38.2011.32
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
23 maggio 2011Italiano41 min
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Numero d'incarto:
38.2011.32
Data decisione, Autorità:
23.05.2011, TCA
Titolo:
Negato dt a IDpoiché socio e pres.gerenza della Sagl ultima DL.Per periodo 5-12/10percepito ID.Dec. e dec.su opp.annullate.Non necess.dec.di constat.Chiesto rest.Per i mesi 1-3/11 rinvio atti x ult.accert.Verificare l'effettiv.delle dimiss.e cessione quota.Se effettive,appurare suo ruolo decisionale
INDENNITÀ
PERDITA DI LAVORO COMPUTABILE
RESTITUZIONE DI PRESTAZIONI
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
SOCIETÀ A GARANZIA LIMITATA
art. 31 cpv. 3 LADI
art. 31 cpv. 3 let. c LADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2011.32
rs
Lugano
23 maggio
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 aprile 2011 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 15 marzo
2011 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 15 marzo 2011 la Cassa Disoccupazione CO 1 (di
seguito la Cassa) ha confermato la precedente decisione del 2 febbraio 2011 con
cui ha negato a RI 1 il diritto all’indennità di disoccupazione a decorrere dal
1° maggio 2010, in quanto ha ritenuto che l’assicurato, in seno alla __________
Sagl, essendo socio e presidente della gerenza, occupava una posizione analoga
a quella di un datore di lavoro (cfr. doc. 1; A3).
1.2. Contro la
decisione su opposizione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA,
chiedendone l’annullamento.
A
sostegno della propria pretesa ricorsuale egli ha segnatamente addotto di aver
costituito, unitamente a suo fratello __________, una società, ossia la __________
Sagl, per la gestione del __________.
L’insorgente
ha precisato che la gestione era con contratto a tempo determinato dal 1°
ottobre 2009 al 30 aprile 2010.
Egli ha,
poi, rilevato che il mandato è stato loro revocato e che quindi si sono
ritrovati senza attività. Il ricorrente ha specificato che la società dal 1°
maggio 2010 non ha più esercitato alcuna attività come risulta da una lettera
dell’Ufficio registri di __________.
Il
medesimo ha pure indicato che l’investimento e la mancanza di attività ha fatto
sì che si accumulassero diversi debiti che sono sfociati in atti esecutivi con
la conseguenza del fallimento.
L’assicurato
ha osservato di essersi accordato con suo fratello per la cessione della sua
quota sociale e per le sue dimissioni quale socio e gerente dal 1° maggio 2010.
Al riguardo egli ha evidenziato di essere venuto a conoscenza solamente
ultimamente che quanto concordato non è stato mai attuato.
Infine il
ricorrente ha asserito di essersi adoperato per cercare un’attività lucrativa
ed evitare la disoccupazione, come pure di avere, dal 1° maggio 2010, sempre
lavorato parzialmente (cfr. doc. I).
1.3. In risposta
la Cassa ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. Pendente
causa questa Corte ha posto alla Cassa i seguenti quesiti:
"
1. Nel periodo a decorrere dal 1° maggio 2010 __________RI
1 ha percepito delle indennità di disoccupazione?
2. In caso di risposta
affermativa, vogliate indicare fino a quando l’assicurato ha beneficiato di
prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.
3. E’ stato emesso un ordine di restituzione in
relazione alle indennità eventualmente percepite dal 1° maggio 2010? Se sì,
vogliate inviarne una copia al TCA, specificando se contro il medesimo è stata
interposta opposizione.” (Doc. V)
La Cassa,
il 4 maggio 2011, ha risposto quanto segue:
"
1. nel periodo a decorrere dal 1° maggio 2010 RI
1RI 1 ha
percepito indennità di disoccupazione.
2. L’assicurato
ha beneficiato di indennità contro la disoccupazione fino al 31 dicembre 2010.
3. In
data 4 maggio 2010 (recte: 2011; cfr. doc. VIbis) è stato emesso un
ordine di restituzione in relazione alle indennità percepite dal 1° maggio 2010
al 31 dicembre 2010, alla citata decisione non è stata interposta opposizione.”
(Doc. VI + bis)
1.5. Il doc. VI +
bis è stato trasmesso per conoscenza all’assicurato (cfr. doc. VII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre
2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. L'autorità
di ricorso può pronunciarsi su un determinato oggetto solo in presenza di una
decisione su opposizione emessa da un organo di applicazione della LADI (cfr. STF
8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 130 V 388; SVR 2003 EL nr.
2; STFA U 105/03 del 23 dicembre 2003 consid. 4; STFA U 355/02 del 19 novembre
2003 consid. 3; RAMI 2001 pag. 36; DTF 125 V 413=SVR 2001 IV Nr. 27; DTF 118 V
313; DTF 110 V 51 consid. 3b, DTF 105 V 276 consid. 1, DTF 104 V 180,
DTF 102 V 152, STFA 23 marzo 1992 in re G.C., STCA 4 maggio 1992 in re G.V.; Gygi, Bundesverwaltungrechtspflege, pag. 44 in fine).
È infatti
la decisione che determina l’oggetto dell’impugnazione (cfr. DTF 130 V 388
consid. 1; STFA C 120/01 del 9 marzo 2004 consid. 3; STFA U 105/03 del 23
dicembre 2003 consid. 4; STFA C 133/02, C 226/01 e C 245/01 del 2 aprile 2003
consid. 5; DTF 125 V 413, consid. 1a, pag. 414; DTF 118 V 311, consid. 3b, pag.
313-314 e DTF 105 V 274, consid. 1, pag. 276 tutte con riferimenti).
Tuttavia
conformemente alla consolidata giurisprudenza del Tribunale federale delle
assicurazioni e alle indicazioni della dottrina un'autorità può emanare una
decisione di constatazione, in base agli art. 5 cpv. 1 lett. b e 25 della Legge
federale sulla procedura amministrativa, soltanto se viene comprovata
l'esistenza di un interesse giuridico attuale, degno di protezione, alla
constatazione immediata di un diritto o all'assenza dello stesso, allorché
nessun interesse importante fondato sul diritto pubblico o privato vi si oppone
e, a condizione che l'interesse degno di protezione non possa essere
salvaguardato con una decisione costitutiva di diritti o di obblighi (cfr. STFA
B 19/04 del 16 agosto 2006 consid. 2, parzialmente pubblicata in DTF 132 V 347;
DTF 114 V 203 consid. 2c con riferimenti; cfr. anche DTF 129 V 289, consid.
2.1.; STFA M 6/04 del 14 luglio 2005 consid. 1.1.; DTF 121 V 318 consid. 3a,
120 V 302 consid. 2a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,
2.a edizione, Berna 1997, § 54 N. 10 pag. 352).
Un
interesse di fatto è sufficiente, purché si tratti di un interesse attuale e
immediato.
L'esistenza
di un interesse degno di protezione è ammessa quando l'assicurato sarebbe
incline, in ragione della sua ignoranza quanto all'esistenza, all'inesistenza o
all'estensione di un diritto o di un obbligo di diritto pubblico, a prendere
delle disposizioni o, al contrario, a rinunciarvi, con il rischio di subire un
pregiudizio da questo fatto.
Al
contrario, l'interesse degno di protezione fa difetto quando è proponibile una
decisione formatrice.
Questa
restrizione si applica sia in ambito civile che in quello amministrativo, nel
senso che il diritto di ottenere una decisione di accertamento è sussidiaria a
quella condannatoria (cfr. RDAT I 1994 pag. 199 con riferimenti di
giurisprudenza).
Il TFA in
una sentenza C 38/04 del 31 maggio 2005, relativa al caso di una Cassa
cantonale che aveva emesso, dapprima, una decisione con cui aveva negato a un
assicurato il diritto alle indennità di disoccupazione dal mese di maggio 2001,
poiché era il marito della socia gerente di una società di cui lo stesso era
stato l’amministratore unico fino al licenziamento del 31 marzo 2001 e, in
seguito, un provvedimento di restituzione di prestazioni percepite a torto nel
periodo dal mese di maggio al mese di settembre 2001, ha precisato che la Cassa non aveva alcun motivo per emettere due provvedimenti distinti.
Infatti la stessa poteva e doveva preservare il suo interesse al rimborso delle
indennità versate direttamente con una decisione formatrice, come ha del resto
fatto con la decisione emessa concernente la restituzione. Facendo, invece,
difetto un interesse degno di protezione alla constatazione del diritto
dell’assicurato a delle indennità di disoccupazione per il periodo in
questione, è a torto che la Cassa aveva emanato una decisione di constatazione
su questo punto. Di conseguenza l’Alta Corte ha ritenuto che a ragione la
commissione cantonale di ricorso aveva annullato d’ufficio tale decisione.
Al
riguardo cfr. pure STFA C 69/05 del 21 agosto 2006 e STFA C 334/05 del 18
maggio 2006.
2.3. Nel caso di
specie la Cassa in un primo tempo ha riconosciuto all’assicurato, che si è
annunciato nuovamente per il collocamento il 30 aprile 2010 (cfr. doc. 11), il
diritto alle indennità di disoccupazione.
In
effetti, come accertato da questo Tribunale (cfr. doc. V), allo stesso sono
state versate le relative prestazioni per il periodo dal 1° maggio 2010 alla
fine del mese di dicembre 2010 (cfr. doc. VI).
Il 2
febbraio 2011 la Cassa ha emesso una decisione formale, confermata poi dalla
decisione su opposizione del 15 marzo 2011, con cui ha negato all’insorgente a
titolo retroattivo, con effetto dal 1° maggio 2010, il diritto alle prestazioni
dell’assicurazione contro la disoccupazione, poiché il medesimo avrebbe
occupato una posizione analoga a quella di un datore di lavoro in seno alla ____________________
Sagl (cfr. doc. 1; A3).
Il 4
maggio 2011 la Cassa ha, inoltre, emanato un ordine di restituzione in merito
alle prestazioni percepite dal mese di maggio al mese di dicembre 2010 (cfr.
doc. VIbis).
Fino al 9
maggio 2011, data della risposta della Cassa a uno scritto del TCA (cfr. doc.
VI; V), non risulta che l’assicurato abbia interposto opposizione contro tale
provvedimento.
Per
quanto attiene al lasso di tempo dal mese di maggio al mese di dicembre 2010, in cui l’insorgente ha percepito le indennità di disoccupazione, la Cassa ha potuto preservare
il suo interesse al rimborso delle prestazioni erogate esaminando direttamente
se erano adempiuti i presupposti della riconsiderazione o della revisione
processuale ed emanando, nel mese di maggio 2011, un ordine di restituzione
delle indennità giornaliere percepite a torto (cfr. doc. VIbis).
Non era
pertanto necessario emettere una decisione di accertamento.
In
particolare va sottolineato che nell’evenienza concreta non vi è la
suddivisione delle procedure tra due autorità distinte, come talvolta avviene
in materia di assicurazione contro la disoccupazione: da un lato, l’autorità
che verifica l’adempimento delle condizioni del diritto alle indennità di
disoccupazione, dall’altro, l’autorità che ordina la restituzione, come per
esempio nel caso di indennità versate a torto allorché l’assicurato non
adempiva la condizione dell’idoneità al collocamento di cui all’art. 8 cpv. 1
lett. f e 15 LADI (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. d LADI). In tal caso la Sezione
del lavoro si pronuncia sull’inidoneità al collocamento e la Cassa sulla
restituzione.
Le casse
di disoccupazione hanno invece, in particolare, proprio la competenza di
rifiutare il diritto alle prestazioni quando l'assicurato, benché formalmente
licenziato da una società, in una posizione paragonabile a quella di un datore
di lavoro, continua a determinare le decisioni del datore di lavoro o a
influenzarle in maniera decisiva (cfr. art. 81 cpv. 1 lett. a e 85 LADI; tra le
tante: STF 8C_481/2010 del 15 febbraio 2011; STFA C 71/04 del 16 settembre
2004; STFA C 19/04 del 14 luglio 2004; STFA C 11/04 del 7 luglio 2004; STFA C
155/03 del 5 luglio 2004; DLA 2002 N. 28, pag. 183; DLA 2001 N. 25, pag. 218).
Pertanto
la Cassa è l'autorità competente a pronunciare il diniego del diritto alle
indennità di disoccupazione nel caso di un assicurato con posizione analoga a
un datore di lavoro, posto a fondamento di un ordine di restituzione.
In casu,
poi, non vi sono circostante particolari, né dal punto di vista della Cassa, né
da quello del ricorrente che rendessero necessaria l’emissione di una decisione
di constatazione, del genere di quella effettivamente emanata.
In
concreto, quindi, facendo difetto un interesse degno di protezione alla
constatazione del diritto dell’assicurato a delle indennità di disoccupazione
per il periodo in questione, è a torto che la Cassa ha emesso una decisione di
constatazione su tale punto.
Di
conseguenza la decisione formale del 2 febbraio 2011 e la decisione su
opposizione del 15 marzo 2011, per quanto concerne le prestazioni già
corrisposte, ossia per il periodo dal mese di maggio al mese di dicembre 2010,
vanno annullate (cfr. DTF 129 V 289; STFA C 81/01 dell’11 ottobre 2002 consid.
1; STFA K 94/99 + K 95/99 del 24 gennaio 2000 consid. 6; STCA 38.2006.53 del 2
marzo 2007 confermata dal TF con sentenza 8C_140/2007 del 21 aprile 2008; STCA 38.2005.55
del 21 novembre 2005).
All’assicurato
giova ricordare che ha la possibilità di interporre opposizione contro la decisione
di restituzione del 4 maggio 2011 (cfr. doc. VIbis) presso la Cassa entro il
termine di 30 giorno dalla notifica della stessa (cfr. art. 52 cpv. 1 LPGA).
2.4. Nei mesi di gennaio,
febbraio e marzo 2011 l’assicurato non ha percepito indennità di
disoccupazione.
Al riguardo è utile
rilevare che per costante giurisprudenza il giudice delle
assicurazioni sociali esamina la legalità delle decisioni in base alla situazione
di fatto esistente al momento in cui la decisione su opposizione impugnata è
stata resa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa
situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo atto amministrativo
(cfr. DTF 130 V 138 consid. 2; STF 9C_466/2009 del 1° marzo 2010; STFA U 417/04
del 22 aprile 2005 consid. 1.1.; STFA C 43/00 del 30 settembre 2002; DTF 121 V
366 consid. 1b, qui: 12 giugno 2005).
Fatti
verificatisi ulteriormente possono, tuttavia, imporsi quali elementi di
accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa
(cfr. DTF 129 V 4 consid. 1.2.; STFA K 13/05 del 1° giugno 2006 consid. 1.2.; STFA
K 154/03 del 20 aprile 2005 consid. 1.2.; RAMI 2001 pag. 101; STFA I 134/02 del
17 gennaio 2003; STFA I 11/01 del 28 giugno 2001).
Eccezionalmente,
il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti
intervenuti posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in
modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263) e siano suscettibili di
influenzare il giudizio (cfr. DTF 130 V 138;
RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582
consid. 3; STCA 10 gennaio 1996 nella causa G.R. consid. 2.6.).
Per
questo lasso di tempo va, dunque, vagliato se la Cassa ha correttamente o meno
negato all’assicurato il diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. STFA C
81/01 dell’11 ottobre 2002 consid. 2 segg.; STCA 38.2006.53 del 2 marzo 2007
confermata dal TF con sentenza 8C_140/2007 del 21 aprile 2008; STCA 38.2005.55
del 21 novembre 2005).
2.5. Fondamentale
presupposto per il riconoscimento del diritto alle indennità di disoccupazione
è, tra l’altro, che l’assicurato sia disoccupato totalmente o parzialmente e
che abbia subito una perdita di lavoro computabile (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a)
e b) che rinviano a loro volta agli art. 10 e 11 LADI).
L’art. 31
cpv. 3 LADI prevede che non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto:
a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui
tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;
b. il coniuge del datore di lavoro occupato nell’azienda di
quest’ultimo;
c.
le persone che, come soci, compartecipi
finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell’azienda, determinano
o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come
anche i loro coniugi occupati nell’azienda.
I
disposti afferenti all’indennità di disoccupazione (art. 8 segg. LADI) non
contemplano una norma corrispondente.
Ciò non
comporta, tuttavia, in caso di disoccupazione, il riconoscimento ipso facto
del diritto alle relative indennità al coniuge del datore di lavoro, alle
persone che hanno una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e ai
loro coniugi.
In una
decisione pubblicata in DTF 123 V 234 il Tribunale federale delle assicurazioni
(TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale TF) ha, infatti, stabilito che il
lavoratore in posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro
non ha diritto all'indennità di disoccupazione se, dopo essere stato licenziato
dalla società anonima, continua ad essere l'azionista unico ed il solo
amministratore della ditta.
Sempre
secondo la giurisprudenza federale, la posizione di socio gerente di una Sagl è
equiparabile a quella di un membro del consiglio di amministrazione di una SA
(cfr. STFA C 270/04 del 4 luglio 2005; STFA C 37/02 del 22 novembre 2002 nella
causa R. e STFA C 71/01 del 30 agosto 2001).
Secondo
il TFA, inoltre, il lavoratore che gode di una posizione professionale
paragonabile a quella di un datore di lavoro non ha diritto alle indennità di
disoccupazione quando, benché formalmente licenziato da una società, continua a
determinare le decisioni del datore di lavoro o a influenzarle in maniera
decisiva, poiché la perdita di lavoro non può essere verificata (al riguardo
cfr. SVR 2005 ALV Nr. 13 pag. 43).
Il
Tribunale federale delle assicurazioni ha, poi, avuto modo di allargare il
campo applicativo della giurisprudenza pubblicata in DTF 123 V 234 al coniuge di
una persona menzionata all'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, ossia di coloro
che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale
supremo dell’azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le
decisioni del datore di lavoro (cfr. sentenza inedita del 26
luglio 1999 in re M., confermata ad es. dalla sentenza C 193/04 del 7 dicembre
2004, consid. 3; cfr. inoltre REGINA JÄGGI,
Eingeschränkter Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung bei arbeitgeberähnlicher
Stellung durch analoge Anwendung von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG, in: RSAS 2004
pag. 9 seg.).
Il principio secondo cui il coniuge del datore di lavoro e il
coniuge di colui che riveste una posizione analoga a quella di un datore di
lavoro non hanno diritto all’indennità di disoccupazione permette di evitare
l’elusione delle disposizioni relative alle indennità per lavoro ridotto alle
quali non avrebbero diritto ex art. 31 cpv. 3 lett. b. e c LADI (cfr. DLA 2005
N.9 pag. 130; STFA C 270/04 del 4 luglio 2005; STFA C 155/03 del 5 luglio 2004;
B. Rubin, Assurance-chômage, 2° ed., Zurigo – Basilea – Ginevra 2006, p.to
3.3.3.3.2. pag. 123, ).
2.6. Nelle
sentenze pubblicate in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr.
23, pag. 130, e in SVR 1997 ALV Nr. 101, il TFA ha stabilito che un dipendente
membro del consiglio di amministrazione di un’azienda gode ex lege (cfr. art.
716a-716b del Codice delle obbligazioni) di un notevole potere decisionale ai
sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.
Per un
membro del consiglio di amministrazione il diritto alle prestazioni è pertanto
escluso senza che sia necessario determinare più concretamente le
responsabilità da lui esercitate all'interno della società (cfr. STFA C 160/05
del 24 gennaio 2006; STFA C 102/04 del 15 giugno 2005).
Lo stesso
vale per un socio e gerente di una Sagl (cfr. STFA C 192/05 del 17 novembre
2006 consid. 3.1.).
Questa
giurisprudenza è stata confermata in una sentenza 8C_279/2010 del 8 giugno 2010
nella quale il Tribunale federale ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
Il primo giudice ha infine correttamente
precisato che per stabilire se un impiegato possa esercitare un influsso
considerevole ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (e, quindi, dell'art.
51 cpv. 2 LADI), deve essere esaminato di quali poteri decisionali egli
disponga concretamente sulla base della struttura aziendale interna, non
essendo per contro determinanti i soli criteri formali. Segnatamente, non è
ammissibile negare, in modo generico, il diritto alle indennità a lavoratori
esercitanti mansioni dirigenziali per il solo fatto che essi detengono una
procura o un altro mandato commerciale e sono iscritti nel registro di
commercio. D'altro canto però, possono di principio vedersi rifiutare le
prestazioni anche salariati che non fruiscono formalmente di un diritto di
firma e non figurano a registro di commercio, ma che in realtà partecipano in
modo decisivo alla formazione della volontà sociale (DTF 120 V 525 consid.
3b e riferimenti).
Da questa regola la giurisprudenza ha escluso
solo i membri del consiglio d'amministrazione che collaborano nell'azienda, per
il motivo che la legge conferisce a tale organo esecutivo attribuzioni, in
parte inalienabili, che per definizione comportano la facoltà di influire in
modo diretto sulle decisioni del datore di lavoro, foss'anche solo nella forma
della suprema direzione o dell'alta vigilanza sugli incaricati della gestione
(art. 716-716b CO). Di conseguenza, l'appartenenza di un salariato al consiglio
d'amministrazione è una circostanza che lo esclude automaticamente, giusta
l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, dal diritto all'indennità per lavoro ridotto (e,
quindi, anche d'insolvenza), senza che nemmeno occorra esperire ulteriori
accertamenti ai sensi della dianzi citata giurisprudenza in DTF 120 V 525 con
riferimento alla concreta posizione dell'interessato in seno all'azienda (DTF 122 V 273 consid.
3; DLA 2004 no. 21 pag. 198 consid. 3.2 [C 113/03]).
3.
Come già rilevato dal primo giudice, nella
fattispecie in esame è pacifico che la ricorrente ha ricoperto, dal 3 dicembre
2007 al 6 maggio 2008, la carica di membro del consiglio di amministrazione
della A.________ SA. Ne discende che deve essere esclusa, giusta l'art. 51 cpv.
2 LADI e la giurisprudenza menzionata, dalle chieste prestazioni, di modo che a
ragione la precedente istanza ha confermato il provvedimento amministrativo di
diniego. (…)"
In una sentenza
8C-838/2008 del 3 febbraio 2009, a proposito di un membro di un consiglio di
amministrazione, l’Alta Corte si è così espressa:
"
Occorre tuttavia osservare che, in concreto, non
si può negare la qualità di organi dirigenziali al presidente e, rispettivamente,
all'altro membro del consiglio di amministrazione della P._________ SA, sulla
sola ragione che la gestione di fatto sia stata affidata ad un'unica persona.
Infatti, qualsiasi siano l'estensione della delega dei compiti e le modalità di
organizzazione interna alla società, esse non riducono le prerogative di cui
beneficia un amministratore né le attribuzioni che la legge gli affida e la
responsabilità in cui incorre (cfr. art. 715a, 716 segg. e 754 CO; DLA 1996 no.
10 pag. 52 consid. 3b). Inoltre, non è ammissibile giustificare il mancato
rispetto del termine, in considerazione dell'incapacità psico-fisica
dell'amministratore delegato a svolgere le sue funzioni, quando nella società
in questione tutti i membri del consiglio d'amministrazione dispongono della
firma individuale (cfr. pure Karl Spühler, Die
Schlechtwetterentschädigung im neuen Arbeitslosenversicherungsrecht, in: RSAS 1985 pag. 287). In questo senso, C.________ e D.________,
nella loro posizione di amministratori con diritto di firma individuale,
avrebbero dovuto esercitare le loro prerogative, revocare la delega di gestione
a B.________ (art. 716a cpv. 1 cifra 4 CO) e informarsi, come è loro diritto e
dovere, sulla situazione e l'andamento della ditta, occupandosi direttamente
delle incombenze aziendali nell'interesse sociale. Essi non hanno agito in tal
senso, ma anzi hanno omesso di prendere le misure necessarie all'inoltro
dell'annuncio di perdita di lavoro per intemperie. Di conseguenza, non
esistendo motivi validi per rendere scusabile il ritardo, a ragione le
richieste di indennità per intemperie sono state respinte."
2.7. Diversa è la
situazione dell'assicurato che, pur conservando una posizione analoga a un
datore di lavoro presso una ditta, si iscrive in disoccupazione dopo aver
lavorato quale dipendente per una durata di almeno sei mesi presso un'altra
ditta. In quel caso il diritto alle indennità va ammesso (cfr. STFA C 119/04
del 3 gennaio 2005; STFA C 177/03 del 20 aprile 2004; SVR 2004 ALV Nr. 15 e a
contrario STFA C 71/04 del 16 settembre 2004).
La
situazione è pure differente quando il salariato, trovandosi in una posizione
assimilabile a quella di un datore di lavoro, lascia definitivamente l'impresa
a causa della sua chiusura; in questo caso non è ravvisabile un comportamento
volto ad eludere la legge. Lo stesso vale nel caso in cui l'impresa continua ad
esistere ma il salariato, a seguito della rottura del contratto di lavoro,
interrompe definitivamente tutti i legami con la società. In entrambi i casi,
l'assicurato può, in principio, pretendere l'indennità di disoccupazione (cfr.
STFA C 87/02 del 7 giugno 2004; STFA C 275/04 del 10 novembre 2005 consid.
3.2).
Al
riguardo in una sentenza 8C_481/2010 del 15 febbraio 2011 l’Alta Corte ha
indicato che:
"
(…)
4.2 Lorsque le salarié qui se
trouve dans une position assimilable à celle d'un employeur quitte
définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci, il n'y a pas
de risque que les conditions posées par l'art. 31 al. 3 let. c LACI soient
contournées. Il en va de même si l'entreprise continue d'exister, mais que
l'assuré rompt définitivement tout lien avec elle après la résiliation des
rapports de travail. Dans un cas comme dans l'autre, il peut en principe
prétendre des indemnités journalières de chômage. Toutefois, la jurisprudence
exclut de considérer qu'un associé a définitivement quitté son ancienne
entreprise en raison de la fermeture de celle-ci tant qu'elle n'est pas entrée
en liquidation (cf. arrêts du Tribunal fédéral des assurances C 355/00 du 28
mars 2001, in DTA 2001 p. 164 et C 37/02 du 22 novembre 2002). Par ailleurs,
dans le contexte d'une société commerciale, le prononcé de la dissolution de la
société et son entrée en liquidation ne suffisent en principe pas à considérer
que l'assuré qui exerce encore la fonction de liquidateur a définitivement
quitté son ancienne entreprise, en raison de la fermeture de celle-ci (arrêts C
267/04 du 3 avril 2006, in DTA 2007 p. 115 et C 373/00 du 19 mars 2002, in DTA 2002 p. 183; cf. également arrêt C 180/06 du 16 avril 2007, in SVR 2007 AlV no 21 p. 69). Demeurent réservés les cas dans lesquels une procédure de
faillite a été suspendue faute d'actif, une reprise d'une activité de la
société et le réengagement de l'intéressé pouvant alors être exclus (arrêt 8C_415/2008
du 23 janvier 2009 consid. 3.2).”
Secondo
la giurisprudenza federale, in effetti, al membro del
consiglio di amministrazione e al socio gerente cui è affidata la liquidazione
della SA e/o della Sagl non va riconosciuto il diritto alle indennità di
disoccupazione, ritenuta la loro posizione analoga a quella di un datore di
lavoro, fino al momento in cui la società viene cancellata dal Registro di
commercio (cfr. STF 8C_481/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 4.2.; STFA C
298/05 del 13 aprile 2006; C 295/03 del 10 febbraio 2005; C 83/03 del 14 luglio
2003).
In una
sentenza C 324/05 del 2 giugno 2006 l’Alta Corte ha altresì confermato il
giudizio del Tribunale delle assicurazioni sociali di Basilea Città con cui era
stata annullata la decisione della Cassa di negare a un assicurato il diritto
alle prestazioni, in quanto, visto che al momento dell’iscrizione in
disoccupazione - coincidente con l’apertura del fallimento della società - egli
ne era ancora il presidente del CdA con firma collettiva a due, la sua
posizione era stata ritenuta analoga a quella di un datore di lavoro.
Il TFA
ha, in particolare, sottolineato che con l’apertura del fallimento il potere
degli organi della società viene limitato.
Di
conseguenza il caso dell’assicurato, che non era liquidatore della società, non
presentava più alcun rischio di abuso. L’assicurato, inoltre, appena saputo,
mediante la decisione formale della Cassa, del rifiuto delle indennità, aveva
richiesto la cancellazione della propria iscrizione a RC.
2.8. Nell’evenienza
concreta dalle carte processuali si evince che l’assicurato si è annunciato al
collocamento nel mese di luglio 2009 con effetto dal 1° agosto 2009 ricercando
un’occupazione al 100% (cfr. doc. 6),
Egli aveva, infatti,
disdetto il rapporto di impiego quale cameriere presso la DV SA, durato dal 1°
aprile 2007 al 31 luglio 2009 (cfr. doc. 5; 7; 8; 9).
Il 31
ottobre 2009 la sua iscrizione in disoccupazione è stata annullata (cfr. doc.
10), in quanto dal 1° novembre 2009 ha iniziato a lavorare a tempo pieno presso
la__________ Sagl in qualità di cameriere (cfr. doc. 14).
La __________
Sagl è stata iscritta a Registro di commercio nell’ottobre 2009 (cfr. estratto
RC reperibile in internet al sito www.zefix.ch).
Lo scopo
sociale della ditta è il seguente:
"
La gestione, l’acquisto, la vendita,
l’amministrazione e la locazione di esercizi pubblici. Compiere ogni atto
destinato al raggiungimento dello scopo sociale, nonché partecipare ad altre
imprese aventi scopo analogo.”
RI 1 è stato
iscritto a RC quale socio e presidente della gerenza con diritto di firma
individuale e una quota di complessivi fr. 10'000.-- su un capitale di fr.
20'000.--.
La
restante quota di fr. 10'000.-- è detenuta da __________, fratello
dell’assicurato (cfr. doc. I), socio e gerente con diritto di firma individuale
(cfr. estratto RC).
Il
ricorrente è stato licenziato dalla __________ Sagl per il 30 aprile 2010 (cfr.
doc. 16).
Egli si è,
conseguentemente, annunciato nuovamente in disoccupazione a partire dal 1°
maggio 2010, sempre dichiarando la propria disponibilità per un impiego al 100%
(cfr. doc. 11).
La Cassa, come già visto,
gli ha erogato le indennità di disoccupazione per il periodo maggio-dicembre
2010 (cfr. doc. VI; consid. 1.4.).
La parte resistente, alla
luce degli esiti di un controllo interno, ha emesso, il 2 febbraio 2011, una
decisione formale, confermata con decisione su opposizione del 15 marzo 2011,
con cui ha negato al ricorrente il diritto all’indennità di disoccupazione a
partire dal mese di maggio 2010 a causa della sua posizione analoga a quella di
un datore di lavoro in seno alla __________ Sagl (cfr. doc. 1; A3).
L’insorgente contesta le
conclusioni della Cassa, asserendo, in buona sostanza, da un lato, che dal 1°
maggio 2010 la società non ha più esercitato alcuna attività. Dall’altro, che
solo recentemente è venuto a conoscenza del fatto che l’accordo concluso con
suo fratello di cessione della sua quota sciale non è mai stato concretizzato
(cfr. doc. I).
Nel
frattempo la __________ Sagl è stata sciolta in seguito a fallimento
pronunciato con decreto della Pretura del Distretto di __________ del 14 aprile
2011.
La
società è, di conseguenza, entrata in liquidazione (cfr. estratto RC).
2.9. Questa
Corte, chiamata a pronunciarsi in merito al diritto o meno dell’assicurato a
indennità di disoccupazione nell’arco di tempo gennaio-marzo 2011, rileva che
agli atti figura uno scritto del 30 marzo 2010 redatto dall’assicurato e
inviato alla __________ del seguente tenore:
" per
i motivi a voi noti e come da accordi vi chiedo di voler procedere allo
stralcio in oggetto con effetto dal 30.04.2010.
Le mie quote sociali sono di spettanza di
mio fratello __________, il quale dal 01.05.2010 sarà l’unico socio della __________
Sagl.” (Doc. 17)
Tale scritto risulta
sottoscritto per ricevuta dalla __________ il 30 marzo 2010 (cfr. doc. 17).
Inoltre dall’opposizione
inoltrata il 7 febbraio 2011 da __________, direttore della __________, per
conto dell’assicurato, contro la decisione formale del 2 febbraio 2011 di
diniego del diritto alle indennità di disoccupazione dal maggio 2010 (cfr. doc.
2), emerge che:
" (…)
1. Il signor __________
ha sottoscritto delle azioni societarie unitamente al fratello per la
costituzione della __________ Sagl, iscrizione del 20.10.2009. Il signor RI 1
cittadino italiano con permesso B ha assunto la presidenza della gerenza oltre
a quello di socio in quanto il fratello era cittadino italiano senza permesso.
Quanto menzionato si evince dall’estratto del registro di commercio del Canton
Ticino (Doc. 2).
Considerandi
2.
La società è
stata costituita ad hoc per la gestione del bar __________ con un contratto di
sublocazione a tempo determinato fino al 30.04.2010, e con una promessa
d’acquisto dell’esercizio. Senza entrare nel merito il contratto è terminato il
30.04.2010
come pure la promessa d’acquisto di conseguenza la società dal
01.05.2010
non aveva più motivo d’esistere. Il signor __________ nel frattempo
ricevuto il permesso B decideva di continuare eventualmente con un altro
esercizio e quindi rilevava tutta la società comprese le quote societarie del
fratello.
3.
Il signor __________,
quale datore di lavoro, inviava la lettera di disdetta al signor RI 1 (doc. 3).
4.
Il signor RI
1RI 1 a sua volta chiedeva il suo stralcio dalla società quale socio e
presidente della gerenza mediante lettera scritta al nostro ufficio (Doc. 4).
5.
Quanto sopra è dichiarato dal signor __________
(Doc. 5).
In conclusione ci riteniamo responsabili
per il mancato stralcio della società del signor RI 1, lo stesso si è iscritto
presso l’URC a decorrere dal 01.05.2010 e di seguito alla vostra cassa in buona
fede consapevole che era liberto dalla società.
Alla luce di quanto sopra vi chiediamo di rivedere la vostra
decisione al fine di non penalizzare il signor RI 1. Quest’ultimo ha adempiuto
ai suoi obblighi di assicurato sia nella ricerca di un posto di lavoro sia
accettando di lavori parziali (vedi attestati di guadagno intermedi). (…)”
Dalla documentazione agli
atti risulta pure che l’insorgente dal settembre 2010 ha svolto un’attività al 60% quale cameriere conseguendo un guadagno intermedio (cfr. doc. III;
23-29).
2.10
In una
sentenza pubblicata in DTF 126 V 134 il TFA ha stabilito che ai fini di
determinare il momento dell’uscita dal consiglio di amministrazione di una
società anonima decisiva è la data, per analogia con la giurisprudenza relativa
all’art. 52 LAVS, delle effettive dimissioni dal consiglio di amministrazione,
e non quella della pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (al
riguardo cfr. anche STFA C 358/01 del 17 settembre 2003 consid. 4.2.).
In concreto è vero che
l’assicurato con scritto del 30 marzo 2010 ha dimissionato dalla propria carica in seno alla Sagl e ha indicato che le sue quote erano di spettanza del
fratello (cfr. doc. 17).
E’ altrettanto vero,
tuttavia, che lo scritto con cui ha chiesto lo stralcio della sua carica di
socio e presidente della gerenza della ditta è stato inviato alla __________
(cfr. doc. 17).
Sui certificati di salario
della __________ Sagl è indicato che la società era rappresentata dalla __________
(cfr. doc. 15).
Non sono, però, chiari i
rapporti tra questa società e la __________ Sagl.
Nemmeno va misconosciuta
la circostanza che in ogni caso la quota del ricorrente sarebbe stata ceduta al
fratello che sarebbe del resto rimasto l’unico socio e gerente della Sagl.
In tale contesto va
ricordato che, in una sentenza 38.2006.53 del 2 marzo 2007, già menzionata
sopra, il TCA ha stabilito che il ruolo della figlia di un assicurato, iscritta
a RC come amministratrice unica di una società, risultava piuttosto equivalere
a quella dell’ "uomo di paglia" che copre verso l’esterno attività
eseguite da altri (cfr. STFA H 107/02 del 2 dicembre 2003).
Il Tribunale federale ha
confermato la sentenza cantonale e ha in particolare rilevato:
"
Per nulla manifestamente infondata o contraria
alla realtà dei fatti e pertanto arbitraria, appare quindi l'ipotesi secondo
cui l'assicurato, intenzionato a rilevare l'attività dei saloni J.________,
fine da lui stesso ammesso (egli era del resto già intenzionato ad acquistare
G.________ SA prima del fallimento), si sia licenziato - faceva del resto parte
dei suoi compiti assumere e licenziare il personale - percependo da un lato indennità
di disoccupazione rispettivamente continuando a tirare le fila dell'attività
tramite P.________ SA, amministrata formalmente dalla figlia, che in quel
momento non disponeva di altra occupazione. Tale agire gli permetteva infatti
da un lato di risparmiare il proprio salario (tra l'altro presumibilmente
investito nell'assunzione in luglio di T._______, al 50%, quale dipendente
"produttivo ") e dall'altro di continuare ad avere sotto il proprio
controllo la ditta che intendeva acquistare.
In simili circostanze il fatto che S.________ non
fosse più giuridicamente alle dipendenze della G.________ SA al momento in cui
è subentrata P.________ SA è irrilevante, considerato che è provato con il
grado della verosimiglianza valido nelle assicurazioni sociali che egli, oltre
a mantenere i contatti con la società, ha continuato da solo o tramite
rispettivamente insieme alla figlia, ad occuparsi della gestione dei saloni,
anche dopo il passaggio di proprietà, e quindi egli non ha mai lasciato
definitivamente la ditta. Ne consegue che in concreto vi era un chiaro rischio
di abuso."
(STF 8C_140/2007 del 21 aprile 2008)
Alla
stessa conclusione il TCA è giunto in una sentenza 38.2005.73 del 20 febbraio
2006.
nella quale ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"
Al momento della disdetta l’assicurato rivestiva
una posizione analoga a quella di un datore di lavoro (socio gerente con
diritto di firma individuale della Sagl sua ex datrice di lavoro).
Suo padre (semplice socio senza diritto di firma)
nemmeno poteva sottoscrivere validamente la lettera di licenziamento.
La madre dell’assicurato (che non ha mai lavorato
per la ditta) ha assunto la posizione sino ad allora rivestita da suo figlio
(socia gerente con diritto di firma individuale e una quota di fr. 19'000.--).
Ora, viste le caratteristiche della ditta in
questione – di modeste dimensioni e senza diversificazione strutturale interna
– e considerato che, ritenuta la qualifica di produttore
cinematografico/regista, l’assicurato era l’unico in grado di svolgere lo scopo
della società, bisogna concludere che il ricorrente, anche dopo il suo
licenziamento, ha mantenuto una posizione analoga a quella di un datore di
lavoro in seno a una società solo formalmente diretta e in mano ai suoi
genitori.
Del resto il TFA, in una decisione pubblicata in
RDAT I - 1994 N. 79 pag. 205, ha confermato la decisione con la quale questo
Tribunale ha ritenuto inidoneo al collocamento un amministratore di una SA
licenziatosi e sostituito dalla figlia.
In quel caso l’Alta Corte ha, in particolare,
rilevato che:
" (…)
Al giudizio in lite si deve prestare adesione pure nella misura in cui
ha considerato non essere il ricorrente idoneo al collocamento: in effetti,
come giustamente ritenuto dai primi giudici, si può dedurre dagli atti che l’assicurato,
pur avendo designato la propria figlia a succedergli quale amministratrice
della ditta G. SA, doveva essere ritenuto ancora amministratore della ditta
medesima. Si deve ammettere, con i giudici di prime cure e l’amministrazione,
che l’assicurato abbia voluto costruire una situazione giuridica suscettibile,
a mente sua, di giustificare il riconoscimento di prestazioni assicurative.
(…)."
Nella sua posizione di persona in grado di
determinare la volontà del datore di lavoro l’assicurato non ha infine
interrotto ogni legame con la società sua ex datrice di lavoro la quale non è
stata chiusa e continua a esistere (cfr. estratto relativo alla __________
facilmente reperibile all’indirizzo www.zefix.ch).
(…)"
(vedi pure la STCA 38.
2006.58
del 27 ottobre 2006 nella quale allo stesso assicurato è stato negato
il condono dell’obbligo di restituzione delle indennità di disoccupazione
indebitamente percepite per carenza del presupposto della buona fede).
Infine, anche in una
sentenza 38.2008.58 del 5 febbraio 2009 il TCA ha concluso per una posizione
analoga a quella di un datore di lavoro, rilevando:
" (…)
Questa Corte, chiamata a pronunciarsi in merito
alla vertenza, rileva, in primo luogo, che la ______, presso la quale
l’assicurato è stato impiegato fino al marzo 2008 e della quale è stato il
vicepresidente del CdA, dapprima - dal 1990 al 1997 -, e il Presidente del CdA
poi - dal gennaio 1997 all’aprile 2007 (cfr. consid. 2.6.) -, è una ditta a
carattere prettamente familiare, di modeste dimensioni e senza diversificazione
strutturale interna.
Al riguardo è utile evidenziare, da una parte, che la ______ è
stata costituita nel 1984 riprendendo gli attivi e i passivi della ditta
individuale “______” (cfr. estratto RC).
______, come risulta dal sistema informatico
relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe della popolazione del
Cantone, era il padre dell’assicurato.
Dall’altra, che la carica di Presidente del CdA
lasciata dall’assicurato è stata ripresa da sua sorella, ______, già membro del
CdA (cfr. estratto RC)
Inoltre da uno scritto del 29 luglio 2008 di
______ alla Cassa emerge che le due sorelle sarebbero le azioniste della
società (cfr. doc. 25).
In secondo luogo, dalle carte processuali si
evince che la ditta aveva unicamente due dipendenti, l’assicurato e ______
(cfr. doc. 24).
Quest’ultima svolgeva mansioni di vendita,
corrispondenza relativa al negozio, inventario e altri piccoli lavori connessi
a questa professione (cfr. doc. 24, 27). Essa è stata impiegata al 100% dal
gennaio 2001 all’aprile 2006, al 75% dal maggio 2006 all’ottobre 2007 e al 100%
da novembre 2007 al gennaio 2008 (cfr. doc. 27).
Il ricorrente, per contro, è un orologiaio
diplomato (cfr. doc. 28).
Per quanto concerne la collaborazione delle due
sorelle dell’insorgente, ______, in uno scritto del 10 giugno 2008 alla Cassa,
ha indicato che:
" (…) La
signora ______ e la signora ______ (…) vantano una lunga esperienza ma non
hanno un attestato federale di capacità. Hanno sempre collaborato con la
società in particolare nei periodi di punta come quello natalizio. Non si
dispone quindi di un attestato di lavoro essendo stata una situazione di
“collaborazione famigliare d’azienda." (Doc. 24)
Da questa risposta occorre concludere che
l’assicurato era l’unico in grado di svolgere lo scopo della società. In
effetti è evidente che ad occuparsi dell’acquisto, importazione, riparazione di
orologi e gioielli deve essere una persona che, non solo gode di ampia
esperienza in questo settore, ma è anche formata in tal senso.
Va, poi, segnalato che ______, nell’agosto 2008, ha dichiarato alla Cassa quanto segue:
" (…) Per
quel che mi concerne, durante i miei sette anni lavorativi ho sempre ritenuto
il signor XXX quale mio datore di lavoro e punto di riferimento per ogni mia
necessità (…)” (Doc. 27)
L’assicurato, del resto, anche dopo aver
rinunciato alla carica di Presidente del CdA, ha continuato a firmare gli
attestati di guadagno intermedio afferenti alla dipendente fino al gennaio 2008
(cfr. doc. 26).
L’insorgente, il 7 agosto 2008, ha motivato tale modo di procedere, asserendo che:
" (…) nel
periodo da voi indicato le persone incaricate della direzione della società
(signora ______, signora ______ e signora ______) hanno avuto dei gravi problemi
di salute, per culminare con la morte di mia madre nel novembre 2007 dopo anni
di problemi con una malattia progressiva incurabile. Di conseguenza non
regolarmente ricevevo degli aggiornamenti sulle direttive societarie per il
personale dipendente e non sempre mi sentivo di appesantire una situazione già
di per sé gravosa." (Doc. 26)
Il 20 giugno 2008 ______ ha, peraltro, affermato
che:
" (…) I
verbali delle sedute del consiglio di amministrazione sono mancanti in quanto
le sedute si sono svolte solo formalmente in quanto i vari membri hanno avuto
molti problemi personali quali il decesso della signora ______ e le gravi
malattie di entrambi gli altri membri del consiglio di amministrazione."
(Doc. 24)
Da ciò emerge che quanto attestato da ______ il
29.
luglio 2008, rispondendo al quesito della Cassa volto a sapere quali erano i
compiti e le responsabilità specifiche delle due sorelle dal giugno 2007 (cfr.
doc. 25), e meglio che le medesime si occupavano della direzione della società,
responsabilità finanziaria inerente anche all’acquisto della merce,
amministrazione della società, gestione e conduzione del personale, inventario
del magazzino, contratto con i fornitori, organizzazione aziendale, gestione
della parte finanziaria e assicurativa (cfr. doc. 25), non si rivela
attendibile.
Infatti se l’asserita grave malattia delle sue
sorelle, impediva loro di occuparsi della firma degli attestati di guadagno
intermedio della dipendente e dello svolgimento di sedute del CdA con
l’allestimento di verbali, a maggior ragione essa doveva rendere assai
difficoltosa se non impossibile l’esecuzione di tutte le mansioni elencate.
Di conseguenza questo Tribunale ritiene che buona
parte dei compiti menzionati erano verosimilmente assunti dall’assicurato.
(…)"
2.11
Questa Corte ritiene,
pertanto, che la documentazione agli atti non le consenta né
di escludere, né di ammettere, con la necessaria tranquillità, che l’assicurato
rivestisse nel periodo da gennaio a marzo 2011 una posizione analoga a quella
di un datore di lavoro.
Secondo
la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non
sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due
soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio
o procedere personalmente a tale complemento.
Un rinvio
all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità
della procedura né il principio inquisitorio.
In una
sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito
che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare
quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale
basterebbe a chiarire un fatto.
Tale
giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.
In
particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,
p. 560.
L'autore
ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui
è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario
disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).
Il
risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di
ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della
procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito
temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli
assicuratori.
Nemmeno
l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una
parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una
perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di
diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere
tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai
Tribunali (e, quindi, allo Stato).
Lo
scrivente TCA non può che condividere tali critiche.
In una
sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la
nostra Corte federale ha ricordato - facendo riferimento a una sua pronunzia
apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione
appare generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera
sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque
puntualmente accertati.
Nell’evenienza
concreta, ci si trova confrontati ad un accertamento sommario dei fatti. La
Cassa, che non si è minimamente espressa in merito alle pretese dimissioni
dell’assicurato e soprattutto circa il loro influsso sul ruolo dello stesso in
seno alla Sagl, ha, pertanto, violato il disposto di cui all’art. 43 cpv. 1
LPGA.
Si giustifica, di conseguenza,
l’annullamento della decisione su opposizione impugnata nella
misura in cui rifiuta all’assicurato il diritto alle indennità di
disoccupazione per il periodo gennaio-marzo 2011 e il rinvio degli atti alla
parte resistente affinché disponga accertamenti più approfonditi al fine di
verificare, sentendo anche __________, la reale effettività delle dimissioni
dell’assicurato dalla carica di socio e presidente della gerenza in seno alla __________
Sagl e della cessione della sua quota.
Nel caso in cui le
dimissioni e la cessione venissero confermate, andrà comunque appurato il
potere decisionale del ricorrente all’interno della società e se, quindi, egli
non rivestiva in ogni caso una posizione analoga a quella di un datore di
lavoro nel lasso di tempo gennaio-marzo 2011.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
1.1. Relativamente
al diniego del diritto alle indennità di disoccupazione per il periodo dal mese
di maggio al mese di dicembre 2010 la decisione del 2 febbraio 2011 e la
decisione su opposizione del 15 marzo 2011 emesse dalla Cassa CO 1 sono
annullate.
1.2. Relativamente al diniego del diritto alle prestazioni
dell’assicurazione contro la disoccupazione per i mesi di gennaio, febbraio e
marzo 2011 la decisione su opposizione del 15 marzo 2011 è annullata.
§ Gli
atti sono rinviati alla Cassa Disoccupazione CO 1 per complemento istruttorio e
nuova decisione.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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