38.2011.68
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24 maggio 2012Italiano34 min
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Numero d'incarto:
38.2011.68
Data decisione, Autorità:
24.05.2012, TCA
Titolo:
Cassa,sulla base dec.della SdL(ass.non resid.in CH),chiesto rest.ID versate 8/09-2/10. Cassa non ha però appurato se cond.per ricons.o revis.date.In casu dubbi circa errore manif.Tuttavia adempiuti presupp.per revis.:Cassa quando erogato ID non a conosc.elem.conclud.circa resid.Dec.su opp.confermata
RESTITUZIONE DEI TERMINI
RESTITUZIONE DI PRESTAZIONI
REVISIONE PROCESSUALE
RICONSIDERAZIONE
STRANIERO RESIDENTE IN SVIZZERA
art. 8 cpv. 1 let. c LADI
art. 12 LADI
art. 95 LADI
art. 25 LPGA
art. 53 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
38.2011.68
rs
Lugano
24 maggio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 30 agosto 2011 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 28 giugno
2011 emanata da
Cassa CO1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 2 settembre 2010 la Sezione del lavoro ha stabilito che RI 1, dal
1° agosto 2009 al 28 febbraio 2010, non adempiva i presupposti per poter essere
posto a beneficio delle indennità di disoccupazione.
Più
specificatamente l’amministrazione ha ritenuto che l’assicurato non avesse reso
sufficientemente credibile la propria effettiva residenza in Svizzera, in
particolate nel lasso di tempo agosto 2009 – febbraio 2010 (cfr. doc. C = 56).
1.2. A seguito
del provvedimento del 2 settembre 2010 della Sezione del lavoro la Cassa CO 1
(di seguito la Cassa), con decisione del 2 maggio 2011, ha chiesto a RI 1 di restituire la somma di fr. 8'244.10 percepita a torto a titolo di
indennità di disoccupazione dal mese di agosto al mese di dicembre 2009. (cfr.
doc. 43).
1.3. Con
decisione su opposizione del 28 giugno 2011 la Cassa ha emanato una decisione
su opposizione, con cui ha ribadito il contenuto dell’ordine di restituzione
del 2 maggio 2011, sottolineando che:
"
(…) la decisione di non idoneità al collocamento
è stata emanata dalla Sezione del lavoro di Bellinzona e la stessa è stata
motivata. Contro tale decisione vi era la facoltà di opposizione, ma il signor RI
1 oppure il suo rappresentante non hanno interposto opposizione, ciò significa
che la stessa è cresciuta un giudicato. La decisione di restituzione emanata
dalla Cassa appare sufficientemente motivata essendo la logica conseguenza
della precedente decisione emanata dalla Sezione del lavoro. Infine la Cassa
non ha mai ricevuto alcuno scritto di sollecito, in quanto tali scritti sono
stati trasmessi direttamente alla Sezione del lavoro.
(…)” (Doc. B)
1.4. Contro la
decisione su opposizione del 28 giugno 2011 l’assicurato, patrocinato dall’avv.
RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha postulato, in via
principale, l’annullamento del provvedimento impugnato, nonché che venga
ordinato alla Sezione del lavoro di impartire un nuovo termine di 20 giorni per
poter formulare opposizione avverso la decisione del 2 settembre 2010. In via subordinata, l’annullamento del provvedimento impugnato, la modifica della decisione del
2 settembre 2010 nel senso che venga riconosciuta la sua idoneità al collocamento
e venga accertato il suo diritto a indennità LADI per il periodo agosto 2009 –
febbraio 2010, come pure che sia ordinato alla Cassa di versargli le indennità
LADI afferenti ai mesi di gennaio e febbraio 2010.
A
motivazione delle richieste ricorsuali egli ha addotto, segnatamente, di avere
adempiuto, nel periodo dall’agosto 2009 al febbraio 2010, tutte le condizioni
per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.
Il
medesimo ha rilevato che l’amministrazione sarebbe, in particolare, incorsa in
un errore nel considerare che il suo domicilio fosse uguale a quello del datore
di lavoro.
In
proposito l’insorgente ha osservato di essere sempre stato domiciliato in __________
a __________ mentre la sede del datore di lavoro è sempre stata in Via del __________.
Egli ha sottolineato di avere aperto una sottocasella presso la posta di __________
per comodità, visto che tra gli altri compiti aveva quello di ritirare la
posta, ma che non è la medesima del datore di lavoro.
Il
ricorrente ha, inoltre, contestato il fatto imputatogli di non avere fornito
alcuna documentazione che lo leghi alla Svizzera, specificando di essersi
presentato a ogni incontro con la Sezione del lavoro, rispettivamente l’URC, di
avere frequentato tutti i corsi assegnatigli con interesse e di aver consegnato
tutti i documenti e informazioni richieste (copia della documentazione
necessaria per l’iscrizione presso il Comune di __________ e copia del
permesso; copia degli attestati di stipendio; certificato assicurazione LPP;
documentazione inerente la Cassa malati, la __________ della __________, i
corsi, contatti con l’URC e risposte ricevute; copia di tutte le ricerche
concernenti gli ultimi tre mesi e di tutte le risposte ricevute; copia di un
estratto parziale stampato dalla __________; copia tessera __________).
Egli ha
aggiunto di avere sempre ritirato la corrispondenza all’indirizzo in cui
risiedeva, ovvero __________ prima e __________ poi.
L’insorgente
ha così affermato che nell’arco di tempo in questione egli risiedeva
effettivamente in Svizzera.
Egli ha
evidenziato di essere, del resto, in possesso di un regolare permesso di dimora
valido sino al 17 luglio 2013.
Il
medesimo ritiene, quindi, di avere diritto per il periodo agosto 2009 –
febbraio 2010 alle indennità LADI e che conseguentemente a torto gli è stata
richiesta la restituzione delle prestazioni percepite da agosto a dicembre 2009
(cfr. doc. I).
1.5. La Cassa,
con la risposta di causa del 20 settembre 2011, ha rilevato:
"
(…)
Prima di entrare nel
merito del ricorso occorre precisare che CO 1 di assicurazione contro la
disoccupazione (in seguito: la Cassa) era pienamente legittimata a pretendere
la restituzione delle indennità di disoccupazione versate nel periodo
01.08.2009 – 31.12.2009. tale legittimità traeva il suo fondamento nel fatto
che la decisione 02.09.2010 dell’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro era
cresciuta incontestata in giudicato.
Nel suo ricorso l’avv. RA
1 affermava che il suo cliente non ha mai ricevuto la decisione 02.09.2010 e
che quindi non ha avuto modo di contestarla.
Con istanza del 24.08.2011
viene quindi richiesta la restituzione del termine per poter contestare la decisione
del 02.09.2010 (v. lettera raccomandata del 24.08.2011 alla sezione del
lavoro).
A seguito di questa
richiesta la Cassa ha potuto rilevare che in data 25.08.2011 l’ufficio
giuridico della Sezione del lavoro, dopo aver accertato che la decisione del
02.09.2010 era stata correttamente intimata al rappresentante di allora del
signor RI 1 sulla scorta della procura del 02.06.2011, invitava la
patrocinatrice attuale ad inoltrare l’istanza in questione entro il termine di
10 giorni.
Da informazioni raccolte
presso l’ufficio giuridico ci è stato confermato che l’avv. RA 1 non ha dato
seguito all’invito e che pertanto loro emetteranno una decisione sulla base
degli atti a disposizione (art. 43 LPGA).
Stante quanto precede e in
mancanza di una decisione sull’istanza di restituzione del termine del 24.08.2011,
la Cassa non è nella condizione di prendere una posizione definitiva sulla
legittimità o meno della decisione del 28.06.2011. Quella che prima poteva
essere una decisione cresciuta incontestata in giudicato, oggi non lo è più in
presenza di un’istanza di restituzione del termine. Solo la crescita in
giudicato della decisione su quell’istanza porrebbe la parola fine all’iter
giudiziario.
Si chiede pertanto a
codesto lodevole tribunale di voler sospendere il suo giudizio fintanto che
l’istanza di restituzione del termine presentata il 24.08.2011 conosceva una
decisione definitiva sulla base della quale la legittimità della decisione di
restituzione sarà possibile.” (Doc. III)
1.6. Il 12
ottobre 2011 il TCA ha invitato la patrocinatrice dell’assicurato a precisare
se nel frattempo la Sezione del lavoro aveva emesso una decisione in merito all’istanza
di restituzione e, nell’affermativa, a trasmetterne una copia (cfr. doc. V).
L’avv. RA
1, il 14 ottobre 2011, ha inviato la decisione del 21 settembre 2011 con cui la
Sezione del lavoro ha respinto l’istanza di restituzione dei termini del 24
agosto 2011, rilevando:
"
(…)
4. Nel caso concreto la
decisione 2 settembre 2010 è stata regolarmente intimata, come ammesso
dall’istante, all’allora rappresentante del signor RI 1 nell’ambito della
procedura che lo opponeva all’UG. La circostanza che la __________, a detta
dell’interessato, non l’abbia informato in merito alla decisione in questione
non intacca la validità dell’intimazione e non giustifica di per sé una
restituzione del termine.
Inoltre, pur avendone
avuta la possibilità, l’istante non ha né precisato né completato la propria
richiesta, pertanto – sulla base degli atti a disposizione – è necessario
concludere che non sussiste nessun valido motivo, ai sensi dei considerandi
precedenti, per potersi prevalere della restituzione del termine richiesta.”
(Doc. VI1)
1.7. La parte
resistente, con scritto del 20 ottobre 2011, dopo aver interpellato la
patrocinatrice dell’insorgente che ha confermato di non contestare la decisione
del 21 settembre 2011 della Sezione del lavoro, ha invitato questa Corte a
respingere il ricorso relativo all’ordine di restituzione di fr. 8'244.10 (cfr.
doc. VIII).
1.8. Il doc. VIII
è stato trasmesso per conoscenza all’avv. RA 1 (cfr. doc. IX).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
2.2. Con il
ricorso del 30 agosto 2011 l’assicurato ha, tra l’altro, chiesto, in via
principale, che venga ordinato alla Sezione del lavoro di impartire un nuovo
termine di 20 giorni per poter formulare opposizione avverso la decisione del 2
settembre 2010 e, in via subordinata, la modifica della decisione del 2
settembre 2010 nel senso che venga riconosciuta la sua idoneità al collocamento
(cfr. doc. I; consid. 1.4.).
Tali
richieste sono irricevibili, in quanto la decisione del 2 settembre 2010 con
cui la Sezione del lavoro ha stabilito l’assenza di una residenza effettiva in
Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non è stata impugnata
mediante opposizione (cfr. doc. 6; 7) e il provvedimento del 21 settembre 2011
con il quale la Sezione del lavoro ha respinto l’istanza di restituzione del
termine del 24 agosto 2011 interposta dall’avv. RA 1, per conto dell’insorgente,
è rimasto incontestato (cfr. consid. 1.6.; 1.7.).
La
decisione del 2 settembre 2010 è, pertanto, cresciuta in giudicato e non può
essere rimessa in discussione in questa sede.
In
effetti una decisione acquista forza di cosa giudicata formale, quando tutti i
rimedi ordinari di diritto sono stati utilizzati, per decorso infruttuoso del
termine, rispettivamente per rinuncia definitiva delle parti di fare uso dei
rimedi di diritto.
A seguito
dell’acquisizione di forza di cosa giudicata materiale, invece, un giudizio
vincola le parti in procedure successive, nel senso che esso si oppone
all’emanazione di nuovi giudizi. In nuove, successive ed identiche azioni la
decisione non può più essere, quindi, modificata, se non a determinate
condizioni (U. Häfelin/G. Haller, Grundriss des allgemeinen Verwaltungsrechts,
Zurigo 1990, p. 166; p. 170 N 782), ossia se sono adempiute le condizioni della
revisione o della riconsiderazione di cui all’art. 53 LPGA (cfr. STF U 256/05
del 25 ottobre 2006; STCA 38.2009.25 del 9 settembre 2009).
A
quest’ultimo proposito giova, comunque, ricordare che secondo una costante giurisprudenza federale,
l'amministrazione non può essere obbligata né dall'assicurato né dal giudice ad
esaminare nel merito una domanda di riconsiderazione.
Decisioni, con le quali è stata negata l'entrata nel merito di una tale
domanda, non possono, per principio, venire impugnate. (cfr. DTF 119 V 479 consid. 1b/cc e 117 V 12 consid. 2a; STFA I 61/04 del 20 settembre 2004, U 17/05 del 27 ottobre 2006 e I
206/06 del 13 marzo 2007).
Nel
merito
2.3. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’assicurato deve restituire oppure no l’importo di fr.
8'244.10, corrispondente alle indennità di disoccupazione percepite nel periodo
dal mese di agosto al mese di dicembre 2009.
2.4. Va dapprima
segnalato che il 1° aprile 2011 è entrata in vigore la quarta revisione della
LADI, accettata dal popolo il 26 settembre 2010 (cfr. FF N. 38 del 23 settembre
2008 pag. 6761 segg.; RU N. 12 del 22 marzo 2011 pag. 1167 segg.).
Nel
diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in
vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente
rilevante (cfr. STFA C 333/05 del 6 marzo 2006 consid. 1; DTF 130 V 445; DTF
129 V 1, consid. 1.2, pag. 4; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V
466, consid. 1, pag. 467; DTF 126 V 163, consid. 4b, pag. 166).
Nel caso
in esame la Cassa ha ordinato la restituzione delle indennità di disoccupazione
percepite dall’assicurato nel periodo agosto – dicembre 2009.
A quel
momento la quarta revisione della LADI non era ancora in vigore, per cui in
casu si applicano le norme valide fino al 31 marzo 2011.
2.5. L'art. 95
LADI regola la restituzione di prestazioni.
Secondo
il cpv. 1 di questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25
LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55.
Per
inciso va osservato che dal 1° aprile 2011 il tenore dell’art. 95 cpv. 1 LADI è
il seguente:
"
La domanda di restituzione è retta dall’articolo
25 LPGA ad eccezione dei casi di cui agli articoli 55 e 59cbis capoverso 4.”
L'art. 25
cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere
restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in
buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Fatti
I
principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati
dal TFA anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto
l’egida di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid.
3.1.; DTF 130 V 318 consid. 5).
L'obbligo
di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una
riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state
attribuire le prestazioni (cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V
110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 et DLA 2006 pag. 158).
La
riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53
LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore
(cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K
147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8
febbraio 2005).
Analogamente
alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione
deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in
giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad
indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF
U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N°
14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).
Più
precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in
giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore
scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non
potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011
consid. 4).
Inoltre,
l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato
formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza
dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2
LPGA, STF U 408/06 del 25 giugno 2007).
Questi
principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza
una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di
cosa giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid.
1.1).
Circa
l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione,
ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, vedi
pure la STFA del 28 aprile 2003 nella causa C., C 24/01 e C 137/01; STFA del 6
giugno 2002 nella causa K., C 44/02 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.
2.6. In una
decisione dell'8 agosto 2000, pubblicata in DTF 126 V 399 e in DLA 2001 pag.
247, chiamato a giudicare nel caso di una domanda di restituzione a seguito di
una decisione di inidoneità al collocamento, il TFA ha, in particolare,
stabilito che se la decisione dell'autorità cantonale, già passata in
giudicato, nega retroattivamente il diritto all'indennità (art. 95 LADI),
occorre che la cassa esamini il rimborso delle prestazioni versate
indebitamente. In tal caso, soltanto la cassa deve esaminare se le condizioni
per una riconsiderazione sono soddisfatte, in particolare quella dell'errore
manifesto.
Questa
giurisprudenza è stata confermata dal TFA nelle decisioni non pubblicate del 6
luglio 2001 nelle cause B., C 274/99; I, C 278/99 e O, C 279/99.
In quelle
occasioni l'Alta Corte ha respinto i ricorsi inoltrati dal SECO e ha stabilito
che, prima della giurisprudenza federale di cui alla DTF 123 V 234, la
condizione dell'errore manifesto non era data nel caso di una Cassa che aveva
riconosciuto il diritto alle indennità di disoccupazione ad un lavoratore (in
posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro vista la sua
carica di membro del consiglio di amministrazione) che, dopo essere stato
licenziato dalla società anonima, aveva continuato a lavorare a tempo parziale
e ad essere amministratore della ditta.
2.7. Uno dei
presupposti da adempiere per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione
contro la disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c
LADI).
In
una sentenza del 20 settembre 1989, pubblicata parzialmente in DTF 115 V 448 e
riportata integralmente da Cattaneo (cfr. "Les
mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno, pag.
422-424), il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che
determinante, nel contesto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, è l'esistenza non
di un domicilio civile in Svizzera bensì della residenza effettiva (cfr. DTF
115 V 448-449).
Così, nel
caso che era chiamata a giudicare, la nostra Massima istanza giudiziaria ha
stabilito che un cittadino svizzero che aveva affittato un appartamento in
Francia, ma risiedeva a Ginevra, adempiva il presupposto dell'art. 8 cpv. 1
lett. c LADI (cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 424, no 685).
Questo
Tribunale, in una sentenza AD 79/93 dell'8 giugno 1993, confermata dal TFA con
giudizio C 130/93 del 16 novembre 1993, ha invece negato il diritto alle indennità di disoccupazione ad una lavoratrice frontaliera che non risiedeva in
Svizzera.
In
un'ulteriore sentenza del 6 settembre 1999, pubblicata in DTF 125 V 465, il
TFA, oltre a richiamare i criteri e i principi applicabili all'interpretazione
di un accordo internazionale, ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata
intorno all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non viola l'art. 20 lett. a della
Convenzione n. 168 dell'organizzazione internazionale del lavoro (OIL)
concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione
del 21 giugno 1988 (RS 0.822.726.8; RU 1991 1914; in vigore per la Svizzera dal
17 ottobre 1991).
Contestualmente
il TFA ha pure ribadito la validità della propria giurisprudenza che subordina
il diritto all'indennità di disoccupazione alla residenza effettiva in
Svizzera, così come all'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di
farne, durante questo tempo, il centro delle proprie relazioni.
Nel caso
che era chiamata a giudicare, l'Alta Corte, accogliendo il ricorso e rinviando
gli atti all'amministrazione cantonale, ha poi concluso che:
"
(…) Orbene, per attestare la sua effettiva
residenza in Svizzera il ricorrente rileva in particolare di avere avuto a
disposizione una camera presso il "Personalhaus" dell'ex-datore di
lavoro. A comprova di quanto affermato esibisce una dichiarazione 18 dicembre
1996 di quest'ultimo, da cui si evince che l'interessato, quale dipendente
della ditta L. SA, abitava durante tutto l'anno nel "Personalhaus".
Per contro, nulla si rileva per quanto concerne il periodo dopo il
licenziamento.
In effetti, nell'incarto manca qualsivoglia
documento attestante una costante presenza sul mercato del lavoro svizzero per
consentire al giudice di statuire. Si rende pertanto necessario un complemento
d'istruttoria. (…)" (cfr. DTF 125 V 465, consid. 6, pag. 469-470)
In
un'altra decisione C 303/00 del 31 luglio 2001 l'Alta Corte ha precisato che:
"
(…)
Considerandi
2.
- a) Ein Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung
besteht nur, wenn die versicherte Person in der Schweiz wohnt (Art. 8 Abs. 1
lit. c AVIG). Nach der Rechtsprechung erfüllt eine Person diese
Anspruchsvoraussetzung, wenn sich ihr gewöhnlicher Aufenthalt hier befindet,
was der Fall ist, wenn sie sich effektiv in der Schweiz aufhält, und wenn sie
die Absicht hat, diesen Aufenthalt während einer gewissen Zeit aufrecht zu
erhalten und hier in dieser Zeit auch den Schwerpunkt der Lebensbeziehungen zu
haben (BGE 125 V 466 f. Erw. 2a, 115 V 448 f.). Für ausländische Staatsangehörige mit Niederlassungsbewilligung gilt keine abweichende Regelung (Art. 12
AVIG e contrario).
b) Der Wohnsitzbegriff des Zivilgesetzbuches
ist für die Anwendung von Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG nicht massgeblich (BGE 115
V 449, 125 V 466 Erw. 2a letzter Absatz in fine). Deshalb scheidet eine
analogieweise Heranziehung des in Art. 24 Abs. 1 ZGB statuierten Grundsatzes
aus, wonach der einmal begründete Wohnsitz bis zum Erwerb eines neuen bestehen
bleibt. Die Anspruchsvoraussetzung des Wohnens in der Schweiz gemäss Art. 8
Abs. 1 lit. c AVIG ist demnach nur erfüllt, wenn und solange der gewöhnliche
Aufenthalt in der Schweiz (mit den Elementen der Absicht dauernden Verbleibens
und des Mittelpunktes der Lebensbeziehungen) durchgehend gegeben ist.
Andernfalls besteht kein Taggeldanspruch, ohne dass zu prüfen ist, ob im
Ausland ein Wohnsitz im Sinne der Art. 23 ff. ZGB begründet wurde. (…)" (La sottolineatura è del redattore)
In una
decisione C 226/02 del 22 maggio 2003, il TFA si è confermato nella propria
giurisprudenza e ha, in particolare, sottolineato che:
"
(…)
Gemäss Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG hat Anspruch auf
Arbeitslosenentschädigung nur, wer in der Schweiz wohnt. Diese zentrale
Anspruchsvoraussetzung ist Ausfluss des im Leistungsbereich der
Arbeitslosenentschädigung geltenden Verbots des Leistungsexports, welches im
Interesse der Missbrauchsverhütung aufgestellt worden ist. Bei im Ausland
wohnenden Personen wäre die Überprüfung und Kontrolle der
Anspruchsvoraussetzungen, namentlich der Arbeitslosigkeit, verunmöglicht (vgl.
zum Ganzen Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Bd. Soziale Sicherheit, Rz. 138).
Der Begriff des Wohnens in der Schweiz ist dabei
nicht identisch mit dem Wohnsitz im Sinne von Art. 23 ff. ZGB, sondern
schliesst auch den gewöhnlichen Aufenthalt mit ein (BGE 115 V 448; vgl.
Nussbaumer, a.a.O., Rz 139 f.).
Nach der Rechtsprechung des Eidgenössischen
Versicherungsgerichts sind für den gewöhnlichen Aufenthalt der tatsächliche
Aufenthalt in der Schweiz und der Wille massgebend, diesen beizubehalten,
zusätzlich muss sich der Schwerpunkt aller Beziehungen in der Schweiz befinden
(BGE 125 V 467 Erw. 2a mit Hinweisen). (…)"
Con
sentenza 8C_270/2007 del 7 dicembre 2007 l’Alta Corte ha poi evidenziato quanto
segue:
"
(…)
2.
2.1
Gemäss Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG setzt der
Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung u.a. voraus, dass der Versicherte in der
Schweiz wohnt. Der Begriff des Wohnens in der Schweiz ist nicht im Sinne des
zivilrechtlichen Wohnsitzes (Art. 23 ff. ZGB) zu verstehen, sondern setzt den
gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz voraus; verlangt werden der tatsächliche
Aufenthalt in der Schweiz und die Absicht, diesen Aufenthalt während einer
gewissen Zeit aufrechtzuerhalten und hier in dieser Zeit auch den Schwerpunkt
der Lebensbeziehungen zu haben (BGE 125 V 465 E. 2a S. 467, 115 V 448 E. 1b S. 449). Daran hat das auf den 1.
Januar 2003 in Kraft getretene ATSG nichts geändert, weil der in Art. 13 Abs. 1
ATSG umschriebene Wohnsitzbegriff auf die Arbeitslosenversicherung nicht
Anwendung findet. Eine ausdrückliche Abweichung von Art. 13 ATSG sieht Art. 12
AVIG zwar lediglich für die in der Schweiz wohnenden Ausländer vor. Mangels
eines gegenteiligen gesetzgeberischen Willens hat die bisherige Praxis jedoch
auch im Rahmen der Anspruchsvoraussetzung von Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG weiterhin
Geltung (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2. Auflage, Basel 2007, S. 2233 Rz
181; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Zürich/Basel/Genf 2003, Rz 18 zu Art. 13).
2.2
Nach der Rechtsprechung setzt das Wohnen in
der Schweiz im Sinne von Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG nicht einen ununterbrochenen
tatsächlichen Aufenthalt im Inland voraus. Es genügt der gewöhnliche Aufenthalt
in der Schweiz. Das Fortdauern des gewöhnlichen Aufenthalts in der Schweiz
setzt aber unter anderem voraus, dass trotz Unterbrüchen des tatsächlichen
Aufenthalts weiterhin eine enge Verbindung mit der hiesigen Arbeitswelt besteht
(Urteile C 153/03 vom 22. September 2003 und C 183/99 vom 30. November 1999).
Im Urteil C 290/03 vom 6. März 2006 (SVR 2006 ALV Nr. 24 S. 82) stellte das
Eidgenössische Versicherungsgericht (heute Bundesgericht) fest, dass die
Anspruchsvoraussetzung des Wohnens in der Schweiz auch während eines durch die
Ausübung einer Erwerbstätigkeit im Ausland bedingten Auslandaufenthaltes
erfüllt sein kann.“ (la sottolineatura è de redattore)
In
riferimento a quest’ultima sentenza è utile evidenziare che in effetti l’art. 12
LADI prevede, relativamente agli stranieri residenti in Svizzera, quanto segue:
" In
deroga all’articolo 13 LPGA, gli stranieri senza permesso di domicilio sono
considerati residenti in Svizzera, fintanto che vi dimorano in virtù di un
permesso di dimora per l’esercizio di un’attività lucrativa o in virtù di un
permesso stagionale.”
2.8
Riguardo a
dei casi in cui l’Alta Corte ha confermato l’ordine di restituire indennità di
disoccupazione percepite in un periodo in cui un assicurato è stato considerato
non adempiere la condizione della residenza effettiva in Svizzera ai sensi
dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, giova segnalare, in particolare, che con
sentenza C 226/02 del 26 maggio 2003 il TFA (Tribunale federale delle
assicurazioni, dal 1° gennaio 2007: tribunale federale, TF), chinandosi sulla
fattispecie di un’assicurata, di nazionalità francese in possesso di un
permesso di domicilio, che con il marito aveva costruito una casa in Alsazia
dove la figlia frequentava le scuole e dove la stessa era rappresentante dei
genitori nel consiglio scolastico, ha stabilito che rettamente la Cassa competente
e il Tribunale cantonale di Basilea Campagna avevano ritenuto che l’assicurata,
nei mesi da dicembre 1999 a febbraio 2000 vivesse in Francia e non in Svizzera.
La nostra
Massima Istanza ha evidenziato, tra l’altro, che la conclusione di un contratto
di locazione nel febbraio 2000 non permetteva di giungere a una soluzione
differente. In primo luogo, il contratto decorreva dal 1° marzo 2000, per cui
si riferiva solo parzialmente al lasso di tempo in questione. In secondo luogo,
tenuto conto che l’oggetto della locazione era un monolocale di 29 m2, non poteva essere seguita la tesi secondo la quale una famiglia di tre persone abitasse in
quella dimora, quando la stessa nelle immediate vicinanze in Alsazia disponeva
di una casa vuota, sfitta.
Il TFA ha
così concluso che in quel caso di specie erano dati i presupposti per una
riconsiderazione, per cui l’ordine di restituzione delle indennità ricevute da
dicembre 1999 a febbraio 2000 risultava corretto. In effetti la decisione con
cui la Cassa aveva riconosciuto all’assicurata il diritto a prestazioni LADI
dal mese di dicembre 1999 al mese di febbraio 2000, non abitando la medesima in
Svizzera, era manifestamente errata. Inoltre l’importo chiesto in restituzione,
pari a fr. 17'623.10 risultava di importanza rilevante.
In un
altro giudizio 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 il TF si è pronunciato in
merito alla correttezza di un ordine di restituzione di indennità di
disoccupazione percepite dal dicembre 2004 al novembre 2006 da un assicurato di
nazionalità svizzera che al momento della richiesta di prestazioni aveva
indicato essere domiciliato in Svizzera, ma che in seguito a un’inchiesta
esperita dalla Cassa competente è risultato residente con la famiglia in
Francia, in una zona vicina al confine elvetico.
La nostra
Massima Istanza ha confermato il punto di vista della Cassa e del Tribunale
cantonale delle assicurazioni sociali del Canton Ginevra secondo cui
l’assicurato non era residente in Svizzera, rilevando che dagli accertamenti
effettuati dall’amministrazione era emerso che l’indirizzo svizzero indicato da
quest’ultimo nella sua domanda di indennità di disoccupazione corrispondeva
soltanto a un indirizzo postale, che il medesimo e la moglie erano proprietari
di una villa in Francia, dove la moglie e un figlio erano domiciliati dal 28
febbraio 2002, come pure che l’assicurato era iscritto nell’elenco telefonico
francese nella località in cui sorgeva la villa.
Il
Tribunale federale ha, peraltro, escluso che l’assicurato, nel periodo in
questione, potesse pretendere delle prestazioni LADI sulla base dell'Accordo
del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità
europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle
persone (ALC), in quanto, visto che il suo ultimo luogo di lavoro era stato il
Marocco, egli era in ogni caso sottoposto alla legislazione francese, ossia
dello Stato in cui risiedeva.
Il TF ha,
pertanto, stabilito che la Cassa, fondandosi sui nuovi fatti emersi nel corso
dell’inchiesta, a ragione aveva chiesto all’assicurato la restituzione delle
prestazioni LADI percepite indebitamente dal 1° dicembre 2004.
2.9
Nella
presente evenienza dalle carte processuali si evince che RI 1, di nazionalità __________
e in possesso di un permesso di dimora B (cfr. doc. 86; 87), dal 18 luglio 2008 ha lavorato presso la __________ in qualità di direttore amministrativo (cfr. doc. 84).
Con
scritto del 26 giugno 2009 la __________ ha ridotto il grado di occupazione
dell’assicurato al 25% con effetto dal 1° agosto 2009 (cfr. doc. 80).
Il 22
luglio 2009 il ricorrente si è annunciato per il collocamento a far tempo dal
1° agosto 2009, indicando una disponibilità lavorativa del 100% e di risiedere
a __________ (cfr. doc. 69; 87).
La Cassa
gli ha versato delle indennità di disoccupazione compensative dal mese di
agosto al mese dicembre 2009 (cfr. doc. 51-55; 70; 74-77).
Il 14
gennaio 2010 l’Ufficio regionale di collocamento (URC) di __________ ha
richiesto alla Sezione del lavoro di verificare l’idoneità al collocamento
dell’assicurato, in quanto:
"
(…)
L’assicurato si è iscritto in disoccupazione dal
01.08.2009
inseguito a una riduzione di orario del 75%. La sua attività non è
ben definita, l’orario di lavoro di un paio di ore al giorno (10.00 – 12.30 o
9.30
– 11.30), l’indirizzo (domicilio) uguale all’indirizzo del DL, tutta la
corrispondenza non ritirata, giorni di vacanza senza diritto all’esonero.”
(Doc. 57)
Dopo aver
sentito l’assicurato ed esperito ulteriori accertamenti, la Sezione del lavoro,
con decisione del 2 settembre 2010, ha stabilito che __________ non adempiva i
presupposti per poter essere posto a beneficio delle indennità di
disoccupazione dal 1° agosto 2009 al 28 febbraio 2010.
Più
specificatamente l’amministrazione ha ritenuto che l’assicurato non avesse reso
sufficientemente credibile la propria effettiva residenza in Svizzera, in
particolate nel lasso di tempo agosto 2009 – febbraio 2010 (cfr. doc. C = 56).
Contro la
decisione del 2 settembre 2010 emessa dalla Sezione del lavoro non è stata
interposta opposizione (cfr. doc. 6; 7).
Fondandosi
sul provvedimento del 2 settembre 2010 menzionato la Cassa, con decisione del 2
maggio 2011, ha chiesto a RI 1 di restituire la somma di fr. 8'244.10 percepita
a torto a titolo di indennità di disoccupazione dal mese di agosto al mese di
dicembre 2009 (cfr. doc. 43; 44-49).
Tale
decisione è stata confermata con decisione su opposizione del 28 giugno 2011
(cfr. doc. B).
Il 24
agosto 2011 l’avv. RA 1, in nome e per conto dell’assicurato, ha inoltrato alla
Sezione del lavoro un’istanza di restituzione del termine di 30 giorni per
interporre opposizione contro la decisione del 2 settembre 2010 con cui
l’amministrazione ha stabilito che nel caso dell’insorgente, dall’agosto 1999
al febbraio 2010 difettava il requisito della residenza effettiva in Svizzera,
in quanto il ricorrente non avrebbe mai ricevuto tale provvedimento, essendo lo
stesso stato notificato unicamente al precedente rappresentante, __________
(cfr. doc. 2).
La Sezione
del lavoro, il 25 agosto 2011, ha invitato la patrocinatrice dell’assicurato a
completare e debitamente motivare l’istanza di restituzione del termine entro
10.
giorni con l’avvertenza che trascorso infruttuoso il termine assegnato
avrebbe emesso una decisione in base agli atti a sua disposizione (cfr. doc.
1).
L’avv. RA
1, tuttavia, non ha dato seguito alla richiesta dell’amministrazione.
Con
decisione del 21 settembre 2011 la Sezione del lavoro ha respinto l’istanza di
restituzione dei termini del 24 agosto 2011, non sussistendo, considerati gli
atti in suo possesso, alcun valido motivo per potersi prevalere della
restituzione postulata (cfr. doc. VI1; consid. 1.6.).
La
decisione del 21 settembre 2011 è cresciuta in giudicato incontestata (cfr.
doc. VIII; consdi. 1.7.).
2.10
Chiamata a
pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che,
contrariamente a quanto stabilito dalla giurisprudenza federale (cfr. consid.
2.6
; 2.8.), la Cassa ha fondato la propria decisione di restituzione soltanto
sulla decisione del 2 settembre 2010 con la quale la Sezione del lavoro ha
stabilito che nel periodo agosto 2009 – febbraio 2010 l’assicurato non
risiedeva effettivamente in Svizzera.
In
particolare nella decisione su opposizione impugnata la parte resistente, dopo
aver comunque ricordato che nell’ambito della procedura di restituzione la
stessa deve esaminare d’ufficio se sono adempiute le condizioni di una
riconsiderazione, e meglio quella dell’errore manifesto (doc. B pag. 4), si è
limitata a indicare che “la decisione di restituzione emanata dalla Cassa
appare sufficientemente motivata, essendo la logica conseguenza della
precedente decisione emanata dalla Sezione del lavoro” (doc. B pag. 5).
In
proposito va evidenziato che il solo fatto che posteriormente al versamento di
indennità di disoccupazione per un determinato periodo sia stata emessa una
decisione che ha negato la residenza effettiva in Svizzera dell’assicurato per
tale lasso di tempo non permette di concludere che il menzionato pagamento di
prestazioni LADI risulti da una decisione manifestamente errata (al riguardo
cfr. STFA C 11/05 del 16 agosto 2005 consid. 5.2.).
La Cassa
avrebbe dovuto, invece, appurare autonomamente se nel caso concreto fossero
adempiute le condizioni per una riconsiderazione o una revisione processuale
(cfr. consid. 2.5., 2.6.).
Sta,
quindi, al TCA verificare se il giudizio impugnato è comunque corretto (cfr.
STCA 38.2001.238 del 5 agosto 2002, confermata dal TFA con sentenza C 217/02 del
15.
luglio 2003).
2.11
Il
provvedimento del 2 settembre 2010 con cui la Sezione del lavoro ha deciso che
il ricorrente non adempiva il presupposto della residenza effettiva in Svizzera
ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI è vincolante (cfr. consid. 2.2.).
Al
riguardo è utile ribadire, in primo luogo, che contro la decisione del 2
settembre 2010 non è stata interposta opposizione. In secondo luogo, che la
decisione del 21 settembre 2011 con cui la Sezione del lavoro ha respinto
l’istanza di restituzione del termine inoltrata il 24 agosto 2011 dall’avv. RA
1.
per conto dell’assicurato è passata in giudicato incontestata (cfr. consid. 2.2.;
2.9
).
Inoltre,
per inciso, va rilevato che nel caso di specie nemmeno risulta un diritto alle
prestazioni LADI sulla base dell’ALC, in quanto l’assicurato non può essere
considerato un frontaliero “vero” ma atipico che può beneficiare
dell’assicurazione disoccupazione svizzera, invece di quella dello Stato di
residenza (cfr. STF 8C_777/2010 del 20 giugno 2011 consid. 4.; STF 8C_656/2009
del 14 aprile 2010, pubblicata in RtiD II-2010 N. 66 pag. 277; STF C 124/06 del
25.
gennaio 2007, pubblicata in DTF 133 V 169, SVR 2007 ALV Nr. 10 pag. 33 e
RtiD II-2007 N. 45 pag. 227 segg., che ha confermato la sentenza 38.2005.88 del
28.
marzo 2006 emessa da questa Corte; STCA 38.2011.10 del 16 giugno 2011; STCA
38.2008.5
del 9 giugno 2008), non risultando aver conservato in Svizzera (Stato
dell’ultima occupazione) dei legami personali e professionali tali da disporre
in questo Stato delle migliori possibilità di reinserimento professionale (cfr.
doc. 33; C).
L’assicurato,
del resto, mai ha preteso l’applicabilità al suo caso del vReg. CEE 1408/71 –
sostituito con effetto per la Svizzera dal 1° aprile 2012 dal Regolamento 883/2004
(cfr. Circolare relativa alle ripercussioni dei Reg. (CE) 883/2004 e 987/2009
sull’assicurazione contro la disoccupazione emessa dalla SECO nell’aprile 2012),
né della giurisprudenza concernente i frontalieri “veri” ma atipici.
Tuttavia
la Cassa, quando nei mesi da agosto a dicembre 1999 ha erogato le indennità di disoccupazione all’assicurato, si è fondata sulla relativa domanda in
cui, come visto, quest’ultimo quale suo indirizzo aveva indicato __________
(cfr. doc. 69; M consid. 2.9.).
E’ stato,
infatti, solamente a seguito della richiesta di verifica dell’idoneità al
collocamento da parte dell’URC nel gennaio 2010 che la Sezione del lavoro ha
esperito i necessari accertamenti ed è giunta alla conclusione che l’assicurato
non risiedeva effettivamente in Svizzera (cfr. consid. 2.9.).
Occorre,
dunque, chiedersi se in concreto si è confrontati con un errore “manifesto” che
permette di procedere a una riconsiderazione (cfr. consid. 2.5.; 2.6.).
Tale
questione, in casu, non va indagata oltre, poiché in ogni caso, come verrà
meglio esposto al considerando seguente, nel caso di specie la richiesta di
restituire le indennità di disoccupazione percepite da agosto a dicembre 2009
non risulta censurabile, essendo date le premesse per una revisione processuale.
2.12
Dagli atti si
evince che dall’audizione dell’assicurato del 12 febbraio 2010 (cfr. doc. 33) e
dalle ulteriori verifiche esperite dalla Sezione del lavoro è emerso che l’insorgente
non avesse legami familiari o affettivi in Svizzera (cfr. doc. 33; C). Egli ha
sì indicato di avere amici sia in __________, che in Svizzera e all’estero, ma
per quanto attiene alla Svizzera non ha fornito alcun nominativo (cfr. doc.
33).
Inoltre
il ricorrente, che non aveva concluso alcun contratto di locazione in Svizzera,
siccome veniva ospitato presso la sede del datore di lavoro di __________ (cfr.
doc. 85; 14), dove non possedeva alcun bene al di fuori degli effetti personali
(cfr. doc. 33; C), non ha presentato alcuna documentazione atta a dimostrare la
sua presenza costante in Svizzera per il periodo in questione. Segnatamente
egli non ha prodotto fatture mediche, del dentista, canoni di ricezione, altre
assicurazioni ad eccezione dell’assicurazione malattie obbligatoria,
abbonamenti a club o riviste (cfr. doc. C).
Da queste
nuove circostanze la Sezione del lavoro ha dedotto - correttamente (al
riguardo cfr. STCA 38.2011.12 del 22 giugno 2011; STCA 38.2011.10 del 16 giugno
2011) - che l’assicurato non ha reso sufficientemente credibile la propria
effettiva residenza in Svizzera giusta l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI da agosto 2009 a febbraio 2010, ciò che implicava il diniego alle indennità di disoccupazione (cfr. consid.
2.7
).
Come
visto sopra (cfr. consid. 2.11.), la decisione del 2 settembre 2010 emanata
dalla Sezione del lavoro è del resto vincolante.
Pertanto
quanto addotto dall’assicurato per confutare la conclusione a cui è giunta la
Sezione del lavoro (cfr. doc. I) non gli è di alcun ausilio.
In simili
condizioni, poiché la Cassa al momento della concessione delle indennità di
disoccupazione relative ai mesi da agosto a dicembre 2009 non era, in ogni
caso, a conoscenza degli elementi sopra menzionati e i nuovi mezzi di prova su
cui poggiano sono concludenti, in quanto avrebbero indotto l’autorità
resistente a statuire diversamente, quest’ultima era autorizzata a sottoporre i
conteggi delle prestazioni a una revisione processuale (cfr. STFA C 354/01 del
7.
marzo 2003).
2.13
Alla luce di
tutto quanto esposto, il TCA ritiene che a giusta ragione la Cassa ha ordinato
al ricorrente la restituzione della somma di fr. 8'244.10, corrispondente alle
indennità di disoccupazione versategli dal mese di agosto al mese di dicembre
2009.
(cfr. 44-49).
La
decisione su opposizione impugnata deve, conseguentemente, essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso,
in quanto ricevibile, è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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