38.2011.35
UMA,considerando preced.attiv.(in banca anche come direttore),il fatto che sia il solo dip.e l'alto salario(fr.130'000/anno),ha negato assegni per il periodo di introd.Tuttavia quest.se abituale perio
22 giugno 2011Italiano39 min
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Numero d'incarto:
38.2011.35
Data decisione, Autorità:
22.06.2011, TCA
Titolo:
UMA,considerando preced.attiv.(in banca anche come direttore),il fatto che sia il solo dip.e l'alto salario(fr.130'000/anno),ha negato assegni per il periodo di introd.Tuttavia quest.se abituale periodo di inserim.o no non approfondita nemmeno in sede di opp. Atti rinviati a UMA per ult.accertamenti
ASSEGNO PER IL PERIODO DI INTRODUZIONE
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
RIPETIBILI
art. 65 agg. 66 LADI
art. 43 LPGA
art. 90 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2011.35
DC/gm
Lugano
22 giugno
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 20 aprile 2011 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 21 marzo
2011 emanata da
Sezione del lavoro - Ufficio delle
misure attive, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. In
data 17 gennaio 2011 l'Ufficio delle misure attive (in seguito: UMA) ha posto __________
al beneficio degli assegni per il periodo di introduzione presso la RI 1 per
la durata di 6 mesi (dal 1° gennaio al 30 giugno 2011, cfr. Doc.1.05).
Il
2 febbraio 2011 l’amministrazione ha revocato quella decisione e ha rifiutato
il diritto ad assegni per il periodo d’introduzione sostenendo che l’assicurato
“ per la funzione che è chiamato a svolgere, abbia già le competenze necessarie
per il nuovo lavoro” (Doc. A3).
1.2. Il
7 marzo 2011 la ditta ha disdetto il contratto di lavoro , con la seguente
motivazione:
" A
causa della mancata concessione degli Assegni per il Periodo d’Introduzione
(API), siamo purtroppo costretti a terminare il nostro rapporto di lavoro con
effetto 15 marzo 2011 (termine di disdetta 7 giorni).
Come le è noto
l’assunzione è stata anticipata proprio perché la RI 1 aveva ricevuto esito
favorevole per la concessione degli API. La domanda, in un primo tempo
approvata, è stata revocata senza un particolare motivo.
Nel formularle i
nostri migliori auguri per un futuro ricco di soddisfazioni personali e
riconoscimenti professionali, ci permettiamo di ricontattarla in un prossimo
futuro, quando la società sarà a pieno regime e in grado di pagare la sua
giusta retribuzione.” (Doc. 1.10)
1.3. Con decisione su opposizione del 21 marzo 2011 l’UMA ha
confermato il rifiuto delle prestazioni, argomentando:
" (…)
4. La “Circolare sui provvedimenti inerenti al mercato del lavoro
(PML)” del gennaio 2009, specifica che:
“L’introduzione usuale in un’azienda
(introduzione a un nuovo posto di lavoro) e le riconversioni in seguito alle
consuete innovazioni in un settore non costituiscono in genere un motivo
sufficiente per giustificare la concessione di API.
Nel caso della conclusione di un
contratto di lavoro con un datore di lavoro che non è in grado di garantire una
vera e propria introduzione, i presupposti per la concessione degli API non
sono adempiuti e la domanda non può essere autorizzata”
Nel caso specifico
l’Ufficio misure attive ha negato l’assegno per il periodo d’introduzione per
l’assunzione del signor __________ presso la RI 1 di __________, sulla base
delle seguenti considerazioni.
Dalla documentazione
in possesso all’Ufficio misure attive, prodotta dalla ricorrente al momento
della richiesta del sussidio si ritiene che l’introduzione al nuovo posto di
lavoro sia da considerare usuale per la funzione e il ruolo concretamente
assegnato al signor __________.
Considerato il ruolo
assunto dal nuovo dipendente della società, le attività prospettate appaiono assolutamente
usuali, come la necessità di familiarizzarsi alle stesse. A mente
dell’amministrazione non risulta, né è reso in alcun modo plausibile, che il
neo assunto necessiti di una particolare introduzione rispetto alla funzione
per la quale è stato ingaggiato. Il signor __________, nato nel 1970, è un
impiegato di commercio con attestato fiduciario commerciale, in precedenza ha
lavorato quale consulente in investimenti per diversi anni presso istituti di
credito, risulta e risultava pure amministratore unico o membro di società
d’investimento. La RI 1 ha ovviamente ritenuto che il signor __________
possieda le capacità professionali se, oltre che affidargli compiti importanti
in seno al progetto promosso, lo ha pure assunto con una retribuzione
considerevole (fr. 130'000.- annui).
Si ribadisce dunque
che in ragione del ruolo e posizione assunto nella società in parola, un
periodo d’introduzione a carico dell’assicurazione contro la disoccupazione non
è giustificato e pertanto la domanda di concessione degli API andava e va
respinta.” (Doc. A1)
1.4. Contro
la decisione su opposizione la ditta RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al
TCA, nel quale rileva in particolare:
"
(…)
La conoscenza dell'attività di compliance interno, non può che
far ritenere che il signor __________ necessiti un'introduzione speciale da
parte di RI 1.
Di fatto il signor __________ ha sempre svolto l'attività di
consulente finanziario, seguendo corsi di analisi finanziaria e ottenendo
certificazioni (vedi curriculum vitae). Data la sua esperienza lavorativa, il
signor __________ avrebbe seguito dei corsi specifici (vedi nostra lettera del
10 dicembre 2010) e sarebbe stato formato dal signor __________ e dalla sua
fiduciaria per il ruolo di compliance.
Nell'incontro avuto con l'autorità si è spiegato al signor __________
e al signor __________ cosa vuoi dire diventare compliance di una società di
gestione patrimoniale. L'autorità, solo sulla base dei certificati di
"buona uscita" rilasciati dagli ex datori di lavoro, ha deciso che il
signor __________ fosse già in grado di svolgere questo tipo di attività. Si fa
notare che l'analisi della medesima documentazione, circa 10 fogli, ha portato
la stessa autorità a decisioni opposte in meno di un mese. Riteniamo tutto ciò
alquanto insolito.
Durante la riunione, il signor __________ ha spiegato in modo
completo le sue funzioni presso i vecchi datori di lavoro e quale invece
sarebbe stata la sua nuova funzione.
Il consulente finanziario dà indicazioni su quali investimenti
seguire, fa analisi di settore, tutt'altra è la funzione dei compliance. Esso
si occupa di garantire il rispetto delle normative vigenti in continua
evoluzione, della problematica antiriciclaggio, di allestire procedure interne
e regolamenti etici e di farli rispettare, etc.. Il signor __________, come
detto, avrebbe seguito corsi specifici e sarebbe stato seguito nella sua
formazione dal signor __________, che da vent'anni si occupa di queste
problematiche. Ritenere che questo cambiamento chiaro e importante di funzione
non necessiti un'introduzione speciale ci sembra inspiegabile e non
comprensibile. Sicuramente l'analisi dell'autorità è stata fatta solo sugli
attestati presenti nel file e su altri pochi documenti, senza conoscere il
signor __________ e le specifiche funzioni che RI 1 richiedeva.
Il signor __________, che aveva incontrato sia il signor __________
sia il signor __________ e che con loro aveva discusso e approfondito la problematica,
aveva capito appieno la necessità di un'introduzione speciale.
L'autorità nella sua decisione afferma che il signor __________
ha un attestato di fiduciario commercialista, di fatto anche qui si sbaglia; ha
un attestato di fiduciario finanziario, essendo lui un consulente e analista
finanziario.
3. Il fatto che fosse Amministratore Unico di altre società è dovuto
alla circostanza che queste società avevano un solo dipendente, non era affatto
motivato dal fatto che il signor __________ avesse delle capacità specifiche
nella gestione interna. II signor __________ si occupa, come più volte detto,
di analisi finanziarie per fondi e le società per le quali ha lavorato non
avevano clientela diretta.
4. Lo stipendio era quello previsto per la funzione che avrebbe
raggiunto dopo i sei mesi di formazione.
Ricevendo l'incentivo richiesto e promesso, questo stipendio
sarebbe stato adeguato secondo RI 1 anche nel periodo di formazione. L' API ha
proprio come scopo di evitare il dumping salariale e RI 1, garantendo l'ultimo
stipendio percepito, ha cercato di non approfittare di una situazione di
difficoltà del signor __________.
5. La critica che il signor __________, dato lo stipendio, abbia un
potere decisionale non trova riscontro.
Amministratore Unico della società è il signor __________. Lo
stipendio del signor __________ è dovuto alle sue qualifiche, che ne permettono
una riqualificazione, nonché a responsabilità interne operative. Non ha poteri
decisionali per quanto concerne le strategie societarie. RI 1 è una società di
nuova costituzione che ha l'intenzione di crescere. Il team di RI 1 sarà
composto da più di 10 persone che avranno varie funzioni e responsabilità. Di
fatto RI 1 ha già assunto due nuovi collaboratori.
IV. CONCLUSIONI
Per tutto quanto sopra
esposto riteniamo che il signor __________ abbia diritto agli assegni per il
periodo di introduzione.
Ribadiamo che
l'autorità ha analizzato gli stessi documenti concludendo in modo diverso la
sua valutazione senza che sia emerso nessun nuovo documento o informazione e
senza che sia stato contestato quanto presentato dal signor __________ e dalla
società.
Ci sorprende che senza
incontrare la società e il signor __________ si possa arrivare a due analisi
così differenti.
Riteniamo molto grave
il fatto che non sia stata accettata la richiesta della società di essere
convocata prima della decisione sull'opposizione.” (Doc. I)
1.5. Nella
sua risposta dell'11 maggio 2011 l'UMA chiede di respingere il ricorso e
rileva:
"
(…)
Dalla verifica
effettuata dall'Ufficio misure attive sulla richiesta di sussidio concernente
l'incentivo all'assunzione L-rilocc per l'impiego del signor __________, è
emerso che lo stesso opera e operava in società attive nella gestione di
patrimoni, nella gestione di fondi d'investimento e nella consulenza
finanziaria. Società nelle quali il signor __________ ricopriva e ricopre il
ruolo di amministratore unico o membro con diritto di firma individuale. Le
aziende a cui si fa riferimento sono la __________ in liquidazione, la __________
in liquidazione e la __________. Nelle due aziende in liquidazione il signor __________,
amministratore unico della ricorrente, risultava attivo con ruolo di
amministratore unico prima e liquidatore dopo.
A mente dell'Ufficio
misure attive non risulta che le situazioni di cui sopra sono state esposte al
consulente aziende dell'URC di __________, signor __________, al momento in cui
quest'ultimo ha proposto la concessione dell'assegno per il periodo
d'introduzione al signor __________. In particolare non è stato informato che i
signori __________ e __________ si conoscono almeno dal 2004 e hanno operato
assieme in alcune società in ambito finanziario, dato che i certificati di
lavoro rilasciati al signor __________ dalla __________, dalla __________ e dalla
__________, sono stati sottoscritti dal signor __________, amministratore unico
della RI 1.
Sulla modalità di
concessione della misura, ed in particolare sulla trattativa avvenuta tra il
signor __________, il signor __________ e il consulente aziende dell'URC di __________,
precisiamo quanto segue.
La procedura per la
concessione degli API prevede che sia il consulente del personale ad esprimersi
in modo non vincolante sull'opportunità o meno di riconoscere la misura. Spetta
comunque all'Ufficio misure attive, autorità preposta secondo l'art. 2b lett.
c) del regolamento della legge sul rilancio dell'occupazione e sostegno ai
disoccupati, decidere in merito alla concessione degli assegni per il periodo
d'introduzione.
Come già indicato in
precedenza, i legami tra i signori __________ e __________, come pure le
competenze del signor __________ attestate su tre certificati di lavoro
sottoscritti dal signor __________ nel 2007 e nel 2010, sono emersi solo in un
secondo tempo, nella valutazione della richiesta dell'incentivo all'assunzione,
domanda di sussidio inoltrata dalla RI 1 per l'impiego del signor __________.
Per questo motivo in
un primo tempo la richiesta dell'API è stata accolta e poi successivamente
revocata a distanza di ca. 2 settimane.
Dalla documentazione
in possesso all'Ufficio misure attive, prodotta dalla ricorrente al momento della
richiesta del sussidio si ritiene che l'introduzione al nuovo posto di lavoro
sia da considerare usuale per la funzione e il ruolo concretamente assegnato al
signor __________. Il contratto di lavoro stipulato I'11 novembre 2010 tra il
signor __________ e la RI 1, al punto 1. campo d'attività, prevede che (...
)" l'assunzione avviene in qualità di responsabile del controllo interno e
risk manager con le seguenti mansioni in particolare:
- compliance interno;
- risk management;
- controllo
performance clienti;
- responsabile back
office."(...)
Considerato il ruolo
assunto dal nuovo dipendente della società, le attività prospettate appaiono usuali
come la necessità di familiarizzarsi alle stesse. A mente dell'amministrazione
non risulta, né è reso in alcun modo plausibile, che il neo assunto necessiti
di una particolare introduzione rispetto alla funzione per la quale è stato
ingaggiato. Il signor __________, nato nel 1970, è un impiegato di commercio
con attestato di fiduciario finanziario ottenuto nel 2007 e con un diploma di
analista finanziario e amministratore di patrimoni ottenuto nel 2004. In precedenza ha lavorato quale consulente in investimenti per diversi anni presso istituti di
credito, risulta e risultava pure amministratore unico o membro di società
d'investimento. La RI 1, ha ovviamente ritenuto che il signor __________
possieda le capacità professionali se, oltre che affidargli compiti importanti
in seno alla società, lo ha pure assunto con un retribuzione considerevole (fr.
130'000.- annui).
Si ribadisce dunque
che in ragione del ruolo e posizione assunto nella società in parola, un
periodo d'introduzione a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione non
è giustificato e pertanto la domanda di concessione degli API andava e va respinta.”
(Doc. III).
1.6. Il
27 maggio 2011 la società ricorrente ha inoltrato uno scritto al TCA nel quale
si é così espressa:
"
(…)
II. Ancora
una volta ci sorprende il fatto che non si capisca la differenza tra
consulente/analista finanziario e compliance officer. Il primo si occupa di
fornire consulenze e analisi in merito a investimenti finanziari, mentre il
secondo del controllo e il rispetto di tutte le normative inerenti il settore
dell’azienda.
A
prova di tutto ciò il __________ di __________ offre due corsi con due
certificazioni ben distinte: Executive Master in Compliance Management e
Certified International Analyst (AZEK/CIIA).
III. Si
contesta inoltre quanto asserito dall’Ufficio Misure Attive, ovvero che “i
legami tra i signori __________ e __________, come pure le competenze nel 2007
e nel 2010, sono emersi solo in un secondo tempo…”. Infatti, tali documenti
erano già stati consegnati all’Ufficio Regionale di Collocamento e al signor __________,
il quale durante i colloqui avuti era stato messo al corrente del fatto che
conoscessi il signor __________ da diverso tempo. (…)” (Doc. V)
Al
riguardo il 9 giugno 2011 l’amministrazione ha rilevato:
"
(…)
Si ribadisce che l’Ufficio misure
attive ha respinto la richiesta dell’assegno per il periodo d’introduzione per
il signor __________ perché si ritiene che quest’ultimo abbia già le competenze
per svolgere il lavoro presso la RI 1 e che l’introduzione al nuovo posto di
lavoro sia usuale per il settore.
A titolo informativo precisiamo che la RI
1 ha riassunto il signor __________ a contare dal 1° giugno 2011, alle stesse
condizioni (mansioni/funzioni e retribuzione) previste nel contratto di lavoro
precedente, quello oggetto della richiesta dell’API respinta. (…)” (Doc. VII)
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del
7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00
del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4
febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre
2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre
2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il
1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI del 22 marzo
2002, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002
pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Questa
revisione della LADI non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti
al mercato del lavoro, che peraltro erano già stati estesi con la seconda
revisione della legge del 1995.
Questi
provvedimenti si sono rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta
contro la disoccupazione e pertanto sono stati mantenuti (cfr. Consiglio
federale, Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione
contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23
del 12 giugno 2001, pag. 1972):
" (…)
In linea di massima,
la presente revisione non concerne gli URC recentemente istituiti né il
rafforzamento dei PML conseguito sino ad oggi con la revisione del 1995.
Entrambi gli strumenti
si sono dimostrati validi e vanno pertanto mantenuti nella forma attuale, anche
se leggermente migliorata (…)."
Pertanto,
la giurisprudenza concernente il vecchio Capitolo 6 della LADI, che agli art.
59-75 LADI regolava le "Prestazioni per provvedimenti destinati a
prevenire e a combattere la disoccupazione" (provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro), mantiene pienamente la sua validità anche dopo l'entrata
in vigore della terza revisione della LADI (cfr. la STFA C 209/04 del 10
dicembre 2004, in particolare per quanto riguarda il nuovo tenore dell’art. 59
cpv. 2 LADI, che ha ripreso i concetti che figuravano al vecchio art. 59 cpv. 1
e cpv. 3 LADI, la STFA
C
56/04 del 10 gennaio 2005 e la STFA C 77/04 del 24 dicembre 2004.
2.3. Fra
gli scopi principali dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di
"prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e
di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro"
(cfr. art. 1a cpv. 2 LADI).
Per
realizzare questo obiettivo il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI
(Capitolo 6), ha previsto una serie di provvedimenti inerenti al mercato del
lavoro.
Si
tratta di provvedimenti di formazione (art. 60-62: corsi individuali o
collettivi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione; aziende
di esercitazione; pratiche di formazione), di provvedimenti di occupazione
(art. 64a - 64b: programmi di occupazione temporanea, pratiche professionali,
semestri di motivazione) e di provvedimenti speciali (art. 65 – 71d: assegni
per il periodo di introduzione, assegni di formazione, sussidi per gli
assicurati pendolari o soggiornanti settimanali, sostegno ai fini del
promovimento dell'attività lucrativa indipendente).
Il
nuovo art. 59 LADI fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti
al mercato del lavoro e prevede che:
" 1 L’assicurazione fornisce prestazioni
finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore di
assicurati e di persone minacciate dalla disoccupazione.
2 I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a
promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile
da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in
particolare:
a. migliorare l’idoneità al collocamento degli assicurati in
modo da permettere loro una rapida e durevole reintegrazione;
b. promuovere le qualifiche professionali secondo i bisogni del
mercato del lavoro;
c. diminuire il
rischio di una disoccupazione di lunga durata; o
d. offrire la
possibilità di acquisire esperienze professionali.
3 Possono partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro
secondo gli articoli 60–71d gli assicurati che adempiono:
a. i presupposti del diritto secondo l’articolo 8 per quanto la
legge non disponga altrimenti; e
b. le condizioni
specifiche per il provvedimento in questione.
4 I servizi competenti collaborano con gli organi dell’assicurazione
invalidità nella reintegrazione dei disoccupati invalidi."
All'art.
59 cpv. 2 viene dunque ribadito il principio fondamentale secondo cui il
diritto a prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti
al mercato del lavoro è connesso alla situazione del mercato del lavoro:
provvedimenti possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti
dallo stato del mercato. Si tratta di un presupposto che permette di evitare
l'erogazione di prestazioni che non siano in rapporto con l'assicurazione
disoccupazione (cfr. STFA del 10 dicembre 2004 nella causa F., C 209/04, consid.
2; le STFA del 5 agosto 2003 nelle cause A., C 200/02 e A., C 201/02, consid.
1, la giurisprudenza ivi citata e il Messaggio del Consiglio federale
concernente una nuova legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la
disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980; FF 1980 III 469
segg.).
2.4. In
particolare, quale provvedimento speciale, agli art. 65 e 66
LADI sono regolamentati gli assegni per il periodo d’introduzione, l’ammontare
e la durata degli stessi.
Questa
misura, che tende a favorire la reintegrazione professionale dei disoccupati,
consiste nell'attribuzione di assegni per il periodo di introduzione in un
nuovo lavoro.
Fatti
I
presupposti del diritto a ricevere queste prestazioni sono così enumerati
all'art. 65 LADI:
"
Agli assicurati difficilmente collocabili, che assolvono un periodo
d’introduzione in un’azienda e ricevono un salario ridotto, possono essere
concessi assegni per il periodo d’introduzione se:
a. ...
b. il salario ridotto corrisponde almeno alla prestazione lavorativa fornita
durante questo periodo e
c. l’assicurato, dopo l’introduzione, può contare su un impiego alle
condizioni usuali nel ramo e nella regione, tenuto, se del caso, conto di una
capacità lavorativa durevolmente ridotta."
Nel
tenore in vigore fino al 30 giugno 2003 l’art. 65 lett. a LADI prevedeva, quale
ulteriore condizione, che: “essi adempiono il presupposto giusta l’articolo 60
capoverso 1 lettera b;”.
Al
riguardo, nel Messaggio del Consiglio federale concernente la revisione della
legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to
2.1, in FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2013 si legge che:
" (…)
Art. 65 Assegni
per il periodo d’introduzione
La lettera a è
contemplata nella clausola generale prevista dall’art. 59 capoverso 3, motivo
per cui non deve più essere menzionata.
(…)." (cfr. FF
2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2013)
L'OADI,
al cpv. 1 dell'art. 90, fino al 31 marzo 2011 così definiva la nozione di
"assicurato difficilmente collocabile":
"
1Un assicurato è considerato difficilmente collocabile
se, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, ha difficoltà
particolarmente gravi per trovarsi un impiego poiché:
a. è in età avanzata;
b. è impedito fisicamente,
psichicamente o mentalmente;
c. ha cattivi precedenti professionali;
d. ha già riscosso 150 indennità
giornaliere."
Dal
1° aprile 2011 (entrata in vigore della quarta revisione della LADI del 19
marzo 2010) il cpv.1 dell’art. 90 OADI è invece così formulato:
" 1 Un
assicurato è considerato difficilmente collocabile se, tenuto conto della
situazione del mercato del lavoro, ha difficoltà particolarmente gravi per
trovarsi un impiego poiché:
a. è in età avanzata;
b. è impedito fisicamente, psichicamente o mentalmente;
c. ha requisiti professionali insufficienti;
d. ha già riscosso 150 indennità giornaliere;
e. dispone di scarsa esperienza professionale in un periodo di
elevata
disoccupazione secondo l’articolo 6 capoverso 1ter”
Gli assegni di introduzione coprono la differenza tra il salario
effettivo e il salario normale che l'assicurato può pretendere al termine del
periodo di introduzione, tenuto conto della sua capacità lavorativa, ma al
massimo il 60 % del salario normale (art. 66 cpv. 1 LADI).
La
legge pone dunque una serie di condizioni affinché possano essere concessi gli
assegni dell'art. 65 LADI (cfr. D. Cattaneo, "Les
mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Basilea e
Francoforte sul Meno 1992, p. 467 e seg.).
Innanzitutto deve trattarsi di assicurati difficilmente collocabili
(prima condizione).
Poi,
deve trattarsi di persone che necessitano di un periodo di introduzione in
un'azienda e che ricevono perciò un salario ridotto (seconda condizione).
Inoltre
tali assicurati devono adempiere i presupposti secondo l’art. 8 per quanto la
legge non disponga altrimenti (terza condizione). Il salario ridotto deve
corrispondere almeno alla prestazione lavorativa da loro fornita durante questo
periodo (quarta condizione). Infine, gli assicurati, dopo l'introduzione,
devono poter contare su un impiego alle condizioni usuali, tenuto, se del caso,
conto di una capacità lavorativa durevolmente ridotta (quinta condizione).
Secondo
l'art. 66 cpv. 2 LADI, durante il termine quadro, gli assegni di introduzione
sono pagati per sei mesi al massimo; in casi eccezionali, soprattutto per
disoccupati in una certa età, per dodici mesi al massimo.
Il
Consiglio federale disciplina i particolari.
Secondo
l'art. 90 cpv. 1 bis OADI gli assegni per il periodo di introduzione possono
essere versati per un periodo di dodici mesi al massimo se, in base alla
situazione personale dell'assicurato, si deve dedurre che lo scopo
dell'introduzione al lavoro non possa essere raggiunto in sei mesi.
Dal
1° aprile 2011 l’art. 66 cpv.2 LADI è stato modificato nel senso che durante il
termine quadro, gli assegni sono pagati per sei mesi al massimo; in casi
eccezionali, per 12 mesi al massimo.
L’art.66
cpv.2 bis precisa tuttavia che gli assicurati che hanno più di 50 anni hanno
diritto agli assegni per il periodo d’introduzione per una durata di 12 mesi.
L’art. 90
cpv.1 bis OADI prevede ora che gli assegni per il periodo di introduzione
possono essere versati per un periodo di 12 mesi al massimo se, in base alla situazione
personale dell’assicurato, si deve dedurre che lo scopo dell’introduzione al
lavoro non possa essere raggiunto in sei mesi
2.5. In una sentenza pubblicata in DTF 124 V 246 il Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA) (dal 1° gennaio 2007: Tribunale Federale, TF) ha, in
particolare, sottolineato:
" (…)
b) Bien que les assurés
soient eux-mêmes titulaires du droit aux allocations d'initiation au travail
(voir consid. 1 ci-dessus), celles-ci sont versées par la caisse à l'employeur;
ce dernier les verse à son tour à l'assuré avec le salaire convenu (art. 90 al.
4 OACI). Si l'employeur résilie les rapports de travail, le droit à l'indemnité
prend fin immédiatement. La pratique administrative envisage la restitution des
prestations par l'employeur lorsque celui-ci résilie le contrat pendant la
durée de l'initiation au travail sans pouvoir se prévaloir de «motifs graves»,
c'est-à-dire, en principe, de justes motifs au sens de l'art. 337 CO
(circulaire de l'Office fédéral du développement économique et de l'emploi,
anciennement Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail,
relative aux mesures de marché du travail [MMT], valable depuis le 1er
juin 1997, partie J n° 27; voir aussi DIETER FREIBURGHAUS, Präventivmassnahmen
gegen die Arbeitslosigkeit in der Schweiz, Berne 1987, p. 51).
Le
problème si pose de manière différente en cas de résiliation pendant le temps
d'essai. Dans cette éventualité, la suppression des prestations n'aura en
principe pas d'effet rétroactif. Le temps d'essai doit en effet fournir aux
parties l'occasion de préparer l'établissement de rapports de travail destinés
à durer, en leur permettant d'éprouver leurs relations de confiance, de
déterminer si elles se conviennent mutuellement et de réfléchir avant de s'engager
pour une plus longue période (BRUNNER/BÜHLER/WAEBER, Commentaire du contrat de
travail, 2ème édition, note 1 ad art. 335b CO; BRÜHWILER, Kommentar
Einzelarbeitsvertrag 2ème édition, note 1 ad art. 335b CO). Quant au but des
allocations d'initiation au travail, il est de favoriser l'engagement durable
de personnes au chômage dont le placement est fortement entravé (ATF 112 V 251
sv. consid. 3b; CATTANEO, Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage, thèse Genève 1992, n° 780 ss, p. 467). Le droit est
subordonné, on l'a vu, à la condition qu'au terme de la période d'initiation,
l'assuré puisse escompter un engagement aux conditions usuelles dans la branche
et la région, compte tenu, le cas échéant, d'une capacité de travail durablement
restreinte (art. 65 let. c LACI). L'autorité cantonale peut exiger que cette
condition fasse l'objet d'un contrat écrit (art. 90 al. 3 OACI).
Au
regard des engagements que l'employeur est ainsi amené à prendre, celui-ci doit
pouvoir, sans encourir le remboursement de prestations d'assurance, s'en
libérer pendant le temps d'essai, si les rapport contractuels noués entre les
parties ne répondent pas à son attente (dans ce sens: FREIBURGHAUS, ibidem).
Dans le même ordre d'idées, on peut relever que la jurisprudence tient aussi
compte du but du temps d'essai, dans le sens d'une atténuation de la faute,
quand il s'agit de décider si le droit d'un assuré â l'indemnité de chômage
doit être suspendu, lorsque ce dernier a lui-même résilié le contrat de travail
pendant le temps d'essai, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un
autre emploi (arrêt non publié C. du 5 décembre 1995). Tout au plus faut-il
réserver, en l'espèce, le cas où l'employeur a agi avec légèreté ou de manière
abusive, notamment en concluant le contrat avec l'intention dissimulée de
mettre fin rapidement aux rapports de travail (cf. GERHARDS, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], vol. II, note 30 ad art. 65-67
LACI). (…)." (cfr. DTF 124 V 246, consid. 3b, pag. 248-249)
In
un’altra sentenza del 27 marzo 2000 nella causa D. SA, pubblicata in DTF 126 V 42 in SVR ALV Nr. 26, il TFA, in un caso in cui il riconoscimento del diritto agli assegni per il
periodo di introduzione era stato sottoposto alla condizione risolutiva secondo
cui il rapporto di lavoro non doveva venire disdetto (al di fuori del tempo di
prova e in assenza di causa grave), durante il periodo di introduzione o nei
tre mesi successivi, ha stabilito che se questo presupposto non è realizzato,
l'amministrazione può chiedere al datore di lavoro la restituzione degli
assegni percepiti, a prescindere dall'adempimento dei requisiti cui è
subordinata la revoca di una decisione.
Al
riguardo l'Alta Corte si è così espressa:
"
(…)
2.- a) Dans ses décisions
des 30 décembre 1997 et 13 mars 1998, l'office régional de placement a réservé
l'éventualité d'une restitution des prestations si le contrat de travail était
résilié, en dehors du temps d'essai et sans justes motifs, pendant la période
d'initiation ou dans les trois mois suivant celle-ci. Une telle réserve doit
être comprise en ce sens que le versement des allocations a lieu sous condition
résolutoire, appelée aussi réserve de révocation (cf. ATF 111 V 223 consid. 1;
GRISEL, Traité de droit administratif, vol. I, p. 408). Elle est tout à fait
admissible au regard du but de la mesure, qui est de favoriser l'engagement
durable de personnes au chômage dont le placement est fortement entravé; il
s'agit également d'éviter une sous-enchère sur les salaires, ainsi qu'un
subventionnement des employeurs par l'assurance-chômage (ATF
112 V 251 sv. consid. 3b; THOMAS NUSSBAUMER,
Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],
Soziale Sicherheit, ch. 583; DANIELE CATTANEO, Les mesures préventives et de
réadaptation de l'assurance-chômage, thèse Genève 1992, no 780 ss, p. 467 ss).
L'autorité cantonale peut même exiger que la condition légale d'un engagement
aux conditions usuelles dans la branche et la région, après la période
d'initiation (art. 65 let. c LACI), fasse l'objet d'un contrat écrit (art. 90
al. 3 OACI). L'employeur peut ainsi être tenu à restituer les allocations
perçues si les rapports de travail sont résiliés sans justes motifs avant
l'échéance du délai indiqué par l'administration dans sa décision; cette
restitution s'opère conformément à l'art. 95 al. 1 LACI (GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. II,
n. 30 ad art. 65-67). Quant à la notion de justes motifs,
elle est, dans le présent contexte, la même que celle définie à l'art. 337 CO (DIETER FREIBURGHAUS,
Präventivmassnahmen gegen die Arbeitslosigkeit in der Schweiz, Berne 1987, p.
51).
La restitution ne peut
toutefois pas être exigée quand le contrat de travail est résilié pendant le
temps d'essai, attendu que celui-ci a notamment pour but de permettre aux
parties de réfléchir avant de s'engager pour une plus longue période (ATF 124 V 246). (…)." (cfr. DTF 126 V
42, consid. 2a, pag. 45)
Nel
caso che era chiamato a giudicare ha, in particolare, sottolineato quanto
segue:
" (…)
3.- a) En l'espèce, les
deux contrats de travail en cause ont été résiliés par l'employeur (en dehors
du temps d'essai) avant l'expiration du délai de trois mois suivant la fin de
la période d'initiation, fixé par l'office régional de placement dans ses
décisions. Il s'agit donc de savoir si l'employeur peut se prévaloir de justes
motifs.
Sont notamment
considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les
règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé
la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO). D'après la
jurisprudence, seul un manquement particulièrement grave du travailleur
justifie son licenciement immédiat. Un tel manquement suppose que le
travailleur ait violé soit l'une de ses obligations au travail, soit son devoir
de fidelité. Si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une
résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 121
III 472 consid. 4d et les arrêts cités).
b) Dans le cas de J., l'employeur
a invoqué des griefs d'ordre général ‑ au demeurant contestés par
l'intéressée ‑ liés à la qualité du travail fourni. A l'évídence il ne
s'agit pas de manquements pouvant justifier une résiliation immédiate. Quant au
motif tiré des absences répétées de la travaiIleuse, il ne peut pas être retenu
comme un juste motif de résiliation. A l'exception, semble-t-il, d'une brève
absence motivée par le décès du frère de l'intéressée, les absences reprochées
étaient dues à la maladie, soit un empêchement non fautif de travailler au sens
de l'art. 324a al. 1 CO, qui ne saurait iustifier le licenciement immédiat du
travailleur (art. 337 al. 3 CO).
En ce qui concerne K.,
l'employeur n'a formulé aucun reproche susceptible d'entrer dans les prévisions
de l'art. 337 CO. Le fait qu'il n'était pas en mesure de procurer suffisamment
de travail à l'assurée, en raison du manque de développement d'un secteur
d'activité de la société, ne saurait le dispenser de son obligation de
restituer.
S'il apparaît que
l'employeur n'est plus à même, peu de temps après le début de la période
d'initiation, de garantir un emploi durable au salarié, en raison d'un manque
de travail, cela démontre que le but du versement des allocations ne sera pas
atteint et que les allocations déjà versées l'ont été indûment. On ne voit pas
de raison qui justifierait une renonciation à restitution dans un tel cas.
c) En conséquence,
l'office régional de placement était en droit, comme l'ont retenu avec raison
les premiers juges, de réclamer à la recourante la restitution des allocations
versées. (…)." (cfr. DTF 126 V 42, consid. 3a, pag. 46-47)
In
una sentenza 38.2004.65 del 9 marzo 2005 il TCA ha confermato la decisione su
opposizione con la quale l'amministrazione ha stabilito che gli assegni per il periodo
di introduzione versati a una ditta dovevano essere restituiti, argomentando:
" Anche
nella propria “Opposizione”, il cui contenuto è stato sostanzialmente ripreso
nell’atto di ricorso, la ditta ha sostenuto che lo scioglimento del rapporto di
lavoro è dovuto alla mancanza del lavoro nel settore immobiliare (revoca di
mandati) (cfr. doc. 7 e I).
Ora, i motivi addotti
alla disdetta del rapporto di lavoro con X (motivi d’ordine economico e in
nessun modo riconducibili a manchevolezze particolarmente gravi da parte del
lavoratore, quali la violazioni dei propri obblighi e il suo dovere di
fedeltà), non configurano una causa grave ai sensi dell’art. 337 CO (cfr.
consid. 2.7. Vedi pure: DTF 127 III 310, consid. 3, pag. 313-314; DTF 127 III
153; STF del 28 marzo 2001 nella causa X SA contro L.,4C.349/2000, consid. 3a; STF del 13 agosto 2001 nella causa X contro A.,4C.116/2001, consid. 3b e DLA 2002 pag. 25).
Nella già citata DTF
126 V 42, la nostra Massima Istanza ha del resto rilevato che:
" (…)
En ce qui concerne K., l'employeur n'a formulé aucun
reproche susceptible d'entrer dans les prévisions de l'art. 337 CO. Le fait
qu'il n'était pas en mesure de procurer suffisamment de travail à l'assurée, en
raison du manque de développement d'un secteur d'activité de la société, ne
saurait le dispenser de son obligation de restituer.
(…)." (cfr. DTF 126 V 42, consid. 3a,
pag. 47)
Di conseguenza la
ditta non poteva sciogliere il contratto di lavoro, come invece ha fatto (cfr.
doc. 11/H), durante il periodo d’introduzione.
Nella più volte citata
DTF 126 V 42, il TFA, in un caso in cui il riconoscimento del diritto agli
assegni per il periodo di introduzione era stato sottoposto alla condizione
risolutiva secondo cui il rapporto di lavoro non doveva venire disdetto (al di
fuori del tempo di prova e in assenza di causa grave), durante il periodo di
introduzione o nei tre mesi successivi, ha stabilito che se questo presupposto
non è realizzato, l'amministrazione può chiedere al datore di lavoro la
restituzione degli assegni percepiti, a prescindere dall'adempimento dei
requisiti cui è subordinata la revoca di una decisione.
In simili condizioni
la decisione impugnata deve dunque essere confermata (per un caso analogo cfr.
STCA del 27 gennaio 2005 nella causa M. SA, inc. 38.2004.56).
Il diritto alla
protezione della buona fede di cui all'art. 9 Cost. fed. - che permette al
cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa
eviti di contraddirsi - è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal
principio della legalità, allorché essa, intervenendo in una situazione
concreta nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarle, il
cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento
legale non sia mutato nel frattempo, fidente nelle informazione ricevute egli
abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (cfr. STFA del
28 gennaio 2004 nella causa Arbeitslosenkasse der Gewerkschaft Bau &
Industrie GBI c/ A., C 218/03, consid. 2; STFA del 29 agosto 2002 nella causa
Amt für Arbeit St. Gallen c/ S., C 25/02; STFA del 22 agosto 2000 nella causa
B., C 116/00; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi
citata; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993 pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220
consid. 3a, RCC 1983 pag. 195 consid. 3, RCC 1982 pag. 368 consid. 2, RCC 1981
pag. 194 consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLA 1992 p. 106, DTF 118 V 76 consid. 7,
RDAT I-1992 n° 63; Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze
gleich, pag. 217ss).
Nel caso concreto, dalla “Decisione
relativa agli assegni per il periodo d’introduzione” e dagli accertamenti
effettuati dalla Sezione del lavoro Ufficio giuridico (cfr. doc. 11/F e consid.
1.5), è emerso che l’amministrazione ha informato correttamente la ditta
ricorrente riguardo alle possibili conseguenze che il licenziamento della
signora X durante il periodo d’introduzione avrebbe potuto avere.
In particolare alla ditta ricorrente
non è mai stato garantito che, in una tale evenienza, non le sarebbe stata
chiesta la restituzione degli API così come espressamente previsto nella
decisione relativa agli stessi."
Infine,
in una sentenza C 332/99 del 17 aprile 2000, il TFA ha, tra l’altro, ricordato
che:
"
(…)
Va inoltre rilevato che gli assegni per
il periodo d'introduzione devono essere vincolati a condizioni severe e
rimanere limitati, per evitare una compressione dei salari, nonché un
sussidiamento dei datori di lavoro (cfr. FF 1980 III pag. 543; Nussbaumer,
Arbeitslosen-versicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],
Soziale Sicherheit, cifra marg. 583; Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. Il, pag. 660, nota 20).
Tali prestazioni possono essere
concesse solo se la collocazione (recte: il collocamento) dell'assicurato è
fortemente ostacolata e in quanto esista una indicazione in rapporto con il
mercato del lavoro. Questa doppia condizione permette di evitare che
prestazioni delle assicurazioni sociali siano fornite a fini che non hanno
alcun rapporto con l'assicurazione disoccupazione, il cui scopo non può per
certo essere quello di assumere, in modo generale, le spese determinate
dall'inserimento nelle specialità aziendali del datore di lavoro, cui incombe
in linea di principio siffatto onere nei processi lavorativi usuali richiesti
ai propri dipendenti (DTF 112 V 252 consid. 3b). (…)."
La
nostra Massima Istanza ha così rifiutato il riconoscimento dal diritto agli
assegni per il periodo di introduzione ad un architetto, argomentando:
"
(…)
Tutta la documentazione agli atti
testimonia per contro con chiarezza che la ricorrente fonda la sua richiesta di
prestazioni non tanto su motivi riferiti ad incapacità o a carenze pratiche
professionali del lavoratore, ma unicamente a temporanei problemi finanziari
della ditta. Va in particolare rilevato che il 26 marzo 1999 - a poco più di un
mese dall'assunzione di X. e in evidente contraddizione con le asserite
presunte carenze di capacità professionali di quest'ultimo - Z e il nuovo
dipendente dell'omonima SA vengono iscritti quali soci gerenti della I.
S.a.g.l., ciascuno con firma individuale e con una quota di fr. 5'000.--.
Orbene, se è vero che gli assegni per
il periodo di introduzione possono essere concessi più volte entro il termine
quadro, in particolare quando dopo la perdita del posto di lavoro è necessario
un ulteriore periodo di introduzione presso il nuovo datore di lavoro
(Nussbaumer, op. cit., cifra marg. 594 in fine), in concreto è di tutta evidenza che X. non necessitava di questo ulteriore periodo di introduzione, che
peraltro non deve essere confuso con l'abituale periodo di inserimento nel
nuovo ambiente lavorativo a carico del datore di lavoro e non della legge
contro la disoccupazione. Infatti, l'averlo voluto quale socio gerente
dimostra, per atti concludenti, che la Z. SA l'ha considerato, praticamente da
subito, sufficientemente qualificato, responsabile inserito nell'ambiente lavorativo.
Non va neppure dimenticato che la riduzione dell'orario di lavoro dal 100% al
20%, effettuata per il solo mese di giugno 1999, è stata - per ammissione
stessa della ricorrente - una mossa strategica finalizzata all'ottenimento
delle prestazioni sociali. Questo modo di operare è per certo contrario ai
principi stabiliti dalla legge sulla disoccupazione, che tende a favorire
l'inserimento nel mondo lavorativo del disoccupato e non a concedere
finanziamenti gratuiti o facilitazioni equivalenti a ditte in difficoltà
d'ordine finanziario. Si noti infine che la X. SA già beneficia dei sussidi
previsti dalla legge cantonale ticinese sul rilancio dell'occupazione e sul
sostegno ai disoccupati nella misura del 50% dall'11 gennaio 1999.
c) Ne consegue che non sono dati i
presupposti per la concessione di assegni di introduzione a favore di X.
(…)." (cfr. STFA C 322/99 del 17 aprile 2000)
2.6. A
proposito dell'obbligo di accertamento dei fatti da parte dell'amministrazione,
fondato sull'art. 43 LPGA, in una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 il
Tribunale federale ha rilevato:
" (…)
8.3 Ad ogni modo si
ricorda alla ricorrente che l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a
lei stessa in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale
l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari
accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia
la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione
essa non può ora rimproverare alla Corte cantonale un accertamento
asseritamente lacunoso per non avere approfondito un aspetto - per altro
insufficientemente sostanziato in sede cantonale come pure in sede federale,
non potendosi dal solo doppio ruolo assunto da F.________ inferire un serio
indizio di manifesto abuso di diritto - che avrebbe potuto e dovuto essere da
lei acclarato. Come già avuto modo di affermare in altro ambito,
l'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti necessari
all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione e tanto
meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo
scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in
definitiva i tribunali (cfr. DTF
132 V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag.
410 [U 51/98])."
Sull'art.
43 LPGA cfr. pure DTF 136 V 113, consid. 5.2.
2.7. Nella
presente fattispecie l’UMA ha respinto la richiesta di assegni per il periodo
d’introduzione sostenendo sostanzialmente che l’assicurato, vista la formazione
e le esperienza lavorative precedenti, possiede già tutte le conoscenze per
svolgere immediatamente al meglio la nuova professione e necessitava
semplicemente dell’usuale introduzione nell’azienda. Questa circostanza sarebbe
peraltro confermata pure dall’elevato salario attribuitogli dalla RI 1 (cfr.
consid. 1.3. e 1.5.).
La
ricorrente contesta questa impostazione sottolineando la differenza che
intercorre tra le attività di consulente/analista finanziario e quella di
“compliance officer” che l’assicurato avrebbe dovuto svolgere e che non aveva
mai effettuato in passato (cfr. consid. 1.4. e consid. 1.6. con riferimento a
due certificazioni distinte rilasciate dal __________ di __________).
La
questione di sapere se siamo in presenza soltanto di un “abituale periodo di
inserimento nel nuovo ambiente lavorativo a carico del datore di lavoro e non
della legge contro la disoccupazione”( STFA C 322/99 del 17 aprile 2000) oppure
no, non è stata approfondita dall'amministrazione, alla quale spetta peraltro
il compito di accertare i fatti (cfr. consid. 2.4), neppure in sede di
opposizione (cfr. art. 42 LPGA secondo cui "le parti hanno diritto di
essere sentite. Non devono essere obbligatoriamente sentite prima di decisioni
impugnabili mediante opposizione"; DTF 136 V 113 consid. 5.3).
Si
giustifica quindi l'annullamento della decisione su opposizione impugnata e il
rinvio degli atti all'UMA affinché senta personalmente l'assicurato e __________
della RI 1 e successivamente emetta una nuova decisione motivata anche su
questo punto specifico.
In tale
contesto andranno pure approfondite le circostanze che hanno portato alla nuova
assunzione di __________ dal 1° giugno 2011, malgrado l’interruzione del
periodo d’introduzione, e ai compiti da lui svolti (cfr. consid. 1.6 e ricorso
pag. 7).
Il TCA
sottolinea che, dopo il 15 marzo 2011, non potranno in ogni caso essere
concessi eventuali assegni per il periodo d’introduzione vista la rescissione
del contratto di lavoro (cfr. consid.1.2.).
D’altra
parte, alla luce delle affermazioni contenute nel programma di formazione,
secondo cui “vista la complessità della materia e il fitto programma ci
permettiamo di ritenere che sia necessario un periodo di formazione di almeno 6
mesi” e richiamata l’esigenza di un soggiorno dell’assicurato a __________ per
10 giorni al mese durante sei mesi “allo scopo di comprendere appieno le
strategie di gestione” (cfr. doc. 1.01), se dovesse emergere che l’introduzione
va oltre l’abituale periodo di inserimento nel nuovo ambiente lavorativo, l’UMA
accerterà pure se tali obiettivi hanno comunque potuto essere realizzati in
soli due mesi e mezzo. In caso contrario anche qualora l’assicurato abbia
realmente necessitato di un periodo d’introduzione ai sensi della LADI, la
domanda andrebbe respinta (cfr la giurisprudenza riprodotta al consid. 2.5.
sugli scopi di questo provvedimento inerente al mercato del lavoro ).
2.8. La
società ricorrente non è patrocinata, ragione per cui, sebbene vincente in
causa, non ha diritto a ripetibili, non essendo adempiuti in concreto i
particolari requisiti posti dalla giurisprudenza in tale ipotesi (cfr. STF H
257/03 dell’11 gennaio 2005 ; DTF 110 V 134 consid.
4d, nella quale l’Alta Corte ha fissato – quali esigenze cumulative che
permettono un’eccezione alla non assegnazione di ripetibili – la causa complessa
e di ingente valore, la rilevanza del dispendio di lavoro e il rapporto ragionevole
tra dispendio profuso e risultato ottenuto).
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.Il ricorso è accolto ai sensi dei
considerandi e la decisione su opposizione del 21 marzo 2011 è annullata.
§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio delle misure attive per
nuovi accertamenti.
Considerandi
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.
Non si
assegnano ripetibili.
4.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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