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Decisione

38.2011.37

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

16 febbraio 2012Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi effetti sul diritto erano assolutamente evidenti. Infatti, il primo

versamento, riguardante il mese di ottobre 2009 è stato regolarmente versato

dalla competente cassa disoccupazione in data 9 novembre 2009, tale pagamento è

stato fatto tenuto conto della valutazione delle ricerche di lavoro svolte

prima dell'iscrizione presso l'Ufficio regionale di collocamento di __________,

valutazione che ha comportato una sanzione, poi confermata in sede di

opposizione e passata poi in giudicato.

6. L'assicurata ha per oltre un anno, di

fatto, accettato la data fissata dall'URC all'inizio della disoccupazione,

sicché la contestazione sollevata nel marzo 2011 va ritenuta ampiamente tardiva

e l'opposizione dichiarata irricevibile." (Doc.

A1)

1.2. Contro la

decisione su opposizione del 13 aprile 2011 l’assicurata ha ricorso

tempestivamente al TCA, chiedendo di anticipare la data della sua iscrizione in

disoccupazione al 13 agosto 2009, invece del 30 settembre 2009.

Riguardo

al fatto che l’URC abbia giudicato tardiva la sua contestazione in merito alla

data di annuncio per il collocamento, la stessa ha precisato che all’inizio

della disoccupazione si sarebbe rivolta agli sportelli per dei chiarimenti in

relazione alla modifica della data, puntualizzando che era stata in malattia.

La

ricorrente ha asserito che le sarebbe stato risposto che si era trattato di un

errore, ma che non doveva preoccuparsi, in quanto il diritto di percepire le

indennità di disoccupazione si spostava in avanti.

La medesima,

in proposito, ha osservato che in effetti così sarebbe stato, ma che con

l’entrata in vigore della quarta revisione della LADI nell’aprile 2011 ha perso il diritto che le spettava fino al 30 settembre 2011 (cfr. doc. I).

1.3. L’URC, in

risposta, ha chiesto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si

dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.4. L’assicurata

si è nuovamente espressa in merito alla fattispecie con scritto dell’8 giugno

2011 (cfr. doc. VI).

1.5. Il 17 giugno

2011 l’URC ha preso posizione al riguardo (cfr. doc. VIII).

1.6. Il doc. VIII

è stato immediatamente trasmesso all’insorgente per osservazioni (cfr. doc.

IX).

L’assicurata

è, tuttavia, rimasta silente.

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio

2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21

dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio

2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;

STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;

STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. L'art.

1 LADI prevede che le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000

sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono

applicabili all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e all'indennità

per insolvenza, sempre che la presente legge non preveda espressamente una

deroga alla LPGA.

L’art. 49 LPGA enuncia

che:

" 1 Nei casi di ragguardevole entità o quando vi è

disaccordo con l’interessato l’assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni,

crediti e ingiunzioni.

Considerandi

2.

Una domanda relativa a una

decisione d’accertamento deve essere soddisfatta se il richiedente fa valere un

interesse degno di protezione.

3.

Le decisioni sono

accompagnate da un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Devono essere

motivate se non corrispondono interamente alle richieste delle parti. La

notificazione irregolare di una decisione non deve provocare pregiudizi per

l’interessato.

4.

Se prende una decisione che

concerne l’obbligo di un altro assicuratore di fornire prestazioni,

l’assicuratore deve comunicare anche a lui la decisione. Quest’ultimo dispone

dei medesimi rimedi giuridici dell’assicurato.”

Giusta l’art. 52 LPGA:

" 1 Le decisioni possono essere impugnate entro

trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate;

fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali.

2.

Le decisioni su opposizione

vanno pronunciate entro un termine adeguato. Sono motivate e contengono un

avvertimento relativo ai rimedi giuridici.

3.

La procedura d’opposizione

è gratuita. Di regola non sono accordate ripetibili.”

L'art. 100 cpv. 1 LADI

prevede che:

" Nei

casi di cui agli articoli 36 capoverso 4, 45 capoverso 4, 59c, nonché nei casi

particolari di domande di risarcimento va emanata una formale decisione. Per il

resto si applica, in deroga all'articolo 49 capoverso 1 LPGA, la procedura

semplificata di cui all'articolo 51 LPGA, ad esclusione dei casi in cui la

domanda dell'interessato non è stata accolta o lo è stata solo

parzialmente."

Ai sensi dell’art. 51 cpv.

1.

LPGA le prestazioni, i crediti e le ingiunzioni che non contemplati

nell’articolo 49 capoverso 1 possono essere sbrigati con un procedura

semplificata. Secondo il cpv. 2 l’interessato può esigere che sia emanata una

decisione.

Le questioni relative

all'esistenza o meno di uno dei presupposti del diritto all'indennità di

disoccupazione (cfr. art. 8 LADI) non sono soggette alla procedura semplificata

ai sensi dell'art. 51 LPGA, in quanto esse costituiscono dei casi in cui la

domanda dell'interessato non è stata accolta o lo è stata parzialmente (cfr. la

Circolare informativa del SECO sulla LPGA del dicembre 2002, pag. 31; STCA

38.2003.79

del 1° dicembre 2003).

L'art. 100 cpv. 2 LADI

precisa invece che "in deroga all'articolo 52 capoverso 1 LPGA, i Cantoni

possono conferire ai servizi cantonali la competenza in materia di opposizione

contro le decisioni emanate dagli uffici regionali di collocamento nell’ambito

dell’articolo 85b."

Secondo l'art. 85b cpv. 1

LADI "i Cantoni istituiscono uffici regionali di collocamento. Affidano

loro compiti del servizio cantonale. Possono affidare loro la procedura di

annuncio per il collocamento prevista nell’articolo 17 capoverso 2".

2.3

La

LPGA non contempla espressamente la definizione di decisione, analogamente del

resto alle singole leggi federali in ambito di assicurazioni sociali

precedentemente alla LPGA.

La giurisprudenza

antecedente alla LPGA ha però stabilito che per il diritto delle assicurazioni

sociali il concetto di decisione andava determinato in corrispondenza con

quello enunciato all’art. 5 PA. La LPGA non prevede deroghe a questo principio.

Pertanto, in applicazione pure dell’art. 55 cpv. 2 LPGA il quale rinvia a

titolo suppletivo alla legge federale sulla procedura amministrativa, un atto

amministrativo va ritenuto una decisione o meno in riferimento alla nozione di

cui all’art. 5 PA (cfr. DTF 130 V 388; DTF 120 V 349; DTF 122 V 368; U. Kieser,

ATSG Kommentar, Schulthess, Zurigo 2003, ad art. 49 n. 2).

La Legge

sulla procedura amministrativa federale all'art. 5 cpv. 1 precisa che

"

Sono decisioni i provvedimenti delle autorità

nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:

a. la costituzione, la modificazione o l'annullamento

di diritti o di obblighi;

b. l'accertamento dell'esistenza,

dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi;

c. il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla

costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di

diritti o di obblighi."

Una decisione

amministrativa non va intesa nel senso letterale, ma in quello corrispondente

al suo vero significato giuridico (cfr. DTF 120 V 497; U. Kieser, ATSG

Kommentar, Schulthess, Zurigo 2003, ad art. 49 n. 2).

Una

decisione per essere tale non necessita né dell'indicazione che si tratta di

una decisione né dell'indicazione dei mezzi di diritto, nella misura in cui,

tuttavia, la persona toccata si rende conto della misura presa.

La giurisprudenza e la

dottrina hanno poi precisato che costituisce una decisione l'atto unilaterale

di un'autorità amministrativa che regola una situazione giuridica concreta e

individuale in maniera imperativa (cfr. DTF 122 V 189 consid. 1,

118.

V 17 consid. 1, DTF 116 V 319 consid. 1a, DTF 98 Ib 463; KNAPP, Précis de

droit administratif. Ed. Helbing & Lichtenhahn. Quarta edizione. Basilea

1991, n. 936-955, pag. 214-217; GOSSWEILER, Die Verfügung im Schweizerischen

Sozialversicherungsrecht, pag. 13ss; BOIS, "La décision dans le domaine de

l'assurance sociale" in Etudes de droit social. Collezione Le droit de

travail en pratique. Vol. 3. Ed. Schulthess Polygraphischer Verlag. Zurigo 1991, pag. 199; GYGI, Verwaltungsrechtpflege und

Verwaltungsverfahren im Bund, seconda edizione, p. 27).

Conseguentemente

quelle situazioni giuridiche che permettono, in un determinato caso, più

soluzioni possibili o che non regolano i diritti o doveri dell'assicurato non

vanno considerate come decisioni (RCC 1977 p. 162).

2.4

Il TCA, con

una sentenza 38.2008.41 del 4 dicembre 2008 relativa a un assicurato che

contestava la data di iscrizione all’URC, ha tra l’altro deciso che la

“Conferma di registrazione nel sistema COLSTA” costituisce una vera e propria

decisione e che di conseguenza, in quel caso di specie, rettamente l’URC, a

seguito dell’inoltro di una lettera del 15 maggio 2008 da parte del ricorrente

con cui è stata censurata la “Conferma di registrazione nel sistema COLSTA” del

9.

maggio 2008, aveva emanato una decisione su opposizione.

Questo

Tribunale ha argomentato come segue il proprio giudizio:

"

(…)

Con la “Conferma di registrazione nel sistema

COLSTA” del 9 maggio 2008 l’URC di Y. ha ritenuto quale data di inizio del

nuovo periodo di disoccupazione di X. il 2 maggio 2008 (cfr. doc. I).

Questa Corte deve, pertanto, preliminarmente

stabilire se l’atto “Conferma di registrazione nel sistema COLSTA” del 9 maggio

2008.

presenta le caratteristiche di una decisione, come ritiene

l’amministrazione, la quale in risposta al relativo scritto di contestazione

del 15 maggio 2008 inoltrato da Z. per conto del ricorrente ha emesso una

decisione su opposizione (cfr. doc. A), oppure no.

La risoluzione di tale questione permetterà di

decidere se a torto o a ragione l’URC ha considerato quale opposizione la

lettera di contestazione del 15 maggio 2008 menzionata, emettendo così una

conseguente decisione su opposizione impugnabile dinanzi al TCA.

Secondo l'art. 49 LPGA:

“1Nei casi di ragguardevole entità o quando vi è

disaccordo con l'interessato l'assicuratore deve emanare per scritto le

decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni.

2Una domanda relativa a una decisione d'accertamento

deve essere soddisfatta se il richiedente fa valere un interesse degno di

protezione.

3Le decisioni sono accompagnate da un avvertimento

relativo ai rimedi giuridici.

Devono essere motivate se non

corrispondono interamente alle richieste delle parti.

La notificazione irregolare di una

decisione non deve provocare pregiudizi per l'interessato.

4Se prende una decisione che concerne l'obbligo di un

altro assicuratore di fornire prestazioni, l'assicuratore deve comunicare anche

a lui la decisione. Quest'ultimo dispone dei medesimi rimedi giuridici

dell'assicurato."

Come visto l'art. 100 LADI deroga all'art. 49 cpv. 1 LPGA (cfr.

consid. 2.3).

Secondo la giurisprudenza e la dottrina costituisce una decisione

l'atto unilaterale di un'autorità amministrativa che regola una situazione

giuridica concreta ed individuale in maniera imperativa (KNAPP, Précis de droit

administratif. Ed. Helbing & Lichtenhahn. Quarta edizione. Basilea 1991,

ni. 936-955, pag. 214-217; GOSSWEILER, Die Verfügung im Schweizerischen

Sozialversicherungsrecht, pag. 13ss; BOIS, "La décision dans le domaine de

l'assurance sociale" in Etudes de droit social. Collezione

Le droit de travail en pratique. Vol. 3. Ed. Schulthess Polygraphischer Verlag.

Zurigo 1991, pag. 199; GYGI, Verwaltungsrechtpflege und

Verwaltungsverfahren im Bund, seconda edizione, p. 27; DTF 122 V 189 consid. 1,

118.

V 17 consid. 1, DTF 116 V 319 consid. 1a, DTF 98 Ib 463).

Pertanto quelle situazioni giuridiche che permettono, in un

determinato caso, più soluzioni possibili o che non regolano i diritti o

doveri dell'assicurato non vanno considerate come decisioni (RCC 1977 p. 162).

Questi principi valgono anche nell'ambito dell'assicurazione

contro la disoccupazione.

Ad esempio, in una sentenza pubblicata in DTF 129 V 110, a proposito delle decisioni di fatto, il TFA ha stabilito che trascorso un lasso di tempo

corrispondente al termine per ricorrere contro una decisione formale,

l'amministrazione può domandare la ripetizione delle prestazioni concesse

mediante una decisione informale rimasta incontestata soltanto alle condizioni

valide per la riconsiderazione o per la revisione processuale (cambiamento di

giurisprudenza).

Riguardo ai tempi entro i quali un assicurato può

contestare una decisione informale cfr. STFA C 7/02 del 19 luglio 2003.

Sulla base della giurisprudenza e della dottrina

citate questo Tribunale deve concludere che la “Conferma di registrazione nel

sistema COLSTA” del 9 maggio 2008, con la quale l’URC di Y. ha ritenuto X.

iscritto in disoccupazione a fare tempo dal 2 maggio 2008, costituisce una vera

e propria decisione.

Con la stessa, infatti, è stata regolata una

situazione concreta e individuale in maniera imperativa ai sensi della

giurisprudenza sopra esposta (cfr. STCA 38.2003.79 del 1° dicembre 2003, STCA

42.2008.12

del 5 novembre 2008).

Essa è stata peraltro tempestivamente contestata

dall'assicurato sei giorni dopo la sua emissione, tramite lo scritto del 15

maggio 2008.

Di conseguenza rettamente l'URC il 7 luglio 2008, a seguito dell’inoltro della lettera del 15 maggio 2008 da parte del ricorrente, assistito da

Z., con cui è stata censurata la “Conferma di registrazione nel sistema COLSTA”

del 9 maggio 2008, ha emanato una decisione su opposizione.

In simili condizioni, il ricorso interposto

dinanzi al TCA da X., rappresentato da Z., contro la decisione su opposizione

del 7 luglio 2008 è ricevibile.”

Questa

Corte aveva già deciso in tal senso con le sentenze 38.2000.91 del 24 luglio

2000.

e 38.2001.94 del 14 novembre 2001.

Contro il

giudizio 38.2008.41 del 4 dicembre 2008 la Sezione del lavoro del Cantone

Ticino ha inoltrato ricorso al Tribunale federale, il quale, con sentenza

8C_62/2009 del 9 giugno 2009, massimata e parzialmente pubblicata in RtiD

I-2010 N. 66 pag. 305 segg., ha stabilito che gli URC sono competenti per

pronunciarsi sulla decorrenza dell’iscrizione all’assicurazione contro la

disoccupazione e che quindi a torto il TCA aveva ritenuto nulle per

incompetenza le decisioni emanate dall’URC con le quali la nuova registrazione

di un assicurato nel sistema informatico della disoccupazione era stata

effettuata con effetto dal 2 maggio 2008 e non dal 1° aprile 2008 come

richiesto dall’assicurato.

Gli atti sono stati

rinviati al TCA perché si pronunciasse nel merito del ricorso. In particolare avrebbe

dovuto esaminare la possibilità di una reiscrizione retroattiva in

disoccupazione, alla luce del principio della buona fede e meglio di

un’eventuale violazione dell’obbligo di informazione da parte dell’URC.

In

quell’occasione l’Alta Corte ha, in ogni caso, implicitamente avallato quanto

stabilito da questa Corte circa la natura della “Conferma di registrazione nel

sistema COLSTA”.

In

effetti il Tribunale federale, dopo aver ricordato nei fatti che con decisione

su opposizione del 7 luglio 2008 l’URC aveva confermato la decisione del 9

maggio 2008 (“Conferma di registrazione nel sistema COLSTA”), adducendo in via

preliminare che la conferma di registrazione nel sistema COLSTA andava

considerata una decisione formale, mentre lo scritto 15 maggio 2008

un’opposizione, è entrato nel merito della questione di sapere, come visto

sopra, se l’URC fosse o meno l’autorità competente a pronunciarsi sulla

decorrenza dell’iscrizione all’assicurazione contro la disoccupazione senza

obiettare alcunché circa il fatto che la “Conferma di registrazione nel sistema

COLSTA” fosse stata ritenuta una decisione.

2.5

Nella

presente evenienza agli atti figura il “Profilo della persona in cerca di

impiego” sottoscritto dall’assicurata il 14 ottobre 2009, da cui emerge che la

data di annuncio al Comune risale al 30 settembre 2009, la data di iscrizione

all’URC al 1° ottobre 2009 e la data di inizio della disoccupazione al 30

settembre 2009 (cfr. doc. All. 6).

L’insorgente,

con scritto del 17 marzo 2011, a seguito dell’imminente entrata in vigore della

quarta revisione della LADI implicante per la stessa - che poteva comprovare un

periodo di contribuzione inferiore a 18 mesi - l’estinzione del diritto alle

indennità il cui numero massimo di diritto si era ridotto da 400 a 260 (cfr. All. 1), ha evidenziato di essersi annunciata alla disoccupazione già il 14 agosto

2009, richiedendo di rivedere il suo caso (cfr. All. 2).

L’URC,

con “decisione su opposizione” del 13 aprile 2011, ha ritenuto irricevibile l’opposizione dell’assicurata in quanto tardiva.

L’amministrazione

ha, in effetti, considerato lo scritto del 17 marzo 2011 dell’assicurata quale

opposizione contro il “Profilo della persona in cerca di impiego” che, a sua

volta, è stato qualificato, analogamente alla “Conferma di registrazione nel

sistema Colsta”, come una decisione (cfr. doc. A1).

Al riguardo

l’URC ha osservato che:

"

(…)

3.

Con il documento Profilo della

persona in cerca d'impiego (nella versione in uso dal giugno 2009)

l'amministrazione determina, tra l'altro, la data di referenza per l'inizio

della disoccupazione controllata. Detto documento è sottoposto per approvazione

all'assicurato e da esso controfirmato. In precedenza questo aspetto veniva

formalizzato con l'emissione della Conferma di registrazione nel sistema

COLSTA che veniva consegnata all'assicurato e oggi solo quale informazione

scritta alla Cassa di disoccupazione.

Analogamente alla prassi sviluppata in relazione al documento

in uso sino al giugno 2009 (Conferma di registrazione nel sistema COLSTA),

anche il Profilo della persona in cerca d'impiego va assimilato ad una

decisione informale nella misura in cui determina la situazione del singolo

assicurato (cfr. sentenza TCA 38.2001.94 del 14 novembre 2001; sentenza TCA

38.2008.41

del 4 dicembre 2008).

(…)” (Doc. A1)

2.6

Questa Corte

deve, quindi, preliminarmente valutare se il “Profilo della persona in cerca di

impiego” costituisce o meno una decisione.

Attentamente

esaminato il “Profilo della persona in cerca di impiego” agli atti, alla luce

di quanto esposto ai considerandi 2.3.; 2.4., il TCA rileva che lo stesso risulta

costituito da due parti ben distinte e con scopi diversi.

Da un

lato, vi è la prima pagina che riporta le stesse indicazioni figuranti nella

“Conferma di registrazione COLSTA”, ossia i dati della persona assicurata

(nome, cognome, data di nascita, indirizzo, stato civile, data di annunci al

Comune, data di iscrizione all’URC e data di inizio della disoccupazione), con

la finalità che l’assicurato venga reso attento, in particolare, dell’inizio

della disoccupazione.

Dall’altro,

vi sono quattro ulteriori pagine che prevedono delle domande relative alle

conoscenze linguistiche, alle professioni esercitate e cercate, a eventuale

attività indipendente, a eventuale attività accessoria, alla salute e ai limiti

sociali e alla disponibilità al collocamento, alle quali l’assicurato deve

rispondere.

Inoltre

sull’ultima pagina risulta pure la richiesta di autorizzazione al rilascio e

pubblicazione dei dati.

Lo scopo

di tali domande è quello di acclarare il diritto dell’assicurato alle indennità

di disoccupazione, segnatamente tramite le risposte fornite in merito

all’attività indipendente e all’attività accessoria, e di permettere una

corretto collocamento del medesimo (al riguardo cfr. i quesiti circa le

professioni cercate, le conoscenze linguistiche, lo stato di salute).

L’ultima

pagina, ovvero la quinta alla fine del questionario relativo ai temi appena

esposti, il “Profilo della persona in cerca di impiego” prevede la firma, oltre

che del consulente del personale, anche dell’assicurato (cfr. All. 6).

Questa

Corte ritiene che il cambiamento di prassi indicato dall’URC - e meglio che a

differenza di quanto succedeva in passato, ossia che agli assicurati veniva

consegnata la “Conferma di registrazione nel sistema COLSTA” da cui emergeva la

data di iscrizione in disoccupazione, attualmente la stessa viene trasmessa

unicamente alla Cassa e i dati relativi all’annuncio per il collocamento sono

indicati sul “Profilo della persona in cerca di impiego” (cfr. doc. AI) - comporti

meno chiarezza per l’assicurato.

Conseguentemente

questo Tribunale auspica che agli assicurati venga nuovamente data una copia

della “Conferma di registrazione nel sistema COLSTA”.

In ogni

caso, visto che, come indicato sopra, il “Profilo della persona in cerca di

impiego” al momento è composto di due parti nettamente distinte con finalità

diverse, la prima pagina, più precisamente quella che riprende i medesimi dati

di cui alla “Conferma di registrazione COLSTA”, deve essere considerata,

analogamente alla “Conferma di registrazione COLSTA” (cfr. consid. 2.3.), una

decisione informale.

Con la

stessa, in effetti, proprio come con la “Conferma di registrazione COLSTA”

(cfr. consid. 2.3.), è stata regolata una situazione concreta e individuale,

ossia è stata fissata la data di inizio della disoccupazione della ricorrente,

in maniera imperativa ai sensi della giurisprudenza sopra esposta (cfr. consid.

2.5

).

In

concreto, quindi, rettamente l’URC il 13 aprile 2011, a seguito dell’inoltro dello scritto del 17 marzo 2011 da parte dell’insorgente con cui ha

contestato la data di inizio della disoccupazione del 30 settembre 2009,

facendo valere di essersi annunciata per il collocamento il 14 agosto 2009

(cfr. All. 7), ha emanato una decisione su opposizione.

In simili

condizioni, il ricorso interposto dinanzi al TCA dall’assicurata contro la

decisione su opposizione del 13 aprile 2011 è ricevibile.

2.7

Questa Corte

è chiamata ora a verificare se a ragione o meno l’URC, con decisione su

opposizione del 13 aprile 2011, ha deciso che l’opposizione del 17 marzo 2011

dell’assicurata è irricevibile, in quanto tardiva (cfr. doc. A1).

Dalle

carte processuali si evince che la ricorrente dal 14 ottobre 2009, allorché ha

sottoscritto il “Profilo della persona in cerca di impiego”, al marzo 2011,

ossia per circa 17 mesi mai ha sollevato obiezioni in merito alla data di

inizio della disoccupazione al 30 settembre 2009.

Pertanto,

come deciso dall’amministrazione, la sua contestazione formulata nel marzo 2011

risulta ampiamente tardiva.

In proposito

è utile rilevare che con la DTF 134 V 145 il Tribunale federale, nell’ambito

dell’assicurazione contro gli infortuni, ha stabilito, in particolare, che se

l'assicuratore ha comunicato a torto il rifiuto (parziale o integrale) di

prestazioni non già nella forma di una decisione, ma in modo informale, e la

persona interessata non accetta il disposto rifiuto, quest'ultima deve di

principio manifestare il proprio disaccordo entro il termine di un anno.

Senza tempestiva reazione, la decisione informale diventa valida, così come se

fosse stata resa correttamente a norma dell'art. 51 cpv. 1 LPGA.

Al

riguardo cfr. pure DTF132 V 412 e STCA 38.2011.42 dell’8 settembre 2011).

2.8

In casu

l’assicurata nemmeno può prevalersi della restituzione del termine.

Ai sensi

dell'art. 41 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito,

senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito,

sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla

cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso.

Prima

dell'entrata in vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la

restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria

volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare

sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa

(cfr. STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag.

71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag. 128 e DTF 114 V

123, consid. 3b, pag. 125).

Secondo

dottrina e giurisprudenza è necessario che il richiedente sia stato impedito

senza sua colpa di agire entro il termine e che nessun rimprovero possa

essergli mosso per questo ritardo.

Per

"impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità

oggettiva o la forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da

circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono

comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve

potere essere rimproverata una negligenza (cfr. DTF 96 II 265 consid. 1a; STFA del 21 novembre 2001 nella causa Fondazione X., I 393/01;

U. Kieser, ATSG-Kommentar, Schultess 2003, N. 4 ad art. 41, p. 417; U. Kieser,

Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 170s.;

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo

1998, n. 151).

Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in

intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide

profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare

l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA

K 34/03 del 2 luglio 2003).

In casu

la quarta revisione della LADI, entrata in vigore il 1° aprile 2011 e

applicabile anche ai casi in cui venivano già erogate in precedenza le

indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione, come nella

presente evenienza (cfr. STF 8C_662/2011 del 25 novembre 2011; STCA 38.2011.75

del 26 ottobre 2011, destinata alla pubblicazione in RtiD I-2012; STCA 38.2011.66

del 9 gennaio 2012), a seguito della quale l’assicurata ha

contestato la data di inizio della disoccupazione chiedendo di anticiparne la

data per poter beneficiare di un periodo contributivo più lungo e, quindi, di

un numero massimo di indennità di disoccupazione più elevato (cfr. doc. All.7;

I), non consente la restituzione del termine.

In

effetti in generale un errore di diritto (“Rechtsirrtum”) nel caso dell’introduzione

di nuovi disposti di legge non è una valida giustificazione per il mancato

rispetto di un termine (cfr. STFA U 411/06 del 19 dicembre 2006; STFA U 476/05

del 7 giugno 2006).

2.9

Abbondanzialmente

va osservato che la richiesta dell’assicurata andrebbe comunque respinta nel

merito.

In

effetti è vero che dagli atti risulta, da un lato, che il primo annuncio al

Comune da parte della ricorrente è avvenuto il 13 agosto 2009 (cfr. doc. A3),

dall’altro, che il certificato medico redatto il 16 novembre 2009 dal Dr. med.

F. Belloni, spec. FMH in medicina generale, indica che la stessa dal 13 agosto

al 28 agosto 2009 è stata inabile al lavoro nella misura del 100% a causa di

malattia (cfr. doc. A4).

Al

riguardo va, in ogni caso, precisato che tramite l’annuncio al Comune

l’iscrizione al collocamento dell’assicurata non era stata perfezionata, non

avendo la medesima completato la relativa procedura ai sensi degli art. 8 cpv.

1.

lett. g, 17 cpv. 2 LADI e 20 OADI (cfr. STCA 38.2011.25 del 25 luglio 2011).

E’

altrettanto vero, tuttavia, che l’insorgente dopo la fine della malattia ha

atteso fino al 30 settembre 2009 per ricontattare l’URC e riannunciarsi al

Comune (cfr. All. 6), rispettivamente fino al 1° ottobre 2009 per presentarsi

allo sportello URC (cfr. All. 6).

Del resto

la Domanda di indennità di disoccupazione alla Cassa risale solo al 4 ottobre

2009.

(cfr. All. 7).

Il fatto

che sia straniera e non conosca bene le procedure, come dalla stessa invocato

(cfr. doc. VI), non le è di alcun ausilio, nella misura in cui dal suo

curriculum vitae emerge che la stessa ha lavorato dal 2005 al 2009 quale

traduttrice di russo – italiano – russo (cfr. All. 6).

In

effetti ciò significa che l’assicurata nel 2009 conosceva sufficientemente bene

la lingua italiana per poter chiedere ragguagli in merito alla procedura da

seguire e comprendere le relative risposte.

Per

quanto attiene all’asserzione ricorsuale secondo cui l’assicurata si sarebbe

comunque rivolta allo sportello per chiarimenti in merito alla modifica della

data di iscrizione in disoccupazione e che la risposta sarebbe stata che non

doveva preoccuparsi, in quanto il diritto alle indennità si spostava in avanti

(cfr. doc. I), giova evidenziare che un’eventuale tutela della sua buona fede

non potrebbe entrare in linea di conto.

Il

diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost., che consente

al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa

eviti di contraddirsi, è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal

principio della legalità, allorché i seguenti presupposti, precisati da una

lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti

1.

l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei

riguardi di persone determinate;

2.

l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie

competenze;

3.

l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente

dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;

4.

l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un

comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole;

5.

la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è

stata data.

(cfr. STF

9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 3.1.; STFA K 107/05 del 25 ottobre

2005, consid. 3.1.; STFA

C 270/04 del

4.

luglio 2005, consid. 3.3.1.; STFA C 218/03 del

28.

gennaio 2004, consid. 2; STFA C 25/02 del 29 agosto 2002; DTF 121 V 65, consid. 2a pag.

66-67 e la giurisprudenza ivi citata; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993

pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220 consid. 3a, RCC 1983 pag. 195 consid. 3, RCC 1982

pag. 368 consid. 2, RCC 1981 pag. 194 consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLA 1992 p.

106, DTF 118 V 76 consid. 7, RDAT I-1992 n° 63; Grisel, Traité de droit administratif,

vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif,

4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer

sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217ss).

In casu non sarebbe adempiuta la condizione

che la legge non deve essere stata modificata dal momento in cui

l'informazione è stata data.

L’eventuale assicurazione

da parte dell’amministrazione sarebbe, infatti, stata data nel 2009, mentre

nell’aprile 2011 è entrata in vigore la quarta revisione della LADI che ha

comportato in determinati casi una riduzione del numero massimo di indennità di

disoccupazione.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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