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Decisione

38.2011.7

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

27 gennaio 2011Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

I

termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono

dal settimo giorno precedente la pasqua al settimo giorno successivo alla

pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2

gennaio incluso (cpv. 4).

Dopo

l'entrata in vigore della LPGA, in analogia alla giurisprudenza resa in

relazione all’art. 20 PA, il termine di ricorso in caso di notifica della

decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo

giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STF I 643/06 del

2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 p. 217, Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen

des ATSG, 2003, pp. 130s).

Se

il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso

tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF 110

V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr.

9, p. 479).

2.3. Nella

concreta evenienza la decisione su opposizione impugnata del 2 novembre 2010,

inviata per raccomandata il medesimo giorno, non è stata ritirata

dall’assicurato, la Posta avendola restituita all’amministrazione il 12

novembre 2010. Il 25 novembre 2010 la Cassa CO 1 ha rinviato all’assicurato la

decisione su opposizione per posta normale (cfr. Doc. VI+1/3).

Il

termine di 30 giorni ha iniziato a decorrere il 12 novembre 2010, ultimo

giorno di giacenza presso l’Ufficio postale (cfr. art. 38 LPGA, applicabile per

analogia in virtù dell'art. 60 cpv. 2 LPGA; DTF 131 V 305; STF 9C_966/2009 del

19 gennaio 2010; STFA I 366/04 del 27 aprile 2005; STFA H 134/04 del 22

febbraio 2005), ed è giunto a scadenza lunedì 13 dicembre 2010.

Entro

questa data, dunque, l'assicurato avrebbe dovuto consegnare l’impugnativa a

questo Tribunale o a un ufficio postale svizzero (cfr. STF 9C_448/2009 del 28

agosto 2009).

Consegnato

alla Posta, per contro, solo il giovedì 23 dicembre 2010 è pervenuto al TCA il

27 dicembre 2010 (cfr. Doc. I e busta allegata).

2.4. Occorre

ora esaminare se il ricorrente può prevalersi della restituzione del termine.

Ai

sensi dell'art. 41 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato

impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è

restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30

giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso.

Prima

dell'entrata in vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la

restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria

volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare

sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa

(cfr. STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DLA 1996/1997 N. 13,

consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag.

128 e DTF 114 V 123, consid. 3b, pag. 125).

Per

"impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità

oggettiva o la forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da

circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono

comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve

potere essere rimproverata una negligenza (cfr. DTF 96 II 265 consid. 1a; STFA del 21 novembre 2001 nella causa Fondazione X., I 393/01;

U. Kieser, ATSG-Kommentar, Schultess 2003, N. 4 ad art. 41, p. 417; U. Kieser,

Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 170s.;

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo

1998, n. 151).

Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in

intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide

profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare

l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA

del 2 luglio 2003 nella causa D., K 34/03).

Il TCA constata che, dallo scritto dell'assicurato del 22 dicembre

2010, non emerge alcun motivo che possa giustificare la restituzione del

termine di ricorso.

Il

ricorso è pertanto irricevibile, in quanto tardivo.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è irricevibile.

Considerandi

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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