38.2011.6
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9 maggio 2011Italiano26 min
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Numero d'incarto:
38.2011.6
Data decisione, Autorità:
09.05.2011, TCA
Titolo:
Negato dt a ind.x insolv.Non si è adoperata suffic.per salvaguardare i propri crediti salar.Attendendo 9 mesi dalla fine del rapp.di lavoro e 4 mesi dall'estr. conto indiv.AVS(necess.x verificare quando iniz.attiv.)commesso negl.grave.Ass.deve sopportare consegu.delle azioni/omiss.del rappresentante
INDENNITÀ PER INSOLVENZA
RAPPRESENTANZA
art. 51 cpv. 1 LADI
art. 55 LADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2011.6
rs
Lugano
9 maggio 2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 gennaio 2011
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 2
dicembre 2010 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 2 dicembre 2010 la CO 1 di disoccupazione (in
seguito: la Cassa) ha confermato il precedente provvedimento del 27 ottobre
2010 con il quale aveva negato a RI 1 il diritto a beneficiare di indennità per
insolvenza per non avere rispettato l’obbligo generale di diminuire il danno,
non essendosi adoperata sufficientemente per salvaguardare i propri crediti
salariali (cfr. doc. A1; A3).
1.2. Contro la
decisione su opposizione del 2 dicembre 2010 l’assicurata, rappresentata RA 1,
ha ricorso tempestivamente al TCA, postulando l’annullamento del provvedimento
menzionato e il riconoscimento del diritto alle indennità di insolvenza.
A
motivazione della propria pretesa ricorsuale la ricorrente ha, in particolare,
addotto, di essere stata assunta dalla __________ Sagl in qualità di barista
dal 1° settembre 2005. Essa ha precisato di essere stata licenziata con
raccomandata del 18 ottobre 2006 - riconfermata verbalmente il 2 novembre 2006
- per il 5 novembre 2006. L’assicurata ha indicato che l’ultimo giorno di
lavoro svolto è stato il 2 novembre 2006, in quanto da allora è stata assente a causa di malattia, protrattasi fino al 28 febbraio 2007.
Essa ha rilevato
che il 28 novembre 2007 è stata inoltrata in Pretura una causa per il pagamento
del salario scoperto, nonché del periodo di malattia e che la Pretura ha
accolto l’istanza per un totale di fr. 16'011.--- più le spese.
La ricorrente
ha, pure, osservato che, non avendo la ditta proceduto al versamento, è stata
avviata una pratica di incasso.
L’insorgente
ha evidenziato che è, inoltre, stata interposta domanda di indennità di
insolvenza, che è stata respinta.
Al
riguardo la ricorrente ha contestato di non avere effettuato, nel periodo da
fine febbraio a novembre 2007, gli sforzi necessari per rivendicare i salari
scoperti.
In
particolare è stato precisato che il suo rappresentante, nel marzo 2007, ha preso contatto con la __________ Sagl per definire in via bonale la vertenza. In proposito è
stato rilevato che ciò ha portato a una situazione tesa con il responsabile
della __________ Sagl, il quale negli uffici RA 1 ha minacciato pesantemente il
rappresentante della ricorrente e la famiglia – fatto di cui è stata informata
la Polizia.
L’assicurata
ha, poi, indicato che nel frattempo è stata iniziata una pratica per il
riconoscimento del periodo lavorativo precedente non dichiarato all’AVS, che è
giunta a conclusione il 23 luglio 2007. L’insorgente ha specificato che l’estratto
AVS era necessario per poter determinare la data effettiva di inizio
dell’attività.
La
ricorrente ha, infine, osservato che, solo al momento in cui si è vista
l’impossibilità di trovare un accordo, si è proceduto inoltrare l’istanza in
Pretura (cfr. doc. I).
1.3. La Cassa, in
risposta, ha chiesto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. Nonostante abbia
beneficiato, su sua esplicita richiesta, di una proroga del termine per
presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. V; VI), la parte
ricorrente è rimasta silente.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre
2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è la questione di sapere se correttamente o meno la Cassa ha negato
a RI 1 il diritto a percepire indennità per insolvenza.
2.3. Secondo
l'art. 51 cpv. 1 LADI:
"
Fatti
I lavoratori soggetti all'obbligo di
contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad
una procedura d'esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno
diritto all'indennità per insolvenza, se:
a. il
loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento
vantano crediti salariali oppure
b, il
fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto
indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le
spese o
c. hanno
presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per
crediti salariali."
L'art. 51
cpv. 1 lett. b è stato introdotto nella legge in occasione della prima
revisione della LADI del 5 ottobre 1990, in vigore dal 1° gennaio 1992.
2.4. L'art. 55 cpv. 1 LADI
stabilisce che:
" Il
lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni
provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di
lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura.
Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa
del suo diritto."
(Foglio 14)
In una
sentenza pubblicata in DLA 2002 pag. 190 seg. il TFA (dal 1° gennaio 2007:
Tribunale federale) ha sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a carico
del lavoratore, menzionato all'art. 55 cpv. 1 LADI, esiste già prima dello
scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa - o
non versa interamente - il salario e il lavoratore deve aspettarsi di subire
una perdita. L'obbligo di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso prima o
dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in volta dal
singolo caso. Non si esige necessariamente che l'assicurato avvii senza indugio
un'esecuzione contro il suo datore di lavoro o che presenti un'azione contro
quest'ultimo. Occorre invece che il lavoratore mostri in modo non equivoco e
riconoscibile per il datore di lavoro il carattere serio del suo credito
salariale.
Contravviene al proprio
obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per insolvenza, l'assicurato che
rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo
periodo l'incasso del proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una
vera e propria garanzia che il datore di lavoro sia in grado di adempiere, in
futuro, i suoi obblighi finanziari.
In una
sentenza C 121/03 del 2 settembre 2003 l'Alta Corte ha stabilito che aveva gravemente violato l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che aveva
rivendicato il versamento del salario soltanto oralmente durante il rapporto di
lavoro e che era stato gravemente negligente nel periodo successivo non avendo
intensificato le modalità con le quali fare valere le sue pretese. Al riguardo
il TFA si è così espresso:
"
2.2 Der Beschwerdeführer hat die Lohnforderung
für die Zeit ab 1. Juni 2002 seinen Angaben zufolge wiederholt mündlich geltend
gemacht. Dass er sich zunächst mit der ebenfalls mündlichen Zusicherung des
Arbeitgebers begnügt hat, die Lohnzahlungen würden sobald als möglich erfolgen,
mag insbesondere im Hinblick darauf, dass sich die Parteien per 1. Juni 2002
auf eine neue Lohnregelung geeinigt hatten (Monats- statt Stundenlohn), als
verständlich erscheinen. Zu einem Verzicht auf konkrete Massnahmen zur
Realisierung der Lohnansprüche bestand aber spätestens nach der offenbar in
gegenseitigem Einvernehmen erfolgten Auflösung des Arbeitsverhältnisses per 9.
September 2002 kein Anlass mehr. Der Versicherte hat auch nach diesem Zeitpunkt
keine rechtlichen Schritte (schriftliche Mahnung, Betreibung) zur Einforderung
der ausstehenden Löhne unternommen, obschon er ab Juni 2002 keinen Lohn mehr
erhalten hatte und ihm auf Grund der Angaben des Arbeitgebers bekannt war, dass
der Betrieb sich in finanziellen Schwierigkeiten befand. Erst nachdem am 11.
November 2002 über die Firma der Konkurs eröffnet worden war, beauftragte er
die Orion Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft (nachfolgend: Orion) mit der
Wahrung seiner Interessen. Nach Vornahme näherer Abklärungen hat diese am 16.
Januar 2003 beim Konkursamt eine Forderung in der Höhe von Fr. 15'790.-
eingereicht. Indem der Beschwerdeführer auch nach der am 9. September 2002
erfolgten Auflösung des Arbeitsverhältnisses während längerer Zeit keine
konkreten Massnahmen zur Durchsetzung der Lohnansprüche in die Wege geleitet
und damit bis nach der Konkurseröffnung zugewartet hat, ist er der
arbeitslosenversicherungsrechtlichen Schadenminderungspflicht nicht
nachgekommen."
In
una sentenza C 231/06 del 5 dicembre 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 49 seg.,
l'Alta Corte ha stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona
assicurata, contemplato all'art. 55 cpv. 1 LADI, vale anche se il rapporto di
lavoro viene sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di
versare le prestazioni a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo
di diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave:
occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se
l'assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti
necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni
caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza
del termine di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il
suo precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o
intentando un'azione legale contro di lui.
A proposito dell'obbligo
di ridurre il danno prima della cessazione del rapporto di lavoro l'Alta Corte
ha confermato la propria giurisprudenza, rilevando:
"
2.2 Vom Arbeitnehmer wird in der Regel nicht
verlangt, dass er bereits während des bestehenden Arbeitsverhältnisses gegen
den Arbeitgeber Betreibung einleitet oder eine Klage einreicht. Er hat jedoch
seine Lohnforderung gegenüber dem Arbeitgeber in eindeutiger und unmissverständlicher
Weise geltend zu machen (ARV 2002 Nr. 30 S. 190). Zu weitergehenden Schritten
ist die versicherte Person dann gehalten, wenn es sich um erhebliche
Lohnausstände handelt und sie konkret mit einem Lohnverlust rechnen muss. Denn
es geht auch für die Zeit vor Auflösung des Arbeitsverhältnisses nicht an, dass
die versicherte Person ohne hinreichenden Grund während längerer Zeit keine
rechtlichen Schritte zur Realisierung erheblicher Lohnausstände unternimmt,
obschon sie konkret mit dem Verlust der geschuldeten Gehälter rechnen muss
(Urteile G. vom 19. Oktober 2006 C 163/06; F. vom 6. Februar 2006, C 270/05; B. vom 20. Juli 2005, C 264/04; G. vom 14. Oktober 2004, C 114/04 und G. vom 4. Juli 2002, C 33/02)." (cfr. DLA 2007 pag. 51)
In
un'altra sentenza C 254/05 del 2 marzo 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 52
seg., la nostra Massima Istanza ha sottolineato che:
" Non
si può esigere che l'assicurato, per adempiere l'obbligo di diminuire il danno,
receda immediatamente dal rapporto di lavoro, conformemente all'articolo 337a
CO, in quanto non gli sia prestata entro congruo termine una garanzia per le
pretese derivanti da tale rapporto. Tuttavia egli agisce a proprio rischio se,
invece di cercare una nuova occupazione, resta al servizio del precedente datore
di lavoro, senza percepire il rispettivo salario, oltre il limite di quattro
mesi previsto dall'articolo 52 capoverso 1 LADI.
L'assicurato deve fare valere in modo chiaro e inequivocabile i
suoi crediti salariali nei confronti del datore di lavoro già durante l'attuale
rapporto di lavoro. Egli è tenuto a intraprendere ulteriori passi se si sono
verificati notevoli ritardi nel versamento del salario e se deve effettivamente
attendersi di subire una perdita di salario. Nella fattispecie occorre presumere
che l'assicurato, il quale aveva pochi contatti personali con il datore di
lavoro, non fosse a conoscenza della precarietà della sua situazione
finanziaria."
Nel caso concreto l'Alta
Corte ha negato l'esistenza di una grave negligenza, rilevando:
"
4.4 Eine Leistungsverweigerung ist demnach
vorliegend nur gerechtfertigt, wenn es der Beschwerdeführerin als grobes
Verschulden angelastet werden muss, dass sie die im März 2004 eingeleiteten
Schritte zur Durchsetzung ihrer Lohnansprüche (schriftliche Mahnung mit
Betreibungsandrohung, Betreibung, Fortsetzung der Betreibung mit
Konkursandrohung, Eingabe der Lohnforderung im Konkurs) nicht zu einem früheren
Zeitpunkt unternommen hatte. Nicht vorgeworfen werden kann der
Beschwerdeführerin, sie habe mit der Geltendmachung ihrer Ansprüche zugewartet,
bis der Arbeitgeber in Konkurs gefallen ist. Unbestritten ist, dass sie ihren
Arbeitgeber wiederholt mündlich gemahnt hat. Entscheidend ist nun aber, ob mit
überwiegender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen war, dass die
Beschwerdeführerin von der prekären finanziellen Situation des Arbeitgebers
Kenntnis hatte. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sie mit ihrem Arbeitgeber
wenig persönlichen Kontakt hatte, obwohl sie - in seinem Auftrag - für seine
Mutter tätig war. Sie war nicht in einen eigentlichen Betrieb integriert und
hatte somit auch keine Mitarbeiter in vergleichbarer Situation. Damit dürfte es
ihr kaum möglich gewesen sein, einen Eindruck über die wirtschaftlichen
Verhältnisse des Arbeitgebers zu gewinnen, welcher es ihr gestattet hätte
abzuschätzen, wie es um ihre Lohnforderungen stand. Für ihren Standpunkt
spricht auch, dass sie nicht mit der Dreistigkeit eines Arbeitgebers rechnen
musste, welcher noch im Juli 2003 eine Haushälterin/Pflegerin mit vollem
Arbeitspensum in einen Privathaushalt einstellte, ohne für diesen erheblichen
Aufwand über die notwendigen finanziellen Mittel zu verfügen.
Gemäss Art. 52 Abs. 1 AVIG deckt die
Insolvenzentschädigung die Lohnforderung für die letzten vier Monate des
Arbeitsverhältnisses vor der Konkurseröffnung. Es hätte von der
Beschwerdeführerin erwartet werden können, spätestens nach Ausbleiben des
Januarlohnes energischer tätig zu werden. Dass sie damit bis im März zuwartete,
kann ihr jedoch - in Anbetracht des persönlichen Arbeitsverhältnisses im
Privathaushalt - nicht als grobes Verschulden und damit als Verletzung ihrer
Schadenminderungspflicht angelastet werden. Insbesondere hat sie mit dem
Zuwarten nicht zur Vergrösserung des Schadens der Arbeitslosenkasse
beigetragen. Die Sache ist demnach an die Arbeitslosenkasse zurückzuweisen,
damit diese die weiteren Voraussetzungen prüfe und - gegebenenfalls - über den
Anspruch in masslicher Hinsicht neu verfüge."
(cfr. DLA 2007 pag. 55)
In una sentenza
8C_682/2009 del 23 ottobre 2009, pubblicata in DLA 2010 pag. 46 seg., il
Tribunale federale ha stabilito che un rifiuto di versare prestazioni motivato
da una violazione dell'obbligo di ridurre il danno secondo l'articolo 55
capoverso 1 LADI presuppone che si possa rimproverare all'assicurato una colpa
intenzionale o una grave negligenza. L'assicurato che fa valere soltanto
oralmente dei crediti salariali accumulati durante un periodo di sei mesi
commette una grave negligenza e viola in tal modo il suo obbligo di ridurre il
danno. Il fatto che abbia un legame di parentela con il suo datore di lavoro
non cambia la situazione.
In quell'occasione l'Alta
Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"
4.2 Nach konstanter Rechtsprechung - auf welche
auch im angefochtenen Entscheid verwiesen wird - genügt es für die Erfüllung
der Schadenminderungspflicht in der Regel nicht, wenn Lohnausstände lediglich
mündlich gemahnt werden. Dies gilt beispielsweise, wenn es um eine
langandauernde, das heisst über zwei bis drei Monate hinaus andauernde Nichterfüllung
der vertraglichen Verpflichtung des Arbeitgebers geht; wenn überhaupt keine,
also auch keine Akonto- oder Teilzahlung erfolgt; wenn aus der Sicht des
Versicherten nicht mit guten Gründen damit gerechnet werden kann, dass sich
bald eine Besserung der Situation ergibt und wenn nicht andere, im Einzelfall
verständliche Gründe vorliegen, die ein Zuwarten mit zielgerichteten Schritten
aus objektiver Sicht verständlich erscheinen lassen. Der Umstand allein, dass
zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer verwandtschaftliche Beziehungen
bestehen, gilt entgegen den Ausführungen des kantonalen Gerichts jedenfalls
nicht als hinreichende Begründung für ein völliges Untätigbleiben während eines
halben Jahres. Dass der Beschwerdeführer im Hinblick auf das bestehende
Familienverhältnis von weiteren Massnahmen zur Realisierung der Lohnansprüche
abgesehen hat, mag zwar aus persönlicher Sicht als verständlich erscheinen, hat
unter arbeitslosenversicherungsrechtlichen Aspekten aber schon aus Gründen der
Gleichbehandlung der Versicherten unberücksichtigt zu bleiben (vgl. Urteil C
240/05 vom 14. Februar 2006 E. 2.3).
Es liegen überhaupt keine Sachverhaltselemente
vor, die darauf hindeuten würden, dass der Versicherte etwas unternommen hätte,
um zu seinem Lohn zu kommen. Das im vorinstanzlichen Verfahren erhobene
Argument, die Löhne seien "von jeher" verspätet ausbezahlt worden,
weshalb nicht mit einem Ausbleiben habe gerechnet werden müssen, ist nicht
belegt. Zudem könnte dieses Argument lediglich bei verspäteter Zahlung von
einigen Wochen, höchstens ein bis zwei Monate behelflich sein. Bei einem
während sechs Monaten dauernden Ausstand ist ein - tatenloses - Zuwarten nicht
mehr als objektiv verständlich zu werten. Ausser der
persönlich-verwandtschaftlichen Nähe zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer hat
denn auch das kantonale Gericht keine weiteren Umstände genannt, welche das
Verhalten des Beschwerdegegners einsichtig und nachvollziehbar erscheinen
liessen, weshalb sein Entscheid in Gutheissung der Beschwerde aufgehoben und
der Anspruch des Versicherten auf Insolvenzentschädigung wegen Verletzung
seiner Schadenminderungspflicht vor der Konkurseröffnung verneint wird." (cfr. DLA 2010 pag. 48-49)
2.5. La Segreteria di Stato per l'economia (in seguito: SECO), quale autorità di
sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del
diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00
dell’8 aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA
C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61), sulla
Prassi ML/AD 2004/1 ha pubblicato una direttiva del seguente tenore:
"
Direttiva
Campo: IDI
Rubrica: Obbligo di diminuire il danno
Articolo: 55 cpv. 1 LADI
_______________________________________________________
Obbligo di diminuire il
danno prima e dopo lo scioglimento
del rapporto di lavoro
1. Secondo
l'articolo 55 capoverso 1 LADI il lavoratore, nella procedura di fallimento o
di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei
suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi
di averlo surrogato nella procedura. Successivamente egli deve assistere la
cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto.
Considerandi
2.
Secondo la
giurisprudenza federale, l'insolvenza del datore di lavoro al momento dello
scioglimento del rapporto di lavoro non costituisce più un presupposto del
diritto all'IDI.
In
merito alla questione di sapere a quanto tempo possono risalire lo scioglimento
del rapporto di lavoro e i crediti salariali nei confronti del datore di lavoro
insolvente per giustificare ancora un diritto all'IDI se viene avviata una
procedura di esecuzione forzata, il TFA ha precisato che occorre rinunciare a
fissare un termine. Una chiara limitazione nel tempo del diritto all'IDI
potrebbe rivelarsi ingiusta se la dichiarazione di fallimento o la domanda di
pignoramento dovesse essere ritardata a lunga scadenza per motivi indipendenti
dalla volontà delle persone assicurate. La prescrizione dei crediti che
risultano da rapporti di lavoro previsti dall'articolo 128 cifra 3 CO
costituisce pertanto l'unico limite temporale del diritto all'indennità per
insolvenza.
3.
Per contro,
il versamento dell'IDI resta subordinato alla condizione che la dichiarazione
di fallimento o la presentazione della domanda di pignoramento sia stata
comunque ritardata per motivi sui quali la persona assicurata non poteva avere
alcun influsso. Questa condizione deriva dall'obbligo generale di diminuire il
danno che si concretizza nell'articolo 55 capoverso 1 LADI.
4.
Adempiere il
proprio obbligo di diminuire il danno significa che la persona assicurata deve
dare, entro un lasso di tempo adeguato, segnali inequivocabili che permettano
alla cassa di riconoscere oggettivamente la sua ferma intenzione di rivendicare
i salari non ancora pagati (sollecito scritto, ottenimento di un precetto
esecutivo, ecc.).
5.
Di
conseguenza il diritto all'IDI decade se il lavoratore non fa valere in tempo
utile i propri crediti salariali, sia prima che dopo lo scioglimento del
rapporto di lavoro, o rinuncia a qualsiasi procedimento allo scopo di
realizzare i crediti salariali che non è più sicuro di incassare.
6.
In linea di
massima l'assicurato è soggetto all'obbligo di diminuire il danno già prima
dello scioglimento del rapporto di lavoro, se il datore di lavoro non gli versa
più il salario o glielo corrisponde soltanto in parte, per cui deve attendersi
di subire una perdita di salario. Tuttavia le esigenze che deve soddisfare l'obbligo
di diminuire il danno da parte della persona assicurata sono meno elevate prima
dello scioglimento del rapporto di lavoro che dopo la risoluzione dello stesso.
Occorre che la cassa valuti nei
singoli casi, tenendo conto di tutte le circostanze, in quale misura è
possibile attendersi che l'assicurato intraprenda i passi necessari per
realizzare le sue pretese salariali già prima dello scioglimento del rapporto
di lavoro e in particolare entro quale termine egli debba far valere i suoi
crediti salariali per adempiere l'obbligo di diminuire il danno.
Dopo
lo scioglimento del rapporto di lavoro, la cassa deve valutare in modo più
severo se l'assicurato adempie l'obbligo di diminuire il danno – soprattutto in
riferimento al criterio della rapidità di azione. Una valutazione più severa è
tanto più giustificata, in quanto la persona assicurata, non disponendo più di
un contratto di lavoro, non ha più alcun motivo di non rivendicare il salario
non pagato e, a questo momento, è definitivamente sicura che non esiste più la
certezza di incassare i crediti salariali.
Dalla
giurisprudenza sviluppata finora risulta che il fatto di attendere
tre mesi dopo la fine del rapporto di lavoro costituisce già una violazione
dell'obbligo di diminuire il danno." (Foglio 17)
2.6
Nell’evenienza
concreta dalla documentazione agli atti, in particolare dalla sentenza emanata
il 9 febbraio 2009 dal Pretore del Distretto di __________ e cresciuta in
giudicato incontestata, di cui verrà detto in seguito (cfr. doc. A8; A4), emerge
che l’assicurata ha lavorato come barista presso il __________ di __________
gestito dalla __________ Sagl dal settembre 2005 al febbraio 2007 (cfr. doc.
A8).
Dal
settembre 2005 al 23 luglio 2006 la relazione contrattuale si è retta su
accordi verbali. Dal 24 luglio 2006, invece, essa risulta essere stata
disciplinata da un contratto scritto (cfr. doc. A8; 8).
Con
raccomandata del 18 ottobre 2006 la __________ Sagl ha licenziato l’insorgente
con effetto dal 5 novembre 2006. Tale invio non è stato ritirato dalla
destinataria, nondimeno l’assicurata ha preso conoscenza della disdetta
verbalmente dalla datrice di lavoro il 2 novembre 2006 (cfr. doc. A8).
Il
contratto di lavoro si è, però, protratto fino alla fine del mese di febbraio 2007, in quanto la ricorrente è stata inabile al lavoro per malattia da novembre 2006 a febbraio 2007 (cfr. doc. A8).
All’assicurata
non sono stati pagati i quattro mesi di inabilità lavorativa (novembre 2006 –
febbraio 2007). Inoltre la stessa vanta nei confronti dell’ex datrice di lavoro
ulteriori crediti salariali (tredicesima, indennità per giorni festivi e di
vacanza non goduti, inabilità lavorativa dal 5 al 25 agosto 2006; cfr. doc. A8;
15).
L’insorgente,
tramite il proprio rappresentante, ha sollecitato più volte la __________ Sagl
al versamento del dovuto, e meglio il 3, il 21 e il 27 novembre 2006, il 14 e
il 28 dicembre 2006, il 27 febbraio 2007, il 24 aprile 2007, l’8 luglio 2007 e
il 3 ottobre 2007 (cfr. doc. 101-110).
Visto che
l’ex datrice di lavoro non ha proceduto a corrisponderle l’importo scoperto,
l’assicurata, sempre tramite il proprio rappresentante, il 28 novembre 2007, ha inoltrato alla Pretura di __________ un’istanza per mercedi e salari, con cui è stata
postulata la condanna della __________l Sagl al pagamento della somma di fr.
19'778.27 (cfr. doc. 94).
Il
Pretore del Distretto di __________, con la sentenza del 9 febbraio 2009, già
citata, ha parzialmente accolto l’istanza della ricorrente nel senso che la
Sagl è stata condannata a versare all’assicurata l’importo di fr. 16'011.--
oltre interessi del 5% dal 28 febbraio 2007 (cfr. doc. A8).
Il
rappresentante dell’insorgente ha, poi, avviato una procedura esecutiva nei
confronti della __________ Sagl. Il precetto esecutivo è stato spiccato il 27
agosto 2009 (cfr. doc. A7).
Il 15
settembre 2010 il Pretore del Distretto di __________ ha dichiarato lo
scioglimento __________ Sagl e ordinato la liquidazione in via di fallimento. Nel
marzo 2011 la ragione sociale è stata radiata d’ufficio ex art. 159 cpv. 5
lett. a ORC (cfr. estratto RC reperibile al sito www.zefix.ch).
Nel
frattempo la Cassa ha ricevuto, il 22 ottobre 2010, la domanda di indennità per
insolvenza dell’assicurata (doc. 15).
L’amministrazione,
con decisione del 27 ottobre 2010, confermata con decisione su opposizione del 2
dicembre 2010, ha negato a RI 1 il diritto all’indennità per insolvenza, in
quanto la stessa avrebbe violato l'obbligo di ridurre il danno ai sensi
dell'art. 55 cpv. 1 LADI (cfr. consid. 1.1.; 2.4. e 2.5.).
La
ricorrente, dal conto suo, sostiene di avere effettuato, nel periodo da fine
febbraio a novembre 2007, gli sforzi necessari per rivendicare i salari
scoperti.
In
particolare essa ha affermato che il suo rappresentante, nel marzo 2007, ha preso contatto con la __________ Sagl per definire in via bonale la vertenza. In proposito è
stato rilevato che ciò aveva portato a una situazione tesa con il responsabile
della __________ Sagl, il quale negli uffici RA 1 aveva minacciato pesantemente
il rappresentante della ricorrente e la famiglia – fatto di cui era stata
informata la polizia.
L’assicurata
ha pure indicato che nel frattempo era stata iniziata una pratica per il
riconoscimento del periodo lavorativo precedente non dichiarato all’AVS,
pratica giunta a conclusione il 23 luglio 2007. Al riguardo è stato specificato
che era necessario l’estratto AVS per poter determinare la data effettiva di
inizio dell’attività.
L’insorgente
ha, poi, osservato che si è proceduto inoltrare l’istanza in Pretura nel
momento in cui si è compreso che era impossibile trovare un accordo (cfr. doc.
I).
2.7
Il TCA,
chiamato a pronunciarsi in merito alla fattispecie, evidenzia che l’assicurata,
tramite il proprio rappresentante, ha sollecitato per iscritto la __________
Sagl relativamente ai salari scoperti quando ancora era in essere il contratto
di lavoro, ovvero il 3, il 21 e il 27 novembre 2006, il 14 e il 28 dicembre
2006.
e il 27 febbraio 2007 (cfr. doc. 104-110).
L’ex datrice
di lavoro non ha, tuttavia, proceduto a corrispondere alcunché alla ricorrente.
Il 24
aprile 2007 il rappresentante dell’assicurata ha conseguentemente inviato alla
Sagl uno scritto in cui, dopo averla invitata a voler procedere al versamento
del salario rimasto impagato, ha indicato che, nel caso di mancato pagamento,
avrebbero dovuto procedere all’incasso per via legale (cfr. doc. 103).
Ciò è
stato ribadito in una lettera dell’8 luglio 2007 (cfr. doc. 102).
Benché
neppure questo scritto abbia avuto un qualche riscontro, il rappresentante
dell’insorgente, il 3 ottobre 2007, ha nuovamente interpellato la Sagl,
precisando quanto segue:
"
in riferimento al conteggio dettagliato
trasmesso n data 8.7.2007 e vista l’impossibilità di prendere contatto con la
vostra società, in caso di mancato versamento ci vedremo costretti a procedere
a inoltrare alla Lodevole Pretura un’istanza per risolvere la vertenza, in
quanto, malgrado i nostri solleciti, non abbiamo ricevuto a tutt’oggi risposta
alcuna ai nostri scritti (…)” (Doc. 101)
La
ricorrente, tramite il proprio rappresentante, ha, però, inoltrato alla Pretura
di __________ un’istanza per mercedi e salari soltanto il 28 novembre 2007 (cfr.
doc. 94).
E’ vero
che l’assicurata ha indicato di aver, dapprima, tentato di trovare una
soluzione bonale (cfr. doc. I; 110; 109).
E’
altrettanto vero, tuttavia, che l’incontro con il socio e gerente della __________
Sagl nel marzo 2007 non solo non ha condotto ad alcun risultato, ma, per stessa
ammissione della parte ricorrente (cfr. doc. I; 2), è sfociato in pesanti
minacce da parte del responsabile della Sagl di cui è stata informata la
Polizia.
In simili
condizioni alla ricorrente doveva, a maggiore ragione, apparire evidente che le
possibilità di raggiungere un accordo extra-giudiziario con la sua ex datrice
di lavoro erano praticamente nulle.
Per
quanto attiene alla circostanza fatta valere dal rappresentante dell’assicurata
secondo cui le verifiche che si sono dovute effettuare per far attestare che
l’attività di quest’ultima era iniziata nell’ottobre 2005 hanno richiesto tempo
(cfr. doc. 2), va osservato che, come rettamente evidenziato dalla Cassa (cfr.
doc. A1), il controllo è stato in ogni caso portato a termine dalla Cassa AVS
il 23 luglio 2007, rilasciando un “Estratto del conto individuale”
dell’insorgente da cui emerge un’attività lavorativa svolta per la __________
Sagl dal settembre 2005 (cfr. doc. 10).
Ne
discende che il rappresentante della ricorrente non avrebbe dovuto attendere fino
alla fine del mese di novembre 2007 per inoltrare una causa in Pretura, bensì avrebbe
dovuto e potuto avviare un procedimento civile tra fine luglio e inizio agosto
2007.
Alla luce
di tutto quanto esposto l'assicurata, attendendo fino al 28 novembre 2007, e meglio
9.
mesi dal termine del rapporto di impiego e 4 mesi dall’emissione dell' ”Estratto
del conto individuale” della Cassa AVS che ha chiarito la durata della sua attività
lavorativa presso la Sagl, per adire
le vie legali, ha, nel caso di specie, commesso una grave negligenza giusta
l’art. 55 cpv. 1 LADI (cfr. STCA 38.2010. 68 del 10 febbraio 2011; STCA
38.2010.63
del 10 febbraio 2011; STCA 38.2010.25 del 14 dicembre 2010; STCA
38.2009
-38 dell’11 gennaio 2010; STCA 38.2009.83 del 18 gennaio 2010; STCA
38.2007.46
del 21 novembre 2007).
La giurisprudenza esige,
infatti, che il dipendente, rispettivamente il proprio rappresentante, metta in
atto tutte le misure possibili per rivendicare il salario (cfr. in particolare
STFA C 297/02 del 2 aprile 2003; STFA C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STFA C
271/05 del 30 marzo 2006; "Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl,
Betreibung, Lohnklage") il più presto possibile (cfr. STFA C 323/02 del 17
aprile 2003; STFA C 25/05 del 13 dicembre 2005).
Si
ricorda, peraltro, che, per costante giurisprudenza, gli assicurati devono
sopportare le conseguenze delle azioni od omissioni delle persone alle quali
hanno affidato il compito di fare valere i propri diritti (cfr. STF 8C_563/2010
del 29 settembre 2010 consid. 2.2.; STF 8C_984/2008 dell'11 maggio 2009; DLA
2002.
pag. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 1b 222; STCA 38.2008.1 dell'8 maggio
2008.
confermata dal TF con sentenza 8C_466/2008 del 1° aprile 2009; STCA
39.2002.67
del 20 febbraio 2003; STCA 35.2006.39 del 7 settembre 2006).
Di
conseguenza, a ragione, la Cassa ha negato alla ricorrente il diritto
all'indennità per insolvenza.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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