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Decisione

38.2011.42

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

8 settembre 2011Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

38.2011.42

Data decisione, Autorità:

08.09.2011, TCA

Titolo:

Irricev.del ricorso al TCA contro dei conteggi LADI. La contest.tempestiva andava inviata alla Cassa.Conteggio LADI,contrar.a quanto indicato dalla Cassa è una decis.informale,che l'assic.può contestare entro 90gg chiedendo l'emanaz.di una dec.form.Trasmiss.atti a Cassa per emettere una dec. formale

IRRICEVIBILITÀ

RICORSO

TRASMISSIONE ATTI

art. 1 LADI

art. 100 LADI

art. 100 cpv. 1 LADI

art. 49 LPGA

art. 51 LPGA

art. 52 LPGA

Raccomandata

Incarto n.

38.2011.42

dc/sc

Lugano

8 settembre 2011

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale

delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sul ricorso del 23 maggio 2011 di

RI 1

contro

Cassa CO 1,

in materia di assicurazione contro la

disoccupazione

ritenuto, in

fatto

1.1. Il 14 aprile

2011 la Cassa CO 1 di __________ (in seguito: la Cassa) ha trasmesso a RI 1

cinque conteggi, relativi alla riscossione di indennità di disoccupazione per i

mesi di settembre – dicembre 2010 e gennaio 2011. Su ognuno dei conteggi

l’amministrazione ha indicato che – in caso di contestazione – vi è la

possibilità di richiedere per iscritto una decisione entro 90 giorni e che in

assenza di tale richiesta, il conteggio entra in vigore. (cfr. Doc. 19 e 23).

1.2. Il 23 maggio

2011 l’assicurato ha inoltrato uno scritto presso il Tribunale cantonale delle

assicurazioni, nel quale ha, fra l’altro, contestato i conteggi del 14 aprile

2011 ed ha sostenuto che "l'indennità da versare al sottoscritto è di fr.

6'720.-- per i 5 mesi di disoccupazione" (cfr. Doc. I, pag. 3).

1.3. Il 14 giugno

2011 il TCA ha assegnato alla Cassa un termine di 20 giorni per inoltrare la

risposta di causa, invitando l'amministrazione a precisare "per quale

motivo è stato indicato all'assicurato di richiedere per iscritto una decisione

entro 90 giorni e non invece semplicemente che poteva contestare il conteggio

presso la Cassa entro 90 giorni" (cfr. Doc. II).

1.4. Nella sua risposta

del 1° luglio 2011 la Cassa si è così espressa:

"

(…)

In merito alla richiesta di precisazione sul

motivo per il quale è stato indicato all'assicurato di richiedere per iscritto

una decisione entro 90 giorni e non invece semplicemente contestare il

conteggio presso la scrivente cassa informiamo che la nostra cassa non

considera il conteggio una decisione informale.

Pertanto, indichiamo agli assicurati, in caso di

contestazione, di chiedere l'emissione di una decisione formale, contro la

quale gli assicurati possono interporre un'opposizione motivata.

Per quanto riguarda la contestazione dei conteggi

il signor RI 1 (come da lui indicato in sede di ricorso) non ha in nessun modo

contestato, alla cassa, i conteggi per il periodo settembre 2010 – gennaio

2011.

L'assicurato summenzionato si è iscritto al

collocamento in data 1 settembre 2010 dopo essere stato alle dipendenze (dal 1

marzo 2010 al 31 agosto 2010) del Dr. __________ di __________ quale Dentista.

Dalla conferma d'iscrizione alla domanda

d'indennità di disoccupazione si evince che l'assicurato è alla ricerca di

un'attività a tempo parziale specificatamente nella misura del 80%.

In data 13 settembre 2010 ha iniziato una nuova attività presso Dr. __________ di __________, l'attività è stata stabilita

in 8 ore settimanali e un salario di CHF 3'737.50.

La cassa ha indennizzato l'assicurato calcolando

il guadagno intermedio percepito presso il citato datore di lavoro fino al 31

gennaio 2011.

In data 1 febbraio 2011 l'assicurato ha annullato la sua iscrizione al collocamento.

Come già indicato precedentemente alla cassa non

è pervenuta alcuna contestazione motivata su cui prendere formale presa di

posizione." (Doc. III)

1.5. Il 18 luglio

2011 il TCA ha assegnato a RI 1 un termine di 10 giorni per presentare

eventuali altri mezzi di prova (cfr. Doc. IV).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio

2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21

dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio

2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA

U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H

304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Il 1°

gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1).

Ai sensi

dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono

essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha

notificate.

La

procedura d'opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali,

ad eccezione della previdenza professionale.

L'art. 52

cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro

un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai

rimedi giuridici.

Inoltre,

secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di

regola non sono accordate ripetibili.

L'art. 51

cpv. 1 LPGA prevede che le prestazioni, i crediti e le ingiunzioni che non sono

contemplati nell'articolo 49 capoverso 1 possono essere sbrigati con una

procedura semplificata.

L'art. 51

cpv. 2 LPGA stabilisce "che l'interessato può esigere che sia emanata una

decisione".

2.3. Per quel che

concerne l'assicurazione contro la disoccupazione, l'art. 1 LADI, nella

versione in vigore del 1° gennaio 2003. stabilisce che le disposizioni della

legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle

assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione obbligatoria

contro la disoccupazione e all'indennità per insolvenza, sempre che la presente

legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.

L'art.

100 cpv. 1 LADI prevede che:

"

Vanno emanate decisioni nei casi di cui agli

articoli 36 capoverso 4, 45 capoverso 4, 61, 67, 71 e 71c, nonché nei casi

particolari di domande di risarcimento. Per il resto si applica, in deroga

all'articolo 49 capoverso 1 LPGA, la procedura semplificata di cui all'articolo

51 LPGA, ad esclusione dei casi in cui la domanda dell'interessato non è stata

accolta o lo è stata solo parzialmente."

Le

questioni relative alla sospensione del diritto all'indennità di disoccupazione

(cfr. art. 30 LADI) o alla privazione del diritto alle prestazioni (art. 30a

LADI) non sono soggette alla procedura semplificata ai sensi dell'art. 51 LPGA

in quanto esse costituiscono dei casi in cui la domanda dell'interessato non è

stata accolta o lo è stata parzialmente (cfr. la Circolare informativa del SECO

sulla LPGA del dicembre 2002, pag. 31).

L'art.

100 cpv. 2 LADI precisa invece che "in deroga all'articolo 52 capoverso 1

LPGA, i Cantoni possono conferire la competenza in materia di ricorsi a un

altro servizio".

Quest'ultima

disposizione è stata concretizzata all'art. 127 OADI secondo cui "i

Cantoni possono conferire ai servizi cantonali la competenza in materia di

opposizioni contro decisioni emanate dagli URC nel quadro dell'articolo 85b

LADI" (cpv. 1), mentre invece "in tutti gli altri casi è competente

in materia di opposizioni l'autorità che ha emanato la decisione" (cpv.

2).

Secondo

l'art. 85b cpv. 1 LADI "i Cantoni creano uffici di collocamento regionali

a cui affidano compiti dei servizi cantonali e degli uffici comunali del

lavoro".

2.4. Nella

presente fattispecie, la Cassa ha precisato di non consi-derare una

"decisione informale" i conteggi del 14 aprile 2011 (cfr. consid.

1.4) con i quali sono stati riconosciuti all'assicurato l'importo di fr.

1'022.-- lordi per settembre 2010 (cfr. doc. 19), di fr. 3'499.60 lordi per

ottobre (cfr. doc. 20), di fr. 2'260.80 lordi per novembre 2010 (cfr. doc. 21),

di fr. 4'119.-- lordi per dicembre 2010 (cfr. doc. 22), di fr. 3'499.60 lordi

per gennaio 2011 (cfr. doc. 23).

In realtà,

secondo la giurisprudenza federale, tali conteggi costituiscono una decisione

informale ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 LPGA. Quel tipo di decisione esplica validamente effetti giuridici – riservate particolari

circostanze – se non è stata contestata dal destinatario, chiedendo

l’emanazione di una decisione formale ai sensi dell’art. 51 cpv. 2 LPGA, entro

90 giorni (cfr. STF C 253/06 del 6 novembre 2007 consid. 3.1 e 3.3; STF C

251/06 del 22 novembre 2007 consid. A; DTF 132 V 412 consid. 5 pag 417 seg; DTF

134 V 145 consid. 5.3.2 pag. 152-153; SVR 2004 ALV Nr.

1; SVR 2007 ALV Nr. 24; STFA U 325/02 del 24

ottobre 2003; STFA I 184/04 del 13 aprile 2006 consid. 2.3; B.

Rubin, "Assurance-chômage", Ed. Schultess, Zurigo-Basilesa-Ginevra

2006 pag. 790; H.U. Stauffer e B. Kupfer Bucher, "Bundesgesetz über die

obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolverzentschädigung". Ed

Schultess, Zurigo, Basilea, Ginevra 2008 pag. 331 ; U. Kieser, "ATSG

Kommentar", Zurigo-Basilea- Ginevra 2009, pag.646.

2.5. I conteggi

del 14 aprile 2011 costituiscono dunque delle decisioni informali. Come correttamente

indicato dalla Cassa l’assicurato poteva contestare il loro contenuto chiedendo,

entro 90 giorni, l’emanazione di una decisione formale.

L'assicurato

ha manifestato tempestivamente, il 23 maggio 2010, il proprio disaccordo con

tali conteggi.

Egli lo

ha tuttavia fatto erroneamente inviando uno scritto al TCA, anziché rivolgersi

alla Cassa CO 1.

Il

presente ricorso è dunque irricevibile.

Gli atti

vanno trasmessi alla Cassa CO 1 affinché emetta una decisione formale.

In una sentenza dell'8

gennaio 2003 nella causa D. (K 155/01) il TFA ha ricordato che "l'obbligo

dell'autorità competente di trasmettere d'ufficio un incarto a quella

competente configura un principio generale del diritto amministrativo e delle

assicurazioni sociali (DTF 125 V 507 consid. 4d; DTF 114 V 149; DTF 111 V 406;

Pratique VSI 1995 pag. 199 consid. 3b, DTF) e che "secondo la

giurisprudenza la trasmissione d'ufficio avviene senz'altro se il rimedio di

diritto è stato indicato in maniera errata dall'autorità giudiziaria competente

(sentenza del 9 aprile 1998 in re P. consid. 2, K 12/98)".

Per quel che concerne

l'obbligo di trasmissione da parte del TCA all'autorità competente, esso

deriva, anche dopo l'entrata in vigore della LPGA, da un principio generale del

diritto delle assicurazioni sociali (cfr. U. Kieser, op. cit., n. 15 ad art. 30)

e dalle disposizioni procedurali federali (art. 32 cpv. 4 OG, art. 107 cpv. 2

OG) e cantonali (cfr. art. 4 cpv. 1 Lpamm applicabile in virtù del rinvio

dell'art. 31 Lptca del 23 giugno 2008).

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è irricevibile.

§ Gli atti sono trasmessi alla Cassa CO 1 affinché emani una

decisione formale in merito ai conteggi del 14 aprile 2011.

Considerandi

2.

Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni

dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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