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Decisione

38.2011.48

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

25 luglio 2011Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

1.4. Con scritto

del 21 giugno 2011 il patrocinatore dell’assicurato, dopo avere informato il

TCA di non avere ulteriori mezzi di prova da presentare, ha sottolineato come

l’amministrazione, sia in sede di decisione su opposizione, sia con la risposta

di causa, abbia omesso di prendere posizione circa le critiche formulate

dell’assicurato con l’opposizione, prima e con il ricorso, poi (doc. V).

1.5. Con scritto

del 5 luglio 2011, l’amministrazione ha osservato che “di intesa con la

controparte, sentita telefonicamente in data odierna, vista la particolarità

del caso, ci rimettiamo alle valutazioni del TCA, rendendoci disponibili ad una

eventuale proposta di transazione, se necessario tramite convocazione delle

parti” (doc. VII).

Questo

scritto è stato trasmesso all’assicurato (cfr. doc. VIII), per conoscenza.

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio

2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21

dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio

2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;

STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;

STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Per costante

giurisprudenza il Tribunale federale e il Tribunale cantonale, a cui la

questione viene rinviata per ulteriori accertamenti, sono vincolati alla

decisione di rinvio dei giudici di ultima istanza.

In

particolare le considerazioni di diritto (richiamate nel dispositivo) sulla

base delle quale il Tribunale federale motiva il rinvio della causa ad

un'autorità inferiore (Tribunale cantonale o amministrazione) sono vincolanti

sia per quest'ultima che per l'Alta Corte (cfr. STF 8C_775/2010 del 14 aprile

2011; STF I 874/06 dell'8 agosto 2007; STFA I 65/06 del 3 agosto 2006; STFA U

46/05 del 29 giugno 2006; STFA U 194/04 del 25 aprile 2005; DTF 120 V 237; DTF

117 V 241; DTF 113 V 159).

Quando

una causa viene rinviata dal Tribunale federale ad un'autorità inferiore,

quest'ultima deve dare alle parti una nuova occasione di esprimersi (cfr.

sentenza C 89/03 del 2 luglio 2007).

2.3. Nella

presente fattispecie l’URC, alla luce di quanto stabilito dal TCA nella

sentenza di rinvio 38.2011.13 del 4 aprile 2011, con scritto dell’8 aprile 2011 ha interpellato il sig. __________ dell’Ufficio del personale dell’Ospedale regionale di __________,

ponendogli le seguenti domande:

"

In relazione al vostro collaboratore dr. med. RI

1, con la presente, le sottopongo alcuni quesiti necessari per gli

approfondimenti richiesti dal TCA nell’ambito di un contenzioso che oppone la

persona citata al nostro ufficio.

Corrisponde al vero che dal 1° ottobre 2010 era

previsto di deliberare un posto di capo clinica nel reparto di urologia dell’__________?

Il posto di capo clinica citato al quesito

precedente è stato effettivamente deliberato?

In caso contrario, è ancora previsto che tale

posto venga deliberato, eventualmente da quando?

Corrisponde al vero che tale impiego è stato

promesso al dr. med. RI 1?

Se fosse possibile, le sarei estremamente grato

per una risposta celere, affinché la questione possa risolversi in tempi

brevi.”

(Doc. A3)

Con scritto del 19 aprile 2011, il signor __________,

responsabile amm. del personale dell’Ospedale regionale di __________, ha

risposto:

"

In riferimento alla sua lettera con la quale ci

ha richiesto informazioni in merito al dottor RI 1, con la presente si conferma

che il posto di capoclinica nel reparto di urologia del nostro ospedale, pur

essendo stato considerato nei nostri preventivi, non è mai stato concretamente

deliberato. Infatti l’andamento reale dell’attività non ne ha pienamente

giustificato l’attuazione.

Al momento è presente, oltre al primario e ad un

medico aggiunto, solo una figura di medico assistente.

Per quanto riguarda nello specifico il dottor RI

Considerandi

1, la sua richiesta di collaborazione nel 2010 non ha potuto essere presa in

considerazione per i motivi sopraindicati.” (Doc. A4)

Con scritto del 21 aprile 2011, l’URC ha chiesto

al signor __________ ulteriori precisazioni e meglio:

"

In relazione a quanto citato in oggetto, in data

odierna abbiamo ricevuto la sua risposta alla nostra precedente missiva dell’8

aprile 2011 e la ringraziamo per la collaborazione.

Vi è tuttavia un quesito per il quale abbiamo

necessità di una risposta precisa, che deve essere o affermativa o negativa,

senza lasciare spazio ad interpretazioni soggettive.

Il quesito che reiteriamo è il seguente:

-

corrisponde al vero che il posto di capo clinica

nel reparto di urologia è stato promesso al dr. med. RI 1?

Come già detto, necessitiamo di una risposta

chiara e netta: o sì o no, priva di formule circonlocutorie.”

(Doc. A5)

Con messaggio di posta elettronica del 22 aprile

2011, il signor __________ ha risposto:

"

In merito alla sua domanda le confermo che il

posto di capoclinica nel reparto di urologia non è stato promesso al dr. RI 1.”

(Doc. A6)

2.4

Chiamato a

pronunciarsi in merito alla sospensione del diritto all'indennità di

disoccupazione per insufficienti ricerche di lavoro inflitta all’assicurato, il

TCA, attentamente esaminata la documentazione agli atti, ritiene di non disporre tuttavia di sufficienti elementi per

stabilire con la necessaria tranquillità se l’assicurato

potesse essere esonerato dall’obbligo di compiere delle ricerche durante i mesi

precedenti l’annuncio al collocamento.

Il TCA

ritiene, infatti, come del resto correttamente rilevato dal patrocinatore

dell’assicurato, che l’amministrazione abbia omesso di effettuare tutti gli

accertamenti che erano stati espressamente e dettagliatamente indicati da

questo Tribunale nella precedente sentenza di rinvio 38.2011.13 del 4 aprile

2011.

Nella

citata sentenza 38.2011.13 del 4 aprile 2011, infatti, il TCA aveva

espressamente indicato che l’amministrazione, alla quale gli atti erano

rinviati per un complemento istruttorio, avrebbe dovuto procedere ai seguenti

incombenti: “sentirà personalmente l'ex datore di lavoro e l'assicurato così da

poter determinare con esattezza i termini delle trattative e degli accordi

intercorsi fra le parti in vista della creazione del posto di lavoro di capo

clinica di urologia presso l’__________, nonché i motivi e la tempistica della

mancata realizzazione del progetto in questione”.

In simili

condizioni, visto quanto disposto da questa Corte nella precedente sentenza 38.2011.13

del 4 aprile 2011, l’URC non avrebbe dovuto limitarsi ad interpellare, per

iscritto, l’Ufficio del personale dell’__________, ma avrebbe dovuto sentire

personalmente perlomeno l’assicurato e il dr. __________ – dall’interessato

stesso indicato come promotore della proposta di creazione di un posto di capo

clinica di urologia, nonché suo interlocutore nella fase di ricerca di una

collaborazione in tal senso - al fine di accertare con esattezza i termini

delle trattative e degli accordi intercorsi fra le parti in vista della

creazione del posto di lavoro di capo clinica di urologia presso l’__________,

nonché i motivi e la tempistica della mancata realizzazione del progetto in

questione.

In

particolare l’URC, essendo, come ricordato al considerando 2.2., vincolato alla

decisione di rinvio del TCA ed alle considerazioni di fatto e di diritto ivi

contenute, non poteva limitarsi a compiere unicamente degli accertamenti per

iscritto, ma avrebbe, al contrario, dovuto attenersi a quanto impostogli dal

Tribunale, intraprendendo i necessari accertamenti e sentendo

personalmente sia l’assicurato, sia il datore di lavoro, al fine di ottenere

tutte le informazioni necessarie.

Questo

risultava tanto più indispensabile, alla luce della particolarità del caso di

specie, come definito dall’amministrazione stessa nello scritto del 5 luglio

2011, nel quale l’URC, proprio alla luce della “particolarità del caso”, si è

dichiarato “disponibile ad una eventuale proposta di transazione, se necessario

tramite convocazione delle parti” (doc. VII).

La necessità di ulteriori approfondimenti, del

resto, non poteva sfuggire all’amministrazione anche alla luce delle

considerazioni espresse dal responsabile amm. del personale dell’Ospedale

regionale di __________ nello scritto del 19 aprile 2011, laddove ha indicato

che il posto di capo clinica di urologia era stato effettivamente “considerato

nei nostri preventivi”, anche se poi “non è mai stato concretamente

deliberato”, in quanto “l’andamento reale dell’attività non ne ha pienamente

giustificato l’attuazione” (doc. A4).

Alla luce di questa risposta, l’amministrazione

avrebbe dovuto sentire personalmente il datore di lavoro dell’interessato, per

approfondire la questione, nei termini già indicati con precisione da questo

Tribunale nella precedente sentenza 38.2011.13 del 4 aprile 2011.

In

mancanza dunque di informazioni precise riguardo all’esistenza o meno di un

lavoro garantito – punto quest’ultimo di fondamentale importanza ai fini del

giudizio - questo Tribunale non può che rinviare nuovamente gli atti all’amministrazione

affinché si attivi per stabilire con esattezza se il posto di lavoro di capo

clinica di urologia fosse stato effettivamente garantito all’interessato e

secondo quali termini.

Alla luce

di quanto appena esposto si giustifica l’annullamento della decisione su

opposizione impugnata e il rinvio degli atti all’amministrazione affinché disponga

accertamenti approfonditi sulla base di quanto appena esposto da questa Corte

e, sulla scorta delle relative risultanze, si pronunci nuovamente sul diritto

alle indennità dell’assicurato.

2.5

L'assicurato,

vincente in causa, rappresentato da un legale, ha diritto all'importo di fr. 1’000.--

a titolo di ripetibili (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA; 30 Lptca; DTF 122 V

278; DTF 118 V 139).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione del 29 aprile 2011 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all'amministrazione per nuovi accertamenti.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L'Ufficio

regionale di collocamento di __________ verserà al ricorrente la somma di fr.

1’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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