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Decisione

38.2011.43

Sosp.(31gg ridotti a 21)per essersi licenz.senza nuova occup.All'udienza davanti al Presid.del TCA non ha presenziato la persona che ha trattato il caso e citata,ma un'altra P.Il TCA non approva tale

22 settembre 2011Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

i. procura

all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato,

salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24

(guadagno intermedio); con il consenso della commissione tripartita, l'ufficio

regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata

un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno

assicurato."

(Per un

commento cfr.: Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 234-250,

pag. 93-98; G. Gerhards, “Grundriss des neuen Arbeitslosenversicherungsrechts”,

Ed. Paul Haupt, Berna-Stoccarda-Vienna 1996, pag. 113-114, n° 92f; KIGA des Kantons Aargau, "Arbeitslosenversicherung", Aarau, 1996, pag. 25-27, vedi

pure: DLA 2000 pag. 48; DTF 124 V 62 consid. 3b pag. 63 e DTF 122 V 41).

2.5. In una

sentenza C 160/03 del 18 maggio 2006 l'Alta Corte ha annullato la sanzione

inflitta ad un'assicurata che aveva abbandonato il proprio impiego, ed ha

ritenuto che l'occupazione era divenuta inadeguata vista la sua situazione

personale (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. c LADI), rilevando in particolare:

"

Contrairement à ce qu'ont retenu la caisse et la

juridiction cantonale, on ne saurait reprocher à l'intimée d'avoir adopté un

comportement fautif au sens de ces dispositions. B.________ a résilié son contrat

de travail pendant son congé-maternité avec effet à la fin de celui-ci (le 8

avril 2002) après qu'elle a rencontré des difficultés imprévisibles en rapport

avec le sevrage de son fils (cf. réclamation du 16 octobre 2002). Elle s'est

alors rendue compte que les soins prodigués à son fils requéraient davantage de

temps qu'elle n'avait prévu, ce qui l'empêchait (dans l'immédiat) de reprendre

son activité professionnelle. Aussi, au moment de résilier les rapports de

travail, son activité ne convenait-elle plus à sa situation personnelle, si

bien que son travail n'était pas réputé convenable au sens de l'art. 16 al. 2

let. c LACI et on ne pouvait exiger d'elle qu'elle le conservât. En

conséquence, il n'y avait pas lieu de prononcer une suspension du droit à

l'indemnité à l'encontre de l'intimée."

In

una sentenza pubblicata nella DLA 1999 pag. 42 seg. la nostra Massima Istanza

ha annullato la sospensione di 36 giorni inflitta ad un'assicurata precisando

che se un assicurato non ha iniziato o ha interrotto senza motivi plausibili un

corso al quale gli è stato detto di partecipare, egli è sospeso dal diritto

all'indennità (art. 30 cpv. 1 lett. d LADI). Il motivo è plausibile se la

frequentazione del corso non è considerata adeguata per l'assicurato in questione.

Un corso è infatti ritenuto inadeguato quando le circostanze personali o lo

stato di salute dell'assicurato non gli permettono ragionevolmente di seguirlo.

In quell'occasione l'Alta

Corte ha sottolineato che nel caso di un'assicurata che cerca un impiego

limitato il 25%, un corso è quindi considerato inadeguato se essa deve

occuparsi di tre figli, di cui due in età scolastica e il terzo che deve essere

allattato diverse volte al giorno, e se deve inoltre frequentare un altro corso

d'informatica approvato dall'assicurazione contro la disoccupazione.

In un’altra sentenza C

60/05 del 18 aprile 2006 l’Alta Corte ha annullato una sospensione di 16 giorni

inflitta ad un’assicurata che aveva rifiutato un’occupazione, argomentando:

"

5.1 Les premiers juges ont partiellement admis le

recours sur ce point en diminuant la durée de la suspension de 45 à 16 jours. Ils ont estimé que la recourante avait à plusieurs reprises averti

l'ORP qu'elle ne pouvait pas accepter le travail en soirée, de sorte que le

poste proposé (horaire jusqu'à minuit une semaine sur deux) n'était pas

convenable du point de vue de sa situation personnelle et que son refus

d'entrer en matière ne constituait pas une faute grave. Ils ont toutefois

retenu que le comportement de la recourante n'était pas exempt de tout

reproche, car elle avait refusé de donner suite à un emploi assigné sans

négocier les horaires avec son employeur potentiel.

Pour sa part, la recourante soutient que la

proposition d'emploi ne correspondait ni à sa demande, ni à ses qualifications.

Elle rappelle qu'elle ne pouvait pas assurer le service jusqu'à minuit car son

mari travaillait le soir et qu'elle devait garder leur fils. Elle soutient

encore avoir tenté de négocier l'horaire avec l'employeur, sans succès, et qu'en

conséquence, ce n'est pas elle qui a refusé le poste, mais l'employeur qui a

refusé sa candidature.

5.2 D.________ recherchait exclusivement une

place de travail dans le domaine de l'hôtellerie/restauration avec horaire de

jour, en raison de sa situation personnelle (enfant de onze ans dont elle

devait assumer la garde le soir, alors que son mari travaillait). Or, comme

l'ont à juste tire souligné les premiers juges, il apparaît que le poste

assigné n'est pas convenable de ce point de vue. En effet, la recourante

aurait, d'une part, dû faire garder son enfant tous les soirs et durant la

nuit, une semaine sur deux, ce que le Tribunal fédéral des assurances a déjà

considéré comme difficilement exigible (cf. arrêt non publié S. du 27 janvier 1998, C 75/97). On ne saurait, d'autre part, lui reprocher d'adopter une comportement protégé par les

dispositions de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans

l'industrie, l'artisanat et le commerce (Ltr), même si le comportement en

question pourrait se retourner contre elle du point de vue de

l'assurance-chômage (sur le consentement nécessaire de l'employé pour le

travail de nuit et sur la prise en compte des responsabilités familiales des

travailleurs [notamment éducation des enfants jusqu'à 15 ans] dans la fixation

des horaires de travail et de repos, cf. art. 17 al. 6 et 36 al. 1 Ltr, voir

également arrêt non publié L. du 12 septembre 1986, C 189/85). De surcroît, les éléments figurant au dossier ne permettent pas de conclure au

non-respect des instructions de l'ORP (cf. arrêt non publié A. du 28 octobre 2005, C 59/04). Au regard de ce qui précède, on ne peut faire aucun reproche à

la recourante, de sorte que la suspension du droit à l'indemnité doit être

annulée."

Infine, in una sentenza 8C_958/2008 del 30 aprile 2009, il Tribunale

federale, ritenendo che la prosecuzione del rapporto di lavoro non fosse più

ragionevolmente esigibile in quanto divenuto inadeguato da profilo dell'art. 16

cpv. 2 lett. c LADI, ha annullato la sanzione di 31 giorni inflitta ad un'assicurata

che ha lasciato il proprio impiego per raggiungere, con suo figlio, il marito

che si era trasferito, sei mesi prima, in un altro Cantone per ragioni di

lavoro.

L'Alta

Corte al proposito ha rilevato:

"

4.2 Das kantonale Gericht beruft sich bei seiner

Annahme, wonach ein Wohnortswechsel keine Unzumutbarkeit für die Aufgabe einer

Stelle ohne Zusicherung einer anderen darstellen könne (weil es sich dabei um

"einen absolut persönlich[en] und damit nicht relevant[en]

Kündigungsgrund" handle) auf seine eigene Praxis und auf das Urteil des

Eidg. Versicherungsgerichts C 119/78 vom 2. Mai 1979, in: ARV 1979 Nr. 24 S.

121. Diesem Standpunkt kann in seiner Absolutheit nicht beigepflichtet werden.

Seine strikte Anwendung führt im vorliegenden Fall zu einer falschen

Rechtsanwendung, wie sich im Folgenden zeigt.

4.2.1 Das Urteil C 119/78 vom 2. Mai 1979, in:

ARV 1979 Nr. 24 S. 121, betrifft eine Versicherte, welche in einer

Wohngemeinschaft mit ihrem Freund lebte. Dieser fand auf den 1. März 1978 eine

neue Beschäftigung im Kanton Graubünden, worauf sie ihre Stelle per 28. Februar

1978 kündigte, um mit ihm in den Kanton Graubünden zu ziehen. Den Monat März

1978 nutzte sie für die Einrichtung der neuen Wohnung und für die Zeit ab 3.

April 1978 stellte sie Antrag auf Arbeitslosenentschädigung. In diesem Urteil

wurde ausdrücklich offen gelassen, ob einer versicherten Person aus der Sicht

der Arbeitslosenversicherung zugemutet werden kann, vorübergehend am bisherigen

Arbeitsplatz zu bleiben, wenn ihr Ehepartner an einem anderen Arbeitsort eine

Stelle angetreten hat (Urteil C 119/78 vom 2. Mai 1979, in: ARV 1979 Nr. 24 S.

121 E. 1b). Es ist dem kantonalen Gericht beizupflichten, dass das Recht auf

Ehefreiheit nicht automatisch das Recht auf eheliches Zusammenleben beinhaltet;

indessen geht die Ehefreiheit im Sinne eines Rechts auf eheliches Zusammenleben

praktisch im Anspruch auf Achtung des Privat- und Familienlebens von Art. 13 BV

und Art. 8 EMRK auf, welcher weiter geht als die Ehefreiheit (RUTH REUSSER, in:

Die Schweizerische Bundesverfassung, Bd. I, 2. Aufl. 2008, N. 17 zu Art. 14

BV). In der vorliegend zu beurteilenden Konstellation fällt neben der Tatsache,

dass die Versicherte verheiratet ist, zusätzlich ins Gewicht, dass sie einen

kleinen Sohn hat und sich die Betreuungsaufgabe mit ihrem Ehemann - bis zu

dessen Wegzug - teilte. Entgegen der Auffassung des kantonalen Gerichts ist

dabei nicht massgebend, ob die Eltern die Betreuung hälftig unter sich

aufteilten. Immerhin kann davon ausgegangen werden, dass der Wegzug eines

Elternteils umso einschneidender ist, je mehr dieser sich vorher in zeitlicher

Hinsicht um das Kind gekümmert hat. Dabei ist ebenfalls nicht relevant, ob der

wegziehende Ehepartner die Kinderbetreuung am Abend/in der Nacht, an

Wochenenden oder auch an Wochentagen übernommen hat. Faktisch lässt der

wegziehende Ehepartner den anderen Elternteil als alleinerziehende Person

zurück. Das SECO führt in seiner Vernehmlassung zu Recht an, dass das Bedürfnis

des familiären Zusammenlebens als legitimer Grund für die Aufgabe der

bisherigen Arbeitsstelle qualifiziert werden kann. Allerdings hat die

versicherte Person dabei zumindest für eine gewisse Zeit Übergangslösungen in

Kauf zu nehmen. In casu ist die Beschwerdeführerin - im Gegensatz zur

Konstellation, wie sie dem Urteil C 119/78 vom 2. Mai 1979, in: ARV 1979 Nr. 24

S. 121, zugrunde liegt - nach dem Stellenantritt durch den Ehemann (1. November

2007) noch ein halbes Jahr für den bisherigen Arbeitgeber tätig geblieben (bis

30. April 2008). In dieser Zeit stellte ihr Ehemann fest, dass ihm die neue

Stelle gefiel, und sie entschieden sich in der Folge gemeinsam für einen

Familiennachzug nach Z.________. Da die Beschwerdeführerin zuvor mit Ehemann

und Kind grundsätzlich in einem intakten Familienbund in Y.________ gelebt und

die beiden Elternteile sich die Betreuung ihres Kindes geteilt hatten, war die

Übergangszeit mit grösseren Hürden verbunden, was insgesamt nach einem halben

Jahr des Verweilens beim bisherigen Arbeitgeber für die Versicherte zur

Unzumutbarkeit der Beibehaltung ihrer Anstellung führte. Ob die Unzumutbarkeit

bereits zu einem früheren Zeitpunkt eingetreten ist, muss nicht entschieden

werden, weil die Beschwerdeführerin bis zum 30. April 2008 für den bisherigen

Arbeitgeber tätig blieb. Es ist nachvollziehbar und wird von der Vorinstanz

nicht in Abrede gestellt, dass die Versicherte, ihr Ehemann, aber auch ihr

damals fünfjähriger Sohn unter der Trennung zunehmend gelitten haben. Zur

Unzumutbarkeit nach einer längeren Dauer der Übergangszeit trug auch die

zusätzliche finanzielle Belastung durch die Führung von zwei Haushalten bei.

4.2.2 Persönliche Verhältnisse sind bei der

Beurteilung, ob eine Arbeit zumutbar ist, relevant (Art. 16 Abs. 2 lit. c

AVIG). Unter den Begriff der persönlichen Verhältnisse kann neben dem

Zivilstand (JACQUELINE CHOPARD, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung,

1998, S. 123) unter anderem auch ein Wechsel des Wohnortes, ausgelöst durch den

Stellenwechsel des Ehepartners, fallen, wie in Erwägung 4.2.1 hiervor dargelegt

wird. Subjektive Beweggründe für die Kündigung einer Arbeitsstelle sind mit

Blick auf Art. 20 lit. c IAO-Übereinkommen nicht von der Zumutbarkeitsprüfung

auszuschliessen (CHOPARD, a.a.O., S. 80). Die Beschwerdeführerin hat ihre

bisherige Beschäftigung nicht freiwillig aufgegeben und kann sich für die

Kündigung auf triftige Gründe stützen. Ihre Arbeit wurde im Laufe eines halben

Jahres nach dem Wegzug ihres Ehemannes unzumutbar im Sinne von Art. 16 Abs. 2

lit. c AVIG und Art. 20 lit. c IAO-Übereinkommen. Der Tatbestand des Art. 30

Abs. 1 lit. a AVIG ist nicht erfüllt, weshalb eine Einstellung in der

Anspruchsberechtigung nicht in Betracht fällt."

2.6. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è

determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di

sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g,

a 25 giorni.

La

sospensione del diritto a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve,

da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua

durata é determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI),

soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V

150).

In virtù

dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal

diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della

prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45

cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato

senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha

rifiutato un lavoro idoneo.

Considerandi

Nonostante

il principio generale enunciato all'art. 45 cpv. 3 OADI, la giurisprudenza

federale ha tuttavia stabilito che, trattandosi di un assicurato che si

licenzia senza essersi preventivamente procurato un nuovo posto di lavoro,

l'esame delle circostanze del caso concreto riveste un'importanza fondamentale.

Il potere di apprezzamento dell'amministrazione e dei tribunali delle

assicurazioni sociali nel decidere la durata di una sanzione non è dunque

limitato a quanto previsto in caso di colpa grave all'art. 45 cpv. 2 lett. c

OADI, bensì permette in taluni casi di infliggere anche penalità più miti (cfr.

RtiD I- 2004 pag. 212 seg.; DLA 2000 pag. 41 seg.; DLA 2000 pag. 50; STFA

C 288/02 dell'11 novembre 2003; STFA C 221/02 del 4 agosto 2003; STFA C 278/01

del 17 marzo 2003).

Ad

esempio in una sentenza del 2 marzo 1999 pubblicata in RJJ 1999 pag. 54 seg. il

TFA ha confermato una sospensione di 16 giorni inflitta ad un'assicurata che

aveva lasciato il suo impiego a seguito di problemi di salute provocati dalla

malattia di sua madre.

In una

sentenza C 278/01 del 17 marzo 2003, citata in RtiD I-2004 pag. 213 il

Tribunale federale delle assicurazioni ha confermato una sospensione di 25

giorni inflitta ad un'altra assicurata che, senza essersi previamente garantita

una nuova occupazione, aveva lasciato il proprio posto di lavoro oltre Gottardo

per seguire il fidanzato - con il quale aveva convissuto per tre anni -,

trasferitosi in Ticino per intraprendere un'attività professionale.

In un'altra sentenza C

288/02 dell'11 novembre 2003 pubblicata in RtiD I-2004 pag. 212 l'Alta Corte ha stabilito che deve essere fissata in 25 giorni la sospensione concernente

un'assicurata che, pendente la procedura di divorzio, ha abbandonato senza aver

previamente reperito un nuovo impiego, il suo posto di lavoro in Svizzera

interna, ritenuto ancora adeguato, per venire a vivere in Ticino dove risiedono

i suoi genitori - apparentemente non bisognosi d'assistenza -, non documentando

con attestati medici la necessità di lasciare impellentemente il tessuto

socio-lavorativo nel quale ha vissuto per molti anni, né di prevenire un possibile

esaurimento nervoso.

In una sentenza 38.2004.51

del 25 gennaio 2005 il TCA ha ridotto da 31 a 25 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione l'entità della sanzione inflitta ad

un'assicurata che aveva sciolto un contratto di lavoro per raggiungere il

fidanzato in Ticino e che si era comunque previamente procurata un nuovo posto

di lavoro a tempo parziale nel nostro Cantone.

In una sentenza 38.2004.92

del 9 marzo 2005 il TCA ha ridotto da 31 a 25 giorni la durata della sospensione inflitta a un assicurato che aveva sciolto il precedente rapporto di lavoro

per motivi familiari e precisamente per trasferirsi in un Cantone dove si parla

la sua lingua madre visto che la moglie non si trovava bene nella Svizzera

tedesca e per permettere alla figlia di iniziare la scuola elementare in

Ticino.

In una sentenza 38.2007.76

del 5 dicembre 2007 il TCA ha ridotto da 31 a 25 giorni la durata della sospensione inflitta ad un altro assicurato che aveva sciolto il precedente contratto

di lavoro per motivi familiari, precisamente per avvicinarsi alla sua famiglia

e alla sua compagna, alla quale è legato da diversi anni, residenti nella Svizzera

tedesca.

In una sentenza 38.2008.30

del 17 settembre 2008 il TCA ha confermato la sospensione di 21 giorni inflitta

ad un assicurato che aveva abbandonato il posto di lavoro per motivi salariali

e di salute.

2.7

Nella

presente fattispecie è incontestato che l'assicurata ha sciolto di propria

iniziativa il contratto di lavoro senza essersi preventivamente procurato un

altro impiego.

La

ricorrente deve dunque venire sospesa dal diritto all'indennità di

disoccupazione sulla base degli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 lett. b OADI,

a meno che la prosecuzione del rapporto di lavoro, almeno fino al reperimento

di una nuova occupazione, non fosse più ragionevolmente esigibile.

Dagli

atti dell’incarto risulta che RI 1, iscritta al collocamento con una

disponibilità lavorativa al 90% almeno dal 9 agosto 2010 (cfr. doc. 24), ha

reperito lei stessa un’attività lavorativa presso degli studi di

gastroenterologia a __________ e __________, dove sono attivi tre medici, con

la funzione di aiuto medico. La ricorrente aveva appreso tale attività negli

scorsi anni attraverso una riformazione professionale finanziata dall’AI (cfr.

doc.47).

Il

contratto di lavoro prevedeva un’attività a tempo pieno per i primi tre mesi e

la successiva riduzione all’80% (cfr. doc. 19).

Dopo

avere regolarmente iniziato la sua attività il 10 gennaio 2011, l’assicurata il

24.

gennaio 2011 ha disdetto il contratto per il 31 gennaio 2011, durante il

periodo di prova, invocando motivi familiari (cfr. doc.18).

Queste

ragioni sono state così illustrate dalla ricorrente, che è domiciliata a __________,

nella sua opposizione dell’8 marzo 2011:

"

(…)

Ho lavorato per la Dr.ssa __________ dal 10

gennaio al 31 gennaio 2011 nella sedi degli studi medici di __________ (lunedì,

mercoledì, venerdì) e a __________ (martedì e giovedì). Il lunedì pomeriggio

l'attività si svolgeva presso il reparto di gastroenterologia dell'__________,

mentre il martedì pomeriggio e il giovedì pomeriggio presso la __________, al

reparto di gastroenterologia.

Pur essendo molto interessante la tipologia di

lavoro, purtroppo il carico dello stesso mi ha costretta a lasciare il posto

prima del previsto durante il periodo di prova. Il lavoro iniziava quasi sempre

alle 7 di mattina per concludersi alla sera, verso le 16, oppure le 16.30,

oppure le 17, oppure le 17.30 a dipendenza delle esigenze degli studi medici.

Questo significa che le ore di lavoro potevano essere dalle 8 alle 10 e più.

Il turno di lavoro era continuato, con una breve

pausa per il pranzo. Nei pomeriggi fuori sede (__________ e __________) il

giorno prima si sapeva l'inizio ma non la fine del turno di lavoro, in quanto

dipendevano dalle situazioni dei pazienti e degli esami clinici e non

prevedibili a priori.

Considerando oltre agli orari di lavoro, il tempo

di recarmi a __________, restavo fuori casa almeno 10 o 11, 12 o più ore

consecutive.

Come ben sapete, ho delle responsabilità

familiari, sono una monoparentale con una figlia 13enne che bisogno della

presenza della madre. A causa di tutte le ore trascorse prevalentemente in

piedi, la sera ero a dir poco distrutta e non mi restavano le forze per dar retta

a mia figlia, o per qualunque altra attività e desideravo solo riposarmi e

andare a dormire.

Tutto ciò ha avuto delle ripercussioni negative

sulla salute di mia figlia, che si è sentita "abbandonata a se

stessa" perché ero troppo assente. Non potevo dire quando sarei rientrata,

inoltre ero difficilmente reperibile anche con il telefono per il tipo di

lavoro che dovevo svolgere, soprattutto in sala esami. (…)" (Doc. 11)

In sede

ricorsuale RI 1 ha prodotto tre certificati concernenti sua figlia __________,

nata nel 1997.

Nel

primo, il pediatra FMH dottor __________ ha prescritto delle sedute di

psicoterapia dopo avere posto la diagnosi di “sintomi di disagio psicologico di

ordine reattivo” (Doc. A1).

Nel

secondo, la dottoressa __________, psicologa e psicoterapeuta FSP, il 20 marzo 2011 ha attestato che:

"

Con la presente dichiaro di seguire __________

(05.06.1997) con una psicoterapia individuale a cadenza settimanale dal

dicembre 2007. Dichiaro inoltre che lo stato di sofferenza della ragazza tenda

ad aumentare quando lasciata troppo a lungo da sola a gestire sia il tempo

scolastico che quello extra-scolastico. __________ necessita della presenza

materna che l'aiuti a strutturare i suoi impegni e a gestire il suo disagio,

motivo per cui, sebbene comprenda l'esigenza da parte della signora RI 1 di

svolgere un'attività lucrativa che le permetta di fare fronte al mantenimento

della figlia __________ così come al proprio, ritengo sia necessario, che

questo abbia degli orari compatibili con la gestione della figlia __________."

(Doc. A2)

Infine,

il 21 marzo 2011 il medico generico FMH, dottoressa __________ ha rilevato che:

"

Certifico che la succitata si è vista costretta

a dare le dimissioni il 31 gennaio 2011 al suo datore di lavoro precedente.

Questa decisione si è resa necessaria poiché il

carico di ore lavorative è stato tale da compromettere seriamente l'equilibrio

psichico della figlia (già in cura psicologica).

La paziente infatti usciva di casa alle 06.00 e

rincasava solo dopo le 18.00.

Su richiesta, la psicologa può confermare quanto

detto sopra.

Chiedo la giusta comprensione per questo caso

(trattasi di famiglia monoparentale)." (Doc. A3)

Nel corso

del dibattimento del 12 settembre 2011 l’assicurata ha potuto illustrare

nuovamente i motivi delle dimissioni ed in particolare le ragioni per cui non

le è stato possibile mantenere quell’occupazione, malgrado il fatto che, dopo i

primi tre mesi, era già stata concordata une riduzione del tempo di lavoro:

"

(…) Il presidente del TCA chiede all’assicurata

per quale motivo non ha “tenuto duro” per i primi 3 mesi, già sapendo che

comunque successivamente l’orario di lavoro si sarebbe ridotto all’80%.

La ricorrente sottolinea che la tipologia di

lavoro era tale per cui l’esame iniziava ma non si sapeva mai a che ora finiva.

Molto dipende da quello che si trova. Per questa ragione l’orario di lavoro era

in realtà più lungo ed irregolare di quello che sembra e oltretutto senza

pausa.

L’assicurata sottolinea che comunque il motivo

per cui ha dimissionato è che al momento in cui ha stipulato il contratto non

si attendeva un aggravamento della situazione della figlia, come invece è

avvenuto.

La ricorrente precisa che la figlia frequenta la

quarta media a __________ e che dall’età di 3 anni è seguita da una psicologa.

La situazione si è aggravata visto che ero

assente tutta la giornata ed oltretutto non ero immediatamente reperibile.

Finita la scuola tornava a casa e vi rimaneva da

sola. Abbiamo appena traslocato a __________ per cui non abbiamo conoscenze.

Ad esempio la ragazza soffre molto per

l’abbandono del padre, sin dalle elementari è stata vittima di episodi di

bullismo, al punto tale da dover rimanere a casa da scuola per diversi mesi

(all’epoca delle elementari) e alle medie ha iniziato a volte a non andare a

scuola (ad esempio me la sono trovata un giorno a __________ e stava venendo a __________

dove sapeva che lavoravo). Questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il

vaso. E’ una ragazza che quando torna a casa da scuola ha bisogno della mia

presenza. Quindi, al momento dell’inizio della mia attività, la sua situazione

si è aggravata.

Il presidente del TCA chiede all’assicurata come

riusciva a gestire la situazione negli anni precedenti il 2009 quando era

impegnata a tempo pieno e la ragazza era più piccola. L’assicurata risponde che

a quel momento abitavano a __________ dove aveva amici di vecchia data e quindi

la figlia poteva andare dai vicini, vi era la mensa e il dopo-scuola.

(…)

L’assicurata sottolinea che la situazione di sua

figlia è talmente poco grave che successivamente è stato proposto un

collocamento presso l’Istituto __________, dopo che presso __________ non vi

era posto.

La ricorrente rileva da una parte che spera che

esista una legge che tutela le madri sole che allevano dei figli fino a 15 anni

e che d’altra parte ha subito trovato un impiego che avrebbe dovuto essere al

70% ma che è poi stato trasformato ad ore (presso __________ Assistenza anziani

a __________) e che dal 1. luglio 2011 ha trovato lei un impiego all’80% presso l’Associazione ____________________, dove gli orari di lavoro sono

perfettamente compatibili con le sue responsabilità di madre. Riesce a tornare

a casa anche sul mezzogiorno.

Alla fine dell’udienza il presidente del TCA

chiede al sig. __________ se ha qualche motivo per dubitare delle affermazioni

dell’assicurata. Egli risponde di no." (Doc. X)

Chiamato

ora a pronunciarsi questo Tribunale, alla luce di quanto appena esposto,

ritiene che l’occupazione in questione non era conforme alla situazione

personale dell’assicurata (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. c LADI).

Infatti a

causa del tempo di lavoro (attività, almeno all’inizio, a tempo pieno quando la

ricorrente aveva dichiarato una disponibilità al 90%), degli orari di lavoro

irregolari e più lunghi di quanto pattuito (con a volte, anche l’impossibilità

di essere raggiunta telefonicamente) e della distanza tra luogo di lavoro e

luogo di domicilio (con utilizzo di mezzi pubblici di trasporto) tale attività non

le permetteva di occuparsi convenientemente della figlia e di essere presente

nella misura richiesta dalle condizioni di salute di quest’ultima.

In tale

contesto va sottolineato che si tratta di una famiglia monoparentale per cui

tutte le responsabilità nei confronti di __________, che ha meno di 15 anni ricadono

sull’assicurata (sul tema cfr. la citata sentenza TFA C 60/05 del 18 aprile

2006.

e l'art. 36 cpv. 1 della legge sul lavoro secondo cui il datore di lavoro,

determinando le ore del lavoro e del riposo, deve prestare particolare riguardo

ai lavoratori con responsabilità familiari. Sono considerate responsabilità

familiari l'educazione dei figli fino all'età di 15 anni e l'assistenza di

congiunti o di persone prossime che necessitano di cure). D’altra parte,

essendo da poco domiciliata a __________, la ricorrente non poteva affidare la

figlia, al momento del rientro da scuola, a delle persone di fiducia come

invece avveniva quando abitava a __________.

In simili

condizioni, a mente del TCA, nel caso concreto, non era ragionevolmente esigibile

che RI 1 mantenesse il proprio impiego, neppure provvisoriamente.

Di

conseguenza la Cassa non poteva infliggerle una sanzione fondata sugli art. 30

cpv. 1 lett. a LADI e 44 lett. b OADI (cfr. la giurisprudenza federale

riassunta al consid. 2. 5).

La

sospensione di 21 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione deve così

essere annullata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto e la decisione

su opposizione del 4 maggio 2011 è annullata.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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