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Decisione

38.2011.64

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

24 maggio 2012Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation

de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e

Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).

2.3. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI

- che non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI - la durata

della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per

ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al

capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto

all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave

(cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).

La sua durata è

determinata secondo la gravità della colpa

(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della

proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv.

5 OADI, valido dal 1° aprile 2011, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal

diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo

adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le

sospensioni degli ultimi due anni.

Nella già

citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha

ricordato che " La gravité de la faute dépend de l'ensemble des

circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être

mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses

démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas

suivies en dépit de leur pertinence.".

Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di

disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi

amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel

periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i

parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali

aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45

cpv. 5 OADI (cfr. Circolare concernente l'indennità di disoccupazione

(circolare ID) della SECO in vigore dal 1° gennaio 2007 e modificata

nell’ottobre 2011 (030-Prassi LADI/D), D72 punto 1; Lista delle sospensioni SdL

n. 464 del 23 dicembre 2011).

Queste

direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni

compiti …”, p. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste

basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

Anche il TFA ha approvato

il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile

2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA

C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01

del 6 agosto 2002).

2.4. Nel caso di specie dalla

documentazione agli atti emerge che l’assicurata, la quale è al suo quarto

termine quadro per la riscossione di prestazioni dell’assicurazione contro la

disoccupazione (cfr. doc. III), si è nuovamente annunciata per il collocamento

il 12 aprile 2011 (cfr. doc. A; III).

Il 7 giugno 2011 la

ricorrente ha consegnato le ricerche di lavoro compiute nel periodo di controllo

del mese di maggio 2011 (cfr. doc. 1/1).

Il

consulente del personale, ritenuto che l’assicurata abbia inoltrato la prova

degli sforzi intrapresi per trovare lavoro nel mese di maggio 2011 dopo il

termine legale di cui all’art. 26 cpv. 2 OADI (“L’assicurato deve inoltrare la

prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il

quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale

data”), il 9 giugno 2011 le ha trasmesso una “Richiesta di

giustificazione” con cui ha richiesto di motivare, entro il 20 giugno 2011, il

fatto di avere prodotto tardivamente le ricerche in questione.

Il

collocatore ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale

avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, rilevando che, giusta

l’art. 26 cpv. 2 OADI, nel caso di ricerche di impiego consegnate in ritardo

senza una valida giustificazione è come se le stesse non fossero state svolte e

viene inflitta una sospensione per mancate ricerche di lavoro ai sensi

dell’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. doc. 5).

La

ricorrente, il 14 giugno 2011, ha risposto:

"

Ho volontariamente consegnato le ricerche in

ritardo, pensando che un solo giorno non avrebbe causato problemi.

Visto che il 5 era

domenica e considerando che il 7 avevo un colloquio ho dedotto che avrei potuto

consegnarle lì.

Mio sbaglio mio errore

“inconsapevole e in buona fede”, errore che non sarà più ripetuto.

Mi affido alla vostra

comprensione.” (Doc. 2/4)

Dal profilo procedurale

l’amministrazione ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito

dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA

(cfr. DTF 136 V115-116; DTF 136 V 124).

L’URC,

con decisione formale del 16 giugno 2011, ha sospeso l’assicurata dal diritto alle indennità di disoccupazione per quattordici giorni, precisando di aver tenuto

conto nel computo dei giorni di penalità del fatto che la medesima sia già

stata sanzionata nei due anni precedenti (cfr. doc. 2/3; consid. 1.1.).

Tale

provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 18 luglio

2011 (cfr. doc. A; consid. 1.1.).

2.5. Come esposto sopra, l’art. 17

cpv. 1 LADI contempla l’obbligo dell’assicurato di intraprendere tutto quanto

si possa ragionevolmente pretendere da lui per evitare o abbreviare la

disoccupazione, in particolare cercando lavoro.

L’assicurato deve poter comprovare

tale suo impegno.

L’amministrazione ha

inflitto una sospensione di quattordici giorni all’insorgente per avere consegnato

tardivamente, senza una valida giustificazione, le ricerche di maggio 2011 in applicazione dell’art. 26 cpv. 2 OADI, secondo cui l’assicurato deve

inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di

controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno

lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine

senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in

considerazione (cfr. consid. 2.2.).

L’art. 26 cpv. 2 OADI nel

suo tenore attuale è entrato in vigore il 1° aprile 2011 a seguito della quarta revisione della LADI accettata dal popolo il 26

settembre 2010 (cfr. FF N. 38 del 23 settembre 2008 pag. 6761 segg.; RU N. 12

del 22 marzo 2011 pag. 1167 segg.).

2.6. L'ordinanza

deve essere interpretata conformemente alla legge (cfr. DTF 137 V 167 consid.

3.3 pag. 170-171).

Allorché

devono pronunciarsi sulla legalità di un'ordinanza emanata in forza di una

delega del Parlamento, i Tribunali, che esaminano di principio liberamente la

questione, devono stabilire in che modo le relative disposizioni vanno inter­pretate

e se sono conformi alla legge (DTF 136 V 258, consid. 4, pag. 264; SVR 2010 UV

Nr. 9, consid. 8.2; SVR 2006 KV Nr. 28, consid. 4.2).

Nella

misura in cui la delega legislativa è relativamente imprecisa e, di

conseguenza, attribuisce all’esecutivo un ampio potere di apprezzamento, il

Tribunale deve limitarsi ad esaminare se la normativa esecutiva sconfini

manifestamente dal quadro di competenze delegatele o se, per altri motivi, è

contraria alla legge o alla Costituzione. A questo proposito una disposizione

regolamentare viola gli art. 9 o 8 cpv. 1 Cost. federale quando non si basa su

motivi validi, è priva di senso o utilità, oppure opera distinzioni giuridiche

che non trovano giustificazione alcuna nella fattispecie da disciplinare o, per

contro, tralascia di operarne di necessarie, dando luogo ad una parificazione

inammissibile (cfr. SVR 2006 KV Nr. 28, consid. 4.2; DTF 128 V 98 consid. 5a,

105 consid. 6a e riferimenti, STFA E 1/00 del 13 giugno 2003; DTF 117 V 180

consid. 3 a).

Nell’ambito

di questo esame, il giudice non deve tuttavia sostituire il proprio

apprezzamento a quello dell’autorità da cui emana la regolamentazione in causa.

Al contrario, egli deve limitarsi a verificare che la disposizione litigiosa

sia atta a realizzare oggettivamente lo scopo che si prefigge la legge senza

preoccuparsi, in particolare, di sapere se essa costituisca il mezzo

maggiormente appropriato per il raggiungimento di tale scopo (SVR 2006 KV Nr.

28, DTF 131 II 166 consid. 2.3, DTF 131 V 14 consid.

3.4.1, DTF 130 V 473 consid. 6.1, DTF 130 I 32 consid. 2.2.1, DTF 129 II 164

consid. 2.3; DTF 129 V 271 consid. 4.1.1).

Le

ordinanze d'esecuzione non possono, invece, porre nuove regole atte a

restringere i diritti degli assicurati o ad imporre loro degli obblighi, anche

se queste regole sono conformi allo scopo della legge (cfr. RDAT I-1997 pag.

254, DTF 115 V 431-432, DTF 112 V 252 e sentenze ivi citate, DTF 111 V 314).

In una

sentenza pubblicata in DTF 136 V 146 consid. 3.2.1 pag. 153 l'Alta Corte si è ad esempio così espressa:

"

L'art. 3b cpv. 1 OADI non può fondarsi sulla delega legislativa dell'art. 9b cpv. 6 LADI, che autorizza il

Consiglio federale unicamente a disciplinare il prolungamento dei termini

quadro in caso di collocamento di fanciulli in vista dell'adozione. Si tratta

pertanto di una semplice disposizione d'esecuzione emanata in applicazione

dell'art. 109 LADI, che

incarica il Consiglio federale dell'emanazione delle norme esecutive della

legge. Un'ordinanza di esecuzione può disciplinare solo intra legem, e

non praeter legem. Può stabilire delle regole complementari di

procedura, precisare e dettagliare determinate disposizioni della legge,

eventualmente colmare delle lacune in senso proprio; senza una delega espressa,

non può per contro porre delle regole nuove suscettibili di restringere i

diritti degli amministrati o di imporre loro degli obblighi, anche se le regole

stesse sono ancora conformi allo scopo legale (DTF 134 I 313 consid.

5.3 pag. 317 e i riferimenti citati)."

2.7. Per costante

giurisprudenza federale (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.2

pag. 54; DTF 137 V 437 consid. 3.2 pag. 437; DTF 137 V 273 consid. 4.2 pag.

276- 277; DTF 137 V 193 consid. 5.1 pag. 195; DTF 137 V 181 consid. 6.2.1 pag.

188) la legge è da interpretare in primo luogo procedendo dalla sua lettera

(interpretazione letterale). Tuttavia, se il testo non è perfettamente chiaro,

se più interpretazioni del medesimo sono possibili, dev'essere ricercata la

vera portata della norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi d'interpretazione,

in particolare lo scopo della disposizione, il suo spirito, nonché i valori su

cui essa prende fondamento (interpretazione teleologica ).

Pure di rilievo è il senso che essa assume nel suo contesto (interpretazione

sistematica; DTF 135 II 78 consid. 2.2 pag. 81; DTF 135 V 153 consid. 4.1 pag. 157, DTF 131 II 249 consid. 4.1 pag. 252; DTF 134 I 184 consid. 5.1 pag. 193; DTF 134 II 249 consid. 2.3 pag. 252). I lavori

preparatori, segnatamente laddove una disposizione non è chiara oppure si

presta a diverse interpretazioni, costituiscono un mezzo valido per

determinarne il senso ed evitare così di incorrere in interpretazioni erronee

(interpretazione storica). Soprattutto nel caso di disposizioni recenti, la

volontà storica dell'autore della norma non può essere ignorata se ha trovato

espressione nel testo oggetto d'interpretazione (DTF 134 V 170 consid.

4.1 pag. 174 con riferimenti). Occorre prendere la decisione materialmente

corretta nel contesto normativo, orientandosi verso un risultato soddisfacente

sotto il profilo della ratio legis. Il Tribunale federale non privilegia un

criterio d'interpretazione in particolare; per accedere al senso di una norma

preferisce, pragmaticamente, ispirarsi a un pluralismo interpretativo (DTF 135 III 483

consid. 5.1 pag. 486). Se sono possibili più interpretazioni, dà la preferenza

a quella che meglio si concilia con la Costituzione. In effetti, a meno che il

contrario non risulti chiaramente dal testo o dal senso della disposizione, il

Tribunale federale, pur non potendo esaminare la costituzionalità delle leggi

federali (art. 190 Cost.), parte dall'idea che il legislatore federale non

propone soluzioni contrarie alla Costituzione (DTF 131 II 562 consid.

3.5 pag. 567, DTF 131 II 710 consid.

4.1 pag. 716; DTF 130 II 65 consid.

4.2 pag. 71).

Fino al 31 marzo 2011 l'art. 26 cpv. 2bis vOADI prevedeva che l’assicurato doveva provare gli sforzi intrapresi per

trovare lavoro per ogni periodo di

controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo

giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio

competente gli accordava un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo

informava per scritto che, se lasciava scadere il termine senza una

giustificazione valida, le ricerche di lavoro non avrebbero potuto essere prese

in considerazione (cfr. consid.

2.2.).

Con la

revisione dell’OADI è stato, dunque, soppresso il termine supplementare che

veniva accordato a un assicurato qualora non consegnasse le ricerche di impiego

entro il termine di cinque giorni dall’inizio del mese seguente il periodo di

controllo o entro il primo giorno lavorativo successivo a

tale data.

Le ricerche inoltrate in

ritardo, ossia dopo il quinto giorno del mese successivo al periodo di

controllo rilevante o dopo il primo giorno

lavorativo successivo a tale data, ai sensi del nuovo art. 26 cpv. 2

OADI vanno considerate non effettuate,

comportando così una sospensione per mancate ricerche giusta l’art. 30

cpv. 1 lett. c LADI.

In concreto questo

Tribunale è, quindi, preliminarmente chiamato a stabilire se il nuovo art. 26

cpv. 2 OADI è conforme alla legge oppure no.

2.8. Il testo del nuovo art. 26

cpv. 2 OADI è chiaro: le ricerche di lavoro compiute ai sensi dell’art. 17 cpv.

Considerandi

1.

LADI devono essere prodotte all’amministrazione entro il quinto giorno del

mese successivo al periodo di controllo in questione o dopo il primo giorno lavorativo successivo a tale data.

In caso di consegna tardiva degli sforzi intrapresi per trovare lavoro senza

una valida giustificazione, gli stessi vanno considerati non effettuati.

La

Segreteria di Stato dell’economia SECO, nella 030 - Prassi LADI/D33-D33 del

gennaio 2012, ha previsto quanto segue:

"

(…)

Secondo l’art. 26 OADI

l’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro al più tardi il quinto

giorno del mese seguente. I documenti consegnati alla Posta svizzera entro il

quinto giorno si considerano inoltrati in tempo utile.

Tuttavia, tenuto conto dei

termini di consegna degli invii postali, l’URC deve aspettare il dodicesimo

giorno del mese per emanare una decisione di sospensione giusta l’art. 30 cpv.

1.

lett. c LADI (l’assicurato non fa il suo possibile per ottenere

un’occupazione adeguata).”

Le direttive

amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il

giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012

consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag.

438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne

conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata

nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF

132.

V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I

102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti;

SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV

Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV

Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece,

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68

consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr.

86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA

1998.

N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF

120.

V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag.

220.

consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233

consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a;

vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in

RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution

fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527;

Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e

Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In una sentenza

2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive,

ha ricordato che:

"

Simili atti servono a favorire un'applicazione

uniforme del diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno

forza di legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né

vincolano gli amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non

significa tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste

ultime verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del

testo di legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono

un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più

specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da

un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i

presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una

determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."

Più

specificatamente, per quanto attiene alle direttive della SECO, il TF, in una

sentenza 8C_311/2011 del 12 dicembre 2011, pubblicata in DTF 138 V 50, ha enunciato che:

" (…)

4.1

Il convient en premier lieu de préciser que les directives du SECO

constituent des ordonnances administratives adressées aux organes chargés de

l'application de l'assurance-chômage afin d'assurer une pratique uniforme en ce

domaine. Dans ce but, elles indiquent l'interprétation généralement donnée à

certaines dispositions légales. Elles n'ont pas force de loi et ne lient ni les

administrés, ni les tribunaux (ATF 133 II 305 consid. 8.1 p. 315 et

les références). Toutefois, du moment qu'elles tendent à une application

uniforme et égale du droit, ces derniers ne s'en écartent que dans la mesure où

elles ne restitueraient pas le sens exact de la loi (voir ATF 133 V 346 consid. 5.4.2 p. 352).

2.9

Il

Presidente del TCA pendente causa, relativamente alla modifica dell’art. 26

cpv. 2 OADI, ha posto all’avv. __________, capo settore applicazione del

diritto della SECO, il seguente quesito:

"

il nostro Tribunale è chiamato a statuire in

merito a una causa concernente una sospensione dal diritto all’indennità di

disoccupazione di 14 giorni inflitta, in virtù degli art. 30 cpv. 1 lett. c

LADI e 26 cpv. 2 OADI nel suo tenore in vigore dal 1° aprile 2011, a un’assicurata che ha consegnato brevi manu al consulente del personale le ricerche di

lavoro del mese di maggio 2011 il 7 giugno 2011.

Al riguardo, al

fine di evadere il ricorso pendente davanti a questa Corte, ci occorre sapere

con precisione quali sono i motivi che hanno condotto il Consiglio federale

alla modifica dell’art. 26 cpv. 2 OADI che attualmente prevede che “l’assicurato

deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo

al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo

successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine senza valido

motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in considerazione.”

e, quindi, all’abrogazione del termine suppletorio di cui all’art. 26 cpv. 2bis

OADI - valido fino al 31 marzo 2011 - che gli URC accordavano agli assicurati

per rimediare al mancato inoltro tempestivo delle ricerche di impiego.

(…)” (Doc. X)

Il 28

febbraio 2012 l’avv. __________, aggiunto scientifico della SECO, ha risposto:

"

ci riferiamo al suo scritto del 13 febbraio

scorso, con il quale ci invitava a spiegare i motivi che hanno condotto il

Consiglio federale alla modifica dell’art. 26 cpv. 2 OADI.

Dal rapporto esplicativo

dell’avanprogetto OADI emerge quanto segue:

“Per quanto riguarda le

ricerche personali di lavoro, il Tribunale federale (DTF del 27 giugno 2008

8C_183/2008) ha stabilito che la regolamentazione stabilita finora all’articolo

26.

capoverso 2bis può essere insoddisfacente, in quanto offre la possibilità di

presentare sistematicamente la prova delle ricerche di lavoro senza una

giustificazione valida dopo la scadenza del termine fissato nella legge. In

base alla nuova regolamentazione, ogni assicurato è tenuto ad inoltrare tale

prova entro il decimo giorno del mese seguente. Non viene accordato alcun

termine supplementare, tranne in caso di impedimento oggettivamente valido. Per

evitare incertezze giuridiche il termine “fornire” viene sostituito con

“inoltrare”, conformemente alla terminologia LPGA.”

(…)” (Doc. XI)

Occorre, inoltre,

aggiungere, che dal Rapporto concernente i risultati della procedura di

consultazione in merito alla revisione parziale dell’OADI

dell’11 marzo 2011 si evince che:

"

(…)

15.

milieux consultés (VD, VS,

GR, SY, OW, NW, AI, YG, JU, LU, BL, YH, GL, AOST, CDEP) demandent à ce que les

preuves de recherches d’emploi de chaque période de

contrôle soient à remettre au plus tard le 5 du mois suivant (GE, le 1er). (…)” (cfr. www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/22385;

la sottolineatura è del redattore)

Infine nella RU N. 12 del

22.

marzo 2011 pag. 1179 segg. è stata, poi, pubblicata la modifica dell’OADI dell’11

marzo 2011, entrata in vigore il 1° aprile 2011, il cui art. 26 cpv. 2, come visto sopra (cfr. consid. 2.2.), prevede che l’assicurato

deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo

al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo

successivo a tale data.

2.10

Nella sentenza 8C_183/2008 del 27 giugno 2008, menzionata nel Rapporto esplicativo

dell’avanprogetto OADI - il cui stralcio è stato riportato nello scritto della

SECO al TCA del 28 febbraio 2012 (cfr. consid. 2.9.) - e pubblicata in DLA 2009

N. 2 pag. 76, la nostra Massima Istanza, riguardo al tenore dell’art. 26 cpv.

2bis vOADI, ha, in effetti, osservato che

" (…)

On conviendra certes avec le recourant que la

réglementation de l'art. 26 al. 2bis OACI peut paraître insatisfaisante en tant

qu'elle donne la possibilité à certains assurés de retarder de manière

systématique la remise de leurs recherches d'emploi jusqu'à l'échéance du délai

supplémentaire sans devoir se justifier (pour un avis critique voir Boris

Rubin, op. cit., p. 394, pour lequel cette disposition présente l'inconvénient

"d'offrir dans un premier temps aux assurés un véritable droit de déposer

leurs recherches en retard"). Sous réserve d'un abus de droit par la

personne assurée, il n'y a toutefois pas lieu d'interpréter autrement le texte

de l'art. 26 al. 2bis OACI.”

In dottrina B. Rubin

(Assurance-chômage, 2.ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2006, pag. 394), in relazione

all’art. 26 cpv. 2bis OADI, ha, poi, sottolineato che:

"

(…) Cette disposition offre donc dans un premier

temps aux assurés un véritable droit de déposer leurs preuves de recherches

d’emploi en retard. Si l’on comprend bien cette disposition, une excuse valable

ne doit être fournie

qu’en cas de retard par rapport au délai raisonnable (supplémentaire) que

l’office impartit.”

2.11

Alla luce

di tutto quanto esposto, in particolare considerato quanto sottolineato

dall’Alta Corte nella sentenza 8C_183/2008 del 27 giugno 2008,

pubblicata in DLA 2009 N. 2 pag. 76, e meglio che il regime di cui all’art. 26

cpv. 2bis vOADI risultava insoddisfacente, permettendo a certi assicurati di

ritardare sistematicamente la consegna delle ricerche di lavoro fino alla

scadenza del termine supplementare assegnato dall’amministrazione senza dover

fornire alcuna giustificazione (cfr. consid. 2.9., 2.10.), come pure quanto

emerso dal Rapporto esplicativo dell’avanprogetto OADI menzionato dalla SECO

nel proprio scritto del 28 febbraio 2012, nonché dal

Rapporto concernente i risultati della procedura di consultazione in merito

alla revisione parziale dell’OADI dell’11 marzo 2011 (cfr.

consid. 2.9.), questa Corte ritiene che il nuovo art. 26 cpv. 2 OADI sia

conforme alla legge.

In

effetti l’esigenza imposta agli assicurati di inoltrare all’amministrazione la

prova degli sforzi intrapresi per trovare un’occupazione al più tardi il quinto

giorno del mese seguente il periodo di controllo in questione o il primo giorno

lavorativo successivo a tale data deve essere considerata una condizione per

meglio adempiere all’obbligo di controllo degli assicurati di cui all’art. 17

LADI e permettere al servizio competente di verificare agevolmente le ricerche

effettuate.

2.12

Nella presente evenienza le

ricerche di impiego del mese di maggio 2011, in applicazione dell’art. 26 cpv. 2 OADI, avrebbero dovuto essere inoltrate all’amministrazione entro il 6 giugno

2011, visto che il 5 giugno 2011 era una domenica.

L’assicurata, tuttavia,

pur essendo o perlomeno dovendo essere al corrente che dall’aprile 2011 le

ricerche di lavoro andavano prodotte entro il quinto giorno del mese successivo

al periodo di controllo in questione (cfr. doc. 6: verbale del colloquio di

consulenza del 15 aprile 2011 sottoscritto dall’insorgente, in cui è stato

indicato “(…) Istruzioni: si ribadisce il fatto che le ricerche di lavoro

devono essere portate entro il 5 del mese successivo” e doc. 7: “Nuove

regole per la consegna delle ricerche di lavoro all’URC” del marzo 2011 trasmesse

dall’URC pendente causa su richiesta del TCA e in riferimento alle quali

l’assicurata non ha sollevato alcuna obiezione - né in relazione al loro

contenuto né al fatto che le fossero state fornite dall’amministrazione - cfr.

consid. 1.5.; 1.6.), ha consegnato i propri sforzi concernenti il mese di

maggio 2011 il 7 giugno 2011 (cfr. doc. 1/1).

La ricorrente, del resto,

nemmeno ha validamente giustificato l’inoltro tardivo delle proprie ricerche del

mese di maggio 2011.

In effetti è vero che l’assicurata

ha precisato di aver volontariamente consegnato le ricerche in ritardo,

pensando che un solo giorno non avrebbe causato problemi e aggiungendo di avere

dedotto che, essendo il 5 giugno una domenica e avendo un colloquio il 7,

avrebbe potuto produrre i propri sforzi in quell’occasione (cfr. doc. 2/4).

E’ altrettanto vero,

tuttavia, che dal promemoria “Nuove regole per la consegna delle ricerche di

lavoro all’URC” del marzo 2011, riguardo alle modalità di consegna, emerge che:

" (…)

Le ricerche di lavoro vanno consegnate:

-

durante il colloquio di consulenza se questo avviene entro il 5.o giorno

del mese,

-

per posta (le ricerche vanno consegnate alla posta entro e non oltre il

5.

o giorno del mese; fa stato il timbro postale),

-

depositandole nell’apposita buca delle lettere presso gli URC ()le

ricerche vanno depositate entro e non oltre il 5.o giorno del mese). (…)” Doc.

7)

In simili condizioni, a

ragione l’URC non ha tenuto conto delle ricerche di lavoro effettuate

dall’insorgente nel mese di maggio 2011 e l’ha sospesa dal diritto alle

indennità di disoccupazione giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI.

2.13

Per quanto attiene all’entità

della sanzione, va ribadito che nel caso di specie l’amministrazione ha

inflitto all’assicurata quattordici giorni di disoccupazione (cfr. consid.

1.1

).

A tale proposito va

rilevato che se l’assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all’indennità,

la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il

prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni

(cfr. art. 45 cpv. 5 OADI; 30 cpv. 3 e 3bis LADI).

In casu alla ricorrente,

il 29 marzo 2011, erano già state comminate due sanzioni, e meglio una

sospensione di 5 giorni per assenza a un colloquio e una sospensione di 5

giorni per mancate ricerche durante la disoccupazione. Inoltre il 3 maggio 2011

la stessa è stata nuovamente sospesa per assenza ingiustificata a un colloquio

(cfr. doc. III).

Ne discende che in

concreto, ritenuto che le Direttive della SECO in merito alle sospensioni

prevedono in caso di mancate ricerche di lavorio durante il periodo di

controllo per la seconda volta una sanzione oscillante tra i 10 e i 19 giorni

(cfr. 030-Prassi LADI/D72-D72 dell’ottobre 2011 corrispondente a quanto

previsto dal p.to D72 della Circolare concernente l’indennità di disoccupazione

del gennaio 2007----) e che le Circolari della Sezione del lavoro n.1555 del 9

maggio 2011 e n.463-464 contemplano per i casi analoghi alla fattispecie

sospensioni oscillanti tra i 10 e i 18 giorni, una sanzione di quattordici

giorni, la quale corrisponde ancora a una colpa lieve (cfr. art. 45 cpv. 3

OADI; consid. 2.3.) si rivela conforme al principio di proporzionalità (cfr.

consid. 2.3.).

Questa

soluzione si giustifica tanto più se si considera che, per costante

giurisprudenza, il Giudice non può scostarsi dalla valutazione

dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 137 V 71; DTF 123 V 152

consid. 2; DLA 1998 no. 10 pag. 52 consid. 2; STF C 153/06 del 12 marzo 2007

consid. 2.2).

Infine è utile evidenziare

che la penalità da infliggere a un assicurato viene commisurata secondo la

colpa di quest’ultimo (cfr. consid. 2.3.; art. 30 cpv. 3 LADI; DLA 2006 N.20

pag. 229 segg., consid. 2.3.).

La relativa durata non

dipende, per contro, dalle sue condizioni economiche.

Pertanto, nella presente

fattispecie, ai fini dell’entità della sanzione i problemi di natura

finanziaria fatti valere dalla ricorrente risultano ininfluenti (cfr. doc. I;

VI).

La

decisione su opposizione del 18 luglio 2011 va, perciò, confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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