38.2011.40
Rettam.la SdL ha negato ripetibili per la proc.di opposiz.(nel merito opp.parz.accolta:ass.idoneo al coll.dal9/10 al 1/11con dispon.del 80%).Infatti non date cond.per concedere GP in sede di opp.e non
25 luglio 2011Italiano16 min
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Numero d'incarto:
38.2011.40
Data decisione, Autorità:
25.07.2011, TCA
Titolo:
Rettam.la SdL ha negato ripetibili per la proc.di opposiz.(nel merito opp.parz.accolta:ass.idoneo al coll.dal9/10 al 1/11con dispon.del 80%).Infatti non date cond.per concedere GP in sede di opp.e non confrontati con circ.part.tali da comportare che il rifiuto ripet.configuri viol.senso di giustizia
IDONEITÀ AL COLLOCAMENTO
OPPOSIZIONE
RIPETIBILI
art. 37 LPGA
art. 52 cpv. 3 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
38.2011.40
rs
Lugano
25 luglio
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 23 maggio 2011 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 7 aprile
2011 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione 10 gennaio 2011 la Sezione del lavoro ha ritenuto il dr. RI 1
inidoneo al collocamento a fare tempo dal 1° settembre 2010, in quanto ha reputato che questi di fatto fosse da tempo già impegnato nell’attività di
dentista indipendente (cfr. doc. 4=A1).
1.2. Con
decisione su opposizione del 7 aprile 2011 la Sezione del lavoro, ha accolto
parzialmente l’opposizione interposta personalmente dall’assicurato avverso il
provvedimento del 10 gennaio 2011 e ha conseguentemente modificato tale
decisione nel senso che il medesimo è stato ritenuto idoneo al collocamento dal
1° settembre 2010 al 31 gennaio 2011 con una disponibilità nella misura
dell’80%.
L'amministrazione,
ha invece respinto la richiesta di ripetibili (cfr. doc. A3).
1.3. Il dr. RI 1
ha tempestivamente impugnato davanti al TCA la decisione su opposizione del 7
aprile 2011 limitatamente al mancato riconoscimento di un importo a titolo di
ripetibili.
Egli ha
così postulato l’assegnazione di una somma la cui entità è da stabilire dal
TCA.
Al
riguardo l’assicurato ha evidenziato che, essendo di lingua madre tedesca ed
essendo giunto in Ticino soltanto lo scorso settembre, ha dovuto dipendere per la
lingua italiana da un consulente e collaboratore (cfr. doc. I).
1.4. La Sezione
del lavoro, in risposta, ha chiesto la reiezione dell’impugnativa con argomenti
di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc.
III).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio
2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è esclusivamente la questione di sapere se l’assicurato ha diritto a
delle ripetibili (parziali) per la procedura di opposizione dinanzi alla
Sezione del lavoro in cui è risultato parzialmente vincente oppure no.
Per
quanto concerne le ulteriori richieste formulate nel petitum del suo
ricorso (cfr. doc. I), esse esulano dall’oggetto del litigio, determinato dalla
decisione con la quale all’assicurato è stato negato il diritto alle ripetibili
nella procedura di opposizione interposta contro la decisione di inidoneità
emessa il 10 gennaio 2011 dalla Sezione del lavoro (cfr. a tal proposito STF
8C_784/2007 dell’11 novembre 2008, consid. 3; DTF 130 V 388; DTF 125 V 413).
Giova, in
ogni caso, osservare, in primo luogo, che la contestazione relativa alla
decisione del 3 maggio 2011 con cui la Sezione del lavoro ha sospeso il
ricorrente per 4 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione giusta
l’art. 30 cpv. 1 lett. e LADI (cfr. doc. I; A8) è stata affrontata da questo
Tribunale con giudizio 38.2011.41 del 25 maggio 2011. Il TCA ha ritenuto il
relativo ricorso dell’assicurato irricevibile, in quanto contro il
provvedimento del 3 maggio 2011 andava inoltrata un’opposizione all’amministrazione.
Gli atti sono stati trasmessi alla Sezione del lavoro per esaminare
l’opposizione.
In
secondo luogo, anche in relazione alle obiezioni sollevate in merito
all’importo delle indennità di disoccupazione è stato aperto un incarto
separato (38.2011.42) tuttora pendente.
2.3. L'art. 52
cpv. 3 LPGA prevede che di regola nella procedura di opposizione non sono
accordate ripetibili.
Tuttavia,
quando in questa fase può essere concesso all'assicurato il gratuito
patrocinio, nel caso di accoglimento dell'opposizione vanno erogate le
ripetibili (cfr. DTF 130 V 570; U. Kieser, ATSG Kommentar,
Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, ad art. 52 n. 28; ad art. 37 n. 23; Prassi del
SECO ML/AD 2004/02 Foglio 8/, STCA 38.2003.101 del 2 settembre 2004 consid.
2.17.).
Giusta
l’art. 37 LPGA, relativo alla rappresentanza e patrocinio nella procedura
davanti all'assicuratore:
"
La parte può farsi
rappresentare, se non deve agire personalmente, o farsi patrocinare nella
misura in cui l’urgenza di un’inchiesta non lo escluda. (cpv. 1)
L’assicuratore può esigere che
il rappresentante giustifichi i suoi poteri con una procura scritta. (cpv. 2)
Finché la parte non revochi la
procura l’assicuratore comunica con il rappresentante. (cpv. 3)
Se le circostanze lo esigono,
il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito. (cpv. 4)"
L'art. 37 cpv. 1 LPGA, prevede, quindi, che la
parte può farsi rappresentare, se non deve agire personalmente (cfr. ad esempio
a: sottoporsi ad una perizia medica, cfr. STFA del 14 agosto 2006 nella
causa D., I 650/05), o farsi patrocinare nella misura in cui l'urgenza di
un'inchiesta non lo escluda.
Il capoverso 4 recita, inoltre, che, se le
circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito
(cfr. DTF 132 V 200).
Qualora,
dunque, un assicurato non disponga di sufficienti mezzi finanziari, le sue
conclusioni non siano sprovviste di possibilità di successo e la lite non sia
priva di difficoltà di ordine fattuale o giuridico, egli ha diritto al gratuito
patrocinio nella procedura di opposizione del diritto delle assicurazioni
sociali (cfr. SVR 2004 EL Nr. 4).
Al
riguardo cfr. anche STFA C 254/04 del 15 marzo 2005; Plädoyer 1/05 pag.
70-71; RtiD I-2005 N. 46 pag. 177.
Del resto già prima dell'entrata in vigore della LPGA, la
giurisprudenza (cfr., per l'assicurazione contro gli infortuni, DTF 117 V 408,
precisata con la DTF 125 V 32) aveva riconosciuto, senza imporre alcun limite
temporale, il diritto al gratuito patrocinio nell'ambito della procedura
amministrativa in materia di assicurazioni sociali, a condizione che fossero
rispettati gli stessi presupposti applicabili nella procedura giudiziaria,
ovvero il richiedente deve trovarsi nel bisogno, il patrocinio deve essere
necessario o perlomeno indicato e le sue conclusioni non sembrano dover avere
esito sfavorevole (cfr. DTF 125 V 202 consid. 4a e 372 consid. 5b, ambedue con
riferimenti).
Il TFA aveva peraltro sottolineato che le
condizioni per la concessione del gratuito patrocinio dovevano essere valutate
con rigore (cfr. SVR 2000 KV 2 consid. 4c in fine).
Secondo la dottrina, il fatto che, rispetto
all'art. 61 lett. f LPGA, l'art. 37 cpv. 4 LPGA utilizzi la formulazione
"se le circostanze lo esigono", anziché quella "se le
circostanze lo giustificano", significa che il legislatore ha
inteso riprendere la giurisprudenza secondo la quale, quando il gratuito
patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa, le relative
condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa (U. Kieser, op. cit., n.
20 ad art. 37; cfr., d'altronde, FF 1999 3965).
Per il resto, quali presupposti del gratuito
patrocinio valgono l'indigenza del richiedente, la necessità del patrocinio e
la probabilità di esito favorevole (cfr. FF 1999 3965).
La concretizzazione delle singole condizioni ha
luogo in analogia con i corrispondenti criteri applicabili nella procedura
giudiziaria (cfr. U. Kieser, op. cit., n. 21 ad art. 37).
2.4. Per quanto attiene, in
particolare, al requisito della necessità del patrocinio, giova osservare che in
una sentenza I 746/06 dell'8 novembre 2006, concernente una vertenza relativa all'assicurazione
per l'invalidità, il TFA ha negato la necessità dell'assistenza di un avvocato
durante la procedura di opposizione. In quell'occasione l'Alta Corte ha
sviluppato le seguenti considerazioni:
"
3.1Die Vorinstanz hat die
rechtsprechungsgemässen Anforderungen an die unentgeltliche Verbeiständung im
Verwaltungsverfahren (Art. 37 Abs. 4 ATSG; BGE 125 V 34 f.) zutreffend wiedergegeben. Richtig ist auch, dass die
Offizialmaxime rechtfertigt, an die Voraussetzungen, unter denen eine
anwaltliche Verbeiständung sachlich geboten ist, einen strengen Massstab
anzulegen (BGE 125 V 36 Erw. 4b, 114 V 235 Erw. 5b); die anwaltliche Vertretung
im Verwaltungsverfahren drängt sich nur in Ausnahmefällen auf (BGE
132 V 201
Erw. 4.1, 117 V 408 f. Erw. 5a, 114 V 238 Erw. 6). Zu ergänzen
ist sodann, dass ein Unterschied zwischen den Vorausset-zungen der
unentgeltlichen Verbeiständung im Verwaltungsverfahren (Art. 37
Abs. 4 ATSG) und im Beschwerdeverfahren (Art. 61 lit. f ATSG)
besteht; die Voraussetzungen, um im Verwaltungsverfahren die unentgeltliche
Verbeiständung zu bewilligen, sind höher als im Beschwerdeverfahren (Urteil A.
vom 24. Januar 2006 Erw. 4.3,
Fatti
I 812/05). Dieser Unterschied beruht auf
einem bewussten gesetzge-berischen Entscheid (Amtl. Bull. 2000 S. 181;
Kieser, ATSG-Kommentar, Art. 37 Rz 20).
Zum Verwaltungsverfahren im Sinne dieser
Bestimmung gehört auch das Einspracheverfahren (Urteile H. vom
7. September 2004 Erw. 2.1, I 75/04, und H. vom 6. Juli
2004 Erw. 2.1 I 186/04; Kieser, ATSG-Kommentar, Rz 18 zu
Art. 37). Schon in der früheren Rechtsprechung hatten im Einspracheverfahren
die gleichen strengen Anforderungen an die unentgeltliche Verbeiständung
gegolten wie für das Abklärungsverfahren (BGE 117 V 410; AHI 2000 S. 164 Erw. 2b; SVR 2000 KV Nr. 2 S. 6 Erw. 4c). Beim
Erlass des ATSG wurde an die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versiche-rungsgerichts
angeknüpft, wonach der Anspruch auf unentgeltliche Verbeiständung nicht
zeitlich auf das Einspracheverfahren begrenzt ist, und zugleich betont, dass
angesichts dieser Rechtsprechung an die Voraussetzung der sachlichen
Gebotenheit der Verbeiständung ein strenger Massstab angesetzt werden müsse
(BBl 1999 4595; Amtl. Bull. N. 1999 1244, Amtl. Bull.2000 S. 181).
Dementsprechend geht auch die seitherige Rechtsprechung des Eidgenössischen
Versicherungsgerichts davon aus, dass die bisherigen Voraussetzun-gen weiterhin
gelten (BGE 132 V 201 Erw. 4.1; erwähntes Urteil I 75/04 Erw. 2.1). Eine
Rechtsprechung, welche darauf hinausliefe, in praktisch allen oder den meisten
Einspracheverfahren die Notwendig-keit der anwaltlichen Vertretung zu bejahen
oder diese unter den gleichen Voraussetzungen wie im Beschwerdeverfahren zu
gewähren, stünde im Widerspruch zur gesetzlichen Regelung. Der vom
Beschwerdeführer unter Berufung auf Kieser, ATSG-Kommentar, Art. 37 Rz 21,
vertretenen Auffassung, im Einspracheverfahren sei die anwaltliche Vertretung
grundsätzlich erforderlich, ist daher nicht zu folgen.
3.2 Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat
die Notwendigkeit einer unentgeltlichen Verbeiständung im Einspracheverfahren
etwa bejaht in Fällen, wo sich die versicherte Person mit mehreren
Arztberichten und Gutachten und einem Abklärungsbericht Haushalt
auseinanderzusetzen und zu dem im Rahmen der gemischten Methode vorgenommenen
Einkommensvergleich Stellung zu nehmen hatte (Urteil O. vom 27.April 2005 Erw.7.3,
I 507/04), oder wo die Einschätzung der Arbeitsfähigkeit sehr umstritten, die
Considerandi
Einkom-mensberechnung in der Verfügung nicht nachvollziehbar und zudem weitere
Einkommensbestandteile umstritten waren (erwähntes Urteil I 75/04 Erw.3.3),
oder in einem Fall, in welchem sich der Versicherte während Jahren wiederholt
und erfolglos an die Verwaltung gewandt hatte, ohne dass für die
ausserordentlich lange Verzögerung fallbezogene Gründe ersichtlich waren (Urteil
W. vom 12. Oktober 2004 Erw.4.2, I 386/04). Verlangt werden somit
qualifizierende, besondere Umstände.
3.3
Vorliegend hat die IV-Stelle ihre
Leistungsverweigerung damit begründet, dass die im Arztbericht von Dr. med.
S.________, Arzt für Allg. Medizin FMH, vom 21. Dezember 2004 gestellte
Diagnose keinen invalidisierenden Gesundheitsschaden darstelle. Das Dossier
umfasst neben diesem Arztbericht wenige kurze medizinische Berichte und die
Akten aus dem SUVA-Verfahren. Der Fall weist weder in medizinischer noch in
sonstiger Hinsicht besondere
Schwierigkeiten auf. Würde hier die Notwendigkeit
einer anwaltlichen
Verbeiständung bejaht, wäre kaum mehr ein Fall
denkbar, in welchem diese verweigert werden könnte. Ein solches Ergebnis stünde
im Widerspruch zur dargelegten Rechtslage. Daran ändert nichts, dass eine Rente
- mithin eine finanzielle Leistung von in der Regel erheblicher Bedeutung - zur
Diskussion steht. Wollte man bereits in diesem Umstand einen besonders schweren
Eingriff in die Rechtsstellung des Versicherten erblicken, der regelmässig eine
unentgeltliche Verbeiständung zur Folge hat,
würde dies ebenfalls darauf hinauslaufen, dass eine solche in praktisch allen
oder den meisten IV-Fällen zu gewähren wäre, was der gesetzlichen Regelung
widerspräche."
Con giudizio 9C_105/2007
del 13 novembre 2007, relativamente a una fattispecie, sempre di assicurazione
invalidità, in cui era stato negato il gratuito patrocinio nella procedura di
opposizione, la nostra Massima Istanza ha poi precisato che:
" (…)
3.2
Selon les constatations du premier juge, qui
lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), l'intimée ne dispose ni d'un
niveau de formation, ni de connaissances de la langue française suffisants pour
contester seule la décision de refus de prestations. Ces éléments
permettent certes d'admettre avec la juridiction cantonale que l'intimée
n'était pas à même de défendre seule ses propres intérêts dans la procédure
d'opposition et qu'une assistance était donc justifiée (ce que le recourant ne
conteste du reste pas). Ils ne suffisent toutefois pas pour retenir que
l'assistance d'un avocat était nécessaire, ce point devant être examiné au
regard de la difficulté du cas du point de vue objectif, ce que la juridiction
cantonale a omis de faire. Compte tenu de cette omission, il convient de
Dispositivo
renvoyer la cause au Tribunal vaudois des assurances pour qu'il se prononce sur
la nécessité du recours à un avocat, après avoir constaté les faits pertinents
y relatifs. Cette question reviendra à déterminer si l'on se trouve dans un cas
où des questions de droit ou de fait difficiles rendent l'assistance par un
avocat apparemment nécessaire et qu'une assistance par le représentant d'une
association, par un assistant social ou d'autres professionnels ou personnes de
confiance d'institutions sociales n'entrent pas en considération (supra consid.
1.3).(…)“ (Le sottolineature sono del redattore)
La
necessità o meno dell'assistenza di un avvocato (sul tema cfr. DTF 132 V 200)
durante la procedura di opposizione dipende, perciò, dal tipo di problematiche
che vengono trattate nella decisione impugnata.
2.5. Chiamata a
pronunciarsi in merito alla presente fattispecie questa Corte rileva che, in
concreto, si trattava di valutare se l’assicurato era idoneo o meno al
collocamento (cfr. doc. 4=A1; A2).
Occorreva,
più che altro, chiarire se l’assicurato fosse effettivamente disposto a
svolgere, in modo complementare all’occupazione iniziata il 1° settembre 2010
presso il Dr. __________, un impiego dipendente nel periodo precedente il suo
ingresso nell’attività indipendente ripresa dal Dr. __________.
Più
precisamente doveva essere acclarato il grado di occupazione presso il Dr. __________
dal 1° settembre 2010, il momento in cui è avvenuta la ripesa effettiva dello
studio dentistico del Dr. __________ e il tempo dedicato agli impegni connessi
alla futura attività.
Queste
questioni, che riguardano sostanzialmente i fatti, tutto ben considerato, non
permettono di ritenere che la causa relativa all’idoneità del ricorrente
presentasse difficoltà tali da richiedere l’assistenza di un avvocato.
A
proposito delle pretese scarse conoscenze della lingua italiana, va osservato
che il ricorrente, nonostante sia di lingua madre tedesca e il livello del suo
italiano scritto non sia effettivamente buono, comprende detta lingua e riesce
comunque a far valere le proprie pretese giuridiche, come si evince, in
particolare, dagli incarti 38.2011.4 e 38.2011.5 afferenti a sanzioni giusta
l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI per insufficienti ricerche di lavoro.
Dal
sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe
della popolazione del Cantone risulta, del resto, che l’insorgente risiede nel
Canton Ticino dal luglio 2008 e non soltanto dal settembre 2010, come invece
fatto valere nel ricorso (cfr. consid. 1.3.).
E’,
peraltro, utile ribadire che il Tribunale federale ha stabilito che le scarse
conoscenze linguistiche non sono sufficienti per considerare necessario il
patrocinio di un avvocato.
La
necessità di un avvocato deve essere valutata alla luce della difficoltà del
caso dal profilo oggettivo (cfr. STF 9C_105/2007 del 13 novembre 2007 citata al
consid. 2.4.).
In casu,
come visto, la vertenza giudicata dalla Sezione del lavoro relativa
all’idoneità dell’assicurato non risultava oggettivamente di particolare
difficoltà.
Ne
discende che nel caso in esame, ritenuta pure la formazione di dentista
dell’insorgente (cfr. doc. 15; 19), non si giustifica l’assistenza di un
avvocato durante la procedura amministrativa.
Non
essendo adempiuta una delle condizioni cumulative per essere posti al beneficio
del gratuito patrocinio nella procedura di opposizione (cfr. consid. 2.3.;
2.4.), in concreto non torna applicabile il principio secondo cui, quando nella
procedura di opposizione può essere concesso all'assicurato il gratuito patrocinio,
nel caso di accoglimento dell'opposizione vanno erogate le ripetibili (cfr.
consid. 2.3.).
2.6. La nostra
Massima Istanza, in una sentenza I 164/04 del 23 settembre 2004, pubblicata in
DTF 130 V 570, ha poi lasciato aperta la questione di sapere se il diritto alle
ripetibili possa essere riconosciuto pure in altre situazioni eccezionali,
oltre a quella in cui nella procedura di opposizione può essere concesso il
gratuito patrocinio, come ad esempio in caso di dispendio o di difficoltà
particolari.
Anche
questa Corte può esimersi dallo stabilire se le ripetibili possono essere
accordate in altre situazioni eccezionali, siccome, in concreto, non si è
comunque confrontati con delle circostanze particolari tali da comportare che
il rifiuto delle ripetibili in sede di opposizione configuri una violazione
insostenibile dal profilo costituzionale del senso di giustizia.
2.7. Alla luce di
quanto sopra esposto, tutto ben considerato, il TCA deve concludere che a
ragione la Sezione del lavoro ha negato all’assicurato il diritto a ripetibili.
La
decisione su opposizione 7 aprile 2011 impugnata deve, conseguentemente, essere
confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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