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per
evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
L'obbligo di ridurre il
danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V
197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische
Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p. 48),
è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per
trovare lavoro.
Se non adempie il suo
obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il
suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF
8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C
221/02 del 3 agosto 2003).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL
Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230;
Fatti
D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation
de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e
Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).
La
giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità
l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo
che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del
28 giugno 2010).
Per
costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione
deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.
In una
sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così sottolineato
che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la
disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è
ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati
non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a
intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in
disoccupazione.
L'assicurato deve così, ad
esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal
momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova
occupazione (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF
8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004,
consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA
C 77/91 del 29 gennaio
1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici
regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti
sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, p. 16ss.; vedi pure art. 45
cpv. 1 lett. a OADI).
2.3. Per
stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare
un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la
qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76
consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).
Per quel
che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un
numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La
giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e
non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo
vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per
tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).
L'Alta Corte, pur
confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio
2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante
ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la
prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al
mese (cfr. consid. 2.4.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C
199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).
In una sentenza
8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria
giurisprudenza e ha rilevato:
" (…)
3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a
fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir
compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence
considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe
suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne
peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement
quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard
des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant
parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006
consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"
Sulle modalità con le
quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che
secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il
suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio
competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv.
2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p. 95;
DTF 120 V 74).
La legge non prevede
nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire
effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi
datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla
fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio
competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del
29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
Concretamente ciò
significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare
all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore
di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile
l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca
personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei
datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è
necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo
"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra
forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del
28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).
Inoltre
deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si
è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella
causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà
servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dal SECO (dal 1° luglio
1999 il Segretariato di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale
dello sviluppo economico e del lavoro).
In caso di rifiuto del
datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà
comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al
servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca
telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,
confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto
(cfr. DLA 1988 p. 95).
In una
sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
p. 156ss., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno
l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.4. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI
la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e
ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di
cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv.
2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità
entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della
sospensione è prolungata in modo adeguato.
Nella già
citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha
ricordato che " La gravité de la faute dépend de l'ensemble des
circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être
mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses
démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas
suivies en dépit de leur pertinence.".
Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di
disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi
amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel
periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i
parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali
aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del
SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto 1; Lista delle sospensioni
URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro - aggiornate dal SECO al 25.01.1999).
Queste
direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni
compiti …”, p. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste
basi vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato
il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile
2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA
C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01
del 6 agosto 2002).
2.5. Nella
presente fattispecie dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurato è
stato alle dipendenze della __________ SA di __________, ditta attiva nel campo
della consulenza aziendale, comunicazione e nell’organizzazione di eventi (marketing),
dal 19 settembre 2006 al 31 dicembre 2010 (cfr. doc. A14).
La __________
SA ha, infatti, disdetto il contratto di lavoro il 25 ottobre 2010 per il 31
dicembre 2010 a causa della forte riduzione del lavoro nell’azienda (cfr. doc.
1).
Il 17 dicembre
2010 l’assicurato si è annunciato al collocamento a fare tempo dal 1° gennaio
2011 (cfr. doc. 6).
Al
momento dell’iscrizione in disoccupazione il ricorrente ha presentato
all’amministrazione unicamente delle ricerche di lavoro compiute nel mese di
dicembre 2010 (cfr. doc. 6).
Di
conseguenza, il 27 gennaio 2011, il consulente del personale URC gli ha
consegnato una “Richiesta di giustificazione” con cui l’ha invitato a motivare,
entro il 7 febbraio 2011, il fatto di non avere fornito alcuna prova di ricerca
di una nuova occupazione per il periodo dal 25 al 31 ottobre 2010 e per il mese
di dicembre 2010 (recte: novembre 2010) precedente l’annuncio all’URC.
Il
collocatore ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale
avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente
l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un
assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione
adeguata (cfr. doc. 4).
Il
ricorrente, con scritto del 7 febbraio 2011 ma trasmesso all’URC mediante posta
elettronica il 15 febbraio 2010 - indicando che la lettera preparata era stata
posta in un classificatore e solo il 15 febbraio preparandosi per l’incontro
con il consulente si è reso conto di non averla spedita (cfr. doc. 5) -, ha
risposto che:
"
(…)
Nella fase precedente
l’iscrizione in disoccupazione ero ingaggiato nella ricerca di soluzioni che mi
evitassero di annunciarmi. Dunque ho intrapreso ricerche mirate sia per individuare
un impiego consono alle mie competenze, sia quella di attività auto
imprenditoriali in qualità di formatore aziendale, coach professionale,
consulente e mentore.
Sottolineo che era mia
intenzione potermi sistemare, professionalmente parlando, prima di dover
ricorrere alla cassa.
Dunque ho tenuto registro
delle innumerevoli ricerche effettuate, telefonate, visite, lettere, mail e
contatti personali solo a partire dal momento che sono venuto per iscrivermi
presso di voi. Vista la situazione difficile nel settore, la crisi e molti
grandi progetti discussi ma rinviati più volte e tuttora in standby, mi sono
visto costretto a farlo comunque.
In più informato delle
leggi sulla disoccupazione, ero cosciente che, con ogni probabilità, non avrei
percepito alcuna indennità, in quanto mia moglie risulta amministratrice
delegata dallo scorso autunno della società per la quale ho lavorato fino al 31
dicembre scorso (anche se non coinvolta finanziariamente nella stessa).
In effetti
vi è stato necessario ricorrere a una decisione dell’organo competente
superiore per farmi accedere al diritto di percepire le indennità.
(…)” (Doc.
A8 = 6)
A
quest’ultimo riguardo giova osservare che la Sezione del lavoro, con decisione
del 26 gennaio 2011, ha ritenuto l’insorgente idoneo al collocamento, rilevando
quanto segue:
"
(…)
Considerandi
Nel caso in esame la
società (n.d.r.: __________ SA) è stata costituita il 7 novembre 1996.
L’assicurato ha iniziato un’attività presso la menzionata società il 19
settembre 2006. La moglie ha assunto la carica di amministratrice unica solo il
2.
dicembre 2010, in seguito alle dimissioni del precedente amministratore. I
signori __________ non sono e non son mai stati azionisti della società.
Si osserva inoltre che
l’attività della società è attualmente ferma, il signor __________ non svolge
alcuna attività per conto della società, è disponibile ad assumere un’attività
a tempo pieno, di durata indeterminata e a questo proposito ha reperito, dal 24
gennaio 2011, un impiego salariato a tempo parziale (40%) presso la __________.
Si ritiene che l’assicurato sia disponibile per il mercato del lavoro senza
particolari restrizioni.” (Doc. A12)
Dal
profilo procedurale l’amministrazione ha, dunque, ossequiato il diritto di
essere sentito del ricorrente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e
dall’art. 42 LPGA (al riguardo cfr. DTF 136V 115-116; DTF 136 V 124).
L’URC,
non ritenendo valide le motivazioni addotte dall’assicurato, con decisione
formale del 15 febbraio 2011, l’ha quindi sospeso dal diritto alle indennità di
disoccupazione per cinque giorni (cfr. A7; consid. 1.1.).
Tale
provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 2 marzo 2011
(cfr. doc. A1; consid. 1.1.).
2.6
In concreto
l’amministrazione ha esaminato le ricerche di lavoro compiute dall’assicurato
nel periodo 25 ottobre – 31 dicembre 2010, lasso di tempo corrispondente al
periodo di disdetta antecedente l’iscrizione in disoccupazione (cfr. doc.
2.5
).
L’URC ha
considerato che il ricorrente nel mese di dicembre 2010 ha compiuto dei validi sforzi per reperire una nuova occupazione (cfr. doc. A1; A10; A5),
mentre, come visto, ha ritenuto che nel periodo 25 ottobre – 30 novembre 2010
non abbia effettuato ricerche di lavoro (cfr. consid. 2.5.).
L’insorgente,
sin dal 7/15 febbraio 2011, quando ha risposto alla richiesta di
giustificazione del 27 gennaio 2011 (cfr. doc. A10), ha sempre asserito di
avere intrapreso molte più ricerche di quelle tenute in considerazione
dall’URC.
In
particolare nella risposta alla richiesta di giustificazione egli ha indicato
di aver svolto ricerche mirate per individuare un impiego consono alle sue
competenze (cfr. doc. A8).
Egli ha
ribadito quanto affermato nello scritto del 7/15 febbraio 2011 nell’opposizione
del 20 febbraio 2011 interposta contro la decisione di sospensione del 15
febbraio 2011, specificando di avere effettuato, nei mesi precedenti la data di
iscrizione in disoccupazione, ricerche a 360° di persona, per telefono, via
mail come nel mese di dicembre 2010. Egli ha, fra l’altro, fatto riferimento a
un progetto di formazione per la ditta __________ a livello svizzero, il quale
se non fosse stato rinviato gli avrebbe evitato l’iscrizione al collocamento
(cfr. doc. 8).
L’insorgente,
poi, una volta ricevuta la decisione su opposizione, in occasione di un
colloquio di consulenza presso l’URC del 10 marzo 2011, ha prodotto una lista di sforzi compiuti nei mesi di ottobre e novembre 2010 per reperire una
nuova occupazione in qualità, principalmente, di formatore e creatore di eventi.
Egli, al riguardo, ha indicato di essersi proposto di persona a 9 ditte nel
periodo rilevante. Oltre ai nomi delle società contattate, ha precisato le
generalità delle persone di riferimento di ogni ditta (cfr. doc. 10).
Anche
nell’atto ricorsuale l’assicurato ha puntualizzato, da un lato, di aver
effettuato, nell’ultimo trimestre del 2010, molte ricerche tramite mail,
telefonate e visite a clienti e che numerosi mail sono stati inviati dal suo
indirizzo di posta elettronica presso la ditta, ex datrice di lavoro.
Egli ha
asserito che nel settore professionale nel quale lavora da molti anni, ovvero
quello della consulenza, formazione, coaching e del mentoring, molti mandati,
incarichi e impieghi si ottengono attraverso la rete di contatti personali.
Dall’altro,
di avere, dopo la conferma della sanzione in vista del colloquio con il proprio
collocatore del 10 marzo 2011, controllato la propria agenda giorno per giorno,
ricostruendo quanto effettuato di concreto e dimostrabile, come pure di aver
compilato dei fogli di ricerca, portandone una copia al consulente (cfr. doc.
I).
2.7
Il TCA,
chiamato a pronunciarsi in merito alla fattispecie, rileva dapprima che la
procedura in materia di assicurazioni sociali è retta dal principio
inquisitorio (Untersuchungsgrundsatz, art. 43 cpv. 1 LPGA e 61 lett. c LPGA; STF
8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9.; STFA del 5 settembre 2001 nella
causa F.C., U 94/01; STFA del 9 maggio 2001 nella causa W.Z., P 36/00; STFA del
5.
giugno 2000 nella causa V.P. contro UAI e TCA, I76/00; DTF 122 V 157 consid.
1a; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117
V 263; DTF 117 V 282). E’ dunque compito dell’amministrazione, rispettivamente
del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti
giuridicamente rilevanti.
In una
sentenza 8C_239/2009 del 14 agosto 2009 il Tribunale federale, al riguardo, ha
osservato che:
"
(…)
4.1.1
Sowohl das Verwaltungsverfahren wie auch
der kantonale Sozialversicherungsprozess sind vom Untersuchungsgrundsatz
beherrscht (Art. 43 Abs. 1 und Art. 61 lit. c ATSG). Danach haben Verwaltung
und Sozialversicherungsgericht den rechtserheblichen Sachverhalt von Amtes
wegen festzustellen. Diese Untersuchungspflicht dauert so lange, bis über die
für die Beurteilung des streitigen Anspruchs erforderlichen Tatsachen
hinreichende Klarheit besteht. Der Untersuchungsgrundsatz weist enge Bezüge zum
- auf Verwaltungs- und Gerichtsstufe geltenden - Grundsatz der freien
Beweiswürdigung auf. Führen die im Rahmen des Untersuchungsgrundsatzes von
Amtes wegen vorzunehmenden Abklärungen den Versicherungsträger oder das Gericht
bei umfassender, sorgfältiger, objektiver und inhaltsbezogener Beweiswürdigung
(BGE 132 V 393 E. 4.1 S. 400) zur Überzeugung, ein
bestimmter Sachverhalt sei als überwiegend wahrscheinlich (BGE 126 V 353 E. 5b S. 360; 125 V 193 E. 2 S. 195, je mit Hinweisen) zu betrachten und es könnten weitere
Beweismassnahmen an diesem feststehenden Ergebnis nichts mehr ändern, so liegt
im Verzicht auf die Abnahme weiterer Beweise keine Verletzung des Anspruchs auf
rechtliches Gehör (antizipierte Beweiswürdigung; BGE 134 I 140 E. 5.3 S. 148; 124 V 90 E. 4b S. 94). Bleiben jedoch erhebliche
Zweifel an Vollständigkeit und/oder Richtigkeit der bisher getroffenen
Tatsachenfeststellung bestehen, ist weiter zu ermitteln, soweit von
zusätzlichen Abklärungsmassnahmen noch neue wesentliche Erkenntnisse zu
erwarten sind (Urteil 9C_167/2009 vom 28. Mai 2009 E.
3.
).”
Proprio
sulla base del principio inquisitorio il TFA in una sentenza del 14 dicembre
1999, pubblicata in DLA 2000 pag. 118 segg., ha stabilito che le attestazioni
concernenti delle ricerche di lavoro prodotte da un assicurato, benché siano
vaghe, non possono essere trascurate. L'amministrazione deve, in effetti,
appurare d'ufficio se effettivamente tali sforzi sono stati svolti.
Nel caso
giudicato dall'Alta Corte l'assicurato aveva cercato di documentare le ricerche
allegate trasmettendo alla Commissione cantonale di ricorso delle dichiarazioni
dei potenziali datori di lavoro, seppure generiche.
L'assicurato
non si era così limitato a sostenere in maniera laconica di aver compiuto degli
sforzi alfine di reperire una nuova occupazione, bensì aveva dato delle
indicazioni alla Commissione.
Giova, in
ogni caso, osservare che il principio inquisitorio non è incondizionato, ma
trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43
cpv. 3 LPGA; 61 lett. c LPGA; DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI
praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a; DTF 114 V 234 consid. 5a; DTF 110 V 52
consid. 4a; Meyer, “Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12;
Spira, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure
cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16;
Kurmann, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz”
in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pag. 5
ss.).
Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le
pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui
può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura
della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover
sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (cfr. STFA U 94/01 del 5
settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164
consid. 5a; RAMI 1993 pag. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS
1989.
pag. 92; DTF 115 V 113; G. Beati, “Relazioni tra diritto civile ... “ in
relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg.
(3)).
Su questi
aspetti, cfr. in particolare: J. L. DUC, “Les assurances sociales en Suisse”,
Losanna 1995, pag. 827-828 e TH. Locher, “Grundriss des
Sozialversicherungsrecht” Berna 1997, pag. 339-341 il quale rileva che
“besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne
Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.
Va,
inoltre, evidenziato che è vero che l’Alta Corte, in una sentenza C 234/04 del
21.
marzo 2005, ha accolto il ricorso dell’Ufficio del lavoro inoltrato contro
una sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Appenzello Esterno con cui
gli atti erano stati rinviati all’amministrazione per effettuare ulteriori
accertamenti in relazione a ricerche di lavoro che l’assicurato aveva asserito
di aver compiuto.
E’ altrettanto vero,
tuttavia, che in quella fattispecie l’assicurato, nonostante avesse avuto la
possibilità prima della decisione formale di sospensione, durante la procedura
di opposizione e dinanzi al Tribunale cantonale, di fornire indicazioni precise
in merito al preteso compimento di determinate ricerche, era rimasto vago,
omettendo di fornire indicazioni verificabili.
Contestualmente il TFA ha,
infatti, rilevato:
"
(…)
4.2
Ob trotz vorgängiger behördlicher
Aufforderung erst einsprache- oder beschwerdeweise gemachte Angaben zu
erfolgten Arbeitsbemühungen überhaupt berücksichtigt werden dürften, muss nicht
näher geprüft werden. Denn der Versicherte hat es nach dem Gesagten auch noch
im Einsprache- und im kantonalen Verfahren bei vagen und in dieser Form nicht
überprüfbaren Hinweisen auf stattgefundene Kontakte mit möglichen Arbeitgebern
bewenden lassen. Damit ist er seiner gesetzlichen Obliegenheit, die geltend
gemachten Bemühungen um eine neue Stelle nachzuweisen, nicht nachgekommen und
hat die Folgen zu tragen (vgl. auch Art. 43 Abs. 3 ATSG). Wollte man unter
diesen Umständen von der Verwaltung verlangen, dem Leistungsansprecher nochmals
die Gelegenheit zur Auflistung stattgefundener Bemühungen in nachprüfbarer
Form einzuräumen, wie dies das kantonale Gericht im angefochtenen Entscheid
getan hat, hiesse das auch den von den Behörden zu beachtenden
Untersuchungsgrundsatz überstrapazieren."
(STFA del 21 marzo 2005 C 234/04 consid. 4.2; la sottolineatura è
del redattore)
2.8
In concreto, come visto
sopra, l’assicurato, fin dal momento in cui, il 7/15 febbraio 2011, ha risposto alla richiesta di giustificazione trasmessagli dal proprio collocatore, ha indicato
di avere effettuato, durante l’intera fase antecedente la disoccupazione, delle
ricerche di lavoro mirate (cfr. doc. A8).
Egli ha ribadito quanto
affermato nella risposta alla richiesta di giustificazione anche
nell’opposizione, facendo pure riferimento a un progetto per la ditta __________
a livello svizzero rinviato (cfr. doc. 8).
Inoltre, seppur solo il 10
marzo 2011, ossia dopo l’emanazione della decisione su opposizione, l’insorgente,
ricostruendo gli sforzi intrapresi nel periodo 25 ottobre – 30 novembre 2010, ha redatto all’attenzione dell’URC una lista di ditte interpellate, indicando peraltro i
nominativi delle persone contattate (cfr. doc. 10).
In simili condizioni,
questa Corte ritiene che la documentazione agli atti non le consenta né di
escludere, né di ammettere, con la necessaria tranquillità che l’assicurato dal
25.
al 31 ottobre 2010 e nel mese di novembre 2010 abbia compiuto delle ricerche
di impiego.
Si impone, pertanto,
l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti
all’URC perché disponga, sulla base delle indicazioni fornite dall’assicurato,
di accertamenti più approfonditi riguardo al compimento o meno di ricerche nel
periodo 25 ottobre – 30 novembre 2010 ad esempio, interpellando le persone
citate dall’insorgente nella lista prodotta all’URC nel marzo 2011.
L’amministrazione si
avvarrà anche della collaborazione del ricorrente, invitandolo a produrre,
sulla base di quanto dal medesimo allegato (lista 10 marzo 2011; progetto per
la __________ rinviato), delle attestazioni da parte delle persone contattate
nel lasso di tempo in questione al fine di reperire una nuova occupazione.
Al riguardo è utile
rilevare che il TF, in una sentenza 8C_239/2009 del 14 agosto 2009, già
menzionata e relativa a un caso in cui a un assicurato è stato negato il
diritto alle indennità per insolvenza per il mese di febbraio 2007, in quanto fino al 12 febbraio 2007 è stato presidente del CdA con diritto di firma individuale
iscritto a RC della SA in cui lavorava, ha stabilito che:
"
(…) Der
Beschwerdeführer führte in seiner Eingabe ans kantonale Gericht zu seinen
Funktionen ab 1. Januar 2007 unter anderem aus, dass er zwar mit Wirkung ab 1.
Januar 2007 einen neuen Arbeitsvertrag erhalten habe, in welchem er als Leiter
Finanzen, Administration und Vertrieb bezeichnet werde. Allerdings habe ihm die
Geschäftsführung Ende Januar 2007 keinen Zugang mehr zu Buchhaltungs- und Bankunterlagen
gewährt und die Bank sei am 3. Februar 2007 angewiesen worden, ihm keine
Auskunft über den Kontostand mehr zu erteilen. Seine Tätigkeit habe sich von
diesem Moment an nur noch auf die Anfertigung von Planungsrechnungen erstreckt
und er habe überhaupt keine Chance gehabt, die Verantwortung über den Bereich
Finanzen auszuüben. Entgegen der Annahme der Kasse sei zudem mit Blick auf die
Tatsache, dass andere Mitarbeiter der P.________ AG Zusagen für
Gehaltserhöhungen und Prämien erhalten hätten und er sich im Gegensatz dazu im
Jahr 2007 mit einem gleichbleibenden Gehalt habe begnügen müssen, durchaus von
einer Lohnminderung (zufolge Rückstufung seiner Stellung im Betrieb)
auszugehen. Diese Vorbringen sind rechtserheblich, weil sie Anhaltspunkte für eine
ab Januar 2007, allenfalls auch erst ab Februar 2007, fehlende Möglichkeit der
Einflussnahme auf die Entscheide der ehemaligen Arbeitgeberin liefern. Unter
diesen Umständen wäre das kantonale Gericht kraft des Untersuchungsgrundsatzes
gehalten gewesen, Abklärungen zur Stellung des Beschwerdeführers im Betrieb
während der vorliegend relevanten Zeit (Januar und Februar 2007) zu treffen und
zusätzliche Akten beizuziehen. Dies drängte sich umso mehr auf, als die Kasse
ihre neue Begründung im Einspracheentscheid einzig auf den Arbeitsvertrag vom
14.
Dezember 2006, das (Kurz-)Protokoll der Verwaltungsratssitzung der
P.________ AG vom 14. Dezember 2006, das (halbseitige) Informationsblatt der
Geschäftsleitung der P.________ AG an die Aktionäre vom 8. Januar 2007, das
Lohnblatt Februar 2007 sowie den durch die ehemalige Arbeitgeberin
ausgestellten Lohnausweis für das Jahr 2007 stützte, obwohl sie bei dieser
spärlichen Aktenlage mit Blick auf Art. 43 Abs. 1 ATSG gehalten gewesen wäre,
bereits vor Erlass des Einspracheentscheides die zusätzlich erforderlichen
Auskünfte einzuholen. Es kann der Vorinstanz nicht beigepflichtet werden,
dass der Beschwerdeführer die Folgen der Beweislosigkeit zu tragen habe, weil
er seiner Mitwirkungspflicht im kantonalen Beschwerdeverfahren nicht
nachgekommen sei. Von einer Verletzung seiner Mitwirkungspflicht könnte
allenfalls ausgegangen werden, wenn er der Aufforderung der Vorinstanz, weitere
Unterlagen beizubringen, nicht nachgekommen wäre. Die Möglichkeit zur
Untermauerung seiner Angaben in der Beschwerdeschrift durch Einreichung
zusätzlicher Aktenstücke oder Nennung weiterer Beweismittel wurde ihm aber gar
nicht eingeräumt. Dieses Versäumnis stellt eine Verletzung der Pflicht des
kantonalen Gerichts zur Feststellung des Sachverhaltes von Amtes wegen nach dem
Untersuchungsgrundsatz und damit einen Verstoss gegen eine wesentliche
Verfahrensvorschrift im Sinne von Art. 105 Abs. 2 BGG dar (E. 4.1.2 hiervor).“
(la sottolineatura è del redattore)
Sulla scorta delle
relative risultanze, l’URC si pronuncerà, poi, nuovamente, in primo luogo, sul
principio di sospendere o meno l’assicurato giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI e, in secondo luogo, qualora l’assicurato debba effettivamente essere sospeso
dal diritto all’indennità di disoccupazione, sull’entità della sanzione.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’URC di __________ per complemento istruttorio e nuova
decisione.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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