38.2011.48
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25 luglio 2011Italiano13 min
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Numero d'incarto:
38.2011.48
Data decisione, Autorità:
25.07.2011, TCA
Titolo:
Decisione di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche di lavoro prima dell'annuncio al collocamento non può essere confermata dal TCA,in assenza di sufficienti elementi per valutare se l'interessato potesse essere esonerato da tale obbligo
ESENZIONE
INDENNITÀ
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
SANZIONE
art. 16 LADI
art. 17 LADI
art. 30 LADI
art. 61 cpv. 1 let. g LPGA
art. 26 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2011.48
cr/DC/sc
Lugano
25 luglio
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 31 maggio 2011 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 29 aprile
2011 emanata da
Ufficio regionale di collocamento, ______________
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 30 dicembre 2010 l’Ufficio regionale di
collocamento di __________ (di seguito URC), accogliendo parzialmente
l’opposizione dell’assicurato contro la precedente decisione dell’11 novembre
2010 (cfr. doc. 42) – con la quale gli erano stati inflitti 12 giorni di
sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa di mancate
ricerche di lavoro negli ultimi tre mesi precedenti l’annuncio al collocamento
- ha ridotto da dodici a undici i giorni di sospensione dal diritto alle
indennità di disoccupazione inflitti al dr. RI 1 a causa di insufficienti
ricerche di lavoro nel periodo dal mese di luglio al mese di settembre 2010 in cui ha svolto un’attività a carattere determinato, con scadenza il 30 settembre 2010 (cfr.
doc. 34).
Con
sentenza 38.2011.13 del 4 aprile 2011, cresciuta incontestata in giudicato, il
TCA ha annullato la decisione su opposizione impugnata e ha rinviato gli atti
all’amministrazione per nuovi accertamenti, precisando che “l’URC sentirà
personalmente l'ex datore di lavoro e l'assicurato così da poter determinare
con esattezza i termini delle trattative e degli accordi intercorsi fra le
parti in vista della creazione del posto di lavoro di capo clinica di urologia
presso l’__________, nonché i motivi e la tempistica della mancata
realizzazione del progetto in questione”.
Esperiti
gli accertamenti del caso, con decisione su opposizione del 29 aprile 2011, l’Ufficio
regionale di collocamento di __________ (di seguito URC), riprendendo quanto
già indicato nella precedente decisione su opposizione, ha ridotto da dodici a
undici i giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione
inflitti al dr. RI 1 a causa di insufficienti ricerche di lavoro nei tre mesi
precedenti l’annuncio in disoccupazione (cfr. doc. A2).
1.2. Contro la
decisione su opposizione del 29 aprile 2011 l’assicurato, rappresentato
dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha chiesto
che gli venga riconosciuto un pieno diritto alle indennità di disoccupazione a
far tempo dal 1° ottobre 2010 (cfr. doc. I).
L’assicurato
ha ribadito di non avere effettuato delle ricerche di lavoro durante gli ultimi
tre mesi del suo rapporto di lavoro a tempo determinato poiché, da una parte,
gli era stato assicurato che, a partire dal 1° ottobre 2010, egli avrebbe
ricoperto la carica di capo clinica di urologia presso l’Ospedale regionale di __________
e, d’altra parte, egli non aveva motivo di dubitare circa l’effettiva
realizzazione di tale prospettiva.
Il legale
dell’interessato ha sottolineato come l’amministrazione “non ha per nulla
ottemperato a quanto espressamente richiesto nel giudizio 4 aprile 2011” del TCA, limitandosi unicamente a porre delle brevi domande, per iscritto, all’Ufficio del
personale dell’__________, senza interpellare personalmente l’assicurato e il
dr. __________, ovvero colui che si era impegnato in prima persona per creare
il posto di capo clinica di urologia.
Il
patrocinatore ha rilevato che “l’URC non ha sentito il datore di lavoro e
l’assicurato per determinare con esattezza i termini delle trattative e degli
accordi intercorsi tra le parti in vista della creazione del posto di lavoro.
Infatti ha contattato l’Ufficio del personale dell’__________, che
evidentemente si occupa solo di gestire i rapporti tra datore di lavoro e
personale dopo che è stato creato un posto di lavoro all’interno del nosocomio.
È quindi chiaro che se formalmente il posto di capo clinica nel reparto di
urologiqa non esiste ancora, chi si occupa della semplice amministrazione del
personale non è a conoscenza del contenuto delle trattarive e degli accordi pregressi
intercorsi tra le parti interessate. La domanda andava pertanto posta a chi era
impegnato nella creazione di questo posto nel reparto di urologia, ovverossia
al dr. __________, primario di urologia, con il quale il ricorrente aveva
intrattenuto le trattative per l’ottenimento del posto ed aveva discusso i
termini dell’assunzione”.
Il legale
ha poi aggiunto che “l’URC non ha neppure in alcun modo verificato né i motivi
né la tempistica della mancata realizzazione del progetto in questione” (cfr.
doc. I).
1.3. L’URC, in
risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
Fatti
1.4. Con scritto
del 21 giugno 2011 il patrocinatore dell’assicurato, dopo avere informato il
TCA di non avere ulteriori mezzi di prova da presentare, ha sottolineato come
l’amministrazione, sia in sede di decisione su opposizione, sia con la risposta
di causa, abbia omesso di prendere posizione circa le critiche formulate
dell’assicurato con l’opposizione, prima e con il ricorso, poi (doc. V).
1.5. Con scritto
del 5 luglio 2011, l’amministrazione ha osservato che “di intesa con la
controparte, sentita telefonicamente in data odierna, vista la particolarità
del caso, ci rimettiamo alle valutazioni del TCA, rendendoci disponibili ad una
eventuale proposta di transazione, se necessario tramite convocazione delle
parti” (doc. VII).
Questo
scritto è stato trasmesso all’assicurato (cfr. doc. VIII), per conoscenza.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio
2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Per costante
giurisprudenza il Tribunale federale e il Tribunale cantonale, a cui la
questione viene rinviata per ulteriori accertamenti, sono vincolati alla
decisione di rinvio dei giudici di ultima istanza.
In
particolare le considerazioni di diritto (richiamate nel dispositivo) sulla
base delle quale il Tribunale federale motiva il rinvio della causa ad
un'autorità inferiore (Tribunale cantonale o amministrazione) sono vincolanti
sia per quest'ultima che per l'Alta Corte (cfr. STF 8C_775/2010 del 14 aprile
2011; STF I 874/06 dell'8 agosto 2007; STFA I 65/06 del 3 agosto 2006; STFA U
46/05 del 29 giugno 2006; STFA U 194/04 del 25 aprile 2005; DTF 120 V 237; DTF
117 V 241; DTF 113 V 159).
Quando
una causa viene rinviata dal Tribunale federale ad un'autorità inferiore,
quest'ultima deve dare alle parti una nuova occasione di esprimersi (cfr.
sentenza C 89/03 del 2 luglio 2007).
2.3. Nella
presente fattispecie l’URC, alla luce di quanto stabilito dal TCA nella
sentenza di rinvio 38.2011.13 del 4 aprile 2011, con scritto dell’8 aprile 2011 ha interpellato il sig. __________ dell’Ufficio del personale dell’Ospedale regionale di __________,
ponendogli le seguenti domande:
"
In relazione al vostro collaboratore dr. med. RI
1, con la presente, le sottopongo alcuni quesiti necessari per gli
approfondimenti richiesti dal TCA nell’ambito di un contenzioso che oppone la
persona citata al nostro ufficio.
Corrisponde al vero che dal 1° ottobre 2010 era
previsto di deliberare un posto di capo clinica nel reparto di urologia dell’__________?
Il posto di capo clinica citato al quesito
precedente è stato effettivamente deliberato?
In caso contrario, è ancora previsto che tale
posto venga deliberato, eventualmente da quando?
Corrisponde al vero che tale impiego è stato
promesso al dr. med. RI 1?
Se fosse possibile, le sarei estremamente grato
per una risposta celere, affinché la questione possa risolversi in tempi
brevi.”
(Doc. A3)
Con scritto del 19 aprile 2011, il signor __________,
responsabile amm. del personale dell’Ospedale regionale di __________, ha
risposto:
"
In riferimento alla sua lettera con la quale ci
ha richiesto informazioni in merito al dottor RI 1, con la presente si conferma
che il posto di capoclinica nel reparto di urologia del nostro ospedale, pur
essendo stato considerato nei nostri preventivi, non è mai stato concretamente
deliberato. Infatti l’andamento reale dell’attività non ne ha pienamente
giustificato l’attuazione.
Al momento è presente, oltre al primario e ad un
medico aggiunto, solo una figura di medico assistente.
Per quanto riguarda nello specifico il dottor RI
Considerandi
1, la sua richiesta di collaborazione nel 2010 non ha potuto essere presa in
considerazione per i motivi sopraindicati.” (Doc. A4)
Con scritto del 21 aprile 2011, l’URC ha chiesto
al signor __________ ulteriori precisazioni e meglio:
"
In relazione a quanto citato in oggetto, in data
odierna abbiamo ricevuto la sua risposta alla nostra precedente missiva dell’8
aprile 2011 e la ringraziamo per la collaborazione.
Vi è tuttavia un quesito per il quale abbiamo
necessità di una risposta precisa, che deve essere o affermativa o negativa,
senza lasciare spazio ad interpretazioni soggettive.
Il quesito che reiteriamo è il seguente:
-
corrisponde al vero che il posto di capo clinica
nel reparto di urologia è stato promesso al dr. med. RI 1?
Come già detto, necessitiamo di una risposta
chiara e netta: o sì o no, priva di formule circonlocutorie.”
(Doc. A5)
Con messaggio di posta elettronica del 22 aprile
2011, il signor __________ ha risposto:
"
In merito alla sua domanda le confermo che il
posto di capoclinica nel reparto di urologia non è stato promesso al dr. RI 1.”
(Doc. A6)
2.4
Chiamato a
pronunciarsi in merito alla sospensione del diritto all'indennità di
disoccupazione per insufficienti ricerche di lavoro inflitta all’assicurato, il
TCA, attentamente esaminata la documentazione agli atti, ritiene di non disporre tuttavia di sufficienti elementi per
stabilire con la necessaria tranquillità se l’assicurato
potesse essere esonerato dall’obbligo di compiere delle ricerche durante i mesi
precedenti l’annuncio al collocamento.
Il TCA
ritiene, infatti, come del resto correttamente rilevato dal patrocinatore
dell’assicurato, che l’amministrazione abbia omesso di effettuare tutti gli
accertamenti che erano stati espressamente e dettagliatamente indicati da
questo Tribunale nella precedente sentenza di rinvio 38.2011.13 del 4 aprile
2011.
Nella
citata sentenza 38.2011.13 del 4 aprile 2011, infatti, il TCA aveva
espressamente indicato che l’amministrazione, alla quale gli atti erano
rinviati per un complemento istruttorio, avrebbe dovuto procedere ai seguenti
incombenti: “sentirà personalmente l'ex datore di lavoro e l'assicurato così da
poter determinare con esattezza i termini delle trattative e degli accordi
intercorsi fra le parti in vista della creazione del posto di lavoro di capo
clinica di urologia presso l’__________, nonché i motivi e la tempistica della
mancata realizzazione del progetto in questione”.
In simili
condizioni, visto quanto disposto da questa Corte nella precedente sentenza 38.2011.13
del 4 aprile 2011, l’URC non avrebbe dovuto limitarsi ad interpellare, per
iscritto, l’Ufficio del personale dell’__________, ma avrebbe dovuto sentire
personalmente perlomeno l’assicurato e il dr. __________ – dall’interessato
stesso indicato come promotore della proposta di creazione di un posto di capo
clinica di urologia, nonché suo interlocutore nella fase di ricerca di una
collaborazione in tal senso - al fine di accertare con esattezza i termini
delle trattative e degli accordi intercorsi fra le parti in vista della
creazione del posto di lavoro di capo clinica di urologia presso l’__________,
nonché i motivi e la tempistica della mancata realizzazione del progetto in
questione.
In
particolare l’URC, essendo, come ricordato al considerando 2.2., vincolato alla
decisione di rinvio del TCA ed alle considerazioni di fatto e di diritto ivi
contenute, non poteva limitarsi a compiere unicamente degli accertamenti per
iscritto, ma avrebbe, al contrario, dovuto attenersi a quanto impostogli dal
Tribunale, intraprendendo i necessari accertamenti e sentendo
personalmente sia l’assicurato, sia il datore di lavoro, al fine di ottenere
tutte le informazioni necessarie.
Questo
risultava tanto più indispensabile, alla luce della particolarità del caso di
specie, come definito dall’amministrazione stessa nello scritto del 5 luglio
2011, nel quale l’URC, proprio alla luce della “particolarità del caso”, si è
dichiarato “disponibile ad una eventuale proposta di transazione, se necessario
tramite convocazione delle parti” (doc. VII).
La necessità di ulteriori approfondimenti, del
resto, non poteva sfuggire all’amministrazione anche alla luce delle
considerazioni espresse dal responsabile amm. del personale dell’Ospedale
regionale di __________ nello scritto del 19 aprile 2011, laddove ha indicato
che il posto di capo clinica di urologia era stato effettivamente “considerato
nei nostri preventivi”, anche se poi “non è mai stato concretamente
deliberato”, in quanto “l’andamento reale dell’attività non ne ha pienamente
giustificato l’attuazione” (doc. A4).
Alla luce di questa risposta, l’amministrazione
avrebbe dovuto sentire personalmente il datore di lavoro dell’interessato, per
approfondire la questione, nei termini già indicati con precisione da questo
Tribunale nella precedente sentenza 38.2011.13 del 4 aprile 2011.
In
mancanza dunque di informazioni precise riguardo all’esistenza o meno di un
lavoro garantito – punto quest’ultimo di fondamentale importanza ai fini del
giudizio - questo Tribunale non può che rinviare nuovamente gli atti all’amministrazione
affinché si attivi per stabilire con esattezza se il posto di lavoro di capo
clinica di urologia fosse stato effettivamente garantito all’interessato e
secondo quali termini.
Alla luce
di quanto appena esposto si giustifica l’annullamento della decisione su
opposizione impugnata e il rinvio degli atti all’amministrazione affinché disponga
accertamenti approfonditi sulla base di quanto appena esposto da questa Corte
e, sulla scorta delle relative risultanze, si pronunci nuovamente sul diritto
alle indennità dell’assicurato.
2.5
L'assicurato,
vincente in causa, rappresentato da un legale, ha diritto all'importo di fr. 1’000.--
a titolo di ripetibili (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA; 30 Lptca; DTF 122 V
278; DTF 118 V 139).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione del 29 aprile 2011 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all'amministrazione per nuovi accertamenti.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L'Ufficio
regionale di collocamento di __________ verserà al ricorrente la somma di fr.
1’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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