38.2011.7
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27 gennaio 2011Italiano7 min
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Numero d'incarto:
38.2011.7
Data decisione, Autorità:
27.01.2011, TCA
Titolo:
Irricevibilità del ricorso contro dec.su opp. di diniego delle ID da gennaio ad aprile 2010 per non aver fatto valere il relativo diritto entro il termine legale. Il ricorso al TCA è in effetti tardivo. Inoltre non vi è alcun motivo che possa giustificare la restituzione del termine di ricorso
INTEMPESTIVITÀ
RESTITUZIONE DEI TERMINI
RICORSO
art. 38 LPGA
art. 39 LPGA
art. 39 cpv. 1 LPGA
art. 40 LPGA
art. 40 cpv. 1 LPGA
art. 41 LPGA
art. 20 PA
Raccomandata
Incarto n.
38.2011.7
dc/gm
Lugano
27 gennaio 2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 22 dicembre 2011
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 2
novembre 2011 emanata da
Cassa CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 2 novembre 2010 la Cassa CO 1 ha confermato la
precedente decisione del 15 settembre 2010 ed ha negato a RI 1 il diritto
all’indennità di disoccupazione per i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile
2010, non avendolo egli fatto valere entro il termine legale prescritto (cfr.
Doc. A1);
1.2. Con
ricorso del 22 dicembre 2010, messo alla posta il 24 dicembre 2010, RI 1 ha
chiesto il versamento delle indennità, oggetto della vertenza (cfr. Doc. I);
1.3. Il
21 gennaio 2011 la Cassa CO 1 ha trasmesso la documentazione postale
comprovante che l'assicurato non ha ritirato la decisione su opposizione
contestata, la Posta avendola restituita all’amministrazione il 12 novembre
2010 (cfr. Doc. VI+1/3).
in
diritto
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06
del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2.2. Questa
Corte deve verificare la tempestività del ricorso inoltrato dal
ricorrente.
Secondo
l'art. 60 cpv. 1 LPGA, il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è
esclusa.
Secondo
il capoverso 2, gli articoli 38-41 sono applicabili per analogia.
Giusta
l'art. 40 cpv. 1 LPGA, il termine legale non può essere prorogato.
Secondo
l'art. 39 cpv. 1 LPGA, le richieste scritte devono essere consegnate
all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a
una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo
giorno del termine.
Se
la parte si rivolge a un assicuratore incompetente, si considera che il termine
è stato rispettato (cpv. 2).
L'art.
38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve
essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la
notificazione.
Se
l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo
riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno
feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o
sede la parte o il suo rappresentante (cpv. 3).
Fatti
I
termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono
dal settimo giorno precedente la pasqua al settimo giorno successivo alla
pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2
gennaio incluso (cpv. 4).
Dopo
l'entrata in vigore della LPGA, in analogia alla giurisprudenza resa in
relazione all’art. 20 PA, il termine di ricorso in caso di notifica della
decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo
giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STF I 643/06 del
2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 p. 217, Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen
des ATSG, 2003, pp. 130s).
Se
il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso
tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF 110
V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr.
9, p. 479).
2.3. Nella
concreta evenienza la decisione su opposizione impugnata del 2 novembre 2010,
inviata per raccomandata il medesimo giorno, non è stata ritirata
dall’assicurato, la Posta avendola restituita all’amministrazione il 12
novembre 2010. Il 25 novembre 2010 la Cassa CO 1 ha rinviato all’assicurato la
decisione su opposizione per posta normale (cfr. Doc. VI+1/3).
Il
termine di 30 giorni ha iniziato a decorrere il 12 novembre 2010, ultimo
giorno di giacenza presso l’Ufficio postale (cfr. art. 38 LPGA, applicabile per
analogia in virtù dell'art. 60 cpv. 2 LPGA; DTF 131 V 305; STF 9C_966/2009 del
19 gennaio 2010; STFA I 366/04 del 27 aprile 2005; STFA H 134/04 del 22
febbraio 2005), ed è giunto a scadenza lunedì 13 dicembre 2010.
Entro
questa data, dunque, l'assicurato avrebbe dovuto consegnare l’impugnativa a
questo Tribunale o a un ufficio postale svizzero (cfr. STF 9C_448/2009 del 28
agosto 2009).
Consegnato
alla Posta, per contro, solo il giovedì 23 dicembre 2010 è pervenuto al TCA il
27 dicembre 2010 (cfr. Doc. I e busta allegata).
2.4. Occorre
ora esaminare se il ricorrente può prevalersi della restituzione del termine.
Ai
sensi dell'art. 41 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato
impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è
restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30
giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso.
Prima
dell'entrata in vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la
restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria
volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare
sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa
(cfr. STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DLA 1996/1997 N. 13,
consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag.
128 e DTF 114 V 123, consid. 3b, pag. 125).
Per
"impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità
oggettiva o la forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da
circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono
comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve
potere essere rimproverata una negligenza (cfr. DTF 96 II 265 consid. 1a; STFA del 21 novembre 2001 nella causa Fondazione X., I 393/01;
U. Kieser, ATSG-Kommentar, Schultess 2003, N. 4 ad art. 41, p. 417; U. Kieser,
Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 170s.;
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo
1998, n. 151).
Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in
intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide
profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare
l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA
del 2 luglio 2003 nella causa D., K 34/03).
Il TCA constata che, dallo scritto dell'assicurato del 22 dicembre
2010, non emerge alcun motivo che possa giustificare la restituzione del
termine di ricorso.
Il
ricorso è pertanto irricevibile, in quanto tardivo.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è irricevibile.
Considerandi
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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