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38.2011.68

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

24 maggio 2012Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati

dal TFA anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto

l’egida di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid.

3.1.; DTF 130 V 318 consid. 5).

L'obbligo

di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una

riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state

attribuire le prestazioni (cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V

110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 et DLA 2006 pag. 158).

La

riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53

LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore

(cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K

147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8

febbraio 2005).

Analogamente

alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione

deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in

giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad

indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF

U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N°

14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).

Più

precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in

giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore

scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non

potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011

consid. 4).

Inoltre,

l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza

dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2

LPGA, STF U 408/06 del 25 giugno 2007).

Questi

principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza

una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di

cosa giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid.

1.1).

Circa

l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione,

ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, vedi

pure la STFA del 28 aprile 2003 nella causa C., C 24/01 e C 137/01; STFA del 6

giugno 2002 nella causa K., C 44/02 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.

2.6. In una

decisione dell'8 agosto 2000, pubblicata in DTF 126 V 399 e in DLA 2001 pag.

247, chiamato a giudicare nel caso di una domanda di restituzione a seguito di

una decisione di inidoneità al collocamento, il TFA ha, in particolare,

stabilito che se la decisione dell'autorità cantonale, già passata in

giudicato, nega retroattivamente il diritto all'indennità (art. 95 LADI),

occorre che la cassa esamini il rimborso delle prestazioni versate

indebitamente. In tal caso, soltanto la cassa deve esaminare se le condizioni

per una riconsiderazione sono soddisfatte, in particolare quella dell'errore

manifesto.

Questa

giurisprudenza è stata confermata dal TFA nelle decisioni non pubblicate del 6

luglio 2001 nelle cause B., C 274/99; I, C 278/99 e O, C 279/99.

In quelle

occasioni l'Alta Corte ha respinto i ricorsi inoltrati dal SECO e ha stabilito

che, prima della giurisprudenza federale di cui alla DTF 123 V 234, la

condizione dell'errore manifesto non era data nel caso di una Cassa che aveva

riconosciuto il diritto alle indennità di disoccupazione ad un lavoratore (in

posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro vista la sua

carica di membro del consiglio di amministrazione) che, dopo essere stato

licenziato dalla società anonima, aveva continuato a lavorare a tempo parziale

e ad essere amministratore della ditta.

2.7. Uno dei

presupposti da adempiere per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione

contro la disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c

LADI).

In

una sentenza del 20 settembre 1989, pubblicata parzialmente in DTF 115 V 448 e

riportata integralmente da Cattaneo (cfr. "Les

mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno, pag.

422-424), il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che

determinante, nel contesto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, è l'esistenza non

di un domicilio civile in Svizzera bensì della residenza effettiva (cfr. DTF

115 V 448-449).

Così, nel

caso che era chiamata a giudicare, la nostra Massima istanza giudiziaria ha

stabilito che un cittadino svizzero che aveva affittato un appartamento in

Francia, ma risiedeva a Ginevra, adempiva il presupposto dell'art. 8 cpv. 1

lett. c LADI (cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 424, no 685).

Questo

Tribunale, in una sentenza AD 79/93 dell'8 giugno 1993, confermata dal TFA con

giudizio C 130/93 del 16 novembre 1993, ha invece negato il diritto alle indennità di disoccupazione ad una lavoratrice frontaliera che non risiedeva in

Svizzera.

In

un'ulteriore sentenza del 6 settembre 1999, pubblicata in DTF 125 V 465, il

TFA, oltre a richiamare i criteri e i principi applicabili all'interpretazione

di un accordo internazionale, ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata

intorno all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non viola l'art. 20 lett. a della

Convenzione n. 168 dell'organizzazione internazionale del lavoro (OIL)

concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione

del 21 giugno 1988 (RS 0.822.726.8; RU 1991 1914; in vigore per la Svizzera dal

17 ottobre 1991).

Contestualmente

il TFA ha pure ribadito la validità della propria giurisprudenza che subordina

il diritto all'indennità di disoccupazione alla residenza effettiva in

Svizzera, così come all'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di

farne, durante questo tempo, il centro delle proprie relazioni.

Nel caso

che era chiamata a giudicare, l'Alta Corte, accogliendo il ricorso e rinviando

gli atti all'amministrazione cantonale, ha poi concluso che:

"

(…) Orbene, per attestare la sua effettiva

residenza in Svizzera il ricorrente rileva in particolare di avere avuto a

disposizione una camera presso il "Personalhaus" dell'ex-datore di

lavoro. A comprova di quanto affermato esibisce una dichiarazione 18 dicembre

1996 di quest'ultimo, da cui si evince che l'interessato, quale dipendente

della ditta L. SA, abitava durante tutto l'anno nel "Personalhaus".

Per contro, nulla si rileva per quanto concerne il periodo dopo il

licenziamento.

In effetti, nell'incarto manca qualsivoglia

documento attestante una costante presenza sul mercato del lavoro svizzero per

consentire al giudice di statuire. Si rende pertanto necessario un complemento

d'istruttoria. (…)" (cfr. DTF 125 V 465, consid. 6, pag. 469-470)

In

un'altra decisione C 303/00 del 31 luglio 2001 l'Alta Corte ha precisato che:

"

(…)

Considerandi

2.

- a) Ein Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung

besteht nur, wenn die versicherte Person in der Schweiz wohnt (Art. 8 Abs. 1

lit. c AVIG). Nach der Rechtsprechung erfüllt eine Person diese

Anspruchsvoraussetzung, wenn sich ihr gewöhnlicher Aufenthalt hier befindet,

was der Fall ist, wenn sie sich effektiv in der Schweiz aufhält, und wenn sie

die Absicht hat, diesen Aufenthalt während einer gewissen Zeit aufrecht zu

erhalten und hier in dieser Zeit auch den Schwerpunkt der Lebensbeziehungen zu

haben (BGE 125 V 466 f. Erw. 2a, 115 V 448 f.). Für ausländische Staatsangehörige mit Niederlassungsbewilligung gilt keine abweichende Regelung (Art. 12

AVIG e contrario).

b) Der Wohnsitzbegriff des Zivilgesetzbuches

ist für die Anwendung von Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG nicht massgeblich (BGE 115

V 449, 125 V 466 Erw. 2a letzter Absatz in fine). Deshalb scheidet eine

analogieweise Heranziehung des in Art. 24 Abs. 1 ZGB statuierten Grundsatzes

aus, wonach der einmal begründete Wohnsitz bis zum Erwerb eines neuen bestehen

bleibt. Die Anspruchsvoraussetzung des Wohnens in der Schweiz gemäss Art. 8

Abs. 1 lit. c AVIG ist demnach nur erfüllt, wenn und solange der gewöhnliche

Aufenthalt in der Schweiz (mit den Elementen der Absicht dauernden Verbleibens

und des Mittelpunktes der Lebensbeziehungen) durchgehend gegeben ist.

Andernfalls besteht kein Taggeldanspruch, ohne dass zu prüfen ist, ob im

Ausland ein Wohnsitz im Sinne der Art. 23 ff. ZGB begründet wurde. (…)" (La sottolineatura è del redattore)

In una

decisione C 226/02 del 22 maggio 2003, il TFA si è confermato nella propria

giurisprudenza e ha, in particolare, sottolineato che:

"

(…)

Gemäss Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG hat Anspruch auf

Arbeitslosenentschädigung nur, wer in der Schweiz wohnt. Diese zentrale

Anspruchsvoraussetzung ist Ausfluss des im Leistungsbereich der

Arbeitslosenentschädigung geltenden Verbots des Leistungsexports, welches im

Interesse der Missbrauchsverhütung aufgestellt worden ist. Bei im Ausland

wohnenden Personen wäre die Überprüfung und Kontrolle der

Anspruchsvoraussetzungen, namentlich der Arbeitslosigkeit, verunmöglicht (vgl.

zum Ganzen Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Bd. Soziale Sicherheit, Rz. 138).

Der Begriff des Wohnens in der Schweiz ist dabei

nicht identisch mit dem Wohnsitz im Sinne von Art. 23 ff. ZGB, sondern

schliesst auch den gewöhnlichen Aufenthalt mit ein (BGE 115 V 448; vgl.

Nussbaumer, a.a.O., Rz 139 f.).

Nach der Rechtsprechung des Eidgenössischen

Versicherungsgerichts sind für den gewöhnlichen Aufenthalt der tatsächliche

Aufenthalt in der Schweiz und der Wille massgebend, diesen beizubehalten,

zusätzlich muss sich der Schwerpunkt aller Beziehungen in der Schweiz befinden

(BGE 125 V 467 Erw. 2a mit Hinweisen). (…)"

Con

sentenza 8C_270/2007 del 7 dicembre 2007 l’Alta Corte ha poi evidenziato quanto

segue:

"

(…)

2.

2.1

Gemäss Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG setzt der

Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung u.a. voraus, dass der Versicherte in der

Schweiz wohnt. Der Begriff des Wohnens in der Schweiz ist nicht im Sinne des

zivilrechtlichen Wohnsitzes (Art. 23 ff. ZGB) zu verstehen, sondern setzt den

gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz voraus; verlangt werden der tatsächliche

Aufenthalt in der Schweiz und die Absicht, diesen Aufenthalt während einer

gewissen Zeit aufrechtzuerhalten und hier in dieser Zeit auch den Schwerpunkt

der Lebensbeziehungen zu haben (BGE 125 V 465 E. 2a S. 467, 115 V 448 E. 1b S. 449). Daran hat das auf den 1.

Januar 2003 in Kraft getretene ATSG nichts geändert, weil der in Art. 13 Abs. 1

ATSG umschriebene Wohnsitzbegriff auf die Arbeitslosenversicherung nicht

Anwendung findet. Eine ausdrückliche Abweichung von Art. 13 ATSG sieht Art. 12

AVIG zwar lediglich für die in der Schweiz wohnenden Ausländer vor. Mangels

eines gegenteiligen gesetzgeberischen Willens hat die bisherige Praxis jedoch

auch im Rahmen der Anspruchsvoraussetzung von Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG weiterhin

Geltung (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2. Auflage, Basel 2007, S. 2233 Rz

181; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Zürich/Basel/Genf 2003, Rz 18 zu Art. 13).

2.2

Nach der Rechtsprechung setzt das Wohnen in

der Schweiz im Sinne von Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG nicht einen ununterbrochenen

tatsächlichen Aufenthalt im Inland voraus. Es genügt der gewöhnliche Aufenthalt

in der Schweiz. Das Fortdauern des gewöhnlichen Aufenthalts in der Schweiz

setzt aber unter anderem voraus, dass trotz Unterbrüchen des tatsächlichen

Aufenthalts weiterhin eine enge Verbindung mit der hiesigen Arbeitswelt besteht

(Urteile C 153/03 vom 22. September 2003 und C 183/99 vom 30. November 1999).

Im Urteil C 290/03 vom 6. März 2006 (SVR 2006 ALV Nr. 24 S. 82) stellte das

Eidgenössische Versicherungsgericht (heute Bundesgericht) fest, dass die

Anspruchsvoraussetzung des Wohnens in der Schweiz auch während eines durch die

Ausübung einer Erwerbstätigkeit im Ausland bedingten Auslandaufenthaltes

erfüllt sein kann.“ (la sottolineatura è de redattore)

In

riferimento a quest’ultima sentenza è utile evidenziare che in effetti l’art. 12

LADI prevede, relativamente agli stranieri residenti in Svizzera, quanto segue:

" In

deroga all’articolo 13 LPGA, gli stranieri senza permesso di domicilio sono

considerati residenti in Svizzera, fintanto che vi dimorano in virtù di un

permesso di dimora per l’esercizio di un’attività lucrativa o in virtù di un

permesso stagionale.”

2.8

Riguardo a

dei casi in cui l’Alta Corte ha confermato l’ordine di restituire indennità di

disoccupazione percepite in un periodo in cui un assicurato è stato considerato

non adempiere la condizione della residenza effettiva in Svizzera ai sensi

dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, giova segnalare, in particolare, che con

sentenza C 226/02 del 26 maggio 2003 il TFA (Tribunale federale delle

assicurazioni, dal 1° gennaio 2007: tribunale federale, TF), chinandosi sulla

fattispecie di un’assicurata, di nazionalità francese in possesso di un

permesso di domicilio, che con il marito aveva costruito una casa in Alsazia

dove la figlia frequentava le scuole e dove la stessa era rappresentante dei

genitori nel consiglio scolastico, ha stabilito che rettamente la Cassa competente

e il Tribunale cantonale di Basilea Campagna avevano ritenuto che l’assicurata,

nei mesi da dicembre 1999 a febbraio 2000 vivesse in Francia e non in Svizzera.

La nostra

Massima Istanza ha evidenziato, tra l’altro, che la conclusione di un contratto

di locazione nel febbraio 2000 non permetteva di giungere a una soluzione

differente. In primo luogo, il contratto decorreva dal 1° marzo 2000, per cui

si riferiva solo parzialmente al lasso di tempo in questione. In secondo luogo,

tenuto conto che l’oggetto della locazione era un monolocale di 29 m2, non poteva essere seguita la tesi secondo la quale una famiglia di tre persone abitasse in

quella dimora, quando la stessa nelle immediate vicinanze in Alsazia disponeva

di una casa vuota, sfitta.

Il TFA ha

così concluso che in quel caso di specie erano dati i presupposti per una

riconsiderazione, per cui l’ordine di restituzione delle indennità ricevute da

dicembre 1999 a febbraio 2000 risultava corretto. In effetti la decisione con

cui la Cassa aveva riconosciuto all’assicurata il diritto a prestazioni LADI

dal mese di dicembre 1999 al mese di febbraio 2000, non abitando la medesima in

Svizzera, era manifestamente errata. Inoltre l’importo chiesto in restituzione,

pari a fr. 17'623.10 risultava di importanza rilevante.

In un

altro giudizio 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 il TF si è pronunciato in

merito alla correttezza di un ordine di restituzione di indennità di

disoccupazione percepite dal dicembre 2004 al novembre 2006 da un assicurato di

nazionalità svizzera che al momento della richiesta di prestazioni aveva

indicato essere domiciliato in Svizzera, ma che in seguito a un’inchiesta

esperita dalla Cassa competente è risultato residente con la famiglia in

Francia, in una zona vicina al confine elvetico.

La nostra

Massima Istanza ha confermato il punto di vista della Cassa e del Tribunale

cantonale delle assicurazioni sociali del Canton Ginevra secondo cui

l’assicurato non era residente in Svizzera, rilevando che dagli accertamenti

effettuati dall’amministrazione era emerso che l’indirizzo svizzero indicato da

quest’ultimo nella sua domanda di indennità di disoccupazione corrispondeva

soltanto a un indirizzo postale, che il medesimo e la moglie erano proprietari

di una villa in Francia, dove la moglie e un figlio erano domiciliati dal 28

febbraio 2002, come pure che l’assicurato era iscritto nell’elenco telefonico

francese nella località in cui sorgeva la villa.

Il

Tribunale federale ha, peraltro, escluso che l’assicurato, nel periodo in

questione, potesse pretendere delle prestazioni LADI sulla base dell'Accordo

del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità

europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle

persone (ALC), in quanto, visto che il suo ultimo luogo di lavoro era stato il

Marocco, egli era in ogni caso sottoposto alla legislazione francese, ossia

dello Stato in cui risiedeva.

Il TF ha,

pertanto, stabilito che la Cassa, fondandosi sui nuovi fatti emersi nel corso

dell’inchiesta, a ragione aveva chiesto all’assicurato la restituzione delle

prestazioni LADI percepite indebitamente dal 1° dicembre 2004.

2.9

Nella

presente evenienza dalle carte processuali si evince che RI 1, di nazionalità __________

e in possesso di un permesso di dimora B (cfr. doc. 86; 87), dal 18 luglio 2008 ha lavorato presso la __________ in qualità di direttore amministrativo (cfr. doc. 84).

Con

scritto del 26 giugno 2009 la __________ ha ridotto il grado di occupazione

dell’assicurato al 25% con effetto dal 1° agosto 2009 (cfr. doc. 80).

Il 22

luglio 2009 il ricorrente si è annunciato per il collocamento a far tempo dal

1° agosto 2009, indicando una disponibilità lavorativa del 100% e di risiedere

a __________ (cfr. doc. 69; 87).

La Cassa

gli ha versato delle indennità di disoccupazione compensative dal mese di

agosto al mese dicembre 2009 (cfr. doc. 51-55; 70; 74-77).

Il 14

gennaio 2010 l’Ufficio regionale di collocamento (URC) di __________ ha

richiesto alla Sezione del lavoro di verificare l’idoneità al collocamento

dell’assicurato, in quanto:

"

(…)

L’assicurato si è iscritto in disoccupazione dal

01.08.2009

inseguito a una riduzione di orario del 75%. La sua attività non è

ben definita, l’orario di lavoro di un paio di ore al giorno (10.00 – 12.30 o

9.30

– 11.30), l’indirizzo (domicilio) uguale all’indirizzo del DL, tutta la

corrispondenza non ritirata, giorni di vacanza senza diritto all’esonero.”

(Doc. 57)

Dopo aver

sentito l’assicurato ed esperito ulteriori accertamenti, la Sezione del lavoro,

con decisione del 2 settembre 2010, ha stabilito che __________ non adempiva i

presupposti per poter essere posto a beneficio delle indennità di

disoccupazione dal 1° agosto 2009 al 28 febbraio 2010.

Più

specificatamente l’amministrazione ha ritenuto che l’assicurato non avesse reso

sufficientemente credibile la propria effettiva residenza in Svizzera, in

particolate nel lasso di tempo agosto 2009 – febbraio 2010 (cfr. doc. C = 56).

Contro la

decisione del 2 settembre 2010 emessa dalla Sezione del lavoro non è stata

interposta opposizione (cfr. doc. 6; 7).

Fondandosi

sul provvedimento del 2 settembre 2010 menzionato la Cassa, con decisione del 2

maggio 2011, ha chiesto a RI 1 di restituire la somma di fr. 8'244.10 percepita

a torto a titolo di indennità di disoccupazione dal mese di agosto al mese di

dicembre 2009 (cfr. doc. 43; 44-49).

Tale

decisione è stata confermata con decisione su opposizione del 28 giugno 2011

(cfr. doc. B).

Il 24

agosto 2011 l’avv. RA 1, in nome e per conto dell’assicurato, ha inoltrato alla

Sezione del lavoro un’istanza di restituzione del termine di 30 giorni per

interporre opposizione contro la decisione del 2 settembre 2010 con cui

l’amministrazione ha stabilito che nel caso dell’insorgente, dall’agosto 1999

al febbraio 2010 difettava il requisito della residenza effettiva in Svizzera,

in quanto il ricorrente non avrebbe mai ricevuto tale provvedimento, essendo lo

stesso stato notificato unicamente al precedente rappresentante, __________

(cfr. doc. 2).

La Sezione

del lavoro, il 25 agosto 2011, ha invitato la patrocinatrice dell’assicurato a

completare e debitamente motivare l’istanza di restituzione del termine entro

10.

giorni con l’avvertenza che trascorso infruttuoso il termine assegnato

avrebbe emesso una decisione in base agli atti a sua disposizione (cfr. doc.

1).

L’avv. RA

1, tuttavia, non ha dato seguito alla richiesta dell’amministrazione.

Con

decisione del 21 settembre 2011 la Sezione del lavoro ha respinto l’istanza di

restituzione dei termini del 24 agosto 2011, non sussistendo, considerati gli

atti in suo possesso, alcun valido motivo per potersi prevalere della

restituzione postulata (cfr. doc. VI1; consid. 1.6.).

La

decisione del 21 settembre 2011 è cresciuta in giudicato incontestata (cfr.

doc. VIII; consdi. 1.7.).

2.10

Chiamata a

pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che,

contrariamente a quanto stabilito dalla giurisprudenza federale (cfr. consid.

2.6

; 2.8.), la Cassa ha fondato la propria decisione di restituzione soltanto

sulla decisione del 2 settembre 2010 con la quale la Sezione del lavoro ha

stabilito che nel periodo agosto 2009 – febbraio 2010 l’assicurato non

risiedeva effettivamente in Svizzera.

In

particolare nella decisione su opposizione impugnata la parte resistente, dopo

aver comunque ricordato che nell’ambito della procedura di restituzione la

stessa deve esaminare d’ufficio se sono adempiute le condizioni di una

riconsiderazione, e meglio quella dell’errore manifesto (doc. B pag. 4), si è

limitata a indicare che “la decisione di restituzione emanata dalla Cassa

appare sufficientemente motivata, essendo la logica conseguenza della

precedente decisione emanata dalla Sezione del lavoro” (doc. B pag. 5).

In

proposito va evidenziato che il solo fatto che posteriormente al versamento di

indennità di disoccupazione per un determinato periodo sia stata emessa una

decisione che ha negato la residenza effettiva in Svizzera dell’assicurato per

tale lasso di tempo non permette di concludere che il menzionato pagamento di

prestazioni LADI risulti da una decisione manifestamente errata (al riguardo

cfr. STFA C 11/05 del 16 agosto 2005 consid. 5.2.).

La Cassa

avrebbe dovuto, invece, appurare autonomamente se nel caso concreto fossero

adempiute le condizioni per una riconsiderazione o una revisione processuale

(cfr. consid. 2.5., 2.6.).

Sta,

quindi, al TCA verificare se il giudizio impugnato è comunque corretto (cfr.

STCA 38.2001.238 del 5 agosto 2002, confermata dal TFA con sentenza C 217/02 del

15.

luglio 2003).

2.11

Il

provvedimento del 2 settembre 2010 con cui la Sezione del lavoro ha deciso che

il ricorrente non adempiva il presupposto della residenza effettiva in Svizzera

ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI è vincolante (cfr. consid. 2.2.).

Al

riguardo è utile ribadire, in primo luogo, che contro la decisione del 2

settembre 2010 non è stata interposta opposizione. In secondo luogo, che la

decisione del 21 settembre 2011 con cui la Sezione del lavoro ha respinto

l’istanza di restituzione del termine inoltrata il 24 agosto 2011 dall’avv. RA

1.

per conto dell’assicurato è passata in giudicato incontestata (cfr. consid. 2.2.;

2.9

).

Inoltre,

per inciso, va rilevato che nel caso di specie nemmeno risulta un diritto alle

prestazioni LADI sulla base dell’ALC, in quanto l’assicurato non può essere

considerato un frontaliero “vero” ma atipico che può beneficiare

dell’assicurazione disoccupazione svizzera, invece di quella dello Stato di

residenza (cfr. STF 8C_777/2010 del 20 giugno 2011 consid. 4.; STF 8C_656/2009

del 14 aprile 2010, pubblicata in RtiD II-2010 N. 66 pag. 277; STF C 124/06 del

25.

gennaio 2007, pubblicata in DTF 133 V 169, SVR 2007 ALV Nr. 10 pag. 33 e

RtiD II-2007 N. 45 pag. 227 segg., che ha confermato la sentenza 38.2005.88 del

28.

marzo 2006 emessa da questa Corte; STCA 38.2011.10 del 16 giugno 2011; STCA

38.2008.5

del 9 giugno 2008), non risultando aver conservato in Svizzera (Stato

dell’ultima occupazione) dei legami personali e professionali tali da disporre

in questo Stato delle migliori possibilità di reinserimento professionale (cfr.

doc. 33; C).

L’assicurato,

del resto, mai ha preteso l’applicabilità al suo caso del vReg. CEE 1408/71 –

sostituito con effetto per la Svizzera dal 1° aprile 2012 dal Regolamento 883/2004

(cfr. Circolare relativa alle ripercussioni dei Reg. (CE) 883/2004 e 987/2009

sull’assicurazione contro la disoccupazione emessa dalla SECO nell’aprile 2012),

né della giurisprudenza concernente i frontalieri “veri” ma atipici.

Tuttavia

la Cassa, quando nei mesi da agosto a dicembre 1999 ha erogato le indennità di disoccupazione all’assicurato, si è fondata sulla relativa domanda in

cui, come visto, quest’ultimo quale suo indirizzo aveva indicato __________

(cfr. doc. 69; M consid. 2.9.).

E’ stato,

infatti, solamente a seguito della richiesta di verifica dell’idoneità al

collocamento da parte dell’URC nel gennaio 2010 che la Sezione del lavoro ha

esperito i necessari accertamenti ed è giunta alla conclusione che l’assicurato

non risiedeva effettivamente in Svizzera (cfr. consid. 2.9.).

Occorre,

dunque, chiedersi se in concreto si è confrontati con un errore “manifesto” che

permette di procedere a una riconsiderazione (cfr. consid. 2.5.; 2.6.).

Tale

questione, in casu, non va indagata oltre, poiché in ogni caso, come verrà

meglio esposto al considerando seguente, nel caso di specie la richiesta di

restituire le indennità di disoccupazione percepite da agosto a dicembre 2009

non risulta censurabile, essendo date le premesse per una revisione processuale.

2.12

Dagli atti si

evince che dall’audizione dell’assicurato del 12 febbraio 2010 (cfr. doc. 33) e

dalle ulteriori verifiche esperite dalla Sezione del lavoro è emerso che l’insorgente

non avesse legami familiari o affettivi in Svizzera (cfr. doc. 33; C). Egli ha

sì indicato di avere amici sia in __________, che in Svizzera e all’estero, ma

per quanto attiene alla Svizzera non ha fornito alcun nominativo (cfr. doc.

33).

Inoltre

il ricorrente, che non aveva concluso alcun contratto di locazione in Svizzera,

siccome veniva ospitato presso la sede del datore di lavoro di __________ (cfr.

doc. 85; 14), dove non possedeva alcun bene al di fuori degli effetti personali

(cfr. doc. 33; C), non ha presentato alcuna documentazione atta a dimostrare la

sua presenza costante in Svizzera per il periodo in questione. Segnatamente

egli non ha prodotto fatture mediche, del dentista, canoni di ricezione, altre

assicurazioni ad eccezione dell’assicurazione malattie obbligatoria,

abbonamenti a club o riviste (cfr. doc. C).

Da queste

nuove circostanze la Sezione del lavoro ha dedotto - correttamente (al

riguardo cfr. STCA 38.2011.12 del 22 giugno 2011; STCA 38.2011.10 del 16 giugno

2011) - che l’assicurato non ha reso sufficientemente credibile la propria

effettiva residenza in Svizzera giusta l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI da agosto 2009 a febbraio 2010, ciò che implicava il diniego alle indennità di disoccupazione (cfr. consid.

2.7

).

Come

visto sopra (cfr. consid. 2.11.), la decisione del 2 settembre 2010 emanata

dalla Sezione del lavoro è del resto vincolante.

Pertanto

quanto addotto dall’assicurato per confutare la conclusione a cui è giunta la

Sezione del lavoro (cfr. doc. I) non gli è di alcun ausilio.

In simili

condizioni, poiché la Cassa al momento della concessione delle indennità di

disoccupazione relative ai mesi da agosto a dicembre 2009 non era, in ogni

caso, a conoscenza degli elementi sopra menzionati e i nuovi mezzi di prova su

cui poggiano sono concludenti, in quanto avrebbero indotto l’autorità

resistente a statuire diversamente, quest’ultima era autorizzata a sottoporre i

conteggi delle prestazioni a una revisione processuale (cfr. STFA C 354/01 del

7.

marzo 2003).

2.13

Alla luce di

tutto quanto esposto, il TCA ritiene che a giusta ragione la Cassa ha ordinato

al ricorrente la restituzione della somma di fr. 8'244.10, corrispondente alle

indennità di disoccupazione versategli dal mese di agosto al mese di dicembre

2009.

(cfr. 44-49).

La

decisione su opposizione impugnata deve, conseguentemente, essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso,

in quanto ricevibile, è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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