38.2011.3
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5 settembre 2011Italiano24 min
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Numero d'incarto:
38.2011.3
Data decisione, Autorità:
05.09.2011, TCA
Titolo:
Negato diritto a ID da 28/8/2010,poiché avendo rinunciato a salario negli anni 2009/2010 non è possibile stabilire il guadagno assic.Determinanti secondo il princ.gen.sono i redd.effettiv.percepiti e non quelli concordati.L'aver girato i suoi salari ai collab.della soc.non le è di alcun ausilio
GUADAGNO ASSICURATO
INDENNITÀ
SALARIO
art. 13 cpv. 2 LADI
art. 23 LADI
art. 37 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2011.3
rs/Dc/sc
Lugano
5 settembre
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini,
vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 10 gennaio 2011
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 21 dicembre
2010 emanata da
Cassa CO 1,
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 21 dicembre 2010 la Cassa CO 1 (in seguito . la
Cassa) ha confermato la precedente decisione del 19 ottobre 2010 (cfr. doc. 1)
con cui ha negato a RI 1 il diritto a indennità di disoccupazione a decorrere
dal 28 agosto 2010, in quanto, avendo rinunciato allo stipendio per gli anni
2009/2010 presso il __________ di __________, non è possibile stabilire il
guadagno assicurato (cfr. doc. A1).
1.2. Contro la
decisione su opposizione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al
TCA, nel quale ha chiesto di essere ammessa al beneficio delle indennità di
disoccupazione.
A
sostegno della propria pretesa ricorsuale la stessa ha addotto che:
"
(…)
Intanto si precisa che i
contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF sono stati regolarmente versati fino al
31.03.2010 e non 31.12.2009 come figura sul primo foglio della decisione
21.12.2010.
Nella mia raccomandata 19
novembre 29010 ho indicato con chiarezza che io ho sempre lavorato regolarmente
fino alla chiusura della ditta, girando le mie spettanze salariali ai
collaboratori occupati, nell’intento di salvare l’azienda dal fallimento. Ho
anche invocato la mia buona fede.
CO 1 sorvola questo
importante elemento di giudizio e non entra nel merito della particolarità del
caso.
CO 1 (inizio pagina 3
della decisione 21.12.2010) arriva perfino a ritenere che io non fossi
vincolata alla società da un contratto di lavoro, utilizzando la relativa
infrastruttura per condurre determinate attività per mio conto… CO 1 abbia la
compiacenza di precisare l’entità di queste attività.
E’ chiaro che il fatto di
avere girato le mie spettanze salariali ai collaboratori occupati è stata una
mia precisa scelta.
La società è stata
dichiarata sciolta con decreto della Pretura di __________ del 12.04.2010 e la
relativa procedura è stata sospesa per mancanza di attivo.
D’altra parte, a ulteriore
dimostrazione della mia buona fede, in data 06.10.2010 ho pagato il residuo
saldo dei contributi AVS/AI/IPG/AD/AF pari a fr. 5'309.75, nonostante che la
società fosse stata dichiarata fallita il 12.04.2010.
A ragione veduta meglio
sarebbe stato prelevare regolarmente il mio stipendio, maturando un sicuro
diritto all’indennità di disoccupazione, ma obbligando la società a fallire
prima, così da mettere in difficoltà i collaboratori occupati. (…)” (Doc. I)
1.3. Nella sua
risposta del 25 gennaio 2011 la Cassa ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa
con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto
(cfr. doc. III).
1.4. Il 7
febbraio 2011 l’insorgente si è nuovamente espressa in merito alla fattispecie
(cfr. doc. V).
1.5. La Cassa ha
preso posizione al riguardo con scritto del 15 marzo 2011 nel quale ha
rilevato:
"
(…)
In effetti l'osservazioni
sul pagamento dei contributi è pertinente in quanto effettivamente l'assicurata
ha presentato la documentazione (Doc. B estratto conto – Contributi paritetici
periodo 01.01.2010-31.03.2010) dal quale si evince che i contributi AVS/AI/IPG
sono stati versati fino al 31 marzo 2010.
Nel citato scritto viene
confermato nuovamente che l'aver girato le spettanze salariali, della socio
gerente signora RI 1, ai dipendenti è stata una sua precisa scelta.
Tale atteggiamento è degno
della massima considerazione e sicuramente da lodare.
Come già ribadito, secondo
costante giurisprudenza, la non riscossione dello stipendio non è sufficiente
per respingere il diritto all'indennità di disoccupazione.
La riscossione dello
stipendio rappresenta, infatti, soltanto un indizio dell'esistenza di un
rapporto di lavoro a carattere dipendente (periodo di contribuzione).
L'elemento determinante resta lo svolgimento effettivo dell'attività. Questo
vale anche per le persone che occupavano una posizione analoga a quella di
datore di lavoro.
Per questa ragione, per le
persone che occupavano una posizione analoga a quella di datore di lavoro, in
assenza di versamento dello stipendio, l'attività può essere comprovata anche
con altri mezzi, segnatamente con documentazione/corrispondenza firmata
dall'assicurato e con testimonianze dei dipendenti.
Tuttavia, non costituisce
periodo di contribuzione il periodo durante il quale l'assicurato, che occupava
una posizione analoga a quella di datore di lavoro, ha volontariamente
rinunciato alla sua retribuzione, ovvero se solo lui non ha percepito lo
stipendio, mentre gli altri dipendenti lo hanno ricevuto o rivendicato."
(Doc. VII)
1.6. RI 1, il 24
marzo 2011, ha presentato ulteriori osservazioni (cfr. doc. IX), le quali son
state trasmesse per conoscenza alla parte resistente (cfr. doc. X).
in
diritto
In
ordine
2.1. Oggetto del
contendere è la questione di sapere se la Cassa ha correttamente o meno negato
a RI 1 il diritto a indennità di disoccupazione, poiché non è possibile
stabilire alcun guadagno assicurato.
Secondo
l’art. 23 cpv. 1 LADI è considerato guadagno assicurato il salario determinante
nel senso della legislazione sull’AVS, normalmente riscosso durante un periodo
di calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni
contrattuali periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al
lavoro. L’importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGA) corrisponde a
quello dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Il guadagno non è
considerato assicurato se non raggiunge un limite minimo. Il Consiglio federale
stabilisce il periodo di calcolo e il limite minimo.
In virtù
e nell’ambito della delega legislativa, in particolare per quanto attiene al
periodo di calcolo per il guadagno assicurato, il Consiglio federale ha
stabilito che il guadagno assicurato
è calcolato in base al salario medio degli ultimi sei mesi di contribuzione
(art. 11) che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione
(art. 37 cpv. 1 OADI).
Il
guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi dodici
mesi di contribuzione che precedono il termine quadro per la riscossione della
prestazione se tale salario è più elevato del salario medio di cui al capoverso
1 (cfr. art. 37 cpv. 2 OADI).
Il
periodo di calcolo decorre dal giorno che precede l’inizio della perdita di
guadagno computabile, indipendentemente dalla data dell’annuncio alla disoccupazione.
A quel momento, l’assicurato deve aver versato contributi per almeno dodici
mesi durante il termine quadro per il periodo di contribuzione (cfr. art. 37
cpv. 3 OADI).
Il
Consiglio federale ha pure stabilito che per periodi che, secondo l’art. 13
cpv. 2 lett. b-d LADI, sono computati come periodi di contribuzione, è
determinante il salario che l’assicurato avrebbe normalmente ottenuto (cfr.
art. 39 OADI).
L’art. 13
cpv. 2 lett. c LADI stabilisce che sono computati quali periodi di
contribuzione i periodi in cui l’assicurato è vincolato da un rapporto di
lavoro, ma, per malattia (art. 3 LPGA) o infortunio (art. 4 LPGA), non riceve
salario e non paga quindi i contributi.
2.2. In virtù
della legge e della giurisprudenza determinanti ai fini del calcolo del
guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23 LADI sono
Fatti
i redditi effettivamente percepiti sotto forma di salario durante il periodo di
calcolo (cfr. DTF 123 V 72 consid. 3; DLA 1995 Nr. 15 pag. 81 consid. 2c).
Il
Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale
federale TF) in una sentenza C 180/01 del 5 giugno 2002, pubblicata in DTF 128
V 189, ha confermato il principio secondo il quale il guadagno
assicurato è stabilito in funzione dei redditi effettivamente percepiti sotto
forma di salario durante il periodo di calcolo. Soltanto in casi eccezionali e
giustificati il guadagno assicurato è determinato fondandosi sull'accordo
salariale tra il datore di lavoro e il lavoratore. Più precisamente è possibile
derogare al reddito effettivamente percepito unicamente qualora possa essere
escluso un abuso nel senso di accordi in merito a salari fittizi.
In
particolare l’Alta Corte ha indicato che:
" (…)
3. a) aa) Nach Gesetz und Rechtsprechung ist bei der Ermittlung des versicherten Verdienstes
grundsätzlich von den tatsächlichen Lohnbezügen auszugehen (BGE 123 V 72 Erw. 3 mit Hinweis; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung,
in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, Rz 302).
Von dieser zu Recht nicht in Frage gestellten Regelung im Einzelfall
abzuweichen, rechtfertigt sich nur dort, wo ein Missbrauch im Sinne der
Vereinbarung fiktiver Löhne, welche in Wirklichkeit nicht zur Auszahlung
gelangt sind (vgl. ARV 1995 Nr. 15 S. 81 Erw. 2c), praktisch ausgeschlossen
werden kann. (…)“
In una sentenza C 9/02 del
19 novembre 2002 la nostra Massima Istanza ha poi precisato quanto segue:
" (…)
1.
Bei der Ermittlung des versicherten Verdienstes gemäss Art. 23 Abs.
1 AVIG ist grundsätzlich von den tatsächlichen Lohnbezügen auszugehen. Von
dieser Regelung im Einzelfall abzuweichen, rechtfertigt sich nur dort, wo ein
Missbrauch im Sinne der Vereinbarung fiktiver Löhne, welche in Wirklichkeit
nicht zur Auszahlung gelangt sind, praktisch ausgeschlossen werden kann. Dabei
fällt nicht nur die subjektive Absicht einer Gesetzesumgehung, sondern auch die
unter objektivem Gesichtswinkel zu bejahende Missbrauchsgefahr in Betracht
(noch nicht in der Amtlichen Sammlung veröffentlichtes Urteil V. vom 5. Juni 2002, C 180/01, Erw. 3a/aa und 3b mit Hinweisen).”
Il TF, in una sentenza
8C_743/2008 del 9 febbraio 2009, pubblicata in SVR 2009 ALV Nr. 8 pag. 27, ha stabilito che nel caso in cui il lavoratore rinunci temporaneamente al pagamento del salario
concordato con lo scopo di sostenere la ditta di recente fondata dal suo datore
di lavoro e che, nel prosieguo, in ragione dell’insolvenza della ditta, non
riesce a incassare il salario, quest’ultimo non può essere preso in
considerazione nel guadagno assicurato.
In quell'occasione l'Alta
Corte ha osservato che:
" (…)
5.2 Diese
Beurteilung ist nicht zu beanstanden. Was in der Beschwerde vorgebracht wird,
führt zu keiner anderen Betrachtungsweise. Des Nachweises eines konkret
erfolgten Missbrauches bedarf es nicht, um nicht ausbezahlte Löhne beim
versicherten Verdienst unberücksichtigt zu lassen. Massgebend ist, ob eine
Missbrauchsgefahr praktisch ausgeschlossen werden kann. Dies trifft hier nicht zu, wie die
Vorinstanz richtig erkannt hat: Verzichtet der Arbeitnehmer zur
Unterstützung der neu gegründeten Arbeitgeberfirma vorläufig auf die Auszahlung
des vereinbarten Lohnes und kommt es in der Folge aufgrund Insolvenz der Firma
nicht zur Auszahlung des Lohnes, kann dieser beim versicherten Verdienst nicht
berücksichtigt werden. Andernfalls würde Arbeitslosenentschädigung, deren
Bemessung auf dem versicherten Verdienst beruht, zur Absicherung des
unternehmerischen Risikos verwendet. Das ist zweckwidrig und damit
missbräuchlich. Der Beschwerdeführer beruft sich in diesem Zusammenhang
ausdrücklich darauf, die getroffene Vereinbarung sei auf Verlangen und primär
im Interesse der Arbeitgeberin getroffen worden. Dieses Vorbringen vermag
indessen seinen Standpunkt nicht zu stützen, sondern verdeutlicht vielmehr den
zweckwidrigen Charakter der getroffenen Lohnregelung. Geltend gemacht wird
weiter, die Firma habe den Versicherten übervorteilt. Das findet aber in den
Akten keine Bestätigung. Daher kann offenbleiben, wie es sich andernfalls in
Bezug auf den versicherten Verdienst verhielte. Der vorliegende Fall ist auch
nicht mit dem im Urteil C 161/04 vom 29. Juli 2005 beurteilten vergleichbar.
Denn anders als dort wurde hier die Lohnauszahlung bewusst vom
unternehmerischen Erfolg der Arbeitgeberfirma abhängig gemacht und damit auch
das Risiko der Nichteinbringlichkeit in Kauf genommen. Der Beschwerdeführer äussert sich im
Weiteren ausführlich zur Frage der beitragspflichtigen Beschäftigung und zu dem
dazu in BGE 131 V 444 Gesagten. Darum geht es hier aber nicht.
Dass es sich um eine grundsätzlich beitragspflichtige Beschäftigung gehandelt
hat, ist nicht umstritten. Der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung scheitert
vielmehr daran, dass der vereinbarte Lohn nicht als versicherter Verdienst
anzurechnen ist, weil eine Missbrauchsgefahr nicht praktisch ausgeschlossen
werden kann. An der fehlenden Anrechenbarkeit vermögen die aus
obligationsrechtlicher Sicht zu beachtenden Grundsätze betreffend die
Lohnzahlungspflicht des Arbeitgebers und die Frage der Zulässigkeit einer
Lohnzahlungsvereinbarung, wie sie hier zur Diskussion steht, ebenfalls nichts
zu ändern. (…)"
(La sottolineatura è del redattore)
Il Tribunale federale, con
giudizio 8C_840/2010 del 14 gennaio 2011 relativo all’entità del guadagno
assicurato (fissato dalla Cassa in fr. 4'134.-- e contestato dall’assicurato
che ha chiesto di considerare a tale titolo un importo di fr. 8'900.--) di una
persona che si è iscritta in disoccupazione il 26 aprile 2006 dopo che il 10
aprile 2006, a seguito della dichiarazione di fallimento della società, è stato
disdetto il rapporto di lavoro che la legava alla SA di cui era socio gerente e
da cui non riceveva lo stipendio da settembre 2005, ha deciso che:
" (…)
3.
3.1 Nach den verbindlichen
Feststellungen der Vorinstanz hat der Beschwerdeführer mit der Firma S.________
am 1. September 2004 arbeitsvertraglich ein Monatsgehalt von Fr. 11'000.-
vereinbart, welches ab Arbeitsbeginn bis Juni 2005 auch tatsächlich ausbezahlt
worden war. Die Löhne der Monate Juli und August 2005 gingen nur noch teilweise
und verspätet ein, seit September 2005 erfolgten keine Lohnzahlungen mehr.
3.2 Der Beschwerdeführer bringt vor, er habe bewusst zur Überbrückung
der vorübergehenden Illiquidität des Unternehmens auf eine Auszahlung der Löhne
verzichtet, was aber keinem grundsätzlichen Lohnverzicht gleichkomme. Es liege
weder eine fiktive Lohnabrede im Sinne von BGE 128 V 189 vor, noch sei sonst wie ein missbräuchliches Verhalten zu erkennen.
3.3 Vorab ist dem Versicherten entgegenzuhalten, dass es keinen Nachweis
eines konkret erfolgten Missbrauchs bedarf. Massgebend ist einzig, ob eine
Missbrauchsgefahr praktisch ausgeschlossen werden kann, was hier zu verneinen
ist. Es kann zwar namentlich dann auf den vertraglich festgesetzten Lohn
abgestellt werden, wenn dieser in einem langdauernden Arbeitsverhältnis nie
bestritten war (in AJP 1994 S. 1460 ff. publiziertes Urteil des Eidgenössischen
Versicherungsgerichts C 14/94 vom 31. Mai 1994). Im Gegensatz zum soeben
erwähnten Urteil bestand aber vorliegend einerseits nicht ein langjähriges
Arbeitsverhältnis, sondern der Versicherte hatte lediglich über einen Zeitraum
von zehn Monaten den vereinbarten Lohn erhalten, wobei bezüglich der
Zahlungsmodalitäten bereits ab November 2004 Unregelmässigkeiten in Form von
(verspäteten) Teilzahlungen bestanden. Vor allem aber konnte er hier als
geschäftsführender Gesellschafter der Firma S.________ sowie
Verwaltungsratsmitglied der eng damit verbundenen Group X._________ AG die
Entscheidungen des Arbeitgebers massgeblich beeinflussen. Als Gesellschafter
und als betriebsleitendes Organ trug der Beschwerdeführer von Anfang an ein
unternehmerisches Risiko, das nicht auf die Arbeitslosenversicherung abgewälzt
werden kann. Dieses Risiko musste ihm umso mehr bewusst sein, als es sich
um eine erst im April 2004 gegründete Unternehmung handelte, die sich im Aufbau
befand und demnach keinesfalls finanziell und wirtschaftlich stabil war. Dies
zeigt sich nicht zuletzt in der seit November 2004 bestehenden Schwierigkeit
der Firma, die (hohe) Lohnsumme regelmässig und vollständig auszurichten. Auch
wenn anfänglich die Gehaltsforderungen erfüllt werden konnten, wurde gleich wie
im Urteil 8C_743/2008 vom 9. Februar 2009 (publ. in: SVR 2009 AlV Nr. 8 S. 27)
die Lohnauszahlung bewusst vom unternehmerischen Erfolg der Arbeitgeberfirma
abhängig gemacht und damit auch das Risiko der Nichteinbringlichkeit in Kauf
genommen. Die Arbeitslosenentschädigung, die sich nach der Höhe des
versicherten Verdienstes richtet, darf jedoch nicht zur Absicherung des
unternehmerischen Risikos verwendet werden. Dies hat das Bundesgericht im
erwähnten Urteil als zweckwidrig und damit rechtsmissbräuchlich bezeichnet.
3.4 Der überdies geltend
gemachte Einwand des Beschwerdeführers, es müsse - entgegen der von der Kasse
vorgenommenen Berechnungsweise des versicherten Verdienstes - das ganze Gehalt
des Monats April 2005 in der Höhe von Fr. 11'000.- berücksichtigt werden, geht
fehl: Die Arbeitslosenkasse führt in ihrer letztinstanzlichen Vernehmlassung
zutreffend aus, dass hier die letzten zwölf Beitragsmonate vor Beendigung des
Arbeitsverhältnisses am 10. April 2006 massgebend sind (11. April 2005 bis 10.
April 2006; Art. 37 Abs. 2 AVIV), da der Bemessungszeitpunkt, unabhängig von
der Anmeldung zum Leistungsbezug, am Tag vor dem Eintritt eines anrechenbaren
Verdienstausfalls beginnt (Art. 37 Abs. 3 AVIV). Deshalb kann für den Monat
April 2005 lediglich der für die Zeit vom 11. bis 30. April 2005 ausbezahlte
Lohnanteil berücksichtigt werden.” (Le sottolineature sono del redattore)
La
sentenza C 14/94 del 31 maggio 1994, citata dal TF nei giudizi appena menzionati,
concerneva l’entità del guadagno assicurato di un’assicurata, dal 1986 alle
dipendenze di una società, che il 20 settembre 1991, dopo che dal giugno 1991
non riceveva più il salario, è stata licenziata senza termine di disdetta a
seguito del fallimento della ditta e che il 23 settembre 1991 si è annunciata
al collocamento rivendicando delle indennità di disoccupazione. La Cassa le ha
pure erogato delle indennità per insolvenza afferenti al periodo 21 giugno – 20
settembre 1991.
L’allora TFA ha stabilito
che:
" (…)
b) Mit
Bezug auf die Wahl des Bemessungszeitraumes (September 1990 bis August 1991)
und die Ermittlung des massgebenden Lohnes für die Periode September 1990 bis
Mai 1991 lässt sich der angefochtene Entscheid nicht beanstanden.
Nicht
gefolgt werden kann der Rekurskommission hingegen insoweit, als sie für den
Zeitraum Juni bis August 1991 die Auszahlung des Konkursamtes, bei der es sich
anscheinend um die Konkursdividende handelt, als versicherten Verdienst betrachtete.
Considerandi
Denn diese Zahlung kann nicht als der während des Bemessungszeitraumes
normalerweise erzielte massgebende Lohn im Sinne von Art. 23 Abs. 1 AVIG
qualifiziert werden.
Nachdem
aufgrund des Auszuges aus dem individuellen Konto und der Auskunft der
AHV-Zweigstelle Zürich feststeht, dass die Beschwerdeführerin, wie behauptet,
während längerer Zeit - zumindest von Januar 1990 bis Mai 1991 - einen
Monatslohn von Fr. 4800.- (x 13) bezogen hat, was im übrigen nachträglich auch
von D.________ bestätigt wurde, kann dieses vertraglich vereinbarte Gehalt von
Fr. 5200.- (Fr. 4800.- x 13 : 12) als der während des Bemessungszeitraumes normalerweise
erzielte massgebende Lohn betrachtet werden.
Dass
die Beschwerdeführerin das ihr zustehende Salär ab Juni 1991 nicht mehr
ausbezahlt erhielt, ist auf finanzielle Schwierigkeiten der Firma X.________
zurückzuführen. Der Umstand, dass sie gleichwohl noch bis zum 20. September
1991.
bei der Firma S.________ arbeitete,
kann der Beschwerdeführerin entgegen der Auffassung der Vorinstanz nicht
vorgeworfen werden. Insbesondere ist in diesem Verhalten kein konkludenter
Lohnverzicht zu erblicken, zumal aufgrund des letztinstanzlich eingereichten
Schreibens der Bank X.________ vom 20. September 1991 belegt ist, dass bis zu
diesem Zeitpunkt begründete Hoffnung auf Überwindung des Liquiditätsengpasses
der Firma S._________ bestand.
Auch
der Tatsache, dass die Beschwerdeführerin im Konkurs der Arbeitgeberfirma
gemäss Forderungsanmeldung vom 30. Oktober 1991 für die Zeit ab Mai 1991 einen
Monatslohn von Fr. 4224.- geltend machte und auch Insolvenzentschädigung lediglich
in dieser Höhe beanspruchte, kommt keine entscheidende Bedeutung zu. Denn aus
der Beilage zum Antrag auf Insolvenzentschädigung ist ersichtlich, dass es sich
bei diesem Betrag um den Nettomonatslohn handelt und sie damals den Bruttolohn
ebenfalls auf Fr. 4800.- bezifferte. (…)“
2.3
Nell’evenienza concreta dalla
documentazione agli atti emerge che RI 1 era socia e gerente con diritto di
firma individuale della __________ dal dicembre 1988, data della fondazione
della società.
La stessa deteneva pure
una quota sociale di fr. 19'000.--.
La restante quota
apparteneva a __________, socia senza diritto di firma (cfr. estratto RC
reperibile al sito www.zefix.ch).
Dalla Domanda di indennità
di disoccupazione e dall’Attestato del datore di lavoro, peraltro entrambi
firmati dalla ricorrente, risulta che quest’ultima, dal 1988 al 31 marzo 2010, è
pure stata alle dipendenze della Sagl (cfr. doc. 4, 7).
Dalle carte processuali
risulta una lettera di disdetta del 28 dicembre 2009 redatta dalla __________ e
anch’essa sottoscritta, per il datore di lavoro, dall’insorgente, con cui il
rapporto di impiego è, infatti, stato disdetto con effetto al 31 marzo 2010
causa cessazione attività (cfr. doc. 8).
La società è stata sciolta
in seguito a fallimento pronunciato con decreto della Pretura del Distretto di __________
del 12 aprile 2010.
La procedura di fallimento
è, poi, stata sospesa per mancanza di attivo il 3 maggio 2010.
Nel mese di agosto 2010 la
Sagl è stata radiata d’ufficio in applicazione delle disposizioni dell’art. 159
cpv. 5 lett. a ORC (cfr. estratto RC).
RI 1, nel mese di agosto
2010, si è iscritta in disoccupazione (cfr. doc. 5).
La Cassa
con decisione del 19 ottobre 2010 ha negato a al’insorgente il diritto a
indennità di disoccupazione a decorrere dal 28 agosto 2010, in quanto, avendo rinunciato allo stipendio per gli anni 2009/2010 presso il __________ di __________,
non è possibile stabilire il guadagno assicurato (cfr.d oc. 1).
Tale
provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 21 dicembre
2010.
(cfr. doc. A1).
La ricorrente ha
contestato l’operato della Cassa, adducendo, da un lato, di
aver sempre lavorato regolarmente fino alla chiusura della ditta, girando, per
una sua precisa scelta, le sue spettanze salariali ai collaboratori occupati,
nell’intento di salvare l’azienda dal fallimento.
Dall’altro,
che i contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF sono stati versati fino al 31
marzo 2010 (cfr. doc. I; V).
2.4
Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte ribadisce, dapprima, che ai sensi
dell’art. 37 cpv. 1 OADI il periodo di calcolo per il guadagno
assicurato corrisponde agli ultimi
sei mesi di contribuzione che precedono il termine quadro per la riscossione
della prestazione.
Il
guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi dodici
mesi di contribuzione che precedono il termine quadro per la riscossione della
prestazione se tale salario è più elevato del salario medio di cui al capoverso
1.
(cfr. art. 37 cpv. 2 OADI).
Inoltre
il periodo di calcolo decorre dal giorno che precede l’inizio della perdita di
guadagno computabile, indipendentemente dalla data dell’annuncio alla
disoccupazione (art. 37 cpv. 3 OADI; STF C 155/06 del 3 agosto 2007 consid.
3.1
).
In concreto i periodi di
calcolo previsti all’art. 37 cpv. 1 e 2 OADI decorrono rispettivamente dal 1°
ottobre 2009 al 31 marzo 2010 e dal 1° aprile 2009 al 31 marzo 2010.
Dalle carte processuali si
evince che RI 1 non ha percepito i salari relativi agli anni 2009 e 2010.
La ricorrente ha
riconosciuto tale circostanza, precisando di aver girato, per una sua precisa
scelta, gli stipendi che le spettavano per aver regolarmente lavorato ai
collaboratori occupati della società a causa della carenza di liquidità della
ditta, sperando in una ripresa.
La medesima ha aggiunto
che in tal modo sono stati salvaguardati posti di lavoro e gli operai occupati
sono stati regolarmente retribuiti fino alla chiusura (cfr. doc. 2; I; V).
Tale circostanza è stata,
del resto, confermata pure da __________ dello __________ (cfr. doc. 17).
Il TCA ritiene che nel
caso di specie torni applicabile il principio generale secondo cui determinanti ai fini del calcolo del guadagno assicurato ai sensi
dell’art. 23 LADI sono i redditi effettivamente
percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo (cfr. consid.
2.3
).
Deve, invece, essere
esclusa l’applicazione dell’eccezione contemplata dalla giurisprudenza, ossia prendere
come riferimento il salario concordato.
In effetti, come visto (cfr.
consid. 2.3.), tale eccezione si applica soltanto allorché un abuso, nel senso
di un accordo in merito a salari fittizi, può essere escluso.
Tale ipotesi, come verrà
meglio esposto al considerando seguente, non si verifica in concreto.
2.5
E’ vero che nel caso presente,
analogamente alla fattispecie di cui alla sentenza C 14/94 del 31 maggio 2004
dove il TFA ha stabilito che per determinare il guadagno assicurato andava
fatto riferimento al salario convenuto contrattualmente (cfr. consid. 2.3.), si
è confrontati con un rapporto di impiego di lunga durata (cfr. consid. 2.4.).
Tuttavia, in concreto, decisiva
è la circostanza che la ricorrente, a differenza del caso di cui alla sentenza
C 14/94 del 31 maggio 2004 (l’assicurata non era socia o membro di un organo
dirigente della ditta, avendo la stessa beneficiato di indennità per insolvenza;
cfr. consid. 2.3. In caso contrario le sarebbero state negate ex art. 51 cpv. 2
LADI), in qualità di socia e gerente della __________ poteva influenzare in
maniera rilevante le decisioni del datore di lavoro.
Il suo ruolo in seno alla
società implicava l’assunzione di un rischio imprenditoriale che non poteva
essere scaricato sull’assicurazione contro la disoccupazione.
Il pagamento del suo
salario era stato consapevolmente fatto dipendere dall’andamento positivo della
ditta datrice di lavoro e con ciò era stato, quindi, preso in considerazione il
rischio in caso di infruttuosità della società.
Le indennità di
disoccupazione, il cui importo dipende dall’entità del guadagno assicurato, non
possono però essere utilizzate quale garanzia del rischio imprenditoriale (cfr.
STF 8C_840/2010 del 14 gennaio 2011 consid. 3.2; 3.3.; SVR 2009 ALV Nr. 8 pag.
27).
Quanto sostenuto
dall’insorgente, ovvero di aver girato, per una sua precisa scelta, gli
stipendi spettantile ai collaboratori occupati della società a causa della
carenza di liquidità della ditta per salvaguardare posti di lavoro e sperando
in una ripresa (cfr. doc. 2; I; V), non le è di alcun ausilio.
Al contrario tale
dichiarazione conferma il suo potere decisionale all’interno della Sagl e
perciò il fatto che la stessa si fosse addossata un rischio imprenditoriale che
non andava posto a carico dell’assicurazione contro la disoccupazione.
Inoltre il comportamento
della ricorrente se, da una parte, come sottolineato dalla Cassa (cfr. doc.
VII), è da lodare, dall’altra, rivela il proprio carattere contrario alla
finalità dell’assicurazione contro la disoccupazione, che è quella di garantire un’adeguata compensazione della perdita di guadagno, segnatamente,
in caso di disoccupazione ai salariati (cfr. art. 1a LADI; 10 LPGA), ma non il
rischio imprenditoriale (vedi al riguardo l’art. 114 cpv. 2 lett. c Cost. fed.,
secondo cui chi esercita un’attività indipendente può assicurarsi
facoltativamente, il quale non è ancora stato concretizzato dal legislatore,
cfr. D. Cattaneo, “Nouvautés en matière d’assurance-chômage” in Quoi de neuf en
droit social ? Ed. Stämpli SA, Berna 2009 pag. 67 seg. ,110 ).
Ne discende che nella presente
vertenza un rischio di abuso, già dal profilo oggettivo (cfr. consid. 2.3.; DTF
128.
V 189 consid. 3b; C 9/02 del 19 novembre 2002 consid. 1), non può essere
escluso.
Pertanto per determinare
il guadagno assicurato di RI 1 relativo al periodo di calcolo in questione deve
essere fatto riferimento al salario effettivamente percepito nel periodo di
calcolo in questione, e non a quello concordato.
Non avendo la stessa
ricevuto alcuna remunerazione per gli anni 2009/2010, il suo guadagno
assicurato per il periodo di calcolo 1° ottobre 2009 - 31 marzo 2010,
rispettivamente 1° aprile 2009 - 31 marzo 2010, è pari a fr. 0.--.
Il fatto
che siano stati versati i contributi paritetici (cfr. doc. 10; B), non è atto a
sovvertire l’esito della vertenza.
In
effetti la corresponsione di contributi sociali non esclude il rischio di abuso
relativamente a un salario fittizio.
La Cassa ha dunque, a
ragione, negato alla ricorrente il versamento di indennità di disoccupazione, a
prescindere dall’adempimento o meno del periodo di contribuzione ( cfr. Doc.
VII ) secondo l’art. 8 cpv. 1 lett. e LADI (cfr. SVR 2009 ALV Nr. 8 consid.
5.
; DTF 131 V 444 ai sensi della quale, in primo luogo, dal
profilo del periodo di contribuzione, la sola condizione per il diritto
all'indennità di disoccupazione è, di principio, l'esercizio di un'attività
soggetta a tale obbligo durante il periodo minimo di contribuzione. La
giurisprudenza di cui in DLA 2001 no. 27 pag. 225 - e le sentenze che ne sono
seguite - non deve essere intesa nel senso che, in aggiunta a ciò, deve pure
essere stato versato un salario; per contro, la prova che un salario è stato
effettivamente pagato costituisce un indizio importante per la prova
dell'esercizio effettivo di una attività dipendente. In secondo luogo, allorché
un assicurato non comprova di aver effettivamente percepito un salario, segnatamente
in assenza di bonifici periodici di una remunerazione su un conto bancario o
postale a suo nome, il diritto all’indennità di disoccupazione non potrà
essergli negato in applicazione degli art. 8 cpv. 1 lett. e e 13 LADI, a meno
che venga stabilito che il medesimo ha rinunciato al salario relativo al lavoro
effettuato; STF 8C_875/2009 del 7 dicembre 2009; STF 8C_716/2007 del 26 maggio
2008; STF C 72/06 del 16 aprile 2007; STFA C 267/05 del 19 dicembre 2006 )
In simili
condizioni la decisione su opposizione contestata deve essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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