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38.2011.60

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

26 settembre 2011Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation

de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e

Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).

La

giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità

l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo

che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del

28 giugno 2010).

Per

costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione

deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.

In una

sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così sottolineato

che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la

disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è

ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati

non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a

intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in

disoccupazione.

L'assicurato deve così, ad

esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal

momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova

occupazione (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF

8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004,

consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA

C 77/91 del 29 gennaio

1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici

regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti

sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, p. 16ss.; vedi pure art. 45

cpv. 1 lett. a OADI).

Inoltre

gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere

sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che

precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,

n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,

op. cit., pag. 17).

2.5. Per

stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare

un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la

qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76

consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).

Per quel

che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un

numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

La

giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e

non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo

vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per

tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).

L'Alta Corte, pur

confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio

2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante

ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la

prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al

mese (cfr. consid. 2.4.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C

199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).

In una sentenza

8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria

giurisprudenza e ha rilevato:

" (…)

3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a

fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir

compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère

que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne

peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement

quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard

des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant

parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006

consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"

Sulle modalità con le

quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che

secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il

suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio

competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26

cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p.

95; DTF 120 V 74).

La legge non prevede

nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire

effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi

datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla

fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio

competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del

29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

Concretamente ciò

significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare

all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore

di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile

l'avvenuta ricerca.

In caso di ricerca

personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei

datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è

necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo

"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra

forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del

28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).

Inoltre

deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si

è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella

causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

L'assicurato potrà

servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1°

luglio 1999 la Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio

federale dello sviluppo economico e del lavoro).

In caso di rifiuto del

datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà

comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al

servizio competente tale rifiuto.

Infine, in caso di ricerca

telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,

confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto

(cfr. DLA 1988 p. 95).

In una

sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000

p. 156ss., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno

l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

2.6. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI

- il cui tenore è rimasto invariato con la quarta revisione della LADI - la

durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e

ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di

cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto

all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave

(cfr. art. 45 cpv. 2 vOADI; 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011).

La sua durata è

determinata secondo la gravità della colpa

(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della

proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv.

2 bis vOADI (corrispondente al nuovo art. 45 cpv. 5 OADI), se l'assicurato è

ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la

riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo

adeguato.

Nella già

citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha

ricordato che " La gravité de la faute dépend de l'ensemble des

circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être

mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses

démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas

suivies en dépit de leur pertinence.".

Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di

disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi

amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel

periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i

parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali

aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45

cpv. 2 bis OADI (cfr. Circolare concernente l'indennità di disoccupazione

(circolare ID) della SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto 1; Lista

delle sospensioni URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro - aggiornate dal

SECO al 25.01.1999).

Queste

direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni

compiti …”, p. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi

vengono regolarmente confermate dal TCA.

Anche il TFA ha approvato

il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile

2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA

C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01

del 6 agosto 2002).

2.7. Nella

presente fattispecie dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurato,

nel 2001, ha conseguito la laurea in lettere (materia A: musicologia, materia

B: letteratura italiana, materia C: corsi di teoria presso il Conservatorio).

Egli inoltre, nel 2000, ha ottenuto il “Certificat d’études terminales” di

violino presso il Conservatorio di musica di __________ (cfr. doc. 1.14).

Nel 2005

il ricorrente ha iniziato un dottorato in musicologia presso l’Università di __________

(cfr. doc. 1.14) che ha ora terminato. Egli ha indicato che in autunno la sua

tesi sarà valutata per il riconoscimento del titolo di dottore di ricerca (cfr.

doc. I).

Negli

anni dal 2005 al 2011 ha svolto alcune occupazioni a tempo parziale per periodi

di durata determinata.

In

particolare dall’ottobre 2006 al dicembre 2008 è stato attivo quale

Considerandi

documentalista presso l’Archivio della __________ (cfr. doc. 1.14.).

Da maggio

2009.

a maggio 2010 gli è stato affidato un mandato con compiti di catalogazione

presso l’archivio di fondi musicali dell’__________ (cfr. doc. 1.19.).

In

seguito, dal 1° giugno 2010 al 30 aprile 2011, ha lavorato al 50% presso la Biblioteca __________ come musicologo archivista (cfr. doc. 1.17;

1.

).

L’assicurato

si è annunciato per il collocamento il 22 aprile 2011 con effetto dal 1° maggio

2011, dichiarando di ricercare un’occupazione al 50% (cfr. doc. 1.7., 1.10.).

L’11

maggio 2011, dopo aver esaminato le ricerche di lavoro che il ricorrente ha

fornito al momento dell’iscrizione in disoccupazione (4 per febbraio 2011, 4

per marzo 2011 e 5 per aprile 2011), il consulente del personale, gli ha inviato

una “Richiesta di giustificazione” con cui l’ha invitato a motivare, entro il 23

maggio 2011, il fatto di non aver documentato gli asseriti sforzi volti al

reperimento di un impiego intrapresi nel periodo da febbraio ad aprile 2011.

Il

collocatore ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale

avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente

l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un

assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere

un’occupazione adeguata (cfr. doc. 3.7.).

L’insorgente,

il 19 maggio 2011, ha risposto che:

"

Come da voi richiesto vi mando sette

dichiarazioni dei datori di lavoro e due risposte, purtroppo negative (Concorso

per l’assunzione di docenti per le scuole professionali e Concorso per

l’assunzione di docenti per le Scuole medie superiori), che attestano le mie ricerche

di lavoro per il mese di febbraio, marzo, aprile 2011.” (Doc. 3.6.)

Dal

profilo procedurale l’URC ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito

dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA (al

riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).

L’amministrazione,

ritenendo insufficienti le ricerche compiute dall’assicurato, con decisione

formale del 31 maggio 2011 l’ha sospeso dal diritto alle indennità di

disoccupazione per nove giorni (cfr. doc. A2; consid. 1.1.).

Con

decisione su opposizione del 27 giugno 2011 l’URC, dopo attento e ponderato

esame della situazione e dei nuovi elementi presentati in sede di opposizione,

ha poi ridotto la sanzione a 6 giorni (cfr. doc. A1; consid. 1.2.).

2.8

In concreto

l’URC, per il lasso di tempo dal mese di febbraio al mese di aprile 2011

antecedente l’iscrizione in disoccupazione, ha stabilito che l’assicurato ha effettuato

tre ricerche nel mese di febbraio 2011, tre ricerche nel mese di marzo 2011 e

quattro ricerche nel mese di aprile 2011 (cfr. doc. A1).

L’amministrazione

ha così sanzionato l’insorgente per insufficienti ricerche effettuate nei mesi

di febbraio e marzo 2011, considerando invece valide quelle del mese di aprile

2011.

(cfr. doc. 3.1.).

Dalle

carte processuali si evince che nei mesi di febbraio e marzo 2011 il ricorrente

ha effettivamente documentato, mediante attestazioni dei potenziali datori di

lavoro, tre ricerche di impiego per ciascun mese, e meglio nel mese di febbraio

2011.

si è candidato in relazione a due concorsi pubblici quale insegnante di

musica nelle Scuole medie superiori e Scuole Professionali (cfr. doc. A8; A9;

4.3

) e ha postulato presso la __________ - __________ per il settore musica

(cfr. doc. A14; 4.3.), mentre nel mese di marzo 2011 si è proposto quale

archivista o documentarista presso il Fondo Ricerche musicali nella __________

(cfr. doc. A13; 4.3.), nonché come archivista presso la Biblioteca __________

(cfr. doc. A15; 4.3.) e si è candidato presso l’Associazione ricerche musicali

nella __________ (cfr. doc. A16; 4.3.).

L’assicurato

stesso in sede di opposizione ha indicato di aver intrapreso tre ricerche di

impiego nel mese di febbraio 2011 e tre ricerche nel mese di marzo 2011 (cfr.

doc. 3.1.).

Tali

sforzi si rivelano insufficienti dal profilo quantitativo (cfr. consid. 2.5.).

Il fatto che l’assicurato

abbia fatto valere di aver ricercato un’occupazione già precedentemente al mese

di febbraio 2011 (cfr. doc. I), benché risulti una scelta ragionevole dal

momento che dall’inizio dell’attività lavorativa presso la Biblioteca di __________

sapeva che il relativo contratto sarebbe giunto a termine il 30 aprile 2011

(cfr. doc. 1.19.), è irrilevante ai fini della risoluzione della vertenza.

In

effetti la costante giurisprudenza prevede, da una parte, che

nel caso di contratti di durata determinata si esaminino le ricerche compiute

negli ultimi tre mesi di lavoro (cfr. STFA C 200/03 del 15 dicembre 2003; STCA 38.2010.75

del 4 maggio 2011; STCA 38.208.14 del 20 maggio 2008).

Dall’altra,

che un assicurato deve comprovare le ricerche di lavoro effettuate per ogni singolo

mese e che non si possono compiere insufficienti ricerche in un mese,

fondandosi sul fatto che sforzi più intensi sono stati intrapresi nei mesi

precedenti (cfr. STFA C 58/05 dell’11 luglio 2005; STFA C 252/00, C 254/00, C

255/00 del 21 febbraio 2001) o che verranno effettuati nei mesi successivi.

Tale

principio non risulta, del resto, eccessivamente formalista (cfr. STFA C 10/05

del 25 aprile 2005 consid. 2.3.2).

Per quanto attiene

l’asserzione ricorsuale secondo cui gli era stata ventilata la

possibilità di un nuovo mandato presso l’Archivio __________ (cfr. doc. I), va

osservato che il TFA (Tribunale

federale delle assicurazioni; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) ha

stabilito che non deve essere sospeso dal diritto all'indennità di

disoccupazione l'assicurato che, pur non compiendo un numero di ricerche di

lavoro sufficientemente valide dal profilo qualitativo e quantitativo in un

determinato periodo di controllo, riesce comunque, grazie alle stesse, a porre

termine - o a non ricorrere - alla disoccupazione (cfr. DLA 1990 pag. 132;

STCA del 13 febbraio 1997 nella causa M. C.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 32).

Secondo

la giurisprudenza federale si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché

un contratto di lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso

la volontà concordata delle parti, non bastando invece che le trattative

facciano sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr.

DLA 1992 pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STFA del 3 febbraio 2004 nella causa S.,

C 275/03, consid. 4.2.4.; STCA del 23 maggio 1995 nella causa M.V.; C.

Cattaneo, op. cit., pag. 32).

In

particolare, nella sentenza pubblicata in DLA 1992 pag. 151 seg. l'Alta Corte

ha fornito al riguardo le seguenti precisazioni:

"

Die Zusicherung einer anderen Stelle nach Art.

44.

lit. b AVIV setzt für den Arbeitnehmer nicht bloss Hoffnungen und

Erwartungen erweckende Vertragsverhandlungen voraus. Vielmehr gilt eine Stelle

erst dann als zugesichert, wenn durch ausdrückliche oder stillschweigende

übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung von Arbeitgeber und

Arbeitnehmer (Art. 1 OR) ein Arbeitsvertrag im Sinne von Art. 319 ff. OR

tatsächlich zustande gekommen ist (unveröffentlichtes Urteil S. vom 12. März 1987, C 110/86). (...)"

Decisivo

è dunque il fatto che venga stipulato un contratto di lavoro, non

necessariamente nella forma scritta (cfr. al riguardo anche la STFA dell11

ottobre 2004 nella causa H., C 197/03):

"

Wie das kantonale Gericht insbesondere richtig

erwogen hat, begründete der Umstand, dass am ersten Arbeitstag noch kein

schriftlicher Arbeitsvertrag vorlag, keine Unzumutbarkeit, am Arbeitsplatz zu

verbleiben."

Nel caso

di specie il ricorrente ha indicato unicamente che era stata “balenata”

la possibilità di un nuovo mandato da parte dell’Archivio di __________ (cfr.

doc. I).

Non

risulta, quindi, che all’assicurato sia mai stato garantito un impiego presso l’Archivio

di __________.

L’insorgente, dunque,

piuttosto sperava di poter concretizzare una nuova collaborazione con l’ente

menzionato.

La mera

speranza, come esposto, non è sufficiente per esonerare dall’obbligo di

compiere ricerche di impiego nei mesi di disdetta.

Di conseguenza il

ricorrente non può essere esentato, da questo profilo, da una sospensione dal

diritto alle indennità per insufficienti ricerche di impiego prima della

disoccupazione (cfr. STCA 38.2008.48 del 24 settembre 2008; STCA 38.2006.27 del

19.

luglio 2006; STCA 38.2007.88 del 7 gennaio 2008).

Giova,

infine, rilevare che anche se è vero che le ricerche devono

essere svolte nelle professioni per le quali l'assicurato si è iscritto per il

collocamento, esse devono comunque essere estese anche in altri lavori adeguati

(cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 27).

Inoltre,

per costante giurisprudenza, il disoccupato, durante alcuni mesi ha il diritto

di essere reinserito nella propria professione. Successivamente però deve

essere disposto anche a lavorare al di fuori della professione appresa (cfr.

art. 17 cpv. 1 LADI; DLA 2001 pag. 147, STCA 38.2000.20 del 13 aprile 2000;

STCA del 14 giugno 1995 nella causa S.S.; STCA del 5 aprile 1993 nella causa

E.C-T; RDAT 1986 pag. 173; vedi pure STFA del 19 ottobre 1988 nella causa R.M.,

46/88;Th. Nussbaumer,

"Arbeitslosenversicherung" in SBVR pag. 94 N° 236 e pag. 95 N° 240;

D. Cattaneo, op. cit., pag. 27).

Ciò vale in particolare qualora

una professione contempli sul mercato del lavoro pochi sbocchi di impiego

concreti, analogamente al caso del ricorrente laureato in musicologia e

letteratura italiana (cfr. consid. 2.7.), come del resto riconosciuto

dell’assicurato stesso (cfr. doc. I).

In tal caso è necessario

intensificare le ricerche anche al di fuori del proprio ambito professionale

(cfr. STF C 16/07 del 22 febbraio 2007; STFA C 347/05 del 13 marzo 2006, STCA

38.2001.46

del 5 ottobre 2001 relativa a un’assicurata - docente di scuola

dell’infanzia - sospesa per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo

precedente l’iscrizione in disoccupazione. Il TCA ha segnatamente stabilito

che, vista la difficoltà nel trovare un'occupazione quale

docente di scuola dell'infanzia a causa delle rare pubblicazioni di concorsi

sul Foglio Ufficiale, la ricorrente avrebbe dovuto cercare un lavoro anche in

altri ambiti professionali).

E’ vero che in casu

l’insorgente nei mesi maggio e giugno 2011 si è proposto ad alcuni quotidiani

ticinesi prendendo in considerazione la possibilità di iniziare un tirocinio

giornalistico (cfr. doc. A5; A6).

E’ altrettanto vero,

tuttavia, che questi sforzi concernono un periodo successivo a quello in esame.

Relativamente ai concorsi

quale insegnante di musica (cfr. doc. I; A8; A9), va, per contro, osservato, in

primo luogo, che gli stessi sono in effetti stati considerati dall’URC quali

ricerche compiute e documentate per il mese di febbraio 2011 (cfr. doc. 3.1.).

In secondo luogo, che

comunque l’insegnamento della musica per un assicurato laureato in musicologia

rientra ancora nel suo ambito professionale e che il numero di posti come

docente di musica risulta però scarso.

Ne consegue, pertanto, che

il ricorrente, nei mesi di febbraio e marzo 2011 ha violato l’obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge (cfr. consid. 2.4.).

In simili condizioni,

l’assicurato deve essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione

giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI.

2.9

Per

quanto concerne l’entità della sanzione, va ribadito che nel

caso di specie l’URC ha inflitto all’assicurato sei giorni di sospensione (cfr.

consid. 1.2.).

A mente

di questa Corte, tutto ben considerato e ritenuto che di regola vengono

inflitti tre giorni di sospensione per insufficienti ricerche durante un mese

di disdetta (cfr. consid. 2.6.), la penalità di sei giorni (tre giorni per

insufficienti ricerche nel mese di febbraio 2011 + tre giorni per insufficienti

ricerche nel mese di marzo 2011; cfr. consid. 2.8.) a carico del ricorrente

risulta conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.6.).

Questa

soluzione si giustifica tanto più se si considera che, per costante

giurisprudenza, il Giudice non può scostarsi dalla valutazione

dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 137 V 71; DTF 123 V 152

consid. 2; DLA 1998 no. 10 pag. 52 consid. 2; STF C 153/06 del 12 marzo 2007

consid. 2.2).

La

decisione su opposizione del 27 giugno 2011 va, perciò, confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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