38.2011.42
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8 settembre 2011Italiano10 min
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Numero d'incarto:
Fatti
38.2011.42
Data decisione, Autorità:
08.09.2011, TCA
Titolo:
Irricev.del ricorso al TCA contro dei conteggi LADI. La contest.tempestiva andava inviata alla Cassa.Conteggio LADI,contrar.a quanto indicato dalla Cassa è una decis.informale,che l'assic.può contestare entro 90gg chiedendo l'emanaz.di una dec.form.Trasmiss.atti a Cassa per emettere una dec. formale
IRRICEVIBILITÀ
RICORSO
TRASMISSIONE ATTI
art. 1 LADI
art. 100 LADI
art. 100 cpv. 1 LADI
art. 49 LPGA
art. 51 LPGA
art. 52 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
38.2011.42
dc/sc
Lugano
8 settembre 2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 23 maggio 2011 di
RI 1
contro
Cassa CO 1,
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 14 aprile
2011 la Cassa CO 1 di __________ (in seguito: la Cassa) ha trasmesso a RI 1
cinque conteggi, relativi alla riscossione di indennità di disoccupazione per i
mesi di settembre – dicembre 2010 e gennaio 2011. Su ognuno dei conteggi
l’amministrazione ha indicato che – in caso di contestazione – vi è la
possibilità di richiedere per iscritto una decisione entro 90 giorni e che in
assenza di tale richiesta, il conteggio entra in vigore. (cfr. Doc. 19 e 23).
1.2. Il 23 maggio
2011 l’assicurato ha inoltrato uno scritto presso il Tribunale cantonale delle
assicurazioni, nel quale ha, fra l’altro, contestato i conteggi del 14 aprile
2011 ed ha sostenuto che "l'indennità da versare al sottoscritto è di fr.
6'720.-- per i 5 mesi di disoccupazione" (cfr. Doc. I, pag. 3).
1.3. Il 14 giugno
2011 il TCA ha assegnato alla Cassa un termine di 20 giorni per inoltrare la
risposta di causa, invitando l'amministrazione a precisare "per quale
motivo è stato indicato all'assicurato di richiedere per iscritto una decisione
entro 90 giorni e non invece semplicemente che poteva contestare il conteggio
presso la Cassa entro 90 giorni" (cfr. Doc. II).
1.4. Nella sua risposta
del 1° luglio 2011 la Cassa si è così espressa:
"
(…)
In merito alla richiesta di precisazione sul
motivo per il quale è stato indicato all'assicurato di richiedere per iscritto
una decisione entro 90 giorni e non invece semplicemente contestare il
conteggio presso la scrivente cassa informiamo che la nostra cassa non
considera il conteggio una decisione informale.
Pertanto, indichiamo agli assicurati, in caso di
contestazione, di chiedere l'emissione di una decisione formale, contro la
quale gli assicurati possono interporre un'opposizione motivata.
Per quanto riguarda la contestazione dei conteggi
il signor RI 1 (come da lui indicato in sede di ricorso) non ha in nessun modo
contestato, alla cassa, i conteggi per il periodo settembre 2010 – gennaio
2011.
L'assicurato summenzionato si è iscritto al
collocamento in data 1 settembre 2010 dopo essere stato alle dipendenze (dal 1
marzo 2010 al 31 agosto 2010) del Dr. __________ di __________ quale Dentista.
Dalla conferma d'iscrizione alla domanda
d'indennità di disoccupazione si evince che l'assicurato è alla ricerca di
un'attività a tempo parziale specificatamente nella misura del 80%.
In data 13 settembre 2010 ha iniziato una nuova attività presso Dr. __________ di __________, l'attività è stata stabilita
in 8 ore settimanali e un salario di CHF 3'737.50.
La cassa ha indennizzato l'assicurato calcolando
il guadagno intermedio percepito presso il citato datore di lavoro fino al 31
gennaio 2011.
In data 1 febbraio 2011 l'assicurato ha annullato la sua iscrizione al collocamento.
Come già indicato precedentemente alla cassa non
è pervenuta alcuna contestazione motivata su cui prendere formale presa di
posizione." (Doc. III)
1.5. Il 18 luglio
2011 il TCA ha assegnato a RI 1 un termine di 10 giorni per presentare
eventuali altri mezzi di prova (cfr. Doc. IV).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio
2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA
U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1).
Ai sensi
dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono
essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha
notificate.
La
procedura d'opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali,
ad eccezione della previdenza professionale.
L'art. 52
cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro
un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai
rimedi giuridici.
Inoltre,
secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di
regola non sono accordate ripetibili.
L'art. 51
cpv. 1 LPGA prevede che le prestazioni, i crediti e le ingiunzioni che non sono
contemplati nell'articolo 49 capoverso 1 possono essere sbrigati con una
procedura semplificata.
L'art. 51
cpv. 2 LPGA stabilisce "che l'interessato può esigere che sia emanata una
decisione".
2.3. Per quel che
concerne l'assicurazione contro la disoccupazione, l'art. 1 LADI, nella
versione in vigore del 1° gennaio 2003. stabilisce che le disposizioni della
legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione obbligatoria
contro la disoccupazione e all'indennità per insolvenza, sempre che la presente
legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.
L'art.
100 cpv. 1 LADI prevede che:
"
Vanno emanate decisioni nei casi di cui agli
articoli 36 capoverso 4, 45 capoverso 4, 61, 67, 71 e 71c, nonché nei casi
particolari di domande di risarcimento. Per il resto si applica, in deroga
all'articolo 49 capoverso 1 LPGA, la procedura semplificata di cui all'articolo
51 LPGA, ad esclusione dei casi in cui la domanda dell'interessato non è stata
accolta o lo è stata solo parzialmente."
Le
questioni relative alla sospensione del diritto all'indennità di disoccupazione
(cfr. art. 30 LADI) o alla privazione del diritto alle prestazioni (art. 30a
LADI) non sono soggette alla procedura semplificata ai sensi dell'art. 51 LPGA
in quanto esse costituiscono dei casi in cui la domanda dell'interessato non è
stata accolta o lo è stata parzialmente (cfr. la Circolare informativa del SECO
sulla LPGA del dicembre 2002, pag. 31).
L'art.
100 cpv. 2 LADI precisa invece che "in deroga all'articolo 52 capoverso 1
LPGA, i Cantoni possono conferire la competenza in materia di ricorsi a un
altro servizio".
Quest'ultima
disposizione è stata concretizzata all'art. 127 OADI secondo cui "i
Cantoni possono conferire ai servizi cantonali la competenza in materia di
opposizioni contro decisioni emanate dagli URC nel quadro dell'articolo 85b
LADI" (cpv. 1), mentre invece "in tutti gli altri casi è competente
in materia di opposizioni l'autorità che ha emanato la decisione" (cpv.
2).
Secondo
l'art. 85b cpv. 1 LADI "i Cantoni creano uffici di collocamento regionali
a cui affidano compiti dei servizi cantonali e degli uffici comunali del
lavoro".
2.4. Nella
presente fattispecie, la Cassa ha precisato di non consi-derare una
"decisione informale" i conteggi del 14 aprile 2011 (cfr. consid.
1.4) con i quali sono stati riconosciuti all'assicurato l'importo di fr.
1'022.-- lordi per settembre 2010 (cfr. doc. 19), di fr. 3'499.60 lordi per
ottobre (cfr. doc. 20), di fr. 2'260.80 lordi per novembre 2010 (cfr. doc. 21),
di fr. 4'119.-- lordi per dicembre 2010 (cfr. doc. 22), di fr. 3'499.60 lordi
per gennaio 2011 (cfr. doc. 23).
In realtà,
secondo la giurisprudenza federale, tali conteggi costituiscono una decisione
informale ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 LPGA. Quel tipo di decisione esplica validamente effetti giuridici – riservate particolari
circostanze – se non è stata contestata dal destinatario, chiedendo
l’emanazione di una decisione formale ai sensi dell’art. 51 cpv. 2 LPGA, entro
90 giorni (cfr. STF C 253/06 del 6 novembre 2007 consid. 3.1 e 3.3; STF C
251/06 del 22 novembre 2007 consid. A; DTF 132 V 412 consid. 5 pag 417 seg; DTF
134 V 145 consid. 5.3.2 pag. 152-153; SVR 2004 ALV Nr.
1; SVR 2007 ALV Nr. 24; STFA U 325/02 del 24
ottobre 2003; STFA I 184/04 del 13 aprile 2006 consid. 2.3; B.
Rubin, "Assurance-chômage", Ed. Schultess, Zurigo-Basilesa-Ginevra
2006 pag. 790; H.U. Stauffer e B. Kupfer Bucher, "Bundesgesetz über die
obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolverzentschädigung". Ed
Schultess, Zurigo, Basilea, Ginevra 2008 pag. 331 ; U. Kieser, "ATSG
Kommentar", Zurigo-Basilea- Ginevra 2009, pag.646.
2.5. I conteggi
del 14 aprile 2011 costituiscono dunque delle decisioni informali. Come correttamente
indicato dalla Cassa l’assicurato poteva contestare il loro contenuto chiedendo,
entro 90 giorni, l’emanazione di una decisione formale.
L'assicurato
ha manifestato tempestivamente, il 23 maggio 2010, il proprio disaccordo con
tali conteggi.
Egli lo
ha tuttavia fatto erroneamente inviando uno scritto al TCA, anziché rivolgersi
alla Cassa CO 1.
Il
presente ricorso è dunque irricevibile.
Gli atti
vanno trasmessi alla Cassa CO 1 affinché emetta una decisione formale.
In una sentenza dell'8
gennaio 2003 nella causa D. (K 155/01) il TFA ha ricordato che "l'obbligo
dell'autorità competente di trasmettere d'ufficio un incarto a quella
competente configura un principio generale del diritto amministrativo e delle
assicurazioni sociali (DTF 125 V 507 consid. 4d; DTF 114 V 149; DTF 111 V 406;
Pratique VSI 1995 pag. 199 consid. 3b, DTF) e che "secondo la
giurisprudenza la trasmissione d'ufficio avviene senz'altro se il rimedio di
diritto è stato indicato in maniera errata dall'autorità giudiziaria competente
(sentenza del 9 aprile 1998 in re P. consid. 2, K 12/98)".
Per quel che concerne
l'obbligo di trasmissione da parte del TCA all'autorità competente, esso
deriva, anche dopo l'entrata in vigore della LPGA, da un principio generale del
diritto delle assicurazioni sociali (cfr. U. Kieser, op. cit., n. 15 ad art. 30)
e dalle disposizioni procedurali federali (art. 32 cpv. 4 OG, art. 107 cpv. 2
OG) e cantonali (cfr. art. 4 cpv. 1 Lpamm applicabile in virtù del rinvio
dell'art. 31 Lptca del 23 giugno 2008).
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è irricevibile.
§ Gli atti sono trasmessi alla Cassa CO 1 affinché emani una
decisione formale in merito ai conteggi del 14 aprile 2011.
Considerandi
2.
Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni
dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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