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Decisione

38.2011.61

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16 novembre 2011Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

i corsi, cfr. STCA 38.2003.83 del 3 febbraio 2004 e STCA 38.2004.12 del 2

aprile 2004).

Nel

merito

2.3. Il TCA è

chiamato a stabilire se il corso denominato __________ frequentato dalla

ricorrente debba o meno essere finanziato dall’assicurazione contro la

disoccupazione.

In tale

contesto va preliminarmente ricordato che il 1° luglio 2003 è entrata in vigore

la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, accettata dal popolo il 24

novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24

giugno 2003 pag. 1728 segg.).

Questa

revisione della LADI (al riguardo cfr. DTF 131 V 288) non ha sostanzialmente

modificato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, che peraltro erano

già stati estesi con la seconda revisione della legge del 1995.

Tali

provvedimenti si sono rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta

contro la disoccupazione e dunque sono stati mantenuti (cfr. Consiglio

federale, Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro

la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23 del 12

giugno 2001, pag. 1972:

"

(…)

In linea di massima, la presente revisione non

concerne gli URC recentemente istituiti né il rafforzamento dei PML conseguito

sino ad oggi con la revisione del 1995.

Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi

e vanno pertanto mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente

migliorata. (…)"

Pertanto,

la giurisprudenza concernente il vecchio Capitolo 6 della LADI, che agli art.

59-75 LADI regolava le "Prestazioni per provvedimenti destinati a

prevenire e a combattere la disoccupazione" (provvedimenti inerenti al

mercato del lavoro), mantiene pienamente la sua validità anche dopo l'entrata

in vigore della terza revisione della LADI.

In questo

senso si è pronunciata anche l'Alta Corte, nella sentenza C 209/04 del 10

dicembre 2004, in particolare per quanto riguarda il nuovo tenore dell’art. 59

cpv. 2 LADI, che ha ripreso i concetti che figuravano al vecchio art. 59 cpv. 1

e cpv. 3 LADI.

Al

riguardo cfr. anche SVR 2005 ALV Nr. 6; SVR 2005 ALV Nr. 9; DTF 131 V 286.

2.4. Fra gli

scopi principali dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di

"prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e

di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro"

(cfr. art. 1a cpv. 2 LADI).

Per

realizzare questo obiettivo il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI

(Capitolo 6), ha previsto una serie di provvedimenti inerenti al mercato del

lavoro.

Si tratta

di provvedimenti di formazione (art. 60-62: corsi individuali o collettivi di

riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione; aziende di

esercitazione; pratiche di formazione), di provvedimenti di occupazione (art.

64a - 64b: programmi di occupazione temporanea, pratiche professionali,

semestri di motivazione) e di provvedimenti speciali (art. 65 – 71d: assegni

per il periodo di introduzione, assegni di formazione, sussidi per gli

assicurati pendolari o soggiornanti settimanali, sostegno ai fini del

promovimento dell'attività lucrativa indipendente).

Il nuovo

art. 59 LADI fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al

mercato del lavoro e prevede che:

"

1

L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al

mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla

disoccupazione.

Considerandi

2.

I

provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la

reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi inerenti

al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:

a. migliorare

l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una

rapida e durevole reintegrazione;

b. promuovere

le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;

c. diminuire il rischio di una

disoccupazione di lunga durata; o

d. offrire la possibilità di acquisire

esperienze professionali.

3.

Possono

partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli

articoli 60–71d gli assicurati che adempiono:

a. i

presupposti del diritto secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga

altrimenti; e

b. le condizioni specifiche per il

provvedimento in questione.

4.

I servizi

competenti collaborano con gli organi dell’assicurazione invalidità nella

reintegrazione dei disoccupati invalidi."

All'art.

59.

cpv. 2 viene dunque ribadito il principio fondamentale secondo cui il

diritto a prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti

al mercato del lavoro è connesso alla situazione del mercato del lavoro:

provvedimenti possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti

dallo stato del mercato. Si tratta di un presupposto che permette di evitare

l'erogazione di prestazioni che non siano in rapporto con l'assicurazione

disoccupazione (cfr. STFA C 209/04, consid. 2 del 10 dicembre 2004; le STFA C

200/02 e C 201/02, consid. 1 del 5 agosto 2003, la giurisprudenza ivi citata e

il Messaggio del Consiglio federale concernente una nuova legge federale

sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per

insolvenza del 2 luglio 1980; FF 1980 III 469 segg.).

Il nuovo

art. 60 LADI concerne più specificatamente la partecipazione a provvedimenti di

formazione e stabilisce che:

"

1.

Per

provvedimenti di formazione si intendono segnatamente corsi individuali o

collettivi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione nonché

aziende di esercitazione e pratiche di formazione.

2.

Per la

partecipazione ai corsi possono pretendere prestazioni:

a. gli assicurati secondo l’articolo 59b

capoverso 1;

b. le

persone direttamente minacciate dalla disoccupazione secondo l’articolo 62

capoverso 2.

3.

Chi intende

partecipare a un corso di propria iniziativa deve previamente presentare al

servizio competente una domanda motivata corredata degli atti necessari.

4.

Nella misura

in cui lo esiga il corso, durante il medesimo il partecipante non deve

necessariamente essere idoneo al collocamento.

5.

I

provvedimenti di formazione ai sensi della presente legge devono essere

impostati o scelti, per quanto possibile, secondo i principi della legge

federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr). Il

coordinamento dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e di quelli

previsti dalla LFPr ha lo scopo di promuovere un mercato del lavoro uniforme e

trasparente."

2.5

In

conformità con il principio fondamentale secondo il quale provvedimenti

inerenti al mercato del lavoro possono essere messi in atto solo se sono

direttamente imposti dallo stato del mercato, legge e giurisprudenza hanno

posto una serie di condizioni che devono essere cumulativamente rispettate

(cfr. DLA 1999 N. 12, consid. 1, pag. 65-66 e la giurisprudenza ivi citata; DLA

1998.

N. 38, consid. 1, pag. 214 e N. 39, consid. 1, pag. 220-221; DLA 1993/94

N. 6, consid. 1, pag. 44 e N. 24, consid. 2a, pag. 173; DLA 1988 N. 4, consid,

1c, pag. 31; DLA 1987 N. 12, consid. 2c, pag. 114; cfr. inoltre

D. Cattaneo, "Les mésures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, 1992, Basilea

e Francoforte sul Meno, pag. 317 n° 461), affinché l'assicurato che partecipa a

un provvedimento di formazione abbia diritto a ricevere le prestazioni di cui

agli art. 59b, 60 cpv. 2, 62 cpv. 2 e 3 LADI e 85 OADI.

Innanzitutto deve

trattarsi di una riqualificazione, di un perfezionamento o di una

reintegrazione professionale (cfr. DTF 111 V 271 = DLA 1985 N. 20. pag. 157;

DTF 108 V 163) e non di una formazione di base (cfr. DLA 1998 N. 39, consid.

1b. pag. 221; DLA 1996/1997, N. 24, consid. 1b, pag. 142; DTF 111 V 398,

consid. 2b, pag. 400-401 e 111 V 271 consid. 1c, pag. 273), nel senso di

"nuova" formazione (cfr. DTF 104 V 119; DTF 103 V 105; DLA 1986 N.

17, consid. 2b, pag. 66; DLA 1980 pag. 53;) oppure di conclusione della prima

formazione (cfr. DLA 1987 N. 12, pag. 111; sentenza non pubblicata Blanc dell'8

gennaio 1980 citata in DTF 108 V 166) o di un perfezionamento professionale

generale che sarebbe comunque stato effettuato dall'assicurato anche senza

disoccupazione o minaccia di disoccupazione (cfr. DLA 1996/1997 N. 24, consid.

1, pag. 142-143 e la giurisprudenza ivi citata; DLA 1979 pag. 108).

Non deve neppure trattarsi

di provvedimenti usuali nelle professioni o nelle aziende per l'introduzione di

nuovi collaboratori (cfr. art. 81 cpv. 2 OADI e DLA 1986 N. 16, pag. 60; cfr.

pure la possibilità, a determinate condizioni, degli assegni di formazione SVR

1999.

ALV Nr. 24, pag. 57).

Inoltre l'assicurato deve

essere disoccupato o direttamente minacciato di disoccupazione (art. 59 cpv. 1;

cfr. DLA 1973 N. 6) e non deve essere possibile assegnargli un'occupazione

adeguata secondo l'art. 16 LADI (art. 59 cpv. 2 LADI; cfr. STFA del 28 aprile

1987.

nella causa S., Locarno contro UCL e TCA; DLA 1985 N. 21, pag. 164).

L'assicurato deve poi

soddisfare le condizioni relative al termine quadro di contribuzione o deve

esserne esonerato (cfr. art. 59 cpv. 3 lett. a LADI che rinvia all'art. 8 LADI

e l'eccezione dell'art. 59d LADI).

Ma, soprattutto, il corso

in questione deve migliorare l'idoneità al collocamento di colui che intende

frequentarlo (art. 59 cpv. 1 lett. a LADI; cfr. DTF 128 V 197-198; DLA 1999 N.

12, pag. 64; DLA 1998 N. 38, pag. 212, N 39, pag. 218 e N. 28, pag. 153; DLA

1993/1994 N. 23, pag. 167; DLA 1988 N. 4, pag. 30; DLA 1987 N. 12, pag. 111;

DLA 1986 N. 16, pag. 60, N. 17, pag. 64 e N. 36, pag. 172; DLA 1985 pag. 176 e

179).

Le spese derivanti dalla

frequentazione di un corso di perfezionamento, di riqualificazione o di

reintegrazione professionali possono poi essere assunte soltanto se la

frequentazione del corso è ordinata o approvata dall'autorità (cfr. art. 60

cpv. 2 LADI), la quale apporterà il suo consenso soltanto se il corso è ben

strutturato e l'insegnamento impartito in modo serio (cfr. art. 81 cpv. 1 OADI:

"... soltanto se esso è organizzato secondo un programma prestabilito e

tenuto da persone qualificate") e se inoltre l'assicurato possiede le

"capacità ed attitudini" (cfr. art. 83 OADI) necessarie per seguirlo

con profitto (cfr. DLA 1998 N. 13, pag. 67; DLA 1987 N. 12, pag. 111; DLA 1986

N. 16, pag. 60).

Infine le spese derivanti

dalla frequentazione di un corso possono essere assunte soltanto se esse

appaiono proporzionate rispetto allo scopo che si vuole raggiungere mediante la

frequentazione del corso, e cioè, in particolare, se non esistono altre

possibilità, più economiche, per migliorare ugualmente e nella stessa misura

l'idoneità al collocamento dell'assicurato (cfr. DLA 1998 N. 13, pag. 67; DLA

1993/1994 N. 24, pag. 171; STFA del 19 marzo 1986 nella causa UFIAML contro P.,

Paradiso e TCA, pag. 12 e ss. pubblicata in DLA 1986 N. 31, consid. 4b, pag.

125; DLA 1986 N. 17, pag. 64; DTF 112 V 398 = DLA 1986 N. 36, pag. 172).

L'accertamento dei

presupposti per l'erogazione di prestazioni secondo gli art. 62 cpv. 2 e 3 LADI

e 85 OADI ha luogo in modo prospettivo, cioè nel momento in cui la domanda è

deposta (cfr. DLA 1991 N. 12, consid. 3, pag. 106; DTF 112 V 398 = DLA 1986 N.

36, pag. 172).

2.6

A

titolo di "provvedimenti di formazione" la LADI versa delle

prestazioni in caso di corsi di riqualificazione, di perfezionamento o di

reintegrazione.

Il

perfezionamento professionale è quella formazione professionale che amplia o

completa le conoscenze già acquisite in una professione. Lo scopo del perfezionamento

è di permettere all'assicurato di restare attivo nello stesso genere di

mestiere esercitato in precedenza. L'assicurazione contro la disoccupazione

finanzia, a titolo di perfezionamento, solamente le misure o i corsi che

facilitano l'adattamento di un assicurato ai progressi industriali e tecnici,

permettendogli così di poter essere di nuovo pienamente attivo nella sua

professione originaria (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 319 n° 464).

La

riconversione professionale per definizione prepara i disoccupati ad essere

attivi in un altro settore professionale rispetto a quello iniziale (cfr. D.

Cattaneo, op. cit. pag. 318-320 seg.; DLA 1996/1997 N. 24, consid. 1, pag.

142-143; DLA 1993/94 N. 6, consid. 1, pag. 44, N. 22, consid. 1, pag. 163-165;

e N. 39, consid. 2, pag. 262-263).

In linea

di principio la riconversione professionale deve essere di breve durata, poiché

l'assicurato possiede già una formazione di base completa - teorica o anche

soltanto pratica - nella professione nella quale non riesce a trovare

un'occupazione (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 319).

Né una

formazione di base, né una nuova formazione completa possono invece essere

finanziate sulla base degli art. 59 seg. LADI.

Tali

formazioni possono essere assunte dall’assicurazione contro la disoccupazione,

soltanto alle condizioni fissate agli art. 66a LADI (cfr. SVR 1999 ALV N. 24,

consid. 1 e 2a, pag. 57-58).

La

delimitazione tra formazione di base, perfezionamento professionale e

riconversione è fluttuante, visto che una medesima misura può presentare le

caratteristiche di tutte e tre le categorie menzionate. Ciò che è determinante,

dunque, è la natura degli aspetti che predominano in un caso concreto, tenuto

conto di tutte le circostanze (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 321 n° 468; DTF

111.

V 274-275).

Un

criterio importante per valutare se un corso deve o meno essere finanziato

dall'assicurazione contro la disoccupazione è la durata dello stesso (cfr. STF

C 19/07 del 16 luglio 2007). Infatti il Tribunale federale ha precisato che

anche una misura che potrebbe essere riconosciuta quale perfezionamento o

riconversione deve avere, salvo casi eccezionali, una durata limitata a un anno

(cfr. consid. 2.5.; SVR 2008 ALV Nr. 1; DLA 1986 pag. 66; D. Cattaneo, op.

cit., pag. 320-321 n°467).

In una

sentenza del 16 febbraio 2000 nella causa F., pubblicata in DLA 2001 pag. 87

seg. l'Alta Corte ha confermato la sua giurisprudenza nel senso che un corso

può essere riconosciuto come misura di perfezionamento, di riconversione o di

reintegrazione soltanto se è di breve durata, ossia di al massimo un anno:

"

In zeitlicher Hinsicht ist festzustellen, dass

nur Kurse von

beschränkter Dauer als Massnahmen der Umschlung,

Weiterbildung oder Eingliederung im arbeitslosenversicherungsrechtlichen Sinne

anerkannt werden können; die Höchstgrenze liegt dabei bei einem Jahr (ARV 1986

Nr. 17 S. 66 Erw. 2b)." (DLA 2001 pag. 88).

In una

sentenza del 22 marzo 2004 nella causa T.-S. (C 11/02) il TFA ha confermato il

giudizio di questo Tribunale in cui un corso biennale di formazione quale

massaggiatrice medica era stato ritenuto una nuova formazione non finanziabile

dalla LADI e non un perfezionamento o una riqualificazione professionale.

In

un'altra sentenza, chiamata a statuire nel caso di un assicurato che aveva

preteso delle prestazioni secondo gli art. 59 seg. LADI, in quanto voleva

seguire un Nachdiplomkurse "Digitale Medien I und II - Crossmedia und

Multimedia", la nostra Massima Istanza ha così riassunto i criteri che

permettono di stabilire quali tipi di formazione possono essere assunti

dall'assicurazione contro la disoccupazione:

"

(…)

Nach Gesetz und Rechtsprechung sind

Grundausbildung und die allgemeine Förderung der beruflichen Weiterbildung

nicht Sache der Arbeitslosenversicherung. Deren Aufgabe ist es lediglich, in

gewissen Fällen durch konkrete Eingliederungs- und Weiterbildungsmassnahmen

eine bestehende Arbeitslosigkeit zu bekämpfen oder eine drohende

Arbeitslosigkeit zu verhindern. Dabei muss es sich um Vorkehren handeln, welche

dem Versicherten erlauben, sich dem industriellen und technischen Fortschritt

anzupassen oder ihn in die Lage versetzen, seine bereits vorhandene berufliche

Fähigkeit ausserhalb der angestammten engen bisherigen Erwerbstätigkeit auf dem

Arbeitsmarkt zu verwerten. Die Grenze zwischen Grund- und allgemeiner

beruflicher Weiterbildung einerseits, Umschulung und Weiterbildung im

arbeitslosenversicherungsrechtlichen Sinn andererseits ist fliessend. Da ein

und dieselbe Vorkehr beiderlei Merkmale aufweisen kann und namentlich praktisch

jede Massnahme der allgemeinen Berufsbildung auch der Vermittlungsfähigkeit des

Versicherten auf dem Arbeitsmarkt zugute kommt, ist entscheidend, welche

Aspekte im konkreten Fall unter Würdigung aller Umstände überwiegen (BGE 112 V

398.

Erw. 1a, 111 V 274 und 400 f. mit Hinweisen; ARV 1993/1994 Nr. 39 S. 261

mit weiteren Hinweisen). Von Bedeutung ist insbesondere, ob die fragliche

Massnahme spezifisch dafür bestimmt, geeignet und notwendig ist, die

Vermittelbarkeit zu fördern und nicht die bildungsmässige, soziale oder

wirtschaftliche Verbesserung im Vordergrund steht, und ob sie unter den

gegebenen Umständen nicht ohnehin Bestandteil der Berufsausbildung wäre

(soziale Üblichkeit), der Versicherte die fragliche Ausbildung daher auch

absolvieren würde, wenn er - bei im übrigen gleichen Verhältnissen - nicht

arbeitslos wäre. Ein weiteres Abgrenzungskriterium bildet die Ausbildungsdauer,

indem langdauernde Bildungsgänge in der Regel auf Grundausbildungen schliessen

lassen (BGE 111 V 276).

(…)." (cfr. STFA del 25 marzo 2003 nella

causa K., C 29/03)

2.7

La

riqualificazione, il perfezionamento o la reintegrazione professionale devono

inoltre migliorare l'idoneità al collocamento (cfr. art. 59 cpv. 2 lett. a

LADI).

Per poter essere

finanziato dall'assicurazione contro la disoccupazione non è sufficiente che un

corso, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, apra la

prospettiva di un eventuale vantaggio teorico, possibile, ma poco probabile nel

caso concreto. Occorre invece che, secondo tutta probabilità, l'idoneità al

collocamento sia effettivamente migliorata nel caso particolare, tramite un

perfezionamento svolto in vista di uno scopo professionale preciso (cfr. D.

Cattaneo, op. cit., pag. 362 n° 556; DLA 1991 N. 30; DLA 1988 N. 30).

In diverse sentenze il TFA

ha chiaramente affermato che non è importante stabilire se, grazie al corso

l'assicurato migliora le possibilità di assumere un impiego dipendente o quelle

di cominciare un'attività indipendente: decisivo è unicamente il fatto che dopo

il corso l'assicurato avrà più opportunità di porre fine alla disoccupazione

(cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 366 n° 564; STFA del 22 marzo 2004 nella

causa T., C 11/02, consid. 3.3.; DLA 1987 N. 111; DTF 111 V 38).

Nella già

citata STFA C 29/03 del 25 marzo 2003, la nostra Massima Istanza ha, tra

l'altro, ribadito che:

"

(…)

Ein bloss theoretisch möglicher, aber im

konkreten Fall unwahrscheinlicher Vorteil hinsichtlich der

Vermittlungsfähigkeit genügt den Anforderungen von Art. 59 Abs. 3 AVIG nicht.

Vielmehr muss die Wahrscheinlichkeit dargetan sein, dass die

Vermittlungsfähigkeit durch eine im Hinblick auf ein konkretes berufliches Ziel

absolvierte Weiterbildung im konkreten Fall tatsächlich und in erheblichem

Masse gefördert wird (ARV 1988 Nr. 4 S. 31 Erw. 1c, 1987 Nr. 12 S. 114 Erw. 2c,

je mit Hinweisen). (…)"

(cfr. STFA del 25 marzo 2003 nella causa K., C

29/03, consid. 4.1)

B. Rubin (in

"Assurance-chômage"; Ed Schultess Juristische Media AG,

Zurigo-Basilea-Ginevra 2006, pag. 601) ricorda che:

"

L'aptitude au placement dont il est question à

l'art. 59 al. 2 let. a LACI doit être comprise dans le sens de l'employabilité.

En vérité, l'amélioration de l'aptitude au

placement signifie l'augmentation des changes de retrouver un emploi, dans les

conditions du marché du travail entrant en considération dans le cas

particulier. La notion d'aptitude au placement au sens de l'art. 15 al. 1 LACI

se réfère quant à elle (implicitement) au marché du travail en général et a

donc un sens différent.

L'amélioration de l'aptitude au placement doit

pouvoir être constatée non seulement sur le plan subjectif (assimilation de

connaissances et de savoir-faire professionnels) mais également sur le plan

objectif, c'est-à-dire après avoir examiné la situation sur le marché de

l'emploi. Afin d'obtenir l'assentiment à une mesure qu'il sollicite, l'assuré

doit ainsi rendre vraisemblable que, par la fréquentation de la mesure

concernée son aptitude au placement sera notablement et effectivement

développée."

2.8

Il 20 marzo 2006 la Sezione del Lavoro ha emanato una

Direttiva n. 244 del seguente tenore:

"

__________ (CRS):

corso di "Collaboratrice sanitaria CRS"

Descrizione e Procedura

Il corso è da autorizzare con prudenza, in quanto

non esiste un'indicazione del mercato del lavoro generale favorevole e la

professione richiede requisiti particolari.

D e s c

r i z i o n e

Premessa Il corso "Collaboratrice sanitaria CRS" permette di

acquisire le basi necessarie per prendersi a carico le cure e l'assistenza di

persone anziane, malate e/o disabili.

Da

gennaio 2004 il corso "Collaboratrice sanitaria CRS" é così

strutturato:

− modulo

di base di 72 ore (12 giorni di 6 ore);

− modulo di approfondimento

di 48 ore (8 giorni di 6 ore).

Fra i due moduli, si

terrà uno stage di 15 giorni presso un istituto di cura. Lo stage è organizzato

dalla __________ - nel corso della prima settimana del modulo base - in accordo

con il partecipante. Durante lo stage non è previsto il servizio notturno.

L'attestato di __________S”

é rilasciato unicamente a coloro che svolgono la formazione completa e che

raggiungono gli obiettivi della parte teorica e di quella pratica del corso.

Pubblico mirato / Per essere ammessi al corso i candidati

devono

requisiti adempiere le seguenti condizioni:

Ø avere

compiuto 18 anni;

Ø partecipare a una seduta informativa

collettiva e a un colloquio individuale;

Ø avere motivazione e interesse per

un'attività lavorativa a contatto con persone bisognose di assistenza e di

cure;

Ø avere

interesse per il lavoro in équipe;

Ø sapersi esprimere (orale e scritto)

nella lingua italiana;

Ø essere in buona salute fisica e

psichica; l'Associazione Cantonale può esigere un certificato da un suo medico

di fiducia;

Ø essere interessati alla verifica delle

attitudini per il collocamento nei settori dei servizi per l'assistenza e cura

a domicilio (SACD), servizi privati di aiuto domiciliare e case per anziani.

Possibilità di Il corso "Collaboratrice

sanitaria CRS" non

collocamento

permette di conseguire un diploma professionale riconosciuto.

In generale le possibilità di

collocamento sono limitate. Le collaborazioni presso i servizi per l'assistenza

e cura a domicilio (SACD) e i servizi privati di aiuto domiciliare sono ridotte

e solitamente a tempo parziale, se non addirittura a ore.

Attualmente le case per anziani

assumono in genere personale almeno in possesso del diploma di assistente di

cura.

Dal 1° luglio 2005, la Conferenza

cantonale dei servizi di assistenza e cura a domicilio __________ hanno

convenuto che per poter erogare le prestazioni a carico dell'assicurazione

malattia di base il personale dipendente deve possedere almeno il diploma quale

collaboratore sanitario CRS 120 ore (non è più sufficiente il vecchio diploma

conseguito alla fine del corso di 60 ore).

Per ottenere il riconoscimento

degli assicuratori malattia, anche i servizi spitex privati hanno aderito alla

convenzione sottoscritta da __________ con la __________.

Sussidiabilità del Viste queste premesse, il corso deve essere

corso concesso solo se per l'assicurato:

• esiste un concreto

miglioramento delle possibilità di collocamento o

• si prevede un percorso

formativo nel settore sanitario e dunque il corso "Collaboratrice

sanitaria CRS" costituisce un'introduzione e una valutazione delle attitudini

per il collocamento nel settore.

Valore Sdl Il

valore guida per l'assegnazione di un corso individuale è l'EFFICACIA; la valutazione

approfondita della situazione della PCI, delle caratteristiche del corso e

delle indicazioni del mercato del lavoro permettono l'attribuzione competente della

misura in funzione del collocamento.

P r o c e d u r a

Iscrizione al corso Il

consulente URC consegna all'assicurato:

la documentazione relativa al corso (percorso nel vostro server: SPEL/UL/URC/CMA/Sociosanitario/Collabora

trice

sanitaria CRS)

l "Formulario d'iscrizione __________ CRS" (vedi percorso sopraccitato),

che l'assicurato deve compilare e trasmettere a __________, Settore Corsi, __________,

__________;

Il formulario "02821 Richiesta corso individuale" (si trova nel PC

download nella cartella "02 Persone in cerca d'impiego").

La __________

convocherà l'assicurato ad un colloquio individuale e, se dovesse avere i

requisiti, lo inserirà nel prossimo corso a disposizione. In seguito la __________

compilerà il formulario "02821 Richiesta corso individuale" e lo farà

pervenire al consulente URC per il tramite dell'assicurato affinché abbia

inizio la valutazione della richiesta secondo le attuali disposizioni in ambito

di corsi individuali.

"Attestato/fattura La __________ compila e trasmette alla cassa

dell'organizzatore disoccupazione il formulario "Attestato/fattura

di corso" dell'organizzatore di corso". Questo avviene anche nel periodo

fra il modulo base e quello di approfondimento quando non vi sarà nessuna

giornata di corso.

Decisione di stage Dopo l'emissione della decisione per il

corso "Collaboratrice sanitaria CRS", il consulente URC riceve via e-mail dall'UMA il numero di profilo

affinché possa emettere la decisione di stage. Il periodo e il luogo di stage

verranno comunicati al consulente URC direttamente dalla__________.

Si

precisa che i rimborsi spese di vitto e di viaggio sono a carico dell'Assicurazione

contro la disoccupazione e non dell'istituto dove viene svolto lo stage."

Le direttive

amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il

giudice delle assicurazioni sociali (cfr. sentenza del TFA C 124/06 del 25

gennaio 2007).

Quest’ultimo deve tenerne

conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata

nel caso di specie (cfr. DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130

V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22

agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV

Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88

consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98

consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece,

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68

consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr.

86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA

1998.

N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300;

DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992

pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233

consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a;

vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in

RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution

fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527;

Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e

Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In una sentenza

2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive,

ha ricordato che:

"

Simili atti servono a favorire un'applicazione

uniforme del diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno

forza di legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né

vincolano gli amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non

significa tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste

ultime verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del

testo di legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono

un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più

specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da

un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i

presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una

determinata prestazione (DTF

133.

II 305 consid. 8.1; 133

V 394 consid. 3.3; 130

V 163 consid. 4.3.1; 128

I 167 consid. 4.3)."

In una

sentenza 38.2007.75 del 13 febbraio 2008 il TCA ha stabilito che la direttiva

appena esposta, nella misura in cui stabilisce che il corso di "____________________"

deve essere autorizzato con prudenza ed in particolare soltanto se esiste un

concreto miglioramento dalle possibilità di collocamento, è conforme alla legge

ed ha sottolineato quanto segue:

"

Un concreto miglioramento delle possibilità di

collocamento deve essere ammesso allorché un'assicurata o un assicurato, grazie

al corso, aumenta le sue possibilità di assumere un impiego che le/gli

garantisca un numero rilevante di ore di lavoro settimanali così da ridurre

l'onere a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione.

L'esigenza di reperire in anticipo un impiego che

ponga fine alla disoccupazione (cfr. consid. 1.2; e Doc. XXII pag. 2) appare

invece eccessiva.

Questa soluzione si giustifica tanto più in un

settore come quello delle ausiliarie di cura dove sono spesso i datori di

lavoro a richiedere personale che lavori a tempo parziale (cfr. Doc. XX pag.

2).

Infine l'assicurato, per rispettare l'obbligo di

ridurre il danno, è tenuto ad accettare anche occupazioni a tempo parziale

(cfr. art. 17 cpv. 1 LADI, 16 cpv. 1 LADI e 16 cpv. 2 lett. i LADI)."

2.9

Nella

presente fattispecie l'amministrazione ha respinto la domanda dell'assicurata

con la motivazione che la ricorrente risulta collocabile in altri settori

professionali (ad esempio: vendita, operaia e settori della ristorazione, cfr.

doc. 1) e che la misura non migliora sostanzialmente la sua idoneità al

collocamento, tanto più che l’assicurata non ha indicato una concreta

possibilità d’assunzione. (cfr. consid. 1.3).

Chiamata

a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che

la questione relativa alla difficile collocabilità (cfr. consid. 2.5) può

restare aperta (su questo aspetto sempre a proposito di un corso della __________,

cfr. STCA 38.2004.86 dell'11 luglio 2005 nella quale questo Tribunale ha

sottolineato che "l’amministrazione non dimostra in alcun modo come

l’assicurata sarebbe stata concretamente e in un breve tempo reinserita

durevolmente nella sua precedente attività quale cameriera senza AFC (cfr. D.

Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage." Ed. Helbing e Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul

Reno, 1992 pag. 354-355 n. 541)".

Infatti,

visto l’esito dell’accertamento compiuto da questo Tribunale, che ha peraltro

confermato quanto già stabilito dal TCA nelle sentenze 38. 2009.18 del 18

giugno 2009 e 38.2008.70 del 23 febbraio 2009, il corso in questione, non

migliora l'idoneità al collocamento dell'assicurata nella misura richiesta

dalla giurisprudenza federale.

Al

riguardo va sottolineato che la situazione del mercato del lavoro nello

specifico settore presenta numerose persone in disoccupazione (cfr. consid. 1.4

), che la direttiva della Sezione del lavoro permette di autorizzare con

prudenza questo provvedimento inerente al mercato del lavoro (cfr. consid.

2.8

) e che l'assicurata, non ha dimostrato di avere già reperito un impiego

che le permetterebbe, se non di porre fine alla disoccupazione, almeno di

esercitare un numero significativo di ore (tanto più che l'assicurata è

iscritta al collocamento alla ricerca di un impiego a tempo pieno; cfr. consid.

1.2

e doc. A).

In simili

condizioni, non essendo adempiuta una delle condizioni cumulative previste

dalla legge e dalla giurisprudenza, e meglio quella relativa al miglioramento

dell’idoneità al collocamento, di principio la ricorrente non ha diritto

all’assunzione dei costi del corso “Collaboratore sanitario CRS”.

2.10

L’assicurata,

in uno scritto del 23 settembre 2011 (cfr. consid. 1.4) ha sostanzialmente

chiesto un trattamento identico a quello delle altre persone che hanno

partecipato al suo stesso corso.

Al

riguardo l’amministrazione ha appurato che sei delle persone non erano iscritte

al collocamento e non erano beneficiarie di indennità di disoccupazione. L’URC

di __________ ha pure dettagliatamente indicato i motivi per cui sette domande

sono state accolte (cfr. consid. 1.5). Si tratta di situazioni diverse rispetto

a quella dell’assicurata. Comunque anche se in qualche caso isolato fossero

state concesse delle autorizzazioni senza che fossero adempiuti i presupposti

fissati dalla legge la ricorrente non potrebbe beneficiare di nessun vantaggio

nel suo caso.

Infatti,

per principio, non vi è uguaglianza di trattamento fra assicurati in caso di

applicazione illegale di norme giuridiche, a meno che l'amministrazione abbia

introdotto una prassi illegale che non è stata applicata soltanto nel caso

concreto (cfr. STCA 38.1999.25 del 2 agosto 1999).

Ad

esempio l’Alta Corte, con sentenza 8C_338/2007 del 4 agosto 2008 ha accolto il ricorso interposto dalla Sezione del lavoro contro il giudizio 38.2006.75 del 21

maggio 2007, con il quale questo Tribunale, da un lato, aveva stabilito che

l’assicurata non adempiva i presupposti legali per il riconoscimento di

prestazioni assicurative in relazione alla frequentazione di un corso di Collaboratrice

sanitaria CRS e, dall'altro, aveva deciso che, pur trattandosi di un caso

limite, erano soddisfatte le condizioni poste dalla giurisprudenza per beneficiare

del diritto all’uguaglianza nell’illegalità.

In

particolare il TF ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

3.

Ove non in un caso isolato e neppure in alcuni casi, bensì secondo

una prassi costante un'autorità deroga alla legge e lascia a divedere che anche

in futuro non deciderà in modo conforme alla legge, il cittadino ha diritto di

esigere di beneficiare anch'egli dell'illegalità, sempreché ciò non leda altri

interessi legittimi. Qualora un'autorità esplicitamente riconosca l'illegittimità

di una determinata prassi anteriore e affermi chiaramente di volersi in futuro

conformare alla legge, il principio dell'uguaglianza di trattamento deve cedere

il passo a quello della legalità, fermo restando comunque che essa autorità sia

in grado di far sì che detto intento sia effettivamente concretizzato, nel

senso che essa possa effettivamente applicare la legge in modo corretto (DTF 131 V 9 consid. 3.7

pag. 20; 126 V 390 consid. 6a

pag. 392; 122 II 446 consid. 4a

pag. 451, con riferimenti di giurisprudenza e dottrina).

4.

A motivazione della decisione di riconoscere alla qui opponente il

diritto all'uguaglianza nell'illegalità, il primo giudice ha rilevato il fatto,

incontestato, che cinque altri assicurati avevano frequentato, a spese

dell'assicurazione contro la disoccupazione, il medesimo corso seguito

dall'interessata. Alla luce di quanto precede, ciò non basta tuttavia ancora

per poter beneficiare del diritto in questione. In effetti, come già è stato

ricordato al precedente considerando, la circostanza che la legge non sia stata

applicata o non sia stata applicata correttamente in un singolo caso o in pochi

singoli casi - circostanza questa comunque contestata dall'amministrazione

ricorrente - non conferisce di massima all'interessato che si trova nella

medesima situazione un diritto di essere anch'egli trattato diversamente da

quanto previsto dalla legge. In simili condizioni, il giudizio cantonale, che

riconosce un tale diritto a U.________, non può essere tutelato.”

Il TCA

constata, ancora una volta, che l’amministrazione, per quanto attiene al

riconoscimento dei corsi di “Collaboratore sanitario CRS”, non ha adottato,

nemmeno recentemente, alcuna prassi costante derogante alla legge con

l’intenzione di mantenerla per il futuro (cfr. STCA 38. 2009. 18 del 18 giugno

2009.

e STCA 38.2008.70 del 23 febbraio 2009 )

La

situazione in merito resta, pertanto, la medesima di quella giudicata dalla

nostra Massima Istanza con sentenza 8C_338/2007 del 4 agosto 2008 (cfr.

consid. 2.11.).

Di conseguenza

all’assicurata non torna applicabile il principio della parità di trattamento

nell'illegalità.

2.11

Alla luce di

tutto quanto esposto, il TCA non può che confermare la decisione su opposizione

dell’11 luglio 2011.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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