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Decisione

38.2011.59

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

21 novembre 2011Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

di Natale e Capodanno e i mesi di Gennaio e Febbraio in una situazione

terribile e in più ho dovuto attendere fino al 9 Gennaio 2011 per poter avviare

la pratica per ricevere Assistenza sociale che ha pagato poi alla fine di

Febbraio!

La domanda di richiesta di indennità di

disoccupazione compilata da me risale a Ottobre 2010, la data indicata dalla CO

1 è Dicembre unicamente perché da quella data in poi io non lavoravo più! Il

Sig. __________ ha avuto quasi 3 mesi per comunicarmi che non ho diritto, ma ha

atteso al 29.12.2010." (Doc. III)

1.3. Nella sua risposta

del 27 luglio 2011 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:

"(…)

La Cassa, dopo aver attentamente visionato

l'intero incarto, evidenziava che in effetti risultava chiaro che l'assicurato,

pur prolungando il termine quadro di 2 anni, ossia dal 20 dicembre 2006 al 19

dicembre 2010, non raggiungeva i 12 mesi di contribuzione necessari per poter

beneficiare delle prestazioni da parte dell'Assicurazione Disoccupazione.

In particolare emergeva che l'assicurato aveva

lavorato dal 20 dicembre 2006 (primo giorno valido per la verifica del termine

quadro prolungato) fino al 31 marzo 2007 presso __________ AG e dal 1. aprile

2010 al 18 dicembre 2010 presso __________.

Purtroppo il totale non raggiungeva per poco i 12

mesi necessari per poter stabilire ed accordare un diritto alle prestazioni e

quindi l'assicurato non poteva beneficiare delle indennità che vengono elargite

dalla Cassa Disoccupazione.

In simili circostanze, venendo a mancare il

requisito per ottenere il diritto alle indennità, non era quindi stato

possibile accogliere l'opposizione presentata dall'Assicurato e quindi la

decisione della Sezione di __________ veniva confermata.

Nell'atto di ricorso l'assicurato non mette in

discussione gli articoli di legge ma la procedura adottata dal collaboratore

della Sezione di __________ che ha atteso il 29 dicembre 2010 per comunicare il

mancato diritto alle prestazioni.

A tale proposito si precisa che l'assicurato ha

rivendicato ufficialmente la disoccupazione a partire dal 20 dicembre 2010 in quanto fino al 18 dicembre ha lavorato e ricevuto regolarmente lo stipendio da parte __________.

Il relativo attestato del datore di lavoro, compilato dall'__________ in data

27 dicembre 2010, è pervenuto alla Sezione in data 28 dicembre 2010.

Quest'ultima, lo stesso giorno, ha ufficialmente comunicato all'assicurato per

lettera raccomandata che purtroppo la domanda di indennità presentata per il 20

dicembre 2010 veniva respinta in quanto l'assicurato non raggiungeva i 12 mesi

di contribuzione.

Secondo l'art. 13 cpv. 1 della LADI (legge

assicurazione disoccupazione) ha adempiuto il periodo di contribuzione colui

che, entro il termine quadro, ha svolto durante almeno 12 mesi un'occupazione

soggetta a contribuzione.

In considerazione di quanto sopra esposto e tenuto

conto che l'assicurato non ha raggiunto i 12 mesi di attività lavorativa

dipendente all'interno del termine quadro di contribuzione precedente

l'annuncio in disoccupazione, non è possibile accordare le prestazioni

dell'assicurazione disoccupazione." (Doc. V)

1.4. Il 2 agosto

2011 l’assicurato ha inviato al TCA uno scritto nel quale ha rilevato:

"(…)

Il Sig. __________ era al corrente prima del

28.12.2010 che io avrei lavorato fino al 19.12.2010 (comunicazione verbale

avvenuta in occasione di un incontro presso CO 1), il Sig. __________ ha

unicamente ricevuto conferma scritta al 28.12.2010, quando io gli ho portato il

foglio paga del datore di lavoro.

Corrisponde alla verità che io rivendicavo le

prestazioni di disoccupazione a partire dal 20.12.2010, è altrettanto vero che

questo è chiaro come il sole. Non è possibile percepire indennità di

disoccupazione mentre si lavora al 100% … ma corrisponde alla verità che io

alla CO 1 mi sono iscritto nel mese di Ottobre 2010! (Stesso giorno che mi sono

presentato al URC di __________ per annunciarmi).

Io non mi sono recato alla CO 1 per chiedere

informazioni (in Ottobre) ma mi sono presentato alla CO 1 per iscrivermi

regolarmente secondo le direttive dell'URC di __________. Le informazioni le ho

chieste semmai in seguito, quando il Sig. __________ ha iniziato a chiedere

documenti che lui necessitava per preparare l'incarto.

Conclusione

Alla luce di questi fatti, delle precisazioni non

esatte a alla chiara esposizione dei fatti accaduti, ribadisco nuovamente che

la CO 1, e per l'esattezza il Sig. __________ ha fatto un errore, prolungando

inutilmente il periodo di attesa per confermarmi che non ho diritto alle

prestazioni di disoccupazione creandomi disagi e scompensi (e perdite) che si

sono protratti fino al mese di Febbraio. Ho dovuto chiedere aiuto finanziario

per poter sopravvivere 2 mesi.

La mia richiesta è quindi confermata a CHF

2000.00 per poter colmare il buco che si è formato per negligenza." (Doc.

VII)

Al

riguardo la Cassa disoccupazione ha preso posizione il 17 agosto 2011 (cfr. doc

IX).

Il 24

agosto 2011 l’assicurato ha ribadito che il sig. __________ ha commesso un

errore, facendolo attendere inutilmente anziché indirizzarlo molto prima

all’ufficio assistenza, ed ha riconfermato la richiesta di risarcimento di fr.

2'000 (doc. XI).

Il 31

agosto 2011 il responsabile della Cassa disoccupazione ha affermato che il sig.

__________ ha agito tempestivamente (cfr. doc. XVIII).Questa affermazione è

stata contestata dal ricorrente il 6 settembre 2011 (cfr. doc. XV).

1.5. Il 17

ottobre 2011 il TCA ha chiesto alla Cassa di indicare:

"(…)

1. il numero preciso di mesi e giorni di contribuzione (calcolati

secondo le direttive della SECO) svolti dall’assicurato nel termine quadro per

il periodo di contribuzione (20 dicembre 2008 – 19 dicembre 2010),

rispettivamente nel termine quadro prolungato (20 dicembre 2006 – 19 dicembre

2010);

Considerandi

2.

per quale motivo non avete trattato la domanda dell’assicurato

secondo gli art. 78 LPGA e 82a LADI." (Doc. XVII)

L’amministrazione

ha così risposto il 21 ottobre 2011:

"(…)

1.

a) durante il termine

quadro "normale", ossia nei 2 anni precedenti l'annuncio in

disoccupazione, avvenuto in data 20 dicembre 2010, l'assicurato ha svolto unicamente un'attività lavorativa durata dal 1 aprile 2010 al 18

dicembre 2010 per un totale di 8 mesi e 18,2 giorni.

1.

b) durante il termine quadro

"prolungato" ossia dal 20 dicembre 2006 al 19 dicembre 2010 l'assicurato ha svolto le seguenti attività lavorative:

- dal 20.12.2006 al 31.03.2007 3

mesi e 11,2 giorni

- dal 01.04.2010 al 18.12.2010 8

mesi e 18,2 giorni

per un totale complessivo di 11

mesi e 29,4 giorni

Secondo la marginale B151 della Circolare ID

emanata dal SECO il totale dei giorni computati quali periodi di contribuzione

non può in alcun caso essere arrotondato al periodo minimo di contribuzione

richiesto dalla legge anche se manca soltanto una frazione di giorno per

raggiungere tale periodo.

2) Considerato che l'assicurato non aveva

indicato correttamente alla Sezione di __________ gli aiuti che aveva

beneficiato durante l'avviamento dell'attività indipendente alla fine dell'anno

2000, l'eventuale errore della Sezione veniva giustificato da questa mancata

informazione che l'assicurato ha omesso di indicare. La richiesta di

risarcimento quindi non è stata trattata in quanto in prima analisi è emerso

l'errore dell'assicurato." (Doc.

Al

riguardo l’assicurato ha formulato le sue osservazioni il 27 ottobre 2011 sottolineando

che non chiede che gli vengano accordate le indennità di disoccupazione bensì

che vengano risarciti fr. 2'000 (cfr. doc. XX).

Rispondendo

ad una richiesta del TCA la Cassa ha ancora così illustrato le modalità con la

quale ha determinato il periodo di contribuzione:

“ Con

riferimento al suo cortese e-mail le comunico quanto segue:

per il calcolo degli 11,2 giorni, abbiamo conteggiato i giorni dal

20.

al 31 dicembre 2006 equivalenti a 8 giorni lavorativi che moltiplicati per

il fattore di conversione 1,4 determina un risultato di 11,2 giorni;

per il calcolo dei 18,2 giorni, abbiamo conteggiato i giorni dal

1.

al 18 dicembre 2010 equivalenti a 13 giorni lavorativi che moltiplicati per

il fattore di conversione 1,4 determina un risultato di 18,2 giorni.”

(cfr. doc. XXIII)

in

diritto

In

ordine

2.1

La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio

2011.

; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21

dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio

2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;

STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;

STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2

L'art. 78

LPGA (Responsabilità) stabilisce al cpv. 1 che "gli enti di diritto

pubblico, gli organismi fondatori privati e gli assicuratori rispondono, in

qualità garanti dell'attività degli organi d'esecuzione delle assicurazioni

sociali, per i danni causati illecitamente a un assicurato o a terzi da parte

degli organi d'esecuzione o dei loro funzionari" e al cpv. 2 che

"l'autorità competente emette una decisione sulle pretese di

risarcimento".

Su questa

norma legale cfr. DTF 137 V 76 ; STF 8C_688/2008 del 14 gennaio 2009 ; DTF 133

V 149 ; DTF 133 V 14 ; SVR 2000 ALV Nr. 9.

L'art.

82a LADI prescrive al cpv. 1 "che le domande di risarcimento degli

assicurati e di terzi di cui all'articolo 78 LPGA vanno presentate alla cassa

competente; quest'ultima statuisce mediante decisione".

L'art.

82a cpv. 2 LADI prevede che "la responsabilità si estingue se la persona

lesa non presenta la sua domanda entro un anno a partire dal momento in cui ha

avuto conoscenza del danno, in ogni caso dieci anni dopo l'atto

pregiudizievole".

In

materia di responsabilità non entra in considerazione la procedura di

opposizione secondo l'art. 52 LPGA. Contro la decisione della Cassa di

disoccupazione è dato dunque ricorso diretto al Tribunale cantonale delle

assicurazioni (cfr. U. Kieser, "ATSG-Kommentar". Ed. Schultess 2009

p. 994; B. Rubin "Assurance-chômage, Ed. Schultess 2006 pag. 698).

2.3

La costante

giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata che

costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta

all'esame giudiziale (cfr. DTF 131 V 164; SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388,

DTF 125 V 413; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e

giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

Se non è

stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può

dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 138/06 del 21

maggio 2007 proprio in materia di responsabilità di una cassa di

disoccupazione; STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF

125.

V 414 consid. 1a; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).

2.4

Nel presente

caso l’assicurato ha più volte esplicitamente affermato di non volere

contestare l’operato dell’amministrazione per quel che concerne il mancato

raggiungimento del periodo minimo di contribuzione per poter beneficiare del

diritto all’indennità di disoccupazione, tema oggetto della decisione su

opposizione del 20 giugno 2011.

Il

ricorso non può dunque che essere dichiarato irricevibile (cfr. art. 3 Lptca).

La Cassa,

su richiesta del TCA, ha comunque fornito il calcolo dettagliato sulla base del

quale ha negato il diritto all’indennità di disoccupazione (cfr. consid. 1.5; “attestato

del datore di lavoro” delle __________ AG del 18.11.2010 nel quale figura al

punto 4 come ultimo giorno di lavoro il 31 marzo 2007, doc. 6; STCA 38.2010.93

del 23 maggio 2011 sulle modalità di calcolo del periodo di contribuzione).

D’altra

parte il TCA constata che la Cassa CO 1 non ha emesso nessuna decisione formale

fondata sull'art. 78 LPGA, sebbene l’assicurato abbia in più occasioni chiesto

il risarcimento del danno per un importo di fr. 2000 (vedi ad esempio le

lettere del 28 febbraio e del 23 marzo 2011, cfr. Doc. A 6 e doc. A7).

Anche da

questo profilo il ricorso è dunque irricevibile (cfr. consid. 2.3).

Gli atti

devono tuttavia essere trasmessi alla Cassa di disoccupazione __________,

affinché emetta, senza indugio, una decisione formale, debitamente motivata, sulla

pretesa di risarcimento dell'assicurato.

In tale

contesto va sottolineato che l’argomentazione sollevata dall’amministrazione

che ha affermato di non avere trattato la richiesta di risarcimento “in quanto

in prima analisi è emerso l’errore dell’assicurato” (cfr. consid.1.5 ) non è

evidentemente sufficiente per non emettere una decisione formale su questo

tema.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

del 4 luglio 2011 è irricevibile.

2. Gli atti

sono trasmessi alla Cassa CO 1, __________, affinché emetta una decisione

conformemente al consid. 2.4.

3. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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