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Decisione

38.2011.54

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

26 ottobre 2011Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

i molteplici solleciti trasmessi alla società dalla ricorrente non possono

essere imputati a quest'ultima la quale, ritenute le circostanze e l'agire dei

commissari, ha fatto quanto da lei pretendibile per tutelare i propri

interessi." (Doc. I)

1.3. Nella sua

risposta del 12 agosto 2011 la Cassa propone di respingere il ricorso e

osserva:

"

(…)

Mediante il ricorso il patrocinatore

dell'assicurata contesta le conclusioni alle quali giunge la Cassa e, a

dispetto dell'art. 52 LADI, postula il versamento delle indennità per

insolvenza per tutto il periodo novembre 2008 – agosto 2009.

Ora, nonostante le argomentazioni della

ricorrente, la Cassa rimane convinta che nel caso concreto, la circostanza di

svolgere i propri compiti in seno alla società senza il salario pattuito per

dieci mesi senza granitiche garanzie (ma addirittura senza nemmeno pretendere

qualche chiarimento in merito a cosa le fosse rimproverato) comporta senz'altro

la perdita del diritto all'indennità per insolvenza per violazione dei propri

obblighi di diminuzione del danno. La ricorrente è rimasta sostanzialmente

inattiva sino al 9 novembre 2009 e ancora più sorprendentemente l'insinuazione

del credito è avvenuta solo in data 2 settembre 2010.

Può così rimanere indecisa la questione a sapere

se la mancata corresponsione del salario non tanto per uno stato di insolvenza

del datore di lavoro ma piuttosto per una pretesa responsabilità ai sensi

dell'art. 321e CO (cfr. poi scritto 19 aprile 2011 dei liquidatori: "tutti

i salari sono stati pagati mediante compensazione") possa

effettivamente rientrare tra le casistiche per le quali interviene

l'applicazione delle norme regolanti le indennità in oggetto." (Doc. III)

1.4. In uno

scritto del 29 agosto 2011 il patrocinatore dell’assicurata dopo avere modificato

le sue conclusioni chiedendo il versamento delle indennità per insolvenza

durante quattro mesi, ha rilevato:

"

(…)

Quest'ultima copre effettivamente i crediti

salariali di quattro mesi al massimo, cosicché le richieste di giudicato devono

conseguentemente essere modificate in questo senso.

Per il resto, si ribadisce che l'insorgente ha

adempiuto ai propri obblighi di legge e intrapreso tutto il possibile per

incassare i salari dovutile: si sottolinea nuovamente che tutti i beni

societari si trova(va)no sotto sequestro penale (cfr. scritto del 3 marzo 2011

di __________), cosicché l'avvio di procedura esecutiva o di causa giudiziaria

era misura inutile e inefficace, con la certezza di ingenerare solo degli

inutili costi aggiuntivi.

Le generiche dichiarazioni di compensazione sono

inoltre inefficaci (art. 323b CO), posto che il preteso credito del

datore di lavoro non è stato associato giudizialmente. (…)" (Doc. V)

Invitata

dal TCA a prendere posizione, il 6 settembre 2011 la Cassa ha formulato le

seguenti osservazioni:

"

(…)

Nei casi di insolvenza, come rilevato con la

risposta, "il importe d'éviter que le personnel d'un employeur

insolvable renonce à reclame les arriérés de salaire pendant de nombreux mois,

en tablant sur le fait que l'assurance-chômage garantisse la couverture de ses

arriérés si l'employeur tombe en faillite". In effetti, il

lavoratore che non riceve precisa garanzie, deve procedere al fine di sentirsi

al più presto legittimato a interrompere il rapporto di lavoro rispettivamente

annunciarsi alla disoccupazione per valutare il suo diritto alle indennità di

disoccupazione. Il fatto di non averne diritto, non giustificherebbe poi

l'accumulo di salari non pagati rivendicabili ex artt. 51 e 52 LADI.

A mente della Cassa, occorre quindi forzatamente concludere come

nel caso concreto non sia possibile riscontrare quelle necessarie garanzie (ma

piuttosto il contrario, data la manifesta intenzione di non più versare il

salario) per ritenere giustificato il fatto di continuare a lavorare per dieci

mesi gratuitamente (senza, si rammenta, nemmeno pretendere qualche chiarimento

in merito a cosa fosse rimproverato), limitandosi così ad attendere il momento

in cui si verrà licenziati.

La pretesa di ottenere ora delle indennità dalla Cassa. "Una

volta appreso del fallimento della società" (cfr. ricorso pto 10), non

può così – sempre a mente dell'amministrazione – essere riconosciuta."

(Doc. VII)

in

diritto

In ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e

non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o

della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione

di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge

sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF

9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H

180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA

H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00

del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT

I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26

ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Oggetto del

contendere è la questione di sapere se correttamente oppure no la Cassa CO 1 CO 1 ha negato a RI 1 il diritto a percepire l'indennità per insolvenza.

2.3. Secondo

l'art. 51 cpv. 1 LADI:

"

I lavoratori soggetti all'obbligo di contribuzione,

al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad una procedura

d'esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto

all'indennità per insolvenza, se:

a. il

loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento

vantano crediti salariali oppure

b, il

fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto

indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le

spese o

c. hanno

presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per

crediti salariali."

L'art. 51

cpv. 1 lett. b è stato introdotto nella legge in occasione della prima

revisione della LADI del 5 ottobre 1990, in vigore dal 1° gennaio 1992.

2.4. L'art. 55 cpv. 1 LADI

stabilisce che:

" Il

lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni

provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di

lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura.

Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa

del suo diritto."

(Foglio 14)

In una

sentenza pubblicata in DLA 2002 pag. 190 seg. il TFA (dal 1° gennaio 2007:

Tribunale federale) ha sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a carico

del lavoratore, menzionato all'art. 55 cpv. 1 LADI, esiste già prima dello

scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa - o

non versa inte­ramente - il salario e il lavoratore deve aspettarsi di subire

una perdita. L'obbligo di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso prima o

dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in volta dal

singolo caso. Non si esige necessariamente che l'assicurato avvii senza indugio

un'esecuzione contro il suo datore di lavoro o che presenti un'azione contro

quest'ultimo. Occorre invece che il lavoratore mostri in modo non equivoco e

riconoscibile per il datore di lavoro il carattere serio del suo credito

salariale.

Contravviene al proprio

obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per insolvenza, l'assicurato che

rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo

periodo l'incasso del proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una

vera e propria garanzia che il datore di lavoro sia in grado di adempiere, in

futuro, i suoi obblighi finanziari.

In una

sentenza C 121/03 del 2 settembre 2003 l'Alta Corte ha deciso che aveva gravemente violato l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che aveva

rivendicato il versamento del salario soltanto oralmente durante il rapporto di

lavoro e che era stato gravemente negligente nel periodo successivo non avendo

intensificato le modalità con le quali fare valere le sue pretese. Al riguardo

il TFA si è così espresso:

"

2.2 Der Beschwerdeführer hat die Lohnforderung

für die Zeit ab 1. Juni 2002 seinen Angaben zufolge wiederholt mündlich geltend

gemacht. Dass er sich zunächst mit der ebenfalls mündlichen Zusicherung des

Arbeitgebers begnügt hat, die Lohnzahlungen würden sobald als möglich erfolgen,

mag insbesondere im Hinblick darauf, dass sich die Parteien per 1. Juni 2002

auf eine neue Lohnregelung geeinigt hatten (Monats- statt Stundenlohn), als

verständlich erscheinen. Zu einem Verzicht auf konkrete Massnahmen zur

Realisierung der Lohnansprüche bestand aber spätestens nach der offenbar in

gegenseitigem Einvernehmen erfolgten Auflösung des Arbeitsverhältnisses per 9.

September 2002 kein Anlass mehr. Der Versicherte hat auch nach diesem Zeitpunkt

keine rechtlichen Schritte (schriftliche Mahnung, Betreibung) zur Einforderung

der ausstehenden Löhne unternommen, obschon er ab Juni 2002 keinen Lohn mehr

erhalten hatte und ihm auf Grund der Angaben des Arbeitgebers bekannt war, dass

der Betrieb sich in finanziellen Schwierigkeiten befand. Erst nachdem am 11.

November 2002 über die Firma der Konkurs eröffnet worden war, beauftragte er

die Orion Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft (nachfolgend: Orion) mit der

Wahrung seiner Interessen. Nach Vornahme näherer Abklärungen hat diese am 16.

Januar 2003 beim Konkursamt eine Forderung in der Höhe von Fr. 15'790.-

eingereicht. Indem der Beschwerdeführer auch nach der am 9. September 2002

erfolgten Auflösung des Arbeitsverhältnisses während längerer Zeit keine

konkreten Massnahmen zur Durchsetzung der Lohnansprüche in die Wege geleitet

und damit bis nach der Konkurseröffnung zugewartet hat, ist er der

arbeitslosenversicherungsrechtlichen Schadenminderungspflicht nicht

nachgekommen."

In

una sentenza C 231/06 del 5 dicembre 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 49 seg.,

l'Alta Corte ha stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona

assicurata, contemplato all'art. 55 cpv. 1 LADI, vale anche se il rapporto di

lavoro viene sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di

versare le prestazioni a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo

di diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave:

occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se

l'assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti

necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni

caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza

del termine di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il

suo precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o

intentando un'azione legale contro di lui.

A proposito dell'obbligo

di ridurre il danno prima della cessazione del rapporto di lavoro l'Alta Corte

ha confermato la propria giurisprudenza, rilevando:

"

2.2 Vom Arbeitnehmer wird in der Regel nicht

verlangt, dass er bereits während des bestehenden Arbeitsverhältnisses gegen

den Arbeitgeber Betreibung einleitet oder eine Klage einreicht. Er hat jedoch

seine Lohnforderung gegenüber dem Arbeitgeber in eindeutiger und

unmissverständlicher Weise geltend zu machen (ARV 2002 Nr. 30 S. 190). Zu

weitergehenden Schritten ist die versicherte Person dann gehalten, wenn es sich

um erhebliche Lohnausstände handelt und sie konkret mit einem Lohnverlust

rechnen muss. Denn es geht auch für die Zeit vor Auflösung des

Arbeitsverhältnisses nicht an, dass die versicherte Person ohne hinreichenden

Grund während längerer Zeit keine rechtlichen Schritte zur Realisierung

erheblicher Lohnausstände unternimmt, obschon sie konkret mit dem Verlust der

geschuldeten Gehälter rechnen muss (Urteile G. vom 19. Oktober 2006 C 163/06; F. vom 6. Februar 2006, C 270/05; B. vom 20. Juli 2005, C 264/04; G. vom 14. Oktober 2004, C 114/04 und G. vom 4. Juli 2002, C 33/02)." (cfr. DLA 2007 pag. 51)

In

un'altra sentenza C 254/05 del 2 marzo 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 52

seg., la nostra Massima Istanza ha sottolineato che:

" Non

si può esigere che l'assicurato, per adempiere l'obbligo di diminuire il danno,

receda immediatamente dal rapporto di lavoro, conformemente all'articolo 337a

CO, in quanto non gli sia prestata entro congruo termine una garanzia per le

pretese derivanti da tale rapporto. Tuttavia egli agisce a proprio rischio se,

invece di cercare una nuova occupazione, resta al servizio del precedente

datore di lavoro, senza percepire il rispettivo salario, oltre il limite di

quattro mesi previsto dall'articolo 52 capoverso 1 LADI.

L'assicurato deve fare valere in modo chiaro e inequivocabile i

suoi crediti salariali nei confronti del datore di lavoro già durante l'attuale

rapporto di lavoro. Egli è tenuto a intraprendere ulteriori passi se si sono

verificati notevoli ritardi nel versamento del salario e se deve effettivamente

attendersi di subire una perdita di salario. Nella fattispecie occorre

presumere che l'assicurato, il quale aveva pochi contatti personali con il

datore di lavoro, non fosse a conoscenza della precarietà della sua situazione

finanziaria."

Nel caso che era chiamata

a giudicare l'Alta Corte ha negato l'esistenza di una grave negligenza,

rilevando:

"

4.4 Eine Leistungsverweigerung ist demnach

vorliegend nur gerechtfertigt, wenn es der Beschwerdeführerin als grobes

Verschulden angelastet werden muss, dass sie die im März 2004 eingeleiteten

Schritte zur Durchsetzung ihrer Lohnansprüche (schriftliche Mahnung mit

Betreibungsandrohung, Betreibung, Fortsetzung der Betreibung mit

Konkursandrohung, Eingabe der Lohnforderung im Konkurs) nicht zu einem früheren

Zeitpunkt unternommen hatte. Nicht vorgeworfen werden kann der

Beschwerdeführerin, sie habe mit der Geltendmachung ihrer Ansprüche zugewartet,

bis der Arbeitgeber in Konkurs gefallen ist. Unbestritten ist, dass sie ihren

Arbeitgeber wiederholt mündlich gemahnt hat. Entscheidend ist nun aber, ob mit

überwiegender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen war, dass die

Beschwerdeführerin von der prekären finanziellen Situation des Arbeitgebers

Kenntnis hatte. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sie mit ihrem Arbeitgeber

wenig persönlichen Kontakt hatte, obwohl sie - in seinem Auftrag - für seine

Mutter tätig war. Sie war nicht in einen eigentlichen Betrieb integriert und

hatte somit auch keine Mitarbeiter in vergleichbarer Situation. Damit dürfte es

ihr kaum möglich gewesen sein, einen Eindruck über die wirtschaftlichen

Verhältnisse des Arbeitgebers zu gewinnen, welcher es ihr gestattet hätte

abzuschätzen, wie es um ihre Lohnforderungen stand. Für ihren Standpunkt

spricht auch, dass sie nicht mit der Dreistigkeit eines Arbeitgebers rechnen

musste, welcher noch im Juli 2003 eine Haushälterin/Pflegerin mit vollem

Arbeitspensum in einen Privathaushalt einstellte, ohne für diesen erheblichen

Aufwand über die notwendigen finanziellen Mittel zu verfügen.

Gemäss Art. 52 Abs. 1 AVIG deckt die

Insolvenzentschädigung die Lohnforderung für die letzten vier Monate des

Arbeitsverhältnisses vor der Konkurseröffnung. Es hätte von der

Beschwerdeführerin erwartet werden können, spätestens nach Ausbleiben des

Januarlohnes energischer tätig zu werden. Dass sie damit bis im März zuwartete,

kann ihr jedoch - in Anbetracht des persönlichen Arbeitsverhältnisses im

Privathaushalt - nicht als grobes Verschulden und damit als Verletzung ihrer

Schadenminderungspflicht angelastet werden. Insbesondere hat sie mit dem

Zuwarten nicht zur Vergrösserung des Schadens der Arbeitslosenkasse

beigetragen. Die Sache ist demnach an die Arbeitslosenkasse zurückzuweisen,

damit diese die weiteren Voraussetzungen prüfe und - gegebenenfalls - über den

Anspruch in masslicher Hinsicht neu verfüge."

(cfr. DLA 2007 pag. 55)

In una sentenza

8C_682/2009 del 23 ottobre 2009, pubblicata in DLA 2010 pag. 46 seg., il

Tribunale federale ha stabilito che un rifiuto di versare prestazioni motivato

da una violazione dell'obbligo di ridurre il danno secondo l'articolo 55

capoverso 1 LADI presuppone che si possa rimproverare all'assicurato una colpa

intenzionale o una grave negligenza. L'assicurato che fa valere soltanto

oralmente dei crediti salariali accumulati durante un periodo di sei mesi

commette una grave negligenza e viola in tal modo il suo obbligo di ridurre il

danno. Il fatto che abbia un legame di parentela con il suo datore di lavoro

non cambia la situazione.

In quell'occasione l'Alta Corte

ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"

4.2 Nach konstanter Rechtsprechung - auf welche

auch im angefochtenen Entscheid verwiesen wird - genügt es für die Erfüllung

der Schadenminderungspflicht in der Regel nicht, wenn Lohnausstände lediglich

mündlich gemahnt werden. Dies gilt beispielsweise, wenn es um eine

langandauernde, das heisst über zwei bis drei Monate hinaus andauernde

Nichterfüllung der vertraglichen Verpflichtung des Arbeitgebers geht; wenn

überhaupt keine, also auch keine Akonto- oder Teilzahlung erfolgt; wenn aus der

Sicht des Versicherten nicht mit guten Gründen damit gerechnet werden kann,

dass sich bald eine Besserung der Situation ergibt und wenn nicht andere, im

Einzelfall verständliche Gründe vorliegen, die ein Zuwarten mit zielgerichteten

Schritten aus objektiver Sicht verständlich erscheinen lassen. Der Umstand

allein, dass zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer verwandtschaftliche

Beziehungen bestehen, gilt entgegen den Ausführungen des kantonalen Gerichts

jedenfalls nicht als hinreichende Begründung für ein völliges Untätigbleiben

während eines halben Jahres. Dass der Beschwerdeführer im Hinblick auf das

bestehende Familienverhältnis von weiteren Massnahmen zur Realisierung der

Lohnansprüche abgesehen hat, mag zwar aus persönlicher Sicht als verständlich

erscheinen, hat unter arbeitslosenversicherungsrechtlichen Aspekten aber schon

aus Gründen der Gleichbehandlung der Versicherten unberücksichtigt zu bleiben

(vgl. Urteil C 240/05 vom 14. Februar 2006 E. 2.3).

Es liegen überhaupt keine Sachverhaltselemente

vor, die darauf hindeuten würden, dass der Versicherte etwas unternommen hätte,

um zu seinem Lohn zu kommen. Das im vorinstanzlichen Verfahren erhobene

Argument, die Löhne seien "von jeher" verspätet ausbezahlt worden, weshalb

nicht mit einem Ausbleiben habe gerechnet werden müssen, ist nicht belegt.

Zudem könnte dieses Argument lediglich bei verspäteter Zahlung von einigen

Wochen, höchstens ein bis zwei Monate behelflich sein. Bei einem während sechs

Monaten dauernden Ausstand ist ein - tatenloses - Zuwarten nicht mehr als

objektiv verständlich zu werten. Ausser der persönlich-verwandtschaftlichen

Nähe zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer hat denn auch das kantonale Gericht

keine weiteren Umstände genannt, welche das Verhalten des Beschwerdegegners

einsichtig und nachvollziehbar erscheinen liessen, weshalb sein Entscheid in

Gutheissung der Beschwerde aufgehoben und der Anspruch des Versicherten auf

Insolvenzentschädigung wegen Verletzung seiner Schadenminderungspflicht vor der

Konkurseröffnung verneint wird." (cfr. DLA 2010

pag. 48-49)

Infine ,

in una sentenza 8C_630/2011 del 3 ottobre 2011, il Tribunale federale ha stabilito

che un assicurato era stato gravemente negligente ed ha rilevato:

"

4.1 Das kantonale Gericht hat in pflichtgemässer

Würdigung der gesamten Aktenlage mit nachvollziehbarer Begründung erkannt,

indem der Versicherte - abgesehen von der auf die Kündigung des

Arbeitsverhältnisses vom 30. November 2009 folgenden

Mitteilung vom 2. Dezember 2009, wonach er die Arbeit niederlege, solange der

Novemberlohn 2009 nicht beglichen sei - bis zur Konkurseröffnung keine weiteren

Vorkehren getroffen habe, um seine Lohnansprüche durchzusetzen, habe er seine

Schadenminderungspflicht verletzt. Von einem potenziellen Leistungsansprecher

für Insolvenzentschädigung müsse verlangt werden, dass er weitere Massnahmen

ergreife, als nur die Arbeit niederzulegen, die Konkurseröffnung abzuwarten und

alsdann einen Antrag auf Insolvenzentschädigung zu stellen.

4.2 Die Vorbringen des Beschwerdeführers vermögen

diese Betrachtungsweise nicht in Zweifel zu ziehen. Die tatsächlichen

Feststellungen der Vorinstanz sind nicht mangelhaft im Sinne von Art. 97 Abs. 1

BGG und die rechtliche Würdigung ist bundesrechtskonform. Letztinstanzlich wird

geltend gemacht, die Betreibung oder das Einklagen der ehemaligen Arbeitgeberin

wäre nutzlos und mit Risiken verbunden gewesen, weshalb ein solcher Schritt zur

Minderung des Schadens nicht habe verlangt werden können. Aus den Bankauszügen

ergebe sich, dass die X.________ AG spätestens seit Ende November 2009

insolvent gewesen sei. Die Einleitung einer Betreibung sei dem Beschwerdeführer

nicht zumutbar gewesen, weil er mit einer solchen die ehemalige Arbeitgeberin

zur strafbaren Gläubigerbegünstigung bewegt hätte, falls diese allein seine

ausstehenden Lohnforderungen und nicht auch diejenigen der anderen Angestellten

bezahlt hätte. Demzufolge hätte er die Zahlung gar nicht mehr annehmen dürfen,

ansonsten er sich dem Risiko ausgesetzt hätte, einen Straftatbestand zu

erfüllen. Es gehe nicht an, ihm Rechtsnachteile erwachsen zu lassen, weil er

auf "das Nutz- und Sinnlose" verzichtet habe. Dieser Argumentation

muss entgegengehalten werden, dass es nicht Sache der versicherten Person sein

kann, darüber zu entscheiden, ob sie weitere Vorkehren zur Realisierung der

Lohnansprüche treffen will. Selbst wenn die Überschuldung des Arbeitgebers oder

der Arbeitgeberin offensichtlich erscheint, ist keineswegs ausgeschlossen, dass

die Lohnforderungen von Arbeitnehmern kurz vor der Konkurseröffnung oder der

Pfändung doch noch beglichen werden (BGE 131 V 196 E. 4.1.2

S. 198). Es ist in casu nicht bekannt und kann auch offenbleiben, ob (und

allenfalls ab welchem Zeitpunkt) die ehemalige Arbeitgeberin bereits vor der

Konkurseröffnung überschuldet gewesen ist. Allein aus dem bereits im kantonalen

Gerichtsverfahren zu den Akten gereichten Auszug aus einem Geschäftskonto der

X.________ AG kann jedenfalls nicht schon eine Insolvenz abgeleitet werden.

Soweit sich schon damals finanzielle Schwierigkeiten abzeichneten, war dies

immerhin ein zusätzlicher Hinweis darauf, dass der Lohnanspruch in höchstem

Mass gefährdet war und weiter reichende Schritte notwendig wurden, nachdem die

X.________ AG bereits durch die Nichtbegleichung des Salärs trotz Niederlegung

der Arbeit durch den Beschwerdeführer signalisiert hatte, dass sie zu weiteren

Zahlungen nicht bereit sei. Der Beschwerdeführer hatte demgemäss nach Auflösung

des Arbeitsverhältnisses, anfangs 2010, umso mehr Anlass, seine offenen

Lohnforderungen unverzüglich und konsequent auf dem Betreibungsweg und

notwendigenfalls auch durch Einleitung von gerichtlichen Schritten

durchzusetzen. Er hält im letztinstanzlichen Verfahren nicht mehr an seiner

Behauptung fest, dass eine von ihm eingeleitete Betreibung eine unzulässige

Anstiftung zur Gläubigerbevorzugung dargestellt hätte. Seine neue

Argumentation, wonach er (bei erfolgreicher Betreibung) die Lohnzahlung gar

nicht hätte annehmen dürfen, ohne Gefahr zu laufen, einen Straftatbestand zu

erfüllen, ist mit Blick auf den Ablauf der Geschehnisse, wie sie von der

Vorinstanz dargestellt werden, nicht nachvollziehbar. Es

muss daher bei der Feststellung bleiben, dass die Arbeitslosenkasse den

Anspruch auf Insolvenzentschädigung zu Recht verneint hat."

2.5. La Segreteria di Stato per l'economia (in seguito: SECO), quale autorità di

sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del

diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00

dell’8 aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA

C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61), sulla

Prassi ML/AD 2004/1 ha pubblicato una direttiva del seguente tenore:

"

Direttiva

Campo: IDI

Rubrica: Obbligo di diminuire il danno

Articolo: 55 cpv. 1 LADI

_______________________________________________________

Obbligo di diminuire il

danno prima e dopo lo scioglimento

del rapporto di lavoro

1. Secondo

l'articolo 55 capoverso 1 LADI il lavoratore, nella procedura di fallimento o

di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei

suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi

di averlo surrogato nella procedura. Successivamente egli deve assistere la

cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto.

Considerandi

2.

Secondo la

giurisprudenza federale, l'insolvenza del datore di lavoro al momento dello

scioglimento del rapporto di lavoro non costituisce più un presupposto del

diritto all'IDI.

In

merito alla questione di sapere a quanto tempo possono risalire lo scioglimento

del rapporto di lavoro e i crediti salariali nei confronti del datore di lavoro

insolvente per giustificare ancora un diritto all'IDI se viene avviata una

procedura di esecuzione forzata, il TFA ha precisato che occorre rinunciare a

fissare un termine. Una chiara limitazione nel tempo del diritto all'IDI

potrebbe rivelarsi ingiusta se la dichiarazione di fallimento o la domanda di

pignoramento dovesse essere ritardata a lunga scadenza per motivi indipendenti

dalla volontà delle persone assicurate. La prescrizione dei crediti che

risultano da rapporti di lavoro previsti dall'articolo 128 cifra 3 CO

costituisce pertanto l'unico limite temporale del diritto all'indennità per

insolvenza.

3.

Per contro,

il versamento dell'IDI resta subordinato alla condizione che la dichiarazione

di fallimento o la presentazione della domanda di pignoramento sia stata

comunque ritardata per motivi sui quali la persona assicurata non poteva avere

alcun influsso. Questa condizione deriva dall'obbligo generale di diminuire il

danno che si concretizza nell'articolo 55 capoverso 1 LADI.

4.

Adempiere il

proprio obbligo di diminuire il danno significa che la persona assicurata deve

dare, entro un lasso di tempo adeguato, segnali inequivocabili che permettano

alla cassa di riconoscere oggettivamente la sua ferma intenzione di rivendicare

i salari non ancora pagati (sollecito scritto, ottenimento di un precetto

esecutivo, ecc.).

5.

Di

conseguenza il diritto all'IDI decade se il lavoratore non fa valere in tempo

utile i propri crediti salariali, sia prima che dopo lo scioglimento del

rapporto di lavoro, o rinuncia a qualsiasi procedimento allo scopo di

realizzare i crediti salariali che non è più sicuro di incassare.

6.

In linea di

massima l'assicurato è soggetto all'obbligo di diminuire il danno già prima

dello scioglimento del rapporto di lavoro, se il datore di lavoro non gli versa

più il salario o glielo corrisponde soltanto in parte, per cui deve attendersi

di subire una perdita di salario. Tuttavia le esigenze che deve soddisfare

l'obbligo di diminuire il danno da parte della persona assicurata sono meno

elevate prima dello scioglimento del rapporto di lavoro che dopo la risoluzione

dello stesso.

Occorre che la cassa valuti nei

singoli casi, tenendo conto di tutte le circostanze, in quale misura è

possibile attendersi che l'assicurato intraprenda i passi necessari per

realizzare le sue pretese salariali già prima dello scioglimento del rapporto

di lavoro e in particolare entro quale termine egli debba far valere i suoi

crediti salariali per adempiere l'obbligo di diminuire il danno.

Dopo

lo scioglimento del rapporto di lavoro, la cassa deve valutare in modo più severo

se l'assicurato adempie l'obbligo di diminuire il danno – soprattutto in

riferimento al criterio della rapidità di azione. Una valutazione più severa è

tanto più giustificata, in quanto la persona assicurata, non disponendo più di

un contratto di lavoro, non ha più alcun motivo di non rivendicare il salario

non pagato e, a questo momento, è definitivamente sicura che non esiste più la

certezza di incassare i crediti salariali.

Dalla

giurisprudenza sviluppata finora risulta che il fatto di attendere

tre mesi dopo la fine del rapporto di lavoro costituisce già una violazione

dell'obbligo di diminuire il danno." (Foglio 17)

2.6

Nell’evenienza

concreta dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurata ha lavorato per

__________, nel settore amministrativo, dal 2002 (cfr. doc. I pag. 2) al 31

agosto 2009, percependo uno stipendio lordo mensile di fr. 9’000 (cfr. doc.__________ L’assicurata

ha ricevuto il salario convenuto soltanto fino al 31 ottobre 2008 (cfr. doc.35).

Dal 12

novembre 2008 i conti bancari della società sono stati posti sotto sequestro

penale (cfr. doc. 5 ) e, con decisione supreprovvisionale del 27 novembre 2008,

gli avvocati __________ e __________ sono stati autorizzati dall’allora CFB ad

agire individualmente e agli altri organi della società è stato vietato di

agire senza il loro consenso (cfr. doc. 9).

Il 15

dicembre 2008 il patrocinatore dell’assicurata ha chiesto all’avv. __________

il versamento del salario per il mese di novembre 2008 (cfr. doc. 21).

Il 18

dicembre 2008 gli avv. __________ e __________ hanno confermato al

rappresentante della ricorrente di non avere corrisposto lo stipendio di

novembre 2008 e gli hanno comunicato di tenere in sospeso anche il versamento

del salario per il mese di dicembre in quanto stavano verificando se esistevano

gli estremi per una responsabilità di RI 1 secondo l’art. 321e CO (cfr. doc. C).

Il 14

gennaio 2009 il patrocinatore dell’assicurata ha inviato ai due avvocati uno

scritto del seguente tenore:

"

Mi riallaccio alla vostra presa di posizione del

18.

dicembre 2008, che evidentemente non condivido.

Aldilà del fatto che è perlomeno disattendendo il

principio della buona fede che __________ SA ha continuato a sollecitare e a

beneficiare dei servigi della mia assistita per poi sospendere il pagamento

dello stipendio, insisto affinché venga versato il dovuto, ritenuto che nulla

può essere rimproverato alla mia assistita, la cui posizione non può in nessun

caso essere equiparata a quella dei due dirigenti, tuttora posti in detenzione

preventiva.

Resto pertanto in attesa di un vostro riscontro,

rispettivamente sollecito una celere evasione degli accertamenti che mi dite

essere in corso." (Doc. 22)

Il

rappresentante dell’assicurata ha poi ancora rivendicato il versamento dei

salari il 7 luglio 2009 (“la mia assistita attende sempre il versamento degli

stipendi scaduti, qui sollecitato”).

Il 9

novembre 2009 il patrocinatore di RI 1 ha inviato un nuovo sollecito così

formulato:

"

Comunico che in assenza di un pagamento entro

il 16 novembre 2009 procederò esecutivamente per la riscossione degli

stipendi arretrati, riferiti al periodo novembre 2008 – agosto 2009, salvo

errore per complessivi CHF 69'008.-- netti, ritenuto che nessuna ragione

giustifica la mancata rifusione della retribuzione, scaduta da tempo.

Chiedo inoltre di poter ricevere, entro lo stesso

termine, una distinta mensile dello stipendio precedentemente versato, dalla

quale risultino in particolare le deduzioni di legge applicate." (Doc. 24)

Infine,

il 2 settembre 2010 il rappresentante dell’assicurata ha rivendicato “il

pagamento degli stipendi da novembre 2008 ad agosto 2009, per complessivi CHF

90'000“ (doc. 25).

Fra gli

atti dell'incarto figura pure uno scritto del 19 aprile 2011 degli avvocati __________

e __________ alla Cassa nella quale figurano in particolare le seguenti

indicazioni:

"

(…)

Vi ricordo che la Sig.ra RI 1 tramite il suo

legale con lettera 9 novembre 2009 ha richiesto alla società il pagamento degli

stipendi arretrati novembre 2008 – agosto 2009 per complessivi CHF 69'008.- e

alla stessa abbiamo risposto il 18 novembre 2009 a nome della società dichiarando di compensare gli importi degli stipendi arretrati con una

pretesa di restituzione per rate leasing auto (usufruita a titolo privato)

anticipate dalla società (CHF 9'546.40) e con parte della pretesa di

risarcimento danni (almeno CHF 69'000.-) della società contro la sua dipendente

RI 1.

Il 25 novembre 2009 abbiamo inoltre trasmesso al

legale della Sig.ra RI 1 il certificato salariale ricordando che tutti i salari

sono stati pagati mediante compensazione dichiarata appunto il 18 novembre

2009.

(…)" (Doc. 5)

L’amministrazione,

con decisione del 9 dicembre 2010, confermata con decisione su opposizione del

23.

maggio 2011, ha negato a RI 1 il diritto all’indennità per insolvenza, in

quanto questi avrebbe violato l'obbligo di ridurre il danno ai sensi dell'art.

55.

cpv. 1 LADI (cfr. consid. 1.1.; 2.4. e 2.5.).

2.7

Il TCA,

chiamato a pronunciarsi in merito alla fattispecie, non può che approvare l’operato

dall’amministrazione.

Infatti

l’assicurata, dopo avere ricevuto il salario fino al 31 ottobre 2008 ha continuato a lavorare per dieci mesi senza ricevere lo stipendio e limitandosi ad inviare

alcune lettere di sollecito all’ex datore di lavoro.

L'assicurata

non agendo in modo più incisivo contro il datore di lavoro per un periodo così

lungo (cfr. DLA 2010 pag. 46 seg. riprodotta al consid. 2.4) ha commesso una

grave negligenza giusta l’art. 55 cpv. 1 LADI (cfr. STCA 38.2010.25 del 14

dicembre 2010; STCA 38.2009.37-38 dell’11 gennaio 2010; STCA 38.2009.83 del 18

gennaio 2010; STCA 38.2007.46 del 21 novembre 2007).

La giurisprudenza federale

esige, infatti, che il dipendente, rispettivamente il proprio rappresentante,

metta in atto tutte le misure possibili per rivendicare il salario (cfr. in

particolare STFA C 297/02 del 2 aprile 2003; STFA C 235/04 del 23 dicembre 2005

e STFA C 271/05 del 30 marzo 2006; "Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl,

Betreibung, Lohnklage") il più presto possibile (cfr. STFA C 323/02 del 17

aprile 2003; STFA C 25/05 del 13 dicembre 2005).

Si

ricorda, peraltro, che, per costante giurisprudenza, gli assicurati devono

sopportare le conseguenze delle azioni od omissioni delle persone alle quali

hanno affidato il compito di fare valere i propri diritti (cfr. STF 8C_563/2010

del 29 settembre 2010 consid. 2.2.; STF 8C_984/2008 dell'11 maggio 2009; DLA

2002.

pag. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 1b 222; STCA 38.2008.1 dell'8 maggio

2008.

confermata dal TF con sentenza 8C_466/2008 del 1° aprile 2009; STCA

39.2002.67

del 20 febbraio 2003; STCA 35.2006.39 del 7 settembre 2006).

In simili

condizioni la decisione su opposizione del 23 maggio 2011 deve essere

confermata.

Può così

rimanere aperta la questione di sapere se siamo realmente in presenza di

crediti salariali scoperti o se essi sono stati estinti per compensazione (cfr.

consid. 1.1, 1.3 e 2.6).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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