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Decisione

38.2011.53

Assegni per il periodo di introd.vanno chiesti in restit.Non rispettato condiz.risolutiva(non disdetta se non causa grave).Ditta disdetto rapp.di lavoro prima della fine del periodo di introd.con rife

3 ottobre 2011Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

i mesi di dicembre 2010 e gennaio 2011, malgrado avesse diritto a soli diciotto

giorni di vacanza.

La fattispecie a cui fa riferimento la ditta RI 1,

ovvero l'assenza ingiustificata sul lavoro da parte del sig. __________ non

viene in alcun modo citata nella lettera di disdetta del 30 dicembre 2011.

Visto e considerato che la lettera di disdetta è

stata inviata nel periodo in cui il sig. __________ doveva già aver ripreso

l'attività lavorativa e quindi durante la presunta assenza ingiustificata, la

motivazione indicata sulla lettera di licenziamento non citava in alcun modo

l'assenteismo durante i mesi di dicembre e gennaio, ma si faceva riferimento a

cause economiche, ovvero al fatto che l'azienda non era in grado di sostenere

lo stipendio del sig. __________.

L'Ufficio misure attive tiene inoltre a precisare

che il sig. __________ è stato interpellato per iscritto in data 15 aprile 2011

dove gli veniva chiesto dell'assenteismo ingiustificato dal posto di lavoro. Il

sig. __________ in data 18 aprile 2011 ha dato seguito alla nostra lettera comunicandoci che quanto affermato dalla ditta RI 1 non corrisponde al vero e

che le vacanze erano state concesse dal sig. __________.

Visto quanto precede si chiede piaccia giudicare

come richiesto con la risposta di causa del 5 luglio 2011." (Doc. VII)

Considerandi

In

ordine

2.1

La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio

2011.

; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21

dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio

2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;

STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;

STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2

Il 1° luglio

2003.

è entrata in vigore la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002,

accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag.

2502.

segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).

Questa

revisione della LADI non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti

al mercato del lavoro, che peraltro erano già stati estesi con la seconda

revisione della legge del 1995.

Questi

provvedimenti si sono rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta

contro la disoccupazione e pertanto sono stati mantenuti (cfr. Consiglio

federale, Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione

contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23

del 12 giugno 2001, pag. 1972):

"

(…)

In linea di massima, la presente revisione non

concerne gli URC recentemente istituiti né il rafforzamento dei PML conseguito

sino ad oggi con la revisione del 1995.

Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi

e vanno pertanto mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente migliorata

(…)."

Pertanto,

la giurisprudenza concernente il vecchio Capitolo 6 della LADI, che agli art.

59-75 LADI regolava le "Prestazioni per provvedimenti destinati a

prevenire e a combattere la disoccupazione" (provvedimenti inerenti al

mercato del lavoro), mantiene pienamente la sua validità anche dopo l'entrata

in vigore della terza revisione della LADI (cfr. la STFA C 209/04 del 10

dicembre 2004, in particolare per quanto riguarda il nuovo tenore dell’art. 59

cpv. 2 LADI, che ha ripreso i concetti che figuravano al vecchio art. 59 cpv. 1

e cpv. 3 LADI, la STFA

C 56/04

del 10 gennaio 2005 e la STFA C 77/04 del 24 dicembre 2004.

2.3

Fra gli

scopi principali dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di

"prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e

di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro"

(cfr. art. 1a cpv. 2 LADI).

Per

realizzare questo obiettivo il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI

(Capitolo 6), ha previsto una serie di provvedimenti inerenti al mercato del

lavoro.

Si tratta

di provvedimenti di formazione (art. 60-62: corsi individuali o collettivi di

riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione; aziende di

esercitazione; pratiche di formazione), di provvedimenti di occupazione (art.

64a - 64b: programmi di occupazione temporanea, pratiche professionali, semestri

di motivazione) e di provvedimenti speciali (art. 65 – 71d: assegni per il

periodo di introduzione, assegni di formazione, sussidi per gli assicurati

pendolari o soggiornanti settimanali, sostegno ai fini del promovimento

dell'attività lucrativa indipendente).

Il nuovo

art. 59 LADI fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al

mercato del lavoro e prevede che:

"

1.

L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al

mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla

disoccupazione.

2.

I

provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la

reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi

inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:

a. migliorare

l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una

rapida e durevole reintegrazione;

b. promuovere

le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;

c. diminuire il rischio di una

disoccupazione di lunga durata; o

d. offrire la possibilità di acquisire

esperienze professionali.

3.

Possono

partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli

articoli 60–71d gli assicurati che adempiono:

a. i

presupposti del diritto secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga

altrimenti; e

b. le condizioni specifiche per il

provvedimento in questione.

4.

I servizi

competenti collaborano con gli organi dell’assicurazione invalidità nella

reintegrazione dei disoccupati invalidi."

All'art.

59.

cpv. 2 viene dunque ribadito il principio fondamentale secondo cui il

diritto a prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti

al mercato del lavoro è connesso alla situazione del mercato del lavoro:

provvedimenti possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti

dallo stato del mercato. Si tratta di un presupposto che permette di evitare

l'erogazione di prestazioni che non siano in rapporto con l'assicurazione

disoccupazione (cfr. STFA del 10 dicembre 2004 nella causa F., C 209/04,

consid. 2; le STFA del 5 agosto 2003 nelle cause A., C 200/02 e A., C 201/02,

consid. 1, la giurisprudenza ivi citata e il Messaggio del Consiglio federale

concernente una nuova legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione

e l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980; FF 1980 III 469 segg.).

2.4

In

particolare, quale provvedimento speciale, agli art. 65 e 66 LADI sono

regolamentati gli assegni per il periodo d’introduzione, l’ammontare e la

durata degli stessi.

Questa

misura, che tende a favorire la reintegrazione professionale dei disoccupati,

consiste nell'attribuzione di assegni per il periodo di introduzione in un

nuovo lavoro.

I

presupposti del diritto a ricevere queste prestazioni sono così enumerati

all'art. 65 LADI:

" Agli

assicurati difficilmente collocabili, che assolvono un periodo d’introduzione

in un’azienda e ricevono un salario ridotto, possono essere concessi assegni

per il periodo d’introduzione se:

a. ...

b. il salario

ridotto corrisponde almeno alla prestazione lavorativa fornita durante questo

periodo e

c. l’assicurato,

dopo l’introduzione, può contare su un impiego alle condizioni usuali nel ramo

e nella regione, tenuto, se del caso, conto di una capacità lavorativa durevolmente

ridotta."

Nel

tenore in vigore fino al 30 giugno 2003 l’art. 65 lett. a LADI prevedeva, quale

ulteriore condizione, che: “essi adempiono il presupposto giusta l’articolo 60

capoverso 1 lettera b;”.

Al

riguardo, nel Messaggio del Consiglio federale concernente la revisione della

legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to

2.

, in FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2013 si legge che:

"

(…)

Art. 65 Assegni per il periodo d’introduzione

La lettera a è contemplata nella clausola

generale prevista dall’art. 59 capoverso 3, motivo per cui non deve più essere

menzionata.

(…)." (cfr. FF 2001 N. 23 del 12 giugno

2001, pag. 2013)

L'OADI,

al cpv. 1 dell'art. 90, definisce così la nozione di "assicurato

difficilmente collocabile":

" 1

Un assicurato è considerato difficilmente collocabile se, tenuto conto della

situazione del mercato del lavoro, ha difficoltà particolarmente gravi per

trovarsi un impiego poiché:

a. è in età avanzata;

b. è impedito fisicamente, psichicamente o mentalmente;

c. ha cattivi precedenti professionali;

d. ha già riscosso 150 indennità giornaliere."

Gli

assegni di introduzione coprono la differenza tra il salario effettivo e il

salario normale che l'assicurato può pretendere al termine del periodo di

introduzione, tenuto conto della sua capacità lavorativa, ma al massimo il 60 %

del salario normale (art. 66 cpv. 1 LADI).

La legge

pone dunque una serie di condizioni affinché possano essere concessi gli

assegni dell'art. 65 LADI (cfr. D. Cattaneo, "Les

mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Basilea e

Francoforte sul Meno 1992, p. 467 e seg.).

Innanzitutto deve trattarsi di assicurati difficilmente collocabili

(prima condizione).

Poi, deve

trattarsi di persone che necessitano di un periodo di introduzione in

un'azienda e che ricevono perciò un salario ridotto (seconda condizione).

Inoltre

tali assicurati devono adempiere i presupposti secondo l’art. 8 per quanto la

legge non disponga altrimenti (terza condizione). Il salario ridotto deve

corrispondere almeno alla prestazione lavorativa da loro fornita durante questo

periodo (quarta condizione). Infine, gli assicurati, dopo l'introduzione,

devono poter contare su un impiego alle condizioni usuali, tenuto, se del caso,

conto di una capacità lavorativa durevolmente ridotta (quinta condizione).

Secondo

l'art. 66 cpv. 2 LADI, durante il termine quadro, gli assegni di introduzione

sono pagati per sei mesi al massimo; in casi eccezionali, soprattutto per disoccupati

in una certa età, per dodici mesi al massimo.

Il

Consiglio federale disciplina i particolari.

Secondo

l'art. 90 cpv. 1 bis OADI gli assegni per il periodo di introduzione possono

essere versati per un periodo di dodici mesi al massimo se, in base alla

situazione personale dell'assicurato, si deve dedurre che lo scopo

dell'introduzione al lavoro non possa essere raggiunto in sei mesi.

Su queste

disposizioni, cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 131 no. 167 e pag. 478 no. 804; G.

Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz", Volume

III, Berna-Stoccarda-Vienna 1993, pag. 1306-1307, nos. 8-9 e Th.

Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in:

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit.

Ed.

Helbing & Lichtenhahn, Basilea-Ginevra-Monaco 2007, il quale rileva in

particolare che:

"

Definitive Zusage: Die Versicherte Person muss schliesslich nach der Einarbeitung mit

einer Anstellung zu orts- und brachenüblichen Bedingungen, allenfalls unter

Berücksichtigung einer dauernd verminderten Leistungsfähigkeit, rechnen können.

Entgegen dem Gesetzeswortlaut und um die dauerhafte Eingliederung nicht

illusorisch werden zu lassen, ist hier definitive Zusage für die Einstellung

nach Abschluss der Einarbeitungsphase zu fordern, und zwar in Form eines

unbefristeten Arbeitsverhältnisses. Zu Recht räumt Art. 90 Abs. 3 AVIV daher

der kantonalen Amtsstelle die Befugnis ein, eine schriftliche Anstellungszusage

zu verlangen. Diese ändert aber nichts daran, dass der Arbeitgeber das

Arbeitsverhältnis während der Einarbeitungszeit auflösen kann. Sofern en hiefür

keine plausiblen Gründe vorbringen kann oder damit gegen Bedingungen der

schriftlichen Vereinbarung (art. 90 Abs. 3 AVIV) verstösst, ist er als

Leistungsempfänger rückerstattungspflichtig."

(N° 737 pag. 2400-2401)

2.5

In una

sentenza pubblicata in DTF 124 V 246 il Tribunale federale delle assicurazioni

(TFA) (dal 1° gennaio 2007: Tribunale Federale, TF) ha, in particolare,

sottolineato:

"

(…)

b) Bien que les assurés soient eux-mêmes titulaires

du droit aux allocations d'initiation au travail (voir consid. 1 ci-dessus),

celles-ci sont versées par la caisse à l'employeur; ce dernier les verse à son

tour à l'assuré avec le salaire convenu (art. 90 al. 4 OACI). Si l'employeur

résilie les rapports de travail, le droit à l'indemnité prend fin

immédiatement. La pratique administrative envisage la restitution des

prestations par l'employeur lorsque celui-ci résilie le contrat pendant la

durée de l'initiation au travail sans pouvoir se prévaloir de «motifs graves»,

c'est-à-dire, en principe, de justes motifs au sens de l'art. 337 CO

(circulaire de l'Office fédéral du développement économique et de l'emploi,

anciennement Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail,

relative aux mesures de marché du travail [MMT], valable depuis le 1er

juin 1997, partie J n° 27; voir aussi DIETER FREIBURGHAUS, Präventivmassnahmen

gegen die Arbeitslosigkeit in der Schweiz, Berne 1987, p. 51).

Le problème si pose de

manière différente en cas de résiliation pendant le temps d'essai. Dans cette

éventualité, la suppression des prestations n'aura en principe pas d'effet

rétroactif. Le temps d'essai doit en effet fournir aux parties l'occasion de

préparer l'établissement de rapports de travail destinés à durer, en leur

permettant d'éprouver leurs relations de confiance, de déterminer si elles se

conviennent mutuellement et de réfléchir avant de s'engager pour une plus

longue période (BRUNNER/BÜHLER/WAEBER, Commentaire du contrat de travail, 2ème

édition, note 1 ad art. 335b CO; BRÜHWILER, Kommentar Einzelarbeitsvertrag 2ème

édition, note 1 ad art. 335b CO). Quant au but des allocations d'initiation au

travail, il est de favoriser l'engagement durable de personnes au chômage dont

le placement est fortement entravé (ATF 112 V 251 sv. consid. 3b; CATTANEO, Les

mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, thèse Genève

1992, n° 780 ss, p. 467). Le droit est subordonné, on l'a vu, à la condition

qu'au terme de la période d'initiation, l'assuré puisse escompter un engagement

aux conditions usuelles dans la branche et la région, compte tenu, le cas

échéant, d'une capacité de travail durablement restreinte (art. 65 let. c

LACI). L'autorité cantonale peut exiger que cette condition fasse l'objet d'un

contrat écrit (art. 90 al. 3 OACI).

Au regard des

engagements que l'employeur est ainsi amené à prendre, celui-ci doit pouvoir,

sans encourir le remboursement de prestations d'assurance, s'en libérer pendant

le temps d'essai, si les rapport contractuels noués entre les parties ne

répondent pas à son attente (dans ce sens: FREIBURGHAUS, ibidem). Dans le même

ordre d'idées, on peut relever que la jurisprudence tient aussi compte du but

du temps d'essai, dans le sens d'une atténuation de la faute, quand il s'agit

de décider si le droit d'un assuré â l'indemnité de chômage doit être suspendu,

lorsque ce dernier a lui-même résilié le contrat de travail pendant le temps

d'essai, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi (arrêt

non publié C. du 5 décembre 1995). Tout au plus faut-il réserver, en l'espèce,

le cas où l'employeur a agi avec légèreté ou de manière abusive, notamment en

concluant le contrat avec l'intention dissimulée de mettre fin rapidement aux

rapports de travail (cf. GERHARDS, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], vol. II, note 30 ad art. 65-67

LACI).

(…)." (cfr. DTF 124 V 246, consid. 3b, pag. 248-249)

In

un’altra sentenza del 27 marzo 2000 nella causa D. SA, pubblicata in DTF 126 V 42 in SVR ALV Nr. 26, il TFA, in un caso in cui il riconoscimento del diritto agli assegni per il

periodo di introduzione era stato sottoposto alla condizione risolutiva secondo

cui il rapporto di lavoro non doveva venire disdetto (al di fuori del tempo di

prova e in assenza di causa grave), durante il periodo di introduzione o nei

tre mesi successivi, ha stabilito che se questo presupposto non è realizzato,

l'amministrazione può chiedere al datore di lavoro la restituzione degli

assegni percepiti, a prescindere dall'adempimento dei requisiti cui è

subordinata la revoca di una decisione.

Al

riguardo l'Alta Corte si è così espressa:

" (…)

2.

- a) Dans ses décisions des 30 décembre 1997 et 13

mars 1998, l'office régional de placement a réservé l'éventualité d'une

restitution des prestations si le contrat de travail était résilié, en dehors

du temps d'essai et sans justes motifs, pendant la période d'initiation ou dans

les trois mois suivant celle-ci. Une telle réserve doit être comprise en ce

sens que le versement des allocations a lieu sous condition résolutoire,

appelée aussi réserve de révocation (cf. ATF 111 V 223 consid. 1; GRISEL,

Traité de droit administratif, vol. I, p. 408). Elle est tout à fait admissible

au regard du but de la mesure, qui est de favoriser l'engagement durable de personnes

au chômage dont le placement est fortement entravé; il s'agit également

d'éviter une sous-enchère sur les salaires, ainsi qu'un subventionnement des

employeurs par l'assurance-chômage (ATF 112 V 251 sv. consid. 3b; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in :

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 583;

DANIELE CATTANEO, Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage, thèse Genève 1992, no 780 ss, p. 467 ss). L'autorité

cantonale peut même exiger que la condition légale d'un engagement aux

conditions usuelles dans la branche et la région, après la période d'initiation

(art. 65 let. c LACI), fasse l'objet d'un contrat écrit (art. 90 al. 3 OACI).

L'employeur peut ainsi être tenu à restituer les allocations perçues si les

rapports de travail sont résiliés sans justes motifs avant l'échéance du délai

indiqué par l'administration dans sa décision; cette restitution s'opère

conformément à l'art. 95 al. 1 LACI (GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. II,

n. 30 ad art. 65-67). Quant à la notion de justes motifs,

elle est, dans le présent contexte, la même que celle définie à l'art. 337 CO (DIETER FREIBURGHAUS,

Präventivmassnahmen gegen die Arbeitslosigkeit in der Schweiz, Berne 1987, p.

51).

La restitution ne peut

toutefois pas être exigée quand le contrat de travail est résilié pendant le

temps d'essai, attendu que celui-ci a notamment pour but de permettre aux

parties de réfléchir avant de s'engager pour une plus longue période (ATF 124 V 246). (…)."

(cfr. DTF 126 V 42, consid. 2a, pag. 45)

Nel caso

che era chiamato a giudicare ha, in particolare, sottolineato quanto segue:

"

(…)

3.

‑ a) En l'espèce, les deux contrats de

travail en cause ont été résiliés par l'employeur (en dehors du temps d'essai)

avant l'expiration du délai de trois mois suivant la fin de la période

d'initiation, fixé par l'office régional de placement dans ses décisions. Il

s'agit donc de savoir si l'employeur peut se prévaloir de justes motifs.

Sont notamment considérées comme de justes motifs

toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent

pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de

travail (art. 337 al. 2 CO). D'après la jurisprudence, seul un manquement

particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat. Un

tel manquement suppose que le travailleur ait violé soit l'une de ses

obligations au travail, soit son devoir de fidelité. Si le manquement est moins

grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété

malgré un avertissement (ATF 121 III 472 consid. 4d et les arrêts cités).

b) Dans le cas de J., l'employeur a invoqué des

griefs d'ordre général ‑ au demeurant contestés par l'intéressée ‑

liés à la qualité du travail fourni. A l'évídence il ne s'agit pas de

manquements pouvant justifier une résiliation immédiate. Quant au motif tiré

des absences répétées de la travaiIleuse, il ne peut pas être retenu comme un

juste motif de résiliation. A l'exception, semble-t-il, d'une brève absence

motivée par le décès du frère de l'intéressée, les absences reprochées étaient

dues à la maladie, soit un empêchement non fautif de travailler au sens de

l'art. 324a al. 1 CO, qui ne saurait iustifier le licenciement immédiat du

travailleur (art. 337 al. 3 CO).

En ce qui concerne K., l'employeur n'a formulé aucun

reproche susceptible d'entrer dans les prévisions de l'art. 337 CO. Le fait

qu'il n'était pas en mesure de procurer suffisamment de travail à l'assurée, en

raison du manque de développement d'un secteur d'activité de la société, ne

saurait le dispenser de son obligation de restituer.

S'il apparaît que l'employeur n'est plus à même, peu

de temps après le début de la période d'initiation, de garantir un emploi

durable au salarié, en raison d'un manque de travail, cela démontre que le but

du versement des allocations ne sera pas atteint et que les allocations déjà

versées l'ont été indûment. On ne voit pas de raison qui justifierait une

renonciation à restitution dans un tel cas.

c) En conséquence, l'office régional de placement

était en droit, comme l'ont retenu avec raison les premiers juges, de réclamer

à la recourante la restitution des allocations versées.

(…)." (cfr. DTF 126 V 42, consid. 3a, pag. 46-47)

In una sentenza

38.2004.65

del 9 marzo 2005 il TCA ha confermato la decisione su opposizione

con la quale l'amministrazione ha stabilito che gli assegni per il periodo di

introduzione versati a una ditta dovevano essere restituiti, argomentando:

"

Anche nella propria “Opposizione”, il cui

contenuto è stato sostanzialmente ripreso nell’atto di ricorso, la ditta ha

sostenuto che lo scioglimento del rapporto di lavoro è dovuto alla mancanza del

lavoro nel settore immobiliare (revoca di mandati) (cfr. doc. 7 e I).

Ora, i motivi addotti alla disdetta del rapporto

di lavoro con X (motivi d’ordine economico e in nessun modo riconducibili a

manchevolezze particolarmente gravi da parte del lavoratore, quali la

violazioni dei propri obblighi e il suo dovere di fedeltà), non configurano una

causa grave ai sensi dell’art. 337 CO (cfr. consid. 2.7. Vedi pure: DTF 127 III

310, consid. 3, pag. 313-314; DTF 127 III 153; STF del 28 marzo 2001 nella

causa X SA contro L.,4C.349/2000, consid. 3a; STF del 13 agosto 2001 nella

causa X contro A.,4C.116/2001, consid. 3b e DLA 2002 pag. 25).

Nella già citata DTF 126 V 42, la nostra Massima

Istanza ha del resto rilevato che:

" (…)

En

ce qui concerne K., l'employeur n'a formulé aucun reproche susceptible d'entrer

dans les prévisions de l'art. 337 CO. Le fait qu'il n'était pas en mesure de

procurer suffisamment de travail à l'assurée, en raison du manque de

développement d'un secteur d'activité de la société, ne saurait le dispenser de

son obligation de restituer.

(…)." (cfr. DTF 126 V 42, consid. 3a, pag. 47)

Di conseguenza la ditta non poteva sciogliere il

contratto di lavoro, come invece ha fatto (cfr. doc. 11/H), durante il periodo

d’introduzione.

Nella più volte citata DTF 126 V 42, il TFA, in

un caso in cui il riconoscimento del diritto agli assegni per il periodo di

introduzione era stato sottoposto alla condizione risolutiva secondo cui il

rapporto di lavoro non doveva venire disdetto (al di fuori del tempo di prova e

in assenza di causa grave), durante il periodo di introduzione o nei tre mesi

successivi, ha stabilito che se questo presupposto non è realizzato,

l'amministrazione può chiedere al datore di lavoro la restituzione degli

assegni percepiti, a prescindere dall'adempimento dei requisiti cui è

subordinata la revoca di una decisione.

In simili condizioni la decisione impugnata deve

dunque essere confermata (per un caso analogo cfr. STCA del 27 gennaio 2005

nella causa M. SA, inc. 38.2004.56).

Il diritto alla protezione della buona fede di

cui all'art. 9 Cost. fed. - che permette al cittadino di esigere che l'autorità

rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi - è garantito e

impone all'autorità di discostarsi dal principio della legalità, allorché essa,

intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone determinate,

era competente a rilasciarle, il cittadino non poteva riconoscerne

l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo,

fidente nelle informazione ricevute egli abbia preso delle disposizioni non

reversibili senza pregiudizio (cfr. STFA del 28 gennaio 2004 nella causa

Arbeitslosenkasse der Gewerkschaft Bau & Industrie GBI c/ A., C 218/03,

consid. 2; STFA del 29 agosto 2002 nella causa Amt für Arbeit St. Gallen c/ S.,

C 25/02; STFA del 22 agosto 2000 nella causa B., C 116/00; DTF 121 V 65,

consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata; RAMI 1993 pag. 120-121,

Pratique VSI 1993 pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220 consid. 3a, RCC 1983 pag. 195

consid. 3, RCC 1982 pag. 368 consid. 2, RCC 1981 pag. 194 consid. 3, RCC 1979

pag. 155, DLA 1992 p. 106, DTF 118 V 76 consid. 7, RDAT I-1992 n° 63; Grisel,

Traité de droit administratif, vol. I, pag. 390ss;

Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed., n° 509, pag.

108-109; Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217ss).

Nel caso concreto, dalla “Decisione relativa agli assegni per il

periodo d’introduzione” e dagli accertamenti effettuati dalla Sezione del

lavoro Ufficio giuridico (cfr. doc. 11/F e consid. 1.5), è emerso che

l’amministrazione ha informato correttamente la ditta ricorrente riguardo alle

possibili conseguenze che il licenziamento della signora X durante il periodo

d’introduzione avrebbe potuto avere.

In particolare alla ditta ricorrente non è mai stato garantito

che, in una tale evenienza, non le sarebbe stata chiesta la restituzione degli

API così come espressamente previsto nella decisione relativa agli

stessi."

Infine,

in una sentenza C 332/99 del 17 aprile 2000, il TFA ha, tra l’altro, ricordato

che:

" (…)

Va inoltre rilevato che gli assegni per il periodo d'introduzione

devono essere vincolati a condizioni severe e rimanere limitati, per evitare

una compressione dei salari, nonché un sussidiamento dei datori di lavoro (cfr.

FF 1980 III pag. 543; Nussbaumer, Arbeitslosen-versicherung, in:

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marg.

583; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. Il, pag.

660, nota 20).

Tali prestazioni possono essere concesse solo se la collocazione

(recte: il collocamento) dell'assicurato è fortemente ostacolata e in quanto

esista una indicazione in rapporto con il mercato del lavoro. Questa doppia

condizione permette di evitare che prestazioni delle assicurazioni sociali

siano fornite a fini che non hanno alcun rapporto con l'assicurazione

disoccupazione, il cui scopo non può per certo essere quello di assumere, in

modo generale, le spese determinate dall'inserimento nelle specialità aziendali

del datore di lavoro, cui incombe in linea di principio siffatto onere nei

processi lavorativi usuali richiesti ai propri dipendenti (DTF 112 V 252

consid. 3b).

(…)."

La nostra

Massima Istanza ha così rifiutato il riconoscimento dal diritto agli assegni

per il periodo di introduzione ad un architetto, argomentando:

" (…)

Tutta la documentazione agli atti testimonia per contro con

chiarezza che la ricorrente fonda la sua richiesta di prestazioni non tanto su

motivi riferiti ad incapacità o a carenze pratiche professionali del

lavoratore, ma unicamente a temporanei problemi finanziari della ditta. Va in

particolare rilevato che il 26 marzo 1999 - a poco più di un mese

dall'assunzione di X. e in evidente contraddizione con le asserite presunte

carenze di capacità professionali di quest'ultimo - Z e il nuovo dipendente

dell'omonima SA vengono iscritti quali soci gerenti della I. S.a.g.l., ciascuno

con firma individuale e con una quota di fr. 5'000.--.

Orbene, se è vero che gli assegni per il periodo di introduzione

possono essere concessi più volte entro il termine quadro, in particolare

quando dopo la perdita del posto di lavoro è necessario un ulteriore periodo di

introduzione presso il nuovo datore di lavoro (Nussbaumer, op. cit., cifra

marg. 594 in fine), in concreto è di tutta evidenza che X. non necessitava di

questo ulteriore periodo di introduzione, che peraltro non deve essere confuso

con l'abituale periodo di inserimento nel nuovo ambiente lavorativo a carico

del datore di lavoro e non della legge contro la disoccupazione. Infatti,

l'averlo voluto quale socio gerente dimostra, per atti concludenti, che la Z.

SA l'ha considerato, praticamente da subito, sufficientemente qualificato,

responsabile inserito nell'ambiente lavorativo. Non va neppure dimenticato che

la riduzione dell'orario di lavoro dal 100% al 20%, effettuata per il solo mese

di giugno 1999, è stata - per ammissione stessa della ricorrente - una mossa

strategica finalizzata all'ottenimento delle prestazioni sociali. Questo modo

di operare è per certo contrario ai principi stabiliti dalla legge sulla

disoccupazione, che tende a favorire l'inserimento nel mondo lavorativo del

disoccupato e non a concedere finanziamenti gratuiti o facilitazioni

equivalenti a ditte in difficoltà d'ordine finanziario. Si noti infine che la

X. SA già beneficia dei sussidi previsti dalla legge cantonale ticinese sul

rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati nella misura del 50%

dall'11 gennaio 1999.

c) Ne consegue che non sono dati i presupposti per la concessione

di assegni di introduzione a favore di X. (…)."

(cfr. STFA C 322/99 del 17 aprile 2000)

2.6

Nella

presente fattispecie risulta dagli atti che l'assicurato è stato posto al

beneficio di assegni per il periodo di introduzione dal 1° giugno 2010 presso

la ditta RI 1, attiva nel settore della ristorazione.

Scopo

della misura era di introdurre l'assicurato quale gerente nelle struttura del

Ristorante __________ a __________ (cfr. Doc. A01-A03 ).

Sul

formulario "Domanda per ottenimento degli Assegni per il periodo di

introduzione (API)", sottoscritto dall'assicurato e dal datore di lavoro,

figurano esplicitamente le seguenti indicazioni:

"

(...)

2.

L'azienda deve:

● stipulare con l'assicurato un contratto di lavoro a

tempo indeterminato;

● inserire l'assicurato al lavoro nella propria

azienda, preparando e seguendo un piano di introduzione adeguato;

● anticipare al lavoratore mensilmente, o

conformemente ad accordo scritto ed entro i termini, gli assegni unitamente al

salario. Conteggiare anche sugli assegni per il periodo d'introduzione i

contributi per le assicurazioni sociali (AVS, Al, IPG, AD, SUVA, e LPP);

● trasmettere mensilmente i conteggi e l'attestato PML

alla cassa disoccupazione dell'assicurato;

● informare immediatamente l'Ufficio delle misure

attive in caso di difficoltà che potrebbero portare ad una disdetta del

contratto durante il periodo di introduzione (informazione da svolgere prima

della comunicazione della disdetta) allo scopo di permettere a quest'ultima di

mediare una soluzione del problema;

● le parti si impegnano a comunicare per iscritto

all'Ufficio delle misure attive (Residenza governativa, 6501 Bellinzona)

l'esercizio del diritto di disdetta e i motivi dello stesso. In caso di

mancata informazione preventiva dell'autorità prima della pronuncia della

disdetta, rispettivamente in caso di disdetta durante il periodo d'introduzione

in assenza di gravi motivi (art. 337 CO), l'autorità si riserva il diritto di

esigere il rimborso degli assegni e dei bonus versati;

● inviare all'Ufficio delle misure attive (Residenza

governativa, 6501 Bellinzona), al termine del periodo di introduzione, un

rapporto sull'andamento di quest'ultimo. La cassa disoccupazione rimborsa

l'ultimo assegno solo quando l'Ufficio delle misure attive avrà ricevuto dal

datore di lavoro il rapporto finale. Sulla base di questo documento l'Ufficio

procede al riconoscimento del bonus d'inserimento in azienda. (…)"

(Doc. A01)

L'azienda ha disdetto il

rapporto di lavoro, prima della conclusione del periodo di introduzione,

invocando una motivazione di carattere economico (cfr. Doc. A05: “e lo sviluppo

economico dell’azienda, che pensavamo ci fosse con il suo ingresso nell’azienda

non è avvenuto, questo non certo per sua incapacità ma per una crisi del

settore”). Inoltre le argomenta-zioni invocate successivamente

dal datore di lavoro per giustificare il licenziamento (vacanze prolungate in __________,

assenza per malattia non comprovata da certificato medico, cfr. Doc. A08; Doc.

A10; Doc. I) non figurano sulla lettera di disdetta, dove viene anzi

sottolineato che la rescissione del rapporto di lavoro non è avvenuta per

l’incapacità dell’assicu-rato.Infine, interpellato dall’UMA , __________ ha

comunicato di essere stato autorizzato dall’ex datore di lavoro ad effettuare

il periodo di vacanza e ha richiamato la lettera di licenziamento che indica

esclusivamente ragioni economiche (cfr. doc. A12).

Ora, come visto (cfr. consid.

2.

), secondo la costante giurisprudenza federale, dei motivi economici non

configurano una causa grave ai sensi dell'art. 337 CO. Di conseguenza, non

avendo la ditta RI 1 rispettato la condizione risolutiva posta al momento della

concessione degli API, a ragione l'UMA ne ha chiesto la restituzione. La

decisione su opposizione impugnata deve pertanto essere confermata.

2.7

La ditta ricorrente ha

chiesto di sentire come testimoni i suoi dipendenti __________ e __________

(cfr. doc. I).

Va qui ricordato che, quando l'istruttoria da

effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con

riferimenti).

In

concreto questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita

dall’esame degli atti contenuti nell’incarto, per cui non appare necessario

assumere la prova richiesta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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