38.2011.61
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16 novembre 2011Italiano38 min
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Numero d'incarto:
38.2011.61
Data decisione, Autorità:
16.11.2011, TCA
Titolo:
AD negato assunz.costi del corso di collaboratore sanitario.Può restare aperta quest.della diffic.collocab.Infatti,visto le'sito dell'accert.del TCA press l'URC(n. P con stesso titolo in AD),corso non migliora idoneità al coll.dell'ass.Non torna applicab.princ.della parità di trattam.nell'illegalità
IDONEITÀ AL COLLOCAMENTO
PARITÀ DI TRATTAMENTO
PROVVEDIMENTO DI FORMAZIONE
art. 1a cpv. 2 LADI
art. 59 LADI
art. 60 LADI
art. 62 cpv. 2 e 3 LADI
art. 85 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2011.61
DC/sc
Lugano
16 novembre
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 5 agosto 2011 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione dell'11
luglio 2011 emanata da
Ufficio regionale di collocamento, ___________
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con
decisione su opposizione dell’11 luglio 2011 l’Ufficio regionale di
collocamento di CO 1 ( in seguito: URC) ha confermato la precedente decisione
del 28 aprile 2011 (cfr. doc. 1) con la quale aveva respinto la domanda di RI 1
di poter frequentare il corso organizzato dalla __________ e denominato “Collaboratore
sanitario CRS”, a spese dell’assicurazione contro la disoccupazione.
L’amministrazione
ha giustificato il suo rifiuto sostenendo che l’assicurata è collocabile in
altri settori e che il corso non migliora la sua idoneità al collocamento (cfr.
doc. I).
1.2. Contro
questo provvedimento RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, precisando
innanzitutto di avere terminato il corso nel mese di luglio e di avere ottenuto
il relativo attestato.
L’assicurata
ha poi sottolineato che il corso in questione le ha offerto un’opportunità non
indifferente per reperire un’occupazione attualmente molto ricercata sul
mercato del lavoro.
Infine la
ricorrente ha rilevato che nel settore sanitario è molto difficile ottenere un
contratto di assunzione prima di essere in possesso di un attestato di
qualifica riconosciuto e al riguardo si è così espressa:
"
(…)
Nel settore sanitario è assai difficile stipulare
anzitempo un contratto e precontratto di assunzione se non si è in possesso di
un attestato di qualifica riconosciuto (prova ne è che nessuna dei partecipanti
al corso indicato ne era in possesso, ma comunque a loro sono state
riconosciute le spese di partecipazione). Da adesso in poi per me sarà più
concreta l'opportunità di promuovere la mia candidatura nella posizione di
"Collaboratrice sanitaria" visto l'ottenimento dell'attestato. Non
sono in grado di produrre tale documento perché sono in attesa, come gli altri
partecipanti, che lo stesso sia rilasciato prossimamente da Berna. Eventuali
informazioni possono comunque essere richieste alla __________, settori corsi,
6830 __________)." (Doc. I)
1.3. Nella
risposta di causa del 22 agosto 2011 URC ha chiesto di confermare la decisione
su opposizione del’11 luglio 2011, formulando le seguenti osservazioni:
"
(…)
L'URC nell'ambito della valutazione della
fattispecie ha ritenuto che tale formazione non fosse determinante e
fondamentale ai fini di un miglioramento dell'idoneità al collocamento. In
effetti, si rilevava come la frequenza al corso non fosse legata ad una
concreta possibilità d'assunzione (contratto di lavoro) e che l'assicurata
fosse da ritenere collocabile in altri settori.
A margine, le argomentazioni prodotte in sede di
ricorso, si rileva che nel contempo l'assicurata ha concluso il corso in
oggetto ottenendo il relativo attestato. Le argomentazioni fornite in sede
d'opposizione sono integralmente confermate dallo scrivente.
Secondo le direttive della SdL (nr. 433 8.4.2011)
il corso in oggetto deve essere concesso con prudenza, dove sono date delle
certezze di un inserimento professionale all'ottenimento del certificato, di
norma si valuta anche se il richiedente possa già vantare un'esperienza
significativa in un istituto di cura svolta precedentemente l'iscrizione al
collocamento e che questo certificato accompagnato da una garanzia di
assunzione possa fare veramente la differenza a favore dell'assicurato,
situazione che nel caso specifico non è data. Per quanto riferito dall'assicurata
circa la situazione di altri partecipanti ai quali il corso è stato concesso,
non abbiamo gli elementi per entrare nel merito di questa affermazione.
In conclusione riteniamo che anche in sede di
ricorso non ci siano stati prodotti nuovi elementi tali da giustificare una
diversa decisione rispetto a quanto stabilito dalla quella contestata."
(Doc. III)
1.4. Il 1°
settembre 2011 il Presidente del TCA ha chiesto all’URC di __________ di
indicare "quante persone in possesso dell'attestato di frequentazione del
"corso di collaboratrice sanitaria CRS" figuravano iscritte in
disoccupazione nel mese di agosto 2011 presso l'URC di __________,
rispettivamente presso tutti gli URC del Cantone." (doc. V).
Il 12
settembre 2011 il Capoufficio __________ ha così risposto:
"
(…)
Le persone iscritte con la denominazione
professionale "ausiliarie di cure CRS" durante il mese di agosto
erano come al seguente riepilogo:
URC Bellinzona ausiliarie di cure CRS persone in
cerca d'impiego 13
URC Locarno ausiliarie di cure CRS persone in
cerca d'impiego 12
URC Lugano ausiliarie di cure CRS persone
in cerca d'impiego 27
URC Chiasso ausiliarie di cure CRS persone in
cerca d'impiego 10
URC Biasca ausiliarie di cure CRS persone
in cerca d'impiego 4
Totale
66
Di cui 14 sono al beneficio del guadagno
intermedio e 13 sono alla ricerca di un lavoro a tempo parziale.
Il dato espresso è tuttavia approssimativo, in
quanto ci potrebbero essere delle assicurate che hanno seguito il corso in
questione ma sono iscritte in altre professioni legate al settore
socio-sanitario." (Doc. VI)
Al
riguardo l’assicurata il 23 settembre 2011 ha formulato le seguenti osservazioni:
"
(…)
Tengo a precisare quanto segue:
Ø il corso di
"Collaboratrice sanitaria" organizzato dalla __________ è iniziato
nel corso del mese di marzo 2011 e ha avuto termine nel corso del mese di
luglio 2011. Allo stesso hanno partecipato 14 persone me compresa.
Ø La
provenienza era di 6 persone del Mendrisiotto, di 4 persone del Luganese, di 3
persone del Bellinzonese (me compresa) di 1 persona della Riviera e Valli.
Salvo una persona che si è autofinanziata il corso, tutte le altre sono state
sostenute finanziariamente dai vari Ufficio Regionali di Collocamento, me
esclusa." (Doc. VIII)
1.5. Il 6 ottobre
2011 l’URC di __________ ha fornito le seguenti precisazioni a proposito delle
14 persone che hanno seguito quel corso di perfezionamento a __________:
"
(…)
- dagli accertamenti fatti presso l'Ufficio delle misure attive
figura che al corso (collaboratrice sanitaria CRS) al quale ha partecipato la
signora RI 1 sono state emesse dagli uffici regionali di collocamento 8
decisioni. Ne discende che 6 partecipanti non era iscritti al collocamento e
non erano beneficiari di indennità di disoccupazione;
- lo scrivente ufficio ha richiesto le motivazioni per le sette
decisioni emesse a favore dei partecipanti che sono risultate essere
favorevoli;
- in buona sostanza le motivazioni che sorreggono queste decisioni
sono state determinate da percorsi di studi ed esperienze professionali e
personali con dei significativi periodi di lavoro nel contesto di questa
professione. L'esame delle richieste svolte dai consulenti di riferimento ha
portato ad una conclusione che il corso in causa a quegli assicurati
migliorasse la propria idoneità al collocamento;
- una partecipante non è più iscritta alla disoccupazione, una
partecipante aveva una promessa d'assunzione presso un'associazione di cure a
domicilio che tuttavia è stata disdetta, attualmente sta seguendo una scuola a
proprie spese, 2 sere la settimana più il sabato per l'ottenimento
dell'attestato di assistente di cura; una candidata è attiva presso un istituto
e svolge guadagno intermedio. Ad una assicurata, la quale aveva avuto
un'esperienza di animatrice in casa anziani dal 1991 al 2009 dopo un corso di
bilancio è scaturita funzionale al corso in oggetto; altri 3 partecipanti hanno
svolto del successivi stages in istituti ma attualmente non hanno una
collocazione definitiva.
Riteniamo comunque importante evidenziare che il
43% dei compagni di corso non avesse inoltrato nessuna domanda di consenso per
il riconoscimento delle spese derivanti dal corso in causa." (Doc. X)
Il 24
ottobre 2011 la ricorrente ha rilevato:
"
Ho preso atto delle osservazioni inoltrate dall'URC
di __________ su quanto da me asserito precedentemente, ed oggetto questa volta
di un'attenta analisi e verifica dello stesso ciò che a me personalmente non è
possibile fare, in merito agli aiuti e alle motivazioni per frequentare il
corso. Il mio dire si è basato solo ed esclusivamente sulla fiducia verso i
compagni di corso che mi hanno comunicato le loro situazioni.
Inoltre vi trasmetto copia della dichiarazione
del Direttore della Casa per Anziani di __________ (settembre 2010), ed in
possesso già da allora dell'URC di __________, in merito al mio primo
"stage" di frequenza." (Doc. XII)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio
2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2.2. L'assicurata
ha frequentato il Modulo base ed il Modulo di approfondimento del corso
organizzato dalla __________ denominato "Collaboratore Sanitario CRS"
dal 5 marzo al 27 luglio 2011 (cfr. doc. I).
Questo Tribunale
entra, pertanto, nel merito del ricorso (per dei casi in cui il TCA ha invece
dichiarato irricevibili i ricorsi in quanto gli assicurati non avevano seguito
Fatti
i corsi, cfr. STCA 38.2003.83 del 3 febbraio 2004 e STCA 38.2004.12 del 2
aprile 2004).
Nel
merito
2.3. Il TCA è
chiamato a stabilire se il corso denominato __________ frequentato dalla
ricorrente debba o meno essere finanziato dall’assicurazione contro la
disoccupazione.
In tale
contesto va preliminarmente ricordato che il 1° luglio 2003 è entrata in vigore
la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, accettata dal popolo il 24
novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24
giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Questa
revisione della LADI (al riguardo cfr. DTF 131 V 288) non ha sostanzialmente
modificato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, che peraltro erano
già stati estesi con la seconda revisione della legge del 1995.
Tali
provvedimenti si sono rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta
contro la disoccupazione e dunque sono stati mantenuti (cfr. Consiglio
federale, Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro
la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23 del 12
giugno 2001, pag. 1972:
"
(…)
In linea di massima, la presente revisione non
concerne gli URC recentemente istituiti né il rafforzamento dei PML conseguito
sino ad oggi con la revisione del 1995.
Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi
e vanno pertanto mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente
migliorata. (…)"
Pertanto,
la giurisprudenza concernente il vecchio Capitolo 6 della LADI, che agli art.
59-75 LADI regolava le "Prestazioni per provvedimenti destinati a
prevenire e a combattere la disoccupazione" (provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro), mantiene pienamente la sua validità anche dopo l'entrata
in vigore della terza revisione della LADI.
In questo
senso si è pronunciata anche l'Alta Corte, nella sentenza C 209/04 del 10
dicembre 2004, in particolare per quanto riguarda il nuovo tenore dell’art. 59
cpv. 2 LADI, che ha ripreso i concetti che figuravano al vecchio art. 59 cpv. 1
e cpv. 3 LADI.
Al
riguardo cfr. anche SVR 2005 ALV Nr. 6; SVR 2005 ALV Nr. 9; DTF 131 V 286.
2.4. Fra gli
scopi principali dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di
"prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e
di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro"
(cfr. art. 1a cpv. 2 LADI).
Per
realizzare questo obiettivo il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI
(Capitolo 6), ha previsto una serie di provvedimenti inerenti al mercato del
lavoro.
Si tratta
di provvedimenti di formazione (art. 60-62: corsi individuali o collettivi di
riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione; aziende di
esercitazione; pratiche di formazione), di provvedimenti di occupazione (art.
64a - 64b: programmi di occupazione temporanea, pratiche professionali,
semestri di motivazione) e di provvedimenti speciali (art. 65 – 71d: assegni
per il periodo di introduzione, assegni di formazione, sussidi per gli
assicurati pendolari o soggiornanti settimanali, sostegno ai fini del
promovimento dell'attività lucrativa indipendente).
Il nuovo
art. 59 LADI fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro e prevede che:
"
1
L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla
disoccupazione.
Considerandi
2.
I
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la
reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi inerenti
al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:
a. migliorare
l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una
rapida e durevole reintegrazione;
b. promuovere
le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;
c. diminuire il rischio di una
disoccupazione di lunga durata; o
d. offrire la possibilità di acquisire
esperienze professionali.
3.
Possono
partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli
articoli 60–71d gli assicurati che adempiono:
a. i
presupposti del diritto secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga
altrimenti; e
b. le condizioni specifiche per il
provvedimento in questione.
4.
I servizi
competenti collaborano con gli organi dell’assicurazione invalidità nella
reintegrazione dei disoccupati invalidi."
All'art.
59.
cpv. 2 viene dunque ribadito il principio fondamentale secondo cui il
diritto a prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti
al mercato del lavoro è connesso alla situazione del mercato del lavoro:
provvedimenti possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti
dallo stato del mercato. Si tratta di un presupposto che permette di evitare
l'erogazione di prestazioni che non siano in rapporto con l'assicurazione
disoccupazione (cfr. STFA C 209/04, consid. 2 del 10 dicembre 2004; le STFA C
200/02 e C 201/02, consid. 1 del 5 agosto 2003, la giurisprudenza ivi citata e
il Messaggio del Consiglio federale concernente una nuova legge federale
sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per
insolvenza del 2 luglio 1980; FF 1980 III 469 segg.).
Il nuovo
art. 60 LADI concerne più specificatamente la partecipazione a provvedimenti di
formazione e stabilisce che:
"
1.
Per
provvedimenti di formazione si intendono segnatamente corsi individuali o
collettivi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione nonché
aziende di esercitazione e pratiche di formazione.
2.
Per la
partecipazione ai corsi possono pretendere prestazioni:
a. gli assicurati secondo l’articolo 59b
capoverso 1;
b. le
persone direttamente minacciate dalla disoccupazione secondo l’articolo 62
capoverso 2.
3.
Chi intende
partecipare a un corso di propria iniziativa deve previamente presentare al
servizio competente una domanda motivata corredata degli atti necessari.
4.
Nella misura
in cui lo esiga il corso, durante il medesimo il partecipante non deve
necessariamente essere idoneo al collocamento.
5.
I
provvedimenti di formazione ai sensi della presente legge devono essere
impostati o scelti, per quanto possibile, secondo i principi della legge
federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr). Il
coordinamento dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e di quelli
previsti dalla LFPr ha lo scopo di promuovere un mercato del lavoro uniforme e
trasparente."
2.5
In
conformità con il principio fondamentale secondo il quale provvedimenti
inerenti al mercato del lavoro possono essere messi in atto solo se sono
direttamente imposti dallo stato del mercato, legge e giurisprudenza hanno
posto una serie di condizioni che devono essere cumulativamente rispettate
(cfr. DLA 1999 N. 12, consid. 1, pag. 65-66 e la giurisprudenza ivi citata; DLA
1998.
N. 38, consid. 1, pag. 214 e N. 39, consid. 1, pag. 220-221; DLA 1993/94
N. 6, consid. 1, pag. 44 e N. 24, consid. 2a, pag. 173; DLA 1988 N. 4, consid,
1c, pag. 31; DLA 1987 N. 12, consid. 2c, pag. 114; cfr. inoltre
D. Cattaneo, "Les mésures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, 1992, Basilea
e Francoforte sul Meno, pag. 317 n° 461), affinché l'assicurato che partecipa a
un provvedimento di formazione abbia diritto a ricevere le prestazioni di cui
agli art. 59b, 60 cpv. 2, 62 cpv. 2 e 3 LADI e 85 OADI.
Innanzitutto deve
trattarsi di una riqualificazione, di un perfezionamento o di una
reintegrazione professionale (cfr. DTF 111 V 271 = DLA 1985 N. 20. pag. 157;
DTF 108 V 163) e non di una formazione di base (cfr. DLA 1998 N. 39, consid.
1b. pag. 221; DLA 1996/1997, N. 24, consid. 1b, pag. 142; DTF 111 V 398,
consid. 2b, pag. 400-401 e 111 V 271 consid. 1c, pag. 273), nel senso di
"nuova" formazione (cfr. DTF 104 V 119; DTF 103 V 105; DLA 1986 N.
17, consid. 2b, pag. 66; DLA 1980 pag. 53;) oppure di conclusione della prima
formazione (cfr. DLA 1987 N. 12, pag. 111; sentenza non pubblicata Blanc dell'8
gennaio 1980 citata in DTF 108 V 166) o di un perfezionamento professionale
generale che sarebbe comunque stato effettuato dall'assicurato anche senza
disoccupazione o minaccia di disoccupazione (cfr. DLA 1996/1997 N. 24, consid.
1, pag. 142-143 e la giurisprudenza ivi citata; DLA 1979 pag. 108).
Non deve neppure trattarsi
di provvedimenti usuali nelle professioni o nelle aziende per l'introduzione di
nuovi collaboratori (cfr. art. 81 cpv. 2 OADI e DLA 1986 N. 16, pag. 60; cfr.
pure la possibilità, a determinate condizioni, degli assegni di formazione SVR
1999.
ALV Nr. 24, pag. 57).
Inoltre l'assicurato deve
essere disoccupato o direttamente minacciato di disoccupazione (art. 59 cpv. 1;
cfr. DLA 1973 N. 6) e non deve essere possibile assegnargli un'occupazione
adeguata secondo l'art. 16 LADI (art. 59 cpv. 2 LADI; cfr. STFA del 28 aprile
1987.
nella causa S., Locarno contro UCL e TCA; DLA 1985 N. 21, pag. 164).
L'assicurato deve poi
soddisfare le condizioni relative al termine quadro di contribuzione o deve
esserne esonerato (cfr. art. 59 cpv. 3 lett. a LADI che rinvia all'art. 8 LADI
e l'eccezione dell'art. 59d LADI).
Ma, soprattutto, il corso
in questione deve migliorare l'idoneità al collocamento di colui che intende
frequentarlo (art. 59 cpv. 1 lett. a LADI; cfr. DTF 128 V 197-198; DLA 1999 N.
12, pag. 64; DLA 1998 N. 38, pag. 212, N 39, pag. 218 e N. 28, pag. 153; DLA
1993/1994 N. 23, pag. 167; DLA 1988 N. 4, pag. 30; DLA 1987 N. 12, pag. 111;
DLA 1986 N. 16, pag. 60, N. 17, pag. 64 e N. 36, pag. 172; DLA 1985 pag. 176 e
179).
Le spese derivanti dalla
frequentazione di un corso di perfezionamento, di riqualificazione o di
reintegrazione professionali possono poi essere assunte soltanto se la
frequentazione del corso è ordinata o approvata dall'autorità (cfr. art. 60
cpv. 2 LADI), la quale apporterà il suo consenso soltanto se il corso è ben
strutturato e l'insegnamento impartito in modo serio (cfr. art. 81 cpv. 1 OADI:
"... soltanto se esso è organizzato secondo un programma prestabilito e
tenuto da persone qualificate") e se inoltre l'assicurato possiede le
"capacità ed attitudini" (cfr. art. 83 OADI) necessarie per seguirlo
con profitto (cfr. DLA 1998 N. 13, pag. 67; DLA 1987 N. 12, pag. 111; DLA 1986
N. 16, pag. 60).
Infine le spese derivanti
dalla frequentazione di un corso possono essere assunte soltanto se esse
appaiono proporzionate rispetto allo scopo che si vuole raggiungere mediante la
frequentazione del corso, e cioè, in particolare, se non esistono altre
possibilità, più economiche, per migliorare ugualmente e nella stessa misura
l'idoneità al collocamento dell'assicurato (cfr. DLA 1998 N. 13, pag. 67; DLA
1993/1994 N. 24, pag. 171; STFA del 19 marzo 1986 nella causa UFIAML contro P.,
Paradiso e TCA, pag. 12 e ss. pubblicata in DLA 1986 N. 31, consid. 4b, pag.
125; DLA 1986 N. 17, pag. 64; DTF 112 V 398 = DLA 1986 N. 36, pag. 172).
L'accertamento dei
presupposti per l'erogazione di prestazioni secondo gli art. 62 cpv. 2 e 3 LADI
e 85 OADI ha luogo in modo prospettivo, cioè nel momento in cui la domanda è
deposta (cfr. DLA 1991 N. 12, consid. 3, pag. 106; DTF 112 V 398 = DLA 1986 N.
36, pag. 172).
2.6
A
titolo di "provvedimenti di formazione" la LADI versa delle
prestazioni in caso di corsi di riqualificazione, di perfezionamento o di
reintegrazione.
Il
perfezionamento professionale è quella formazione professionale che amplia o
completa le conoscenze già acquisite in una professione. Lo scopo del perfezionamento
è di permettere all'assicurato di restare attivo nello stesso genere di
mestiere esercitato in precedenza. L'assicurazione contro la disoccupazione
finanzia, a titolo di perfezionamento, solamente le misure o i corsi che
facilitano l'adattamento di un assicurato ai progressi industriali e tecnici,
permettendogli così di poter essere di nuovo pienamente attivo nella sua
professione originaria (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 319 n° 464).
La
riconversione professionale per definizione prepara i disoccupati ad essere
attivi in un altro settore professionale rispetto a quello iniziale (cfr. D.
Cattaneo, op. cit. pag. 318-320 seg.; DLA 1996/1997 N. 24, consid. 1, pag.
142-143; DLA 1993/94 N. 6, consid. 1, pag. 44, N. 22, consid. 1, pag. 163-165;
e N. 39, consid. 2, pag. 262-263).
In linea
di principio la riconversione professionale deve essere di breve durata, poiché
l'assicurato possiede già una formazione di base completa - teorica o anche
soltanto pratica - nella professione nella quale non riesce a trovare
un'occupazione (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 319).
Né una
formazione di base, né una nuova formazione completa possono invece essere
finanziate sulla base degli art. 59 seg. LADI.
Tali
formazioni possono essere assunte dall’assicurazione contro la disoccupazione,
soltanto alle condizioni fissate agli art. 66a LADI (cfr. SVR 1999 ALV N. 24,
consid. 1 e 2a, pag. 57-58).
La
delimitazione tra formazione di base, perfezionamento professionale e
riconversione è fluttuante, visto che una medesima misura può presentare le
caratteristiche di tutte e tre le categorie menzionate. Ciò che è determinante,
dunque, è la natura degli aspetti che predominano in un caso concreto, tenuto
conto di tutte le circostanze (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 321 n° 468; DTF
111.
V 274-275).
Un
criterio importante per valutare se un corso deve o meno essere finanziato
dall'assicurazione contro la disoccupazione è la durata dello stesso (cfr. STF
C 19/07 del 16 luglio 2007). Infatti il Tribunale federale ha precisato che
anche una misura che potrebbe essere riconosciuta quale perfezionamento o
riconversione deve avere, salvo casi eccezionali, una durata limitata a un anno
(cfr. consid. 2.5.; SVR 2008 ALV Nr. 1; DLA 1986 pag. 66; D. Cattaneo, op.
cit., pag. 320-321 n°467).
In una
sentenza del 16 febbraio 2000 nella causa F., pubblicata in DLA 2001 pag. 87
seg. l'Alta Corte ha confermato la sua giurisprudenza nel senso che un corso
può essere riconosciuto come misura di perfezionamento, di riconversione o di
reintegrazione soltanto se è di breve durata, ossia di al massimo un anno:
"
In zeitlicher Hinsicht ist festzustellen, dass
nur Kurse von
beschränkter Dauer als Massnahmen der Umschlung,
Weiterbildung oder Eingliederung im arbeitslosenversicherungsrechtlichen Sinne
anerkannt werden können; die Höchstgrenze liegt dabei bei einem Jahr (ARV 1986
Nr. 17 S. 66 Erw. 2b)." (DLA 2001 pag. 88).
In una
sentenza del 22 marzo 2004 nella causa T.-S. (C 11/02) il TFA ha confermato il
giudizio di questo Tribunale in cui un corso biennale di formazione quale
massaggiatrice medica era stato ritenuto una nuova formazione non finanziabile
dalla LADI e non un perfezionamento o una riqualificazione professionale.
In
un'altra sentenza, chiamata a statuire nel caso di un assicurato che aveva
preteso delle prestazioni secondo gli art. 59 seg. LADI, in quanto voleva
seguire un Nachdiplomkurse "Digitale Medien I und II - Crossmedia und
Multimedia", la nostra Massima Istanza ha così riassunto i criteri che
permettono di stabilire quali tipi di formazione possono essere assunti
dall'assicurazione contro la disoccupazione:
"
(…)
Nach Gesetz und Rechtsprechung sind
Grundausbildung und die allgemeine Förderung der beruflichen Weiterbildung
nicht Sache der Arbeitslosenversicherung. Deren Aufgabe ist es lediglich, in
gewissen Fällen durch konkrete Eingliederungs- und Weiterbildungsmassnahmen
eine bestehende Arbeitslosigkeit zu bekämpfen oder eine drohende
Arbeitslosigkeit zu verhindern. Dabei muss es sich um Vorkehren handeln, welche
dem Versicherten erlauben, sich dem industriellen und technischen Fortschritt
anzupassen oder ihn in die Lage versetzen, seine bereits vorhandene berufliche
Fähigkeit ausserhalb der angestammten engen bisherigen Erwerbstätigkeit auf dem
Arbeitsmarkt zu verwerten. Die Grenze zwischen Grund- und allgemeiner
beruflicher Weiterbildung einerseits, Umschulung und Weiterbildung im
arbeitslosenversicherungsrechtlichen Sinn andererseits ist fliessend. Da ein
und dieselbe Vorkehr beiderlei Merkmale aufweisen kann und namentlich praktisch
jede Massnahme der allgemeinen Berufsbildung auch der Vermittlungsfähigkeit des
Versicherten auf dem Arbeitsmarkt zugute kommt, ist entscheidend, welche
Aspekte im konkreten Fall unter Würdigung aller Umstände überwiegen (BGE 112 V
398.
Erw. 1a, 111 V 274 und 400 f. mit Hinweisen; ARV 1993/1994 Nr. 39 S. 261
mit weiteren Hinweisen). Von Bedeutung ist insbesondere, ob die fragliche
Massnahme spezifisch dafür bestimmt, geeignet und notwendig ist, die
Vermittelbarkeit zu fördern und nicht die bildungsmässige, soziale oder
wirtschaftliche Verbesserung im Vordergrund steht, und ob sie unter den
gegebenen Umständen nicht ohnehin Bestandteil der Berufsausbildung wäre
(soziale Üblichkeit), der Versicherte die fragliche Ausbildung daher auch
absolvieren würde, wenn er - bei im übrigen gleichen Verhältnissen - nicht
arbeitslos wäre. Ein weiteres Abgrenzungskriterium bildet die Ausbildungsdauer,
indem langdauernde Bildungsgänge in der Regel auf Grundausbildungen schliessen
lassen (BGE 111 V 276).
(…)." (cfr. STFA del 25 marzo 2003 nella
causa K., C 29/03)
2.7
La
riqualificazione, il perfezionamento o la reintegrazione professionale devono
inoltre migliorare l'idoneità al collocamento (cfr. art. 59 cpv. 2 lett. a
LADI).
Per poter essere
finanziato dall'assicurazione contro la disoccupazione non è sufficiente che un
corso, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, apra la
prospettiva di un eventuale vantaggio teorico, possibile, ma poco probabile nel
caso concreto. Occorre invece che, secondo tutta probabilità, l'idoneità al
collocamento sia effettivamente migliorata nel caso particolare, tramite un
perfezionamento svolto in vista di uno scopo professionale preciso (cfr. D.
Cattaneo, op. cit., pag. 362 n° 556; DLA 1991 N. 30; DLA 1988 N. 30).
In diverse sentenze il TFA
ha chiaramente affermato che non è importante stabilire se, grazie al corso
l'assicurato migliora le possibilità di assumere un impiego dipendente o quelle
di cominciare un'attività indipendente: decisivo è unicamente il fatto che dopo
il corso l'assicurato avrà più opportunità di porre fine alla disoccupazione
(cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 366 n° 564; STFA del 22 marzo 2004 nella
causa T., C 11/02, consid. 3.3.; DLA 1987 N. 111; DTF 111 V 38).
Nella già
citata STFA C 29/03 del 25 marzo 2003, la nostra Massima Istanza ha, tra
l'altro, ribadito che:
"
(…)
Ein bloss theoretisch möglicher, aber im
konkreten Fall unwahrscheinlicher Vorteil hinsichtlich der
Vermittlungsfähigkeit genügt den Anforderungen von Art. 59 Abs. 3 AVIG nicht.
Vielmehr muss die Wahrscheinlichkeit dargetan sein, dass die
Vermittlungsfähigkeit durch eine im Hinblick auf ein konkretes berufliches Ziel
absolvierte Weiterbildung im konkreten Fall tatsächlich und in erheblichem
Masse gefördert wird (ARV 1988 Nr. 4 S. 31 Erw. 1c, 1987 Nr. 12 S. 114 Erw. 2c,
je mit Hinweisen). (…)"
(cfr. STFA del 25 marzo 2003 nella causa K., C
29/03, consid. 4.1)
B. Rubin (in
"Assurance-chômage"; Ed Schultess Juristische Media AG,
Zurigo-Basilea-Ginevra 2006, pag. 601) ricorda che:
"
L'aptitude au placement dont il est question à
l'art. 59 al. 2 let. a LACI doit être comprise dans le sens de l'employabilité.
En vérité, l'amélioration de l'aptitude au
placement signifie l'augmentation des changes de retrouver un emploi, dans les
conditions du marché du travail entrant en considération dans le cas
particulier. La notion d'aptitude au placement au sens de l'art. 15 al. 1 LACI
se réfère quant à elle (implicitement) au marché du travail en général et a
donc un sens différent.
L'amélioration de l'aptitude au placement doit
pouvoir être constatée non seulement sur le plan subjectif (assimilation de
connaissances et de savoir-faire professionnels) mais également sur le plan
objectif, c'est-à-dire après avoir examiné la situation sur le marché de
l'emploi. Afin d'obtenir l'assentiment à une mesure qu'il sollicite, l'assuré
doit ainsi rendre vraisemblable que, par la fréquentation de la mesure
concernée son aptitude au placement sera notablement et effectivement
développée."
2.8
Il 20 marzo 2006 la Sezione del Lavoro ha emanato una
Direttiva n. 244 del seguente tenore:
"
__________ (CRS):
corso di "Collaboratrice sanitaria CRS"
Descrizione e Procedura
Il corso è da autorizzare con prudenza, in quanto
non esiste un'indicazione del mercato del lavoro generale favorevole e la
professione richiede requisiti particolari.
D e s c
r i z i o n e
Premessa Il corso "Collaboratrice sanitaria CRS" permette di
acquisire le basi necessarie per prendersi a carico le cure e l'assistenza di
persone anziane, malate e/o disabili.
Da
gennaio 2004 il corso "Collaboratrice sanitaria CRS" é così
strutturato:
− modulo
di base di 72 ore (12 giorni di 6 ore);
− modulo di approfondimento
di 48 ore (8 giorni di 6 ore).
Fra i due moduli, si
terrà uno stage di 15 giorni presso un istituto di cura. Lo stage è organizzato
dalla __________ - nel corso della prima settimana del modulo base - in accordo
con il partecipante. Durante lo stage non è previsto il servizio notturno.
L'attestato di __________S”
é rilasciato unicamente a coloro che svolgono la formazione completa e che
raggiungono gli obiettivi della parte teorica e di quella pratica del corso.
Pubblico mirato / Per essere ammessi al corso i candidati
devono
requisiti adempiere le seguenti condizioni:
Ø avere
compiuto 18 anni;
Ø partecipare a una seduta informativa
collettiva e a un colloquio individuale;
Ø avere motivazione e interesse per
un'attività lavorativa a contatto con persone bisognose di assistenza e di
cure;
Ø avere
interesse per il lavoro in équipe;
Ø sapersi esprimere (orale e scritto)
nella lingua italiana;
Ø essere in buona salute fisica e
psichica; l'Associazione Cantonale può esigere un certificato da un suo medico
di fiducia;
Ø essere interessati alla verifica delle
attitudini per il collocamento nei settori dei servizi per l'assistenza e cura
a domicilio (SACD), servizi privati di aiuto domiciliare e case per anziani.
Possibilità di Il corso "Collaboratrice
sanitaria CRS" non
collocamento
permette di conseguire un diploma professionale riconosciuto.
In generale le possibilità di
collocamento sono limitate. Le collaborazioni presso i servizi per l'assistenza
e cura a domicilio (SACD) e i servizi privati di aiuto domiciliare sono ridotte
e solitamente a tempo parziale, se non addirittura a ore.
Attualmente le case per anziani
assumono in genere personale almeno in possesso del diploma di assistente di
cura.
Dal 1° luglio 2005, la Conferenza
cantonale dei servizi di assistenza e cura a domicilio __________ hanno
convenuto che per poter erogare le prestazioni a carico dell'assicurazione
malattia di base il personale dipendente deve possedere almeno il diploma quale
collaboratore sanitario CRS 120 ore (non è più sufficiente il vecchio diploma
conseguito alla fine del corso di 60 ore).
Per ottenere il riconoscimento
degli assicuratori malattia, anche i servizi spitex privati hanno aderito alla
convenzione sottoscritta da __________ con la __________.
Sussidiabilità del Viste queste premesse, il corso deve essere
corso concesso solo se per l'assicurato:
• esiste un concreto
miglioramento delle possibilità di collocamento o
• si prevede un percorso
formativo nel settore sanitario e dunque il corso "Collaboratrice
sanitaria CRS" costituisce un'introduzione e una valutazione delle attitudini
per il collocamento nel settore.
Valore Sdl Il
valore guida per l'assegnazione di un corso individuale è l'EFFICACIA; la valutazione
approfondita della situazione della PCI, delle caratteristiche del corso e
delle indicazioni del mercato del lavoro permettono l'attribuzione competente della
misura in funzione del collocamento.
P r o c e d u r a
Iscrizione al corso Il
consulente URC consegna all'assicurato:
−
la documentazione relativa al corso (percorso nel vostro server: SPEL/UL/URC/CMA/Sociosanitario/Collabora
trice
sanitaria CRS)
−
l "Formulario d'iscrizione __________ CRS" (vedi percorso sopraccitato),
che l'assicurato deve compilare e trasmettere a __________, Settore Corsi, __________,
__________;
−
Il formulario "02821 Richiesta corso individuale" (si trova nel PC
download nella cartella "02 Persone in cerca d'impiego").
La __________
convocherà l'assicurato ad un colloquio individuale e, se dovesse avere i
requisiti, lo inserirà nel prossimo corso a disposizione. In seguito la __________
compilerà il formulario "02821 Richiesta corso individuale" e lo farà
pervenire al consulente URC per il tramite dell'assicurato affinché abbia
inizio la valutazione della richiesta secondo le attuali disposizioni in ambito
di corsi individuali.
"Attestato/fattura La __________ compila e trasmette alla cassa
dell'organizzatore disoccupazione il formulario "Attestato/fattura
di corso" dell'organizzatore di corso". Questo avviene anche nel periodo
fra il modulo base e quello di approfondimento quando non vi sarà nessuna
giornata di corso.
Decisione di stage Dopo l'emissione della decisione per il
corso "Collaboratrice sanitaria CRS", il consulente URC riceve via e-mail dall'UMA il numero di profilo
affinché possa emettere la decisione di stage. Il periodo e il luogo di stage
verranno comunicati al consulente URC direttamente dalla__________.
Si
precisa che i rimborsi spese di vitto e di viaggio sono a carico dell'Assicurazione
contro la disoccupazione e non dell'istituto dove viene svolto lo stage."
Le direttive
amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il
giudice delle assicurazioni sociali (cfr. sentenza del TFA C 124/06 del 25
gennaio 2007).
Quest’ultimo deve tenerne
conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime
permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata
nel caso di specie (cfr. DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130
V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22
agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV
Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88
consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98
consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece,
scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.
DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68
consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr.
86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA
1998.
N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300;
DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992
pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233
consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a;
vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in
RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution
fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527;
Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e
Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza,
infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una
pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze
(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In una sentenza
2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive,
ha ricordato che:
"
Simili atti servono a favorire un'applicazione
uniforme del diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno
forza di legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né
vincolano gli amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non
significa tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste
ultime verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del
testo di legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono
un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più
specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da
un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i
presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una
determinata prestazione (DTF
133.
II 305 consid. 8.1; 133
V 394 consid. 3.3; 130
V 163 consid. 4.3.1; 128
I 167 consid. 4.3)."
In una
sentenza 38.2007.75 del 13 febbraio 2008 il TCA ha stabilito che la direttiva
appena esposta, nella misura in cui stabilisce che il corso di "____________________"
deve essere autorizzato con prudenza ed in particolare soltanto se esiste un
concreto miglioramento dalle possibilità di collocamento, è conforme alla legge
ed ha sottolineato quanto segue:
"
Un concreto miglioramento delle possibilità di
collocamento deve essere ammesso allorché un'assicurata o un assicurato, grazie
al corso, aumenta le sue possibilità di assumere un impiego che le/gli
garantisca un numero rilevante di ore di lavoro settimanali così da ridurre
l'onere a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione.
L'esigenza di reperire in anticipo un impiego che
ponga fine alla disoccupazione (cfr. consid. 1.2; e Doc. XXII pag. 2) appare
invece eccessiva.
Questa soluzione si giustifica tanto più in un
settore come quello delle ausiliarie di cura dove sono spesso i datori di
lavoro a richiedere personale che lavori a tempo parziale (cfr. Doc. XX pag.
2).
Infine l'assicurato, per rispettare l'obbligo di
ridurre il danno, è tenuto ad accettare anche occupazioni a tempo parziale
(cfr. art. 17 cpv. 1 LADI, 16 cpv. 1 LADI e 16 cpv. 2 lett. i LADI)."
2.9
Nella
presente fattispecie l'amministrazione ha respinto la domanda dell'assicurata
con la motivazione che la ricorrente risulta collocabile in altri settori
professionali (ad esempio: vendita, operaia e settori della ristorazione, cfr.
doc. 1) e che la misura non migliora sostanzialmente la sua idoneità al
collocamento, tanto più che l’assicurata non ha indicato una concreta
possibilità d’assunzione. (cfr. consid. 1.3).
Chiamata
a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che
la questione relativa alla difficile collocabilità (cfr. consid. 2.5) può
restare aperta (su questo aspetto sempre a proposito di un corso della __________,
cfr. STCA 38.2004.86 dell'11 luglio 2005 nella quale questo Tribunale ha
sottolineato che "l’amministrazione non dimostra in alcun modo come
l’assicurata sarebbe stata concretamente e in un breve tempo reinserita
durevolmente nella sua precedente attività quale cameriera senza AFC (cfr. D.
Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage." Ed. Helbing e Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul
Reno, 1992 pag. 354-355 n. 541)".
Infatti,
visto l’esito dell’accertamento compiuto da questo Tribunale, che ha peraltro
confermato quanto già stabilito dal TCA nelle sentenze 38. 2009.18 del 18
giugno 2009 e 38.2008.70 del 23 febbraio 2009, il corso in questione, non
migliora l'idoneità al collocamento dell'assicurata nella misura richiesta
dalla giurisprudenza federale.
Al
riguardo va sottolineato che la situazione del mercato del lavoro nello
specifico settore presenta numerose persone in disoccupazione (cfr. consid. 1.4
), che la direttiva della Sezione del lavoro permette di autorizzare con
prudenza questo provvedimento inerente al mercato del lavoro (cfr. consid.
2.8
) e che l'assicurata, non ha dimostrato di avere già reperito un impiego
che le permetterebbe, se non di porre fine alla disoccupazione, almeno di
esercitare un numero significativo di ore (tanto più che l'assicurata è
iscritta al collocamento alla ricerca di un impiego a tempo pieno; cfr. consid.
1.2
e doc. A).
In simili
condizioni, non essendo adempiuta una delle condizioni cumulative previste
dalla legge e dalla giurisprudenza, e meglio quella relativa al miglioramento
dell’idoneità al collocamento, di principio la ricorrente non ha diritto
all’assunzione dei costi del corso “Collaboratore sanitario CRS”.
2.10
L’assicurata,
in uno scritto del 23 settembre 2011 (cfr. consid. 1.4) ha sostanzialmente
chiesto un trattamento identico a quello delle altre persone che hanno
partecipato al suo stesso corso.
Al
riguardo l’amministrazione ha appurato che sei delle persone non erano iscritte
al collocamento e non erano beneficiarie di indennità di disoccupazione. L’URC
di __________ ha pure dettagliatamente indicato i motivi per cui sette domande
sono state accolte (cfr. consid. 1.5). Si tratta di situazioni diverse rispetto
a quella dell’assicurata. Comunque anche se in qualche caso isolato fossero
state concesse delle autorizzazioni senza che fossero adempiuti i presupposti
fissati dalla legge la ricorrente non potrebbe beneficiare di nessun vantaggio
nel suo caso.
Infatti,
per principio, non vi è uguaglianza di trattamento fra assicurati in caso di
applicazione illegale di norme giuridiche, a meno che l'amministrazione abbia
introdotto una prassi illegale che non è stata applicata soltanto nel caso
concreto (cfr. STCA 38.1999.25 del 2 agosto 1999).
Ad
esempio l’Alta Corte, con sentenza 8C_338/2007 del 4 agosto 2008 ha accolto il ricorso interposto dalla Sezione del lavoro contro il giudizio 38.2006.75 del 21
maggio 2007, con il quale questo Tribunale, da un lato, aveva stabilito che
l’assicurata non adempiva i presupposti legali per il riconoscimento di
prestazioni assicurative in relazione alla frequentazione di un corso di Collaboratrice
sanitaria CRS e, dall'altro, aveva deciso che, pur trattandosi di un caso
limite, erano soddisfatte le condizioni poste dalla giurisprudenza per beneficiare
del diritto all’uguaglianza nell’illegalità.
In
particolare il TF ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
3.
Ove non in un caso isolato e neppure in alcuni casi, bensì secondo
una prassi costante un'autorità deroga alla legge e lascia a divedere che anche
in futuro non deciderà in modo conforme alla legge, il cittadino ha diritto di
esigere di beneficiare anch'egli dell'illegalità, sempreché ciò non leda altri
interessi legittimi. Qualora un'autorità esplicitamente riconosca l'illegittimità
di una determinata prassi anteriore e affermi chiaramente di volersi in futuro
conformare alla legge, il principio dell'uguaglianza di trattamento deve cedere
il passo a quello della legalità, fermo restando comunque che essa autorità sia
in grado di far sì che detto intento sia effettivamente concretizzato, nel
senso che essa possa effettivamente applicare la legge in modo corretto (DTF 131 V 9 consid. 3.7
pag. 20; 126 V 390 consid. 6a
pag. 392; 122 II 446 consid. 4a
pag. 451, con riferimenti di giurisprudenza e dottrina).
4.
A motivazione della decisione di riconoscere alla qui opponente il
diritto all'uguaglianza nell'illegalità, il primo giudice ha rilevato il fatto,
incontestato, che cinque altri assicurati avevano frequentato, a spese
dell'assicurazione contro la disoccupazione, il medesimo corso seguito
dall'interessata. Alla luce di quanto precede, ciò non basta tuttavia ancora
per poter beneficiare del diritto in questione. In effetti, come già è stato
ricordato al precedente considerando, la circostanza che la legge non sia stata
applicata o non sia stata applicata correttamente in un singolo caso o in pochi
singoli casi - circostanza questa comunque contestata dall'amministrazione
ricorrente - non conferisce di massima all'interessato che si trova nella
medesima situazione un diritto di essere anch'egli trattato diversamente da
quanto previsto dalla legge. In simili condizioni, il giudizio cantonale, che
riconosce un tale diritto a U.________, non può essere tutelato.”
Il TCA
constata, ancora una volta, che l’amministrazione, per quanto attiene al
riconoscimento dei corsi di “Collaboratore sanitario CRS”, non ha adottato,
nemmeno recentemente, alcuna prassi costante derogante alla legge con
l’intenzione di mantenerla per il futuro (cfr. STCA 38. 2009. 18 del 18 giugno
2009.
e STCA 38.2008.70 del 23 febbraio 2009 )
La
situazione in merito resta, pertanto, la medesima di quella giudicata dalla
nostra Massima Istanza con sentenza 8C_338/2007 del 4 agosto 2008 (cfr.
consid. 2.11.).
Di conseguenza
all’assicurata non torna applicabile il principio della parità di trattamento
nell'illegalità.
2.11
Alla luce di
tutto quanto esposto, il TCA non può che confermare la decisione su opposizione
dell’11 luglio 2011.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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