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Decisione

38.2011.47

Sospensione di 12 gg per avere interrotto un programma d'occupazione confermata. Da attest.mediche risulta che le condiz. di salute dell'ass. non gli impedivano di frequentare il POT.TCA non ha motivi

8 settembre 2011Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro

sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è

reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti

devono in particolare:

a. migliorare

l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una

rapida e durevole reintegrazione;

b. promuovere

le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;

c. diminuire il rischio di una disoccupazione

di lunga durata; o

d. offrire la possibilità di acquisire

esperienze professionali."

L'art.

64a LADI concerne più specificatamente i provvedimenti di occupazione. Il

tenore di questa disposizione è il seguente:

"1 Per provvedimenti di occupazione si intendono in particolare

le occupazioni temporanee nell'ambito di:

a. programmi

di istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo; tali programmi non

devono essere in diretta concorrenza con l'economia privata;

b. pratiche

professionale in imprese o nell'amministrazione;

c. semestri

di motivazione per gli assicurati che al termine dell'obbligo scolastico sono

alla ricerca di un posto di formazione:

2 L'articolo

16 capoverso 2 lettera c è applicabile per analogia alla partecipazione a

un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera a.

3 L'articolo

16 capoverso 2 lettere c, e-h è applicabile per analogia alla partecipazione a

un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera b.

4

Gli articoli 16 capoverso 2 lettera c e 59d capoverso 1 sono applicabili per

analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1

lettera c."

Per quel

che riguarda i programmi d'occupazione in istituzioni pubbliche o private senza

scopo lucrativo la nuova disposizione legale ha mantenuto l'esclusivo richiamo

all'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, come già faceva l'art. 72a cpv. 2 LADI in

vigore fino al 30 giugno 2003 (cfr. STFA C 274/04 del 29 marzo 2005; STFA C

269/04 del 12 aprile 2005; STFA C 279/03 del 30 settembre 2005).

A questo

proposito, in una sentenza C 376/98 del 6 dicembre 1999 il TFA ha rilevato:

"

In effetti, per l'art. 72a cpv. 2 LADI, valgono

ai fini dell'assegnazione di un'occupazione temporanea conformemente all'art.

72 cpv. 1 LADI solo i criteri di cui all'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, e non

quelli di cui alle lettere a ed i, concernenti la retribuzione (cfr. anche

Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches

Bundesverwaltungs- recht, cifra marg. 672): l'occupazione

temporanea giusta quanto suesposto ha, secondo l'art. 72 a cpv. 1 LADI, carattere sussidiario, nel senso segnatamente che essa entra in considerazione solo

qualora non sia possibile assegnare un'occupazione adeguata, adempiente essa

tutti i criteri, inclusi quelli relativi alla rimunerazione (cfr. Nussbaumer in

op. cit., cifra marg. 666; sentenza non ancora pubblicata 21 giugno 1999 in re G., C 279/98).

Vero è che vi è chi (Jacqueline Chopard, Die

Einstellung in der Anspruchsberechtigung, tesi Zurigo 1998,

pag. 88) sostiene essere l'art. 72 a cpv. 2 LADI, nella misura in cui limita i

criteri perché l'occupazione sia da considerare adeguata, in contrasto con

l'art. 21 cifra 2 della Convenzione n. 168 dell'Organizzazione internazionale

del Lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la

disoccupazione del 21 giugno 1988, il quale sarebbe direttamente applicabile

(cfr. Chopard, op. cit., pag. 75). Orbene, a prescindere dalla questione della

fondatezza di queste considerazioni, deve essere osservato che la norma della

Convenzione non si riferisce al punto oggetto della lite nella presente

procedura, ossia quello della retribuzione (cfr. sempre Chopard, op. cit., pag.

78 seg.)."

In DTF

125 V 367 il TFA ha ricordato che:

"

Zum andern gelten für die Zuweisung einer

vorübergehenden Beschäftigung herabgesetzte Anforderungen an die Zumutbarkeit,

muss die Arbeit doch nur dem Alter, den persönlichen Verhältnissen und dem

Gesundheitszustand des Versicherten angemessen sein (Art. 72a Abs. 2 AVIG in

Verbindung mit Art. 16 Abs. 2 lit. c AVIG). (…)"

L'art. 16

cpv. 2 lett. c LADI stabilisce che non è considerata adeguata e di conseguenza

è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che non è conforme

all'età, alla situazione personale (ad esempio: le proprie convinzioni

religiose, su questo aspetto cfr. comunque SVR 1997 ALV Nr. 90; sentenza del

TFA C 274/04 del 29 marzo 2005) o allo stato di salute dell'assicurato.

In una sentenza C 184/05 dell'11 ottobre 2005 il TFA ha ricordato

che "ein Kurs, zu dessen Besuch die versicherte Person angewiesen wurde,

unzumutbar ist, wenn er ihren persönlichen Verhältnissen oder ihrem

Gesundheitszustand nicht angemessen ist. Nach der Rechtsprechung fallen - in

Nachachtung des Art. 21 Übereinkommen Nr. 168 der Internationalen Arbeitsorganisation

(IAO) über Beschäftigungsförderung und den Schutz gegen Arbeitslosigkeit vom

21. Juni 1988 (SR 0.822.726.8) - bei der Prüfung der Zumutbarkeit einer Arbeit

oder eines Kursbesuches unter dem Gesichtspunkt der persönlichen Verhältnisse

insbesondere die gesundheitlichen und familiären Umstände der versicherten

Person in Betracht (BGE 120 V 375; ARV 1999 Nr. 9 S. 46 Erw. 2b mit Hinweisen; Urteil

Z. vom 25. Juni 2004 Erw. 2.2, C 43/04)".

Boris Rubin (in: B. Rubin, Assurance-chômage,

Ed. Schulthess Juristiche Medien AG, Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, pag.

425) ricorda che:

" (...)

Les critères d'un emploi convenable au sens de

l'art. 16 LACI ne sont de loin pas tous appliqués lorsqu'il s'agit de

déterminer si un PET est convenable. Seuls entrent en considération les

critères de l'âge, de la situation personnelles et de la santé de l'assuré (v.

l'art. 64a al. 2, en corrélation avec l'art. 16 al. 2, let. c LACI [ch 7.4.1].

Aussi la liberté de choisir sa profession n'existe-t-elle pas lorsqu'un PET est

assigné.

Pour un programmeur de formation employé à

l'utilisation d'une machine de microfilmage, un PET dans le domaine de la

protection de l'environnement ne porte atteinte ni à sa dignité, ni à sa

liberté personnelle, lorsqu'il dispose d'assez de temps pour poursuivre ses

recherches d'emploi et qu'il peut mettre fin au PET dès qu'il en trouve un.

S'agissant des stages professionnels, les critères sont plus nombreux (v.

l'art. 64a al. 3 LACI en corrélation avec l'art. 16 al. 2, let. c, e, f, g et h

LACI)".

2.3. Secondo la giurisprudenza colui che, senza valido motivo,

rifiuta un adeguato programma occupazionale temporaneo, ai sensi dell'art. 64a

cpv. 1 LADI deve essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione

per inosservanza delle istruzioni dell'ufficio del lavoro sulla base dell’ art.

30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr. STFA C 126/02 del 24 giugno 2003; DTF 125 V 361).

Il

Tribunale federale ha deciso che deve essere sospeso dal diritto all’indennità

di disoccupazione anche colui che, con il suo comportamento, fornisce all’organizzatore

un motivo per interrompere il programma d’occupazione (cfr. STFA C 387/1999 del

22 giugno 1999; STF C 307/02 del 27 gennaio 2004).

Una

sanzione può tuttavia essere inflitta soltanto se il comportamento contestato

all’assicurato può essere chiaramente stabilito.

Ad

esempio nella già citata sentenza C 307/02 del 27 gennaio 2004 l’Alta Corte ha confermato

una sanzione di 25 giorni , ritenendo più credibile la versione

dell’organizzatore del POT, e ha rilevato:

"

(…)

La suspension du droit à l'indemnité prononcée en

raison du chômage dû à une faute de l'assuré ne suppose pas une résiliation des

rapports de travail pour de justes motifs au sens des art. 337 et 346 al. 2 CO.

Il suffit que le comportement général de l'assuré ait donné lieu au congédiement

de celui-ci, même sans qu'il y ait des reproches d'ordre professionnel à lui

faire. Tel peut être le cas aussi lorsque l'employé présente un caractère, dans

un sens large, qui rend les rapports de travail intenables (ATF 112 V 244 consid. 1 et les arrêts cités). Une suspension du droit à l'indemnité

ne peut cependant être infligée à l'assuré que si le comportement reproché à

celui-ci est clairement établi. Lorsqu'un différend oppose l'assuré à son

employeur, les seules affirmations de ce dernier ne suffisent pas à établir une

faute contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices

aptes à convaincre l'administration ou le juge (ATF 112 V 245 consid. 1 et les arrêts cités; DTA 2001 n° 22

p. 170 consid.3; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, n. 10

ss ad art. 3).

2.2 En l'espèce, face à deux versions des faits

divergentes, les premiers juges ont retenu que les explications de la commune,

organisatrice de la mesure, étaient plus crédibles et convaincantes que celle

du recourant au motif, notamment, que ce dernier s'était borné à contester de

manière générale les griefs qui lui étaient adressés sans se prononcer sur les

reproches ciblés formulés par la commune dans sa lettre du 23 avril 2002

(différents comportements du recourant pendant l'initiation au travail et les

premiers jours du programme). Or en procédure fédérale, le recourant conteste

expressément ces faits en expliquant qu'il n'a pris connaissance de cette

lettre qu'à la lecture du jugement cantonal.

2.3 Le recourant oublie cependant que l'OPEM s'est

référé expressément à la détermination de la commune dans ses observations au

recours et qu'il a versé cette pièce au dossier du Tribunal. Dans sa réplique,

le recourant ne s'est pas prononcé sur ce point, alors qu'il avait demandé une

prolongation de délai pour déposer des écritures complémentaires. Cela étant,

même si la procédure avait été entachée d'une irrégularité, il y aurait lieu de

suivre les premiers juges.

2.3.1 Le recourant fait grief aux premiers juges

d'avoir considéré comme établis les faits allégués par la commune. Sur le plan

professionnel, il fait valoir en substance qu'il s'est impliqué à 200 % dans

son travail et conteste tous les faits qui lui sont reprochés. La commune, pour

sa part, considère qu'il n'a pas satisfait aux exigences minimales requises.

Face à des conceptions aussi opposées en matière d'investissement dans le

travail, on doit admettre que celle de la commune est plus proche de la

réalité, dans la mesure où, en sa qualité d'organisateur habituel de PET, elle

est à même de juger en pleine connaissance des attentes que l'on peut

raisonnablement fonder sur un participant à ce programme. En d'autres termes,

sa version des faits sur ce point est plus convaincante que celle du recourant.

Sur le plan personnel, le recourant se défend d'avoir fait preuve d'une

quelconque agressivité verbale ou de manque de respect à l'égard de ses

supérieurs. Or, il ne nie pas avoir fait l'objet d'un avertissement oral

précédant de peu l'interruption de la mesure, motivée par son manque

d'implication dans le travail et par son attitude irrespectueuse à l'égard de

ses supérieurs. Dès lors, il apparaît plus vraisemblable que l'avertissement

portait sur ces deux points et non pas sur le rythme de travail insuffisant,

comme il l'allègue en procédure fédérale; l'avertissement constitue ainsi un

autre indice plaidant en faveur de la version des faits de la commune, comme l'est

d'ailleurs également le caractère abrupt de l'interruption du PET quelques

jours seulement après le début d'une mesure prévue pour une durée de six mois.

2.3.2 Dans ce contexte, le moyen du recourant, selon

lequel il n'a pas pu disposer d'un temps suffisant pour maîtriser la tâche qui

lui avait été confiée, ne lui est d'aucun secours. D'une part, il n'a pas été

exclu de la mesure à cause d'une production trop faible, mais en raison d'une

attitude négative face au travail et de son comportement envers sa hiérarchie,

d'autre part, l'activité proposée dans le cadre de PET est justement prévue

pour des personnes peu ou pas qualifiées. En l'occurrence, forte de son

expérience, la commune estime qu'une demi-journée suffit amplement à assimiler

la procédure de démontage assignée au recourant. En outre, le recourant semble

maîtriser le français bien mieux qu'il ne l'affirme, si l'on en juge à la

lecture de la lettre manuscrite qu'il a faite parvenir à l'ORP le 28 janvier

2002 pour expliquer les motifs de son exclusion de la mesure. La commune a

d'ailleurs fait observer que l'assuré parle suffisamment bien le français pour

ce genre d'activité manuelle, contrairement à d'autres participants qui,

néanmoins, s'acquittent fort bien de leur tâche. Partant, on ne saurait non

plus retenir que la langue a constitué un obstacle au bon accomplissement de

son travail. Enfin, c'est également en vain que le recourant fait valoir, pour

le première fois, qu'il a été appelé à exécuter des tâches contre-indiquées

pour son état de santé, tâches qu'il a néanmoins accomplies, à un rythme

ralenti. Une fois de plus, les reproches qui lui ont été adressés ne visaient

pas son rythme de production, mais bien son attitude négative face au travail.

Quoi qu'il en soit, ce point n'avait pas échappé aux organisateurs de la mesure

qui ont considéré que le travail de démontage n'était «pas trop difficile pour

l'assuré vu son problème de dos», ainsi qu'il ressort du dossier de l'ORP.

3.

Dans de telles circonstances, l'OPEM était fondé à

prononcer à l'encontre du recourant une suspension du droit à l'indemnité. La

durée de la suspension, par ailleurs, n'est pas discutable (cf. arrêt H. du 22

juin 1999, déjà cité). (…)”

Anche in

un’altra sentenza 8C-746/2007 del’11 luglio 2008 il Tribunale federale ha

ritenuto più credibile la versione fornita dal datore di lavoro e ha confermato

la sospensione di 31 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione

inflitta ad un’assicurata che aveva rifiutato un’ occupazione, argomentando:

"

(…)

Il n'existe pas, en droit des assurances sociales,

de principe selon lequel le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de

l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a p. 322). Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf

dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de

manière irréfutable, présentent un degré de vraisemblance prépondérante; parmi

tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas

échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b p. 360, 125 V 193 consid. 2 p. 195 et les références; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 p. 324/325). En l'occurrence, confrontée à deux

versions des faits inconciliables, il incombait à l'autorité cantonale appelée

à trancher le litige de déterminer laquelle, de G.________ ou de A.________,

était, au degré de la vraisemblance prépondérante, la plus crédible. En

définitive, c'est essentiellement à la manière dont les premiers juges ont

forgé leur conviction à cet égard que s'en prend la recourante, c'est-à-dire à

leur appréciation des preuves.

5.2 L'appréciation des preuves

est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction

avec le dossier, ou contraire au sens de la justice et de l'équité (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40, 118 Ia 28 consid. 1b p. 30) ou lorsque l'autorité ne

tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier la

décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou, se fondant sur les

éléments recueillis, en tire des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 127 I 38 consid. 2a p. 41).

5.3 D'abord, aucun reproche ne peut être fait aux

premiers juges d'avoir arbitrairement méconnu des moyens de preuve pertinents

pour la solution du litige. En effet, les circonstances dont la recourante se

prévaut ont eu lieu avant et après l'entretien en cause et ne disent rien sur

les faits à établir. Il ressort au demeurant du dossier que l'assurée

rencontrait à l'époque des difficultés à gérer les entretiens d'embauche, ce

qui a même conduit l'ORP à lui organiser un coaching personnalisé en

communication. C'est ensuite en vain que la recourante relève de graves

contradictions dans l'attitude et les propos de A.________. Celui-ci a expliqué

qu'il avait, dans un premier temps, simplement classé le dossier de candidature

de l'assurée et que c'est plus tard, à un moment où il était davantage

disponible, qu'il avait voulu mieux comprendre ce qui s'était passé et qu'il

s'était renseigné auprès de Y.________, puis avait contacté l'ORP dans l'idée

qu'une information plus détaillée intéresserait cet office. Cette attitude

montre seulement qu'il s'est senti concerné par l'échec de l'entretien qu'il a

eu avec G.________ et on ne voit pas, comme l'ont relevé les premiers juges,

quel aurait été son intérêt à faire des déclarations mensongères à l'autorité

de chômage et à consacrer du temps à lui fournir des renseignements. Si,

véritablement, le profil de la prénommée n'entrait pas du tout en ligne de

compte pour le poste, il aurait, selon toute vraisemblance, simplement annoncé

à l'ORP que son choix s'était porté sur une autre postulation. Quant à la

recourante, elle aurait mentionné ce fait sur le formulaire de résultat de

candidature de l'ORP qu'elle n'a justement pas rempli à la suite de cette

assignation. Par ailleurs, vu le développement de la situation, elle ne saurait

rien déduire à son avantage de la lettre standard que le service du personnel

de Z.________ lui a adressée quelques mois plus tard. Enfin, on ne peut

qu'adhérer au point de vue des premiers juges sur la faible plausibilité de

l'absence d'une discussion entre les intéressés sur la question de la

rémunération du poste. Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'autorité

cantonale pouvait, sans arbitraire, accorder plus de crédit aux déclarations de

A.________ et retenir que l'assurée avait amené l'employeur à renoncer à sa

candidature, comportement qui remplit les éléments constitutifs d'un refus de

travail et qui est sanctionné par l'art. 30 al. 1 let. d LACI. Les autres

points du jugement cantonal ne prêtent pas flanc à la critique. Le

recours est mal fondé. (…)“

2.4. Secondo

l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla

gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al

massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La

sospensione del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua durata

è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI),

soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V

50).

In virtù

dell'art. 45 cpv. 2bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso

dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della

prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45

cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato

senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha

rifiutato un lavoro idoneo.

L'Alta Corte, in una sentenza C 262/01 del 25 febbraio 2003, si è

pronunciata su un ricorso inoltrato dall'amministrazione contro una decisione

del TCA in cui la sanzione inflitta a un'assicurata che si era rifiutata di

partecipare a un programma occupazionale di sei mesi era stata ridotta da 21

giorni a 12 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione,

in quanto l'amministrazione non aveva tenuto conto degli importanti oneri

familiari e della necessità per l'assicurata di riorganizzarsi la vita per il

periodo limitato di sei mesi.

La nostra

Massima Istanza, benché il principio stesso della sospensione non fosse più

controverso, ha rilevato che l'occupazione temporanea prospettata

all'interessata della durata di sei mesi al 50% era stata giustamente

considerata adeguata e conforme all'età, alla situazione personale e allo stato

di salute dell'assicurata, poiché essa, pur lavorando al mattino al 50% quale

impiegata di banca e dovendosi occupare della figlia di due anni, oltre che del

marito preparandogli il pranzo, era comunque alla ricerca di un'occupazione a

tempo pieno.

Il TFA ha

accolto il ricorso dell'UCL, ritenendo che nella fattispecie, a prescindere

dall'eventuale legittimità e portata delle direttive del SECO, il cui utilizzo

non dispenserebbe comunque dall'esaminare l'esistenza di eventuali motivi

plausibili atti a escludere ogni forma di colpa e dal tenere conto delle

singole particolarità del caso, la sospensione inflitta dall'UCL di 21 giorni

non appariva eccessiva. Nemmeno erano ravvisabili circostanze particolari che

avrebbero giustificato una riduzione, tali da rendere lieve la colpa

dell'assicurata.

In una

sentenza 8C_202/2008,8C_206/2008 del 4 febbraio 2009 il Tribunale federale ha

accolto un ricorso alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) e della

Sezione del Lavoro che avevano contestato la riduzione della durata della

sospensione da 21 a 8 giorni decisa dal TCA nel caso di un'assicurata che aveva

rifiutato un programma d'occupazione argomentando:

"

(…)

Per la giurisprudenza, la valutazione della colpa

come leggera, di una certa gravità e grave è una questione di diritto, per la

quale il Tribunale federale fruisce di libero potere di esame. In concreto i

giudici di primo grado hanno giustamente considerato che l'occupazione

temporanea prospettata all'interessata ai sensi dell'art. 64a cpv. 1 LADI fosse

adeguata e conforme all'età, alla situazione personale e allo stato di salute

dell'assicurata (art. 16 cpv. 2 lett. c in relazione con l'art. 64a cpv. 2

LADI), rendendo di riflesso ingiustificato il rifiuto di quest'ultima. Nel

fissare la sospensione in 21 giorni, l'amministrazione ha reputato che la colpa

dell'assicurata era di natura mediamente grave (art. 45 cpv. 2 OADI). In

considerazione della prassi applicata in casi analoghi, tale valutazione merita

di essere condivisa. Infatti, il Tribunale federale delle assicurazioni (dal

2007 Tribunale federale) ha già avuto modo di confermare sospensioni per 18 e

20 giorni decretate nei confronti di assicurati che avevano interrotto, senza

validi motivi, un (adeguato) programma occupazionale di sei, rispettivamente

quattro mesi (DLA 2005 no. 6 pag. 67 consid. 5.3, C 222/03, 2004 no. 30 pag.

284 consid. 3, C 85/03; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in:

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2a ed., cifra

marginale 860; cfr. anche la casistica riassunta nella sentenza C 262/01 del 25

febbraio 2003 consid. 3.1). Né sono ravvisabili circostanze particolari che

giustificherebbero una riduzione nella misura stabilita dalla Corte cantonale,

tali da rendere lieve la colpa dell'assicurata, la quale non soltanto ha

interrotto l'occupazione temporanea assegnatale, ma ha rifiutato di iniziare il

programma occupazionale presso la ditta S.________. In particolare, non può

essere considerato un motivo di riduzione della colpa il fatto che l'assicurata

avrebbe beneficiato di una rendita di vecchiaia (anticipata) prima di aver

portato a termine la misura occupazionale. A partire dal momento in cui

l'istanza precedente ha concluso, a ragione, che l'occupazione temporanea in

oggetto fosse ammissibile anche dal profilo dell'età e della situazione

personale dell'interessata, non vi era (più) spazio alcuno per tenere conto di

questo motivo meramente oggettivo. Una riduzione della sospensione inflitta

dall'amministrazione in ragione del motivo invocato dai primi giudici era tanto

meno giustificata, in concreto, se si considera che al momento in cui doveva

iniziare il programma occupazionale (1° giugno 2007), l'intimata non aveva

ancora formulato la sua richiesta di rendita anticipata (la domanda è stata

inoltrata nel mese di settembre 2007). Anche se l'assicurata aveva già nel

maggio 2007 l'intenzione di richiedere la pensione di vecchiaia anticipata,

essa poteva naturalmente cambiare opinione e decidere, finalmente, di

continuare a beneficiare delle indennità di disoccupazione. (…)"

In una

sentenza 8C_759/2009 del 17 giugno 2010 il Tribunale federale, contrariamente

al parere del Tribunale delle assicurazioni del Canton Ginevra che aveva

ridotto a 3 giorni la durata della sanzione, ha confermato la sospensione di 25

giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione inflitta ad un assicurato

che non aveva partecipato ad un provvedimento inerente al mercato del lavoro.

In una

sentenza C 224/02 del 16 aprile 2003, l'Alta Corte ha ritenuto incensurabile la

sospensione di 23 giorni inflitta a un assicurato per non aver accettato un

programma occupazionale senza validi motivi. Il rifiuto dell'assicurato non

poteva infatti essere giustificato, visto che dalle dichiarazioni

dell'organizzatore e del collocatore risultava che si sarebbero tenute in

considerazione le sue difficoltà nell'espletare determinati lavori dovute a

problemi di salute. Inoltre la comprensione della lingua tedesca da parte

dell'assicurato, benché non fosse la sua lingua madre, era buona, per cui non

appariva convincente la sua tesi, secondo la quale egli avrebbe capito di dover

effettuare lavori pesanti.

In una

sentenza 8C_135/2009 del 24 giugno 2009, riguardante il caso di un assicurato

che nel corso di un colloquio di consulenza si era comportato in maniera

assolutamente passiva, non rispondendo a nessuna delle domande poste dal rappresentante

di una ditta, e che per questo atteggiamento era stato sospeso per 21 giorni

dal diritto all’indennità di disoccupazione, il TF ha rilevato che in quel caso

non era contrario al diritto federale basarsi su una nota contenuta

nell'incarto, dopo un accertamento telefonico, in quanto quell'annotazione ha

semplicemente confermato il contenuto di un precedente scritto inerente

l’assicurato. Né è determinante che tale scritto sia stato firmato non dalla

persona che ha svolto il colloquio, bensì dal suo diretto superiore.

2.5. Nell’evenienza

concreta emerge dagli atti nell'incarto che RI 1 nato nel 1972, si è annunciato

in disoccupazione dal 2 novembre 2009 , alla ricerca di un impiego a tempo

pieno come venditore drogheria, venditore alimentari, netturbino, magazziniere

(cfr. doc.26 ).

In data 2

novembre 2010 l’ URC di __________ ha ufficialmente assegnato all’assicurato un

programma d’occupazione della durata di 4 mesi ( 2 novembre 2010 – 1°marzo

2011) presso la __________ (__________ , cfr. doc. 23). L’occupazione

consisteva nell’esecuzione di vari lavori manuali ( ad esempio : creazione di

cestini di vimini, ecc) e nel sostegno al collocamento (cfr. doc.25).

Sul

formulario “Esito del colloquio” con il responsabile del POT avvenuto il 28 ottobre

2010, l’assicurato si è così espresso:

"

(…)

Ulteriori osservazioni al colloquio:

Trovo tale proposta ridicola e senza alcuno sviluppo atto a

trovare un lavoro nell’immediato futuro. La sede inoltre “laboratorio” mi mette

molto a disagio, non sono persona da rinchiudere a fare canestri di vimini.

A seguito di quanto proposto e discusso

decido che:

ý inizierò il programma

d’occupazione temporanea

¨ non

inizierò il programma d’occupazione temporanea per il seguente motivo:

Vorrei fosse chiaro che tutto ciò è un’imposizione e a

parer mio, non essendo nuovo ad esperienze tali, essendo sicuro che ciò non

porterà a quello che dovrebbe essere lo scopo finale di questo (programma) un

posto di lavoro.

2) ¨ Non ho mai preso contatto (telefonicamente o di persona o per

iscritto) con l’organizzatore per il seguente motivo:

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

3)

¨ altro: Non

precludendomi nessuna possibilità a malincuore accetto questa altra buffonata

rinnovando il mio acceso disagio psicologico (o futuri traumi)” (Doc. 23)

In data 5

novembre 2011 è stato allestito un Rapporto di colloquio individuale, redatto

dal responsabile del laboratorio __________ e sottoscritto pure dal ricorrente,

del seguente tenore:

"

Concerne: comportamento all’interno del P.O.

In seguito ad una discussione avvenuta in un

momento di condivisione al quale ha preso parte tutto il gruppo, Ivan alterato

per una presunta mancanza di rispetto nei suoi confronti si alza e se ne va

sbattendo la porta.

Questo genere di atteggiamento non è compatibile

con le esigenze del P.O. per questo motivo se l’episodio dovesse ripetersi ne

seguirà l’immediata espulsione.

RI 1 si impegna a cercare per quanto possibile di

avere un atteggiamento compatibile con il P.O. o per lo meno di non eccedere

oltre il limite di una possibile collaborazione.

Nel caso la collaborazione e la contrattazione

uscissero dalla possibilità di trovare un accordo, cadrebbe il rapporto di

fiducia necessario al proseguimento del programma.” (Doc. 25)

Il 15

novembre 2011 la responsabile di laboratorio __________ ha allestito un

rapporto nel quale si è così espressa:

"

Concerne: proseguimento del PO

L’assicurato ha espresso il suo disinteresse per

l’attività di laboratorio.

E’ difficile trovare un accordo per stabilire un

percorso idoneo per l’assicurato. Il suo atteggiamento nei confronti della

misura e del rispetto di basilari competenze, ostacola un terreno di dialogo

costruttivo.

Queste premesse rendono difficile la permanenza

in PO.

Il sig. RI 1 propone uno spostamento in un

Programma nel quale trovare uno “sfogo fisico” come per esempio attività di

trasloco alla quale fa continuamente riferimento.

Se le cose non dovessero sostanzialmente

cambiare, ci vedremo quindi costretti a interrompere la misura.” (Doc. 25)

Il 17

novembre 1011 i responsabili di laboratorio __________ e __________ e la

formatrice __________, hanno sottoscritto un ulteriore Rapporto di colloquio

individuale, così formulato:

"

Concerne: proseguimento del PO

In data 16/11/2010 la PCI chiede un colloquio con

il terzo responsabile (non presente al momento dei fatti) per mettere in

discussione la situazione documentata nel rapporto del 15/11/2010. In sede di

colloquio l’assicurato ribatte alla situazione conflittuale, creatasi dopo

l’assegnazione di nuovi compiti artigianali, argomentando nuovamente e continuamente

sul senso della loro inutilità e sull’inadeguatezza delle nostre procedure

professionali.

Le argomentazioni sono sempre le stesse, espresse

quotidianamente sin dall’inizio del PO, perturbando, in tali occasioni, anche

le dinamiche di gruppo.

Considerato lo stallo della situazione,

proponiamo l’interruzione immediata del programma occupazionale in relazione

alle problematiche dell’assicurato che non si adeguano alle dinamiche

propositive della nostra struttura.” (Doc. 25)

Infine,

il 23 novembre 2011 i responsabili del laboratorio hanno allestito un Rapporto

concernente l’interruzione del POT nel quale hanno rilevato:

"

Concerne: interruzione PO

In data 17/11/2010 è stata comunicata la

decisione, da parte nostra, di interrompere il PO con il Sig. RI 1, in seguito allo stallo comunicativo causato dalla continua messa in discussione delle attività

proposte e a un atteggiamento non rispettoso.

La comunicazione dell’interruzione del PO ha

generato un’immediata reazione aggressiva con insulti e minacce di lesioni

corporali, lancio di un oggetto e sfogo fisico sulle varie porte durante

l’uscita dalla struttura.

La PCI non ha firmato, per presa visione, il

rapporto di decisione.” (Doc. 25)

Riguardo

al contenuto di questa documentazione l’assicurato il 3 dicembre 2010 ha formulato le seguenti osservazioni:

"

(…) condividendo in parte le considerazioni

espresse rendo noto quanto segue.

Non ho mai tenuto comportamenti violenti,

scagliato nessun oggetto su porte o altrove. Ammettendo uno scambio di opinioni

non idoneo, rendendo difficile la comunicazione e lasciando l’edificio

sbattendo la porta.

Facendo riferimento alla possibilità da me

espressa di un diverso PO ad es. Traslochi. Considerazione da me fatta in un

colloquio privato dove mi fu detto che __________ non faceva per me non a più

riprese come riportato.

Riguardo ai fatti del 16 novembre 2010, chiesi un

chiarimento ad un responsabile sulle considerazioni a carattere personale nei

miei confronti, non avendo risposta.

Vorrei far notare l’incompatibilità del programma

espressa a più riprese con più di un responsabile.

Sentendomi emotivamente profondamente a disagio

per i metodi usati nel programma per un mio vissuto strettamente personale,

disagio sfociato in disturbi di carattere medico.

Disagio ribadito a gran voce dal giorno del

colloquio preliminare. Senza nulla togliere, sarei ben lieto di prendere parte

ad un qualsiasi altro programma occupazionale più idoneo al quale vorrete

assegnarmi, sicuro di una mia più che motivata partecipazione. Esprimendo il

mio rammarico vi sarei grato se voleste prendere in considerazione il fatto di

non voler adottare misure di penalizzazione, che andrebbero a danneggiare una

situazione finanziaria e di stabilità già precaria. (…)” (Doc. 22)

Il 5 aprile

2011 __________ e __________, membri del consiglio direttivo della __________,

hanno così risposto ad alcune domande poste loro dalla Sezione del lavoro:

“1. Il

Signor RI 1 già in fase di colloquio d’entrata, ha sostenuto esplicitamente

l’inutilità e l’insensatezza delle Misure Attive, definendole una perdita di

tempo. In oltre, visto l’obbligo di parteciparvi, avrebbe preferito un PO che

lo occupasse all’esterno (vedi rapporto del 15 novembre 2010);

2. L’atteggiamento di rifiuto e di ostilità nei confronti di

qualsivoglia attività propostagli lo ha accompagnato costantemente provocando

in lui risentimenti nei confronti nostri manifestati pubblicamente con

comportamenti irrispettosi delle persone e degli oggetti (vedi rapporto del 5

novembre 2010);

3. Il Signor RI 1 ha espresso apprezzamenti sessisti nei confronti

della nostra Responsabile di laboratorio Signora __________, apprezzamenti che

ci hanno indotto ad allontanarlo dal PO;

4. Durante e dopo il colloquio nel corso del quale abbiamo

comunicato al RI 1 la decisione di interrompere la relazione, questi ha assunto

comportamenti aggressivi giungendo persino a minacciare di morte i nostri

collaboratori;

5. Neghiamo decisamente di aver mai espresso commenti lesivi nei

confronti del RI 1;

6. A seguito delle numerose assenze del RI 1 per visite mediche,

gli abbiamo chiesto se il suo stato di salute fosse compatibile con lo

svolgimento del PO. E’ in quest’occasione che il RI 1 ci ha confidato dei suoi

problemi di salute che, a nostro giudizio, non avrebbero compromesso la

realizzazione dei piccoli lavori assegnatigli. Per questo motivo non abbiamo

ritenuto necessario adottare particolari misure;

7. Al Signor RI 1 abbiamo proposto, come per tutti i nuovi

inseriti, la costruzione di una semplice scatola di legno. A questa prima

attività ne sarebbero seguite altre finalizzate all’osservazione e valutazione

delle competenze trasferibili di base utili per definire un progetto realistico

di rientro nel mondo del lavoro (vedi progetto __________ allegato);

8. Segnaliamo anche il Signor RI 1, dopo il 5 novembre 2010, si è

sempre rifiutato di firmare i rapporti redatti a suo carico.

Inoltre, nella sua lettera del 22 novembre 2010 (vedi

allegato) e in quella da voi sottopostaci, il Signor RI 1, a nostro avviso, esprime accuse calunniose nei nostri confronti e infondate sulle quali ci

riserviamo il diritto di procedere per le vie legali.” (Doc. 9)

Il 6

aprile 2011 la Sezione del lavoro ha posto i seguenti quesiti al medico curante

dell’assicurato:

"

(…)

1. Tenuto conto delle affezioni di cui ha sofferto/soffre il paziente,

ritiene che un impiego come quello assegnato nel POT in questione – che

comportava di svolgere attività quali progettazione e realizzazione di oggetti

in legno, carta, vimini, lana di uso domestico (giocattoli, mobiletti, oggetti

decorativi): disegno, misurazione, taglio, uso attrezzi specifici, levigatura,

stucco, incollatura, rifinitura, verniciatura – era compatibile con lo stato di

salute del signor RI 1? (p.f. fornire una dettagliata risposta)

Considerandi

2.

Dopo l’allontanamento dal POT, vi è stato un peggioramento dello

stato di salute del paziente? Se sì, di che genere? (p.f. dettagliare la

risposta)” (Doc. 6)

Il dottor

__________ ha risposto richiamando un suo scritto del 24 febbraio 2011 del

seguente tenore:

"

A conferma del nostro colloquio telefonico

riguardanti le motivazioni per l’interruzione del corso da parte del paziente

citato, specifico che come detto in precedenza, le stesse sono da ascrivere

alla sua patologia caratteriale, quindi non necessariamente da penalizzare.

Per ciò che riguarda il lavoro che svolgeva

durante il corso ritengo che egli è assolutamente in grado di continuarlo

avendo in passato svolto lavori ben più faticosi.” (Doc. 5)

Chiamata

a pronunciarsi sul ricorso dell'assicurato questa Corte ricorda innanzitutto

che, trattandosi di programma d'occupazione in istituzioni pubbliche o private

senza scopo lucrativo, il legislatore non ha voluto che si tenga conto di tutti

i criteri fissati all'art. 16 cpv. 2 LADI, ma soltanto quello dell'art. 16 cpv.

2.

lett. c (cfr. art. 64a cpv. 2 LADI; STF 8C_878/2008 del 25 giugno 2009).

Ad

esempio, in una sentenza C 279/03 del 30 settembre 2005 l'Alta Corte ha ritenuto adeguata per un carpentiere la partecipazione ad un programma di

occupazione denominato "Laboratorio di artigianato".

Questo Tribunale segnala poi

che secondo la giurisprudenza, spetta ai consulenti degli URC

di decidere di volta in volta quali sono i provvedimenti più idonei per il

singolo assicurato (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art.

17.

cpv. 3 LADI; STCA 38.2009.72 del 22 febbraio 2010; STCA 38.2009.90 del 21

gennaio 2010; STCA 38.2007.107 del 4 marzo 2008; STCA 38.2007.8 del 31 luglio

2007; STCA 38.2000.74 del 5 ottobre 2000 e STFA C 121/92 del 13 maggio 1993).

Ciò vale anche per il caso

presente, malgrado il desiderio dell’assicurato di essere assegnato ad un altro

tipo di programma (ad esempio : effettuare traslochi). Questa soluzione si giustifica

tanto più se si considerano la durata limitata della misura (quattro mesi, cfr.

STCA 38. 2010.81 del 16 febbraio 2011; STCA 38.2009.90 del 21 gennaio 2010) e

il fatto che __________ si trovava in disoccupazione da due anni.

Il TCA rileva inoltre che,

per costante giurisprudenza, eventuali problemi di salute,

che possono rendere inadeguata l'occupazione (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. c

LADI), devono essere comprovati da adeguati attestati medici (cfr. STFA I

550/00 del 18 aprile 2002; STFA I 11/01 del 28 giugno 2001; STFA C 12/96 del 10

settembre 1996; DLA 2000 pag. 38, consid. 2a, pag. 40; DTF 125 V 351, consid.

3a pag. 352; DTF 124 V 234, consid. 4b/bb/ e riferimenti pag. 238; STCA

38.01.126

del 6 novembre 2001; STCA 38.01.90 del 19 febbraio 2001; STCA

38.99.227

del 17 aprile 2000; STCA 38.99.92 del 6 maggio 1999; STCA 38.96.304

del 15 maggio 1997; STCA 38.96.216 del 13 febbraio 1997).

Questo

Tribunale, viste le affermazioni del medico curante, ritiene che nel caso

concreto le condizioni di salute non impedivano all’assicurato di frequentare

il provvedimento inerente al mercato del lavoro che gli è stato assegnato.

Il TCA non ha poi motivi di

dubitare della versione fornita dai responsabili del programma d’occupazione

secondo cui l’interruzione del POT, già pochi giorni dopo il suo inizio , è da

ascrivere al comportamento dell’assicurato che sin da subito ha manifestato

insofferenza per la tipologia e per le modalità con le quali era strutturato il

provvedimento inerente al mercato del lavoro (cfr. consid. 2.5).

In particolare , come

ricordato dall’Alta Corte nella sentenza C 307/02 del 27 gennaio 2004 consid.

2.3.1

riprodotta al consid. 2.3 , occorre considerare che un organizzatore

abituale di programmi d’occupazione è in condizione di giudicare con cognizione

di causa quanto ci si può ragionevolmente attendere da un partecipante al

provvedimento inerente al mercato del lavoro.

Significativa è peraltro la

circostanza che l’assicurato stesso ammette la legittimità della sanzione (cfr.

consid.1.2 e 1.3), limitandosi a contestare la durata della sospensione dal

diritto all’indennità di disoccupazione, ritenendola eccessiva. Sennonché

l’entità della sanzione (12 giorni di sospensione per colpa lieve) è conforme

ai criteri fissati dalla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.4).

Di conseguenza la decisione

su opposizione del 20 aprile 2011 deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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