38.2011.41
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25 maggio 2011Italiano7 min
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Numero d'incarto:
Fatti
38.2011.41
Data decisione, Autorità:
25.05.2011, TCA
Titolo:
Ricorso irricevibile.Correttamente la SdL ha indicato,quale rimedio di diritto,che contro la decisione poteva essere inoltrata un'opposizione all'ammin.stessa. Il TCA, in effetti, può pronunciarsi solo su dec. su opposiz.Trasmissione degli atti alla SdL affinché esamini l'opposizione dell'assicurato
IRRICEVIBILITÀ
OPPOSIZIONE
RICORSO
TRASMISSIONE ATTI
art. 1 LADI
art. 30 LADI
art. 85b cpv. 1 LADI
art. 100 LADI
art. 4 cpv. 1 LPAMM
art. 51 LPGA
art. 52 LPGA
art. 31 LPTCA
art. 127 OADI
art. 32 cpv. 4 OG
art. 107 cpv. 2 OG
art. 2c let. c RLRILOCC
Raccomandata
Incarto n.
38.2011.41
dc/gm
Lugano
25 maggio 2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 23 maggio 2011 di
RI 1
contro
la decisione del 3 maggio 2011 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Il
3 maggio 2011 RI 1, sulla base dell’art. 30 cpv. 1 lett. e LADI, è stato
sospeso dalla Sezione del lavoro per 4 giorni dal diritto alle indennità di
disoccupazione.
Quali
rimedi giuridici l’amministrazione ha indicato quanto segue:
" (…)
La presente decisione
può essere impugnata entro trenta giorni dalla notificazione facendo per
scritto opposizione. L’opposizione deve essere depositata presso la seguente
istanza:
Sezione
del lavoro
Ufficio
giuridico
Residenza
governativa
6501
Bellinzona
(…)” (cfr. Doc. A).
1.2. Il
23 maggio 2011 l’assicurato ha inoltrato uno scritto presso il Tribunale
cantonale delle assicurazioni, nel quale ha – fra l’altro – contestato pure la
suddetta decisione del 3 maggio 2011 (cfr. Doc. I).
in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del
7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00
del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4
febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre
2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre
2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il
1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1).
Ai
sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA
possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza
che le ha notificate.
La
procedura d'opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali,
ad eccezione della previdenza professionale.
L'art.
52 cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate
entro un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo
ai rimedi giuridici.
Inoltre,
secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di
regola non sono accordate ripetibili.
2.3. Per
quel che concerne l'assicurazione contro la disoccupazione, l'art. 1 LADI,
nella versione in vigore del 1° gennaio 2003. stabilisce che le disposizioni
della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione obbligatoria
contro la disoccupazione e all'indennità per insolvenza, sempre che la presente
legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.
L'art.
100 cpv. 1 LADI prevede che:
" Vanno
emanate decisioni nei casi di cui agli articoli 36 capoverso 4, 45 capoverso 4,
61, 67, 71 e 71c, nonché nei casi particolari di domande di risarcimento. Per
il resto si applica, in deroga all'articolo 49 capoverso 1 LPGA, la procedura
semplificata di cui all'articolo 51 LPGA, ad esclusione dei casi in cui la
domanda dell'interessato non è stata accolta o lo è stata solo
parzialmente."
Le
questioni relative alla sospensione del diritto all'indennità di disoccupazione
(cfr. art. 30 LADI) o alla privazione del diritto alle prestazioni (art. 30a
LADI) non sono soggette alla procedura semplificata ai sensi dell'art. 51 LPGA
in quanto esse costituiscono dei casi in cui la domanda dell'interessato non è
stata accolta o lo è stata parzialmente (cfr. la Circolare informativa del SECO
sulla LPGA del dicembre 2002, pag. 31).
L'art.
100 cpv. 2 LADI precisa invece che "in deroga all'articolo 52 capoverso 1
LPGA, i Cantoni possono conferire la competenza in materia di ricorsi a un
altro servizio".
Quest'ultima
disposizione è stata concretizzata all'art. 127 OADI secondo cui "i
Cantoni possono conferire ai servizi cantonali la competenza in materia di
opposizioni contro decisioni emanate dagli URC nel quadro dell'articolo 85b
LADI" (cpv. 1), mentre invece "in tutti gli altri casi è competente
in materia di opposizioni l'autorità che ha emanato la decisione" (cpv.
2).
Secondo
l'art. 85b cpv. 1 LADI "i Cantoni creano uffici di collocamento regionali
a cui affidano compiti dei servizi cantonali e degli uffici comunali del
lavoro".
L’art. 2c
lett. c del Regolamento della legge sul rilancio dell’occupazione e sul
sostegno ai disoccupati del 4 febbraio 1998 stabilisce che l’ufficio giuridico
è competente per sospendere gli assicurati dal diritto alle prestazioni (art.
85 cpv. 1 lett. g LADI), nella misura in cui tale competenza non è delegata ad
un’altra autorità.
2.4. Nella
presente fattispecie, correttamente la Sezione del lavoro ha indicato che
contro la decisione, l'assicurato poteva inoltrare un'opposizione per
iscritto presso la stessa amministrazione (cfr. consid. 1.1).
Il
presente ricorso è dunque irricevibile.
Gli
atti vanno trasmessi alla Sezione del lavoro – Ufficio giuridico affinché
esamini, l'opposizione dell'assicurato.
In
una sentenza dell'8 gennaio 2003 nella causa D. (K 155/01) il TFA ha ricordato
che "l'obbligo dell'autorità competente di trasmettere d'ufficio un
incarto a quella competente configura un principio generale del diritto
amministrativo e delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 507 consid. 4d; DTF 114
V 149; DTF 111 V 406; Pratique VSI 1995 pag. 199 consid. 3b, DTF) e che "secondo
la giurisprudenza la trasmissione d'ufficio avviene senz'altro se il rimedio di
diritto è stato indicato in maniera errata dall'autorità giudiziaria competente
(sentenza del 9 aprile 1998 in re P. consid. 2, K 12/98)".
Per
quel che concerne l'obbligo di trasmissione da parte del TCA all'autorità
competente, esso deriva, anche dopo l'entrata in vigore della LPGA, da un
principio generale del diritto delle assicurazioni sociali (cfr. U. Kieser, op.
cit., n. 15 ad art. 30) e dalle disposizioni procedurali federali (art. 32 cpv.
4 OG, art. 107 cpv. 2 OG) e cantonali (cfr. art. 4 cpv. 1 Lpamm applicabile in
virtù del rinvio dell'art. 31 Lptca del 23 giugno 2008).
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è irricevibile.
§ Gli atti sono trasmessi alla Sezione del lavoro – Ufficio
giuridico affinché esamini l'opposizione dell'assicurato contro la decisione
del 3 maggio 2011.
Considerandi
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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