Lexipedia

Decisione

38.2011.46

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

5 marzo 2012Italiano46 min

Source ti.ch

Fatti

i due giorni di ritardo, avrei avuto diritto a 520 indennità.” (Doc. I)

1.3. La Cassa, in

risposta, ha chiesto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si

dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

in

diritto

2.1. Oggetto

della presente vertenza è la questione di sapere se correttamente oppure no la

Cassa ha stabilito che dal 1° aprile 2011 il numero massimo di indennità di

disoccupazione a cui RI 1 ha diritto è di 400 indennità giornaliere.

Più

precisamente occorre verificare se a ragione o meno la parte resistente ha

applicato al caso dell’assicurato il nuovo articolo 27 cpv. 2 lett. b LADI in

vigore dal 1° aprile 2011.

Nel caso

in cui in concreto torni effettivamente applicabile il nuovo art. 27 cpv. 2

LADI, andrà esaminato se rettamente o no la Cassa ha tenuto conto di un periodo

di contribuzione di 23 mesi e 28 giorni.

2.2. Il 1° aprile

2011 è entrata in vigore la quarta revisione della LADI, accettata dal popolo

il 26 settembre 2010 (cfr. FF N. 38 del 23 settembre 2008 pag. 6761 segg.; RU

N. 12 del 22 marzo 2011 pag. 1167 segg.).

Secondo

l'art. 8 cpv. 1 lett. e LADI, il cui tenore non ha subito modifiche a seguito

della quarta revisione della LADI, l'assicurato ha diritto all'indennità di

disoccupazione, se, tra l’altro, ha compiuto o è liberato dall'obbligo di

compiere il periodo di contribuzione.

Secondo

l’art. 13 cpv. 1 LADI, anch’esso rimasto invariato:

"

Ha adempiuto il periodo di

contribuzione colui che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), ha svolto

durante almeno 12 mesi un’occupazione soggetta a contribuzione."

L’art. 27

vLADI, in vigore fino al 30 marzo 2011, aveva il seguente tenore:

" 1Entro

il termine quadro per la riscossione (art. 9 cpv. 2), il numero massimo di

indennità giornaliere è determinato in base all’età dell’assicurato e al

periodo di contribuzione (art. 9 cpv. 3).

2L’assicurato ha diritto a:

a. 400 indennità giornaliere al massimo se

può comprovare un

periodo di

contribuzione di 12 mesi in totale;

b. 520 indennità

giornaliere al massimo se ha compiuto 55 anni e

può

comprovare un periodo di contribuzione minimo di 18 mesi;

c. 520 indennità

giornaliere al massimo se:

1. riceve una rendita di invalidità

dell’assicurazione invalidità o dell’assicurazione obbligatoria contro gli

infortuni ovvero se ha chiesto di ricevere una tale rendita e la sua richiesta

non sembra priva di possibilità di successo, e

Considerandi

2.

può comprovare un periodo di

contribuzione di almeno 18 mesi.

3Il Consiglio federale può aumentare di 120 unità

al massimo il numero di indennità giornaliere e prolungare di due anni al

massimo il termine quadro per la riscossione per gli assicurati divenuti

disoccupati durante gli ultimi quattro anni precedenti il raggiungimento

dell’età che dà diritto alla rendita AVS e il cui collocamento risulta

generalmente impossibile o molto difficile per motivi inerenti al mercato del

lavoro.

4Le persone esonerate dall’adempimento del periodo

di contribuzione hanno diritto a 260 indennità giornaliere al massimo.

5In un Cantone colpito da una disoccupazione

elevata, il Consiglio federale può, su richiesta del Cantone interessato,

aumentare di 120 unità al massimo il numero di indennità giornaliere di cui al

capoverso 2 lettera a se detto Cantone partecipa alle spese nella misura del 20

per cento; questo aumento deve essere limitato ogni volta a sei mesi. Tale

provvedimento può essere applicato anche solo a una regione rilevante del

Cantone."

Come

risulta dal disposto legale appena citato, gli assicurati che potevano

comprovare un periodo di contribuzione inferiore a 18 mesi ma di almeno 12 mesi

avevano diritto a 400 indennità giornaliere.

I

lavoratori anziani e i beneficiari di rendite AI e AINF, ex art. 27 cpv. 2

lett. b e c LADI, avevano invece diritto a 520 indennità, purché avessero

versato i contributi per almeno 18 mesi.

(cfr. al

riguardo cfr. Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione

contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, FF N. 23 del 12 giugno 2001,

pag. 1974, 2001, 2006; V. Lagger, L'assurance-chômage révisée entre en vigueur,

in Sécurité sociale 3/2003 pag. 165).

La deroga

prevista al cpv. 3 dell'art. 27 abilitava, inoltre, a prolungare di 120 giorni

entro un termine quadro di quattro anni al massimo la durata d'indennità degli

assicurati che erano divenuti disoccupati durante i quattro anni che

precedevano il raggiungimento dell'età in cui si ha diritto a una rendita AVS.

Essa teneva conto del fatto che per i lavoratori in età avanzata, prossimi al

pensionamento, è molto difficile ritrovare un impiego durevole.

Il cpv. 4

riprendeva, poi, la disposizione già precedentemente in vigore, secondo cui le

persone esentate dall'adempimento del periodo di contribuzione avevano diritto

al massimo a 260 indennità giornaliere (cfr. Messaggio citato, pag. 2006-2007).

L'art. 27

cpv. 5 LADI, infine, permetteva ai Cantoni con un tasso di disoccupazione

superiore al 5% durante i 6 mesi precedenti, a determinate condizioni, di

continuare temporaneamente ad applicare il vecchio sistema.

Il nuovo

art. 27 LADI, in vigore dal 1° aprile 2011, prevede invece che:

" 1 Entro il termine quadro per la riscossione

(art. 9 cpv. 2), il numero massimo di indennità giornaliere è determinato in

base all’età dell’assicurato e al periodo di contribuzione (art. 9 cpv. 3).

2.

L’assicurato ha diritto a:

a. 260 indennità

giornaliere al massimo se può comprovare un periodo di contribuzione di 12 mesi

in totale;

b. 400 indennità

giornaliere al massimo se può comprovare un periodo di contribuzione di 18 mesi

in totale;

c. 520 indennità

giornaliere al massimo se può comprovare un periodo di contribuzione minimo di

24.

mesi e:

1.

ha compiuto 55 anni, o

2.

riscuote

una rendita di invalidità corrispondente almeno a un grado di invalidità del 40

per cento.

3.

Il Consiglio federale può

aumentare di 120 unità al massimo il numero di indennità giornaliere e

prolungare di due anni al massimo il termine quadro per la riscossione per gli

assicurati divenuti disoccupati durante gli ultimi quattro anni precedenti il

raggiungimento dell’età che dà diritto alla rendita AVS e il cui collocamento

risulta generalmente impossibile o molto difficile per motivi inerenti al mercato

del lavoro.

4.

Le persone esonerate

dall’adempimento del periodo di contribuzione hanno diritto a 90 indennità

giornaliere al massimo.

5.

...

5bis Le persone minori di 25

anni che non hanno un obbligo di mantenimento nei confronti di figli hanno

diritto a 200 indennità giornaliere al massimo.”

La quarta

revisione della LADI ha legato più strettamente la durata della riscossione

delle prestazioni al periodo di contribuzione nell’assicurazione nell’intento

di rafforzare il principio di assicurazione (cfr. Iniziativa parlamentare LADI:

Termine quadro e periodo di contribuzione minimo per le persone che hanno

compiuto più di 55 anni, Rapporto della Commissione dell’economia e dei tributi

del Consiglio nazionale (CET-N) del 30 agosto 2011, FF N. 40 del 4 ottobre

2011, pag. 6469 segg. (6471)).

Con il

nuovo art. 27 LADI coloro i quali hanno più di 25 anni o meno di 25 anni ma

hanno un obbligo di mantenimento e possono comprovare un periodo di

contribuzione inferiore a 18 mesi ma di almeno 12 mesi hanno diritto a 260

indennità giornaliere al massimo. Per avere diritto a 400 indennità

giornaliere, essi devono comprovare almeno 18 mesi di contribuzione (art. 27

cpv. 2 e 5bis).

Gli

assicurati che hanno più di 55 anni o che presentano un grado di invalidità di

almeno il 40 per cento hanno diritto a 520 indennità giornaliere al massimo se,

durante il termine quadro di contribuzione di due anni, hanno versato

contributi per almeno 24 mesi (art. 27 cpv. 2 lett. c LADI). Prima della

revisione, come visto sopra, questi assicurati, per avere diritto al numero

massimo di 520 indennità, dovevano comprovare un periodo di contribuzione di 18

mesi (cfr. Iniziativa parlamentare LADI…, FF 2011 6471).

Con la nuova

regolamentazione soltanto la riscossione di una rendita di invalidità

corrispondente almeno a un grado di invalidità del 40 per cento dà diritto a un

numero superiore di indennità giornaliere. Il passaggio «ovvero se ha chiesto

di ricevere una tale rendita e se la sua richiesta non sembra priva di

possibilità di successo» al capoverso 2 lettera c numero 2 è stralciato. Oltre

alle rendite della LAI e della LAINF, sono

ora incluse anche quelle della LAM e della

LPP. Ciò permette di armonizzare la durata del diritto alle prestazioni delle

persone che percepiscono una rendita di invalidità.

Per

quanto attiene al capoverso 3, peraltro rimasto invariato, va osservato che secondo

l’articolo 41b OADI

il termine quadro per la riscossione della prestazione di un assicurato che si

è ritrovato disoccupato durante i quattro anni precedenti il raggiungimento

dell’età che dà diritto alla rendita AVS è prolungato fino alla fine del mese

che precede quello del versamento della rendita AVS. Il principio dei termini

quadro di due anni penalizza coloro che hanno lavorato (guadagno intermedio)

all’inizio della disoccupazione e che si riannunciano all’AD dopo aver esaurito

il loro diritto all’indennità, in quanto i periodi di contribuzione acquisiti

all’inizio non possono in linea di principio più essere presi in

considerazione. Con la modifica introdotta dalla quarta revisione della LADI il

nuovo termine quadro per il periodo di contribuzione coinciderà interamente con

il termine quadro prolungato per la riscossione della prestazione. Il principio

applicabile in materia di assicurazione contro la disoccupazione secondo cui

«lavorare conviene sempre» conserva pertanto tutta la sua validità per questa

categoria di assicurati.

Infine va rilevato che il

capoverso 5 dell’art. 27 vLADI è stato soppresso, in quanto i risultati

prodotti si sono rivelati insoddisfacenti (cfr. Messaggio

concernente la modifica della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione

del 3 settembre 2008, FF N. 38 del 23 settembre 2008, pag. 6780-6781).

Il nuovo art. 27 cpv. 2

lett. c frase introduttiva è, in ogni caso, già stato oggetto di modifica a

seguito di un’iniziativa parlamentare depositata il 7 luglio 2011, dopo aver

consultato il DFE, dalla Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio

nazionale (CET-N).

Il nuovo testo dell’art.

27.

cpv. 2 lett. c frase introduttiva, entrato in vigore retroattivamente il 1°

gennaio 2012 (cfr. FF N. 40 del 4 ottobre 2011, pagg.

6587-6588; RU N. 5 del 31 gennaio 2012 pagg. 495-496), ha il seguente tenore:

" L’assicurato

ha diritto a:

c. 520 indennità giornaliere al massimo

se può comprovare un periodo di contribuzione minimo di 22 mesi e:”

Tale modifica dell’art. 27

cpv. 2 lett. a LADI è stata introdotta per evitare i casi di rigore qui

indicati:

" (…)

La nuova disposizione in vigore può comportare un particolare

problema, che si pone soltanto per il diritto massimo alle 520 indennità

giornaliere: in materia di contributi, l’assicurazione contro la disoccupazione

tiene conto unicamente del periodo di due anni che segue l’annuncio

all’assicurazione disoccupazione. Di conseguenza, l’aumento del periodo di

contribuzione a 24 mesi presuppone che l’assicurato abbia versato i contributi

senza interruzioni nel corso degli ultimi due anni. Questa condizione non è

soddisfatta se gli assicurati interessati hanno cambiato lavoro durante il

termine quadro fissato per il periodo di contribuzione e non hanno lavorato per

alcuni giorni tra le due attività (spesso involontariamente), non versando nel

frattempo i contributi. Non adempiono questa condizione neppure le persone che non

si sono annunciate all’AD subito dopo l’inizio del periodo di disoccupazione e

che hanno tentato, per un certo tempo, di trovare da sole un nuovo lavoro.

Questo secondo caso è considerato particolarmente problematico. Se si vogliono

evitare simili casi di rigore, è necessario rivedere l’articolo 27 capoverso 2

lettera c LADI.” (FF N. 40 del 4 ottobre 2011 pag. 6471)

Al

riguardo la SECO, nella Direttiva pubblicata in 027-Prassi LADI 2012/2, ha

previsto le seguenti disposizioni transitorie:

" Per

gli assicurati che al 1.1.2012 dispongono di un termine quadro per la

riscossione della prestazione per il numero massimo di 400 indennità

giornaliere, e che:

• hanno più di 55

anni, o

• percepiscono una rendita

dell’assicurazione invalidità corrispondente almeno a un grado d’invalidità del

40% e che hanno più di 25 anni, o

• percepiscono una rendita

dell’assicurazione invalidità corrispondente almeno a un grado d’invalidità del

40% e con obbligo di mantenimento nei confronti di figli minori di 25 anni,

occorre verificare se sussiste un

periodo minimo di contribuzione di 22 mesi. Tale verifica sarà effettuata

tramite un’applicazione disponibile da metà gennaio 2012 con il release 7.8 -AB

SIPAD.

Se il periodo minimo di contribuzione è di 22 mesi, il programma

porta il numero massimo di indennità giornaliere a 520. Le indennità

giornaliere a cui avranno ancora diritto potranno essere riscosse entro la fine

del termine quadro per la riscossione della prestazione.”

2.3

Nel diritto

delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in vigore

al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente rilevante (cfr.

STFA C 333/05 del 6 marzo 2006 consid. 1; DTF 130 V 445; DTF 129 V 1, consid.

1.

, pag. 4; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 466, consid. 1, pag.

467; DTF 126 V 163, consid. 4b, pag. 166).

Ciò vale

anche in caso di cambiamento delle norme di diritto, a meno che vi sia una

regolamentazione transitoria contraria (cfr. DTF 127 V 309 consid. 3b; STF

9C_1024/2010 del 2 settembre 2011 consid. 2.1.).

Generalmente,

inoltre, è esclusa la retroattività di una norma.

La

giurisprudenza federale (sviluppata in relazione all'art. 4 v.Cost. fed. il cui

tenore è stato sostanzialmente ripreso dall'art. 8 della Cost. fed. in vigore

dal 1° gennaio 2000), ammette la retroattività solo qualora la stessa sia stata

esplicitamente predisposta oppure, tenuto conto del senso del disposto, appaia

chiaramente voluta, abbia effetti moderati nel tempo, non comporti

inaccettabili disparità di trattamento, sia giustificata da motivi degni di

nota e non leda diritti acquisiti (cfr. DTF 122 V 408 consid. 3b/aa, DTF 120 V

329.

consid. 8b e sentenze ivi citate; cfr. pure Andreas Auer / Giorgio

Malinverni / Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Volume II, Les

droits fondamentaux, Ed. Staempfli, Berna 2000, pag. 644, n. 1395-1396).

Dalla

retroattività propria, che come appena visto è di principio esclusa, la

quale si riferisce all'applicazione di nuove norme a fatti terminati prima

della loro adozione, va distinta la retroattività impropria, che è

invece, in linea di massima, permessa. Questa evenienza è data allorquando il

nuovo diritto produce effetti solo dopo la sua entrata in vigore, anche se si

applica a fattispecie esistenti prima della sua entrata in vigore, oppure

quando il nuovo diritto si applica a fattispecie durevoli non limitate nel

tempo (cfr. RDAT II-1998, N. 13t, pag. 308, in particolare il consid. 5.5.1 a pag. 311).

In

materia di assicurazione contro la disoccupazione, in una sentenza del 19 marzo

2002, pubblicata in DLA 2002 pag. 250 segg., il Tribunale federale delle

assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha esaminato un

caso in cui l'articolo 27 cpv. 4 LADI, introdotto dal programma di

stabilizzazione del 19 marzo 1999, entrato in vigore il 1° settembre 1999, che

ha ridotto il numero massimo di indennità giornaliere spettanti agli assicurati

esonerati dall'adempimento del periodo di contribuzione, era stato applicato a

un assicurato che percepiva le prestazioni dell'assicurazione contro la

disoccupazione dal 1° gennaio 1999.

L'Alta

Corte ha deciso che mancando una disposizione transitoria in senso contrario,

la riduzione del numero delle indennità giornaliere era applicabile anche agli

assicurati esonerati dall'adempimento del periodo di contribuzione che

percepivano già indennità giornaliere al momento dell'entrata in vigore della

modifica legislativa.

Relativamente all’applicazione

delle norme introdotte dalla terza revisione della LADI, in vigore dal 1°

luglio 2003, l’Alta Corte, in una sentenza C 64/05 del 7 giugno 2005, ha indicato che

"

(…)

2.1

Im Rahmen der dritten Teilrevision des

Arbeitslosenversicherungsrechts gemäss Bundesgesetz vom 22. März 2002 und

Verordnung vom 28. Mai 2003 sind unter anderem Art. 23 AVIG (Versicherter

Verdienst) und Art. 37 AVIV (Bemessungszeitraum für den versicherten Verdienst)

geändert worden. Die Neuerungen sind mangels einer anders lautenden

Übergangsbestimmung mit ihrem In-Kraft-Treten am 1. Juli 2003 grundsätzlich

sofort anwendbar. Lief in diesem Zeitpunkt eine Rahmenfrist für die

Beitragszeit nach Art. 9 Abs. 3 AVIG, liegt eine zulässige unechte Rückwirkung

vor (BGE 126 V 135 Erw. 4a und AHI 1994 S. 140 Erw. 5, je mit Hinweisen).“

Questi concetti sono stati ribaditi in un'altra sentenza C 154/04

del 12 luglio 2005 nella quale la nostra Massima Istanza ha stabilito che un

assicurato, annunciatosi per il collocamento nell'ottobre 2003, non aveva

adempiuto il periodo di contribuzione, in quanto è stato in grado di dimostrare

di avere svolto soltanto 10 mesi e mezzo in un'occupazione soggetta a

contribuzione (cioè meno dei 12 mesi richiesti a partire dal 1° luglio 2003, ma

comunque più dei 6 mesi minimi richiesti in precedenza).

Sul tema vedi pure la STF

8C_350/2007 del 18 aprile 2008 consid. 4.4.3.

Riassumendo quanto appena illustrato, secondo la giurisprudenza

federale, la retroattività propria è esclusa, a meno che essa sia prevista

espressamente dalla norma stessa, risulti dal relativo contenuto o sia

giustificata da validi motivi.

L'effetto

retroattivo di una norma non si fonda nemmeno sulla lex mitior.

Infatti

tale regola vale principalmente nell'ambito delle sanzioni penali. Nel diritto

amministrativo ci si avvale della stessa solo eccezionalmente a una fattispecie

già conclusa. Il giudice delle assicurazioni sociali, in particolare, non

applica il principio della lex mitior, bensì le norme legali in vigore al

momento in cui si sono realizzati i fatti giuridicamente rilevanti (cfr. STFA H

114/01 del 23 gennaio 2002, , pubblicata in RDAT II-2002 N. 82).

La

retroattività impropria, per contro, è di principio ammessa, a meno che vi si

oppongano dei diritti acquisiti.

Il

giudice è, poi, vincolato da una legge federale che prevede o proibisce la

retroattività impropria, tale disposizione vincola il giudice (cfr. art. 191

Cost. fed.). La questione di sapere se un nuovo disposto di una legge federale

concerne o meno il concetto di retroattività impropria deve essere risolta

esaminando il relativo tenore e quello delle disposizioni transitorie,

interpretando tali norme o colmando una eventuale lacuna.

Al

riguardo giova segnalare che questa Corte, con sentenza 38.2003.81 del 15 marzo

2004, massimata in RtiD II-2004 N. 67 pag. 206, ha stabilito che la modifica dell’art. 27 cpv. 2 lett. a LADI in vigore dal

1° luglio 2003 (terza revisione della LADI), secondo cui, salvo eccezioni

enunciate dalla legge, la durata delle indennità giornaliere è stata diminuita

da 520 a 400 giorni, tornava applicabile, sulla base del principio generale

della retroattività impropria, anche agli assicurati a cui venivano già erogate

le indennità di disoccupazione precedentemente all’entrata in vigore della

terza revisione della LADI.

Infatti l’art.

27.

LADI valido dal 1° luglio 2003 non escludeva tale principio, né comportava

una lacuna legislativa. Inoltre non vi erano norme transitorie che prevedevano

l’applicazione del diritto previgente a queste evenienze, né la vLADI o la

nuova LADI includevano una norma a tutela di diritti acquisiti a una

prestazione sociale.

Il

rispetto o meno del dovere generale di informazione da parte dell’amministrazione

(art. 27 LPGA), nel senso di avere o meno avvertito gli assicurati della

diminuzione del numero delle indennità giornaliere, è poi risultato

ininfluente, in quanto, comunque, tale conoscenza non aveva effetti sul

comportamento che un assicurato deve adottare. Alla luce del principio dell’obbligo

di riduzione del danno, l’atteggiamento di un assicurato non può essere

differente a seconda che sappia o meno di avere diritto a un certo numero di

indennità giornaliere.

In ogni

caso anche nell’ipotesi in cui l’amministrazione non avesse informato un

assicurato di tale modifica legislativa, questi non avrebbe potuto appellarsi

al diritto alla protezione della buona fede, in quanto non erano adempiute le

relative condizioni. A prescindere dal fatto che non si vede in cosa fosse

consistito il comportamento pregiudizievole assunto da un assicurato, il regime

legale si era, in effetti, modificato dal 1° luglio 2003.

2.4

Nell'evenienza

concreta l'assicurato - nato il __________1952 - si è iscritto in

disoccupazione il 4 novembre 2009 (cfr. doc. 26; 19), ossia precedentemente

all'entrata in vigore della quarta revisione della LADI - il 1° aprile 2011 -

che ha legato ancora più strettamente la durata della riscossione delle

prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione al periodo di

contribuzione (cfr. consid. 2.2.).

Come

esposto sopra (cfr. consid. 2.3.), di principio vanno applicate le norme in

vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti.

Al

momento in cui il ricorrente si è annunciato per il collocamento, era ancora

valido l’art. 27 cpv. 2 lett. b vLADI, ai sensi del quale l’assicurato aveva

diritto a 520 indennità giornaliere al massimo se aveva compiuto 55 anni e

poteva comprovare un periodo di contribuzione di 18 mesi.

All'insorgente

è stato così riconosciuto il diritto a 520 indennità di disoccupazione, in

quanto aveva già compiuto 55 anni e ha potuto comprovare un periodo di

contribuzione superiore a 18 mesi (cfr. doc. 12).

Con

lettera del 10 febbraio 2011 indirizzata al ricorrente stesso la Cassa l’ha

però avvisato, da una parte, che il 1° aprile 2011 sarebbe entrata in vigore la

nuova LADI, la quale avrebbe portato dei cambiamenti anche agli assicurati che

erano già iscritti in disoccupazione.

Dall’altra,

che a seguito dell’entrata in vigore della quarta revisione della LADI, avendo

più di 55 anni e un periodo contributivo tra i 18 e i 23.99 mesi, dal 1° aprile

2011.

il numero massimo di indennità giornaliere spettantigli sarebbe stato

ridotto da 520 a 400 (cfr. doc. 12).

Con

decisione formale dell’11 marzo 2011, confermata dalla decisione su opposizione

del 10 maggio 2011, la Cassa ha, poi, stabilito che, a decorrere dal 1° aprile

2011.

il diritto massimo di RI 1 sarebbe stato ridotto da 520 a 400 indennità giornaliere (cfr. doc. A; 8).

Contro la

decisione su opposizione del 10 maggio 2011 l’assicurato ha interposto un ricorso

dinanzi al TCA, chiedendo il riconoscimento del diritto a 520 indennità

giornaliere invece di 400. Il ricorrente, che ha cessato l’attività lavorativa

il 31 ottobre 2009, ha indicato di essersi iscritto in disoccupazione solo il 4

novembre 2009, essendo stato impossibilitato nei giorni precedenti a causa di

un’influenza. Egli ha precisato che non gli era sembrato il caso di chiamare il

medico e di farsi rilasciare un certificato. L'assicurato ha, altresì, sottolineato

che se nel novembre 2009 gli fosse stata nota la necessità di essere in

possesso di un attestato medico, non avrebbe avuto difficoltà a procurarselo

vista l’effettiva presenza della malattia (cfr. consid. 1.2.; doc. I).

2.5

Questa

Corte, chiamata a pronunciarsi in merito alla presente evenienza, rileva,

dapprima, che la fattispecie in esame è sorta precedentemente all'entrata in

vigore della quarta revisione della LADI, avvenuta il 1° aprile 2011.

In

effetti la Cassa ha iniziato a versare all’assicurato prestazioni

dell’assicurazione contro la disoccupazione nel mese di novembre 2009 (cfr.

doc. 30-48).

L’amministrazione

ha, poi, continuato, a causa dell'assenza durevole di un impiego che gli

permettesse di non più ricorrere all'assicurazione contro la disoccupazione, a corrispondere

all'insorgente le indennità giornaliere dell'assicurazione contro la

disoccupazione fino all'entrata in vigore, il 1° aprile 2011, del nuovo art. 27

LADI.

In simili

condizioni non ci troviamo confrontati con un avvenimento unico, al quale non

va applicata retroattivamente una nuova norma, ad eccezione del caso in cui

esista una disposizione in senso contrario (retroattività propria; cfr. consid.

2.3

), bensì con uno stato di fatto duraturo non ancora concluso al momento

della modifica della LADI, al quale il nuovo diritto è, di principio,

immediatamente applicabile per il periodo posteriore alla sua entrata in

vigore, a meno che esista una disposizione contraria della legge o delle

relative norme transitorie o dei diritti acquisiti che vi si oppongano

(retroattività impropria, cfr. consid. 2.3.).

2.6

Va ora

stabilito se nel caso di specie trova applicazione il principio generale

dell'ammissibilità della retroattività impropria o si è in presenza di

un'eccezione ai sensi della quale la retroattività impropria è esclusa (cfr.

consid. 2.3.).

Per

costante giurisprudenza federale (cfr. DTF 137 V 273

consid. 4.2 pag. 276- 277) la legge è da interpretare in primo luogo procedendo

dalla sua lettera (interpretazione letterale). Tuttavia, se il testo non è

perfettamente chiaro, se più interpretazioni del medesimo sono possibili,

dev'essere ricercata la vera portata della norma, prendendo in considerazione

tutti gli elementi d'interpretazione, in particolare lo scopo della

disposizione, il suo spirito, nonché i valori su cui essa

prende fondamento (interpretazione teleologica ). Pure di rilievo è il senso

che essa assume nel suo contesto (interpretazione sistematica; DTF 135 II 78 consid. 2.2 pag. 81; DTF 135 V 153 consid. 4.1 pag. 157, DTF 131 II 249 consid. 4.1 pag. 252; DTF 134 I 184 consid. 5.1 pag. 193; DTF 134 II 249 consid. 2.3 pag. 252). I lavori

preparatori, segnatamente laddove una disposizione non è chiara oppure si

presta a diverse interpretazioni, costituiscono un mezzo valido per

determinarne il senso ed evitare così di incorrere in interpretazioni erronee

(interpretazione storica). Soprattutto nel caso di disposizioni recenti, la

volontà storica dell'autore della norma non può essere ignorata se ha trovato

espressione nel testo oggetto d'interpretazione (DTF 134 V 170 consid.

4.1

pag. 174 con riferimenti). Occorre prendere la decisione materialmente

corretta nel contesto normativo, orientandosi verso un risultato soddisfacente

sotto il profilo della ratio legis. Il Tribunale federale non privilegia un

criterio d'interpretazione in particolare; per accedere al senso di una norma

preferisce, pragmaticamente, ispirarsi a un pluralismo interpretativo (DTF 135 III 483

consid. 5.1 pag. 486). Se sono possibili più interpretazioni, dà la preferenza

a quella che meglio si concilia con la Costituzione. In effetti, a meno che il

contrario non risulti chiaramente dal testo o dal senso della disposizione, il

Tribunale federale, pur non potendo esaminare la costituzionalità delle leggi

federali (art. 190 Cost.), parte dall'idea che il legislatore federale non

propone soluzioni contrarie alla Costituzione (DTF 131 II 562 consid.

3.5

pag. 567, DTF 131 II 710 consid.

4.1

pag. 716; DTF 130 II 65 consid.

4.2

pag. 71).

Quando

una disposizione legale non è chiara o allorché si presta a diverse

contraddittorie interpretazioni, i lavori preparatori possono costituire un

valido aiuto per individuare il senso della norma ed evitare così

interpretazioni scorrette. Quando tali documenti non forniscono una risposta chiara,

essi non sono invece utili come aiuto per l'interpretazione. In particolare

trovandosi confrontati con delle leggi relativamente recenti la volontà del

legislatore che le ha adottate non può essere ignorata. Se però questa volontà

non ha trovato riscontro nel testo di legge, essa non è decisiva per

l'interpretazione. In particolare, se durante le discussioni legislative è

stata espressamente rifiutata una proposta di completare la legge nel senso di

quella che rappresenta ora una possibilità di interpretazione, tale

interpretazione non può essere presa in considerazione (cfr. DTF 123 V 301, DTF

123.

V 318, DTF 115 V 349 consid. 1c con riferimento alla giurisprudenza e alla

dottrina. Vedi pure DTF 122 III 325 consid. 7a, 474 consid. 5a, 120 II 247 consid.

3e, 117 II 526 consid. 1d, 116 Ia 368 consid. 5c, 116 II 415 consid. 5b e 527 f consid. 2b).

Si è poi

confrontati con una lacuna legislativa, allorquando una disposizione legale si

appalesa incompleta poiché non dà una risposta (soddisfacente) ad una

determinata questione. Prima di poter ammettere l'esistenza di una simile

lacuna, che necessita di essere colmata, si deve stabilire, tramite

interpretazione, se la carenza di regolamentazione non rappresenta una

decisione negativa cosciente del legislatore e meglio un cosiddetto silenzio

qualificato (cfr. STFA del 25 settembre 2003 nella causa SECO c/ B., C 77/00,

consid. 2.3.; DTF 127 V 41 consid. 4b/cc; DTF 124 V 271 consid. 2a e b).

2.7

Il nuovo

art. 27 LADI, il cui tenore è chiaro ed esprime il vero senso della

disposizione anche alla luce dei lavori preparatori (cfr. Messaggio concernente

la modifica della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 3

settembre 2008, FF N. 38 del 23 settembre 2008, pag. 6780-6781), non contiene

riferimento alcuno alla retroattività impropria né prevedendola, né

escludendola.

Nemmeno

si è confrontati con una lacuna legislativa, bensì piuttosto con un silenzio

qualificato del legislatore, al quale tale problematica non può essere

sfuggita.

La quarta

revisione della LADI neppure contempla una norma di diritto transitorio che

prevede l'applicazione del diritto previgente alle fattispecie durature sorte

prima dell'entrata in vigore della medesima e che continuano a esplicare

effetti anche successivamente al nuovo diritto.

Va,

inoltre, ricordato che il diritto federale delle assicurazioni sociali non

conosce il diritto acquisito a una prestazione sociale o all'importo di questa,

a meno che la legge lo preveda espressamente (cfr. SVR 2003 IV Nr. 33; DTF 124

V 271 consid. 2 b in fine).

Al

riguardo è utile rilevare che il TF, in una sentenza 9C_150/2011 del 3 maggio

2011.

consid. 3.2., pubblicata in DTF 137 V 162, ha ribadito che le garanzie dei diritti acquisiti nell'ambito del diritto delle assicurazioni

sociali presuppongono una base legale esplicita.

Né la

vecchia, né la nuova LADI includono una norma in tal senso per quanto riguarda

il diritto alle indennità giornaliere, per cui non vi sono diritti acquisiti

che si oppongono alla retroattività impropria.

Nella

Circolare “Le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione dopo

l’entrata in vigore, il 1° aprile 2011, della revisione della legge

sull’assicurazione contro la disoccupazione” della SECO figurano, poi, le

seguenti indicazioni:

"

F. Transizione dal vecchio al nuovo diritto

Per quanto riguarda la transizione dal vecchio al

nuovo diritto, per le persone che hanno aperto il proprio termine quadro prima

del 1° aprile 2011 sono previste le seguenti regole:

· periodo di attesa

tutti gli assicurati

che hanno aperto il proprio termine quadro prima del 1° aprile 2011 non devono

osservare alcun periodo di attesa supplementare, anche qualora ciò sia previsto

dalla nuova LADI;

· guadagno

assicurato calcolato tenendo conto delle indennità compensative

gli assicurati che hanno aperto il proprio termine quadro prima del

1° aprile 2011 e il cui guadagno assicurato è stato calcolato tenendo conto

delle indennità compensative mantengono il guadagno assicurato calcolato

all'inizio del termine quadro. Non vi sarà alcun ricalcolo del guadagno

assicurato;

· non computabilità

di periodi di contribuzione accumulati nell'ambito di provvedimenti inerenti al

mercato del lavoro finanziati dall'ente pubblico

gli

assicurati che hanno aperto il proprio termine quadro prima del 1° aprile 2011 in base al computo dei periodi di contribuzione accumulati partecipando a un provvedimento

inerente al mercato del lavoro finanziato dall'ente pubblico (art. 23 cpv.

3bis) mantengono il diritto a percepire prestazioni dell'AD. Non vi sarà alcun

riesame di tale diritto." (cfr. Doc. B)

Da questa

Circolare non risulta che la nuova LADI abbia contemplato dei diritti acquisiti

relativamente al numero massimo di indennità giornaliere a cui hanno diritto

gli assicurati iscritti in disoccupazione prima del 1° aprile 2011.

In

concreto, pertanto, non essendo realizzata alcuna eccezione, vale il principio

dell'ammissibilità della retroattività impropria.

Di

conseguenza nulla osta all'applicazione, a decorrere dal 1° aprile 2011, del

nuovo art. 27 LADI anche ai casi in cui venivano già erogate in precedenza le

indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione, come nella

presente evenienza (per alcuni casi analoghi cfr. DLA 2002 pag. 250 segg.; STCA

38.2011.75

del 26 ottobre 2011, destinata alla pubblicazione in RtiD I-2012;

STCA 38.2003.81 del 15 marzo 2004, massimata in RtiD II-2004 N. 67 pag. 206,

citate al consid. 2.4.).

In questo

senso si è peraltro già espresso il Tribunale federale, il quale in una sentenza

8C_662/2011 del 25 novembre 2011 ha rilevato:

"

(...)

dass das kantonale Gericht die seit 1. April 2011

geltende Fassung der Bestimmung über die Höchstzahl der Taggelder (Art. 27

AVIG) richtig wiedergegeben hat, worauf verwiesen wird,

dass die Beschwerdeführerin den geltend gemachten

Taggeldanspruch zu Recht nicht mit der materiell-rechtlichen Regelung im Gesetz

(AVIG) begründet, sondern aufgrund gerügter Mängel im Verwaltungs- wie auch im

kantonalen Gerichtsverfahren herzuzuleiten versucht,

dass sich das kantonale Gericht mit der in der

Verfügung vom 22. Februar 2011 klarerweise und unbestrittenermassen falschen

Zitierung der ihr zugrunde liegenden gesetzlichen Norm (Art. 27 Abs. 1 lit. a

statt Art. 27 Abs. 2 lit. a AVIG [in der seit 1. April 2011 geltenden Fassung])

auseinandergesetzt hat, dieser jedoch nicht die von der Beschwerdeführerin

postulierte Bedeutung beigemessen hat, sondern von einem offensichtlichen

Verschrieb ausgegangen ist, der im nachfolgenden Einspracheentscheid korrigiert

worden und aus welchem der Verfügungsadressatin kein Nachteil erwachsen sei,

dass sich im Einspracheentscheid vom 4. April

2011.

tatsächlich die korrekte Normzitierung findet und die vorinstanzliche

Betrachtungsweise - welche im bundesgerichtlichen Beschwerdeverfahren einzig zu

überprüfen ist - mithin insoweit trotz der dagegen erhobenen Einwände weder auf

offensichtlich unrichtigen Sachverhaltsfeststellungen beruht noch

bundesrechtswidrig ist,

dass das kantonale Gericht mit eingehender

Begründung auch das Vorliegen einer die auf den 1. April 2011 in Kraft getretene Revision von Art. 27 AVIG beschlagenden Übergangsbestimmung richtigerweise

verneint hat, woran der beschwerdeführerische Hinweis auf die - nicht Art. 27

AVIG betreffende - Verordnungsbestimmung in Art. 131 AVIV (nicht AVIG) nichts

zu ändern vermag,

dass es der Beschwerdeführerin im

vorinstanzlichen Verfahren wie schon im Verwaltungsverfahren jederzeit

freistand, Einsicht in die Akten zu nehmen, wovon sie jedoch keinen Gebrauch

machte, sodass jedenfalls der wiederholt erhobene Vorwurf, mit dem Vorenthalten

von Beratungsprotokollen und anderen Dokumenten sei ihr Anspruch auf

rechtliches Gehör verletzt worden, jeglicher Rechtfertigung entbehrt,

dass der Berufung auf berechtigtes Vertrauen in

behördliche Auskünfte (Vertrauensschutz; BGE 121 V 65 E. 2 S. 66 f.) schon deshalb kein Erfolg beschieden sein kann, weil

sich nach den nicht offensichtlich unrichtigen und deshalb für das

Bundesgericht grundsätzlich verbindlichen sachverhaltlichen Feststellungen der

Vorinstanz eine falsche Information nicht nachweisen lässt, was sich nach

allgemein gültiger Beweisregel zum Nachteil der Beschwerdeführerin auswirken

muss, welche aus dem unbewiesen gebliebenen Sachverhalt Rechte ableiten wollte

(BGE 117 V 261 E. 3b S. 263 f. mit Hinweis), und daher nicht willkürlich ist,

dass angesichts der hinreichend zuverlässig

erstellten sachverhaltlichen Grundlagen von der im kantonalen Verfahren beantragten

zusätzlichen Zeugenbefragung abgesehen werden konnte, da hievon keine neuen

Erkenntnisse mehr zu erwarten waren, welche sich auf das Ergebnis des

Verfahrens hätten auswirken können (antizipierte Beweiswürdigung; vgl. BGE 134 I 140 E. 5.3 S. 148; 124 V 90 E. 4b S. 94, 122 V 157 E. 1d S. 162),

dass die Beschwerdeführerin aufgrund der ihr

unbestrittenermassen zugekommenen Informationen ohne weiteres hätte erkennen

können, dass sie nach dem 1. April 2011 keine weiteren Taggeldansprüche mehr zu

erwarten hat, und im von ihr angeführten Schreiben vom 11. Februrar 2011 - als

die 4. AVIG-Revision noch nicht in Kraft getreten war - kein zwingender Anlass

bestand, die bevorstehende Erschöpfung des in diesem Zeitpunkt noch bestehenden

Taggeldanspruches weitergehend zu thematisieren, (…)"

Al

riguardo cfr. pure STCA 38.2011.66 del 9 gennaio 2012.

2.8

Alla luce di quanto esposto

al considerando precedente la Cassa ha, quindi, correttamente applicato il

nuovo art. 27 LADI al caso di RI 1 iscrittosi in disoccupazione già

precedentemente all’entrata in vigore della quarta revisione della LADI.

La parte resistente ha,

poi, stabilito che l’assicurato, avendo più di 55 anni e potendo comprovare nel

termine quadro per il periodo di contribuzione (4 novembre 2007 - 3 novembre

2009) un periodo contributivo di 23 mesi e 28 giorni, aveva diritto a 400

indennità giornaliere (cfr. doc. 8; A).

RI 1 sostiene di essersi

iscritto in disoccupazione soltanto il 4 novembre 2009, poiché nei giorni

precedenti era influenzato.

Egli, in buona sostanza,

chiede di tener conto del fatto che fosse impossibilitato ad annunciarsi per il

collocamento nei giorni precedenti il 4 novembre 2009 e che, dunque, gli venga

anticipato l’inizio del termine quadro per la riscossione delle prestazioni

così da considerare nel suo caso un periodo di contribuzione di 24 mesi ( e non

solo di 23 mesi e 28 giorni) con il conseguente riconoscimento del diritto a

520.

indennità giornaliere (cfr. doc. I).

2.9

L’art. 9

cpv. 1 LADI, il cui tenore è peraltro rimasto invariato a seguito dell’entrata

in vigore della quarta revisione della LADI, stabilisce che per la riscossione

della prestazione e per il periodo di contribuzione vigono i termini quadro

biennali, sempre che la presente legge non disponga altrimenti.

In virtù

del cpv. 2 il termine quadro per la riscossione decorre dal primo giorno nel

quale sono adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione.

Il

termine quadro per il periodo di contribuzione decorre due anni prima di tale

giorno (cfr. art. 9 cpv. 3 LADI).

Secondo

il cpv. 4 se il termine quadro per la riscossione è scaduto e l'assicurato

pretende di nuovo l'indennità di disoccupazione, termini quadri biennali sono

nuovamente applicabili alla riscossione e al periodo di contribuzione sono

nuovamente applicabili termini quadri biennali sempre che la legge non disponga

altrimenti.

2.10

In una

decisione pubblicata in DTF 126 V 368 = DLA 2001 pag. 220, il TFA ha stabilito

che se un assicurato percepisce l'indennità di disoccupazione sulla base

dell'art. 29 cpv. 1 LADI, la successiva realizzazione, completa o parziale,

delle pretese di salario o di risarcimento, la cui esistenza o il cui soddisfacimento

erano dubbi, non comporta mai un differimento dell'inizio del termine quadro.

Sul

carattere definitivo dei termini quadro una volta stabiliti la nostra Massima

Istanza ha, in particolare, osservato che:

"

(…)

b) (…) Die Rahmenfrist für den Leistungsbezug

begrenzt die Anspruchberechtigung in zeitlicher Hinsicht und legt die für die

Dauer und Höhe der Leistungen massgebende Zeitspanne ein für alle Mal fest

(Nussbaumer, a.a.O., Rz 89; vgl auch Gerhards, a.a.O., N. 6 und 19 zu Art. 9).

Vorbehalten bleiben Sachverhalte, wo sich die Zusprechung und Ausrichtung von

Arbeitslosenentschädigung nachträglich zufolge Fehlens einer oder mehrerer

Anspruchs-voraussetzungen als unrichtigt im wiedererwägungsrechtlichtlichen

oder prozessual revisionsrechtlichen Sinne erweist (vgl 122 V 21 Erw. 3a und 368 f Erw. 3 mit Hinweis sowie Art. 95 Abs. 1 AVIG)."

In un'altra decisione pubblicata in DTF 127 V 475, il TFA ha

confermato la propria giurisprudenza ed ha precisato che l'inizio del termine

quadro per la riscossione della prestazione inizialmente fissato fa stato salvo

laddove risulti in seguito, dal profilo del riesame o della revisione

processuale, che le indennità di disoccupazione erano state riconosciute e

versate indebitamente in quanto uno o più presupposti del diritto non erano

adempiuti. Ciò vale ad esempio per l'idoneità al collocamento (pure in

applicazione dell'art. 15 cpv. 3 OADI), ma

non, invece, per quanto attiene al riconoscimento di indennità di

disoccupazione giusta l'art. 29 cpv. 1 LADI

(cfr. DTF 123 V 368).

In

particolare, riguardo alla validità della direttiva ML/AD 98/4 foglio 4 secondo

la quale dopo il primo pagamento di indennità giornaliere i termini quadro non

possono, salvo eccezioni, essere spostati, la nostra Massima Istanza ha puntualizzato

che:

"

(…)

dd) AM/ALV-Praxis 98/4, Blatt 4, schliesst das

Verschieben der Rahmenfristen nach der erstmaligen Auszahlung von Taggeldern in

allen Fällen (auch jenen nach Art. 29 AVIG)

schlechterdings aus, ohne die Fälle des wiedererwägungsweisen Zurückkommens und

der prozessualen Revision vorzubehalten. Insofern wäre die Weisung, allein von

ihrem Wortlaut her betrachtet, gesetzwidrig. Richtig, d.h. in gesetzeskonformer

Auslegung (vgl. - zu den Rechtsverordnungen - statt vieler BGE 125 V 4 Erw. 3b)

verstanden, kann sie allerdings nur dahin gehend ausgelegt werden, dass im

Falle des Zurückkommens kraft Wiedererwägung oder prozessualer Revision eine

Verschiebung der Rahmenfristen möglich sein muss.

(…)." (cfr. DTF 127 V 475, consid. 2b)dd),

pag. 478)

Al

riguardo cfr. pure STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 consid. 4.2.1.; STFA C

147/03 del 16 ottobre 2003; STFA C 265/02 del 26 maggio 2003; STFA C

224/03 del 1° marzo 2004.

In una

sentenza C 224/03 del 1° marzo 2004 l'Alta Corte è stata chiamata ad esaminare

il caso di un assicurato che nel luglio del 2002 si è iscritto per il

collocamento a partire dal 1° agosto 2002 e che ha conseguito un guadagno

intermedio, esercitando un'attività temporanea nel periodo dal 22 luglio al 27

settembre 2002. L'assicurato durante il mese di settembre 2002 si è disiscritto

dalla disoccupazione e si è nuovamente annunciato alla fine di quel mese.

Il TFA ha

stabilito che il termine quadro per il periodo di riscossione andava aperto il

1° agosto 2002 e che di conseguenza il guadagno assicurato ammontava a fr.

5'047.-- come preteso dall'assicurato, e non a fr. 4'715.-- come stabilito

dall'amministrazione.

Al

riguardo l'Alta Corte ha precisato:

"

(…)

3.

Gestützt auf die Anmeldung des Beschwerdegegners

vom 4. Juli 2002 hat die Arbeitslosenkasse den Beginn der Rahmenfrist für den

Leistungsbezug zu Recht auf den 1. August 2002 festgesetzt, da der Versicherte

zu diesem Zeitpunkt sämtliche Anspruchsvoraussetzungen gemäss Art. 8 AVIG

erfüllt hat. In dieser Hinsicht ist zu beachten, dass die Tätigkeit des

Beschwerdegegners als Temporärarbeiter als Zwischenverdienst im Sinne des Art.

24.

AVIG zu qualifizieren ist, da eine bloss zweitägige Kündigungsfrist

bestanden hat und somit keine zumutbare Arbeit im Sinne des Art. 16 Abs. 2 lit.

a AVIG vorlag, auch wenn der bezogene Lohn höher als die

Arbeitslosenentschädigung gewesen ist (vgl. SVR 1995 ALV Nr. 47 S. 139 Erw. 3b

sowie Thomas Faesi, Arbeitslosenentschädigung und Zwischenverdienst - Ursachen

und Wirkungen der zweiten Teilrevision des AVIG, Dissertation Zürich 1999, S.

244.

und S. 363 f. N 274 f.). Damit ist der Beschwerdegegner aber immer noch

arbeitslos gewesen (vgl. Faesi, a.a.O., S. 277 oben, S. 278 oben sowie S. 369)

und hat die Voraussetzung des Art. 10 AVIG erfüllt. Im Weiteren hat der

Versicherte auch einen Verdienstausfall nach Art. 11 AVIG erlitten, da der

erzielte Bruttolohn niedriger als die während der Umschulung erzielten

Bruttotaggelder der Invalidenversicherung (aber höher als die Taggelder der

Arbeitslosenversicherung) gewesen sind. Damit hat der Beschwerdegegner die

Anspruchsvoraussetzungen für den Bezug von Taggeldern bereits im August 2002

erfüllt, auch wenn infolge des die Taggeldhöhe übersteigenden Lohnes aus dem

Zwischenverdienst keine Geldleistungen der Arbeitslosenversicherung ausbezahlt

worden sind (vgl. auch Art. 24 Abs. 5 AVIG e contrario). Entgegen Vorinstanz

und Arbeitslosenkasse hat sich der Beginn der Rahmenfrist deshalb nicht auf den

1.

Oktober 2002 verschoben.

Eine einmal - hier auf den 1. August 2002 -

eröffnete Rahmenfrist bleibt jedoch bestehen (Thomas Nussbaumer,

Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],

Soziale Sicherheit, Rz 96 mit Hinweis), d.h. sie läuft weiter. Daran ändert

nichts, dass sich der Versicherte per September 2002 von der Arbeitsvermittlung

abgemeldet und sich am Ende dieses Monates wieder angemeldet hat; denn die

Rahmenfrist wird durch die Abmeldung und die damit verbundene Auflösung des

Rechtsverhältnisses mit der Arbeitslosenversicherung nicht beendet, sie läuft

auch bei mehrmaliger Arbeitslosigkeit innerhalb der Rahmenfrist weiter (so

explizit Nussbaumer, a.a.O.). Diese Auffassung wird durch die Regelung des Art.

6a Abs. 1 AVIV bestätigt, wonach die allgemeine Wartezeit gemäss Art. 18 Abs. 1

AVIG in der Rahmenfrist für den Leistungsbezug nur einmal zu bestehen ist.

Würde die Rahmenfrist bereits mit der Abmeldung eines Versicherten beendet,

stünde dies im Weiteren mit der Vorschrift des Art. 13 Abs. 1 AVIG in der bis

30.

Juni 2003 geltenden Fassung in Widerspruch, wonach zur Erfüllung der

Beitragszeit innert der Rahmenfrist mindestens sechs Monate einer

beitragspflichtigen Beschäftigung notwendig sind, während bei einer erneuten

Arbeitslosigkeit innert dreier Jahre nach Ablauf der Rahmenfrist eine

Mindestbeitragszeit von zwölf Monaten verlangt ist. Wäre die Rahmenfrist

tatsächlich mit der Abmeldung beendet, würde dies hier bedeuten, dass der

Beschwerdegegner infolge seiner einen Monat dauernden Abmeldung im Monat

September 2002 nach nur einem Monat Arbeitslosigkeit im August 2002 plötzlich

zwölf statt nur sechs Monate Mindestbeitragszeit aufweisen müsste.

Da die Rahmenfrist für den Leistungsbezug am 1.

August 2002 begonnen hat, endet die Rahmenfrist für die Beitragszeit gemäss

Art. 9 Abs. 3 AVIG am 31. Juli 2002, so dass der Verdienst der Monate August

und September 2002 für die Berechnung des versicherten Verdienstes nicht zu

berücksichtigen ist. Damit ist der Standpunkt der Vorinstanz im Ergebnis

begründet, was zur Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde führt.

(…)." (cfr. STFA C 224/03 del 1° marzo 2004)

2.11

Da quanto

esposto ai considerandi precedenti risulta che i termini quadro una volta

stabiliti sono definitivi e non possono essere modificati (cfr. pure STCA

38.2004.41

del 18 ottobre 2004).

Pertanto

il termine quadro per il periodo di contribuzione di due anni relativo al

ricorrente si estende, essendosi iscritto in disoccupazione il 4 novembre 2009

(cfr. doc. 26; 19), dal 4 novembre 2007 al 3 novembre 2009.

Quanto

fatto valere dall’insorgente, e meglio di aver potuto annunciarsi per il

collocamento solo il 4 novembre 2009, in quanto nei giorni precedenti era affetto da influenza (cfr. doc. I), non gli è di alcun ausilio.

Per

costante giurisprudenza, infatti, eventuali problemi di salute devono essere

comprovati da adeguati attestati medici (cfr. STFA I 550/00 del 18 aprile 2002;

STFA I 11/01 del 28 giugno 2001; STFA C 12/96 del 10 settembre 1996; DLA 2000

pag. 38, consid. 2a, pag. 40; DTF 125 V 351, consid. 3a pag. 352; DTF 124 V

234, consid. 4b/bb/ e riferimenti pag. 238; STCA 38.2011.33 del 27 luglio 2011;

STCA 38.01.126 del 6 novembre 2001; STCA 38.01.90 del 19 febbraio 2001).

In

concreto, tuttavia, riguardo all’asserita influenza dell’assicurato non

risultano certificati medici specifici.

L’assicurato

stesso ha, peraltro, riconosciuto di non essere stato visitato da alcun medico,

definendo leggera la sua indisposizione (cfr. doc. 9).

Inoltre

nemmeno dagli atti della Cassa e dell’URC risulta alcunché in relazione a un

periodo di malattia dal 1° al 3 novembre 2009 (cfr. doc. 13, 14).

In

proposito è utile rilevare che il dovere delle parti di collaborare

all’istruzione della causa, che limita la portata del principio inquisitorio

reggente la procedura nell’ambito delle assicurazioni sociali, comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare - ove

ciò fosse ragionevolmente esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla

natura della disputa e ai fatti invocati perché altrimenti rischiano di

dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. art. 61

lett. c LPGA; art. 16 cpv. 1 Lptca; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; DLA 2001 N. 12

pag. 145, STFA C 271/02 del 9 maggio 2003; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; DTF

125.

V 195 consid. 2; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005 consid., 3; STFA H 223/03

del 21 gennaio 2005 consid. 4.3.1.).

In casu l’assicurato, non

avendo documentato l’asserita malattia, deve sopportare le

conseguenze della carenza di prove (cfr. STF 9C_1089/2009 del 21 gennaio 2011

consid. 4.2; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005 consid. 3; STFA H 223/03

del 21 gennaio 2005 consid. 4.3.1.; DTF 125 V 195 consid. 2.),

ossia il fatto che vada ritenuta l’inesistenza della stessa.

Ne discende

che nel caso di specie non risulta dato un valido motivo per poter chiedere di

anticipare l’inizio del termine quadro per la riscossione delle

prestazioni.

Al riguardo è utile

rilevare che la Cassa, il 29 aprile 2011, ha interpellato la SECO, trasmettendole il seguente scritto:

" L’assicurato

summenzionato si è annunciato presso i nostro uffici in data 04.11.2009 alla

ricerca di un’attività a tempo pieno.

A decorrere dal 01.04.2011 è entrata in

vigore la revisione della legge federale sull’assicurazione contro la

disoccupazione che prevede una modifica per quanto concerne il diritto massimo

(indennità giornaliere).

Nella fattispecie il Sig. RI 1 può

dimostrare, nei due anni antecedenti l’iscrizione in disoccupazione, un periodo

di contribuzione pari a 23 mesi e 28 giorni. Per poter beneficiare di 520

indennità giornaliere, l’assicurato avrebbe dovuto dimostrare 24 mesi di

contribuzione.

La nostra Cassa ha formalizzato, tramite

decisione di cassa no. 103/11 del 11 marzo 2011, tali modifiche di legge e

confermato all’assicurato il diritto massimo di 400 indennità anziché 520.

Tramite scritto dell’08 aprile 2011 il Sig.

RI 1 inoltra formale opposizione. Alla base delle sue motivazioni vi è il fatto

di essersi annunciato in ritardo (04.11.2009 invece del 02.11.2009) in seguito

a malattia/malessere. Da parte della Cassa è impossibile verificare la

veridicità o meno di tale indicazione, non essendo in grado l’assicurato di

fornire un certificato medico.

Abbiamo richiesto all’Ufficio regionale di

collocamento se, dal loro dossier, si poteva evincere una nota o altro che

indicasse l’eventuale motivo del ritardo nell’annuncio, ma anche dai loro atti

non vi è alcuna indicazione di un periodo di malattia o altro.

Ora vi chiediamo:

- con le

osservazioni indicate dal Sig. RI 1, la Cassa può eccezionalmente riconoscere

il diritto a decorrere dal 02.11.2009?

- oppure,

visto e considerato che la Cassa si è basata sulla conferma d’iscrizione

emanata dall’Ufficio regionale di collocamento di __________ per aprire un

termine quadro di indennizzazione, tale decisione di anticipare l’iscrizione al

collocamento (dal 04 al 02 di novembre 2009) spetta a loro (URC)?” (Doc. 3)

Il 5 maggio 2011 la SECO

ha risposto che:

" (…)

rammentiamo che gli articoli 13 e 27 LADI vanno applicati pedissequamente e che

le date di inizio dei termini quadro d’indennizzazione non possono essere

modificate dopo l’inizio del versamento delle prestazioni.

Pertanto, quale che sia il motivo

dell’eventuale ritardo all’iscrizione in disoccupazione, esso non può essere

preso in considerazione.

L’opposizione deve quindi essere

respinta.”(Doc. 2)

2.12

Alla luce di

quanto qui sopra esposto, a ragione la Cassa ha deciso che il termine quadro

per il periodo di contribuzione del ricorrente si estende dal 4 novembre 2007

al 3 novembre 2009.

Visto, poi, che, in casu,

il periodo contributivo dell’assicurato in tale termine quadro è risultato di

23.

mesi e 28 giorni, pure rettamente la Cassa gli ha riconosciuto il diritto a

400.

indennità di disoccupazione in applicazione dell’art. 27 cpv. 2 lett. b e c

LADI in vigore dal 1° aprile al 31 dicembre 2011.

A quest’ultimo riguardo,

va ribadito che l’art. 27 cpv. 2 lett. c frase introduttiva è stato modificato

con effetto dal 1° gennaio 2012 e attualmente prevede che un assicurato ha

diritto a 520 indennità giornaliere al massimo se ha compiuto 55 anni o

riscuote una rendita di invalidità corrispondente almeno a un grado di

invalidità del 40% e può comprovare un periodo di contribuzione minimo di 22

mesi (cfr. consid. 2.2.).

Giova, infine, ricordare

che in altre fattispecie, in cui l’iscrizione in disoccupazione è avvenuta dopo

un certo lasso di tempo dalla fine dell’attività lavorativa, il diritto alle

indennità di disoccupazione è stato negato, poiché, non potendo modificare i

termini quadro, risultava inadempiuto il periodo minimo di contribuzione (cfr.

STCA 38.2006.44 del 29 gennaio 2007; STCA 38.2007.56 del 5 novembre 2007; STCA

38.2001.169

del 7 agosto 2002, confermata dalla STFA C 216/02 del 24 luglio

2003).

La

decisione su opposizione del 10 maggio 2011 deve, pertanto, essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster