38.2011.60
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26 settembre 2011Italiano28 min
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Numero d'incarto:
38.2011.60
Data decisione, Autorità:
26.09.2011, TCA
Titolo:
Insuff.ric.alla fine di un c.di durata det.L'aver cercato già prima degli ult.3 mesi irrilev.Ventilato possib.di una nuova occup.dove già svolto attiv.,ma non garanzia.Va cercata occ.pure in altri ambiti qualora,come in casu(laurea in musicologia),prof.presenta pochi sbocchi. Sosp.di 6gg confermata
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
SANZIONE
art. 16 agg. 17 LADI
art. 30 cpv. 1 let. c LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 26 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2011.60
rs
Lugano
26 settembre
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 luglio 2011 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 27 giugno
2011 emanata da
Ufficio regionale di collocamento, _____________
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 31 maggio 2011 l’Ufficio regionale di collocamento di __________
(di seguito URC) ha sospeso RI 1 per nove giorni dal diritto all’indennità di
disoccupazione a causa di insufficienti ricerche di lavoro nel periodo
antecedente l’iscrizione in disoccupazione (cfr. doc. A2).
1.2. A seguito
dell’opposizione interposta dall’assicurato (cfr. doc. 3.1.),
l’amministrazione, il 27 giugno 2011, ha emesso una decisione su opposizione con cui ha ridotto la sospensione inflittagli a 6 giorni.
A
sostegno del proprio provvedimento l’URC ha indicato che:
"
(…)
Dopo attento e ponderato
riesame della situazione, visti e considerati i nuovi elementi presentati in
opposizione, constatiamo la seguente nuova situazione:
-
ricerche di lavoro eseguite e documentate per il
mese di febbraio: no 3;
-
idem per il mese di marzo: no 3;
-
idem per il mese di aprile: 04.
Gli sforzi effettuati e
documentati per il periodo in oggetto erano e rimangono comunque insufficienti
ma la sanzione deve essere ridotta.” (Doc. A1)
1.3. Contro la
decisione su opposizione del 27 giugno 2011 l’assicurato ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA nel quale ha chiesto l’annullamento della sanzione.
A
motivazione della propria pretesa ricorsuale il ricorrente ha, segnatamente,
addotto di aver iniziato a cercare una nuova occupazione prima dei tre mesi
precedenti la prevista cessazione del rapporto di lavoro con la Biblioteca __________
__________ e di aver, poi, attivato particolarmente i suoi sforzi nei tre mesi
antecedenti la fine della sua occupazione.
Egli ha
aggiunto che la sua ricerca è continuata anche in altre direzioni rispetto alla
sua formazione specifica e che ritiene, quindi, di aver sufficientemente
provato di aver ossequiato la diligenza richiesta dalla LADI.
L’insorgente
ha, inoltre, rilevato di aver ricevuto, dopo essersi diplomato in lettere e
musicologia all’Università di __________ nel 2001, una borsa di ricerca
biennale del Cantone Ticino per esordienti che gli ha permesso di fare una
prima conoscenza di un compositore quasi ignoto alla letteratura specializzata
(__________ 1625-1700). Egli ha precisato, da un lato, che, visto
l’apprezzamento per il lavoro svolto, ha deciso di ampliare tale ricerca per
conseguire il dottorato in musicologia sullo stesso tema. Dall’altro, che il
progetto è stato accettato dal prof. __________ dell’Università di __________
con la precisazione, tuttavia, che non avrebbe potuto godere di un impiego come
assistente. Il ricorrente ha indicato che il suo lavoro è terminato e che in
autunno sarà valutato per il riconoscimento del titolo di dottore di ricerca.
Egli ha
osservato di aver, conseguentemente, dovuto, negli anni 2005-2011, accettare
per vivere degli impieghi a tempo parziale, purtroppo sempre per periodi
limitati, presso l’Archivio della __________, il Centro di dialettologia e di
etnografia, l’Archivio __________ e la Biblioteca __________.
A mente
dell’assicurato egli ha così dato prova di impegno e determinazione.
Il
ricorrente ha, altresì, evidenziato che i posti presso i quali ricercare un
impiego nel settore professionale per il quale è preparato non sono decine ma
poche unità. Egli ha asserito di aver, perciò, dopo essersi proposto entro
aprile presso tutti i potenziali datori di lavoro vicini alla sua precedente
attività lavorativa, fatto domanda di insegnare nelle scuole pubbliche, come
pure di essersi proposto come praticante giornalista presso il __________, il __________,
__________ e il nuovo quotidiano __________.
L’insorgente
ha, infine, fatto valere di essersi dimostrato disposto a lavorare in un ambito
estraneo ai suoi interessi e alla sua occupazione precedente e di ritenere
irrilevante il luogo del posto di impiego (cfr. doc. I).
1.4. L’URC, in
risposta, ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà,
per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.5. Il 10 agosto
2011 il ricorrente si è nuovamente pronunciato in merito alla fattispecie (cfr.
doc. V).
1.6. L’URC si è
espresso al riguardo con scritto del 16 agosto 2011, rilevando, peraltro, che
non si sono ravvisati nuovi elementi di particolare importanza tali da
modificare la propria decisione su opposizione (cfr. doc. VII).
1.7. Il doc. VII
è stato trasmesso per conoscenza all’assicurato (cfr. doc. VIII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio
2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’assicurato deve o meno essere sospeso dal diritto
alle indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche di lavoro nei mesi
precedenti l’iscrizione in disoccupazione.
2.3. Va dapprima
segnalato che il 1° aprile 2011 è entrata in vigore la quarta revisione della
LADI, accettata dal popolo il 26 settembre 2010 (cfr. FF N. 38 del 23 settembre
2008 pag. 6761 segg.; RU N. 12 del 22 marzo 2011 pag. 1167 segg.).
Nel
diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in
vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente
rilevante (cfr. STFA C 333/05 del 6 marzo 2006 consid. 1;
DTF 130 V 445; DTF 129 V 1, consid. 1.2, pag. 4; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV
Nr. 3; DTF 127 V 466, consid. 1, pag. 467; DTF 126 V
163, consid. 4b, pag. 166).
Nel caso
in esame l’amministrazione ha esaminato i mesi da febbraio ad aprile 2011
antecedenti l’annuncio al collocamento.
Pertanto
in assenza di disposizioni transitorie particolari in merito della LADI, al
periodo febbraio-marzo 2011 vanno applicati i disposti legali della v.LADI validi
fino al 31 marzo 2011.
Per il
mese di aprile 2011, per contro, deve essere presa in considerazione le nuove
norme della LADI.
2.4. Tra
gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente
un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è
stato modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori
della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto
invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio
luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo
di controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio competente le prove
documentali relative alle ricer-che di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del
29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1
OADI valido anche successivamente al 31 marzo 2011:
"
L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di
regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI, in
vigore fino al 31 marzo 2011, prevede che:
"
Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve
provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare
lavoro."
L'art. 26 cpv. 2bis OADI,
valido fino al 31 marzo 2011, precisa che:
" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di
controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo
giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio
competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo
informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione
valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."
A
decorrere dal 1° aprile 2011 il tenore dell’art. 26 cpv. 2 OADI è il seguente:
"
L’assicurato deve inoltrarela prova delle
ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto giorno
del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Se
l’assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di
lavoro non potranno più essere prese in considerazione.”
L’art. 26 cpv. 2bis OADI è stato abrogato con effetto dal 1° aprile
2011.
L'art. 26 cpv. 3 OADI, valido anche dopo il 31 marzo 2011, stabilisce
che:
"
Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro
dell'assicurato."
La LADI ha dunque previsto
che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o
ridurre lo stato di disoccupazione.
Tale principio non è stato
messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr.
Messaggio concernente la modifica delle legge sull’assicurazione contro la
disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).
L'obbligo di ridurre il
danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V
197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische
Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p.
48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti
per trovare lavoro.
Se non adempie il suo
obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI
- valido anche dopo il 31 marzo 2011 - secondo cui l'assicurato è sospeso dal
diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione
adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009
del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL
Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230;
Fatti
D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation
de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e
Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).
La
giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità
l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo
che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del
28 giugno 2010).
Per
costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione
deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.
In una
sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così sottolineato
che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la
disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è
ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati
non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a
intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in
disoccupazione.
L'assicurato deve così, ad
esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal
momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova
occupazione (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF
8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004,
consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA
C 77/91 del 29 gennaio
1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici
regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti
sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, p. 16ss.; vedi pure art. 45
cpv. 1 lett. a OADI).
Inoltre
gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere
sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che
precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,
n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,
op. cit., pag. 17).
2.5. Per
stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare
un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la
qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76
consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).
Per quel
che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un
numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La
giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e
non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo
vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per
tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).
L'Alta Corte, pur
confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio
2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante
ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la
prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al
mese (cfr. consid. 2.4.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C
199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).
In una sentenza
8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria
giurisprudenza e ha rilevato:
" (…)
3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a
fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir
compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère
que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne
peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement
quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard
des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant
parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006
consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"
Sulle modalità con le
quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che
secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il
suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio
competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26
cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p.
95; DTF 120 V 74).
La legge non prevede
nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire
effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi
datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla
fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio
competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del
29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
Concretamente ciò
significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare
all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore
di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile
l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca
personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei
datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è
necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo
"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra
forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del
28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).
Inoltre
deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si
è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella
causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà
servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1°
luglio 1999 la Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio
federale dello sviluppo economico e del lavoro).
In caso di rifiuto del
datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà
comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al
servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca
telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,
confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto
(cfr. DLA 1988 p. 95).
In una
sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
p. 156ss., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno
l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.6. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI
- il cui tenore è rimasto invariato con la quarta revisione della LADI - la
durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e
ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di
cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 2 vOADI; 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv.
2 bis vOADI (corrispondente al nuovo art. 45 cpv. 5 OADI), se l'assicurato è
ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la
riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo
adeguato.
Nella già
citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha
ricordato che " La gravité de la faute dépend de l'ensemble des
circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être
mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses
démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas
suivies en dépit de leur pertinence.".
Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di
disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi
amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel
periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i
parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali
aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 2 bis OADI (cfr. Circolare concernente l'indennità di disoccupazione
(circolare ID) della SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto 1; Lista
delle sospensioni URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro - aggiornate dal
SECO al 25.01.1999).
Queste
direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni
compiti …”, p. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi
vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato
il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile
2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA
C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01
del 6 agosto 2002).
2.7. Nella
presente fattispecie dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurato,
nel 2001, ha conseguito la laurea in lettere (materia A: musicologia, materia
B: letteratura italiana, materia C: corsi di teoria presso il Conservatorio).
Egli inoltre, nel 2000, ha ottenuto il “Certificat d’études terminales” di
violino presso il Conservatorio di musica di __________ (cfr. doc. 1.14).
Nel 2005
il ricorrente ha iniziato un dottorato in musicologia presso l’Università di __________
(cfr. doc. 1.14) che ha ora terminato. Egli ha indicato che in autunno la sua
tesi sarà valutata per il riconoscimento del titolo di dottore di ricerca (cfr.
doc. I).
Negli
anni dal 2005 al 2011 ha svolto alcune occupazioni a tempo parziale per periodi
di durata determinata.
In
particolare dall’ottobre 2006 al dicembre 2008 è stato attivo quale
Considerandi
documentalista presso l’Archivio della __________ (cfr. doc. 1.14.).
Da maggio
2009.
a maggio 2010 gli è stato affidato un mandato con compiti di catalogazione
presso l’archivio di fondi musicali dell’__________ (cfr. doc. 1.19.).
In
seguito, dal 1° giugno 2010 al 30 aprile 2011, ha lavorato al 50% presso la Biblioteca __________ come musicologo archivista (cfr. doc. 1.17;
1.
).
L’assicurato
si è annunciato per il collocamento il 22 aprile 2011 con effetto dal 1° maggio
2011, dichiarando di ricercare un’occupazione al 50% (cfr. doc. 1.7., 1.10.).
L’11
maggio 2011, dopo aver esaminato le ricerche di lavoro che il ricorrente ha
fornito al momento dell’iscrizione in disoccupazione (4 per febbraio 2011, 4
per marzo 2011 e 5 per aprile 2011), il consulente del personale, gli ha inviato
una “Richiesta di giustificazione” con cui l’ha invitato a motivare, entro il 23
maggio 2011, il fatto di non aver documentato gli asseriti sforzi volti al
reperimento di un impiego intrapresi nel periodo da febbraio ad aprile 2011.
Il
collocatore ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale
avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente
l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un
assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere
un’occupazione adeguata (cfr. doc. 3.7.).
L’insorgente,
il 19 maggio 2011, ha risposto che:
"
Come da voi richiesto vi mando sette
dichiarazioni dei datori di lavoro e due risposte, purtroppo negative (Concorso
per l’assunzione di docenti per le scuole professionali e Concorso per
l’assunzione di docenti per le Scuole medie superiori), che attestano le mie ricerche
di lavoro per il mese di febbraio, marzo, aprile 2011.” (Doc. 3.6.)
Dal
profilo procedurale l’URC ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito
dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA (al
riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).
L’amministrazione,
ritenendo insufficienti le ricerche compiute dall’assicurato, con decisione
formale del 31 maggio 2011 l’ha sospeso dal diritto alle indennità di
disoccupazione per nove giorni (cfr. doc. A2; consid. 1.1.).
Con
decisione su opposizione del 27 giugno 2011 l’URC, dopo attento e ponderato
esame della situazione e dei nuovi elementi presentati in sede di opposizione,
ha poi ridotto la sanzione a 6 giorni (cfr. doc. A1; consid. 1.2.).
2.8
In concreto
l’URC, per il lasso di tempo dal mese di febbraio al mese di aprile 2011
antecedente l’iscrizione in disoccupazione, ha stabilito che l’assicurato ha effettuato
tre ricerche nel mese di febbraio 2011, tre ricerche nel mese di marzo 2011 e
quattro ricerche nel mese di aprile 2011 (cfr. doc. A1).
L’amministrazione
ha così sanzionato l’insorgente per insufficienti ricerche effettuate nei mesi
di febbraio e marzo 2011, considerando invece valide quelle del mese di aprile
2011.
(cfr. doc. 3.1.).
Dalle
carte processuali si evince che nei mesi di febbraio e marzo 2011 il ricorrente
ha effettivamente documentato, mediante attestazioni dei potenziali datori di
lavoro, tre ricerche di impiego per ciascun mese, e meglio nel mese di febbraio
2011.
si è candidato in relazione a due concorsi pubblici quale insegnante di
musica nelle Scuole medie superiori e Scuole Professionali (cfr. doc. A8; A9;
4.3
) e ha postulato presso la __________ - __________ per il settore musica
(cfr. doc. A14; 4.3.), mentre nel mese di marzo 2011 si è proposto quale
archivista o documentarista presso il Fondo Ricerche musicali nella __________
(cfr. doc. A13; 4.3.), nonché come archivista presso la Biblioteca __________
(cfr. doc. A15; 4.3.) e si è candidato presso l’Associazione ricerche musicali
nella __________ (cfr. doc. A16; 4.3.).
L’assicurato
stesso in sede di opposizione ha indicato di aver intrapreso tre ricerche di
impiego nel mese di febbraio 2011 e tre ricerche nel mese di marzo 2011 (cfr.
doc. 3.1.).
Tali
sforzi si rivelano insufficienti dal profilo quantitativo (cfr. consid. 2.5.).
Il fatto che l’assicurato
abbia fatto valere di aver ricercato un’occupazione già precedentemente al mese
di febbraio 2011 (cfr. doc. I), benché risulti una scelta ragionevole dal
momento che dall’inizio dell’attività lavorativa presso la Biblioteca di __________
sapeva che il relativo contratto sarebbe giunto a termine il 30 aprile 2011
(cfr. doc. 1.19.), è irrilevante ai fini della risoluzione della vertenza.
In
effetti la costante giurisprudenza prevede, da una parte, che
nel caso di contratti di durata determinata si esaminino le ricerche compiute
negli ultimi tre mesi di lavoro (cfr. STFA C 200/03 del 15 dicembre 2003; STCA 38.2010.75
del 4 maggio 2011; STCA 38.208.14 del 20 maggio 2008).
Dall’altra,
che un assicurato deve comprovare le ricerche di lavoro effettuate per ogni singolo
mese e che non si possono compiere insufficienti ricerche in un mese,
fondandosi sul fatto che sforzi più intensi sono stati intrapresi nei mesi
precedenti (cfr. STFA C 58/05 dell’11 luglio 2005; STFA C 252/00, C 254/00, C
255/00 del 21 febbraio 2001) o che verranno effettuati nei mesi successivi.
Tale
principio non risulta, del resto, eccessivamente formalista (cfr. STFA C 10/05
del 25 aprile 2005 consid. 2.3.2).
Per quanto attiene
l’asserzione ricorsuale secondo cui gli era stata ventilata la
possibilità di un nuovo mandato presso l’Archivio __________ (cfr. doc. I), va
osservato che il TFA (Tribunale
federale delle assicurazioni; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) ha
stabilito che non deve essere sospeso dal diritto all'indennità di
disoccupazione l'assicurato che, pur non compiendo un numero di ricerche di
lavoro sufficientemente valide dal profilo qualitativo e quantitativo in un
determinato periodo di controllo, riesce comunque, grazie alle stesse, a porre
termine - o a non ricorrere - alla disoccupazione (cfr. DLA 1990 pag. 132;
STCA del 13 febbraio 1997 nella causa M. C.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 32).
Secondo
la giurisprudenza federale si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché
un contratto di lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso
la volontà concordata delle parti, non bastando invece che le trattative
facciano sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr.
DLA 1992 pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STFA del 3 febbraio 2004 nella causa S.,
C 275/03, consid. 4.2.4.; STCA del 23 maggio 1995 nella causa M.V.; C.
Cattaneo, op. cit., pag. 32).
In
particolare, nella sentenza pubblicata in DLA 1992 pag. 151 seg. l'Alta Corte
ha fornito al riguardo le seguenti precisazioni:
"
Die Zusicherung einer anderen Stelle nach Art.
44.
lit. b AVIV setzt für den Arbeitnehmer nicht bloss Hoffnungen und
Erwartungen erweckende Vertragsverhandlungen voraus. Vielmehr gilt eine Stelle
erst dann als zugesichert, wenn durch ausdrückliche oder stillschweigende
übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung von Arbeitgeber und
Arbeitnehmer (Art. 1 OR) ein Arbeitsvertrag im Sinne von Art. 319 ff. OR
tatsächlich zustande gekommen ist (unveröffentlichtes Urteil S. vom 12. März 1987, C 110/86). (...)"
Decisivo
è dunque il fatto che venga stipulato un contratto di lavoro, non
necessariamente nella forma scritta (cfr. al riguardo anche la STFA dell11
ottobre 2004 nella causa H., C 197/03):
"
Wie das kantonale Gericht insbesondere richtig
erwogen hat, begründete der Umstand, dass am ersten Arbeitstag noch kein
schriftlicher Arbeitsvertrag vorlag, keine Unzumutbarkeit, am Arbeitsplatz zu
verbleiben."
Nel caso
di specie il ricorrente ha indicato unicamente che era stata “balenata”
la possibilità di un nuovo mandato da parte dell’Archivio di __________ (cfr.
doc. I).
Non
risulta, quindi, che all’assicurato sia mai stato garantito un impiego presso l’Archivio
di __________.
L’insorgente, dunque,
piuttosto sperava di poter concretizzare una nuova collaborazione con l’ente
menzionato.
La mera
speranza, come esposto, non è sufficiente per esonerare dall’obbligo di
compiere ricerche di impiego nei mesi di disdetta.
Di conseguenza il
ricorrente non può essere esentato, da questo profilo, da una sospensione dal
diritto alle indennità per insufficienti ricerche di impiego prima della
disoccupazione (cfr. STCA 38.2008.48 del 24 settembre 2008; STCA 38.2006.27 del
19.
luglio 2006; STCA 38.2007.88 del 7 gennaio 2008).
Giova,
infine, rilevare che anche se è vero che le ricerche devono
essere svolte nelle professioni per le quali l'assicurato si è iscritto per il
collocamento, esse devono comunque essere estese anche in altri lavori adeguati
(cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 27).
Inoltre,
per costante giurisprudenza, il disoccupato, durante alcuni mesi ha il diritto
di essere reinserito nella propria professione. Successivamente però deve
essere disposto anche a lavorare al di fuori della professione appresa (cfr.
art. 17 cpv. 1 LADI; DLA 2001 pag. 147, STCA 38.2000.20 del 13 aprile 2000;
STCA del 14 giugno 1995 nella causa S.S.; STCA del 5 aprile 1993 nella causa
E.C-T; RDAT 1986 pag. 173; vedi pure STFA del 19 ottobre 1988 nella causa R.M.,
46/88;Th. Nussbaumer,
"Arbeitslosenversicherung" in SBVR pag. 94 N° 236 e pag. 95 N° 240;
D. Cattaneo, op. cit., pag. 27).
Ciò vale in particolare qualora
una professione contempli sul mercato del lavoro pochi sbocchi di impiego
concreti, analogamente al caso del ricorrente laureato in musicologia e
letteratura italiana (cfr. consid. 2.7.), come del resto riconosciuto
dell’assicurato stesso (cfr. doc. I).
In tal caso è necessario
intensificare le ricerche anche al di fuori del proprio ambito professionale
(cfr. STF C 16/07 del 22 febbraio 2007; STFA C 347/05 del 13 marzo 2006, STCA
38.2001.46
del 5 ottobre 2001 relativa a un’assicurata - docente di scuola
dell’infanzia - sospesa per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo
precedente l’iscrizione in disoccupazione. Il TCA ha segnatamente stabilito
che, vista la difficoltà nel trovare un'occupazione quale
docente di scuola dell'infanzia a causa delle rare pubblicazioni di concorsi
sul Foglio Ufficiale, la ricorrente avrebbe dovuto cercare un lavoro anche in
altri ambiti professionali).
E’ vero che in casu
l’insorgente nei mesi maggio e giugno 2011 si è proposto ad alcuni quotidiani
ticinesi prendendo in considerazione la possibilità di iniziare un tirocinio
giornalistico (cfr. doc. A5; A6).
E’ altrettanto vero,
tuttavia, che questi sforzi concernono un periodo successivo a quello in esame.
Relativamente ai concorsi
quale insegnante di musica (cfr. doc. I; A8; A9), va, per contro, osservato, in
primo luogo, che gli stessi sono in effetti stati considerati dall’URC quali
ricerche compiute e documentate per il mese di febbraio 2011 (cfr. doc. 3.1.).
In secondo luogo, che
comunque l’insegnamento della musica per un assicurato laureato in musicologia
rientra ancora nel suo ambito professionale e che il numero di posti come
docente di musica risulta però scarso.
Ne consegue, pertanto, che
il ricorrente, nei mesi di febbraio e marzo 2011 ha violato l’obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge (cfr. consid. 2.4.).
In simili condizioni,
l’assicurato deve essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione
giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI.
2.9
Per
quanto concerne l’entità della sanzione, va ribadito che nel
caso di specie l’URC ha inflitto all’assicurato sei giorni di sospensione (cfr.
consid. 1.2.).
A mente
di questa Corte, tutto ben considerato e ritenuto che di regola vengono
inflitti tre giorni di sospensione per insufficienti ricerche durante un mese
di disdetta (cfr. consid. 2.6.), la penalità di sei giorni (tre giorni per
insufficienti ricerche nel mese di febbraio 2011 + tre giorni per insufficienti
ricerche nel mese di marzo 2011; cfr. consid. 2.8.) a carico del ricorrente
risulta conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.6.).
Questa
soluzione si giustifica tanto più se si considera che, per costante
giurisprudenza, il Giudice non può scostarsi dalla valutazione
dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 137 V 71; DTF 123 V 152
consid. 2; DLA 1998 no. 10 pag. 52 consid. 2; STF C 153/06 del 12 marzo 2007
consid. 2.2).
La
decisione su opposizione del 27 giugno 2011 va, perciò, confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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