38.2011.38
UMA,considerando formaz.ed esp.prof.(dirett.banca),la funzione presso il nuovo DL(dirett.con firma individ.)e l'alto salario (fr.130'000),negato assegni per il periodo di introd.Quest.se abituale peri
2 agosto 2011Italiano38 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
38.2011.38
Data decisione, Autorità:
02.08.2011, TCA
Titolo:
UMA,considerando formaz.ed esp.prof.(dirett.banca),la funzione presso il nuovo DL(dirett.con firma individ.)e l'alto salario (fr.130'000),negato assegni per il periodo di introd.Quest.se abituale periodo di inser.o no però non approfondita nemmeno in sede di opp..Atti rinviati a UMA per accertamenti
ASSEGNO PER IL PERIODO DI INTRODUZIONE
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
RIPETIBILI
art. 65 agg. 66 LADI
art. 43 LPGA
art. 90 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2011.38
DC/sc
Lugano
2 agosto 2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 16 maggio 2011 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 18 aprile
2011 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio delle
misure attive, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. La ditta RI
1 ha assunto __________ quale Direttore e Responsabile dello sviluppo progetto
e marketing dal 1° febbraio 2011.
Con
decisione su opposizione del 18 aprile 2011 l’Ufficio delle misure attive (in
seguito: UMA ) ha confermato il rifiuto di versare assegni per il periodo di
introduzione dell’assicurato presso quella ditta, argomentando:
"
(…)
Nel caso specifico l'Ufficio misure attive ha
negato l'assegno per il periodo d'introduzione per l'assunzione del signor __________
presso la RI 1, sulla base delle seguenti considerazioni.
Dalla documentazione in possesso all'Ufficio
misure attive, prodotta dalla ricorrente al momento della richiesta del
sussidio si ritiene che l'introduzione al nuovo posto di lavoro sia da considerare
usuale per la funzione e il ruolo concretamente assegnato al signor __________.
Considerato il ruolo assunto dal nuovo dipendente
della società, le attività prospettate appaiono assolutamente usuali, come la
necessità di familiarizzarsi alle stesse. A mente dell'amministrazione non
risulta, né è reso in alcun modo plausibile, che il neo assunto necessiti di
una particolare introduzione rispetto alla funzione per la quale è stato
ingaggiato. La RI 1 ha ovviamente ritenuto che il signor __________ possieda le
capacità professionali se, oltre che affidargli compiti importanti in seno
alla società (iscrizione a registro di commercio con diritto di firma
individuale), lo ha pure assunto con un retribuzione considerevole (fr.
130'000.-annui). Si ribadisce dunque che in ragione del ruolo e posizione
assunto nella società in parola, un periodo d'introduzione a carico
dell'assicurazione contro la disoccupazione non è giustificato e pertanto la
domanda di concessione degli API va respinta." (Doc. A1)
1.2. Contro la
decisione su opposizione la ditta RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al
TCA, nel quale rileva in particolare:
"
(…)
Il sig. __________ iniziò la sua attività nella
nostra azienda il giorno 1 febbraio 2011 in qualità di direttore e subito dopo registrammo la sua carica a Registro di Commercio, con diritto di firma
individuale. L'amministrazione della nostra società rimane comunque in seno
all'organo di amministrazione. Le mansioni del sig. __________ come si evince
dal contratto di lavoro sono molto specifiche e in ogni caso subordinate alle
richieste dell'amministratore. È altresì vero che il sig. __________ potrà
svolgere pienamente le sue mansioni una volta avrà acquisito le conoscenze
necessarie.
Per quanto riguarda specificamente le considerazioni
dell'ufficio misure attive a sostegno della loro decisione di respingere la
domanda, riteniamo siano del tutto carenti di fondamento.
In primo luogo è assurdo considerare che
l'introduzione del sig. __________ sia l'usuale per la funzione ed il ruolo.
Dalle nostre spiegazioni e dal programma d'inserimento si può dedurre, senza
ombra di dubbio che il sig. __________ necessitava di una formazione
appropriata, che gli stiamo dando internamente. Alleghiamo alla presente il
ricorso da noi presentato all'ufficio misure attive e copia della
documentazione prodotta, dalla quale si evince la natura dell'introduzione del
sig. __________. Ribadiamo che l'esperienza e le competenze di un ex direttore
di banca, non sono adeguate per il tipo di lavoro che facciamo noi, perciò è
necessaria una formazione specifica, come indicato anche in modo esaustivo nel
ricorso presentato all'ufficio di misure attive.
È del tutto pretenzioso affermare che "le
attività prospettate appaiono assolutamente usuali, come la necessità di
familiarizzarsi alle stesse". Inoltre l'amministrazione dichiara che
"non risulta, …. che il
neo assunto necessiti di una particolare introduzione rispetto alla funzione
per la quale è stato ingaggiato". Evidentemente non è stato dato nessun
valore alla documentazione da noi prodotta e nemmeno alle nostre spiegazioni.
Anzi si dimostra un'assoluta ignoranza dei processi aziendali, il che è
estremamente grave per un ufficio il cui obbiettivo è incentivare l'economia e
l'offerta d'impiego da parte delle aziende. Se fossimo una banca oppure una
società di gestione patrimoniale si potrebbe ritenere che l'introduzione sia da
considerarsi l'usuale ma ciò non è il caso.
Non si può nemmeno concludere che, sulla base
della considerevole retribuzione (relativamente bassa comunque per un
ex-dirigente di banca) ovviamente possiede le capacità professionali per
svolgere il ruolo affidatogli. Confidiamo che con la formazione adeguata e con
le sue indubbie capacità professionali il sig. __________ possa contribuire
positivamente alla nostra azienda. D'altronde nessuno mette in dubbio le
capacità del sig. __________, altrimenti non l'avremmo assunto.
Ma la questione è un'altra. Si tratta di
determinare se per il sig. __________ sia stata necessaria un'introduzione
diversa da quella usuale in un'azienda. E tutti gli elementi da noi apportati
dimostrano che è necessario ed imprescindibile un periodo d'introduzione
durante il quale il sig. __________ ha dovuto, deve e dovrà acquisire le
conoscenze basiche di un settore di attività che non era il suo.
Abbiamo avuto un esempio soltanto poche settimane
fa. Stiamo trattando con una banca della piazza la possibilità di proporre
società __________ ai loro clienti (parliamo di un numero riguardevole di
società). Ho preparato uno schema del funzionamento delle società, costi, etc.
Il sig. __________ è andato a consegnare questa documentazione ai funzionari
della banca ma, siccome hanno fatto delle domande relativamente tecniche, non è
stato in grado di dare nessuna risposta. La direzione della banca ha espresso
la sua reticenza a raccomandare la nostra struttura ai suoi clienti. Sono
andato io personalmente a rispondere a tutte le questioni e avendo esaudito
ogni richiesta sembra che la trattativa abbia ripreso.
La negazione degli aiuti ci mette in grosse
difficoltà e non possiamo assicurare che il progetto aziendale possa continuare
e mantenere pertanto l'impiego del sig. __________.
Però non è questa la motivazione alla base del
nostro ricorso poiché sebbene ha una valenza economica (sicuramente il
beneficio per le finanze pubbliche del nostro impiego del sig. __________ è
molto superiore al costo degli incentivi) e morale (abbiamo agito sulla base
delle assicurazioni ricevute dall'ufficio misure attive e collocamento),
crediamo di avere sufficientemente dimostrato la validità delle nostre
argomentazioni." (Doc. I)
1.3. Nella sua
risposta del 30 maggio 2011 l'UMA chiede di respingere il ricorso e rileva:
"
(…)
Nel caso specifico l'Ufficio misure attive ha
negato l'assegno per il periodo d'introduzione per l'assunzione del signor __________
presso la RI 1, sulla base delle seguenti considerazioni.
Dalla documentazione in possesso all'Ufficio
misure attive, prodotta dalla ricorrente al momento della richiesta del
sussidio, si ritiene che l'introduzione al nuovo posto di lavoro sia da
considerare usuale per la funzione e il ruolo concretamente assegnato al
signor __________k.
Egli infatti è l'unico dipendente della RI 1 - a
differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente - non vi è alcun piano
d'introduzione. Il documento in questione si limita, in buona sostanza, a
precisare che il signor __________ dovrà conoscere l'ambito in cui opera la
società. Il signor __________ è stato assunto in qualità di direttore e
responsabile dello sviluppo progetti e marketing, ricerca e contatto con i
clienti.
Ora, considerato il ruolo assunto dall'unico
dipendente della società, le attività prospettate appaiono assolutamente
usuali, come la necessità di familiarizzarsi alle stesse. Il signor __________,
nato nel 1964, in precedenza ha lavorato per quindici anni in alcuni istituti
di credito dove ha ricoperto ruoli dirigenziali, è stato direttore di
succursale di due banche.
La RI 1 ha ovviamente ritenuto che il signor __________
possieda le capacità professionali da lei ricercate se, oltre che affidargli
compiti importanti in seno alla società, lo ha pure assunto con un retribuzione
di fr. 130'000.-- annui ed iscritto a registro di commercio in qualità di
direttore della società con firma individuale.
Si ribadisce dunque che in ragione del ruolo e
posizione assunto nella società in parola, un periodo d'introduzione a carico
dell'assicurazione contro la disoccupazione non è giustificato e pertanto la
domanda di concessione degli API andava e va respinta." (Doc. III)
1.4. Il 7 giugno
2011 la società ricorrente ha inoltrato uno scritto al TCA nel quale si è così
espressa:
"
(…)
facendo riferimento alla loro affermazione, cito
testualmente "Egli infatti è l'unico dipendente della RI 1 - a differenza
di quanto sostenuto dalla ricorrente - non vi è alcun piano
d'introduzione", vorremmo fare le seguenti osservazioni:
1) Il sottoscritto __________ è azionista (al 100%) sia della RI 1
AG sia della __________ SA (società fiduciaria). Sono anche amministratore unico
di ambedue le società.
2) La __________s SA ha un organico di 7 persone (compreso il
sottoscritto) mentre che la __________ AG ha un unico dipendente, il sig. __________.
3) Operativamente le due società hanno un alto grado d'integrazione,
anche se a livello di target di clientela, le società si presentano in modo
differenziato. L'ufficio delle misure attive è perfettamente al corrente
dell'esistenza di __________ SA, e del legame con RI 1, poiché la __________ SA
ha beneficiato e beneficia di incentivi, essendo la nostra politica di gruppo
assumere in prevalenza persone che si trovano in disoccupazione ma che
reputiamo abbiano un buon potenziale, una volta data una formazione interna o
esterna appropriata.
4) Non si può quindi considerare o dedurre che essendo il sig. __________
l'unico dipendente della RI 1, non ci possa essere un piano d'introduzione. In
ogni caso, abbiamo illustrato in cosa consiste il piano d'introduzione, e anche
specificato che verrebbe data una formazione interna da me. Il sottoscritto,
oltre a un'esperienza nel settore di più di 20 anni, è anche professore di
materie commerciali in un università americana e, come già indicato, la parte
più importante di questo piano è eseguita da me personalmente.
5) Quanto affermato dall'ufficio delle misure attive non è
consistente con il fatto che alla stessa RI 1 furono concessi nell'anno 2009
gli incentivi per l'assunzione del sig. __________, che copriva un ruolo
similare. L'unica differenza era che lo stipendio del sig. __________ era più
basso di quello del sig. __________. Ma da quello che ci risulta la concessione
degli incentivi non è in funzione dello stipendio, ma sono altre le
considerazioni imposte dalla legge e che, secondo noi, ci sono di applicazione."
(Doc. V)
Al
riguardo il 20 giugno 2011 l’amministrazione ha rilevato:
"
(…)
In data 7 giugno 2011 il signor __________,
amministratore unico della RI 1 AG, ha inoltrato una replica al lodevole
Tribunale cantonale delle assicurazioni, con delle osservazioni che in sostanza
non modificano la valutazione dell’ Ufficio misure attive.
Si ribadisce che l'Ufficio misure attive ha
respinto la richiesta dell'assegno per il periodo d'introduzione per il signor ____________________
perché si ritiene che l'introduzione al nuovo posto di lavoro sia da
considerare usuale per la funzione e il ruolo concretamente assegnato al signor
__________.
Egli infatti è l'unico dipendente della RI 1 AG –
a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente – non vi è alcun piano
d'introduzione. Il documento in questione si limita, in buona sostanza, a
precisare che il signor __________ dovrà conoscere l'ambito in cui opera la
società.
Il signor __________ è stato assunto in qualità
di direttore e responsabile dello sviluppo progetti e marketing, ricerca e contatto
con i clienti." (Doc. VII)
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio
2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA
H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il 1° luglio
2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002,
accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag.
2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Questa
revisione della LADI non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti
al mercato del lavoro, che peraltro erano già stati estesi con la seconda
revisione della legge del 1995.
Questi
provvedimenti si sono rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta
contro la disoccupazione e pertanto sono stati mantenuti (cfr. Consiglio
federale, Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione
contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23
del 12 giugno 2001, pag. 1972):
"
(…)
In linea di massima, la presente revisione non
concerne gli URC recentemente istituiti né il rafforzamento dei PML conseguito
sino ad oggi con la revisione del 1995.
Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi
e vanno pertanto mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente migliorata
(…)."
Pertanto,
la giurisprudenza concernente il vecchio Capitolo 6 della LADI, che agli art.
59-75 LADI regolava le "Prestazioni per provvedimenti destinati a
prevenire e a combattere la disoccupazione" (provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro), mantiene pienamente la sua validità anche dopo l'entrata
in vigore della terza revisione della LADI (cfr. la STFA C 209/04 del 10
dicembre 2004, in particolare per quanto riguarda il nuovo tenore dell’art. 59
cpv. 2 LADI, che ha ripreso i concetti che figuravano al vecchio art. 59 cpv. 1
e cpv. 3 LADI, la STFA
C
56/04 del 10 gennaio 2005 e la STFA C 77/04 del 24 dicembre 2004.
2.3. Fra gli
scopi principali dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di
"prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e
di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro"
(cfr. art. 1a cpv. 2 LADI).
Per
realizzare questo obiettivo il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI
(Capitolo 6), ha previsto una serie di provvedimenti inerenti al mercato del
lavoro.
Si tratta
di provvedimenti di formazione (art. 60-62: corsi individuali o collettivi di
riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione; aziende di
esercitazione; pratiche di formazione), di provvedimenti di occupazione (art.
64a – 64b: programmi di occupazione temporanea, pratiche professionali,
semestri di motivazione) e di provvedimenti speciali (art. 65 – 71d: assegni
per il periodo di introduzione, assegni di formazione, sussidi per gli
assicurati pendolari o soggiornanti settimanali, sostegno ai fini del
promovimento dell'attività lucrativa indipendente).
Il nuovo
art. 59 LADI fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro e prevede che:
"
1
L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla
disoccupazione.
2 I
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la
reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi
inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:
a. migliorare
l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una
rapida e durevole reintegrazione;
b. promuovere
le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;
c. diminuire il rischio di una
disoccupazione di lunga durata; o
d. offrire la possibilità di acquisire
esperienze professionali.
3 Possono
partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli
articoli 60–71d gli assicurati che adempiono:
a. i
presupposti del diritto secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga
altrimenti; e
b. le condizioni specifiche per il
provvedimento in questione.
4 I servizi
competenti collaborano con gli organi dell’assicurazione invalidità nella
reintegrazione dei disoccupati invalidi."
All'art.
59 cpv. 2 viene dunque ribadito il principio fondamentale secondo cui il
diritto a prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti
al mercato del lavoro è connesso alla situazione del mercato del lavoro:
provvedimenti possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti
dallo stato del mercato. Si tratta di un presupposto che permette di evitare
l'erogazione di prestazioni che non siano in rapporto con l'assicurazione
disoccupazione (cfr. STFA del 10 dicembre 2004 nella causa F., C 209/04, consid.
2; le STFA del 5 agosto 2003 nelle cause A., C 200/02 e A., C 201/02, consid.
1, la giurisprudenza ivi citata e il Messaggio del Consiglio federale
concernente una nuova legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la
disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980; FF 1980 III 469
segg.).
2.4. In particolare, quale
provvedimento speciale, agli art. 65 e 66 LADI sono
regolamentati gli assegni per il periodo d’introduzione, l’ammontare e la
durata degli stessi.
Questa
misura, che tende a favorire la reintegrazione professionale dei disoccupati,
consiste nell'attribuzione di assegni per il periodo di introduzione in un
nuovo lavoro.
Fatti
I
presupposti del diritto a ricevere queste prestazioni sono così enumerati
all'art. 65 LADI:
" Agli
assicurati difficilmente collocabili, che assolvono un periodo d’introduzione
in un’azienda e ricevono un salario ridotto, possono essere concessi assegni
per il periodo d’introduzione se:
a. ...
b. il salario
ridotto corrisponde almeno alla prestazione lavorativa fornita durante questo
periodo e
c. l’assicurato,
dopo l’introduzione, può contare su un impiego alle condizioni usuali nel ramo
e nella regione, tenuto, se del caso, conto di una capacità lavorativa
durevolmente ridotta."
Nel tenore
in vigore fino al 30 giugno 2003 l’art. 65 lett. a LADI prevedeva, quale
ulteriore condizione, che: “essi adempiono il presupposto giusta l’articolo 60
capoverso 1 lettera b”.
Al
riguardo, nel Messaggio del Consiglio federale concernente la revisione della
legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to
2.1, in FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2013 si legge che:
"
(…)
Art. 65 Assegni per il periodo d’introduzione
La lettera a è contemplata nella clausola generale
prevista dall’art. 59 capoverso 3, motivo per cui non deve più essere
menzionata.
(…)." (cfr. FF 2001 N. 23 del 12 giugno
2001, pag. 2013)
L'OADI,
al cpv. 1 dell'art. 90, fino al 31 marzo 2011 così definiva la nozione di
"assicurato difficilmente collocabile":
" 1Un
assicurato è considerato difficilmente collocabile se, tenuto conto della
situazione del mercato del lavoro, ha difficoltà particolarmente gravi per
trovarsi un impiego poiché:
a. è in età avanzata;
b. è impedito fisicamente, psichicamente o mentalmente;
c. ha cattivi precedenti professionali;
d. ha già riscosso 150 indennità giornaliere."
Dal 1° aprile 2011
(entrata in vigore della quarta revisione della LADI del 19 marzo 2010) il cpv.
1 dell’art. 90 OADI è invece così formulato:
"
1 Un assicurato è considerato difficilmente collocabile
se, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, ha difficoltà
particolarmente gravi per trovarsi un impiego poiché:
a. è in età avanzata;
b. è impedito fisicamente,
psichicamente o mentalmente;
c. ha requisiti professionali
insufficienti;
d. ha già riscosso 150 indennità
giornaliere;
e. dispone di scarsa esperienza
professionale in un periodo di elevata
disoccupazione secondo l’articolo 6
capoverso 1ter”
Gli
assegni di introduzione coprono la differenza tra il salario effettivo e il
salario normale che l'assicurato può pretendere al termine del periodo di
introduzione, tenuto conto della sua capacità lavorativa, ma al massimo il 60 %
del salario normale (art. 66 cpv. 1 LADI).
La legge
pone dunque una serie di condizioni affinché possano essere concessi gli
assegni dell'art. 65 LADI (cfr. D. Cattaneo, "Les
mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Basilea e
Francoforte sul Meno 1992, p. 467 e seg.).
Innanzitutto deve trattarsi di assicurati difficilmente collocabili
(prima condizione).
Poi, deve
trattarsi di persone che necessitano di un periodo di introduzione in
un'azienda e che ricevono perciò un salario ridotto (seconda condizione).
Inoltre
tali assicurati devono adempiere i presupposti secondo l’art. 8 per quanto la
legge non disponga altrimenti (terza condizione). Il salario ridotto deve
corrispondere almeno alla prestazione lavorativa da loro fornita durante questo
periodo (quarta condizione). Infine, gli assicurati, dopo l'introduzione,
devono poter contare su un impiego alle condizioni usuali, tenuto, se del caso,
conto di una capacità lavorativa durevolmente ridotta (quinta condizione).
Secondo
l'art. 66 cpv. 2 LADI, durante il termine quadro, gli assegni di introduzione
sono pagati per sei mesi al massimo; in casi eccezionali, soprattutto per
disoccupati in una certa età, per dodici mesi al massimo.
Il
Consiglio federale disciplina i particolari.
Secondo
l'art. 90 cpv. 1 bis OADI gli assegni per il periodo di introduzione possono
essere versati per un periodo di dodici mesi al massimo se, in base alla
situazione personale dell'assicurato, si deve dedurre che lo scopo
dell'introduzione al lavoro non possa essere raggiunto in sei mesi.
Dal 1°
aprile 2011 l’art. 66 cpv.2 LADI è stato modificato nel senso che durante il
termine quadro, gli assegni sono pagati per sei mesi al massimo; in casi
eccezionali, per 12 mesi al massimo.
L’art. 66 cpv. 2 bis
precisa tuttavia che gli assicurati che hanno più di 50 anni hanno diritto agli
assegni per il periodo d’introduzione per una durata di 12 mesi.
L’art. 90 cpv. 1 bis OADI
prevede ora che gli assegni per il periodo di introduzione possono essere
versati per un periodo di 12 mesi al massimo se, in base alla situazione
personale dell’assicurato, si deve dedurre che lo scopo dell’introduzione al
lavoro non possa essere raggiunto in sei mesi
2.5. In una
sentenza pubblicata in DTF 124 V 246 il Tribunale federale delle assicurazioni
(TFA) (dal 1° gennaio 2007: Tribunale Federale, TF) ha, in particolare,
sottolineato:
"
(…)
b) Bien que les assurés soient eux-mêmes titulaires
du droit aux allocations d'initiation au travail (voir consid. 1 ci-dessus),
celles-ci sont versées par la caisse à l'employeur; ce dernier les verse à son
tour à l'assuré avec le salaire convenu (art. 90 al. 4 OACI). Si l'employeur
résilie les rapports de travail, le droit à l'indemnité prend fin
immédiatement. La pratique administrative envisage la restitution des
prestations par l'employeur lorsque celui-ci résilie le contrat pendant la
durée de l'initiation au travail sans pouvoir se prévaloir de «motifs graves»,
c'est-à-dire, en principe, de justes motifs au sens de l'art. 337 CO
(circulaire de l'Office fédéral du développement économique et de l'emploi,
anciennement Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail,
relative aux mesures de marché du travail [MMT], valable depuis le 1er
juin 1997, partie J n° 27; voir aussi DIETER FREIBURGHAUS, Präventivmassnahmen
gegen die Arbeitslosigkeit in der Schweiz, Berne 1987, p. 51).
Le problème si pose de
manière différente en cas de résiliation pendant le temps d'essai. Dans cette
éventualité, la suppression des prestations n'aura en principe pas d'effet
rétroactif. Le temps d'essai doit en effet fournir aux parties l'occasion de
préparer l'établissement de rapports de travail destinés à durer, en leur
permettant d'éprouver leurs relations de confiance, de déterminer si elles se
conviennent mutuellement et de réfléchir avant de s'engager pour une plus
longue période (BRUNNER/BÜHLER/WAEBER, Commentaire du contrat de travail, 2ème
édition, note 1 ad art. 335b CO; BRÜHWILER, Kommentar Einzelarbeitsvertrag 2ème
édition, note 1 ad art. 335b CO). Quant au but des allocations d'initiation au
travail, il est de favoriser l'engagement durable de personnes au chômage dont
le placement est fortement entravé (ATF 112 V 251 sv. consid. 3b; CATTANEO, Les
mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, thèse Genève
1992, n° 780 ss, p. 467). Le droit est subordonné, on l'a vu, à la condition
qu'au terme de la période d'initiation, l'assuré puisse escompter un engagement
aux conditions usuelles dans la branche et la région, compte tenu, le cas
échéant, d'une capacité de travail durablement restreinte (art. 65 let. c
LACI). L'autorité cantonale peut exiger que cette condition fasse l'objet d'un
contrat écrit (art. 90 al. 3 OACI).
Au regard des
engagements que l'employeur est ainsi amené à prendre, celui-ci doit pouvoir,
sans encourir le remboursement de prestations d'assurance, s'en libérer pendant
le temps d'essai, si les rapport contractuels noués entre les parties ne
répondent pas à son attente (dans ce sens: FREIBURGHAUS, ibidem). Dans le même
ordre d'idées, on peut relever que la jurisprudence tient aussi compte du but
du temps d'essai, dans le sens d'une atténuation de la faute, quand il s'agit
de décider si le droit d'un assuré â l'indemnité de chômage doit être suspendu,
lorsque ce dernier a lui-même résilié le contrat de travail pendant le temps
d'essai, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi (arrêt
non publié C. du 5 décembre 1995). Tout au plus faut-il réserver, en l'espèce,
le cas où l'employeur a agi avec légèreté ou de manière abusive, notamment en concluant
le contrat avec l'intention dissimulée de mettre fin rapidement aux rapports de
travail (cf. GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG],
vol. II, note 30 ad art. 65-67 LACI). (…)." (cfr. DTF 124 V 246,
consid. 3b, pag. 248-249)
In
un’altra sentenza del 27 marzo 2000 nella causa D. SA, pubblicata in DTF 126 V 42 in SVR ALV Nr. 26, il TFA, in un caso in cui il riconoscimento del diritto agli assegni per il
periodo di introduzione era stato sottoposto alla condizione risolutiva secondo
cui il rapporto di lavoro non doveva venire disdetto (al di fuori del tempo di
prova e in assenza di causa grave), durante il periodo di introduzione o nei
tre mesi successivi, ha stabilito che se questo presupposto non è realizzato,
l'amministrazione può chiedere al datore di lavoro la restituzione degli
assegni percepiti, a prescindere dall'adempimento dei requisiti cui è
subordinata la revoca di una decisione.
Al
riguardo l'Alta Corte si è così espressa:
" (…)
Considerandi
2.
- a) Dans ses décisions des 30 décembre 1997 et 13
mars 1998, l'office régional de placement a réservé l'éventualité d'une
restitution des prestations si le contrat de travail était résilié, en dehors
du temps d'essai et sans justes motifs, pendant la période d'initiation ou dans
les trois mois suivant celle-ci. Une telle réserve doit être comprise en ce
sens que le versement des allocations a lieu sous condition résolutoire,
appelée aussi réserve de révocation (cf. ATF 111 V 223 consid. 1; GRISEL,
Traité de droit administratif, vol. I, p. 408). Elle est tout à fait admissible
au regard du but de la mesure, qui est de favoriser l'engagement durable de
personnes au chômage dont le placement est fortement entravé; il s'agit
également d'éviter une sous-enchère sur les salaires, ainsi qu'un subventionnement
des employeurs par l'assurance-chômage (ATF 112 V 251 sv. consid. 3b; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in :
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 583;
DANIELE CATTANEO, Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage, thèse Genève 1992, no 780 ss, p. 467 ss). L'autorité
cantonale peut même exiger que la condition légale d'un engagement aux
conditions usuelles dans la branche et la région, après la période d'initiation
(art. 65 let. c LACI), fasse l'objet d'un contrat écrit (art. 90 al. 3 OACI).
L'employeur peut ainsi être tenu à restituer les allocations perçues si les
rapports de travail sont résiliés sans justes motifs avant l'échéance du délai
indiqué par l'administration dans sa décision; cette restitution s'opère
conformément à l'art. 95 al. 1 LACI (GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. II,
n. 30 ad art. 65-67). Quant à la notion de justes motifs,
elle est, dans le présent contexte, la même que celle définie à l'art. 337 CO (DIETER FREIBURGHAUS,
Präventivmassnahmen gegen die Arbeitslosigkeit in der Schweiz, Berne 1987, p.
51).
La restitution ne peut toutefois pas être exigée
quand le contrat de travail est résilié pendant le temps d'essai, attendu que
celui-ci a notamment pour but de permettre aux parties de réfléchir avant de
s'engager pour une plus longue période (ATF 124 V 246). (…)." (cfr. DTF 126 V 42, consid. 2a, pag. 45)
Nel caso
che era chiamato a giudicare ha, in particolare, sottolineato quanto segue:
"
(…)
3.
- a) En l'espèce, les deux contrats de travail en
cause ont été résiliés par l'employeur (en dehors du temps d'essai) avant
l'expiration du délai de trois mois suivant la fin de la période d'initiation,
fixé par l'office régional de placement dans ses décisions. Il s'agit donc de
savoir si l'employeur peut se prévaloir de justes motifs.
Sont notamment considérées comme de justes motifs
toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent
pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de
travail (art. 337 al. 2 CO). D'après la jurisprudence, seul un manquement
particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat. Un
tel manquement suppose que le travailleur ait violé soit l'une de ses
obligations au travail, soit son devoir de fidelité. Si le manquement est moins
grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété
malgré un avertissement (ATF 121 III 472 consid. 4d et les arrêts cités).
b) Dans le cas de J., l'employeur a invoqué des
griefs d'ordre général ‑ au demeurant contestés par l'intéressée ‑
liés à la qualité du travail fourni. A l'évídence il ne s'agit pas de
manquements pouvant justifier une résiliation immédiate. Quant au motif tiré
des absences répétées de la travaiIleuse, il ne peut pas être retenu comme un
juste motif de résiliation. A l'exception, semble-t-il, d'une brève absence
motivée par le décès du frère de l'intéressée, les absences reprochées étaient
dues à la maladie, soit un empêchement non fautif de travailler au sens de
l'art. 324a al. 1 CO, qui ne saurait iustifier le licenciement immédiat du
travailleur (art. 337 al. 3 CO).
En ce qui concerne K., l'employeur n'a formulé aucun
reproche susceptible d'entrer dans les prévisions de l'art. 337 CO. Le fait
qu'il n'était pas en mesure de procurer suffisamment de travail à l'assurée, en
raison du manque de développement d'un secteur d'activité de la société, ne
saurait le dispenser de son obligation de restituer.
S'il apparaît que l'employeur n'est plus à même, peu
de temps après le début de la période d'initiation, de garantir un emploi
durable au salarié, en raison d'un manque de travail, cela démontre que le but
du versement des allocations ne sera pas atteint et que les allocations déjà
versées l'ont été indûment. On ne voit pas de raison qui justifierait une
renonciation à restitution dans un tel cas.
c) En conséquence, l'office régional de placement
était en droit, comme l'ont retenu avec raison les premiers juges, de réclamer
à la recourante la restitution des allocations versées. (…)." (cfr.
DTF 126 V 42, consid. 3a, pag. 46-47)
In una
sentenza 38.2004.65 del 9 marzo 2005 il TCA ha confermato la decisione su
opposizione con la quale l'amministrazione ha stabilito che gli assegni per il
periodo di introduzione versati a una ditta dovevano essere restituiti,
argomentando:
"
Anche nella propria “Opposizione”, il cui
contenuto è stato sostanzialmente ripreso nell’atto di ricorso, la ditta ha
sostenuto che lo scioglimento del rapporto di lavoro è dovuto alla mancanza del
lavoro nel settore immobiliare (revoca di mandati) (cfr. doc. 7 e I).
Ora, i motivi addotti alla disdetta del rapporto
di lavoro con X (motivi d’ordine economico e in nessun modo riconducibili a
manchevolezze particolarmente gravi da parte del lavoratore, quali la
violazioni dei propri obblighi e il suo dovere di fedeltà), non configurano una
causa grave ai sensi dell’art. 337 CO (cfr. consid. 2.7. Vedi pure: DTF 127 III
310, consid. 3, pag. 313-314; DTF 127 III 153; STF del 28 marzo 2001 nella
causa X SA contro L.,4C.349/2000, consid. 3a; STF del 13 agosto 2001 nella
causa X contro A.,4C.116/2001, consid. 3b e DLA 2002 pag. 25).
Nella già citata DTF 126 V 42, la nostra Massima
Istanza ha del resto rilevato che:
" (…)
En
ce qui concerne K., l'employeur n'a formulé aucun reproche susceptible d'entrer
dans les prévisions de l'art. 337 CO. Le fait qu'il n'était pas en mesure de
procurer suffisamment de travail à l'assurée, en raison du manque de
développement d'un secteur d'activité de la société, ne saurait le dispenser de
son obligation de restituer.
(…)." (cfr. DTF 126 V 42, consid. 3a, pag. 47)
Di conseguenza la ditta non poteva sciogliere il
contratto di lavoro, come invece ha fatto (cfr. doc. 11/H), durante il periodo
d’introduzione.
Nella più volte citata DTF 126 V 42, il TFA, in
un caso in cui il riconoscimento del diritto agli assegni per il periodo di
introduzione era stato sottoposto alla condizione risolutiva secondo cui il
rapporto di lavoro non doveva venire disdetto (al di fuori del tempo di prova e
in assenza di causa grave), durante il periodo di introduzione o nei tre mesi
successivi, ha stabilito che se questo presupposto non è realizzato,
l'amministrazione può chiedere al datore di lavoro la restituzione degli
assegni percepiti, a prescindere dall'adempimento dei requisiti cui è
subordinata la revoca di una decisione.
In simili condizioni la decisione impugnata deve
dunque essere confermata (per un caso analogo cfr. STCA del 27 gennaio 2005
nella causa M. SA, inc. 38.2004.56).
Il diritto alla protezione della buona fede di
cui all'art. 9 Cost. fed. - che permette al cittadino di esigere che l'autorità
rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi - è garantito e
impone all'autorità di discostarsi dal principio della legalità, allorché essa,
intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone determinate,
era competente a rilasciarle, il cittadino non poteva riconoscerne
l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo,
fidente nelle informazione ricevute egli abbia preso delle disposizioni non
reversibili senza pregiudizio (cfr. STFA del 28 gennaio 2004 nella causa
Arbeitslosenkasse der Gewerkschaft Bau & Industrie GBI c/ A., C 218/03,
consid. 2; STFA del 29 agosto 2002 nella causa Amt für Arbeit St. Gallen c/ S.,
C 25/02; STFA del 22 agosto 2000 nella causa B., C 116/00; DTF 121 V 65,
consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata; RAMI 1993 pag. 120-121,
Pratique VSI 1993 pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220 consid. 3a, RCC 1983 pag. 195
consid. 3, RCC 1982 pag. 368 consid. 2, RCC 1981 pag. 194 consid. 3, RCC 1979
pag. 155, DLA 1992 p. 106, DTF 118 V 76 consid. 7, RDAT I-1992 n° 63; Grisel,
Traité de droit administratif, vol. I, pag. 390ss;
Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed., n° 509, pag.
108-109; Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217ss).
Nel caso concreto, dalla “Decisione relativa agli assegni per il
periodo d’introduzione” e dagli accertamenti effettuati dalla Sezione del
lavoro Ufficio giuridico (cfr. doc. 11/F e consid. 1.5), è emerso che
l’amministrazione ha informato correttamente la ditta ricorrente riguardo alle
possibili conseguenze che il licenziamento della signora X durante il periodo
d’introduzione avrebbe potuto avere.
In particolare alla ditta ricorrente non è mai stato garantito
che, in una tale evenienza, non le sarebbe stata chiesta la restituzione degli
API così come espressamente previsto nella decisione relativa agli
stessi."
Infine,
in una sentenza C 332/99 del 17 aprile 2000, il TFA ha, tra l’altro, ricordato
che:
" (…)
Va inoltre rilevato che gli assegni per il periodo d'introduzione
devono essere vincolati a condizioni severe e rimanere limitati, per evitare
una compressione dei salari, nonché un sussidiamento dei datori di lavoro (cfr.
FF 1980 III pag. 543; Nussbaumer, Arbeitslosen-versicherung, in:
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marg.
583; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. Il, pag.
660, nota 20).
Tali prestazioni possono essere concesse solo se la collocazione
(recte: il collocamento) dell'assicurato è fortemente ostacolata e in quanto
esista una indicazione in rapporto con il mercato del lavoro. Questa doppia
condizione permette di evitare che prestazioni delle assicurazioni sociali
siano fornite a fini che non hanno alcun rapporto con l'assicurazione
disoccupazione, il cui scopo non può per certo essere quello di assumere, in
modo generale, le spese determinate dall'inserimento nelle specialità aziendali
del datore di lavoro, cui incombe in linea di principio siffatto onere nei
processi lavorativi usuali richiesti ai propri dipendenti (DTF 112 V 252
consid. 3b). (…)."
La nostra
Massima Istanza ha così rifiutato il riconoscimento dal diritto agli assegni
per il periodo di introduzione ad un architetto, argomentando:
" (…)
Tutta la documentazione agli atti testimonia per contro con
chiarezza che la ricorrente fonda la sua richiesta di prestazioni non tanto su
motivi riferiti ad incapacità o a carenze pratiche professionali del
lavoratore, ma unicamente a temporanei problemi finanziari della ditta. Va in
particolare rilevato che il 26 marzo 1999 - a poco più di un mese
dall'assunzione di X. e in evidente contraddizione con le asserite presunte
carenze di capacità professionali di quest'ultimo - Z e il nuovo dipendente
dell'omonima SA vengono iscritti quali soci gerenti della I. S.a.g.l., ciascuno
con firma individuale e con una quota di fr. 5'000.--.
Orbene, se è vero che gli assegni per il periodo di introduzione
possono essere concessi più volte entro il termine quadro, in particolare
quando dopo la perdita del posto di lavoro è necessario un ulteriore periodo di
introduzione presso il nuovo datore di lavoro (Nussbaumer, op. cit., cifra
marg. 594 in fine), in concreto è di tutta evidenza che X. non necessitava di
questo ulteriore periodo di introduzione, che peraltro non deve essere confuso
con l'abituale periodo di inserimento nel nuovo ambiente lavorativo a carico
del datore di lavoro e non della legge contro la disoccupazione. Infatti,
l'averlo voluto quale socio gerente dimostra, per atti concludenti, che la Z.
SA l'ha considerato, praticamente da subito, sufficientemente qualificato,
responsabile inserito nell'ambiente lavorativo. Non va neppure dimenticato che
la riduzione dell'orario di lavoro dal 100% al 20%, effettuata per il solo mese
di giugno 1999, è stata - per ammissione stessa della ricorrente - una mossa
strategica finalizzata all'ottenimento delle prestazioni sociali. Questo modo
di operare è per certo contrario ai principi stabiliti dalla legge sulla
disoccupazione, che tende a favorire l'inserimento nel mondo lavorativo del
disoccupato e non a concedere finanziamenti gratuiti o facilitazioni
equivalenti a ditte in difficoltà d'ordine finanziario. Si noti infine che la
X. SA già beneficia dei sussidi previsti dalla legge cantonale ticinese sul
rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati nella misura del 50%
dall'11 gennaio 1999.
c) Ne consegue che non sono dati i presupposti per la concessione
di assegni di introduzione a favore di X. (…)." (cfr. STFA C 322/99 del 17
aprile 2000)
2.6
A proposito
dell'obbligo di accertamento dei fatti da parte dell'amministrazione, fondato
sull'art. 43 LPGA, in una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 il Tribunale
federale ha rilevato:
"
(…)
8.3
Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che
l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza
dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore
esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie
le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008
del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora rimproverare
alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per non avere
approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in sede
cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo
assunto da F.________ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto -
che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di
affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli
approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla
procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in
questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che
è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF
132.
V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag.
410.
[U 51/98])."
Sull'art.
43.
LPGA cfr. pure DTF 136 V 113, consid. 5.2.
2.7
Nella
presente fattispecie l’UMA ha respinto la richiesta di assegni per il periodo
d’introduzione sostenendo sostanzialmente che l’assicurato, vista la formazione
e le esperienze lavorative precedenti (15 anni di lavoro in banca , anche come
direttore), possiede già tutte le conoscenze per svolgere immediatamente al
meglio la nuova professione e necessita semplicemente dell’usuale introduzione
nell’azienda. Questa circostanza sarebbe peraltro confermata dalla funzione
attribuitagli dal nuovo datore di lavoro (direttore iscritto a Registro di commercio
con diritto di firma individuale) oltre che dall’elevato salario versatogli
dalla RI 1 AG (cfr. consid. 1.3. e 1.5.).
La ricorrente contesta
questa impostazione sottolineando che i compiti per i quali l’assicurato è
stato assunto (responsabile dello sviluppo progetti e marketing; ricerca e
contatti con i clienti), sono ben diversi da quelli che doveva effettuare come
direttore di banca. E’ quindi necessaria una formazione specifica.
Al riguardo nella sua
opposizione del 17 marzo 2011 la ditta si è così espressa:
"
(…)
L'attività della nostra società, come indicato
nella nostra brochure (allegato 2), è la seguente: proporre a intermediari
finanziari (fiduciarie e banche) soluzioni societarie, nell'ambito di una
pianificazione fiscale e successoria, come segue:
- costituzione e amministrazione di società __________, consulenza
giuridica e societaria per clienti con attività e/o beni in __________;
- costituzione e amministrazione di società e trust __________,
consulenza giuridica e societaria per clienti con attività e/o beni di __________;
- costituzione di fondi di investimento (in particolare per
private equità e family office) in __________, __________ e altri paesi,
curando la parte amministrativa e fiscale degli stessi;
- strutture societarie per la detenzione di
beni di lusso.
Questo lavoro richiede un approfondito livello di
conoscenze in ambito di fiscalità internazionale, diritto societario e
amministrazione di società. Il piano di inserimento che abbiamo allegato alla
nostra domanda ha come scopo coprire queste lacune competenziali.
Inoltre bisogna considerare il fatto che il
titolare della RI 1 e della __________ SA, __________, sottoscrivente di questo
ricorso, dovrà dedicare una parte importante del proprio tempo per la
formazione del sig. __________, il che rappresenta un costo non indifferente
per le nostre società.
Da ultimo si deve ribadire che il fatto che al
sig. __________ sia stato concesso diritto di firma individuale dimostra
solamente che abbiamo una grande fiducia in lui come persona (altrimenti non
l'avremmo assunto) ed un fatto di immagine verso l'esterno. Inoltre il sig. __________
continua ad essere amministratore unico con firma individuale, perciò non si
può desumere che sia il sig. __________ a gestire la nostra società. La società
é gestita tuttora dal titolare __________." (Doc. A3)
La questione di sapere se
siamo in presenza soltanto di un “abituale periodo di inserimento nel nuovo
ambiente lavorativo a carico del datore di lavoro e non della legge contro la
disoccupazione”(STFA C 322/99 del 17 aprile 2000) oppure no, non è stata
approfondita neppure in sede di opposizione dall'amministrazione, alla quale
(cfr. cons. 2.6) spetta peraltro il compito di accertare i fatti (cfr. art. 42
LPGA secondo cui "le parti hanno diritto di essere sentite. Non devono
essere obbligatoriamente sentite prima di decisioni impugnabili mediante
opposizione"; DTF 136 V 113 consid. 5.3).
Ciò era invece tanto più necessario
visto che l’URC di Lugano aveva formulato un preavviso favorevole alla domanda
(cfr. Doc. 1.07).
Secondo
questo Tribunale si giustifica quindi l'annullamento della decisione su
opposizione impugnata e il rinvio degli atti all'UMA affinché senta
personalmente l'assicurato e __________ della RI 1 AG e, successivamente,
emetta una nuova decisione. In quell’occasione dovrà pure essere approfondita
la questione relativa al piano d’introduzione (cfr. doc. 1.02) e , se del caso,
esaminata la durata del periodo d’introduzione eventualmente necessario.
2.8
La società
ricorrente non è patrocinata, ragione per cui, sebbene vincente in causa, non
ha diritto a ripetibili, non essendo adempiuti in concreto i particolari
requisiti posti dalla giurisprudenza in tale ipotesi (cfr. STF H 257/03 dell’11
gennaio 2005 ; DTF 110 V 134 consid.
4d, nella quale l’Alta Corte ha fissato – quali esigenze cumulative che
permettono un’eccezione alla non assegnazione di ripetibili – la causa complessa
e di ingente valore, la rilevanza del dispendio di lavoro e il rapporto
ragionevole tra dispendio profuso e risultato ottenuto).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi e la decisione su opposizione del 18 aprile
2011 è annullata.
§ Gli
atti sono rinviati all’Ufficio delle misure attive per nuovi accertamenti.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Non si
assegnano ripetibili.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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