38.2011.49
Confermata sosp.di 8gg per manc.ric.prima di AD da 1a3/11.Asserz.ass.che fino a 28/2 non ipotizzava aumento grado di occ.non corrisponde a verbale pretorile dell'11/1(transaz.per separaz.).Non la esen
19 luglio 2011Italiano21 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
38.2011.49
Data decisione, Autorità:
19.07.2011, TCA
Titolo:
Confermata sosp.di 8gg per manc.ric.prima di AD da 1a3/11.Asserz.ass.che fino a 28/2 non ipotizzava aumento grado di occ.non corrisponde a verbale pretorile dell'11/1(transaz.per separaz.).Non la esenta da sosp.fatto che in quel periodo fosse concentrata su quest.fam.(sep.,uscita di casa del marito)
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
SANZIONE
SEPARAZIONE CONIUGALE
art. 17 LADI
art. 30 cpv. 1 let. c LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 26 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2011.49
rs
Lugano
19 luglio
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 6 giugno 2011 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 11 maggio
2011 emanata da
Ufficio regionale di collocamento, ______________
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione dell’11 maggio 2011 l’Ufficio regionale di
collocamento di __________ (di seguito URC) ha confermato la precedente
decisione del 13 aprile 2011 (cfr. doc. 2.7.) con cui aveva sospeso RI 1 per otto
giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione a causa di mancate ricerche
di lavoro nel periodo antecedente l’iscrizione in disoccupazione (cfr. doc. A).
1.2. Contro la
decisione su opposizione dell’11 maggio 2011 l’assicurata, il 6 giugno 2011, ha ricorso tempestivamente al TCA, chiedendo l’annullamento della sanzione inflittale.
A
motivazione della propria pretesa ricorsuale la stessa ha indicato che l’11
gennaio 2011 ha avuto luogo un’udienza presso la Pretura di __________ In
occasione di tale udienza è stata decisa la separazione coniugale, separazione
intervenuta a seguito di una relazione parecchio difficile con il marito che
abusava di alcool con conseguenti ripercussioni sulla famiglia.
La
ricorrente ha precisato, da un lato, che dall’11 gennaio al 1° marzo 2011 ha dovuto utilizzare il suo tempo, oltre che per lavorare (al 60% in qualità di disegnatrice
edile presso la ditta __________ Sagl di __________ dove è attiva dal 1° giugno
2008), per concentrarsi sull’uscita di suo marito dall’abitazione familiare che
non è risultata facile.
Dall’altro,
che soltanto a inizio marzo ha potuto dedicarsi a se stessa assumendo le
informazioni del caso per eventualmente rivendicare un diritto alle prestazioni
a lei inizialmente sconosciuto.
L’insorgente
ha rilevato che conseguentemente l’11 marzo 2011 si è annunciata in
disoccupazione e che da quel momento ha potuto effettivamente attivarsi per
cercare una nuova attività al 40% che completasse il suo impiego al 60%,
effettuando una decina di ricerche nel mese di marzo e altrettante nei mesi di
aprile e maggio 2011.
La
medesima ha osservato che nei mesi di gennaio e febbraio 2011 non era idonea a
trovare un lavoro, visto che, oltre all’attività da lei espletata, erano la
famiglia e l’uscita del marito da casa le due priorità alle quali si doveva
dedicare.
L’assicurata
ha, poi, evidenziato che una sospensione di otto giorni corrisponde a toglierle
la somma di quasi fr. 1'300.-- che risulta vitale per la conduzione della sua
famiglia alquanto disastrata a seguito delle vicissitudini trascorse. La stessa
ha puntualizzato che il marito le versa unicamente l’importo di fr. 300.-- al
mese per il figlio agli studi.
La
ricorrente ha, infine, concluso facendo valere che nei due mesi precedenti
l’annuncio in disoccupazione si è veramente e assolutamente impegnata in altre
procedure urgenti che non poteva esimersi di effettuare (cfr. doc. I).
1.3. L’URC, in
risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. Il 24 giugno
2011 l’assicurata si è espressa nuovamente in merito alla fattispecie (cfr.
doc. V).
1.5. L’amministrazione
ha preso posizione al riguardo con scritto del 30 giugno 2011 (cfr. doc. VII).
1.6. il doc. VII
è stato trasmesso per conoscenza alla ricorrente (cfr. doc. VIII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre
2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto
della lite è la questione di sapere se l’assicurata deve o meno essere sospesa
dal diritto all’indennità di disoccupazione per mancate ricerche di lavoro nel
periodo precedente l’iscrizione in disoccupazione con effetto dal 10 marzo
2011.
Tra
gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione
adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori della professione
precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del proprio luogo di
domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo
di controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio competente le prove
documentali relative alle ricer-che di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del
29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1
OADI:
"
L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di
regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI
prevede che:
"
Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve
provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare
lavoro."
L'art. 26 cpv. 2bis OADI
precisa che:
" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di
controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo
giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio
competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo
informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione
valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
"
Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro
dell'assicurato."
La LADI ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per
evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
L'obbligo di ridurre il
danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V
197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische
Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p.
48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti
per trovare lavoro.
Se non adempie il suo
obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il
suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF
8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C
221/02 del 3 agosto 2003).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL
Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230;
Fatti
D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation
de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e
Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).
La
giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità
l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo
che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del
28 giugno 2010).
Per
costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione
deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.
In una
sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così sottolineato
che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la
disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è
ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati
non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a
intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in
disoccupazione.
L'assicurato deve così, ad
esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal
momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova
occupazione (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF
8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004, consid.
3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA
C 77/91 del 29 gennaio
1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici
regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti
sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, p. 16ss.; vedi pure art. 45
cpv. 1 lett. a OADI).
2.3. Per
stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare
un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la
qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76
consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).
Per quel
che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un
numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La
giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e
non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo
vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per
tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).
L'Alta Corte, pur
confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio
2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante
ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi
amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese
(cfr. consid. 2.4.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C
199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).
In una sentenza 8C_589/2009
del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria
giurisprudenza e ha rilevato:
" (…)
3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a
fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir
compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence
considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes
(cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne
peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement
quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard
des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant
parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006
consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"
Sulle modalità con le
quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che
secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il
suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio
competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26
cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p.
95; DTF 120 V 74).
La legge non prevede
nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire
effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi
datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla
fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio
competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del
29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
Concretamente ciò
significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare
all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore
di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile
l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca
personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei
datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è
necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo
"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra
forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del
28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).
Inoltre
deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si
è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella
causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà
servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dal SECO (dal 1° luglio
1999 il Segretariato di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale
dello sviluppo economico e del lavoro).
In caso di rifiuto del
datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà
comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al
servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca
telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,
confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto
(cfr. DLA 1988 p. 95).
In una
sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
p. 156ss., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno
l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.4. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI
la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e
ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di
cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv.
2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità
entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della
sospensione è prolungata in modo adeguato.
Nella già
citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha
ricordato che " La gravité de la faute dépend de l'ensemble des
circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être
mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses
démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas
suivies en dépit de leur pertinence.".
Considerandi
Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di
disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi
amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel
periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i
parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali
aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del
SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto 1; Lista delle sospensioni
URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro - aggiornate dal SECO al 25.01.1999).
Queste
direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni
compiti …”, p. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste
basi vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato
il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile
2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA
C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01
del 6 agosto 2002).
2.5
Nella
presente fattispecie dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurata, la
quale dal mese di giugno 2008 lavora come disegnatrice presso la __________
Sagl di __________ al 60%, il 10 marzo 2011 si è iscritta in disoccupazione
ricercando un impiego al 40% (cfr. doc. I; 1.9., 1.6.).
Il motivo
che ha indotto l’insorgente a ricercare un’attività lavorativa al 40% che
completi la propria occupazione al 60% è la separazione coniugale intervenuta nel
mese di gennaio 2011 (cfr. doc. 2.6.).
In
effetti dal verbale di udienza dell’11 gennaio 2011 dinanzi al Pretore di __________
– __________, in occasione della quale è stata omologata la transazione
afferente alla separazione e al relativo assetto, risulta che “(…) la moglie ha
redditi per ca. CHF 2'275.- (60%). Chiederà di estendere l’attività lavorativa,
risp. di iscriversi alla disoccupazione” (cfr. doc. 2.6.).
Al
momento dell’iscrizione in disoccupazione la ricorrente, relativamente al
periodo precedente l’annuncio all’URC, ha indicato di non avere svolto alcuna
ricerca di impiego (cfr. doc. 3.3.).
Di
conseguenza, il 1° aprile 2011, la consulente del personale URC le ha inviato
una “Richiesta di giustificazione” con cui l’ha invitata, prima di emettere una
decisione, a motivare, entro l’11 aprile 2011, il fatto di non avere fornito
alcuna prova di ricerca di una nuova occupazione per il periodo dall’11 gennaio
al 9 marzo 2011 precedente l’annuncio all’URC.
La
collocatrice ha pure menzionato espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il
quale prevede proprio la sospensione di un assicurato nel caso in cui non
faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 2.9.).
La
ricorrente, il 6 aprile 2011, ha risposto quanto segue:
"
Uscendo da una relazione difficile con il marito
che ha problemi di alcool e dovendomi occupare di tutto non mi era possibile
fare una ricerca di lavoro. Il marito è uscito di casa il 1° marzo 2011, fino a
quella data finanziariamente ce la facevo.” (Doc. 2.8.)
Dal
profilo procedurale l’URC ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito
dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall’art. 42 LPGA
(al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).
L’amministrazione,
non ritenendo valide le giustificazioni addotte dall’assicurata, con decisione
formale del 13 aprile 2011, l’ha sospesa dal diritto alle indennità di
disoccupazione per otto giorni (cfr. doc. 2.7.).
Tale
provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione dell’11 maggio
2011.
(cfr. doc. A; consid. 1.1.).
2.6
Nella
concreta evenienza è incontestato che l’assicurata nel periodo 11 gennaio – 9
marzo 2011 precedente l’iscrizione in disoccupazione non ha svolto alcuna
ricerca di lavoro.
L’insorgente
giustifica tale mancanza, in particolare, indicando nell’opposizione che fino
al 28 febbraio non si ipotizzava la necessità di un ulteriore lavoro (cfr. doc.
2.3
).
Nell’atto
ricorsuale essa ha aggiunto, da una parte, che nei mesi di gennaio e febbraio
2011.
non era idonea a trovare un nuovo lavoro visto che, oltre al lavoro, erano
la famiglia e l’uscita del marito dall’abitazione familiare a seguito della
separazione le due priorità alle quali doveva dedicarsi.
Dall’altra,
che solo da inizio marzo 2011 ha potuto assumere informazioni circa un
eventuale diritto a prestazioni dell’assicurazione disoccupazione, diritto
inizialmente a lei sconosciuto (cfr. doc. I).
Ciò,
tuttavia, non corrisponde a quanto verbalizzato durante l’udienza dell’11
gennaio 2011, allorché la transazione conclusa tra i coniugi RI 1 concernente
la loro separazione e il relativo assetto è stata omologata dal Pretore di __________.
Come già
sopra esposto, nel verbale dell’udienza citata è stato indicato che nessun
contributo alimentare era dovuto tra i coniugi e che RI 1 avrebbe chiesto di
estendere l’attività lavorativa, rispettivamente di iscriversi alla
disoccupazione (cfr. doc. 2.6.).
Da metà
gennaio 2011, quindi, l’insorgente era intenzionata ad aumentato il suo grado
di occupazione da lì a qualche mese.
Inoltre
sempre da metà gennaio 2011 la stessa ben doveva essere consapevole del fatto
che, se non avesse reperito un’occupazione che completasse il suo impiego al
60%, avrebbe potuto fare ricorso all’assicurazione contro la disoccupazione.
In
proposito giova rilevare che il dovere di effettuare delle ricerche di
impiego rappresenta una regola di comportamento elementare, la quale deve
essere seguita anche senza una precedente informazione o - in caso di
insufficienti ricerche - avvertimento da parte dell’amministrazione ai sensi
dell’art. 27 LPGA. In effetti gli assicurati devono intraprendere sforzi volti
all’ottenimento di un’occupazione già prima della disoccupazione (cfr. STFA C 14/06 del 6 settembre 2006 consid. 2.2; STFA C 50/06 del
23.
maggio 2006 consid. 2.1.; STFA C 144/05 del 1° dicembre 2005 consid.
5.2.1
).
Va,
altresì, osservato che le ricerche di impiego non dovevano necessariamente
essere finalizzate al reperimento di un impiego con inizio immediato in gennaio
o febbraio 2011.
L’assicurata
si è in effetti annunciata per il collocamento il 10 marzo 2011.
La stessa
non è peraltro stata sanzionata per non aver cercato un’attività lavorativa con
inizio in gennaio/febbraio 2011, bensì per i mancati sforzi prima
dell’iscrizione in disoccupazione, ossia nel lasso di tempo antecedente il 10
marzo 2011.
E’,
dunque, ininfluente la circostanza che nei mesi di gennaio e febbraio 2011 essa
ritenesse di non poter lavorare al 100%.
In simili
condizioni, occorre concludere che la ricorrente nell’arco di tempo dall’11
gennaio al 9 marzo 2011 era tenuta a compiere delle ricerche di lavoro.
2.7
L’obiezione
formulata dall’assicurata, secondo cui nel periodo rilevante non poteva
concentrarsi sulla ricerca di un’occupazione, poiché era impegnata, oltre che
nella sua attività al 60%, in questioni familiari urgenti, e meglio la propria
separazione dal marito e l’uscita di quest’ultimo - che abusava di alcool con
evidenti ripercussioni sul figlio e la famiglia - dall’abitazione familiare
(cfr. doc. I; V; 2.3.), non permette, poi, di esentarla da una sospensione dal
diritto all’indennità di disoccupazione per mancate ricerche di impiego prima
della disoccupazione ai sensi dell’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI.
In
effetti, pur comprendendo la difficile e delicata situazione vissuta dalla
ricorrente e da suo figlio - che comunque non è più in tenera età frequentando
il 1° anno della Scuola SSPSS di __________ (cfr. doc. I) -, la stessa non era
tale da impedirle di compiere almeno qualche sforzo volto al reperimento di
un’occupazione, rispondendo a degli annunci pubblicati sui quotidiani o
interpellando spontaneamente dei potenziali datori di lavoro, ad esempio mentre
si trovava fuori casa, approfittando delle pause inerenti alla sua attività al
60% a __________.
Del resto,
nonostante il marito abbia lasciato l’abitazione familiare il 1° marzo 2011
(cfr. doc. 2.3.), l’insorgente non ha effettuato ricerche di lavoro prima del
22.
marzo 2011 (cfr. doc. 3.3.; 3.6.).
2.8
Per quanto
concerne l’entità della penalità, l’URC ha inflitto all’assicurata otto giorni
di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione (quattro giorni per
mancate ricerche per il mese dall’11 gennaio al 10 febbraio 2011 e quattro giorni
per mancate ricerche per il mese dall’11 febbraio al 9 marzo 2011).
Normalmente,
in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in
caso di mancate ricerche di lavoro nel periodo antecedente la disoccupazione
ammonta a un minimo di quattro giorni di sospensione al mese (cfr. consid. 2.4.).
Di
conseguenza, tutto ben considerato, la penalità di otto giorni comminata
all’insorgente è da ritenere conforme al principio della proporzionalità (cfr.
consid. 2.4.).
La decisione
su opposizione dell’11 maggio 2011 contestata deve, perciò, essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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