38.2011.66
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
9 gennaio 2012Italiano51 min
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Numero d'incarto:
38.2011.66
Data decisione, Autorità:
09.01.2012, TCA
Titolo:
Dt a ID terminato l'11-5-11,avendo raggiunto n.max di 400 IG.Trattandosi di uno stato di fatto duraturo(in AD da 10/09)e non essendo data alcuna eccez.,4°rev.LADI va applicata(retr.impropria).Rett.quindi applicato nuovo art.27 LADI:con un per.di contr.di 19.607 mesi e > 25 anni dt a 400 e non 520 IG
INDENNITÀ
PERIODO DI CONTRIBUZIONE
art. 8 cpv. 1 let. e LADI
art. 13 cpv. 1 LADI
art. 27 LADI
art. 27v LADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2011.66
DC/sc
Lugano
9 gennaio 2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 25 agosto 2011 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 30 giugno
2011 emanata da
Cassa CO 1,
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 30 giugno 2011 la Cassa CO 1 (in seguito: la Cassa
disoccupazione) ha confermato la decisione del 20 maggio 2011 con la quale dal
1° aprile 2011 ha ridotto da 520 a 400 il numero di indennità giornaliere spettanti
a RI 1 (cfr. Doc. A).
1.2. Contro
questa decisione l'assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA
nel quale la sua patrocinatrice ha in particolare rilevato:
"
(…)
La LADI, ora in vigore, non prevede espressamente
un adeguamento immediato della situazione degli assicurati al nuovo diritto, se
Fatti
i fatti che li concernono hanno esplicato i loro effetti giuridici prima del 1°
aprile 2011.
L'unico riferimento alle precedenti disposizioni
di legge lo si riscontra all'Art. 118 LADI, nel quale è disposta l'abrogazione
di alcune precise disposizioni. La cifra 2 del menzionato articolo precisa però
che "le disposizioni abrogate s'applicano ancora ai fatti avvenuti
prima dell'entrata in vigore della presente legge".
Le direttive Seco sul passaggio dal nuovo al vecchio
diritto (cfr. pubblicazione "Le prestazioni dell'assicurazione contro la
disoccupazione dopo l'entrata in vigore, il 1° aprile 2011, della revisione
della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione - LADI, paragrafo F)
indicano quanto segue, per le persone che hanno aperto il proprio termine
quadro prima del 1° aprile 2011:
- periodo d'attesa: non vi è da osservare nessun
periodo di attesa supplementare anche qualora ciò sia previsto dalla LADI
- guadagno assicurato calcolato tenendo conto delle
indennità compensative: non vi sarà un ricalcolo del guadagno e di
conseguenza sarà mantenuto quello calcolato all'inizio del termine quadro
- non compatibilità di periodi
di contribuzione accumulati nell'ambito di provvedimenti inerenti al mercato del
lavoro finanziati dall'ente pubblico: gli
assicurati mantengono il diritto a percepire prestazioni AD. Non vi sarà un
riesame di tale diritto.
Quanto precede, dimostra la ferma volontà delle
competenti autorità di non peggiorare la posizione degli assicurati, la quale
si verificherebbe con l'adeguamento della loro posizione al nuovo diritto in
vigore dal 1° aprile 2011.
(…)
9.
Una decisione deve potersi fondare su una chiara
base legale, in caso contrario, si applicano i principi generali del diritto.
Questo concetto è applicabile anche al caso in cui vi sia una modifica di legge
ed è stato ribadito dalla giurisprudenza del Tribunale federale:
"In effetti, ad eccezion fatta per le
fattispecie specifiche contemplate dalla disposizione transitoria, per il resto
occorre di conseguenza rifarsi ai principi generali sviluppatesi in materia di
diritto intertemporale che dichiarano applicabile, in caso di modifica delle
basi legali, l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato
di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze
giuridiche" (DTF 129 V 4 cons. 1.2).
10.
La decisione 30 giugno 2011 della Cassa CO 1 non
è giustificata da una chiara base legale e non può dunque essere condivisa dal
ricorrente.
La situazione giuridica di RI 1 è stata definita
prima del 1° aprile 2011, data dell'entrata in vigore della nuova LADI. Pure il
versamento delle indennità summenzionate è stato determinato.
È dunque applicabile alla fattispecie
l'ordinamento giuridico in vigore al momento della realizzazione dello stato di
fatto, in quanto esso è già stato riconosciuto e reso oggetto di una decisione.
Anche se lo scopo e lo spirito della nuova LADI
sono incentrati su una politica volta al risparmio, ciò non toglie che
l'assicurato, in mancanza di disposizioni specifiche, possa continuare a
beneficiare del diritto acquisito.
La decisione inerente le 520 indennità concesse
a non contiene nessun errore, ma è il frutto di una corretta applicazione
della LADI a quel tempo vigente, essa non avrebbe quindi potuto essere rivista,
ritenuto come non si sia nemmeno manifestato un caso di revisione secondo
l'art. 53 LPGA.
Il ricorrente, dopo decenni di contributi pagati
senza interruzioni ha potuto dunque fare affidamento sulla certezza del
diritto.
Mal si comprende a questo punto perché il numero
di indennità di RI 1 debba essere per forza di cose rivisto in base alla nuova
legge, in quanto:
- la retroattività dell'Art. 27 LADI non è espressamente
prevista dalla legge stessa;
- la decisione viola il diritto
acquisito dal ricorrente;
- non vi è alcun motivo di revisione.
La decisione impugnata ha causato e causa
tutt'ora importanti pregiudizi al ricorrente. Non si può prescindere dal fatto
che egli abbia lavorato per 32 anni, regolarmente, pagando sempre i contributi
previsti dall'ordinamento giuridico. Il fatto che egli per la nuova LADI abbia
un periodo di contributi di soli 19,07 mesi non è rilevante ai fini
della base giuridica sulla quale gli sono state concesse le 520 indennità.
La decisione non pare inoltre rispettare il senso
di equità e giustizia, se si pensa che nel caso in cui il ricorrente non avesse
avuto un'incapacità lavorativa del 100% dopo il 31 maggio 2009, avrebbe potuto
iscriversi immediatamente alla Cassa di disoccupazione, adempiendo quindi il
periodo di contribuzione di 24 mesi. Negargli tale diritto poiché, per cause a
lui non imputabili, non adempiva a quel momento i presupposti di cui all'art. 8
LADI appare decisamente ingiusto e iniquo.
11.
Alla luce delle considerazioni suesposte, la
decisione della Cassa disoccupazione qui impugnata deve essere annullata e la
Cassa CO 1 deve ripristinare al ricorrente le 120 indennità a cui aveva diritto
secondo il diritto previgente." (Doc. I)
1.3. Nella sua
risposta del 13 settembre 2011 la Cassa disoccupazione propone di respingere il
ricorso e osserva:
"
Il Sig. RI 1 si è annunciato in disoccupazione
in data 15 ottobre 2009 alla ricerca di una occupazione a tempo parziale (50%).
Dal formulario "Domanda di Indennità di
disoccupazione", elaborata dall'assicurato, lo stesso precisa di aver
lavorato presso l'Istituto __________ dal 2 maggio 2008 al 31 maggio 2009.
Indica che ha ricevuto la disdetta del rapporto di lavoro in data 22 aprile
2009 per la fine di maggio 2009 in seguito a malattia di lunga durata durane
l'anno di prova.
Precedentemente l'assicurato indica di aver
lavorato come Segretario della __________ dal 1 settembre 1977 al 30 aprile
2008.
Durante il termine quadro di contribuzione, ossia
nei 2 anni precedenti l'annuncio in disoccupazione, l'assicurato ha quindi
potuto giustificare un periodo di contribuzione di 19,607 mesi.
Infatti lo stesso ha lavorato, come confermato
sui 2 "Attestati del datore di lavoro", dal 15 ottobre 2007 (inizio
termine quadro) al 30 aprile 2008 presso il Comune di __________ e dal 1.
maggio 2008 al 31 maggio 2009 presso l'istituto delle __________. L'assicurato,
dopo aver beneficiato, dal 15 ottobre 2009, del diritto a 520 indennità,
usufruendone 376 fino al 31 marzo 2011, con l'entrata in vigore delle modifiche
di legge, a partire dal 1. aprile 2011, ha subito la verifica delle prestazioni.
La Sezione di __________, dopo aver provveduto
nel mese di gennaio 2011 ad avvisare i vari assicurati delle modifiche di legge
intercorse a partire dal 1. aprile 2011, con decisione del 20 maggio 2011,
decretava che a partire dal 5 maggio 2011 l'assicurato non era più indennizzabile in quanto al 4 maggio 2011 aveva percepito il numero massimo di indennità
di disoccupazione alla quale aveva diritto. Infatti, considerato che
l'assicurato poteva certificare un periodo contributivo di 19.607 mesi, il
diritto, aggiornato con le modifiche del 1. aprile 2011, portava a riconoscere
un massimo di 400 indennità di disoccupazione raggiunte dal Sig. RI 1 in data 4 maggio 2011.
Nell'atto di opposizione, l'assicurato indicava
che dal 1977 al 2008 è stato alle dipendenze dell'amministrazione comunale di __________.
In seguito alle problematiche verificatesi nell'amministrazione comunale di __________,
in aprile 2008 ha rassegnato le dimissioni in quanto assunto e nominato dal __________
in qualità di Ispettore __________ presso I'__________. Indicava l'assicurato
che dopo un mese di lavoro è caduto in depressione con forti ansie che
persistevano tuttora. Precisava che lo __________ per il personale assunto
accorda un anno di prova e con effetto 31 maggio 2009 è stato licenziato.
Indica che l'Ufficio Al di __________ gli ha assegnato una mezza rendita in
data 1 settembre 2009 mentre per i mesi da giugno ad ottobre 2009 non ha
percepito alcun reddito. Ribadisce che ha lavorato ininterrottamente per 32
anni versando regolarmente i contributi AD e quando si è annunciato in
disoccupazione gli è stato accordato un diritto a 520 indennità. Chiede quindi
di ottenere la conferma delle 520 indennità a suo tempo accordate prima della
modifica della LADI intercorsa a partire dal 1. aprile 2011. L'assicurato allegava a tale proposito i vari certificati di lavoro attestanti con precisione
il periodo di attività lavorativa svolta durante i 32 anni di lavoro svolto.
La Cassa, dopo aver esaminato con attenzione la
documentazione prodotta, evidenziava che la disoccupazione verifica gli ultimi
2 anni precedenti la data di annuncio in disoccupazione degli assicurati per
stabilire l'effettivo periodo di contribuzione svolto.
Purtroppo per l'assicurato vi è un periodo,
esattamente dal 1 giugno 2009 al 14 ottobre 2009, dove lo stesso non ha svolto
attività lavorativa come del resto certificato onestamente dallo stesso Sig. __________.
L'entrata in vigore della revisione della LADI,
con effetto 1. aprile 2011, ha previsto che oltre ad i nuovi casi, anche per
gli assicurati precedentemente annunciati occorreva effettuare un aggiornamento
dei diritti e modificarli sulla base delle disposizioni previste nella nuova
regolamentazione.
Ne deriva pertanto che purtroppo, nel caso in
esame, la Sezione ha dovuto correggere la concessione del diritto massimo alle
prestazioni in conformità con la revisione della legge. Considerato che
l'assicurato, negli ultimi 2 anni precedenti l'annuncio in disoccupazione (15
ottobre 2007 - 14 ottobre 2009) ha svolto attività lavorative per un totale di
19,607 mesi, ha diritto, con le nuove disposizioni di legge, a 400 indennità.
Considerato che questo numero massimo si è concluso
con il pagamento dell'indennità del 4 maggio 2011, è stato deciso che a partire
dal giorno successivo (5 maggio 2011) l'assicurato non era più indennizzabile.
Pertanto l'opposizione presentata dall'assicurato
era stata respinta e quindi la decisione della Sezione di __________ veniva
confermata.
Nell'atto di ricorso la rappresentante
dell'assicurato indica che a quest'ultimo gli è stata riconosciuta una rendita
d'invalidità al 50% dal 1 ° settembre 2009 e solo dopo 4 mesi e mezzo dal
licenziamento, ossia il 15 ottobre 2009, il Sig. __________ si è iscritto alla
Cassa Disoccupazione dove gli è stato riconosciuto un diritto a 520 indennità
giornaliere.
Conferma che dal 1 ° giugno al 15 ottobre 2009 l'assicurato non ha potuto esercitare nessuna attività lucrativa a causa di una manifesta
incapacità lavorativa dovuta a malattia.
Indica quindi che la Cassa ha a torto applicato
il nuovo diritto in quanto la LADI non prevede espressamente un adeguamento
immediato della situazione degli assicurati al nuovo diritto se i fatti che li
concernono hanno esplicato i loro effetti giuridici prima del 1 ° aprile 2011.
In merito a queste argomentazioni, la nostra
Cassa Disoccupazione ha applicato il nuovo diritto anche agli assicurati, il
cui termine quadro era stato precedentemente aperto, in conformità con le
indicazioni del Parlamento, ratificate dalla SECO nella Prassi LADI 2011/R-20
che è stata emanata in seguito alla 4° revisione della Legge Assicurazione
Disoccupazione.
In particolare lo stesso Consiglio Federale aveva
espresso il proprio parere chiaro di mancata garanzia relativa al mantenimento
dei diritti vigenti in occasione dell'interpellanza presentata dal Consigliere
Nazionale Rennwald precisando che il legislatore non aveva previsto alcuna
disposizione transitoria a tutela dei diritti preesistenti.
La SECO ha quindi precisato che i nuovi periodi
di contribuzione ed il numero massimo di indennità giornaliere valgono per
tutti gli assicurati dall'entrata in vigore della LADI presentando un esempio
chiaro di modifica dei diritti precedentemente acquisiti e rivisti in funzione
della nuova revisione LADI intercorsa a partire dal 1. aprile 2011.
Secondo l'art. 27 cpv. 2 lett. b della Legge
Assicurazione Disoccupazione, revisionata a partire dal 1. aprile 2011, l'assicurato ha diritto a 400 indennità giornaliere al massimo se può comprovare un periodo di
contribuzione di 18 mesi in totale.
Considerato che l'assicurato, come del resto
confermato dalla sua rappresentante, ha potuto giustificare un periodo di contribuzione
di 19,607 mesi nei 2 anni precedenti l'annuncio in disoccupazione, è corretta
l'indicazione della nostra Cassa che ha statuito un diritto massimo di 400
indennità giornaliere ed ha stabilito che a partire dal 5 maggio 2011 l'assicurato aveva esaurito il diritto alle prestazioni.
Si chiede quindi la reiezione del ricorso,
protestate spese e ripetibili." (Doc. III)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio
2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto
della presente vertenza è la questione di sapere se correttamente oppure no la
Cassa ha stabilito che il diritto alle indennità di disoccupazione di RI 1 è
terminato il 4 maggio 2011, avendo raggiunto il numero massimo di 260 indennità
giornaliere.
Più
precisamente occorre verificare se a ragione o meno la parte resistente ha
applicato al caso dell’assicurato il nuovo articolo 27 cpv. 2 lett. a LADI in
vigore dal 1° aprile 2011.
2.3. Il 1° aprile
2011 è entrata in vigore la quarta revisione della LADI, accettata dal popolo
il 26 settembre 2010 (cfr. FF N. 38 del 23 settembre 2008 pag. 6761 segg.; RU
N. 12 del 22 marzo 2011 pag. 1167 segg.).
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 lett. e LADI, il cui tenore non ha subito modifiche a seguito
della quarta revisione della LADI, l'assicurato ha diritto all'indennità di
disoccupazione, se, tra l’altro, ha compiuto o è liberato dall'obbligo di
compiere il periodo di contribuzione.
Secondo
l’art. 13 cpv. 1 LADI, anch’esso rimasto invariato:
"
Ha adempiuto il periodo di
contribuzione colui che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), ha svolto
durante almeno 12 mesi un’occupazione soggetta a contribuzione."
L’art. 27
vLADI, in vigore fino al 30 marzo 2011, aveva il seguente tenore:
" 1Entro
il termine quadro per la riscossione (art. 9 cpv. 2), il numero massimo di
indennità giornaliere è determinato in base all’età dell’assicurato e al
periodo di contribuzione (art. 9 cpv. 3).
2L’assicurato ha diritto a:
a. 400 indennità giornaliere al massimo se
può comprovare un
periodo di
contribuzione di 12 mesi in totale;
b. 520 indennità
giornaliere al massimo se ha compiuto 55 anni e
può
comprovare un periodo di contribuzione minimo di 18 mesi;
c. 520 indennità
giornaliere al massimo se:
1. riceve una rendita di invalidità
dell’assicurazione invalidità o dell’assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni ovvero se ha chiesto di ricevere una tale rendita e la sua richiesta
non sembra priva di possibilità di successo, e
Considerandi
2.
può comprovare un periodo di
contribuzione di almeno 18 mesi.
3Il Consiglio federale può aumentare di 120 unità
al massimo il numero di indennità giornaliere e prolungare di due anni al
massimo il termine quadro per la riscossione per gli assicurati divenuti
disoccupati durante gli ultimi quattro anni precedenti il raggiungimento
dell’età che dà diritto alla rendita AVS e il cui collocamento risulta
generalmente impossibile o molto difficile per motivi inerenti al mercato del
lavoro.
4Le persone esonerate dall’adempimento del periodo
di contribuzione hanno diritto a 260 indennità giornaliere al massimo.
5In un Cantone colpito da una disoccupazione
elevata, il Consiglio federale può, su richiesta del Cantone interessato,
aumentare di 120 unità al massimo il numero di indennità giornaliere di cui al
capoverso 2 lettera a se detto Cantone partecipa alle spese nella misura del 20
per cento; questo aumento deve essere limitato ogni volta a sei mesi. Tale
provvedimento può essere applicato anche solo a una regione rilevante del
Cantone."
Come
risulta dal disposto legale appena citato, gli assicurati che potevano comprovare
un periodo di contribuzione inferiore a 18 mesi ma si almeno 12 mesi avevano
diritto a 400 indennità giornaliere.
I
lavoratori anziani e i beneficiari di rendite AI e AINF, ex art. 27 cpv. 2
lett. b e c LADI, avevano invece diritto a 520 indennità, purché avessero
versato i contributi per almeno 18 mesi.
(cfr. al
riguardo cfr. Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione
contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, FF N. 23 del 12 giugno 2001,
pag. 1974, 2001, 2006; V. Lagger, L'assurance-chômage révisée entre en vigueur,
in Sécurité sociale 3/2003 pag. 165).
La deroga
prevista al cpv. 3 dell'art. 27 abilitava, inoltre, a prolungare di 120 giorni
entro un termine quadro di quattro anni al massimo la durata d'indennità degli
assicurati che erano divenuti disoccupati durante i quattro anni che
precedevano il raggiungimento dell'età in cui si ha diritto a una rendita AVS.
Essa teneva conto del fatto che per i lavoratori in età avanzata, prossimi al
pensionamento, è molto difficile ritrovare un impiego durevole.
Il cpv. 4
riprendeva, poi, la disposizione già precedentemente in vigore, secondo cui le
persone esentate dall'adempimento del periodo di contribuzione avevano diritto
al massimo a 260 indennità giornaliere (cfr. Messaggio citato, pag. 2006-2007).
L'art. 27
cpv. 5 LADI, infine, permetteva ai Cantoni con un tasso di disoccupazione
superiore al 5% durante i 6 mesi precedenti, a determinate condizioni, di
continuare temporaneamente ad applicare il vecchio sistema.
Il nuovo
art. 27 LADI, in vigore dal 1° aprile 2011, prevede invece che:
" 1 Entro il termine quadro per la riscossione
(art. 9 cpv. 2), il numero massimo di indennità giornaliere è determinato in
base all’età dell’assicurato e al periodo di contribuzione (art. 9 cpv. 3).
2.
L’assicurato ha diritto a:
a. 260 indennità
giornaliere al massimo se può comprovare un periodo di contribuzione di 12 mesi
in totale;
b. 400 indennità
giornaliere al massimo se può comprovare un periodo di contribuzione di 18 mesi
in totale;
c. 520 indennità
giornaliere al massimo se può comprovare un periodo di contribuzione minimo di
24.
mesi e:
1.
ha compiuto 55 anni, o
2.
riscuote
una rendita di invalidità corrispondente almeno a un grado di invalidità del 40
per cento.
3.
Il Consiglio federale può
aumentare di 120 unità al massimo il numero di indennità giornaliere e
prolungare di due anni al massimo il termine quadro per la riscossione per gli
assicurati divenuti disoccupati durante gli ultimi quattro anni precedenti il
raggiungimento dell’età che dà diritto alla rendita AVS e il cui collocamento
risulta generalmente impossibile o molto difficile per motivi inerenti al
mercato del lavoro.
4.
Le persone esonerate
dall’adempimento del periodo di contribuzione hanno diritto a 90 indennità giornaliere
al massimo.
5.
...
5bis Le persone minori di 25
anni che non hanno un obbligo di mantenimento nei confronti di figli hanno
diritto a 200 indennità giornaliere al massimo.”
La quarta
revisione della LADI ha legato più strettamente la durata della riscossione
delle prestazioni al periodo di contribuzione nell’assicurazione nell’intento
di rafforzare il principio di assicurazione (cfr. Iniziativa parlamentare LADI:
Termine quadro e periodo di contribuzione minimo per le persone che hanno
compiuto più di 55 anni, Rapporto della Commissione dell’economia e dei tributi
del Consiglio nazionale (CET-N) del 30 agosto 2011, FF N. 40 del 4 ottobre
2011, pag. 6469 segg. (6471)).
Con il
nuovo art. 27 LADI coloro i quali hanno più di 25 anni o meno di 25 anni ma
hanno un obbligo di mantenimento e possono comprovare un periodo di
contribuzione inferiore a 18 mesi ma di almeno 12 mesi hanno diritto a 260
indennità giornaliere al massimo. Per avere diritto a 400 indennità
giornaliere, essi devono comprovare almeno 18 mesi di contribuzione (art. 27
cpv. 2 e 5bis).
Gli
assicurati che hanno più di 55 anni o che presentano un grado di invalidità di
almeno il 40 per cento hanno diritto a 520 indennità giornaliere al massimo se,
durante il termine quadro di contribuzione di due anni, hanno versato
contributi per almeno 24 mesi (art. 27 cpv. 2 lett. c LADI). Prima della
revisione, come visto sopra, questi assicurati, per avere diritto al numero
massimo di 520 indennità, dovevano comprovare un periodo di contribuzione di 18
mesi (cfr. Iniziativa parlamentare LADI…, FF 2011 6471).
Con la nuova
regolamentazione soltanto la riscossione di una rendita di invalidità
corrispondente almeno a un grado di invalidità del 40 per cento dà diritto a un
numero superiore di indennità giornaliere. Il passaggio «ovvero se ha chiesto
di ricevere una tale rendita e se la sua richiesta non sembra priva di
possibilità di successo» al capoverso 2 lettera c numero 2 è stralciato. Oltre
alle rendite della LAI e della LAINF, sono
ora incluse anche quelle della LAM e della
LPP. Ciò permette di armonizzare la durata del diritto alle prestazioni delle
persone che percepiscono una rendita di invalidità.
Per
quanto attiene al capoverso 3, peraltro rimasto invariato, va osservato che secondo
l’articolo 41b OADI
il termine quadro per la riscossione della prestazione di un assicurato che si
è ritrovato disoccupato durante i quattro anni precedenti il raggiungimento
dell’età che dà diritto alla rendita AVS è prolungato fino alla fine del mese
che precede quello del versamento della rendita AVS. Il principio dei termini
quadro di due anni penalizza coloro che hanno lavorato (guadagno intermedio)
all’inizio della disoccupazione e che si riannunciano all’AD dopo aver esaurito
il loro diritto all’indennità, in quanto i periodi di contribuzione acquisiti
all’inizio non possono in linea di principio più essere presi in
considerazione. Con la modifica introdotta dalla quarta revisione della LADI il
nuovo termine quadro per il periodo di contribuzione coinciderà interamente con
il termine quadro prolungato per la riscossione della prestazione. Il principio
applicabile in materia di assicurazione contro la disoccupazione secondo cui
«lavorare conviene sempre» conserva pertanto tutta la sua validità per questa categoria
di assicurati.
Infine va rilevato che il
capoverso 5 dell’art. 27 vLADI è stato soppresso, in quanto i risultati
prodotti si sono rivelati insoddisfacenti (cfr. Messaggio
concernente la modifica della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione
del 3 settembre 2008, FF N. 38 del 23 settembre 2008, pag. 6780-6781).
Per completezza giova
rilevare che il nuovo art. 27 cpv. 2 lett. c frase introduttiva è stato oggetto
di modifica a seguito di un’iniziativa parlamentare depositata il 7 luglio
2011, dopo aver consultato il DFE, dalla Commissione dell’economia e dei
tributi del Consiglio nazionale (CET-N), menzionata sopra.
Il nuovo testo dell’art.
27.
cpv. 2 lett. c frase introduttiva che entrerà in vigore, in caso di
referendum, retroattivamente, il 1° gennaio 2012 (cfr. FF N.
40.
del 4 ottobre 2011, pagg. 6587-6588) avrà il seguente tenore:
" L’assicurato
ha diritto a:
c. 520 indennità giornaliere al massimo
se può comprovare un periodo di contribuzione minimo di 22 mesi e:”
Tale modifica dell’art. 27
cpv. 2 lett. a LADI è stata introdotta per evitare i casi di rigore qui
indicati:
" (…)
La nuova disposizione in vigore può comportare un particolare
problema, che si pone soltanto per il diritto massimo alle 520 indennità
giornaliere: in materia di contributi, l’assicurazione contro la disoccupazione
tiene conto unicamente del periodo di due anni che segue l’annuncio
all’assicurazione disoccupazione. Di conseguenza, l’aumento del periodo di
contribuzione a 24 mesi presuppone che l’assicurato abbia versato i contributi
senza interruzioni nel corso degli ultimi due anni. Questa condizione non è
soddisfatta se gli assicurati interessati hanno cambiato lavoro durante il
termine quadro fissato per il periodo di contribuzione e non hanno lavorato per
alcuni giorni tra le due attività (spesso involontariamente), non versando nel
frattempo i contributi. Non adempiono questa condizione neppure le persone che
non si sono annunciate all’AD subito dopo l’inizio del periodo di
disoccupazione e che hanno tentato, per un certo tempo, di trovare da sole un
nuovo lavoro. Questo secondo caso è considerato particolarmente problematico.
Se si vogliono evitare simili casi di rigore, è necessario rivedere l’articolo
27.
capoverso 2 lettera c LADI.” (FF N. 40 del 4 ottobre 2011 pag. 6471)
2.4
Nel diritto
delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in vigore
al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente rilevante (cfr.
STFA C 333/05 del 6 marzo 2006 consid. 1; DTF 130 V 445; DTF 129 V 1, consid.
1.
, pag. 4; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 466, consid. 1, pag.
467; DTF 126 V 163, consid. 4b, pag. 166).
Ciò vale
anche in caso di cambiamento delle norme di diritto, a meno che vi sia una
regolamentazione transitoria contraria (cfr. DTF 127 V 309 consid. 3b; STF
9C_1024/2010 del 2 settembre 2011 consid. 2.1.).
Generalmente,
inoltre, è esclusa la retroattività di una norma.
La
giurisprudenza federale (sviluppata in relazione all'art. 4 v.Cost. fed. il cui
tenore è stato sostanzialmente ripreso dall'art. 8 della Cost. fed. in vigore
dal 1° gennaio 2000), ammette la retroattività solo qualora la stessa sia stata
esplicitamente predisposta oppure, tenuto conto del senso del disposto, appaia
chiaramente voluta, abbia effetti moderati nel tempo, non comporti
inaccettabili disparità di trattamento, sia giustificata da motivi degni di
nota e non leda diritti acquisiti (cfr. DTF 122 V 408 consid. 3b/aa, DTF 120 V
329.
consid. 8b e sentenze ivi citate; cfr. pure Andreas Auer / Giorgio
Malinverni / Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Volume II, Les
droits fondamentaux, Ed. Staempfli, Berna 2000, pag. 644, n. 1395-1396).
Dalla
retroattività propria, che come appena visto è di principio esclusa, la
quale si riferisce all'applicazione di nuove norme a fatti terminati prima
della loro adozione, va distinta la retroattività impropria, che è
invece, in linea di massima, permessa. Questa evenienza è data allorquando il
nuovo diritto produce effetti solo dopo la sua entrata in vigore, anche se si
applica a fattispecie esistenti prima della sua entrata in vigore, oppure
quando il nuovo diritto si applica a fattispecie durevoli non limitate nel
tempo (cfr. RDAT II-1998, N. 13t, pag. 308, in particolare il consid. 5.5.1 a pag. 311).
A
proposito di quanto appena esposto, l'Alta Corte, in una sentenza del 19
settembre 1995, pubblicata in SVR 1996 IV Nr. 71 pag. 207 segg., ha precisato
che:
"
(…)
3.
a) Nach der Rechtsprechung
ist eine gesetzliche Ordnung dann rückwirkend, wenn sie auf Sachverhalte
angewendet wird, die sich abschliessend vor Inkrafttreten des neuen Rechts
verwirklicht haben. Eine solche Rückwirkung ist ohne ausdrückliche gesetzliche
Grundlage nur möglich, wenn sich die Rückwirkung aus dem Gesetzesinhalt als klar
gewollt ergibt und wenn sie durch triftige Gründe veranlasst und zeitlich
beschränkt ist. Von dieser Rückwirkung im eigentlichen Sinne zu unterscheiden
ist die sogenannte unechte Rückwirkung. Hier findet das neue Recht - gestützt
auf Sachverhalte, die früher eingetreten sind und noch andauern - lediglich für
die Zeit seit Inkrafttreten (ex nunc et pro futuro) Anwendung. Diese
Rückwirkung ist bei kantonalen Erlassen und bundesrechtlichen Verordnungen
grundsätzlich als zulässig zu erachten, sofern ihr nicht wohlerworbene Rechte
entgegenstehen (BGE 114 V 151 E. 2, 113 V 299, 110 V 254 E. 3a, je mit
Hinweisen auf die Rechtsprechung und Lehre; vgl. auch BGE 119 Ia 160 E. 4b, 258
E. 3b, 119 V 206 E. 5/cdd, 118 Ia 255 E. 4c, je mit Hinweisen). Sieht hingegen
ein Bundesgesetz ausdrücklich oder sinngemäss die unechte Rückwirkung vor oder
untersagt es eine solche, ist diese Anordnung gemäss Art. 113 Abs. 3 und 114bis
Abs. 3 BV für den Richter zum vornherein verbindlich und kann nicht überprüft
werden.
Ob einer neuen bundesgesetzlichen Bestimmung die
Bedeutung unechter Rückwirkung zukommt, muss sich aus dem Wortlaut
(insbesondere der Übergangsbestimmungen), der sinngemässen Auslegung oder durch
Lückenfüllung ergeben (BGE 114 V 151 E. 2b mit Hinweisen auf die Rechtsprechung
und die Lehre. (…)"
(SVR 1996 IV Nr. 71 consid. 3a)
Il
Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale
federale, TF), in una decisione H 178/99 del 30 agosto 1999, non pubblicata,
ha, in particolare, rilevato che:
"
(…)
b) Secondo la giurisprudenza, un disposto ha
effetto retroattivo quando, in sede di applicazione di nuovo diritto, è fatto
riferimento ad eventi situati nel passato e conclusi prima dell'entrata in
vigore di esso diritto. La giurisprudenza, nell'ambito dell'applicazione
dell'art. 4 Cost., ammette la retroattività solo qualora la stessa sia stata
esplicitamente predisposta oppure, tenuto conto del senso del disposto, appaia
che essa sia stata chiaramente voluta, abbia effetti moderati nel tempo, non
comporti inaccettabili disparità di trattamento, sia giustificata per motivi
degni di nota e non leda diritti acquisiti (DTF 122 V 408 consid. 3b/aa, 120 V
329.
consid. 8b e sentenze ivi citate).
Vi è retroattività impropria quando il
nuovo diritto esplica i suoi effetti su fatti precedenti solo per il periodo
posteriore alla sua entrata in vigore, vale a dire quando la nuova norma di
diritto disciplina uno stato di fatto che, insorto vigente il vecchio diritto,
si manifesta ancora oltre la modifica del disciplinamento giuridico (DTF 124
III 271 consid. 4e, 122 V 124 consid. 3b/dd, 122 V 8 consid. 3a, 408 consid
sb/aa e sentenze ivi citate. (…)."
(cfr. STFA H 178/99 del 30 agosto 1999 consid.
2b, pag. 3)
Per
quanto attiene alla retroattività propria, il TFA in una sentenza del 28
gennaio 2003, pubblicata in SVR 2003 AHV Nr. 14 pag. 36 seg., ha precisato che
essa è ammissibile unicamente se determinate condizioni sono adempiute.
In quel
caso, riguardante l'applicazione o meno del nuovo diritto, in vigore dal 1°
gennaio 2001, al calcolo dei contributi AVS degli indipendenti relativi agli
anni antecedenti alla sua entrata in vigore, l'Alta Corte ha deciso che tali
presupposti non erano ossequiati.
Per di
più secondo il cpv. 1 delle disposizioni transitorie alla modifica dell'OAVS
del 1° marzo 2000, in vigore dal 1° gennaio 2001, in tale ipotesi il conteggio doveva essere effettuato secondo il vecchio diritto.
Pertanto
la retroattività propria era esclusa.
In
materia di assicurazione contro la disoccupazione, in una sentenza del 19 marzo
2002, pubblicata in DLA 2002 pag. 250 segg., il TFA ha esaminato un caso in cui
l'articolo 27 cpv. 4 LADI, introdotto dal programma di stabilizzazione del 19
marzo 1999, entrato in vigore il 1° settembre 1999, che ha ridotto il numero
massimo di indennità giornaliere spettanti agli assicurati esonerati
dall'adempimento del periodo di contribuzione, era stato applicato a un
assicurato che percepiva le prestazioni dell'assicurazione contro la
disoccupazione dal 1° gennaio 1999.
L'Alta
Corte ha deciso che mancando una disposizione transitoria in senso contrario,
la riduzione del numero delle indennità giornaliere era applicabile anche agli
assicurati esonerati dall'adempimento del periodo di contribuzione che
percepivano già indennità giornaliere al momento dell'entrata in vigore della
modifica legislativa.
Al
riguardo il TFA ha osservato:
"
(…)
3.
- Comme en procédure cantonale, le recourant fait
valoir qu'il a droit à 520 indemnités de chômage en vertu de l'art. 27 al. 2
let. a LACI et que l'art. 27 al. 4 LACI, réduisant ce droit de moitié, ne lui
est pas applicable en vertu du principe de la non-rétroactivité.
4.
- a) Selon les principes généraux, auxquels se
sont référés les premiers juges, l'on applique, en cas de changement de règles
de droit, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait
qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF
126.
V 166 consid. 4b, 123 V 135 consid. 2b, 121 V 100 consid. 1a et la
jurisprudence citée; Moor, Droit adminis- tratif, vol. I, 2e éd., p. 170). Leur
application ne soulève pas de difficultés en présence d'un événement unique,
qui peut être facilement isolé dans le temps. En présence d'un état de
choses durable, non encore révolu lors du changement de législation, le nouveau
droit est en règle générale applicable, sauf disposition transitoire contraire
(rétroactivité impropre). Il n'y a pas, dans ce cas, de rétroactivité
proprement dite, en principe inadmissible (ATF 123 V 135 consid. 2b, 122 V 408
consid. 3b/aa, 121 V 100 consid. 1a; SVR 1998 AlV n° 13 p. 39 consid. 2a; Moor,
op. cit., p. 173; G. Müller, in : Commentaire de la Constitution fédérale, art.
4.
n° 74; Grisel, Traité de droit administratif, p. 149 sv.; Imboden/Rhinow,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 5e éd., vol. I
no 16 B III; Kölz, Intertemporales Verwaltungsrecht, RDS 1983 II, p. 167 sv.).
b) Dans le cas particulier, l'état de fait dont
découle le droit aux prestations n'est pas la situation de chômage prévalant au
1er janvier 1999 ou à un autre jour, considéré comme un événement isolé dans le
temps, mais l'absence durable d'emploi depuis mai 1997. La situation juridique
qui en résulte et donne lieu à des prestations de l'assurance-chômage n'est
ainsi pas ponctuelle mais perdure pendant la période du délai-cadre
d'indemnisation ou à tout le moins jusqu'à la fin du chômage. En cas de
modification législative durant cette pé- riode et conformément aux principes
susmentionnés, ce sont les nouvelles règles qui sont applicables dès lors qu'en
l'absence de disposition transitoire, il ne saurait y avoir rétroactivité
impropre. Selon l'état de fait existant au début janvier 2000, le recourant
avait bénéficié de 260 indemnités de chômage, si bien qu'au regard de la
disposition nouvelle, il ne peut plus bénéficier d'autres indemnités pendant le
délai-cadre qui va jusqu'au 31 décembre 2000 : la durée maximale
d'indemnisation pour les assurés libérés de l'obligation de cotiser (comme
c'est le cas du recourant) est réduite de 520 à 260 indemnités journalières (FF
1999.
33).
5.
- Les rigueurs d'une application immédiate et
générale d'une loi peuvent être adoucies par l'adoption d'un régime transitoire
qui permette la prise en considération des intérêts de ceux dont la situation
ne va plus correspondre aux exigences nouvelles. Le principe et l'aménagement
d'une telle transition dépendent cependant de la liberté d'appréciation du
législateur (ATF 122 V 409 consid. 3b/bb). Parfois, le Tribunal fédéral en a
prononcé l'obligation qu'il a fait dériver du principe de la proportionnalité
(ATF 106 Ia 191) ou du principe de la confiance (ATF 113 V 301; cf. dans ce
sens, Moor, op. cit., p. 176). Cette intervention n'a cependant jamais concerné
l'application d'une loi fédérale nouvelle, soustraite à son examen, mais celle
de lois cantonales ou de règlements émanant d'autorités administratives (SVR
1998.
AlV n° 13 p. 40 consid. 3). La modification de la LACI a été adaptée le 19
mars 1999 par le législateur fédéral qui a tacitement renoncé à prévoir des
dispositions transitoires. Cette question échappe dès lors à l'examen du
Tribunal fédéral des assu- rances.
6.
- Vu ce qui précède, le recours s'avère mal fondé.
(…)"
(DLA 2002 pag. 251-252; ndr: sottolineatura del
Tribunale)
Relativamente all’applicazione
delle norme introdotte dalla terza revisione della LADI, in vigore dal 1°
luglio 2003, l’Alta Corte, in una sentenza C 64/05 del 7 giugno 2005, ha indicato che
"
(…)
2.1
Im Rahmen der dritten Teilrevision des
Arbeitslosenversicherungsrechts gemäss Bundesgesetz vom 22. März 2002 und
Verordnung vom 28. Mai 2003 sind unter anderem Art. 23 AVIG (Versicherter
Verdienst) und Art. 37 AVIV (Bemessungszeitraum für den versicherten Verdienst)
geändert worden. Die Neuerungen sind mangels einer anders lautenden
Übergangsbestimmung mit ihrem In-Kraft-Treten am 1. Juli 2003 grundsätzlich
sofort anwendbar. Lief in diesem Zeitpunkt eine Rahmenfrist für die
Beitragszeit nach Art. 9 Abs. 3 AVIG, liegt eine zulässige unechte Rückwirkung
vor (BGE 126 V 135 Erw. 4a und AHI 1994 S. 140 Erw. 5, je mit Hinweisen).“
Questi concetti sono stati ribaditi in un'altra sentenza C 154/04
del 12 luglio 2005 nella quale la nostra Massima Istanza ha stabilito che un
assicurato, annunciatosi per il collocamento nell'ottobre 2003, non aveva
adempiuto il periodo di contribuzione, in quanto è stato in grado di dimostrare
di avere svolto soltanto 10 mesi e mezzo in un'occupazione soggetta a
contribuzione (cioè meno dei 12 mesi richiesti a partire dal 1° luglio 2003, ma
comunque più dei 6 mesi minimi richiesti in precedenza).
Al
riguardo il Tribunale federale ha rilevato:
"
Zu prüfen ist zunächst, ob die
Beschwerdeführerin die Beitragszeit erfüllt hat. Angesichts der Anmeldung auf
dem Arbeitsamt ihrer Wohngemeinde am 14. Oktober 2003 haben Verwaltung und
Vorinstanz die Rahmenfrist für die Beitragszeit (Art. 9 Abs. 3 AVIG) zu Recht
auf 14. Oktober 2001 bis 13. Oktober 2003 festgesetzt. In diesem Zeitraum hat
die Beschwerdeführerin während rund 101/2 Monaten bis Ende August 2002 eine
beitragspflichtige Erwerbstätigkeit als Hauswirtschafterin bei einer betagten
Frau ausgeübt. In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde stellt sie sich gestützt
auf BGE 126 V 136 Erw. 4b (vgl. Erw. 1.3 hievor) auf den Standpunkt, der Sachverhalt
habe sich schwergewichtig in der Zeit vor 1. Juli 2003 verwirklicht. So sei die
zweijährige Rahmenfrist für die Beitragszeit zu über 85 % ihrer Dauer unter
altem Recht gelaufen. Die massgebende Beitragszeit sei unter altem Recht
erfüllt worden, die Arbeitslosigkeit sei bereits vor dem 1. Juli 2003
eingetreten und zur Festlegung des versicherten Verdienstes müsse auf die Zeit
vor dem 1. Juli 2003 zurückgegriffen werden.
2.2
Im Urteil L. vom 20. September 2004 (C 34/04)
hat das Eidgenössische Versicherungsgericht zunächst offen gelassen, ob
Personen, welche vor dem 1. Juli 2003 arbeitslos geworden sind und sich nach
dem 30. Juni 2003 zur Arbeitsvermittlung gemeldet haben, eine sechs- oder eine
zwölfmonatige beitragspflichtige Beschäftigung ausgeübt haben müssen, damit die
Beitragszeit als erfüllt gelten kann. Im Urteil S. vom 10. Juni 2005 (C 266/04)
hat es bei einer Person, die sich am 28. Oktober 2003 zum Bezug von
Arbeitslosenentschädigung angemeldet hatte, entschieden, dass nach
intertemporalrechtlichen Grundsätzen und mangels einer abweichenden Übergangs-
oder kollisionsrechtlichen Regelung die mit der am 22. März 2002
verabschiedeten 3. Teilrevision des AVIG auf den 1. Juli 2003 - mit den jeweiligen
Anpassungen auch auf Verordnungsstufe - in Kraft getretenen Rechtsänderungen zu
berücksichtigen seien, d.h., dass die Beitragszeit, welche die versicherte
Person in der hiefür vorgesehenen Rahmenfrist unter Vorbehalt der Befreiung von
diesem Erfordernis - nebst anderen Voraussetzungen - zu erfüllen hat (Art. 8
Abs. 1 lit. e AVIG), mindestens zwölf Monate beträgt und bei einer Anmeldung
nach dem 1. Juli 2003 Anwendung findet. Bereits im Zusammenhang mit der
Verschärfung der Beitragsdauer für eine Folgerahmenfrist per 1. Januar 1998
(Art. 13 Abs.1 AVIG gemäss Fassung der Gesetzesänderung vom 23. Juni 1995, in Kraft bis 30. Juni 2003) hat das Eidgenössische Versicherungsgericht die sogleiche
Anwendbarkeit der verschärften Regelung ab deren Inkrafttreten bejaht und eine
unzulässige Rückwirkung verneint (BGE 125 V 355).
2.3
Die Beschwerdeführerin hat sich am 14.
Oktober 2003 und damit nach dem 1. Juli 2003 zum Bezug von
Arbeitslosenentschädigung angemeldet. In diesem Zeitpunkt muss sie sämtliche
sieben Anspruchsvoraussetzungen des Art. 8 Abs. 1 AVIG erfüllen, und zwar jene,
die im Zeitpunkt der Anmeldung in Kraft sind. Es handelt sich dabei um
rechtliche Anspruchsvoraussetzungen, sodass die Beschwerdeführerin aus BGE 126 V 134 nichts zu ihren Gunsten herleiten kann. Der Versicherungsfall
Arbeitslosigkeit ist erst eingetreten, wenn sich die versicherte Person beim
Arbeitsamt ihres Wohnortes zur Arbeitsvermittlung angemeldet hat (Art. 10 Abs.
3.
AVIG). Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin liegt daher der
Eintritt der Arbeitslosigkeit nach Inkrafttreten der verschärften
Mindestbeitragsdauer am 1. Juli 2003. Es kommt hinzu, dass die
Beschwerdeführerin bis zum 28. September 2003 ihre schwer kranke Mutter rund um
die Uhr gepflegt hat, sodass sie gar nicht in der Lage war, einer anderweitigen
Beschäftigung nachzugehen. Der Eintritt der Arbeitslosigkeit kann mithin
ohnehin nicht mit dem Ende des früheren Arbeitsverhältnisses per 31. August
2002.
gleichgesetzt werden (vgl. Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung,
in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, Rz 100).
Dass für eine einzelne Anspruchsvoraussetzung - wie für die Rahmenfrist für die
Beitragszeit - sich der Sachverhalt überwiegend unter dem alten Recht
verwirklicht hat, ändert nichts. Zwar hätte die Beschwerdeführerin unter
altem Recht die Beitragszeit erfüllt. Da der Gesetzgeber keine spezielle
Übergangsbestimmung getroffen hat (erwähntes Urteil vom 10. Juni 2005), hat
eine arbeitslose Person ab 1. Juli 2003 die Mindestbeitragsdauer von einem Jahr
zu erfüllen, wenn die Anmeldung zum Bezug von Arbeitslosenentschädigung nicht
vor dem 1. Juli 2003 erfolgt. Daraus ergibt sich, dass die Beschwerdeführerin
die Anspruchsvoraussetzung einer mindestens zwölf Monaten ausgeübten
beitragspflichtigen Beschäftigung in der Rahmenfrist nicht erfüllt." (ndr:
sottolineatura del Tribunale)
Infine la nostra Massima
Istanza, in una sentenza 8C_350/2007 del 18 aprile 2008 consid. 4.4.3., ha
rilevato quanto segue:
"
(…)
Nach der am 1. Juli 2003 in Kraft getretenen neuen Regelung der Rahmenfristen im Falle von Erziehungszeiten verlängert
sich die Rahmenfrist für die Beitragszeit für Versicherte, die sich der Erziehung
ihrer Kinder widmen, unter hier erfüllten Voraussetzungen auf vier Jahre (Art.
9b Abs. 2 AVIG). Durch jede weitere Niederkunft wird die Rahmenfrist um jeweils
höchstens zwei Jahre erstreckt (Art. 9b Abs. 3 AVIG). Nach Auffassung des
Beschwerdeführers kommt eine Rahmenfristverlängerung allerdings nur bis zum 1.
Juli 2001 in Frage, weil eine weitere Verlängerung eine unzulässige Rückwirkung
darstellen würde. Von einer solchen spricht man, wenn neues Recht auf einen
Sachverhalt angewendet wird, der sich abschliessend vor Inkrafttreten dieses
Rechts verwirklicht hat (Häfelin/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4.
Auflage, Rz. 329). Eine an sich zulässige unechte Rückwirkung liegt
demgegenüber vor, wenn das neue Recht nur für die Zeit nach seinem Inkrafttreten
zur Anwendung gelangt, dabei aber in einzelnen Belangen auf Sachverhalte
abstellt, die bereits vor Inkrafttreten vorlagen (Häfelin/Müller, a.a.O. Rz.
341; BGE 114 V 150). Ob die vorliegende Konstellation der echten oder eher der
unechten Rückwirkung oder sog. Rückanknüpfung zuzuordnen ist, kann letztlich
aber offenbleiben. Auch wenn die Beitragszeit tatsächlich erfüllt wäre, besteht
- wie anschliessend zu zeigen sein wird (E. 4.5.2) - wegen der Regelung über
den Zwischenverdienst ohnehin kein Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung.“
Riassumendo quanto appena illustrato, secondo la giurisprudenza
federale, la retroattività propria è esclusa, a meno che essa sia prevista
espressamente dalla norma stessa, risulti dal relativo contenuto o sia giustificata
da validi motivi.
L'effetto
retroattivo di una norma non si fonda nemmeno sulla lex mitior.
Infatti
tale regola vale principalmente nell'ambito delle sanzioni penali. Nel diritto
amministrativo ci si avvale della stessa solo eccezionalmente a una fattispecie
già conclusa. Il giudice delle assicurazioni sociali, in particolare, non
applica il principio della lex mitior, bensì le norme legali in vigore al
momento in cui si sono realizzati i fatti giuridicamente rilevanti (cfr. STFA H
114/01 del 23 gennaio 2002, , pubblicata in RDAT II-2002 N. 82).
La
retroattività impropria, per contro, è di principio ammessa, a meno che vi si
oppongano dei diritti acquisiti.
Il
giudice è, poi, vincolato da una legge federale che prevede o proibisce la
retroattività impropria, tale disposizione vincola il giudice (cfr. art. 191
Cost. fed.). La questione di sapere se un nuovo disposto di una legge federale
concerne o meno il concetto di retroattività impropria deve essere risolta
esaminando il relativo tenore e quello delle disposizioni transitorie,
interpretando tali norme o colmando una eventuale lacuna.
Al
riguardo giova segnalare che questa Corte, con sentenza 38.2003.81 del 15 marzo
2004, massimata in RtiD II-2004 N. 67 pag. 206, ha stabilito che la modifica dell’art. 27 cpv. 2 lett. a LADI in vigore dal
1° luglio 2003 (terza revisione della LADI), secondo cui, salvo eccezioni
enunciate dalla legge, la durata delle indennità giornaliere è stata diminuita
da 520 a 400 giorni, tornava applicabile, sulla base del principio generale
della retroattività impropria, anche agli assicurati a cui venivano già erogate
le indennità di disoccupazione precedentemente all’entrata in vigore della
terza revisione della LADI.
Infatti l’art.
27.
LADI valido dal 1° luglio 2003 non escludeva tale principio, né comportava
una lacuna legislativa. Inoltre non vi erano norme transitorie che prevedevano
l’applicazione del diritto previgente a queste evenienze, né la vLADI o la
nuova LADI includevano una norma a tutela di diritti acquisiti a una
prestazione sociale.
Il
rispetto o meno del dovere generale di informazione da parte dell’amministrazione
(art. 27 LPGA), nel senso di avere o meno avvertito gli assicurati della
diminuzione del numero delle indennità giornaliere, è poi risultato
ininfluente, in quanto, comunque, tale conoscenza non aveva effetti sul
comportamento che un assicurato deve adottare. Alla luce del principio dell’obbligo
di riduzione del danno, l’atteggiamento di un assicurato non può essere
differente a seconda che sappia o meno di avere diritto a un certo numero di
indennità giornaliere.
In ogni
caso anche nell’ipotesi in cui l’amministrazione non avesse informato un
assicurato di tale modifica legislativa, questi non avrebbe potuto appellarsi
al diritto alla protezione della buona fede, in quanto non erano adempiute le
relative condizioni. A prescindere dal fatto che non si vede in cosa fosse
consistito il comportamento pregiudizievole assunto da un assicurato, il regime
legale si era, in effetti, modificato dal 1° luglio 2003.
2.5
Nell'evenienza
concreta l'assicurato si è iscritto in disoccupazione il 15 ottobre 2009, ossia
precedentemente all'entrata in vigore della quarta revisione della LADI - il 1°
aprile 2011 - che ha legato ancora più strettamente la durata della riscossione
delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione al periodo di
contribuzione (cfr. consid. 2.3.).
Come
esposto sopra (cfr. consid. 2.4.), di principio vanno applicate le norme in
vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti.
Al
momento in cui il ricorrente si è annunciato per il collocamento, era ancora
valido l’art. 27 cpv. 2 lett. c vLADI, ai sensi del quale l’assicurato aveva
diritto a 520 indennità giornaliere al massimo se riceve una rendita di
invalidità dall'assicurazione invalidità e poteva comprovare un periodo di
contribuzione di 18 mesi in totale.
All'assicurato
è stato riconosciuto il diritto a 520 indennità di disoccupazione in quanto è
al beneficio di una rendita d'invalidità e ha potuto comprovare 19,607 mesi di
contribuzione (Doc. 15).
Con
lettera del 25 gennaio 2011 indirizzata al ricorrente stesso la Cassa l’ha però
avvisato che, a seguito dell’entrata in vigore il 1° aprile 2011 della quarta
revisione della LADI, le persone che possono comprovare un periodo di
contribuzione inferiore ai 24 mesi, il numero massimo di indennità giornaliere
sarebbe stato ridotto da 520 a 400 e che la riduzione avrebbe colpito anche gli
assicurati che avevano aperto il loro temine quadro prima dell’aprile 2011
(cfr. Doc. 12).
Con
decisione formale del 20 maggio 2011 (cfr. Doc. 13), confermata dalla decisione
su opposizione del 30 maggio 2011, la Cassa, nel caso dell’assicurato, ha posto
fine al versamento delle indennità giornaliere a decorrere dal 5 maggio 2011 in applicazione del nuovo art. 27 cpv. 2 lett. c LADI, che ha diminuito da 520 a 400 il numero delle indennità giornaliere alle quali un assicurato che può comprovare un
periodo di contribuzione inferiore a 24 mesi ma di almeno 18 mesi (cfr. consid.
2.3
; doc. 13; A).
Contro la
decisione su opposizione del 30 giugno 2011 l’assicurato ha interposto ricorso
dinanzi al TCA, chiedendo il riconoscimento del diritto a 520 indennità
giornaliere invece di 400, in quanto al suo caso andava ancora applicata la
previgente normativa LADI (cfr. consid. 1.2.; doc. I).
Questa
Corte, chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, rileva che il
termine quadro per la riscossione delle indennità del ricorrente è iniziato nel
mese di ottobre 2009, per cui la fattispecie in esame è sorta precedentemente
all'entrata in vigore della quarta revisione della LADI, avvenuta il 1° aprile
2011.
La Cassa
ha poi continuato, a causa dell'assenza durevole di un impiego che gli
permettesse di non più ricorrere all'assicurazione contro la disoccupazione, a
versare all'insorgente le indennità giornaliere dell'assicurazione contro la
disoccupazione fino all'entrata in vigore, il 1° aprile 2011, del nuovo art. 27
LADI.
In simili
condizioni non ci troviamo confrontati con un avvenimento unico, al quale non
va applicata retroattivamente una nuova norma, ad eccezione del caso in cui
esista una disposizione in senso contrario (retroattività propria; cfr. consid.
2.4
), bensì con uno stato di fatto duraturo non ancora concluso al momento
della modifica della LADI, al quale il nuovo diritto è, di principio,
immediatamente applicabile per il periodo posteriore alla sua entrata in
vigore, a meno che esista una disposizione contraria della legge o delle
relative norme transitorie o dei diritti acquisiti che vi si oppongano
(retroattività impropria, cfr. consid. 2.4.).
2.6
Va ora
stabilito se nel caso di specie trova applicazione il principio generale
dell'ammissibilità della retroattività impropria o si è in presenza di
un'eccezione ai sensi della quale la retroattività impropria è esclusa (cfr.
consid. 2.4.).
Per
costante giurisprudenza federale (cfr. DTF 137 V 273
consid. 4.2 pag. 276- 277) la legge è da interpretare in primo luogo procedendo
dalla sua lettera (interpretazione letterale). Tuttavia, se il testo non è
perfettamente chiaro, se più interpretazioni del medesimo sono possibili,
dev'essere ricercata la vera portata della norma, prendendo in considerazione
tutti gli elementi d'interpretazione, in particolare lo scopo della
disposizione, il suo spirito, nonché i valori su cui essa
prende fondamento (interpretazione teleologica ). Pure di rilievo è il senso
che essa assume nel suo contesto (interpretazione sistematica; DTF 135 II 78 consid. 2.2 pag. 81; DTF 135 V 153 consid. 4.1 pag. 157, DTF 131 II 249 consid. 4.1 pag. 252; DTF 134 I 184 consid. 5.1 pag. 193; DTF 134 II 249 consid. 2.3 pag. 252). I lavori
preparatori, segnatamente laddove una disposizione non è chiara oppure si
presta a diverse interpretazioni, costituiscono un mezzo valido per
determinarne il senso ed evitare così di incorrere in interpretazioni erronee
(interpretazione storica). Soprattutto nel caso di disposizioni recenti, la
volontà storica dell'autore della norma non può essere ignorata se ha trovato
espressione nel testo oggetto d'interpretazione (DTF 134 V 170 consid.
4.1
pag. 174 con riferimenti). Occorre prendere la decisione materialmente
corretta nel contesto normativo, orientandosi verso un risultato soddisfacente
sotto il profilo della ratio legis. Il Tribunale federale non privilegia un
criterio d'interpretazione in particolare; per accedere al senso di una norma
preferisce, pragmaticamente, ispirarsi a un pluralismo interpretativo (DTF 135 III 483
consid. 5.1 pag. 486). Se sono possibili più interpretazioni, dà la preferenza
a quella che meglio si concilia con la Costituzione. In effetti, a meno che il
contrario non risulti chiaramente dal testo o dal senso della disposizione, il
Tribunale federale, pur non potendo esaminare la costituzionalità delle leggi
federali (art. 190 Cost.), parte dall'idea che il legislatore federale non
propone soluzioni contrarie alla Costituzione (DTF 131 II 562 consid.
3.5
pag. 567, DTF 131 II 710 consid.
4.1
pag. 716; DTF 130 II 65 consid.
4.2
pag. 71).
Quando
una disposizione legale non è chiara o allorché si presta a diverse
contraddittorie interpretazioni, i lavori preparatori possono costituire un
valido aiuto per individuare il senso della norma ed evitare così
interpretazioni scorrette. Quando tali documenti non forniscono una risposta
chiara, essi non sono invece utili come aiuto per l'interpretazione. In
particolare trovandosi confrontati con delle leggi relativamente recenti la
volontà del legislatore che le ha adottate non può essere ignorata. Se però
questa volontà non ha trovato riscontro nel testo di legge, essa non è decisiva
per l'interpretazione. In particolare, se durante le discussioni legislative è
stata espressamente rifiutata una proposta di completare la legge nel senso di
quella che rappresenta ora una possibilità di interpretazione, tale
interpretazione non può essere presa in considerazione (cfr. DTF 123 V 301, DTF
123.
V 318, DTF 115 V 349 consid. 1c con riferimento alla giurisprudenza e alla
dottrina. Vedi pure DTF 122 III 325 consid. 7a, 474 consid. 5a, 120 II 247
consid. 3e, 117 II 526 consid. 1d, 116 Ia 368 consid. 5c, 116 II 415 consid. 5b
e 527 f consid. 2b).
Si è poi
confrontati con una lacuna legislativa, allorquando una disposizione legale si
appalesa incompleta poiché non dà una risposta (soddisfacente) ad una
determinata questione. Prima di poter ammettere l'esistenza di una simile
lacuna, che necessita di essere colmata, si deve stabilire, tramite
interpretazione, se la carenza di regolamentazione non rappresenta una decisione
negativa cosciente del legislatore e meglio un cosiddetto silenzio qualificato
(cfr. STFA del 25 settembre 2003 nella causa SECO c/ B., C 77/00, consid. 2.3.;
DTF 127 V 41 consid. 4b/cc; DTF 124 V 271 consid. 2a e b).
2.7
Il nuovo
art. 27 LADI, il cui tenore è chiaro ed esprime il vero senso della
disposizione anche alla luce dei lavori preparatori (cfr. Messaggio concernente
la modifica della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 3
settembre 2008, FF N. 38 del 23 settembre 2008, pag. 6780-6781), non contiene
riferimento alcuno alla retroattività impropria né prevedendola, né
escludendola.
Nemmeno
si è confrontati con una lacuna legislativa, bensì piuttosto con un silenzio
qualificato del legislatore, al quale tale problematica non può essere
sfuggita.
La quarta
revisione della LADI neppure contempla una norma di diritto transitorio che
prevede l'applicazione del diritto previgente alle fattispecie durature sorte
prima dell'entrata in vigore della medesima e che continuano a esplicare
effetti anche successivamente al nuovo diritto.
Va,
inoltre, ricordato che il diritto federale delle assicurazioni sociali non
conosce il diritto acquisito a una prestazione sociale o all'importo di questa,
a meno che la legge lo preveda espressamente (cfr. SVR 2003 IV Nr. 33; DTF 124
V 271 consid. 2 b in fine).
Al
riguardo è utile rilevare che il TF, in una sentenza 9C_150/2011 del 3 maggio
2011.
consid. 3.2., pubblicata in DTF 137 V 162, ha ribadito che le garanzie dei diritti acquisiti nell'ambito del diritto delle assicurazioni
sociali presuppongono una base legale esplicita.
Né la
vecchia, né la nuova LADI includono una norma in tal senso per quanto riguarda
il diritto alle indennità giornaliere, per cui non vi sono diritti acquisiti
che si oppongono alla retroattività impropria.
Quanto
asserito dal ricorrente (cfr. consid. 1.2) non gli è di ausilio alcuno.
In
effetti nella Circolare “Le prestazioni dell’assicurazione contro la
disoccupazione dopo l’entrata in vigore, il 1° aprile 2011, della revisione
della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione” della SECO figurano le
seguenti indicazioni:
"
F. Transizione dal vecchio al nuovo diritto
Per quanto riguarda la transizione dal vecchio al
nuovo diritto, per le persone che hanno aperto il proprio termine quadro prima
del 1° aprile 2011 sono previste le seguenti regole:
· periodo di attesa
tutti gli assicurati
che hanno aperto il proprio termine quadro prima del 1° aprile 2011 non devono
osservare alcun periodo di attesa supplementare, anche qualora ciò sia previsto
dalla nuova LADI;
· guadagno
assicurato calcolato tenendo conto delle indennità compensative
gli assicurati che hanno aperto il proprio termine quadro prima del
1° aprile 2011 e il cui guadagno assicurato è stato calcolato tenendo conto
delle indennità compensative mantengono il guadagno assicurato calcolato
all'inizio del termine quadro. Non vi sarà alcun ricalcolo del guadagno
assicurato;
· non computabilità
di periodi di contribuzione accumulati nell'ambito di provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro finanziati dall'ente pubblico
gli
assicurati che hanno aperto il proprio termine quadro prima del 1° aprile 2011 in base al computo dei periodi di contribuzione accumulati partecipando a un provvedimento
inerente al mercato del lavoro finanziato dall'ente pubblico (art. 23 cpv.
3bis) mantengono il diritto a percepire prestazioni dell'AD. Non vi sarà alcun
riesame di tale diritto." (cfr. Doc. B)
Da questa
Circolare non risulta che la nuova LADI abbia contemplato dei diritti acquisiti
relativamente al numero massimo di indennità giornaliere a cui hanno diritto
gli assicurati iscritti in disoccupazione prima del 1° aprile 2011.
In
concreto, pertanto, non essendo realizzata alcuna eccezione, vale il principio
dell'ammissibilità della retroattività impropria.
Di
conseguenza nulla osta all'applicazione, a decorrere dal 1° aprile 2011, del
nuovo art. 27 LADI anche ai casi in cui venivano già erogate in precedenza le
indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione, come nella
presente evenienza (per alcuni casi analoghi cfr. DLA 2002 pag. 250 segg. e
STCA 38.2003.81 del 15 marzo 2004, massimata in RtiD II-2004 N. 67 pag. 206,
citate al consid. 2.4.).
In questo
senso si è già espresso il Tribunale federale, il quale in una sentenza
8C_662/2011 del 25 novembre 2011 ha rilevato:
"
(...)
dass das kantonale Gericht die seit 1. April 2011
geltende Fassung der Bestimmung über die Höchstzahl der Taggelder (Art. 27
AVIG) richtig wiedergegeben hat, worauf verwiesen wird,
dass die Beschwerdeführerin den geltend gemachten
Taggeldanspruch zu Recht nicht mit der materiell-rechtlichen Regelung im Gesetz
(AVIG) begründet, sondern aufgrund gerügter Mängel im Verwaltungs- wie auch im
kantonalen Gerichtsverfahren herzuzuleiten versucht,
dass sich das kantonale Gericht mit der in der
Verfügung vom 22. Februar 2011 klarerweise und unbestrittenermassen falschen
Zitierung der ihr zugrunde liegenden gesetzlichen Norm (Art. 27 Abs. 1 lit. a
statt Art. 27 Abs. 2 lit. a AVIG [in der seit 1. April 2011 geltenden Fassung])
auseinandergesetzt hat, dieser jedoch nicht die von der Beschwerdeführerin
postulierte Bedeutung beigemessen hat, sondern von einem offensichtlichen
Verschrieb ausgegangen ist, der im nachfolgenden Einspracheentscheid korrigiert
worden und aus welchem der Verfügungsadressatin kein Nachteil erwachsen sei,
dass sich im Einspracheentscheid vom 4. April
2011.
tatsächlich die korrekte Normzitierung findet und die vorinstanzliche
Betrachtungsweise - welche im bundesgerichtlichen Beschwerdeverfahren einzig zu
überprüfen ist - mithin insoweit trotz der dagegen erhobenen Einwände weder auf
offensichtlich unrichtigen Sachverhaltsfeststellungen beruht noch
bundesrechtswidrig ist,
dass das kantonale Gericht mit eingehender Begründung
auch das Vorliegen einer die auf den 1. April 2011 in Kraft getretene Revision von Art. 27 AVIG beschlagenden Übergangsbestimmung richtigerweise
verneint hat, woran der beschwerdeführerische Hinweis auf die - nicht Art. 27
AVIG betreffende - Verordnungsbestimmung in Art. 131 AVIV (nicht AVIG) nichts
zu ändern vermag,
dass es der Beschwerdeführerin im
vorinstanzlichen Verfahren wie schon im Verwaltungsverfahren jederzeit
freistand, Einsicht in die Akten zu nehmen, wovon sie jedoch keinen Gebrauch machte,
sodass jedenfalls der wiederholt erhobene Vorwurf, mit dem Vorenthalten von
Beratungsprotokollen und anderen Dokumenten sei ihr Anspruch auf rechtliches
Gehör verletzt worden, jeglicher Rechtfertigung entbehrt,
dass der Berufung auf berechtigtes Vertrauen in
behördliche Auskünfte (Vertrauensschutz; BGE 121 V 65 E. 2 S. 66 f.) schon deshalb kein Erfolg beschieden sein kann, weil sich nach den nicht offensichtlich
unrichtigen und deshalb für das Bundesgericht grundsätzlich verbindlichen
sachverhaltlichen Feststellungen der Vorinstanz eine falsche Information nicht
nachweisen lässt, was sich nach allgemein gültiger Beweisregel zum Nachteil der
Beschwerdeführerin auswirken muss, welche aus dem unbewiesen gebliebenen
Sachverhalt Rechte ableiten wollte (BGE 117 V 261 E. 3b S.
263.
f. mit Hinweis), und daher nicht willkürlich ist,
dass angesichts der hinreichend zuverlässig
erstellten sachverhaltlichen Grundlagen von der im kantonalen Verfahren
beantragten zusätzlichen Zeugenbefragung abgesehen werden konnte, da hievon
keine neuen Erkenntnisse mehr zu erwarten waren, welche sich auf das Ergebnis
des Verfahrens hätten auswirken können (antizipierte Beweiswürdigung; vgl. BGE 134 I 140 E. 5.3
S. 148; 124 V 90 E. 4b S. 94,
122.
V 157 E. 1d S. 162),
dass die Beschwerdeführerin aufgrund der ihr
unbestrittenermassen zugekommenen Informationen ohne weiteres hätte erkennen
können, dass sie nach dem 1. April 2011 keine weiteren Taggeldansprüche mehr zu
erwarten hat, und im von ihr angeführten Schreiben vom 11. Februrar 2011 - als
die 4. AVIG-Revision noch nicht in Kraft getreten war -
kein zwingender Anlass bestand, die bevorstehende Erschöpfung des in diesem
Zeitpunkt noch bestehenden Taggeldanspruches weitergehend zu thematisieren,
(…)"
La
Cassa, applicando correttamente il nuovo art. 27 LADI, ha stabilito che
l’assicurato (nato il 17 luglio 1960) aveva diritto a 400 indennità
giornaliere, avendo più di 25 anni e potendo comprovare nel termine quadro per
il periodo di contribuzione dal 15 ottobre 2007 al 14 ottobre 2009 un periodo
di contribuzione di 19.607 mesi (cfr. doc. 15; A).
La decisione
su opposizione del 30 giugno 2011 deve, pertanto, essere confermata (per un
caso analogo cfr. STCA 38.2011.75 del 26 ottobre 2011).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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