38.2011.65
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9 gennaio 2012Italiano48 min
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Numero d'incarto:
38.2011.65
Data decisione, Autorità:
09.01.2012, TCA
Titolo:
Inid.al collocam.Benché per orari in cui disposta a lavorare e attiv.ricercate un'ass.abbia concrete possib.di trovare un'occup.,è alquanto dubbio che il marito possa occuparsi dei figli in quegli orari.Nemmeno la dispon.della sorella è attendib.Prima di AD se ne occupava la nonna giunta dall'estero
IDONEITÀ AL COLLOCAMENTO
art. 8 cpv. 1 let. f LADI
art. 15 LADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2011.65
rs
Lugano
9 gennaio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 24 agosto 2011 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 20 luglio
2011 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 20 luglio 2011 la Sezione del lavoro ha confermato
la propria decisione del 13 maggio 2011 (cfr. doc. 3) con la quale ha ritenuto RI
1 inidonea al collocamento dal 1° ottobre 2010 (cfr. doc. A).
A
motivazione del proprio provvedimento l’amministrazione ha rilevato quanto
segue:
"
(…)
- contrariamente
a quanto sostenuto dall’opponente, il marito non era sufficientemente
disponibile per accudire i figli qualora lei fosse stata occupata (segnatamente
con un impiego). In particolare, egli ha regolarmente seguito i lavori di
ristrutturazione al bar avvenuti nei normali orari di lavoro e, inoltre, è
sovente stato occupato ben oltre la disponibilità indicata per la cura dei
figli;
- la
disponibilità fornita dalla sorella dell’assicurata appare poco credibile,
considerato come sia occupata durante i normali orari d’ufficio e che si
troverebbe a giornalmente recarsi dall’opponente per diverse ore dopo il lavoro
e sino alle 24.00 per accudire i nipotini;
- inizialmente
l’assicurata aveva fornito una completa disponibilità ad esser collocata; in
seguito, in occasione della misura assegnatale, per non meglio precisati
“motivi famigliari” ha comunicato, dapprima, di voler cessare il controllo
della disoccupazione, in seguito, di essere disponibile soltanto nella misura
di un tempo parziale (e meglio, dalle ore 19.00 alle ore 24.00). Ora, mal si
comprende questa mutata disponibilità e volontà della signora RI 1 di reperire
un impiego alternativo a quello che ormai da diversi anni esercita presso
l’esercizio pubblico gestito dal consorte che proprio per questo motivo le
permette di beneficiare di orari di lavoro a lei favorevoli.” (Doc. A)
1.2. Contro la
decisione su opposizione del 20 luglio 2011 RI 1, il 24 agosto 2011, ha ricorso tempestivamente al TCA, chiedendo di essere considerata idonea al collocamento a far
tempo dall’ottobre 2010.
A
sostegno della propria pretesa ricorsuale l’assicurata ha addotto segnatamente
che la gestione di una famiglia e di un lavoro non sono sempre programmabili
preventivamente al 100% e che di conseguenza quanto asserito nel primo
colloquio presso il collocatore corrispondeva a ciò che riteneva di poter
assicurare a un futuro datore di lavoro.
Ella ha,
inoltre, osservato che gli orari del marito sono prestabiliti in linea di
massima, ma possono essere adattati secondo le esigenze dal datore di lavoro e,
se del caso, secondo quelle del dipendente, viste anche le responsabilità da
lui assunte.
La
ricorrente ha puntualizzato di aver comunicato all’Ufficio preposto, visto che
probabilmente non era più in grado dal mese di gennaio 2011 di essere a
disposizione per un impiego al 100%, la sua decisione di ridurre la propria
disponibilità al collocamento e gli orari in cui poteva lavorare.
L'assicurata
ha pure precisato di sapere, lavorando ormai da molti anni nella ristorazione,
che gli orari da lei indicati possono essere interessanti per tanti datori di
lavoro e che, se avesse voluto non lavorare, si sarebbe resa disponibile, per
esempio, dalle 14 alle 17, orari nei quali la maggioranza dei ristoranti chiude
o riduce il personale.
L’insorgente
ritiene, poi, pretestuosa l’affermazione della Sezione del lavoro secondo cui
la dichiarazione di sua sorella sarebbe non veritiera. A suo parere o si
accetta o si rifiuta la disponibilità della sorella, ma in quest’ultimo caso è
necessario fornire delle giustificazioni veritiere e provate e non limitarsi a
definirla come “poco credibile”.
L’assicurata
ha concluso asserendo che in tutte le famiglie vi sono momenti in cui occorre
darsi una mano e che, se l’amministrazione le avesse trovato un’occupazione negli
orari da lei indicati, sua sorella l’avrebbe aiutata, permettendole così di
esercitare un’attività lavorativa (cfr. doc. I).
1.3. La Sezione
del lavoro, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
doc. V).
1.4. Il 7 ottobre
2011 l’assicurata si è nuovamente espressa in merito alla fattispecie (cfr.
doc. VII).
1.5. L’amministrazione
si è pronunciata al riguardo con scritto del 17 ottobre 2011 (cfr. doc. IX).
1.6. Il doc. IX con
Fatti
i relativi allegati è stato trasmesso per conoscenza all’assicurata (cfr. doc.
X).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio
2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Questa Corte
è chiamata a stabilire se l’assicurata deve essere o meno ritenuta idonea al
collocamento a decorrere dal 1° ottobre 2010.
2.3. Fondamentale
presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione
è, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1
lett. f e 15 LADI).
Il testo
dell'art. 15 cpv. 1 LADI, valido dal 1° luglio 2003 e peraltro rimasto
invariato a seguito della quarta revisione della LADI entrata in vigore il 1°
aprile 2011 (cfr. FF N. 38 del 23 settembre 2008 pag. 6761 segg.; RU N. 12 del 22
marzo 2011 pag. 1167 segg.), non ha modificato i presupposti necessari per
poter considerare un assicurato idoneo al collocamento e quindi la
giurisprudenza sviluppata in precedenza mantiene tutta la sua validità.
Infatti,
secondo l'art. 15 cpv. 1 LADI, nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2003,
"Il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e
autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata".
A questa
formulazione il nuovo testo, in vigore dal 1° luglio 2003, aggiunge solo
"(…) e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione".
Inoltre, nel Messaggio
concernente la revisione della legge federale sull'assicurazione contro la
disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio federale, circa l'art. 15
LADI, ha rilevato che:
"
Art. 15 Idoneità
al collocamento
Secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale, l’idoneità al collocamento comporta in particolare anche la
disponibilità dell’assicurato a essere collocato, vale a dire la sua volontà di
accettare un lavoro adeguato e di seguire le istruzioni degli organi dell’AD in
materia di ricerca di un posto di lavoro, assegnazione a un posto di lavoro o a
un programma di lavoro temporaneo (PLT) ecc. E' pertanto decisivo il
comportamento dell’assicurato. L’idoneità al collocamento che è stata negata
può quindi essere nuovamente ottenuta se l’assicurato modifica radicalmente il
suo comportamento e non solo se accetta di partecipare a un provvedimento
isolato. E' quanto intende esprimere la nuova nozione di «provvedimenti di
reintegrazione» che comprende tutti i provvedimenti (compresi i colloqui di
consulenza e di controllo)."
(cfr. FF N 23 del 12 giugno
2001, pag. 2002)
L'idoneità
al collocamento deve essere, quindi, valutata da un duplice punto di vista.
Oggettivamente
l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e
mentali (cfr. STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 2001 consid. 1 pag. 146;
DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag. 265, DLA 1995 pag.
173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e DTF 123 V 214,
consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; U. Stauffer "Die
Arbeitslosen-versicherung", Schultess Polygraphischer Verlag, Zurigo 1984,
pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).
Soggettivamente
la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di
essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la
disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai
sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di
collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre
ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. STFA C 119/04 del 3
gennaio 2005; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102,
DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag. 222; DTF 125
V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con
riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54; DLA 1992 pag.
123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag. 135-136; DTF 112 V
137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA 1986 n. 26; per il
vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101; DLA 1977 n. 15, 1979
n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).
L'assicurato dimostra una sufficiente
disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo
all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro
in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. STF 8C_459/2007 dell’11
giugno 2008 consid. 6.1.; DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).
Vi è,
invece, inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi
personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa
come normalmente lo pretende un datore di lavoro.
Assicurati
che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali,
vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di
ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto
molto condizionatamente.
Quando
l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un’occupazione da rendere
molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare
l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di
lavoro non ha nessuna importanza (cfr. STF 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008
consid. 6.1.; STFA C 245/04 del 10 febbraio 2005; STFA C 119/04 del 3 gennaio
2005; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995
pag. 59; DTF 120 V 388, DLA 1992 pag. 123, DTF 112 V 137 consid. 3, DTF 112 V
217, DLA 1986 n. 21 e n. 26; per il vecchio diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V
275 consid. 2; DLA 1982 n. 10, 1980 n. 38, 1979 n. 7, 1977 n. 16 e n. 27).
In una
sentenza C 108/03 del 2 settembre 2003 l’Alta Corte, in proposito, ha rilevato
che:
"
(…)
1.3 Für die Frage der Vermittlungsfähigkeit
entscheidend sind die konkreten Aussichten auf eine Anstellung auf dem für die
versicherte Person in Betracht fallenden allgemeinen Arbeitsmarkt, wobei nicht
nur die zeitliche Verfügbarkeit, sondern auch die herrschenden konjunkturellen
Verhältnisse sowie alle anderen Umstände, insbesondere auch die Art der
Tätigkeit zu berücksichtigen sind (ARV 1991 Nr. 3 S. 24). Die (tatsächlichen)
Anstellungschancen sind allein mit Blick auf die der versicherten Person zumutbaren
Stellen zu beurteilen (Art. 15 Abs. 1 AVIG).“
L'idoneità al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere
ostacolata dal mancato rispetto di norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer,
op.cit., pag. 37 e pag. 53-56).
Riguardo
a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non
beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di
conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato
(cfr. SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V
395; DLA 1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale
217, pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz", Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15).
Il TFA ha
pure stabilito che l'idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni nel
senso che esisterebbero situazioni intermedie tra l'idoneità al collocamento e
l'inidoneità al collocamento (idoneità parziale).
O la
persona assicurata è collocabile, in particolare disposta ad accettare un
lavoro esigibile in ragione di almeno il 20% di n pensum normale, oppure
non lo è (cfr. DTF 125 V 58 consid. 6a e riferimenti ivi menzionati).
E' dal
profilo della perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che occorre
esaminare in che misura una persona assicurata è disposta o in grado di
assumere un'occupazione adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 N. 5, consid. 2,
pag. 78; DTF 126 V 124, consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58
e riferimenti; STFA del 12 maggio 2004 nella causa G., C 287/03).
2.4. Relativamente,
in particolare, alle assicurate che, a causa degli impegni casalinghi e dei
doveri di madre, vogliono essere professionalmente attive durante soltanto
certe ore del giorno, la giurisprudenza ha stabilito che esse sono idonee al
collocamento soltanto a precise condizioni (cfr. DLA 1993/1994 pag. 222; STFA C
149/03 dell'8 marzo 2004; STFA C 44/95 del 3 ottobre 1995; G. Gerhards,
"Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz N° 48 zu Art. 15 AVIG).
In una
sentenza C 90/03 e C 92/03 del 10 novembre 2003 consid. 3.3.1., pubblicata in
SVR 2004 ALV Nr. 12 pag. 35 e parzialmente in DTF 130 V 138, il Tribunale
federale delle assicurazioni ha, in particolare, osservato:
"
(…)
3.3.1Die Vermittlungsfähigkeit darf nicht
leichthin unter Verweis auf familiäre Betreuungsaufgaben verneint werden (vgl.
BGE 123 V 216 Erw. 3, 120 V 388 Erw. 3a mit Hinweisen; Urteil W. vom 27. Januar
2003 [C 236/02] Erw. 1.2). Dies gilt namentlich dann, wenn eine Person vor
Eintritt der Arbeitslosigkeit bereits den Tatbeweis erbracht hat, dass sie
trotz Betreuungsaufgaben eine Vollzeitbeschäftigung auszuüben bereit und in der
Lage war (hier: volle Erwerbstätigkeit der Versicherten vom 26. März 2001 bis
31. März 2002), und die bisherige Stelle aus nicht selbst zu verantwortenden
Gründen aufgegeben werden musste. Fehlt es mit Blick auf eine erneut
angestrebte Vollzeitstelle am Nachweis einer durchwegs gewährleisteten
Kinderbetreuung, ist zu prüfen, ob die leistungsansprechende Person allenfalls
bereit und in der Lage wäre, wenn nicht vollzeitlich, so doch in einem - nach
der Rechtsprechung für die Bejahung der Vermittlungsfähigkeit genügenden (vgl.
Art. 5 AVIV und BGE 125 V 58 Erw. 6a in fine, mit Hinweisen) - Umfang von
mindestens 20 % eines Normalarbeitspensums erwerbstätig zu sein, was
bejahendenfalls den Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung in reduziertem
Umfange begründete (anrechenbarer teilweiser Arbeitsausfall; vgl. Art. 8 Abs. 1
lit. b in Verbindung mit Art. 11 AVIG; BGE 125 V 58 f. Erw. 6b, mit Hinweisen; vgl. auch Urteil M. vom 28. August 2003 [C
119/03] Erw. 1, 2 und 4.1). (…)"
Con
giudizio 8C_367/2008 del 26 novembre 2008, pubblicato in SVR 2009 ALV Nr. 6
pag. 22, la nostra Massima Istanza ha ribadito che l’idoneità al collocamento
non può essere negata alla leggera facendo riferimento a impegni familiari di
assistenza. Ciò vale segnatamente quando una persona, prima dell’insorgenza
della disoccupazione, ha già apportato la prova che, nonostante gli impegni
familiari, essa era disposta e in grado di esercitare un’occupazione, e che il
precedente posto di lavoro aveva dovuto essere abbandonato per motivi estranei
alla sua volontà.
In proposito cfr. pure STF
C 29/07 del 10 marzo 2008.
L'Alta
Corte ha, inoltre, deciso che determinante non è soltanto la disponibilità
temporale.
È, invece,
molto più importante esaminare le concrete possibilità di trovare un impiego su
tutto il mercato del lavoro che entra in considerazione per il disoccupato,
ponendo attenzione agli aspetti congiunturali come pure alle altre circostanze
del caso di specie, segnatamente al tipo di attività ricercata (cfr. STFA C
205/02 del 12 febbraio 2003; STFA C 120/92 del 21 aprile 1993 non pubblicata;
STFA C 169/94 del 16 febbraio 1995).
Con
giudizio C 149/03 dell'8 marzo 2004 il TFA ha confermato tale giurisprudenza,
precisando che tanto maggiore è la domanda sul mercato del lavoro che entra in
considerazione per la ricerca d'impiego, tanto minori sono, di regola, le
esigenze poste relativamente alla disponibilità temporale per l'esercizio di
un'occupazione.
La nostra
Massima Istanza ha, tra l'altro, rilevato che:
"
(…)
3.1Per quanto riguarda la disponibilità, da un
punto di vista temporale, a svolgere attività lavorativa, il Tribunale federale
delle assicurazioni ha già sentenziato che un assicurato che per motivi
familiari o personali non può o non vuole offrire ad un datore di lavoro tutta
la disponibilità normalmente esigibile non può di principio essere considerato
idoneo al collocamento. L'idoneità va pertanto ammessa con molto riserbo nel
caso in cui, a causa per esempio di altri obblighi o circostanze personali
particolari, un assicurato desidera svolgere un'attività lucrativa solo durante
determinate ore della giornata o della settimana rispettivamente all'infuori
dell'orario lavorativo del coniuge. Un disoccupato dev'essere infatti
considerato inidoneo al collocamento nel caso in cui la scelta dei posti di
lavoro è talmente limitata da rendere alquanto incerta la possibilità di
trovare un impiego (DTF 123 V 216 consid. 3, 120 V 388 consid. 3a con
riferimenti; cfr. pure DLA 1991 no. 2 pag. 20 consid. 3a, 1977 no. 27 pag.
141). Determinanti sono a tal proposito le prospettive concrete di trovare
un'occupazione sul mercato generale del lavoro concernente il richiedente,
tenuto conto della situazione congiunturale concreta e di tutte le ulteriori
circostanze, in particolare anche del tipo di attività svolta (DLA 1991 no. 3
pag. 24 consid. 3a; cfr. pure sentenza del 2 settembre 2003 in re S., C 108/03, consid. 1.3).
(…)." (cfr. STFA C 149/03 dell'8 marzo 2004)
Secondo
la giurisprudenza (cfr. STCA 38.1998.161 del 16 settembre 1998 e STCA
38.1997.227 del 7 gennaio 1998, entrambe menzionate in D. Cattaneo,
Assicurazione contro la disoccupazione: fra obblighi dell'assicurato e diritti
fondamentali del cittadino, RDAT II-2000, p. 512s.), poi, la disponibilità di
una terza persona ad occuparsi dei bambini deve esistere al momento in cui la
madre o il padre ritrovano un impiego. In altri termini, non si può considerare
inidonea al collocamento l'assicurata che ha già trovato una soluzione
nell'ipotesi di ritrovare un lavoro, ma che non è disposta ad impiegare questa
persona mentre si trova ancora in disoccupazione.
Nell'ambito
di una procedura dinanzi al TCA, sfociata in un decreto di stralcio 38.2003.91
del 19 aprile 2004, quest'ultimo ha peraltro appurato, in sede di udienza, che
la prassi adottata dalla Sezione cantonale del lavoro è conforme alla suevocata
giurisprudenza, nella misura in cui dall'assicurato o dall'assicurata si
pretende che si sappia organizzare (fornendo precise indicazioni in merito),
così da potere collocare il figlio o la figlia al momento del reperimento di
una nuova occupazione.
Al
riguardo va rilevato che l’Alta Corte, con sentenza C 88/05 del 20 luglio 2005,
pubblicata in DLA 2006 N. 3 pag. 62 segg., ha stabilito che, salvo in caso di
abuso evidente, gli organi di esecuzione dell’assicurazione contro la
disoccupazione non possono verificare, al momento in cui la persona assicurata
presenta una domanda di indennità di disoccupazione, se essa dispone già di un
posto per la custodia del suoi bambini.
Contestualmente
il TFA ha osservato che:
"
(…)
4.
Für die Frage der Vermittlungsfähigkeit ab 16.
Januar 2004 ausschlaggebend ist, ob die Betreuung des Sohnes der
Beschwerdeführerin sichergestellt war. Wie in der Weisung ALV-P 98/1 Blatt 8
des damaligen Bundesamtes für Wirtschaft und Arbeit (heute: Staatssekretariat
für Wirtschaft) festgehalten, ist die Regelung der Kinderbetreuung grundsätzlich
den Eltern überlassen. Die Arbeitslosenversicherung hat ihr zufolge, ausser bei
offensichtlichem Missbrauch, nicht schon zum Zeitpunkt des Einreichens des
Entschädigungsgesuches das Vorhandensein eines Kinderhüteplatzes zu prüfen.
Erscheint hingegen im Verlaufe der Bezugsdauer der Wille oder die Möglichkeit,
die Kinderbetreuung einer Drittperson anzuvertrauen, aufgrund von Äusserungen
oder des Verhaltens der Versicherten wie ungenügende Arbeitsbemühungen,
spezielle Anforderungen für die Annahme einer Stelle oder Ablehnung zumutbarer
Arbeit zweifelhaft, ist die Vermittlungsfähigkeit im Hinblick auf die konkrete
Möglichkeit einer Kinderbetreuung zu prüfen (vgl. dazu ARV 1993/94 Nr. 31 S.
219).“
Nelle
sentenze citate in DTF 115 V 433, il TFA ha già avuto modo di riconoscere
l'idoneità al collocamento di un'assicurata disposta ad essere occupata
solamente durante cinque ore, nel mezzo della giornata, in qualità di cameriera
ausiliaria in un ristorante (cfr. DLA 1980 pag. 99).
Nello
stesso DTF 115 V 428 il TFA ha ancora riconosciuto l'idoneità al collocamento
di una donna delle pulizie disposta a lavorare complessivamente 7 ore per
settimana (3 ore e mezzo ogni martedì e giovedì sera).
Il TFA ha
pure stabilito in DTF 120 V 390 che il 20% di un'attività a tempo pieno è
sufficiente per ammettere l'idoneità al collocamento (cfr. SVR 1997 ALV No. 81
pag. 246).
In una
sentenza C 236/02 del 27 gennaio 2003 il TFA ha accolto il ricorso contro la
decisione di inidoneità al collocamento confermata dalla commissione di ricorso
del Cantone Turgovia, inoltrato da un'assicurata che, dovendo occuparsi della
cura dei figli, era disposta a lavorare, solo negli orari in cui il marito non
era occupato professionalmente. L'Alta Corte ha comunque rinviato gli atti
all'amministrazione per ulteriori accertamenti, precisando che, visto che gli
orari di lavoro del marito cambiavano sempre, se non veniva provato di aver
ottenuto la garanzia di poter affidare i figli alla cura di terze persone nei
giorni in cui gli orari di marito e moglie coincidevano, l'idoneità andava
negata.
Il TFA in
una sentenza del 21 marzo 2003 ha poi negato l'idoneità al collocamento di un
assicurata, divorziata, madre di 8 figli di cui gli ultimi tre di 2, 3 e 4
anni, dal momento che la stessa aveva dichiarato di essere impossibilitata a
organizzare la sua vita famigliare in modo da essere disponibile per un
eventuale datore di lavoro.
La nostra
Massima istanza, in una sentenza C 255/02 del 1° marzo 2004, pubblicata in DLA
2004 N. 29 pag. 278, ha ritenuto idonea al collocamento un'assicurata madre di
una bambina di non ancora tre anni, in quanto disponibile a lavorare al 50%, a
complemento dell'attività di aiuto domestico al 50%, durante la fascia oraria
serale, a partire dalle 17:00, nell'ambito della ristorazione, settore che,
come quello delle ausiliarie di pulizia, necessitano di manodopera disposta a
essere impiegata in orari inusuali. La cura della bambina poteva, inoltre,
essere affidata al marito dopo il suo rientro a casa la sera.
In un'altra
sentenza C 149/03 dell'8 marzo 2004, già menzionata sopra, l'Alta Corte ha
ritenuto idonea al collocamento un'assicurata madre di un bambino e incinta del
secondo figlio, disponibile a svolgere un'occupazione quale cameriera o donna
delle pulizie alla sera dopo le ore 19:00, durante i fine settimana e nei
giorni festivi, quando il marito poteva occuparsi del bambino. Rilevante era
poi il fatto che essa non aveva posto limiti di durata nell'esercizio di
un'attività lucrativa, in particolare in considerazione della nascita del
secondo figlio.
Questo
Tribunale, con giudizio del 5 aprile 1993 pubblicato in RDAT II-1993, pag. 203
e segg., ha stabilito che proprio la disponibilità della ricorrente ad
accettare un impiego, anche fuori dalla sua professione, doveva portare ad
ammettere la sua idoneità al collocamento.
Sempre il
TCA, in una decisione dell’8 aprile 1998, pubblicata in parte in RDAT II-1998,
N. 69, pag. 262, ha ritenuto idonea al collocamento un’assicurata disponibile a
lavorare 3 giorni la settimana rilevando che:
"
(…) La disponibilità di R. per un'altra
occupazione è limitata al giovedì, al venerdì e al sabato dalla mattina alle
17.00 (cfr. pure consid. 1.5).
Le condizioni poste dall'assicurata, per poter
conciliare gli impegni familiari con l'attività lucrativa, a mente del TCA non
sono tali da impedirle di reperire un'occupazione a tempo parziale sul mercato
del lavoro, in attività non qualificate.
Essa è infatti disponibile a lavorare durante 3
giorni la settimana, a condizione di non dover lavorare fino a tarda sera (cfr.
consid. 1.2) nella sua ma anche in altre professioni.
In simili condizioni, alla luce della
giurisprudenza del TFA, la ricorrente può essere ritenuta idonea al
collocamento (cfr. SVR 1997, ALV N° 81 pag. 245 seg.; RDAT II-1993, pag. 203
seg; STFA del 21 aprile 1993 non pubblicata nella causa T. (C 120/92); STFA del
16 gennaio 1995 non pubblicata nella causa Y (C182/94); STFA del 3 ottobre 1995
non pubblicata nella causa D. (C 44/95); in particolare pag. 3: "der
Streit dreht sich vielmehr um die Frage, ob und allenfalls unter welchen
sachlichen und zeitlichen Voraussetzungen die versicherte Person zum Nachweis
gehalten ist, trotz familiärer Verpflichtungen in der Verfügbarkeit für den
Arbeitsmarkt (vgl. Gerhards, a.a.O., N° 27 ff. zu Art. 15 AVIG) nicht in
relevanter Weise beeinträchtigt zu sein)". (...).” (cfr. RDAT II
1998, N. 69, pag. 263)
In una
sentenza 38.2003.8 del 28 aprile 2004 questa Corte ha confermato la decisione
di inidoneità al collocamento di un'assicurata, madre di una bambina emessa
dalla Sezione del lavoro. L'assicurata, infatti, non aveva compiuto il benché
minimo passo concreto in vista di affidare la figlia a terzi nel caso avesse
reperito un impiego. Essa nemmeno aveva preso contatto a titolo informativo con
un asilo nido e inoltre aveva rifiutato di partecipare a un corso TRI,
piuttosto di cercare una sistemazione per la bambina.
2.5. Nella
presente evenienza dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurata -
coniugata e madre di due bambini, __________ e __________, nati nel giugno
2007, rispettivamente nell’agosto 2009 (cfr. doc. 5/14; 13) - a partire dal 1°
maggio 2010, analogamente agli anni precedenti (cfr. doc. 19-23; 5/13;13), ha
lavorato, in virtù di un contratto di durata indeterminata concluso il 25 marzo
2010, presso il __________ di __________ in qualità di cameriera a tempo pieno
(cfr. doc. 18).
Il 31
agosto 2010 il contratto di impiego con la __________, società che gestisce il __________,
è stato disdetto dal datore di lavoro con effetto per il 30 settembre 2010
(cfr. doc. 5/12; 24).
La
ricorrente, il 7 settembre 2010, si è nuovamente iscritta in disoccupazione a
decorrere dal 1° ottobre 2010 (4° termine quadro per la riscossione delle
prestazioni: 2010-2012; cfr. doc. 13 pag. 2), dichiarando di ricercare
un’occupazione in misura del 100% (cfr. doc. 13; 15, 5/14).
Compilando
il documento “Profilo della persona in cerca di impiego”, l’assicurata, il 26
ottobre 2010, ha inoltre indicato di essere disponibile per un impiego dal lunedì
al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17.00 (cfr. doc. 5/14 pag. 3).
Il
marito, __________, il 2 novembre 2010 ha dichiarato la propria disponibilità, nel caso in cui la moglie avesse reperito un’occupazione, ad accudire i
figli durante il tempo di lavoro di quest’ultima e più precisamente il lunedì
dalle ore 8.30 alle 17.30 e dal martedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore
17.00 (cfr. doc. 5/15).
Il 2
dicembre 2010 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ ha invitato
l’insorgente a dare seguito all’offerta di un posto in un Programma
d’Occupazione Temporanea (POT) con un grado di occupazione del 100% presso __________
a __________ (cfr. doc. 5/16).
Il 6
dicembre 2010 ha avuto luogo un colloquio con la responsabile del POT __________
__________, __________.
Sul
formulario “Esito del colloquio” quest’ultima ha indicato che a seguito di quanto
proposto e discusso si è deciso che l’assicurata avrebbe iniziato il POT in
questione, il quale si sarebbe svolto dal 9 dicembre 2010 al 9 aprile 2011
dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00.
__________
ha specificato che l’inizio del POT al mattino era previsto alle 9.00, poiché
la ricorrente “… ha un bimbo da portare all’asilo” (cfr. doc. 5/17).
L’insorgente
medesima, del resto, compilando il proprio formulario “Esito del colloquio”,
dopo aver ribadito il periodo e gli orari dello svolgimento del provvedimento
di occupazione assegnatole indicati da __________, ha confermato che avrebbe
cominciato il POT (cfr. doc. 5/18).
L’assicurata
ha partecipato al programma d’occupazione temporanea presso __________ il 9
dicembre 2010, mentre è stata assente dal 10 al 17 dicembre 2010 a causa di malattia attestata dal Dr. med. __________, FMH in medicina generale (cfr. doc. 5/21;
5/19).
La ricorrente
avrebbe dovuto riprendere il programma occupazionale lunedì 20 dicembre 2010.
L’insorgente,
però, in tale data non si è presentata, essendo rimasta a casa a curare il
figlio __________ che a detta della stessa si sarebbe nel frattempo ammalato (cfr.
doc. 13 pag. 3).
Il 4
gennaio 2011 __________ __________ __________ ha inviato al consulente del
personale dell’assicurata un messaggio di posta elettronica del seguente
tenore:
"
(…)
La signora __________ è
passata da me ieri e mi ha comunicato che intende uscire dalla disoccupazione
con data 31.12.2010 perché intende occuparsi dei figli. Le ho detto di
chiamarti e dirtelo personalmente. Quando puoi, inviami via mail la decisione
di fine POT.” (Doc. 17)
Al
riguardo la ricorrente, l’11 gennaio 2011, davanti alla Sezione del lavoro ha
affermato che:
"
(…)
Viste le vacanze natalizie
avrei dovuto riprendere normalmente il POT da lunedì 3 gennaio 2011. Tuttavia
mi sono presentata dall’organizzatore del POT (sig.ra __________) e le ho
comunicato verbalmente che per motivi familiari non potevo più partecipare
all’occupazione temporanea. La sig.ra __________ ne prendeva atto e mi invitava
a prendere contatto con il mio consulente del personale dell’URC di __________,
sig. __________. Cosa che ho fatto ma il sig. __________ era in vacanza.” (Doc.
13)
L’insorgente
ha, altresì, indicato di aver poi contattato telefonicamente il proprio
consulente del personale il 10 gennaio 2011, comunicandogli che per motivi
familiari la sua disponibilità al collocamento dal 1° gennaio 2011 era
del 50% e di ricercare un impiego dal lunedì al venerdì dalle ore
19.00 alle 24.00.
La
medesima ha precisato di riuscire ad organizzarsi con questa nuova
disponibilità e fascia oraria, anche se il marito continuava la sua attività di
gerente del __________ dalle ore 17.00 alle 01.00.
In
proposito l’assicurata ha rilevato che sua sorella – coniugata senza figli e
con un’attività lavorativa con orari d’ufficio – era disponibile ad accudire i
suoi figli nella loro casa durante il suo tempo di lavoro (cfr. doc. 13).
Il 14
gennaio 2011 la sorella della ricorrente ha sottoscritto una dichiarazione con
cui ha confermato di essere disponibile, nel caso in cui l’insorgente avesse
reperito un’occupazione, ad occuparsi dei nipoti durante il tempo di lavoro di
quest’ultima e più precisamente dal lunedì al venerdì dalle ore 19.00 alle 24.00
(cfr. doc. 12).
2.6. Dalle carte
processuali si evince, inoltre, che il consulente del personale URC, il 15
dicembre 2010, ha trasmesso alla Sezione del lavoro una “Richiesta di verifica
dell’idoneità al collocamento” del seguente tenore:
"
(…)
Fattispecie:
L’assicurata si è iscritta
in disoccupazione dal 01.10. 2010 dichiarando una disponibilità al collocamento
nella misura del 100% (cfr. profilo e dichiarazione di custodia figli).
L’assicurata è stata
invitata a partecipare al __________ al quale ha dichiarato che non potrà
presenziare prima delle ore 09.00 a causa dei figlioletti.
Domanda:
L’assicurata può essere
ritenuta idonea al collocamento nella misura del 100% oppure, considerando gli
orari di disponibilità, dev’essere ritenuta idonea in un’altra percentuale di
impiego?” (Doc. 15)
L’11
gennaio 2011, come già esposto, l’insorgente è stata sentita dalla Sezione del
lavoro.
Dal
relativo verbale di audizione emerge segnatamente che:
"
(…)
Dal 1° maggio 2010 è stato
sottoscritto un nuovo contratto di lavoro con la società __________ SA (__________
6). Trattasi del nuovo gestore del __________. Mio marito ne è sempre il
gerente del Bar.
Il contratto a tempo
indeterminato con un salario di CHF 4'100.-- (avevo acquisito una nuova
funzione e meglio quella di responsabile in sostituzione del gerente).
Come in precedenza, il 31
agosto 2010 ho ricevuto disdetta con effetto 30 settembre 2010.
Presso il bar __________ (__________)
lavoravo ai seguenti orari dal lunedì al venerdì:
-
dalle ore 11.00 fino alle 20.00 circa
-
dalle ore 16.00 fino alle 24.00 circa
Mia madre __________ si occupava di accudire i
figli durante il tempo di lavoro. Dal mese di settembre 2010 mia madre ha fatto
ritorno in __________. Il mese di settembre 2010 i miei figli sono stati in
vacanza dalla nonna (mia madre) e hanno fatto ritorno in Svizzera in ottobre
2010.
Di conseguenza, in data 07 settembre 2010 mi sono riannunciata alla disoccupazione con effetto 1° ottobre 2010 (4° termine quadro:
01.10.2010 – 30.09.2012) e alla ricerca di un’occupazione a tempo pieno quale
cameriera.
Ho dichiarato una disponibilità lavorativa da
lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 17.00. Con attestazione 02 novembre
2010 mio marito __________ (padre dei figli) si è dichiarato disponibile ad
accudire i nostri figli durante il tempo di lavoro:
- lunedì: 08.30 – 17.30
- martedì-venerdì: 08.00 – 17.00.
(…)
Lunedì 10 gennaio 2011 ho contattato telefonicamente
il signor __________ e gli ho comunicato che per motivi familiari, dal 1°
gennaio 2011 la mia disponibilità al collocamento è in misura del 50%. In
particolare sono disponibile e ricerco un posto di lavoro da lunedì a venerdì
dalle ore 19.00 fino alle 24.00. Non sono disponibile il fine settimana (sabato
e domenica). Ricerco un’attività a tempo parziale (ore serali) quale cameriera,
barmaid o ausiliaria di pulizia.
(…)
I motivi familiari evocati
sono il desiderio di restare durante il giorno ad occuparmi della mia famiglia
e meglio dei miei bambini specialmente del piccolo __________ che è a casa.
Non so se con l’inizio
della stagione (primavera 2011) potrò essere riassunta al __________. Negli
ultimi mesi l’andamento finanziario era in difficoltà.
(…)” (Doc. 13)
Il 18
gennaio 2011 la Sezione del lavoro ha posto alla __________ SA i seguenti
quesiti:
"
(…)
In veste di datore di
lavoro e quale gestore del ____________________ (__________), la invitiamo
cortesemente a rispondere, entro il 02 febbraio 2011, alle domande che seguono:
1. Voglia
precisare in quali giorni (lunedì-domenica) e in quali orari
(apertura-chiusura) l’esercizio pubblico __________ (__________o) è aperto?
Indicando anche eventuali periodi di chiusura stagionale e/o vacanze.
Considerandi
2.
Voglia
precisare in quali giorni (lunedì-domenica) e in quali orari (inizio-fine) il
gerente sig. __________ (__________) svolge la propria attività lavorativa?
3.
Voglia
trasmetterci il piano di lavoro del gerente per il periodo: inizio settembre 2010 a fine gennaio 2011? (art. 86 Regolamento d’applicazione della Legge sugli esercizi pubblici)
4.
Voglia
trasmetterci il piano di lavoro del resto del personale per il periodo: inizio
settembre 2010 a fine gennaio 2011? (art. 73 Ordinanza 1 della Legge sul
lavoro)” (Doc. 11)
La __________
SA, il 1° febbraio 2011, ha risposto:
"
(…)
- Gli orari del Ristorante __________ sono: dal lunedì alla
domenica 11:00-01:00, chiuso il mercoledì e la domenica.
- Il ristorante è stato chiuso dal 1° ottobre 2010 al 14 novembre
2010.
causa lavori di ristrutturazione, il Sig. __________ ha seguito
personalmente i lavori.
- Per quanto concerne i turni del gerente e degli altri impiegati,
alleghiamo i piani di lavoro.
- Con il Sig. __________, visto la necessità, si è concordato per
delle ore supplementari per i mesi di dicembre e gennaio, le ore fatte in più
saranno compensate con giorni di vacanza nel mese di febbraio 2011.
(…)” (Doc. 10)
Il 23
febbraio 2011 la Sezione del lavoro ha nuovamente interpellato la __________ SA
come segue:
"
1.
Voglia precisare per quale ragione (motivi)
l’assicurata
RI
1.
(11.07.1979) non lavora più al __________ (__________)?
2.
Voglia
specificare se intendete riassumere la signora RI 1? Se sì, a partire da
quando, con quale tipo di contratto di lavoro, per quale funzione e in quali
giorni e orari?
3.
Voglia
fornire i dati personali relativi alla dipendente signora ,
trasmetterci
copia del suo contratto di lavoro, informarci se lavora ancora alle vostra
dipendenze e per quale ragione svolge la propria attività lavorativa solamente
dalle ore 12.00 alle ore 14.00?
4.
In
merito all’occupazione della signora __________, voglia rispondere se non fosse
stato possibile tenere ancora alle vostre dipendenze la signora RI 1 - per le
ore di lavoro svolte dalla signora __________ - piuttosto che disdirle il
contratto di lavoro?
5.
Voglia
indicarci, per il periodo ottobre-novembre 2010 chi lavorava nella fascia
oraria 14:00 – 17:00, visto che dai piani di lavoro forniti risulta scoperta?
6.
Voglia
precisare, per il periodo 1° ottobre 2010 – 14 novembre 2010 (chiusura EP causa
lavori di ristrutturazione), visto che il signor __________ ha seguito
personalmente i lavori, in quali giorni e fascia oraria era occupato sul posto
di lavoro?
7.
Preso atto del periodo di vacanza (febbraio 2011) del signor __________,
voglia precisare da quando a quando (date) è stato assente e chi ha ricoperto
il suo turno di lavoro e il suo ruolo di gerente?” (Doc. 9)
Nonostante
un sollecito del 17 marzo 2011 da parte della Sezione del lavoro (cfr. doc. 8),
la __________ SA non ha dato seguito a quanto richiesto dall’amministrazione.
L’11
aprile 2011 la parte resistente ha trasmesso alla ricorrente i documenti 8-11
per osservazioni con uno scritto accompagnatorio da cui si evince che:
"
(…) considerato che dal 1° aprile 2011 ha ripreso a tempo parziale l’attività lavorativa presso lo stesso datore di lavoro, chiediamo
– anche nel suo interesse – di intercedere verso il datore di lavoro allo scopo
di rispondere e fornire i documenti richiesti con lettera 23.02.2011.
Nel frattempo voglia
trasmetterci il suo nuovo piano di lavoro (giorni e orari) e quello di suo
marito (__________), nonché di spiegarci per iscritto chi si occupa e come si è
organizzata, ad accudire i suoi figli durante il tempo di lavoro.
(…)” (Doc. 7)
Il 15
aprile 2011 l’assicurata ha risposto:
"
(…)
a) allego il piano di
lavoro dal 01.04.2011
b) allegato il piano di
lavoro di mio marito
c) durante
il periodo di lavoro mia madre si occupa di accudire i miei figli che è
arrivata da noi l’8 di marzo.” (Doc. 6)
Inoltre il
12.
aprile 2011 __________ della __________, ha trasmesso a __________,
ispettore della Sezione del lavoro, il seguente messaggio di posta elettronica:
"
in merito al colloquio telefonico di ieri, la
ringraziamo per la comprensione per l’attesa e rinviamo le risposte da lei
richieste con la sua corrispondenza del 23 febbraio 2011, con le indicazioni
ottenute dal gerente.
domanda no. 1: Il ristorante durante il periodo invernale non ha la possibilità
di mantenere tutto il personale che invece necessita durante la stagione
estiva.
domanda no. 2: La Sig.ra RI 1 è stata riassunta a partire dal 01 aprile 2011,
data in cui dovrebbe iniziare la bella stagione e quindi l’operatività.
domanda no. 3: Della Sig. ra __________ le alleghiamo il contratto di lavoro dove
potrà trovare i suoi dati personali; la Sig.ra __________ svolge solo le ore
necessarie al servizio.
domanda no. 4: la Sig.ra __________ aveva un contratto ad ore su chiamata e la
Sig. ra RI 1 invece un contratto fisso mensile, di conseguenza visto che, come
già risposto alla domanda no. 1 durante il periodo invernale il ristorante
lavora molto meno, è stata fatta questa scelta.
domanda no. 5: A ottobre il ristorante è stato chiuso, durante il resto del
periodo il Sig. __________ era presente al ristorante.
domanda no. 6: I lavori venivano seguiti durante gli orari normali di lavoro:
9-12 - 13.30-17.00 per i giorni in cui erano presenti gli operai. Per un
periodo il sig. __________ è stato inoltre assente per un viaggio a __________.
domanda no. 7: Il ristorante era chiuso in questo periodo.” (Doc. 5/1)
__________,
il 14 aprile 2011, ha comunicato a __________ di aver preso atto delle sue
risposte e lo invitava, visto che le stesse non soddisfacevano completamente quanto
richiesto, a precisare alcune affermazioni (cfr. doc. 5/6).
Dal
messaggio di posta elettronica di risposta del 15 aprile 2011, in cui __________ ha nuovamente precisato di aver ottenuto le richieste informazioni dal
gestore/gerente, si evince quanto segue:
"
Domanda 2:
-
Voglia indicare in quali giorni e a quali orari
lavora ora (dal 01.04.2011) la signora RI 1 e trasmetterci il relativo piano di
lavoro.
La Sig.ra RI
1.
ha il piano di lavoro che le alleghiamo. Naturalmente il piano di lavoro è
la base ma può capitare che la Sig.ra RI 1 finisca prima o dopo e recuperi
queste differenze di ore in vacanze o altro.
Domanda 4:
-
Al di là della vostra scelta (disdetta del
contratto), voglia rispondere esattamente al quesito: se era possibile tenere
alle vostre dipendenze la signora RI 1a - per le ore di lavoro / 12:00-14:00 –
svolte dalla signora __________ e quindi se c’era la reale disponibilità della
signora RI 1.
Si
ribadisce che al momento della decisione di rinunciare a una persona, la scelta
è stata fatta tenendo in considerazione le necessità aziendali. Se avessimo
deciso di mantenere la Sig.ra RI 1 per le medesime ore della Sig.ra __________,
avremmo comunque dovuto procedere con il suo licenziamento e alla sottoscrizione
di un contratto con lei per le ore richieste, questa possibilità non è stata
presa in considerazione, visto che vi era già un contratto in essere con al
Sig.ra __________.
Domanda 6:
-
Voglia indicarci il periodo esatto che il signor
__________ (gerente) è stato assente per un viaggio a __________
Il Sig. __________
è stato a __________ dal 06 al 10 ottobre
Domanda 7:
-
Voglia indicare precisamente (tabella) i periodi
che l’esercizio pubblico (__________) è rimasto chiuso .
Il
ristorante è stato chiuso dal 01 ottobre 2010 al 18 novembre 2011 (recte:
2010)
Oltre a
ciò nel 2011 il ristorante è stato chiuso:
dal 10
gennaio al 16 gennaio 2011
dal 15
gennaio al 24 marzo 2011
Gli
accordi con il gerente Sig. __________ è che lui recuperi le vacanze eseguite
in più durante il periodo estivo.
(…)” (Doc.
5/4)
2.7
Con
decisione del 13 maggio 2011, confermata dalla decisione su opposizione del 20
luglio 2011, la Sezione del lavoro ha stabilito che l'assicurata era inidonea
al collocamento dal mese di ottobre 2010, ritenendo, relativamente al primo
orario indicato quale tempo a disposizione per svolgere un impiego (dal lunedì
al venerdì dalle ore 8.30 alle 17.30), che il marito, nonostante le sue
dichiarazioni, visto il tempo dedicato al lavoro, non fosse sufficientemente disponibile
per accudire i figli.
Per
quanto attiene al modificato orario in cui l’insorgente si è detta disposta al
collocamento (da gennaio 2011: dal lunedì al venerdì dalle ore 19.00 alle
24.
), l’amministrazione è del parere che la disponibilità asserita dalla
sorella di occuparsi dei nipoti, considerato che la medesima è occupata
professionalmente durante i normali orari d’ufficio e che si sarebbe trovata
nella situazione di doversi recare giornalmente dall’assicurata per diverse ore
dopo il lavoro, fosse poco credibile (cfr. doc. A; 3).
L'insorgente,
dal canto suo, ha contestato quanto deciso dalla Sezione del lavoro,
osservando, in particolare, che gli orari del marito sono prestabiliti in linea
di massima, ma possono essere adattati secondo le esigenze dal datore di lavoro
e, se del caso, secondo quelle del dipendente, viste anche le responsabilità da
lui assunte.
La
ricorrente ha puntualizzato di aver comunicato all’Ufficio preposto, visto che
probabilmente non era più in grado dal mese di gennaio 2011 di essere a
disposizione per un impiego al 100%, la sua decisione di ridurre la propria
disponibilità al collocamento e gli orari in cui poteva lavorare.
Essa ha
pure precisato di sapere, lavorando ormai da molti anni nella ristorazione, che
gli orari da lei indicati possono essere interessanti per tanti datori di
lavoro e che, se avesse voluto non lavorare, si sarebbe resa disponibile, per
esempio, dalle 14 alle 17, orari nei quali la maggioranza dei ristoranti chiude
o riduce il personale.
L’insorgente
ritiene, poi, pretestuosa l’affermazione della Sezione del lavoro secondo cui
la dichiarazione di sua sorella sarebbe non veritiera. A suo parere o si
accetta o si rifiuta la disponibilità della sorella, ma in quest’ultimo caso è
necessario fornire delle giustificazioni veritiere e provate e non limitarsi a
definirla come “poco credibile” (cfr. doc. I).
E'
utile rilevare che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni
sociali esamina la legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto
esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata resa. I fatti
accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di
regola formare oggetto di un nuovo atto amministrativo (cfr. DTF 130 V 138
consid. 2; STFA C 43/00 del 30 settembre 2002; STFA I 490/00 del 3 dicembre
2001; DLA 2000 pag. 74; DTF 121 V 366 consid. 1b e sentenze ivi citate).
Ciò vale
anche per l'idoneità al collocamento che quale presupposto materiale per il
diritto alle prestazioni deve essere valutata in modo prospettivo, e cioè al
momento e alla luce di tutte le circostanze che esistevano allorché è stata
emessa la decisione negativa (cfr. DTF 112 V 398 consid. 1a; DTF 110 V 102; DLA
1991.
pag. 25; STFA del 21 aprile 1993, non pubblicata, C 120/92).
Eccezionalmente,
il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti
intervenuti posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in
modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263), siano suscettibili di influenzare
il giudizio e i diritti procedurali delle parti, in particolare il diritto di
essere sentito, siano ossequiati (cfr. DTF 130 V 138 consid. 2.1.; RCC 1989
pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3;
STCA 10 gennaio 1996 nella causa G.R. consid. 2.6.).
In casu,
pertanto, va esaminato il lasso di tempo dal 1° ottobre 2010, corrispondente al
giorno dell'iscrizione in disoccupazione dell'assicurata e a partire dal quale la
stessa è stata ritenuta inidonea al collocamento, al 20 luglio 2011 quando è
stata emanata la decisione su opposizione contestata.
2.8
Chiamata a
pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte, relativamente al primo
orario indicato nel mese di ottobre 2010 dall’assicurata in cui era disponibile
per un’attività lavorativa, e meglio al 100% dal lunedì al venerdì dalle ore
8.30
alle ore 17.00 (cfr. doc. 5/14; consid. 2.5.), ritiene, tenuto conto del
tipo di occupazioni ricercate - oltre che quale cameriera senza AFC e barmaid,
anche quale commessa di vendita, ausiliaria di pulizie, cameriera ai piani e
lingerista (cfr. doc. 15; 5/14 pag. 2) -, che la ricorrente avesse concrete
possibilità di reperire un impiego.
L’ampia
disponibilità di tempo e di orario fornita dall’insorgente nell’ottobre 2010
permetteva a vari datori di lavoro di essere interessati alla sua assunzione.
Appare,
tuttavia, alquanto dubbia la circostanza che il marito fosse in grado di
occuparsi dei figli negli orari da lui dichiarati - il lunedì dalle ore 8.30
alle 17.30 e dal martedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.00 (cfr. doc.
5/15, consid. 2.5.) - in cui la moglie avrebbe potuto lavorare.
In
effetti gli orari di lavoro del marito, gerente del __________, erano, nei mesi
di settembre, ottobre e novembre 2010, dalle 17.30 all’1.00.
Dal 1°
ottobre al 14 novembre 2010, durante il periodo in cui il bar è rimasto chiuso
a causa di lavori di ristrutturazione, egli, però, era comunque presente per
seguire i lavori, i quali sono stati eseguiti durante i normali orari di
lavoro, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 17.00.
Lo stesso
è, inoltre, stato assente all’estero dal 6 al 10 ottobre 2010.
Nei mesi
di dicembre 2010 e gennaio 2011 egli ha, poi, lavorato dalle ore 14.00 alle
23.00
(cfr. doc. 5/4; 5/6; 10; 10/2; 10/3).
E’ vero
che l’assicurata, nel ricorso, ha puntualizzato che gli orari del marito sono
prestabiliti in linea di massima, ma possono essere adattati secondo le
esigenze dal datore di lavoro e, se del caso, secondo quelle del dipendente, viste
anche le responsabilità da lui assunte (cfr. doc. I).
E’
altrettanto vero, in ogni caso, che allorché, nel mese di dicembre 2010, ha avuto luogo il colloquio con la responsabile del programma occupazionale __________
l’insorgente ha manifestato l’intenzione di iniziare al mattino non prima delle
ore 9.00, poiché aveva un bambino da accompagnare all’asilo (cfr. doc. 5/17).
Ciò contraddice,
quindi, la disponibilità dichiarata dal marito, il 2 novembre 2010, di accudire
i figli a partire già dalle 8.00 dal martedì al venerdì, ad eccezione del
lunedì dalle 8.30 (cfr. doc. 5/15; consid. 2.5.).
La
disponibilità del marito è inficiata anche dal fatto che, nel mese di dicembre
2010, nel periodo in cui l’assicurata avrebbe dovuto frequentare il POT durante
il giorno dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00 (cfr. consid. 2.5.),
la stessa ha indicato di essersi dovuta assentare per curare il figlio __________
malato (cfr. consid. 2.5.; doc. 13).
Va,
altresì, evidenziato che, allorché l’assicurata nel 2010, prima del
licenziamento con effetto da fine settembre 2010, lavorava presso il __________
con orari dalle 11.00 alle 20.00 circa oppure dalle 16.00 alle 24.00 (cfr. doc.
13; 10/1), era la nonna materna - giunta dalla __________ - a occuparsi dei due
bambini (cfr. doc. 13).
D’altronde
anche nel mese di aprile 2011, quando la ricorrente ha ripreso l’attività
presso il medesimo bar a tempo parziale (cfr. doc. 5/2), i figli sono stati
affidati, durante il suo tempo di lavoro, alla nonna materna, che è arrivata in
Svizzera l’8 marzo 2011 (cfr. doc. 13; 6).
2.9
Per quanto
attiene, poi, alla modifica, agli inizi di gennaio 2011, del tempo e
dell’orario in cui l’assicurata era disposta a svolgere un’occupazione - al
50% dal lunedì al venerdì dalle ore 19.00 alle 24.00 (cfr. doc. 13; consid.
2.5
), il TCA constata, innanzitutto, che la stessa è avvenuta poco tempo dopo
l’assegnazione, il 2 dicembre 2010, del POT che, come appena ricordato, si
svolgeva durante il giorno (dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00;
cfr. consid. 2.5.) negli orari da lei indicati alla fine di ottobre 2010 in cui era disposta a lavorare e in relazione ai quali il marito, il 2 novembre 2010, si era
dichiarato disponibile ad accudire i figli (cfr. doc. 5/15).
Corrisponde
al vero che l’assicurata, dopo aver svolto il primo giorno di POT il 9 dicembre
2010, è stata impedita di parteciparvi a causa di malattia dapprima sua e in
seguito del figlio __________ (cfr. consid. 2.5.; doc. 5/21; 5/19; 13).
Tuttavia
non vi sono elementi agli atti che facciano dubitare della disponibilità dell’organizzatore
del POT a farle continuare quest’ultimo, ritenuto anche che lo stesso durava in
ogni caso fino al 9 aprile 2011.
Va, poi,
osservato, in primo luogo, che, già a prescindere da ogni altra considerazione
relativa alla custodia dei figli, per le attività lavorative desiderate di commessa
di vendita, ausiliaria di pulizie, cameriera ai piani e lingerista (cfr. doc.
15; 5/14 pag. 2), l’assicurata, indicando nel gennaio 2011 di ricercare un
impiego dalle ore 19.00 alle 24.00, si è limitata nella scelta di
un’occupazione in misura tale da rendere molto incerto il ritrovamento di un
posto di lavoro.
Infatti
queste professioni vengono svolte prevalentemente durante il giorno.
Per quanto
concerne le professioni ricercate di cameriera senza AFC e barmaid, invece, se
è vero, come asserito dall’insorgente (cfr. doc. I), che gli orari serali da
lei indicati possono essere interessanti per tanti datori di lavoro nel settore
della ristorazione, è altrettanto vero che la stessa non dispone di alcun
veicolo (cfr. doc. 5/14).
L’assicurata
avrebbe dovuto, pertanto, spostarsi utilizzando i mezzi pubblici, limitando
fortemente l’area di ricerca di un’occupazione serale a tempo parziale e rendendo
così difficile il reperimento di un’attività lavorativa da esercitare in orari
serali in cui, oltretutto, è meno praticabile far capo ai mezzi pubblici (sia
perché meno frequenti - bus -, sia perché dopo un certo orario non vi sono più
corse - autopostali).
In
secondo luogo, questa Corte rileva che, in ogni caso, nemmeno la disponibilità
della sorella dell’assicurata ad occuparsi dei due nipoti si rivela
attendibile.
La
sorella della ricorrente, che è coniugata senza figli (cfr. doc. 12; 13), avrebbe
dovuto tutte le sere, dal lunedì al venerdì, trasferirsi, dopo una giornata di
lavoro - è impiegata a tempo pieno durante i normali orari di ufficio (cfr.
doc. 13) - da __________, dove abita, a __________ per accudire i figli della
sorella a casa loro fin dopo le 24.00.
A tale
proposito rettamente la ricorrente sostiene che in tutte le famiglie vi sono
momenti in cui occorre darsi una mano (cfr. doc. I).
Tuttavia,
in concreto, l’aiuto che la sorella avrebbe dovuto fornire all’insorgente al
domicilio di quest’ultima ogni sera dal lunedì al venerdì dopo una giornata di
lavoro per una durata di più di cinque ore può essere ipotizzabile per un breve
lasso di tempo, ma non sul medio/lungo periodo.
Giova,
d’altronde, evidenziare che nell’aprile 2011, quando l’assicurata ha ripreso la
propria attività presso il __________ con dei turni anche dalle ore 19.00 alle
22.00
o 23.00 (cfr. doc. 6/2), dei suoi figli non si è occupata la sorella,
bensì la madre, che, come visto, è giunta espressamente dalla __________ (cfr.
consid. 2.8.; doc. 6; 13).
Nelle
osservazioni del 7 ottobre 2011 l’assicurata ha affermato di aver già lavorato durante
questi orari presso il __________ nel 2006, anche grazie all’intervento di sua
sorella, per cui sapeva di poter garantire tale orario (doc. VII).
Nel 2006, però, nel periodo in cui ha lavorato presso il __________ (cfr.
doc. 5/13), la ricorrente non aveva ancora i figli, come d’altronde
sottolineato dall’amministrazione (doc. IX).
Il figlio
maggiore, __________, è infatti nato nel giugno 2007 (cfr. doc. 13).
Ne
discende che in ogni caso, indipendentemente da qualsiasi verifica al riguardo,
come pure in merito alla situazione personale e professionale della sorella
all’epoca, l’asserzione del 7 ottobre 2011 dell’insorgente si rivela
ininfluente.
All’assicurata
nel 2006 non occorreva un aiuto giornaliero e costante da parte della sorella.
2.10
In
simili condizioni, dopo attento esame dell’intera
documentazione agli atti e ponderata valutazione degli elementi fattuali del
caso, questa Corte, da un lato, ritiene che
l’assicurata, per il periodo dal 1° ottobre 2010 agli inizi di gennaio 2011,
non ha dimostrato con sufficiente verosimiglianza la disponibilità di terze
persone ad occuparsi dei suoi due figli durante il tempo di lavoro nel caso in
cui avesse reperito un impiego secondo gli orari da lei indicati dal
lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17.00.
In
effetti, come visto sopra (cfr. consid. 2.8.), la disponibilità del marito
appare dubbia.
Inoltre
mai l’insorgente ha indicato che sua madre fosse disposta, contrariamente ad
altri periodi, a venire in Ticino dalla __________ per accudire i nipoti.
Neppure è
stato accennato alla disponibilità di altre persone o strutture.
Dall’altro,
secondo il TCA, per l’arco di tempo a decorrere dagli inizi di gennaio 2011, il
reperimento di un’occupazione da parte della ricorrente nel tempo a sua
disposizione per svolgere un’attività lavorativa – dal lunedì al venerdì dalle
ore 19.00 alle 24.00 - era alquanto incerto e, in ogni caso, la disponibilità di
sua sorella ad accudire i figli nell’orario serale non era attendibile (cfr.
consid. 2.9.).
Nemmeno è
stata dimostrata con sufficiente verosimiglianza la disponibilità di altre
persone o strutture.
Di
conseguenza il TCA, in applicazione dell’usuale principio della probabilità preponderante valido nel
settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011;
STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo
2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; RDAT II-2001 N. 91
pag. 378; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2
pag. 195), deve concludere che l’insorgente, dal 1° ottobre 2010, era inidonea
al collocamento.
Al riguardo è utile
osservare che il desiderio della ricorrente di occuparsi
durante il giorno della propria famiglia, in particolare dei suoi due figli
(cfr. doc. 13 pag. 4), espresso quale motivazione per avere cambiato il grado
di disponibilità al collocamento, nonché gli orari (dal lunedì al venerdì dalle
ore 19.00 alle 24.00), risulta legittimo e onorevole.
Lo
stesso, però, nella misura in cui l’assicurata, per il tempo nel quale si è
dichiarata disposta a svolgere un’occupazione, non ha reso verosimile la
disponibilità di terzi ad accudire i suoi bambini, come pure, limitando alla
sera gli orari disponibili per un impiego e non disponendo di alcun veicolo, ha
ridotto fortemente le possibilità di reperire un’occupazione sul mercato del
lavoro (cfr. consid. 2.9.), impedisce il riconoscimento dell’idoneità al
collocamento.
Non va,
del resto, dimenticato, da una parte, che dal 2007 durante la stagione
primaverile/estiva l’insorgente lavora, in virtù di contratti di durata
indeterminata che poi vengono sistematicamente disdetti (cfr. doc. 5/3; 23; 21;
19), quale cameriera presso l’esercizio pubblico di cui il marito è il gerente,
ricorrendo nei mesi invernali all’assicurazione contro la disoccupazione (cfr.
doc. 13).
In
effetti anche il 21 marzo 2011 la medesima ha concluso con la __________ SA un
nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato con effetto dal 1° aprile 2011 in qualità cameriera a tempo parziale (cfr. doc. 5/2).
Alla luce
di tutto quanto esposto la decisione su opposizione impugnata deve essere
confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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