38.2011.59
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21 novembre 2011Italiano14 min
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Numero d'incarto:
38.2011.59
Data decisione, Autorità:
21.11.2011, TCA
Titolo:
Negato dt a ID,poiché non adempiuto periodo di contrib.Ric.al TCA ma indicato di non contestare mancato raggiung.periodo minimo di contr.Dunque ric.irric.Irric.pure perché Cassa non emesso dec.form.ex art.78LPGA c.ca risarcim.del danno chiesto da ass.Trasm.atti a Cassa per emanaz.dec.su risarcimento
DECISIONE SU OPPOSIZIONE
IRRICEVIBILITÀ
PERIODO DI CONTRIBUZIONE
RICORSO
RISARCIMENTO DANNI
art. 82a LADI
art. 52 LPGA
art. 78 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
38.2011.59
DC/sc
Lugano
21 novembre
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 4 luglio 2011 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 20 giugno
2011 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 20 giugno 2011 la Cassa disoccupazione CO 1 ha
confermato una decisione del 28 dicembre 2010 (cfr. doc. A5 ) con la quale è
stato negato a RI 1 il diritto all’indennità di disoccupazione, in quanto
l’assicurato non ha adempiuto il periodo di contribuzione (cfr. doc. B).
1.2. Contro la
decisione su opposizione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA
nel quale ha chiesto unicamente le prestazioni di gennaio 2011 in quanto il sig. __________ dell’CO 1 di __________ ha fatto un errore (cfr. Doc. I) e, a
seguito del decreto di completazione del Presidente del TCA (cfr. Doc. II), il
20 luglio 2011egli ha in particolare rilevato:
"(…)
Breve motivazione.
Dato il fatto che __________ era al corrente già
molto prima del 29.12.2010 che io non avrei avuto diritto alle prestazioni di
disoccupazione, vorrei sapere perchè non me lo ha comunicato prima, anziché
aspettare fino al 29.12.2010 e farmi andare ancora a __________ da lui, al
posto di mandarmi direttamente all'assistenza per richiedere a tempo le
indennità di assistenza sociale. Questo è lo sbaglio che ha fatto lui e che
deve ammettere concedendomi così il diritto di ricevere i 2000.00 CHF che ho
chiesto alla CO 1.
Conclusioni
Non sono in discussioni articoli di legge sulla
disoccupazione o sulla legge LADI. Ho messo in discussione il modo operandi del
Sig. __________ e alla luce dei fatti esposti e in base alla documentazione
inviata e presentata emerge chiaramente che il sig. __________ ha inutilmente
atteso il 29.12.2010 per comunicarmi che non ho diritto alle prestazioni di
disoccupazione, perdendo inutilmente tempo del farsi portare documenti di cui
non avrebbe nemmeno necessitato. Per questa sua negligenza ho passato le feste
Fatti
di Natale e Capodanno e i mesi di Gennaio e Febbraio in una situazione
terribile e in più ho dovuto attendere fino al 9 Gennaio 2011 per poter avviare
la pratica per ricevere Assistenza sociale che ha pagato poi alla fine di
Febbraio!
La domanda di richiesta di indennità di
disoccupazione compilata da me risale a Ottobre 2010, la data indicata dalla CO
1 è Dicembre unicamente perché da quella data in poi io non lavoravo più! Il
Sig. __________ ha avuto quasi 3 mesi per comunicarmi che non ho diritto, ma ha
atteso al 29.12.2010." (Doc. III)
1.3. Nella sua risposta
del 27 luglio 2011 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:
"(…)
La Cassa, dopo aver attentamente visionato
l'intero incarto, evidenziava che in effetti risultava chiaro che l'assicurato,
pur prolungando il termine quadro di 2 anni, ossia dal 20 dicembre 2006 al 19
dicembre 2010, non raggiungeva i 12 mesi di contribuzione necessari per poter
beneficiare delle prestazioni da parte dell'Assicurazione Disoccupazione.
In particolare emergeva che l'assicurato aveva
lavorato dal 20 dicembre 2006 (primo giorno valido per la verifica del termine
quadro prolungato) fino al 31 marzo 2007 presso __________ AG e dal 1. aprile
2010 al 18 dicembre 2010 presso __________.
Purtroppo il totale non raggiungeva per poco i 12
mesi necessari per poter stabilire ed accordare un diritto alle prestazioni e
quindi l'assicurato non poteva beneficiare delle indennità che vengono elargite
dalla Cassa Disoccupazione.
In simili circostanze, venendo a mancare il
requisito per ottenere il diritto alle indennità, non era quindi stato
possibile accogliere l'opposizione presentata dall'Assicurato e quindi la
decisione della Sezione di __________ veniva confermata.
Nell'atto di ricorso l'assicurato non mette in
discussione gli articoli di legge ma la procedura adottata dal collaboratore
della Sezione di __________ che ha atteso il 29 dicembre 2010 per comunicare il
mancato diritto alle prestazioni.
A tale proposito si precisa che l'assicurato ha
rivendicato ufficialmente la disoccupazione a partire dal 20 dicembre 2010 in quanto fino al 18 dicembre ha lavorato e ricevuto regolarmente lo stipendio da parte __________.
Il relativo attestato del datore di lavoro, compilato dall'__________ in data
27 dicembre 2010, è pervenuto alla Sezione in data 28 dicembre 2010.
Quest'ultima, lo stesso giorno, ha ufficialmente comunicato all'assicurato per
lettera raccomandata che purtroppo la domanda di indennità presentata per il 20
dicembre 2010 veniva respinta in quanto l'assicurato non raggiungeva i 12 mesi
di contribuzione.
Secondo l'art. 13 cpv. 1 della LADI (legge
assicurazione disoccupazione) ha adempiuto il periodo di contribuzione colui
che, entro il termine quadro, ha svolto durante almeno 12 mesi un'occupazione
soggetta a contribuzione.
In considerazione di quanto sopra esposto e tenuto
conto che l'assicurato non ha raggiunto i 12 mesi di attività lavorativa
dipendente all'interno del termine quadro di contribuzione precedente
l'annuncio in disoccupazione, non è possibile accordare le prestazioni
dell'assicurazione disoccupazione." (Doc. V)
1.4. Il 2 agosto
2011 l’assicurato ha inviato al TCA uno scritto nel quale ha rilevato:
"(…)
Il Sig. __________ era al corrente prima del
28.12.2010 che io avrei lavorato fino al 19.12.2010 (comunicazione verbale
avvenuta in occasione di un incontro presso CO 1), il Sig. __________ ha
unicamente ricevuto conferma scritta al 28.12.2010, quando io gli ho portato il
foglio paga del datore di lavoro.
Corrisponde alla verità che io rivendicavo le
prestazioni di disoccupazione a partire dal 20.12.2010, è altrettanto vero che
questo è chiaro come il sole. Non è possibile percepire indennità di
disoccupazione mentre si lavora al 100% … ma corrisponde alla verità che io
alla CO 1 mi sono iscritto nel mese di Ottobre 2010! (Stesso giorno che mi sono
presentato al URC di __________ per annunciarmi).
Io non mi sono recato alla CO 1 per chiedere
informazioni (in Ottobre) ma mi sono presentato alla CO 1 per iscrivermi
regolarmente secondo le direttive dell'URC di __________. Le informazioni le ho
chieste semmai in seguito, quando il Sig. __________ ha iniziato a chiedere
documenti che lui necessitava per preparare l'incarto.
Conclusione
Alla luce di questi fatti, delle precisazioni non
esatte a alla chiara esposizione dei fatti accaduti, ribadisco nuovamente che
la CO 1, e per l'esattezza il Sig. __________ ha fatto un errore, prolungando
inutilmente il periodo di attesa per confermarmi che non ho diritto alle
prestazioni di disoccupazione creandomi disagi e scompensi (e perdite) che si
sono protratti fino al mese di Febbraio. Ho dovuto chiedere aiuto finanziario
per poter sopravvivere 2 mesi.
La mia richiesta è quindi confermata a CHF
2000.00 per poter colmare il buco che si è formato per negligenza." (Doc.
VII)
Al
riguardo la Cassa disoccupazione ha preso posizione il 17 agosto 2011 (cfr. doc
IX).
Il 24
agosto 2011 l’assicurato ha ribadito che il sig. __________ ha commesso un
errore, facendolo attendere inutilmente anziché indirizzarlo molto prima
all’ufficio assistenza, ed ha riconfermato la richiesta di risarcimento di fr.
2'000 (doc. XI).
Il 31
agosto 2011 il responsabile della Cassa disoccupazione ha affermato che il sig.
__________ ha agito tempestivamente (cfr. doc. XVIII).Questa affermazione è
stata contestata dal ricorrente il 6 settembre 2011 (cfr. doc. XV).
1.5. Il 17
ottobre 2011 il TCA ha chiesto alla Cassa di indicare:
"(…)
1. il numero preciso di mesi e giorni di contribuzione (calcolati
secondo le direttive della SECO) svolti dall’assicurato nel termine quadro per
il periodo di contribuzione (20 dicembre 2008 – 19 dicembre 2010),
rispettivamente nel termine quadro prolungato (20 dicembre 2006 – 19 dicembre
2010);
Considerandi
2.
per quale motivo non avete trattato la domanda dell’assicurato
secondo gli art. 78 LPGA e 82a LADI." (Doc. XVII)
L’amministrazione
ha così risposto il 21 ottobre 2011:
"(…)
1.
a) durante il termine
quadro "normale", ossia nei 2 anni precedenti l'annuncio in
disoccupazione, avvenuto in data 20 dicembre 2010, l'assicurato ha svolto unicamente un'attività lavorativa durata dal 1 aprile 2010 al 18
dicembre 2010 per un totale di 8 mesi e 18,2 giorni.
1.
b) durante il termine quadro
"prolungato" ossia dal 20 dicembre 2006 al 19 dicembre 2010 l'assicurato ha svolto le seguenti attività lavorative:
- dal 20.12.2006 al 31.03.2007 3
mesi e 11,2 giorni
- dal 01.04.2010 al 18.12.2010 8
mesi e 18,2 giorni
per un totale complessivo di 11
mesi e 29,4 giorni
Secondo la marginale B151 della Circolare ID
emanata dal SECO il totale dei giorni computati quali periodi di contribuzione
non può in alcun caso essere arrotondato al periodo minimo di contribuzione
richiesto dalla legge anche se manca soltanto una frazione di giorno per
raggiungere tale periodo.
2) Considerato che l'assicurato non aveva
indicato correttamente alla Sezione di __________ gli aiuti che aveva
beneficiato durante l'avviamento dell'attività indipendente alla fine dell'anno
2000, l'eventuale errore della Sezione veniva giustificato da questa mancata
informazione che l'assicurato ha omesso di indicare. La richiesta di
risarcimento quindi non è stata trattata in quanto in prima analisi è emerso
l'errore dell'assicurato." (Doc.
Al
riguardo l’assicurato ha formulato le sue osservazioni il 27 ottobre 2011 sottolineando
che non chiede che gli vengano accordate le indennità di disoccupazione bensì
che vengano risarciti fr. 2'000 (cfr. doc. XX).
Rispondendo
ad una richiesta del TCA la Cassa ha ancora così illustrato le modalità con la
quale ha determinato il periodo di contribuzione:
“ Con
riferimento al suo cortese e-mail le comunico quanto segue:
per il calcolo degli 11,2 giorni, abbiamo conteggiato i giorni dal
20.
al 31 dicembre 2006 equivalenti a 8 giorni lavorativi che moltiplicati per
il fattore di conversione 1,4 determina un risultato di 11,2 giorni;
per il calcolo dei 18,2 giorni, abbiamo conteggiato i giorni dal
1.
al 18 dicembre 2010 equivalenti a 13 giorni lavorativi che moltiplicati per
il fattore di conversione 1,4 determina un risultato di 18,2 giorni.”
(cfr. doc. XXIII)
in
diritto
In
ordine
2.1
La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio
2011.
; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2
L'art. 78
LPGA (Responsabilità) stabilisce al cpv. 1 che "gli enti di diritto
pubblico, gli organismi fondatori privati e gli assicuratori rispondono, in
qualità garanti dell'attività degli organi d'esecuzione delle assicurazioni
sociali, per i danni causati illecitamente a un assicurato o a terzi da parte
degli organi d'esecuzione o dei loro funzionari" e al cpv. 2 che
"l'autorità competente emette una decisione sulle pretese di
risarcimento".
Su questa
norma legale cfr. DTF 137 V 76 ; STF 8C_688/2008 del 14 gennaio 2009 ; DTF 133
V 149 ; DTF 133 V 14 ; SVR 2000 ALV Nr. 9.
L'art.
82a LADI prescrive al cpv. 1 "che le domande di risarcimento degli
assicurati e di terzi di cui all'articolo 78 LPGA vanno presentate alla cassa
competente; quest'ultima statuisce mediante decisione".
L'art.
82a cpv. 2 LADI prevede che "la responsabilità si estingue se la persona
lesa non presenta la sua domanda entro un anno a partire dal momento in cui ha
avuto conoscenza del danno, in ogni caso dieci anni dopo l'atto
pregiudizievole".
In
materia di responsabilità non entra in considerazione la procedura di
opposizione secondo l'art. 52 LPGA. Contro la decisione della Cassa di
disoccupazione è dato dunque ricorso diretto al Tribunale cantonale delle
assicurazioni (cfr. U. Kieser, "ATSG-Kommentar". Ed. Schultess 2009
p. 994; B. Rubin "Assurance-chômage, Ed. Schultess 2006 pag. 698).
2.3
La costante
giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata che
costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta
all'esame giudiziale (cfr. DTF 131 V 164; SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388,
DTF 125 V 413; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e
giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Se non è
stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può
dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 138/06 del 21
maggio 2007 proprio in materia di responsabilità di una cassa di
disoccupazione; STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF
125.
V 414 consid. 1a; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).
2.4
Nel presente
caso l’assicurato ha più volte esplicitamente affermato di non volere
contestare l’operato dell’amministrazione per quel che concerne il mancato
raggiungimento del periodo minimo di contribuzione per poter beneficiare del
diritto all’indennità di disoccupazione, tema oggetto della decisione su
opposizione del 20 giugno 2011.
Il
ricorso non può dunque che essere dichiarato irricevibile (cfr. art. 3 Lptca).
La Cassa,
su richiesta del TCA, ha comunque fornito il calcolo dettagliato sulla base del
quale ha negato il diritto all’indennità di disoccupazione (cfr. consid. 1.5; “attestato
del datore di lavoro” delle __________ AG del 18.11.2010 nel quale figura al
punto 4 come ultimo giorno di lavoro il 31 marzo 2007, doc. 6; STCA 38.2010.93
del 23 maggio 2011 sulle modalità di calcolo del periodo di contribuzione).
D’altra
parte il TCA constata che la Cassa CO 1 non ha emesso nessuna decisione formale
fondata sull'art. 78 LPGA, sebbene l’assicurato abbia in più occasioni chiesto
il risarcimento del danno per un importo di fr. 2000 (vedi ad esempio le
lettere del 28 febbraio e del 23 marzo 2011, cfr. Doc. A 6 e doc. A7).
Anche da
questo profilo il ricorso è dunque irricevibile (cfr. consid. 2.3).
Gli atti
devono tuttavia essere trasmessi alla Cassa di disoccupazione __________,
affinché emetta, senza indugio, una decisione formale, debitamente motivata, sulla
pretesa di risarcimento dell'assicurato.
In tale
contesto va sottolineato che l’argomentazione sollevata dall’amministrazione
che ha affermato di non avere trattato la richiesta di risarcimento “in quanto
in prima analisi è emerso l’errore dell’assicurato” (cfr. consid.1.5 ) non è
evidentemente sufficiente per non emettere una decisione formale su questo
tema.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
del 4 luglio 2011 è irricevibile.
2. Gli atti
sono trasmessi alla Cassa CO 1, __________, affinché emetta una decisione
conformemente al consid. 2.4.
3. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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