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Decisione

38.2011.45

Rettam.Cassa chiesto al DL un contrib.(25%)per pratica prof.effettuata dal 2/09 al 7/09.Fattura notificata a DL il 28/7/09 ed estrem.chiara.Quindi,indip.da data della dec.(7/3/11),pretesa di rimborso

23 novembre 2011Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

2.5. Nella

presente fattispecie l’amministrazione ha notificato la fattura alla società

già il 28 luglio 2009 (cfr. doc.11).

La

ricorrente non ha mai contestato, nel suo principio, l’obbligo di versare il

contributo voluto dal legislatore ed ha anzi pagato, nel novembre 2009 (cfr.

doc. 16), il primo importo rateale di fr. 330.- concordato con

l’amministrazione il 14 ottobre 2009 (cfr. doc. 15).

Non

avendo poi più ottenuto nulla la Cassa di disoccupazione ha in seguito fatto

spiccare un precetto esecutivo il 13 aprile 2010, al quale la ricorrente si è

opposta (cfr. doc. 24).

È vero

che la Cassa ha emesso la decisione formale soltanto il 7 marzo 2011, dopo

essersi erroneamente rivolta al giudice civile (cfr. consid.1.6), è altrettanto

vero tuttavia che in questo caso, trattandosi del contributo di un datore di lavoro,

una decisione formale non era necessaria (cfr. DTF 133 V 579 consid. 4.3.1

4.3.4).

Considerandi

D’altra

parte la fattura del 28 luglio 2009 è estremamente chiara (cfr. doc.11) e la RI

1.

SA era già stata informata dalla Cassa, con scritto del 26 febbraio 2009, che

avrebbe dovuto fornire un contributo finanziario per il periodo di pratica

professionale (cfr. doc.12). Tale indicazione figura peraltro pure nella

decisione formale concernente la pratica professionale emessa dall'URC di __________

il 26 gennaio 2009 (cfr. doc. 10).

Siccome

la pretesa di rimborso non è perenta, secondo questo Tribunale, la decisione su

opposizione del 2 maggio 2011 deve essere confermata.

2.6

La ditta ha

chiesto il condono dell’importo da restituire.

Per

costante giurisprudenza federale è possibile pronunciare una decisione di

condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di

restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito

definitivamente (cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008

dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).

Con

scritto del 25 agosto la Cassa si è già impegnata a trasmettere nuovamente

alla Sezione del Lavoro la domanda di condono inoltrata dalla RI 1 SA non

appena la decisione su opposizione sarà cresciuta in giudicato (cfr. doc. VII1;

consid. 1.4).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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