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Decisione

38.2011.51

Rettam.la SdL ritenuto irricev.l'oppos.contro la dec.di sosp.(23gg)a causa del rifiuto di prolungare il rapp.di lavoro. L'ass.infatti non ha firmato l'opp.e non vi ha tempest.rimediato entro i 10gg.as

29 agosto 2011Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06

del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18

febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio

2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190

seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Oggetto del

contendere è la questione di sapere se a ragione o a torto la Sezione del

lavoro non sia entrata nel merito dell'opposizione interposta dall'assicurato il

21 marzo 2011 senza apporvi la propria firma, ritenendo tardivo l’invio, il 19

aprile 2011, di tale atto firmato.

2.3. Ai sensi

dell'art. 52 cpv. 1 della Legge sulla parte generale del diritto delle

assicurazioni sociali (LPGA), le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA

possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza

che le ha notificate.

L'opposizione,

che in materia di prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione deve

essere inoltrata nella forma scritta (cfr. art. 10 cpv. 2 lett. a OPGA) ed

essere firmata (cfr. art. 10 cpv. 4 OPGA) deve contenere una conclusione e una

motivazione (cfr. art. 10 cpv. 1 OPGA).

L'art. 10

cpv. 5 OPGA stabilisce che se l'opposizione non soddisfa i requisiti di cui al

capoverso 1 o se manca la firma, l'assicuratore assegna un congruo termine per

rimediarvi, con la comminatoria che in caso contrario non si entrerà nel

merito.

In una

sentenza I 25/06 del 27 marzo 2007 il Tribunale federale ha sviluppato al

riguardo le seguenti considerazioni:

"

(...)

Si l'opposition ne satisfait pas aux exigences de

l'al. 1 ou si elle n'est pas signée, l'assureur impartit un délai convenable

pour réparer le vice, avec l'avertissement qu'à défaut, l'opposition ne sera

pas recevable (art. 10 al. 5 OPGA).

4.2 Alors que l'art. 108 al. 3 OJ prévoit

explicitement qu'un délai supplémentaire ne peut être imparti en procédure

fédérale que lorsque les annexes manquent ou que les conclusions ou les motifs

du recours ne sont pas suffisamment clairs, sans que le recours soit

manifestement irrecevable, on ne retrouve pas pareille limitation en procédure

administrative (art. 10 al. 5 OPGA) ou en procédure judiciaire de première

instance (art. 61 let. b 2ème phrase LPGA, dont le texte correspond à celui de

l'art. 85 al. 2 let. b 2ème phrase aLAVS, abrogé avec l'entrée en vigueur de la

LPGA le 1er janvier 2003).

Selon la jurisprudence développée en relation avec

l'art. 85 al. 2 let. b 2ème phrase aLAVS - qui s'applique également dans la

procédure de recours devant le tribunal cantonal des assurances (art. 61 let. b

2ème phrase LPGA; arrêt I 126/05 du 6 juin 2005, consid. 2) et dans la

procédure d'opposition (art. 10 al. 5 OPGA; arrêt I 99/06 du 8 septembre 2006,

consid. 2.2; voir également ATF 123 V 128 consid. 3a et b p. 130 et les références) -, un délai permettant à

l'intéressé de rectifier son mémoire de recours doit être fixé non seulement si

les conclusions ou les motifs manquent de clarté, mais, d'une manière générale,

dans tous les cas où le recours ne répond pas aux exigences légales. Il s'agit

là d'une prescription formelle, qui oblige le juge de première instance -

excepté dans les cas d'abus de droit manifeste - de fixer un délai pour

corriger les imperfections du mémoire de recours (ATF 107 V 244 consid. 2 in fine p.

245, 104 V 178). (...)"

In

un'altra sentenza 9C_62/2007 del 26 settembre 2007 l'Alta Corte ha ricordato che:

"

(...)

5.5 Nella recente sentenza citata I 898/06,

questo Tribunale ha avuto modo di affermare che il termine supplementare

dell'art. 10 cpv. 5 OPGA per rimediare a un vizio dell'opposizione è un termine

stabilito da un'autorità e, in quanto tale, è per principio prorogabile

(consid. 3.4; Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, no.

9 all'art. 40; del medesimo autore, Auswirkungen des ATSG - Erste Erfahrungen,

in: Schaffhauser/Kieser, Praktische Anwendungsfragen des ATSG, San Gallo 2004,

pag. 19 seg.; Kölz/Bosshart/Röhl, Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz

des Kantons Zürich, 2a ed., Zurigo 1999, § 12 no. 8; Rhinow/Krähenmann,

Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea/Francoforte

sul Meno 1990, pag. 311). La concessione di una proroga

presuppone tuttavia motivi sufficienti. La prassi amministrativa è a tal

riguardo generosa e considera motivo sufficiente un sovraccarico di lavoro,

un'assenza oppure l'impossibilità di entrare in relazione con la parte

patrocinata (Kieser, ATSG-Kommentar, no. 9 all'art. 40; Kölz/Bosshart/Röhl, op.

cit., § 12 no. 9). Questa prassi contrasta in un certo qual modo con l'obbligo

di celerità della procedura. Nondimeno, sia l'approvazione di domande di

proroga del termine formulate dal patrocinatore, sia lo svolgimento rapido

della procedura sono nell'interesse della persona assicurata, motivo per cui

l'assicuratore deve di principio concedere un breve termine supplementare se

intende respingere una domanda di proroga del termine (Kieser, ATSG-Kommentar,

no. 9 all'art. 40; Kölz/Bosshart/Röhl, op. cit., § 12 no. 10;

Rhinow/Krähenmann, op. cit., pag. 311). Lo stesso principio vale per la

procedura di opposizione come pure per quella di ricorso di prima istanza

(sentenza citata, consid. 3.4). (...)"

2.4. L'art. 39

cpv. 1 LPGA, prevede poi che le richieste scritte devono essere consegnate

all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a

una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo

giorno del termine.

Se la

parte si rivolge a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è

stato rispettato (cpv. 2).

L'art. 38

cpv. 1 LPGA recita che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve

essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la

notificazione.

Il cpv.

3, inoltre, prevede che se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una

domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o

il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente.

Giusta il

cpv. 4, infine, i termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in

mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la pasqua al settimo giorno

successivo alla pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18

dicembre al 1° gennaio incluso.

Il 1°

gennaio 2007 sono entrate in vigore alcune modifiche dell’art. 38 LPGA (cfr. RU

del 13 giugno 2006 N. 23 pag. 2197 segg. (2276)). In primo luogo, è stato

introdotto un ulteriore capoverso, ossia il cpv. 2bis, secondo cui una

comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un’altra

persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno

dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito.

In secondo luogo, i cpv. 3 e 4 sono stati modificati come segue:

“(…)

3 Se l’ultimo giorno del

termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto

federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È

determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il

suo rappresentante.

4 I termini stabiliti dalla

legge o dall’autorità in giorni o in mesi non decorrono:

a. dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno

successivo alla

Pasqua incluso;

b. dal 15 luglio al 15 agosto incluso;

c. dal 18 dicembre al 2

gennaio incluso.”

2.5. Quando

il tentativo di intimazione di un invio raccomandato si rivela infruttuoso e,

di conseguenza, viene emesso un avviso di ritiro nella bucalettere o nella

casella postale del destinatario, l'invio è validamente notificato quando viene

ritirato alla Posta.

Se ciò non avviene entro

il termine di ritiro, corrispondente a 7 giorni, l'invio viene ritenuto

notificato l'ultimo giorno di questo termine (cfr. art. 38 cpv. 2 bis LPGA),

nella misura in cui il destinatario doveva attendersi, secondo il principio

della buona fede, un'intimazione (cosiddetta "Zustellungsfiktion"; DTF 127 I 34 consid. 2a/aa; DTF 134 V 49;

STFA C 189/05 del 5 gennaio 2006 consid. 3.4.; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa).

Chi si assenta, pendente

una procedura, dal proprio domicilio deve fare in modo che gli atti connessi

possano essergli agevolmente notificati, comunicando correttamente e

tempestivamente il suo nuovo recapito (cfr. DTF 127 I 31 consid. 2; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; DTF 117 V 132 consid. 4a; DTF 116 Ia

92 consid. 2a; STFA H 61/00 del 9 agosto 2001; STFA H 338/00 del 13 febbraio

2001).

Secondo costante

Considerandi

giurisprudenza federale, affinché un atto possa essere ritenuto notificato, non

è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è sufficiente

che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. DTF 122 I 139 consid. 1, pag.

142-144).

La giurisprudenza prevede

che chi, pendente una procedura, potendo prevedere con una certa probabilità la

notificazione di un atto dell’autorità, si assenta per una durata prolungata

dal suo indirizzo abituale conosciuto da quest’ultima, senza preoccuparsi di

far inoltrare la posta al nuovo recapito o di informare l’autorità del nuovo

indirizzo o di designare un rappresentante abilitato ad agire a suo nome

durante la sua assenza, deve considerare come valida la notificazione tentata

all’indirizzo abituale (cfr. DTF 107 V 189 consid. 2; RCC 1991 pag. 476 consid.

2b; STFA U 95/03 del 1° settembre 2003; STFA K 125/00 del 13 settembre 2000).

Nel caso di assenza di

breve durata – di qualche settimana – è usuale avvertire l’autorità dinanzi

alla quale è pendente una procedura e pregarla di attendere il proprio rientro

prima di emanare una decisione o una sentenza. Questa comunicazione, formulata

tempestivamente, deve essere tenuta in considerazione dall’autorità secondo il

principio della buona fede, a meno che l’assicurato non tenti tramite tale

avviso di arrogarsi un vantaggio che non gli spetta.

Questa prassi non è

incompatibile con la massima ufficiale e l’obbligo dell’autorità di condurre la

procedura diligentemente.

Se l’assicurato, che sta

aspettando l’assegnazione di una prestazione, si allontana dal suo domicilio,

mentre è pendente una procedura, informandone l’amministrazione, cosicché

quest’ultima differisce l’emissione della decisione, egli è comunque

responsabile del ritardo della procedura. In simili circostanze, è indicato che

l’amministrazione venga informata anche di un’assenza di lunga durata, per

esempio di qualche mese (cfr. STFA K 128/00 del 14 settembre 2001 consid. 2a;

RCC 1991 pag. 476 consid. 2b; RCC 1987 pag. 574 consid. 3b).

Al

riguardo cfr. pure STCA 38.2004.13 del 8 luglio 2004 consid. 2.6., pubblicata

in RtiD I-2005 . 45 pag. 172.

Generalmente un secondo

invio e la susseguente ricezione non modificano tale risultato; essi sono

giuridicamente irrilevanti (cfr. STFA K 125/00 del 13 settembre 2000; DTF 119 V

94.

consid. 4b/aa con riferimenti; Condizioni generali della Posta «Servizi

postali», cifra 2.3.7. dell’edizione del gennaio 2003 e dell’edizione del

gennaio 2004).

Se, tuttavia, l'autorità

notifica di nuovo, senza riserve, una decisione contenente un'indicazione del

rimedio giuridico prima che sia scaduto il termine originario, il termine

ricorsuale è calcolato a partire dalla seconda notificazione, sempreché siano

adempiute le condizioni relative all'applicazione del principio costituzionale

della protezione della buona fede (cfr. STFA I 366/04 del 27 aprile 2005; DTF 115 Ia 18 consid. 4).

2.6

Nella

presente evenienza, con decisione formale del 23 febbraio 2011, la Sezione del

lavoro ha sospeso RI 1 per 23 giorni dall’indennità di disoccupazione per avere

rifiutato di prolungare di tre mesi il rapporto di lavoro con la __________

Sagl (cfr. consid. 1.1.; doc. 8).

L'opposizione

inoltrata dall'assicurato datata 21 marzo 2011 (cfr. doc. 7) è stata

considerata irricevibile dalla Sezione del lavoro con decisione su opposizione

del 18 maggio 2011 (cfr. consid. 1.7.; doc. A6), in quanto, da una parte, il

medesimo non vi aveva apposto la propria firma, dall’altra, non ha provveduto a

sanare tale difetto entro il termine di dieci giorni assegnatogli

dall’amministrazione con raccomandata del 28 marzo 2011 (cfr. consid. 1.3.;

doc. 6).

L’insorgente

ha, infatti, prodotto l’opposizione debitamente firmata soltanto il 19 aprile

2011, allegando di non aver potuto ritirare la raccomandata relativa allo

scritto del 28 marzo 2011, visto che era fuori città e di aver preso conoscenza

dell’avviso di ritiro soltanto due giorni dopo la scadenza del termine di

ritiro (cfr. consid. 1.6.; 2; 3).

2.7

Chiamata a

esprimersi in merito alla fattispecie, questa Corte osserva, dapprima, che a

ragione la Sezione del lavoro, conformemente all’art. 10 cpv. 5 OPGA (cfr.

consid. 2.3.), il 28 marzo 2011 ha assegnato all’assicurato un termine di dieci

giorni al fine di rimediare all’assenza di firma sull’opposizione del 21 marzo

2011.

con l’avvertimento che in difetto non sarebbe entrata nel merito della

stessa (cfr. consid. 1.3., doc. 6).

La

notifica dello scritto del 28 marzo 2011, spedito per plico raccomandato il

medesimo giorno ma non ritirato, si deve considerare avvenuta il 5 aprile 2011,

ultimo giorno del termine di ritiro di sette giorni (cfr. consid. 2.5.) decorso

dal 29 marzo 2011, quando è stato depositato nella bucalettere del ricorrente

il relativo avviso di ritiro (cfr. doc. 5).

Il

termine di dieci giorni per sanare l’opposizione del 21 marzo 2011 è quindi

iniziato a decorrere il 6 aprile 2011 ed è spirato il 15 aprile 2011.

L’invio,

il 19 aprile 2011, da parte dell’assicurato dell’opposizione da lui firmata

(cfr. doc. 2; 3) risulta conseguentemente tardivo.

In

proposito giova rilevare che il secondo invio dello scritto del 28 marzo 2011 -

con cui all’assicurato è stato assegnato un termine di dieci giorni per produrre

l’opposizione munita della sua firma (cfr. doc. 6) - avvenuto il 18 aprile 2011

tramite posta A (cfr. doc. 4) non permette, in ogni caso, di calcolare

il termine di dieci giorni impartito a partire dalla seconda notificazione.

In concreto non sono, in

effetti, date le condizioni per applicare la giurisprudenza relativa alla

decorrenza del termine dalla seconda notifica di un atto (cfr. consid. 2.5. in

fine).

La

lettera datata 28 marzo 2011 è stata rispedita all’assicurato il 18 aprile 2001,

ossia dopo lo spirare, il 15 aprile 2011, del termine di dieci giorni.

Inoltre

nello scritto accompagnatorio la Sezione del lavoro ha comunque evidenziato

quanto segue:

"

(…)

Attiriamo la sua

attenzione sul fatto che la presente comunicazione ha un carattere esclusivamente

informativo e le rammentiamo che, in particolare per il rispetto di eventuali

termini, fa stato il nostro primo scritto (28 marzo 2011)” (Doc. 4)

2.8

Per quanto

attiene alle censure sollevate nell’atto di ricorso, va osservato, in primo luogo,

che il fatto che l’insorgente il 29 marzo 2011 al momento del deposito

dell’avviso di ritiro e durante il termine di ritiro fosse assente dal proprio

domicilio (cfr. doc. 2; I) non gli è di alcun ausilio.

Prima

della sua assenza - di breve durata -, egli, siccome era pendente una procedura

in ambito dell’assicurazione contro la disoccupazione che lo riguardava, avendo

lo stesso inoltrato opposizione contro la decisione del 23 febbraio 2011 con

cui era stato sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione per 23 giorni

(cfr. doc. 8), avrebbe dovuto avvertire la Sezione del lavoro, così che

l’amministrazione, in virtù della giurisprudenza sviluppata al riguardo (cfr.

consid. 2.5.), avrebbe inviato lo scritto con l’assegnazione di un congruo

termine per sanare l’assenza della firma sull’opposizione al suo rientro.

In

secondo luogo, il TCA ritiene che la circostanza che la Posta non abbia

rinviato la raccomandata del 28 marzo 2011 al mittente immediatamente allo

scadere del settimo giorno del termine di ritiro - nel cui caso l’assicurato è

del parere che avrebbe avuto il tempo necessario per ricevere il secondo invio

da parte della Sezione del lavoro e inviare l’opposizione firmata entro il

termine di dieci giorni a decorrere dallo spirare dell’ultimo giorno del

termine di ritiro (cfr. doc. I) -, non possa essere utilizzata a proprio

vantaggio dal ricorrente.

Non è

compito della Posta, che del resto non può essere a conoscenza del contenuto

degli invii da recapitare, cercare di agevolare i destinatari di raccomandate

nel rispettare eventuali termini assegnati dall’amministrazione tramite le

stesse.

D’altronde

l’insorgente, allorché ha preso conoscenza dell’avviso di ritiro afferente allo

scritto del 28 marzo 2011 - con cui gli è stato assegnato un termine di dieci

giorni per produrre l’opposizione firmata-, a suo dire due giorni dopo la

scadenza del termine di ritiro (cfr. doc. 2), quindi il 7 o l’8 aprile 2011,

avrebbe potuto e dovuto rivolgersi all’Ufficio postale di __________ per

verificare dove si trovasse la raccomandata.

Siccome la

raccomandata a quel momento, essendo stata notificata alla Sezione del lavoro

il 14 aprile 2011 (cfr. doc. 5), era ancora depositata presso l’Ufficio postale

del suo Comune di domicilio, egli avrebbe potuto ritirarla e rimediare così

all’assenza di firma sull’opposizione del 21 marzo 2011 entro il termine

impartitogli, scadente il 15 aprile 2011 (cfr. consid. 2.7.).

Inoltre

se è vero quanto affermato dal ricorrente, e meglio che l’avviso di ritiro non

permette di comprendere chi sia il mittente (cfr. doc. 2), è altrettanto vero

che sull’avviso di ritiro viene comunque indicato il luogo di spedizione.

Nel caso

di specie, quindi, risultando verosimilmente quale luogo di spedizione

Bellinzona e avendo pendente una procedura con la Sezione del lavoro di

Bellinzona, l’assicurato, non appena preso atto del fatto che gli era stata

inviata una raccomandata, avrebbe anche potuto interpellare l’amministrazione

per sapere se gli avevano spedito una raccomandata e di cosa si trattava.

In tal

modo avrebbe avuto la possibilità di sanare tempestivamente il vizio presentato

dalla propria opposizione.

Infine il

termine di dieci giorni impartito dalla Sezione del lavoro con scritto del 28

marzo 2011 (cfr. doc. 6) non risulta inadeguato. Al contrario esso si rivela

più che sufficiente per semplicemente dare seguito a una richiesta di invio di

una copia dell’opposizione firmata dall’assicurato, precedentemente trasmessa

all’amministrazione senza firma.

Al

riguardo è utile sottolineare che da una sentenza 9C_89/2008 del 15 febbraio

2008, peraltro pertinentemente menzionata dall’amministrazione nella decisione

su opposizione e nella risposta di causa (cfr. doc. A6; III), si evince che il

Tribunale federale ha assegnato un termine di dieci giorni a un ricorrente per

sanare la mancanza della firma sull’impugnativa interposta contro il rifiuto da

parte di un tribunale cantonale di una domanda di assistenza giudiziaria. Non

avendo l’insorgente rimediato al vizio entro tale termine, l’Alta Corte non è

entrata nel merito del ricorso.

Per quanto concerne i quesiti postigli dall’amministrazione sempre

con lettera del 28 marzo 2011 (cfr. doc. 6), va osservato che l’art. 40 cpv. 3

LPGA prevede che il termine stabilito dall’assicuratore può essere

prorogato, purché sussistano motivi sufficienti, se la parte ne fa richiesta

prima della scadenza.

2.9

In simili

condizioni, ritenuto che l’opposizione del 21 marzo 2011 non apportava la firma

dell’assicurato e che questi non ha provveduto a rimediare a tale mancanza

entro il termine di dieci giorni impartitogli dall’amministrazione, occorre

concludere che rettamente la Sezione del lavoro, in applicazione dell’art. 10

cpv. 5 OPGA, ha considerato l’opposizione irricevibile e non è entrata nel merito

della stessa.

La

decisione su opposizione impugnata deve, di conseguenza, essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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