Lexipedia

Decisione

38.2011.49

Confermata sosp.di 8gg per manc.ric.prima di AD da 1a3/11.Asserz.ass.che fino a 28/2 non ipotizzava aumento grado di occ.non corrisponde a verbale pretorile dell'11/1(transaz.per separaz.).Non la esen

19 luglio 2011Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation

de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e

Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).

La

giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità

l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo

che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del

28 giugno 2010).

Per

costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione

deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.

In una

sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così sottolineato

che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la

disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è

ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati

non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a

intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in

disoccupazione.

L'assicurato deve così, ad

esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal

momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova

occupazione (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF

8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004, consid.

3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA

C 77/91 del 29 gennaio

1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici

regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti

sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, p. 16ss.; vedi pure art. 45

cpv. 1 lett. a OADI).

2.3. Per

stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare

un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la

qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76

consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).

Per quel

che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un

numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

La

giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e

non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo

vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per

tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).

L'Alta Corte, pur

confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio

2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante

ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi

amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese

(cfr. consid. 2.4.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C

199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).

In una sentenza 8C_589/2009

del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria

giurisprudenza e ha rilevato:

" (…)

3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a

fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir

compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence

considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes

(cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne

peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement

quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard

des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant

parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006

consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"

Sulle modalità con le

quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che

secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il

suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio

competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26

cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p.

95; DTF 120 V 74).

La legge non prevede

nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire

effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi

datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla

fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio

competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del

29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

Concretamente ciò

significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare

all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore

di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile

l'avvenuta ricerca.

In caso di ricerca

personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei

datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è

necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo

"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra

forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del

28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).

Inoltre

deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si

è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella

causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

L'assicurato potrà

servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dal SECO (dal 1° luglio

1999 il Segretariato di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale

dello sviluppo economico e del lavoro).

In caso di rifiuto del

datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà

comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al

servizio competente tale rifiuto.

Infine, in caso di ricerca

telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,

confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto

(cfr. DLA 1988 p. 95).

In una

sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000

p. 156ss., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno

l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

2.4. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI

la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e

ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di

cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto

all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave

(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua durata è

determinata secondo la gravità della colpa

(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della

proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv.

2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità

entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della

sospensione è prolungata in modo adeguato.

Nella già

citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha

ricordato che " La gravité de la faute dépend de l'ensemble des

circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être

mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses

démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas

suivies en dépit de leur pertinence.".

Considerandi

Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di

disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi

amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel

periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i

parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali

aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45

cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del

SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto 1; Lista delle sospensioni

URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro - aggiornate dal SECO al 25.01.1999).

Queste

direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni

compiti …”, p. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste

basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

Anche il TFA ha approvato

il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile

2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA

C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01

del 6 agosto 2002).

2.5

Nella

presente fattispecie dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurata, la

quale dal mese di giugno 2008 lavora come disegnatrice presso la __________

Sagl di __________ al 60%, il 10 marzo 2011 si è iscritta in disoccupazione

ricercando un impiego al 40% (cfr. doc. I; 1.9., 1.6.).

Il motivo

che ha indotto l’insorgente a ricercare un’attività lavorativa al 40% che

completi la propria occupazione al 60% è la separazione coniugale intervenuta nel

mese di gennaio 2011 (cfr. doc. 2.6.).

In

effetti dal verbale di udienza dell’11 gennaio 2011 dinanzi al Pretore di __________

– __________, in occasione della quale è stata omologata la transazione

afferente alla separazione e al relativo assetto, risulta che “(…) la moglie ha

redditi per ca. CHF 2'275.- (60%). Chiederà di estendere l’attività lavorativa,

risp. di iscriversi alla disoccupazione” (cfr. doc. 2.6.).

Al

momento dell’iscrizione in disoccupazione la ricorrente, relativamente al

periodo precedente l’annuncio all’URC, ha indicato di non avere svolto alcuna

ricerca di impiego (cfr. doc. 3.3.).

Di

conseguenza, il 1° aprile 2011, la consulente del personale URC le ha inviato

una “Richiesta di giustificazione” con cui l’ha invitata, prima di emettere una

decisione, a motivare, entro l’11 aprile 2011, il fatto di non avere fornito

alcuna prova di ricerca di una nuova occupazione per il periodo dall’11 gennaio

al 9 marzo 2011 precedente l’annuncio all’URC.

La

collocatrice ha pure menzionato espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il

quale prevede proprio la sospensione di un assicurato nel caso in cui non

faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 2.9.).

La

ricorrente, il 6 aprile 2011, ha risposto quanto segue:

"

Uscendo da una relazione difficile con il marito

che ha problemi di alcool e dovendomi occupare di tutto non mi era possibile

fare una ricerca di lavoro. Il marito è uscito di casa il 1° marzo 2011, fino a

quella data finanziariamente ce la facevo.” (Doc. 2.8.)

Dal

profilo procedurale l’URC ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito

dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall’art. 42 LPGA

(al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).

L’amministrazione,

non ritenendo valide le giustificazioni addotte dall’assicurata, con decisione

formale del 13 aprile 2011, l’ha sospesa dal diritto alle indennità di

disoccupazione per otto giorni (cfr. doc. 2.7.).

Tale

provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione dell’11 maggio

2011.

(cfr. doc. A; consid. 1.1.).

2.6

Nella

concreta evenienza è incontestato che l’assicurata nel periodo 11 gennaio – 9

marzo 2011 precedente l’iscrizione in disoccupazione non ha svolto alcuna

ricerca di lavoro.

L’insorgente

giustifica tale mancanza, in particolare, indicando nell’opposizione che fino

al 28 febbraio non si ipotizzava la necessità di un ulteriore lavoro (cfr. doc.

2.3

).

Nell’atto

ricorsuale essa ha aggiunto, da una parte, che nei mesi di gennaio e febbraio

2011.

non era idonea a trovare un nuovo lavoro visto che, oltre al lavoro, erano

la famiglia e l’uscita del marito dall’abitazione familiare a seguito della

separazione le due priorità alle quali doveva dedicarsi.

Dall’altra,

che solo da inizio marzo 2011 ha potuto assumere informazioni circa un

eventuale diritto a prestazioni dell’assicurazione disoccupazione, diritto

inizialmente a lei sconosciuto (cfr. doc. I).

Ciò,

tuttavia, non corrisponde a quanto verbalizzato durante l’udienza dell’11

gennaio 2011, allorché la transazione conclusa tra i coniugi RI 1 concernente

la loro separazione e il relativo assetto è stata omologata dal Pretore di __________.

Come già

sopra esposto, nel verbale dell’udienza citata è stato indicato che nessun

contributo alimentare era dovuto tra i coniugi e che RI 1 avrebbe chiesto di

estendere l’attività lavorativa, rispettivamente di iscriversi alla

disoccupazione (cfr. doc. 2.6.).

Da metà

gennaio 2011, quindi, l’insorgente era intenzionata ad aumentato il suo grado

di occupazione da lì a qualche mese.

Inoltre

sempre da metà gennaio 2011 la stessa ben doveva essere consapevole del fatto

che, se non avesse reperito un’occupazione che completasse il suo impiego al

60%, avrebbe potuto fare ricorso all’assicurazione contro la disoccupazione.

In

proposito giova rilevare che il dovere di effettuare delle ricerche di

impiego rappresenta una regola di comportamento elementare, la quale deve

essere seguita anche senza una precedente informazione o - in caso di

insufficienti ricerche - avvertimento da parte dell’amministrazione ai sensi

dell’art. 27 LPGA. In effetti gli assicurati devono intraprendere sforzi volti

all’ottenimento di un’occupazione già prima della disoccupazione (cfr. STFA C 14/06 del 6 settembre 2006 consid. 2.2; STFA C 50/06 del

23.

maggio 2006 consid. 2.1.; STFA C 144/05 del 1° dicembre 2005 consid.

5.2.1

).

Va,

altresì, osservato che le ricerche di impiego non dovevano necessariamente

essere finalizzate al reperimento di un impiego con inizio immediato in gennaio

o febbraio 2011.

L’assicurata

si è in effetti annunciata per il collocamento il 10 marzo 2011.

La stessa

non è peraltro stata sanzionata per non aver cercato un’attività lavorativa con

inizio in gennaio/febbraio 2011, bensì per i mancati sforzi prima

dell’iscrizione in disoccupazione, ossia nel lasso di tempo antecedente il 10

marzo 2011.

E’,

dunque, ininfluente la circostanza che nei mesi di gennaio e febbraio 2011 essa

ritenesse di non poter lavorare al 100%.

In simili

condizioni, occorre concludere che la ricorrente nell’arco di tempo dall’11

gennaio al 9 marzo 2011 era tenuta a compiere delle ricerche di lavoro.

2.7

L’obiezione

formulata dall’assicurata, secondo cui nel periodo rilevante non poteva

concentrarsi sulla ricerca di un’occupazione, poiché era impegnata, oltre che

nella sua attività al 60%, in questioni familiari urgenti, e meglio la propria

separazione dal marito e l’uscita di quest’ultimo - che abusava di alcool con

evidenti ripercussioni sul figlio e la famiglia - dall’abitazione familiare

(cfr. doc. I; V; 2.3.), non permette, poi, di esentarla da una sospensione dal

diritto all’indennità di disoccupazione per mancate ricerche di impiego prima

della disoccupazione ai sensi dell’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI.

In

effetti, pur comprendendo la difficile e delicata situazione vissuta dalla

ricorrente e da suo figlio - che comunque non è più in tenera età frequentando

il 1° anno della Scuola SSPSS di __________ (cfr. doc. I) -, la stessa non era

tale da impedirle di compiere almeno qualche sforzo volto al reperimento di

un’occupazione, rispondendo a degli annunci pubblicati sui quotidiani o

interpellando spontaneamente dei potenziali datori di lavoro, ad esempio mentre

si trovava fuori casa, approfittando delle pause inerenti alla sua attività al

60% a __________.

Del resto,

nonostante il marito abbia lasciato l’abitazione familiare il 1° marzo 2011

(cfr. doc. 2.3.), l’insorgente non ha effettuato ricerche di lavoro prima del

22.

marzo 2011 (cfr. doc. 3.3.; 3.6.).

2.8

Per quanto

concerne l’entità della penalità, l’URC ha inflitto all’assicurata otto giorni

di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione (quattro giorni per

mancate ricerche per il mese dall’11 gennaio al 10 febbraio 2011 e quattro giorni

per mancate ricerche per il mese dall’11 febbraio al 9 marzo 2011).

Normalmente,

in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in

caso di mancate ricerche di lavoro nel periodo antecedente la disoccupazione

ammonta a un minimo di quattro giorni di sospensione al mese (cfr. consid. 2.4.).

Di

conseguenza, tutto ben considerato, la penalità di otto giorni comminata

all’insorgente è da ritenere conforme al principio della proporzionalità (cfr.

consid. 2.4.).

La decisione

su opposizione dell’11 maggio 2011 contestata deve, perciò, essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster