38.2011.51
Rettam.la SdL ritenuto irricev.l'oppos.contro la dec.di sosp.(23gg)a causa del rifiuto di prolungare il rapp.di lavoro. L'ass.infatti non ha firmato l'opp.e non vi ha tempest.rimediato entro i 10gg.as
29 agosto 2011Italiano22 min
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Numero d'incarto:
38.2011.51
Data decisione, Autorità:
29.08.2011, TCA
Titolo:
Rettam.la SdL ritenuto irricev.l'oppos.contro la dec.di sosp.(23gg)a causa del rifiuto di prolungare il rapp.di lavoro. L'ass.infatti non ha firmato l'opp.e non vi ha tempest.rimediato entro i 10gg.assegnati.Il fatto che quando depositato l'avviso di ritiro fosse assente da casa non gli è di ausilio
IRRICEVIBILITÀ
NOTIFICA DI UNA DECISIONE
OPPOSIZIONE
SANZIONE
art. 38 LPGA
art. 39 LPGA
art. 40 cpv. 3 LPGA
art. 52 cpv. 1 LPGA
art. 10 cpv. 4 e 5 OPGA
Raccomandata
Incarto n.
38.2011.51
rs
Lugano
29 agosto
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 giugno 2011 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 18 maggio
2011 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 23 febbraio 2011 la Sezione del lavoro ha sospeso RI 1 per 23
giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione a causa del suo rifiuto di
prolungare di tre mesi il rapporto di lavoro con la __________ Sagl al termine
del periodo - dal 1° ottobre 2009 al 30 settembre 2010 - in cui aveva
sostituito una dipendente in maternità (cfr. doc. 8).
1.2. Contro tale
provvedimento RI 1 ha interposto opposizione datata 21 marzo 2011, pervenuta
all’amministrazione il 23 marzo 2011. La stessa non è, però, stata firmata
dall’assicurato (cfr. doc. 7).
1.3. Con scritto
del 28 marzo 2011, inviato a RI 1 per raccomandata, la Sezione del lavoro, da
un lato, ha attirato la sua attenzione sul fatto che conformemente all’art. 10
cpv. 4 OPGA l’opposizione scritta deve portare la firma originale
dell’opponente o del suo patrocinatore e che ai sensi dell’art. 10 cpv. 5 LPGA
se la stessa non è firmata, l’assicuratore assegna un congruo termine per
rimediarvi, con la comminatoria che in caso contrario non si entrerà nel
merito.
Dall’altro,
ha conseguentemente assegnato all’assicurato un termine di dieci giorni per
produrre l’opposizione munita della sua firma originale, precisando che in
difetto non sarebbe entrata nel merito della stessa.
L’amministrazione
gli ha pure posto alcuni quesiti inerenti al merito della vertenza (cfr. doc.
6).
1.4. La
raccomandata relativa allo scritto del 28 marzo 2011 non è stata ritirata dall’assicurato,
per cui la medesima è stata rinviata alla Sezione del lavoro, pervenendole il
14 aprile 2011 (cfr. doc. 5).
1.5. L’amministrazione,
il 18 aprile 2011, ha quindi ritrasmesso lo scritto del 28 marzo 2011
all’assicurato per conoscenza tramite posta A.
Contestualmente
è stato, in particolare, precisato che tale comunicazione aveva un carattere
esclusivamente informativo e rammentato che per il rispetto di eventuali
termini faceva stato il primo scritto del 28 marzo 2011 (cfr. doc. 4).
1.6. Il 19 aprile
2011 RI 1 ha trasmesso alla Sezione del lavoro l’opposizione firmata (cfr. doc.
2; 3).
Al
riguardo egli ha indicato di non aver potuto ritirare la raccomandata relativa
allo scritto del 28 marzo 2011, in quanto si trovava fuori città e ha visto il
cedolino postale di notifica due giorni dopo la scadenza di ritiro.
L’assicurato
ha aggiunto che, non risultando chi fosse il mittente, era per lui impossibile
sapere di che natura fosse la raccomandata.
Egli ha,
inoltre, risposto alle domande postegli dall’amministrazione (cfr. doc. 2).
1.7. La Sezione
del lavoro, il 18 maggio 2011, ha emanato una decisione su opposizione con cui
ha ritenuto l’opposizione introdotta dall’assicurato irricevibile e non è
pertanto entrata nel merito della stessa.
A
motivazione di questo provvedimento l’amministrazione ha, segnatamente,
rilevato che l’interessato ha inviato l’opposizione firmata soltanto dopo la
scadenza del termine assegnatogli per sanare il difetto dell’assenza di firma
(cfr. doc. A6).
1.8. RI 1 ha
tempestivamente impugnato la decisione su opposizione dinanzi al TCA, chiedendo
che il suo caso non venga archiviato senza esame.
Al
riguardo egli ha addotto:
"
(…)
-
il tempo di riconsegna da parte delle poste non può essere imputato a
scapito del sottoscritto in quanto, se le poste avessero riconsegnato la
lettera presso l’ufficio giuridico (come indicato sul bollo postale, documento 4 in allegato) il giorno seguente il 6 aprile, avrei avuto il tempo necessario per ricevere una
notifica da parte dell’ufficio giuridico per poi inviare i dati mancanti
(spiegando anche le motivazioni del non ritiro, come mostrato nella lettera del
19 aprile, documento 5 in allegato) entro il termine di dieci giorni.
-
Il mancato ritiro da parte mia non è in alcun modo da essere attribuito
a una mancanza di volontà di collaborare bensì a una pura fatalità dovuta alla
mia assenza. La prova ne è che appena ricevuta la notifica di non ritiro
(datata al 18 aprile 2011) ho seduta stante preso contatto telefonico con la signora
__________ mostrando esplicitamente l’interesse da parte mia che la
sanzione fosse rivalutata.
-
Il termine di dieci giorni sembrerebbe notevolmente ristretto per
dare la possibilità all’assicurato di poter fornire i dettagli mancanti in
quanto un fattore esterno (vedi le poste in questo caso, le quali hanno
recapitato la raccomandata presso l’ufficio giuridico solo il1 2 aprile) può
influire in maniera rilevante sulla decisione da prendere. (…)”
(Doc. I)
1.9. La Sezione del lavoro, nella sua risposta di causa del 5 luglio 2011 ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto (cfr. doc. III).
In
ordine
Fatti
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06
del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è la questione di sapere se a ragione o a torto la Sezione del
lavoro non sia entrata nel merito dell'opposizione interposta dall'assicurato il
21 marzo 2011 senza apporvi la propria firma, ritenendo tardivo l’invio, il 19
aprile 2011, di tale atto firmato.
2.3. Ai sensi
dell'art. 52 cpv. 1 della Legge sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA), le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA
possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza
che le ha notificate.
L'opposizione,
che in materia di prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione deve
essere inoltrata nella forma scritta (cfr. art. 10 cpv. 2 lett. a OPGA) ed
essere firmata (cfr. art. 10 cpv. 4 OPGA) deve contenere una conclusione e una
motivazione (cfr. art. 10 cpv. 1 OPGA).
L'art. 10
cpv. 5 OPGA stabilisce che se l'opposizione non soddisfa i requisiti di cui al
capoverso 1 o se manca la firma, l'assicuratore assegna un congruo termine per
rimediarvi, con la comminatoria che in caso contrario non si entrerà nel
merito.
In una
sentenza I 25/06 del 27 marzo 2007 il Tribunale federale ha sviluppato al
riguardo le seguenti considerazioni:
"
(...)
Si l'opposition ne satisfait pas aux exigences de
l'al. 1 ou si elle n'est pas signée, l'assureur impartit un délai convenable
pour réparer le vice, avec l'avertissement qu'à défaut, l'opposition ne sera
pas recevable (art. 10 al. 5 OPGA).
4.2 Alors que l'art. 108 al. 3 OJ prévoit
explicitement qu'un délai supplémentaire ne peut être imparti en procédure
fédérale que lorsque les annexes manquent ou que les conclusions ou les motifs
du recours ne sont pas suffisamment clairs, sans que le recours soit
manifestement irrecevable, on ne retrouve pas pareille limitation en procédure
administrative (art. 10 al. 5 OPGA) ou en procédure judiciaire de première
instance (art. 61 let. b 2ème phrase LPGA, dont le texte correspond à celui de
l'art. 85 al. 2 let. b 2ème phrase aLAVS, abrogé avec l'entrée en vigueur de la
LPGA le 1er janvier 2003).
Selon la jurisprudence développée en relation avec
l'art. 85 al. 2 let. b 2ème phrase aLAVS - qui s'applique également dans la
procédure de recours devant le tribunal cantonal des assurances (art. 61 let. b
2ème phrase LPGA; arrêt I 126/05 du 6 juin 2005, consid. 2) et dans la
procédure d'opposition (art. 10 al. 5 OPGA; arrêt I 99/06 du 8 septembre 2006,
consid. 2.2; voir également ATF 123 V 128 consid. 3a et b p. 130 et les références) -, un délai permettant à
l'intéressé de rectifier son mémoire de recours doit être fixé non seulement si
les conclusions ou les motifs manquent de clarté, mais, d'une manière générale,
dans tous les cas où le recours ne répond pas aux exigences légales. Il s'agit
là d'une prescription formelle, qui oblige le juge de première instance -
excepté dans les cas d'abus de droit manifeste - de fixer un délai pour
corriger les imperfections du mémoire de recours (ATF 107 V 244 consid. 2 in fine p.
245, 104 V 178). (...)"
In
un'altra sentenza 9C_62/2007 del 26 settembre 2007 l'Alta Corte ha ricordato che:
"
(...)
5.5 Nella recente sentenza citata I 898/06,
questo Tribunale ha avuto modo di affermare che il termine supplementare
dell'art. 10 cpv. 5 OPGA per rimediare a un vizio dell'opposizione è un termine
stabilito da un'autorità e, in quanto tale, è per principio prorogabile
(consid. 3.4; Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, no.
9 all'art. 40; del medesimo autore, Auswirkungen des ATSG - Erste Erfahrungen,
in: Schaffhauser/Kieser, Praktische Anwendungsfragen des ATSG, San Gallo 2004,
pag. 19 seg.; Kölz/Bosshart/Röhl, Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz
des Kantons Zürich, 2a ed., Zurigo 1999, § 12 no. 8; Rhinow/Krähenmann,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea/Francoforte
sul Meno 1990, pag. 311). La concessione di una proroga
presuppone tuttavia motivi sufficienti. La prassi amministrativa è a tal
riguardo generosa e considera motivo sufficiente un sovraccarico di lavoro,
un'assenza oppure l'impossibilità di entrare in relazione con la parte
patrocinata (Kieser, ATSG-Kommentar, no. 9 all'art. 40; Kölz/Bosshart/Röhl, op.
cit., § 12 no. 9). Questa prassi contrasta in un certo qual modo con l'obbligo
di celerità della procedura. Nondimeno, sia l'approvazione di domande di
proroga del termine formulate dal patrocinatore, sia lo svolgimento rapido
della procedura sono nell'interesse della persona assicurata, motivo per cui
l'assicuratore deve di principio concedere un breve termine supplementare se
intende respingere una domanda di proroga del termine (Kieser, ATSG-Kommentar,
no. 9 all'art. 40; Kölz/Bosshart/Röhl, op. cit., § 12 no. 10;
Rhinow/Krähenmann, op. cit., pag. 311). Lo stesso principio vale per la
procedura di opposizione come pure per quella di ricorso di prima istanza
(sentenza citata, consid. 3.4). (...)"
2.4. L'art. 39
cpv. 1 LPGA, prevede poi che le richieste scritte devono essere consegnate
all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a
una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo
giorno del termine.
Se la
parte si rivolge a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è
stato rispettato (cpv. 2).
L'art. 38
cpv. 1 LPGA recita che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve
essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la
notificazione.
Il cpv.
3, inoltre, prevede che se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una
domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o
il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente.
Giusta il
cpv. 4, infine, i termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in
mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la pasqua al settimo giorno
successivo alla pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18
dicembre al 1° gennaio incluso.
Il 1°
gennaio 2007 sono entrate in vigore alcune modifiche dell’art. 38 LPGA (cfr. RU
del 13 giugno 2006 N. 23 pag. 2197 segg. (2276)). In primo luogo, è stato
introdotto un ulteriore capoverso, ossia il cpv. 2bis, secondo cui una
comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un’altra
persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno
dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito.
In secondo luogo, i cpv. 3 e 4 sono stati modificati come segue:
“(…)
3 Se l’ultimo giorno del
termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto
federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È
determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il
suo rappresentante.
4 I termini stabiliti dalla
legge o dall’autorità in giorni o in mesi non decorrono:
a. dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno
successivo alla
Pasqua incluso;
b. dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
c. dal 18 dicembre al 2
gennaio incluso.”
2.5. Quando
il tentativo di intimazione di un invio raccomandato si rivela infruttuoso e,
di conseguenza, viene emesso un avviso di ritiro nella bucalettere o nella
casella postale del destinatario, l'invio è validamente notificato quando viene
ritirato alla Posta.
Se ciò non avviene entro
il termine di ritiro, corrispondente a 7 giorni, l'invio viene ritenuto
notificato l'ultimo giorno di questo termine (cfr. art. 38 cpv. 2 bis LPGA),
nella misura in cui il destinatario doveva attendersi, secondo il principio
della buona fede, un'intimazione (cosiddetta "Zustellungsfiktion"; DTF 127 I 34 consid. 2a/aa; DTF 134 V 49;
STFA C 189/05 del 5 gennaio 2006 consid. 3.4.; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa).
Chi si assenta, pendente
una procedura, dal proprio domicilio deve fare in modo che gli atti connessi
possano essergli agevolmente notificati, comunicando correttamente e
tempestivamente il suo nuovo recapito (cfr. DTF 127 I 31 consid. 2; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; DTF 117 V 132 consid. 4a; DTF 116 Ia
92 consid. 2a; STFA H 61/00 del 9 agosto 2001; STFA H 338/00 del 13 febbraio
2001).
Secondo costante
Considerandi
giurisprudenza federale, affinché un atto possa essere ritenuto notificato, non
è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è sufficiente
che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. DTF 122 I 139 consid. 1, pag.
142-144).
La giurisprudenza prevede
che chi, pendente una procedura, potendo prevedere con una certa probabilità la
notificazione di un atto dell’autorità, si assenta per una durata prolungata
dal suo indirizzo abituale conosciuto da quest’ultima, senza preoccuparsi di
far inoltrare la posta al nuovo recapito o di informare l’autorità del nuovo
indirizzo o di designare un rappresentante abilitato ad agire a suo nome
durante la sua assenza, deve considerare come valida la notificazione tentata
all’indirizzo abituale (cfr. DTF 107 V 189 consid. 2; RCC 1991 pag. 476 consid.
2b; STFA U 95/03 del 1° settembre 2003; STFA K 125/00 del 13 settembre 2000).
Nel caso di assenza di
breve durata – di qualche settimana – è usuale avvertire l’autorità dinanzi
alla quale è pendente una procedura e pregarla di attendere il proprio rientro
prima di emanare una decisione o una sentenza. Questa comunicazione, formulata
tempestivamente, deve essere tenuta in considerazione dall’autorità secondo il
principio della buona fede, a meno che l’assicurato non tenti tramite tale
avviso di arrogarsi un vantaggio che non gli spetta.
Questa prassi non è
incompatibile con la massima ufficiale e l’obbligo dell’autorità di condurre la
procedura diligentemente.
Se l’assicurato, che sta
aspettando l’assegnazione di una prestazione, si allontana dal suo domicilio,
mentre è pendente una procedura, informandone l’amministrazione, cosicché
quest’ultima differisce l’emissione della decisione, egli è comunque
responsabile del ritardo della procedura. In simili circostanze, è indicato che
l’amministrazione venga informata anche di un’assenza di lunga durata, per
esempio di qualche mese (cfr. STFA K 128/00 del 14 settembre 2001 consid. 2a;
RCC 1991 pag. 476 consid. 2b; RCC 1987 pag. 574 consid. 3b).
Al
riguardo cfr. pure STCA 38.2004.13 del 8 luglio 2004 consid. 2.6., pubblicata
in RtiD I-2005 . 45 pag. 172.
Generalmente un secondo
invio e la susseguente ricezione non modificano tale risultato; essi sono
giuridicamente irrilevanti (cfr. STFA K 125/00 del 13 settembre 2000; DTF 119 V
94.
consid. 4b/aa con riferimenti; Condizioni generali della Posta «Servizi
postali», cifra 2.3.7. dell’edizione del gennaio 2003 e dell’edizione del
gennaio 2004).
Se, tuttavia, l'autorità
notifica di nuovo, senza riserve, una decisione contenente un'indicazione del
rimedio giuridico prima che sia scaduto il termine originario, il termine
ricorsuale è calcolato a partire dalla seconda notificazione, sempreché siano
adempiute le condizioni relative all'applicazione del principio costituzionale
della protezione della buona fede (cfr. STFA I 366/04 del 27 aprile 2005; DTF 115 Ia 18 consid. 4).
2.6
Nella
presente evenienza, con decisione formale del 23 febbraio 2011, la Sezione del
lavoro ha sospeso RI 1 per 23 giorni dall’indennità di disoccupazione per avere
rifiutato di prolungare di tre mesi il rapporto di lavoro con la __________
Sagl (cfr. consid. 1.1.; doc. 8).
L'opposizione
inoltrata dall'assicurato datata 21 marzo 2011 (cfr. doc. 7) è stata
considerata irricevibile dalla Sezione del lavoro con decisione su opposizione
del 18 maggio 2011 (cfr. consid. 1.7.; doc. A6), in quanto, da una parte, il
medesimo non vi aveva apposto la propria firma, dall’altra, non ha provveduto a
sanare tale difetto entro il termine di dieci giorni assegnatogli
dall’amministrazione con raccomandata del 28 marzo 2011 (cfr. consid. 1.3.;
doc. 6).
L’insorgente
ha, infatti, prodotto l’opposizione debitamente firmata soltanto il 19 aprile
2011, allegando di non aver potuto ritirare la raccomandata relativa allo
scritto del 28 marzo 2011, visto che era fuori città e di aver preso conoscenza
dell’avviso di ritiro soltanto due giorni dopo la scadenza del termine di
ritiro (cfr. consid. 1.6.; 2; 3).
2.7
Chiamata a
esprimersi in merito alla fattispecie, questa Corte osserva, dapprima, che a
ragione la Sezione del lavoro, conformemente all’art. 10 cpv. 5 OPGA (cfr.
consid. 2.3.), il 28 marzo 2011 ha assegnato all’assicurato un termine di dieci
giorni al fine di rimediare all’assenza di firma sull’opposizione del 21 marzo
2011.
con l’avvertimento che in difetto non sarebbe entrata nel merito della
stessa (cfr. consid. 1.3., doc. 6).
La
notifica dello scritto del 28 marzo 2011, spedito per plico raccomandato il
medesimo giorno ma non ritirato, si deve considerare avvenuta il 5 aprile 2011,
ultimo giorno del termine di ritiro di sette giorni (cfr. consid. 2.5.) decorso
dal 29 marzo 2011, quando è stato depositato nella bucalettere del ricorrente
il relativo avviso di ritiro (cfr. doc. 5).
Il
termine di dieci giorni per sanare l’opposizione del 21 marzo 2011 è quindi
iniziato a decorrere il 6 aprile 2011 ed è spirato il 15 aprile 2011.
L’invio,
il 19 aprile 2011, da parte dell’assicurato dell’opposizione da lui firmata
(cfr. doc. 2; 3) risulta conseguentemente tardivo.
In
proposito giova rilevare che il secondo invio dello scritto del 28 marzo 2011 -
con cui all’assicurato è stato assegnato un termine di dieci giorni per produrre
l’opposizione munita della sua firma (cfr. doc. 6) - avvenuto il 18 aprile 2011
tramite posta A (cfr. doc. 4) non permette, in ogni caso, di calcolare
il termine di dieci giorni impartito a partire dalla seconda notificazione.
In concreto non sono, in
effetti, date le condizioni per applicare la giurisprudenza relativa alla
decorrenza del termine dalla seconda notifica di un atto (cfr. consid. 2.5. in
fine).
La
lettera datata 28 marzo 2011 è stata rispedita all’assicurato il 18 aprile 2001,
ossia dopo lo spirare, il 15 aprile 2011, del termine di dieci giorni.
Inoltre
nello scritto accompagnatorio la Sezione del lavoro ha comunque evidenziato
quanto segue:
"
(…)
Attiriamo la sua
attenzione sul fatto che la presente comunicazione ha un carattere esclusivamente
informativo e le rammentiamo che, in particolare per il rispetto di eventuali
termini, fa stato il nostro primo scritto (28 marzo 2011)” (Doc. 4)
2.8
Per quanto
attiene alle censure sollevate nell’atto di ricorso, va osservato, in primo luogo,
che il fatto che l’insorgente il 29 marzo 2011 al momento del deposito
dell’avviso di ritiro e durante il termine di ritiro fosse assente dal proprio
domicilio (cfr. doc. 2; I) non gli è di alcun ausilio.
Prima
della sua assenza - di breve durata -, egli, siccome era pendente una procedura
in ambito dell’assicurazione contro la disoccupazione che lo riguardava, avendo
lo stesso inoltrato opposizione contro la decisione del 23 febbraio 2011 con
cui era stato sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione per 23 giorni
(cfr. doc. 8), avrebbe dovuto avvertire la Sezione del lavoro, così che
l’amministrazione, in virtù della giurisprudenza sviluppata al riguardo (cfr.
consid. 2.5.), avrebbe inviato lo scritto con l’assegnazione di un congruo
termine per sanare l’assenza della firma sull’opposizione al suo rientro.
In
secondo luogo, il TCA ritiene che la circostanza che la Posta non abbia
rinviato la raccomandata del 28 marzo 2011 al mittente immediatamente allo
scadere del settimo giorno del termine di ritiro - nel cui caso l’assicurato è
del parere che avrebbe avuto il tempo necessario per ricevere il secondo invio
da parte della Sezione del lavoro e inviare l’opposizione firmata entro il
termine di dieci giorni a decorrere dallo spirare dell’ultimo giorno del
termine di ritiro (cfr. doc. I) -, non possa essere utilizzata a proprio
vantaggio dal ricorrente.
Non è
compito della Posta, che del resto non può essere a conoscenza del contenuto
degli invii da recapitare, cercare di agevolare i destinatari di raccomandate
nel rispettare eventuali termini assegnati dall’amministrazione tramite le
stesse.
D’altronde
l’insorgente, allorché ha preso conoscenza dell’avviso di ritiro afferente allo
scritto del 28 marzo 2011 - con cui gli è stato assegnato un termine di dieci
giorni per produrre l’opposizione firmata-, a suo dire due giorni dopo la
scadenza del termine di ritiro (cfr. doc. 2), quindi il 7 o l’8 aprile 2011,
avrebbe potuto e dovuto rivolgersi all’Ufficio postale di __________ per
verificare dove si trovasse la raccomandata.
Siccome la
raccomandata a quel momento, essendo stata notificata alla Sezione del lavoro
il 14 aprile 2011 (cfr. doc. 5), era ancora depositata presso l’Ufficio postale
del suo Comune di domicilio, egli avrebbe potuto ritirarla e rimediare così
all’assenza di firma sull’opposizione del 21 marzo 2011 entro il termine
impartitogli, scadente il 15 aprile 2011 (cfr. consid. 2.7.).
Inoltre
se è vero quanto affermato dal ricorrente, e meglio che l’avviso di ritiro non
permette di comprendere chi sia il mittente (cfr. doc. 2), è altrettanto vero
che sull’avviso di ritiro viene comunque indicato il luogo di spedizione.
Nel caso
di specie, quindi, risultando verosimilmente quale luogo di spedizione
Bellinzona e avendo pendente una procedura con la Sezione del lavoro di
Bellinzona, l’assicurato, non appena preso atto del fatto che gli era stata
inviata una raccomandata, avrebbe anche potuto interpellare l’amministrazione
per sapere se gli avevano spedito una raccomandata e di cosa si trattava.
In tal
modo avrebbe avuto la possibilità di sanare tempestivamente il vizio presentato
dalla propria opposizione.
Infine il
termine di dieci giorni impartito dalla Sezione del lavoro con scritto del 28
marzo 2011 (cfr. doc. 6) non risulta inadeguato. Al contrario esso si rivela
più che sufficiente per semplicemente dare seguito a una richiesta di invio di
una copia dell’opposizione firmata dall’assicurato, precedentemente trasmessa
all’amministrazione senza firma.
Al
riguardo è utile sottolineare che da una sentenza 9C_89/2008 del 15 febbraio
2008, peraltro pertinentemente menzionata dall’amministrazione nella decisione
su opposizione e nella risposta di causa (cfr. doc. A6; III), si evince che il
Tribunale federale ha assegnato un termine di dieci giorni a un ricorrente per
sanare la mancanza della firma sull’impugnativa interposta contro il rifiuto da
parte di un tribunale cantonale di una domanda di assistenza giudiziaria. Non
avendo l’insorgente rimediato al vizio entro tale termine, l’Alta Corte non è
entrata nel merito del ricorso.
Per quanto concerne i quesiti postigli dall’amministrazione sempre
con lettera del 28 marzo 2011 (cfr. doc. 6), va osservato che l’art. 40 cpv. 3
LPGA prevede che il termine stabilito dall’assicuratore può essere
prorogato, purché sussistano motivi sufficienti, se la parte ne fa richiesta
prima della scadenza.
2.9
In simili
condizioni, ritenuto che l’opposizione del 21 marzo 2011 non apportava la firma
dell’assicurato e che questi non ha provveduto a rimediare a tale mancanza
entro il termine di dieci giorni impartitogli dall’amministrazione, occorre
concludere che rettamente la Sezione del lavoro, in applicazione dell’art. 10
cpv. 5 OPGA, ha considerato l’opposizione irricevibile e non è entrata nel merito
della stessa.
La
decisione su opposizione impugnata deve, di conseguenza, essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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