Lexipedia

Decisione

38.2011.65

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

9 gennaio 2012Italiano48 min

Source ti.ch

Fatti

i relativi allegati è stato trasmesso per conoscenza all’assicurata (cfr. doc.

X).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio

2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21

dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio

2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;

STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;

STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Questa Corte

è chiamata a stabilire se l’assicurata deve essere o meno ritenuta idonea al

collocamento a decorrere dal 1° ottobre 2010.

2.3. Fondamentale

presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione

è, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1

lett. f e 15 LADI).

Il testo

dell'art. 15 cpv. 1 LADI, valido dal 1° luglio 2003 e peraltro rimasto

invariato a seguito della quarta revisione della LADI entrata in vigore il 1°

aprile 2011 (cfr. FF N. 38 del 23 settembre 2008 pag. 6761 segg.; RU N. 12 del 22

marzo 2011 pag. 1167 segg.), non ha modificato i presupposti necessari per

poter considerare un assicurato idoneo al collocamento e quindi la

giurisprudenza sviluppata in precedenza mantiene tutta la sua validità.

Infatti,

secondo l'art. 15 cpv. 1 LADI, nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2003,

"Il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e

autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata".

A questa

formulazione il nuovo testo, in vigore dal 1° luglio 2003, aggiunge solo

"(…) e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione".

Inoltre, nel Messaggio

concernente la revisione della legge federale sull'assicurazione contro la

disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio federale, circa l'art. 15

LADI, ha rilevato che:

"

Art. 15 Idoneità

al collocamento

Secondo la giurisprudenza del

Tribunale federale, l’idoneità al collocamento comporta in particolare anche la

disponibilità dell’assicurato a essere collocato, vale a dire la sua volontà di

accettare un lavoro adeguato e di seguire le istruzioni degli organi dell’AD in

materia di ricerca di un posto di lavoro, assegnazione a un posto di lavoro o a

un programma di lavoro temporaneo (PLT) ecc. E' pertanto decisivo il

comportamento dell’assicurato. L’idoneità al collocamento che è stata negata

può quindi essere nuovamente ottenuta se l’assicurato modifica radicalmente il

suo comportamento e non solo se accetta di partecipare a un provvedimento

isolato. E' quanto intende esprimere la nuova nozione di «provvedimenti di

reintegrazione» che comprende tutti i provvedimenti (compresi i colloqui di

consulenza e di controllo)."

(cfr. FF N 23 del 12 giugno

2001, pag. 2002)

L'idoneità

al collocamento deve essere, quindi, valutata da un duplice punto di vista.

Oggettivamente

l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e

mentali (cfr. STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 2001 consid. 1 pag. 146;

DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag. 265, DLA 1995 pag.

173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e DTF 123 V 214,

consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; U. Stauffer "Die

Arbeitslosen-versicherung", Schultess Polygraphischer Verlag, Zurigo 1984,

pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).

Soggettivamente

la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di

essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la

disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai

sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di

collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre

ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. STFA C 119/04 del 3

gennaio 2005; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102,

DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag. 222; DTF 125

V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con

riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54; DLA 1992 pag.

123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag. 135-136; DTF 112 V

137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA 1986 n. 26; per il

vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101; DLA 1977 n. 15, 1979

n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).

L'assicurato dimostra una sufficiente

disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo

all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro

in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. STF 8C_459/2007 dell’11

giugno 2008 consid. 6.1.; DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).

Vi è,

invece, inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi

personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa

come normalmente lo pretende un datore di lavoro.

Assicurati

che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali,

vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di

ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto

molto condizionatamente.

Quando

l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un’occupazione da rendere

molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare

l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di

lavoro non ha nessuna importanza (cfr. STF 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008

consid. 6.1.; STFA C 245/04 del 10 febbraio 2005; STFA C 119/04 del 3 gennaio

2005; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995

pag. 59; DTF 120 V 388, DLA 1992 pag. 123, DTF 112 V 137 consid. 3, DTF 112 V

217, DLA 1986 n. 21 e n. 26; per il vecchio diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V

275 consid. 2; DLA 1982 n. 10, 1980 n. 38, 1979 n. 7, 1977 n. 16 e n. 27).

In una

sentenza C 108/03 del 2 settembre 2003 l’Alta Corte, in proposito, ha rilevato

che:

"

(…)

1.3 Für die Frage der Vermittlungsfähigkeit

entscheidend sind die konkreten Aussichten auf eine Anstellung auf dem für die

versicherte Person in Betracht fallenden allgemeinen Arbeitsmarkt, wobei nicht

nur die zeitliche Verfügbarkeit, sondern auch die herrschenden konjunkturellen

Verhältnisse sowie alle anderen Umstände, insbesondere auch die Art der

Tätigkeit zu berücksichtigen sind (ARV 1991 Nr. 3 S. 24). Die (tatsächlichen)

Anstellungschancen sind allein mit Blick auf die der versicherten Person zumutbaren

Stellen zu beurteilen (Art. 15 Abs. 1 AVIG).“

L'idoneità al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere

ostacolata dal mancato rispetto di norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer,

op.cit., pag. 37 e pag. 53-56).

Riguardo

a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non

beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di

conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato

(cfr. SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V

395; DLA 1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale

217, pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz", Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15).

Il TFA ha

pure stabilito che l'idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni nel

senso che esisterebbero situazioni intermedie tra l'idoneità al collocamento e

l'inidoneità al collocamento (idoneità parziale).

O la

persona assicurata è collocabile, in particolare disposta ad accettare un

lavoro esigibile in ragione di almeno il 20% di n pensum normale, oppure

non lo è (cfr. DTF 125 V 58 consid. 6a e riferimenti ivi menzionati).

E' dal

profilo della perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che occorre

esaminare in che misura una persona assicurata è disposta o in grado di

assumere un'occupazione adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 N. 5, consid. 2,

pag. 78; DTF 126 V 124, consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58

e riferimenti; STFA del 12 maggio 2004 nella causa G., C 287/03).

2.4. Relativamente,

in particolare, alle assicurate che, a causa degli impegni casalinghi e dei

doveri di madre, vogliono essere professionalmente attive durante soltanto

certe ore del giorno, la giurisprudenza ha stabilito che esse sono idonee al

collocamento soltanto a precise condizioni (cfr. DLA 1993/1994 pag. 222; STFA C

149/03 dell'8 marzo 2004; STFA C 44/95 del 3 ottobre 1995; G. Gerhards,

"Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz N° 48 zu Art. 15 AVIG).

In una

sentenza C 90/03 e C 92/03 del 10 novembre 2003 consid. 3.3.1., pubblicata in

SVR 2004 ALV Nr. 12 pag. 35 e parzialmente in DTF 130 V 138, il Tribunale

federale delle assicurazioni ha, in particolare, osservato:

"

(…)

3.3.1Die Vermittlungsfähigkeit darf nicht

leichthin unter Verweis auf familiäre Betreuungsaufgaben verneint werden (vgl.

BGE 123 V 216 Erw. 3, 120 V 388 Erw. 3a mit Hinweisen; Urteil W. vom 27. Januar

2003 [C 236/02] Erw. 1.2). Dies gilt namentlich dann, wenn eine Person vor

Eintritt der Arbeitslosigkeit bereits den Tatbeweis erbracht hat, dass sie

trotz Betreuungsaufgaben eine Vollzeitbeschäftigung auszuüben bereit und in der

Lage war (hier: volle Erwerbstätigkeit der Versicherten vom 26. März 2001 bis

31. März 2002), und die bisherige Stelle aus nicht selbst zu verantwortenden

Gründen aufgegeben werden musste. Fehlt es mit Blick auf eine erneut

angestrebte Vollzeitstelle am Nachweis einer durchwegs gewährleisteten

Kinderbetreuung, ist zu prüfen, ob die leistungsansprechende Person allenfalls

bereit und in der Lage wäre, wenn nicht vollzeitlich, so doch in einem - nach

der Rechtsprechung für die Bejahung der Vermittlungsfähigkeit genügenden (vgl.

Art. 5 AVIV und BGE 125 V 58 Erw. 6a in fine, mit Hinweisen) - Umfang von

mindestens 20 % eines Normalarbeitspensums erwerbstätig zu sein, was

bejahendenfalls den Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung in reduziertem

Umfange begründete (anrechenbarer teilweiser Arbeitsausfall; vgl. Art. 8 Abs. 1

lit. b in Verbindung mit Art. 11 AVIG; BGE 125 V 58 f. Erw. 6b, mit Hinweisen; vgl. auch Urteil M. vom 28. August 2003 [C

119/03] Erw. 1, 2 und 4.1). (…)"

Con

giudizio 8C_367/2008 del 26 novembre 2008, pubblicato in SVR 2009 ALV Nr. 6

pag. 22, la nostra Massima Istanza ha ribadito che l’idoneità al collocamento

non può essere negata alla leggera facendo riferimento a impegni familiari di

assistenza. Ciò vale segnatamente quando una persona, prima dell’insorgenza

della disoccupazione, ha già apportato la prova che, nonostante gli impegni

familiari, essa era disposta e in grado di esercitare un’occupazione, e che il

precedente posto di lavoro aveva dovuto essere abbandonato per motivi estranei

alla sua volontà.

In proposito cfr. pure STF

C 29/07 del 10 marzo 2008.

L'Alta

Corte ha, inoltre, deciso che determinante non è soltanto la disponibilità

temporale.

È, invece,

molto più importante esaminare le concrete possibilità di trovare un impiego su

tutto il mercato del lavoro che entra in considerazione per il disoccupato,

ponendo attenzione agli aspetti congiunturali come pure alle altre circostanze

del caso di specie, segnatamente al tipo di attività ricercata (cfr. STFA C

205/02 del 12 febbraio 2003; STFA C 120/92 del 21 aprile 1993 non pubblicata;

STFA C 169/94 del 16 febbraio 1995).

Con

giudizio C 149/03 dell'8 marzo 2004 il TFA ha confermato tale giurisprudenza,

precisando che tanto maggiore è la domanda sul mercato del lavoro che entra in

considerazione per la ricerca d'impiego, tanto minori sono, di regola, le

esigenze poste relativamente alla disponibilità temporale per l'esercizio di

un'occupazione.

La nostra

Massima Istanza ha, tra l'altro, rilevato che:

"

(…)

3.1Per quanto riguarda la disponibilità, da un

punto di vista temporale, a svolgere attività lavorativa, il Tribunale federale

delle assicurazioni ha già sentenziato che un assicurato che per motivi

familiari o personali non può o non vuole offrire ad un datore di lavoro tutta

la disponibilità normalmente esigibile non può di principio essere considerato

idoneo al collocamento. L'idoneità va pertanto ammessa con molto riserbo nel

caso in cui, a causa per esempio di altri obblighi o circostanze personali

particolari, un assicurato desidera svolgere un'attività lucrativa solo durante

determinate ore della giornata o della settimana rispettivamente all'infuori

dell'orario lavorativo del coniuge. Un disoccupato dev'essere infatti

considerato inidoneo al collocamento nel caso in cui la scelta dei posti di

lavoro è talmente limitata da rendere alquanto incerta la possibilità di

trovare un impiego (DTF 123 V 216 consid. 3, 120 V 388 consid. 3a con

riferimenti; cfr. pure DLA 1991 no. 2 pag. 20 consid. 3a, 1977 no. 27 pag.

141). Determinanti sono a tal proposito le prospettive concrete di trovare

un'occupazione sul mercato generale del lavoro concernente il richiedente,

tenuto conto della situazione congiunturale concreta e di tutte le ulteriori

circostanze, in particolare anche del tipo di attività svolta (DLA 1991 no. 3

pag. 24 consid. 3a; cfr. pure sentenza del 2 settembre 2003 in re S., C 108/03, consid. 1.3).

(…)." (cfr. STFA C 149/03 dell'8 marzo 2004)

Secondo

la giurisprudenza (cfr. STCA 38.1998.161 del 16 settembre 1998 e STCA

38.1997.227 del 7 gennaio 1998, entrambe menzionate in D. Cattaneo,

Assicurazione contro la disoccupazione: fra obblighi dell'assicurato e diritti

fondamentali del cittadino, RDAT II-2000, p. 512s.), poi, la disponibilità di

una terza persona ad occuparsi dei bambini deve esistere al momento in cui la

madre o il padre ritrovano un impiego. In altri termini, non si può considerare

inidonea al collocamento l'assicurata che ha già trovato una soluzione

nell'ipotesi di ritrovare un lavoro, ma che non è disposta ad impiegare questa

persona mentre si trova ancora in disoccupazione.

Nell'ambito

di una procedura dinanzi al TCA, sfociata in un decreto di stralcio 38.2003.91

del 19 aprile 2004, quest'ultimo ha peraltro appurato, in sede di udienza, che

la prassi adottata dalla Sezione cantonale del lavoro è conforme alla suevocata

giurisprudenza, nella misura in cui dall'assicurato o dall'assicurata si

pretende che si sappia organizzare (fornendo precise indicazioni in merito),

così da potere collocare il figlio o la figlia al momento del reperimento di

una nuova occupazione.

Al

riguardo va rilevato che l’Alta Corte, con sentenza C 88/05 del 20 luglio 2005,

pubblicata in DLA 2006 N. 3 pag. 62 segg., ha stabilito che, salvo in caso di

abuso evidente, gli organi di esecuzione dell’assicurazione contro la

disoccupazione non possono verificare, al momento in cui la persona assicurata

presenta una domanda di indennità di disoccupazione, se essa dispone già di un

posto per la custodia del suoi bambini.

Contestualmente

il TFA ha osservato che:

"

(…)

4.

Für die Frage der Vermittlungsfähigkeit ab 16.

Januar 2004 ausschlaggebend ist, ob die Betreuung des Sohnes der

Beschwerdeführerin sichergestellt war. Wie in der Weisung ALV-P 98/1 Blatt 8

des damaligen Bundesamtes für Wirtschaft und Arbeit (heute: Staatssekretariat

für Wirtschaft) festgehalten, ist die Regelung der Kinderbetreuung grundsätzlich

den Eltern überlassen. Die Arbeitslosenversicherung hat ihr zufolge, ausser bei

offensichtlichem Missbrauch, nicht schon zum Zeitpunkt des Einreichens des

Entschädigungsgesuches das Vorhandensein eines Kinderhüteplatzes zu prüfen.

Erscheint hingegen im Verlaufe der Bezugsdauer der Wille oder die Möglichkeit,

die Kinderbetreuung einer Drittperson anzuvertrauen, aufgrund von Äusserungen

oder des Verhaltens der Versicherten wie ungenügende Arbeitsbemühungen,

spezielle Anforderungen für die Annahme einer Stelle oder Ablehnung zumutbarer

Arbeit zweifelhaft, ist die Vermittlungsfähigkeit im Hinblick auf die konkrete

Möglichkeit einer Kinderbetreuung zu prüfen (vgl. dazu ARV 1993/94 Nr. 31 S.

219).“

Nelle

sentenze citate in DTF 115 V 433, il TFA ha già avuto modo di riconoscere

l'idoneità al collocamento di un'assicurata disposta ad essere occupata

solamente durante cinque ore, nel mezzo della giornata, in qualità di cameriera

ausiliaria in un ristorante (cfr. DLA 1980 pag. 99).

Nello

stesso DTF 115 V 428 il TFA ha ancora riconosciuto l'idoneità al collocamento

di una donna delle pulizie disposta a lavorare complessivamente 7 ore per

settimana (3 ore e mezzo ogni martedì e giovedì sera).

Il TFA ha

pure stabilito in DTF 120 V 390 che il 20% di un'attività a tempo pieno è

sufficiente per ammettere l'idoneità al collocamento (cfr. SVR 1997 ALV No. 81

pag. 246).

In una

sentenza C 236/02 del 27 gennaio 2003 il TFA ha accolto il ricorso contro la

decisione di inidoneità al collocamento confermata dalla commissione di ricorso

del Cantone Turgovia, inoltrato da un'assicurata che, dovendo occuparsi della

cura dei figli, era disposta a lavorare, solo negli orari in cui il marito non

era occupato professionalmente. L'Alta Corte ha comunque rinviato gli atti

all'amministrazione per ulteriori accertamenti, precisando che, visto che gli

orari di lavoro del marito cambiavano sempre, se non veniva provato di aver

ottenuto la garanzia di poter affidare i figli alla cura di terze persone nei

giorni in cui gli orari di marito e moglie coincidevano, l'idoneità andava

negata.

Il TFA in

una sentenza del 21 marzo 2003 ha poi negato l'idoneità al collocamento di un

assicurata, divorziata, madre di 8 figli di cui gli ultimi tre di 2, 3 e 4

anni, dal momento che la stessa aveva dichiarato di essere impossibilitata a

organizzare la sua vita famigliare in modo da essere disponibile per un

eventuale datore di lavoro.

La nostra

Massima istanza, in una sentenza C 255/02 del 1° marzo 2004, pubblicata in DLA

2004 N. 29 pag. 278, ha ritenuto idonea al collocamento un'assicurata madre di

una bambina di non ancora tre anni, in quanto disponibile a lavorare al 50%, a

complemento dell'attività di aiuto domestico al 50%, durante la fascia oraria

serale, a partire dalle 17:00, nell'ambito della ristorazione, settore che,

come quello delle ausiliarie di pulizia, necessitano di manodopera disposta a

essere impiegata in orari inusuali. La cura della bambina poteva, inoltre,

essere affidata al marito dopo il suo rientro a casa la sera.

In un'altra

sentenza C 149/03 dell'8 marzo 2004, già menzionata sopra, l'Alta Corte ha

ritenuto idonea al collocamento un'assicurata madre di un bambino e incinta del

secondo figlio, disponibile a svolgere un'occupazione quale cameriera o donna

delle pulizie alla sera dopo le ore 19:00, durante i fine settimana e nei

giorni festivi, quando il marito poteva occuparsi del bambino. Rilevante era

poi il fatto che essa non aveva posto limiti di durata nell'esercizio di

un'attività lucrativa, in particolare in considerazione della nascita del

secondo figlio.

Questo

Tribunale, con giudizio del 5 aprile 1993 pubblicato in RDAT II-1993, pag. 203

e segg., ha stabilito che proprio la disponibilità della ricorrente ad

accettare un impiego, anche fuori dalla sua professione, doveva portare ad

ammettere la sua idoneità al collocamento.

Sempre il

TCA, in una decisione dell’8 aprile 1998, pubblicata in parte in RDAT II-1998,

N. 69, pag. 262, ha ritenuto idonea al collocamento un’assicurata disponibile a

lavorare 3 giorni la settimana rilevando che:

"

(…) La disponibilità di R. per un'altra

occupazione è limitata al giovedì, al venerdì e al sabato dalla mattina alle

17.00 (cfr. pure consid. 1.5).

Le condizioni poste dall'assicurata, per poter

conciliare gli impegni familiari con l'attività lucrativa, a mente del TCA non

sono tali da impedirle di reperire un'occupazione a tempo parziale sul mercato

del lavoro, in attività non qualificate.

Essa è infatti disponibile a lavorare durante 3

giorni la settimana, a condizione di non dover lavorare fino a tarda sera (cfr.

consid. 1.2) nella sua ma anche in altre professioni.

In simili condizioni, alla luce della

giurisprudenza del TFA, la ricorrente può essere ritenuta idonea al

collocamento (cfr. SVR 1997, ALV N° 81 pag. 245 seg.; RDAT II-1993, pag. 203

seg; STFA del 21 aprile 1993 non pubblicata nella causa T. (C 120/92); STFA del

16 gennaio 1995 non pubblicata nella causa Y (C182/94); STFA del 3 ottobre 1995

non pubblicata nella causa D. (C 44/95); in particolare pag. 3: "der

Streit dreht sich vielmehr um die Frage, ob und allenfalls unter welchen

sachlichen und zeitlichen Voraussetzungen die versicherte Person zum Nachweis

gehalten ist, trotz familiärer Verpflichtungen in der Verfügbarkeit für den

Arbeitsmarkt (vgl. Gerhards, a.a.O., N° 27 ff. zu Art. 15 AVIG) nicht in

relevanter Weise beeinträchtigt zu sein)". (...).” (cfr. RDAT II

1998, N. 69, pag. 263)

In una

sentenza 38.2003.8 del 28 aprile 2004 questa Corte ha confermato la decisione

di inidoneità al collocamento di un'assicurata, madre di una bambina emessa

dalla Sezione del lavoro. L'assicurata, infatti, non aveva compiuto il benché

minimo passo concreto in vista di affidare la figlia a terzi nel caso avesse

reperito un impiego. Essa nemmeno aveva preso contatto a titolo informativo con

un asilo nido e inoltre aveva rifiutato di partecipare a un corso TRI,

piuttosto di cercare una sistemazione per la bambina.

2.5. Nella

presente evenienza dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurata -

coniugata e madre di due bambini, __________ e __________, nati nel giugno

2007, rispettivamente nell’agosto 2009 (cfr. doc. 5/14; 13) - a partire dal 1°

maggio 2010, analogamente agli anni precedenti (cfr. doc. 19-23; 5/13;13), ha

lavorato, in virtù di un contratto di durata indeterminata concluso il 25 marzo

2010, presso il __________ di __________ in qualità di cameriera a tempo pieno

(cfr. doc. 18).

Il 31

agosto 2010 il contratto di impiego con la __________, società che gestisce il __________,

è stato disdetto dal datore di lavoro con effetto per il 30 settembre 2010

(cfr. doc. 5/12; 24).

La

ricorrente, il 7 settembre 2010, si è nuovamente iscritta in disoccupazione a

decorrere dal 1° ottobre 2010 (4° termine quadro per la riscossione delle

prestazioni: 2010-2012; cfr. doc. 13 pag. 2), dichiarando di ricercare

un’occupazione in misura del 100% (cfr. doc. 13; 15, 5/14).

Compilando

il documento “Profilo della persona in cerca di impiego”, l’assicurata, il 26

ottobre 2010, ha inoltre indicato di essere disponibile per un impiego dal lunedì

al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17.00 (cfr. doc. 5/14 pag. 3).

Il

marito, __________, il 2 novembre 2010 ha dichiarato la propria disponibilità, nel caso in cui la moglie avesse reperito un’occupazione, ad accudire i

figli durante il tempo di lavoro di quest’ultima e più precisamente il lunedì

dalle ore 8.30 alle 17.30 e dal martedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore

17.00 (cfr. doc. 5/15).

Il 2

dicembre 2010 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ ha invitato

l’insorgente a dare seguito all’offerta di un posto in un Programma

d’Occupazione Temporanea (POT) con un grado di occupazione del 100% presso __________

a __________ (cfr. doc. 5/16).

Il 6

dicembre 2010 ha avuto luogo un colloquio con la responsabile del POT __________

__________, __________.

Sul

formulario “Esito del colloquio” quest’ultima ha indicato che a seguito di quanto

proposto e discusso si è deciso che l’assicurata avrebbe iniziato il POT in

questione, il quale si sarebbe svolto dal 9 dicembre 2010 al 9 aprile 2011

dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00.

__________

ha specificato che l’inizio del POT al mattino era previsto alle 9.00, poiché

la ricorrente “… ha un bimbo da portare all’asilo” (cfr. doc. 5/17).

L’insorgente

medesima, del resto, compilando il proprio formulario “Esito del colloquio”,

dopo aver ribadito il periodo e gli orari dello svolgimento del provvedimento

di occupazione assegnatole indicati da __________, ha confermato che avrebbe

cominciato il POT (cfr. doc. 5/18).

L’assicurata

ha partecipato al programma d’occupazione temporanea presso __________ il 9

dicembre 2010, mentre è stata assente dal 10 al 17 dicembre 2010 a causa di malattia attestata dal Dr. med. __________, FMH in medicina generale (cfr. doc. 5/21;

5/19).

La ricorrente

avrebbe dovuto riprendere il programma occupazionale lunedì 20 dicembre 2010.

L’insorgente,

però, in tale data non si è presentata, essendo rimasta a casa a curare il

figlio __________ che a detta della stessa si sarebbe nel frattempo ammalato (cfr.

doc. 13 pag. 3).

Il 4

gennaio 2011 __________ __________ __________ ha inviato al consulente del

personale dell’assicurata un messaggio di posta elettronica del seguente

tenore:

"

(…)

La signora __________ è

passata da me ieri e mi ha comunicato che intende uscire dalla disoccupazione

con data 31.12.2010 perché intende occuparsi dei figli. Le ho detto di

chiamarti e dirtelo personalmente. Quando puoi, inviami via mail la decisione

di fine POT.” (Doc. 17)

Al

riguardo la ricorrente, l’11 gennaio 2011, davanti alla Sezione del lavoro ha

affermato che:

"

(…)

Viste le vacanze natalizie

avrei dovuto riprendere normalmente il POT da lunedì 3 gennaio 2011. Tuttavia

mi sono presentata dall’organizzatore del POT (sig.ra __________) e le ho

comunicato verbalmente che per motivi familiari non potevo più partecipare

all’occupazione temporanea. La sig.ra __________ ne prendeva atto e mi invitava

a prendere contatto con il mio consulente del personale dell’URC di __________,

sig. __________. Cosa che ho fatto ma il sig. __________ era in vacanza.” (Doc.

13)

L’insorgente

ha, altresì, indicato di aver poi contattato telefonicamente il proprio

consulente del personale il 10 gennaio 2011, comunicandogli che per motivi

familiari la sua disponibilità al collocamento dal 1° gennaio 2011 era

del 50% e di ricercare un impiego dal lunedì al venerdì dalle ore

19.00 alle 24.00.

La

medesima ha precisato di riuscire ad organizzarsi con questa nuova

disponibilità e fascia oraria, anche se il marito continuava la sua attività di

gerente del __________ dalle ore 17.00 alle 01.00.

In

proposito l’assicurata ha rilevato che sua sorella – coniugata senza figli e

con un’attività lavorativa con orari d’ufficio – era disponibile ad accudire i

suoi figli nella loro casa durante il suo tempo di lavoro (cfr. doc. 13).

Il 14

gennaio 2011 la sorella della ricorrente ha sottoscritto una dichiarazione con

cui ha confermato di essere disponibile, nel caso in cui l’insorgente avesse

reperito un’occupazione, ad occuparsi dei nipoti durante il tempo di lavoro di

quest’ultima e più precisamente dal lunedì al venerdì dalle ore 19.00 alle 24.00

(cfr. doc. 12).

2.6. Dalle carte

processuali si evince, inoltre, che il consulente del personale URC, il 15

dicembre 2010, ha trasmesso alla Sezione del lavoro una “Richiesta di verifica

dell’idoneità al collocamento” del seguente tenore:

"

(…)

Fattispecie:

L’assicurata si è iscritta

in disoccupazione dal 01.10. 2010 dichiarando una disponibilità al collocamento

nella misura del 100% (cfr. profilo e dichiarazione di custodia figli).

L’assicurata è stata

invitata a partecipare al __________ al quale ha dichiarato che non potrà

presenziare prima delle ore 09.00 a causa dei figlioletti.

Domanda:

L’assicurata può essere

ritenuta idonea al collocamento nella misura del 100% oppure, considerando gli

orari di disponibilità, dev’essere ritenuta idonea in un’altra percentuale di

impiego?” (Doc. 15)

L’11

gennaio 2011, come già esposto, l’insorgente è stata sentita dalla Sezione del

lavoro.

Dal

relativo verbale di audizione emerge segnatamente che:

"

(…)

Dal 1° maggio 2010 è stato

sottoscritto un nuovo contratto di lavoro con la società __________ SA (__________

6). Trattasi del nuovo gestore del __________. Mio marito ne è sempre il

gerente del Bar.

Il contratto a tempo

indeterminato con un salario di CHF 4'100.-- (avevo acquisito una nuova

funzione e meglio quella di responsabile in sostituzione del gerente).

Come in precedenza, il 31

agosto 2010 ho ricevuto disdetta con effetto 30 settembre 2010.

Presso il bar __________ (__________)

lavoravo ai seguenti orari dal lunedì al venerdì:

-

dalle ore 11.00 fino alle 20.00 circa

-

dalle ore 16.00 fino alle 24.00 circa

Mia madre __________ si occupava di accudire i

figli durante il tempo di lavoro. Dal mese di settembre 2010 mia madre ha fatto

ritorno in __________. Il mese di settembre 2010 i miei figli sono stati in

vacanza dalla nonna (mia madre) e hanno fatto ritorno in Svizzera in ottobre

2010.

Di conseguenza, in data 07 settembre 2010 mi sono riannunciata alla disoccupazione con effetto 1° ottobre 2010 (4° termine quadro:

01.10.2010 – 30.09.2012) e alla ricerca di un’occupazione a tempo pieno quale

cameriera.

Ho dichiarato una disponibilità lavorativa da

lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 17.00. Con attestazione 02 novembre

2010 mio marito __________ (padre dei figli) si è dichiarato disponibile ad

accudire i nostri figli durante il tempo di lavoro:

- lunedì: 08.30 – 17.30

- martedì-venerdì: 08.00 – 17.00.

(…)

Lunedì 10 gennaio 2011 ho contattato telefonicamente

il signor __________ e gli ho comunicato che per motivi familiari, dal 1°

gennaio 2011 la mia disponibilità al collocamento è in misura del 50%. In

particolare sono disponibile e ricerco un posto di lavoro da lunedì a venerdì

dalle ore 19.00 fino alle 24.00. Non sono disponibile il fine settimana (sabato

e domenica). Ricerco un’attività a tempo parziale (ore serali) quale cameriera,

barmaid o ausiliaria di pulizia.

(…)

I motivi familiari evocati

sono il desiderio di restare durante il giorno ad occuparmi della mia famiglia

e meglio dei miei bambini specialmente del piccolo __________ che è a casa.

Non so se con l’inizio

della stagione (primavera 2011) potrò essere riassunta al __________. Negli

ultimi mesi l’andamento finanziario era in difficoltà.

(…)” (Doc. 13)

Il 18

gennaio 2011 la Sezione del lavoro ha posto alla __________ SA i seguenti

quesiti:

"

(…)

In veste di datore di

lavoro e quale gestore del ____________________ (__________), la invitiamo

cortesemente a rispondere, entro il 02 febbraio 2011, alle domande che seguono:

1. Voglia

precisare in quali giorni (lunedì-domenica) e in quali orari

(apertura-chiusura) l’esercizio pubblico __________ (__________o) è aperto?

Indicando anche eventuali periodi di chiusura stagionale e/o vacanze.

Considerandi

2.

Voglia

precisare in quali giorni (lunedì-domenica) e in quali orari (inizio-fine) il

gerente sig. __________ (__________) svolge la propria attività lavorativa?

3.

Voglia

trasmetterci il piano di lavoro del gerente per il periodo: inizio settembre 2010 a fine gennaio 2011? (art. 86 Regolamento d’applicazione della Legge sugli esercizi pubblici)

4.

Voglia

trasmetterci il piano di lavoro del resto del personale per il periodo: inizio

settembre 2010 a fine gennaio 2011? (art. 73 Ordinanza 1 della Legge sul

lavoro)” (Doc. 11)

La __________

SA, il 1° febbraio 2011, ha risposto:

"

(…)

- Gli orari del Ristorante __________ sono: dal lunedì alla

domenica 11:00-01:00, chiuso il mercoledì e la domenica.

- Il ristorante è stato chiuso dal 1° ottobre 2010 al 14 novembre

2010.

causa lavori di ristrutturazione, il Sig. __________ ha seguito

personalmente i lavori.

- Per quanto concerne i turni del gerente e degli altri impiegati,

alleghiamo i piani di lavoro.

- Con il Sig. __________, visto la necessità, si è concordato per

delle ore supplementari per i mesi di dicembre e gennaio, le ore fatte in più

saranno compensate con giorni di vacanza nel mese di febbraio 2011.

(…)” (Doc. 10)

Il 23

febbraio 2011 la Sezione del lavoro ha nuovamente interpellato la __________ SA

come segue:

"

1.

Voglia precisare per quale ragione (motivi)

l’assicurata

RI

1.

(11.07.1979) non lavora più al __________ (__________)?

2.

Voglia

specificare se intendete riassumere la signora RI 1? Se sì, a partire da

quando, con quale tipo di contratto di lavoro, per quale funzione e in quali

giorni e orari?

3.

Voglia

fornire i dati personali relativi alla dipendente signora ,

trasmetterci

copia del suo contratto di lavoro, informarci se lavora ancora alle vostra

dipendenze e per quale ragione svolge la propria attività lavorativa solamente

dalle ore 12.00 alle ore 14.00?

4.

In

merito all’occupazione della signora __________, voglia rispondere se non fosse

stato possibile tenere ancora alle vostre dipendenze la signora RI 1 - per le

ore di lavoro svolte dalla signora __________ - piuttosto che disdirle il

contratto di lavoro?

5.

Voglia

indicarci, per il periodo ottobre-novembre 2010 chi lavorava nella fascia

oraria 14:00 – 17:00, visto che dai piani di lavoro forniti risulta scoperta?

6.

Voglia

precisare, per il periodo 1° ottobre 2010 – 14 novembre 2010 (chiusura EP causa

lavori di ristrutturazione), visto che il signor __________ ha seguito

personalmente i lavori, in quali giorni e fascia oraria era occupato sul posto

di lavoro?

7.

Preso atto del periodo di vacanza (febbraio 2011) del signor __________,

voglia precisare da quando a quando (date) è stato assente e chi ha ricoperto

il suo turno di lavoro e il suo ruolo di gerente?” (Doc. 9)

Nonostante

un sollecito del 17 marzo 2011 da parte della Sezione del lavoro (cfr. doc. 8),

la __________ SA non ha dato seguito a quanto richiesto dall’amministrazione.

L’11

aprile 2011 la parte resistente ha trasmesso alla ricorrente i documenti 8-11

per osservazioni con uno scritto accompagnatorio da cui si evince che:

"

(…) considerato che dal 1° aprile 2011 ha ripreso a tempo parziale l’attività lavorativa presso lo stesso datore di lavoro, chiediamo

– anche nel suo interesse – di intercedere verso il datore di lavoro allo scopo

di rispondere e fornire i documenti richiesti con lettera 23.02.2011.

Nel frattempo voglia

trasmetterci il suo nuovo piano di lavoro (giorni e orari) e quello di suo

marito (__________), nonché di spiegarci per iscritto chi si occupa e come si è

organizzata, ad accudire i suoi figli durante il tempo di lavoro.

(…)” (Doc. 7)

Il 15

aprile 2011 l’assicurata ha risposto:

"

(…)

a) allego il piano di

lavoro dal 01.04.2011

b) allegato il piano di

lavoro di mio marito

c) durante

il periodo di lavoro mia madre si occupa di accudire i miei figli che è

arrivata da noi l’8 di marzo.” (Doc. 6)

Inoltre il

12.

aprile 2011 __________ della __________, ha trasmesso a __________,

ispettore della Sezione del lavoro, il seguente messaggio di posta elettronica:

"

in merito al colloquio telefonico di ieri, la

ringraziamo per la comprensione per l’attesa e rinviamo le risposte da lei

richieste con la sua corrispondenza del 23 febbraio 2011, con le indicazioni

ottenute dal gerente.

domanda no. 1: Il ristorante durante il periodo invernale non ha la possibilità

di mantenere tutto il personale che invece necessita durante la stagione

estiva.

domanda no. 2: La Sig.ra RI 1 è stata riassunta a partire dal 01 aprile 2011,

data in cui dovrebbe iniziare la bella stagione e quindi l’operatività.

domanda no. 3: Della Sig. ra __________ le alleghiamo il contratto di lavoro dove

potrà trovare i suoi dati personali; la Sig.ra __________ svolge solo le ore

necessarie al servizio.

domanda no. 4: la Sig.ra __________ aveva un contratto ad ore su chiamata e la

Sig. ra RI 1 invece un contratto fisso mensile, di conseguenza visto che, come

già risposto alla domanda no. 1 durante il periodo invernale il ristorante

lavora molto meno, è stata fatta questa scelta.

domanda no. 5: A ottobre il ristorante è stato chiuso, durante il resto del

periodo il Sig. __________ era presente al ristorante.

domanda no. 6: I lavori venivano seguiti durante gli orari normali di lavoro:

9-12 - 13.30-17.00 per i giorni in cui erano presenti gli operai. Per un

periodo il sig. __________ è stato inoltre assente per un viaggio a __________.

domanda no. 7: Il ristorante era chiuso in questo periodo.” (Doc. 5/1)

__________,

il 14 aprile 2011, ha comunicato a __________ di aver preso atto delle sue

risposte e lo invitava, visto che le stesse non soddisfacevano completamente quanto

richiesto, a precisare alcune affermazioni (cfr. doc. 5/6).

Dal

messaggio di posta elettronica di risposta del 15 aprile 2011, in cui __________ ha nuovamente precisato di aver ottenuto le richieste informazioni dal

gestore/gerente, si evince quanto segue:

"

Domanda 2:

-

Voglia indicare in quali giorni e a quali orari

lavora ora (dal 01.04.2011) la signora RI 1 e trasmetterci il relativo piano di

lavoro.

La Sig.ra RI

1.

ha il piano di lavoro che le alleghiamo. Naturalmente il piano di lavoro è

la base ma può capitare che la Sig.ra RI 1 finisca prima o dopo e recuperi

queste differenze di ore in vacanze o altro.

Domanda 4:

-

Al di là della vostra scelta (disdetta del

contratto), voglia rispondere esattamente al quesito: se era possibile tenere

alle vostre dipendenze la signora RI 1a - per le ore di lavoro / 12:00-14:00 –

svolte dalla signora __________ e quindi se c’era la reale disponibilità della

signora RI 1.

Si

ribadisce che al momento della decisione di rinunciare a una persona, la scelta

è stata fatta tenendo in considerazione le necessità aziendali. Se avessimo

deciso di mantenere la Sig.ra RI 1 per le medesime ore della Sig.ra __________,

avremmo comunque dovuto procedere con il suo licenziamento e alla sottoscrizione

di un contratto con lei per le ore richieste, questa possibilità non è stata

presa in considerazione, visto che vi era già un contratto in essere con al

Sig.ra __________.

Domanda 6:

-

Voglia indicarci il periodo esatto che il signor

__________ (gerente) è stato assente per un viaggio a __________

Il Sig. __________

è stato a __________ dal 06 al 10 ottobre

Domanda 7:

-

Voglia indicare precisamente (tabella) i periodi

che l’esercizio pubblico (__________) è rimasto chiuso .

Il

ristorante è stato chiuso dal 01 ottobre 2010 al 18 novembre 2011 (recte:

2010)

Oltre a

ciò nel 2011 il ristorante è stato chiuso:

dal 10

gennaio al 16 gennaio 2011

dal 15

gennaio al 24 marzo 2011

Gli

accordi con il gerente Sig. __________ è che lui recuperi le vacanze eseguite

in più durante il periodo estivo.

(…)” (Doc.

5/4)

2.7

Con

decisione del 13 maggio 2011, confermata dalla decisione su opposizione del 20

luglio 2011, la Sezione del lavoro ha stabilito che l'assicurata era inidonea

al collocamento dal mese di ottobre 2010, ritenendo, relativamente al primo

orario indicato quale tempo a disposizione per svolgere un impiego (dal lunedì

al venerdì dalle ore 8.30 alle 17.30), che il marito, nonostante le sue

dichiarazioni, visto il tempo dedicato al lavoro, non fosse sufficientemente disponibile

per accudire i figli.

Per

quanto attiene al modificato orario in cui l’insorgente si è detta disposta al

collocamento (da gennaio 2011: dal lunedì al venerdì dalle ore 19.00 alle

24.

), l’amministrazione è del parere che la disponibilità asserita dalla

sorella di occuparsi dei nipoti, considerato che la medesima è occupata

professionalmente durante i normali orari d’ufficio e che si sarebbe trovata

nella situazione di doversi recare giornalmente dall’assicurata per diverse ore

dopo il lavoro, fosse poco credibile (cfr. doc. A; 3).

L'insorgente,

dal canto suo, ha contestato quanto deciso dalla Sezione del lavoro,

osservando, in particolare, che gli orari del marito sono prestabiliti in linea

di massima, ma possono essere adattati secondo le esigenze dal datore di lavoro

e, se del caso, secondo quelle del dipendente, viste anche le responsabilità da

lui assunte.

La

ricorrente ha puntualizzato di aver comunicato all’Ufficio preposto, visto che

probabilmente non era più in grado dal mese di gennaio 2011 di essere a

disposizione per un impiego al 100%, la sua decisione di ridurre la propria

disponibilità al collocamento e gli orari in cui poteva lavorare.

Essa ha

pure precisato di sapere, lavorando ormai da molti anni nella ristorazione, che

gli orari da lei indicati possono essere interessanti per tanti datori di

lavoro e che, se avesse voluto non lavorare, si sarebbe resa disponibile, per

esempio, dalle 14 alle 17, orari nei quali la maggioranza dei ristoranti chiude

o riduce il personale.

L’insorgente

ritiene, poi, pretestuosa l’affermazione della Sezione del lavoro secondo cui

la dichiarazione di sua sorella sarebbe non veritiera. A suo parere o si

accetta o si rifiuta la disponibilità della sorella, ma in quest’ultimo caso è

necessario fornire delle giustificazioni veritiere e provate e non limitarsi a

definirla come “poco credibile” (cfr. doc. I).

E'

utile rilevare che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni

sociali esamina la legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto

esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata resa. I fatti

accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di

regola formare oggetto di un nuovo atto amministrativo (cfr. DTF 130 V 138

consid. 2; STFA C 43/00 del 30 settembre 2002; STFA I 490/00 del 3 dicembre

2001; DLA 2000 pag. 74; DTF 121 V 366 consid. 1b e sentenze ivi citate).

Ciò vale

anche per l'idoneità al collocamento che quale presupposto materiale per il

diritto alle prestazioni deve essere valutata in modo prospettivo, e cioè al

momento e alla luce di tutte le circostanze che esistevano allorché è stata

emessa la decisione negativa (cfr. DTF 112 V 398 consid. 1a; DTF 110 V 102; DLA

1991.

pag. 25; STFA del 21 aprile 1993, non pubblicata, C 120/92).

Eccezionalmente,

il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti

intervenuti posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in

modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263), siano suscettibili di influenzare

il giudizio e i diritti procedurali delle parti, in particolare il diritto di

essere sentito, siano ossequiati (cfr. DTF 130 V 138 consid. 2.1.; RCC 1989

pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3;

STCA 10 gennaio 1996 nella causa G.R. consid. 2.6.).

In casu,

pertanto, va esaminato il lasso di tempo dal 1° ottobre 2010, corrispondente al

giorno dell'iscrizione in disoccupazione dell'assicurata e a partire dal quale la

stessa è stata ritenuta inidonea al collocamento, al 20 luglio 2011 quando è

stata emanata la decisione su opposizione contestata.

2.8

Chiamata a

pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte, relativamente al primo

orario indicato nel mese di ottobre 2010 dall’assicurata in cui era disponibile

per un’attività lavorativa, e meglio al 100% dal lunedì al venerdì dalle ore

8.30

alle ore 17.00 (cfr. doc. 5/14; consid. 2.5.), ritiene, tenuto conto del

tipo di occupazioni ricercate - oltre che quale cameriera senza AFC e barmaid,

anche quale commessa di vendita, ausiliaria di pulizie, cameriera ai piani e

lingerista (cfr. doc. 15; 5/14 pag. 2) -, che la ricorrente avesse concrete

possibilità di reperire un impiego.

L’ampia

disponibilità di tempo e di orario fornita dall’insorgente nell’ottobre 2010

permetteva a vari datori di lavoro di essere interessati alla sua assunzione.

Appare,

tuttavia, alquanto dubbia la circostanza che il marito fosse in grado di

occuparsi dei figli negli orari da lui dichiarati - il lunedì dalle ore 8.30

alle 17.30 e dal martedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.00 (cfr. doc.

5/15, consid. 2.5.) - in cui la moglie avrebbe potuto lavorare.

In

effetti gli orari di lavoro del marito, gerente del __________, erano, nei mesi

di settembre, ottobre e novembre 2010, dalle 17.30 all’1.00.

Dal 1°

ottobre al 14 novembre 2010, durante il periodo in cui il bar è rimasto chiuso

a causa di lavori di ristrutturazione, egli, però, era comunque presente per

seguire i lavori, i quali sono stati eseguiti durante i normali orari di

lavoro, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 17.00.

Lo stesso

è, inoltre, stato assente all’estero dal 6 al 10 ottobre 2010.

Nei mesi

di dicembre 2010 e gennaio 2011 egli ha, poi, lavorato dalle ore 14.00 alle

23.00

(cfr. doc. 5/4; 5/6; 10; 10/2; 10/3).

E’ vero

che l’assicurata, nel ricorso, ha puntualizzato che gli orari del marito sono

prestabiliti in linea di massima, ma possono essere adattati secondo le

esigenze dal datore di lavoro e, se del caso, secondo quelle del dipendente, viste

anche le responsabilità da lui assunte (cfr. doc. I).

E’

altrettanto vero, in ogni caso, che allorché, nel mese di dicembre 2010, ha avuto luogo il colloquio con la responsabile del programma occupazionale __________

l’insorgente ha manifestato l’intenzione di iniziare al mattino non prima delle

ore 9.00, poiché aveva un bambino da accompagnare all’asilo (cfr. doc. 5/17).

Ciò contraddice,

quindi, la disponibilità dichiarata dal marito, il 2 novembre 2010, di accudire

i figli a partire già dalle 8.00 dal martedì al venerdì, ad eccezione del

lunedì dalle 8.30 (cfr. doc. 5/15; consid. 2.5.).

La

disponibilità del marito è inficiata anche dal fatto che, nel mese di dicembre

2010, nel periodo in cui l’assicurata avrebbe dovuto frequentare il POT durante

il giorno dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00 (cfr. consid. 2.5.),

la stessa ha indicato di essersi dovuta assentare per curare il figlio __________

malato (cfr. consid. 2.5.; doc. 13).

Va,

altresì, evidenziato che, allorché l’assicurata nel 2010, prima del

licenziamento con effetto da fine settembre 2010, lavorava presso il __________

con orari dalle 11.00 alle 20.00 circa oppure dalle 16.00 alle 24.00 (cfr. doc.

13; 10/1), era la nonna materna - giunta dalla __________ - a occuparsi dei due

bambini (cfr. doc. 13).

D’altronde

anche nel mese di aprile 2011, quando la ricorrente ha ripreso l’attività

presso il medesimo bar a tempo parziale (cfr. doc. 5/2), i figli sono stati

affidati, durante il suo tempo di lavoro, alla nonna materna, che è arrivata in

Svizzera l’8 marzo 2011 (cfr. doc. 13; 6).

2.9

Per quanto

attiene, poi, alla modifica, agli inizi di gennaio 2011, del tempo e

dell’orario in cui l’assicurata era disposta a svolgere un’occupazione - al

50% dal lunedì al venerdì dalle ore 19.00 alle 24.00 (cfr. doc. 13; consid.

2.5

), il TCA constata, innanzitutto, che la stessa è avvenuta poco tempo dopo

l’assegnazione, il 2 dicembre 2010, del POT che, come appena ricordato, si

svolgeva durante il giorno (dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00;

cfr. consid. 2.5.) negli orari da lei indicati alla fine di ottobre 2010 in cui era disposta a lavorare e in relazione ai quali il marito, il 2 novembre 2010, si era

dichiarato disponibile ad accudire i figli (cfr. doc. 5/15).

Corrisponde

al vero che l’assicurata, dopo aver svolto il primo giorno di POT il 9 dicembre

2010, è stata impedita di parteciparvi a causa di malattia dapprima sua e in

seguito del figlio __________ (cfr. consid. 2.5.; doc. 5/21; 5/19; 13).

Tuttavia

non vi sono elementi agli atti che facciano dubitare della disponibilità dell’organizzatore

del POT a farle continuare quest’ultimo, ritenuto anche che lo stesso durava in

ogni caso fino al 9 aprile 2011.

Va, poi,

osservato, in primo luogo, che, già a prescindere da ogni altra considerazione

relativa alla custodia dei figli, per le attività lavorative desiderate di commessa

di vendita, ausiliaria di pulizie, cameriera ai piani e lingerista (cfr. doc.

15; 5/14 pag. 2), l’assicurata, indicando nel gennaio 2011 di ricercare un

impiego dalle ore 19.00 alle 24.00, si è limitata nella scelta di

un’occupazione in misura tale da rendere molto incerto il ritrovamento di un

posto di lavoro.

Infatti

queste professioni vengono svolte prevalentemente durante il giorno.

Per quanto

concerne le professioni ricercate di cameriera senza AFC e barmaid, invece, se

è vero, come asserito dall’insorgente (cfr. doc. I), che gli orari serali da

lei indicati possono essere interessanti per tanti datori di lavoro nel settore

della ristorazione, è altrettanto vero che la stessa non dispone di alcun

veicolo (cfr. doc. 5/14).

L’assicurata

avrebbe dovuto, pertanto, spostarsi utilizzando i mezzi pubblici, limitando

fortemente l’area di ricerca di un’occupazione serale a tempo parziale e rendendo

così difficile il reperimento di un’attività lavorativa da esercitare in orari

serali in cui, oltretutto, è meno praticabile far capo ai mezzi pubblici (sia

perché meno frequenti - bus -, sia perché dopo un certo orario non vi sono più

corse - autopostali).

In

secondo luogo, questa Corte rileva che, in ogni caso, nemmeno la disponibilità

della sorella dell’assicurata ad occuparsi dei due nipoti si rivela

attendibile.

La

sorella della ricorrente, che è coniugata senza figli (cfr. doc. 12; 13), avrebbe

dovuto tutte le sere, dal lunedì al venerdì, trasferirsi, dopo una giornata di

lavoro - è impiegata a tempo pieno durante i normali orari di ufficio (cfr.

doc. 13) - da __________, dove abita, a __________ per accudire i figli della

sorella a casa loro fin dopo le 24.00.

A tale

proposito rettamente la ricorrente sostiene che in tutte le famiglie vi sono

momenti in cui occorre darsi una mano (cfr. doc. I).

Tuttavia,

in concreto, l’aiuto che la sorella avrebbe dovuto fornire all’insorgente al

domicilio di quest’ultima ogni sera dal lunedì al venerdì dopo una giornata di

lavoro per una durata di più di cinque ore può essere ipotizzabile per un breve

lasso di tempo, ma non sul medio/lungo periodo.

Giova,

d’altronde, evidenziare che nell’aprile 2011, quando l’assicurata ha ripreso la

propria attività presso il __________ con dei turni anche dalle ore 19.00 alle

22.00

o 23.00 (cfr. doc. 6/2), dei suoi figli non si è occupata la sorella,

bensì la madre, che, come visto, è giunta espressamente dalla __________ (cfr.

consid. 2.8.; doc. 6; 13).

Nelle

osservazioni del 7 ottobre 2011 l’assicurata ha affermato di aver già lavorato durante

questi orari presso il __________ nel 2006, anche grazie all’intervento di sua

sorella, per cui sapeva di poter garantire tale orario (doc. VII).

Nel 2006, però, nel periodo in cui ha lavorato presso il __________ (cfr.

doc. 5/13), la ricorrente non aveva ancora i figli, come d’altronde

sottolineato dall’amministrazione (doc. IX).

Il figlio

maggiore, __________, è infatti nato nel giugno 2007 (cfr. doc. 13).

Ne

discende che in ogni caso, indipendentemente da qualsiasi verifica al riguardo,

come pure in merito alla situazione personale e professionale della sorella

all’epoca, l’asserzione del 7 ottobre 2011 dell’insorgente si rivela

ininfluente.

All’assicurata

nel 2006 non occorreva un aiuto giornaliero e costante da parte della sorella.

2.10

In

simili condizioni, dopo attento esame dell’intera

documentazione agli atti e ponderata valutazione degli elementi fattuali del

caso, questa Corte, da un lato, ritiene che

l’assicurata, per il periodo dal 1° ottobre 2010 agli inizi di gennaio 2011,

non ha dimostrato con sufficiente verosimiglianza la disponibilità di terze

persone ad occuparsi dei suoi due figli durante il tempo di lavoro nel caso in

cui avesse reperito un impiego secondo gli orari da lei indicati dal

lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17.00.

In

effetti, come visto sopra (cfr. consid. 2.8.), la disponibilità del marito

appare dubbia.

Inoltre

mai l’insorgente ha indicato che sua madre fosse disposta, contrariamente ad

altri periodi, a venire in Ticino dalla __________ per accudire i nipoti.

Neppure è

stato accennato alla disponibilità di altre persone o strutture.

Dall’altro,

secondo il TCA, per l’arco di tempo a decorrere dagli inizi di gennaio 2011, il

reperimento di un’occupazione da parte della ricorrente nel tempo a sua

disposizione per svolgere un’attività lavorativa – dal lunedì al venerdì dalle

ore 19.00 alle 24.00 - era alquanto incerto e, in ogni caso, la disponibilità di

sua sorella ad accudire i figli nell’orario serale non era attendibile (cfr.

consid. 2.9.).

Nemmeno è

stata dimostrata con sufficiente verosimiglianza la disponibilità di altre

persone o strutture.

Di

conseguenza il TCA, in applicazione dell’usuale principio della probabilità preponderante valido nel

settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011;

STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo

2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; RDAT II-2001 N. 91

pag. 378; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2

pag. 195), deve concludere che l’insorgente, dal 1° ottobre 2010, era inidonea

al collocamento.

Al riguardo è utile

osservare che il desiderio della ricorrente di occuparsi

durante il giorno della propria famiglia, in particolare dei suoi due figli

(cfr. doc. 13 pag. 4), espresso quale motivazione per avere cambiato il grado

di disponibilità al collocamento, nonché gli orari (dal lunedì al venerdì dalle

ore 19.00 alle 24.00), risulta legittimo e onorevole.

Lo

stesso, però, nella misura in cui l’assicurata, per il tempo nel quale si è

dichiarata disposta a svolgere un’occupazione, non ha reso verosimile la

disponibilità di terzi ad accudire i suoi bambini, come pure, limitando alla

sera gli orari disponibili per un impiego e non disponendo di alcun veicolo, ha

ridotto fortemente le possibilità di reperire un’occupazione sul mercato del

lavoro (cfr. consid. 2.9.), impedisce il riconoscimento dell’idoneità al

collocamento.

Non va,

del resto, dimenticato, da una parte, che dal 2007 durante la stagione

primaverile/estiva l’insorgente lavora, in virtù di contratti di durata

indeterminata che poi vengono sistematicamente disdetti (cfr. doc. 5/3; 23; 21;

19), quale cameriera presso l’esercizio pubblico di cui il marito è il gerente,

ricorrendo nei mesi invernali all’assicurazione contro la disoccupazione (cfr.

doc. 13).

In

effetti anche il 21 marzo 2011 la medesima ha concluso con la __________ SA un

nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato con effetto dal 1° aprile 2011 in qualità cameriera a tempo parziale (cfr. doc. 5/2).

Alla luce

di tutto quanto esposto la decisione su opposizione impugnata deve essere

confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster