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Decisione

38.2011.32

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

23 maggio 2011Italiano41 min

Source ti.ch

Fatti

verificatisi ulteriormente possono, tuttavia, imporsi quali elementi di

accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa

(cfr. DTF 129 V 4 consid. 1.2.; STFA K 13/05 del 1° giugno 2006 consid. 1.2.; STFA

K 154/03 del 20 aprile 2005 consid. 1.2.; RAMI 2001 pag. 101; STFA I 134/02 del

17 gennaio 2003; STFA I 11/01 del 28 giugno 2001).

Eccezionalmente,

il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti

intervenuti posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in

modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263) e siano suscettibili di

influenzare il giudizio (cfr. DTF 130 V 138;

RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582

consid. 3; STCA 10 gennaio 1996 nella causa G.R. consid. 2.6.).

Per

questo lasso di tempo va, dunque, vagliato se la Cassa ha correttamente o meno

negato all’assicurato il diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. STFA C

81/01 dell’11 ottobre 2002 consid. 2 segg.; STCA 38.2006.53 del 2 marzo 2007

confermata dal TF con sentenza 8C_140/2007 del 21 aprile 2008; STCA 38.2005.55

del 21 novembre 2005).

2.5. Fondamentale

presupposto per il riconoscimento del diritto alle indennità di disoccupazione

è, tra l’altro, che l’assicurato sia disoccupato totalmente o parzialmente e

che abbia subito una perdita di lavoro computabile (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a)

e b) che rinviano a loro volta agli art. 10 e 11 LADI).

L’art. 31

cpv. 3 LADI prevede che non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto:

a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui

tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;

b. il coniuge del datore di lavoro occupato nell’azienda di

quest’ultimo;

c.

le persone che, come soci, compartecipi

finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell’azienda, determinano

o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come

anche i loro coniugi occupati nell’azienda.

I

disposti afferenti all’indennità di disoccupazione (art. 8 segg. LADI) non

contemplano una norma corrispondente.

Ciò non

comporta, tuttavia, in caso di disoccupazione, il riconoscimento ipso facto

del diritto alle relative indennità al coniuge del datore di lavoro, alle

persone che hanno una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e ai

loro coniugi.

In una

decisione pubblicata in DTF 123 V 234 il Tribunale federale delle assicurazioni

(TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale TF) ha, infatti, stabilito che il

lavoratore in posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro

non ha diritto all'indennità di disoccupazione se, dopo essere stato licenziato

dalla società anonima, continua ad essere l'azionista unico ed il solo

amministratore della ditta.

Sempre

secondo la giurisprudenza federale, la posizione di socio gerente di una Sagl è

equiparabile a quella di un membro del consiglio di amministrazione di una SA

(cfr. STFA C 270/04 del 4 luglio 2005; STFA C 37/02 del 22 novembre 2002 nella

causa R. e STFA C 71/01 del 30 agosto 2001).

Secondo

il TFA, inoltre, il lavoratore che gode di una posizione professionale

paragonabile a quella di un datore di lavoro non ha diritto alle indennità di

disoccupazione quando, benché formalmente licenziato da una società, continua a

determinare le decisioni del datore di lavoro o a influenzarle in maniera

decisiva, poiché la perdita di lavoro non può essere verificata (al riguardo

cfr. SVR 2005 ALV Nr. 13 pag. 43).

Il

Tribunale federale delle assicurazioni ha, poi, avuto modo di allargare il

campo applicativo della giurisprudenza pubblicata in DTF 123 V 234 al coniuge di

una persona menzionata all'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, ossia di coloro

che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale

supremo dell’azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le

decisioni del datore di lavoro (cfr. sentenza inedita del 26

luglio 1999 in re M., confermata ad es. dalla sentenza C 193/04 del 7 dicembre

2004, consid. 3; cfr. inoltre REGINA JÄGGI,

Eingeschränkter Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung bei arbeitgeberähnlicher

Stellung durch analoge Anwendung von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG, in: RSAS 2004

pag. 9 seg.).

Il principio secondo cui il coniuge del datore di lavoro e il

coniuge di colui che riveste una posizione analoga a quella di un datore di

lavoro non hanno diritto all’indennità di disoccupazione permette di evitare

l’elusione delle disposizioni relative alle indennità per lavoro ridotto alle

quali non avrebbero diritto ex art. 31 cpv. 3 lett. b. e c LADI (cfr. DLA 2005

N.9 pag. 130; STFA C 270/04 del 4 luglio 2005; STFA C 155/03 del 5 luglio 2004;

B. Rubin, Assurance-chômage, 2° ed., Zurigo – Basilea – Ginevra 2006, p.to

3.3.3.3.2. pag. 123, ).

2.6. Nelle

sentenze pubblicate in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr.

23, pag. 130, e in SVR 1997 ALV Nr. 101, il TFA ha stabilito che un dipendente

membro del consiglio di amministrazione di un’azienda gode ex lege (cfr. art.

716a-716b del Codice delle obbligazioni) di un notevole potere decisionale ai

sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.

Per un

membro del consiglio di amministrazione il diritto alle prestazioni è pertanto

escluso senza che sia necessario determinare più concretamente le

responsabilità da lui esercitate all'interno della società (cfr. STFA C 160/05

del 24 gennaio 2006; STFA C 102/04 del 15 giugno 2005).

Lo stesso

vale per un socio e gerente di una Sagl (cfr. STFA C 192/05 del 17 novembre

2006 consid. 3.1.).

Questa

giurisprudenza è stata confermata in una sentenza 8C_279/2010 del 8 giugno 2010

nella quale il Tribunale federale ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

Il primo giudice ha infine correttamente

precisato che per stabilire se un impiegato possa esercitare un influsso

considerevole ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (e, quindi, dell'art.

51 cpv. 2 LADI), deve essere esaminato di quali poteri decisionali egli

disponga concretamente sulla base della struttura aziendale interna, non

essendo per contro determinanti i soli criteri formali. Segnatamente, non è

ammissibile negare, in modo generico, il diritto alle indennità a lavoratori

esercitanti mansioni dirigenziali per il solo fatto che essi detengono una

procura o un altro mandato commerciale e sono iscritti nel registro di

commercio. D'altro canto però, possono di principio vedersi rifiutare le

prestazioni anche salariati che non fruiscono formalmente di un diritto di

firma e non figurano a registro di commercio, ma che in realtà partecipano in

modo decisivo alla formazione della volontà sociale (DTF 120 V 525 consid.

3b e riferimenti).

Da questa regola la giurisprudenza ha escluso

solo i membri del consiglio d'amministrazione che collaborano nell'azienda, per

il motivo che la legge conferisce a tale organo esecutivo attribuzioni, in

parte inalienabili, che per definizione comportano la facoltà di influire in

modo diretto sulle decisioni del datore di lavoro, foss'anche solo nella forma

della suprema direzione o dell'alta vigilanza sugli incaricati della gestione

(art. 716-716b CO). Di conseguenza, l'appartenenza di un salariato al consiglio

d'amministrazione è una circostanza che lo esclude automaticamente, giusta

l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, dal diritto all'indennità per lavoro ridotto (e,

quindi, anche d'insolvenza), senza che nemmeno occorra esperire ulteriori

accertamenti ai sensi della dianzi citata giurisprudenza in DTF 120 V 525 con

riferimento alla concreta posizione dell'interessato in seno all'azienda (DTF 122 V 273 consid.

3; DLA 2004 no. 21 pag. 198 consid. 3.2 [C 113/03]).

3.

Come già rilevato dal primo giudice, nella

fattispecie in esame è pacifico che la ricorrente ha ricoperto, dal 3 dicembre

2007 al 6 maggio 2008, la carica di membro del consiglio di amministrazione

della A.________ SA. Ne discende che deve essere esclusa, giusta l'art. 51 cpv.

2 LADI e la giurisprudenza menzionata, dalle chieste prestazioni, di modo che a

ragione la precedente istanza ha confermato il provvedimento amministrativo di

diniego. (…)"

In una sentenza

8C-838/2008 del 3 febbraio 2009, a proposito di un membro di un consiglio di

amministrazione, l’Alta Corte si è così espressa:

"

Occorre tuttavia osservare che, in concreto, non

si può negare la qualità di organi dirigenziali al presidente e, rispettivamente,

all'altro membro del consiglio di amministrazione della P._________ SA, sulla

sola ragione che la gestione di fatto sia stata affidata ad un'unica persona.

Infatti, qualsiasi siano l'estensione della delega dei compiti e le modalità di

organizzazione interna alla società, esse non riducono le prerogative di cui

beneficia un amministratore né le attribuzioni che la legge gli affida e la

responsabilità in cui incorre (cfr. art. 715a, 716 segg. e 754 CO; DLA 1996 no.

10 pag. 52 consid. 3b). Inoltre, non è ammissibile giustificare il mancato

rispetto del termine, in considerazione dell'incapacità psico-fisica

dell'amministratore delegato a svolgere le sue funzioni, quando nella società

in questione tutti i membri del consiglio d'amministrazione dispongono della

firma individuale (cfr. pure Karl Spühler, Die

Schlechtwetterentschädigung im neuen Arbeitslosenversicherungsrecht, in: RSAS 1985 pag. 287). In questo senso, C.________ e D.________,

nella loro posizione di amministratori con diritto di firma individuale,

avrebbero dovuto esercitare le loro prerogative, revocare la delega di gestione

a B.________ (art. 716a cpv. 1 cifra 4 CO) e informarsi, come è loro diritto e

dovere, sulla situazione e l'andamento della ditta, occupandosi direttamente

delle incombenze aziendali nell'interesse sociale. Essi non hanno agito in tal

senso, ma anzi hanno omesso di prendere le misure necessarie all'inoltro

dell'annuncio di perdita di lavoro per intemperie. Di conseguenza, non

esistendo motivi validi per rendere scusabile il ritardo, a ragione le

richieste di indennità per intemperie sono state respinte."

2.7. Diversa è la

situazione dell'assicurato che, pur conservando una posizione analoga a un

datore di lavoro presso una ditta, si iscrive in disoccupazione dopo aver

lavorato quale dipendente per una durata di almeno sei mesi presso un'altra

ditta. In quel caso il diritto alle indennità va ammesso (cfr. STFA C 119/04

del 3 gennaio 2005; STFA C 177/03 del 20 aprile 2004; SVR 2004 ALV Nr. 15 e a

contrario STFA C 71/04 del 16 settembre 2004).

La

situazione è pure differente quando il salariato, trovandosi in una posizione

assimilabile a quella di un datore di lavoro, lascia definitivamente l'impresa

a causa della sua chiusura; in questo caso non è ravvisabile un comportamento

volto ad eludere la legge. Lo stesso vale nel caso in cui l'impresa continua ad

esistere ma il salariato, a seguito della rottura del contratto di lavoro,

interrompe definitivamente tutti i legami con la società. In entrambi i casi,

l'assicurato può, in principio, pretendere l'indennità di disoccupazione (cfr.

STFA C 87/02 del 7 giugno 2004; STFA C 275/04 del 10 novembre 2005 consid.

3.2).

Al

riguardo in una sentenza 8C_481/2010 del 15 febbraio 2011 l’Alta Corte ha

indicato che:

"

(…)

4.2 Lorsque le salarié qui se

trouve dans une position assimilable à celle d'un employeur quitte

définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci, il n'y a pas

de risque que les conditions posées par l'art. 31 al. 3 let. c LACI soient

contournées. Il en va de même si l'entreprise continue d'exister, mais que

l'assuré rompt définitivement tout lien avec elle après la résiliation des

rapports de travail. Dans un cas comme dans l'autre, il peut en principe

prétendre des indemnités journalières de chômage. Toutefois, la jurisprudence

exclut de considérer qu'un associé a définitivement quitté son ancienne

entreprise en raison de la fermeture de celle-ci tant qu'elle n'est pas entrée

en liquidation (cf. arrêts du Tribunal fédéral des assurances C 355/00 du 28

mars 2001, in DTA 2001 p. 164 et C 37/02 du 22 novembre 2002). Par ailleurs,

dans le contexte d'une société commerciale, le prononcé de la dissolution de la

société et son entrée en liquidation ne suffisent en principe pas à considérer

que l'assuré qui exerce encore la fonction de liquidateur a définitivement

quitté son ancienne entreprise, en raison de la fermeture de celle-ci (arrêts C

267/04 du 3 avril 2006, in DTA 2007 p. 115 et C 373/00 du 19 mars 2002, in DTA 2002 p. 183; cf. également arrêt C 180/06 du 16 avril 2007, in SVR 2007 AlV no 21 p. 69). Demeurent réservés les cas dans lesquels une procédure de

faillite a été suspendue faute d'actif, une reprise d'une activité de la

société et le réengagement de l'intéressé pouvant alors être exclus (arrêt 8C_415/2008

du 23 janvier 2009 consid. 3.2).”

Secondo

la giurisprudenza federale, in effetti, al membro del

consiglio di amministrazione e al socio gerente cui è affidata la liquidazione

della SA e/o della Sagl non va riconosciuto il diritto alle indennità di

disoccupazione, ritenuta la loro posizione analoga a quella di un datore di

lavoro, fino al momento in cui la società viene cancellata dal Registro di

commercio (cfr. STF 8C_481/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 4.2.; STFA C

298/05 del 13 aprile 2006; C 295/03 del 10 febbraio 2005; C 83/03 del 14 luglio

2003).

In una

sentenza C 324/05 del 2 giugno 2006 l’Alta Corte ha altresì confermato il

giudizio del Tribunale delle assicurazioni sociali di Basilea Città con cui era

stata annullata la decisione della Cassa di negare a un assicurato il diritto

alle prestazioni, in quanto, visto che al momento dell’iscrizione in

disoccupazione - coincidente con l’apertura del fallimento della società - egli

ne era ancora il presidente del CdA con firma collettiva a due, la sua

posizione era stata ritenuta analoga a quella di un datore di lavoro.

Il TFA

ha, in particolare, sottolineato che con l’apertura del fallimento il potere

degli organi della società viene limitato.

Di

conseguenza il caso dell’assicurato, che non era liquidatore della società, non

presentava più alcun rischio di abuso. L’assicurato, inoltre, appena saputo,

mediante la decisione formale della Cassa, del rifiuto delle indennità, aveva

richiesto la cancellazione della propria iscrizione a RC.

2.8. Nell’evenienza

concreta dalle carte processuali si evince che l’assicurato si è annunciato al

collocamento nel mese di luglio 2009 con effetto dal 1° agosto 2009 ricercando

un’occupazione al 100% (cfr. doc. 6),

Egli aveva, infatti,

disdetto il rapporto di impiego quale cameriere presso la DV SA, durato dal 1°

aprile 2007 al 31 luglio 2009 (cfr. doc. 5; 7; 8; 9).

Il 31

ottobre 2009 la sua iscrizione in disoccupazione è stata annullata (cfr. doc.

10), in quanto dal 1° novembre 2009 ha iniziato a lavorare a tempo pieno presso

la__________ Sagl in qualità di cameriere (cfr. doc. 14).

La __________

Sagl è stata iscritta a Registro di commercio nell’ottobre 2009 (cfr. estratto

RC reperibile in internet al sito www.zefix.ch).

Lo scopo

sociale della ditta è il seguente:

"

La gestione, l’acquisto, la vendita,

l’amministrazione e la locazione di esercizi pubblici. Compiere ogni atto

destinato al raggiungimento dello scopo sociale, nonché partecipare ad altre

imprese aventi scopo analogo.”

RI 1 è stato

iscritto a RC quale socio e presidente della gerenza con diritto di firma

individuale e una quota di complessivi fr. 10'000.-- su un capitale di fr.

20'000.--.

La

restante quota di fr. 10'000.-- è detenuta da __________, fratello

dell’assicurato (cfr. doc. I), socio e gerente con diritto di firma individuale

(cfr. estratto RC).

Il

ricorrente è stato licenziato dalla __________ Sagl per il 30 aprile 2010 (cfr.

doc. 16).

Egli si è,

conseguentemente, annunciato nuovamente in disoccupazione a partire dal 1°

maggio 2010, sempre dichiarando la propria disponibilità per un impiego al 100%

(cfr. doc. 11).

La Cassa, come già visto,

gli ha erogato le indennità di disoccupazione per il periodo maggio-dicembre

2010 (cfr. doc. VI; consid. 1.4.).

La parte resistente, alla

luce degli esiti di un controllo interno, ha emesso, il 2 febbraio 2011, una

decisione formale, confermata con decisione su opposizione del 15 marzo 2011,

con cui ha negato al ricorrente il diritto all’indennità di disoccupazione a

partire dal mese di maggio 2010 a causa della sua posizione analoga a quella di

un datore di lavoro in seno alla __________ Sagl (cfr. doc. 1; A3).

L’insorgente contesta le

conclusioni della Cassa, asserendo, in buona sostanza, da un lato, che dal 1°

maggio 2010 la società non ha più esercitato alcuna attività. Dall’altro, che

solo recentemente è venuto a conoscenza del fatto che l’accordo concluso con

suo fratello di cessione della sua quota sciale non è mai stato concretizzato

(cfr. doc. I).

Nel

frattempo la __________ Sagl è stata sciolta in seguito a fallimento

pronunciato con decreto della Pretura del Distretto di __________ del 14 aprile

2011.

La

società è, di conseguenza, entrata in liquidazione (cfr. estratto RC).

2.9. Questa

Corte, chiamata a pronunciarsi in merito al diritto o meno dell’assicurato a

indennità di disoccupazione nell’arco di tempo gennaio-marzo 2011, rileva che

agli atti figura uno scritto del 30 marzo 2010 redatto dall’assicurato e

inviato alla __________ del seguente tenore:

" per

i motivi a voi noti e come da accordi vi chiedo di voler procedere allo

stralcio in oggetto con effetto dal 30.04.2010.

Le mie quote sociali sono di spettanza di

mio fratello __________, il quale dal 01.05.2010 sarà l’unico socio della __________

Sagl.” (Doc. 17)

Tale scritto risulta

sottoscritto per ricevuta dalla __________ il 30 marzo 2010 (cfr. doc. 17).

Inoltre dall’opposizione

inoltrata il 7 febbraio 2011 da __________, direttore della __________, per

conto dell’assicurato, contro la decisione formale del 2 febbraio 2011 di

diniego del diritto alle indennità di disoccupazione dal maggio 2010 (cfr. doc.

2), emerge che:

" (…)

1. Il signor __________

ha sottoscritto delle azioni societarie unitamente al fratello per la

costituzione della __________ Sagl, iscrizione del 20.10.2009. Il signor RI 1

cittadino italiano con permesso B ha assunto la presidenza della gerenza oltre

a quello di socio in quanto il fratello era cittadino italiano senza permesso.

Quanto menzionato si evince dall’estratto del registro di commercio del Canton

Ticino (Doc. 2).

Considerandi

2.

La società è

stata costituita ad hoc per la gestione del bar __________ con un contratto di

sublocazione a tempo determinato fino al 30.04.2010, e con una promessa

d’acquisto dell’esercizio. Senza entrare nel merito il contratto è terminato il

30.04.2010

come pure la promessa d’acquisto di conseguenza la società dal

01.05.2010

non aveva più motivo d’esistere. Il signor __________ nel frattempo

ricevuto il permesso B decideva di continuare eventualmente con un altro

esercizio e quindi rilevava tutta la società comprese le quote societarie del

fratello.

3.

Il signor __________,

quale datore di lavoro, inviava la lettera di disdetta al signor RI 1 (doc. 3).

4.

Il signor RI

1RI 1 a sua volta chiedeva il suo stralcio dalla società quale socio e

presidente della gerenza mediante lettera scritta al nostro ufficio (Doc. 4).

5.

Quanto sopra è dichiarato dal signor __________

(Doc. 5).

In conclusione ci riteniamo responsabili

per il mancato stralcio della società del signor RI 1, lo stesso si è iscritto

presso l’URC a decorrere dal 01.05.2010 e di seguito alla vostra cassa in buona

fede consapevole che era liberto dalla società.

Alla luce di quanto sopra vi chiediamo di rivedere la vostra

decisione al fine di non penalizzare il signor RI 1. Quest’ultimo ha adempiuto

ai suoi obblighi di assicurato sia nella ricerca di un posto di lavoro sia

accettando di lavori parziali (vedi attestati di guadagno intermedi). (…)”

Dalla documentazione agli

atti risulta pure che l’insorgente dal settembre 2010 ha svolto un’attività al 60% quale cameriere conseguendo un guadagno intermedio (cfr. doc. III;

23-29).

2.10

In una

sentenza pubblicata in DTF 126 V 134 il TFA ha stabilito che ai fini di

determinare il momento dell’uscita dal consiglio di amministrazione di una

società anonima decisiva è la data, per analogia con la giurisprudenza relativa

all’art. 52 LAVS, delle effettive dimissioni dal consiglio di amministrazione,

e non quella della pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (al

riguardo cfr. anche STFA C 358/01 del 17 settembre 2003 consid. 4.2.).

In concreto è vero che

l’assicurato con scritto del 30 marzo 2010 ha dimissionato dalla propria carica in seno alla Sagl e ha indicato che le sue quote erano di spettanza del

fratello (cfr. doc. 17).

E’ altrettanto vero,

tuttavia, che lo scritto con cui ha chiesto lo stralcio della sua carica di

socio e presidente della gerenza della ditta è stato inviato alla __________

(cfr. doc. 17).

Sui certificati di salario

della __________ Sagl è indicato che la società era rappresentata dalla __________

(cfr. doc. 15).

Non sono, però, chiari i

rapporti tra questa società e la __________ Sagl.

Nemmeno va misconosciuta

la circostanza che in ogni caso la quota del ricorrente sarebbe stata ceduta al

fratello che sarebbe del resto rimasto l’unico socio e gerente della Sagl.

In tale contesto va

ricordato che, in una sentenza 38.2006.53 del 2 marzo 2007, già menzionata

sopra, il TCA ha stabilito che il ruolo della figlia di un assicurato, iscritta

a RC come amministratrice unica di una società, risultava piuttosto equivalere

a quella dell’ "uomo di paglia" che copre verso l’esterno attività

eseguite da altri (cfr. STFA H 107/02 del 2 dicembre 2003).

Il Tribunale federale ha

confermato la sentenza cantonale e ha in particolare rilevato:

"

Per nulla manifestamente infondata o contraria

alla realtà dei fatti e pertanto arbitraria, appare quindi l'ipotesi secondo

cui l'assicurato, intenzionato a rilevare l'attività dei saloni J.________,

fine da lui stesso ammesso (egli era del resto già intenzionato ad acquistare

G.________ SA prima del fallimento), si sia licenziato - faceva del resto parte

dei suoi compiti assumere e licenziare il personale - percependo da un lato indennità

di disoccupazione rispettivamente continuando a tirare le fila dell'attività

tramite P.________ SA, amministrata formalmente dalla figlia, che in quel

momento non disponeva di altra occupazione. Tale agire gli permetteva infatti

da un lato di risparmiare il proprio salario (tra l'altro presumibilmente

investito nell'assunzione in luglio di T._______, al 50%, quale dipendente

"produttivo ") e dall'altro di continuare ad avere sotto il proprio

controllo la ditta che intendeva acquistare.

In simili circostanze il fatto che S.________ non

fosse più giuridicamente alle dipendenze della G.________ SA al momento in cui

è subentrata P.________ SA è irrilevante, considerato che è provato con il

grado della verosimiglianza valido nelle assicurazioni sociali che egli, oltre

a mantenere i contatti con la società, ha continuato da solo o tramite

rispettivamente insieme alla figlia, ad occuparsi della gestione dei saloni,

anche dopo il passaggio di proprietà, e quindi egli non ha mai lasciato

definitivamente la ditta. Ne consegue che in concreto vi era un chiaro rischio

di abuso."

(STF 8C_140/2007 del 21 aprile 2008)

Alla

stessa conclusione il TCA è giunto in una sentenza 38.2005.73 del 20 febbraio

2006.

nella quale ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"

Al momento della disdetta l’assicurato rivestiva

una posizione analoga a quella di un datore di lavoro (socio gerente con

diritto di firma individuale della Sagl sua ex datrice di lavoro).

Suo padre (semplice socio senza diritto di firma)

nemmeno poteva sottoscrivere validamente la lettera di licenziamento.

La madre dell’assicurato (che non ha mai lavorato

per la ditta) ha assunto la posizione sino ad allora rivestita da suo figlio

(socia gerente con diritto di firma individuale e una quota di fr. 19'000.--).

Ora, viste le caratteristiche della ditta in

questione – di modeste dimensioni e senza diversificazione strutturale interna

– e considerato che, ritenuta la qualifica di produttore

cinematografico/regista, l’assicurato era l’unico in grado di svolgere lo scopo

della società, bisogna concludere che il ricorrente, anche dopo il suo

licenziamento, ha mantenuto una posizione analoga a quella di un datore di

lavoro in seno a una società solo formalmente diretta e in mano ai suoi

genitori.

Del resto il TFA, in una decisione pubblicata in

RDAT I - 1994 N. 79 pag. 205, ha confermato la decisione con la quale questo

Tribunale ha ritenuto inidoneo al collocamento un amministratore di una SA

licenziatosi e sostituito dalla figlia.

In quel caso l’Alta Corte ha, in particolare,

rilevato che:

" (…)

Al giudizio in lite si deve prestare adesione pure nella misura in cui

ha considerato non essere il ricorrente idoneo al collocamento: in effetti,

come giustamente ritenuto dai primi giudici, si può dedurre dagli atti che l’assicurato,

pur avendo designato la propria figlia a succedergli quale amministratrice

della ditta G. SA, doveva essere ritenuto ancora amministratore della ditta

medesima. Si deve ammettere, con i giudici di prime cure e l’amministrazione,

che l’assicurato abbia voluto costruire una situazione giuridica suscettibile,

a mente sua, di giustificare il riconoscimento di prestazioni assicurative.

(…)."

Nella sua posizione di persona in grado di

determinare la volontà del datore di lavoro l’assicurato non ha infine

interrotto ogni legame con la società sua ex datrice di lavoro la quale non è

stata chiusa e continua a esistere (cfr. estratto relativo alla __________

facilmente reperibile all’indirizzo www.zefix.ch).

(…)"

(vedi pure la STCA 38.

2006.58

del 27 ottobre 2006 nella quale allo stesso assicurato è stato negato

il condono dell’obbligo di restituzione delle indennità di disoccupazione

indebitamente percepite per carenza del presupposto della buona fede).

Infine, anche in una

sentenza 38.2008.58 del 5 febbraio 2009 il TCA ha concluso per una posizione

analoga a quella di un datore di lavoro, rilevando:

" (…)

Questa Corte, chiamata a pronunciarsi in merito

alla vertenza, rileva, in primo luogo, che la ______, presso la quale

l’assicurato è stato impiegato fino al marzo 2008 e della quale è stato il

vicepresidente del CdA, dapprima - dal 1990 al 1997 -, e il Presidente del CdA

poi - dal gennaio 1997 all’aprile 2007 (cfr. consid. 2.6.) -, è una ditta a

carattere prettamente familiare, di modeste dimensioni e senza diversificazione

strutturale interna.

Al riguardo è utile evidenziare, da una parte, che la ______ è

stata costituita nel 1984 riprendendo gli attivi e i passivi della ditta

individuale “______” (cfr. estratto RC).

______, come risulta dal sistema informatico

relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe della popolazione del

Cantone, era il padre dell’assicurato.

Dall’altra, che la carica di Presidente del CdA

lasciata dall’assicurato è stata ripresa da sua sorella, ______, già membro del

CdA (cfr. estratto RC)

Inoltre da uno scritto del 29 luglio 2008 di

______ alla Cassa emerge che le due sorelle sarebbero le azioniste della

società (cfr. doc. 25).

In secondo luogo, dalle carte processuali si

evince che la ditta aveva unicamente due dipendenti, l’assicurato e ______

(cfr. doc. 24).

Quest’ultima svolgeva mansioni di vendita,

corrispondenza relativa al negozio, inventario e altri piccoli lavori connessi

a questa professione (cfr. doc. 24, 27). Essa è stata impiegata al 100% dal

gennaio 2001 all’aprile 2006, al 75% dal maggio 2006 all’ottobre 2007 e al 100%

da novembre 2007 al gennaio 2008 (cfr. doc. 27).

Il ricorrente, per contro, è un orologiaio

diplomato (cfr. doc. 28).

Per quanto concerne la collaborazione delle due

sorelle dell’insorgente, ______, in uno scritto del 10 giugno 2008 alla Cassa,

ha indicato che:

" (…) La

signora ______ e la signora ______ (…) vantano una lunga esperienza ma non

hanno un attestato federale di capacità. Hanno sempre collaborato con la

società in particolare nei periodi di punta come quello natalizio. Non si

dispone quindi di un attestato di lavoro essendo stata una situazione di

“collaborazione famigliare d’azienda." (Doc. 24)

Da questa risposta occorre concludere che

l’assicurato era l’unico in grado di svolgere lo scopo della società. In

effetti è evidente che ad occuparsi dell’acquisto, importazione, riparazione di

orologi e gioielli deve essere una persona che, non solo gode di ampia

esperienza in questo settore, ma è anche formata in tal senso.

Va, poi, segnalato che ______, nell’agosto 2008, ha dichiarato alla Cassa quanto segue:

" (…) Per

quel che mi concerne, durante i miei sette anni lavorativi ho sempre ritenuto

il signor XXX quale mio datore di lavoro e punto di riferimento per ogni mia

necessità (…)” (Doc. 27)

L’assicurato, del resto, anche dopo aver

rinunciato alla carica di Presidente del CdA, ha continuato a firmare gli

attestati di guadagno intermedio afferenti alla dipendente fino al gennaio 2008

(cfr. doc. 26).

L’insorgente, il 7 agosto 2008, ha motivato tale modo di procedere, asserendo che:

" (…) nel

periodo da voi indicato le persone incaricate della direzione della società

(signora ______, signora ______ e signora ______) hanno avuto dei gravi problemi

di salute, per culminare con la morte di mia madre nel novembre 2007 dopo anni

di problemi con una malattia progressiva incurabile. Di conseguenza non

regolarmente ricevevo degli aggiornamenti sulle direttive societarie per il

personale dipendente e non sempre mi sentivo di appesantire una situazione già

di per sé gravosa." (Doc. 26)

Il 20 giugno 2008 ______ ha, peraltro, affermato

che:

" (…) I

verbali delle sedute del consiglio di amministrazione sono mancanti in quanto

le sedute si sono svolte solo formalmente in quanto i vari membri hanno avuto

molti problemi personali quali il decesso della signora ______ e le gravi

malattie di entrambi gli altri membri del consiglio di amministrazione."

(Doc. 24)

Da ciò emerge che quanto attestato da ______ il

29.

luglio 2008, rispondendo al quesito della Cassa volto a sapere quali erano i

compiti e le responsabilità specifiche delle due sorelle dal giugno 2007 (cfr.

doc. 25), e meglio che le medesime si occupavano della direzione della società,

responsabilità finanziaria inerente anche all’acquisto della merce,

amministrazione della società, gestione e conduzione del personale, inventario

del magazzino, contratto con i fornitori, organizzazione aziendale, gestione

della parte finanziaria e assicurativa (cfr. doc. 25), non si rivela

attendibile.

Infatti se l’asserita grave malattia delle sue

sorelle, impediva loro di occuparsi della firma degli attestati di guadagno

intermedio della dipendente e dello svolgimento di sedute del CdA con

l’allestimento di verbali, a maggior ragione essa doveva rendere assai

difficoltosa se non impossibile l’esecuzione di tutte le mansioni elencate.

Di conseguenza questo Tribunale ritiene che buona

parte dei compiti menzionati erano verosimilmente assunti dall’assicurato.

(…)"

2.11

Questa Corte ritiene,

pertanto, che la documentazione agli atti non le consenta né

di escludere, né di ammettere, con la necessaria tranquillità, che l’assicurato

rivestisse nel periodo da gennaio a marzo 2011 una posizione analoga a quella

di un datore di lavoro.

Secondo

la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due

soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio

o procedere personalmente a tale complemento.

Un rinvio

all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità

della procedura né il principio inquisitorio.

In una

sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito

che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare

quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale

basterebbe a chiarire un fatto.

Tale

giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,

p. 560.

L'autore

ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui

è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario

disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).

Il

risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di

ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della

procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito

temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli

assicuratori.

Nemmeno

l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una

parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una

perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di

diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere

tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai

Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche.

In una

sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la

nostra Corte federale ha ricordato - facendo riferimento a una sua pronunzia

apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione

appare generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera

sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque

puntualmente accertati.

Nell’evenienza

concreta, ci si trova confrontati ad un accertamento sommario dei fatti. La

Cassa, che non si è minimamente espressa in merito alle pretese dimissioni

dell’assicurato e soprattutto circa il loro influsso sul ruolo dello stesso in

seno alla Sagl, ha, pertanto, violato il disposto di cui all’art. 43 cpv. 1

LPGA.

Si giustifica, di conseguenza,

l’annullamento della decisione su opposizione impugnata nella

misura in cui rifiuta all’assicurato il diritto alle indennità di

disoccupazione per il periodo gennaio-marzo 2011 e il rinvio degli atti alla

parte resistente affinché disponga accertamenti più approfonditi al fine di

verificare, sentendo anche __________, la reale effettività delle dimissioni

dell’assicurato dalla carica di socio e presidente della gerenza in seno alla __________

Sagl e della cessione della sua quota.

Nel caso in cui le

dimissioni e la cessione venissero confermate, andrà comunque appurato il

potere decisionale del ricorrente all’interno della società e se, quindi, egli

non rivestiva in ogni caso una posizione analoga a quella di un datore di

lavoro nel lasso di tempo gennaio-marzo 2011.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

1.1. Relativamente

al diniego del diritto alle indennità di disoccupazione per il periodo dal mese

di maggio al mese di dicembre 2010 la decisione del 2 febbraio 2011 e la

decisione su opposizione del 15 marzo 2011 emesse dalla Cassa CO 1 sono

annullate.

1.2. Relativamente al diniego del diritto alle prestazioni

dell’assicurazione contro la disoccupazione per i mesi di gennaio, febbraio e

marzo 2011 la decisione su opposizione del 15 marzo 2011 è annullata.

§ Gli

atti sono rinviati alla Cassa Disoccupazione CO 1 per complemento istruttorio e

nuova decisione.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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