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38.2011.4

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

8 agosto 2011Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation

de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e

Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).

La

giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità

anche l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il

periodo che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF

8C_589/2009 del 28 giugno 2010).

Per

costante giurisprudenza, infatti, chiunque si accinge ad iscriversi in

disoccupazione deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.

In una

sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha sottolineato che

l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la

disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è

ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati

non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a

intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in

disoccupazione.

L'assicurato deve così, ad

esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal

momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione

(cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF 8C_800/2008 dell'8

aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004, consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA

C 77/91 del 29 gennaio

1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici

regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti

sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, p. 16ss.; vedi pure art. 45

cpv. 1 lett. a OADI).

2.4. Per

stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare

un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la

qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76

consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).

Per quel

che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un

numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

La

giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e

non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo

vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per

tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).

L'Alta Corte, pur

confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003),

ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche

mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi

amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese

(cfr. consid. 2.4.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C

199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).

In una sentenza

8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria

giurisprudenza e ha rilevato:

" (…)

3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a

fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir

compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence

considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe

suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne

peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement

quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard

des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant

parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006

consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"

Sulle modalità con le

quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che

secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il

suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio

competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26

cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p.

95; DTF 120 V 74).

La legge non prevede

nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire

effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi

datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla

fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio

competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del

29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

Concretamente ciò significa

che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare

all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore

di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile

l'avvenuta ricerca.

In caso di ricerca

personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei

datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è

necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo

"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra

forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del

28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).

Inoltre

deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si

è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella

causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

L'assicurato potrà

servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dal SECO (dal 1° luglio

1999 il Segretariato di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale

dello sviluppo economico e del lavoro).

In caso di rifiuto del

datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà

comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al

servizio competente tale rifiuto.

Infine, in caso di ricerca

telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,

confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto

(cfr. DLA 1988 p. 95).

In una

sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000

p. 156ss., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno

l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI

la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e

ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di

cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto

all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave

(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua durata è

determinata secondo la gravità della colpa

(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della

proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv.

2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità

entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della

sospensione è prolungata in modo adeguato.

Nella già citata

sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ricordato che

" La gravité de la faute dépend de l'ensemble des circonstances du cas, en

particulier des recherches d'emploi qui peuvent être mises au crédit de

l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou

encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en dépit

de leur pertinence.".

Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di

disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi

amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel

periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i parametri

del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali

aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45

cpv. 2 bis OADI (cfr. Circolare concernente l'indennità di disoccupazione

(circolare ID) della SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto 1; Lista

delle sospensioni URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro - aggiornate dal

SECO al 25.01.1999).

Queste

direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni

compiti …”, p. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste

basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

Anche il TFA ha approvato

il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile

2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA

C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01

del 6 agosto 2002).

2.6. Nella

presente evenienza dalla documentazione agli atti risulta che l’assicurato si è

iscritto in disoccupazione nel mese di agosto 2010, con effetto a partire dal

1° settembre 2010, dopo un periodo di attività lavorativa - dal dicembre 2009

al 31 agosto 2010 - presso lo studio dentistico del Dr. __________ a __________

nel Canton __________ (cfr. STCA 38.2011.5 del 22 giugno 2011).

Per

quanto concerne il mese di settembre 2010, l’insorgente, sul relativo

formulario “Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro”, ha

indicato di avere effettuato, il 16, il 22, il 29 e il 30, otto ricerche di

impiego nell’ambito dentistico, segnatamente presso ditte di produzione e

distribuzione di prodotti dentali, aziende di consulenza, una clinica dentaria e

una cassa malati (cfr. doc. 2).

L'URC ha

ritenuto questi sforzi, compiuti per telefono, insufficienti e il 13 ottobre 2010 ha, pertanto, inviato all’assicurato una “Richiesta di giustificazione” con cui l’ha invitato a

motivare, entro il 25 ottobre 2010, il proprio comportamento.

Il

consulente del personale ha pure precisato che, oltre la data indicata,

l’autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso,

menzionando espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede

proprio la sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo

possibile per ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 3).

L’insorgente,

il 20 ottobre 2010, ha risposto che di non aver saputo se otto ricerche di

lavoro erano quantitativamente sufficienti o meno. Egli, al riguardo, ha

indicato che qualcuno gli avrebbe detto che due ricerche alla settimana erano

sufficienti.

Inoltre

l’assicurato ha sottolineato, da una parte, che il formulario afferente agli

sforzi intrapresi per trovare un’occupazione riporta una colonna per le

ricerche telefoniche.

Dall’altra,

che solo dal 20 ottobre 2010 ha saputo che le ricerche telefoniche non erano

valide (cfr. doc. 5).

Dal

profilo procedurale l’URC ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito

dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA (al

riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).

L’amministrazione,

non ritenendo valide le giustificazioni addotte dall’assicurato, con decisione

formale del 30 novembre 2010, l’ha sospeso dal diritto alle indennità di

disoccupazione per cinque giorni (cfr. doc. A2).

Tale

provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 9 dicembre

2010 (cfr. doc. A1; consid. 1.1.).

2.7. Questa Corte, chiamata a

pronunciarsi in merito alla fattispecie, rileva dapprima che dal formulario

“Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” concernente il

mese di settembre 2010 emerge effettivamente che le otto ricerche indicate

dall’assicurato per tale periodo di controllo sono state compiute

principalmente per telefono (cfr. doc. 2).

Soltanto

relativamente a due ricerche su otto, ovvero alle ricerche effettuate presso __________

Considerandi

di __________ e __________ di __________, il ricorrente ha apposto una crocetta

sia sulla casella afferente alla domanda di impiego telefonica che scritta. Per

quanto riguarda __________ è stato pure precisato a mano che il contatto con il

potenziale datore di lavoro telefonico è avvenuto, oltre che telefonicamente,

anche tramite posta elettronica (cfr. doc. 2).

In

proposito è utile ribadire che in linea di principio le ricerche di lavoro, se

compiute unitamente ad ulteriori ricerche effettuate secondo altre modalità,

possono essere svolte anche per telefono. Il TFA ha, infatti, ritenuto che

viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che intraprende ricerche di

lavoro esclusivamente per telefono (cfr. DLA 2000 pag. 156 segg.).

Tuttavia

secondo la giurisprudenza federale, in caso di ricerca telefonica, l'assicurato

deve, di regola, attestare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma

per iscritto (cfr. DLA 1988 pag. 95, vedi pure DTF 120 V 79; D. Cattaneo, op.

cit., pag. 38).

Alla luce

di quanto appena esposto, risulta quindi infondato quanto fatto valere

implicitamente dall’assicurato affermando che il modulo menzionato contempla

erroneamente una colonna per le ricerche telefoniche (cfr. doc. I; 5), ossia

che questo formulario l’avrebbe indotto a credere alla validità delle ricerche

telefoniche.

Non è, in

effetti, escluso svolgere ricerche di impiego per telefono. Esse, tuttavia, per

essere valide devono avvenire unitamente, ad esempio, a delle ricerche per

iscritto e devono essere debitamente comprovate.

In

concreto non risulta che l’assicurato abbia documentato, tramite delle conferme

scritte, le ricerche svolte telefonicamente, nonostante abbia avuto a più riprese

occasione per procedere in tal senso (in sede di risposta alla richiesta di

giustificazione, di opposizione e di ricorso al TCA).

Nemmeno,

del resto, è presente agli atti copia dei messaggi di posta elettronica,

rispettivamente delle lettere, che l’insorgente pretende di aver inviato a __________

e __________.

Va, poi,

evidenziato che l’assicurato ha interpellato, quale potenziale datore di lavoro,

__________ sia il 29 che il 30 settembre 2010 (cfr. doc. 2).

Se si

tratta della medesima ricerca, nel senso che, ad esempio, il 29 settembre 2010 l’assicurato

è stato invitato a richiamare il giorno seguente per una risposta, la stessa va

tenuta conto una sola volta come un’unica ricerca.

Tale

ipotesi appare, d’altronde, la più verosimile, visto il brevissimo lasso di

tempo intercorso tra i due contatti.

Se, per

contro, si tratta di due ricerche separate, le stesse si rivelano ripetitive.

Mediante

delle ricerche di lavoro ripetitive un assicurato non comprova a sufficienza il

suo impegno nel cercare una nuova occupazione. Questa attitudine non

corrisponde a quanto richiesto dalla legge e dalla giurisprudenza federale.

Infine

deve essere ribadito che l’assicurato ha effettuato le ricerche relative al

mese di settembre 2010 unicamente nelle date del 16, 22, 29 e 30.

In

proposito giova osservare che le ricerche vanno compiute in modo continuo

durante tutto l'arco del mese e non raggruppate in pochi giorni (cfr. STCA

38.2007.53

del 25 ottobre 2007; STCA 38.2002.111 del 25 novembre 2002; STCA

38.2002.1

del 29 luglio 2002; D. Cattaneo, op. cit., pag. 27).

In simili

condizioni, occorre concludere che l’assicurato, nel periodo di controllo di

settembre 2010, non ha effettivamente compiuto delle valide ricerche di

impiego.

Egli ha,

così, violato l'obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge.

Tale

violazione implica, in linea di principio, la sospensione dal diritto

all'indennità di disoccupazione giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr.

consid. 2.3.).

2.8

L’assicurato

ha asserito di non essere stato al corrente, fino al 20 ottobre 2010, delle

modalità secondo le quali svolgere le ricerche di impiego (cfr. doc. I; V).

Ora,

dunque, deve essere esaminato se l’eventuale non conoscenza delle modalità secondo

cui intraprendere gli sforzi volti al reperimento di una nuova occupazione possa

costituire, nel caso di specie, un valido motivo per non sanzionare

l’insorgente.

L'art. 27 della legge

federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)

che regola la “Informazione e consulenza” ha il seguente tenore:

" 1

Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali,

nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone

interessate sui loro diritti e obblighi.

2.

Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla

consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia

gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i

loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono

ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di

emolumenti e stabilirne la tariffa.

3.

Se un assicuratore constata che un assicurato o i

suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali,

li informa immediatamente."

L'art. 27 LPGA sancisce,

in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo,

generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo

e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che

conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia

(cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA del 14

settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/

F., C 192/04, consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006

ALV Nr. 9 pag. 31; STFA del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6;

STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05, consid. 4.2.; E. Imhof - CH

Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über

Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par

les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27

LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG -

Kommentar", ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321).

In materia di

assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha

apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di

informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle

disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003

pag. 307).

Il

capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e

permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve

avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e

d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di

opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA C

241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.=SVR 2006 ALV Nr.

9.

pag. 31; DLA 2002 pag. 194).

Per

quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va

segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca,

gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr. DLA 2007

pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza

dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse fornite anche da

non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA.

Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve

riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).

Inoltre

tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno

stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza

deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la

persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U.

Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321).

Questo

Tribunale, in una sentenza 38.2003.55 del 20 novembre 2003, massimata e

parzialmente pubblicata in RtiD I-2004 N. 55 pag. 186, chinandosi su un caso di

mancate ricerche di lavoro prima dell'iscrizione in disoccupazione, ha

stabilito che anche dopo l'entrata in vigore della LPGA e conformemente alla

giurisprudenza del TFA deve essere sanzionato con una sospensione dal diritto

all'indennità di disoccupazione l'assicurato che non ha intrapreso sforzi al

fine di reperire un impiego prima di annunciarsi per il collocamento anche se

egli ignorava questo obbligo, riservata l'ipotesi in cui egli si è rivolto

all'amministrazione per chiedere informazioni sui suoi diritti e doveri.

A quest’ultimo riguardo va

evidenziato che l’Alta Corte ha confermato che il dovere di informazione e di

consulenza giusta l’art. 27 cpv. 2 LPGA deve essere ossequiato

dall’amministrazione qualora un assicurato entri in contatto con lei per

ottenere delle delucidazioni o comunque quale richiedente di determinate

prestazioni.

In

particolare il Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza C 192/04

del 14 settembre 2005, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di un assicurato

ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra la

presentazione della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che avrebbe

effettuato all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari

dell’Ufficio regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo

breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 LPGA, gli

assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento può

pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’Ufficio regionale

di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza

a breve scadenza non permetteva di collocarlo.

Il TFA

ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’Ufficio regionale di collocamento e

rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno

avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza

preponderante era disposto a posticiparlo.

In caso

affermativo, l’amministrazione deve rispondere della sua omissione - che

implica la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a

quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

In

proposito cfr. pure STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005; STFA C 301/05 dell’8

maggio 2006.

Inoltre,

in una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, l’Alta Corte ha precisato che

l’obbligo di cercare un’occupazione adeguata nel periodo precedente la

disoccupazione vige anche con l’entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è

ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati

non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a

intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all’iscrizione in

disoccupazione.

Il

TFA ha, peraltro, rilevato che il dovere di effettuare delle ricerche di

impiego rappresenta una regola di comportamento elementare, la quale deve

essere seguita anche senza una precedente informazione o - in caso di

insufficienti ricerche - avvertimento da parte dell’amministrazione. In effetti

gli assicurati devono intraprendere sforzi volti all’ottenimento di un’occupazione

già prima della disoccupazione (cfr. STFA C 14/06 del 6

settembre 2006 consid. 2.2; STFA C 50/06 del 23 maggio 2006 consid. 2.1.; STFA

C 144/05 del 1° dicembre 2005 consid. 5.2.1.).

2.9

Nel caso in

esame l’assicurato è al suo secondo termine quadro per la riscossione di

prestazioni (cfr. STCA 38.2011.5 del 22 giugno 2011 consid. 2.11.).

Inoltre

dalle carte processuali si evince che il 10 settembre 2010 ha avuto luogo un incontro informativo Diritti & Doveri presso l’URC al quale il ricorrente

è stato convocato con scritto del 30 agosto 2010 (cfr. doc. 1) e al quale ha

partecipato, come risulta dal verbale del colloquio di consulenza del 20

ottobre 2010 sottoscritto dal medesimo (cfr. doc. 4).

L’amministrazione,

nella risposta di causa, in proposito ha specificato che:

"

(…) Durante l’incontro informativo l’argomento

ricerche di lavoro viene trattato a fondo e soprattutto nella parte dedicata

alle ricerche per telefono si va nei dettagli; in particolare viene sempre

ricordato che le stesse possono essere accettate unicamente se comprovate da

una conferma scritta da parte del datore di lavoro o da parte dell’assicurato

stesso verso il datore di lavoro. (…)” (Doc. XVII)

L’assicurato

non ha, del resto, contestato quanto sostenuto dall’URC.

Egli,

pertanto, ben doveva essere al corrente dei propri obblighi di disoccupato e,

in particolare, di come svolgere le ricerche di impiego.

Non è,

pertanto, ravvisabile una violazione del diritto all’informazione e consulenza

ex art. 27 LPGA da parte dell’amministrazione.

In

casu, quindi, l’assicurato non può trarre vantaggio alcuno, ai fini della

presente lite, dall’asserzione di non essere stato al corrente

fino al 20 ottobre 2010 delle modalità secondo cui effettuare le ricerche di

impiego (cfr. STCA 38.2009.28 del 27 luglio 2009; STCA 38.2008.26 del 30 luglio

2008; STCA 38.2007.99 del 18 febbraio 2008; STCA 38.2008.48 del 24 settembre

2008).

L’insorgente,

inoltre, se avesse nutrito dei dubbi in merito avrebbe dovuto chiedere

tempestivamente delucidazioni all’amministrazione.

L’assicurato,

invece, mai ha asserito di aver posto domande specifiche circa il modo di

intraprendere gli sforzi volti al reperimento di un’occupazione.

2.10

Alla luce di

tutto quanto sopra esposto, il ricorrente deve essere sospeso dal diritto alle

indennità di disoccupazione giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI.

2.11

Per

quanto concerne l’entità della sanzione, va ribadito che nel

caso di specie l’URC ha inflitto all’assicurato cinque giorni di sospensione (cfr.

consid. 1.1.).

A mente

del TCA, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, la penalità di

cinque giorni a carico del ricorrente risulta conforme al principio della proporzionalità

(cfr. consid. 2.5.) e deve essere confermata (per un caso in cui è stata

confermata una sospensione di sei giorni per insufficienti ricerche di lavoro

in un periodo di controllo cfr. STFA C 50/06 del 23 maggio 2006).

Questa

soluzione si giustifica tanto più se si considera che, per costante

giurisprudenza, il Giudice non può scostarsi dalla valutazione

dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr.DTF 137 V 73 e 75, DTF 123 V 152

consid. 2; DLA 1998 no. 10 pag. 52 consid. 2; STF C 153/06 del 12 marzo 2007

consid. 2.2).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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