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Decisione

38.2011.66

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

9 gennaio 2012Italiano51 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti che li concernono hanno esplicato i loro effetti giuridici prima del 1°

aprile 2011.

L'unico riferimento alle precedenti disposizioni

di legge lo si riscontra all'Art. 118 LADI, nel quale è disposta l'abrogazione

di alcune precise disposizioni. La cifra 2 del menzionato articolo precisa però

che "le disposizioni abrogate s'applicano ancora ai fatti avvenuti

prima dell'entrata in vigore della presente legge".

Le direttive Seco sul passaggio dal nuovo al vecchio

diritto (cfr. pubblicazione "Le prestazioni dell'assicurazione contro la

disoccupazione dopo l'entrata in vigore, il 1° aprile 2011, della revisione

della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione - LADI, paragrafo F)

indicano quanto segue, per le persone che hanno aperto il proprio termine

quadro prima del 1° aprile 2011:

- periodo d'attesa: non vi è da osservare nessun

periodo di attesa supplementare anche qualora ciò sia previsto dalla LADI

- guadagno assicurato calcolato tenendo conto delle

indennità compensative: non vi sarà un ricalcolo del guadagno e di

conseguenza sarà mantenuto quello calcolato all'inizio del termine quadro

- non compatibilità di periodi

di contribuzione accumulati nell'ambito di provvedimenti inerenti al mercato del

lavoro finanziati dall'ente pubblico: gli

assicurati mantengono il diritto a percepire prestazioni AD. Non vi sarà un

riesame di tale diritto.

Quanto precede, dimostra la ferma volontà delle

competenti autorità di non peggiorare la posizione degli assicurati, la quale

si verificherebbe con l'adeguamento della loro posizione al nuovo diritto in

vigore dal 1° aprile 2011.

(…)

9.

Una decisione deve potersi fondare su una chiara

base legale, in caso contrario, si applicano i principi generali del diritto.

Questo concetto è applicabile anche al caso in cui vi sia una modifica di legge

ed è stato ribadito dalla giurisprudenza del Tribunale federale:

"In effetti, ad eccezion fatta per le

fattispecie specifiche contemplate dalla disposizione transitoria, per il resto

occorre di conseguenza rifarsi ai principi generali sviluppatesi in materia di

diritto intertemporale che dichiarano applicabile, in caso di modifica delle

basi legali, l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato

di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze

giuridiche" (DTF 129 V 4 cons. 1.2).

10.

La decisione 30 giugno 2011 della Cassa CO 1 non

è giustificata da una chiara base legale e non può dunque essere condivisa dal

ricorrente.

La situazione giuridica di RI 1 è stata definita

prima del 1° aprile 2011, data dell'entrata in vigore della nuova LADI. Pure il

versamento delle indennità summenzionate è stato determinato.

È dunque applicabile alla fattispecie

l'ordinamento giuridico in vigore al momento della realizzazione dello stato di

fatto, in quanto esso è già stato riconosciuto e reso oggetto di una decisione.

Anche se lo scopo e lo spirito della nuova LADI

sono incentrati su una politica volta al risparmio, ciò non toglie che

l'assicurato, in mancanza di disposizioni specifiche, possa continuare a

beneficiare del diritto acquisito.

La decisione inerente le 520 indennità concesse

a non contiene nessun errore, ma è il frutto di una corretta applicazione

della LADI a quel tempo vigente, essa non avrebbe quindi potuto essere rivista,

ritenuto come non si sia nemmeno manifestato un caso di revisione secondo

l'art. 53 LPGA.

Il ricorrente, dopo decenni di contributi pagati

senza interruzioni ha potuto dunque fare affidamento sulla certezza del

diritto.

Mal si comprende a questo punto perché il numero

di indennità di RI 1 debba essere per forza di cose rivisto in base alla nuova

legge, in quanto:

- la retroattività dell'Art. 27 LADI non è espressamente

prevista dalla legge stessa;

- la decisione viola il diritto

acquisito dal ricorrente;

- non vi è alcun motivo di revisione.

La decisione impugnata ha causato e causa

tutt'ora importanti pregiudizi al ricorrente. Non si può prescindere dal fatto

che egli abbia lavorato per 32 anni, regolarmente, pagando sempre i contributi

previsti dall'ordinamento giuridico. Il fatto che egli per la nuova LADI abbia

un periodo di contributi di soli 19,07 mesi non è rilevante ai fini

della base giuridica sulla quale gli sono state concesse le 520 indennità.

La decisione non pare inoltre rispettare il senso

di equità e giustizia, se si pensa che nel caso in cui il ricorrente non avesse

avuto un'incapacità lavorativa del 100% dopo il 31 maggio 2009, avrebbe potuto

iscriversi immediatamente alla Cassa di disoccupazione, adempiendo quindi il

periodo di contribuzione di 24 mesi. Negargli tale diritto poiché, per cause a

lui non imputabili, non adempiva a quel momento i presupposti di cui all'art. 8

LADI appare decisamente ingiusto e iniquo.

11.

Alla luce delle considerazioni suesposte, la

decisione della Cassa disoccupazione qui impugnata deve essere annullata e la

Cassa CO 1 deve ripristinare al ricorrente le 120 indennità a cui aveva diritto

secondo il diritto previgente." (Doc. I)

1.3. Nella sua

risposta del 13 settembre 2011 la Cassa disoccupazione propone di respingere il

ricorso e osserva:

"

Il Sig. RI 1 si è annunciato in disoccupazione

in data 15 ottobre 2009 alla ricerca di una occupazione a tempo parziale (50%).

Dal formulario "Domanda di Indennità di

disoccupazione", elaborata dall'assicurato, lo stesso precisa di aver

lavorato presso l'Istituto __________ dal 2 maggio 2008 al 31 maggio 2009.

Indica che ha ricevuto la disdetta del rapporto di lavoro in data 22 aprile

2009 per la fine di maggio 2009 in seguito a malattia di lunga durata durane

l'anno di prova.

Precedentemente l'assicurato indica di aver

lavorato come Segretario della __________ dal 1 settembre 1977 al 30 aprile

2008.

Durante il termine quadro di contribuzione, ossia

nei 2 anni precedenti l'annuncio in disoccupazione, l'assicurato ha quindi

potuto giustificare un periodo di contribuzione di 19,607 mesi.

Infatti lo stesso ha lavorato, come confermato

sui 2 "Attestati del datore di lavoro", dal 15 ottobre 2007 (inizio

termine quadro) al 30 aprile 2008 presso il Comune di __________ e dal 1.

maggio 2008 al 31 maggio 2009 presso l'istituto delle __________. L'assicurato,

dopo aver beneficiato, dal 15 ottobre 2009, del diritto a 520 indennità,

usufruendone 376 fino al 31 marzo 2011, con l'entrata in vigore delle modifiche

di legge, a partire dal 1. aprile 2011, ha subito la verifica delle prestazioni.

La Sezione di __________, dopo aver provveduto

nel mese di gennaio 2011 ad avvisare i vari assicurati delle modifiche di legge

intercorse a partire dal 1. aprile 2011, con decisione del 20 maggio 2011,

decretava che a partire dal 5 maggio 2011 l'assicurato non era più indennizzabile in quanto al 4 maggio 2011 aveva percepito il numero massimo di indennità

di disoccupazione alla quale aveva diritto. Infatti, considerato che

l'assicurato poteva certificare un periodo contributivo di 19.607 mesi, il

diritto, aggiornato con le modifiche del 1. aprile 2011, portava a riconoscere

un massimo di 400 indennità di disoccupazione raggiunte dal Sig. RI 1 in data 4 maggio 2011.

Nell'atto di opposizione, l'assicurato indicava

che dal 1977 al 2008 è stato alle dipendenze dell'amministrazione comunale di __________.

In seguito alle problematiche verificatesi nell'amministrazione comunale di __________,

in aprile 2008 ha rassegnato le dimissioni in quanto assunto e nominato dal __________

in qualità di Ispettore __________ presso I'__________. Indicava l'assicurato

che dopo un mese di lavoro è caduto in depressione con forti ansie che

persistevano tuttora. Precisava che lo __________ per il personale assunto

accorda un anno di prova e con effetto 31 maggio 2009 è stato licenziato.

Indica che l'Ufficio Al di __________ gli ha assegnato una mezza rendita in

data 1 settembre 2009 mentre per i mesi da giugno ad ottobre 2009 non ha

percepito alcun reddito. Ribadisce che ha lavorato ininterrottamente per 32

anni versando regolarmente i contributi AD e quando si è annunciato in

disoccupazione gli è stato accordato un diritto a 520 indennità. Chiede quindi

di ottenere la conferma delle 520 indennità a suo tempo accordate prima della

modifica della LADI intercorsa a partire dal 1. aprile 2011. L'assicurato allegava a tale proposito i vari certificati di lavoro attestanti con precisione

il periodo di attività lavorativa svolta durante i 32 anni di lavoro svolto.

La Cassa, dopo aver esaminato con attenzione la

documentazione prodotta, evidenziava che la disoccupazione verifica gli ultimi

2 anni precedenti la data di annuncio in disoccupazione degli assicurati per

stabilire l'effettivo periodo di contribuzione svolto.

Purtroppo per l'assicurato vi è un periodo,

esattamente dal 1 giugno 2009 al 14 ottobre 2009, dove lo stesso non ha svolto

attività lavorativa come del resto certificato onestamente dallo stesso Sig. __________.

L'entrata in vigore della revisione della LADI,

con effetto 1. aprile 2011, ha previsto che oltre ad i nuovi casi, anche per

gli assicurati precedentemente annunciati occorreva effettuare un aggiornamento

dei diritti e modificarli sulla base delle disposizioni previste nella nuova

regolamentazione.

Ne deriva pertanto che purtroppo, nel caso in

esame, la Sezione ha dovuto correggere la concessione del diritto massimo alle

prestazioni in conformità con la revisione della legge. Considerato che

l'assicurato, negli ultimi 2 anni precedenti l'annuncio in disoccupazione (15

ottobre 2007 - 14 ottobre 2009) ha svolto attività lavorative per un totale di

19,607 mesi, ha diritto, con le nuove disposizioni di legge, a 400 indennità.

Considerato che questo numero massimo si è concluso

con il pagamento dell'indennità del 4 maggio 2011, è stato deciso che a partire

dal giorno successivo (5 maggio 2011) l'assicurato non era più indennizzabile.

Pertanto l'opposizione presentata dall'assicurato

era stata respinta e quindi la decisione della Sezione di __________ veniva

confermata.

Nell'atto di ricorso la rappresentante

dell'assicurato indica che a quest'ultimo gli è stata riconosciuta una rendita

d'invalidità al 50% dal 1 ° settembre 2009 e solo dopo 4 mesi e mezzo dal

licenziamento, ossia il 15 ottobre 2009, il Sig. __________ si è iscritto alla

Cassa Disoccupazione dove gli è stato riconosciuto un diritto a 520 indennità

giornaliere.

Conferma che dal 1 ° giugno al 15 ottobre 2009 l'assicurato non ha potuto esercitare nessuna attività lucrativa a causa di una manifesta

incapacità lavorativa dovuta a malattia.

Indica quindi che la Cassa ha a torto applicato

il nuovo diritto in quanto la LADI non prevede espressamente un adeguamento

immediato della situazione degli assicurati al nuovo diritto se i fatti che li

concernono hanno esplicato i loro effetti giuridici prima del 1 ° aprile 2011.

In merito a queste argomentazioni, la nostra

Cassa Disoccupazione ha applicato il nuovo diritto anche agli assicurati, il

cui termine quadro era stato precedentemente aperto, in conformità con le

indicazioni del Parlamento, ratificate dalla SECO nella Prassi LADI 2011/R-20

che è stata emanata in seguito alla 4° revisione della Legge Assicurazione

Disoccupazione.

In particolare lo stesso Consiglio Federale aveva

espresso il proprio parere chiaro di mancata garanzia relativa al mantenimento

dei diritti vigenti in occasione dell'interpellanza presentata dal Consigliere

Nazionale Rennwald precisando che il legislatore non aveva previsto alcuna

disposizione transitoria a tutela dei diritti preesistenti.

La SECO ha quindi precisato che i nuovi periodi

di contribuzione ed il numero massimo di indennità giornaliere valgono per

tutti gli assicurati dall'entrata in vigore della LADI presentando un esempio

chiaro di modifica dei diritti precedentemente acquisiti e rivisti in funzione

della nuova revisione LADI intercorsa a partire dal 1. aprile 2011.

Secondo l'art. 27 cpv. 2 lett. b della Legge

Assicurazione Disoccupazione, revisionata a partire dal 1. aprile 2011, l'assicurato ha diritto a 400 indennità giornaliere al massimo se può comprovare un periodo di

contribuzione di 18 mesi in totale.

Considerato che l'assicurato, come del resto

confermato dalla sua rappresentante, ha potuto giustificare un periodo di contribuzione

di 19,607 mesi nei 2 anni precedenti l'annuncio in disoccupazione, è corretta

l'indicazione della nostra Cassa che ha statuito un diritto massimo di 400

indennità giornaliere ed ha stabilito che a partire dal 5 maggio 2011 l'assicurato aveva esaurito il diritto alle prestazioni.

Si chiede quindi la reiezione del ricorso,

protestate spese e ripetibili." (Doc. III)

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio

2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21

dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio

2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;

STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;

STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Oggetto

della presente vertenza è la questione di sapere se correttamente oppure no la

Cassa ha stabilito che il diritto alle indennità di disoccupazione di RI 1 è

terminato il 4 maggio 2011, avendo raggiunto il numero massimo di 260 indennità

giornaliere.

Più

precisamente occorre verificare se a ragione o meno la parte resistente ha

applicato al caso dell’assicurato il nuovo articolo 27 cpv. 2 lett. a LADI in

vigore dal 1° aprile 2011.

2.3. Il 1° aprile

2011 è entrata in vigore la quarta revisione della LADI, accettata dal popolo

il 26 settembre 2010 (cfr. FF N. 38 del 23 settembre 2008 pag. 6761 segg.; RU

N. 12 del 22 marzo 2011 pag. 1167 segg.).

Secondo

l'art. 8 cpv. 1 lett. e LADI, il cui tenore non ha subito modifiche a seguito

della quarta revisione della LADI, l'assicurato ha diritto all'indennità di

disoccupazione, se, tra l’altro, ha compiuto o è liberato dall'obbligo di

compiere il periodo di contribuzione.

Secondo

l’art. 13 cpv. 1 LADI, anch’esso rimasto invariato:

"

Ha adempiuto il periodo di

contribuzione colui che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), ha svolto

durante almeno 12 mesi un’occupazione soggetta a contribuzione."

L’art. 27

vLADI, in vigore fino al 30 marzo 2011, aveva il seguente tenore:

" 1Entro

il termine quadro per la riscossione (art. 9 cpv. 2), il numero massimo di

indennità giornaliere è determinato in base all’età dell’assicurato e al

periodo di contribuzione (art. 9 cpv. 3).

2L’assicurato ha diritto a:

a. 400 indennità giornaliere al massimo se

può comprovare un

periodo di

contribuzione di 12 mesi in totale;

b. 520 indennità

giornaliere al massimo se ha compiuto 55 anni e

può

comprovare un periodo di contribuzione minimo di 18 mesi;

c. 520 indennità

giornaliere al massimo se:

1. riceve una rendita di invalidità

dell’assicurazione invalidità o dell’assicurazione obbligatoria contro gli

infortuni ovvero se ha chiesto di ricevere una tale rendita e la sua richiesta

non sembra priva di possibilità di successo, e

Considerandi

2.

può comprovare un periodo di

contribuzione di almeno 18 mesi.

3Il Consiglio federale può aumentare di 120 unità

al massimo il numero di indennità giornaliere e prolungare di due anni al

massimo il termine quadro per la riscossione per gli assicurati divenuti

disoccupati durante gli ultimi quattro anni precedenti il raggiungimento

dell’età che dà diritto alla rendita AVS e il cui collocamento risulta

generalmente impossibile o molto difficile per motivi inerenti al mercato del

lavoro.

4Le persone esonerate dall’adempimento del periodo

di contribuzione hanno diritto a 260 indennità giornaliere al massimo.

5In un Cantone colpito da una disoccupazione

elevata, il Consiglio federale può, su richiesta del Cantone interessato,

aumentare di 120 unità al massimo il numero di indennità giornaliere di cui al

capoverso 2 lettera a se detto Cantone partecipa alle spese nella misura del 20

per cento; questo aumento deve essere limitato ogni volta a sei mesi. Tale

provvedimento può essere applicato anche solo a una regione rilevante del

Cantone."

Come

risulta dal disposto legale appena citato, gli assicurati che potevano comprovare

un periodo di contribuzione inferiore a 18 mesi ma si almeno 12 mesi avevano

diritto a 400 indennità giornaliere.

I

lavoratori anziani e i beneficiari di rendite AI e AINF, ex art. 27 cpv. 2

lett. b e c LADI, avevano invece diritto a 520 indennità, purché avessero

versato i contributi per almeno 18 mesi.

(cfr. al

riguardo cfr. Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione

contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, FF N. 23 del 12 giugno 2001,

pag. 1974, 2001, 2006; V. Lagger, L'assurance-chômage révisée entre en vigueur,

in Sécurité sociale 3/2003 pag. 165).

La deroga

prevista al cpv. 3 dell'art. 27 abilitava, inoltre, a prolungare di 120 giorni

entro un termine quadro di quattro anni al massimo la durata d'indennità degli

assicurati che erano divenuti disoccupati durante i quattro anni che

precedevano il raggiungimento dell'età in cui si ha diritto a una rendita AVS.

Essa teneva conto del fatto che per i lavoratori in età avanzata, prossimi al

pensionamento, è molto difficile ritrovare un impiego durevole.

Il cpv. 4

riprendeva, poi, la disposizione già precedentemente in vigore, secondo cui le

persone esentate dall'adempimento del periodo di contribuzione avevano diritto

al massimo a 260 indennità giornaliere (cfr. Messaggio citato, pag. 2006-2007).

L'art. 27

cpv. 5 LADI, infine, permetteva ai Cantoni con un tasso di disoccupazione

superiore al 5% durante i 6 mesi precedenti, a determinate condizioni, di

continuare temporaneamente ad applicare il vecchio sistema.

Il nuovo

art. 27 LADI, in vigore dal 1° aprile 2011, prevede invece che:

" 1 Entro il termine quadro per la riscossione

(art. 9 cpv. 2), il numero massimo di indennità giornaliere è determinato in

base all’età dell’assicurato e al periodo di contribuzione (art. 9 cpv. 3).

2.

L’assicurato ha diritto a:

a. 260 indennità

giornaliere al massimo se può comprovare un periodo di contribuzione di 12 mesi

in totale;

b. 400 indennità

giornaliere al massimo se può comprovare un periodo di contribuzione di 18 mesi

in totale;

c. 520 indennità

giornaliere al massimo se può comprovare un periodo di contribuzione minimo di

24.

mesi e:

1.

ha compiuto 55 anni, o

2.

riscuote

una rendita di invalidità corrispondente almeno a un grado di invalidità del 40

per cento.

3.

Il Consiglio federale può

aumentare di 120 unità al massimo il numero di indennità giornaliere e

prolungare di due anni al massimo il termine quadro per la riscossione per gli

assicurati divenuti disoccupati durante gli ultimi quattro anni precedenti il

raggiungimento dell’età che dà diritto alla rendita AVS e il cui collocamento

risulta generalmente impossibile o molto difficile per motivi inerenti al

mercato del lavoro.

4.

Le persone esonerate

dall’adempimento del periodo di contribuzione hanno diritto a 90 indennità giornaliere

al massimo.

5.

...

5bis Le persone minori di 25

anni che non hanno un obbligo di mantenimento nei confronti di figli hanno

diritto a 200 indennità giornaliere al massimo.”

La quarta

revisione della LADI ha legato più strettamente la durata della riscossione

delle prestazioni al periodo di contribuzione nell’assicurazione nell’intento

di rafforzare il principio di assicurazione (cfr. Iniziativa parlamentare LADI:

Termine quadro e periodo di contribuzione minimo per le persone che hanno

compiuto più di 55 anni, Rapporto della Commissione dell’economia e dei tributi

del Consiglio nazionale (CET-N) del 30 agosto 2011, FF N. 40 del 4 ottobre

2011, pag. 6469 segg. (6471)).

Con il

nuovo art. 27 LADI coloro i quali hanno più di 25 anni o meno di 25 anni ma

hanno un obbligo di mantenimento e possono comprovare un periodo di

contribuzione inferiore a 18 mesi ma di almeno 12 mesi hanno diritto a 260

indennità giornaliere al massimo. Per avere diritto a 400 indennità

giornaliere, essi devono comprovare almeno 18 mesi di contribuzione (art. 27

cpv. 2 e 5bis).

Gli

assicurati che hanno più di 55 anni o che presentano un grado di invalidità di

almeno il 40 per cento hanno diritto a 520 indennità giornaliere al massimo se,

durante il termine quadro di contribuzione di due anni, hanno versato

contributi per almeno 24 mesi (art. 27 cpv. 2 lett. c LADI). Prima della

revisione, come visto sopra, questi assicurati, per avere diritto al numero

massimo di 520 indennità, dovevano comprovare un periodo di contribuzione di 18

mesi (cfr. Iniziativa parlamentare LADI…, FF 2011 6471).

Con la nuova

regolamentazione soltanto la riscossione di una rendita di invalidità

corrispondente almeno a un grado di invalidità del 40 per cento dà diritto a un

numero superiore di indennità giornaliere. Il passaggio «ovvero se ha chiesto

di ricevere una tale rendita e se la sua richiesta non sembra priva di

possibilità di successo» al capoverso 2 lettera c numero 2 è stralciato. Oltre

alle rendite della LAI e della LAINF, sono

ora incluse anche quelle della LAM e della

LPP. Ciò permette di armonizzare la durata del diritto alle prestazioni delle

persone che percepiscono una rendita di invalidità.

Per

quanto attiene al capoverso 3, peraltro rimasto invariato, va osservato che secondo

l’articolo 41b OADI

il termine quadro per la riscossione della prestazione di un assicurato che si

è ritrovato disoccupato durante i quattro anni precedenti il raggiungimento

dell’età che dà diritto alla rendita AVS è prolungato fino alla fine del mese

che precede quello del versamento della rendita AVS. Il principio dei termini

quadro di due anni penalizza coloro che hanno lavorato (guadagno intermedio)

all’inizio della disoccupazione e che si riannunciano all’AD dopo aver esaurito

il loro diritto all’indennità, in quanto i periodi di contribuzione acquisiti

all’inizio non possono in linea di principio più essere presi in

considerazione. Con la modifica introdotta dalla quarta revisione della LADI il

nuovo termine quadro per il periodo di contribuzione coinciderà interamente con

il termine quadro prolungato per la riscossione della prestazione. Il principio

applicabile in materia di assicurazione contro la disoccupazione secondo cui

«lavorare conviene sempre» conserva pertanto tutta la sua validità per questa categoria

di assicurati.

Infine va rilevato che il

capoverso 5 dell’art. 27 vLADI è stato soppresso, in quanto i risultati

prodotti si sono rivelati insoddisfacenti (cfr. Messaggio

concernente la modifica della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione

del 3 settembre 2008, FF N. 38 del 23 settembre 2008, pag. 6780-6781).

Per completezza giova

rilevare che il nuovo art. 27 cpv. 2 lett. c frase introduttiva è stato oggetto

di modifica a seguito di un’iniziativa parlamentare depositata il 7 luglio

2011, dopo aver consultato il DFE, dalla Commissione dell’economia e dei

tributi del Consiglio nazionale (CET-N), menzionata sopra.

Il nuovo testo dell’art.

27.

cpv. 2 lett. c frase introduttiva che entrerà in vigore, in caso di

referendum, retroattivamente, il 1° gennaio 2012 (cfr. FF N.

40.

del 4 ottobre 2011, pagg. 6587-6588) avrà il seguente tenore:

" L’assicurato

ha diritto a:

c. 520 indennità giornaliere al massimo

se può comprovare un periodo di contribuzione minimo di 22 mesi e:”

Tale modifica dell’art. 27

cpv. 2 lett. a LADI è stata introdotta per evitare i casi di rigore qui

indicati:

" (…)

La nuova disposizione in vigore può comportare un particolare

problema, che si pone soltanto per il diritto massimo alle 520 indennità

giornaliere: in materia di contributi, l’assicurazione contro la disoccupazione

tiene conto unicamente del periodo di due anni che segue l’annuncio

all’assicurazione disoccupazione. Di conseguenza, l’aumento del periodo di

contribuzione a 24 mesi presuppone che l’assicurato abbia versato i contributi

senza interruzioni nel corso degli ultimi due anni. Questa condizione non è

soddisfatta se gli assicurati interessati hanno cambiato lavoro durante il

termine quadro fissato per il periodo di contribuzione e non hanno lavorato per

alcuni giorni tra le due attività (spesso involontariamente), non versando nel

frattempo i contributi. Non adempiono questa condizione neppure le persone che

non si sono annunciate all’AD subito dopo l’inizio del periodo di

disoccupazione e che hanno tentato, per un certo tempo, di trovare da sole un

nuovo lavoro. Questo secondo caso è considerato particolarmente problematico.

Se si vogliono evitare simili casi di rigore, è necessario rivedere l’articolo

27.

capoverso 2 lettera c LADI.” (FF N. 40 del 4 ottobre 2011 pag. 6471)

2.4

Nel diritto

delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in vigore

al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente rilevante (cfr.

STFA C 333/05 del 6 marzo 2006 consid. 1; DTF 130 V 445; DTF 129 V 1, consid.

1.

, pag. 4; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 466, consid. 1, pag.

467; DTF 126 V 163, consid. 4b, pag. 166).

Ciò vale

anche in caso di cambiamento delle norme di diritto, a meno che vi sia una

regolamentazione transitoria contraria (cfr. DTF 127 V 309 consid. 3b; STF

9C_1024/2010 del 2 settembre 2011 consid. 2.1.).

Generalmente,

inoltre, è esclusa la retroattività di una norma.

La

giurisprudenza federale (sviluppata in relazione all'art. 4 v.Cost. fed. il cui

tenore è stato sostanzialmente ripreso dall'art. 8 della Cost. fed. in vigore

dal 1° gennaio 2000), ammette la retroattività solo qualora la stessa sia stata

esplicitamente predisposta oppure, tenuto conto del senso del disposto, appaia

chiaramente voluta, abbia effetti moderati nel tempo, non comporti

inaccettabili disparità di trattamento, sia giustificata da motivi degni di

nota e non leda diritti acquisiti (cfr. DTF 122 V 408 consid. 3b/aa, DTF 120 V

329.

consid. 8b e sentenze ivi citate; cfr. pure Andreas Auer / Giorgio

Malinverni / Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Volume II, Les

droits fondamentaux, Ed. Staempfli, Berna 2000, pag. 644, n. 1395-1396).

Dalla

retroattività propria, che come appena visto è di principio esclusa, la

quale si riferisce all'applicazione di nuove norme a fatti terminati prima

della loro adozione, va distinta la retroattività impropria, che è

invece, in linea di massima, permessa. Questa evenienza è data allorquando il

nuovo diritto produce effetti solo dopo la sua entrata in vigore, anche se si

applica a fattispecie esistenti prima della sua entrata in vigore, oppure

quando il nuovo diritto si applica a fattispecie durevoli non limitate nel

tempo (cfr. RDAT II-1998, N. 13t, pag. 308, in particolare il consid. 5.5.1 a pag. 311).

A

proposito di quanto appena esposto, l'Alta Corte, in una sentenza del 19

settembre 1995, pubblicata in SVR 1996 IV Nr. 71 pag. 207 segg., ha precisato

che:

"

(…)

3.

a) Nach der Rechtsprechung

ist eine gesetzliche Ordnung dann rückwirkend, wenn sie auf Sachverhalte

angewendet wird, die sich abschliessend vor Inkrafttreten des neuen Rechts

verwirklicht haben. Eine solche Rückwirkung ist ohne ausdrückliche gesetzliche

Grundlage nur möglich, wenn sich die Rückwirkung aus dem Gesetzesinhalt als klar

gewollt ergibt und wenn sie durch triftige Gründe veranlasst und zeitlich

beschränkt ist. Von dieser Rückwirkung im eigentlichen Sinne zu unterscheiden

ist die sogenannte unechte Rückwirkung. Hier findet das neue Recht - gestützt

auf Sachverhalte, die früher eingetreten sind und noch andauern - lediglich für

die Zeit seit Inkrafttreten (ex nunc et pro futuro) Anwendung. Diese

Rückwirkung ist bei kantonalen Erlassen und bundesrechtlichen Verordnungen

grundsätzlich als zulässig zu erachten, sofern ihr nicht wohlerworbene Rechte

entgegenstehen (BGE 114 V 151 E. 2, 113 V 299, 110 V 254 E. 3a, je mit

Hinweisen auf die Rechtsprechung und Lehre; vgl. auch BGE 119 Ia 160 E. 4b, 258

E. 3b, 119 V 206 E. 5/cdd, 118 Ia 255 E. 4c, je mit Hinweisen). Sieht hingegen

ein Bundesgesetz ausdrücklich oder sinngemäss die unechte Rückwirkung vor oder

untersagt es eine solche, ist diese Anordnung gemäss Art. 113 Abs. 3 und 114bis

Abs. 3 BV für den Richter zum vornherein verbindlich und kann nicht überprüft

werden.

Ob einer neuen bundesgesetzlichen Bestimmung die

Bedeutung unechter Rückwirkung zukommt, muss sich aus dem Wortlaut

(insbesondere der Übergangsbestimmungen), der sinngemässen Auslegung oder durch

Lückenfüllung ergeben (BGE 114 V 151 E. 2b mit Hinweisen auf die Rechtsprechung

und die Lehre. (…)"

(SVR 1996 IV Nr. 71 consid. 3a)

Il

Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale

federale, TF), in una decisione H 178/99 del 30 agosto 1999, non pubblicata,

ha, in particolare, rilevato che:

"

(…)

b) Secondo la giurisprudenza, un disposto ha

effetto retroattivo quando, in sede di applicazione di nuovo diritto, è fatto

riferimento ad eventi situati nel passato e conclusi prima dell'entrata in

vigore di esso diritto. La giurisprudenza, nell'ambito dell'applicazione

dell'art. 4 Cost., ammette la retroattività solo qualora la stessa sia stata

esplicitamente predisposta oppure, tenuto conto del senso del disposto, appaia

che essa sia stata chiaramente voluta, abbia effetti moderati nel tempo, non

comporti inaccettabili disparità di trattamento, sia giustificata per motivi

degni di nota e non leda diritti acquisiti (DTF 122 V 408 consid. 3b/aa, 120 V

329.

consid. 8b e sentenze ivi citate).

Vi è retroattività impropria quando il

nuovo diritto esplica i suoi effetti su fatti precedenti solo per il periodo

posteriore alla sua entrata in vigore, vale a dire quando la nuova norma di

diritto disciplina uno stato di fatto che, insorto vigente il vecchio diritto,

si manifesta ancora oltre la modifica del disciplinamento giuridico (DTF 124

III 271 consid. 4e, 122 V 124 consid. 3b/dd, 122 V 8 consid. 3a, 408 consid

sb/aa e sentenze ivi citate. (…)."

(cfr. STFA H 178/99 del 30 agosto 1999 consid.

2b, pag. 3)

Per

quanto attiene alla retroattività propria, il TFA in una sentenza del 28

gennaio 2003, pubblicata in SVR 2003 AHV Nr. 14 pag. 36 seg., ha precisato che

essa è ammissibile unicamente se determinate condizioni sono adempiute.

In quel

caso, riguardante l'applicazione o meno del nuovo diritto, in vigore dal 1°

gennaio 2001, al calcolo dei contributi AVS degli indipendenti relativi agli

anni antecedenti alla sua entrata in vigore, l'Alta Corte ha deciso che tali

presupposti non erano ossequiati.

Per di

più secondo il cpv. 1 delle disposizioni transitorie alla modifica dell'OAVS

del 1° marzo 2000, in vigore dal 1° gennaio 2001, in tale ipotesi il conteggio doveva essere effettuato secondo il vecchio diritto.

Pertanto

la retroattività propria era esclusa.

In

materia di assicurazione contro la disoccupazione, in una sentenza del 19 marzo

2002, pubblicata in DLA 2002 pag. 250 segg., il TFA ha esaminato un caso in cui

l'articolo 27 cpv. 4 LADI, introdotto dal programma di stabilizzazione del 19

marzo 1999, entrato in vigore il 1° settembre 1999, che ha ridotto il numero

massimo di indennità giornaliere spettanti agli assicurati esonerati

dall'adempimento del periodo di contribuzione, era stato applicato a un

assicurato che percepiva le prestazioni dell'assicurazione contro la

disoccupazione dal 1° gennaio 1999.

L'Alta

Corte ha deciso che mancando una disposizione transitoria in senso contrario,

la riduzione del numero delle indennità giornaliere era applicabile anche agli

assicurati esonerati dall'adempimento del periodo di contribuzione che

percepivano già indennità giornaliere al momento dell'entrata in vigore della

modifica legislativa.

Al

riguardo il TFA ha osservato:

"

(…)

3.

- Comme en procédure cantonale, le recourant fait

valoir qu'il a droit à 520 indemnités de chômage en vertu de l'art. 27 al. 2

let. a LACI et que l'art. 27 al. 4 LACI, réduisant ce droit de moitié, ne lui

est pas applicable en vertu du principe de la non-rétroactivité.

4.

- a) Selon les principes généraux, auxquels se

sont référés les premiers juges, l'on applique, en cas de changement de règles

de droit, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait

qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF

126.

V 166 consid. 4b, 123 V 135 consid. 2b, 121 V 100 consid. 1a et la

jurisprudence citée; Moor, Droit adminis- tratif, vol. I, 2e éd., p. 170). Leur

application ne soulève pas de difficultés en présence d'un événement unique,

qui peut être facilement isolé dans le temps. En présence d'un état de

choses durable, non encore révolu lors du changement de législation, le nouveau

droit est en règle générale applicable, sauf disposition transitoire contraire

(rétroactivité impropre). Il n'y a pas, dans ce cas, de rétroactivité

proprement dite, en principe inadmissible (ATF 123 V 135 consid. 2b, 122 V 408

consid. 3b/aa, 121 V 100 consid. 1a; SVR 1998 AlV n° 13 p. 39 consid. 2a; Moor,

op. cit., p. 173; G. Müller, in : Commentaire de la Constitution fédérale, art.

4.

n° 74; Grisel, Traité de droit administratif, p. 149 sv.; Imboden/Rhinow,

Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 5e éd., vol. I

no 16 B III; Kölz, Intertemporales Verwaltungsrecht, RDS 1983 II, p. 167 sv.).

b) Dans le cas particulier, l'état de fait dont

découle le droit aux prestations n'est pas la situation de chômage prévalant au

1er janvier 1999 ou à un autre jour, considéré comme un événement isolé dans le

temps, mais l'absence durable d'emploi depuis mai 1997. La situation juridique

qui en résulte et donne lieu à des prestations de l'assurance-chômage n'est

ainsi pas ponctuelle mais perdure pendant la période du délai-cadre

d'indemnisation ou à tout le moins jusqu'à la fin du chômage. En cas de

modification législative durant cette pé- riode et conformément aux principes

susmentionnés, ce sont les nouvelles règles qui sont applicables dès lors qu'en

l'absence de disposition transitoire, il ne saurait y avoir rétroactivité

impropre. Selon l'état de fait existant au début janvier 2000, le recourant

avait bénéficié de 260 indemnités de chômage, si bien qu'au regard de la

disposition nouvelle, il ne peut plus bénéficier d'autres indemnités pendant le

délai-cadre qui va jusqu'au 31 décembre 2000 : la durée maximale

d'indemnisation pour les assurés libérés de l'obligation de cotiser (comme

c'est le cas du recourant) est réduite de 520 à 260 indemnités journalières (FF

1999.

33).

5.

- Les rigueurs d'une application immédiate et

générale d'une loi peuvent être adoucies par l'adoption d'un régime transitoire

qui permette la prise en considération des intérêts de ceux dont la situation

ne va plus correspondre aux exigences nouvelles. Le principe et l'aménagement

d'une telle transition dépendent cependant de la liberté d'appréciation du

législateur (ATF 122 V 409 consid. 3b/bb). Parfois, le Tribunal fédéral en a

prononcé l'obligation qu'il a fait dériver du principe de la proportionnalité

(ATF 106 Ia 191) ou du principe de la confiance (ATF 113 V 301; cf. dans ce

sens, Moor, op. cit., p. 176). Cette intervention n'a cependant jamais concerné

l'application d'une loi fédérale nouvelle, soustraite à son examen, mais celle

de lois cantonales ou de règlements émanant d'autorités administratives (SVR

1998.

AlV n° 13 p. 40 consid. 3). La modification de la LACI a été adaptée le 19

mars 1999 par le législateur fédéral qui a tacitement renoncé à prévoir des

dispositions transitoires. Cette question échappe dès lors à l'examen du

Tribunal fédéral des assu- rances.

6.

- Vu ce qui précède, le recours s'avère mal fondé.

(…)"

(DLA 2002 pag. 251-252; ndr: sottolineatura del

Tribunale)

Relativamente all’applicazione

delle norme introdotte dalla terza revisione della LADI, in vigore dal 1°

luglio 2003, l’Alta Corte, in una sentenza C 64/05 del 7 giugno 2005, ha indicato che

"

(…)

2.1

Im Rahmen der dritten Teilrevision des

Arbeitslosenversicherungsrechts gemäss Bundesgesetz vom 22. März 2002 und

Verordnung vom 28. Mai 2003 sind unter anderem Art. 23 AVIG (Versicherter

Verdienst) und Art. 37 AVIV (Bemessungszeitraum für den versicherten Verdienst)

geändert worden. Die Neuerungen sind mangels einer anders lautenden

Übergangsbestimmung mit ihrem In-Kraft-Treten am 1. Juli 2003 grundsätzlich

sofort anwendbar. Lief in diesem Zeitpunkt eine Rahmenfrist für die

Beitragszeit nach Art. 9 Abs. 3 AVIG, liegt eine zulässige unechte Rückwirkung

vor (BGE 126 V 135 Erw. 4a und AHI 1994 S. 140 Erw. 5, je mit Hinweisen).“

Questi concetti sono stati ribaditi in un'altra sentenza C 154/04

del 12 luglio 2005 nella quale la nostra Massima Istanza ha stabilito che un

assicurato, annunciatosi per il collocamento nell'ottobre 2003, non aveva

adempiuto il periodo di contribuzione, in quanto è stato in grado di dimostrare

di avere svolto soltanto 10 mesi e mezzo in un'occupazione soggetta a

contribuzione (cioè meno dei 12 mesi richiesti a partire dal 1° luglio 2003, ma

comunque più dei 6 mesi minimi richiesti in precedenza).

Al

riguardo il Tribunale federale ha rilevato:

"

Zu prüfen ist zunächst, ob die

Beschwerdeführerin die Beitragszeit erfüllt hat. Angesichts der Anmeldung auf

dem Arbeitsamt ihrer Wohngemeinde am 14. Oktober 2003 haben Verwaltung und

Vorinstanz die Rahmenfrist für die Beitragszeit (Art. 9 Abs. 3 AVIG) zu Recht

auf 14. Oktober 2001 bis 13. Oktober 2003 festgesetzt. In diesem Zeitraum hat

die Beschwerdeführerin während rund 101/2 Monaten bis Ende August 2002 eine

beitragspflichtige Erwerbstätigkeit als Hauswirtschafterin bei einer betagten

Frau ausgeübt. In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde stellt sie sich gestützt

auf BGE 126 V 136 Erw. 4b (vgl. Erw. 1.3 hievor) auf den Standpunkt, der Sachverhalt

habe sich schwergewichtig in der Zeit vor 1. Juli 2003 verwirklicht. So sei die

zweijährige Rahmenfrist für die Beitragszeit zu über 85 % ihrer Dauer unter

altem Recht gelaufen. Die massgebende Beitragszeit sei unter altem Recht

erfüllt worden, die Arbeitslosigkeit sei bereits vor dem 1. Juli 2003

eingetreten und zur Festlegung des versicherten Verdienstes müsse auf die Zeit

vor dem 1. Juli 2003 zurückgegriffen werden.

2.2

Im Urteil L. vom 20. September 2004 (C 34/04)

hat das Eidgenössische Versicherungsgericht zunächst offen gelassen, ob

Personen, welche vor dem 1. Juli 2003 arbeitslos geworden sind und sich nach

dem 30. Juni 2003 zur Arbeitsvermittlung gemeldet haben, eine sechs- oder eine

zwölfmonatige beitragspflichtige Beschäftigung ausgeübt haben müssen, damit die

Beitragszeit als erfüllt gelten kann. Im Urteil S. vom 10. Juni 2005 (C 266/04)

hat es bei einer Person, die sich am 28. Oktober 2003 zum Bezug von

Arbeitslosenentschädigung angemeldet hatte, entschieden, dass nach

intertemporalrechtlichen Grundsätzen und mangels einer abweichenden Übergangs-

oder kollisionsrechtlichen Regelung die mit der am 22. März 2002

verabschiedeten 3. Teilrevision des AVIG auf den 1. Juli 2003 - mit den jeweiligen

Anpassungen auch auf Verordnungsstufe - in Kraft getretenen Rechtsänderungen zu

berücksichtigen seien, d.h., dass die Beitragszeit, welche die versicherte

Person in der hiefür vorgesehenen Rahmenfrist unter Vorbehalt der Befreiung von

diesem Erfordernis - nebst anderen Voraussetzungen - zu erfüllen hat (Art. 8

Abs. 1 lit. e AVIG), mindestens zwölf Monate beträgt und bei einer Anmeldung

nach dem 1. Juli 2003 Anwendung findet. Bereits im Zusammenhang mit der

Verschärfung der Beitragsdauer für eine Folgerahmenfrist per 1. Januar 1998

(Art. 13 Abs.1 AVIG gemäss Fassung der Gesetzesänderung vom 23. Juni 1995, in Kraft bis 30. Juni 2003) hat das Eidgenössische Versicherungsgericht die sogleiche

Anwendbarkeit der verschärften Regelung ab deren Inkrafttreten bejaht und eine

unzulässige Rückwirkung verneint (BGE 125 V 355).

2.3

Die Beschwerdeführerin hat sich am 14.

Oktober 2003 und damit nach dem 1. Juli 2003 zum Bezug von

Arbeitslosenentschädigung angemeldet. In diesem Zeitpunkt muss sie sämtliche

sieben Anspruchsvoraussetzungen des Art. 8 Abs. 1 AVIG erfüllen, und zwar jene,

die im Zeitpunkt der Anmeldung in Kraft sind. Es handelt sich dabei um

rechtliche Anspruchsvoraussetzungen, sodass die Beschwerdeführerin aus BGE 126 V 134 nichts zu ihren Gunsten herleiten kann. Der Versicherungsfall

Arbeitslosigkeit ist erst eingetreten, wenn sich die versicherte Person beim

Arbeitsamt ihres Wohnortes zur Arbeitsvermittlung angemeldet hat (Art. 10 Abs.

3.

AVIG). Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin liegt daher der

Eintritt der Arbeitslosigkeit nach Inkrafttreten der verschärften

Mindestbeitragsdauer am 1. Juli 2003. Es kommt hinzu, dass die

Beschwerdeführerin bis zum 28. September 2003 ihre schwer kranke Mutter rund um

die Uhr gepflegt hat, sodass sie gar nicht in der Lage war, einer anderweitigen

Beschäftigung nachzugehen. Der Eintritt der Arbeitslosigkeit kann mithin

ohnehin nicht mit dem Ende des früheren Arbeitsverhältnisses per 31. August

2002.

gleichgesetzt werden (vgl. Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung,

in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, Rz 100).

Dass für eine einzelne Anspruchsvoraussetzung - wie für die Rahmenfrist für die

Beitragszeit - sich der Sachverhalt überwiegend unter dem alten Recht

verwirklicht hat, ändert nichts. Zwar hätte die Beschwerdeführerin unter

altem Recht die Beitragszeit erfüllt. Da der Gesetzgeber keine spezielle

Übergangsbestimmung getroffen hat (erwähntes Urteil vom 10. Juni 2005), hat

eine arbeitslose Person ab 1. Juli 2003 die Mindestbeitragsdauer von einem Jahr

zu erfüllen, wenn die Anmeldung zum Bezug von Arbeitslosenentschädigung nicht

vor dem 1. Juli 2003 erfolgt. Daraus ergibt sich, dass die Beschwerdeführerin

die Anspruchsvoraussetzung einer mindestens zwölf Monaten ausgeübten

beitragspflichtigen Beschäftigung in der Rahmenfrist nicht erfüllt." (ndr:

sottolineatura del Tribunale)

Infine la nostra Massima

Istanza, in una sentenza 8C_350/2007 del 18 aprile 2008 consid. 4.4.3., ha

rilevato quanto segue:

"

(…)

Nach der am 1. Juli 2003 in Kraft getretenen neuen Regelung der Rahmenfristen im Falle von Erziehungszeiten verlängert

sich die Rahmenfrist für die Beitragszeit für Versicherte, die sich der Erziehung

ihrer Kinder widmen, unter hier erfüllten Voraussetzungen auf vier Jahre (Art.

9b Abs. 2 AVIG). Durch jede weitere Niederkunft wird die Rahmenfrist um jeweils

höchstens zwei Jahre erstreckt (Art. 9b Abs. 3 AVIG). Nach Auffassung des

Beschwerdeführers kommt eine Rahmenfristverlängerung allerdings nur bis zum 1.

Juli 2001 in Frage, weil eine weitere Verlängerung eine unzulässige Rückwirkung

darstellen würde. Von einer solchen spricht man, wenn neues Recht auf einen

Sachverhalt angewendet wird, der sich abschliessend vor Inkrafttreten dieses

Rechts verwirklicht hat (Häfelin/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4.

Auflage, Rz. 329). Eine an sich zulässige unechte Rückwirkung liegt

demgegenüber vor, wenn das neue Recht nur für die Zeit nach seinem Inkrafttreten

zur Anwendung gelangt, dabei aber in einzelnen Belangen auf Sachverhalte

abstellt, die bereits vor Inkrafttreten vorlagen (Häfelin/Müller, a.a.O. Rz.

341; BGE 114 V 150). Ob die vorliegende Konstellation der echten oder eher der

unechten Rückwirkung oder sog. Rückanknüpfung zuzuordnen ist, kann letztlich

aber offenbleiben. Auch wenn die Beitragszeit tatsächlich erfüllt wäre, besteht

- wie anschliessend zu zeigen sein wird (E. 4.5.2) - wegen der Regelung über

den Zwischenverdienst ohnehin kein Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung.“

Riassumendo quanto appena illustrato, secondo la giurisprudenza

federale, la retroattività propria è esclusa, a meno che essa sia prevista

espressamente dalla norma stessa, risulti dal relativo contenuto o sia giustificata

da validi motivi.

L'effetto

retroattivo di una norma non si fonda nemmeno sulla lex mitior.

Infatti

tale regola vale principalmente nell'ambito delle sanzioni penali. Nel diritto

amministrativo ci si avvale della stessa solo eccezionalmente a una fattispecie

già conclusa. Il giudice delle assicurazioni sociali, in particolare, non

applica il principio della lex mitior, bensì le norme legali in vigore al

momento in cui si sono realizzati i fatti giuridicamente rilevanti (cfr. STFA H

114/01 del 23 gennaio 2002, , pubblicata in RDAT II-2002 N. 82).

La

retroattività impropria, per contro, è di principio ammessa, a meno che vi si

oppongano dei diritti acquisiti.

Il

giudice è, poi, vincolato da una legge federale che prevede o proibisce la

retroattività impropria, tale disposizione vincola il giudice (cfr. art. 191

Cost. fed.). La questione di sapere se un nuovo disposto di una legge federale

concerne o meno il concetto di retroattività impropria deve essere risolta

esaminando il relativo tenore e quello delle disposizioni transitorie,

interpretando tali norme o colmando una eventuale lacuna.

Al

riguardo giova segnalare che questa Corte, con sentenza 38.2003.81 del 15 marzo

2004, massimata in RtiD II-2004 N. 67 pag. 206, ha stabilito che la modifica dell’art. 27 cpv. 2 lett. a LADI in vigore dal

1° luglio 2003 (terza revisione della LADI), secondo cui, salvo eccezioni

enunciate dalla legge, la durata delle indennità giornaliere è stata diminuita

da 520 a 400 giorni, tornava applicabile, sulla base del principio generale

della retroattività impropria, anche agli assicurati a cui venivano già erogate

le indennità di disoccupazione precedentemente all’entrata in vigore della

terza revisione della LADI.

Infatti l’art.

27.

LADI valido dal 1° luglio 2003 non escludeva tale principio, né comportava

una lacuna legislativa. Inoltre non vi erano norme transitorie che prevedevano

l’applicazione del diritto previgente a queste evenienze, né la vLADI o la

nuova LADI includevano una norma a tutela di diritti acquisiti a una

prestazione sociale.

Il

rispetto o meno del dovere generale di informazione da parte dell’amministrazione

(art. 27 LPGA), nel senso di avere o meno avvertito gli assicurati della

diminuzione del numero delle indennità giornaliere, è poi risultato

ininfluente, in quanto, comunque, tale conoscenza non aveva effetti sul

comportamento che un assicurato deve adottare. Alla luce del principio dell’obbligo

di riduzione del danno, l’atteggiamento di un assicurato non può essere

differente a seconda che sappia o meno di avere diritto a un certo numero di

indennità giornaliere.

In ogni

caso anche nell’ipotesi in cui l’amministrazione non avesse informato un

assicurato di tale modifica legislativa, questi non avrebbe potuto appellarsi

al diritto alla protezione della buona fede, in quanto non erano adempiute le

relative condizioni. A prescindere dal fatto che non si vede in cosa fosse

consistito il comportamento pregiudizievole assunto da un assicurato, il regime

legale si era, in effetti, modificato dal 1° luglio 2003.

2.5

Nell'evenienza

concreta l'assicurato si è iscritto in disoccupazione il 15 ottobre 2009, ossia

precedentemente all'entrata in vigore della quarta revisione della LADI - il 1°

aprile 2011 - che ha legato ancora più strettamente la durata della riscossione

delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione al periodo di

contribuzione (cfr. consid. 2.3.).

Come

esposto sopra (cfr. consid. 2.4.), di principio vanno applicate le norme in

vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti.

Al

momento in cui il ricorrente si è annunciato per il collocamento, era ancora

valido l’art. 27 cpv. 2 lett. c vLADI, ai sensi del quale l’assicurato aveva

diritto a 520 indennità giornaliere al massimo se riceve una rendita di

invalidità dall'assicurazione invalidità e poteva comprovare un periodo di

contribuzione di 18 mesi in totale.

All'assicurato

è stato riconosciuto il diritto a 520 indennità di disoccupazione in quanto è

al beneficio di una rendita d'invalidità e ha potuto comprovare 19,607 mesi di

contribuzione (Doc. 15).

Con

lettera del 25 gennaio 2011 indirizzata al ricorrente stesso la Cassa l’ha però

avvisato che, a seguito dell’entrata in vigore il 1° aprile 2011 della quarta

revisione della LADI, le persone che possono comprovare un periodo di

contribuzione inferiore ai 24 mesi, il numero massimo di indennità giornaliere

sarebbe stato ridotto da 520 a 400 e che la riduzione avrebbe colpito anche gli

assicurati che avevano aperto il loro temine quadro prima dell’aprile 2011

(cfr. Doc. 12).

Con

decisione formale del 20 maggio 2011 (cfr. Doc. 13), confermata dalla decisione

su opposizione del 30 maggio 2011, la Cassa, nel caso dell’assicurato, ha posto

fine al versamento delle indennità giornaliere a decorrere dal 5 maggio 2011 in applicazione del nuovo art. 27 cpv. 2 lett. c LADI, che ha diminuito da 520 a 400 il numero delle indennità giornaliere alle quali un assicurato che può comprovare un

periodo di contribuzione inferiore a 24 mesi ma di almeno 18 mesi (cfr. consid.

2.3

; doc. 13; A).

Contro la

decisione su opposizione del 30 giugno 2011 l’assicurato ha interposto ricorso

dinanzi al TCA, chiedendo il riconoscimento del diritto a 520 indennità

giornaliere invece di 400, in quanto al suo caso andava ancora applicata la

previgente normativa LADI (cfr. consid. 1.2.; doc. I).

Questa

Corte, chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, rileva che il

termine quadro per la riscossione delle indennità del ricorrente è iniziato nel

mese di ottobre 2009, per cui la fattispecie in esame è sorta precedentemente

all'entrata in vigore della quarta revisione della LADI, avvenuta il 1° aprile

2011.

La Cassa

ha poi continuato, a causa dell'assenza durevole di un impiego che gli

permettesse di non più ricorrere all'assicurazione contro la disoccupazione, a

versare all'insorgente le indennità giornaliere dell'assicurazione contro la

disoccupazione fino all'entrata in vigore, il 1° aprile 2011, del nuovo art. 27

LADI.

In simili

condizioni non ci troviamo confrontati con un avvenimento unico, al quale non

va applicata retroattivamente una nuova norma, ad eccezione del caso in cui

esista una disposizione in senso contrario (retroattività propria; cfr. consid.

2.4

), bensì con uno stato di fatto duraturo non ancora concluso al momento

della modifica della LADI, al quale il nuovo diritto è, di principio,

immediatamente applicabile per il periodo posteriore alla sua entrata in

vigore, a meno che esista una disposizione contraria della legge o delle

relative norme transitorie o dei diritti acquisiti che vi si oppongano

(retroattività impropria, cfr. consid. 2.4.).

2.6

Va ora

stabilito se nel caso di specie trova applicazione il principio generale

dell'ammissibilità della retroattività impropria o si è in presenza di

un'eccezione ai sensi della quale la retroattività impropria è esclusa (cfr.

consid. 2.4.).

Per

costante giurisprudenza federale (cfr. DTF 137 V 273

consid. 4.2 pag. 276- 277) la legge è da interpretare in primo luogo procedendo

dalla sua lettera (interpretazione letterale). Tuttavia, se il testo non è

perfettamente chiaro, se più interpretazioni del medesimo sono possibili,

dev'essere ricercata la vera portata della norma, prendendo in considerazione

tutti gli elementi d'interpretazione, in particolare lo scopo della

disposizione, il suo spirito, nonché i valori su cui essa

prende fondamento (interpretazione teleologica ). Pure di rilievo è il senso

che essa assume nel suo contesto (interpretazione sistematica; DTF 135 II 78 consid. 2.2 pag. 81; DTF 135 V 153 consid. 4.1 pag. 157, DTF 131 II 249 consid. 4.1 pag. 252; DTF 134 I 184 consid. 5.1 pag. 193; DTF 134 II 249 consid. 2.3 pag. 252). I lavori

preparatori, segnatamente laddove una disposizione non è chiara oppure si

presta a diverse interpretazioni, costituiscono un mezzo valido per

determinarne il senso ed evitare così di incorrere in interpretazioni erronee

(interpretazione storica). Soprattutto nel caso di disposizioni recenti, la

volontà storica dell'autore della norma non può essere ignorata se ha trovato

espressione nel testo oggetto d'interpretazione (DTF 134 V 170 consid.

4.1

pag. 174 con riferimenti). Occorre prendere la decisione materialmente

corretta nel contesto normativo, orientandosi verso un risultato soddisfacente

sotto il profilo della ratio legis. Il Tribunale federale non privilegia un

criterio d'interpretazione in particolare; per accedere al senso di una norma

preferisce, pragmaticamente, ispirarsi a un pluralismo interpretativo (DTF 135 III 483

consid. 5.1 pag. 486). Se sono possibili più interpretazioni, dà la preferenza

a quella che meglio si concilia con la Costituzione. In effetti, a meno che il

contrario non risulti chiaramente dal testo o dal senso della disposizione, il

Tribunale federale, pur non potendo esaminare la costituzionalità delle leggi

federali (art. 190 Cost.), parte dall'idea che il legislatore federale non

propone soluzioni contrarie alla Costituzione (DTF 131 II 562 consid.

3.5

pag. 567, DTF 131 II 710 consid.

4.1

pag. 716; DTF 130 II 65 consid.

4.2

pag. 71).

Quando

una disposizione legale non è chiara o allorché si presta a diverse

contraddittorie interpretazioni, i lavori preparatori possono costituire un

valido aiuto per individuare il senso della norma ed evitare così

interpretazioni scorrette. Quando tali documenti non forniscono una risposta

chiara, essi non sono invece utili come aiuto per l'interpretazione. In

particolare trovandosi confrontati con delle leggi relativamente recenti la

volontà del legislatore che le ha adottate non può essere ignorata. Se però

questa volontà non ha trovato riscontro nel testo di legge, essa non è decisiva

per l'interpretazione. In particolare, se durante le discussioni legislative è

stata espressamente rifiutata una proposta di completare la legge nel senso di

quella che rappresenta ora una possibilità di interpretazione, tale

interpretazione non può essere presa in considerazione (cfr. DTF 123 V 301, DTF

123.

V 318, DTF 115 V 349 consid. 1c con riferimento alla giurisprudenza e alla

dottrina. Vedi pure DTF 122 III 325 consid. 7a, 474 consid. 5a, 120 II 247

consid. 3e, 117 II 526 consid. 1d, 116 Ia 368 consid. 5c, 116 II 415 consid. 5b

e 527 f consid. 2b).

Si è poi

confrontati con una lacuna legislativa, allorquando una disposizione legale si

appalesa incompleta poiché non dà una risposta (soddisfacente) ad una

determinata questione. Prima di poter ammettere l'esistenza di una simile

lacuna, che necessita di essere colmata, si deve stabilire, tramite

interpretazione, se la carenza di regolamentazione non rappresenta una decisione

negativa cosciente del legislatore e meglio un cosiddetto silenzio qualificato

(cfr. STFA del 25 settembre 2003 nella causa SECO c/ B., C 77/00, consid. 2.3.;

DTF 127 V 41 consid. 4b/cc; DTF 124 V 271 consid. 2a e b).

2.7

Il nuovo

art. 27 LADI, il cui tenore è chiaro ed esprime il vero senso della

disposizione anche alla luce dei lavori preparatori (cfr. Messaggio concernente

la modifica della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 3

settembre 2008, FF N. 38 del 23 settembre 2008, pag. 6780-6781), non contiene

riferimento alcuno alla retroattività impropria né prevedendola, né

escludendola.

Nemmeno

si è confrontati con una lacuna legislativa, bensì piuttosto con un silenzio

qualificato del legislatore, al quale tale problematica non può essere

sfuggita.

La quarta

revisione della LADI neppure contempla una norma di diritto transitorio che

prevede l'applicazione del diritto previgente alle fattispecie durature sorte

prima dell'entrata in vigore della medesima e che continuano a esplicare

effetti anche successivamente al nuovo diritto.

Va,

inoltre, ricordato che il diritto federale delle assicurazioni sociali non

conosce il diritto acquisito a una prestazione sociale o all'importo di questa,

a meno che la legge lo preveda espressamente (cfr. SVR 2003 IV Nr. 33; DTF 124

V 271 consid. 2 b in fine).

Al

riguardo è utile rilevare che il TF, in una sentenza 9C_150/2011 del 3 maggio

2011.

consid. 3.2., pubblicata in DTF 137 V 162, ha ribadito che le garanzie dei diritti acquisiti nell'ambito del diritto delle assicurazioni

sociali presuppongono una base legale esplicita.

Né la

vecchia, né la nuova LADI includono una norma in tal senso per quanto riguarda

il diritto alle indennità giornaliere, per cui non vi sono diritti acquisiti

che si oppongono alla retroattività impropria.

Quanto

asserito dal ricorrente (cfr. consid. 1.2) non gli è di ausilio alcuno.

In

effetti nella Circolare “Le prestazioni dell’assicurazione contro la

disoccupazione dopo l’entrata in vigore, il 1° aprile 2011, della revisione

della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione” della SECO figurano le

seguenti indicazioni:

"

F. Transizione dal vecchio al nuovo diritto

Per quanto riguarda la transizione dal vecchio al

nuovo diritto, per le persone che hanno aperto il proprio termine quadro prima

del 1° aprile 2011 sono previste le seguenti regole:

· periodo di attesa

tutti gli assicurati

che hanno aperto il proprio termine quadro prima del 1° aprile 2011 non devono

osservare alcun periodo di attesa supplementare, anche qualora ciò sia previsto

dalla nuova LADI;

· guadagno

assicurato calcolato tenendo conto delle indennità compensative

gli assicurati che hanno aperto il proprio termine quadro prima del

1° aprile 2011 e il cui guadagno assicurato è stato calcolato tenendo conto

delle indennità compensative mantengono il guadagno assicurato calcolato

all'inizio del termine quadro. Non vi sarà alcun ricalcolo del guadagno

assicurato;

· non computabilità

di periodi di contribuzione accumulati nell'ambito di provvedimenti inerenti al

mercato del lavoro finanziati dall'ente pubblico

gli

assicurati che hanno aperto il proprio termine quadro prima del 1° aprile 2011 in base al computo dei periodi di contribuzione accumulati partecipando a un provvedimento

inerente al mercato del lavoro finanziato dall'ente pubblico (art. 23 cpv.

3bis) mantengono il diritto a percepire prestazioni dell'AD. Non vi sarà alcun

riesame di tale diritto." (cfr. Doc. B)

Da questa

Circolare non risulta che la nuova LADI abbia contemplato dei diritti acquisiti

relativamente al numero massimo di indennità giornaliere a cui hanno diritto

gli assicurati iscritti in disoccupazione prima del 1° aprile 2011.

In

concreto, pertanto, non essendo realizzata alcuna eccezione, vale il principio

dell'ammissibilità della retroattività impropria.

Di

conseguenza nulla osta all'applicazione, a decorrere dal 1° aprile 2011, del

nuovo art. 27 LADI anche ai casi in cui venivano già erogate in precedenza le

indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione, come nella

presente evenienza (per alcuni casi analoghi cfr. DLA 2002 pag. 250 segg. e

STCA 38.2003.81 del 15 marzo 2004, massimata in RtiD II-2004 N. 67 pag. 206,

citate al consid. 2.4.).

In questo

senso si è già espresso il Tribunale federale, il quale in una sentenza

8C_662/2011 del 25 novembre 2011 ha rilevato:

"

(...)

dass das kantonale Gericht die seit 1. April 2011

geltende Fassung der Bestimmung über die Höchstzahl der Taggelder (Art. 27

AVIG) richtig wiedergegeben hat, worauf verwiesen wird,

dass die Beschwerdeführerin den geltend gemachten

Taggeldanspruch zu Recht nicht mit der materiell-rechtlichen Regelung im Gesetz

(AVIG) begründet, sondern aufgrund gerügter Mängel im Verwaltungs- wie auch im

kantonalen Gerichtsverfahren herzuzuleiten versucht,

dass sich das kantonale Gericht mit der in der

Verfügung vom 22. Februar 2011 klarerweise und unbestrittenermassen falschen

Zitierung der ihr zugrunde liegenden gesetzlichen Norm (Art. 27 Abs. 1 lit. a

statt Art. 27 Abs. 2 lit. a AVIG [in der seit 1. April 2011 geltenden Fassung])

auseinandergesetzt hat, dieser jedoch nicht die von der Beschwerdeführerin

postulierte Bedeutung beigemessen hat, sondern von einem offensichtlichen

Verschrieb ausgegangen ist, der im nachfolgenden Einspracheentscheid korrigiert

worden und aus welchem der Verfügungsadressatin kein Nachteil erwachsen sei,

dass sich im Einspracheentscheid vom 4. April

2011.

tatsächlich die korrekte Normzitierung findet und die vorinstanzliche

Betrachtungsweise - welche im bundesgerichtlichen Beschwerdeverfahren einzig zu

überprüfen ist - mithin insoweit trotz der dagegen erhobenen Einwände weder auf

offensichtlich unrichtigen Sachverhaltsfeststellungen beruht noch

bundesrechtswidrig ist,

dass das kantonale Gericht mit eingehender Begründung

auch das Vorliegen einer die auf den 1. April 2011 in Kraft getretene Revision von Art. 27 AVIG beschlagenden Übergangsbestimmung richtigerweise

verneint hat, woran der beschwerdeführerische Hinweis auf die - nicht Art. 27

AVIG betreffende - Verordnungsbestimmung in Art. 131 AVIV (nicht AVIG) nichts

zu ändern vermag,

dass es der Beschwerdeführerin im

vorinstanzlichen Verfahren wie schon im Verwaltungsverfahren jederzeit

freistand, Einsicht in die Akten zu nehmen, wovon sie jedoch keinen Gebrauch machte,

sodass jedenfalls der wiederholt erhobene Vorwurf, mit dem Vorenthalten von

Beratungsprotokollen und anderen Dokumenten sei ihr Anspruch auf rechtliches

Gehör verletzt worden, jeglicher Rechtfertigung entbehrt,

dass der Berufung auf berechtigtes Vertrauen in

behördliche Auskünfte (Vertrauensschutz; BGE 121 V 65 E. 2 S. 66 f.) schon deshalb kein Erfolg beschieden sein kann, weil sich nach den nicht offensichtlich

unrichtigen und deshalb für das Bundesgericht grundsätzlich verbindlichen

sachverhaltlichen Feststellungen der Vorinstanz eine falsche Information nicht

nachweisen lässt, was sich nach allgemein gültiger Beweisregel zum Nachteil der

Beschwerdeführerin auswirken muss, welche aus dem unbewiesen gebliebenen

Sachverhalt Rechte ableiten wollte (BGE 117 V 261 E. 3b S.

263.

f. mit Hinweis), und daher nicht willkürlich ist,

dass angesichts der hinreichend zuverlässig

erstellten sachverhaltlichen Grundlagen von der im kantonalen Verfahren

beantragten zusätzlichen Zeugenbefragung abgesehen werden konnte, da hievon

keine neuen Erkenntnisse mehr zu erwarten waren, welche sich auf das Ergebnis

des Verfahrens hätten auswirken können (antizipierte Beweiswürdigung; vgl. BGE 134 I 140 E. 5.3

S. 148; 124 V 90 E. 4b S. 94,

122.

V 157 E. 1d S. 162),

dass die Beschwerdeführerin aufgrund der ihr

unbestrittenermassen zugekommenen Informationen ohne weiteres hätte erkennen

können, dass sie nach dem 1. April 2011 keine weiteren Taggeldansprüche mehr zu

erwarten hat, und im von ihr angeführten Schreiben vom 11. Februrar 2011 - als

die 4. AVIG-Revision noch nicht in Kraft getreten war -

kein zwingender Anlass bestand, die bevorstehende Erschöpfung des in diesem

Zeitpunkt noch bestehenden Taggeldanspruches weitergehend zu thematisieren,

(…)"

La

Cassa, applicando correttamente il nuovo art. 27 LADI, ha stabilito che

l’assicurato (nato il 17 luglio 1960) aveva diritto a 400 indennità

giornaliere, avendo più di 25 anni e potendo comprovare nel termine quadro per

il periodo di contribuzione dal 15 ottobre 2007 al 14 ottobre 2009 un periodo

di contribuzione di 19.607 mesi (cfr. doc. 15; A).

La decisione

su opposizione del 30 giugno 2011 deve, pertanto, essere confermata (per un

caso analogo cfr. STCA 38.2011.75 del 26 ottobre 2011).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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