38.2011.58
Negato ID per 3/11.Int.degno di protez. a ricorrere dell'ass.viste dec. di sosp.x 27gg da 1.3.11?Questione irrisolta.Diniego ID da confermare.Tardiva info di IL(42 OADI) non per giustificati motivi.As
26 ottobre 2011Italiano32 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
38.2011.58
Data decisione, Autorità:
26.10.2011, TCA
Ricorso:
TF,8C_890/2011, 14.12.2011
Titolo:
Negato ID per 3/11.Int.degno di protez. a ricorrere dell'ass.viste dec. di sosp.x 27gg da 1.3.11?Questione irrisolta.Diniego ID da confermare.Tardiva info di IL(42 OADI) non per giustificati motivi.Ass.poteva informare per internet o consol.CH.Inoltre avvisato telefon.DL.Anche Cassa andava avvertita
INDENNITÀ
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INCAPACITÀ AL LAVORO
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
art. 28 cpv. 3 LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 59 LPGA
art. 42 OADI
art. 45 cpv. 1 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2011.58
rs
Lugano
26 ottobre
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 1 luglio 2011 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 20 giugno
2011 emanata da
Cassa CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 20 giugno 2011 la Cassa CO 1 (di seguito la Cassa)
ha confermato la precedente decisione del 12 maggio 2011 (cfr. doc. 16) con cui
ha stabilito che RI 1 non ha diritto alle indennità giornaliere durante il
periodo di inabilità lavorativa, causata da malattia, dal 3 al 28 marzo 2011.
A
motivazione del proprio provvedimento l’amministrazione ha indicato che
l’assicurato, che in quel periodo si trovava all’estero avendo chiesto di
usufruire di un congedo non pagato dal 28 febbraio all’11 marzo 2011, ha tardivamente informato della propria incapacità al lavoro (cfr. doc. A).
1.2. Contro la
decisione su opposizione del 20 giugno 2011 l’assicurato ha interposto un
tempestivo ricorso, pervenuto al TCA il 5 luglio 2011, nel quale ha sostenuto
di considerare ingiusta la conclusione della Cassa secondo cui egli, benché
fosse all’estero, avrebbe potuto comunque comunicare la sua assenza tramite
posta elettronica o fax. Al riguardo il medesimo ha puntualizzato di ritenere
che una persona che non sta bene e si trova in ospedale non può usare il
computer. Egli ha peraltro osservato di non averne avuto in quel frangente uno
a disposizione.
Il
ricorrente ha, infine, fatto valere che la sua collocatrice era al corrente
della sua assenza, non sapeva soltanto delle sue condizioni di salute a causa
delle difficoltà telefoniche nel contattarla (cfr. doc. I).
1.3. La Cassa, in
risposta, da un lato, alla luce di tre decisioni di sospensione del diritto
all’indennità di disoccupazione per complessivi 27 giorni a contare dal 1°
marzo 2011 emesse nei confronti dell’assicurato dall’URC e dalla Sezione del
lavoro e passate in giudicato, la cui applicazione non consente l’erogazione delle
indennità di disoccupazione per tutto il mese di marzo 2011 e per quattro
giorni del mese di aprile 2011, ritiene che il ricorso sia privo di oggetto
Dall’altro,
ha postulato la conferma della propria decisione su opposizione del 20 giugno
2011 sulla base dei combinati art. 28 LADI e 42 OADI, con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. Pendente
causa questa Corte ha interpellato __________ del Centro __________, datore di
lavoro stagionale dell’assicurato, ponendole alcuni quesiti volti a sapere
quando nella primavera 2011il ricorrente avrebbe dovuto riprendere l’attività
presso il Centro, se il medesimo ha ricominciato il lavoro alla data prevista e,
in caso contrario, se sono stati avvisati, da chi e quando (cfr. doc. V).
__________
ha risposto il 1° ottobre 2011 (cfr. doc. VI).
1.5. L’11 ottobre
2011 la parte resistente si è riconfermata nella risposta di causa (cfr. doc.
IX).
1.6. L’assicurato
ha preso posizione in merito ai doc. V e VI con scritto pervenuto a questa
Corte il 14 ottobre 2011, confermando peraltro quanto attestato da __________ e
trasmettendo della documentazione (cfr. doc. VIII; B1-7).
1.7. Il doc. IX è
stato inviato per conoscenza al ricorrente (cfr. doc. X), mentre i doc. VIII e
B1-7 sono stati trasmessi per conoscenza alla Cassa (cfr. doc. XI).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio
2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Preliminarmente
va evidenziato che, come già esposto nei fatti, la Cassa, con la risposta di
causa, ha indicato di ritenere il presente ricorso privo di oggetto, in quanto
a seguito di tre decisioni di sospensione del diritto all’indennità di
disoccupazione per complessivi 27 giorni a contare dal 1° marzo 2011 emesse nei
confronti dell’assicurato dall’URC e dalla Sezione del lavoro e passate in
giudicato, l’erogazione delle indennità di disoccupazione per tutto il mese di
marzo 2011 e per quattro giorni del mese di aprile 2011 sarebbe comunque
esclusa.
Al riguardo il TCA rileva che ai sensi dell’art. 59 LPGA ha
diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su
opposizione e ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla
sua modificazione.
Nella
sentenza 8C_68/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 2.1. il Tribunale federale ha
definito l’interesse degno di protezione come segue:
"
(…)
Constitue un intérêt digne de protection,
au sens de ces dispositions, tout intérêt
pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision
attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection consiste ainsi en l'utilité pratique que
l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un
préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision
attaquée lui occasionnerait. Le recourant doit pouvoir se prévaloir d'un intérêt direct et concret, ou du moins se trouver
dans un rapport particulier et spécialement étroit avec l'objet du litige (ATF 133 II 400 consid. 2.2 p. 404, 409 consid. 1.3 p. 413; 131 II 361
consid. 1.2 p. 365, 587 consid. 2.1 p. 588, 649 consid. 3.1 p. 651; 131 V 298
consid. 3 sv. p. 300). Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt général ou dans l'intérêt
d'un tiers est exclu (ATF 133 II 468 consid. 1 p. 469 sv.; 131 II 649
consid. 3.1 p. 651).”
Al
riguardo cfr. anche STFA H 392/01 dell’8 novembre 2002 consid. 1.
Dalla
documentazione agli atti emerge che l’assicurato è stato, in effetti, sospeso dal
diritto alle indennità di disoccupazione per 1 giorno con decisione del 4
aprile 2011 emessa dall’URC di __________, poiché il medesimo non si è
presentato a un colloquio di consulenza del 21 marzo 2011 e non ha comunicato
in anticipo la sua assenza (cfr. doc. 17).
Con provvedimento del 15
aprile 2011 egli è poi stato sanzionato sempre dall’URC di __________ con 10
giorni di sospensione per non avere fornito relativamente al mese di febbraio
2011 alcuna prova di ricerca di una nuova occupazione (cfr. doc. 18).
Infine il ricorrente è
stato sospeso per 16 giorni dalla Sezione del lavoro con decisione del 27
aprile 2011 per avere abbandonato dal 14 marzo 2011 senza alcuna valida
motivazione il programma d’occupazione al quale stava partecipando (cfr. doc.
19).
Contro tali decisioni non
risulta essere stato interposto reclamo.
Pertanto, effettivamente,
nell’eventualità in cui dovesse essere riconosciuto al ricorrente il diritto a
indennità di disoccupazione nel periodo in cui era inabile al lavoro per malattia
nel mese di marzo 2011, si dovrebbe tener conto di tali sospensioni.
Al riguardo è utile
rilevare che giusta l’art. 30 cpv. 3 LADI:
" La sospensione
vale soltanto per i giorni in cui il disoccupato soddisfa i presupposti per il
diritto all’indennità. Il numero dei giorni di sospensione è computato nel
numero massimo di indennità giornaliere giusta l’articolo 27. La durata della
sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni
motivo di sospensione, a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1
lettera g, a 25 giorni al massimo. L’esecuzione
della sospensione decade sei mesi dopol’inizio del termine di sospensione.”
Inoltre
l’art. 45 cpv. 1 OADI prevede che:
" Il
termine di sospensione del diritto all’indennità decorre dal primo giorno dopo:
a. la cessazione
del rapporto di lavoro, qualora la disoccupazione sia imputabile
all’assicurato;
b. l’atto o l’omissione per cui è stata decisa la sospensione.”
Il Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale TF) con
sentenza pubblicata in DTF 114 V 350 ha confermato la propria giurisprudenza
secondo cui una sospensione può essere pronunciata dopo la
decadenza del termine di esecuzione di sei mesi, nella misura in cui i giorni
di sospensione siano stati scontati durante detto termine e l'esecuzione sia
intervenuta in tempo utile nel termine di perenzione di sei mesi. Il termine di
sei mesi decorre indipendentemente dalla circostanza che l'assicurato adempisca
Fatti
i presupposti per il diritto a indennità.
Più
precisamente l’Alta Corte ha indicato che:
"
b) Bei der Einstellungsfrist von sechs Monaten
des Art. 30 Abs. 3 Satz 4 AVIG handelt es sich um eine
Vollstreckungsfrist. Es geht um bereits verfügte Einstellungen, die nach Ablauf
der sechs Monate nicht mehr "bestanden" werden können, mit der Folge,
dass die Einstellung dahinfällt und der Anspruch auf Vollstreckung mit dem
unbenützten Ablauf der Frist infolge Verwirkung untergeht (BGE 113 V 73 Erw. 4b am Ende). Die Vollstreckungsfrist von sechs Monaten steht
einer nachträglichen Einstellung in der Anspruchsberechtigung grundsätzlich
nicht entgegen. Die Einstellung kann daher auch nach Ablauf der sechsmonatigen
Einstellungsfrist verfügt werden. Dies setzt jedoch voraus, dass die Einstellungstage
bereits während der Einstellungsfrist bestanden wurden und damit der Vollzug
der Einstellung rechtzeitig innerhalb der Verwirkungsfrist von sechs Monaten
erfolgte (vgl. BGE 113 V 74 Erw. 4c). In diesem Sinne ist BGE BGE 113 V 71 zu verstehen und nicht dahin, dass eine Einstellung in jedem Fall
noch nach Ablauf der Vollstreckungsfrist verfügt werden könne. Die
Einstellungsfrist von sechs Monaten beschlägt zwar nicht das Recht der
Verwaltung, eine Einstellung zu verfügen, sondern bloss die Vollstreckung einer
Einstellung. Die zeitliche Begrenzung der Vollstreckung ist aber nicht ohne
Einfluss auf die Möglichkeit, nachträglich einen Einstellungsgrund durch
Verfügung geltend zu machen. Denn wenn eine Massnahme der Vollstreckung
bedarf, diese jedoch zufolge Zeitablaufs nicht mehr in Betracht kommt, so wird
die Anordnung einer solchen Massnahme hinfällig. Bei der rückwirkenden
Einstellung in der Anspruchsberechtigung sind dabei zwei Tatbestände
auseinanderzuhalten, nämlich ob die Arbeitslosenversicherung bereits Leistungen
für Stempeltage ausgerichtet oder solche von vornherein verweigert hat. Wird
im ersten Fall (z.B. aufgrund einer Revision der Auszahlungen nach Art.
83 Abs. 1 lit. d AVIG und Art. 110 AVIV) die Frage einer rückwirkenden
Einstellung in der Anspruchsberechtigung aufgeworfen, so darf eine solche
Massnahme nicht mehr vollstreckt werden und braucht darum auch gar nicht erst
verfügt zu werden, wenn seit dem Beginn der in Aussicht genommenen Einstellung
mehr als sechs Monate vergangen sind. In diesem Sinne hat das Eidg. BGE 114 V 350 S. 353 Versicherungsgericht im nicht
veröffentlichten Urteil W. vom 6. Dezember 1984 unter Berufung auf das in BGE 113 V 71 erwähnte Urteil B. zum altrechtlichen Art. 45 Abs. 3 AIVV
festgehalten, dass nach Ablauf der Vollstreckungsfrist eine nachträgliche
Einstellung in der Anspruchsberechtigung nicht mehr verfügt werden kann, da der
Fristablauf dem Vollzug der Einstellung (in der Form einer Rückforderung der
bereits ausbezahlten Leistungen) entgegensteht. Anders verhält es sich im
zweiten Fall, wenn die Arbeitslosenversicherung von Anfang an die Anspruchsberechtigung
als solche verneint (z.B. zufolge Vermittlungsunfähigkeit) und somit gar keine
Leistungen ausgerichtet hat. Ergibt sich in der Folge (z.B. aufgrund einer
Beschwerde), dass die generelle Anspruchsberechtigung zwar bejaht werden muss,
jedoch eine befristete Sanktion notwendig ist, so erübrigt sich die Frage nach
der Vollstreckung einer solchen Massnahme. Denn die Einstellungsverfügung
tritt alsdann an die Stelle der Verfügung, mit welcher die
Anspruchsberechtigung verneint wurde. Indem die Verwaltung aufgrund der
letzteren - wenn auch aus unzutreffenden Gründen - gar keine Leistungen
ausgerichtet hat, ist damit der Vollzug der Einstellung im Umfang der im
Einzelfall festgelegten Dauer faktisch bereits vorweggenommen, und zwar
rechtzeitig binnen der Frist, innert der eine Einstellung von Gesetzes wegen
dahinfällt. Stellt sich nach dem Gesagten die Frage, ob eine nachträgliche
Einstellung noch vollzogen werden kann, überhaupt nicht, so steht damit die
Befristung in Art. 30 Abs. 3 Satz 4 AVIG einer nachträglichen Verfügung
über die Einstellung in der Anspruchsberechtigung nicht entgegen. In diesem
Sinne wurde auch in Erw. 4c von BGE 113 V 71 entschieden.
(…)“ (Le sottolineature sono del redattore)
Con giudizio C 343/05 del
20 dicembre 2005 la nostra Massima Istanza ha ribadito che:
" 3.2 Selon une jurisprudence constante, l'art. 30 al. 3 quatrième
phrase LACI fixe un délai d'exécution de la sanction : après l'écoulement du
délai, le droit d'exiger l'exécution d'une mesure de suspension est périmé, de
sorte que celle-ci devient caduque (ATF 114 V 352
consid. 2b, 113 V 73 consid. 4b; cf. également ATF 124 V 88 consid. 5b). La péremption du droit d'exiger l'exécution n'est pas
sans effet sur la possibilité, pour les organes de l'assurance-chômage, de
suspendre après coup le droit à l'indemnité. En effet, si les indemnités
litigieuses ont été payées à l'assuré, il n'y a plus lieu de prendre une mesure
de suspension après l'échéance du délai d'exécution, la restitution des
prestations indûment versées (art. 95 LACI) ne pouvant plus être exigée en vue
de faire exécuter la sanction. En revanche, si l'assuré
n'a pas encore perçu les indemnités litigieuses, rien ne s'oppose au prononcé
d'une mesure de suspension après l'échéance du délai de l'art. 30 al. 3
quatrième phrase LACI. Tel sera par exemple le cas lorsque l'aptitude au
placement a été longtemps niée, avant d'être finalement admise (ATF 114 V 352
sv. consid. 2b).”
In simili
condizioni, ritenuti il diniego di indennità di disoccupazione per il periodo
3-28 marzo 2011 e le sospensioni inflitte all’insorgente di cui sopra, vi è di
conseguenza da chiedersi se nel caso di specie l’assicurato presenti o meno un
interesse degno di protezione.
Tale
questione, in concreto, può restare irrisolta.
In ogni
caso, infatti, anche considerando sussistere il diritto di ricorrere
dell’assicurato, il diniego alle prestazioni della LADI per il periodo 3-28
marzo 2011 è da confermare, come, del resto, postulato dalla Cassa nella
risposta di causa (cfr. doc. III).
2.3. Oggetto
della presente vertenza è il riconoscimento del diritto dell'assicurato alle
indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione per il
periodo di inabilità lavorativa a causa di malattia subito nel mese di marzo 2011.
2.4. Va dapprima
segnalato che il 1° aprile 2011 è entrata in vigore la quarta revisione della
LADI, accettata dal popolo il 26 settembre 2010 (cfr. FF N. 38 del 23 settembre
2008 pag. 6761 segg.; RU N. 12 del 22 marzo 2011 pag. 1167 segg.).
Nel diritto
delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in vigore
al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente rilevante (cfr.
STFA C 333/05 del 6 marzo 2006 consid. 1; DTF 130 V
445; DTF 129 V 1, consid. 1.2, pag. 4; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF
127 V 466, consid. 1, pag. 467; DTF 126 V 163, consid. 4b,
pag. 166).
Nel caso
in esame la Cassa ha negato all’assicurato il diritto alle indennità di
disoccupazione per il periodo 3 – 28 marzo 2011.
A quel
momento la quarta revisione della LADI non era ancora in vigore, per cui in
casu si applicano le norme valide fino al 31 marzo 2011.
2.5. Fondamentale
presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione
è, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1
lett. f e 15 LADI).
Il nuovo
tenore dell'art. 15 cpv. 1 LADI, in vigore dal 1° luglio 2003, non ha
modificato i presupposti necessari per poter considerare un assicurato idoneo
al collocamento e quindi la giurisprudenza sviluppata in precedenza mantiene
tutta la sua validità.
Infatti,
secondo l'art. 15 cpv. 1 LADI, nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2003,
"Il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e
autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata". A questa formulazione
il nuovo testo, in vigore dal 1° luglio 2003, aggiunge solo "(…) e a
partecipare a provvedimenti di reintegrazione".
Inoltre, nel Messaggio
concernente la revisione della legge federale sull'assicurazione contro la
disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio federale, circa l'art. 15
LADI, ha rilevato che:
"
Art. 15 Idoneità
al collocamento
Secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale, l’idoneità al collocamento comporta in particolare anche la
disponibilità dell’assicurato a essere collocato, vale a dire la sua volontà di
accettare un lavoro adeguato e di seguire le istruzioni degli organi dell’AD in
materia di ricerca di un posto di lavoro, assegnazione a un posto di lavoro o a
un programma di lavoro temporaneo (PLT) ecc. E' pertanto decisivo il
comportamento dell’assicurato. L’idoneità al collocamento che è stata negata
può quindi essere nuovamente ottenuta se l’assicurato modifica radicalmente il
suo comportamento e non solo se accetta di partecipare a un provvedimento
isolato. E' quanto intende esprimere la nuova nozione di «provvedimenti di
reintegrazione» che comprende tutti i provvedimenti (compresi i colloqui di
consulenza e di controllo)."
(cfr. FF N 23 del 12 giugno
2001, pag. 2002)
L'idoneità
al collocamento deve essere, quindi, valutata da un duplice punto di vista.
Oggettivamente
l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e
mentali (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 2001
consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag.
265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e
DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; U. Stauffer
"Die Arbeitslosen-versicherung", Schultess Polygraphischer Verlag,
Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).
Soggettivamente
la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di
essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la
disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai
sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di
collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre
ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. STFA del 3 gennaio 2005
nella causa T., C 119/04; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag.
101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag.
222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216,
entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54;
DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag.
135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA
1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101;
DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).
Il TFA ha
stabilito che l'idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni nel senso
che esisterebbero situazioni intermedie tra l'idoneità al collocamento e
l'inidoneità al collocamento (idoneità parziale).
O la
persona assicurata è collocabile, in particolare disposta ad accettare un
lavoro esigibile in ragione di almeno il 20% di n pensum normale, oppure
non lo è (cfr. DTF 125 V 58 consid. 6a e riferimenti ivi menzionati).
E' dal
profilo della perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che occorre
esaminare in che misura una persona assicurata è disposta o in grado di
assumere un'occupazione adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 N. 5, consid. 2,
pag. 78; DTF 126 V 124, consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58
e riferimenti; STFA C 287/03 del 12 maggio 2004).
2.6. L’art. 28
LADI regola il diritto all’indennità giornaliera nel caso di capacità
lavorativa temporaneamente inesistente o ridotta (cfr. STFA C 344/05 dell’11
dicembre 2006; STFA C 286/05 del 24 gennaio 2006).
Il cpv. 1
di questa disposizione stabilisce che gli assicurati la cui capacità lavorativa
o la cui idoneità al collocamento è temporaneamente inesistente o ridotta per
malattia (art. 3 LPGA), infortunio (art. 4 LPGA) o gravidanza e che non possono
pertanto adempiere le prescrizioni di controllo hanno diritto all’intera
indennità giornaliera purché soddisfino gli altri presupposti. Questo diritto
dura al massimo sino al trentesimo giorno dopo l’inizio dell’incapacità totale
o parziale al lavoro ed è limitato a 44 indennità giornaliere entro il termine
quadro.
Secondo
il cpv. 1bis le assicurate la cui capacità lavorativa o la cui idoneità al
collocamento è temporaneamente inesistente o ridotta dopo il parto hanno
diritto a 40 indennità giornaliere supplementari. La limitazione della durata
di riscossione a 30 giorni non è applicabile.
Il cpv. 2
prevede che le indennità giornaliere dell'assicurazione contro le malattie o
gli infortuni, se compensative della perdita di guadagno, sono dedotte
dall’indennità di disoccupazione.
Il cpv. 3
enuncia che il Consiglio federale disciplina i particolari, stabilisce
segnatamente il termine per l'esercizio del diritto e le conseguenze di un
esercizio tardivo.
Giusta il
cpv. 4 i disoccupati, la cui capacità lavorativa continua ad essere
temporaneamente ridotta dopo esaurimento del loro diritto secondo il capoverso
1, hanno diritto, in quanto tale capacità ridotta non impedisca il loro
collocamento e ove adempiano gli altri presupposti, all'intera indennità
giornaliera, se la capacità lavorativa è di almeno il 75 per cento, e alla
mezza indennità, se la capacità lavorativa è di almeno il 50 per cento.
Il cpv. 5
infine prevede che il disoccupato deve comprovare la sua incapacità,
rispettivamente la sua capacità lavorativa con un certificato medico. Il
servizio cantonale o la cassa può in ogni caso ordinare una visita da parte di
un medico di fiducia, a spese dell'assicurazione contro la disoccupazione.
L'art. 28
cpv. 1 LADI deroga, dunque, a uno dei principi fondamentali dell'assicurazione
contro la disoccupazione, ovvero al concetto secondo cui le relative prestazioni
possono essere erogate a un assicurato solo se questi è idoneo al collocamento.
Tale disposto prevede infatti una regolamentazione specifica per i casi di
capacità lavorativa temporaneamente inesistente o ridotta a seguito di
malattia, infortunio o gravidanza. Il senso e lo scopo di questa eccezione
consiste nell'evitare, nonostante l'inidoneità al collocamento e la conseguente
mancanza dei presupposti per pretendere le prestazioni dell'assicurazione
contro la disoccupazione, i casi di rigore e nel colmare le lacune relative a
quelle situazioni particolari che rischiano di non essere coperte né
dall'assicurazione contro la disoccupazione, né dall'assicurazione malattie o
infortuni.
Ai fini
di migliorare la sicurezza sociale dei disoccupati è stata quindi prevista, nel
caso di capacità lavorativa temporaneamente inesistente o ridotta a causa di
malattia, infortunio o maternità, una pretesa a indennità giornaliere limitata
nel tempo (cfr. DTF 128 V 149 consid. 3b=SVR 2003 KV Nr. 8 pag. 37; DLA 2001
pag. 165 consid. 6b; STFA del 14 aprile 2001 nella causa H., C 303/02).
La
fattispecie di cui all’art. 28 LADI non deve essere confusa con quella di cui
agli art. 15 cpv. 2 LADI e 15 cpv. 3 OADI.
Il TFA ha
ricordato che questi disposti sono applicabili in caso di impedimento durevole
e importante della capacità lavorativa e di guadagno (cfr. DLA 2006 N. 10 pag.
141). L'art. 15 cpv. 3 OADI prevede l'obbligo, per l'assicurazione contro la
disoccupazione, di anticipare prestazioni a titolo preventivo, qualora un
impedito non sia manifestamente inidoneo al collocamento e soddisfi gli altri
presupposti del diritto. Queste prestazioni sono soggette a restituzione (art.
95 LADI) nel caso in cui l'assicurazione per l'invalidità conceda
successivamente una rendita.
Un
impedimento della capacità lavorativa e di guadagno è durevole se permane
almeno un anno (cfr. Nussabaumer, op. cit., N. 225).
Per
contro l'art. 28 LADI, come già precisato, è applicabile in caso di incapacità
lavorativa temporanea.
La norma
prevista dall'art. 28 cpv. 4 LADI, secondo cui l'assicurato ha diritto
all'intera indennità giornaliera se la capacità lavorativa è di almeno il 75%,
e alla mezza indennità se la capacità lavorativa è di almeno il 50%, non
presuppone che l'assicurato abbia già esaurito il proprio diritto all'indennità
in virtù dell'art. 28 cpv. 1 LADI. Inoltre, questo disposto viene applicato
indipendentemente dal fatto che l'inizio dell'incapacità lavorativa è
precedente o successivo alla disoccupazione.
Con
quest'ultima disposizione si vuole quindi indennizzare ancora la capacità
lavorativa residua o recuperata dell’assicurato che può ancora essere sfruttata
sul mercato del lavoro (cfr. DLA 1995 pag. 168 consid. 3. b) bb); Nussbaumer,
op. cit., Nr. 362).
Secondo
la legge, come visto, il diritto alle indennità giornaliere di disoccupazione è
dato “al massimo sino al trentesimo giorno dopo l’inizio dell’incapacità totale
o parziale al lavoro ed è limitato a 44 indennità giornaliere entro il termine
quadro”.
Per ogni
singolo caso di malattia l’indennità giornaliera di disoccupazione è pagata una
sola volta e fino ad un massimo di trenta giorni dopo l’inizio dell’inabilità
(cfr. Nussbaumer, op. cit., Nr. 360; Gehrards, op. cit., pag. 341 n° 24).
In altre
parole per ogni caso di malattia solo i primi 30 giorni sono indennizzabili.
Come
“singolo caso” di malattia si considera di principio non solo l’inizio vero e
proprio della malattia, ma pure ogni “ricaduta” (cfr. G. Gehrards, op. cit.,
pag. 341 n° 25).
2.7. Sulla base dell’art.
28 cpv. 3 LADI (cfr. consid. 2.6.) il Consiglio federale ha promulgato l'art.
42 cpv. 1 OADI, secondo cui l’assicurato che si trova temporaneamente in una
situazione di incapacità al lavoro totale o parziale e intende far valere il
diritto all’indennità giornaliera deve annunciare la sua incapacità lavorativa
al servizio competente, entro una settimana dall'inizio della medesima.
Giusta il
cpv. 2 l'assicurato, se annuncia l'incapacità al lavoro tardivamente e senza
valido motivo, perde il diritto all'indennità giornaliera per i giorni di
incapacità al lavoro precedenti l'annuncio.
Ai sensi
del cpv. 3 il servizio competente registra nello schedario “dati di controllo”
la durata dell’incapacità al lavoro o l’inidoneità al collocamento.
Il Tribunale
federale delle assicurazioni ha stabilito che l'art. 42 cpv. 1 OADI è conforme
alla legge (cfr. DTF 117 V 244; STFA C 256/00 del 27 ottobre 2000).
Il
termine di una settimana per far valere il diritto all'indennità giornaliera è
perentorio, per cui in caso di annuncio tardivo il disoccupato perde,
nell'ipotesi in cui il ritardo non sia dovuto a un giustificato motivo, il
diritto alle indennità (cfr. art. 42 cpv. 2 OADI; DTF 117 V 244; DTF 130 V 385
consid. 3.1.2. = SVR 2004 ALV Nr. 18; DLA 2005 N. 6 pag. 63; STFA C 256/00 del
27 ottobre 2000).
Al
riguardo l’Alta Corte nella sentenza pubblicata in DTF 117 V 244, appena
menzionata, ha precisato:
"
c) Die Vorschrift von Art.
28 AVIG stellt einen Einbruch in das Grundprinzip der
Arbeitslosenversicherung dar, wonach Leistungen nur bei Vermittlungsfähigkeit
des Versicherten in Betracht kommen (vgl. Art. 8 Abs.
1 lit. f AVIG). Zur Vermeidung von Härtefällen, Schliessung von Lücken
im Bereich der "Nahtstellen" zwischen ihr und anderen Zweigen der
Sozialversicherung (insbesondere Kranken- und Unfallversicherung), vorab aber
im Interesse der Verbesserung der sozialen Sicherung Arbeitsloser im Falle von
Krankheit, Unfall und Mutterschaft wurde durch diese Sonderregelung ein
zeitlich limitiertes Taggeld eingeräumt (vgl. GERHARDS, a.a.O., N 2 zu Art. 28 AVIG; SPÜHLER,
Grundriss des Arbeitslosenversicherungsrechts, 1985, S. 43). Um der
Missbrauchsgefahr zu begegnen, wie etwa der Entziehung der Kontrollpflicht und
der Vermittlung durch Berufung auf blosse Unpässlichkeit, hat der Gesetzgeber
durch die Voraussetzung einer Wartezeit von einer Woche für den Krankheitsfall
(nicht aber bei Mutterschaft, Unfall und Hospitalisation) sowie durch das
Erfordernis der Bescheinigung der Arbeitsunfähigkeit mittels Arztattest Rechnung
getragen. Das gleiche Ziel verfolgt auch Art. 42 Abs.
1 AVIV, wonach der wegen Krankheit, Unfall oder Mutterschaft gänzlich
oder vermindert arbeits- undvermittlungsfähige Arbeitslose, der seinen
Taggeldanspruch geltend machen will, seine Arbeitsunfähigkeit innert einer
Woche seit deren Beginn dem Arbeitsamt zu melden verpflichtet ist. Diese
Regelung erweist sich nach dem Sinn und Zweck der Meldepflicht (Verhinderung
von Missbräuchen, Gewährleistung der Kontrolle) als sachlich gerechtfertigt und
die erwähnte Verordnungsbestimmung demnach als gesetzmässig (vgl. in diesem
Zusammenhang BGE 114 V 303 Erw. 4a).
Die fragliche Bestimmung stellt keine blosse Ordnungsvorschrift, sondern eine
formelle Anspruchsvoraussetzung dar. Analog den übrigen erwähnten Meldefristen
handelt es sich bei der einwöchigen Frist von Art. 42
Abs. 1 AVIV ebenso um eine Verwirkungsfrist, deren Nichtbeachtung zur
Folge hat, dass der Arbeitslose, der ohne entschuldbaren Grund seine
Arbeitsunfähigkeit verspätet meldet, keinen Taggeldanspruch für die Tage vor
der Meldung besitzt
(Art. 42 Abs. 2 AVIV)." (DTF 117 V 247)
Il TFA ha
ribadito questi principi nella sentenza C 256/00 del 27 ottobre 2000, in cui ha stabilito che un assicurato non aveva diritto alle indennità giornaliere ai sensi
dell'art. 28 cpv. 1 LADI per il periodo nel quale era stato ospedalizzato,
poiché non aveva annunciato tempestivamente la sua degenza nel nosocomio.
In
particolare la nostra Massima Istanza ha rilevato:
"
Wie das Eidgenössische Versicherungsgericht in
BGE 117 V 246 (Erw. 3c) erkannt hat, ist Art. 42 Abs. 1 AVIV gesetzmässig. Die
einwöchige Frist zur Meldung der Arbeitsunfähigkeit ist eine Verwirkungsfrist
mit der Folge, dass die arbeitslose Person bei verspäteter Meldung - sofern
dafür kein entschuldbarer Grund vorliegt - keinen Taggeldanspruch für die Tage
vor der Meldung hat.
(…)
Considerandi
2.
- Wie das kantonale Gericht in zutreffender
Würdigung der Akten feststellte, hatte der Beschwerdeführer die
Spitalaufenthalte vom 3. bis 9. Februar 1998 und vom 12. bis 16. Februar 1998
nicht gemeldet und insbesondere auf dem am 25. Februar 1998 unterzeichneten
Formular "Angaben der versicherten Person" für den Monat Februar 1998
eine Arbeitsunfähigkeit verneint. Damit hat er im Lichte von Art. 42 Abs. 1
AVIV seinen Anspruch auf Taggelder der Arbeitslosenversicherung nach Art. 28
Abs. 1 AVIG für die beiden erwähnten Zeitspannen verwirkt. Nachdem die
Arbeitslosenkasse frühestens mit Schreiben des Unfallversicherers vom 11.
August 1998 Kenntnis von der unterlassenen Meldung erhielt, liegen die für eine
Rückerstattungspflicht erforderlichen Voraussetzungen der prozessualen Revision
und der rechtzeitigen Geltendmachung (Art. 95 Abs. 4 AVIG) vor. Die beiden
Verfügungen der Arbeitslosenkasse erweisen sich daher als rechtens." (STFA del 27 ottobre 2000 nella causa C., C256/00)
Con
sentenza C 222/03 del 29 giugno 2004, pubblicata in DTF 130 V 385 consid.
3.1.2
, in SVR 2004 ALV Nr. 18 e in DLA 2005 N. 6 pag. 63, l’Alta Corte ha,
poi, stabilito che l’assicurato che non annuncia all’autorità competente
l’incapacità al lavoro entro una settimana dall’inizio della medesima senza
valido motivo perde il diritto all’indennità giornaliera per i giorni di
incapacità al lavoro precedenti l’annuncio. Se contravviene nuovamente
all’obbligo di annunciare, incorre inoltre in una sospensione del diritto
all’indennità per violazione dell’obbligo di informare e di annunciare di cui
all’art. 30 cpv. 1 lett. e LADI.
2.8
Nell'evenienza
concreta la Cassa ha deciso che il ricorrente, per il periodo di inabilità
lavorativa dal 3 al 28 marzo 2011 dovuta a malattia occorsagli durante un
soggiorno in __________, non ha diritto a indennità di disoccupazione, in
quanto avrebbe annunciato tardivamente di essere stato malato.
Al
riguardo l’amministrazione ha precisato che l’inabilità lavorativa non è mai
stata notificata alla collocatrice, mentre un certificato medico è giunto alla
Cassa unicamente il 29 aprile 2011 (cfr. doc. 16; A).
L’assicurato,
dal canto suo, ritiene che una persona che non sta bene e si trova in ospedale
non può usare il computer, che peraltro egli ha osservato di non avere avuto in
quel frangente.
Il
ricorrente ha, poi, fatto valere che la sua collocatrice era al corrente della
sua assenza, non sapeva soltanto delle sue condizioni di salute a causa delle
difficoltà telefoniche nel contattarla (cfr. doc. I).
Questa
Corte, chiamata a pronunciarsi in merito alla tempestività o meno dell’annuncio
della malattia da parte dell’insorgente, osserva innanzitutto che dalle carte
processuali risulta un certificato medico del 19 aprile 2011 rilasciato __________
di __________, __________ in cui è stato attestato che l’assicurato è stato
ospedalizzato dal 3 al 28 marzo 2011 a causa di malaria (“Plasmodiasis”)
associata a gastroenterite (cfr. doc. 33; B3).
Il
termine perentorio di una settimana dall'inizio della malattia per l'avviso al
servizio competente di cui all’art. 42 cpv. 1 OADI (cfr. consid. 2.7.) è dunque
scaduto il 9 marzo 2011.
E’ vero
che l’assicurato, che aveva informato la propria consulente della sua assenza
dal 28 febbraio all’11 marzo 2011, ha beneficiato per questo periodo di un
congedo non pagato (cfr. doc. 3; 30).
E’
altrettanto vero, tuttavia, che il medesimo avrebbe dovuto rientrare in
Svizzera l’11 marzo 2011 e riprendere il programma occupazionale che stava
svolgendo il 14 marzo 2011.
Al più
tardi entro il 12 marzo 2011 la Cassa avrebbe, quindi, dovuto essere informata
in merito alla malattia del ricorrente.
Il
certificato medico del 19 aprile 2011 risulta, per contro, essere stato
consegnato alla Cassa soltanto il 29 aprile 2011 immediatamente dopo il rientro
in Svizzera del ricorrente, avvenuto il 28 aprile 2011 (cfr. timbro apposto sul
doc. 33; doc. 39).
L’assicurato
al riguardo ha indicato, da una parte, di non aver avuto con sé un computer
all’ospedale (cfr. doc. I), dall’altra, di aver chiamato due-tre volte senza
risposta, precisando che in Africa non sempre i collegamenti telefonici
funzionano (cfr. doc. 14).
In
proposito va, però, osservato, in primo luogo, che a __________ si trova
perlomeno un internet café, il __________ (cfr. maps.google.ch), come pure vi è
un ufficio consolare svizzero (www.eda.admin.ch).
Di
conseguenza egli, una volta dimesso dall’Ospedale __________ il 28 marzo 2011,
avrebbe potuto, senza indugio, tramite questi servizi contattare gli organi
competenti della disoccupazione in Svizzera e annunciare la propria malattia.
In
secondo luogo, da un accertamento esperito dal TCA presso il Centro __________,
dove l’assicurato è impiegato durante la stagione primaverile-estiva, è emerso
che lo stesso avrebbe dovuto iniziare a lavorare l’8 aprile 2011. Egli non ha
ripreso alla data convenuta, avvisando telefonicamente, tramite un’amica che
non avrebbe ricominciato l’8 aprile 2011, in quanto era stato picchiato e si trovava all’ospedale.
__________
del Centro ha asserito di presumere, anche per il fatto che non vi era una
buona connessione telefonica, che l’amica si trovasse in __________ (cfr. doc.
VI).
Al
riguardo è utile evidenziare che l’assicurato è stato ricoverato una seconda volta
all’Ospedale __________ dal 31 marzo 2011 al 15 aprile 2011, in quanto ha subito un agguato mentre stava viaggiando in automobile con la sua amica (cfr.
doc. B1; B2; B6; B7, 35; 36; 38).
L’amica, che
peraltro, come confermato dall’insorgente stesso, era effettivamente con lui in
__________ (cfr. doc. B6), ha telefonato al Centro __________ nei primi giorni
del mese di aprile 2011 (cfr. doc. V e VI: in effetti __________ del Centro,
rispondendo alla domanda n. 5 “Siete stati o meno avvisati del fatto che il
Signor RI 1 non avrebbe ripreso il lavoro alla data concordata?”, ossia l’8
aprile 2011, “Sì siamo stati avvisati come descritto sopra”, e meglio
alla risposta n. 4: “Siamo stati informati che il Signor RI 1 è stato
picchiato e che si trovava all’ospedale”, ha implicitamente indicato di
essere stata avvertita prima dell’8 aprile 2011.).
Il
ricorrente, del resto, ha indicato di non avere nulla da obiettare a quanto
dichiarato da __________, visto che i fatti si sono svolti come dalla stessa
precisato (cfr. doc. VIII).
Ne
discende che pure la Cassa avrebbe potuto e dovuto essere avvisata
telefonicamente, secondo le medesime modalità utilizzate nei confronti del
datore di lavoro, dell’inabilità al lavoro dell’assicurato al più tardi entro
la prima settimana di aprile 2011.
La
mancata informazione, perlomeno a far tempo dalla fine della prima settimana di
aprile 2011, non è quindi dovuta a giustificati motivi.
La
circostanza che l’attestato medico dell’Ospedale __________ relativo alla
malattia dell’assicurato sia datato 19 aprile 2011 (cfr. doc. 33, B3) è irrilevante
ai fini della risoluzione della vertenza sub judice.
Da una
parte, questo Tribunale non vede alcun valido motivo per il quale l’assicurato
non avrebbe potuto chiedere a una data anteriore ai medici del nosocomio di __________
di redigere un certifica medico.
Dall’altra,
anche qualora effettivamente il ricorrente non avesse avuto a disposizione
l’attestato medico a una data antecedente il 19 aprile 2011, egli avrebbe
dovuto comunque prontamente avvertire la Cassa, spiegando quanto accadutogli e
precisando che avrebbe documentato la sua malattia in un secondo tempo.
Visto
tutto quanto esposto ed alla luce della giurisprudenza federale citata (cfr.
consid. 2.7.), il TCA ritiene in conclusione che l'assicurato ha annunciato tardivamente
e senza validi motivi la sua incapacità al lavoro (per un caso analogo cfr.
STCA 38.2002.227 del 27 maggio 2003).
Pertanto
la Cassa ha correttamente negato al ricorrente le indennità giornaliere per il
periodo di inabilità lavorativa a causa di malattia subito nel mese di marzo
2011.
La
decisione del 20 giugno 2011 deve essere, conseguentemente, confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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