38.2011.54
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
26 ottobre 2011Italiano32 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
38.2011.54
Data decisione, Autorità:
26.10.2011, TCA
Titolo:
Rettam.negato ind.d'insolv.Ass.,che ha ricevuto ultimo stipendio nel10/08,continuato a lavorare per 10mesi senza salario,limitandosi a inviare al DL alcune lett.di sollec.Non avendo agito più incis.per molto tempo:neglig.grave.Può restare irris.se eff.cred.salar.scoperti o estinti per compensazione
INDENNITÀ PER INSOLVENZA
RAPPRESENTANZA
art. 55 cpv. 1 LADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2011.54
DC/sc
Lugano
26 ottobre
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 22 giugno 2011 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 23 maggio
2011 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con decisione
su opposizione del 23 maggio 2011 la Cassa CO 1 (in seguito: la Cassa) ha confermato il precedente provvedimento del 9 dicembre 2010 (cfr. doc.13) con il
quale aveva negato a RI 1 il diritto a beneficiare di indennità per insolvenza
per non aver rispettato l’obbligo generale di diminuire il danno, non avendo
fatto valere in tempo utile il proprio credito salariale .
Al
riguardo l’amministrazione si è così espressa:
"
(…)
In data 25.01.2011 il suo patrocinatore avv. RA 1
ha interposto opposizione alla nostra decisione di rifiuto. Mediante e-mail, il
22.03.2011, il suo avvocato ci ha inoltrato uno scambio di corrispondenza avuto
con lo studio __________ il quale conferma che dal 27.11.2008 a suo marito,
signor __________, sono stati ridotti i poteri decisionali all'interno della
società a causa di inchieste in corso. L'art. 51 cpv. 2 LADI viene quindi a
decadere con questa dichiarazione.
Il 7 aprile 2011 la Cassa ha effettuato ulteriori
accertamenti presso lo studio legale __________.
Dalla corrispondenza si evince che gli atti
esecutivi potevano essere inoltrati alla società anche dopo il sequestro del
12.11.2008, pertanto il fatto che lei sia rimasta alle dipendenze della società
per un anno senza percepire il salario e senza tutelare i suoi crediti
salariali mediante via esecutiva, preclude il diritto alle indennità per
insolvenza.
Inoltre, l'avv. __________ e l'avv. __________
nella sopraccitata missiva, ci comunicano che i suoi crediti salariali sono
stati compensati con una pretesa di restituzione per rate leasing auto nonché
per pretese di risarcimento danni, per questo motivo i liquidatori della
società hanno contestato la sua notifica di credito considerando estinto il suo
credito salariale.
Tenendo in considerazione tutto quanto esposto sopra,
e valutando le motivazioni portate in sede di contestazione, non possiamo che
ribadire che non avendo il datore di lavoro ottemperato ai propri obblighi, gli
sforzi intrapresi non sono ritenuti sufficienti. (…)" (Doc. A)
1.2. Contro la
decisione su opposizione del 23 maggio 2011 l’assicurata ha fatto inoltrare un
tempestivo ricorso al TCA, nel quale il suo patrocinatore ha postulato
l’erogazione delle indennità per insolvenza richieste, argomentando:
"
(…)
Durante tutto il periodo compreso tra il mese di
novembre 2008 ed il mese di agosto 2009, la ricorrente non ha mai smesso di
sollecitare verbalmente e, per iscritto, il proprio datore di lavoro (cfr.
scritti del 15.09.2008, 14.01.2009, 07.07.2009), il quale non ha però mai
provveduto a versarle alcunché né ha mai informato la stessa in merito agli
esiti dei menzionati accertamenti, sempre che ve ne fossero stati.
Con scritto del 30 giugno 2009 alla ricorrente è
infine stato notificato il proprio licenziamento con effetto al 31 agosto 2009.
Ancora con scritti del 7 luglio e 3 agosto 2009 lo scrivente legale provvedeva
a sollecitare invano il versamento degli stipendi scaduti.
Considerata la giurisprudenza citata, per cui non
si esige necessariamente che l'assicurato, prima dello scioglimento del rapporto
di lavoro, avvii senza indugio un'esecuzione contro il suo datore di lavoro o
che presenti un'azione contro quest'ultimo, nulla può essere rimproverato alla
ricorrente riguardo al proprio obbligo di diminuire il danno. Essa ha difatti
prontamente provveduto a sollecitare il versamento dei propri stipendi senza
ottenere esito alcuno essendo in ogni in corso degli accertamenti.
PROVE: documenti, in
particolare doc. D, scritto del 18.12.2008.
Il 9 novembre 2009, non essendo ancora dato di
sapere gli esiti degli accertamenti succitati, lo scrivente ha sollecitato
nuovamente il versamento dei salari scaduti, fissando un termine al 16 novembre
2009. Solo allora i commissari hanno dichiarato, con scritto del 18 novembre
2009, di compensare l'integralità degli stipendi arretrati con una contestata
pretesa in restituzione di CHF 9'546.40 per rate leasing auto nonché con un
altrettanto contestata, e non meglio definita, pretesa di risarcimento per
asseriti danni causati alla società.
La dichiarazione dei commissari, ancora una
volta, non è conforme alle disposizioni di cui all'art. 323.b CO (disposizione
imperativa giusta l'art. 361 cpv. 1 CO) in virtù del quale il datore di lavoro
può compensare il salario con un credito verso il lavoratore soltanto nella misura
in cui il salario sia pignorabile. I crediti asseritamente vantati dai
commissari sono inoltre contestati in quanto assolutamente infondati. Tutto ciò
considerato, la Cassa CO 1 non poteva pertanto legittimamente fondarsi sulla
dichiarazione 18 novembre 2009 per respingere la richiesta d'indennità per
insolvenza formulata dalla ricorrente.
Una volta appreso del fallimento della società,
lo scrivente, nel termine di cui all'art. 53 cpv. 1 LPGA, ha presentato una
richiesta d'indennità per insolvenza ed ha altresì rivendicato il pagamento
degli stipendi contestando la compensazione e chiedendo di collocare il credito
in I classe. Si osserva che a partire dalla data del fallimento non possono più
essere notificati alla società atti esecutivi e giudiziali, ragion per cui dal
luglio 2010 non è più stato possibile alla ricorrente far valere in via
giudiziale il proprio credito. Si rileva inoltre che quando la ricorrente è
stata licenziata ed il suo rapporto d'impiego con la società è terminato, la
società si trovava in liquidazione a seguito della decisione della FINMA
intervenuta il 29 giugno 2009. In ogni caso nulla lasciava ancora presagire che
in seguito (più di un anno dopo) si sarebbe aperto il fallimento della società.
Per tutti questi motivi, ritenuti i comprovati
sforzi intrapresi dalla ricorrente perché le venissero riconosciute le proprie
pretese salariali e, considerate le particolari circostanze del caso che ci
occupa, non vi sono motivi che ostano all'accoglimento della richiesta
formulata dalla ricorrente. Si osserva infine che i lunghi tempi trascorsi tra
Fatti
i molteplici solleciti trasmessi alla società dalla ricorrente non possono
essere imputati a quest'ultima la quale, ritenute le circostanze e l'agire dei
commissari, ha fatto quanto da lei pretendibile per tutelare i propri
interessi." (Doc. I)
1.3. Nella sua
risposta del 12 agosto 2011 la Cassa propone di respingere il ricorso e
osserva:
"
(…)
Mediante il ricorso il patrocinatore
dell'assicurata contesta le conclusioni alle quali giunge la Cassa e, a
dispetto dell'art. 52 LADI, postula il versamento delle indennità per
insolvenza per tutto il periodo novembre 2008 – agosto 2009.
Ora, nonostante le argomentazioni della
ricorrente, la Cassa rimane convinta che nel caso concreto, la circostanza di
svolgere i propri compiti in seno alla società senza il salario pattuito per
dieci mesi senza granitiche garanzie (ma addirittura senza nemmeno pretendere
qualche chiarimento in merito a cosa le fosse rimproverato) comporta senz'altro
la perdita del diritto all'indennità per insolvenza per violazione dei propri
obblighi di diminuzione del danno. La ricorrente è rimasta sostanzialmente
inattiva sino al 9 novembre 2009 e ancora più sorprendentemente l'insinuazione
del credito è avvenuta solo in data 2 settembre 2010.
Può così rimanere indecisa la questione a sapere
se la mancata corresponsione del salario non tanto per uno stato di insolvenza
del datore di lavoro ma piuttosto per una pretesa responsabilità ai sensi
dell'art. 321e CO (cfr. poi scritto 19 aprile 2011 dei liquidatori: "tutti
i salari sono stati pagati mediante compensazione") possa
effettivamente rientrare tra le casistiche per le quali interviene
l'applicazione delle norme regolanti le indennità in oggetto." (Doc. III)
1.4. In uno
scritto del 29 agosto 2011 il patrocinatore dell’assicurata dopo avere modificato
le sue conclusioni chiedendo il versamento delle indennità per insolvenza
durante quattro mesi, ha rilevato:
"
(…)
Quest'ultima copre effettivamente i crediti
salariali di quattro mesi al massimo, cosicché le richieste di giudicato devono
conseguentemente essere modificate in questo senso.
Per il resto, si ribadisce che l'insorgente ha
adempiuto ai propri obblighi di legge e intrapreso tutto il possibile per
incassare i salari dovutile: si sottolinea nuovamente che tutti i beni
societari si trova(va)no sotto sequestro penale (cfr. scritto del 3 marzo 2011
di __________), cosicché l'avvio di procedura esecutiva o di causa giudiziaria
era misura inutile e inefficace, con la certezza di ingenerare solo degli
inutili costi aggiuntivi.
Le generiche dichiarazioni di compensazione sono
inoltre inefficaci (art. 323b CO), posto che il preteso credito del
datore di lavoro non è stato associato giudizialmente. (…)" (Doc. V)
Invitata
dal TCA a prendere posizione, il 6 settembre 2011 la Cassa ha formulato le
seguenti osservazioni:
"
(…)
Nei casi di insolvenza, come rilevato con la
risposta, "il importe d'éviter que le personnel d'un employeur
insolvable renonce à reclame les arriérés de salaire pendant de nombreux mois,
en tablant sur le fait que l'assurance-chômage garantisse la couverture de ses
arriérés si l'employeur tombe en faillite". In effetti, il
lavoratore che non riceve precisa garanzie, deve procedere al fine di sentirsi
al più presto legittimato a interrompere il rapporto di lavoro rispettivamente
annunciarsi alla disoccupazione per valutare il suo diritto alle indennità di
disoccupazione. Il fatto di non averne diritto, non giustificherebbe poi
l'accumulo di salari non pagati rivendicabili ex artt. 51 e 52 LADI.
A mente della Cassa, occorre quindi forzatamente concludere come
nel caso concreto non sia possibile riscontrare quelle necessarie garanzie (ma
piuttosto il contrario, data la manifesta intenzione di non più versare il
salario) per ritenere giustificato il fatto di continuare a lavorare per dieci
mesi gratuitamente (senza, si rammenta, nemmeno pretendere qualche chiarimento
in merito a cosa fosse rimproverato), limitandosi così ad attendere il momento
in cui si verrà licenziati.
La pretesa di ottenere ora delle indennità dalla Cassa. "Una
volta appreso del fallimento della società" (cfr. ricorso pto 10), non
può così – sempre a mente dell'amministrazione – essere riconosciuta."
(Doc. VII)
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e
non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o
della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge
sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF
9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H
180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA
H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00
del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26
ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è la questione di sapere se correttamente oppure no la Cassa CO 1 CO 1 ha negato a RI 1 il diritto a percepire l'indennità per insolvenza.
2.3. Secondo
l'art. 51 cpv. 1 LADI:
"
I lavoratori soggetti all'obbligo di contribuzione,
al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad una procedura
d'esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto
all'indennità per insolvenza, se:
a. il
loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento
vantano crediti salariali oppure
b, il
fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto
indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le
spese o
c. hanno
presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per
crediti salariali."
L'art. 51
cpv. 1 lett. b è stato introdotto nella legge in occasione della prima
revisione della LADI del 5 ottobre 1990, in vigore dal 1° gennaio 1992.
2.4. L'art. 55 cpv. 1 LADI
stabilisce che:
" Il
lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni
provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di
lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura.
Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa
del suo diritto."
(Foglio 14)
In una
sentenza pubblicata in DLA 2002 pag. 190 seg. il TFA (dal 1° gennaio 2007:
Tribunale federale) ha sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a carico
del lavoratore, menzionato all'art. 55 cpv. 1 LADI, esiste già prima dello
scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa - o
non versa interamente - il salario e il lavoratore deve aspettarsi di subire
una perdita. L'obbligo di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso prima o
dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in volta dal
singolo caso. Non si esige necessariamente che l'assicurato avvii senza indugio
un'esecuzione contro il suo datore di lavoro o che presenti un'azione contro
quest'ultimo. Occorre invece che il lavoratore mostri in modo non equivoco e
riconoscibile per il datore di lavoro il carattere serio del suo credito
salariale.
Contravviene al proprio
obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per insolvenza, l'assicurato che
rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo
periodo l'incasso del proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una
vera e propria garanzia che il datore di lavoro sia in grado di adempiere, in
futuro, i suoi obblighi finanziari.
In una
sentenza C 121/03 del 2 settembre 2003 l'Alta Corte ha deciso che aveva gravemente violato l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che aveva
rivendicato il versamento del salario soltanto oralmente durante il rapporto di
lavoro e che era stato gravemente negligente nel periodo successivo non avendo
intensificato le modalità con le quali fare valere le sue pretese. Al riguardo
il TFA si è così espresso:
"
2.2 Der Beschwerdeführer hat die Lohnforderung
für die Zeit ab 1. Juni 2002 seinen Angaben zufolge wiederholt mündlich geltend
gemacht. Dass er sich zunächst mit der ebenfalls mündlichen Zusicherung des
Arbeitgebers begnügt hat, die Lohnzahlungen würden sobald als möglich erfolgen,
mag insbesondere im Hinblick darauf, dass sich die Parteien per 1. Juni 2002
auf eine neue Lohnregelung geeinigt hatten (Monats- statt Stundenlohn), als
verständlich erscheinen. Zu einem Verzicht auf konkrete Massnahmen zur
Realisierung der Lohnansprüche bestand aber spätestens nach der offenbar in
gegenseitigem Einvernehmen erfolgten Auflösung des Arbeitsverhältnisses per 9.
September 2002 kein Anlass mehr. Der Versicherte hat auch nach diesem Zeitpunkt
keine rechtlichen Schritte (schriftliche Mahnung, Betreibung) zur Einforderung
der ausstehenden Löhne unternommen, obschon er ab Juni 2002 keinen Lohn mehr
erhalten hatte und ihm auf Grund der Angaben des Arbeitgebers bekannt war, dass
der Betrieb sich in finanziellen Schwierigkeiten befand. Erst nachdem am 11.
November 2002 über die Firma der Konkurs eröffnet worden war, beauftragte er
die Orion Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft (nachfolgend: Orion) mit der
Wahrung seiner Interessen. Nach Vornahme näherer Abklärungen hat diese am 16.
Januar 2003 beim Konkursamt eine Forderung in der Höhe von Fr. 15'790.-
eingereicht. Indem der Beschwerdeführer auch nach der am 9. September 2002
erfolgten Auflösung des Arbeitsverhältnisses während längerer Zeit keine
konkreten Massnahmen zur Durchsetzung der Lohnansprüche in die Wege geleitet
und damit bis nach der Konkurseröffnung zugewartet hat, ist er der
arbeitslosenversicherungsrechtlichen Schadenminderungspflicht nicht
nachgekommen."
In
una sentenza C 231/06 del 5 dicembre 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 49 seg.,
l'Alta Corte ha stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona
assicurata, contemplato all'art. 55 cpv. 1 LADI, vale anche se il rapporto di
lavoro viene sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di
versare le prestazioni a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo
di diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave:
occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se
l'assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti
necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni
caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza
del termine di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il
suo precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o
intentando un'azione legale contro di lui.
A proposito dell'obbligo
di ridurre il danno prima della cessazione del rapporto di lavoro l'Alta Corte
ha confermato la propria giurisprudenza, rilevando:
"
2.2 Vom Arbeitnehmer wird in der Regel nicht
verlangt, dass er bereits während des bestehenden Arbeitsverhältnisses gegen
den Arbeitgeber Betreibung einleitet oder eine Klage einreicht. Er hat jedoch
seine Lohnforderung gegenüber dem Arbeitgeber in eindeutiger und
unmissverständlicher Weise geltend zu machen (ARV 2002 Nr. 30 S. 190). Zu
weitergehenden Schritten ist die versicherte Person dann gehalten, wenn es sich
um erhebliche Lohnausstände handelt und sie konkret mit einem Lohnverlust
rechnen muss. Denn es geht auch für die Zeit vor Auflösung des
Arbeitsverhältnisses nicht an, dass die versicherte Person ohne hinreichenden
Grund während längerer Zeit keine rechtlichen Schritte zur Realisierung
erheblicher Lohnausstände unternimmt, obschon sie konkret mit dem Verlust der
geschuldeten Gehälter rechnen muss (Urteile G. vom 19. Oktober 2006 C 163/06; F. vom 6. Februar 2006, C 270/05; B. vom 20. Juli 2005, C 264/04; G. vom 14. Oktober 2004, C 114/04 und G. vom 4. Juli 2002, C 33/02)." (cfr. DLA 2007 pag. 51)
In
un'altra sentenza C 254/05 del 2 marzo 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 52
seg., la nostra Massima Istanza ha sottolineato che:
" Non
si può esigere che l'assicurato, per adempiere l'obbligo di diminuire il danno,
receda immediatamente dal rapporto di lavoro, conformemente all'articolo 337a
CO, in quanto non gli sia prestata entro congruo termine una garanzia per le
pretese derivanti da tale rapporto. Tuttavia egli agisce a proprio rischio se,
invece di cercare una nuova occupazione, resta al servizio del precedente
datore di lavoro, senza percepire il rispettivo salario, oltre il limite di
quattro mesi previsto dall'articolo 52 capoverso 1 LADI.
L'assicurato deve fare valere in modo chiaro e inequivocabile i
suoi crediti salariali nei confronti del datore di lavoro già durante l'attuale
rapporto di lavoro. Egli è tenuto a intraprendere ulteriori passi se si sono
verificati notevoli ritardi nel versamento del salario e se deve effettivamente
attendersi di subire una perdita di salario. Nella fattispecie occorre
presumere che l'assicurato, il quale aveva pochi contatti personali con il
datore di lavoro, non fosse a conoscenza della precarietà della sua situazione
finanziaria."
Nel caso che era chiamata
a giudicare l'Alta Corte ha negato l'esistenza di una grave negligenza,
rilevando:
"
4.4 Eine Leistungsverweigerung ist demnach
vorliegend nur gerechtfertigt, wenn es der Beschwerdeführerin als grobes
Verschulden angelastet werden muss, dass sie die im März 2004 eingeleiteten
Schritte zur Durchsetzung ihrer Lohnansprüche (schriftliche Mahnung mit
Betreibungsandrohung, Betreibung, Fortsetzung der Betreibung mit
Konkursandrohung, Eingabe der Lohnforderung im Konkurs) nicht zu einem früheren
Zeitpunkt unternommen hatte. Nicht vorgeworfen werden kann der
Beschwerdeführerin, sie habe mit der Geltendmachung ihrer Ansprüche zugewartet,
bis der Arbeitgeber in Konkurs gefallen ist. Unbestritten ist, dass sie ihren
Arbeitgeber wiederholt mündlich gemahnt hat. Entscheidend ist nun aber, ob mit
überwiegender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen war, dass die
Beschwerdeführerin von der prekären finanziellen Situation des Arbeitgebers
Kenntnis hatte. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sie mit ihrem Arbeitgeber
wenig persönlichen Kontakt hatte, obwohl sie - in seinem Auftrag - für seine
Mutter tätig war. Sie war nicht in einen eigentlichen Betrieb integriert und
hatte somit auch keine Mitarbeiter in vergleichbarer Situation. Damit dürfte es
ihr kaum möglich gewesen sein, einen Eindruck über die wirtschaftlichen
Verhältnisse des Arbeitgebers zu gewinnen, welcher es ihr gestattet hätte
abzuschätzen, wie es um ihre Lohnforderungen stand. Für ihren Standpunkt
spricht auch, dass sie nicht mit der Dreistigkeit eines Arbeitgebers rechnen
musste, welcher noch im Juli 2003 eine Haushälterin/Pflegerin mit vollem
Arbeitspensum in einen Privathaushalt einstellte, ohne für diesen erheblichen
Aufwand über die notwendigen finanziellen Mittel zu verfügen.
Gemäss Art. 52 Abs. 1 AVIG deckt die
Insolvenzentschädigung die Lohnforderung für die letzten vier Monate des
Arbeitsverhältnisses vor der Konkurseröffnung. Es hätte von der
Beschwerdeführerin erwartet werden können, spätestens nach Ausbleiben des
Januarlohnes energischer tätig zu werden. Dass sie damit bis im März zuwartete,
kann ihr jedoch - in Anbetracht des persönlichen Arbeitsverhältnisses im
Privathaushalt - nicht als grobes Verschulden und damit als Verletzung ihrer
Schadenminderungspflicht angelastet werden. Insbesondere hat sie mit dem
Zuwarten nicht zur Vergrösserung des Schadens der Arbeitslosenkasse
beigetragen. Die Sache ist demnach an die Arbeitslosenkasse zurückzuweisen,
damit diese die weiteren Voraussetzungen prüfe und - gegebenenfalls - über den
Anspruch in masslicher Hinsicht neu verfüge."
(cfr. DLA 2007 pag. 55)
In una sentenza
8C_682/2009 del 23 ottobre 2009, pubblicata in DLA 2010 pag. 46 seg., il
Tribunale federale ha stabilito che un rifiuto di versare prestazioni motivato
da una violazione dell'obbligo di ridurre il danno secondo l'articolo 55
capoverso 1 LADI presuppone che si possa rimproverare all'assicurato una colpa
intenzionale o una grave negligenza. L'assicurato che fa valere soltanto
oralmente dei crediti salariali accumulati durante un periodo di sei mesi
commette una grave negligenza e viola in tal modo il suo obbligo di ridurre il
danno. Il fatto che abbia un legame di parentela con il suo datore di lavoro
non cambia la situazione.
In quell'occasione l'Alta Corte
ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"
4.2 Nach konstanter Rechtsprechung - auf welche
auch im angefochtenen Entscheid verwiesen wird - genügt es für die Erfüllung
der Schadenminderungspflicht in der Regel nicht, wenn Lohnausstände lediglich
mündlich gemahnt werden. Dies gilt beispielsweise, wenn es um eine
langandauernde, das heisst über zwei bis drei Monate hinaus andauernde
Nichterfüllung der vertraglichen Verpflichtung des Arbeitgebers geht; wenn
überhaupt keine, also auch keine Akonto- oder Teilzahlung erfolgt; wenn aus der
Sicht des Versicherten nicht mit guten Gründen damit gerechnet werden kann,
dass sich bald eine Besserung der Situation ergibt und wenn nicht andere, im
Einzelfall verständliche Gründe vorliegen, die ein Zuwarten mit zielgerichteten
Schritten aus objektiver Sicht verständlich erscheinen lassen. Der Umstand
allein, dass zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer verwandtschaftliche
Beziehungen bestehen, gilt entgegen den Ausführungen des kantonalen Gerichts
jedenfalls nicht als hinreichende Begründung für ein völliges Untätigbleiben
während eines halben Jahres. Dass der Beschwerdeführer im Hinblick auf das
bestehende Familienverhältnis von weiteren Massnahmen zur Realisierung der
Lohnansprüche abgesehen hat, mag zwar aus persönlicher Sicht als verständlich
erscheinen, hat unter arbeitslosenversicherungsrechtlichen Aspekten aber schon
aus Gründen der Gleichbehandlung der Versicherten unberücksichtigt zu bleiben
(vgl. Urteil C 240/05 vom 14. Februar 2006 E. 2.3).
Es liegen überhaupt keine Sachverhaltselemente
vor, die darauf hindeuten würden, dass der Versicherte etwas unternommen hätte,
um zu seinem Lohn zu kommen. Das im vorinstanzlichen Verfahren erhobene
Argument, die Löhne seien "von jeher" verspätet ausbezahlt worden, weshalb
nicht mit einem Ausbleiben habe gerechnet werden müssen, ist nicht belegt.
Zudem könnte dieses Argument lediglich bei verspäteter Zahlung von einigen
Wochen, höchstens ein bis zwei Monate behelflich sein. Bei einem während sechs
Monaten dauernden Ausstand ist ein - tatenloses - Zuwarten nicht mehr als
objektiv verständlich zu werten. Ausser der persönlich-verwandtschaftlichen
Nähe zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer hat denn auch das kantonale Gericht
keine weiteren Umstände genannt, welche das Verhalten des Beschwerdegegners
einsichtig und nachvollziehbar erscheinen liessen, weshalb sein Entscheid in
Gutheissung der Beschwerde aufgehoben und der Anspruch des Versicherten auf
Insolvenzentschädigung wegen Verletzung seiner Schadenminderungspflicht vor der
Konkurseröffnung verneint wird." (cfr. DLA 2010
pag. 48-49)
Infine ,
in una sentenza 8C_630/2011 del 3 ottobre 2011, il Tribunale federale ha stabilito
che un assicurato era stato gravemente negligente ed ha rilevato:
"
4.1 Das kantonale Gericht hat in pflichtgemässer
Würdigung der gesamten Aktenlage mit nachvollziehbarer Begründung erkannt,
indem der Versicherte - abgesehen von der auf die Kündigung des
Arbeitsverhältnisses vom 30. November 2009 folgenden
Mitteilung vom 2. Dezember 2009, wonach er die Arbeit niederlege, solange der
Novemberlohn 2009 nicht beglichen sei - bis zur Konkurseröffnung keine weiteren
Vorkehren getroffen habe, um seine Lohnansprüche durchzusetzen, habe er seine
Schadenminderungspflicht verletzt. Von einem potenziellen Leistungsansprecher
für Insolvenzentschädigung müsse verlangt werden, dass er weitere Massnahmen
ergreife, als nur die Arbeit niederzulegen, die Konkurseröffnung abzuwarten und
alsdann einen Antrag auf Insolvenzentschädigung zu stellen.
4.2 Die Vorbringen des Beschwerdeführers vermögen
diese Betrachtungsweise nicht in Zweifel zu ziehen. Die tatsächlichen
Feststellungen der Vorinstanz sind nicht mangelhaft im Sinne von Art. 97 Abs. 1
BGG und die rechtliche Würdigung ist bundesrechtskonform. Letztinstanzlich wird
geltend gemacht, die Betreibung oder das Einklagen der ehemaligen Arbeitgeberin
wäre nutzlos und mit Risiken verbunden gewesen, weshalb ein solcher Schritt zur
Minderung des Schadens nicht habe verlangt werden können. Aus den Bankauszügen
ergebe sich, dass die X.________ AG spätestens seit Ende November 2009
insolvent gewesen sei. Die Einleitung einer Betreibung sei dem Beschwerdeführer
nicht zumutbar gewesen, weil er mit einer solchen die ehemalige Arbeitgeberin
zur strafbaren Gläubigerbegünstigung bewegt hätte, falls diese allein seine
ausstehenden Lohnforderungen und nicht auch diejenigen der anderen Angestellten
bezahlt hätte. Demzufolge hätte er die Zahlung gar nicht mehr annehmen dürfen,
ansonsten er sich dem Risiko ausgesetzt hätte, einen Straftatbestand zu
erfüllen. Es gehe nicht an, ihm Rechtsnachteile erwachsen zu lassen, weil er
auf "das Nutz- und Sinnlose" verzichtet habe. Dieser Argumentation
muss entgegengehalten werden, dass es nicht Sache der versicherten Person sein
kann, darüber zu entscheiden, ob sie weitere Vorkehren zur Realisierung der
Lohnansprüche treffen will. Selbst wenn die Überschuldung des Arbeitgebers oder
der Arbeitgeberin offensichtlich erscheint, ist keineswegs ausgeschlossen, dass
die Lohnforderungen von Arbeitnehmern kurz vor der Konkurseröffnung oder der
Pfändung doch noch beglichen werden (BGE 131 V 196 E. 4.1.2
S. 198). Es ist in casu nicht bekannt und kann auch offenbleiben, ob (und
allenfalls ab welchem Zeitpunkt) die ehemalige Arbeitgeberin bereits vor der
Konkurseröffnung überschuldet gewesen ist. Allein aus dem bereits im kantonalen
Gerichtsverfahren zu den Akten gereichten Auszug aus einem Geschäftskonto der
X.________ AG kann jedenfalls nicht schon eine Insolvenz abgeleitet werden.
Soweit sich schon damals finanzielle Schwierigkeiten abzeichneten, war dies
immerhin ein zusätzlicher Hinweis darauf, dass der Lohnanspruch in höchstem
Mass gefährdet war und weiter reichende Schritte notwendig wurden, nachdem die
X.________ AG bereits durch die Nichtbegleichung des Salärs trotz Niederlegung
der Arbeit durch den Beschwerdeführer signalisiert hatte, dass sie zu weiteren
Zahlungen nicht bereit sei. Der Beschwerdeführer hatte demgemäss nach Auflösung
des Arbeitsverhältnisses, anfangs 2010, umso mehr Anlass, seine offenen
Lohnforderungen unverzüglich und konsequent auf dem Betreibungsweg und
notwendigenfalls auch durch Einleitung von gerichtlichen Schritten
durchzusetzen. Er hält im letztinstanzlichen Verfahren nicht mehr an seiner
Behauptung fest, dass eine von ihm eingeleitete Betreibung eine unzulässige
Anstiftung zur Gläubigerbevorzugung dargestellt hätte. Seine neue
Argumentation, wonach er (bei erfolgreicher Betreibung) die Lohnzahlung gar
nicht hätte annehmen dürfen, ohne Gefahr zu laufen, einen Straftatbestand zu
erfüllen, ist mit Blick auf den Ablauf der Geschehnisse, wie sie von der
Vorinstanz dargestellt werden, nicht nachvollziehbar. Es
muss daher bei der Feststellung bleiben, dass die Arbeitslosenkasse den
Anspruch auf Insolvenzentschädigung zu Recht verneint hat."
2.5. La Segreteria di Stato per l'economia (in seguito: SECO), quale autorità di
sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del
diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00
dell’8 aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA
C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61), sulla
Prassi ML/AD 2004/1 ha pubblicato una direttiva del seguente tenore:
"
Direttiva
Campo: IDI
Rubrica: Obbligo di diminuire il danno
Articolo: 55 cpv. 1 LADI
_______________________________________________________
Obbligo di diminuire il
danno prima e dopo lo scioglimento
del rapporto di lavoro
1. Secondo
l'articolo 55 capoverso 1 LADI il lavoratore, nella procedura di fallimento o
di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei
suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi
di averlo surrogato nella procedura. Successivamente egli deve assistere la
cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto.
Considerandi
2.
Secondo la
giurisprudenza federale, l'insolvenza del datore di lavoro al momento dello
scioglimento del rapporto di lavoro non costituisce più un presupposto del
diritto all'IDI.
In
merito alla questione di sapere a quanto tempo possono risalire lo scioglimento
del rapporto di lavoro e i crediti salariali nei confronti del datore di lavoro
insolvente per giustificare ancora un diritto all'IDI se viene avviata una
procedura di esecuzione forzata, il TFA ha precisato che occorre rinunciare a
fissare un termine. Una chiara limitazione nel tempo del diritto all'IDI
potrebbe rivelarsi ingiusta se la dichiarazione di fallimento o la domanda di
pignoramento dovesse essere ritardata a lunga scadenza per motivi indipendenti
dalla volontà delle persone assicurate. La prescrizione dei crediti che
risultano da rapporti di lavoro previsti dall'articolo 128 cifra 3 CO
costituisce pertanto l'unico limite temporale del diritto all'indennità per
insolvenza.
3.
Per contro,
il versamento dell'IDI resta subordinato alla condizione che la dichiarazione
di fallimento o la presentazione della domanda di pignoramento sia stata
comunque ritardata per motivi sui quali la persona assicurata non poteva avere
alcun influsso. Questa condizione deriva dall'obbligo generale di diminuire il
danno che si concretizza nell'articolo 55 capoverso 1 LADI.
4.
Adempiere il
proprio obbligo di diminuire il danno significa che la persona assicurata deve
dare, entro un lasso di tempo adeguato, segnali inequivocabili che permettano
alla cassa di riconoscere oggettivamente la sua ferma intenzione di rivendicare
i salari non ancora pagati (sollecito scritto, ottenimento di un precetto
esecutivo, ecc.).
5.
Di
conseguenza il diritto all'IDI decade se il lavoratore non fa valere in tempo
utile i propri crediti salariali, sia prima che dopo lo scioglimento del
rapporto di lavoro, o rinuncia a qualsiasi procedimento allo scopo di
realizzare i crediti salariali che non è più sicuro di incassare.
6.
In linea di
massima l'assicurato è soggetto all'obbligo di diminuire il danno già prima
dello scioglimento del rapporto di lavoro, se il datore di lavoro non gli versa
più il salario o glielo corrisponde soltanto in parte, per cui deve attendersi
di subire una perdita di salario. Tuttavia le esigenze che deve soddisfare
l'obbligo di diminuire il danno da parte della persona assicurata sono meno
elevate prima dello scioglimento del rapporto di lavoro che dopo la risoluzione
dello stesso.
Occorre che la cassa valuti nei
singoli casi, tenendo conto di tutte le circostanze, in quale misura è
possibile attendersi che l'assicurato intraprenda i passi necessari per
realizzare le sue pretese salariali già prima dello scioglimento del rapporto
di lavoro e in particolare entro quale termine egli debba far valere i suoi
crediti salariali per adempiere l'obbligo di diminuire il danno.
Dopo
lo scioglimento del rapporto di lavoro, la cassa deve valutare in modo più severo
se l'assicurato adempie l'obbligo di diminuire il danno – soprattutto in
riferimento al criterio della rapidità di azione. Una valutazione più severa è
tanto più giustificata, in quanto la persona assicurata, non disponendo più di
un contratto di lavoro, non ha più alcun motivo di non rivendicare il salario
non pagato e, a questo momento, è definitivamente sicura che non esiste più la
certezza di incassare i crediti salariali.
Dalla
giurisprudenza sviluppata finora risulta che il fatto di attendere
tre mesi dopo la fine del rapporto di lavoro costituisce già una violazione
dell'obbligo di diminuire il danno." (Foglio 17)
2.6
Nell’evenienza
concreta dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurata ha lavorato per
__________, nel settore amministrativo, dal 2002 (cfr. doc. I pag. 2) al 31
agosto 2009, percependo uno stipendio lordo mensile di fr. 9’000 (cfr. doc.__________ L’assicurata
ha ricevuto il salario convenuto soltanto fino al 31 ottobre 2008 (cfr. doc.35).
Dal 12
novembre 2008 i conti bancari della società sono stati posti sotto sequestro
penale (cfr. doc. 5 ) e, con decisione supreprovvisionale del 27 novembre 2008,
gli avvocati __________ e __________ sono stati autorizzati dall’allora CFB ad
agire individualmente e agli altri organi della società è stato vietato di
agire senza il loro consenso (cfr. doc. 9).
Il 15
dicembre 2008 il patrocinatore dell’assicurata ha chiesto all’avv. __________
il versamento del salario per il mese di novembre 2008 (cfr. doc. 21).
Il 18
dicembre 2008 gli avv. __________ e __________ hanno confermato al
rappresentante della ricorrente di non avere corrisposto lo stipendio di
novembre 2008 e gli hanno comunicato di tenere in sospeso anche il versamento
del salario per il mese di dicembre in quanto stavano verificando se esistevano
gli estremi per una responsabilità di RI 1 secondo l’art. 321e CO (cfr. doc. C).
Il 14
gennaio 2009 il patrocinatore dell’assicurata ha inviato ai due avvocati uno
scritto del seguente tenore:
"
Mi riallaccio alla vostra presa di posizione del
18.
dicembre 2008, che evidentemente non condivido.
Aldilà del fatto che è perlomeno disattendendo il
principio della buona fede che __________ SA ha continuato a sollecitare e a
beneficiare dei servigi della mia assistita per poi sospendere il pagamento
dello stipendio, insisto affinché venga versato il dovuto, ritenuto che nulla
può essere rimproverato alla mia assistita, la cui posizione non può in nessun
caso essere equiparata a quella dei due dirigenti, tuttora posti in detenzione
preventiva.
Resto pertanto in attesa di un vostro riscontro,
rispettivamente sollecito una celere evasione degli accertamenti che mi dite
essere in corso." (Doc. 22)
Il
rappresentante dell’assicurata ha poi ancora rivendicato il versamento dei
salari il 7 luglio 2009 (“la mia assistita attende sempre il versamento degli
stipendi scaduti, qui sollecitato”).
Il 9
novembre 2009 il patrocinatore di RI 1 ha inviato un nuovo sollecito così
formulato:
"
Comunico che in assenza di un pagamento entro
il 16 novembre 2009 procederò esecutivamente per la riscossione degli
stipendi arretrati, riferiti al periodo novembre 2008 – agosto 2009, salvo
errore per complessivi CHF 69'008.-- netti, ritenuto che nessuna ragione
giustifica la mancata rifusione della retribuzione, scaduta da tempo.
Chiedo inoltre di poter ricevere, entro lo stesso
termine, una distinta mensile dello stipendio precedentemente versato, dalla
quale risultino in particolare le deduzioni di legge applicate." (Doc. 24)
Infine,
il 2 settembre 2010 il rappresentante dell’assicurata ha rivendicato “il
pagamento degli stipendi da novembre 2008 ad agosto 2009, per complessivi CHF
90'000“ (doc. 25).
Fra gli
atti dell'incarto figura pure uno scritto del 19 aprile 2011 degli avvocati __________
e __________ alla Cassa nella quale figurano in particolare le seguenti
indicazioni:
"
(…)
Vi ricordo che la Sig.ra RI 1 tramite il suo
legale con lettera 9 novembre 2009 ha richiesto alla società il pagamento degli
stipendi arretrati novembre 2008 – agosto 2009 per complessivi CHF 69'008.- e
alla stessa abbiamo risposto il 18 novembre 2009 a nome della società dichiarando di compensare gli importi degli stipendi arretrati con una
pretesa di restituzione per rate leasing auto (usufruita a titolo privato)
anticipate dalla società (CHF 9'546.40) e con parte della pretesa di
risarcimento danni (almeno CHF 69'000.-) della società contro la sua dipendente
RI 1.
Il 25 novembre 2009 abbiamo inoltre trasmesso al
legale della Sig.ra RI 1 il certificato salariale ricordando che tutti i salari
sono stati pagati mediante compensazione dichiarata appunto il 18 novembre
2009.
(…)" (Doc. 5)
L’amministrazione,
con decisione del 9 dicembre 2010, confermata con decisione su opposizione del
23.
maggio 2011, ha negato a RI 1 il diritto all’indennità per insolvenza, in
quanto questi avrebbe violato l'obbligo di ridurre il danno ai sensi dell'art.
55.
cpv. 1 LADI (cfr. consid. 1.1.; 2.4. e 2.5.).
2.7
Il TCA,
chiamato a pronunciarsi in merito alla fattispecie, non può che approvare l’operato
dall’amministrazione.
Infatti
l’assicurata, dopo avere ricevuto il salario fino al 31 ottobre 2008 ha continuato a lavorare per dieci mesi senza ricevere lo stipendio e limitandosi ad inviare
alcune lettere di sollecito all’ex datore di lavoro.
L'assicurata
non agendo in modo più incisivo contro il datore di lavoro per un periodo così
lungo (cfr. DLA 2010 pag. 46 seg. riprodotta al consid. 2.4) ha commesso una
grave negligenza giusta l’art. 55 cpv. 1 LADI (cfr. STCA 38.2010.25 del 14
dicembre 2010; STCA 38.2009.37-38 dell’11 gennaio 2010; STCA 38.2009.83 del 18
gennaio 2010; STCA 38.2007.46 del 21 novembre 2007).
La giurisprudenza federale
esige, infatti, che il dipendente, rispettivamente il proprio rappresentante,
metta in atto tutte le misure possibili per rivendicare il salario (cfr. in
particolare STFA C 297/02 del 2 aprile 2003; STFA C 235/04 del 23 dicembre 2005
e STFA C 271/05 del 30 marzo 2006; "Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl,
Betreibung, Lohnklage") il più presto possibile (cfr. STFA C 323/02 del 17
aprile 2003; STFA C 25/05 del 13 dicembre 2005).
Si
ricorda, peraltro, che, per costante giurisprudenza, gli assicurati devono
sopportare le conseguenze delle azioni od omissioni delle persone alle quali
hanno affidato il compito di fare valere i propri diritti (cfr. STF 8C_563/2010
del 29 settembre 2010 consid. 2.2.; STF 8C_984/2008 dell'11 maggio 2009; DLA
2002.
pag. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 1b 222; STCA 38.2008.1 dell'8 maggio
2008.
confermata dal TF con sentenza 8C_466/2008 del 1° aprile 2009; STCA
39.2002.67
del 20 febbraio 2003; STCA 35.2006.39 del 7 settembre 2006).
In simili
condizioni la decisione su opposizione del 23 maggio 2011 deve essere
confermata.
Può così
rimanere aperta la questione di sapere se siamo realmente in presenza di
crediti salariali scoperti o se essi sono stati estinti per compensazione (cfr.
consid. 1.1, 1.3 e 2.6).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster