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Decisione

38.2011.33

A ragione la Sezione del lavoro ha sospeso l'assicurata per 21 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione per avere rifiutato di partecipare a un programma di occupazione

27 luglio 2011Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro

sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è

reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti

devono in particolare:

a. migliorare

l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una

rapida e durevole reintegrazione;

b. promuovere

le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;

c. diminuire il rischio di una disoccupazione

di lunga durata; o

d. offrire la possibilità di acquisire

esperienze professionali."

L'art.

64a LADI concerne più specificatamente i provvedimenti di occupazione. Il

tenore di questa disposizione è il seguente:

"1 Per provvedimenti di occupazione si intendono in

particolare le occupazioni temporanee nell'ambito di:

a. programmi

di istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo; tali programmi non

devono essere in diretta concorrenza con l'economia privata;

b. pratiche

professionale in imprese o nell'amministrazione;

c. semestri

di motivazione per gli assicurati che al termine dell'obbligo scolastico sono

alla ricerca di un posto di formazione:

2 L'articolo

16 capoverso 2 lettera c è applicabile per analogia alla partecipazione a

un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera a.

3 L'articolo

16 capoverso 2 lettere c, e-h è applicabile per analogia alla partecipazione a

un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera b.

4

Gli articoli 16 capoverso 2 lettera c e 59d capoverso 1 sono applicabili per

analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1

lettera c."

Per quel

che riguarda i programmi d'occupazione in istituzioni pubbliche o private senza

scopo lucrativo la nuova disposizione legale ha mantenuto l'esclusivo richiamo

all'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, come già faceva l'art. 72a cpv. 2 LADI in

vigore fino al 30 giugno 2003 (cfr. STFA C 274/04 del 29 marzo 2005; STFA C

269/04 del 12 aprile 2005; STFA C 279/03 del 30 settembre 2005).

A questo

proposito, in una sentenza C 376/98 del 6 dicembre 1999 il TFA ha rilevato:

"

In effetti, per l'art. 72a cpv. 2 LADI, valgono

ai fini dell'assegnazione di un'occupazione temporanea conformemente all'art.

72 cpv. 1 LADI solo i criteri di cui all'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, e non

quelli di cui alle lettere a ed i, concernenti la retribuzione (cfr. anche

Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches

Bundesverwaltungs- recht, cifra marg. 672): l'occupazione

temporanea giusta quanto suesposto ha, secondo l'art. 72 a cpv. 1 LADI, carattere sussidiario, nel senso segnatamente che essa entra in considerazione solo

qualora non sia possibile assegnare un'occupazione adeguata, adempiente essa

tutti i criteri, inclusi quelli relativi alla rimunerazione (cfr. Nussbaumer in

op. cit., cifra marg. 666; sentenza non ancora pubblicata 21 giugno 1999 in re G., C 279/98).

Vero è che vi è chi (Jacqueline Chopard, Die

Einstellung in der Anspruchsberechtigung, tesi Zurigo 1998,

pag. 88) sostiene essere l'art. 72 a cpv. 2 LADI, nella misura in cui limita i

criteri perché l'occupazione sia da considerare adeguata, in contrasto con

l'art. 21 cifra 2 della Convenzione n. 168 dell'Organizzazione internazionale

del Lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro

la disoccupazione del 21 giugno 1988, il quale sarebbe direttamente applicabile

(cfr. Chopard, op. cit., pag. 75). Orbene, a prescindere dalla questione della

fondatezza di queste considerazioni, deve essere osservato che la norma della

Convenzione non si riferisce al punto oggetto della lite nella presente

procedura, ossia quello della retribuzione (cfr. sempre Chopard, op. cit., pag.

78 seg.)."

In DTF

125 V 367 il TFA ha ricordato che:

"

Zum andern gelten für die Zuweisung einer

vorübergehenden Beschäftigung herabgesetzte Anforderungen an die Zumutbarkeit,

muss die Arbeit doch nur dem Alter, den persönlichen Verhältnissen und dem

Gesundheitszustand des Versicherten angemessen sein (Art. 72a Abs. 2 AVIG in

Verbindung mit Art. 16 Abs. 2 lit. c AVIG). (…)"

L'art. 16

cpv. 2 lett. c LADI stabilisce che non è considerata adeguata e di conseguenza

è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che non è conforme

all'età, alla situazione personale (ad esempio: le proprie convinzioni

religiose, su questo aspetto cfr. comunque SVR 1997 ALV Nr. 90; sentenza del

TFA C 274/04 del 29 marzo 2005) o allo stato di salute dell'assicurato.

In una sentenza C 184/05 dell'11 ottobre 2005 il TFA ha ricordato

che "ein Kurs, zu dessen Besuch die versicherte Person angewiesen wurde,

unzumutbar ist, wenn er ihren persönlichen Verhältnissen oder ihrem

Gesundheitszustand nicht angemessen ist. Nach der Rechtsprechung fallen - in

Nachachtung des Art. 21 Übereinkommen Nr. 168 der Internationalen Arbeitsorganisation

(IAO) über Beschäftigungsförderung und den Schutz gegen Arbeitslosigkeit vom

21. Juni 1988 (SR 0.822.726.8) - bei der Prüfung der Zumutbarkeit einer Arbeit

oder eines Kursbesuches unter dem Gesichtspunkt der persönlichen Verhältnisse

insbesondere die gesundheitlichen und familiären Umstände der versicherten

Person in Betracht (BGE 120 V 375; ARV 1999 Nr. 9 S. 46 Erw. 2b mit Hinweisen; Urteil

Z. vom 25. Juni 2004 Erw. 2.2, C 43/04)".

Boris Rubin (in: B. Rubin, Assurance-chômage,

Ed. Schulthess Juristiche Medien AG, Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, pag.

425) ricorda che:

" (...)

Les critères d'un emploi convenable au sens de

l'art. 16 LACI ne sont de loin pas tous appliqués lorsqu'il s'agit de

déterminer si un PET est convenable. Seuls entrent en considération les

critères de l'âge, de la situation personnelles et de la santé de l'assuré (v.

l'art. 64a al. 2, en corrélation avec l'art. 16 al. 2, let. c LACI [ch 7.4.1].

Aussi la liberté de choisir sa profession n'existe-t-elle pas lorsqu'un PET est

assigné.

Pour un programmeur de formation employé à

l'utilisation d'une machine de microfilmage, un PET dans le domaine de la

protection de l'environnement ne porte atteinte ni à sa dignité, ni à sa

liberté personnelle, lorsqu'il dispose d'assez de temps pour poursuivre ses

recherches d'emploi et qu'il peut mettre fin au PET dès qu'il en trouve un.

S'agissant des stages professionnels, les critères sont plus nombreux (v.

l'art. 64a al. 3 LACI en corrélation avec l'art. 16 al. 2, let. c, e, f, g et h

LACI)".

2.3. Secondo la giurisprudenza colui che, senza valido motivo,

rifiuta un adeguato programma occupazionale temporaneo, ai sensi dell'art. 64a

cpv. 1 LADI, o interrompe una tale attività deve essere sospeso dal diritto

alle indennità di disoccupazione per inosservanza delle istruzioni dell'ufficio

del lavoro ex art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr. STFA C 126/02 del 24 giugno

2003; DTF 125 V 361).

La

giurisprudenza federale parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il

comportamento di un disoccupato che non manifesta esplicitamente e

correttamente al datore di lavoro la propria disponibilità ad accettare

l'impiego adeguato offerto. Nelle trattative con il futuro datore di lavoro,

l'assicurato deve esprimere chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di

concludere il contratto per porre termine alla sua disoccupazione (cfr. STFA C

301/05 del 9 febbraio 2006; STFA C 272/05 del 13 dicembre 2005; SVR 1997 ALV

Nr. 90, DTF 122 V 38; DLA 1984 pag. 167; DLA 1982 pag. 43).

Allo

stesso modo deve essere considerata la mancata o la tardiva comparsa

dell'assicurato presso il potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).

Su queste questioni, vedi in particolare: G. Gerhards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda, 1987,

Vol. 1, Ad art. 30, nota 26, pag. 368 e H.U. Stauffer, Serie “Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz über die

obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, Ed. Schulthess, Zurigo 1998, ad art. 30, pag. 83; D. Cattaneo,

"Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della

giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3, Ed. OCST, Pregassona

2000, pag. 71 segg.

2.4. Secondo

l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla

gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al

massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La

sospensione del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua

durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI),

soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V

50).

In virtù

dell'art. 45 cpv. 2bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso

dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della

prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45

cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato

senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha

rifiutato un lavoro idoneo.

L'Alta Corte, in una sentenza C 262/01 del 25 febbraio 2003, si è

pronunciata su un ricorso inoltrato dall'amministrazione contro una decisione

del TCA in cui la sanzione inflitta a un'assicurata che si era rifiutata di

partecipare a un programma occupazionale di sei mesi era stata ridotta da 21

giorni a 12 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione,

in quanto l'amministrazione non aveva tenuto conto degli importanti oneri

familiari e della necessità per l'assicurata di riorganizzarsi la vita per il

periodo limitato di sei mesi.

La nostra

Massima Istanza, benché il principio stesso della sospensione non fosse più

controverso, ha rilevato che l'occupazione temporanea prospettata

all'interessata della durata di sei mesi al 50% era stata giustamente

considerata adeguata e conforme all'età, alla situazione personale e allo stato

di salute dell'assicurata, poiché essa, pur lavorando al mattino al 50% quale

impiegata di banca e dovendosi occupare della figlia di due anni, oltre che del

marito preparandogli il pranzo, era comunque alla ricerca di un'occupazione a

tempo pieno.

Il TFA ha

accolto il ricorso dell'UCL, ritenendo che nella fattispecie, a prescindere

dall'eventuale legittimità e portata delle direttive del SECO, il cui utilizzo

non dispenserebbe comunque dall'esaminare l'esistenza di eventuali motivi

plausibili atti a escludere ogni forma di colpa e dal tenere conto delle

singole particolarità del caso, la sospensione inflitta dall'UCL di 21 giorni

non appariva eccessiva. Nemmeno erano ravvisabili circostanze particolari che

avrebbero giustificato una riduzione, tali da rendere lieve la colpa

dell'assicurata.

In una

sentenza 8C_202/2008,8C_206/2008 del 4 febbraio 2009 il Tribunale federale ha

accolto un ricorso alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) e della

Sezione del Lavoro che avevano contestato la riduzione della durata della

sospensione da 21 a 8 giorni decisa dal TCA nel caso di un'assicurata che aveva

rifiutato un programma d'occupazione argomentando:

"

(…)

Per la giurisprudenza, la valutazione della colpa

come leggera, di una certa gravità e grave è una questione di diritto, per la

quale il Tribunale federale fruisce di libero potere di esame. In concreto i

giudici di primo grado hanno giustamente considerato che l'occupazione

temporanea prospettata all'interessata ai sensi dell'art. 64a cpv. 1 LADI fosse

adeguata e conforme all'età, alla situazione personale e allo stato di salute

dell'assicurata (art. 16 cpv. 2 lett. c in relazione con l'art. 64a cpv. 2

LADI), rendendo di riflesso ingiustificato il rifiuto di quest'ultima. Nel

fissare la sospensione in 21 giorni, l'amministrazione ha reputato che la colpa

dell'assicurata era di natura mediamente grave (art. 45 cpv. 2 OADI). In

considerazione della prassi applicata in casi analoghi, tale valutazione merita

di essere condivisa. Infatti, il Tribunale federale delle assicurazioni (dal

2007 Tribunale federale) ha già avuto modo di confermare sospensioni per 18 e

20 giorni decretate nei confronti di assicurati che avevano interrotto, senza

validi motivi, un (adeguato) programma occupazionale di sei, rispettivamente

quattro mesi (DLA 2005 no. 6 pag. 67 consid. 5.3, C 222/03, 2004 no. 30 pag.

284 consid. 3, C 85/03; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in:

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2a ed., cifra

marginale 860; cfr. anche la casistica riassunta nella sentenza C 262/01 del 25

febbraio 2003 consid. 3.1). Né sono ravvisabili circostanze particolari che

giustificherebbero una riduzione nella misura stabilita dalla Corte cantonale,

tali da rendere lieve la colpa dell'assicurata, la quale non soltanto ha

interrotto l'occupazione temporanea assegnatale, ma ha rifiutato di iniziare il

programma occupazionale presso la ditta S.________. In particolare, non può

essere considerato un motivo di riduzione della colpa il fatto che l'assicurata

avrebbe beneficiato di una rendita di vecchiaia (anticipata) prima di aver

portato a termine la misura occupazionale. A partire dal momento in cui

l'istanza precedente ha concluso, a ragione, che l'occupazione temporanea in

oggetto fosse ammissibile anche dal profilo dell'età e della situazione

personale dell'interessata, non vi era (più) spazio alcuno per tenere conto di

questo motivo meramente oggettivo. Una riduzione della sospensione inflitta

dall'amministrazione in ragione del motivo invocato dai primi giudici era tanto

meno giustificata, in concreto, se si considera che al momento in cui doveva

iniziare il programma occupazionale (1° giugno 2007), l'intimata non aveva

ancora formulato la sua richiesta di rendita anticipata (la domanda è stata

inoltrata nel mese di settembre 2007). Anche se l'assicurata aveva già nel

maggio 2007 l'intenzione di richiedere la pensione di vecchiaia anticipata,

essa poteva naturalmente cambiare opinione e decidere, finalmente, di

continuare a beneficiare delle indennità di disoccupazione. (…)"

In una

sentenza 8C_759/2009 del 17 giugno 2010 il Tribunale federale, contrariamente

al parere del Tribunale delle assicurazioni del Canton Ginevra che aveva

ridotto a 3 giorni la durata della sanzione, ha confermato la sospensione di 25

giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione inflitta ad un assicurato

che non aveva partecipato ad un provvedimento inerente al mercato del lavoro.

In una

sentenza C 224/02 del 16 aprile 2003, l'Alta Corte ha ritenuto incensurabile la

sospensione di 23 giorni inflitta a un assicurato per non aver accettato un programma

occupazionale senza validi motivi. Il rifiuto dell'assicurato non poteva

infatti essere giustificato, visto che dalle dichiarazioni dell'organizzatore e

del collocatore risultava che si sarebbero tenute in considerazione le sue

difficoltà nell'espletare determinati lavori dovute a problemi di salute.

Inoltre la comprensione della lingua tedesca da parte dell'assicurato, benché

non fosse la sua lingua madre, era buona, per cui non appariva convincente la

sua tesi, secondo la quale egli avrebbe capito di dover effettuare lavori

pesanti.

In una

sentenza 8C_135/2009 del 24 giugno 2009, riguardante il caso di un assicurato

che nel corso di un colloquio di consulenza si era comportato in maniera

assolutamente passiva, non rispondendo a nessuna delle domande poste dal

rappresentante di una ditta, e che per questo atteggiamento era stato sospeso

per 21 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione, il TF ha rilevato

che in quel caso non era contrario al diritto federale basarsi su una nota

contenuta nell'incarto, dopo un accertamento telefonico, in quanto

quell'annotazione ha semplicemente confermato il contenuto di un precedente

scritto inerente l’assicurato. Né è determinante che tale scritto sia stato

firmato non dalla persona che ha svolto il colloquio, bensì dal suo diretto

superiore.

2.5. Nell’evenienza

concreta emerge dagli atti nell'incarto che RI 1, nata nel 1956, si è

annunciata in disoccupazione dal 26 gennaio 2010 ed è alla ricerca di un lavoro

a tempo pieno come telefonista-ricezionista, impiegata di banca, impiegata di

accettazione, impiegata amministrativa (cfr. Doc. 9).

Chiamata

a pronunciarsi sul ricorso dell'assicurata questa Corte ricorda innanzitutto

che, trattandosi di programma d'occupazione in istituzioni pubbliche o private senza

scopo lucrativo, il legislatore non ha voluto che si tenga conto di tutti i

criteri fissati all'art. 16 cpv. 2 LADI (cfr. a questo proposito Doc. I e Doc.

IX), ma soltanto quello dell'art. 16 cpv. 2 lett. c (cfr. art. 64a cpv. 2 LADI;

STF 8C_878/2008 del 25 giugno 2009).

Ad

esempio, in una sentenza C 279/03 del 30 settembre 2005 l'Alta Corte ha ritenuto adeguata per un carpentiere la partecipazione ad un programma di

occupazione denominato "Laboratorio di artigianato".

Questo Tribunale ricorda

poi che secondo la giurisprudenza, spetta ai consulenti degli

URC di decidere di volta in volta quali sono i provvedimenti più idonei per il

singolo assicurato (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art.

17 cpv. 3 LADI; STCA 38.2009.72 del 22 febbraio 2010; STCA 38.2009.90 del 21

gennaio 2010; STCA 38.2007.107 del 4 marzo 2008; STCA 38.2007.8 del 31 luglio

2007; STCA 38.2000.74 del 5 ottobre 2000 e STFA C 121/92 del 13 maggio 1993).

L`assicurata motiva il

rifiuto del programma d’occupazione presso la __________ , dove avrebbe dovuto

occuparsi del servizio abiti, invocando motivi di salute.

Per costante

giurisprudenza, eventuali problemi di salute, che possono rendere inadeguata

l'occupazione (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. c LADI), devono essere comprovati da

adeguati attestati medici (cfr. STFA I 550/00 del 18 aprile 2002; STFA I 11/01

del 28 giugno 2001; STFA C 12/96 del 10 settembre 1996; DLA 2000 pag. 38,

consid. 2a, pag. 40; DTF 125 V 351, consid. 3a pag. 352; DTF 124 V 234, consid.

4b/bb/ e riferimenti pag. 238; STCA 38.01.126 del 6 novembre 2001; STCA

38.01.90 del 19 febbraio 2001; STCA 38.99.227 del 17 aprile 2000; STCA 38.99.92

del 6 maggio 1999; STCA 38.96.304 del 15 maggio 1997; STCA 38.96.216 del 13

febbraio 1997).

A proposito

dello stato di salute dell’assicurata e della sua incidenza sulla disponibilità

della ricorrente ad accettare determinate occupazioni, il consulente del

personale __________ il 19 maggio 2011 si è così espresso:

"

La signora RI 1 in sede di primo colloquio, mi

ha parlato dei problemi di salute conseguenti al licenziamento (depressione),

tant'è vero che è pure stato prorogato il termine di disdetta, in seguito

all'inabilità lavorativa, (cfr. verbale allegato). Dal primo febbraio 2010 è

però abile al lavoro al 100%, situazione da lei certificata anche in occasione

della stesura del profilo, da lei sottoscritto, dove risulta "dichiaro di

non avere problemi di salute che limitano la disponibilità al

collocamento".

Non mi ha detto di avere problemi di salute,

neppure quando le ho assegnato il POT." (Doc. 11)

In un

certificato medico dell’11 maggio 2011 il medico curante dottor __________ si é

così espresso:

"

(…)

A mio avviso però, l'accaduto è da considerare

conseguenza di un attacco di panico nell'ambito del disturbo ansioso depressivo

di cui soffre, e che si è manifestato progressivamente a partire dall'inizio di

quest'anno.

Ex apprezzata collaboratrice segretaria con

grandi responsabilità al desk clienti della __________ Autonoleggi di __________

(per anni), ha improvvisamente perso il lavoro per una ristrutturazione del

servizio. Da allora ogni suo tentativo di trovare un impiego consono alle sue

capacità e qualità si è risolto in un nulla di fatto, le sue richieste scritte

a 360° di un posto di lavoro anche a tempo parziale non solo non venivano

accolte, ma spesso non ottenevano nemmeno una risposta.

Da qui la preoccupazione per il suo futuro

personale ed economico, la frustrazione, l'umiliazione e la vergogna di

trovarsi in una situazione simile alla sua età con il progressivo apparire di

uno stato di depressione, di importanza crescente.

Giunta al "negozio" della __________,

un locale-magazzino descritto come privo di finestre, non ventilato,

soffocante, imbottito di vecchi abiti ammassati in grande quantità, ognuno dei

quali le ricordava la storia triste di colui che ne era stato il proprietario,

è stata colta da una vera e propria crisi di panico, con grande ansia che ha

generato una reazione di opposizione e fuga, assortita da comportamento

inadeguato nei confronti della responsabile presente ed esternazione ansiosa

dell'impossibilità di lavorare in quell'ambiente.

La successiva reazione su base legale, in un

crescendo di accuse che rischia di sfociare in una causa in Tribunale non ha

fatto altro che aggravare le cose, invalidizzando ulteriormente la Signora RI 1,

che, mi ha confessato, ha provato a tratti ideazioni suicidali.

Ritengo veramente credibile che il comportamento

della signora RI 1 non sia affatto stato volontario, ma conseguenza di un

attacco di panico incontenibile, e come tale non vada ingiustamente punito.

Passando oltre questo episodio, e rendendoci

conto di trovarci di fronte ad una persona a rischio, psichicamente fragilizzata

dagli eventi in cui suo malgrado si è venuta a trovare, l'aiuteremmo a trovare

motivazione ulteriore per accettare altri posti di lavoro anche umili, ma con

caratteristiche diverse da questo.

A parte che presso il negozio-magazzino degli

abiti usati della __________ ritengo peraltro la Signora RI 1 abile in misura

completa, da subito, per tutti gli altri posti di lavoro adeguati che le

vengano proposti." (Doc. B1)

Preso

atto di questo certificato medico il Presidente del TCA ha interpellato la responsabile

del POT.

__________

ha così risposto:

"

(…)

Ho letto attentamente il contenuto del suo

scritto che mi ha lasciata stupita perché non corrisponde alla dinamica del

colloquio avvenuto con la signora RI 1 il 7 febbraio 2011.

Infatti, da parte della Signora, non ci sono

state crisi di panico e tantomeno si è comportata in modo inadeguato nei miei

confronti. Confermo, invece, che è stata subito chiara nel dire che

quell'impiego e luogo di lavoro non le era confacente.

Mi permetto allegarle copia dell'e-mail inviato

al collocatore signor __________, dove espongo la mia considerazione sull'esito

del colloquio.

Sono certa che il contenuto dell'allegato sarà

per lei chiarificatore e spero esaustivo." (Doc. XII)

Il

messaggio di posta elettronica da lei inviato al consulente del personale l’8

febbraio 2011 ha il seguente tenore:

"

(…)

Come già discusso telefonicamente le comunico che

l'incontro con la signora RI 1, proposta per un POT presso il nostro negozio

abiti, è avvenuto ieri alle ore 13.45.

La signora, in termini cortesi ma chiari, ha subito

esternato che

1. la __________ non le piace proprio

Considerandi

2.

che l'impatto entrando in negozio, è stato di soffocamento

(claustrofobia?)

3.

che se dovesse iniziare presso di noi si

ammalerebbe.

Visti i presupposti direi di annullare la

candidatura della signora RI 1 e al più presto, alfine di sbloccare la

posizione."

(Doc. XII/bis)

Chiamato

ora a pronunciarsi, viste anche le affermazioni del consulente del personale __________

e soprattutto di __________ (che non confermano, almeno sul punto essenziale

dell’attacco di panico e del comportamento inadeguato da parte dell’assicurata,

quanto figura sul certificato del dottor __________), questo Tribunale ritiene

che le condizioni di salute non impedivano all’assicurata di frequentare il

provvedimento inerente al mercato del lavoro che le è stato assegnato. Questa

soluzione si giustifica tanto più se si considerano la durata limitata della

misura (quattro mesi, cfr. STCA 38. 2010.81 del 16 febbraio 2011; STCA 38.2009.90

del 21 gennaio 2010) e il fatto che __________ si trovava in disoccupazione da

oltre un anno.

Secondo

il TCA la ricorrente avrebbe così dovuto comunque e in ogni caso almeno

iniziare il POT e semmai interromperlo in un secondo tempo se realmente non

fosse stata in condizione, per motivi di salute debitamente attestati, di

portarlo a termine.

Poiché

questo programma di occupazione rispettava il requisito

dell'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.; DLA 1999 N. 9, consid. 2b,

pag. 46), RI 1 avrebbe dovuto accettarlo senza indugio (cfr. STF 8C_202/2008,

8C_206/2008 del 4 febbraio 2009 consid. 5), ciò che lei non ha invece fatto.

A ragione

dunque l’amministrazione ha deciso di infliggerle una sanzione fondata

sull’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.

Siccome

anche la durata della sospensione (21 giorni di penalità) è conforme ai criteri

fissati dalla giurisprudenza federale (cfr. consid.2.4), la decisione su

opposizione del 10 maggio 2011 deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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