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Decisione

38.2011.41

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

25 maggio 2011Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

38.2011.41

Data decisione, Autorità:

25.05.2011, TCA

Titolo:

Ricorso irricevibile.Correttamente la SdL ha indicato,quale rimedio di diritto,che contro la decisione poteva essere inoltrata un'opposizione all'ammin.stessa. Il TCA, in effetti, può pronunciarsi solo su dec. su opposiz.Trasmissione degli atti alla SdL affinché esamini l'opposizione dell'assicurato

IRRICEVIBILITÀ

OPPOSIZIONE

RICORSO

TRASMISSIONE ATTI

art. 1 LADI

art. 30 LADI

art. 85b cpv. 1 LADI

art. 100 LADI

art. 4 cpv. 1 LPAMM

art. 51 LPGA

art. 52 LPGA

art. 31 LPTCA

art. 127 OADI

art. 32 cpv. 4 OG

art. 107 cpv. 2 OG

art. 2c let. c RLRILOCC

Raccomandata

Incarto n.

38.2011.41

dc/gm

Lugano

25 maggio 2011

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale

delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sul ricorso del 23 maggio 2011 di

RI 1

contro

la decisione del 3 maggio 2011 emanata da

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la

disoccupazione

ritenuto, in

fatto

1.1. Il

3 maggio 2011 RI 1, sulla base dell’art. 30 cpv. 1 lett. e LADI, è stato

sospeso dalla Sezione del lavoro per 4 giorni dal diritto alle indennità di

disoccupazione.

Quali

rimedi giuridici l’amministrazione ha indicato quanto segue:

" (…)

La presente decisione

può essere impugnata entro trenta giorni dalla notificazione facendo per

scritto opposizione. L’opposizione deve essere depositata presso la seguente

istanza:

Sezione

del lavoro

Ufficio

giuridico

Residenza

governativa

6501

Bellinzona

(…)” (cfr. Doc. A).

1.2. Il

23 maggio 2011 l’assicurato ha inoltrato uno scritto presso il Tribunale

cantonale delle assicurazioni, nel quale ha – fra l’altro – contestato pure la

suddetta decisione del 3 maggio 2011 (cfr. Doc. I).

in

diritto

In

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (cfr. STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del

7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00

del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4

febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre

2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre

2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Il

1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1).

Ai

sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA

possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza

che le ha notificate.

La

procedura d'opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali,

ad eccezione della previdenza professionale.

L'art.

52 cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate

entro un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo

ai rimedi giuridici.

Inoltre,

secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di

regola non sono accordate ripetibili.

2.3. Per

quel che concerne l'assicurazione contro la disoccupazione, l'art. 1 LADI,

nella versione in vigore del 1° gennaio 2003. stabilisce che le disposizioni

della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle

assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione obbligatoria

contro la disoccupazione e all'indennità per insolvenza, sempre che la presente

legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.

L'art.

100 cpv. 1 LADI prevede che:

" Vanno

emanate decisioni nei casi di cui agli articoli 36 capoverso 4, 45 capoverso 4,

61, 67, 71 e 71c, nonché nei casi particolari di domande di risarcimento. Per

il resto si applica, in deroga all'articolo 49 capoverso 1 LPGA, la procedura

semplificata di cui all'articolo 51 LPGA, ad esclusione dei casi in cui la

domanda dell'interessato non è stata accolta o lo è stata solo

parzialmente."

Le

questioni relative alla sospensione del diritto all'indennità di disoccupazione

(cfr. art. 30 LADI) o alla privazione del diritto alle prestazioni (art. 30a

LADI) non sono soggette alla procedura semplificata ai sensi dell'art. 51 LPGA

in quanto esse costituiscono dei casi in cui la domanda dell'interessato non è

stata accolta o lo è stata parzialmente (cfr. la Circolare informativa del SECO

sulla LPGA del dicembre 2002, pag. 31).

L'art.

100 cpv. 2 LADI precisa invece che "in deroga all'articolo 52 capoverso 1

LPGA, i Cantoni possono conferire la competenza in materia di ricorsi a un

altro servizio".

Quest'ultima

disposizione è stata concretizzata all'art. 127 OADI secondo cui "i

Cantoni possono conferire ai servizi cantonali la competenza in materia di

opposizioni contro decisioni emanate dagli URC nel quadro dell'articolo 85b

LADI" (cpv. 1), mentre invece "in tutti gli altri casi è competente

in materia di opposizioni l'autorità che ha emanato la decisione" (cpv.

2).

Secondo

l'art. 85b cpv. 1 LADI "i Cantoni creano uffici di collocamento regionali

a cui affidano compiti dei servizi cantonali e degli uffici comunali del

lavoro".

L’art. 2c

lett. c del Regolamento della legge sul rilancio dell’occupazione e sul

sostegno ai disoccupati del 4 febbraio 1998 stabilisce che l’ufficio giuridico

è competente per sospendere gli assicurati dal diritto alle prestazioni (art.

85 cpv. 1 lett. g LADI), nella misura in cui tale competenza non è delegata ad

un’altra autorità.

2.4. Nella

presente fattispecie, correttamente la Sezione del lavoro ha indicato che

contro la decisione, l'assicurato poteva inoltrare un'opposizione per

iscritto presso la stessa amministrazione (cfr. consid. 1.1).

Il

presente ricorso è dunque irricevibile.

Gli

atti vanno trasmessi alla Sezione del lavoro – Ufficio giuridico affinché

esamini, l'opposizione dell'assicurato.

In

una sentenza dell'8 gennaio 2003 nella causa D. (K 155/01) il TFA ha ricordato

che "l'obbligo dell'autorità competente di trasmettere d'ufficio un

incarto a quella competente configura un principio generale del diritto

amministrativo e delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 507 consid. 4d; DTF 114

V 149; DTF 111 V 406; Pratique VSI 1995 pag. 199 consid. 3b, DTF) e che "secondo

la giurisprudenza la trasmissione d'ufficio avviene senz'altro se il rimedio di

diritto è stato indicato in maniera errata dall'autorità giudiziaria competente

(sentenza del 9 aprile 1998 in re P. consid. 2, K 12/98)".

Per

quel che concerne l'obbligo di trasmissione da parte del TCA all'autorità

competente, esso deriva, anche dopo l'entrata in vigore della LPGA, da un

principio generale del diritto delle assicurazioni sociali (cfr. U. Kieser, op.

cit., n. 15 ad art. 30) e dalle disposizioni procedurali federali (art. 32 cpv.

4 OG, art. 107 cpv. 2 OG) e cantonali (cfr. art. 4 cpv. 1 Lpamm applicabile in

virtù del rinvio dell'art. 31 Lptca del 23 giugno 2008).

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è irricevibile.

§ Gli atti sono trasmessi alla Sezione del lavoro – Ufficio

giuridico affinché esamini l'opposizione dell'assicurato contro la decisione

del 3 maggio 2011.

Considerandi

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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