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Decisione

38.2011.52

Cassa negato ID,ritenendo non adempiuto periodo di contribuz.(11.026 invece di 12 mesi).Tuttavia, nonost.DL indicato assic.svolto stage non retribuito per 2 mesi,Cassa doveva accertare i motivi per cu

10 ottobre 2011Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

38.2011.52

Data decisione, Autorità:

10.10.2011, TCA

Titolo:

Cassa negato ID,ritenendo non adempiuto periodo di contribuz.(11.026 invece di 12 mesi).Tuttavia, nonost.DL indicato assic.svolto stage non retribuito per 2 mesi,Cassa doveva accertare i motivi per cui non retribuita benché fosse impiegata a tempo pieno. Ric.accolto. Rinvio atti per ult.accertamenti

INDENNITÀ

PERIODO DI CONTRIBUZIONE

RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI

SALARIO

art. 8 cpv. 1 let. e LADI

art. 9 cpv. 3 LADI

art. 13 LADI

Raccomandata

Incarto n.

38.2011.52

DC/gm

Lugano

10 ottobre

2011

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale

delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sul ricorso del 16 giugno 2011 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 16 maggio

2011 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la

disoccupazione

ritenuto, 1.1. Con decisione su

opposizione del 16 maggio 2011 la Cassa di occupazione CO 1 (in seguito : la

Cassa) ha confermato al precedente decisione del 28 aprile 2011 (cfr. doc.11) ed

ha negato all’assicurata il diritto all’indennità di disoccupazione,

argomentando:

"

(…)

Nel caso in esame lei si è iscritta al

collocamento in data 1 febbraio 2011, ragion per cui il termine quadro di

contribuzione è fissato dal

1° febbraio 2009 al 31 gennaio 2011, entro questo

periodo può comprovare un periodo di contribuzione che corrisponde a 11.026

mesi di contribuzione.

Il periodo 01.05.2008 e il 30.09.2008 non può

essere preso in considerazione in quanto al di fuori del termine quadro di

contribuzione.

A titolo di informazione si specifica che il

modulo “Domanda d’indennità di disoccupazione” al punto 30 cita:

“ Elenco

delle attività lavorative nei 2 anni precedenti la richiesta di prestazion.”

Considerato che le prestazioni sono state

richieste in data 1 febbraio 2011 i rapporti di lavoro che devono essere

indicati sono tutti quelli nel periodo 1 febbraio 2009 al 31 gennaio 2011. (…)”

(Doc. I)

1.2. Contro la

decisione su opposizione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA

nel quale ha chiesto di prendere in considerazione pure un’altra attività da

lei svolta e rileva:

"

(…)

Da quanto stato detto posso affermare che solo

con occasione della decisione del 16.05.2011 ho realizzato la portata del

concetto di “termine quadro”.

Di conseguenza, tenendo conto del riferimento

fatto dalla Cassa di Disoccupazione a proposito del punto 30 del modulo

“Domanda d’indennità di disoccupazione” il quale precisa che devono essere

indicate le attività lavorative “nei 2 anni precedenti la richiesta di

prestazione”, mi permetto allegare documenti che supportano un periodo

d’attività lavorativa che finora non avevo tenuto conto:

dal 01.07.2009 al 11.09.2009 __________, Sezione __________

(…)” (Doc. I)

1.3 La Cassa,

nella sua risposta del 18 luglio 2011, ha chiesto la reiezione dell’impugnativa, per i motivi seguenti:

"

(...)

In sede di ricorso l’assicurata fornisce un

ulteriore datore di lavoro, __________ di ____________________.

La cassa ha quindi provveduto a richiedere il

modulo “Attestato del datore di lavoro” per la verifica del periodo di

contribuzione.

In data 7 luglio 2010 il datore di lavoro

trasmette alla cassa il richiesto modulo.

Dallo stesso si rileva che il periodo di lavoro

citato dall’assicurata nel concreto si tratta di uno stage non retribuito e lo

stesso è stato fatto dal 1 luglio 2009 al 11 settembre 2009.

Doc. 17 Modulo

“Attestato del datore di lavoro” __________, __________

A mente della cassa tale periodo non può essere

considerato periodo di contribuzione né un periodo equiparato a periodo di

contribuzione. (…)” (Doc. V)

in

diritto

In

ordine

Considerandi

2.1

La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio

2011.

; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21

dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio

2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;

STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;

STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2

L’art. 9

cpv. 1 LADI prevede che per la riscossione della prestazione e per il periodo

di contribuzione vigono termini quadro biennali, sempre che la presente legge

non disponga altrimenti.

In virtù

del cpv. 2 il termine quadro per la riscossione decorre dal primo giorno nel

quale sono adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione.

Il

termine quadro per il periodo di contribuzione decorre due anni prima di tale

giorno (cfr. art. 9 cpv. 3 LADI).

Secondo

il cpv. 4 se il termine quadro per la riscossione è scaduto e l'assicurato

pretende di nuovo l'indennità di disoccupazione, termini quadro biennali sono

nuovamente applicabili alla riscossione e al periodo di contribuzione sempre

che la legge non disponga altrimenti.

2.3

L'assicurato

ha, in effetti, diritto all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha

compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione

(cfr. art. 8 cpv. 1 lett. e LADI).

Secondo

l'art. 13 cpv. 1 LADI, ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che,

entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), ha svolto durante almeno 12 mesi

un'occupazione soggetta a contribuzione.

L'art. 2

cpv. 1 lett. a LADI stabilisce che é tenuto a pagare i contributi

all'assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione) il salariato (art.

10.

LPGA) che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per

il reddito di un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre

1946.

sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

L'obbligo

di adempiere al periodo di contribuzione é dunque ossequiato quando

l'assicurato, quale dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine

quadro, un'occupazione soggetta a contribuzione e di aver percepito durante

almeno dodici mesi un salario determinate ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAVS

(cfr. DTF 122 V 249, consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).

Ai fini

dell’applicazione di tale articolo non è necessario che il datore di lavoro,

quale organo nella procedura di percezione, abbia effettivamente trasferito

alla cassa di compensazione i contributi del salariato (cfr. DTF 113 V 352; DLA

1988.

N. 88, consid. 3a, pag. 88-89; vedi inoltre

Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 67, pag.

27-28 e 161, pag. 64-65 e Gerhards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz, (AVIG), Berna 1987, Vol. 1, Ad. art. 13, N.

29, pag. 174).

Il TFA ha stabilito che i giorni durante i quali il lavoratore non

ha effettivamente più lavorato, ma per i quali il datore di lavoro deve ancora

versare il salario sino alla scadenza del termine di disdetta per rescissione

ingiustificata del contratto di lavoro, sono ritenuti periodo di contribuzione

secondo l’art. 13 LADI (cfr. DTF 119 V 494; Nussbaumer, op. cit., cifra

marginale 172, pag. 68).

In una

sentenza pubblicata in DTF 131 V 444 l’Alta Corte, precisando la propria

giurisprudenza, ha stabilito che, dal profilo del periodo di contribuzione, la

sola condizione per il diritto all'indennità di disoccupazione è, di principio,

l'esercizio di un'attività soggetta a tale obbligo durante il periodo minimo di

contribuzione. La giurisprudenza esposta in DLA 2001 no. 27 pag. 225 (e le

sentenze che ne sono seguite) non deve dunque essere intesa nel senso che, in

aggiunta a ciò, deve pure essere stato versato un salario; per contro, la prova

che un salario è stato effettivamente pagato costituisce un indizio importante

per la prova dell'esercizio effettivo di una attività dipendente.

Al

riguardo cfr. anche DTF 133 V 516 e STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008.

2.4

Nell’evenienza

concreta è incontestato che nel termine quadro per il periodo di

contribuzione (dal 1° febbraio 2009 al 31 gennaio 2011 ) l’assicurata ha

saputo comprovare 11,026 mesi di contribuzione (5 mesi presso una banca e

6,026 mesi presso il Centro di __________ ), periodo inferiore ai 12 mesi

almeno prescritti dalla legge (cfr. consid.2.2).

L’assicurata

chiede che venga conteggiato un ulteriore periodo di 2 mesi , avendo svolto

un’attività lucrativa presso __________, Sezione __________ dal 1° luglio 2009

al l’11 luglio 2009.

La cassa

ritiene di non poter computare tale periodo in quanto , secondo le affermazioni

del datore di lavoro, si è trattato di uno stage non retribuito (cfr.

consid.1.3).

Chiamato

ora a pronunciarsi questo Tribunale ritiene che, senza ulteriori accertamenti,

non è possibile confermare l’operato dell’amministrazione.

Dall’“Attestato

del datore di lavoro“ del 6 luglio 2011 (cfr. Doc.17) emerge infatti che

l’assicurata ha lavorato per la __________ __________ durante 42 ore

settimanali (cfr. punti 5 e 6) . Il datore di lavoro ha effettivamente indicato

che si è trattato di un periodo di stage (cfr. punti 3 e 13 ) e che

l’assicurata non è stata retribuita.

La Cassa,

anziché limitarsi a prendere atto di questa comunicazione del datore di lavoro,

avrebbe dovuto approfondire in cosa consistevano i compiti assegnati alla

ricorrente e , soprattutto, per quali motivi non è stata retribuita sebbene

fosse impiegata a tempo pieno (cfr. STF 8C -784/2007 dell’11 novembre 2007 consid. 6.4 ; STFA C 276/05 del 9 maggio 2006; STFA C 11/02 del 22 marzo 2004 ;

STFA C 59/06 del 16 agosto 2006 ; STFA C 266/00 del 21 dicembre 2000 ).

Questa

soluzione si giustifica tanto più se si considera che anche l’attività presso

il Centro __________ è stata denominata “ stage” ma l’assicurata, che ha

lavorato in ragione di 40 ore settimanali, ha ricevuto un salario complessivo

di fr. 3'193 (cfr. doc.3 ).

In simili

condizioni , si giustifica l’annullamento della decisione su opposizione del 16

maggio 2011. Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché interpelli la __________,

Sezione del __________ sulla natura dell’attività svolta dalla ricorrente, in

particolare se si è trattato di una vera e propria attività lucrativa e sui

motivi per i quali l’assicurata non è stata retribuita, neppure con un importo

mensile modesto, malgrado l’impiego a tempo pieno. Successivamente l’amministrazione

emetterà una nuova decisione relativa al rispetto, nel caso concreto, del

presupposto dell’art. 13 cpv.1 lett. e LADI

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto e la decisione su opposizione del 16 maggio 2011 è annullata.

§ Gli

atti sono rinviati all'amministrazione per ulteriori accertamenti.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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