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38.2011.55

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

23 gennaio 2012Italiano54 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati

dal TFA anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto

l’egida di questa legge (cfr. DTF 130 V 318 consid. 5).

L'obbligo

di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una

riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state

attribuire le prestazioni (cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V

110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 et DLA 2006 p. 158).

La

riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53

LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore

(cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K

147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8

febbraio 2005).

Analogamente

alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione

deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in

giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad

indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF

U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N°

14; DTF 127 V 466 consid. 2 a p. 469).

Inoltre,

l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza

dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2

LPGA, STF U 408/06 del 25 giugno 2007).

Questi

principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza

una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di

cosa giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid.

1.1).

2.2. Uno dei

presupposti da adempiere per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione

contro la disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c

LADI).

In

una sentenza del 20 settembre 1989, pubblicata parzialmente in DTF 115 V 448 e

riportata integralmente da Cattaneo (cfr. "Les

mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno, pag.

422-424), il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che

determinante, nel contesto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, è l'esistenza non

di un domicilio civile in Svizzera bensì della residenza effettiva (cfr. DTF

115 V 448-449).

Così, nel

caso che era chiamata a giudicare, la nostra Massima istanza giudiziaria ha

stabilito che un cittadino svizzero che aveva affittato un appartamento in

Francia, ma risiedeva a Ginevra, adempiva il presupposto dell'art. 8 cpv. 1

lett. c LADI (cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 424, no 685).

Questo

Tribunale, in una sentenza AD 79/93 dell'8 giugno 1993, confermata dal TFA con

giudizio C 130/93 del 16 novembre 1993, ha invece negato il diritto alle indennità di disoccupazione ad una lavoratrice frontaliera che non risiedeva in Svizzera.

In

un'ulteriore sentenza del 6 settembre 1999, pubblicata in DTF 125 V 465, il

TFA, oltre a richiamare i criteri e i principi applicabili all'interpretazione

di un accordo internazionale, ha stabilito che la giurisprudenza relativa

all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non viola l'art. 20 lett. a della Convenzione n.

168 dell'organizzazione internazionale del lavoro (OIL) concernente la

promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 21 giugno

1988 (RS 0.822.726.8; RU 1991 1914; in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre

1991).

Questa

giurisprudenza è stata confermata anche dopo l'entrata in vigore anche dopo

della LPGA. Ad esempio in una sentenza 8C_270/2007 del 7 dicembre 2007 l’Alta

Corte ha evidenziato quanto segue:

"

(…)

2.

2.1 Gemäss Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG setzt der

Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung u.a. voraus, dass der Versicherte in der

Schweiz wohnt. Der Begriff des Wohnens in der Schweiz ist nicht im Sinne des

zivilrechtlichen Wohnsitzes (Art. 23 ff. ZGB) zu verstehen, sondern setzt den

gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz voraus; verlangt werden der tatsächliche

Aufenthalt in der Schweiz und die Absicht, diesen Aufenthalt während einer

gewissen Zeit aufrechtzuerhalten und hier in dieser Zeit auch den Schwerpunkt

der Lebensbeziehungen zu haben (BGE 125 V 465 E. 2a S. 467, 115 V 448 E. 1b S. 449). Daran hat das auf den 1.

Januar 2003 in Kraft getretene ATSG nichts geändert, weil der in Art. 13 Abs. 1

ATSG umschriebene Wohnsitzbegriff auf die Arbeitslosenversicherung nicht

Anwendung findet. Eine ausdrückliche Abweichung von Art. 13 ATSG sieht Art. 12

AVIG zwar lediglich für die in der Schweiz wohnenden Ausländer vor. Mangels

eines gegenteiligen gesetzgeberischen Willens hat die bisherige Praxis jedoch

auch im Rahmen der Anspruchsvoraussetzung von Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG

weiterhin Geltung (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in:

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2. Auflage, Basel

2007, S. 2233 Rz 181; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Zürich/Basel/Genf 2003, Rz

18 zu Art. 13).

2.2 Nach der Rechtsprechung setzt das Wohnen in

der Schweiz im Sinne von Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG nicht einen ununterbrochenen

tatsächlichen Aufenthalt im Inland voraus. Es genügt der gewöhnliche Aufenthalt

in der Schweiz. Das Fortdauern des gewöhnlichen Aufenthalts in der Schweiz

setzt aber unter anderem voraus, dass trotz Unterbrüchen des tatsächlichen

Aufenthalts weiterhin eine enge Verbindung mit der hiesigen Arbeitswelt besteht

(Urteile C 153/03 vom 22. September 2003 und C 183/99 vom 30. November 1999).

Im Urteil C 290/03 vom 6. März 2006 (SVR 2006 ALV Nr. 24 S. 82) stellte das

Eidgenössische Versicherungsgericht (heute Bundesgericht) fest, dass die

Anspruchsvoraussetzung des Wohnens in der Schweiz auch während eines durch die

Ausübung einer Erwerbstätigkeit im Ausland bedingten Auslandaufenthaltes

erfüllt sein kann.“

A proposito di questa

condizione, in una sentenza 8C_777/2010 del 20 giugno 2011 il Tribunale

federale ha rilevato:

" (…)

3.

3.1 Le droit à l'indemnité de chômage suppose,

selon l'art. 8 al. 1 let. c LACI, la résidence effective en Suisse, ainsi que

l'intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d'en

faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 133 V 169 consid.

3 p. 172; 125 V 465 consid. 2a

p. 466; 115 V 448 consid. 1b

p. 449).

(…)

Il convient donc, préalablement, de trancher le

point de savoir si l'intimé remplissait ou non la condition prévue par l'art. 8

al. 1 let. c LACI.

A ce propos, il y a lieu de constater que

l'intimé, même s'il logeait une partie de la semaine en Suisse, comme il

l'affirme, résidait tout de même la plupart du temps en France, où il avait

loué successivement plusieurs appartements à partir de l'année 2000. Il a vécu

sans discontinuer en France voisine avec ses trois enfants, dont il avait la

garde et sur lesquels il exerçait l'autorité parentale. Les trois enfants y

étaient régulièrement scolarisés (cf. sur l'importance dans ce contexte du rôle

de l'établissement de la famille, arrêt 4C.4/2005 du 16 juin 2005 consid. 4.1 publié in : SJ 2005 I p. 501). Par ailleurs, l'intimé bénéficiait en France de

diverses prestations sociales (revenu minimum d'insertion, allocation de

soutien familial, aide au logement), ce qui supposait nécessairement une

résidence dans ce pays. Il disposait certes d'un pied-à-terre à Genève dans

lequel toutefois, en raison de ses dimensions modestes, il ne pouvait

visiblement pas accueillir sa famille. A un contrôleur de la CAF qui s'était

interrogé en juillet 2002 sur la résidence effective de l'intéressé, celui-ci a

déclaré qu'il conservait une adresse en Suisse pour bénéficier de la qualité de

résident sur territoire helvétique (déclaration relatée par la CAF dans sa

télécopie du 23 octobre 2008). Il signifiait par là clairement que ce seul

intérêt justifiait le maintien d'un point d'attache en Suisse. Au regard de

l'ensemble des circonstances, il ne fait dès lors pas de doute que le centre de

ses intérêts personnels se trouvait en France. Par conséquent, il n'avait pas

droit aux prestations de l'assurance-chômage en application de la législation

interne suisse."

2.3. Nella

presente fattispecie l’assicurato ha esplicitamente riconosciuto di non avere

risieduto in Svizzera nel periodo oggetto della decisione di restituzione (cfr.

consid. 1.2 e 1.4).

Dal profilo della sola

LADI, il ricorrente non adempie quindi i presupposti per poter essere posto al

beneficio delle indennità di disoccupazione.

Resta da

stabilire se la Svizzera deve o meno essere riconosciuta quale Stato competente

ad erogare le prestazioni di disoccupazione all’assicurato sulla base dell’ALC.

2.4. In una

sentenza C 124/06 del 25 gennaio 2007, pubblicata in DTF 133 V 169, SVR 2007

ALV Nr. 10 pag. 33 e RtiD II-2007 N. 45 pag. 227 segg., che ha confermato la

sentenza 38.2005.88 del 28 marzo 2006 emessa da questa Corte, il Tribunale

federale ha stabilito che in applicazione del diritto internazionale, e meglio

del Reg. CEE 1408/71 e della relativa giurisprudenza della CGCE un assicurato

può fare capo all’assicurazione contro la disoccupazione svizzera - sempre che

soddisfi gli ulteriori presupposti legali previsti dalla LADI - qualora abbia

eccezionalmente conservato in Svizzera (Stato dell’ultima occupazione) legami

personali e professionali tali da disporre in questo Stato delle migliori

possibilità di reinserimento professionale.

L’Alta

Corte ha precisato che in una siffatta evenienza il lavoratore va considerato

diverso dal “vero” frontaliero di cui all’art. 71 n. 1 lett. a p.to ii, il

quale beneficia esclusivamente delle prestazioni dello Stato di residenza. Egli

è piuttosto assimilabile ai frontalieri “non veri” ai sensi dell’art. 71 n. 1

lett. b p.to ii, ossia a quelle persone per le quali il luogo di occupazione e

quello di residenza non coincidono, ma che, a differenza dei frontalieri “veri”

non rientrano almeno una volta alla settimana al loro luogo di residenza.

I

frontalieri “non veri” dispongono di un diritto di opzione tra le prestazioni

dello Stato di impiego e quelle dello Stato di residenza.

Il

frontaliero "vero" ma atipico - non ha invece un incondizionato

diritto di scelta, la decisione circa lo statuto applicabile essendo stata

demandata alle autorità giudiziarie nazionali.

Nel caso

di specie giudicato dalla nostra Massima Istanza l’assicurato è stato ritenuto

un frontaliero “vero” ma atipico e gli è stata, quindi, riconosciuta la

possibilità di rivolgersi all’assicurazione disoccupazione svizzera, in quanto

esistevano stretti legami personali e professionali con la Svizzera.

In

particolare l’assicurato, sessantenne celibe, senza figli e, nonostante le

conoscenze molto buone della lingua italiana, di madre lingua tedesca, era

socio attivo di associazioni svizzere, era abbonato a giornali svizzeri che

riceveva presso un fermo posta in Svizzera, incontrava regolarmente ex colleghi

e amici in Svizzera, dove si trovava peraltro anche il suo dentista.

L’assicurato si era, del resto, trasferito in un paesino in prossimità della

frontiera svizzera dopo aver trascorso la maggior parte della sua vita in

Svizzera.

Inoltre

egli, eccezione fatta per un breve periodo dal 1966 al 1969, aveva effettuato

tutta la sua formazione e la carriera professionale in Svizzera,

prevalentemente nella Svizzera tedesca.

Riguardo

al nuovo Reg. 883/2004, menzionato al consid. 10.3.5. della sentenza appena

esposta e prevedente all'art. 65 N° 2 un diritto di opzione per i lavoratori

frontalieri, va segnalato che lo stesso, in vigore dal maggio 2004, è

applicabile nei Paesi UE, unitamente al relativo Regolamento di applicazione

987/2009 dal 1° maggio 2010.

Per quel

che attiene, invece, il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale dei

Paesi AELS e della Groenlandia restano in vigore, perlomeno provvisoriamente, i

Reg. 1408/71 e 574/72 (cfr. B. Kahil-Wolff, “Le règlement CE 883/04 et son

règlement d’application - quels avantages pour les assurés?”, in CGRSS

n° 40-2008 pag. 43 segg. (46, 54); www.zas.admin.ch; doc. XIII).

In una

sentenza 38.2008.5 del 9 giugno 2008 questo Tribunale ha invece negato a un

assicurato il diritto alle indennità di disoccupazione, sulla base delle

seguenti considerazioni:

"

(…)

Da quanto appena descritto emerge con evidenza

che il legame personale con la Svizzera si è comunque affievolito da quando

l’assicurato, nel _____, si è trasferito in __________.

Pur vivendo nella fascia di confine, non ha

coltivato molti rapporti con la Svizzera. In effetti egli, ad esclusione del

fratello e della famiglia di questi a _____, non ha addotto di frequentare

amici e conoscenti in Svizzera, né di svolgere particolari attività sociali, a

parte la generosa e ammirevole donazione di sangue a _____.

Per quel che attiene invece al legame

professionale in Svizzera, è vero che ______ ha sempre lavorato in Svizzera

dove ha pure frequentato per quattro anni due scuole a ____ e _____, diventando

nel 1980 analista EDP e organizzatore d’ufficio (cfr. doc. XIII; A5).

E’ altrettanto vero, tuttavia, che, come

chiaramente emerso in occasione dell’udienza dell’8 maggio 2008 davanti al

Presidente del TCA, l’attività dal medesimo svolta presso la ____ dal ____ al

_____, seppure con qualche modifica nelle qualifiche, consisteva in consulenza

finanziaria e bancaria a istituti sia svizzeri che internazionali a livello

informatico e procedurale. L’assicurato ha precisato che “ero la persona che

stava a colloquiare con gli utenti, loro mi dovevano spiegare le loro esigenze

e io dovevo tradurle in parole informatiche al servizio che realizzava

programmi o procedure o che dovevano mettere mano alla logistica” (doc. XIII).

In simili condizioni, questo Tribunale ritiene

che la professione del ricorrente, differentemente dall’attività di

“responsabile reparto lettere di credito e garanzie” svolta dall’assicurato di

cui alla STF C 124/06, consid. 10.3.1. (cfr. consid. 2.8.), non è

prevalentemente legata al territorio di uno Stato, ma può essere effettuata

ovunque, non essendo vincolata alle conoscenze degli usi commerciali e del

quadro legislativo nazionali. Ciò è dimostrato dal fatto che _____, per la

______, ha lavorato spesso per alcuni mesi all’estero, in ______, _______,

______, ______e ______ (cfr. doc. XIII).

Il solo fattore età avanzata - l’assicurato, nato

il ______, al momento del licenziamento alla fine del _____ aveva _____ e

quando è stata emanata la decisione su opposizione _____ - non è di per sé

sufficiente per concludere che esistono migliori opportunità di reperire una

nuova occupazione in Svizzera.

In effetti un assicurato sessantenne a causa

dell’età è difficilmente collocabile anche in Svizzera. In sede di udienza

dell’8 maggio 2008 è, del resto, emerso che in un anno l’Ufficio regionale di

collocamento di _____ gli ha sottoposto solamente una proposta di impiego (cfr.

doc. XIII).

E’, poi, utile sottolineare che l’assicurato di

cui alla sentenza emessa dal TF C 124/06 (cfr. consid. 2.8.), a differenza di

_____, era celibe, senza figli e si era trasferito in __________ unicamente nel

____ - tre anni prima della disoccupazione - per motivi legati alla difficoltà

di restare in Ticino dove, presso la sua precedente abitazione ticinese, aveva

subito atti vandalici e intimidatori da parte di sconosciuti contro i quali

avrebbe anche sporto denuncia (cfr. C 124/06 consid. 10.2).

Il trasferimento di ____ da _____ all’__________

nel lontano ____ non risulta, invece, essere stato influenzato da contingenze

esterne. Egli ha piuttosto indicato che a quell’epoca la sua figlia primogenita

doveva iniziare la scuola elementare e che a _____ vi era un problema di lingua

(cfr. doc. XIII).

Quest’ultimo elemento denota un legame piuttosto

debole con la Svizzera. L’assicurato ha, infatti, dato prevalenza all’aspetto

della lingua e della cultura del Paese di origine suo e della moglie, ossia l’__________,

rispetto al plurilinguismo svizzero e alla completa integrazione in Svizzera.

Tra l'altro egli si è trasferito da __________ all'__________ anziché venire ad

abitare in Ticino, Cantone di lingua __________.

Alla luce delle considerazioni appena esposte,

tutto ben considerato, occorre concludere che ______ non ha mantenuto con la

Svizzera legami tali da fare apparire in questo Stato le migliori possibilità

di reinserimento professionale.

Egli non va, dunque, considerato quale

frontaliero “vero” anche se atipico e di conseguenza non avrebbe potuto

rivolgersi all’assicurazione disoccupazione svizzera a partire dal 1° gennaio

2004. (…)”

Con

giudizio 8C_656/2009 del 14 aprile 2010, pubblicato in RtiD II-2010 N. 66 pag.

277, la nostra Massima Istanza, ha accolto un ricorso della Sezione del lavoro

interposto contro una sentenza del TCA (38.2008.51 del 17 giugno 2009) che

aveva ritenuto un assicurato un vero frontaliero atipico.

Pronunciandosi

riguardo al Reg. CEE 1408/71 e alla relativa giurisprudenza della CGCE

(vertenza Miethe), secondo cui un lavoratore frontaliero può beneficiare

dell’assicurazione disoccupazione svizzera, invece di quella dello Stato di

residenza, nel caso in cui abbia eccezionalmente conservato in Svizzera (Stato

dell’ultima occupazione) dei legali personali e professionali tali da disporre

in questo Stato delle migliori possibilità di reinserimento professionale

(frontaliero «vero» ma atipico; al riguardo cfr. RtiD II-2007 N. 45 pag. 227

segg. = DTF 133 V 169), l'Alta Corte ha ritenuto che non era data una

situazione «atipica» tale da giustificare l’applicazione della giurisprudenza

Miethe.

In concreto, infatti, a differenza delle situazioni trattate nella vertenza

Miethe e nella sentenza pubblicata in RtiD II-2007 N. 45 pag. 227 segg. (= DTF

133 V 169), il ricorrente aveva conservato il centro delle sue relazioni

personali in Italia. Egli aveva sempre vissuto in Italia. Il ricorrente non

poteva prevalersi di una lunga esperienza professionale in Svizzera, nel

settore lavorativo rilevante, ossia nell’attività di specialista in informatica

nella quale si era reinserito e non già nel precedente mestiere di pittore.

Il Tribunale federale ha,

in particolare, rilevato che:

" (…)

8.2 Nel caso di specie la situazione è ben diversa da quella

"atipica" trattata nella vertenza Miethe. In quella causa,

l'interessato, cittadino tedesco con formazione professionale conseguita in

Germania, aveva in precedenza sempre vissuto nel suo paese d'origine. L'unico

legame con il Belgio era il domicilio impostogli quale soluzione temporanea

dalle concrete circostanze familiari. Anche nella fattispecie esaminata nella

già citata sentenza pubblicata in DTF 133 V 169, l'interessato, di

nazionalità elvetica, nato e cresciuto in Svizzera, dove aveva conseguito il

diploma di impiegato di commercio, aveva, eccezion fatta per un periodo di tre

anni, sempre abitato e lavorato in Svizzera. La sua decisione di trasferirsi in

Italia, in un villaggio in prossimità della frontiera, era stata condizionata

da elementi esterni (atti vandalici e intimidatori presso la precedente

abitazione ticinese). In ambedue i casi, in cui l'autorità giudicante ha

riconosciuto l'esistenza di legami personali più stretti con il precedente

paese di residenza, la presa di domicilio all'estero avvenne più o meno

casualmente. Ciò a differenza del qui ricorrente, il quale è cresciuto e ha

sempre vissuto in Italia. Nel 1989 L.________ aveva conosciuto sua moglie, che

allora abitava a O.________. Pur lavorando da quell'epoca in Svizzera, a

C._________, egli mantenne il proprio domicilio in Italia, dove sua moglie

decise di seguirlo. I figli, nati rispettivamente nel 1995 e nel 1999,

frequentano le scuole in Italia. Avesse l'opponente avuto i pretesi solidi

legami personali con la Svizzera, dopo il matrimonio avrebbe potuto raggiungere

sua moglie e prendere domicilio in Svizzera. Il domicilio in Italia inoltre non

dipende in concreto da circostanze particolari, senza le quali l'interessato

avrebbe eletto domicilio in Svizzera. Da quanto precede, si deve quindi dedurre

che egli ha conservato il centro delle sue relazioni personali in Italia. Il

matrimonio con una cittadina svizzera e la sua nazionalità elvetica, acquisita

dopo il matrimonio, non sono fattori decisivi in quest'ambito. Neppure sono

determinanti gli affermati stretti legami che l'opponente intrattiene con la

suocera e con alcuni amici in Svizzera, ritenuto come l'esistenza di rapporti

d'amicizia sia una situazione certamente non insolita per la maggior parte dei

frontalieri italiani attivi per un certo periodo nel nostro Paese.

8.3 La fattispecie in esame differisce da quella accertata nei due

suddetti casi anche per quanto concerne i legami professionali. Nella vertenza

Miethe, l'interessato aveva lavorato per tutto il tempo in Germania, nella sua

professione di rappresentante di commercio. Egli fece inoltre valere che la

tessera professionale di cui era in possesso aveva validità solo in Germania.

Nella DTF 133 V 169, l'interessato aveva pure

effettuato praticamente tutta la sua carriera professionale presso una banca in

Svizzera. Decisivo per ammettere gli stretti legami professionali con il nostro

Paese venne ritenuto il fatto che l'attività da lui svolta non poteva

prescindere da conoscenze specifiche degli usi commerciali e del quadro

legislativo nazionali. Anche e soprattutto in ragione dello specifico quadro

istituzionale e regolamentare disciplinante in dettaglio la sua attività

bancaria, ben difficilmente l'interessato avrebbe avuto comparabili possibilità

di reinserimento professionale sul mercato del lavoro italiano. In concreto la

situazione è diversa. L.________ non può prevalersi di una lunga esperienza

professionale in Svizzera nel settore lavorativo rilevante. Da questo profilo

determinante è unicamente il suo reinserimento nell'attività di specialista in

informatica, e non già nel precedente mestiere di pittore. L'attestato di

capacità professionale conseguito nel campo dell'informatica, che conosce meno

differenze fattuali, gli permette di accedere teoricamente con le stesse

possibilità al mercato di lavoro italiano. Ad ogni modo, nel presente caso non

vi sono condizioni regolamentari dissimili, quali quelle esistenti in DTF 133 V 169; e neppure sono date

conoscenze pluriennali del mercato, quali quelle di cui l'interessato disponeva

nella vertenza Miethe. La circostanza che l'opponente abbia conseguito la sua

formazione nel ramo dell'informatica in Svizzera non costituisce elemento di

rilievo, quando si consideri che molti frontalieri occupati ad esempio

nell'industria orologiera beneficiano di una formazione o di un perfezionamento

professionale nel nostro Paese. E nemmeno la durata dell'attività in Svizzera

configura un fattore decisivo, atteso che numerosi frontalieri lavorano da

tanti anni in Svizzera.

8.4 In sostanza, alla luce di tutte le circostanze, nella

fattispecie in esame non è data una situazione "atipica" tale da

giustificare l'applicazione della giurisprudenza Miethe.

9.

Stante quanto precede, in concreto, non si può concludere per la

presenza di una situazione "atipica" che conduca a considerare più

favorevoli le possibilità di reinserimento professionale nello Stato

dell'ultima occupazione rispetto a quelle esistenti nello Stato di residenza.

Ne segue che il ricorso dell'amministrazione dev'essere accolto e il giudizio

impugnato annullato. (…)”

In una sentenza 38.2011

del 16 giugno 2011 il TCA ha escluso l'esistenza di un caso di vero frontaliero

atipico, rilevando:

"

Questa Corte, in primo luogo, ribadisce che la

possibilità di considerare un assicurato quale “vero frontaliero atipico”, nel

caso in cui abbia eccezionalmente conservato in Svizzera (Stato dell’ultima

occupazione) legami personali e professionali tali da disporre in questo Stato

delle migliori possibilità di reinserimento professionale, e dunque di fare

capo all’assicurazione contro la disoccupazione svizzera è in ogni caso di

carattere eccezionale (su questo tema, cfr. ad esempio la sentenza del

Tribunale amministrativo federale C-1270-2006 del 15 aprile 2008) rispetto alla

norma generale secondo cui il lavoratore frontaliero (quello “vero”) che è in

disoccupazione completa beneficia delle prestazioni secondo le disposizioni

della legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede (cfr. art. 71

n. 1 lett. a punto ii Reg. 1408/71)

In secondo luogo, il TCA rileva che la presente

fattispecie si differenzia su diversi punti dal caso Miethe e dalla vertenza di

cui alla STF C 124/06 del 25 gennaio 2007, pubblicata in DTF 133 V 169, SVR 2007

ALV Nr. 10 pag. 33 e RtiD II-2007 N. 45 pag. 227 segg., che ha confermato la

sentenza 38.2005.88 del 28 marzo 2006 emessa da questa Corte (cfr. consid.

2.8).

In effetti, per quanto concerne i legami personali

in Svizzera, anche ammettendo che l’assicurato

- ha vissuto in Svizzera, a __________ dal 1988 al 2006, dapprima

fino al 1996 convivendo con i genitori, successivamente abitando da solo fino

al 2002, in seguito con la moglie (matrimonio contratto il 9.3.2002) e con il

figlio (nato il 29 aprile 2003);

- ha acquisito la nazionalità svizzera

(naturalizzato) nel 2005;

- frequenta alcuni amici in Svizzera;

- è affiliato al Sindacato Y;

- dal 1° maggio 2009 ha preso in locazione un monolocale a X (cfr.

doc. 27; I; XI; 11).

decisive, ai fini della presente vertenza,

risultano piuttosto le seguenti circostanze:

- l’assicurato è nato in __________, a Z, nel 1969, dove ha

vissuto fino all’età di 19 anni e dove ha frequentato le scuole dell’obbligo e

l’Istituto tecnico Commerciale, ottenendo il diploma di Ragioniere Perito

Commerciale nel 1989;

- dal 1990 al 1993 ha frequentato l’Università statale di H, senza

però terminare gli studi;

- ha mantenuto anche la nazionalità __________;

- nel 2006 si è trasferito con la moglie (nata e vissuta in __________

fino al matrimonio avvenuto il 9 marzo 2002) e il figlio in __________ a B,

andando ad abitare in un appartamento di loro proprietà;

- il figlio frequenta le scuole a B;

- i suoi genitori abitano in __________ (cfr.

doc. 27; 29; I; XI).

Da quanto appena descritto emerge con evidenza

che il legame personale con la Svizzera, perlomeno a partire dal 2006, quando

l’assicurato con la sua famiglia si è ritrasferito in __________ - pur non

ignorando che il medesimo ha indicato che il motivo del trasferimento era da

ricondurre a dei disturbi di salute della moglie (“Mia moglie ha iniziato ad

avere delle crisi depressive, si sentiva molto isolata, forse ciò anche a causa

della zona nella quale vivevamo: Era in terapia dal dr. med. __________ il

quale le ha consigliato di cambiare ambiente. Mia moglie non si trovava bene

con le nostre regole”; cfr. doc. XI) - è comunque fievole.

Pur vivendo nella fascia di confine, non ha

coltivato molti rapporti con la Svizzera. In effetti egli, ad esclusione della

frequentazione di pochi amici (al Presidente del TCA in sede di udienza ne sono

stati indicati unicamente tre: cfr. doc. XI), ha negato di fare parte di

associazioni culturali o sportive (è stato iscritto presso la scuderia di rally

solamente fino al 1992, cfr. doc. XI). Neppure ha addotto di svolgere

particolari attività sociali.

Egli, inoltre, ha sì ricevuto il quotidiano la X,

tuttavia unicamente per un mese nel 2009 e per un mese nel 2010 beneficiando di

vincite (cfr. doc. I; XI).

Per quel che attiene invece al legame

professionale in Svizzera, è vero che l’insorgente ha sempre lavorato in

Svizzera.

E’ altrettanto vero, tuttavia, che, come

chiaramente emerso in occasione dell’udienza del 2 maggio 2011 davanti al

Presidente del TCA, l’attività svolta dal medesimo nel settore degli acquisti

dal 1994 al 2009, e più precisamente di responsabile acquisti dal 2003 al 2009

quando si è annunciato alla disoccupazione (cfr. doc. 29), consisteva nel

procurare alla ditta sua datrice di lavoro le materie prime, sovrastrutture e

infrastrutture necessarie al ciclo produttivo, anche tramite la gestione dei

magazzini, gestendo il portafoglio dei fornitori (cfr. doc. XI).

In simili condizioni, questo Tribunale ritiene

che la professione del ricorrente, differentemente dall’attività di

“responsabile reparto lettere di credito e garanzie” svolta dall’assicurato di

cui alla STF C 124/06, consid. 10.3.1. (cfr. consid. 2.8.), non è

prevalentemente legata al territorio di uno Stato, ma può essere effettuata

ovunque, non essendo vincolata alla conoscenza di usi commerciali specifici e

del quadro legislativo nazionali.

Quanto fatto valere dal ricorrente, e meglio di

aver conservato in Svizzera legami personali e professionali tali da avere

migliori opportunità di reinserimento professionali nel nostro Paese, poiché ha

esercitato un’attività lucrativa solo ed esclusivamente in Svizzera (cfr. doc.

V), non è rilevante.

Infatti, in proposito, il TF nel giudizio 8C_656/2009

del 14 aprile 2010 consid. 8.3., pubblicata in RtiD II-2010 N. 66 pag. 277.

sopra menzionato (cfr. consid. 2.8.), ha osservato che la durata dell'attività

in Svizzera non configura un fattore decisivo, atteso che numerosi frontalieri

lavorano da tanti anni in Svizzera.

Alla luce delle argomentazioni appena esposte,

tutto ben considerato, occorre concludere che il ricorrente non ha mantenuto

con la Svizzera legami tali da fare apparire in questo Stato le migliori

possibilità di reinserimento professionale.

Egli non va, dunque, considerato quale

frontaliero atipico e di conseguenza gli va negato il diritto alle prestazioni

dell’assicurazione contro la disoccupazione svizzera a partire dal 1° maggio

2009.

La decisione su opposizione del 27 dicembre 2010

impugnata deve, pertanto, essere confermata.

A titolo abbondanziale va, in ogni caso,

sottolineato che la situazione problematica di quegli assicurati svizzeri che,

essendo domiciliati in __________ e avendo lavorato in Svizzera, non possono

beneficiare delle indennità speciali per frontalieri a norma della legge

interna __________, né eccezionalmente delle indennità di disoccupazione in

Svizzera, nel caso in cui non adempiano i requisiti dei “frontalieri atipici”

(cfr. consid. 2.8.: STF C124/06 del 25 gennaio 2007) è nota e richiede

un'adeguata soluzione.

Al riguardo giova rilevare che il Consigliere

agli Stati on. __________, il 22 giugno 2006, ha depositato un’interpellanza intitolata “Assicurazione disoccupazione. Discriminazione dei

frontalieri svizzeri in __________”, del seguente tenore:

" Da diversi anni, i frontalieri disoccupati

di nazionalità svizzera domiciliati in __________ sono vittime di una

discriminazione che perdura nonostante l'introduzione dell'accordo sulla libera

circolazione delle persone, nel quale viene stabilito il principio della parità

di trattamento.

In effetti, i frontalieri svizzeri che risiedono in __________ versano i

propri contributi all'assicurazione contro la disoccupazione svizzera. Secondo

gli accordi bilaterali, lo Stato competente per il versamento delle indennità

di disoccupazione ai frontalieri è lo Stato ove questi ultimi risiedono. Nella

fattispecie si tratta dunque dell'__________, ove però i frontalieri

disoccupati di nazionalità elvetica beneficiano di condizioni meno vantaggiose

rispetto ai frontalieri __________ nella stessa situazione, il che equivale a

una disparità di trattamento contraria all'accordo sulla libera circolazione

delle persone.

Inoltre, in virtù dell'accordo tra la Svizzera e l'__________ sulla

compensazione finanziaria in materia d'assicurazione-disoccupazione dei

frontalieri, la Svizzera corrisponde all'__________, sotto forma di somma

globale, l'ammontare dei contributi versati dai soli frontalieri di nazionalità

__________.

I frontalieri svizzeri si trovano quindi nella situazione paradossale di

versare i propri contributi all'assicurazione contro la disoccupazione svizzera

senza poter beneficiare delle prestazioni svizzere e di essere discriminati nel

Paese che dovrebbe fornire loro le prestazioni.

Rivolgo dunque al Consiglio federale le seguenti domande:

- Il Consiglio federale conferma la situazione sopra descritta?

- In caso di risposta affermativa, quali

provvedimenti ha adottato finora e con quali risultati?

- È pronto a discutere della questione in sede

diplomatica con il governo __________?

- Sarebbe pronto, se del caso, a sollevare la

questione presso gli organi competenti dell'UE?" (cfr. www.parlement.ch:

Interpellanza 06.3353)

Il Consiglio federale, il 6 settembre 2006, ha così risposto:

" La situazione descritta dall'autore

dell'interpellanza corrisponde alla realtà. In effetti i lavoratori svizzeri

che risiedono in __________ e lavorano in Svizzera non beneficiano, al momento

in cui si ritrovano disoccupati, dello stesso trattamento riservato ai

lavoratori __________ nella stessa situazione: il regime speciale di

disoccupazione __________ non si applica a tali cittadini. Questo stato di

fatto costituisce a nostro parere una discriminazione dei lavoratori svizzeri:

la parità di trattamento è infatti un principio fondamentale della libera

circolazione delle persone, soprattutto in materia di diritti alle prestazioni

sociali.

Il SECO e il Ministero __________ del lavoro nonché l'Istituto nazionale

della previdenza sociale hanno intrattenuto contatti bilaterali per il tramite

dell'ambasciata svizzera a __________. L'ambasciata è inoltre intervenuta in

varie occasioni indirizzando note diplomatiche al Ministero __________ degli

affari esteri e al Ministero del lavoro. Finora non sono ancora stati

conseguiti risultati convincenti: l'__________ subordina infatti il diritto

alle indennità speciali alla retrocessione dei contributi versati

all'assicurazione contro la disoccupazione. Conformemente all'accordo in

materia d'assicurazione-disoccupazione tra la Svizzera e l'__________ (ancora

applicabile fino al 31 maggio 2009 secondo il punto 3 del protocollo

all'allegato II all'accordo sulla libera circolazione delle persone), la

retrocessione dei contributi da parte della Svizzera vale soltanto per i

frontalieri __________. I cittadini svizzeri che risiedono in __________ non

sono inclusi.

Questa situazione è stata segnalata due volte nel quadro del comitato

misto previsto dall'accordo sulla libera circolazione delle persone: la prima

volta nel mese di luglio 2005, la seconda nel mese di luglio 2006. In occasione della riunione del 2005, è stata privilegiata la via dei contatti bilaterali.

Nell'ambito dell'incontro del 2006, si è convenuto che la Svizzera avrebbe

presentato alla Commissione europea una nota che indicasse la sua posizione in

merito. I contatti bilaterali saranno tuttavia portati avanti nell'intento di

trovare una soluzione a tale questione."

(cfr. www.parlement.ch:

Interpellanza 06.3353)

La SECO, il 27 marzo 2008, dando seguito a uno

scritto del Presidente di questo Tribunale inviato contestualmente a un’altra

vertenza (cfr. STCA 38.2008.5 del 9 giugno 2008 consid. 1.6.) e volto a sapere

se vi sono stati ulteriori sviluppi dopo la risposta del 6 settembre 2006

all’atto parlamentare del Consigliere agli Stati on. __________ del 22 giugno 2006, ha indicato, da un lato, che erano da considerarsi scarse le probabilità che vi fossero

cambiamenti prima del giugno 2009. Dall’altro, che, come precisato nella

risposta del Consiglio federale, la Svizzera ha presentato alla Commissione

europea per tramite del comitato misto una nota in proposito e che la SECO

stessa ha inoltre segnalato informalmente la situazione alla delegata __________

della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori

migranti (cfr. STCA 38.2008.5 del 9 giugno 2008 consid. 1.6.; 2.11.).

Il Presidente del TCA, il 4 maggio 2011, ha nuovamente interpellato la SECO al riguardo, chiedendo segnatamente se dopo il 31 maggio

2009 la situazione si è modificata e se la retrocessione dei contributi dalla

Svizzera vale ora anche per i cittadini svizzeri che risiedono in Italia.

In caso di risposta negativa la SECO è stata

invitata a comunicare al TCA quali ulteriori passi sono stati intrapresi per

eliminare la discriminazione dei frontalieri svizzeri in __________. (cfr.

consid. 1.7.; doc. XII).

La SECO, il 10 maggio 2011, ha risposto che:

" (…) dal 1° giugno 2009, non vige più alcuna

retrocessione dei contributi di assicurazione contro la disoccupazione tra la

Svizzera e i Paesi viciniori.

Per quanto concerne l’__________, il fondo in cui

venivano raccolti i contributi dei frontalieri __________ è ancora attivo e

permette tuttora di offrire ai frontalieri di nazionalità italiana residenti in

__________ che hanno perso il lavoro in Svizzera, migliori condizioni di

indennizzazione che per i disoccupati (__________ e non) che hanno lavorato in __________

(“trattamento speciale di disoccupazione” – cfr. http://www.ocst.com/index.php?option=com_content&view=article&id=185&Itemid=264).

Detto trattamento speciale durerà verosimilmente sintanto che il fondo in

questione non sarà esaurito.

Pertanto un frontaliero di nazionalità svizzera

residente in __________ viene indennizzato conformemente all’art. 71 cpv. 1

lett. a) ii) del regolamento (CEE) n° 1408/71, ossia come se fosse un

disoccupato che ha perso il lavoro in __________.

Le difficoltà riscontrate al momento dell’entrata in

vigore degli accordi bilaterali (impossibilità per un cittadino svizzero di

comprovare lo status di frontaliero in Svizzera, poiché privo di permesso G)

sembrano essersi risolte. Le discussioni, sia con l’__________ che tramite il

Comitato misto, si sono arenate in ragione dei negoziati per la ripresa negli

accordi bilaterali Svizzera – UE del nuovo regolamento (CE) n° 883/04, in

vigore nell’UE dal 1° maggio 2010.

In conclusione, nella misura in cui l’__________

applica le disposizioni del regolamento 1408/71 nulla può esserle rimproverato

dal punto di vista dell’applicazione degli accordi bilaterali tra la Svizzera e

l’Unione europea. Infatti, detto regolamento prevede unicamente che un

lavoratore frontaliero sia trattato alla pari di un lavoratore che ha perso un

impiego nel paese di residenza.

Tuttavia, la questione della giustificazione del

vantaggio supplementare concesso ai frontalieri di nazionalità __________a

appare invece di competenza esclusiva dei tribunali __________. Finora non abbiamo

notizia di cause che sarebbero state intentate a questo proposito da persone

direttamente colpite da detta discriminazione.” (Doc. XIII)

Per quanto attiene alla richiesta della parte

ricorrente di derogare per le persone svizzere che abitano in __________ e

hanno lavorato in Svizzera agli accordi bilaterali che sanciscono che il

versamento delle indennità di disoccupazione sia a carico dello Stato di

residenza, ponendolo a carico dello Stato in cui si presta l’attività

lavorativa (cfr. doc. XVI), giova osservare che non è possibile derogare a tali

disposizioni (cfr. STF 8C_656/2009 del 14 aprile 2010 nella quale

all'assicurato è stato negato il diritto alle prestazioni dell'assicurazione

contro la disoccupazione).

Spetta semmai al ricorrente o all'organizzazione

sindacale che lo rappresenta chiedere alle autorità __________ di fare

beneficiare delle indennità speciali anche i lavoratori frontalieri di

nazionalità svizzera."

In una

sentenza 8C_777/2010 del 20 giugno 2011 il Tribunale federale ha negato il

diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione svizzera

ad un assicurato residente in Francia, rilevando:

"

(…)

4.4 Les premiers juges ont fait application de

cette jurisprudence européenne au cas d'espèce. Ils retiennent que l'intimé

entretenait des relations professionnelles étroites avec l'Etat du dernier

emploi. Ils relèvent à ce propos qu'en dehors des périodes de chômage et d'un

bref séjour dans son pays d'origine (1998 à 2000), il a pratiquement toujours

travaillé en Suisse depuis 1982. A ce titre, il a cotisé au régime helvétique

de l'assurance-chômage. Il s'est toujours mis à disposition du marché du

travail suisse et a travaillé durant les périodes litigieuses pour plusieurs

employeurs genevois. L'intéressé disposait en outre d'un logement à Genève et

il n'a dans les faits exercé qu'une seule activité rémunérée pour des

employeurs français comme nettoyeur auprès de Z.________. Selon la juridiction

cantonale, la compétence de l'Etat d'emploi se justifie d'autant plus, en

l'espèce, que la France a régulièrement enregistré un taux de chômage moyen

plus élevé que la Suisse. Dans ces conditions, il convenait d'admettre que

l'intimé avait en Suisse les mêmes chances, voire de meilleures chances, de

réinsertion professionnelle.

4.5 Comme le soutient avec raison le recourant,

ces éléments ne permettent pas de considérer que l'intimé se trouvait dans la

situation d'un travailleur frontalier «atypique».

C'est ainsi que l'intimé n'a pas acquis une

formation spécifique en Suisse. Il dispose d'une licence en psychologie de

l'Université de O.________, qu'il n'a pas pu exploiter en Suisse faute de

l'avoir validée par une année complémentaire à N.________. Il n'a pas non plus

constamment travaillé en Suisse après son divorce prononcé en 1998. Selon les

constatations du jugement attaqué, il est retourné vivre au Chili en août 1998,

avec ses trois enfants, où il a exercé une activité professionnelle entre

septembre 1998 et août 2000 au service de M.________. En septembre 2000, il a

annoncé aux autorités son arrivée dans le canton de Genève (tout en louant

parallèlement un logement en France). Hormis le fait qu'il a exercé des emplois

en Suisse et qu'il disposait d'une adresse à Genève, aucune circonstance ne

tend à démontrer que l'intimé, de nationalité française, avait conservé - en

dehors de son travail - des liens suffisamment étroits avec la Suisse pour que

l'on puisse parler d'une situation atypique. Ses recherches d'emploi ne se sont

pas uniquement concentrées en Suisse, puisqu'il a également travaillé pour des

employeurs en France. Parallèlement ou successivement à ses demandes

d'indemnisation en Suisse, il s'est mis durablement à la disposition des

services de l'emploi en France, ce qui est aussi un indice sérieux en faveur de

relations étroites avec l'Etat de résidence. Le fait qu'il a cotisé à

l'assurance-chômage suisse n'est pas déterminant. Le fondement même de

l'application de la loi de l'Etat de résidence est de mettre à charge de cet

Etat le paiement des indemnités de chômage alors que le chômeur a cotisé

précédemment par le biais d'emplois dans un autre Etat membre. Quant aux

différences entre les taux de chômage en Suisse et en France, il n'est pas

davantage décisif. L'arrêt Miethe ne fait aucunement mention d'un critère de cette

nature mais fait uniquement référence à la conservation de liens personnels et

professionnels propres à donner de meilleures chances de réinsertion. Ces liens

se rattachent à la personne du travailleur indépendamment de la situation

générale du marché du travail dans un des deux Etats membres. Suivre sur ce

point l'argumentation des premiers juges reviendrait à reconnaître un droit

d'option inconditionnel aux travailleurs frontaliers au chômage lorsque le taux

de chômage de l'Etat d'emploi est inférieur à celui de l'Etat de résidence, ce

qui viderait de leur sens les dispositions de l'art. 71 du règlement. Au reste,

la soumission au régime national le plus favorable, que ce soit sous l'angle

des prestations, des services fournis par l'administration de l'emploi, ou

encore du taux de chômage dans les Etats membres est un principe qui n'existe

pas dans le domaine auquel s'applique l'art. 71 du Règlement 1408/71 (voir dans

ce sens les conclusions de l'avocat général dans l'affaire Miethe, du 27

février 1986, Rec. p. 1842).

En définitive, par rapport à un «vrai

frontalier», la situation de l'intimé ne présente pas véritablement de

caractéristiques nécessitant une dérogation à la règle générale du rattachement

à l'Etat de résidence.

4.6 Le cas d'espèce se distingue clairement de la

situation atypique à la base de l'arrêt Miethe. Dans cette affaire,

l'intéressé, ressortissant allemand, avait acquis une formation professionnelle

en Allemagne où il avait constamment travaillé et résidé. Il avait déménagé en

Belgique au seul motif que ses enfants, qui étaient élevés dans un

établissement belge, pouvaient regagner quotidiennement le logement familial.

Il possédait en outre un bureau en Allemagne, qui lui servait tant à exercer

son activité salariée (représentant de commerce rémunéré à la commission) qu'à

chercher un travail en période de chômage. La présente cause est également

différente de celle jugée par le Tribunal fédéral dans l'ATF 133 V 169 et qui

est un exemple illustratif de la jurisprudence Miethe. Il s'agissait ici d'une

personne de nationalité suisse, qui était née et avait grandi en Suisse où elle

avait obtenu un diplôme d'employé de commerce. Exceptée une période de trois

ans, elle avait toujours habité et travaillé en Suisse, où elle avait fait

toute sa carrière professionnelle dans le domaine bancaire. Ses compétences

spécifiques dans cette branche pouvaient difficilement être mises à profit dans

un autre pays que la Suisse, compte tenu également de l'âge de l'intéressé (59

ans). Sa décision de transférer sa résidence en Italie, dans un village à

proximité de la frontière, avait été motivée par des considérations de sécurité

(actes de vandalisme et d'intimidation commis à sa résidence au Tessin).

5.

En conclusion, c'est à tort que les premiers

juges ont retenu que l'intimé pouvait prétendre des prestations de

l'assurance-chômage suisse pendant les délais-cadres d'indemnisation en cause.

Le recours est ainsi bien fondé."

2.5. Nella presente fattispecie, alla luce dell'abbondante

giurisprudenza federale e cantonale riprodotta al considerando precedente

occorre concludere che non sono manifestamente dati i presupposti per

riconoscere eccezionalmente all'assicurato il diritto ad ottenere le

prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione in Svizzera.

Infatti,

dal profilo professionale, l'attività di croupier (cfr. Doc. 161; Doc. 174a) o

quelle di portiere/chasseur/autista/agente di sicurezza (cfr. doc. 174a) non sono

prevalentemente legate al territorio di uno Stato. Non si può pertanto

concludere per la presenza di una situazione "atipica" che conduca a

considerare più favorevoli le possibilità di reinserimento professionale nello

Stato dell'ultima occupazione rispetto a quelle esistenti nello Stato di

residenza.

Nel

nostro paese può semmai essere più elevata la remunerazione per il lavoro

svolto (cfr. Doc. 37g), ma tale circostanza non è evidentemente rilevante in

questo contesto in cui l'accento viene posto esclusivamente sulle migliori

possibilità di reinserimento (cfr. STF 8C_777/2010 del 20 giugno 2011

riprodotta al considerando precedente).

L'assicurato

ha del resto lavorato presso un Casinò in __________, in __________ e in __________.

Per un

certo periodo egli è pure stato occupato in un bar di sua proprietà a __________

e, successivamente, come portiere di notte a __________ (cfr. Doc. 74a).

RI 1,

nato nel 1954 ha svolto tutta la sua formazione, in __________, a __________,

dove, dopo la scuola dell'obbligo, ha conseguito il diploma di geometra. Egli

si è trasferito in Svizzera all'età di 48 anni, dopo aver reperito un impiego

quale croupier presso il __________ nel 2002 (cfr. Doc. 74a), dove ha lavorato

fino al 24 maggio 2006 quando è stato licenziato per appropriazione indebita

(cfr. Doc. 124).

Egli ha

risieduto nel nostro paese soltanto per alcuni anni e cioè fino al 2005 (cfr.

consid. 1.3).

Anche i

legami personali del ricorrente sono peraltro più intensi con lo Stato di

residenza (cfr. la presa di posizione della SECO del 12 maggio 2011, Doc. 63),

se solo si considera che l'assicurato è proprietario di un'abitazione in __________,

a __________, dal 2005 (cfr. Doc. 37c); che a partire dal 2006 l'assicurato "ha intrattenuto una relazione sentimentale con una donna che risiedeva a __________"

(cfr. consid. 1.2), relazione protrattasi secondo quanto dichiarato dalla donna

fino al novembre 2007 (cfr. Doc. 37d) e che, in __________, a __________,

vivono la moglie, dalla quale è separato, e due figli, nati nel 1990 e nel 1981

(mentre un terzo figlio, nato nel 1976, vive in Svizzera, cfr. Doc. 37g e Doc.

74a).

Oltre

alla vicinanza di un figlio e quella di un cugino, l'assicurato, per sua stessa

ammissione, non presenta nessun altro legame con la Svizzera (cfr. Doc. 37g).

In

conclusione RI 1 non ha dunque diritto all'indennità di disoccupazione neppure

sulla base delle disposizioni di diritto internazionale della sicurezza

sociale.

Di

conseguenza la decisione su opposizione del 23 maggio 2011 deve essere

confermata.

Infatti,

la Cassa dopo essere venuta a conoscenza della circostanza che l'assicurato non

risiedeva in Svizzera (cfr. Doc. A punto 6) era legittimata a riesaminare le

decisioni informali (cfr. Doc. 84) con le quali aveva riconosciuto

all'assicurato il diritto all'indennità di disoccupazione fondandosi sull'art.

53 LPGA (cfr. STF 8C_317/2011 del 31 ottobre 2011) a chiederne l'importo in

restituzione all'assicurato sulla base dell'art. 25 LPGA.

L'importo

da restituire come tale non è contestato e corrisponde a quello indebitamente

erogato (cfr. 79 – 82a). Non spetta certo alla Cassa di disoccupazione dedurre

da tale importo quanto l'assicurato avrebbe ipoteticamente ottenuto se si fosse

annunciato presso il competente organo per il collocamento italiano (cfr.

consid. 1.2).

2.6. Quanto alla

richiesta di condono il TCA si limita a ricordare che secondo l'art. 95 cpv. 3

LADI la Cassa sottopone una domanda di condono, per decisione, al Servizio

cantonale.

Per

costante giurisprudenza federale è possibile pronunciare una decisione di

condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di

restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito

definitivamente (cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008

dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009; STCA 38.2011.77

dell'11 gennaio 2012).

2.7. L'assicurato

ha chiesto l’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________

(doc. I pag. 9).

In realtà

la domanda del ricorrente di assistenza giudiziaria deve essere intesa solo

come richiesta di gratuito patrocinio, visto che la procedura davanti al TCA in

materia di assicurazione contro la disoccupazione è di principio gratuita (cfr.

art. 29 cpv. 1 Lptca).

Secondo

l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio gratuito patrocinio

è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.

L'art. 3

Lag prevede:

"

1L'istituto

dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica

indigente la tutela adeguata dei suoi diritti

dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone."

"

2E' ritenuta

indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri

agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."

Le altre

condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge

sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite

negativamente all'art. 14 Lag:

"

1L'assistenza

giudiziaria non è concessa:

a)

la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito

favorevole;

b)

una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a

causa delle spese che questa comporta.

2L'ammissione

al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di

procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è

necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta

difficoltà particolari."

I criteri

posti nella legge cantonale sono identici a quelli fissati dalla giurisprudenza

federale elaborata interpretando le norme di diritto federale delle

assicurazioni sociali (cfr. art. 85 cpv. 2 lett. f v.LAVS).

Pertanto

la Lag, a cui la Lptca rinvia, è stata ritenuta conforme all’art. 61 lett. f

LPGA (cfr. DTF 130 V 320; STCA 35.2004.24 del 25 ottobre 2004 consid. 2.14.;

STCA 38.03.101 del 2 settembre 2004 consid. 2.16.), in vigore dal 1° gennaio

2003 per i settori delle assicurazioni sociali disciplinati dal diritto

federale, secondo cui nella procedura giudiziaria cantonale deve essere

garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,

il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio.

Infatti

l’art. 61 lett. f LPGA ha mantenuto invariate le condizioni cumulative per la

concessione dell’assistenza giudiziaria rispetto al vecchio diritto elaborate

dalla giurisprudenza.

Il TCA,

nella presente fattispecie, ritiene che non sia soddisfatto il requisito della

probabilità di esito favorevole (cfr. STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010;

STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001; STFA I 446/00 dell'8 febbraio 2001; STFA U

220/99 del 26 settembre 2000; STFA 1P.569/2001 del 17 ottobre 2001; DTF 119 Ia

253 consid. 3b).

Tale

presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue

che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe

al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA del 26

settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b;

DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese

massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).

A tal

proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si

deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di

primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere

accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un

ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STF 8C_26/2010

del 27 maggio 2010;8C_253/2007 del 23 gennaio 2008; STFA K 75/05 del 9 agosto

2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA

non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid.

2c).

Inoltre,

quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si

eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi,

le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125

Considerandi

II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F.

Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

Nel caso

concreto, alla luce della LAF, della Laps, della giurisprudenza federale, illustrata

al consid. 2.5., pubblicata sia nella Raccolta ufficiale che nel sito internet

della Confederazione (cfr. www.bger.ch) e in

riviste specialistiche, nonché della giurisprudenza cantonale pubblicata nel

sito www.sentenze.ti.ch, la presente

vertenza appariva, dopo un esame forzatamente sommario, destinata

all'insuccesso già al momento della presentazione dell'istanza, in quanto le

prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di

perdere la causa.

In effetti

vista la situazione professionale e personale dell'assicurato risultava

evidente che non erano adempiuti i presupposti per considerare __________ un

vero frontaliero atipico.

Di primo

acchito, dunque, si doveva concludere che il procedimento non aveva probabilità

di esito favorevole (cfr. DTF 125 II 265 consid. 4c; per alcuni casi analoghi:

STCA 39.2011.8 del 29 settembre 2011; STCA 39.2005.8-9 del 16 agosto 2005; STCA

35.2002.12

del 21 maggio 2002).

In simili

condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti

cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. L’istanza

tendente alla concessione del gratuito patrocinio è respinta.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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