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Decisione

38.2011.35

UMA,considerando preced.attiv.(in banca anche come direttore),il fatto che sia il solo dip.e l'alto salario(fr.130'000/anno),ha negato assegni per il periodo di introd.Tuttavia quest.se abituale perio

22 giugno 2011Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

I

presupposti del diritto a ricevere queste prestazioni sono così enumerati

all'art. 65 LADI:

"

Agli assicurati difficilmente collocabili, che assolvono un periodo

d’introduzione in un’azienda e ricevono un salario ridotto, possono essere

concessi assegni per il periodo d’introduzione se:

a. ...

b. il salario ridotto corrisponde almeno alla prestazione lavorativa fornita

durante questo periodo e

c. l’assicurato, dopo l’introduzione, può contare su un impiego alle

condizioni usuali nel ramo e nella regione, tenuto, se del caso, conto di una

capacità lavorativa durevolmente ridotta."

Nel

tenore in vigore fino al 30 giugno 2003 l’art. 65 lett. a LADI prevedeva, quale

ulteriore condizione, che: “essi adempiono il presupposto giusta l’articolo 60

capoverso 1 lettera b;”.

Al

riguardo, nel Messaggio del Consiglio federale concernente la revisione della

legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to

2.1, in FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2013 si legge che:

" (…)

Art. 65 Assegni

per il periodo d’introduzione

La lettera a è

contemplata nella clausola generale prevista dall’art. 59 capoverso 3, motivo

per cui non deve più essere menzionata.

(…)." (cfr. FF

2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2013)

L'OADI,

al cpv. 1 dell'art. 90, fino al 31 marzo 2011 così definiva la nozione di

"assicurato difficilmente collocabile":

"

1Un assicurato è considerato difficilmente collocabile

se, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, ha difficoltà

particolarmente gravi per trovarsi un impiego poiché:

a. è in età avanzata;

b. è impedito fisicamente,

psichicamente o mentalmente;

c. ha cattivi precedenti professionali;

d. ha già riscosso 150 indennità

giornaliere."

Dal

1° aprile 2011 (entrata in vigore della quarta revisione della LADI del 19

marzo 2010) il cpv.1 dell’art. 90 OADI è invece così formulato:

" 1 Un

assicurato è considerato difficilmente collocabile se, tenuto conto della

situazione del mercato del lavoro, ha difficoltà particolarmente gravi per

trovarsi un impiego poiché:

a. è in età avanzata;

b. è impedito fisicamente, psichicamente o mentalmente;

c. ha requisiti professionali insufficienti;

d. ha già riscosso 150 indennità giornaliere;

e. dispone di scarsa esperienza professionale in un periodo di

elevata

disoccupazione secondo l’articolo 6 capoverso 1ter”

Gli assegni di introduzione coprono la differenza tra il salario

effettivo e il salario normale che l'assicurato può pretendere al termine del

periodo di introduzione, tenuto conto della sua capacità lavorativa, ma al

massimo il 60 % del salario normale (art. 66 cpv. 1 LADI).

La

legge pone dunque una serie di condizioni affinché possano essere concessi gli

assegni dell'art. 65 LADI (cfr. D. Cattaneo, "Les

mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Basilea e

Francoforte sul Meno 1992, p. 467 e seg.).

Innanzitutto deve trattarsi di assicurati difficilmente collocabili

(prima condizione).

Poi,

deve trattarsi di persone che necessitano di un periodo di introduzione in

un'azienda e che ricevono perciò un salario ridotto (seconda condizione).

Inoltre

tali assicurati devono adempiere i presupposti secondo l’art. 8 per quanto la

legge non disponga altrimenti (terza condizione). Il salario ridotto deve

corrispondere almeno alla prestazione lavorativa da loro fornita durante questo

periodo (quarta condizione). Infine, gli assicurati, dopo l'introduzione,

devono poter contare su un impiego alle condizioni usuali, tenuto, se del caso,

conto di una capacità lavorativa durevolmente ridotta (quinta condizione).

Secondo

l'art. 66 cpv. 2 LADI, durante il termine quadro, gli assegni di introduzione

sono pagati per sei mesi al massimo; in casi eccezionali, soprattutto per

disoccupati in una certa età, per dodici mesi al massimo.

Il

Consiglio federale disciplina i particolari.

Secondo

l'art. 90 cpv. 1 bis OADI gli assegni per il periodo di introduzione possono

essere versati per un periodo di dodici mesi al massimo se, in base alla

situazione personale dell'assicurato, si deve dedurre che lo scopo

dell'introduzione al lavoro non possa essere raggiunto in sei mesi.

Dal

1° aprile 2011 l’art. 66 cpv.2 LADI è stato modificato nel senso che durante il

termine quadro, gli assegni sono pagati per sei mesi al massimo; in casi

eccezionali, per 12 mesi al massimo.

L’art.66

cpv.2 bis precisa tuttavia che gli assicurati che hanno più di 50 anni hanno

diritto agli assegni per il periodo d’introduzione per una durata di 12 mesi.

L’art. 90

cpv.1 bis OADI prevede ora che gli assegni per il periodo di introduzione

possono essere versati per un periodo di 12 mesi al massimo se, in base alla situazione

personale dell’assicurato, si deve dedurre che lo scopo dell’introduzione al

lavoro non possa essere raggiunto in sei mesi

2.5. In una sentenza pubblicata in DTF 124 V 246 il Tribunale federale

delle assicurazioni (TFA) (dal 1° gennaio 2007: Tribunale Federale, TF) ha, in

particolare, sottolineato:

" (…)

b) Bien que les assurés

soient eux-mêmes titulaires du droit aux allocations d'initiation au travail

(voir consid. 1 ci-dessus), celles-ci sont versées par la caisse à l'employeur;

ce dernier les verse à son tour à l'assuré avec le salaire convenu (art. 90 al.

4 OACI). Si l'employeur résilie les rapports de travail, le droit à l'indemnité

prend fin immédiatement. La pratique administrative envisage la restitution des

prestations par l'employeur lorsque celui-ci résilie le contrat pendant la

durée de l'initiation au travail sans pouvoir se prévaloir de «motifs graves»,

c'est-à-dire, en principe, de justes motifs au sens de l'art. 337 CO

(circulaire de l'Office fédéral du développement économique et de l'emploi,

anciennement Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail,

relative aux mesures de marché du travail [MMT], valable depuis le 1er

juin 1997, partie J n° 27; voir aussi DIETER FREIBURGHAUS, Präventivmassnahmen

gegen die Arbeitslosigkeit in der Schweiz, Berne 1987, p. 51).

Le

problème si pose de manière différente en cas de résiliation pendant le temps

d'essai. Dans cette éventualité, la suppression des prestations n'aura en

principe pas d'effet rétroactif. Le temps d'essai doit en effet fournir aux

parties l'occasion de préparer l'établissement de rapports de travail destinés

à durer, en leur permettant d'éprouver leurs relations de confiance, de

déterminer si elles se conviennent mutuellement et de réfléchir avant de s'engager

pour une plus longue période (BRUNNER/BÜHLER/WAEBER, Commentaire du contrat de

travail, 2ème édition, note 1 ad art. 335b CO; BRÜHWILER, Kommentar

Einzelarbeitsvertrag 2ème édition, note 1 ad art. 335b CO). Quant au but des

allocations d'initiation au travail, il est de favoriser l'engagement durable

de personnes au chômage dont le placement est fortement entravé (ATF 112 V 251

sv. consid. 3b; CATTANEO, Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage, thèse Genève 1992, n° 780 ss, p. 467). Le droit est

subordonné, on l'a vu, à la condition qu'au terme de la période d'initiation,

l'assuré puisse escompter un engagement aux conditions usuelles dans la branche

et la région, compte tenu, le cas échéant, d'une capacité de travail durablement

restreinte (art. 65 let. c LACI). L'autorité cantonale peut exiger que cette

condition fasse l'objet d'un contrat écrit (art. 90 al. 3 OACI).

Au

regard des engagements que l'employeur est ainsi amené à prendre, celui-ci doit

pouvoir, sans encourir le remboursement de prestations d'assurance, s'en

libérer pendant le temps d'essai, si les rapport contractuels noués entre les

parties ne répondent pas à son attente (dans ce sens: FREIBURGHAUS, ibidem).

Dans le même ordre d'idées, on peut relever que la jurisprudence tient aussi

compte du but du temps d'essai, dans le sens d'une atténuation de la faute,

quand il s'agit de décider si le droit d'un assuré â l'indemnité de chômage

doit être suspendu, lorsque ce dernier a lui-même résilié le contrat de travail

pendant le temps d'essai, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un

autre emploi (arrêt non publié C. du 5 décembre 1995). Tout au plus faut-il

réserver, en l'espèce, le cas où l'employeur a agi avec légèreté ou de manière

abusive, notamment en concluant le contrat avec l'intention dissimulée de

mettre fin rapidement aux rapports de travail (cf. GERHARDS, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], vol. II, note 30 ad art. 65-67

LACI). (…)." (cfr. DTF 124 V 246, consid. 3b, pag. 248-249)

In

un’altra sentenza del 27 marzo 2000 nella causa D. SA, pubblicata in DTF 126 V 42 in SVR ALV Nr. 26, il TFA, in un caso in cui il riconoscimento del diritto agli assegni per il

periodo di introduzione era stato sottoposto alla condizione risolutiva secondo

cui il rapporto di lavoro non doveva venire disdetto (al di fuori del tempo di

prova e in assenza di causa grave), durante il periodo di introduzione o nei

tre mesi successivi, ha stabilito che se questo presupposto non è realizzato,

l'amministrazione può chiedere al datore di lavoro la restituzione degli

assegni percepiti, a prescindere dall'adempimento dei requisiti cui è

subordinata la revoca di una decisione.

Al

riguardo l'Alta Corte si è così espressa:

"

(…)

2.- a) Dans ses décisions

des 30 décembre 1997 et 13 mars 1998, l'office régional de placement a réservé

l'éventualité d'une restitution des prestations si le contrat de travail était

résilié, en dehors du temps d'essai et sans justes motifs, pendant la période

d'initiation ou dans les trois mois suivant celle-ci. Une telle réserve doit

être comprise en ce sens que le versement des allocations a lieu sous condition

résolutoire, appelée aussi réserve de révocation (cf. ATF 111 V 223 consid. 1;

GRISEL, Traité de droit administratif, vol. I, p. 408). Elle est tout à fait

admissible au regard du but de la mesure, qui est de favoriser l'engagement

durable de personnes au chômage dont le placement est fortement entravé; il

s'agit également d'éviter une sous-enchère sur les salaires, ainsi qu'un

subventionnement des employeurs par l'assurance-chômage (ATF

112 V 251 sv. consid. 3b; THOMAS NUSSBAUMER,

Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],

Soziale Sicherheit, ch. 583; DANIELE CATTANEO, Les mesures préventives et de

réadaptation de l'assurance-chômage, thèse Genève 1992, no 780 ss, p. 467 ss).

L'autorité cantonale peut même exiger que la condition légale d'un engagement

aux conditions usuelles dans la branche et la région, après la période

d'initiation (art. 65 let. c LACI), fasse l'objet d'un contrat écrit (art. 90

al. 3 OACI). L'employeur peut ainsi être tenu à restituer les allocations

perçues si les rapports de travail sont résiliés sans justes motifs avant

l'échéance du délai indiqué par l'administration dans sa décision; cette

restitution s'opère conformément à l'art. 95 al. 1 LACI (GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. II,

n. 30 ad art. 65-67). Quant à la notion de justes motifs,

elle est, dans le présent contexte, la même que celle définie à l'art. 337 CO (DIETER FREIBURGHAUS,

Präventivmassnahmen gegen die Arbeitslosigkeit in der Schweiz, Berne 1987, p.

51).

La restitution ne peut

toutefois pas être exigée quand le contrat de travail est résilié pendant le

temps d'essai, attendu que celui-ci a notamment pour but de permettre aux

parties de réfléchir avant de s'engager pour une plus longue période (ATF 124 V 246). (…)." (cfr. DTF 126 V

42, consid. 2a, pag. 45)

Nel

caso che era chiamato a giudicare ha, in particolare, sottolineato quanto

segue:

" (…)

3.- a) En l'espèce, les

deux contrats de travail en cause ont été résiliés par l'employeur (en dehors

du temps d'essai) avant l'expiration du délai de trois mois suivant la fin de

la période d'initiation, fixé par l'office régional de placement dans ses

décisions. Il s'agit donc de savoir si l'employeur peut se prévaloir de justes

motifs.

Sont notamment

considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les

règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé

la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO). D'après la

jurisprudence, seul un manquement particulièrement grave du travailleur

justifie son licenciement immédiat. Un tel manquement suppose que le

travailleur ait violé soit l'une de ses obligations au travail, soit son devoir

de fidelité. Si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une

résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 121

III 472 consid. 4d et les arrêts cités).

b) Dans le cas de J., l'employeur

a invoqué des griefs d'ordre général ‑ au demeurant contestés par

l'intéressée ‑ liés à la qualité du travail fourni. A l'évídence il ne

s'agit pas de manquements pouvant justifier une résiliation immédiate. Quant au

motif tiré des absences répétées de la travaiIleuse, il ne peut pas être retenu

comme un juste motif de résiliation. A l'exception, semble-t-il, d'une brève

absence motivée par le décès du frère de l'intéressée, les absences reprochées

étaient dues à la maladie, soit un empêchement non fautif de travailler au sens

de l'art. 324a al. 1 CO, qui ne saurait iustifier le licenciement immédiat du

travailleur (art. 337 al. 3 CO).

En ce qui concerne K.,

l'employeur n'a formulé aucun reproche susceptible d'entrer dans les prévisions

de l'art. 337 CO. Le fait qu'il n'était pas en mesure de procurer suffisamment

de travail à l'assurée, en raison du manque de développement d'un secteur

d'activité de la société, ne saurait le dispenser de son obligation de

restituer.

S'il apparaît que

l'employeur n'est plus à même, peu de temps après le début de la période

d'initiation, de garantir un emploi durable au salarié, en raison d'un manque

de travail, cela démontre que le but du versement des allocations ne sera pas

atteint et que les allocations déjà versées l'ont été indûment. On ne voit pas

de raison qui justifierait une renonciation à restitution dans un tel cas.

c) En conséquence,

l'office régional de placement était en droit, comme l'ont retenu avec raison

les premiers juges, de réclamer à la recourante la restitution des allocations

versées. (…)." (cfr. DTF 126 V 42, consid. 3a, pag. 46-47)

In

una sentenza 38.2004.65 del 9 marzo 2005 il TCA ha confermato la decisione su

opposizione con la quale l'amministrazione ha stabilito che gli assegni per il periodo

di introduzione versati a una ditta dovevano essere restituiti, argomentando:

" Anche

nella propria “Opposizione”, il cui contenuto è stato sostanzialmente ripreso

nell’atto di ricorso, la ditta ha sostenuto che lo scioglimento del rapporto di

lavoro è dovuto alla mancanza del lavoro nel settore immobiliare (revoca di

mandati) (cfr. doc. 7 e I).

Ora, i motivi addotti

alla disdetta del rapporto di lavoro con X (motivi d’ordine economico e in

nessun modo riconducibili a manchevolezze particolarmente gravi da parte del

lavoratore, quali la violazioni dei propri obblighi e il suo dovere di

fedeltà), non configurano una causa grave ai sensi dell’art. 337 CO (cfr.

consid. 2.7. Vedi pure: DTF 127 III 310, consid. 3, pag. 313-314; DTF 127 III

153; STF del 28 marzo 2001 nella causa X SA contro L.,4C.349/2000, consid. 3a; STF del 13 agosto 2001 nella causa X contro A.,4C.116/2001, consid. 3b e DLA 2002 pag. 25).

Nella già citata DTF

126 V 42, la nostra Massima Istanza ha del resto rilevato che:

" (…)

En ce qui concerne K., l'employeur n'a formulé aucun

reproche susceptible d'entrer dans les prévisions de l'art. 337 CO. Le fait

qu'il n'était pas en mesure de procurer suffisamment de travail à l'assurée, en

raison du manque de développement d'un secteur d'activité de la société, ne

saurait le dispenser de son obligation de restituer.

(…)." (cfr. DTF 126 V 42, consid. 3a,

pag. 47)

Di conseguenza la

ditta non poteva sciogliere il contratto di lavoro, come invece ha fatto (cfr.

doc. 11/H), durante il periodo d’introduzione.

Nella più volte citata

DTF 126 V 42, il TFA, in un caso in cui il riconoscimento del diritto agli

assegni per il periodo di introduzione era stato sottoposto alla condizione

risolutiva secondo cui il rapporto di lavoro non doveva venire disdetto (al di

fuori del tempo di prova e in assenza di causa grave), durante il periodo di

introduzione o nei tre mesi successivi, ha stabilito che se questo presupposto

non è realizzato, l'amministrazione può chiedere al datore di lavoro la

restituzione degli assegni percepiti, a prescindere dall'adempimento dei

requisiti cui è subordinata la revoca di una decisione.

In simili condizioni

la decisione impugnata deve dunque essere confermata (per un caso analogo cfr.

STCA del 27 gennaio 2005 nella causa M. SA, inc. 38.2004.56).

Il diritto alla

protezione della buona fede di cui all'art. 9 Cost. fed. - che permette al

cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa

eviti di contraddirsi - è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal

principio della legalità, allorché essa, intervenendo in una situazione

concreta nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarle, il

cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento

legale non sia mutato nel frattempo, fidente nelle informazione ricevute egli

abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (cfr. STFA del

28 gennaio 2004 nella causa Arbeitslosenkasse der Gewerkschaft Bau &

Industrie GBI c/ A., C 218/03, consid. 2; STFA del 29 agosto 2002 nella causa

Amt für Arbeit St. Gallen c/ S., C 25/02; STFA del 22 agosto 2000 nella causa

B., C 116/00; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi

citata; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993 pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220

consid. 3a, RCC 1983 pag. 195 consid. 3, RCC 1982 pag. 368 consid. 2, RCC 1981

pag. 194 consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLA 1992 p. 106, DTF 118 V 76 consid. 7,

RDAT I-1992 n° 63; Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze

gleich, pag. 217ss).

Nel caso concreto, dalla “Decisione

relativa agli assegni per il periodo d’introduzione” e dagli accertamenti

effettuati dalla Sezione del lavoro Ufficio giuridico (cfr. doc. 11/F e consid.

1.5), è emerso che l’amministrazione ha informato correttamente la ditta

ricorrente riguardo alle possibili conseguenze che il licenziamento della

signora X durante il periodo d’introduzione avrebbe potuto avere.

In particolare alla ditta ricorrente

non è mai stato garantito che, in una tale evenienza, non le sarebbe stata

chiesta la restituzione degli API così come espressamente previsto nella

decisione relativa agli stessi."

Infine,

in una sentenza C 332/99 del 17 aprile 2000, il TFA ha, tra l’altro, ricordato

che:

"

(…)

Va inoltre rilevato che gli assegni per

il periodo d'introduzione devono essere vincolati a condizioni severe e

rimanere limitati, per evitare una compressione dei salari, nonché un

sussidiamento dei datori di lavoro (cfr. FF 1980 III pag. 543; Nussbaumer,

Arbeitslosen-versicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],

Soziale Sicherheit, cifra marg. 583; Gerhards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. Il, pag. 660, nota 20).

Tali prestazioni possono essere

concesse solo se la collocazione (recte: il collocamento) dell'assicurato è

fortemente ostacolata e in quanto esista una indicazione in rapporto con il

mercato del lavoro. Questa doppia condizione permette di evitare che

prestazioni delle assicurazioni sociali siano fornite a fini che non hanno

alcun rapporto con l'assicurazione disoccupazione, il cui scopo non può per

certo essere quello di assumere, in modo generale, le spese determinate

dall'inserimento nelle specialità aziendali del datore di lavoro, cui incombe

in linea di principio siffatto onere nei processi lavorativi usuali richiesti

ai propri dipendenti (DTF 112 V 252 consid. 3b). (…)."

La

nostra Massima Istanza ha così rifiutato il riconoscimento dal diritto agli

assegni per il periodo di introduzione ad un architetto, argomentando:

"

(…)

Tutta la documentazione agli atti

testimonia per contro con chiarezza che la ricorrente fonda la sua richiesta di

prestazioni non tanto su motivi riferiti ad incapacità o a carenze pratiche

professionali del lavoratore, ma unicamente a temporanei problemi finanziari

della ditta. Va in particolare rilevato che il 26 marzo 1999 - a poco più di un

mese dall'assunzione di X. e in evidente contraddizione con le asserite

presunte carenze di capacità professionali di quest'ultimo - Z e il nuovo

dipendente dell'omonima SA vengono iscritti quali soci gerenti della I.

S.a.g.l., ciascuno con firma individuale e con una quota di fr. 5'000.--.

Orbene, se è vero che gli assegni per

il periodo di introduzione possono essere concessi più volte entro il termine

quadro, in particolare quando dopo la perdita del posto di lavoro è necessario

un ulteriore periodo di introduzione presso il nuovo datore di lavoro

(Nussbaumer, op. cit., cifra marg. 594 in fine), in concreto è di tutta evidenza che X. non necessitava di questo ulteriore periodo di introduzione, che

peraltro non deve essere confuso con l'abituale periodo di inserimento nel

nuovo ambiente lavorativo a carico del datore di lavoro e non della legge

contro la disoccupazione. Infatti, l'averlo voluto quale socio gerente

dimostra, per atti concludenti, che la Z. SA l'ha considerato, praticamente da

subito, sufficientemente qualificato, responsabile inserito nell'ambiente lavorativo.

Non va neppure dimenticato che la riduzione dell'orario di lavoro dal 100% al

20%, effettuata per il solo mese di giugno 1999, è stata - per ammissione

stessa della ricorrente - una mossa strategica finalizzata all'ottenimento

delle prestazioni sociali. Questo modo di operare è per certo contrario ai

principi stabiliti dalla legge sulla disoccupazione, che tende a favorire

l'inserimento nel mondo lavorativo del disoccupato e non a concedere

finanziamenti gratuiti o facilitazioni equivalenti a ditte in difficoltà

d'ordine finanziario. Si noti infine che la X. SA già beneficia dei sussidi

previsti dalla legge cantonale ticinese sul rilancio dell'occupazione e sul

sostegno ai disoccupati nella misura del 50% dall'11 gennaio 1999.

c) Ne consegue che non sono dati i

presupposti per la concessione di assegni di introduzione a favore di X.

(…)." (cfr. STFA C 322/99 del 17 aprile 2000)

2.6. A

proposito dell'obbligo di accertamento dei fatti da parte dell'amministrazione,

fondato sull'art. 43 LPGA, in una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 il

Tribunale federale ha rilevato:

" (…)

8.3 Ad ogni modo si

ricorda alla ricorrente che l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a

lei stessa in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale

l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari

accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia

la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione

essa non può ora rimproverare alla Corte cantonale un accertamento

asseritamente lacunoso per non avere approfondito un aspetto - per altro

insufficientemente sostanziato in sede cantonale come pure in sede federale,

non potendosi dal solo doppio ruolo assunto da F.________ inferire un serio

indizio di manifesto abuso di diritto - che avrebbe potuto e dovuto essere da

lei acclarato. Come già avuto modo di affermare in altro ambito,

l'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti necessari

all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione e tanto

meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo

scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in

definitiva i tribunali (cfr. DTF

132 V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag.

410 [U 51/98])."

Sull'art.

43 LPGA cfr. pure DTF 136 V 113, consid. 5.2.

2.7. Nella

presente fattispecie l’UMA ha respinto la richiesta di assegni per il periodo

d’introduzione sostenendo sostanzialmente che l’assicurato, vista la formazione

e le esperienza lavorative precedenti, possiede già tutte le conoscenze per

svolgere immediatamente al meglio la nuova professione e necessitava

semplicemente dell’usuale introduzione nell’azienda. Questa circostanza sarebbe

peraltro confermata pure dall’elevato salario attribuitogli dalla RI 1 (cfr.

consid. 1.3. e 1.5.).

La

ricorrente contesta questa impostazione sottolineando la differenza che

intercorre tra le attività di consulente/analista finanziario e quella di

“compliance officer” che l’assicurato avrebbe dovuto svolgere e che non aveva

mai effettuato in passato (cfr. consid. 1.4. e consid. 1.6. con riferimento a

due certificazioni distinte rilasciate dal __________ di __________).

La

questione di sapere se siamo in presenza soltanto di un “abituale periodo di

inserimento nel nuovo ambiente lavorativo a carico del datore di lavoro e non

della legge contro la disoccupazione”( STFA C 322/99 del 17 aprile 2000) oppure

no, non è stata approfondita dall'amministrazione, alla quale spetta peraltro

il compito di accertare i fatti (cfr. consid. 2.4), neppure in sede di

opposizione (cfr. art. 42 LPGA secondo cui "le parti hanno diritto di

essere sentite. Non devono essere obbligatoriamente sentite prima di decisioni

impugnabili mediante opposizione"; DTF 136 V 113 consid. 5.3).

Si

giustifica quindi l'annullamento della decisione su opposizione impugnata e il

rinvio degli atti all'UMA affinché senta personalmente l'assicurato e __________

della RI 1 e successivamente emetta una nuova decisione motivata anche su

questo punto specifico.

In tale

contesto andranno pure approfondite le circostanze che hanno portato alla nuova

assunzione di __________ dal 1° giugno 2011, malgrado l’interruzione del

periodo d’introduzione, e ai compiti da lui svolti (cfr. consid. 1.6 e ricorso

pag. 7).

Il TCA

sottolinea che, dopo il 15 marzo 2011, non potranno in ogni caso essere

concessi eventuali assegni per il periodo d’introduzione vista la rescissione

del contratto di lavoro (cfr. consid.1.2.).

D’altra

parte, alla luce delle affermazioni contenute nel programma di formazione,

secondo cui “vista la complessità della materia e il fitto programma ci

permettiamo di ritenere che sia necessario un periodo di formazione di almeno 6

mesi” e richiamata l’esigenza di un soggiorno dell’assicurato a __________ per

10 giorni al mese durante sei mesi “allo scopo di comprendere appieno le

strategie di gestione” (cfr. doc. 1.01), se dovesse emergere che l’introduzione

va oltre l’abituale periodo di inserimento nel nuovo ambiente lavorativo, l’UMA

accerterà pure se tali obiettivi hanno comunque potuto essere realizzati in

soli due mesi e mezzo. In caso contrario anche qualora l’assicurato abbia

realmente necessitato di un periodo d’introduzione ai sensi della LADI, la

domanda andrebbe respinta (cfr la giurisprudenza riprodotta al consid. 2.5.

sugli scopi di questo provvedimento inerente al mercato del lavoro ).

2.8. La

società ricorrente non è patrocinata, ragione per cui, sebbene vincente in

causa, non ha diritto a ripetibili, non essendo adempiuti in concreto i

particolari requisiti posti dalla giurisprudenza in tale ipotesi (cfr. STF H

257/03 dell’11 gennaio 2005 ; DTF 110 V 134 consid.

4d, nella quale l’Alta Corte ha fissato – quali esigenze cumulative che

permettono un’eccezione alla non assegnazione di ripetibili – la causa complessa

e di ingente valore, la rilevanza del dispendio di lavoro e il rapporto ragionevole

tra dispendio profuso e risultato ottenuto).

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.Il ricorso è accolto ai sensi dei

considerandi e la decisione su opposizione del 21 marzo 2011 è annullata.

§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio delle misure attive per

nuovi accertamenti.

Considerandi

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

Non si

assegnano ripetibili.

4.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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