38.2011.52
Cassa negato ID,ritenendo non adempiuto periodo di contribuz.(11.026 invece di 12 mesi).Tuttavia, nonost.DL indicato assic.svolto stage non retribuito per 2 mesi,Cassa doveva accertare i motivi per cu
10 ottobre 2011Italiano10 min
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Numero d'incarto:
Fatti
38.2011.52
Data decisione, Autorità:
10.10.2011, TCA
Titolo:
Cassa negato ID,ritenendo non adempiuto periodo di contribuz.(11.026 invece di 12 mesi).Tuttavia, nonost.DL indicato assic.svolto stage non retribuito per 2 mesi,Cassa doveva accertare i motivi per cui non retribuita benché fosse impiegata a tempo pieno. Ric.accolto. Rinvio atti per ult.accertamenti
INDENNITÀ
PERIODO DI CONTRIBUZIONE
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
SALARIO
art. 8 cpv. 1 let. e LADI
art. 9 cpv. 3 LADI
art. 13 LADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2011.52
DC/gm
Lugano
10 ottobre
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 16 giugno 2011 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 16 maggio
2011 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, 1.1. Con decisione su
opposizione del 16 maggio 2011 la Cassa di occupazione CO 1 (in seguito : la
Cassa) ha confermato al precedente decisione del 28 aprile 2011 (cfr. doc.11) ed
ha negato all’assicurata il diritto all’indennità di disoccupazione,
argomentando:
"
(…)
Nel caso in esame lei si è iscritta al
collocamento in data 1 febbraio 2011, ragion per cui il termine quadro di
contribuzione è fissato dal
1° febbraio 2009 al 31 gennaio 2011, entro questo
periodo può comprovare un periodo di contribuzione che corrisponde a 11.026
mesi di contribuzione.
Il periodo 01.05.2008 e il 30.09.2008 non può
essere preso in considerazione in quanto al di fuori del termine quadro di
contribuzione.
A titolo di informazione si specifica che il
modulo “Domanda d’indennità di disoccupazione” al punto 30 cita:
“ Elenco
delle attività lavorative nei 2 anni precedenti la richiesta di prestazion.”
Considerato che le prestazioni sono state
richieste in data 1 febbraio 2011 i rapporti di lavoro che devono essere
indicati sono tutti quelli nel periodo 1 febbraio 2009 al 31 gennaio 2011. (…)”
(Doc. I)
1.2. Contro la
decisione su opposizione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA
nel quale ha chiesto di prendere in considerazione pure un’altra attività da
lei svolta e rileva:
"
(…)
Da quanto stato detto posso affermare che solo
con occasione della decisione del 16.05.2011 ho realizzato la portata del
concetto di “termine quadro”.
Di conseguenza, tenendo conto del riferimento
fatto dalla Cassa di Disoccupazione a proposito del punto 30 del modulo
“Domanda d’indennità di disoccupazione” il quale precisa che devono essere
indicate le attività lavorative “nei 2 anni precedenti la richiesta di
prestazione”, mi permetto allegare documenti che supportano un periodo
d’attività lavorativa che finora non avevo tenuto conto:
dal 01.07.2009 al 11.09.2009 __________, Sezione __________
(…)” (Doc. I)
1.3 La Cassa,
nella sua risposta del 18 luglio 2011, ha chiesto la reiezione dell’impugnativa, per i motivi seguenti:
"
(...)
In sede di ricorso l’assicurata fornisce un
ulteriore datore di lavoro, __________ di ____________________.
La cassa ha quindi provveduto a richiedere il
modulo “Attestato del datore di lavoro” per la verifica del periodo di
contribuzione.
In data 7 luglio 2010 il datore di lavoro
trasmette alla cassa il richiesto modulo.
Dallo stesso si rileva che il periodo di lavoro
citato dall’assicurata nel concreto si tratta di uno stage non retribuito e lo
stesso è stato fatto dal 1 luglio 2009 al 11 settembre 2009.
Doc. 17 Modulo
“Attestato del datore di lavoro” __________, __________
A mente della cassa tale periodo non può essere
considerato periodo di contribuzione né un periodo equiparato a periodo di
contribuzione. (…)” (Doc. V)
in
diritto
In
ordine
Considerandi
2.1
La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio
2011.
; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2
L’art. 9
cpv. 1 LADI prevede che per la riscossione della prestazione e per il periodo
di contribuzione vigono termini quadro biennali, sempre che la presente legge
non disponga altrimenti.
In virtù
del cpv. 2 il termine quadro per la riscossione decorre dal primo giorno nel
quale sono adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione.
Il
termine quadro per il periodo di contribuzione decorre due anni prima di tale
giorno (cfr. art. 9 cpv. 3 LADI).
Secondo
il cpv. 4 se il termine quadro per la riscossione è scaduto e l'assicurato
pretende di nuovo l'indennità di disoccupazione, termini quadro biennali sono
nuovamente applicabili alla riscossione e al periodo di contribuzione sempre
che la legge non disponga altrimenti.
2.3
L'assicurato
ha, in effetti, diritto all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha
compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione
(cfr. art. 8 cpv. 1 lett. e LADI).
Secondo
l'art. 13 cpv. 1 LADI, ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che,
entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), ha svolto durante almeno 12 mesi
un'occupazione soggetta a contribuzione.
L'art. 2
cpv. 1 lett. a LADI stabilisce che é tenuto a pagare i contributi
all'assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione) il salariato (art.
10.
LPGA) che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per
il reddito di un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre
1946.
sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).
L'obbligo
di adempiere al periodo di contribuzione é dunque ossequiato quando
l'assicurato, quale dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine
quadro, un'occupazione soggetta a contribuzione e di aver percepito durante
almeno dodici mesi un salario determinate ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAVS
(cfr. DTF 122 V 249, consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).
Ai fini
dell’applicazione di tale articolo non è necessario che il datore di lavoro,
quale organo nella procedura di percezione, abbia effettivamente trasferito
alla cassa di compensazione i contributi del salariato (cfr. DTF 113 V 352; DLA
1988.
N. 88, consid. 3a, pag. 88-89; vedi inoltre
Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 67, pag.
27-28 e 161, pag. 64-65 e Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz, (AVIG), Berna 1987, Vol. 1, Ad. art. 13, N.
29, pag. 174).
Il TFA ha stabilito che i giorni durante i quali il lavoratore non
ha effettivamente più lavorato, ma per i quali il datore di lavoro deve ancora
versare il salario sino alla scadenza del termine di disdetta per rescissione
ingiustificata del contratto di lavoro, sono ritenuti periodo di contribuzione
secondo l’art. 13 LADI (cfr. DTF 119 V 494; Nussbaumer, op. cit., cifra
marginale 172, pag. 68).
In una
sentenza pubblicata in DTF 131 V 444 l’Alta Corte, precisando la propria
giurisprudenza, ha stabilito che, dal profilo del periodo di contribuzione, la
sola condizione per il diritto all'indennità di disoccupazione è, di principio,
l'esercizio di un'attività soggetta a tale obbligo durante il periodo minimo di
contribuzione. La giurisprudenza esposta in DLA 2001 no. 27 pag. 225 (e le
sentenze che ne sono seguite) non deve dunque essere intesa nel senso che, in
aggiunta a ciò, deve pure essere stato versato un salario; per contro, la prova
che un salario è stato effettivamente pagato costituisce un indizio importante
per la prova dell'esercizio effettivo di una attività dipendente.
Al
riguardo cfr. anche DTF 133 V 516 e STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008.
2.4
Nell’evenienza
concreta è incontestato che nel termine quadro per il periodo di
contribuzione (dal 1° febbraio 2009 al 31 gennaio 2011 ) l’assicurata ha
saputo comprovare 11,026 mesi di contribuzione (5 mesi presso una banca e
6,026 mesi presso il Centro di __________ ), periodo inferiore ai 12 mesi
almeno prescritti dalla legge (cfr. consid.2.2).
L’assicurata
chiede che venga conteggiato un ulteriore periodo di 2 mesi , avendo svolto
un’attività lucrativa presso __________, Sezione __________ dal 1° luglio 2009
al l’11 luglio 2009.
La cassa
ritiene di non poter computare tale periodo in quanto , secondo le affermazioni
del datore di lavoro, si è trattato di uno stage non retribuito (cfr.
consid.1.3).
Chiamato
ora a pronunciarsi questo Tribunale ritiene che, senza ulteriori accertamenti,
non è possibile confermare l’operato dell’amministrazione.
Dall’“Attestato
del datore di lavoro“ del 6 luglio 2011 (cfr. Doc.17) emerge infatti che
l’assicurata ha lavorato per la __________ __________ durante 42 ore
settimanali (cfr. punti 5 e 6) . Il datore di lavoro ha effettivamente indicato
che si è trattato di un periodo di stage (cfr. punti 3 e 13 ) e che
l’assicurata non è stata retribuita.
La Cassa,
anziché limitarsi a prendere atto di questa comunicazione del datore di lavoro,
avrebbe dovuto approfondire in cosa consistevano i compiti assegnati alla
ricorrente e , soprattutto, per quali motivi non è stata retribuita sebbene
fosse impiegata a tempo pieno (cfr. STF 8C -784/2007 dell’11 novembre 2007 consid. 6.4 ; STFA C 276/05 del 9 maggio 2006; STFA C 11/02 del 22 marzo 2004 ;
STFA C 59/06 del 16 agosto 2006 ; STFA C 266/00 del 21 dicembre 2000 ).
Questa
soluzione si giustifica tanto più se si considera che anche l’attività presso
il Centro __________ è stata denominata “ stage” ma l’assicurata, che ha
lavorato in ragione di 40 ore settimanali, ha ricevuto un salario complessivo
di fr. 3'193 (cfr. doc.3 ).
In simili
condizioni , si giustifica l’annullamento della decisione su opposizione del 16
maggio 2011. Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché interpelli la __________,
Sezione del __________ sulla natura dell’attività svolta dalla ricorrente, in
particolare se si è trattato di una vera e propria attività lucrativa e sui
motivi per i quali l’assicurata non è stata retribuita, neppure con un importo
mensile modesto, malgrado l’impiego a tempo pieno. Successivamente l’amministrazione
emetterà una nuova decisione relativa al rispetto, nel caso concreto, del
presupposto dell’art. 13 cpv.1 lett. e LADI
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto e la decisione su opposizione del 16 maggio 2011 è annullata.
§ Gli
atti sono rinviati all'amministrazione per ulteriori accertamenti.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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