38.2011.4
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8 agosto 2011Italiano28 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
38.2011.4
Data decisione, Autorità:
08.08.2011, TCA
Titolo:
Sanzione per insuff. ric. di lavoro nel periodo di controllo 9/10. Ric.infatti princip.svolte telefon.,ma non documentate. Ric.ripetitive. Ass.,poi,ben doveva sapere come compiere ric.(2°TQ +incontro Diritti&Doveri).Confermata sosp.5gg. Giudice non può scostarsi da valut.dell'amm.senza validi motivi
INFORMAZIONE E CONSULENZA
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
SANZIONE
art. 17 LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 27 LPGA
art. 27 cpv. 2 LPGA
art. 26 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2011.4
rs
Lugano
8 agosto 2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 gennaio 2011 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 9
dicembre 2010 emanata da
Ufficio regionale di collocamento, _____________
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 9 dicembre 2010 l’Ufficio regionale di
collocamento di CO 1 (di seguito URC) ha confermato la precedente decisione del
30 novembre 2010 (cfr. doc. A2) con cui aveva sospeso il dr. RI 1 per cinque
giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione a causa di insufficienti
ricerche di lavoro nel periodo di controllo del mese di settembre 2010 (cfr.
doc. A1).
1.2. Contro la decisione
su opposizione del 9 dicembre 2010 l’assicurato, il 4 gennaio 2011, ha ricorso tempestivamente al TCA, rilevando di avere saputo quante ricerche di lavoro
effettuare solamente dopo il 15 settembre 2010, quando ha avuto luogo il primo
colloquio di consulenza.
Egli ha,
inoltre, aggiunto che il formulario relativo agli sforzi intrapresi per trovare
una nuova occupazione riporta una colonna dove indicare le ricerche compiute
per telefono.
L’insorgente
ha, infine, asserito che prima del 20 ottobre 2010 non era a conoscenza delle
modalità secondo cui svolgere le ricerche di impiego (cfr. doc. I).
1.3. Il
Presidente del TCA, rilevato che il ricorso dell’assicurato non ossequiava i
requisiti di cui all’art. 3 Lptca, gli ha assegnato un termine di 15 giorni per
completarlo, con la precisazione che trascorso infruttuoso il termine, il
ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile (cfr. doc. IV).
L’insorgente
ha trasmesso uno scritto di completazione del ricorso il 22 gennaio 2011.
Nello
stesso egli ha chiesto l’annullamento della sanzione.
A
motivazione della propria pretesa ricorsuale egli ha ribadito quanto asserito
nell’impugnativa del 4 gennaio 2011, segnatamente che prima del 20 ottobre 2010
non sapeva come effettuare le ricerche di impiego, rispettivamente se valessero
solo gli sforzi intrapresi per iscritto (cfr. doc. V).
Il 7
febbraio 2011 l’assicurato ha, inoltre, precisato che precedentemente al 20
ottobre 2010 nessuno gli avrebbe spiegato il modo corretto di procedere e,
meglio, se svolgere ricerche verbali o scritte (cfr. doc. XI).
1.4. Il 21
febbraio 2011 il Presidente del TCA ha sospeso la causa in attesa dell’esito
dell’opposizione inoltrata dall’assicurato contro una decisione del 10 gennaio
2011 con la quale la Sezione del lavoro l’ha dichiarato inidoneo al
collocamento dal 1° settembre 2010 (cfr. doc. XIII; VII).
1.5. A seguito di
una richiesta di questa Corte (cfr. doc. XIV), il ricorrente il 23 maggio 2011, ha inviato una decisione su opposizione emessa il 7 aprile 2011 dalla Sezione del lavoro con
cui l’opposizione interposta dal medesimo contro il provvedimento del 10
gennaio 2011, nella misura in cui era ricevibile, è stata accolta.
L’amministrazione ha, in particolare, modificato la decisione del 10 gennaio
2011 nel senso che l’assicurato è stato ritenuto idoneo al collocamento dal 1°
settembre 2010 al 31 gennaio 2011 con una disponibilità nella misura dell’80%
(cfr. doc. C3).
1.6. La presente
causa è, quindi, stata riattivata il 20 giugno 2011 (cfr. doc. XVI) e alla
parte resistente è stato assegnato un termine di venti giorni per presentare la
risposta di causa (cfr. doc. XVI).
1.7. L’URC, in
risposta, ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà,
per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. XVII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio
2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto
della vertenza è la questione di sapere se l’URC ha a ragione o meno sospeso
l’assicurato dal diritto alle indennità di disoccupazione per insufficienti
ricerche di lavoro nel periodo di controllo di settembre 2010.
2.3. Tra
gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente
un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori
della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del
proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo
di controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio competente le prove
documentali relative alle ricer-che di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del
29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1
OADI:
"
L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di
regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede
che:
"
Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve
provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare
lavoro."
L'art. 26 cpv. 2bis OADI
precisa che:
" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di
controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo
giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio
competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo
informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione
valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
"
Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro
dell'assicurato."
La LADI ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per
evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
L'obbligo di ridurre il
danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V
197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische
Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p.
48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti
per trovare lavoro.
Se non adempie il suo
obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il
suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF
8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C
221/02 del 3 agosto 2003).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL
Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230;
Fatti
D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation
de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e
Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).
La
giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità
anche l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il
periodo che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF
8C_589/2009 del 28 giugno 2010).
Per
costante giurisprudenza, infatti, chiunque si accinge ad iscriversi in
disoccupazione deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.
In una
sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha sottolineato che
l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la
disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è
ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati
non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a
intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in
disoccupazione.
L'assicurato deve così, ad
esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal
momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione
(cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF 8C_800/2008 dell'8
aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004, consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA
C 77/91 del 29 gennaio
1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici
regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti
sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, p. 16ss.; vedi pure art. 45
cpv. 1 lett. a OADI).
2.4. Per
stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare
un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la
qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76
consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).
Per quel
che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un
numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La
giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e
non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo
vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per
tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).
L'Alta Corte, pur
confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003),
ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche
mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi
amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese
(cfr. consid. 2.4.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C
199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).
In una sentenza
8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria
giurisprudenza e ha rilevato:
" (…)
3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a
fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir
compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence
considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe
suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne
peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement
quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard
des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant
parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006
consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"
Sulle modalità con le
quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che
secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il
suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio
competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26
cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p.
95; DTF 120 V 74).
La legge non prevede
nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire
effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi
datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla
fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio
competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del
29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
Concretamente ciò significa
che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare
all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore
di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile
l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca
personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei
datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è
necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo
"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra
forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del
28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).
Inoltre
deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si
è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella
causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà
servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dal SECO (dal 1° luglio
1999 il Segretariato di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale
dello sviluppo economico e del lavoro).
In caso di rifiuto del
datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà
comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al
servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca
telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,
confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto
(cfr. DLA 1988 p. 95).
In una
sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
p. 156ss., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno
l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI
la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e
ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di
cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv.
2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità
entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della
sospensione è prolungata in modo adeguato.
Nella già citata
sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ricordato che
" La gravité de la faute dépend de l'ensemble des circonstances du cas, en
particulier des recherches d'emploi qui peuvent être mises au crédit de
l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou
encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en dépit
de leur pertinence.".
Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di
disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi
amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel
periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i parametri
del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali
aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 2 bis OADI (cfr. Circolare concernente l'indennità di disoccupazione
(circolare ID) della SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto 1; Lista
delle sospensioni URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro - aggiornate dal
SECO al 25.01.1999).
Queste
direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni
compiti …”, p. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste
basi vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato
il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile
2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA
C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01
del 6 agosto 2002).
2.6. Nella
presente evenienza dalla documentazione agli atti risulta che l’assicurato si è
iscritto in disoccupazione nel mese di agosto 2010, con effetto a partire dal
1° settembre 2010, dopo un periodo di attività lavorativa - dal dicembre 2009
al 31 agosto 2010 - presso lo studio dentistico del Dr. __________ a __________
nel Canton __________ (cfr. STCA 38.2011.5 del 22 giugno 2011).
Per
quanto concerne il mese di settembre 2010, l’insorgente, sul relativo
formulario “Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro”, ha
indicato di avere effettuato, il 16, il 22, il 29 e il 30, otto ricerche di
impiego nell’ambito dentistico, segnatamente presso ditte di produzione e
distribuzione di prodotti dentali, aziende di consulenza, una clinica dentaria e
una cassa malati (cfr. doc. 2).
L'URC ha
ritenuto questi sforzi, compiuti per telefono, insufficienti e il 13 ottobre 2010 ha, pertanto, inviato all’assicurato una “Richiesta di giustificazione” con cui l’ha invitato a
motivare, entro il 25 ottobre 2010, il proprio comportamento.
Il
consulente del personale ha pure precisato che, oltre la data indicata,
l’autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso,
menzionando espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede
proprio la sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo
possibile per ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 3).
L’insorgente,
il 20 ottobre 2010, ha risposto che di non aver saputo se otto ricerche di
lavoro erano quantitativamente sufficienti o meno. Egli, al riguardo, ha
indicato che qualcuno gli avrebbe detto che due ricerche alla settimana erano
sufficienti.
Inoltre
l’assicurato ha sottolineato, da una parte, che il formulario afferente agli
sforzi intrapresi per trovare un’occupazione riporta una colonna per le
ricerche telefoniche.
Dall’altra,
che solo dal 20 ottobre 2010 ha saputo che le ricerche telefoniche non erano
valide (cfr. doc. 5).
Dal
profilo procedurale l’URC ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito
dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA (al
riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).
L’amministrazione,
non ritenendo valide le giustificazioni addotte dall’assicurato, con decisione
formale del 30 novembre 2010, l’ha sospeso dal diritto alle indennità di
disoccupazione per cinque giorni (cfr. doc. A2).
Tale
provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 9 dicembre
2010 (cfr. doc. A1; consid. 1.1.).
2.7. Questa Corte, chiamata a
pronunciarsi in merito alla fattispecie, rileva dapprima che dal formulario
“Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” concernente il
mese di settembre 2010 emerge effettivamente che le otto ricerche indicate
dall’assicurato per tale periodo di controllo sono state compiute
principalmente per telefono (cfr. doc. 2).
Soltanto
relativamente a due ricerche su otto, ovvero alle ricerche effettuate presso __________
Considerandi
di __________ e __________ di __________, il ricorrente ha apposto una crocetta
sia sulla casella afferente alla domanda di impiego telefonica che scritta. Per
quanto riguarda __________ è stato pure precisato a mano che il contatto con il
potenziale datore di lavoro telefonico è avvenuto, oltre che telefonicamente,
anche tramite posta elettronica (cfr. doc. 2).
In
proposito è utile ribadire che in linea di principio le ricerche di lavoro, se
compiute unitamente ad ulteriori ricerche effettuate secondo altre modalità,
possono essere svolte anche per telefono. Il TFA ha, infatti, ritenuto che
viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che intraprende ricerche di
lavoro esclusivamente per telefono (cfr. DLA 2000 pag. 156 segg.).
Tuttavia
secondo la giurisprudenza federale, in caso di ricerca telefonica, l'assicurato
deve, di regola, attestare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma
per iscritto (cfr. DLA 1988 pag. 95, vedi pure DTF 120 V 79; D. Cattaneo, op.
cit., pag. 38).
Alla luce
di quanto appena esposto, risulta quindi infondato quanto fatto valere
implicitamente dall’assicurato affermando che il modulo menzionato contempla
erroneamente una colonna per le ricerche telefoniche (cfr. doc. I; 5), ossia
che questo formulario l’avrebbe indotto a credere alla validità delle ricerche
telefoniche.
Non è, in
effetti, escluso svolgere ricerche di impiego per telefono. Esse, tuttavia, per
essere valide devono avvenire unitamente, ad esempio, a delle ricerche per
iscritto e devono essere debitamente comprovate.
In
concreto non risulta che l’assicurato abbia documentato, tramite delle conferme
scritte, le ricerche svolte telefonicamente, nonostante abbia avuto a più riprese
occasione per procedere in tal senso (in sede di risposta alla richiesta di
giustificazione, di opposizione e di ricorso al TCA).
Nemmeno,
del resto, è presente agli atti copia dei messaggi di posta elettronica,
rispettivamente delle lettere, che l’insorgente pretende di aver inviato a __________
e __________.
Va, poi,
evidenziato che l’assicurato ha interpellato, quale potenziale datore di lavoro,
__________ sia il 29 che il 30 settembre 2010 (cfr. doc. 2).
Se si
tratta della medesima ricerca, nel senso che, ad esempio, il 29 settembre 2010 l’assicurato
è stato invitato a richiamare il giorno seguente per una risposta, la stessa va
tenuta conto una sola volta come un’unica ricerca.
Tale
ipotesi appare, d’altronde, la più verosimile, visto il brevissimo lasso di
tempo intercorso tra i due contatti.
Se, per
contro, si tratta di due ricerche separate, le stesse si rivelano ripetitive.
Mediante
delle ricerche di lavoro ripetitive un assicurato non comprova a sufficienza il
suo impegno nel cercare una nuova occupazione. Questa attitudine non
corrisponde a quanto richiesto dalla legge e dalla giurisprudenza federale.
Infine
deve essere ribadito che l’assicurato ha effettuato le ricerche relative al
mese di settembre 2010 unicamente nelle date del 16, 22, 29 e 30.
In
proposito giova osservare che le ricerche vanno compiute in modo continuo
durante tutto l'arco del mese e non raggruppate in pochi giorni (cfr. STCA
38.2007.53
del 25 ottobre 2007; STCA 38.2002.111 del 25 novembre 2002; STCA
38.2002.1
del 29 luglio 2002; D. Cattaneo, op. cit., pag. 27).
In simili
condizioni, occorre concludere che l’assicurato, nel periodo di controllo di
settembre 2010, non ha effettivamente compiuto delle valide ricerche di
impiego.
Egli ha,
così, violato l'obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge.
Tale
violazione implica, in linea di principio, la sospensione dal diritto
all'indennità di disoccupazione giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr.
consid. 2.3.).
2.8
L’assicurato
ha asserito di non essere stato al corrente, fino al 20 ottobre 2010, delle
modalità secondo le quali svolgere le ricerche di impiego (cfr. doc. I; V).
Ora,
dunque, deve essere esaminato se l’eventuale non conoscenza delle modalità secondo
cui intraprendere gli sforzi volti al reperimento di una nuova occupazione possa
costituire, nel caso di specie, un valido motivo per non sanzionare
l’insorgente.
L'art. 27 della legge
federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)
che regola la “Informazione e consulenza” ha il seguente tenore:
" 1
Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali,
nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone
interessate sui loro diritti e obblighi.
2.
Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla
consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia
gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i
loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono
ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di
emolumenti e stabilirne la tariffa.
3.
Se un assicuratore constata che un assicurato o i
suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali,
li informa immediatamente."
L'art. 27 LPGA sancisce,
in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo,
generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo
e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che
conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia
(cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA del 14
settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/
F., C 192/04, consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006
ALV Nr. 9 pag. 31; STFA del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6;
STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05, consid. 4.2.; E. Imhof - CH
Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über
Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par
les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27
LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG -
Kommentar", ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321).
In materia di
assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha
apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di
informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle
disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003
pag. 307).
Il
capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e
permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve
avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e
d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di
opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA C
241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.=SVR 2006 ALV Nr.
9.
pag. 31; DLA 2002 pag. 194).
Per
quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va
segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca,
gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr. DLA 2007
pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza
dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse fornite anche da
non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA.
Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve
riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).
Inoltre
tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno
stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza
deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la
persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U.
Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321).
Questo
Tribunale, in una sentenza 38.2003.55 del 20 novembre 2003, massimata e
parzialmente pubblicata in RtiD I-2004 N. 55 pag. 186, chinandosi su un caso di
mancate ricerche di lavoro prima dell'iscrizione in disoccupazione, ha
stabilito che anche dopo l'entrata in vigore della LPGA e conformemente alla
giurisprudenza del TFA deve essere sanzionato con una sospensione dal diritto
all'indennità di disoccupazione l'assicurato che non ha intrapreso sforzi al
fine di reperire un impiego prima di annunciarsi per il collocamento anche se
egli ignorava questo obbligo, riservata l'ipotesi in cui egli si è rivolto
all'amministrazione per chiedere informazioni sui suoi diritti e doveri.
A quest’ultimo riguardo va
evidenziato che l’Alta Corte ha confermato che il dovere di informazione e di
consulenza giusta l’art. 27 cpv. 2 LPGA deve essere ossequiato
dall’amministrazione qualora un assicurato entri in contatto con lei per
ottenere delle delucidazioni o comunque quale richiedente di determinate
prestazioni.
In
particolare il Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza C 192/04
del 14 settembre 2005, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di un assicurato
ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra la
presentazione della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che avrebbe
effettuato all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari
dell’Ufficio regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo
breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 LPGA, gli
assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento può
pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’Ufficio regionale
di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza
a breve scadenza non permetteva di collocarlo.
Il TFA
ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’Ufficio regionale di collocamento e
rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno
avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza
preponderante era disposto a posticiparlo.
In caso
affermativo, l’amministrazione deve rispondere della sua omissione - che
implica la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a
quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.
In
proposito cfr. pure STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005; STFA C 301/05 dell’8
maggio 2006.
Inoltre,
in una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, l’Alta Corte ha precisato che
l’obbligo di cercare un’occupazione adeguata nel periodo precedente la
disoccupazione vige anche con l’entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è
ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati
non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a
intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all’iscrizione in
disoccupazione.
Il
TFA ha, peraltro, rilevato che il dovere di effettuare delle ricerche di
impiego rappresenta una regola di comportamento elementare, la quale deve
essere seguita anche senza una precedente informazione o - in caso di
insufficienti ricerche - avvertimento da parte dell’amministrazione. In effetti
gli assicurati devono intraprendere sforzi volti all’ottenimento di un’occupazione
già prima della disoccupazione (cfr. STFA C 14/06 del 6
settembre 2006 consid. 2.2; STFA C 50/06 del 23 maggio 2006 consid. 2.1.; STFA
C 144/05 del 1° dicembre 2005 consid. 5.2.1.).
2.9
Nel caso in
esame l’assicurato è al suo secondo termine quadro per la riscossione di
prestazioni (cfr. STCA 38.2011.5 del 22 giugno 2011 consid. 2.11.).
Inoltre
dalle carte processuali si evince che il 10 settembre 2010 ha avuto luogo un incontro informativo Diritti & Doveri presso l’URC al quale il ricorrente
è stato convocato con scritto del 30 agosto 2010 (cfr. doc. 1) e al quale ha
partecipato, come risulta dal verbale del colloquio di consulenza del 20
ottobre 2010 sottoscritto dal medesimo (cfr. doc. 4).
L’amministrazione,
nella risposta di causa, in proposito ha specificato che:
"
(…) Durante l’incontro informativo l’argomento
ricerche di lavoro viene trattato a fondo e soprattutto nella parte dedicata
alle ricerche per telefono si va nei dettagli; in particolare viene sempre
ricordato che le stesse possono essere accettate unicamente se comprovate da
una conferma scritta da parte del datore di lavoro o da parte dell’assicurato
stesso verso il datore di lavoro. (…)” (Doc. XVII)
L’assicurato
non ha, del resto, contestato quanto sostenuto dall’URC.
Egli,
pertanto, ben doveva essere al corrente dei propri obblighi di disoccupato e,
in particolare, di come svolgere le ricerche di impiego.
Non è,
pertanto, ravvisabile una violazione del diritto all’informazione e consulenza
ex art. 27 LPGA da parte dell’amministrazione.
In
casu, quindi, l’assicurato non può trarre vantaggio alcuno, ai fini della
presente lite, dall’asserzione di non essere stato al corrente
fino al 20 ottobre 2010 delle modalità secondo cui effettuare le ricerche di
impiego (cfr. STCA 38.2009.28 del 27 luglio 2009; STCA 38.2008.26 del 30 luglio
2008; STCA 38.2007.99 del 18 febbraio 2008; STCA 38.2008.48 del 24 settembre
2008).
L’insorgente,
inoltre, se avesse nutrito dei dubbi in merito avrebbe dovuto chiedere
tempestivamente delucidazioni all’amministrazione.
L’assicurato,
invece, mai ha asserito di aver posto domande specifiche circa il modo di
intraprendere gli sforzi volti al reperimento di un’occupazione.
2.10
Alla luce di
tutto quanto sopra esposto, il ricorrente deve essere sospeso dal diritto alle
indennità di disoccupazione giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI.
2.11
Per
quanto concerne l’entità della sanzione, va ribadito che nel
caso di specie l’URC ha inflitto all’assicurato cinque giorni di sospensione (cfr.
consid. 1.1.).
A mente
del TCA, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, la penalità di
cinque giorni a carico del ricorrente risulta conforme al principio della proporzionalità
(cfr. consid. 2.5.) e deve essere confermata (per un caso in cui è stata
confermata una sospensione di sei giorni per insufficienti ricerche di lavoro
in un periodo di controllo cfr. STFA C 50/06 del 23 maggio 2006).
Questa
soluzione si giustifica tanto più se si considera che, per costante
giurisprudenza, il Giudice non può scostarsi dalla valutazione
dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr.DTF 137 V 73 e 75, DTF 123 V 152
consid. 2; DLA 1998 no. 10 pag. 52 consid. 2; STF C 153/06 del 12 marzo 2007
consid. 2.2).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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