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Decisione

38.2011.58

Negato ID per 3/11.Int.degno di protez. a ricorrere dell'ass.viste dec. di sosp.x 27gg da 1.3.11?Questione irrisolta.Diniego ID da confermare.Tardiva info di IL(42 OADI) non per giustificati motivi.As

26 ottobre 2011Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

i presupposti per il diritto a indennità.

Più

precisamente l’Alta Corte ha indicato che:

"

b) Bei der Einstellungsfrist von sechs Monaten

des Art. 30 Abs. 3 Satz 4 AVIG handelt es sich um eine

Vollstreckungsfrist. Es geht um bereits verfügte Einstellungen, die nach Ablauf

der sechs Monate nicht mehr "bestanden" werden können, mit der Folge,

dass die Einstellung dahinfällt und der Anspruch auf Vollstreckung mit dem

unbenützten Ablauf der Frist infolge Verwirkung untergeht (BGE 113 V 73 Erw. 4b am Ende). Die Vollstreckungsfrist von sechs Monaten steht

einer nachträglichen Einstellung in der Anspruchsberechtigung grundsätzlich

nicht entgegen. Die Einstellung kann daher auch nach Ablauf der sechsmonatigen

Einstellungsfrist verfügt werden. Dies setzt jedoch voraus, dass die Einstellungstage

bereits während der Einstellungsfrist bestanden wurden und damit der Vollzug

der Einstellung rechtzeitig innerhalb der Verwirkungsfrist von sechs Monaten

erfolgte (vgl. BGE 113 V 74 Erw. 4c). In diesem Sinne ist BGE BGE 113 V 71 zu verstehen und nicht dahin, dass eine Einstellung in jedem Fall

noch nach Ablauf der Vollstreckungsfrist verfügt werden könne. Die

Einstellungsfrist von sechs Monaten beschlägt zwar nicht das Recht der

Verwaltung, eine Einstellung zu verfügen, sondern bloss die Vollstreckung einer

Einstellung. Die zeitliche Begrenzung der Vollstreckung ist aber nicht ohne

Einfluss auf die Möglichkeit, nachträglich einen Einstellungsgrund durch

Verfügung geltend zu machen. Denn wenn eine Massnahme der Vollstreckung

bedarf, diese jedoch zufolge Zeitablaufs nicht mehr in Betracht kommt, so wird

die Anordnung einer solchen Massnahme hinfällig. Bei der rückwirkenden

Einstellung in der Anspruchsberechtigung sind dabei zwei Tatbestände

auseinanderzuhalten, nämlich ob die Arbeitslosenversicherung bereits Leistungen

für Stempeltage ausgerichtet oder solche von vornherein verweigert hat. Wird

im ersten Fall (z.B. aufgrund einer Revision der Auszahlungen nach Art.

83 Abs. 1 lit. d AVIG und Art. 110 AVIV) die Frage einer rückwirkenden

Einstellung in der Anspruchsberechtigung aufgeworfen, so darf eine solche

Massnahme nicht mehr vollstreckt werden und braucht darum auch gar nicht erst

verfügt zu werden, wenn seit dem Beginn der in Aussicht genommenen Einstellung

mehr als sechs Monate vergangen sind. In diesem Sinne hat das Eidg. BGE 114 V 350 S. 353 Versicherungsgericht im nicht

veröffentlichten Urteil W. vom 6. Dezember 1984 unter Berufung auf das in BGE 113 V 71 erwähnte Urteil B. zum altrechtlichen Art. 45 Abs. 3 AIVV

festgehalten, dass nach Ablauf der Vollstreckungsfrist eine nachträgliche

Einstellung in der Anspruchsberechtigung nicht mehr verfügt werden kann, da der

Fristablauf dem Vollzug der Einstellung (in der Form einer Rückforderung der

bereits ausbezahlten Leistungen) entgegensteht. Anders verhält es sich im

zweiten Fall, wenn die Arbeitslosenversicherung von Anfang an die Anspruchsberechtigung

als solche verneint (z.B. zufolge Vermittlungsunfähigkeit) und somit gar keine

Leistungen ausgerichtet hat. Ergibt sich in der Folge (z.B. aufgrund einer

Beschwerde), dass die generelle Anspruchsberechtigung zwar bejaht werden muss,

jedoch eine befristete Sanktion notwendig ist, so erübrigt sich die Frage nach

der Vollstreckung einer solchen Massnahme. Denn die Einstellungsverfügung

tritt alsdann an die Stelle der Verfügung, mit welcher die

Anspruchsberechtigung verneint wurde. Indem die Verwaltung aufgrund der

letzteren - wenn auch aus unzutreffenden Gründen - gar keine Leistungen

ausgerichtet hat, ist damit der Vollzug der Einstellung im Umfang der im

Einzelfall festgelegten Dauer faktisch bereits vorweggenommen, und zwar

rechtzeitig binnen der Frist, innert der eine Einstellung von Gesetzes wegen

dahinfällt. Stellt sich nach dem Gesagten die Frage, ob eine nachträgliche

Einstellung noch vollzogen werden kann, überhaupt nicht, so steht damit die

Befristung in Art. 30 Abs. 3 Satz 4 AVIG einer nachträglichen Verfügung

über die Einstellung in der Anspruchsberechtigung nicht entgegen. In diesem

Sinne wurde auch in Erw. 4c von BGE 113 V 71 entschieden.

(…)“ (Le sottolineature sono del redattore)

Con giudizio C 343/05 del

20 dicembre 2005 la nostra Massima Istanza ha ribadito che:

" 3.2 Selon une jurisprudence constante, l'art. 30 al. 3 quatrième

phrase LACI fixe un délai d'exécution de la sanction : après l'écoulement du

délai, le droit d'exiger l'exécution d'une mesure de suspension est périmé, de

sorte que celle-ci devient caduque (ATF 114 V 352

consid. 2b, 113 V 73 consid. 4b; cf. également ATF 124 V 88 consid. 5b). La péremption du droit d'exiger l'exécution n'est pas

sans effet sur la possibilité, pour les organes de l'assurance-chômage, de

suspendre après coup le droit à l'indemnité. En effet, si les indemnités

litigieuses ont été payées à l'assuré, il n'y a plus lieu de prendre une mesure

de suspension après l'échéance du délai d'exécution, la restitution des

prestations indûment versées (art. 95 LACI) ne pouvant plus être exigée en vue

de faire exécuter la sanction. En revanche, si l'assuré

n'a pas encore perçu les indemnités litigieuses, rien ne s'oppose au prononcé

d'une mesure de suspension après l'échéance du délai de l'art. 30 al. 3

quatrième phrase LACI. Tel sera par exemple le cas lorsque l'aptitude au

placement a été longtemps niée, avant d'être finalement admise (ATF 114 V 352

sv. consid. 2b).”

In simili

condizioni, ritenuti il diniego di indennità di disoccupazione per il periodo

3-28 marzo 2011 e le sospensioni inflitte all’insorgente di cui sopra, vi è di

conseguenza da chiedersi se nel caso di specie l’assicurato presenti o meno un

interesse degno di protezione.

Tale

questione, in concreto, può restare irrisolta.

In ogni

caso, infatti, anche considerando sussistere il diritto di ricorrere

dell’assicurato, il diniego alle prestazioni della LADI per il periodo 3-28

marzo 2011 è da confermare, come, del resto, postulato dalla Cassa nella

risposta di causa (cfr. doc. III).

2.3. Oggetto

della presente vertenza è il riconoscimento del diritto dell'assicurato alle

indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione per il

periodo di inabilità lavorativa a causa di malattia subito nel mese di marzo 2011.

2.4. Va dapprima

segnalato che il 1° aprile 2011 è entrata in vigore la quarta revisione della

LADI, accettata dal popolo il 26 settembre 2010 (cfr. FF N. 38 del 23 settembre

2008 pag. 6761 segg.; RU N. 12 del 22 marzo 2011 pag. 1167 segg.).

Nel diritto

delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in vigore

al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente rilevante (cfr.

STFA C 333/05 del 6 marzo 2006 consid. 1; DTF 130 V

445; DTF 129 V 1, consid. 1.2, pag. 4; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF

127 V 466, consid. 1, pag. 467; DTF 126 V 163, consid. 4b,

pag. 166).

Nel caso

in esame la Cassa ha negato all’assicurato il diritto alle indennità di

disoccupazione per il periodo 3 – 28 marzo 2011.

A quel

momento la quarta revisione della LADI non era ancora in vigore, per cui in

casu si applicano le norme valide fino al 31 marzo 2011.

2.5. Fondamentale

presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione

è, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1

lett. f e 15 LADI).

Il nuovo

tenore dell'art. 15 cpv. 1 LADI, in vigore dal 1° luglio 2003, non ha

modificato i presupposti necessari per poter considerare un assicurato idoneo

al collocamento e quindi la giurisprudenza sviluppata in precedenza mantiene

tutta la sua validità.

Infatti,

secondo l'art. 15 cpv. 1 LADI, nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2003,

"Il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e

autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata". A questa formulazione

il nuovo testo, in vigore dal 1° luglio 2003, aggiunge solo "(…) e a

partecipare a provvedimenti di reintegrazione".

Inoltre, nel Messaggio

concernente la revisione della legge federale sull'assicurazione contro la

disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio federale, circa l'art. 15

LADI, ha rilevato che:

"

Art. 15 Idoneità

al collocamento

Secondo la giurisprudenza del

Tribunale federale, l’idoneità al collocamento comporta in particolare anche la

disponibilità dell’assicurato a essere collocato, vale a dire la sua volontà di

accettare un lavoro adeguato e di seguire le istruzioni degli organi dell’AD in

materia di ricerca di un posto di lavoro, assegnazione a un posto di lavoro o a

un programma di lavoro temporaneo (PLT) ecc. E' pertanto decisivo il

comportamento dell’assicurato. L’idoneità al collocamento che è stata negata

può quindi essere nuovamente ottenuta se l’assicurato modifica radicalmente il

suo comportamento e non solo se accetta di partecipare a un provvedimento

isolato. E' quanto intende esprimere la nuova nozione di «provvedimenti di

reintegrazione» che comprende tutti i provvedimenti (compresi i colloqui di

consulenza e di controllo)."

(cfr. FF N 23 del 12 giugno

2001, pag. 2002)

L'idoneità

al collocamento deve essere, quindi, valutata da un duplice punto di vista.

Oggettivamente

l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e

mentali (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 2001

consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag.

265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e

DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; U. Stauffer

"Die Arbeitslosen-versicherung", Schultess Polygraphischer Verlag,

Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).

Soggettivamente

la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di

essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la

disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai

sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di

collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre

ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. STFA del 3 gennaio 2005

nella causa T., C 119/04; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag.

101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag.

222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216,

entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54;

DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag.

135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA

1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101;

DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).

Il TFA ha

stabilito che l'idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni nel senso

che esisterebbero situazioni intermedie tra l'idoneità al collocamento e

l'inidoneità al collocamento (idoneità parziale).

O la

persona assicurata è collocabile, in particolare disposta ad accettare un

lavoro esigibile in ragione di almeno il 20% di n pensum normale, oppure

non lo è (cfr. DTF 125 V 58 consid. 6a e riferimenti ivi menzionati).

E' dal

profilo della perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che occorre

esaminare in che misura una persona assicurata è disposta o in grado di

assumere un'occupazione adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 N. 5, consid. 2,

pag. 78; DTF 126 V 124, consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58

e riferimenti; STFA C 287/03 del 12 maggio 2004).

2.6. L’art. 28

LADI regola il diritto all’indennità giornaliera nel caso di capacità

lavorativa temporaneamente inesistente o ridotta (cfr. STFA C 344/05 dell’11

dicembre 2006; STFA C 286/05 del 24 gennaio 2006).

Il cpv. 1

di questa disposizione stabilisce che gli assicurati la cui capacità lavorativa

o la cui idoneità al collocamento è temporaneamente inesistente o ridotta per

malattia (art. 3 LPGA), infortunio (art. 4 LPGA) o gravidanza e che non possono

pertanto adempiere le prescrizioni di controllo hanno diritto all’intera

indennità giornaliera purché soddisfino gli altri presupposti. Questo diritto

dura al massimo sino al trentesimo giorno dopo l’inizio dell’incapacità totale

o parziale al lavoro ed è limitato a 44 indennità giornaliere entro il termine

quadro.

Secondo

il cpv. 1bis le assicurate la cui capacità lavorativa o la cui idoneità al

collocamento è temporaneamente inesistente o ridotta dopo il parto hanno

diritto a 40 indennità giornaliere supplementari. La limitazione della durata

di riscossione a 30 giorni non è applicabile.

Il cpv. 2

prevede che le indennità giornaliere dell'assicurazione contro le malattie o

gli infortuni, se compensative della perdita di guadagno, sono dedotte

dall’indennità di disoccupazione.

Il cpv. 3

enuncia che il Consiglio federale disciplina i particolari, stabilisce

segnatamente il termine per l'esercizio del diritto e le conseguenze di un

esercizio tardivo.

Giusta il

cpv. 4 i disoccupati, la cui capacità lavorativa continua ad essere

temporaneamente ridotta dopo esaurimento del loro diritto secondo il capoverso

1, hanno diritto, in quanto tale capacità ridotta non impedisca il loro

collocamento e ove adempiano gli altri presupposti, all'intera indennità

giornaliera, se la capacità lavorativa è di almeno il 75 per cento, e alla

mezza indennità, se la capacità lavorativa è di almeno il 50 per cento.

Il cpv. 5

infine prevede che il disoccupato deve comprovare la sua incapacità,

rispettivamente la sua capacità lavorativa con un certificato medico. Il

servizio cantonale o la cassa può in ogni caso ordinare una visita da parte di

un medico di fiducia, a spese dell'assicurazione contro la disoccupazione.

L'art. 28

cpv. 1 LADI deroga, dunque, a uno dei principi fondamentali dell'assicurazione

contro la disoccupazione, ovvero al concetto secondo cui le relative prestazioni

possono essere erogate a un assicurato solo se questi è idoneo al collocamento.

Tale disposto prevede infatti una regolamentazione specifica per i casi di

capacità lavorativa temporaneamente inesistente o ridotta a seguito di

malattia, infortunio o gravidanza. Il senso e lo scopo di questa eccezione

consiste nell'evitare, nonostante l'inidoneità al collocamento e la conseguente

mancanza dei presupposti per pretendere le prestazioni dell'assicurazione

contro la disoccupazione, i casi di rigore e nel colmare le lacune relative a

quelle situazioni particolari che rischiano di non essere coperte né

dall'assicurazione contro la disoccupazione, né dall'assicurazione malattie o

infortuni.

Ai fini

di migliorare la sicurezza sociale dei disoccupati è stata quindi prevista, nel

caso di capacità lavorativa temporaneamente inesistente o ridotta a causa di

malattia, infortunio o maternità, una pretesa a indennità giornaliere limitata

nel tempo (cfr. DTF 128 V 149 consid. 3b=SVR 2003 KV Nr. 8 pag. 37; DLA 2001

pag. 165 consid. 6b; STFA del 14 aprile 2001 nella causa H., C 303/02).

La

fattispecie di cui all’art. 28 LADI non deve essere confusa con quella di cui

agli art. 15 cpv. 2 LADI e 15 cpv. 3 OADI.

Il TFA ha

ricordato che questi disposti sono applicabili in caso di impedimento durevole

e importante della capacità lavorativa e di guadagno (cfr. DLA 2006 N. 10 pag.

141). L'art. 15 cpv. 3 OADI prevede l'obbligo, per l'assicurazione contro la

disoccupazione, di anticipare prestazioni a titolo preventivo, qualora un

impedito non sia manifestamente inidoneo al collocamento e soddisfi gli altri

presupposti del diritto. Queste prestazioni sono soggette a restituzione (art.

95 LADI) nel caso in cui l'assicurazione per l'invalidità conceda

successivamente una rendita.

Un

impedimento della capacità lavorativa e di guadagno è durevole se permane

almeno un anno (cfr. Nussabaumer, op. cit., N. 225).

Per

contro l'art. 28 LADI, come già precisato, è applicabile in caso di incapacità

lavorativa temporanea.

La norma

prevista dall'art. 28 cpv. 4 LADI, secondo cui l'assicurato ha diritto

all'intera indennità giornaliera se la capacità lavorativa è di almeno il 75%,

e alla mezza indennità se la capacità lavorativa è di almeno il 50%, non

presuppone che l'assicurato abbia già esaurito il proprio diritto all'indennità

in virtù dell'art. 28 cpv. 1 LADI. Inoltre, questo disposto viene applicato

indipendentemente dal fatto che l'inizio dell'incapacità lavorativa è

precedente o successivo alla disoccupazione.

Con

quest'ultima disposizione si vuole quindi indennizzare ancora la capacità

lavorativa residua o recuperata dell’assicurato che può ancora essere sfruttata

sul mercato del lavoro (cfr. DLA 1995 pag. 168 consid. 3. b) bb); Nussbaumer,

op. cit., Nr. 362).

Secondo

la legge, come visto, il diritto alle indennità giornaliere di disoccupazione è

dato “al massimo sino al trentesimo giorno dopo l’inizio dell’incapacità totale

o parziale al lavoro ed è limitato a 44 indennità giornaliere entro il termine

quadro”.

Per ogni

singolo caso di malattia l’indennità giornaliera di disoccupazione è pagata una

sola volta e fino ad un massimo di trenta giorni dopo l’inizio dell’inabilità

(cfr. Nussbaumer, op. cit., Nr. 360; Gehrards, op. cit., pag. 341 n° 24).

In altre

parole per ogni caso di malattia solo i primi 30 giorni sono indennizzabili.

Come

“singolo caso” di malattia si considera di principio non solo l’inizio vero e

proprio della malattia, ma pure ogni “ricaduta” (cfr. G. Gehrards, op. cit.,

pag. 341 n° 25).

2.7. Sulla base dell’art.

28 cpv. 3 LADI (cfr. consid. 2.6.) il Consiglio federale ha promulgato l'art.

42 cpv. 1 OADI, secondo cui l’assicurato che si trova temporaneamente in una

situazione di incapacità al lavoro totale o parziale e intende far valere il

diritto all’indennità giornaliera deve annunciare la sua incapacità lavorativa

al servizio competente, entro una settimana dall'inizio della medesima.

Giusta il

cpv. 2 l'assicurato, se annuncia l'incapacità al lavoro tardivamente e senza

valido motivo, perde il diritto all'indennità giornaliera per i giorni di

incapacità al lavoro precedenti l'annuncio.

Ai sensi

del cpv. 3 il servizio competente registra nello schedario “dati di controllo”

la durata dell’incapacità al lavoro o l’inidoneità al collocamento.

Il Tribunale

federale delle assicurazioni ha stabilito che l'art. 42 cpv. 1 OADI è conforme

alla legge (cfr. DTF 117 V 244; STFA C 256/00 del 27 ottobre 2000).

Il

termine di una settimana per far valere il diritto all'indennità giornaliera è

perentorio, per cui in caso di annuncio tardivo il disoccupato perde,

nell'ipotesi in cui il ritardo non sia dovuto a un giustificato motivo, il

diritto alle indennità (cfr. art. 42 cpv. 2 OADI; DTF 117 V 244; DTF 130 V 385

consid. 3.1.2. = SVR 2004 ALV Nr. 18; DLA 2005 N. 6 pag. 63; STFA C 256/00 del

27 ottobre 2000).

Al

riguardo l’Alta Corte nella sentenza pubblicata in DTF 117 V 244, appena

menzionata, ha precisato:

"

c) Die Vorschrift von Art.

28 AVIG stellt einen Einbruch in das Grundprinzip der

Arbeitslosenversicherung dar, wonach Leistungen nur bei Vermittlungsfähigkeit

des Versicherten in Betracht kommen (vgl. Art. 8 Abs.

1 lit. f AVIG). Zur Vermeidung von Härtefällen, Schliessung von Lücken

im Bereich der "Nahtstellen" zwischen ihr und anderen Zweigen der

Sozialversicherung (insbesondere Kranken- und Unfallversicherung), vorab aber

im Interesse der Verbesserung der sozialen Sicherung Arbeitsloser im Falle von

Krankheit, Unfall und Mutterschaft wurde durch diese Sonderregelung ein

zeitlich limitiertes Taggeld eingeräumt (vgl. GERHARDS, a.a.O., N 2 zu Art. 28 AVIG; SPÜHLER,

Grundriss des Arbeitslosenversicherungsrechts, 1985, S. 43). Um der

Missbrauchsgefahr zu begegnen, wie etwa der Entziehung der Kontrollpflicht und

der Vermittlung durch Berufung auf blosse Unpässlichkeit, hat der Gesetzgeber

durch die Voraussetzung einer Wartezeit von einer Woche für den Krankheitsfall

(nicht aber bei Mutterschaft, Unfall und Hospitalisation) sowie durch das

Erfordernis der Bescheinigung der Arbeitsunfähigkeit mittels Arztattest Rechnung

getragen. Das gleiche Ziel verfolgt auch Art. 42 Abs.

1 AVIV, wonach der wegen Krankheit, Unfall oder Mutterschaft gänzlich

oder vermindert arbeits- undvermittlungsfähige Arbeitslose, der seinen

Taggeldanspruch geltend machen will, seine Arbeitsunfähigkeit innert einer

Woche seit deren Beginn dem Arbeitsamt zu melden verpflichtet ist. Diese

Regelung erweist sich nach dem Sinn und Zweck der Meldepflicht (Verhinderung

von Missbräuchen, Gewährleistung der Kontrolle) als sachlich gerechtfertigt und

die erwähnte Verordnungsbestimmung demnach als gesetzmässig (vgl. in diesem

Zusammenhang BGE 114 V 303 Erw. 4a).

Die fragliche Bestimmung stellt keine blosse Ordnungsvorschrift, sondern eine

formelle Anspruchsvoraussetzung dar. Analog den übrigen erwähnten Meldefristen

handelt es sich bei der einwöchigen Frist von Art. 42

Abs. 1 AVIV ebenso um eine Verwirkungsfrist, deren Nichtbeachtung zur

Folge hat, dass der Arbeitslose, der ohne entschuldbaren Grund seine

Arbeitsunfähigkeit verspätet meldet, keinen Taggeldanspruch für die Tage vor

der Meldung besitzt

(Art. 42 Abs. 2 AVIV)." (DTF 117 V 247)

Il TFA ha

ribadito questi principi nella sentenza C 256/00 del 27 ottobre 2000, in cui ha stabilito che un assicurato non aveva diritto alle indennità giornaliere ai sensi

dell'art. 28 cpv. 1 LADI per il periodo nel quale era stato ospedalizzato,

poiché non aveva annunciato tempestivamente la sua degenza nel nosocomio.

In

particolare la nostra Massima Istanza ha rilevato:

"

Wie das Eidgenössische Versicherungsgericht in

BGE 117 V 246 (Erw. 3c) erkannt hat, ist Art. 42 Abs. 1 AVIV gesetzmässig. Die

einwöchige Frist zur Meldung der Arbeitsunfähigkeit ist eine Verwirkungsfrist

mit der Folge, dass die arbeitslose Person bei verspäteter Meldung - sofern

dafür kein entschuldbarer Grund vorliegt - keinen Taggeldanspruch für die Tage

vor der Meldung hat.

(…)

Considerandi

2.

- Wie das kantonale Gericht in zutreffender

Würdigung der Akten feststellte, hatte der Beschwerdeführer die

Spitalaufenthalte vom 3. bis 9. Februar 1998 und vom 12. bis 16. Februar 1998

nicht gemeldet und insbesondere auf dem am 25. Februar 1998 unterzeichneten

Formular "Angaben der versicherten Person" für den Monat Februar 1998

eine Arbeitsunfähigkeit verneint. Damit hat er im Lichte von Art. 42 Abs. 1

AVIV seinen Anspruch auf Taggelder der Arbeitslosenversicherung nach Art. 28

Abs. 1 AVIG für die beiden erwähnten Zeitspannen verwirkt. Nachdem die

Arbeitslosenkasse frühestens mit Schreiben des Unfallversicherers vom 11.

August 1998 Kenntnis von der unterlassenen Meldung erhielt, liegen die für eine

Rückerstattungspflicht erforderlichen Voraussetzungen der prozessualen Revision

und der rechtzeitigen Geltendmachung (Art. 95 Abs. 4 AVIG) vor. Die beiden

Verfügungen der Arbeitslosenkasse erweisen sich daher als rechtens." (STFA del 27 ottobre 2000 nella causa C., C256/00)

Con

sentenza C 222/03 del 29 giugno 2004, pubblicata in DTF 130 V 385 consid.

3.1.2

, in SVR 2004 ALV Nr. 18 e in DLA 2005 N. 6 pag. 63, l’Alta Corte ha,

poi, stabilito che l’assicurato che non annuncia all’autorità competente

l’incapacità al lavoro entro una settimana dall’inizio della medesima senza

valido motivo perde il diritto all’indennità giornaliera per i giorni di

incapacità al lavoro precedenti l’annuncio. Se contravviene nuovamente

all’obbligo di annunciare, incorre inoltre in una sospensione del diritto

all’indennità per violazione dell’obbligo di informare e di annunciare di cui

all’art. 30 cpv. 1 lett. e LADI.

2.8

Nell'evenienza

concreta la Cassa ha deciso che il ricorrente, per il periodo di inabilità

lavorativa dal 3 al 28 marzo 2011 dovuta a malattia occorsagli durante un

soggiorno in __________, non ha diritto a indennità di disoccupazione, in

quanto avrebbe annunciato tardivamente di essere stato malato.

Al

riguardo l’amministrazione ha precisato che l’inabilità lavorativa non è mai

stata notificata alla collocatrice, mentre un certificato medico è giunto alla

Cassa unicamente il 29 aprile 2011 (cfr. doc. 16; A).

L’assicurato,

dal canto suo, ritiene che una persona che non sta bene e si trova in ospedale

non può usare il computer, che peraltro egli ha osservato di non avere avuto in

quel frangente.

Il

ricorrente ha, poi, fatto valere che la sua collocatrice era al corrente della

sua assenza, non sapeva soltanto delle sue condizioni di salute a causa delle

difficoltà telefoniche nel contattarla (cfr. doc. I).

Questa

Corte, chiamata a pronunciarsi in merito alla tempestività o meno dell’annuncio

della malattia da parte dell’insorgente, osserva innanzitutto che dalle carte

processuali risulta un certificato medico del 19 aprile 2011 rilasciato __________

di __________, __________ in cui è stato attestato che l’assicurato è stato

ospedalizzato dal 3 al 28 marzo 2011 a causa di malaria (“Plasmodiasis”)

associata a gastroenterite (cfr. doc. 33; B3).

Il

termine perentorio di una settimana dall'inizio della malattia per l'avviso al

servizio competente di cui all’art. 42 cpv. 1 OADI (cfr. consid. 2.7.) è dunque

scaduto il 9 marzo 2011.

E’ vero

che l’assicurato, che aveva informato la propria consulente della sua assenza

dal 28 febbraio all’11 marzo 2011, ha beneficiato per questo periodo di un

congedo non pagato (cfr. doc. 3; 30).

E’

altrettanto vero, tuttavia, che il medesimo avrebbe dovuto rientrare in

Svizzera l’11 marzo 2011 e riprendere il programma occupazionale che stava

svolgendo il 14 marzo 2011.

Al più

tardi entro il 12 marzo 2011 la Cassa avrebbe, quindi, dovuto essere informata

in merito alla malattia del ricorrente.

Il

certificato medico del 19 aprile 2011 risulta, per contro, essere stato

consegnato alla Cassa soltanto il 29 aprile 2011 immediatamente dopo il rientro

in Svizzera del ricorrente, avvenuto il 28 aprile 2011 (cfr. timbro apposto sul

doc. 33; doc. 39).

L’assicurato

al riguardo ha indicato, da una parte, di non aver avuto con sé un computer

all’ospedale (cfr. doc. I), dall’altra, di aver chiamato due-tre volte senza

risposta, precisando che in Africa non sempre i collegamenti telefonici

funzionano (cfr. doc. 14).

In

proposito va, però, osservato, in primo luogo, che a __________ si trova

perlomeno un internet café, il __________ (cfr. maps.google.ch), come pure vi è

un ufficio consolare svizzero (www.eda.admin.ch).

Di

conseguenza egli, una volta dimesso dall’Ospedale __________ il 28 marzo 2011,

avrebbe potuto, senza indugio, tramite questi servizi contattare gli organi

competenti della disoccupazione in Svizzera e annunciare la propria malattia.

In

secondo luogo, da un accertamento esperito dal TCA presso il Centro __________,

dove l’assicurato è impiegato durante la stagione primaverile-estiva, è emerso

che lo stesso avrebbe dovuto iniziare a lavorare l’8 aprile 2011. Egli non ha

ripreso alla data convenuta, avvisando telefonicamente, tramite un’amica che

non avrebbe ricominciato l’8 aprile 2011, in quanto era stato picchiato e si trovava all’ospedale.

__________

del Centro ha asserito di presumere, anche per il fatto che non vi era una

buona connessione telefonica, che l’amica si trovasse in __________ (cfr. doc.

VI).

Al

riguardo è utile evidenziare che l’assicurato è stato ricoverato una seconda volta

all’Ospedale __________ dal 31 marzo 2011 al 15 aprile 2011, in quanto ha subito un agguato mentre stava viaggiando in automobile con la sua amica (cfr.

doc. B1; B2; B6; B7, 35; 36; 38).

L’amica, che

peraltro, come confermato dall’insorgente stesso, era effettivamente con lui in

__________ (cfr. doc. B6), ha telefonato al Centro __________ nei primi giorni

del mese di aprile 2011 (cfr. doc. V e VI: in effetti __________ del Centro,

rispondendo alla domanda n. 5 “Siete stati o meno avvisati del fatto che il

Signor RI 1 non avrebbe ripreso il lavoro alla data concordata?”, ossia l’8

aprile 2011, “Sì siamo stati avvisati come descritto sopra”, e meglio

alla risposta n. 4: “Siamo stati informati che il Signor RI 1 è stato

picchiato e che si trovava all’ospedale”, ha implicitamente indicato di

essere stata avvertita prima dell’8 aprile 2011.).

Il

ricorrente, del resto, ha indicato di non avere nulla da obiettare a quanto

dichiarato da __________, visto che i fatti si sono svolti come dalla stessa

precisato (cfr. doc. VIII).

Ne

discende che pure la Cassa avrebbe potuto e dovuto essere avvisata

telefonicamente, secondo le medesime modalità utilizzate nei confronti del

datore di lavoro, dell’inabilità al lavoro dell’assicurato al più tardi entro

la prima settimana di aprile 2011.

La

mancata informazione, perlomeno a far tempo dalla fine della prima settimana di

aprile 2011, non è quindi dovuta a giustificati motivi.

La

circostanza che l’attestato medico dell’Ospedale __________ relativo alla

malattia dell’assicurato sia datato 19 aprile 2011 (cfr. doc. 33, B3) è irrilevante

ai fini della risoluzione della vertenza sub judice.

Da una

parte, questo Tribunale non vede alcun valido motivo per il quale l’assicurato

non avrebbe potuto chiedere a una data anteriore ai medici del nosocomio di __________

di redigere un certifica medico.

Dall’altra,

anche qualora effettivamente il ricorrente non avesse avuto a disposizione

l’attestato medico a una data antecedente il 19 aprile 2011, egli avrebbe

dovuto comunque prontamente avvertire la Cassa, spiegando quanto accadutogli e

precisando che avrebbe documentato la sua malattia in un secondo tempo.

Visto

tutto quanto esposto ed alla luce della giurisprudenza federale citata (cfr.

consid. 2.7.), il TCA ritiene in conclusione che l'assicurato ha annunciato tardivamente

e senza validi motivi la sua incapacità al lavoro (per un caso analogo cfr.

STCA 38.2002.227 del 27 maggio 2003).

Pertanto

la Cassa ha correttamente negato al ricorrente le indennità giornaliere per il

periodo di inabilità lavorativa a causa di malattia subito nel mese di marzo

2011.

La

decisione del 20 giugno 2011 deve essere, conseguentemente, confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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