38.2011.64
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24 maggio 2012Italiano32 min
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Numero d'incarto:
38.2011.64
Data decisione, Autorità:
24.05.2012, TCA
Titolo:
Sosp.14 gg per consegna tardiva senza valida giustif. delle ric.di 5/11.Art.26 cpv.2 OADI(valido da 1.4.11;ass.deve inoltrare la prova delle ric.entro il 5°giorno del mese seguente o il 1°giorno lavor.success.a tale data) è conforme alla legge. In casu ric.fornite il 7 invece del 6.6.Sanz.confermata
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
SANZIONE
art. 17 cpv. 1 LADI
art. 30 cpv. 1 let. c LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 26 cpv. 2 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2011.64
rs/DC/sc
Lugano
24 maggio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 29 luglio 2011 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 18 luglio
2011 emanata da
Ufficio regionale di collocamento, ______________
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 18 luglio 2011 l’Ufficio regionale di collocamento
di __________ (di seguito URC) ha confermato la precedente decisione del 16 giugno
2011 (cfr. doc. 2/3) con cui aveva sospeso RI 1 per quattordici giorni dal
diritto alle indennità di disoccupazione a causa della consegna tardiva, senza
valida giustificazione, delle ricerche di lavoro concernenti il periodo di
controllo del mese di maggio 2011.
Nel
computo dei giorni di sanzione sono state considerate delle sospensioni già inflittele
nei due anni precedenti (cfr. doc. A).
1.2. Contro la
decisione su opposizione del 18 luglio 2011 l’assicurata ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA, del seguente tenore:
"
mi sento quanto mai sorpresa di essere stata
sanzionata in questo modo in quanto le mie ricerche di lavoro erano state
consegnate ingenuamente direttamente al funzionario incaricato con 1 giorno di
ritardo. Le ricerche erano valide e sono state emesse nei giorni di ricerca.
Sono consapevole di aver
già ricevuto un’altra sanzione per la stessa causa ma credo che in 2 anni possa
capitare e non per questo debba essere nominata recidiva nel trasgredire le
normative.
Purtroppo in questo
momento di crisi generale anch’io sono in difficoltà finanziarie, infatti, in
questi mesi estivi non percepisco nessun salario dalla ditta per scarso lavoro,
per questo motivo mi sento colpire profondamente.
Sono certa che vogliate
rivedere il caso riducendo la sanzione o perlomeno dividendola in 2 volte
dandomi la possibilità di effettuare i pagamenti più necessari.
(…)” (Doc. I)
1.3. L’URC, in
risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. L’assicurata
si è pronunciata nuovamente in merito alla fattispecie con scritto del 1°
ottobre 2011 (cfr. doc. VI), che è stato inviato all’URC per conoscenza (cfr.
doc. IX).
1.5. Pendente
causa questa Corte ha invitato l’amministrazione a trasmettere l’incarto
completo riguardante RI 1, comprensivo in particolare delle “istruzioni
impartite dal consulente del personale” all’assicurata in merito al termine di
consegna delle ricerche di lavoro menzionate nella decisione su opposizione a
pag. 1 e nella risposta di causa a pag. 1, nonché della Richiesta di
giustificazione del 9 giugno 2011 (cfr. doc. V).
L’URC ha
dato seguito a tale richiesta il 3 ottobre 2011 (cfr. doc. VII + 3-7).
1.6. I doc. V e
VII sono stati inviati alla ricorrente per osservazioni (cfr. doc. VIII).
La stessa,
tuttavia, è rimasta silente.
1.7. Il
Presidente del TCA, il 13 febbraio 2012, ha interpellato l’avv. __________, capo settore applicazione del diritto della SECO, in merito ai motivi che hanno
condotto il Consiglio federale alla modifica dell’art. 26 cpv. 2 OADI in vigore
dal 1° aprile 2011 (cfr. doc. X).
L’avv. __________,
aggiunto scientifico della SECO, ha risposto il 28 febbraio 2012 (cfr. doc. XI;
al riguardo cfr. consid. 2.9.).
1.8. I doc. X e
XII sono stati trasmessi per osservazioni alle parti (cfr. doc. XII).
L’URC ha
preso posizione al riguardo il 2 marzo 2012 (cfr. doc. XIII).
La
ricorrente non ha presentato alcuna osservazione.
in
diritto
2.1. Oggetto del
contendere è la questione di sapere se a ragione o meno l’URC ha sospeso
l’assicurata per quattordici giorni dal diritto alle indennità di
disoccupazione per aver consegnato tardivamente e senza una valida
giustificazione le ricerche di impiego afferenti al periodo di controllo del
mese di maggio 2011.
2.2. Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare
personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui
tenore non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario
anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo
è rimasto invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori
del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo
di controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio competente le prove
documentali relative alle ricer-che di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del
29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1
OADI valido anche successivamente al 31 marzo 2011:
"
L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di
regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI, in
vigore fino al 31 marzo 2011, prevede che:
"
Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve
provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare
lavoro."
L'art. 26 cpv. 2bis OADI,
valido fino al 31 marzo 2011, precisa che:
" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di
controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo
giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio
competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo
informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione
valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."
A
decorrere dal 1° aprile 2011 il tenore dell’art. 26 cpv. 2 OADI è il seguente:
"
L’assicurato deve inoltrare la prova
delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto
giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data.
Se l’assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di
lavoro non potranno più essere prese in considerazione.”
L’art. 26 cpv. 2bis OADI è stato abrogato con effetto dal 1° aprile
2011.
L'art. 26 cpv. 3 OADI, valido anche dopo il 31 marzo 2011,
stabilisce che:
"
Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro
dell'assicurato."
La LADI ha dunque previsto
che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o
ridurre lo stato di disoccupazione.
Tale principio non è stato
messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr.
Messaggio concernente la modifica delle legge sull’assicurazione contro la
disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).
Se non adempie il suo
obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI
- valido anche dopo il 31 marzo 2011 - secondo cui l'assicurato è sospeso dal
diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione
adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009
del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL
Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230;
Fatti
D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation
de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e
Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).
2.3. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI
- che non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI - la durata
della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per
ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al
capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv.
5 OADI, valido dal 1° aprile 2011, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal
diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo
adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le
sospensioni degli ultimi due anni.
Nella già
citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha
ricordato che " La gravité de la faute dépend de l'ensemble des
circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être
mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses
démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas
suivies en dépit de leur pertinence.".
Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di
disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi
amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel
periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i
parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali
aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 5 OADI (cfr. Circolare concernente l'indennità di disoccupazione
(circolare ID) della SECO in vigore dal 1° gennaio 2007 e modificata
nell’ottobre 2011 (030-Prassi LADI/D), D72 punto 1; Lista delle sospensioni SdL
n. 464 del 23 dicembre 2011).
Queste
direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni
compiti …”, p. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste
basi vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato
il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile
2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA
C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01
del 6 agosto 2002).
2.4. Nel caso di specie dalla
documentazione agli atti emerge che l’assicurata, la quale è al suo quarto
termine quadro per la riscossione di prestazioni dell’assicurazione contro la
disoccupazione (cfr. doc. III), si è nuovamente annunciata per il collocamento
il 12 aprile 2011 (cfr. doc. A; III).
Il 7 giugno 2011 la
ricorrente ha consegnato le ricerche di lavoro compiute nel periodo di controllo
del mese di maggio 2011 (cfr. doc. 1/1).
Il
consulente del personale, ritenuto che l’assicurata abbia inoltrato la prova
degli sforzi intrapresi per trovare lavoro nel mese di maggio 2011 dopo il
termine legale di cui all’art. 26 cpv. 2 OADI (“L’assicurato deve inoltrare la
prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il
quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale
data”), il 9 giugno 2011 le ha trasmesso una “Richiesta di
giustificazione” con cui ha richiesto di motivare, entro il 20 giugno 2011, il
fatto di avere prodotto tardivamente le ricerche in questione.
Il
collocatore ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale
avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, rilevando che, giusta
l’art. 26 cpv. 2 OADI, nel caso di ricerche di impiego consegnate in ritardo
senza una valida giustificazione è come se le stesse non fossero state svolte e
viene inflitta una sospensione per mancate ricerche di lavoro ai sensi
dell’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. doc. 5).
La
ricorrente, il 14 giugno 2011, ha risposto:
"
Ho volontariamente consegnato le ricerche in
ritardo, pensando che un solo giorno non avrebbe causato problemi.
Visto che il 5 era
domenica e considerando che il 7 avevo un colloquio ho dedotto che avrei potuto
consegnarle lì.
Mio sbaglio mio errore
“inconsapevole e in buona fede”, errore che non sarà più ripetuto.
Mi affido alla vostra
comprensione.” (Doc. 2/4)
Dal profilo procedurale
l’amministrazione ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito
dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA
(cfr. DTF 136 V115-116; DTF 136 V 124).
L’URC,
con decisione formale del 16 giugno 2011, ha sospeso l’assicurata dal diritto alle indennità di disoccupazione per quattordici giorni, precisando di aver tenuto
conto nel computo dei giorni di penalità del fatto che la medesima sia già
stata sanzionata nei due anni precedenti (cfr. doc. 2/3; consid. 1.1.).
Tale
provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 18 luglio
2011 (cfr. doc. A; consid. 1.1.).
2.5. Come esposto sopra, l’art. 17
cpv. 1 LADI contempla l’obbligo dell’assicurato di intraprendere tutto quanto
si possa ragionevolmente pretendere da lui per evitare o abbreviare la
disoccupazione, in particolare cercando lavoro.
L’assicurato deve poter comprovare
tale suo impegno.
L’amministrazione ha
inflitto una sospensione di quattordici giorni all’insorgente per avere consegnato
tardivamente, senza una valida giustificazione, le ricerche di maggio 2011 in applicazione dell’art. 26 cpv. 2 OADI, secondo cui l’assicurato deve
inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di
controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno
lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine
senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in
considerazione (cfr. consid. 2.2.).
L’art. 26 cpv. 2 OADI nel
suo tenore attuale è entrato in vigore il 1° aprile 2011 a seguito della quarta revisione della LADI accettata dal popolo il 26
settembre 2010 (cfr. FF N. 38 del 23 settembre 2008 pag. 6761 segg.; RU N. 12
del 22 marzo 2011 pag. 1167 segg.).
2.6. L'ordinanza
deve essere interpretata conformemente alla legge (cfr. DTF 137 V 167 consid.
3.3 pag. 170-171).
Allorché
devono pronunciarsi sulla legalità di un'ordinanza emanata in forza di una
delega del Parlamento, i Tribunali, che esaminano di principio liberamente la
questione, devono stabilire in che modo le relative disposizioni vanno interpretate
e se sono conformi alla legge (DTF 136 V 258, consid. 4, pag. 264; SVR 2010 UV
Nr. 9, consid. 8.2; SVR 2006 KV Nr. 28, consid. 4.2).
Nella
misura in cui la delega legislativa è relativamente imprecisa e, di
conseguenza, attribuisce all’esecutivo un ampio potere di apprezzamento, il
Tribunale deve limitarsi ad esaminare se la normativa esecutiva sconfini
manifestamente dal quadro di competenze delegatele o se, per altri motivi, è
contraria alla legge o alla Costituzione. A questo proposito una disposizione
regolamentare viola gli art. 9 o 8 cpv. 1 Cost. federale quando non si basa su
motivi validi, è priva di senso o utilità, oppure opera distinzioni giuridiche
che non trovano giustificazione alcuna nella fattispecie da disciplinare o, per
contro, tralascia di operarne di necessarie, dando luogo ad una parificazione
inammissibile (cfr. SVR 2006 KV Nr. 28, consid. 4.2; DTF 128 V 98 consid. 5a,
105 consid. 6a e riferimenti, STFA E 1/00 del 13 giugno 2003; DTF 117 V 180
consid. 3 a).
Nell’ambito
di questo esame, il giudice non deve tuttavia sostituire il proprio
apprezzamento a quello dell’autorità da cui emana la regolamentazione in causa.
Al contrario, egli deve limitarsi a verificare che la disposizione litigiosa
sia atta a realizzare oggettivamente lo scopo che si prefigge la legge senza
preoccuparsi, in particolare, di sapere se essa costituisca il mezzo
maggiormente appropriato per il raggiungimento di tale scopo (SVR 2006 KV Nr.
28, DTF 131 II 166 consid. 2.3, DTF 131 V 14 consid.
3.4.1, DTF 130 V 473 consid. 6.1, DTF 130 I 32 consid. 2.2.1, DTF 129 II 164
consid. 2.3; DTF 129 V 271 consid. 4.1.1).
Le
ordinanze d'esecuzione non possono, invece, porre nuove regole atte a
restringere i diritti degli assicurati o ad imporre loro degli obblighi, anche
se queste regole sono conformi allo scopo della legge (cfr. RDAT I-1997 pag.
254, DTF 115 V 431-432, DTF 112 V 252 e sentenze ivi citate, DTF 111 V 314).
In una
sentenza pubblicata in DTF 136 V 146 consid. 3.2.1 pag. 153 l'Alta Corte si è ad esempio così espressa:
"
L'art. 3b cpv. 1 OADI non può fondarsi sulla delega legislativa dell'art. 9b cpv. 6 LADI, che autorizza il
Consiglio federale unicamente a disciplinare il prolungamento dei termini
quadro in caso di collocamento di fanciulli in vista dell'adozione. Si tratta
pertanto di una semplice disposizione d'esecuzione emanata in applicazione
dell'art. 109 LADI, che
incarica il Consiglio federale dell'emanazione delle norme esecutive della
legge. Un'ordinanza di esecuzione può disciplinare solo intra legem, e
non praeter legem. Può stabilire delle regole complementari di
procedura, precisare e dettagliare determinate disposizioni della legge,
eventualmente colmare delle lacune in senso proprio; senza una delega espressa,
non può per contro porre delle regole nuove suscettibili di restringere i
diritti degli amministrati o di imporre loro degli obblighi, anche se le regole
stesse sono ancora conformi allo scopo legale (DTF 134 I 313 consid.
5.3 pag. 317 e i riferimenti citati)."
2.7. Per costante
giurisprudenza federale (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.2
pag. 54; DTF 137 V 437 consid. 3.2 pag. 437; DTF 137 V 273 consid. 4.2 pag.
276- 277; DTF 137 V 193 consid. 5.1 pag. 195; DTF 137 V 181 consid. 6.2.1 pag.
188) la legge è da interpretare in primo luogo procedendo dalla sua lettera
(interpretazione letterale). Tuttavia, se il testo non è perfettamente chiaro,
se più interpretazioni del medesimo sono possibili, dev'essere ricercata la
vera portata della norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi d'interpretazione,
in particolare lo scopo della disposizione, il suo spirito, nonché i valori su
cui essa prende fondamento (interpretazione teleologica ).
Pure di rilievo è il senso che essa assume nel suo contesto (interpretazione
sistematica; DTF 135 II 78 consid. 2.2 pag. 81; DTF 135 V 153 consid. 4.1 pag. 157, DTF 131 II 249 consid. 4.1 pag. 252; DTF 134 I 184 consid. 5.1 pag. 193; DTF 134 II 249 consid. 2.3 pag. 252). I lavori
preparatori, segnatamente laddove una disposizione non è chiara oppure si
presta a diverse interpretazioni, costituiscono un mezzo valido per
determinarne il senso ed evitare così di incorrere in interpretazioni erronee
(interpretazione storica). Soprattutto nel caso di disposizioni recenti, la
volontà storica dell'autore della norma non può essere ignorata se ha trovato
espressione nel testo oggetto d'interpretazione (DTF 134 V 170 consid.
4.1 pag. 174 con riferimenti). Occorre prendere la decisione materialmente
corretta nel contesto normativo, orientandosi verso un risultato soddisfacente
sotto il profilo della ratio legis. Il Tribunale federale non privilegia un
criterio d'interpretazione in particolare; per accedere al senso di una norma
preferisce, pragmaticamente, ispirarsi a un pluralismo interpretativo (DTF 135 III 483
consid. 5.1 pag. 486). Se sono possibili più interpretazioni, dà la preferenza
a quella che meglio si concilia con la Costituzione. In effetti, a meno che il
contrario non risulti chiaramente dal testo o dal senso della disposizione, il
Tribunale federale, pur non potendo esaminare la costituzionalità delle leggi
federali (art. 190 Cost.), parte dall'idea che il legislatore federale non
propone soluzioni contrarie alla Costituzione (DTF 131 II 562 consid.
3.5 pag. 567, DTF 131 II 710 consid.
4.1 pag. 716; DTF 130 II 65 consid.
4.2 pag. 71).
Fino al 31 marzo 2011 l'art. 26 cpv. 2bis vOADI prevedeva che l’assicurato doveva provare gli sforzi intrapresi per
trovare lavoro per ogni periodo di
controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo
giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio
competente gli accordava un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo
informava per scritto che, se lasciava scadere il termine senza una
giustificazione valida, le ricerche di lavoro non avrebbero potuto essere prese
in considerazione (cfr. consid.
2.2.).
Con la
revisione dell’OADI è stato, dunque, soppresso il termine supplementare che
veniva accordato a un assicurato qualora non consegnasse le ricerche di impiego
entro il termine di cinque giorni dall’inizio del mese seguente il periodo di
controllo o entro il primo giorno lavorativo successivo a
tale data.
Le ricerche inoltrate in
ritardo, ossia dopo il quinto giorno del mese successivo al periodo di
controllo rilevante o dopo il primo giorno
lavorativo successivo a tale data, ai sensi del nuovo art. 26 cpv. 2
OADI vanno considerate non effettuate,
comportando così una sospensione per mancate ricerche giusta l’art. 30
cpv. 1 lett. c LADI.
In concreto questo
Tribunale è, quindi, preliminarmente chiamato a stabilire se il nuovo art. 26
cpv. 2 OADI è conforme alla legge oppure no.
2.8. Il testo del nuovo art. 26
cpv. 2 OADI è chiaro: le ricerche di lavoro compiute ai sensi dell’art. 17 cpv.
Considerandi
1.
LADI devono essere prodotte all’amministrazione entro il quinto giorno del
mese successivo al periodo di controllo in questione o dopo il primo giorno lavorativo successivo a tale data.
In caso di consegna tardiva degli sforzi intrapresi per trovare lavoro senza
una valida giustificazione, gli stessi vanno considerati non effettuati.
La
Segreteria di Stato dell’economia SECO, nella 030 - Prassi LADI/D33-D33 del
gennaio 2012, ha previsto quanto segue:
"
(…)
Secondo l’art. 26 OADI
l’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro al più tardi il quinto
giorno del mese seguente. I documenti consegnati alla Posta svizzera entro il
quinto giorno si considerano inoltrati in tempo utile.
Tuttavia, tenuto conto dei
termini di consegna degli invii postali, l’URC deve aspettare il dodicesimo
giorno del mese per emanare una decisione di sospensione giusta l’art. 30 cpv.
1.
lett. c LADI (l’assicurato non fa il suo possibile per ottenere
un’occupazione adeguata).”
Le direttive
amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il
giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012
consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag.
438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne
conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime
permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata
nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF
132.
V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I
102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti;
SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV
Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV
Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece,
scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.
DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68
consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr.
86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA
1998.
N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF
120.
V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag.
220.
consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233
consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a;
vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in
RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution
fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527;
Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e
Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza,
infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una
pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze
(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In una sentenza
2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive,
ha ricordato che:
"
Simili atti servono a favorire un'applicazione
uniforme del diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno
forza di legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né
vincolano gli amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non
significa tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste
ultime verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del
testo di legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono
un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più
specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da
un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i
presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una
determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."
Più
specificatamente, per quanto attiene alle direttive della SECO, il TF, in una
sentenza 8C_311/2011 del 12 dicembre 2011, pubblicata in DTF 138 V 50, ha enunciato che:
" (…)
4.1
Il convient en premier lieu de préciser que les directives du SECO
constituent des ordonnances administratives adressées aux organes chargés de
l'application de l'assurance-chômage afin d'assurer une pratique uniforme en ce
domaine. Dans ce but, elles indiquent l'interprétation généralement donnée à
certaines dispositions légales. Elles n'ont pas force de loi et ne lient ni les
administrés, ni les tribunaux (ATF 133 II 305 consid. 8.1 p. 315 et
les références). Toutefois, du moment qu'elles tendent à une application
uniforme et égale du droit, ces derniers ne s'en écartent que dans la mesure où
elles ne restitueraient pas le sens exact de la loi (voir ATF 133 V 346 consid. 5.4.2 p. 352).
2.9
Il
Presidente del TCA pendente causa, relativamente alla modifica dell’art. 26
cpv. 2 OADI, ha posto all’avv. __________, capo settore applicazione del
diritto della SECO, il seguente quesito:
"
il nostro Tribunale è chiamato a statuire in
merito a una causa concernente una sospensione dal diritto all’indennità di
disoccupazione di 14 giorni inflitta, in virtù degli art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI e 26 cpv. 2 OADI nel suo tenore in vigore dal 1° aprile 2011, a un’assicurata che ha consegnato brevi manu al consulente del personale le ricerche di
lavoro del mese di maggio 2011 il 7 giugno 2011.
Al riguardo, al
fine di evadere il ricorso pendente davanti a questa Corte, ci occorre sapere
con precisione quali sono i motivi che hanno condotto il Consiglio federale
alla modifica dell’art. 26 cpv. 2 OADI che attualmente prevede che “l’assicurato
deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo
al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo
successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine senza valido
motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in considerazione.”
e, quindi, all’abrogazione del termine suppletorio di cui all’art. 26 cpv. 2bis
OADI - valido fino al 31 marzo 2011 - che gli URC accordavano agli assicurati
per rimediare al mancato inoltro tempestivo delle ricerche di impiego.
(…)” (Doc. X)
Il 28
febbraio 2012 l’avv. __________, aggiunto scientifico della SECO, ha risposto:
"
ci riferiamo al suo scritto del 13 febbraio
scorso, con il quale ci invitava a spiegare i motivi che hanno condotto il
Consiglio federale alla modifica dell’art. 26 cpv. 2 OADI.
Dal rapporto esplicativo
dell’avanprogetto OADI emerge quanto segue:
“Per quanto riguarda le
ricerche personali di lavoro, il Tribunale federale (DTF del 27 giugno 2008
8C_183/2008) ha stabilito che la regolamentazione stabilita finora all’articolo
26.
capoverso 2bis può essere insoddisfacente, in quanto offre la possibilità di
presentare sistematicamente la prova delle ricerche di lavoro senza una
giustificazione valida dopo la scadenza del termine fissato nella legge. In
base alla nuova regolamentazione, ogni assicurato è tenuto ad inoltrare tale
prova entro il decimo giorno del mese seguente. Non viene accordato alcun
termine supplementare, tranne in caso di impedimento oggettivamente valido. Per
evitare incertezze giuridiche il termine “fornire” viene sostituito con
“inoltrare”, conformemente alla terminologia LPGA.”
(…)” (Doc. XI)
Occorre, inoltre,
aggiungere, che dal Rapporto concernente i risultati della procedura di
consultazione in merito alla revisione parziale dell’OADI
dell’11 marzo 2011 si evince che:
"
(…)
15.
milieux consultés (VD, VS,
GR, SY, OW, NW, AI, YG, JU, LU, BL, YH, GL, AOST, CDEP) demandent à ce que les
preuves de recherches d’emploi de chaque période de
contrôle soient à remettre au plus tard le 5 du mois suivant (GE, le 1er). (…)” (cfr. www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/22385;
la sottolineatura è del redattore)
Infine nella RU N. 12 del
22.
marzo 2011 pag. 1179 segg. è stata, poi, pubblicata la modifica dell’OADI dell’11
marzo 2011, entrata in vigore il 1° aprile 2011, il cui art. 26 cpv. 2, come visto sopra (cfr. consid. 2.2.), prevede che l’assicurato
deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo
al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo
successivo a tale data.
2.10
Nella sentenza 8C_183/2008 del 27 giugno 2008, menzionata nel Rapporto esplicativo
dell’avanprogetto OADI - il cui stralcio è stato riportato nello scritto della
SECO al TCA del 28 febbraio 2012 (cfr. consid. 2.9.) - e pubblicata in DLA 2009
N. 2 pag. 76, la nostra Massima Istanza, riguardo al tenore dell’art. 26 cpv.
2bis vOADI, ha, in effetti, osservato che
" (…)
On conviendra certes avec le recourant que la
réglementation de l'art. 26 al. 2bis OACI peut paraître insatisfaisante en tant
qu'elle donne la possibilité à certains assurés de retarder de manière
systématique la remise de leurs recherches d'emploi jusqu'à l'échéance du délai
supplémentaire sans devoir se justifier (pour un avis critique voir Boris
Rubin, op. cit., p. 394, pour lequel cette disposition présente l'inconvénient
"d'offrir dans un premier temps aux assurés un véritable droit de déposer
leurs recherches en retard"). Sous réserve d'un abus de droit par la
personne assurée, il n'y a toutefois pas lieu d'interpréter autrement le texte
de l'art. 26 al. 2bis OACI.”
In dottrina B. Rubin
(Assurance-chômage, 2.ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2006, pag. 394), in relazione
all’art. 26 cpv. 2bis OADI, ha, poi, sottolineato che:
"
(…) Cette disposition offre donc dans un premier
temps aux assurés un véritable droit de déposer leurs preuves de recherches
d’emploi en retard. Si l’on comprend bien cette disposition, une excuse valable
ne doit être fournie
qu’en cas de retard par rapport au délai raisonnable (supplémentaire) que
l’office impartit.”
2.11
Alla luce
di tutto quanto esposto, in particolare considerato quanto sottolineato
dall’Alta Corte nella sentenza 8C_183/2008 del 27 giugno 2008,
pubblicata in DLA 2009 N. 2 pag. 76, e meglio che il regime di cui all’art. 26
cpv. 2bis vOADI risultava insoddisfacente, permettendo a certi assicurati di
ritardare sistematicamente la consegna delle ricerche di lavoro fino alla
scadenza del termine supplementare assegnato dall’amministrazione senza dover
fornire alcuna giustificazione (cfr. consid. 2.9., 2.10.), come pure quanto
emerso dal Rapporto esplicativo dell’avanprogetto OADI menzionato dalla SECO
nel proprio scritto del 28 febbraio 2012, nonché dal
Rapporto concernente i risultati della procedura di consultazione in merito
alla revisione parziale dell’OADI dell’11 marzo 2011 (cfr.
consid. 2.9.), questa Corte ritiene che il nuovo art. 26 cpv. 2 OADI sia
conforme alla legge.
In
effetti l’esigenza imposta agli assicurati di inoltrare all’amministrazione la
prova degli sforzi intrapresi per trovare un’occupazione al più tardi il quinto
giorno del mese seguente il periodo di controllo in questione o il primo giorno
lavorativo successivo a tale data deve essere considerata una condizione per
meglio adempiere all’obbligo di controllo degli assicurati di cui all’art. 17
LADI e permettere al servizio competente di verificare agevolmente le ricerche
effettuate.
2.12
Nella presente evenienza le
ricerche di impiego del mese di maggio 2011, in applicazione dell’art. 26 cpv. 2 OADI, avrebbero dovuto essere inoltrate all’amministrazione entro il 6 giugno
2011, visto che il 5 giugno 2011 era una domenica.
L’assicurata, tuttavia,
pur essendo o perlomeno dovendo essere al corrente che dall’aprile 2011 le
ricerche di lavoro andavano prodotte entro il quinto giorno del mese successivo
al periodo di controllo in questione (cfr. doc. 6: verbale del colloquio di
consulenza del 15 aprile 2011 sottoscritto dall’insorgente, in cui è stato
indicato “(…) Istruzioni: si ribadisce il fatto che le ricerche di lavoro
devono essere portate entro il 5 del mese successivo” e doc. 7: “Nuove
regole per la consegna delle ricerche di lavoro all’URC” del marzo 2011 trasmesse
dall’URC pendente causa su richiesta del TCA e in riferimento alle quali
l’assicurata non ha sollevato alcuna obiezione - né in relazione al loro
contenuto né al fatto che le fossero state fornite dall’amministrazione - cfr.
consid. 1.5.; 1.6.), ha consegnato i propri sforzi concernenti il mese di
maggio 2011 il 7 giugno 2011 (cfr. doc. 1/1).
La ricorrente, del resto,
nemmeno ha validamente giustificato l’inoltro tardivo delle proprie ricerche del
mese di maggio 2011.
In effetti è vero che l’assicurata
ha precisato di aver volontariamente consegnato le ricerche in ritardo,
pensando che un solo giorno non avrebbe causato problemi e aggiungendo di avere
dedotto che, essendo il 5 giugno una domenica e avendo un colloquio il 7,
avrebbe potuto produrre i propri sforzi in quell’occasione (cfr. doc. 2/4).
E’ altrettanto vero,
tuttavia, che dal promemoria “Nuove regole per la consegna delle ricerche di
lavoro all’URC” del marzo 2011, riguardo alle modalità di consegna, emerge che:
" (…)
Le ricerche di lavoro vanno consegnate:
-
durante il colloquio di consulenza se questo avviene entro il 5.o giorno
del mese,
-
per posta (le ricerche vanno consegnate alla posta entro e non oltre il
5.
o giorno del mese; fa stato il timbro postale),
-
depositandole nell’apposita buca delle lettere presso gli URC ()le
ricerche vanno depositate entro e non oltre il 5.o giorno del mese). (…)” Doc.
7)
In simili condizioni, a
ragione l’URC non ha tenuto conto delle ricerche di lavoro effettuate
dall’insorgente nel mese di maggio 2011 e l’ha sospesa dal diritto alle
indennità di disoccupazione giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI.
2.13
Per quanto attiene all’entità
della sanzione, va ribadito che nel caso di specie l’amministrazione ha
inflitto all’assicurata quattordici giorni di disoccupazione (cfr. consid.
1.1
).
A tale proposito va
rilevato che se l’assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all’indennità,
la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il
prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni
(cfr. art. 45 cpv. 5 OADI; 30 cpv. 3 e 3bis LADI).
In casu alla ricorrente,
il 29 marzo 2011, erano già state comminate due sanzioni, e meglio una
sospensione di 5 giorni per assenza a un colloquio e una sospensione di 5
giorni per mancate ricerche durante la disoccupazione. Inoltre il 3 maggio 2011
la stessa è stata nuovamente sospesa per assenza ingiustificata a un colloquio
(cfr. doc. III).
Ne discende che in
concreto, ritenuto che le Direttive della SECO in merito alle sospensioni
prevedono in caso di mancate ricerche di lavorio durante il periodo di
controllo per la seconda volta una sanzione oscillante tra i 10 e i 19 giorni
(cfr. 030-Prassi LADI/D72-D72 dell’ottobre 2011 corrispondente a quanto
previsto dal p.to D72 della Circolare concernente l’indennità di disoccupazione
del gennaio 2007----) e che le Circolari della Sezione del lavoro n.1555 del 9
maggio 2011 e n.463-464 contemplano per i casi analoghi alla fattispecie
sospensioni oscillanti tra i 10 e i 18 giorni, una sanzione di quattordici
giorni, la quale corrisponde ancora a una colpa lieve (cfr. art. 45 cpv. 3
OADI; consid. 2.3.) si rivela conforme al principio di proporzionalità (cfr.
consid. 2.3.).
Questa
soluzione si giustifica tanto più se si considera che, per costante
giurisprudenza, il Giudice non può scostarsi dalla valutazione
dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 137 V 71; DTF 123 V 152
consid. 2; DLA 1998 no. 10 pag. 52 consid. 2; STF C 153/06 del 12 marzo 2007
consid. 2.2).
Infine è utile evidenziare
che la penalità da infliggere a un assicurato viene commisurata secondo la
colpa di quest’ultimo (cfr. consid. 2.3.; art. 30 cpv. 3 LADI; DLA 2006 N.20
pag. 229 segg., consid. 2.3.).
La relativa durata non
dipende, per contro, dalle sue condizioni economiche.
Pertanto, nella presente
fattispecie, ai fini dell’entità della sanzione i problemi di natura
finanziaria fatti valere dalla ricorrente risultano ininfluenti (cfr. doc. I;
VI).
La
decisione su opposizione del 18 luglio 2011 va, perciò, confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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